Gazzetta n. 177 del 31 luglio 2017 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 13 luglio 2017, n. 116
Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonche' disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 28 aprile 2016, n. 57 recante disposizioni di delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace;
Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
Vista la legge 21 novembre 1991, n. 374;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25;
Visto il decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26;
Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, e, in particolare, l'articolo 4;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 5 maggio 2017;
Acquisito il parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Acquisito il parere del Consiglio superiore della magistratura;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 luglio 2017;
Sulla proposta del Ministro della giustizia;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Magistratura onoraria

1. Il «giudice onorario di pace» e' il magistrato onorario addetto all'ufficio del giudice di pace. Al giudice onorario di pace sono assegnati i compiti e le funzioni di cui all'articolo 9.
2. Il «vice procuratore onorario» e' il magistrato onorario addetto all'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica istituito ai sensi dell'articolo 2. Al vice procuratore onorario sono assegnati i compiti e le funzioni di cui all'articolo 16.
3. L'incarico di magistrato onorario ha natura inderogabilmente temporanea, si svolge in modo da assicurare la compatibilita' con lo svolgimento di attivita' lavorative o professionali e non determina in nessun caso un rapporto di pubblico impiego. Al fine di assicurare tale compatibilita', a ciascun magistrato onorario non puo' essere richiesto un impegno complessivamente superiore a due giorni a settimana. Ai magistrati onorari sono assegnati affari, compiti e attivita', da svolgere sia in udienza che fuori udienza, in misura tale da assicurare il rispetto di quanto previsto dal presente comma.
4. Il magistrato onorario esercita le funzioni giudiziarie secondo principi di autoorganizzazione dell'attivita', nel rispetto dei termini e delle modalita' imposti dalla legge e dalle esigenze di efficienza e funzionalita' dell'ufficio.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
Il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 reca:
«Ordinamento giudiziario», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 4 febbraio 1941, n. 28.
- La legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del
giudice di pace) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27
novembre 1991, n. 278, S.O.
- Il decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25
(Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di
cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a
norma dell'art. 1, comma 1, lettera c), della legge 25
luglio 2005, n. 150) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
3 febbraio 2006, n. 28, S.O.
- Il decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26
(Istituzione della Scuola superiore della magistratura,
nonche' disposizioni in tema di tirocinio e formazione
degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e
formazione dei magistrati, a norma dell'art. 1, comma 1,
lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 2006, n. 28,
S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 273 (Norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del decreto del Presidente
della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, recante norme
per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo
processo penale ed a quello a carico degli imputati
minorenni):
«Art. 4. - 1. Ai giudici onorari di tribunale spetta
un'indennita' di euro 98 per le attivita' di udienza svolte
nello stesso giorno.
1-bis. Ai giudici onorari di tribunale spetta
un'ulteriore indennita' di euro 98 ove il complessivo
impegno lavorativo per le attivita' di cui al comma 1
superi le cinque ore.
2. Ai vice procuratori onorari spetta un'indennita'
giornaliera di euro 98 per l'espletamento delle seguenti
attivita', anche se svolte cumulativamente:
a) partecipazione ad una o piu' udienze in relazione
alle quali e' conferita la delega;
b) ogni altra attivita', diversa da quella di cui alla
lettera a), delegabile a norma delle vigenti disposizioni
di legge.
2-bis. Ai vice procuratori onorari spetta un'ulteriore
indennita' di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo
necessario per lo svolgimento di una o piu' attivita' di
cui al comma 2 superi le cinque ore giornaliere.
2-ter. Ai fini dell'applicazione dei commi 1-bis e
2-bis, la durata delle udienze e' rilevata dai rispettivi
verbali e la durata della permanenza in ufficio per
l'espletamento delle attivita' di cui al comma 2, lettera
b), e' rilevata dal procuratore della Repubblica.
3. L'ammontare delle indennita' previste dai commi 1 e
2 puo' essere adeguato ogni tre anni, con decreto emanato
dal ministro di grazia e giustizia di concerto con il
ministro del tesoro, in relazione alla variazione,
accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel
triennio precedente.
4. La spesa relativa gravera' sul capitolo 1589 del
bilancio del ministero di grazia e giustizia.
5. Sono abrogati gli articoli 32, comma 2 e 208 del
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.».
 
Art. 2

Istituzione dell'ufficio di collaborazione
del procuratore della Repubblica

1. Sono costituite, nelle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari, strutture organizzative denominate «ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica».
2. L'ufficio di cui al comma 1 si avvale, secondo le determinazioni organizzative del procuratore della Repubblica, dei vice procuratori onorari, del personale di segreteria, di coloro che svolgono il tirocinio formativo a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale dei laureati a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 73 del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98 (Disposizioni urgenti per il
rilancio dell'economia):
«Art. 73 (Formazione presso gli uffici giudiziari). -
1. I laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di
durata almeno quadriennale, in possesso dei requisiti di
onorabilita' di cui all'art. 42-ter, secondo comma, lettera
g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che abbiano
riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto
costituzionale, diritto privato, diritto processuale
civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto
processuale penale, diritto del lavoro e diritto
amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore
a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di eta',
possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un
periodo di formazione teorico-pratica presso la Corte di
cassazione, le Corti di appello, i tribunali ordinari, la
Procura generale presso la Corte di cassazione, gli uffici
requirenti di primo e secondo grado, gli uffici e i
tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni
della durata complessiva di diciotto mesi. I laureati, con
i medesimi requisiti, possono accedere a un periodo di
formazione teorico-pratica, della stessa durata, anche
presso il Consiglio di Stato, sia nelle sezioni
giurisdizionali che consultive, e i Tribunali
Amministrativi Regionali. La Regione Siciliana e le
province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della
propria autonomia statutaria e delle norme di attuazione,
attuano l'istituto dello stage formativo e disciplinano le
sue modalita' di svolgimento presso il Consiglio di
Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e presso
il Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di
Trento e la sezione autonoma di Bolzano.
2. Quando non e' possibile avviare al periodo di
formazione tutti gli aspiranti muniti dei requisiti di cui
al comma 1 si riconosce preferenza, nell'ordine, alla media
degli esami indicati, al punteggio di laurea e alla minore
eta' anagrafica. A parita' dei requisiti previsti dal primo
periodo si attribuisce preferenza ai corsi di
perfezionamento in materie giuridiche successivi alla
laurea.
3. Per l'accesso allo stage i soggetti di cui al comma
1 presentano domanda ai capi degli uffici giudiziari con
allegata documentazione comprovante il possesso dei
requisiti di cui al predetto comma, anche a norma degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nella domanda puo'
essere espressa una preferenza ai fini dell'assegnazione,
di cui si tiene conto compatibilmente con le esigenze
dell'ufficio. Per il Consiglio di Stato, il Consiglio di
Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, il
Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento e
la sezione autonoma di Bolzano, i Tribunali Amministrativi
Regionali la preferenza si esprime con riferimento ad una o
piu' sezioni in cui sono trattate specifiche materie.
4. Gli ammessi allo stage sono affidati a un magistrato
che ha espresso la disponibilita' ovvero, quando e'
necessario assicurare la continuita' della formazione, a un
magistrato designato dal capo dell'ufficio. Gli ammessi
assistono e coadiuvano il magistrato nel compimento delle
ordinarie attivita'. Il magistrato non puo' rendersi
affidatario di piu' di due ammessi. Il ministero della
giustizia fornisce agli ammessi allo stage le dotazioni
strumentali, li pone in condizioni di accedere ai sistemi
informatici ministeriali e fornisce loro la necessaria
assistenza tecnica. Per l'acquisto di dotazioni strumentali
informatiche per le necessita' di cui al quarto periodo e'
autorizzata una spesa unitaria non superiore a 400 euro.
Nel corso degli ultimi sei mesi del periodo di formazione
il magistrato puo' chiedere l'assegnazione di un nuovo
ammesso allo stage al fine di garantire la continuita'
dell'attivita' di assistenza e ausilio. L'attivita' di
magistrato formatore e' considerata ai fini della
valutazione di professionalita' di cui all'art. 11, comma
2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nonche'
ai fini del conferimento di incarichi direttivi e
semidirettivi di merito. L'attivita' di magistrato
formatore espletata nell'ambito dei periodi formativi dei
laureati presso gli organi della Giustizia amministrativa
non si considera ai fini dei passaggi di qualifica di cui
al capo II del titolo II della legge 27 aprile 1982, n.
186, e successive modificazioni, ne' ai fini del
conferimento delle funzioni di cui all'art. 6, quinto
comma, della medesima legge. Al magistrato formatore non
spetta alcun compenso aggiuntivo o rimborso spese per lo
svolgimento dell'attivita' formativa.
5. L'attivita' degli ammessi allo stage si svolge sotto
la guida e il controllo del magistrato e nel rispetto degli
obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati,
alle informazioni e alle notizie acquisite durante il
periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto
su quanto appreso in ragione della loro attivita' e
astenersi dalla deposizione testimoniale. Essi sono ammessi
ai corsi di formazione decentrata organizzati per i
magistrati dell'ufficio ed ai corsi di formazione
decentrata loro specificamente dedicati e organizzati con
cadenza almeno semestrale secondo programmi che sono
indicati per la formazione decentrata da parte della Scuola
superiore della magistratura. I laureati ammessi a
partecipare al periodo di formazione teorico-pratica presso
il Consiglio di Stato, il Consiglio di Giustizia
amministrativa per la Regione Siciliana, i Tribunali
Amministrativi Regionali e il Tribunale Regionale di
Giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di
Bolzano sono ammessi ai corsi di formazione organizzati dal
Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.
5-bis. L'attivita' di formazione degli ammessi allo
stage e' condotta in collaborazione con i consigli
dell'Ordine degli avvocati e con il Consiglio nazionale
forense relativamente agli uffici di legittimita', nonche'
con le Scuole di specializzazione per le professioni
legali, secondo le modalita' individuate dal Capo
dell'Ufficio, qualora gli stagisti ammessi risultino anche
essere iscritti alla pratica forense o ad una Scuola di
specializzazione per le professioni legali.
6. Gli ammessi allo stage hanno accesso ai fascicoli
processuali, partecipano alle udienze del processo, anche
non pubbliche e dinanzi al collegio, nonche' alle camere di
consiglio, salvo che il giudice ritenga di non ammetterli;
non possono avere accesso ai fascicoli relativi ai
procedimenti rispetto ai quali versano in conflitto di
interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i
fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato
presso il quale svolgono il tirocinio.
7. Gli ammessi allo stage non possono esercitare
attivita' professionale innanzi l'ufficio ove lo stesso si
svolge, ne' possono rappresentare o difendere, anche nelle
fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei
procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato
formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico
professionale.
8. Lo svolgimento dello stage non da diritto ad alcun
compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di
lavoro subordinato o autonomo ne' di obblighi previdenziali
e assicurativi.
8-bis. Agli ammessi allo stage e' attribuita, ai sensi
del comma 8-ter, una borsa di studio determinata in misura
non superiore ad euro 400 mensili e, comunque, nei limiti
della quota prevista dall'art. 2, comma 7, lettera b), del
decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.
8-ter. Il Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto di
natura non regolamentare, determina annualmente l'ammontare
delle risorse destinate all'attuazione degli interventi di
cui al comma 8-bis del presente articolo sulla base delle
risorse disponibili di cui all'art. 2, comma 7, lettera b),
del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, i
requisiti per l'attribuzione della borsa di studio di cui
al comma 8-bis, sulla base dell'indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE) calcolato per le prestazioni
erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio
universitario, nonche' i termini e le modalita' di
presentazione della dichiarazione sostitutiva unica.
9. Lo stage puo' essere interrotto in ogni momento dal
capo dell'ufficio, anche su proposta del magistrato
formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il
venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai
possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialita'
dell'ufficio o la credibilita' della funzione giudiziaria,
nonche' per l'immagine e il prestigio dell'ordine
giudiziario.
10. Lo stage puo' essere svolto contestualmente ad
altre attivita', compreso il dottorato di ricerca, il
tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di
notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di
specializzazione per le professioni legali, purche' con
modalita' compatibili con il conseguimento di un'adeguata
formazione. Il contestuale svolgimento del tirocinio per
l'accesso alla professione forense non impedisce
all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di
esercitare l'attivita' professionale innanzi al magistrato
formatore.
11. Il magistrato formatore redige, al termine dello
stage, una relazione sull'esito del periodo di formazione e
la trasmette al capo dell'ufficio.
11-bis. L'esito positivo dello stage, come attestato a
norma del comma 11, costituisce titolo per l'accesso al
concorso per magistrato ordinario, a norma dell'art. 2 del
decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive
modificazioni. Costituisce altresi' titolo idoneo per
l'accesso al concorso per magistrato ordinario lo
svolgimento del tirocinio professionale per diciotto mesi
presso l'Avvocatura dello Stato, sempre che sussistano i
requisiti di merito di cui al comma 1 e che sia attestato
l'esito positivo del tirocinio.
12.
13. Per l'accesso alla professione di avvocato e di
notaio l'esito positivo dello stage di cui al presente
articolo e' valutato per il periodo di un anno ai fini del
compimento del periodo di tirocinio professionale ed e'
valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza
dei corsi della scuola di specializzazione per le
professioni legali, fermo il superamento delle verifiche
intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'art. 16
del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.
14. L'esito positivo dello stage costituisce titolo di
preferenza a parita' di merito, a norma dell'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, nei concorsi indetti dall'amministrazione della
giustizia, dall'amministrazione della giustizia
amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato. Per i
concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato
l'esito positivo del periodo di formazione costituisce
titolo di preferenza a parita' di titoli e di merito.
15. L'esito positivo dello stage costituisce titolo di
preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e
a vice procuratore onorario.
16. All'art. 5, della legge 21 novembre 1991, n. 374,
dopo il comma 2, e' inserito il seguente comma:
«2-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica
anche a coloro che hanno svolto con esito positivo lo stage
presso gli uffici giudiziari.».
17. Al fine di favorire l'accesso allo stage e' in ogni
caso consentito l'apporto finanziario di terzi, anche
mediante l'istituzione di apposite borse di studio, sulla
base di specifiche convenzioni stipulate con i capi degli
uffici, o loro delegati, nel rispetto delle disposizioni
del presente articolo.
18. I capi degli uffici giudiziari di cui al presente
articolo quando stipulano le convenzioni previste dall'art.
37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, devono
tenere conto delle domande presentate dai soggetti in
possesso dei requisiti di cui al comma 1.
19. L'esito positivo dello stage presso gli uffici
della Giustizia amministrativa, come attestato a norma del
comma 11, e' equiparato a tutti gli effetti a quello svolto
presso gli uffici della Giustizia ordinaria.
20. La domanda di cui al comma 3 non puo' essere
presentata prima del decorso del termine di trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.».
- Si riporta il testo dell'art. 37 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111 (Disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria):
«Art. 37 (Disposizioni per l'efficienza del sistema
giudiziario e la celere definizione delle controversie). -
1. I capi degli uffici giudiziari sentiti, i presidenti dei
rispettivi consigli dell'ordine degli avvocati, entro il 31
gennaio di ogni anno redigono un programma per la gestione
dei procedimenti civili, amministrativi e tributari
pendenti. Con il programma il capo dell'ufficio giudiziario
determina:
a) gli obiettivi di riduzione della durata dei
procedimenti concretamente raggiungibili nell'anno in
corso;
b) gli obiettivi di rendimento dell'ufficio, tenuto
conto dei carichi esigibili di lavoro dei magistrati
individuati dai competenti organi di autogoverno, l'ordine
di priorita' nella trattazione dei procedimenti pendenti,
individuati secondo criteri oggettivi ed omogenei che
tengano conto della durata della causa, anche con
riferimento agli eventuali gradi di giudizio precedenti,
nonche' della natura e del valore della stessa.
2. Con il programma di cui al comma 1, sulla cui
attuazione vigila il capo dell'ufficio giudiziario, viene
dato atto dell'avvenuto conseguimento degli obiettivi
fissati per l'anno precedente o vengono specificate le
motivazioni del loro eventuale mancato raggiungimento.
Ai fini della valutazione per la conferma dell'incarico
direttivo ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 5
aprile 2006, n. 160, i programmi previsti dal comma 1 sono
comunicati ai locali consigli dell'ordine degli avvocati e
sono trasmessi al Consiglio superiore della magistratura.
3. In sede di prima applicazione delle disposizioni di
cui ai commi 1, e seguenti, il programma di cui al comma 1
viene adottato entro il 31 ottobre 2011 e vengono indicati
gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti
civili, amministrativi e tributari concretamente
raggiungibili entro il 31 dicembre 2012, anche in assenza
della determinazione dei carichi di lavoro di cui al comma
1, lett. b).
4. In relazione alle concrete esigenze organizzative
dell'ufficio, i capi degli uffici giudiziari possono
stipulare apposite convenzioni, senza oneri a carico della
finanza pubblica, con le facolta' universitarie di
giurisprudenza, con le scuole di specializzazione per le
professioni legali di cui all'art. 16 del decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive
modificazioni, e con i consigli dell'ordine degli avvocati
per consentire ai piu' meritevoli, su richiesta
dell'interessato e previo parere favorevole del Consiglio
giudiziario per la magistratura ordinaria, del Consiglio di
presidenza della giustizia amministrativa per quella
amministrativa e del Consiglio di presidenza della
giustizia tributaria per quella tributaria, lo svolgimento
presso i medesimi uffici giudiziari del primo anno del
corso di dottorato di ricerca, del corso di
specializzazione per le professioni legali o della pratica
forense per l'ammissione all'esame di avvocato.
5. Coloro che sono ammessi alla formazione
professionale negli uffici giudiziari assistono e
coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel
compimento delle loro ordinarie attivita', anche con
compiti di studio, e ad essi si applica l'art. 15 del testo
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Lo
svolgimento delle attivita' previste dal presente comma
sostituisce ogni altra attivita' del corso del dottorato di
ricerca, del corso di specializzazione per le professioni
legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame
di avvocato. Al termine del periodo di formazione il
magistrato designato dal capo dell'ufficio giudiziario
redige una relazione sull'attivita' e sulla formazione
professionale acquisita, che viene trasmessa agli enti di
cui al comma 4. Ai soggetti previsti dal presente comma non
compete alcuna forma di compenso, di indennita', di
rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte
della pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce
ad alcun titolo pubblico impiego. E' in ogni caso
consentita la partecipazione alle convenzioni previste dal
comma 4 di terzi finanziatori.
6. Al testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese giustizia, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica del titolo I della parte II e' sostituito
dalla seguente: "Contributo unificato nel processo civile,
amministrativo e tributario";
b) all'art. 9:
1) al comma 1, dopo le parole: "volontaria
giurisdizione," sopprimere la parola: "e", dopo le parole:
"processo amministrativo" sono aggiunte le seguenti: "e nel
processo tributario";
2) dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Nei
processi per controversie di previdenza ed assistenza
obbligatorie, nonche' per quelle individuali di lavoro o
concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che sono
titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta
personale sul reddito, risultante dall'ultima
dichiarazione, superiore a tre volte l'importo previsto
dall'art. 76, sono soggette, rispettivamente, al contributo
unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui
all'art. 13, comma 1, lettera a), e comma 3, salvo che per
i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui il
contributo e' dovuto nella misura di cui all'art. 13, comma
1.";
c) all'art. 10, comma 1, le parole: "il processo
esecutivo per consegna e rilascio" sono soppresse;
d) all'art. 10, al comma 3, le parole: "i processi di
cui al libro IV, titolo II, capi I, II, III, IV e V, del
codice di procedura civile" sono sostituite dalle seguenti:
"i processi di cui al libro IV, titolo II, capi II, III, IV
e V, del codice di procedura civile";
e) all'art. 10, al comma 6-bis, le parole: "per i
processi dinanzi alla Corte di cassazione" sono soppresse;
f) all'art. 13, comma 1, la lettera a) e' sostituita
dalla seguente: "a) euro 37 per i processi di valore fino a
1.100 euro, nonche' per i processi per controversie di
previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto
dall'art. 9, comma 1-bis, per i procedimenti di cui
all'art. 711 del codice di procedura civile, e per i
procedimenti di cui all'art. 4, comma 16, della legge 1°
dicembre 1970, n. 898;";
g) all'art. 13, comma 1, la lettera b) e' sostituita
dalla seguente: "b) euro 85 per i processi di valore
superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi
di volontaria giurisdizione, nonche' per i processi
speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI,
del codice di procedura civile, e per i processi
contenziosi di cui all'art. 4 della legge 1° dicembre 1970,
n. 898,";
h) all'art. 13, comma 1, alla lettera c) le parole:
"euro 187" sono sostituite dalle seguenti: "euro 206";
i) all'art. 13, comma 1, alla lettera d) le parole:
"euro 374" sono sostituite dalle seguenti: "euro 450";
l) all'art. 13, comma 1, alla lettera e) le parole:
"euro 550" sono sostituite dalle seguenti: "euro 660";
m) all'art. 13, comma 1, alla lettera f) le parole:
"euro 880" sono sostituite dalle seguenti: "euro 1.056";
n) all'art. 13, comma 1, alla lettera g) le parole:
"euro 1.221" sono sostituite dalle seguenti: "euro 1.466";
o) all'art. 13, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo
dovuto e' pari a euro 242. Per gli altri processi esecutivi
lo stesso importo e' ridotto della meta'. Per i processi
esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il
contributo dovuto e' pari a euro 37. Per i processi di
opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto e'
pari a euro 146.";
p) all'art. 13, al comma 3, dopo le parole: "compreso
il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di
opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento" sono
inserite le seguenti: "e per le controversie individuali di
lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo
quanto previsto dall'art. 9, comma 1-bis";
q) all'art. 13, dopo il comma 3, e' inserito il
seguente:
"3-bis. Ove il difensore non indichi il proprio
indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio
numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del
codice di procedura civile e 16, comma 1-bis, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la
parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto
introduttivo del giudizio o, per il processo tributario,
nel ricorso il contributo unificato e' aumentato della
meta'.";
r) all'art. 13, comma 5, le parole: "euro 672" sono
sostituite dalle seguenti: "euro 740";
s) all'art. 13, il comma 6-bis e' sostituito dal
seguente:
"6-bis. Il contributo unificato per i ricorsi proposti
davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al
Consiglio di Stato e' dovuto nei seguenti importi:
a) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117
del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, per quelli
aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza,
di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per
i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza
del giudicato il contributo dovuto e' di euro 300.
Non e' dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti
dall'art. 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il
diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della
direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico
all'informazione ambientale;
b) per le controversie concernenti rapporti di
pubblico impiego, si applica il comma 3;
c) per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato
comune a determinate materie previsto dal libro IV, titolo
V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonche'
da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il
contributo dovuto e' di euro 1.800;
d) per i ricorsi di cui all'art. 119, comma 1, lettere
a) e b), del codice di cui all'allegato 1 al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto e'
di euro 2.000 quando il valore della controversia e' pari o
inferiore ad euro 200.000; per quelle di importo compreso
tra euro 200.000 e 1.000.000 il contributo dovuto e' di
euro 4.000 mentre per quelle di valore superiore a
1.000.000 di euro e' pari ad euro 6.000. Se manca la
dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'art. 14, il
contributo dovuto e' di euro 6.000;
e) in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere
precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente,
il contributo dovuto e' di euro 650. I predetti importi
sono aumentati della meta' ove il difensore non indichi il
proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il
proprio recapito fax, ai sensi dell'art. 136 del codice del
processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104. Ai fini del presente comma, per
ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale
e i motivi aggiunti che introducono domande nuove.";
t) all'art. 13, dopo il comma 6-ter, e' aggiunto il
seguente:
"6-quater. Per i ricorsi principale ed incidentale
proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e
regionali e' dovuto il contributo unificato nei seguenti
importi:
a) euro 30 per controversie di valore fino a euro
2.582,28;
b) euro 60 per controversie di valore superiore a euro
2.582,28 e fino a euro 5.000;
c) euro 120 per controversie di valore superiore a euro
5.000 e fino a euro 25.000;
d) euro 250 per controversie di valore superiore a euro
25.000 e fino a euro 75.000;
e) euro 500 per controversie di valore superiore a euro
75.000 e fino a euro 200.000;
f) euro 1.500 per controversie di valore superiore a
euro 200.000.»;
u) all'art. 14, dopo il comma 3, e' inserito il
seguente:
"3-bis. Nei processi tributari, il valore della lite,
determinato ai sensi del comma 5 dell'art. 12 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive
modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione
resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche
nell'ipotesi di prenotazione a debito.";
v) all'art. 18, comma 1, secondo periodo:
1) dopo le parole: "volontaria giurisdizione," e'
soppressa la seguente: "e";
2) dopo le parole: "processo amministrativo" sono
inserite le seguenti: "e nel processo tributario";
z) all'art. 131, comma 2:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) il contributo unificato nel processo civile, nel
processo amministrativo e nel processo tributario";
2) alla lettera b), le parole: "e tributario" sono
soppresse;
aa) all'art. 158, comma 1:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) il contributo unificato nel processo civile, nel
processo amministrativo e nel processo tributario";
2) alla lettera b), le parole: "e tributario" sono
soppresse;
bb) la rubrica del capo I del titolo III della parte VI
e' sostituita dalla seguente: "Capo I - Pagamento del
contributo unificato nel processo civile, amministrativo e
tributario";
cc) l'art. 260 e' abrogato.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano ai
procedimenti iscritti a ruolo, nonche' ai ricorsi
notificati ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
8. All'articolo unico, primo comma della legge 2 aprile
1958, n. 319, e' inserito, in fine, il seguente periodo: «,
fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, comma 1-bis, del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115».
9. All'art. 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.
225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10, il comma 4-quinquiesdecies e' abrogato.
10. Il maggior gettito derivante dall'applicazione
delle disposizioni di cui ai commi 6, lettere da b) a r),
7, 8 e 9, ad eccezione del maggior gettito derivante dal
contributo unificato nel processo tributario, e' versato
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato
al pertinente capitolo dello stato di previsione del
Ministero della giustizia, per la realizzazione di
interventi urgenti in materia di giustizia civile. Il
maggior gettito derivante dall'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 6, lettera s), e' versato
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato
al pertinente capitolo dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato con le
modalita' di cui al periodo precedente, per la
realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia
amministrativa.
11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle
finanze e della giustizia, e' stabilita la ripartizione in
quote delle risorse confluite nel capitolo di cui al comma
10, primo periodo, per essere destinate, in via
prioritaria, all'assunzione di personale di magistratura
ordinaria, nonche', per il solo anno 2014, nella
prospettiva di migliorare l'efficienza degli uffici
giudiziari e per consentire a coloro che hanno completato
il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari a norma
dell'art. 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2012, n.
228, lo svolgimento di un periodo di perfezionamento da
completare entro il 30 aprile 2015, nel limite di spesa di
15 milioni di euro. La titolarita' del relativo progetto
formativo e' assegnata al Ministero della giustizia. A
decorrere dall'anno 2015, una quota pari a 7,5 milioni di
euro del predetto importo e' destinata all'incentivazione
del personale amministrativo appartenente agli uffici
giudiziari che abbiano raggiunto gli obiettivi di cui al
comma 12, anche in deroga alle disposizioni di cui all'art.
9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e alle spese di funzionamento degli uffici
giudiziari. La riassegnazione prevista dal comma 10, primo
periodo, e' effettuata al netto delle risorse utilizzate
per le assunzioni del personale di magistratura ordinaria.
11-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, e' stabilita la ripartizione in quote delle
risorse confluite nel capitolo di cui al comma 10, secondo
periodo, per essere destinate, per un terzo, all'assunzione
di personale di magistratura amministrativa e, per la
restante quota, nella misura del 50 per cento
all'incentivazione del personale amministrativo
appartenente agli uffici giudiziari che abbiano raggiunto
gli obiettivi di cui al comma 12, anche in deroga alle
disposizioni di cui all'art. 9, comma 2-bis, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e nella
misura del 50 per cento alle spese di funzionamento degli
uffici giudiziari. La riassegnazione prevista dal comma 10,
secondo periodo, e' effettuata al netto delle risorse
utilizzate per le assunzioni del personale di magistratura
amministrativa.
12. Ai fini dei commi 11 e 11-bis, il Ministero della
giustizia e il Consiglio di presidenza della giustizia
amministrativa comunicano alla Presidenza del Consiglio dei
ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro
il 30 aprile di ogni anno, l'elenco degli uffici giudiziari
presso i quali, alla data del 31 dicembre, risultano
pendenti procedimenti civili e amministrativi in numero
ridotto di almeno il 10 per cento rispetto all'anno
precedente. Relativamente ai giudici tributari,
l'incremento della quota variabile del compenso di cui
all'art. 12, comma 3-ter, del decreto-legge 2 marzo 2012,
n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile
2012, n. 44, e' altresi' subordinato, in caso di pronuncia
su una istanza cautelare, al deposito della sentenza di
merito che definisce il ricorso entro novanta giorni dalla
data di tale pronuncia. Per l'anno 2011 la percentuale
indicata al primo periodo del presente comma e' ridotta al
cinque per cento.
13. Il Ministro della Giustizia, sentito il Consiglio
superiore della magistratura, e gli organi di autogoverno
della magistratura amministrativa e tributaria provvedono
al riparto delle somme di cui al comma 11 tra gli uffici
giudiziari che hanno raggiunto gli obiettivi di smaltimento
dell'arretrato di cui al comma 12, secondo le percentuali
di cui al comma 11 e tenuto anche conto delle dimensioni e
della produttivita' di ciascun ufficio.
14. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il maggior gettito
derivante dall'applicazione dell'art. 13, comma 6-bis, del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, confluisce nel capitolo di cui al comma 10, secondo
periodo. Conseguentemente, il comma 6-ter dell'art. 13 del
predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del
2002 e' abrogato.
15. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui ai
commi 11 e 11-bis e ferme restando le procedure
autorizzatorie previste dalla legge, le procedure
concorsuali per l'assunzione di personale di magistratura
gia' bandite alla data di entrata in vigore del presente
decreto possono essere completate.
16. A decorrere dall'anno 2012, il Ministro della
giustizia presenta alle Camere, entro il mese di giugno,
una relazione sullo stato delle spese di giustizia, che
comprende anche un monitoraggio delle spese relative al
semestre precedente.
17. Se dalla relazione emerge che siano in procinto di
verificarsi scostamenti rispetto alle risorse stanziate
annualmente dalla legge di bilancio per le spese di
giustizia, con decreto del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e'
disposto l'incremento del contributo unificato di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, in misura tale da garantire l'integrale copertura
delle spese dell'anno di riferimento e in misura comunque
non superiore al cinquanta per cento.
18. Al fine di ridurre la spese di giustizia sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 36 del codice penale sono apportate le
seguenti modificazioni:
1) al secondo comma le parole: «, per una sola volta,
in uno o piu' giornali designati dal giudice e» sono
soppresse;
2) al quarto comma le parole: «, salva la pubblicazione
nei giornali, che e' fatta unicamente mediante indicazione
degli estremi della sentenza e dell'indirizzo internet del
sito del Ministero della giustizia» sono soppresse;
b) all'art. 729, primo comma, del codice di procedura
civile, le parole: «e in due giornali indicati nella
sentenza stessa» sono sostituite dalle seguenti: «e
pubblicata nel sito internet del Ministero della
giustizia».
19. Una quota dei risparmi ottenuti dall'applicazione
del comma 18, accertati al 31 dicembre di ciascun esercizio
finanziario con decreto del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei
limiti del 30%, sono versati all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnati al Fondo per l'editoria di cui
alla legge 25 febbraio 1987, n. 67.
20. Il Consiglio di presidenza della giustizia
amministrativa, il Consiglio di presidenza della giustizia
tributaria e il Consiglio della magistratura militare,
affidano il controllo sulla regolarita' della gestione
finanziaria e patrimoniale, nonche' sulla corretta ed
economica gestione delle risorse e sulla trasparenza,
imparzialita' e buon andamento dell'azione amministrativa a
un Collegio dei revisori dei conti, composto da un
Presidente di sezione della Corte dei Conti, in servizio
designato dal Presidente della Corte dei conti e da due
componenti di cui uno scelto tra i magistrati della Corte
dei conti in servizio, designati dal Presidente della Corte
dei conti o tra i professori ordinari di contabilita'
pubblica o discipline similari, anche in quiescenza, e
l'altro designato dal Ministro dell'economia e delle
finanze, ai sensi dell'art. 16, della legge 31 dicembre
2009, n. 196. Per tali finalita' e' autorizzata la spesa di
63.000 euro annui a decorrere dal 2011.
21. Ove sussista una scopertura superiore al 30 per
cento dei posti di cui all'art. 1, comma 4, della legge 4
maggio 1998, n. 133, alla data di assegnazione ai
magistrati ordinari nominati con il decreto del Ministro
della giustizia in data 5 agosto 2010 della sede
provvisoria di cui all'art. 9-bis del decreto legislativo 5
aprile 2006, n. 160, il Consiglio superiore della
magistratura con provvedimento motivato puo' attribuire
esclusivamente ai predetti magistrati le funzioni
requirenti e le funzioni giudicanti monocratiche penali, in
deroga all'art. 13, comma 2, del medesimo decreto
legislativo. Si applicano ai medesimi magistrati le
disposizioni di cui all'art. 3-bis, commi 2 e 3, del
decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24.».
 
Art. 3
Dotazione organica dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori
onorari. Pianta organica dell'ufficio del giudice di pace

1. La dotazione organica dei giudici onorari di pace e' fissata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere del Consiglio superiore della magistratura, tenendo conto delle esigenze di efficienza e funzionalita' dei servizi della giustizia, in relazione a tutti i compiti e le funzioni previsti dalle disposizioni del Capo III. Con separato decreto del Ministro della giustizia e' determinata la pianta organica degli uffici del giudice di pace.
2. In sede di prima applicazione del presente decreto, la dotazione organica dei giudici onorari di pace non puo', in ogni caso, essere superiore a quella dei magistrati professionali che svolgono funzioni giudicanti di merito. Nel computo di cui al primo periodo non si considerano i magistrati professionali con funzioni direttive di merito giudicanti.
3. Con il decreto di cui al comma 1, primo periodo, e' fissata la dotazione organica dei vice procuratori onorari e con il decreto del Ministro della giustizia di cui al secondo periodo del predetto comma e' conseguentemente determinata la pianta organica degli uffici di collaborazione del procuratore della Repubblica.
4. In sede di prima applicazione del presente decreto, la dotazione organica dei vice procuratori onorari non puo', in ogni caso, essere superiore a quella dei magistrati professionali che svolgono funzioni requirenti di merito. Nel computo di cui al primo periodo non si considerano i magistrati professionali con funzioni direttive di merito requirenti.
5. La dotazione organica e le piante organiche sono stabilite in modo da assicurare il rispetto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3.
6. La modifica della pianta organica degli uffici di cui ai commi 1 e 3 e' disposta, anche su segnalazione dei capi degli uffici, con le modalita' di cui ai predetti commi.
7. Con il decreto di cui al comma 1, secondo periodo, e' individuato, per ciascun ufficio del giudice di pace, il numero dei giudici onorari di pace che esercitano la giurisdizione civile e penale presso il medesimo ufficio nonche' il numero dei giudici onorari di pace addetti all'ufficio per il processo del tribunale nel cui circondario ha sede l'ufficio del giudice di pace.
8. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 28 aprile 2016, n. 57, i criteri di cui ai commi 2 e 4 per la determinazione della dotazione organica dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari possono essere adeguati nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 2, della legge
28 aprile 2016, n. 57 (Delega al Governo per la riforma
organica della magistratura onoraria e altre disposizioni
sui giudici di pace):
«Art. 3 (Procedure per l'esercizio della delega). - 1.
(Omissis).
2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi, il Governo puo' emanare
disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei
principi e dei criteri direttivi di cui alla presente legge
e con la procedura di cui al comma 1.».
 
Art. 4

Requisiti per il conferimento dell'incarico
di magistrato onorario

1. Per il conferimento dell'incarico di magistrato onorario e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) esercizio dei diritti civili e politici;
c) essere di condotta incensurabile;
d) idoneita' fisica e psichica;
e) eta' non inferiore a ventisette anni e non superiore a sessanta;
f) laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni;
g) in caso di partecipazione alla assegnazione di incarichi di magistrato onorario negli uffici aventi sede, rispettivamente, nella Provincia autonoma di Bolzano e nella Regione Valle d'Aosta, conoscenza, rispettivamente, della lingua tedesca e della lingua francese; per la valutazione in ordine al possesso di detto requisito si applicano le vigenti disposizioni di legge.
2. Non puo' essere conferito l'incarico a coloro che:
a) hanno riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza personali;
c) hanno subito sanzioni disciplinari superiori alla sanzione piu' lieve prevista dall'ordinamento di appartenenza;
d) sono stati collocati in quiescenza;
e) hanno svolto per piu' di quattro anni, anche non consecutivi le funzioni giudiziarie onorarie disciplinate dal presente decreto;
f) non sono stati confermati nell'incarico di magistrato onorario, a norma dell'articolo 18; o e' stata disposta nei loro confronti la revoca dell'incarico, a norma dell'articolo 21.
3. Costituiscono titolo di preferenza, nell'ordine:
a) l'esercizio pregresso delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie, fermo quanto previsto dal comma 2, lettera e);
b) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di avvocato;
c) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di notaio;
d) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, dell'insegnamento di materie giuridiche nelle universita';
e) lo svolgimento con esito positivo del tirocinio di cui all'articolo 7, senza che sia intervenuto il conferimento dell'incarico di magistrato onorario;
f) l'esercizio pregresso, per almeno un biennio, delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica non inferiore a quella di direttore amministrativo;
g) lo svolgimento, con esito positivo, dello stage presso gli uffici giudiziari, a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
h) il conseguimento del dottorato di ricerca in materie giuridiche;
i) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, dell'insegnamento di materie giuridiche negli istituti superiori statali.
4. In caso di uguale titolo di preferenza ai sensi del comma 3 prevale, nell'ordine:
a) la maggiore anzianita' professionale o di servizio, con il limite massimo di dieci anni di anzianita';
b) la minore eta' anagrafica;
c) il piu' elevato voto di laurea.

Note all'art. 4:
- Per l'art. 73 del citato decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2013, n. 98 , vedi nelle note all'art. 2.
 
Art. 5

Incompatibilita'

1. Non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario:
a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo spettanti all'Italia, i membri del Governo e quelli delle giunte degli enti territoriali, nonche' i deputati e i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;
b) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa;
c) coloro che ricoprono o che hanno ricoperto, nei tre anni precedenti alla domanda, incarichi direttivi o esecutivi nei partiti e movimenti politici o nelle associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative;
d) coloro che ricoprono la carica di difensore civico;
e) coloro che svolgono abitualmente attivita' professionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o societa' di intermediazione finanziaria, oppure hanno il coniuge, la parte dell'unione civile, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attivita' nel circondario in cui il giudice di pace esercita le funzioni giudiziarie.
2. Gli avvocati e i praticanti abilitati non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario in uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense, ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, i membri dell'associazione professionale, i soci della societa' tra professionisti, il coniuge, la parte dell'unione civile o i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado. Gli avvocati che esercitano la propria attivita' professionale nell'ambito di societa' o associazioni tra professionisti non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario nel circondario del tribunale nel quale la societa' o l'associazione forniscono i propri servizi. Non costituisce causa di incompatibilita' l'esercizio del patrocinio davanti al tribunale per i minorenni, al tribunale penale militare, ai giudici amministrativi e contabili, nonche' davanti alle commissioni tributarie.
3. Gli avvocati e i praticanti abilitati che svolgono le funzioni di magistrato onorario non possono esercitare la professione forense presso gli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale ove ha sede l'ufficio giudiziario al quale sono assegnati e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti davanti al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio. Il divieto si applica anche agli associati di studio, ai membri dell'associazione professionale e ai soci della societa' tra professionisti, al coniuge, la parte dell'unione civile, ai conviventi, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado.
4. I magistrati onorari che hanno tra loro vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinita' fino al primo grado, di coniugio o di convivenza non possono essere assegnati allo stesso ufficio giudiziario. La disposizione del presente comma si applica anche alle parti dell'unione civile.
5. Il magistrato onorario non puo' ricevere, assumere o mantenere incarichi dall'autorita' giudiziaria nell'ambito dei procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.
 
Art. 6

Ammissione al tirocinio

1. Il Consiglio superiore della magistratura procede con delibera, da adottarsi ad anni alterni entro il 31 marzo dell'anno in cui deve provvedersi, alla individuazione dei posti da pubblicare, anche sulla base delle vacanze previste nei dodici mesi successivi, nelle piante organiche degli uffici del giudice di pace e dei vice procuratori onorari, determinando le modalita' di formulazione del relativo bando nonche' il termine per la presentazione delle domande.
2. All'adozione ed alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del bando per il conferimento degli incarichi nel rispettivo distretto provvede, entro trenta giorni dalla delibera di cui al comma 1, la sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, dandone notizia mediante inserzione del relativo avviso nel sito internet del Ministero della giustizia e comunicazione ai consigli degli ordini degli avvocati e dei notai nonche' alle universita' aventi sede nel distretto.
3. Dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine, riportato nel bando, per la presentazione al presidente della corte di appello delle domande, nelle quali sono indicati i requisiti e i titoli posseduti, sulla base di un modello standard approvato dal Consiglio superiore della magistratura. Alla domanda e' allegata la dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilita' previste dalla legge.
4. Gli interessati possono presentare, in relazione ai posti individuati a norma del comma 1, domanda di ammissione al tirocinio per non piu' di tre uffici dello stesso distretto.
5. La sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, acquisito il parere dell'ordine professionale al quale il richiedente risulti eventualmente iscritto, redige la graduatoria degli aspiranti, sulla base dei criteri indicati nell'articolo 4, commi 3 e 4, e formula le motivate proposte di ammissione al tirocinio sulla base delle domande ricevute e degli elementi acquisiti.
6. Le domande degli interessati e le proposte della sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario sono trasmesse al Consiglio superiore della magistratura.
7. Il Consiglio superiore della magistratura delibera, per ciascun ufficio, l'ammissione al tirocinio di un numero di interessati pari, ove possibile, al numero dei posti individuati ai sensi del comma 1, aumentato della meta' ed eventualmente arrotondato all'unita' superiore.
8. Quando il Consiglio superiore della magistratura non adotta la delibera di cui al comma 1 per due bienni consecutivi, le piante organiche degli uffici del giudice di pace e degli uffici di collaborazione del procuratore della Repubblica sono rideterminate in misura corrispondente ai posti effettivamente coperti.

Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 10 del citato decreto
legislativo 27 gennaio 2006, n. 25:
«Art. 10 (Sezione autonoma per i magistrati onorari del
consiglio giudiziario). - 1. Nel consiglio giudiziario e'
istituita una sezione autonoma per i giudici onorari di
pace e i vice procuratori onorari per l'esercizio delle
competenze assegnate dalla legge in relazione:
a) alla procedura di concorso per titoli per l'accesso,
all'ammissione al tirocinio e all'organizzazione e al
coordinamento del medesimo;
b) alla proposta per la nomina di coloro che hanno
terminato il tirocinio e alla formazione di una graduatoria
degli idonei;
c) al giudizio di idoneita' per la conferma
nell'incarico;
d) alle valutazioni sulle proposte di sospensione dalle
funzioni, decadenza, dispensa, revoca dell'incarico e di
applicazione di sanzioni disciplinari.
2. La sezione autonoma e' altresi' competente per
l'espressione dei pareri sui provvedimenti organizzativi e
sulle proposte di organizzazione dagli uffici del giudice
di pace. Essa esercita inoltre le competenze assegnate
dalla legge in relazione alle determinazioni organizzative
dell'attivita' dei vice procuratori onorari in procura
della Repubblica e dei giudici onorari di pace in
tribunale, fatta eccezione per le materie di cui all'art.
7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12.
3. La sezione autonoma e' composta, oltre che dai
componenti di diritto del consiglio giudiziario, da:
a) tre magistrati e un avvocato, eletti dal consiglio
giudiziario tra i suoi componenti, e due giudici onorari di
pace e un vice procuratore onorario eletti sia dai giudici
onorari di pace che dai viceprocuratori onorari in servizio
nel distretto, nell'ipotesi di cui all'art. 9, comma 2;
b) cinque magistrati e un avvocato, eletti dal
consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e tre giudici
onorari di pace e due vice procuratori onorari eletti sia
dai giudici onorari di pace che dai vice procuratori
onorari in servizio nel distretto, nell'ipotesi di cui
all'art. 9, comma 3;
c) otto magistrati e due avvocati, eletti dal consiglio
giudiziario tra i suoi componenti, e quattro giudici
onorari di pace e tre viceprocuratori onorari eletti sia
dai giudici onorari di pace che dai viceprocuratori onorari
in servizio nel distretto, nell'ipotesi di cui all'art. 9,
comma 3-bis.
4. Le sedute della sezione autonoma sono valide con la
presenza della meta' piu' uno dei componenti e le
deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In
caso di parita' prevale il voto del presidente.
5. In caso di mancanza o di impedimento, i membri di
diritto del consiglio giudiziario sono sostituiti da chi ne
esercita le funzioni.
6. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere c) e d), il
componente della sezione autonoma nominato dal Consiglio
nazionale forense non puo' partecipare alle discussioni e
alle deliberazioni della sezione medesima, che riguardano
un magistrato onorario che esercita le funzioni in un
ufficio del circondario del tribunale presso cui ha sede
l'ordine al quale l'avvocato e' iscritto.».
 
Art. 7

Tirocinio e conferimento dell'incarico

1. Il tirocinio e' organizzato dal Consiglio superiore della magistratura e dalla Scuola superiore della magistratura, secondo le rispettive competenze e attribuzioni come determinate dalle disposizioni del titolo II del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26.
2. Il Consiglio superiore della magistratura, sentito il comitato direttivo della Scuola, definisce, con delibera, la data di inizio e le modalita' di svolgimento del tirocinio presso gli uffici giudiziari.
3. Il tirocinio per il conferimento dell'incarico di magistrato onorario ha la durata di sei mesi e viene svolto:
a) per i giudici onorari di pace, nel tribunale ordinario nel cui circondario ha sede l'ufficio del giudice di pace in relazione al quale e' stata disposta l'ammissione al tirocinio;
b) per i vice procuratori onorari, nella procura della Repubblica presso la quale e' istituito l'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica in relazione al quale e' stata disposta l'ammissione al tirocinio.
4. La sezione autonoma del consiglio giudiziario di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, organizza e coordina il tirocinio svolto presso gli uffici giudiziari attuando le direttive generali del Consiglio superiore della magistratura e nominando i magistrati collaboratori tra magistrati professionali dotati di adeguata esperienza e di elevato prestigio professionale.
5. Il tirocinio si svolge sotto la direzione del magistrato collaboratore, il quale si avvale di magistrati professionali affidatari, da lui designati, ai quali sono assegnati i tirocinanti per la pratica giudiziaria in materia civile e penale.
6. Il tirocinio, oltre che nell'attivita' svolta presso gli uffici giudiziari, consiste altresi' nella frequenza obbligatoria e con profitto dei corsi teorico-pratici di durata non inferiore a 30 ore, organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, nel quadro delle attivita' di formazione iniziale della magistratura onoraria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 26 del 2006, avvalendosi della rete della formazione decentrata di cui alla lettera f) del comma 1 del predetto articolo 2, su materie indicate dalla stessa Scuola superiore, nonche' su materie individuate dal Consiglio superiore della magistratura. I corsi sono coordinati da magistrati professionali tutori, designati dalla struttura per la formazione decentrata di ciascun distretto di Corte d'appello, e si articolano in una sessione teorica e in una sessione pratica. I tutori assicurano l'assistenza didattica ai magistrati onorari in tirocinio e curano lo svolgimento delle attivita' formative mediante esercitazioni pratiche, test e altre attivita' teorico-pratiche individuate dalla Scuola superiore della magistratura. Terminati i corsi, la struttura della formazione decentrata, sulla base delle relazioni dei magistrati tutori e dell'allegata documentazione comprovante l'esito dei test, delle esercitazioni e delle altre attivita' pratiche svolte, redige e trasmette alla sezione autonoma per i magistrati onorari di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 25 del 2006 un rapporto per ciascun magistrato onorario.
7. La sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, acquisito il rapporto del magistrato collaboratore comprensivo delle schede valutative trasmesse dai magistrati affidatari e delle minute dei provvedimenti, esaminato il rapporto di cui al comma 6, formula un parere sull'idoneita' del magistrato onorario in tirocinio e, per ciascun ufficio, propone al Consiglio superiore della magistratura la graduatoria degli idonei per il conferimento dell'incarico, formata sulla base della graduatoria di ammissione al tirocinio.
8. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisita la graduatoria di cui al comma 7 e la documentazione allegata, designa i magistrati onorari idonei al conferimento dell'incarico in numero pari alle vacanze esistenti in ciascun ufficio.
9. La graduatoria di cui al comma 7 conserva efficacia per i due anni successivi all'adozione della delibera del Consiglio superiore della magistratura di cui all'articolo 6, comma 1. Sulla base della graduatoria, il Consiglio superiore della magistratura designa, per ciascun ufficio, i magistrati onorari idonei al conferimento dell'incarico in relazione ai posti resisi vacanti nel periodo compreso tra l'adozione del decreto di cui al comma 11 e la scadenza del termine di efficacia di cui al primo periodo del presente comma.
10. Gli ammessi al tirocinio inseriti nella graduatoria di cui al comma 7 ed ai quali non sia stato conferito l'incarico nell'ufficio in relazione al quale e' stata disposta l'ammissione al tirocinio a norma dell'articolo 6, comma 7, possono essere destinati, a domanda, ad altre sedi, anche collocate in distretti diversi da quello del predetto ufficio, individuate con la delibera di cui all'articolo 6, comma 1 e risultate vacanti. In relazione a tali domande si provvede alla formazione di una graduatoria sulla base dei criteri indicati nell'articolo 4, commi 3 e 4. Sulla base della graduatoria di cui al secondo periodo il Consiglio superiore della magistratura designa i magistrati onorari idonei al conferimento dell'incarico.
11. Il Ministro della giustizia conferisce l'incarico con decreto.
12. Ai magistrati onorari in tirocinio non spetta alcuna indennita'.
13. Ai magistrati collaboratori e ai magistrati affidatari non spetta alcun compenso aggiuntivo o rimborso spese per lo svolgimento dell'attivita' formativa di cui al presente articolo.

Note all'art. 7:
- Il Titolo II del citato decreto legislativo 30
gennaio 2006, n. 26 reca: «Disposizioni sui magistrati
ordinari in tirocinio».
- Per l'art. 10 del citato decreto legislativo 27
gennaio 2006, n. 25, vedi nelle note all'art. 6 del
presente decreto.
- Si riporta il testo dell'art. 2 del citato decreto
legislativo 30 gennaio 2006, n. 26:
«Art. 2 (Finalita'). - 1. La Scuola e' preposta:
a) alla formazione e all'aggiornamento professionale
dei magistrati ordinari;
b) all'organizzazione di seminari di aggiornamento
professionale e di formazione dei magistrati e, nei casi
previsti dalla lettera n), di altri operatori della
giustizia;
c) alla formazione iniziale e permanente della
magistratura onoraria;
d) alla formazione dei magistrati titolari di funzioni
direttive e semidirettive negli uffici giudiziari;
d-bis) all'organizzazione di corsi di formazione per i
magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al
conferimento degli incarichi direttivi di primo e di
secondo grado;
e) alla formazione dei magistrati incaricati di compiti
di formazione;
f) alle attivita' di formazione decentrata;
g) alla formazione, su richiesta della competente
autorita' di Governo, di magistrati stranieri in Italia o
partecipanti all'attivita' di formazione che si svolge
nell'ambito della Rete di formazione giudiziaria europea
ovvero nel quadro di progetti dell'Unione europea e di
altri Stati o di istituzioni internazionali, ovvero
all'attuazione di programmi del Ministero degli affari
esteri e al coordinamento delle attivita' formative dirette
ai magistrati italiani da parte di altri Stati o di
istituzioni internazionali aventi ad oggetto
l'organizzazione e il funzionamento del servizio giustizia;
h) alla collaborazione, su richiesta della competente
autorita' di Governo, nelle attivita' dirette
all'organizzazione e al funzionamento del servizio
giustizia in altri Paesi;
i) alla realizzazione di programmi di formazione in
collaborazione con analoghe strutture di altri organi
istituzionali o di ordini professionali;
l) alla pubblicazione di ricerche e di studi nelle
materie oggetto di attivita' di formazione;
m) all'organizzazione di iniziative e scambi culturali,
incontri di studio e ricerca, in relazione all'attivita' di
formazione;
n) allo svolgimento, anche sulla base di specifici
accordi o convenzioni che disciplinano i relativi oneri, di
seminari per operatori della giustizia o iscritti alle
scuole di specializzazione forense;
o) alla collaborazione, alle attivita' connesse con lo
svolgimento del tirocinio dei magistrati ordinari
nell'ambito delle direttive formulate dal Consiglio
superiore della magistratura e tenendo conto delle proposte
dei consigli giudiziari.
2. All'attivita' di ricerca non si applica l'art. 63
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382.
3. L'organizzazione della Scuola e' disciplinata dallo
statuto e dai regolamenti adottati ai sensi dell'art. 5,
comma 2.».
 
Art. 8

Coordinamento ed organizzazione
dell'ufficio del giudice di pace

1. Il presidente del tribunale coordina l'ufficio del giudice di pace che ha sede nel circondario e, in particolare, distribuisce il lavoro, mediante il ricorso a procedure automatiche, tra i giudici, vigila sulla loro attivita' e sorveglia l'andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari. Esercita ogni altra funzione di direzione che la legge attribuisce al dirigente dell'ufficio giudiziario.
2. La proposta di organizzazione e' disposta con il procedimento di cui all'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Il Presidente della Corte di appello formula la proposta sulla base della segnalazione del presidente del tribunale, sentita la sezione autonoma per i magistrati onorari di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25.
3. Nello svolgimento dei compiti di cui al comma 1, il presidente del tribunale puo' avvalersi dell'ausilio di uno o piu' giudici professionali.
4. Il presidente del tribunale attribuisce ad uno o piu' giudici professionali il compito di vigilare sull'attivita' dei giudici onorari di pace in materia di espropriazione mobiliare presso il debitore e di espropriazione di cose del debitore che sono in possesso di terzi, nonche' di indicare le direttive e le prassi applicative in materia, concordate nel corso delle riunioni di cui all'articolo 22. Si applica l'articolo 10, comma 13, secondo periodo.
5. Dodici mesi prima della scadenza del termine del 31 ottobre 2021, di cui all'articolo 32, comma 3, il Ministero della giustizia mette a disposizione dell'ufficio del giudice di pace i programmi informatici necessari per la gestione del registro dei procedimenti di espropriazione mobiliare presso il debitore e di espropriazione di cose del debitore che sono in possesso di terzi e per l'assegnazione con modalita' automatiche dei medesimi procedimenti. I programmi informatici assicurano che l'assegnazione degli affari abbia luogo secondo criteri di trasparenza.

Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 7-bis del citato regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12:
«Art. 7-bis (Tabelle degli uffici giudicanti). - 1. La
ripartizione degli uffici giudiziari di cui all'art. 1 in
sezioni, la destinazione dei singoli magistrati alle
sezioni e alle corti di assise, l'assegnazione alle sezioni
dei presidenti, la designazione dei magistrati che hanno la
direzione di sezioni a norma dell'art. 47-bis, secondo
comma, l'attribuzione degli incarichi di cui agli articoli
47-ter, terzo comma, 47-quater, secondo comma, e 50-bis, il
conferimento delle specifiche attribuzioni processuali
individuate dalla legge e la formazione dei collegi
giudicanti sono stabiliti ogni triennio con decreto del
Ministro di grazia e giustizia in conformita' delle
deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura
assunte sulle proposte dei presidenti delle corti di
appello, sentiti i consigli giudiziari. Decorso il
triennio, l'efficacia del decreto e' prorogata fino a che
non sopravvenga un altro decreto. La violazione dei criteri
per l'assegnazione degli affari, salvo il possibile rilievo
disciplinare, non determina in nessun caso la nullita' dei
provvedimenti adottati.
2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono adottate dal
Consiglio superiore della magistratura, valutate le
eventuali osservazioni formulate dal Ministro di grazia e
giustizia ai sensi dell'art. 11 della legge 24 marzo 1958,
n. 195, e possono essere variate nel corso del triennio per
sopravvenute esigenze degli uffici giudiziari, sulle
proposte dei presidenti delle corti di appello, sentiti i
consigli giudiziari. I provvedimenti in via di urgenza,
concernenti le tabelle, adottati dai dirigenti degli uffici
sulla assegnazione dei magistrati, sono immediatamente
esecutivi, salva la deliberazione del Consiglio superiore
della magistratura per la relativa variazione tabellare.
2-bis. Possono svolgere le funzioni di giudice
incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle
indagini preliminari nonche' di giudice dell'udienza
preliminare solamente i magistrati che hanno svolto per
almeno due anni funzioni di giudice del dibattimento. Le
funzioni di giudice dell'udienza preliminare sono
equiparate a quelle di giudice del dibattimento.
2-ter. Il giudice incaricato dei provvedimenti previsti
per la fase delle indagini preliminari nonche' il giudice
dell'udienza preliminare non possono esercitare tali
funzioni oltre il periodo stabilito dal Consiglio superiore
della magistratura ai sensi dell'art. 19, comma 1, del
decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive
modificazioni. Qualora alla scadenza del termine essi
abbiano in corso il compimento di un atto del quale sono
stati richiesti, l'esercizio delle funzioni e' prorogato,
limitatamente al relativo procedimento, sino al compimento
dell'attivita' medesima.
2-quater.
2-quinquies. Le disposizioni dei commi 2-bis, 2-ter e
2-quater possono essere derogate per imprescindibili e
prevalenti esigenze di servizio. Si applicano, anche in
questo caso, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
3. Per quanto riguarda la corte suprema di cassazione
il Consiglio superiore della magistratura delibera sulla
proposta del primo presidente della stessa corte, sentito
il Consiglio direttivo della Corte di cassazione.
3-bis. Al fine di assicurare un piu' adeguato
funzionamento degli uffici giudiziari sono istituite le
tabelle infradistrettuali degli uffici requirenti e
giudicanti che ricomprendono tutti i magistrati, ad
eccezione dei capi degli uffici.
3-ter. Il Consiglio superiore della magistratura
individua gli uffici giudiziari che rientrano nella
medesima tabella infradistrettuale e ne da' immediata
comunicazione al Ministro di grazia e giustizia per la
emanazione del relativo decreto.
3-quater. L'individuazione delle sedi da ricomprendere
nella medesima tabella infradistrettuale e' operata sulla
base dei seguenti criteri:
a) l'organico complessivo degli uffici ricompresi non
deve essere inferiore alle quindici unita' per gli uffici
giudicanti;
b) le tabelle infradistrettuali dovranno essere formate
privilegiando l'accorpamento tra loro degli uffici con
organico fino ad otto unita' se giudicanti e fino a quattro
unita' se requirenti;
c) nelle esigenze di funzionalita' degli uffici si deve
tener conto delle cause di incompatibilita' funzionali dei
magistrati;
d) si deve tener conto delle caratteristiche
geomorfologiche dei luoghi e dei collegamenti viari, in
modo da determinare il minor onere per l'erario.
3-quinquies. Il magistrato puo' essere assegnato anche
a piu' uffici aventi la medesima attribuzione o competenza,
ma la sede di servizio principale, ad ogni effetto
giuridico ed economico, e' l'ufficio del cui organico il
magistrato fa parte. La supplenza infradistrettuale non
opera per le assenze o impedimenti di durata inferiore a
sette giorni.
3-sexies. Per la formazione ed approvazione delle
tabelle di cui al comma 3-bis, si osservano le procedure
previste dal comma 2.».
- Per l'art. 10 del citato decreto legislativo 27
gennaio 2006, n. 25, vedi nelle note all'art. 6 del
presente decreto.
 
Art. 9

Funzioni e compiti dei giudici onorari di pace

1. I giudici onorari di pace esercitano, presso l'ufficio del giudice di pace, la giurisdizione in materia civile e penale e la funzione conciliativa in materia civile secondo le disposizioni dei codici di procedura civile e penale e delle leggi speciali.
2. I giudici onorari di pace sono, inoltre, assegnati alla struttura organizzativa denominata «ufficio per il processo», costituita, a norma dell'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2012, n. 221, presso il tribunale del circondario nel cui territorio ha sede l'ufficio del giudice di pace al quale sono addetti.
3. I giudici onorari di pace assegnati all'ufficio per il processo non possono esercitare la giurisdizione civile e penale presso l'ufficio del giudice di pace.
4. Nel corso dei primi due anni dal conferimento dell'incarico i giudici onorari di pace devono essere assegnati all'ufficio per il processo e possono svolgere esclusivamente i compiti e le attivita' allo stesso inerenti.
5. Ai giudici onorari di pace inseriti nell'ufficio per il processo puo' essere assegnata, nei limiti e con le modalita' di cui all'articolo 11, la trattazione di procedimenti civili e penali, di competenza del tribunale ordinario.

Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 16-octies del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2012, n. 221
(Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese):
«Art. 16-octies (Ufficio per il processo). - 1. Al fine
di garantire la ragionevole durata del processo, attraverso
l'innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un
piu' efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione
e della comunicazione sono costituite, presso le corti di
appello e i tribunali ordinari, strutture organizzative
denominate "ufficio per il processo", mediante l'impiego
del personale di cancelleria e di coloro che svolgono,
presso i predetti uffici, il tirocinio formativo a norma
dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98, o la formazione professionale dei laureati a norma
dell'art. 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111. Fanno altresi' parte dell'ufficio per il
processo costituito presso le corti di appello i giudici
ausiliari di cui agli articoli 62 e seguenti del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e
dell'ufficio per il processo costituito presso i tribunati,
i giudici onorari di tribunale di cui agli articoli 42 ter
e seguenti del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
2. Il Consiglio Superiore della Magistratura e il
Ministro della giustizia, nell'ambito delle rispettive
competenze, danno attuazione alle disposizioni di cui al
comma 1, nell'ambito delle risorse disponibili e senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
 
Art. 10

Destinazione dei giudici onorari di pace
nell'ufficio per il processo

1. La proposta di assegnazione dei giudici onorari di pace all'ufficio per il processo del tribunale, nei limiti del numero dei giudici onorari di pace destinati all'ufficio per il processo in base al decreto di cui all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, e' formulata dal presidente del tribunale secondo quanto previsto dal presente articolo e in conformita' ai criteri obiettivi indicati in via generale con delibera del Consiglio superiore della magistratura, avendo riguardo, in particolare, alla funzionalita' degli uffici giudiziari.
2. Il presidente del tribunale individua, almeno due volte l'anno, le posizioni da coprire nell'ufficio per il processo, tenuto conto anche delle assegnazioni in scadenza nei successivi sei mesi, e propone l'assegnazione d'ufficio a tale struttura organizzativa dei giudici onorari di pace che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 9, comma 4.
3. Il presidente del tribunale determina altresi' le posizioni residue da pubblicare e dispone che se ne dia comunicazione a tutti i giudici onorari di pace del circondario ai fini della formulazione della domanda di assegnazione.
4. Il presidente, nel caso in cui vi siano piu' aspiranti, tenute presenti le esigenze di efficienza del tribunale e dell'ufficio del giudice di pace interessato, individua i magistrati da assegnare sulla base, nell'ordine, dei seguenti criteri di valutazione:
a) attitudine all'esercizio dei compiti e delle attivita' da svolgere, desunta dalla pregressa attivita' del magistrato onorario, dalla tipologia di affari trattati dal medesimo, dalle esperienze professionali anche non giurisdizionali pregresse comprovanti le specifiche competenze in relazione all'incarico da assegnare, con preferenza per i magistrati che hanno maturato esperienze relative ad aree o materie uguali o omogenee;
b) tempo trascorso nello svolgimento dei compiti e delle attivita' inerenti all'ufficio;
c) collocazione nella graduatoria di ammissione al tirocinio.
5. In assenza di aspiranti, la scelta deve cadere su coloro ai quali e' stato conferito l'incarico di magistrato onorario da minor tempo, anche se operanti in settori diversi da quello di destinazione, salvo che non vi ostino, sotto il profilo attitudinale od organizzativo, specifiche ragioni da indicare espressamente nella proposta di assegnazione.
6. L'assegnazione dei giudici onorari di pace all'ufficio per il processo del tribunale e' disposta con il procedimento di cui all'articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; la proposta e' trasmessa al consiglio giudiziario, che, sentita la sezione autonoma per i magistrati onorari di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, formula il proprio parere e inoltra gli atti al Consiglio superiore della magistratura per l'approvazione.
7. L'assegnazione d'ufficio disposta a norma del comma 2 cessa di produrre effetti alla scadenza del biennio di cui all'articolo 9, comma 4.
8. Il giudice onorario di pace non puo' essere inserito, a domanda, in altro ufficio per il processo del medesimo tribunale se non siano decorsi due anni dal giorno in cui ha effettivamente iniziato a svolgere l'attivita' presso l'ufficio per il processo al quale e' assegnato. Nel caso in cui sia stato assegnato d'ufficio il termine e' ridotto ad un anno.
9. L'assegnazione del giudice onorario di pace all'ufficio per il processo del tribunale puo' essere revocata per sopravvenute esigenze di funzionalita' dell'ufficio del giudice di pace al quale il giudice onorario e' addetto. Quando sono assegnati all'ufficio per il processo piu' giudici onorari di pace addetti all'ufficio del giudice di pace in relazione al quale sono sopravvenute le esigenze di cui al primo periodo, alla revoca dell'assegnazione si provvede sulla base dei criteri di cui al comma 4 ovvero, in mancanza di domande, dei criteri previsti dal comma 5. Alla revoca si provvede con le modalita' di cui al comma 6.
10. Il giudice onorario di pace coadiuva il giudice professionale a supporto del quale la struttura organizzativa e' assegnata e, sotto la direzione e il coordinamento del giudice professionale, compie, anche per i procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione collegiale, tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giurisdizionale da parte del giudice professionale, provvedendo, in particolare, allo studio dei fascicoli, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle minute dei provvedimenti. Il giudice onorario puo' assistere alla camera di consiglio.
11. Il giudice professionale, con riferimento a ciascun procedimento civile e al fine di assicurarne la ragionevole durata, puo' delegare al giudice onorario di pace, inserito nell'ufficio per il processo, compiti e attivita', anche relativi a procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione collegiale, purche' non di particolare complessita', ivi compresa l'assunzione dei testimoni, affidandogli con preferenza il compimento dei tentativi di conciliazione, i procedimenti speciali previsti dagli articoli 186-bis e 423, primo comma, del codice di procedura civile, nonche' i provvedimenti di liquidazione dei compensi degli ausiliari e i provvedimenti che risolvono questioni semplici e ripetitive.
12. Al giudice onorario di pace non puo' essere delegata la pronuncia di provvedimenti definitori, fatta eccezione:
a) per i provvedimenti che definiscono procedimenti di volontaria giurisdizione, in materie diverse dalla famiglia, inclusi gli affari di competenza del giudice tutelare;
b) per i provvedimenti che definiscono procedimenti in materia di previdenza e assistenza obbligatoria;
c) per i provvedimenti che definiscono procedimenti di impugnazione o di opposizione avverso provvedimenti amministrativi;
d) per i provvedimenti che definiscono cause relative a beni mobili di valore non superiore ad euro 50.000, nonche' relative al pagamento a qualsiasi titolo di somme di denaro non eccedenti il medesimo valore;
e) per i provvedimenti che definiscono cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, purche' il valore della controversia non superi euro 100.000;
f) per i provvedimenti di assegnazione di crediti che definiscono procedimenti di espropriazione presso terzi, purche' il valore del credito pignorato non superi euro 50.000.
13. Il giudice onorario di pace svolge le attivita' delegate attenendosi alle direttive concordate con il giudice professionale titolare del procedimento, anche alla luce dei criteri generali definiti all'esito delle riunioni di cui all'articolo 22. Il Consiglio superiore della magistratura individua le modalita' con cui le direttive concordate sono formalmente documentate e trasmesse al capo dell'ufficio.
14. Il giudice onorario di pace, quando ritiene, in considerazione delle specificita' del caso concreto, di non poter provvedere in conformita' alle direttive ed ai criteri di cui al comma 13, riferisce al giudice professionale, il quale compie le attivita' gia' oggetto di delega.
15. Il giudice professionale esercita la vigilanza sull'attivita' svolta dal giudice onorario e, in presenza di giustificati motivi, dispone la revoca della delega a quest'ultimo conferita e ne da' comunicazione al presidente del tribunale.

Note all'art. 10:
- Per l'art. 7-bis del citato regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, vedi nelle note all'art. 8 del presente
decreto.
- Per l'art. 10 del citato decreto legislativo 27
gennaio 2006, n. 25, vedi nelle note all'art. 6 del
presente decreto.
- Si riporta il testo degli articoli 186-bis e 423 del
Codice di procedura civile:
«Art. 186-bis (Ordinanza per il pagamento di somme non
contestate). - Su istanza di parte il giudice istruttore
puo' disporre, fino al momento della precisazione delle
conclusioni, il pagamento delle somme non contestate dalle
parti costituite. Se l'istanza e' proposta fuori
dall'udienza il giudice dispone la comparizione delle parti
ed assegna il termine per la notificazione.
L'ordinanza costituisce titolo esecutivo e conserva la
sua efficacia in caso di estinzione del processo.
L'ordinanza e' soggetta alla disciplina delle ordinanze
revocabili di cui agli articoli 177, primo e secondo comma,
e 178, primo comma.».
«Art. 423 (Ordinanze per il pagamento di somme). - Il
giudice, su istanza di parte, in ogni stato del giudizio,
dispone con ordinanza il pagamento delle somme non
contestate.
Egualmente, in ogni stato del giudizio, il giudice
puo', su istanza del lavoratore, disporre con ordinanza il
pagamento di una somma a titolo provvisorio quando ritenga
il diritto accertato e nei limiti della quantita' per cui
ritiene gia' raggiunta la prova.
Le ordinanze di cui ai commi precedenti costituiscono
titolo esecutivo.
L'ordinanza di cui al secondo comma e' revocabile con
la sentenza che decide la causa.».
 
Art. 11

Assegnazione ai giudici onorari di pace
dei procedimenti civili e penali

1. Ai giudici onorari di pace che sono inseriti nell'ufficio per il processo e che non rientrano nella categoria indicata all'articolo 9, comma 4, puo' essere assegnata, nei limiti di cui al comma 5, la trattazione di procedimenti civili e penali di competenza del tribunale, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni e, per situazioni straordinarie e contingenti, non si possono adottare misure organizzative diverse:
a) il tribunale o una sua sezione presenta vacanze di posti in organico, assenze non temporanee di magistrati o esoneri parziali o totali dal servizio giudiziario tali da ridurre di oltre il trenta per cento l'attivita' dei giudici professionali assegnati al tribunale o alla sezione;
b) il numero dei procedimenti civili pendenti rispetto ai quali e' stato superato il termine di ragionevole durata di cui alla legge 19 marzo 2001, n. 89, rilevato alla data di cui al comma 9, e' superiore di almeno il cinquanta per cento rispetto al numero complessivo dei procedimenti civili pendenti innanzi al medesimo tribunale ovvero il numero dei procedimenti penali rispetto ai quali e' stato superato il predetto termine, rilevato alla medesima data, e' superiore di almeno il quaranta per cento rispetto al numero complessivo dei procedimenti penali pendenti dinanzi al medesimo ufficio, risultanti da apposite rilevazioni statistiche operate dal Ministero della giustizia sulla base dei criteri generali definiti di concerto con il Consiglio superiore della magistratura;
c) il numero medio dei procedimenti civili pendenti per ciascun giudice professionale in servizio presso il tribunale, rilevato alla data di cui al comma 9, supera di almeno il settanta per cento il numero medio nazionale dei procedimenti civili pendenti per ciascun giudice professionale di tribunale ovvero il numero medio dei procedimenti penali pendenti per ciascun giudice professionale in servizio presso il tribunale, rilevato alla medesima data, supera di almeno il cinquanta per cento il numero medio nazionale dei procedimenti penali pendenti per ciascun giudice professionale di tribunale, risultanti da apposite rilevazioni statistiche operate dal Ministero della giustizia sulla base dei criteri generali definiti di concerto con il Consiglio superiore della magistratura, distinguendo, ove possibile, per materie, per rito e per dimensioni degli uffici;
d) il numero medio dei procedimenti civili sopravvenuti annuali per ciascun giudice professionale in servizio presso il tribunale, rilevato alla data di cui al comma 9, supera di almeno il settanta per cento il numero medio nazionale dei procedimenti civili sopravvenuti nello stesso periodo per ciascun giudice professionale di tribunale ovvero il numero medio dei procedimenti penali sopravvenuti annuali per ciascun giudice professionale in servizio presso il tribunale, rilevato alla medesima data, supera di almeno il cinquanta per cento il numero medio nazionale dei procedimenti penali sopravvenuti nello stesso periodo per ciascun giudice professionale di tribunale, risultanti da apposite rilevazioni statistiche operate dal Ministero della giustizia sulla base dei criteri generali definiti di concerto con il Consiglio superiore della magistratura, distinguendo, ove possibile, per materie, per rito e per dimensioni degli uffici.
2. Quando la condizione di cui al comma 1, lettera a), ricorre per una sezione del tribunale, ai giudici onorari di pace possono essere assegnati esclusivamente i procedimenti devoluti alla medesima sezione.
3. L'individuazione dei giudici onorari ai quali assegnare la trattazione di procedimenti a norma del comma 1 e' effettuata con i criteri di cui all'articolo 10, comma 4, ovvero, in mancanza di domande, previsti dal comma 5 del predetto articolo.
4. I criteri di assegnazione degli affari ai giudici onorari di pace a norma del presente articolo sono determinati nella proposta tabellare di cui all'articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
5. In ogni caso, il numero dei procedimenti civili e penali assegnati a ciascun giudice onorario di pace a norma del presente articolo non puo' essere superiore ad un terzo del numero medio nazionale, rilevato distintamente per il settore civile e per quello penale, dei procedimenti pendenti per ciascun giudice professionale del tribunale.
6. Non possono essere assegnati, a norma del comma 1, ai giudici onorari di pace:
a) per il settore civile:
1) i procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito e del giudizio petitorio nonche' dei procedimenti di competenza del giudice dell'esecuzione nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 615 del codice di procedura civile e dal secondo comma dell'articolo 617 del medesimo codice nei limiti della fase cautelare;
2) i procedimenti di impugnazione avverso i provvedimenti del giudice di pace;
3) i procedimenti in materia di rapporti di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie;
4) i procedimenti in materia societaria e fallimentare;
5) i procedimenti in materia di famiglia;
b) per il settore penale:
1) i procedimenti diversi da quelli previsti dall'articolo 550 del codice di procedura penale;
2) le funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell'udienza preliminare;
3) i giudizi di appello avverso i provvedimenti emessi dal giudice di pace;
4) i procedimenti di cui all'articolo 558 del codice di procedura penale e il conseguente giudizio.
7. L'assegnazione degli affari, in attuazione dei criteri di cui al comma 4, e' effettuata dal presidente del tribunale non oltre la scadenza del termine perentorio di sei mesi dal verificarsi della condizione di cui alla lettera a) del comma 1 ovvero, relativamente alle condizioni di cui alle lettere b), c) e d) del medesimo comma, dalla pubblicazione dei dati di cui al comma 9 e puo' riguardare esclusivamente procedimenti pendenti a tale scadenza. Il provvedimento di assegnazione degli affari, corredato delle relative statistiche e degli altri documenti necessari a comprovare la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, ivi compresa la non adottabilita' di misure organizzative diverse, e' trasmesso, previo parere del Consiglio giudiziario nella composizione di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, al Consiglio superiore della magistratura per l'approvazione.
8. L'assegnazione puo' essere mantenuta per un periodo non superiore a tre anni dalla scadenza del termine di cui al primo periodo del comma 7 anche quando siano venute meno le condizioni di cui al comma 1. L'assegnazione non puo' essere nuovamente disposta, anche relativamente a giudici onorari di pace diversi, prima che siano decorsi tre anni dalla scadenza del triennio di cui al primo periodo, salvo che nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a).
9. Con cadenza annuale il Ministero della giustizia rende noti i dati necessari ai fini dell'accertamento delle condizioni di cui al comma 1, rilevandoli alla data del 30 giugno di ciascun anno.
10. Entro dodici mesi dall'approvazione del provvedimento di assegnazione degli affari fondato sulla sussistenza di vacanze di posti in organico ai sensi del comma 1, lettera a), il Consiglio superiore della magistratura delibera la copertura dei posti vacanti in modo da far venir meno la condizione di cui alla predetta lettera.

Note all'art. 11:
- La legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa
riparazione in caso di violazione del termine ragionevole
del processo e modifica dell'art. 375 del codice di
procedura civile) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3
aprile 2001, n. 78.
- Per l'art. 7-bis del citato regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, vedi nelle note all'art. 8 del presente
decreto.
- Si riporta il testo degli articoli 615 e 617 del
Codice di procedura civile:
«Art. 615 (Forma dell'opposizione). - Quando si
contesta il diritto della parte istante a procedere ad
esecuzione forzata e questa non e' ancora iniziata, si puo'
proporre opposizione al precetto con citazione davanti al
giudice competente per materia o valore e per territorio a
norma dell'art. 27. Il giudice, concorrendo gravi motivi,
sospende su istanza di parte l'efficacia esecutiva del
titolo. Se il diritto della parte istante e' contestato
solo parzialmente, il giudice procede alla sospensione
dell'efficacia esecutiva del titolo esclusivamente in
relazione alla parte contestata.
Quando e' iniziata l'esecuzione, l'opposizione di cui
al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilita'
dei beni si propongono con ricorso al giudice
dell'esecuzione stessa. Questi fissa con decreto l'udienza
di comparizione delle parti davanti a se' e il termine
perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto.
Nell'esecuzione per espropriazione l'opposizione e'
inammissibile se e' proposta dopo che e' stata disposta la
vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552,
569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero
l'opponente dimostri di non aver potuto proporla
tempestivamente per causa a lui non imputabile.».
«Art. 617 (Forma dell'opposizione). - Le opposizioni
relative alla regolarita' formale del titolo esecutivo e
del precetto si propongono, prima che sia iniziata
l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480
terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel
termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del
titolo esecutivo o del precetto.
Le opposizioni di cui al comma precedente che sia stato
impossibile proporre prima dell'inizio dell'esecuzione e
quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e
del precetto e ai singoli atti di esecuzione si propongono
con ricorso al giudice dell'esecuzione nel termine
perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, se
riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal
giorno in cui i singoli atti furono compiuti.».
- Si riporta il testo degli articoli 550 e 558 del
Codice di procedura penale:
«Art. 550 (Casi di citazione diretta a giudizio). - 1.
Il pubblico ministero esercita l'azione penale con la
citazione diretta a giudizio quando si tratta di
contravvenzioni ovvero di delitti puniti con la pena della
reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o con
la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
all'art. 415-bis. Per la determinazione della pena si
osservano le disposizioni dell'art. 4.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche quando
si procede per uno dei seguenti reati:
a) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista
dall'art. 336 del codice penale;
b) resistenza a un pubblico ufficiale prevista
dall'art. 337 del codice penale;
c) oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a
norma dell'art. 343, secondo comma, del codice penale;
d) violazione di sigilli aggravata a norma dell'art.
349, secondo comma, del codice penale;
e) rissa aggravata a norma dell'art. 588, secondo
comma, del codice penale, con esclusione delle ipotesi in
cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato
lesioni gravi o gravissime;
e-bis) lesioni personali stradali, anche se aggravate,
a norma dell'art. 590-bis del codice penale;
f) furto aggravato a norma dell'art. 625 del codice
penale;
g) ricettazione prevista dall'art. 648 del codice
penale.
3. Se il pubblico ministero ha esercitato l'azione
penale con citazione diretta per un reato per il quale e'
prevista l'udienza preliminare e la relativa eccezione e'
proposta entro il termine indicato dall'art. 491, comma 1,
il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti
al pubblico ministero.».
«Art. 558 (Convalida dell'arresto e giudizio
direttissimo). - 1. Gli ufficiali o gli agenti di polizia
giudiziaria che hanno eseguito l'arresto in flagranza o che
hanno avuto in consegna l'arrestato lo conducono
direttamente davanti al giudice del dibattimento per la
convalida dell'arresto e il contestuale giudizio, sulla
base della imputazione formulata dal pubblico ministero. In
tal caso citano anche oralmente la persona offesa e i
testimoni e avvisano il difensore di fiducia o, in
mancanza, quello designato di ufficio a norma dell'art. 97,
comma 3.
2. Quando il giudice non tiene udienza, gli ufficiali o
gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito
l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato gliene
danno immediata notizia e presentano l'arrestato
all'udienza che il giudice fissa entro quarantotto ore
dall'arresto. Non si applica la disposizione prevista
dall'art. 386, comma 4.
3. Il giudice al quale viene presentato l'arrestato
autorizza l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria a
una relazione orale e quindi sente l'arrestato per la
convalida dell'arresto.
4. Se il pubblico ministero ordina che l'arrestato in
flagranza sia posto a sua disposizione, lo puo' presentare
direttamente all'udienza, in stato di arresto, per la
convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore
dall'arresto. Si applicano al giudizio di convalida le
disposizioni dell'art. 391, in quanto compatibili.
4-bis. Salvo quanto previsto dal comma 4-ter, nei casi
di cui ai commi 2 e 4 il pubblico ministero dispone che
l'arrestato sia custodito in uno dei luoghi indicati nel
comma 1 dell'art. 284. In caso di mancanza,
indisponibilita' o inidoneita' di tali luoghi, o quando
essi sono ubicati fuori dal circondario in cui e' stato
eseguito l'arresto, o in caso di pericolosita'
dell'arrestato, il pubblico ministero dispone che sia
custodito presso idonee strutture nella disponibilita'
degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che hanno
eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna
l'arrestato. In caso di mancanza, indisponibilita' o
inidoneita' di tali strutture, o se ricorrono altre
specifiche ragioni di necessita' o di urgenza, il pubblico
ministero dispone con decreto motivato che l'arrestato sia
condotto nella casa circondariale del luogo dove l'arresto
e' stato eseguito ovvero, se ne possa derivare grave
pregiudizio per le indagini, presso altra casa
circondariale vicina.
4-ter. Nei casi previsti dall'art. 380, comma 2,
lettere e-bis) ed f), il pubblico ministero dispone che
l'arrestato sia custodito presso idonee strutture nella
disponibilita' degli ufficiali o agenti di polizia
giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto
in consegna l'arrestato. Si applica la disposizione di cui
al comma 4-bis, terzo periodo.
5. Se l'arresto non e' convalidato, il giudice
restituisce gli atti al pubblico ministero. Il giudice
procede tuttavia a giudizio direttissimo quando l'imputato
e il pubblico ministero vi consentono.
6. Se l'arresto e' convalidato a norma dei commi
precedenti, si procede immediatamente al giudizio.
7. L'imputato ha facolta' di chiedere un termine per
preparare la difesa non superiore a cinque giorni. Quando
l'imputato si avvale di tale facolta', il dibattimento e'
sospeso fino all'udienza immediatamente successiva alla
scadenza del termine.
8. Subito dopo l'udienza di convalida, l'imputato puo'
formulare richiesta di giudizio abbreviato ovvero di
applicazione della pena su richiesta. In tal caso il
giudizio si svolge davanti allo stesso giudice del
dibattimento. Si applicano le disposizioni dell'art. 452,
comma 2.
9. Il pubblico ministero puo', altresi', procedere al
giudizio direttissimo nei casi previsti dall'art. 449,
commi 4 e 5.».
- Si riporta il testo dell'art. 16 del citato decreto
legislativo 27 gennaio 2006, n. 25:
«Art. 16 (Composizione dei consigli giudiziari in
relazione alle competenze). - 1. I componenti designati dal
consiglio regionale ed i componenti avvocati e professori
universitari partecipano esclusivamente alle discussioni e
deliberazioni relative all'esercizio delle competenze di
cui all'art. 15, comma 1, lettere a), d) ed e).
2.».
 
Art. 12

Destinazione dei giudici onorari di pace
nei collegi civili e penali

1. I giudici onorari di pace che sono inseriti nell'ufficio per il processo e rispetto ai quali non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 9, comma 4, possono essere destinati a comporre i collegi civili e penali del tribunale, quando sussistono le condizioni di cui all'articolo 11 e secondo le modalita' di cui al medesimo articolo. I provvedimenti di destinazione devono essere adottati entro la scadenza del termine perentorio di dodici mesi dal verificarsi della condizione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a) ovvero, relativamente alle condizioni di cui alle lettere b), c) e d) del predetto comma, dalla pubblicazione dei dati di cui al comma 9 del medesimo articolo. Ai giudici onorari di pace destinati a comporre i collegi possono essere assegnati esclusivamente procedimenti pendenti a tale scadenza. La destinazione e' mantenuta sino alla definizione dei relativi procedimenti. Del collegio non puo' far parte piu' di un giudice onorario di pace. In ogni caso, il giudice onorario di pace non puo' essere destinato, per il settore civile, a comporre i collegi giudicanti dei procedimenti in materia fallimentare e i collegi delle sezioni specializzate e, per il settore penale, a comporre i collegi del tribunale del riesame ovvero qualora si proceda per i reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale.
 
Art. 13

Destinazione in supplenza dei giudici onorari di pace

1. Nei casi di assenza o impedimento temporanei del magistrato professionale, il giudice onorario di pace puo' essere destinato, in presenza di specifiche esigenze di servizio, a compiti di supplenza, anche nella composizione dei collegi, del magistrato assente o impedito, sebbene non ricorrano le condizioni di cui all'articolo 11, comma 1. L'individuazione del giudice onorario da destinare in supplenza e' effettuata con i criteri di cui all'articolo 10, comma 5. In ogni caso, il giudice onorario di pace non puo' essere destinato in supplenza per ragioni relative al complessivo carico di lavoro ovvero alle vacanze nell'organico dei giudici professionali.
 
Art. 14

Supplenze e applicazioni negli uffici del giudice di pace

1. Fermi i divieti di cui all'articolo 5, nelle ipotesi di vacanza dell'ufficio del giudice di pace o di assenza o di impedimento temporanei di uno o piu' giudici onorari di pace, il presidente del tribunale puo' destinare in supplenza uno o piu' giudici onorari di pace di altro ufficio del circondario. Fuori dei casi di cui al primo periodo, quando in un ufficio del giudice di pace del circondario ricorrono speciali esigenze di servizio, il presidente del tribunale puo' destinare in applicazione uno o piu' giudici onorari di pace di altro ufficio del circondario.
2. La scelta dei magistrati onorari da applicare a norma del comma 1 e' operata sulla base dei criteri di cui all'articolo 10, comma 4, ovvero, in mancanza di domande, dei criteri previsti dal comma 5 del predetto articolo. L'applicazione e' disposta con decreto motivato, sentita la sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25. Copia del decreto e' trasmessa al Consiglio superiore della magistratura e al Ministro della giustizia a norma dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916. Il parere della sezione autonoma per i magistrati onorari e' espresso, sentito previamente l'interessato, nel termine perentorio di dieci giorni dalla richiesta.
3. L'applicazione non puo' superare la durata di un anno e, nei casi di necessita' dell'ufficio al quale il giudice onorario di pace e' applicato puo' essere rinnovata per un periodo non superiore ad un anno. In ogni caso, un'ulteriore applicazione del medesimo giudice onorario di pace non puo' essere disposta se non siano decorsi due anni dalla fine del periodo precedente.

Note all'art. 14:
- Per l'art. 10 del citato decreto legislativo 27
gennaio 2006, n. 25, vedi nelle note all'art. 6 del
presente decreto.
- Si riporta il testo dell'art. 42 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916
(Disposizioni di attuazione e di coordinamento della legge
24 marzo 1958, n. 195, concernente la costituzione e il
funzionamento del Consiglio superiore della magistratura e
disposizioni transitorie):
«Art. 42 (Comunicazione delle applicazioni e delle
supplenze). - I capi delle corti di appello, quando
dispongono applicazioni o supplenze, ne informano il
Consiglio superiore ed il Ministro.».
 
Art. 15

Organizzazione dell'ufficio di collaborazione
del procuratore della Repubblica

1. Il procuratore della Repubblica coordina l'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica e, in particolare, distribuisce il lavoro, mediante il ricorso a procedure automatiche, tra i vice procuratori onorari, vigila sulla loro attivita' e sorveglia l'andamento dei servizi di segreteria ed ausiliari.
2. Nello svolgimento dei compiti di cui al comma 1 il procuratore della Repubblica puo' avvalersi dell'ausilio di uno o piu' magistrati professionali, attribuendo loro il compito di vigilare sull'attivita' dei vice procuratori onorari nelle materie delegate, nonche' di fissare le direttive, i criteri e le prassi applicative emerse anche a seguito delle riunioni di coordinamento periodicamente indette.
3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero della giustizia mette a disposizione i programmi informatici necessari affinche' la distribuzione del lavoro di cui al comma 1 sia compiuta mediante ricorso a procedure automatiche. I programmi informatici assicurano che l'assegnazione degli affari abbia luogo secondo criteri di trasparenza.
 
Art. 16

Funzioni e compiti dei vice procuratori onorari

1. Il vice procuratore onorario inserito nella struttura organizzativa di cui all'articolo 2:
a) coadiuva il magistrato professionale e, sotto la sua direzione e il suo coordinamento, compie tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giudiziaria da parte di quest'ultimo, provvedendo allo studio dei fascicoli, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle minute dei provvedimenti;
b) svolge le attivita' e adotta i provvedimenti a lui delegati secondo quanto previsto dall'articolo 17.
2. L'assegnazione dei vice procuratori onorari alla struttura organizzativa di cui all'articolo 2 ha luogo con provvedimento del procuratore della Repubblica, trasmesso alla sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario.
3. Nel corso del primo anno dal conferimento dell'incarico i vice procuratori onorari possono svolgere esclusivamente i compiti e le attivita' previste dal comma 1, lettera a).
 
Art. 17

Attivita' delegabili ai vice procuratori onorari

1. Nei procedimenti davanti al giudice di pace, le funzioni del pubblico ministero possono essere svolte, per delega del procuratore della Repubblica, dal vice procuratore onorario:
a) nell'udienza dibattimentale;
b) per gli atti previsti dagli articoli 15, 17 e 25 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274;
c) nei procedimenti in camera di consiglio di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale e nei procedimenti di esecuzione ai fini dell'intervento di cui all'articolo 655, comma 2, del medesimo codice.
2. Nei casi indicati nel comma 1, la delega e' conferita in relazione ad una determinata udienza o a un singolo procedimento.
3. Nei procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione monocratica, ad esclusione di quelli relativi ai delitti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nonche' di cui all'articolo 590-sexies del codice penale, il vice procuratore onorario puo' svolgere, per delega del procuratore della Repubblica e secondo le direttive stabilite in via generale dal magistrato professionale che ne coordina le attivita', le funzioni di pubblico ministero:
a) nell'udienza dibattimentale;
b) nell'udienza di convalida dell'arresto di cui all'articolo 558 del codice di procedura penale;
c) per la richiesta di emissione del decreto penale di condanna ai sensi dell'articolo 459, comma 1, del codice di procedura penale;
d) nei procedimenti in camera di consiglio di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale.
4. Il vice procuratore onorario delegato puo' assumere le determinazioni relative all'applicazione della pena su richiesta nei procedimenti relativi ai reati per i quali l'azione penale e' esercitata con decreto di citazione diretta ai sensi dell'articolo 550, comma 1, del codice di procedura penale, pur quando si proceda con giudizio direttissimo ai sensi del comma 6 dell'articolo 558 del codice di procedura penale, e in quelli iniziati con decreto di giudizio immediato conseguente ad opposizione a decreto penale.
5. Il vice procuratore onorario, nei procedimenti relativi ai reati indicati dall'articolo 550, comma 1, del codice di procedura penale, puo' redigere e avanzare richiesta di archiviazione, nonche' svolgere compiti e attivita', anche di indagine, ivi compresa l'assunzione di informazioni dalle persone informate sui fatti e l'interrogatorio della persona sottoposta ad indagini o imputata.
6. Il vice procuratore onorario si attiene nello svolgimento delle attivita' a lui direttamente delegate alle direttive periodiche menzionate all'articolo 15, comma 2, e puo' chiedere che l'attivita' e il provvedimento delegati siano svolti dal magistrato professionale titolare del procedimento se non ricorrono nel caso concreto le condizioni di fatto per provvedere in loro conformita'.
7. Il procuratore della Repubblica, in presenza di giustificati motivi, dispone la revoca della delega conferita al vice procuratore onorario.

Note all'art. 17:
- Si riporta il testo degli articoli 15, 17 e 25 del
decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni
sulla competenza penale del giudice di pace, a norma
dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468):
«Art. 15 (Chiusura delle indagini preliminari). - 1.
Ricevuta la relazione di cui all'art. 11, il pubblico
ministero, se non richiede l'archiviazione, esercita
l'azione penale, formulando l'imputazione e autorizzando la
citazione dell'imputato.
2. Se ritiene necessarie ulteriori indagini, il
pubblico ministero vi provvede personalmente ovvero si
avvale della polizia giudiziaria, impartendo direttive o
delegando il compimento di specifici atti.».
«Art. 17 (Archiviazione). - 1. Il pubblico ministero
presenta al giudice di pace richiesta di archiviazione
quando la notizia di reato e' infondata, nonche' nei casi
previsti dagli articoli 411 del codice di procedura penale
e 125 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,
nonche' dall'art. 34, commi 1 e 2 del presente decreto. Con
la richiesta e' trasmesso il fascicolo contenente la
notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini
espletate e i verbali compiuti davanti al giudice.
2. Copia della richiesta e' notificata alla persona
offesa che nella notizia di reato o successivamente alla
sua presentazione abbia dichiarato di volere essere
informata circa l'eventuale archiviazione. Nella richiesta
e' altresi' precisato che nel termine di dieci giorni la
persona offesa puo' prendere visione degli atti e
presentare richiesta motivata di prosecuzione delle
indagini preliminari. Con l'opposizione alla richiesta di
archiviazione la persona offesa indica, a pena di
inammissibilita', gli elementi di prova che giustificano il
rigetto della richiesta o le ulteriori indagini necessarie.
3. Il pubblico ministero provvede sempre a norma del
comma 2, nei casi in cui la richiesta di archiviazione e'
successiva alla trasmissione del ricorso ai sensi dell'art.
26, comma 2.
4. Il giudice, se accoglie la richiesta, dispone con
decreto l'archiviazione, altrimenti restituisce, con
ordinanza, gli atti al pubblico ministero indicando le
ulteriori indagini necessarie e fissando il termine
indispensabile per il loro compimento ovvero disponendo che
entro dieci giorni il pubblico ministero formuli
l'imputazione.
5. Quando e' ignoto l'autore del reato si osservano le
disposizioni di cui all'art. 415 del codice di procedura
penale.».
«Art. 25 (Richieste del pubblico ministero). - 1. Entro
dieci giorni dalla comunicazione del ricorso il pubblico
ministero presenta le sue richieste nella cancelleria del
giudice di pace.
2. Se ritiene il ricorso inammissibile o manifestamente
infondato, ovvero presentato dinanzi ad un giudice di pace
incompetente per territorio, il pubblico ministero esprime
parere contrario alla citazione altrimenti formula
l'imputazione confermando o modificando l'addebito
contenuto nel ricorso.».
- Si riporta il testo degli articoli 127 e 655, comma
2, del Codice di procedura penale:
«Art. 127 (Procedimento in camera di consiglio). - 1.
Quando si deve procedere in camera di consiglio, il giudice
o il presidente del collegio fissa la data dell'udienza e
ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone
interessate e ai difensori. L'avviso e' comunicato o
notificato almeno dieci giorni prima della data predetta.
Se l'imputato e' privo di difensore, l'avviso e' dato a
quello di ufficio.
2. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono
essere presentate memorie in cancelleria.
3. Il pubblico ministero, gli altri destinatari
dell'avviso nonche' i difensori sono sentiti se compaiono.
Se l'interessato e' detenuto o internato in luogo posto
fuori della circoscrizione del giudice e ne fa richiesta,
deve essere sentito prima del giorno dell'udienza, dal
magistrato di sorveglianza del luogo.
4. L'udienza e' rinviata se sussiste un legittimo
impedimento dell'imputato o del condannato che ha chiesto
di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o
internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il
giudice.
5. Le disposizioni dei commi 1, 3 e 4, sono previste a
pena di nullita'.
6. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico.
7. Il giudice provvede con ordinanza comunicata o
notificata senza ritardo ai soggetti indicati nel comma 1,
che possono proporre ricorso per cassazione.
8. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza,
a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente
con decreto motivato.
9. L'inammissibilita' dell'atto introduttivo del
procedimento e' dichiarata dal giudice con ordinanza, anche
senza formalita' di procedura, salvo che sia altrimenti
stabilito. Si applicano le disposizioni dei commi 7 e 8.
10. Il verbale di udienza e' redatto soltanto in forma
riassuntiva a norma dell'art. 140 comma 2.».
«Art. 655 (Funzioni del pubblico ministero). - 1.
(Omissis).
2. Il pubblico ministero propone le sue richieste al
giudice competente e interviene in tutti i procedimenti di
esecuzione.
(Omissis).».
- Si riporta il testo degli articoli 589, 590 e
590-sexies del Codice penale:
«Art. 589 (Omicidio colposo). - Chiunque cagiona per
colpa la morte di una persona e' punito con la reclusione
da sei mesi a cinque anni.
Se il fatto e' commesso con violazione delle norme per
la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena e' della
reclusione da due a sette anni.
Nel caso di morte di piu' persone, ovvero di morte di
una o piu' persone e di lesioni di una o piu' persone, si
applica la pena che dovrebbe infliggersi per la piu' grave
delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la
pena non puo' superare gli anni quindici.
Art. 590 (Lesioni personali colpose). - Chiunque
cagiona ad altri per colpa una lesione personale e' punito
con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a
euro 309.
Se la lesione e' grave la pena e' della reclusione da
uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se e'
gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della
multa da euro 309 a euro 1.239.
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con
violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni
sul lavoro la pena per le lesioni gravi e' della reclusione
da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro
2.000 e la pena per le lesioni gravissime e' della
reclusione da uno a tre anni.
Nel caso di lesioni di piu' persone si applica la pena
che dovrebbe infliggersi per la piu' grave delle violazioni
commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della
reclusione non puo' superare gli anni cinque.
Il delitto e' punibile a querela della persona offesa,
salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso,
limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme
per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative
all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una
malattia professionale.».
«Art. 590-sexies (Responsabilita' colposa per morte o
lesioni personali in ambito sanitario). - Se i fatti di cui
agli articoli 589 e 590 sono commessi nell'esercizio della
professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste
salvo quanto disposto dal secondo comma.
Qualora l'evento si sia verificato a causa di
imperizia, la punibilita' e' esclusa quando sono rispettate
le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite
e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di
queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che
le raccomandazioni previste dalle predette linee guida
risultino adeguate alle specificita' del caso concreto.».
- Per l'art. 558 del Codice di procedura penale, vedi
nelle note all'art. 11 del presente decreto.
 
Art. 18

Durata dell'ufficio e conferma

1. L'incarico di magistrato onorario ha la durata di quattro anni. Alla scadenza, l'incarico puo' essere confermato, a domanda, per un secondo quadriennio.
2. L'incarico di magistrato onorario non puo', comunque, essere svolto per piu' di otto anni complessivi, anche non consecutivi, includendo nel computo l'attivita' comunque svolta quale magistrato onorario, indipendentemente dal tipo di funzioni e compiti esercitati tra quelli disciplinati dal presente decreto.
3. In ogni caso, l'incarico cessa al compimento del sessantacinquesimo anno di eta'.
4. La domanda di conferma e' presentata, a pena di inammissibilita', almeno sei mesi prima della scadenza del quadriennio, al capo dell'ufficio giudiziario presso il quale il magistrato onorario esercita la funzione. Relativamente all'ufficio del giudice di pace la domanda di conferma e' presentata al presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'ufficio. La domanda e' trasmessa alla sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25.
5. Unitamente alla domanda, sono trasmessi alla sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario:
a) un rapporto del capo dell'ufficio o del coordinatore dell'ufficio del giudice di pace sull'attivita' svolta e relativo alla capacita', alla laboriosita', alla diligenza, all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza, dell'imparzialita' e dell'equilibrio nonche' sulla partecipazione alle riunioni periodiche di cui all'articolo 22, commi 1 e 2;
b) copia degli atti e dei provvedimenti esaminati ai fini della redazione del rapporto di cui alla lettera a);
c) le relazioni redatte dai magistrati professionali che il magistrato onorario coadiuva a norma degli articoli 10, comma 10, e 16, comma 1;
d) l'autorelazione del magistrato onorario;
e) le statistiche comparate sull'attivita' svolta, distinte per tipologie di procedimenti e di provvedimenti, ed ogni altro documento ritenuto utile.
6. Ai fini della redazione del rapporto di cui al comma 5, lettera a), sono esaminati, a campione, almeno venti verbali di udienza e venti provvedimenti, relativi al periodo oggetto di valutazione. La sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario stabilisce i criteri per la selezione dei verbali di udienza e dei provvedimenti.
7. Almeno due mesi prima della scadenza del quadriennio, la sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, acquisiti i documenti di cui al comma 5, il parere di cui al comma 8, lettera c), e l'attestazione della struttura della formazione decentrata di cui all'articolo 22, comma 3, esprime, con riguardo al magistrato onorario che ha presentato domanda di conferma, se necessario previa audizione dell'interessato, un giudizio di idoneita' a svolgere le funzioni e lo trasmette al Consiglio superiore della magistratura.
8. Il giudizio e' espresso a norma dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in quanto compatibile, ed e' reso sulla base degli elementi di cui ai commi 5 e 6, nonche' dei seguenti, ulteriori elementi:
a) l'effettiva partecipazione alle attivita' di formazione organizzate ai sensi dell'articolo 22, comma 3, salvo che l'assenza dipenda da giustificato motivo;
b) l'effettiva partecipazione alle riunioni periodiche di cui all'articolo 22;
c) il parere del consiglio dell'ordine territoriale forense del circondario in cui ha sede l'ufficio presso il quale il magistrato onorario ha esercitato le funzioni, nel quale sono indicati i fatti specifici incidenti sulla idoneita' a svolgere le funzioni, con particolare riguardo, se esistenti, alle situazioni concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica.
9. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il giudizio di cui al comma 7, delibera sulla domanda di conferma.
10. Il Ministro della giustizia dispone la conferma con decreto.
11. E' valutato negativamente ai fini della conferma nell'incarico l'aver privilegiato la definizione di procedimenti di natura seriale, salvo che non risponda a specifiche esigenze dell'ufficio.
12. I magistrati onorari che hanno in corso la procedura di conferma nell'incarico rimangono in servizio fino alla definizione della procedura di cui al presente articolo. La procedura di conferma deve definirsi entro dodici mesi dalla scadenza del quadriennio. Se la conferma non e' disposta nel rispetto del termine di cui al secondo periodo, il magistrato onorario non puo' esercitare le funzioni giudiziarie onorarie, ne' svolgere i compiti e le attivita' previsti dalle disposizioni di cui ai Capi III e IV del presente decreto, con sospensione dall'indennita', sino all'adozione del decreto di cui al comma 10.
13. La conferma dell'incarico produce effetti con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del quadriennio gia' decorso. In caso di mancata conferma, i magistrati onorari in servizio a norma del comma 12, primo periodo, cessano dall'incarico dal momento della comunicazione del relativo provvedimento del Consiglio superiore della magistratura.
14. Ai magistrati onorari che hanno esercitato per otto anni le funzioni e i compiti attribuitigli e' riconosciuta preferenza, a parita' di merito, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato.

Note all'art. 18:
- Per l'art. 10 del citato decreto legislativo 27
gennaio 2006, n. 25, vedi nelle note all'art. 6 del
presente decreto.
- Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (Nuova disciplina
dell'accesso in magistratura, nonche' in materia di
progressione economica e di funzioni dei magistrati, a
norma dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 25
luglio 2005, n. 150):
«Art. 11 (Valutazione della professionalita'). - 1.
Tutti i magistrati sono sottoposti a valutazione di
professionalita' ogni quadriennio a decorrere dalla data di
nomina fino al superamento della settima valutazione di
professionalita'.
2. La valutazione di professionalita' riguarda la
capacita', la laboriosita', la diligenza e l'impegno. Essa
e' operata secondo parametri oggettivi che sono indicati
dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi del
comma 3. La valutazione di professionalita' riferita a
periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti
o requirenti non puo' riguardare in nessun caso l'attivita'
di interpretazione di norme di diritto, ne' quella di
valutazione del fatto e delle prove. In particolare:
a) la capacita', oltre che alla preparazione giuridica
e al relativo grado di aggiornamento, e' riferita, secondo
le funzioni esercitate, al possesso delle tecniche di
argomentazione e di indagine, anche in relazione all'esito
degli affari nelle successive fasi e nei gradi del
procedimento e del giudizio ovvero alla conduzione
dell'udienza da parte di chi la dirige o la presiede,
all'idoneita' a utilizzare, dirigere e controllare
l'apporto dei collaboratori e degli ausiliari;
b) la laboriosita' e' riferita alla produttivita',
intesa come numero e qualita' degli affari trattati in
rapporto alla tipologia degli uffici e alla loro condizione
organizzativa e strutturale, ai tempi di smaltimento del
lavoro, nonche' all'eventuale attivita' di collaborazione
svolta all'interno dell'ufficio, tenuto anche conto degli
standard di rendimento individuati dal Consiglio superiore
della magistratura, in relazione agli specifici settori di
attivita' e alle specializzazioni;
c) la diligenza e' riferita all'assiduita' e
puntualita' nella presenza in ufficio, nelle udienze e nei
giorni stabiliti; e' riferita inoltre al rispetto dei
termini per la redazione, il deposito di provvedimenti o
comunque per il compimento di attivita' giudiziarie,
nonche' alla partecipazione alle riunioni previste
dall'ordinamento giudiziario per la discussione e
l'approfondimento delle innovazioni legislative, nonche'
per la conoscenza dell'evoluzione della giurisprudenza;
d) l'impegno e' riferito alla disponibilita' per
sostituzioni di magistrati assenti e alla frequenza di
corsi di aggiornamento organizzati dalla Scuola superiore
della magistratura; nella valutazione dell'impegno rileva,
inoltre, la collaborazione alla soluzione dei problemi di
tipo organizzativo e giuridico.
3. Il Consiglio superiore della magistratura, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, disciplina con propria delibera gli
elementi in base ai quali devono essere espresse le
valutazioni dei consigli giudiziari, i parametri per
consentire l'omogeneita' delle valutazioni, la
documentazione che i capi degli uffici devono trasmettere
ai consigli giudiziari entro il mese di febbraio di ciascun
anno. In particolare disciplina:
a) i modi di raccolta della documentazione e di
individuazione a campione dei provvedimenti e dei verbali
delle udienze di cui al comma 4, ferma restando l'autonoma
possibilita' di ogni membro del consiglio giudiziario di
accedere a tutti gli atti che si trovino nella fase
pubblica del processo per valutarne l'utilizzazione in sede
di consiglio giudiziario;
b) i dati statistici da raccogliere per le valutazioni
di professionalita';
c) i moduli di redazione dei pareri dei consigli
giudiziari per la raccolta degli stessi secondo criteri
uniformi;
d) gli indicatori oggettivi per l'acquisizione degli
elementi di cui al comma 2; per l'attitudine direttiva gli
indicatori da prendere in esame sono individuati d'intesa
con il Ministro della giustizia;
e) l'individuazione per ciascuna delle diverse funzioni
svolte dai magistrati, tenuto conto anche della
specializzazione, di standard medi di definizione dei
procedimenti, ivi compresi gli incarichi di natura
obbligatoria per i magistrati, articolati secondo parametri
sia quantitativi sia qualitativi, in relazione alla
tipologia dell'ufficio, all'ambito territoriale e
all'eventuale specializzazione.
4. Alla scadenza del periodo di valutazione il
consiglio giudiziario acquisisce e valuta:
a) le informazioni disponibili presso il Consiglio
superiore della magistratura e il Ministero della giustizia
anche per quanto attiene agli eventuali rilievi di natura
contabile e disciplinare, ferma restando l'autonoma
possibilita' di ogni membro del consiglio giudiziario di
accedere a tutti gli atti che si trovino nella fase
pubblica del processo per valutarne l'utilizzazione in sede
di consiglio giudiziario;
b) la relazione del magistrato sul lavoro svolto e
quanto altro egli ritenga utile, ivi compresa la copia di
atti e provvedimenti che il magistrato ritiene di
sottoporre ad esame;
c) le statistiche del lavoro svolto e la comparazione
con quelle degli altri magistrati del medesimo ufficio;
d) gli atti e i provvedimenti redatti dal magistrato e
i verbali delle udienze alle quali il magistrato abbia
partecipato, scelti a campione sulla base di criteri
oggettivi stabiliti al termine di ciascun anno con i
provvedimenti di cui al comma 3, se non gia' acquisiti;
e) gli incarichi giudiziari ed extragiudiziari con
l'indicazione dell'impegno concreto che gli stessi hanno
comportato;
f) il rapporto e le segnalazioni provenienti dai capi
degli uffici, i quali devono tenere conto delle situazioni
specifiche rappresentate da terzi, nonche' le segnalazioni
pervenute dal consiglio dell'ordine degli avvocati, sempre
che si riferiscano a fatti specifici incidenti sulla
professionalita', con particolare riguardo alle situazioni
eventuali concrete e oggettive di esercizio non
indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino
evidente mancanza di equilibrio o di preparazione
giuridica. Il rapporto del capo dell'ufficio e le
segnalazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati sono
trasmessi al consiglio giudiziario dal presidente della
corte di appello o dal procuratore generale presso la
medesima corte, titolari del poteredovere di sorveglianza,
con le loro eventuali considerazioni e quindi trasmessi
obbligatoriamente al Consiglio superiore della
magistratura.
5. Il consiglio giudiziario puo' assumere informazioni
su fatti specifici segnalati da suoi componenti o dai
dirigenti degli uffici o dai consigli dell'ordine degli
avvocati, dando tempestiva comunicazione dell'esito
all'interessato, che ha diritto ad avere copia degli atti,
e puo' procedere alla sua audizione, che e' sempre disposta
se il magistrato ne fa richiesta.
6. Sulla base delle acquisizioni di cui ai commi 4 e 5,
il consiglio giudiziario formula un parere motivato che
trasmette al Consiglio superiore della magistratura
unitamente alla documentazione e ai verbali delle
audizioni.
7. Il magistrato, entro dieci giorni dalla notifica del
parere del consiglio giudiziario, puo' far pervenire al
Consiglio superiore della magistratura le proprie
osservazioni e chiedere di essere ascoltato personalmente.
8. Il Consiglio superiore della magistratura procede
alla valutazione di professionalita' sulla base del parere
espresso dal consiglio giudiziario e della relativa
documentazione, nonche' sulla base dei risultati delle
ispezioni ordinarie; puo' anche assumere ulteriori elementi
di conoscenza.
9. Il giudizio di professionalita' e' «positivo» quando
la valutazione risulta sufficiente in relazione a ciascuno
dei parametri di cui al comma 2; e' «non positivo» quando
la valutazione evidenzia carenze in relazione a uno o piu'
dei medesimi parametri; e' «negativo» quando la valutazione
evidenzia carenze gravi in relazione a due o piu' dei
suddetti parametri o il perdurare di carenze in uno o piu'
dei parametri richiamati quando l'ultimo giudizio sia stato
"non positivo".
10. Se il giudizio e' «non positivo», il Consiglio
superiore della magistratura procede a nuova valutazione di
professionalita' dopo un anno, acquisendo un nuovo parere
del consiglio giudiziario; in tal caso il nuovo trattamento
economico o l'aumento periodico di stipendio sono dovuti
solo a decorrere dalla scadenza dell'anno se il nuovo
giudizio e' «positivo». Nel corso dell'anno antecedente
alla nuova valutazione non puo' essere autorizzato lo
svolgimento di incarichi extragiudiziari.
11. Se il giudizio e' «negativo», il magistrato e'
sottoposto a nuova valutazione di professionalita' dopo un
biennio. Il Consiglio superiore della magistratura puo'
disporre che il magistrato partecipi ad uno o piu' corsi di
riqualificazione professionale in rapporto alle specifiche
carenze di professionalita' riscontrate; puo' anche
assegnare il magistrato, previa sua audizione, a una
diversa funzione nella medesima sede o escluderlo, fino
alla successiva valutazione, dalla possibilita' di accedere
a incarichi direttivi o semidirettivi o a funzioni
specifiche. Nel corso del biennio antecedente alla nuova
valutazione non puo' essere autorizzato lo svolgimento di
incarichi extragiudiziari.
12. La valutazione negativa comporta la perdita del
diritto all'aumento periodico di stipendio per un biennio.
Il nuovo trattamento economico eventualmente spettante e'
dovuto solo a seguito di giudizio positivo e con decorrenza
dalla scadenza del biennio.
13. Se il Consiglio superiore della magistratura,
previa audizione del magistrato, esprime un secondo
giudizio negativo, il magistrato stesso e' dispensato dal
servizio.
14. Prima delle audizioni di cui ai commi 7, 11 e 13 il
magistrato deve essere informato della facolta' di prendere
visione degli atti del procedimento e di estrarne copia.
Tra l'avviso e l'audizione deve intercorrere un termine non
inferiore a sessanta giorni. Il magistrato ha facolta' di
depositare atti e memorie fino a sette giorni prima
dell'audizione e di farsi assistere da un altro magistrato
nel corso della stessa. Se questi e' impedito, l'audizione
puo' essere differita per una sola volta.
15. La valutazione di professionalita' consiste in un
giudizio espresso, ai sensi dell'art. 10 della legge 24
marzo 1958, n. 195, dal Consiglio superiore della
magistratura con provvedimento motivato e trasmesso al
Ministro della giustizia che adotta il relativo decreto. Il
giudizio di professionalita', inserito nel fascicolo
personale, e' valutato ai fini dei tramutamenti, del
conferimento di funzioni, comprese quelle di legittimita',
del conferimento di incarichi direttivi e ai fini di
qualunque altro atto, provvedimento o autorizzazione per
incarico extragiudiziario.
16. I parametri contenuti nel comma 2 si applicano
anche per la valutazione di professionalita' concernente i
magistrati fuori ruolo. Il giudizio e' espresso dal
Consiglio superiore della magistratura, acquisito, per i
magistrati in servizio presso il Ministero della giustizia,
il parere del consiglio di amministrazione, composto dal
presidente e dai soli membri che appartengano all'ordine
giudiziario, o il parere del consiglio giudiziario presso
la corte di appello di Roma per tutti gli altri magistrati
in posizione di fuori ruolo, compresi quelli in servizio
all'estero. Il parere e' espresso sulla base della
relazione dell'autorita' presso cui gli stessi svolgono
servizio, illustrativa dell'attivita' svolta, e di ogni
altra documentazione che l'interessato ritiene utile
produrre, purche' attinente alla professionalita', che
dimostri l'attivita' in concreto svolta.
17. Allo svolgimento delle attivita' previste dal
presente articolo si fa fronte con le risorse di personale
e strumentali disponibili.».
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487
(Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi):
«Art. 5 (Categorie riservatarie e preferenze). - 1. Nei
pubblici concorsi, le riserve di posti, di cui al
successivo comma 3 del presente articolo, gia' previste da
leggi speciali in favore di particolari categorie di
cittadini, non possono complessivamente superare la meta'
dei posti messi a concorso.
2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una
riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si
attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di
aventi diritto a riserva.
3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella
graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a
piu' categorie che danno titolo a differenti riserve di
posti, si tiene conto prima del titolo che da' diritto ad
una maggiore riserva nel seguente ordine:
1) riserva di posti a favore di coloro che appartengono
alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e
successive modifiche ed integrazioni, o equiparate,
calcolata sulle dotazioni organiche dei singoli profili
professionali o categorie nella percentuale del 15%, senza
computare gli appartenenti alle categorie stesse vincitori
del concorso;
2) riserva di posti ai sensi dell'art. 3, comma 65,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a favore dei militari
in ferma di leva prolungata e di volontari specializzati
delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine
della ferma o rafferma contrattuale nel limite del 20 per
cento delle vacanze annuali dei posti messi a concorso;
3) riserva del 2 per cento dei posti destinati a
ciascun concorso, ai sensi dell'art. 40, secondo comma,
della legge 20 settembre 1980, n. 574, per gli ufficiali di
complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica
che hanno terminato senza demerito la ferma biennale.
4. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi
hanno preferenza a parita' di merito e a parita' di titoli
sono appresso elencate. A parita' di merito i titoli di
preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore
pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra
attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi
di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di
guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio
nel settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non
risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati
dei caduti di guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non
risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati
dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non
risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati
dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a
qualunque titolo, per non meno di un anno
nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al
numero dei figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati
senza demerito al termine della ferma o rafferma.
5. A parita' di merito e di titoli la preferenza e'
determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal
fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle
amministrazioni pubbliche;
c) dalla maggiore eta'.».
 
Art. 19

Astensione e ricusazione

1. Con riguardo ai procedimenti civili, il giudice onorario di pace ha l'obbligo di astenersi nei casi previsti dall'articolo 51, primo comma, del codice di procedura civile e puo' essere ricusato, a norma dell'articolo 52 del medesimo codice. Ha altresi' l'obbligo di astenersi e puo' essere ricusato quando egli o il coniuge o la parte dell'unione civile, il convivente, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado, sono stati associati o in qualunque modo collegati con lo studio professionale di cui ha fatto o fa parte il difensore di una delle parti.
2. Con riguardo ai procedimenti penali, il giudice onorario di pace ha l'obbligo di astenersi nei casi previsti dall'articolo 36 del codice di procedura penale e puo' essere ricusato, a norma dell'articolo 37 del medesimo codice. Ha altresi' l'obbligo di astenersi e puo' essere ricusato quando egli o il coniuge o la parte dell'unione civile, il convivente, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado, sono stati associati o comunque collegati con lo studio professionale di cui ha fatto o fa parte il difensore di una delle parti.
3. Il giudice onorario di pace ha inoltre l'obbligo di astenersi e puo' essere ricusato quando egli o il coniuge o la parte dell'unione civile o il convivente ha in precedenza assistito, nella qualita' di avvocato, una delle parti in causa o uno dei difensori, ovvero egli o il coniuge o la parte dell'unione civile o il convivente ha svolto attivita' professionale nella qualita' di notaio per una delle parti in causa o uno dei difensori. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche quando l'attivita' professionale e' stata svolta da un avvocato o da un notaio che fa parte dell'associazione professionale, della societa' tra professionisti o dello studio associato a cui partecipa il giudice onorario.
4. Il giudice onorario di pace ha l'obbligo di astenersi anche in ogni caso in cui egli, il coniuge o la parte dell'unione civile, il convivente, i parenti fino al secondo grado abbia avuto o abbia rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione con una delle parti. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche quando il rapporto di lavoro autonomo o di collaborazione e' intercorso tra la parte e un soggetto che fa parte dell'associazione professionale, della societa' tra professionisti o dello studio associato a cui partecipa il giudice onorario.
5. Il vice procuratore onorario ha l'obbligo di astenersi nei casi di cui al presente articolo.

Note all'art. 19:
- Si riporta il testo degli articoli 51 e 52 del Codice
di procedura civile:
«Art. 51 (Astensione del giudice). - Il giudice ha
l'obbligo di astenersi:
1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su
identica questione di diritto;
2) se egli stesso o la moglie e' parente fino al quarto
grado o legato da vincoli di affiliazione, o e' convivente
o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei
difensori;
3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave
inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle
parti o alcuno dei suoi difensori;
4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella
causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha
conosciuto come magistrato in altro grado del processo o
come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente
tecnico;
5) se e' tutore, curatore, amministratore di sostegno,
procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti;
se, inoltre, e' amministratore o gerente di un ente, di
un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di
una societa' o stabilimento che ha interesse nella causa.
In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di
convenienza, il giudice puo' richiedere al capo
dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando
l'astensione riguarda il capo dell'ufficio l'autorizzazione
e' chiesta al capo dell'ufficio superiore.
Art. 52 (Ricusazione del giudice). - Nei casi in cui e'
fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti
puo' proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i
motivi specifici e i mezzi di prova.
Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore,
deve essere depositato in cancelleria due giorni prima
dell'udienza, se al ricusante e' noto il nome dei giudici
che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima
dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel
caso contrario.
La ricusazione sospende il processo.».
- Si riporta il testo degli articoli 36 e 37 del Codice
di procedura penale:
«Art. 36 (Astensione). - 1. Il giudice ha l'obbligo di
astenersi:
a) se ha interesse nel procedimento o se alcuna delle
parti private o un difensore e' debitore o creditore di
lui, del coniuge o dei figli;
b) se e' tutore, curatore, procuratore o datore di
lavoro di una delle parti private ovvero se il difensore,
procuratore o curatore di una di dette parti e' prossimo
congiunto di lui o del coniuge;
c) se ha dato consigli o manifestato il suo parere
sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio delle
funzioni giudiziarie;
d) se vi e' inimicizia grave fra lui o un suo prossimo
congiunto e una delle parti private;
e) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del
coniuge e' offeso o danneggiato dal reato o parte privata;
f) se un prossimo congiunto di lui o del coniuge svolge
o ha svolto funzioni di pubblico ministero;
g) se si trova in taluna delle situazioni di
incompatibilita' stabilite dagli articoli 34 e 35 e dalle
leggi di ordinamento giudiziario;
h) se esistono altre gravi ragioni di convenienza.
2. I motivi di astensione indicati nel comma 1 lettera
b) seconda ipotesi e lettera e) o derivanti da
incompatibilita' per ragioni di coniugio o affinita',
sussistono anche dopo l'annullamento, lo scioglimento o la
cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3. La dichiarazione di astensione e' presentata al
presidente della corte o del tribunale, che decide con
decreto senza formalita' di procedura.
4. Sulla dichiarazione di astensione del presidente del
tribunale decide il presidente della corte di appello; su
quella del presidente della corte di appello decide il
presidente della corte di cassazione.
Art. 37 (Ricusazione). - 1. Il giudice puo' essere
ricusato dalle parti:
a) nei casi previsti dall'art. 36 comma 1 lettere a),
b), c), d), e), f), g);
b) se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia
pronunciata sentenza, egli ha manifestato indebitamente il
proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione.
2. Il giudice ricusato non puo' pronunciare ne'
concorrere a pronunciare sentenza fino a che non sia
intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o
rigetta la ricusazione.».
 
Art. 20

Doveri del magistrato onorario

1. Il magistrato onorario e' tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari, in quanto compatibili e in particolare esercita le funzioni e i compiti attribuitigli con imparzialita', correttezza, diligenza, laboriosita', riserbo e equilibrio e rispetta la dignita' della persona nell'esercizio delle funzioni.
 
Art. 21

Decadenza, dispensa e revoca

1. Il magistrato onorario decade dall'incarico quando viene meno taluno dei requisiti necessari per essere ammesso alle funzioni e ai compiti ad esso relativi, per dimissioni volontarie ovvero quando sopravviene una causa di incompatibilita'.
2. Il magistrato onorario e' dispensato, anche d'ufficio, per impedimenti di durata superiore a sei mesi. Per impedimenti di durata non superiore a sei mesi, l'esecuzione dell'incarico rimane sospesa senza diritto all'indennita' prevista dall'articolo 23.
3. Il magistrato onorario e' revocato dall'incarico in ogni caso in cui risulta l'inidoneita' ad esercitare le funzioni giudiziarie o i compiti dell'ufficio del processo; in particolare e' revocato quando, senza giustificato motivo, ha conseguito risultati che si discostano gravemente dagli obiettivi prestabiliti dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica a norma dell'articolo 23 ovvero, nel caso di assegnazione di procedimenti civili o penali a norma dell'articolo 11, non ha definito, nel termine di tre anni dall'assegnazione, un numero significativo di procedimenti, secondo le determinazioni del Consiglio superiore della magistratura.
4. Costituiscono, tra l'altro, circostanze di fatto rilevanti ai fini della valutazione di inidoneita' di cui al comma 3:
a) l'adozione di provvedimenti non previsti dalla legge ovvero fondati su grave violazione di legge o travisamento del fatto, determinati da ignoranza o negligenza;
b) l'adozione di provvedimenti affetti da palese e intenzionale incompatibilita' tra la parte dispositiva e la motivazione, tali da manifestare una inequivocabile contraddizione sul piano logico, contenutistico o argomentativo;
c) la scarsa laboriosita' o il grave e reiterato ritardo nel compimento degli atti relativi allo svolgimento delle funzioni ovvero nell'adempimento delle attivita' e dei compiti a lui devoluti;
d) l'assenza reiterata, senza giustificato motivo, alle riunioni periodiche di cui all'articolo 22, commi 1, 2 e 4, nonche' alle iniziative di formazione di cui al comma 3 del predetto articolo.
5. La revoca e' altresi' disposta quando il magistrato onorario tenga in ufficio o fuori una condotta tale da compromettere il prestigio delle funzioni attribuitegli.
6. Il capo dell'ufficio comunica immediatamente al presidente della corte di appello o al procuratore generale presso la medesima corte ogni circostanza di fatto rilevante ai fini della decadenza, della dispensa o della revoca.
7. Relativamente all'ufficio del giudice di pace la comunicazione di cui al comma 6 e' effettuata dal presidente del tribunale.
8. Il magistrato professionale che il magistrato onorario coadiuva a norma dell'articolo 10, comma 10, e dell'articolo 16, comma 1, comunica al capo dell'ufficio ogni circostanza di fatto rilevante per l'adozione dei provvedimenti di cui al presente articolo.
9. Nei casi di cui al presente articolo, con esclusione delle ipotesi di dimissioni volontarie, il presidente della corte d'appello, per i giudici onorari di pace, o il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello, per i vice procuratori onorari, propone alla sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 25 del 2006 la decadenza, la dispensa o la revoca. La sezione autonoma, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, trasmette gli atti al Consiglio superiore della magistratura affinche' deliberi sulla proposta di decadenza, di dispensa o di revoca.
10. Il Ministro della giustizia dispone la decadenza, la dispensa e la revoca con decreto.

Note all'art. 21:
- Per l'art. 10 del citato decreto legislativo 27
gennaio 2006, n. 25 vedi note all'art. 6 del presente
decreto.
 
Art. 22

Formazione dei magistrati onorari

1. I giudici onorari di pace partecipano alle riunioni trimestrali organizzate dal presidente del tribunale o, su delega di quest'ultimo, da un presidente di sezione o da un giudice professionale, per l'esame delle questioni giuridiche piu' rilevanti di cui abbiano curato la trattazione, per la discussione delle soluzioni adottate e per favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative; alle predette riunioni partecipano anche i giudici professionali che si occupano delle materie di volta in volta esaminate.
2. I vice procuratori onorari partecipano alle riunioni trimestrali organizzate dal procuratore della Repubblica o da un procuratore aggiunto o da un magistrato professionale da lui delegato, per l'esame delle questioni giuridiche piu' rilevanti di cui abbiano curato la trattazione, per la discussione delle soluzioni adottate e per favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative; alle predette riunioni partecipano anche i magistrati professionali che si occupano delle materie di volta in volta esaminate.
3. Sono tenuti, con cadenza almeno semestrale, corsi di formazione specificamente dedicati ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari, organizzati dalla Scuola superiore della magistratura nel quadro delle attivita' di formazione della magistratura onoraria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 26 del 2006, avvalendosi della rete della formazione decentrata di cui alla lettera f) del comma 1 del predetto articolo. Gli ordini professionali ai quali i magistrati onorari risultino eventualmente iscritti valutano positivamente la partecipazione ai corsi di cui al presente comma ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi previsti dai rispettivi ordinamenti. La struttura della formazione decentrata attesta l'effettiva partecipazione del magistrato onorario alle attivita' di formazione e trasmette l'attestazione alla sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario in occasione della formulazione del giudizio di cui all'articolo 18.
4. I giudici onorari di pace inseriti nell'ufficio per il processo a norma dell'articolo 10, destinati nei collegi a norma dell'articolo 12 o assegnatari di procedimenti di competenza del tribunale ai sensi dell'articolo 11, partecipano alle riunioni convocate ai sensi dell'articolo 47-quater del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per la trattazione delle materie di loro interesse.
5. La partecipazione alle riunioni periodiche di cui al presente articolo e alle iniziative di formazione e' obbligatoria.

Note all'art. 22:
- Si riporta il testo dell'art. 47-quater del citato
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12:
«Art. 47-quater (Attribuzioni del presidente di
sezione). - Il presidente di sezione, oltre a svolgere il
lavoro giudiziario, dirige la sezione cui e' assegnato e,
in particolare, sorveglia l'andamento dei servizi di
cancelleria ed ausiliari, distribuisce il lavoro tra i
giudici e vigila sulla loro attivita', curando anche lo
scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali
all'interno della sezione. Collabora, altresi', con il
presidente del tribunale nell'attivita' di direzione
dell'ufficio.
Con le tabelle formate ai sensi dell'art. 7-bis, al
presidente di sezione puo' essere attribuito l'incarico di
dirigere piu' sezioni che trattano materie omogenee, ovvero
di coordinare uno o piu' settori di attivita'
dell'ufficio.».
 
Art. 23

Indennita' spettante ai magistrati onorari

1. L'indennita' spettante ai magistrati onorari si compone di una parte fissa e di una parte variabile di risultato.
2. Ai magistrati onorari che esercitano funzioni giudiziarie e' corrisposta, con cadenza trimestrale, un'indennita' annuale lorda in misura fissa, pari ad euro 16.140,00, comprensiva degli oneri previdenziali ed assistenziali.
3. Ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari inseriti rispettivamente nell'ufficio per il processo e nell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica che svolgono i compiti e le attivita' di cui agli articoli 10 e 16, comma 1, lettera a), l'indennita' di cui al comma 2 e' corrisposta nella misura dell'ottanta per cento.
4. Le indennita' previste ai commi 2 e 3 non sono tra loro cumulabili.
5. Quando il magistrato onorario svolge sia le funzioni giudiziarie che i compiti e le attivita' di cui al comma 3, l'indennita' fissa e' corrisposta nella misura prevista dal comma 2 o dal comma 3, in considerazione delle funzioni ovvero dei compiti e delle attivita' svolti in via prevalente.
6. Il presidente del tribunale, con provvedimento da adottare entro il 31 gennaio di ogni anno, tenuto conto della media di produttivita' dei magistrati dell'ufficio o della sezione e dei principi e degli obiettivi delineati dalle tabelle di organizzazione dell'ufficio e, per il tribunale, dai programmi di gestione adottati ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, assegna ai magistrati onorari gli obiettivi da raggiungere nell'anno solare, sia con riguardo all'esercizio della giurisdizione presso l'ufficio del giudice di pace che ai compiti e alle funzioni assegnati ai sensi degli articoli 10, 11 e 12, attenendosi ai criteri oggettivi fissati, in via generale, con delibera del Consiglio superiore della magistratura. Il provvedimento adottato a norma del presente comma e' comunicato alla sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25.
7. Il procuratore della Repubblica, con provvedimento da adottare entro il 31 gennaio di ogni anno, tenuto conto della media di produttivita' dei magistrati dell'ufficio, assegna ai vice procuratori onorari gli obiettivi da raggiungere nell'anno solare, sia con riguardo alle funzioni di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), che ai compiti e alle attivita' di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), attenendosi ai criteri oggettivi fissati con la delibera di cui al comma 6. Il provvedimento adottato a norma del presente comma e' comunicato alla sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25.
8. Con la delibera di cui al comma 6 il Consiglio superiore della magistratura individua i criteri e le procedure per la valutazione della realizzazione degli obiettivi. Tra i criteri di valutazione rientrano la puntualita' nel deposito dei provvedimenti, le modalita' di gestione dell'udienza e di rapporto con gli altri magistrati onorari, con i magistrati professionali, con gli avvocati ed il personale amministrativo, la partecipazione all'attivita' di formazione, la percentuale di impugnazioni rispetto alla media dell'ufficio.
9. L'indennita' di risultato puo' essere riconosciuta in misura non inferiore al quindici per cento e non superiore al trenta per cento dell'indennita' fissa spettante a norma dei commi 2 o 3 ed e' erogata in tutto o in parte in relazione al livello di conseguimento degli obiettivi assegnati a norma del presente articolo, verificato e certificato con le modalita' di cui al comma 10.
10. Con cadenza annuale il presidente del tribunale e il procuratore della Repubblica, verificato, con la procedura indicata nella delibera di cui al comma 6, il livello di conseguimento degli obiettivi assegnati, adottano uno specifico provvedimento con cui certificano il grado di conseguimento dei risultati e propongono la liquidazione dell'indennita' di risultato indicandone la misura. Con il medesimo provvedimento il presidente del tribunale o il procuratore della Repubblica attestano se il magistrato onorario esercita le funzioni giudiziarie o svolge i compiti e le attivita' di cui al comma 3 ovvero, nel caso di cui al comma 5, indicano le incombenze svolte in via prevalente. Il provvedimento e' immediatamente esecutivo e ne e' data comunicazione alla sezione autonoma del Consiglio giudiziario di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, e, ai fini del pagamento dell'indennita', al presidente della Corte di appello o al procuratore generale presso la medesima Corte.
11. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti previsti dal presente decreto e' dovuta esclusivamente l'indennita' di cui al presente articolo.

Note all'art. 23:
- Per l'art. 37 del citato decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111 vedi note all'art. 2 del presente decreto.
- Per l'art. 10 del citato decreto legislativo 27
gennaio 2006, n. 25 vedi note all'art. 6 del presente
decreto.
 
Art. 24

Attivita' dei magistrati onorari durante il periodo feriale

1. I magistrati onorari non prestano attivita' durante il periodo feriale di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, salvo che ricorrano specifiche esigenze d'ufficio; in tal caso, e' riconosciuto il diritto di non prestare attivita' nel periodo ordinario per un corrispondente numero di giorni. L'indennita' prevista dall'articolo 23 e' corrisposta anche durante il periodo di cui al presente articolo.

Note all'art. 24:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 7 ottobre
1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel
periodo feriale):
«Art. 1. - Il decorso dei termini processuali relativi
alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative e'
sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, e
riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di
sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine di
detto periodo.
La stessa disposizione si applica per il termine
stabilito dall'art. 201 del codice di procedura penale.».
 
Art. 25

Tutela della gravidanza, malattia e infortunio.
Iscrizione alla gestione separata presso l'INPS

1. La malattia e l'infortunio dei magistrati onorari non comportano la dispensa dall'incarico, la cui esecuzione rimane sospesa, senza diritto all'indennita' prevista dall'articolo 23, per un periodo non superiore a quello previsto dall'articolo 21, comma 2.
2. La gravidanza non comporta la dispensa dall'incarico, la cui esecuzione rimane sospesa, senza diritto all'indennita' prevista dall'articolo 23, durante i due mesi precedenti la data presunta del parto e nel corso dei tre mesi dopo il parto o, alternativamente, a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto.
3. Ai fini della tutela previdenziale e assistenziale, i giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari sono iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Per il versamento del contributo si applicano le modalita' ed i termini previsti per i lavoratori autonomi di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, iscritti alla gestione separata.
4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano agli iscritti agli albi forensi che svolgono le funzioni di giudice onorario di pace o di vice procuratore onorario, per i quali si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di attuazione dell'articolo 21, commi 8 e 9, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
5. L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari e' attuata con le modalita' previste dall'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in base al tasso di rischio corrispondente all'attivita' svolta. Ai fini del calcolo del premio assicurativo, si assume, come retribuzione imponibile ai sensi dell'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, l'importo mensile stabilito per la retribuzione di ragguaglio, pari al minimale di legge per la liquidazione delle rendite di cui all'articolo 116, terzo comma, del predetto decreto. Tale importo mensile, rivalutato annualmente, non e' frazionabile.

Note all'art. 25:
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare):
«Art. 2 (Armonizzazione). - (Omissis).
26. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti
all'iscrizione presso una apposita Gestione separata,
presso l'INPS, e finalizzata all'estensione
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni ed integrazioni, nonche' i
titolari di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'art. 49
del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a
domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n.
426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di
borse di studio, limitatamente alla relativa attivita'.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 53, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi-Testo post riforma 2004):
«Art. 53 (Redditi di lavoro autonomo). - 1. Sono
redditi di lavoro autonomo quelli che derivano
dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti
e professioni si intende l'esercizio per professione
abituale, ancorche' non esclusiva, di attivita' di lavoro
autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI,
compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera
c) del comma 3 dell'art. 5.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 21, commi 8 e 9, della
legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina
dell'ordinamento della professione forense):
«Art. 21 (Esercizio professionale effettivo,
continuativo, abituale e prevalente e revisione degli albi,
degli elenchi e dei registri; obbligo di iscrizione alla
previdenza forense). - (Omissis).
8. L'iscrizione agli Albi comporta la contestuale
iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza
forense.
9. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza
forense, con proprio regolamento, determina, entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, i
minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti
senza il raggiungimento di parametri reddituali, eventuali
condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei
contributi per soggetti in particolari condizioni e
l'eventuale applicazione del regime contributivo.
10. (Omissis).».
- Si riporta il testo degli articoli 30 e 41 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali):
«Art. 30. - Per le categorie per le quali siano
stabiliti salari medi o convenzionali, questi valgono per
la determinazione della retribuzione.
Se la retribuzione consiste in tutto o in parte nel
vitto o alloggio o in altre prestazioni in natura, il
valore di essa e' determinato in ragione dei prezzi locali,
con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale.
Nei lavori retribuiti a cottimo o a provvigione si
intende per retribuzione il guadagno di cottimo o l'importo
della provvigione depurati dalle spese fatte a proprio
carico dal lavoratore, anche se determinate in misura
forfettaria.
Nei casi in cui i prestatori d'opera non percepiscano
retribuzione fissa o comunque la remunerazione non sia
accettabile, si assume, qualora non siano stabilite tabelle
fisse di salari medi o convenzionali, la retribuzione
valida ai fini della determinazione del minimale di legge
per la liquidazione delle rendite di cui all'art. 116,
comma 3.
Per gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado la
retribuzione annua da assumersi a base della determinazione
della rendita di inabilita' o della rendita ai superstiti
e' fissata, avuto riguardo a classi di eta' ed alla natura
del corso degli studi seguiti dagli alunni stessi, con
decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
di concerto con i Ministri per il tesoro e per la pubblica
istruzione. Per gli alunni delle scuole private detta
retribuzione vale anche ai fini contributivi.».
«Art. 41. - Il premio di assicurazione e' dovuto dal
datore di lavoro in base al tasso di premio previsto dalla
tariffa di cui al precedente articolo e applicato
dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro nella misura, con le modalita' e
secondo le condizioni della tariffa stessa, sull'ammontare
complessivo delle retribuzioni effettivamente corrisposte o
convenzionali o, comunque, da assumersi ai sensi di legge
per tutta la durata dei lavori, ai prestatori d'opera
compresi nell'obbligo dell'assicurazione.
I tassi della tariffa sono riferiti a mille lire di
retribuzione.».
 
Art. 26

Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 50, comma 1, lettera f), le parole: «ai giudici di pace e» sono soppresse;
b) all'articolo 53, comma 2, dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente: «f-bis) le indennita' corrisposte ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari.»;
c) all'articolo 54, comma 8, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I redditi indicati alla lettera f-bis) del comma 2 dell'articolo 53 sono costituiti dall'ammontare delle indennita' in denaro o in natura percepite nel periodo di imposta.».

Note all'art. 26:
- Si riporta il testo degli articoli 50, comma 1, 53,
comma 2 e 54, comma 8, del citato decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, cosi' come
modificati dal presente decreto:
«Art. 50 (Redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente). - 1. Sono assimilati ai redditi di lavoro
dipendente:
a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari
correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci
delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative
di servizi, delle cooperative agricole e di prima
trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative
della piccola pesca;
b) le indennita' e i compensi percepiti a carico di
terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi
svolti in relazione a tale qualita', ad esclusione di
quelli che per clausola contrattuale devono essere
riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge
devono essere riversati allo Stato;
c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa
di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di
studio o di addestramento professionale, se il beneficiario
non e' legato da rapporti di lavoro dipendente nei
confronti del soggetto erogante;
c-bis) le somme e i valori in genere, a qualunque
titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma
di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di
amministratore, sindaco o revisore di societa',
associazioni e altri enti con o senza personalita'
giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste,
enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e
commissioni, nonche' quelli percepiti in relazione ad altri
rapporti di collaborazione aventi per oggetto la
prestazione di attivita' svolte senza vincolo di
subordinazione a favore di un determinato soggetto nel
quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego
di mezzi organizzati e con retribuzione periodica
prestabilita, sempreche' gli uffici o le collaborazioni non
rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attivita'
di lavoro dipendente di cui all'art. 46, comma 1,
concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto
dell'arte o professione di cui all'art. 49, comma 1,
concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal
contribuente;
d) le remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli articoli
24, 33, lettera a), e 34 della legge 20 maggio 1985, n.
222, nonche' le congrue e i supplementi di congrua di cui
all'art. 33, primo comma, della legge 26 luglio 1974, n.
343;
e) i compensi per l'attivita' libero professionale
intramuraria del personale dipendente del Servizio
sanitario nazionale, del personale di cui all'art. 102 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382 e del personale di cui all'art. 6, comma 5,del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni, nei limiti e alle condizioni di cui all'art.
1, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
f) le indennita', i gettoni di presenza e gli altri
compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle
province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche
funzioni, sempreche' le prestazioni non siano rese da
soggetti che esercitano un'arte o professione di cui
all'art. 49, comma 1, e non siano state effettuate
nell'esercizio di impresa commerciale, nonche' i compensi
corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, agli
esperti del tribunale di sorveglianza, ad esclusione di
quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
g) le indennita' di cui all'art. 1 della legge 31
ottobre 1965, n. 1261, e all'art. 1 della legge 13 agosto
1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale
e del Parlamento europeo e le indennita', comunque
denominate, percepite per le cariche elettive e per le
funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione
e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816 nonche' i conseguenti
assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione
delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno del
Presidente della Repubblica;
h) le rendite vitalizie e le rendite a tempo
determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle
aventi funzione previdenziale. Le rendite aventi funzione
previdenziale sono quelle derivanti da contratti di
assicurazione sulla vita stipulati con imprese autorizzate
dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private
(ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato, o quivi
operanti in regime di stabilimento o di prestazione di
servizi, che non consentano il riscatto della rendita
successivamente all'inizio dell'erogazione;
h-bis) le prestazioni pensionistiche di cui al decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, comunque erogate;
i) gli altri assegni periodici, comunque denominati,
alla cui produzione non concorrono attualmente ne' capitale
ne' lavoro, compresi quelli indicati alle lettere c) e d)
del comma 1 dell'art. 10 tra gli oneri deducibili ed
esclusi quelli indicati alla lettera c) del comma 1
dell'art. 41;
l) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in
lavori socialmente utili in conformita' a specifiche
disposizioni normative.
(Omissis).».
«Art. 53 (Redditi di lavoro autonomo). - 1. (Omissis).
2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:
a);
b) i redditi derivanti dalla utilizzazione economica,
da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di
brevetti industriali e di processi, formule o informazioni
relativi ad esperienze acquisite in campo industriale,
commerciale o scientifico, se non sono conseguiti
nell'esercizio di imprese commerciali;
c) le partecipazioni agli utili di cui alla lettera f)
del comma 1 dell'art. 41 quando l'apporto e' costituito
esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
d) le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori
e ai soci fondatori di societa' per azioni, in accomandita
per azioni e a responsabilita' limitata;
e) le indennita' per la cessazione di rapporti di
agenzia;
f) i redditi derivanti dall'attivita' di levata dei
protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della
legge 12 giugno 1973, n. 349;
f-bis) le indennita' corrisposte ai giudici onorari di
pace e ai vice procuratori onorari.
3. (Omissis).».
«Art. 54 (Determinazione del reddito di lavoro
autonomo). - (Omissis).
8. I redditi indicati alla lettera b) del comma 2
dell'art. 49 sono costituiti dall'ammontare dei proventi in
denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche
sotto forma di partecipazione agli utili, ridotto del 25
per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese ,
ovvero del 40 per cento se i relativi compensi sono
percepiti da soggetti di eta' inferiore a 35 anni; le
partecipazioni agli utili e le indennita' di cui alle
lettere c), d) ed e) costituiscono reddito per l'intero
ammontare percepito nel periodo di imposta. I redditi
indicati alla lettera f) dello stesso comma sono costituiti
dall'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti
nel periodo di imposta, ridotto del 15 per cento a titolo
di deduzione forfettaria delle spese. I redditi indicati
alla lettera f-bis) del comma 2 dell'art. 53 sono
costituiti dall'ammontare delle indennita' in denaro o in
natura percepite nel periodo d'imposta.
(Omissis).».
 
Art. 27

Ampliamento della competenza del giudice
di pace in materia civile

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al libro primo sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 7, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, la parola: «cinquemila» e' sostituita dalla seguente: «trentamila»;
b) al secondo comma, la parola: «ventimila» e' sostituita dalla seguente: «cinquantamila»;
c) al terzo comma sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il numero 1) e' sostituito dal seguente: «1) per le cause relative ad apposizione di termini;»;
2) il numero 2) e' sostituito dal seguente: «2) per le cause in materia di condominio negli edifici, come definite ai sensi dell'articolo 71-quater delle disposizioni per l'attuazione del codice civile;»;
3) dopo il numero 3-bis), sono aggiunti i seguenti:
«3-ter) per le cause nelle materie di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, Sezione VI del codice civile, fatta eccezione per quella delle distanze nelle costruzioni;
3-quater) per le cause relative alle materie di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, Sezione VII del codice civile, fatta eccezione per quella delle distanze di cui agli articoli 905, 906 e 907 del medesimo codice;
3-quinquies) per le cause in materia di stillicidio e di acque di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, sezioni VIII e IX del codice civile;
3-sexies) per le cause in materia di occupazione e di invenzione di cui al libro terzo, titolo II, Capo III, sezione I del codice civile;
3-septies) per le cause in materia di specificazione, unione e commistione di cui al libro terzo, titolo II, Capo III, sezione II del codice civile;
3-octies) per le cause in materia di enfiteusi di cui al libro terzo, titolo IV del codice civile;
3-novies) per le cause in materia di esercizio delle servitu' prediali;
3-decies) per le cause di impugnazione del regolamento e delle deliberazioni di cui agli articoli 1107 e 1109 del codice civile;
3-undecies) per le cause in materia di diritti ed obblighi del possessore nella restituzione della cosa, di cui al libro terzo, titolo VIII, Capo II, Sezione I del codice civile.»;
d) dopo il terzo comma sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«Il giudice di pace e' altresi' competente, purche' il valore della controversia, da determinarsi a norma dell'articolo 15, non sia superiore a trentamila euro:
1) per le cause in materia di usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari;
2) per le cause in materia di riordinamento della proprieta' rurale di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, sezione II del codice civile;
3) per le cause in materia di accessione;
4) per le cause in materia di superficie.
Quando una causa di competenza del giudice di pace a norma dei commi terzo, numeri da 3-ter) a 3-undecies), e quarto e' proposta, contro la stessa parte, congiuntamente ad un'altra causa di competenza del tribunale, le relative domande, anche in assenza di altre ragioni di connessione, sono proposte innanzi al tribunale affinche' siano decise nello stesso processo.»;
2) dopo l'articolo 15 e' inserito il seguente:
«Art. 15-bis (Esecuzione forzata). - Per l'espropriazione forzata di cose mobili e' competente il giudice di pace.
Per l'espropriazione forzata di cose immobili e di crediti e' competente il tribunale.
Se cose mobili sono soggette all'espropriazione forzata insieme con l'immobile nel quale si trovano, per l'espropriazione e' competente il tribunale anche relativamente ad esse.
Per la consegna e il rilascio di cose nonche' per l'esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare e' competente il tribunale.»;
3) all'articolo 113, secondo comma, la parola: «millecento» e' sostituita dalla seguente: «duemilacinquecento»; b) al libro terzo, titolo II, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 513, terzo comma, le parole: «Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato» sono sostituite dalle seguenti: «Il giudice di pace»;
2) all'articolo 518, sesto comma, la parola: «tribunale» e' sostituita dalle seguenti: «giudice di pace»;
3) all'articolo 519, primo comma, le parole: «presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato» sono sostituite dalle seguenti: «giudice di pace»;
4) all'articolo 520, primo comma, la parola: «tribunale» e' sostituita dalle seguenti: «giudice di pace»;
5) all'articolo 521-bis, quinto comma, la parola: «tribunale» e' sostituita dalle seguenti: «giudice di pace»;
6) all'articolo 543, la parola: «tribunale», ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: «giudice»; c) al libro quarto, titolo IV, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 763, primo comma, dopo le parole: «dal giudice» sono inserite le seguenti: «di pace»;
2) all'articolo 764, primo comma, dopo le parole: «al giudice» sono inserite le seguenti: «di pace»;
3) all'articolo 765, secondo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, la parola: «tribunale» e' sostituita dalle seguenti: «giudice di pace»;
b) il secondo periodo e' soppresso;
4) all'articolo 769 la parola: «tribunale» e' sostituita, ovunque ricorra, dalle seguenti: «giudice di pace».
2. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al libro secondo sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 485, primo comma, secondo periodo, la parola: «tribunale» e' sostituita dalle seguenti: «giudice di pace»;
2) all'articolo 620 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, le parole: «tribunale del circondario» sono sostituite dalle seguenti: «giudice di pace del luogo»;
b) al sesto comma, la parola: «tribunale» e' sostituita dalle seguenti: «giudice di pace»;
3) all'articolo 621, primo comma, le parole: «tribunale del circondario» sono sostituite dalle seguenti: «giudice di pace del luogo»;
4) all'articolo 736, secondo comma, la parola: «tribunale» e' sostituita dalle seguenti: «giudice di pace».
b) al libro quarto sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 1211 la parola: «tribunale» e' sostituita dalle seguenti: «giudice di pace»;
2) all'articolo 1514, primo comma, la parola: «tribunale» e' sostituita dalle seguenti: «giudice di pace»;
3) all'articolo 1515, terzo comma, le parole: «dal tribunale» sono sostitute dalle seguenti: «dal giudice di pace»;
4) all'articolo 1841, la parola: «tribunale» e' sostituita, ovunque ricorra, dalle seguenti: «giudice di pace».
3. Alle disposizioni per l'attuazione del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 51-bis, le parole: «620, secondo e sesto comma, 621, primo comma,», nonche' le parole: «e 736, secondo comma,» sono soppresse;
b) all'articolo 57, il primo comma e' sostituito dal seguente: «Le azioni previste dall'articolo 849 del codice sono di competenza del tribunale, in quanto non siano di competenza del giudice di pace a norma dell'articolo 7, quarto comma, del codice di procedura civile.»;
c) all'articolo 57-bis, le parole: «tribunale in composizione monocratica» sono sostituite dalle seguenti: «giudice di pace»;
d) dopo l'articolo 60 sono inseriti i seguenti:
«Art. 60-bis. - Le domande previste dall'articolo 1105, quarto comma, del codice si propongono con ricorso al giudice di pace.
Art. 60-ter. - Sull'impugnazione del regolamento e delle deliberazioni, di cui agli articoli 1107 e 1109 del codice, e' competente il giudice di pace.»;
e) all'articolo 64, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma, le parole: «il tribunale» sono sostituite dalle seguenti: «il giudice di pace»;
2) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Contro il provvedimento del giudice di pace puo' essere proposto reclamo in tribunale entro dieci giorni dalla notificazione o dalla comunicazione.»;
f) l'articolo 73-bis e' abrogato;
g) all'articolo 77, secondo comma, la parola: «pretore» e' sostituita dalle seguenti: «giudice di pace»;
h) all'articolo 79, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma, le parole: «dal presidente del tribunale» sono sostituite dalle seguenti: «dal giudice di pace»;
2) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Il giudice di pace provvede con decreto, sentito il creditore. Contro tale decreto e' ammesso reclamo a norma dell'articolo 739 del codice di procedura civile.».
4. All'articolo 17, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, le parole: «presidente del tribunale» sono sostituite dalle seguenti: «giudice di pace».
5. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, le parole: «la corte di appello» sono sostituite dalle seguenti: «il tribunale».

Note all'art. 27:
- Si riporta il testo degli articoli 7, 113, 513, 518,
519, 520, 521-bis, 543, 763, 764, 765 e 769 del Codice di
procedura civile, come modificati dal presente decreto:
«Art. 7 (Competenza del giudice di pace). - Il giudice
di pace e' competente per le cause relative a beni mobili
di valore non superiore a trentamila euro, quando dalla
legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.
Il giudice di pace e' altresi' competente per le cause
di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di
veicoli e di natanti, purche' il valore della controversia
non superi cinquantamila euro.
E' competente qualunque ne sia il valore:
1) per le cause relative ad apposizione di termini;
2) per le cause in materia di condominio negli edifici,
come definite ai sensi dell'art. 71-quater delle
disposizioni per l'attuazione del codice civile;
3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o
detentori di immobili adibiti a civile abitazione in
materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni,
rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la
normale tollerabilita';
3-bis) per le cause relative agli interessi o accessori
da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o
assistenziali;
3-ter) per le cause nelle materie di cui al libro
terzo, titolo II, Capo II, Sezione VI del codice civile,
fatta eccezione per quella delle distanze nelle
costruzioni;
3-quater) per le cause relative alle materie di cui al
libro terzo, titolo II, Capo II, Sezione VII del codice
civile, fatta eccezione per quella delle distanze di cui
agli articoli 905, 906 e 907 del medesimo codice;
3-quinquies) per le cause in materia di stillicidio e
di acque di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, sezioni
VIII e IX del codice civile;
3-sexies) per le cause in materia di occupazione e di
invenzione di cui al libro terzo, titolo II, Capo III,
sezione I del codice civile;
3-septies) per le cause in materia di specificazione,
unione e commistione di cui al libro terzo, titolo II, Capo
III, sezione II del codice civile;
3-octies) per le cause in materia di enfiteusi di cui
al libro terzo, titolo IV del codice civile;
3-novies) per le cause in materia di esercizio delle
servitu' prediali;
3-decies) per le cause di impugnazione del regolamento
e delle deliberazioni di cui agli articoli 1107 e 1109 del
codice civile;
3-undecies) per le cause in materia di diritti ed
obblighi del possessore nella restituzione della cosa, di
cui al libro terzo, titolo VIII, Capo II, Sezione I del
codice civile.
Il giudice di pace e' altresi' competente, purche' il
valore della controversia, da determinarsi a norma
dell'art. 15, non sia superiore a trentamila euro:
1) per le cause in materia di usucapione dei beni
immobili e dei diritti reali immobiliari;
2) per le cause in materia di riordinamento della
proprieta' rurale di cui al libro terzo, titolo II, Capo
II, sezione II del codice civile;
3) per le cause in materia di accessione;
4) per le cause in materia di superficie.
Quando una causa di competenza del giudice di pace a
norma dei commi terzo, numeri da 3-ter) a 3-undecies), e
quarto e' proposta, contro la stessa parte, congiuntamente
ad un'altra causa di competenza del tribunale, le relative
domande, anche in assenza di altre ragioni di connessione,
sono proposte innanzi al tribunale affinche' siano decise
nello stesso processo.».
«Art. 113 (Pronuncia secondo diritto). - Nel
pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme
del diritto, salvo che la legge gli attribuisca il potere
di decidere secondo equita'.
Il giudice di pace decide secondo equita' le cause il
cui valore non eccede duemilacinquecento euro, salvo quelle
derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti
conclusi secondo le modalita' di cui all'art. 1342 del
codice civile.».
«Art. 513 (Ricerca delle cose da pignorare). -
L'ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del
precetto, puo' ricercare le cose da pignorare nella casa
del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti. Puo'
anche ricercarle sulla persona del debitore, osservando le
opportune cautele per rispettarne il decoro.
Quando e' necessario aprire porte, ripostigli o
recipienti, vincere la resistenza opposta dal debitore o da
terzi, oppure allontanare persone che disturbano
l'esecuzione del pignoramento, l'ufficiale giudiziario
provvede secondo le circostanze, richiedendo, quando
occorre l'assistenza della forza pubblica.
Il giudice di pace, su ricorso del creditore, puo'
autorizzare con decreto l'ufficiale giudiziario a pignorare
cose determinate che non si trovano in luoghi appartenenti
al debitore, ma delle quali egli puo' direttamente
disporre.
In ogni caso l'ufficiale giudiziario puo' sottoporre a
pignoramento, secondo le norme della presente sezione, le
cose del debitore che il terzo possessore consente di
esibirgli.».
«Art. 518 (Forma del pignoramento). - L'ufficiale
giudiziario redige delle sue operazioni processo verbale
nel quale da' atto dell'ingiunzione di cui all'art. 492 e
descrive le cose pignorate, nonche' il loro stato, mediante
rappresentazione fotografica ovvero altro mezzo di ripresa
audiovisiva, determinandone approssimativamente il
presumibile valore di realizzo con l'assistenza, se
ritenuta utile o richiesta dal creditore, di un esperto
stimatore da lui scelto. Se il pignoramento cade su frutti
non ancora raccolti o separati dal suolo, l'ufficiale
giudiziario ne descrive la natura, la qualita' e
l'ubicazione.
Quando ritiene opportuno differire le operazioni di
stima l'ufficiale giudiziario redige un primo verbale di
pignoramento, procedendo senza indugio e comunque entro il
termine perentorio di trenta giorni alla definitiva
individuazione dei beni da assoggettare al pignoramento
sulla base dei valori indicati dall'esperto, al quale e'
consentito in ogni caso accedere al luogo in cui i beni si
trovano.
Il giudice dell'esecuzione liquida le spese ed il
compenso spettanti all'esperto, tenuto conto dei valori di
effettiva vendita o assegnazione dei beni o, in qualunque
altro caso, sulla base dei valori stimati.
Nel processo verbale l'ufficiale giudiziario fa
relazione delle disposizioni date per conservare le cose
pignorate.
Se il debitore non e' presente, l'ufficiale giudiziario
rivolge l'ingiunzione alle persone indicate nell'art. 139,
secondo comma, e consegna loro un avviso dell'ingiunzione
stessa per il debitore. In mancanza di dette persone
affigge l'avviso alla porta dell'immobile in cui ha
eseguito il pignoramento.
Compiute le operazioni, l'ufficiale giudiziario
consegna senza ritardo al creditore il processo verbale, il
titolo esecutivo e il precetto. Il creditore deve
depositare nella cancelleria del giudice di pace competente
per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie
conformi degli atti di cui al periodo precedente, entro
quindici giorni dalla consegna. La conformita' di tali
copie e' attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini
del presente articolo. Il cancelliere al momento del
deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. Sino alla
scadenza del termine di cui all'art. 497 copia del processo
verbale e' conservata dall'ufficiale giudiziario a
disposizione del debitore. Il pignoramento perde efficacia
quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti
di cui al primo periodo del presente comma sono depositate
oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al
creditore.
Su istanza del creditore, da depositare non oltre il
termine per il deposito dell'istanza di vendita, il
giudice, nominato uno stimatore quando appare opportuno,
ordina l'integrazione del pignoramento se ritiene che il
presumibile valore di realizzo dei beni pignorati sia
inferiore a quello indicato nel primo comma. In tale caso
l'ufficiale giudiziario riprende senza indugio le
operazioni di ricerca dei beni.».
«Art. 519 (Tempo del pignoramento). - Il pignoramento
non puo' essere eseguito nei giorni festivi ne' fuori delle
ore indicate nell'art. 147, salvo che ne sia data
autorizzazione dal giudice di pace.
Il pignoramento iniziato nelle ore prescritte puo'
essere proseguito fino al suo compimento.».
«Art. 520 (Custodia dei mobili pignorati). -
L'ufficiale giudiziario consegna al cancelliere del giudice
di pace il danaro, i titoli di credito e gli oggetti
preziosi colpiti dal pignoramento. Il danaro deve essere
depositato dal cancelliere nelle forme dei depositi
giudiziari, mentre i titoli di credito e gli oggetti
preziosi sono custoditi nei modi che il giudice
dell'esecuzione determina.
Per la conservazione delle altre cose l'ufficiale
giudiziario provvede, quando il creditore ne fa richiesta,
trasportandole presso un luogo di pubblico deposito oppure
affidandole a un custode diverso dal debitore; nei casi di
urgenza l'ufficiale giudiziario affida la custodia agli
istituti autorizzati di cui all'art. 159 delle disposizioni
per l'attuazione del presente codice.».
«Art. 521-bis (Pignoramento e custodia di autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi). - Oltre che con le forme previste
dall'art. 518, il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli
e rimorchi puo' essere eseguito anche mediante
notificazione al debitore e successiva trascrizione di un
atto nel quale si indicano esattamente, con gli estremi
richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione nei
pubblici registri, i beni e i diritti che si intendono
sottoporre ad esecuzione, e gli si fa l'ingiunzione
prevista nell'art. 492. Il pignoramento contiene altresi'
l'intimazione a consegnare entro dieci giorni i beni
pignorati, nonche' i titoli e i documenti relativi alla
proprieta' e all'uso dei medesimi, all'istituto vendite
giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del
circondario nel quale e' compreso il luogo in cui il
debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede
o, in mancanza, a quello piu' vicino.
Col pignoramento il debitore e' costituito custode dei
beni pignorati e di tutti gli accessori comprese le
pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso.
Al momento della consegna l'istituto vendite
giudiziarie assume la custodia del bene pignorato e ne da'
immediata comunicazione al creditore pignorante, a mezzo
posta elettronica certificata ove possibile.
Decorso il termine di cui al primo comma, gli organi di
polizia che accertano la circolazione dei beni pignorati o
comunque li rinvengono procedono al ritiro della carta di
circolazione nonche', ove possibile, dei titoli e dei
documenti relativi alla proprieta' e all'uso dei beni
pignorati e consegnano il bene pignorato all'istituto
vendite giudiziarie piu' vicino al luogo in cui il bene
pignorato e' stato rinvenuto. Si applica il terzo comma.
Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale
giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di
pignoramento perche' proceda alla trascrizione nei pubblici
registri. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al
terzo comma, il creditore deve depositare nella cancelleria
del giudice di pace competente per l'esecuzione la nota di
iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo
esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della
nota di trascrizione. La conformita' di tali copie e'
attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del
presente articolo.
Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Il
pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a
ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo
esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine
di cui al quinto comma.
In deroga a quanto previsto dall'art. 497, l'istanza di
assegnazione o l'istanza di vendita deve essere depositata
entro quarantacinque giorni dal deposito da parte del
creditore della nota di iscrizione a norma del presente
articolo ovvero dal deposito da parte di quest'ultimo delle
copie conformi degli atti, a norma dell'art. 159-ter delle
disposizioni per l'attuazione del presente codice.
Si applicano in quanto compatibili le disposizioni del
presente capo.».
«Art. 543 (Forma del pignoramento). - Il pignoramento
di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore
che sono in possesso di terzi, si esegue mediante atto
notificato al terzo e al debitore a norma degli articoli
137 e seguenti.
L'atto deve contenere, oltre all'ingiunzione al
debitore di cui all'art. 492:
1. l'indicazione del credito per il quale si procede,
del titolo esecutivo e del precetto;
2. l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle
somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporne senza
ordine di giudice;
3. la dichiarazione di residenza o l'elezione di
domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente
nonche' l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica
certificata del creditore procedente;
4. la citazione del debitore a comparire davanti al
giudice competente, con l'invito al terzo a comunicare la
dichiarazione di cui all'art. 547 al creditore procedente
entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di
posta elettronica certificata; con l'avvertimento al terzo
che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione,
la stessa dovra' essere resa dal terzo comparendo in
un'apposita udienza e che quando il terzo non compare o,
sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito
pignorato o il possesso di cose di appartenenza del
debitore, nell'ammontare o nei termini indicati dal
creditore, si considereranno non contestati ai fini del
procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul
provvedimento di assegnazione.
Nell'indicare l'udienza di comparizione si deve
rispettare il termine previsto nell'art. 501.
Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale
giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'originale
dell'atto di citazione. Il creditore deve depositare nella
cancelleria del giudice competente per l'esecuzione la nota
di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell'atto di
citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro
trenta giorni dalla consegna. La conformita' di tali copie
e' attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del
presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito
forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde
efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie
degli atti di cui al secondo periodo sono depositate oltre
il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore.
Quando procede a norma dell'art. 492-bis, l'ufficiale
giudiziario consegna senza ritardo al creditore il verbale,
il titolo esecutivo ed il precetto, e si applicano le
disposizioni di cui al quarto comma. Decorso il termine di
cui all'art. 501, il creditore pignorante e ognuno dei
creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono
chiedere l'assegnazione o la vendita delle cose mobili o
l'assegnazione dei crediti. Sull'istanza di cui al periodo
precedente il giudice fissa l'udienza per l'audizione del
creditore e del debitore e provvede a norma degli articoli
552 o 553. Il decreto con cui viene fissata l'udienza di
cui al periodo precedente e' notificato a cura del
creditore procedente e deve contenere l'invito e
l'avvertimento al terzo di cui al numero 4) del secondo
comma.».
«Art. 763 (Provvedimento di rimozione). - La rimozione
dei sigilli e' ordinata con decreto dal giudice di pace su
istanza di alcuna delle persone indicate nell'art. 753,
numeri 1, 2 e 4.
Nei casi previsti nell'art. 754 puo' essere ordinata
anche di ufficio e, se ricorrano le ipotesi di cui ai nn. 2
e 3, la rimozione deve essere seguita dall'inventario.
L'istanza e il decreto sono stesi di seguito al
processo verbale di apposizione.».
«Art. 764 (Opposizione). - Chiunque vi ha interesse
puo' fare opposizione alla rimozione dei sigilli con
dichiarazione inserita nel processo verbale di apposizione
o con ricorso al giudice di pace.
Il giudice fissa con decreto una udienza per la
comparizione delle parti e stabilisce il termine perentorio
entro il quale il decreto stesso deve essere notificato a
cura dell'opponente.
Il giudice provvede con ordinanza non impugnabile, e,
se ordina la rimozione, puo' disporre che essa sia seguita
dall'inventario e puo' dare le opportune cautele per la
conservazione delle cose che sono oggetto di
contestazione.».
«Art. 765 (Ufficiale procedente). - La rimozione dei
sigilli e' eseguita dall'ufficiale che puo' procedere
all'inventario a norma dell'art. 769.
Se non occorre l'inventario, la rimozione e' eseguita
dal cancelliere del giudice di pace.».
«Art. 769 (Istanza). - L'inventario puo' essere chiesto
al tribunale dalle persone che hanno diritto di ottenere la
rimozione dei sigilli ed e' eseguito dal cancelliere del
giudice di pace o da un notaio designato dal defunto con
testamento o nominato dal giudice di pace.
L'istanza si propone con ricorso, nel quale il
richiedente deve dichiarare la residenza o eleggere
domicilio nel comune in cui ha sede il giudice di pace.
Il giudice di pace provvede con decreto.
Quando non sono stati apposti i sigilli, l'inventario
puo' essere chiesto dalla parte che ne assume l'iniziativa
direttamente al notaio designato dal defunto nel testamento
ovvero, in assenza di designazione, al notaio scelto dalla
stessa parte.».
- Si riporta il testo degli articoli 485, 620, 621,
736, 1211, 1514, 1515 e 1841 del Codice civile, come
modificati dal presente decreto:
«Art. 485 (Chiamato all'eredita' che e' nel possesso di
beni). - Il chiamato all'eredita', quando a qualsiasi
titolo e' nel possesso di beni ereditari, deve fare
l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della
successione o della notizia della devoluta eredita'. Se
entro questo termine lo ha cominciato ma non e' stato in
grado di completarlo, puo' ottenere dal giudice di pace del
luogo in cui si e' aperta la successione una proroga che,
salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi.
Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato
compiuto, il chiamato all'eredita' e' considerato erede
puro e semplice.
Compiuto l'inventario, il chiamato che non abbia ancora
fatto la dichiarazione a norma dell'art. 484 ha un termine
di quaranta giorni da quello del compimento dell'inventario
medesimo, per deliberare se accetta o rinunzia
all'eredita'. Trascorso questo termine senza che abbia
deliberato, e' considerato erede puro e semplice.».
«Art. 620 (Pubblicazione del testamento olografo). -
Chiunque e' in possesso di un testamento olografo deve
presentarlo a un notaio per la pubblicazione, appena ha
notizia della morte del testatore.
Chiunque crede di avervi interesse puo' chiedere, con
ricorso al giudice di pace del luogo in cui si e' aperta la
successione, che sia fissato un termine per la
presentazione.
Il notaio procede alla pubblicazione del testamento in
presenza di due testimoni, redigendo nella forma degli atti
pubblici un verbale nel quale descrive lo stato del
testamento, ne riproduce il contenuto e fa menzione della
sua apertura, se e' stato presentato chiuso con sigillo. Il
verbale e' sottoscritto dalla persona che presenta il
testamento, dai testimoni e dal notaio. Ad esso sono uniti
la carta in cui e' scritto il testamento, vidimata in
ciascun mezzo foglio dal notaio e dai testimoni, e
l'estratto dell'atto di morte del testatore o copia del
provvedimento che ordina l'apertura degli atti di ultima
volonta' dell'assente o della sentenza che dichiara la
morte presunta.
Nel caso in cui il testamento e' stato depositato dal
testatore presso un notaio, la pubblicazione e' eseguita
dal notaio depositario.
Avvenuta la pubblicazione, il testamento olografo ha
esecuzione.
Per giustificati motivi, su istanza di chiunque vi ha
interesse, il giudice di pace puo' disporre che periodi o
frasi di carattere non patrimoniale siano cancellati dal
testamento e omessi nelle copie che fossero richieste,
salvo che l'autorita' giudiziaria ordini il rilascio di
copia integrale.».
«Art. 621 (Pubblicazione del testamento segreto). - Il
testamento segreto deve essere aperto e pubblicato dal
notaio appena gli perviene la notizia della morte del
testatore. Chiunque crede di avervi interesse puo'
chiedere, con ricorso al giudice di pace del luogo in cui
si e' aperta la successione, che sia fissato un termine per
l'apertura e la pubblicazione.
Si applicano le disposizioni del terzo comma dell'art.
620.».
«Art. 736 (Consegna dei documenti). - Compiuta la
divisione, si devono rimettere a ciascuno dei condividenti
i documenti relativi ai beni e diritti particolarmente loro
assegnati.
I documenti di una proprieta' che e' stata divisa
rimangono a quello che ne ha la parte maggiore, con
l'obbligo di comunicarli agli altri condividenti che vi
hanno interesse, ogni qualvolta se ne faccia richiesta. Gli
stessi documenti, se la proprieta' e' divisa in parti
eguali, e quelli comuni all'intera eredita' si consegnano
alla persona scelta a tal fine da tutti gli interessati, la
quale ha obbligo di comunicarli a ciascuno di essi, a ogni
loro domanda. Se vi e' contrasto nella scelta, la persona
e' determinata con decreto dal giudice di pace del luogo
dell'aperta successione, su ricorso di alcuno degli
interessati, sentiti gli altri.».
«Art. 1211 (Cose deperibili o di dispendiosa custodia).
- Se le cose non possono essere conservate o sono
deteriorabili, oppure se le spese della loro custodia sono
eccessive, il debitore, dopo l'offerta reale o
l'intimazione di ritirarle, puo' farsi autorizzare dal
giudice di pace a venderle nei modi stabiliti per le cose
pignorate e a depositarne il prezzo.».
«Art. 1514 (Deposito della cosa venduta). - Se il
compratore non si presenta per ricevere la cosa acquistata,
il venditore puo' depositarla, per conto e a spese del
compratore medesimo, in un locale di pubblico deposito,
oppure in altro locale idoneo determinato dal giudice di
pace del luogo in cui la consegna doveva essere fatta.
Il venditore deve dare al compratore pronta notizia del
deposito eseguito.».
«Art. 1515 (Esecuzione coattiva per inadempimento del
compratore). - Se il compratore non adempie l'obbligazione
di pagare il prezzo, il venditore puo' far vendere senza
ritardo la cosa per conto e a spese di lui.
La vendita e' fatta all'incanto a mezzo di una persona
autorizzata a tali atti o, in mancanza di essa nel luogo in
cui la vendita deve essere eseguita, a mezzo di un
ufficiale giudiziario. Il venditore deve dare tempestiva
notizia al compratore del giorno, del luogo e dell'ora in
cui la vendita sara' eseguita.
Se la cosa ha un prezzo corrente, stabilito per atto
della pubblica autorita' [o da norme corporative], ovvero
risultante da listini di borsa o da mercuriali, la vendita
puo' essere fatta senza incanto, al prezzo corrente, a
mezzo delle persone indicate nel comma precedente o di un
commissario nominato dal giudice di pace. In tal caso il
venditore deve dare al compratore pronta notizia della
vendita.
Il venditore ha diritto alla differenza tra il prezzo
convenuto e il ricavo netto della vendita, oltre al
risarcimento del maggior danno.».
«Art. 1841 (Apertura forzata della cassetta). - Quando
il contratto e' scaduto, la banca, previa intimazione
all'intestatario e decorsi sei mesi dalla data della
medesima, puo' chiedere al giudice di pace l'autorizzazione
ad aprire la cassetta. L'intimazione puo' farsi anche
mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
L'apertura si esegue con l'assistenza di un notaio
all'uopo designato e con le cautele che il giudice di pace
ritiene opportune.
Il giudice di pace puo' dare le disposizioni necessarie
per la conservazione degli oggetti rinvenuti e puo'
ordinare la vendita di quella parte di essi che occorra al
soddisfacimento di quanto e' dovuto alla banca per canoni e
spese.».
- Si riporta il testo degli articoli 51-bis, 57,
57-bis, 64, 73-bis, 77 e 79 delle disposizioni per
l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie,
come modificati dal presente decreto:
«Art. 51-bis. - I provvedimenti previsti negli articoli
485, primo comma, 508, primo comma, 509, primo comma, 517,
secondo comma, 528, primo comma, 529, 530, primo comma,
730, primo comma, del codice sono adottati dal tribunale in
composizione monocratica.».
«Art. 57. - Le azioni previste dall'art. 849 del codice
sono di competenza del tribunale, in quanto non siano di
competenza del giudice di pace a norma dell'art. 7, quarto
comma, del codice di procedura civile.
Nel caso regolato dall'art. 849 il giudice fissa con
ordinanza l'udienza per la comparizione del rappresentante
dell'associazione professionale, il quale puo' delegare
altra persona. Si osservano nel resto, in quanto
applicabili, le disposizioni dettate dal codice di
procedura civile per i consulenti tecnici.».
«Art. 57-bis. - L'autorizzazione prevista nell'art.
915, primo comma, del codice e' data dal giudice di pace.».
«Art. 64. - Sulla revoca dell'amministratore, nei casi
indicati dall'undicesimo comma dell'art. 1129 e dal quarto
comma dell'art. 1131 del codice, il giudice di pace
provvede in camera di consiglio, con decreto motivato,
sentito l'amministratore in contraddittorio con il
ricorrente.
Contro il provvedimento del giudice di pace puo' essere
proposto reclamo in tribunale entro dieci giorni dalla
notificazione o dalla comunicazione.».
«Art. 77. - Il deposito di cose mobili diverse dal
danaro e di titoli di credito, nei casi previsti dagli
articoli 1210, primo comma, e 1214 del codice e in ogni
altro caso in cui esso sia prescritto dalla legge o dal
giudice ovvero sia voluto dalle parti, si esegue presso
stabilimenti di pubblico deposito a norma delle leggi
speciali.
Qualora non esistano stabilimenti di pubblico deposito
nel luogo in cui deve essere eseguita la prestazione, o se
ricorrono particolari ragioni, il giudice di pace del luogo
predetto, su ricorso della parte interessata, puo'
autorizzare con decreto il deposito presso altro locale
idoneo.».
«Art. 79. - Il sequestratario dell'immobile, nel caso
previsto dal secondo comma dell'art. 1216 del codice, e'
nominato, se non vi e' giudizio pendente, dal giudice di
pace del luogo in cui si trova l'immobile.
Il giudice di pace provvede con decreto, sentito il
creditore. Contro tale decreto e' ammesso reclamo a norma
dell'art. 739 del codice di procedura civile.
La consegna dell'immobile al sequestratario deve
risultare da processo verbale redatto da un notaio o da un
ufficiale giudiziario. Copia del processo verbale deve
essere notificata al creditore che non sia stato
presente.».
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 7 marzo
1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura), come
modificato dal presente decreto:
«Art. 17. - 1. Il debitore protestato che abbia
adempiuto all'obbligazione per la quale il protesto e'
stato levato e non abbia subito ulteriore protesto ha
diritto ad ottenere, trascorso un anno dal levato protesto,
la riabilitazione.
2. La riabilitazione e' accordata con decreto del
giudice di pace su istanza dell'interessato corredata dai
documenti giustificativi.
3. Avverso il diniego di riabilitazione il debitore
puo' proporre opposizione. L'opposizione e' disciplinata
dall'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.
150.
4. Il decreto di riabilitazione e' pubblicato nel
Bollettino dei protesti cambiari ed e' opponibile ai sensi
del comma 3 da chiunque vi abbia interesse.
5.
6. Per effetto della riabilitazione il protesto si
considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto.
6-bis. Il debitore protestato e riabilitato ha diritto
di ottenere la cancellazione definitiva dei dati relativi
al protesto anche dal registro informatico di cui all'art.
3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre
1995, n. 480. La cancellazione dei dati del protesto e'
disposta dal responsabile dirigente dell'ufficio protesti
competente per territorio non oltre il termine di venti
giorni dalla data di presentazione della relativa istanza,
corredata del provvedimento di riabilitazione.
6-ter. Ove sussistano tutte le condizioni indicate nel
comma 1, e' consentita la presentazione di un'unica istanza
di riabilitazione anche in riferimento a piu' protesti,
purche' compresi nello spazio temporale di un triennio.».
- Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni
complementari al codice di procedura civile in materia di
riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di
cognizione, ai sensi dell'art. 54 della legge 18 giugno
2009, n. 69), come modificato dal presente decreto:
«Art. 13 (Dell'opposizione ai provvedimenti in materia
di riabilitazione del debitore protestato). - 1. Le
controversie aventi ad oggetto l'opposizione al
provvedimento di diniego di riabilitazione di cui all'art.
17, comma 3, della legge 7 marzo 1996, n. 108, ovvero al
decreto di riabilitazione ai sensi del comma 4 del medesimo
articolo sono regolate dal rito del lavoro, ove non
diversamente disposto dal presente articolo.
2. E' competente il tribunale.
3. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita',
entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento
di diniego di riabilitazione o dalla pubblicazione del
decreto di riabilitazione effettuata ai sensi dell'art. 17,
comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, ovvero entro
sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.
4. Il provvedimento che accoglie il ricorso e'
pubblicato nel registro informatico dei protesti
cambiari.».
 
Art. 28

Ampliamento della competenza del giudice di pace
in materia tavolare

1. All'allegato, denominato «Nuovo testo della legge generale sui libri fondiari», al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 95-bis e' inserito il seguente:
«Art. 95-ter. - Sono emessi dal giudice di pace, a condizione che il conservatore abbia espresso, senza osservazioni, una valutazione di piena concordanza dello stato tavolare, sulle domande tavolari e sui documenti allegati, i decreti tavolari relativi a:
a) contratti, stipulati per atto notarile, che abbiano per effetto esclusivamente il trasferimento della proprieta' di un immobile o di altro diritto reale immobiliare, in relazione ai quali e' concesso un finanziamento da parte di una banca o di altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico, garantito da ipoteca sull'immobile trasferito;
b) ipoteche volontarie costituite, mediante atto ricevuto da notaio, a garanzia di finanziamenti concessi da una banca o altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico.»;
b) all'articolo 130-ter, dopo le parole: «giudice tavolare,» sono inserite le seguenti: «nonche' avverso il decreto tavolare emesso dal giudice di pace».

Note all'art. 28:
- Si riporta il testo dell'art. 130-ter del regio
decreto 28 marzo 1929, n. 499 (Disposizioni relative ai
libri fondiari nei territori delle nuove province), cosi'
come modificato dal presente decreto:
«Art. 130-ter. - 1. Avverso il decreto tavolare del
conservatore dei libri fondiari, emesso per delega del
giudice tavolare nonche' avverso il decreto tavolare emesso
dal giudice di pace, e' ammesso reclamo con le modalita'
previste dagli articoli 126 e seguenti.».
 
Art. 29

Durata dell'incarico dei magistrati onorari in servizio

1. I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere confermati, alla scadenza del primo quadriennio di cui al decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, o di cui all'articolo 32, comma 8, a domanda e a norma dell'articolo 18, commi da 4 a 14, per ciascuno dei tre successivi quadrienni.
2. In ogni caso, l'incarico cessa al compimento del sessantottesimo anno di eta'.

Note all'art. 29:
- Il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92
(Disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari
per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma
nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di
tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2016, n. 126.
 
Art. 30

Funzioni e compiti dei magistrati onorari in servizio

1. Sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, il presidente del tribunale:
a) puo' assegnare, con le modalita' e in applicazione dei criteri di cui all'articolo 10, all'ufficio per il processo del tribunale i giudici onorari di pace gia' in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici onorari di tribunale e, a domanda, quelli gia' in servizio alla medesima data come giudici di pace;
b) puo' assegnare, anche se non ricorrono le condizioni di cui all'articolo11, comma 1, e nel rispetto di quanto previsto dal comma 6, lettere a) e b), del predetto articolo e delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura, la trattazione dei nuovi procedimenti civili e penali di competenza del tribunale esclusivamente ai giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici onorari di tribunale;
c) assegna la trattazione dei procedimenti civili e penali di nuova iscrizione e di competenza dell'ufficio del giudice di pace esclusivamente ai giudici onorari di pace gia' in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici di pace, compresi coloro che risultano assegnati all'ufficio per il processo a norma della lettera a) del presente comma.
2. Resta ferma l'assegnazione dei procedimenti civili e penali ai giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici onorari di tribunale effettuata, in conformita' alle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura, prima della predetta data nonche' la destinazione degli stessi giudici a comporre i collegi gia' disposta antecedentemente alla medesima data. Per i procedimenti nelle materie di cui all'articolo 11, comma 6, lettera a), numero 3), resta ferma l'assegnazione ai giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici onorari di tribunale qualora effettuata prima del 30 giugno 2017.
3. I giudici onorari di pace assegnati all'ufficio per il processo a norma del comma 1, lettera a), possono svolgere i compiti e le attivita' di cui all'articolo 10.
4. Il Consiglio superiore della magistratura stabilisce il numero minimo dei procedimenti da trattare nell'udienza tenuta dal giudice onorario di pace, inclusi quelli delegati.
5. Sino alla scadenza del termine di cui al comma 1, i giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici onorari di tribunale possono essere destinati a comporre i collegi civili e penali del tribunale, anche quando non sussistono le condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, fermi i divieti di cui all'articolo 12 nei limiti di quanto previsto dai commi 6 e 7. La destinazione e' mantenuta sino alla definizione dei relativi procedimenti.
6. Per i procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto, i divieti di destinazione dei giudici onorari di pace di cui al comma 5 nei collegi non si applicano se, alla medesima data, sia stata esercitata l'azione penale.
7. Per i procedimenti di riesame di cui all'articolo 324 del codice di procedura penale il divieto di destinazione dei giudici onorari di pace di cui al comma 5 nei collegi non si applica se la notizia di reato e' stata acquisita dall'ufficio di procura prima dell'entrata in vigore del presente decreto.
8. Nei procedimenti relativi a notizie di reato acquisite dall'ufficio di procura prima dell'entrata in vigore del presente decreto non si applicano, relativamente ai vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, i divieti relativi alle attivita' delegabili di cui all'articolo 17, comma 3.
9. Nel corso del quarto mandato:
a) i giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto sono inseriti nell'ufficio per il processo e possono svolgere esclusivamente i compiti e le attivita' allo stesso inerenti a norma dell'articolo 10;
b) i vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono svolgere esclusivamente i compiti e le attivita' di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a).
10. I limiti di cui al comma 9 non operano quando il Consiglio superiore della magistratura, con la deliberazione di conferma nell'incarico, riconosca la sussistenza di specifiche esigenze di funzionalita' relativamente:
a) alla procura della Repubblica presso la quale il vice procuratore onorario svolge i compiti di cui all'articolo 16;
b) all'ufficio del giudice di pace al quale il giudice onorario di pace e' addetto, nonche' al tribunale ordinario nel cui circondario il predetto ufficio ha sede.
11. Le esigenze di funzionalita' di cui al comma 10 sussistono esclusivamente quando ricorre almeno una delle condizioni di cui all'articolo 11, comma 1. Il Consiglio superiore della magistratura, con propria delibera, individua le modalita' con le quali le condizioni di cui al primo periodo trovano applicazione in relazione agli uffici di cui al comma 10 diversi dai tribunali.

Note all'art. 30:
- Si riporta il testo degli articoli 324 e 407, comma
2, lettera a), del Codice di procedura penale:
«Art. 324 (Procedimento di riesame). - 1. La richiesta
di riesame e' presentata, nella cancelleria del tribunale
indicato nel comma 5, entro dieci giorni dalla data di
esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o
dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza
dell'avvenuto sequestro.
2. La richiesta e' presentata con le forme previste
dall'art. 582. Se la richiesta e' proposta dall'imputato
non detenuto ne' internato, questi, ove non abbia gia'
dichiarato o eletto domicilio o non si sia proceduto a
norma dell'art. 161 comma 2, deve indicare il domicilio
presso il quale intende ricevere l'avviso previsto dal
comma 6; in mancanza, l'avviso e' notificato mediante
consegna al difensore. Se la richiesta e' proposta da
un'altra persona e questa abbia omesso di dichiarare il
proprio domicilio, l'avviso e' notificato mediante deposito
in cancelleria.
3. La cancelleria da' immediato avviso all'autorita'
giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo,
trasmette al tribunale gli atti su cui si fonda il
provvedimento oggetto del riesame.
4. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati
anche i motivi. Chi ha proposto la richiesta ha, inoltre,
facolta' di enunciare nuovi motivi davanti al giudice del
riesame, facendone dare atto a verbale prima dell'inizio
della discussione.
5. Sulla richiesta di riesame decide, in composizione
collegiale, il tribunale del capoluogo della provincia
nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il
provvedimento nel termine di dieci giorni dalla ricezione
degli atti.
6. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in
camera di consiglio nelle forme previste dall'art. 127.
Almeno tre giorni prima, l'avviso della data fissata per
l'udienza e' comunicato al pubblico ministero e notificato
al difensore e a chi ha proposto la richiesta. Fino al
giorno dell'udienza gli atti restano depositati in
cancelleria.
7. Si applicano le disposizioni dell'art. 309, commi 9,
9-bis e 10. La revoca del provvedimento di sequestro puo'
essere parziale e non puo' essere disposta nei casi
indicati nell'art. 240 comma 2 del codice penale.
8. Il giudice del riesame, nel caso di contestazione
della proprieta', rinvia la decisione della controversia al
giudice civile, mantenendo nel frattempo il sequestro.».
«Art. 407 (Termini di durata massima delle indagini
preliminari). - 1. (Omissis).
2. La durata massima e' tuttavia di due anni se le
indagini preliminari riguardano:
a) i delitti appresso indicati:
1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422
del codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi
aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2,
e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43;
2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli
575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello
stesso codice penale;
3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni
previste dall'art. 416-bis del codice penale ovvero al fine
di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo
stesso articolo;
4) delitti commessi per finalita' di terrorismo o di
eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la
legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel
minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonche'
delitti di cui agli articoli 270, terzo comma e 306,
secondo comma, del codice penale;
5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione
nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto
in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o
tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi
clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo escluse
quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18
aprile 1975, n. 110;
6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle
ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, e 74 del
testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;
7) delitto di cui all'art. 416 del codice penale nei
casi in cui e' obbligatorio l'arresto in flagranza;
7-bis) dei delitti previsto dagli articoli 600,
600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601,
602, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'art.
609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale, nonche'
dei delitti previsti dall'art. 12, comma 3, del testo unico
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni;
(Omissis).».
 
Art. 31

Indennita' spettante ai magistrati onorari in servizio

1. Per la liquidazione delle indennita' dovute ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, sino alla scadenza del quarto anno successivo alla medesima data, i criteri previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, per i giudici di pace, dall'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, per i giudici onorari di tribunale e per i vice procuratori onorari.
2. Nel corso del primo quadriennio successivo alla scadenza del termine di cui al comma 1, ai magistrati onorari di cui al medesimo comma che ne facciano richiesta con le modalita' di cui al comma 3, le indennita' spettano in conformita' alla complessiva disciplina di cui all'articolo 23, sostituendo l'importo dell'indennita' lorda annuale in misura fissa di euro 16.140, di cui al comma 2 del citato articolo 23, con l'importo annuo di euro 24.210; resta ferma l'applicazione delle altre disposizioni contenute nel predetto articolo. In tal caso quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, secondo e terzo periodo, si applica in relazione a tre, invece che a due, giorni a settimana.
3. I magistrati onorari di cui al comma 1 optano per il regime previsto dal comma 2 con istanza trasmessa al capo dell'Ufficio entro il termine di sei mesi prima della scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il termine di cui al presente comma e' perentorio. Relativamente all'ufficio del giudice di pace l'istanza e' presentata al presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'ufficio. Il capo dell'ufficio trasmette immediatamente al Ministero della giustizia le istanze ricevute.
4. Fermo quanto previsto dai commi 2 e 3, per la liquidazione delle indennita' dovute ai magistrati onorari di cui al comma 1 si applicano, a decorrere dalla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni del Capo IX.
5. In conseguenza di quanto disposto dal comma 1 e fermo quanto previsto ai commi 2 e 3, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, secondo e terzo periodo, si applicano ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto a decorrere dalla scadenza del quarto anno successivo alla predetta data.

Note all'art. 31:
- Si riporta il testo dell'art. 11 della citata legge
21 novembre 1991, n. 374:
«Art. 11 (Indennita' spettanti al giudice di pace). -
1. L'ufficio del giudice di pace e' onorario.
2. Ai magistrati onorari che esercitano la funzione di
giudice di pace e' corrisposta un'indennita' di euro 36,15
per ciascuna udienza civile o penale, anche se non
dibattimentale, e per l'attivita' di apposizione dei
sigilli, nonche' di euro 56,81 per ogni altro processo
assegnato e comunque definito o cancellato dal ruolo.
3. E' altresi' dovuta un'indennita' di euro 258,23 per
ciascun mese di effettivo servizio a titolo di rimborso
spese per l'attivita' di formazione, aggiornamento e per
l'espletamento dei servizi generali di istituto. Nulla e'
dovuto per le cause cancellate che vengono riassunte e per
le udienze complessivamente tenute oltre le 110 l'anno. Nel
numero delle 110 udienze non si computano quelle per i
provvedimenti indicati al comma 3-quater, per ciascuna
delle quali e' dovuta una indennita' di euro 20.
3-bis. In materia civile e' corrisposta altresi' una
indennita' di euro 10,33 per ogni decreto ingiuntivo o
ordinanza ingiuntiva emessi, rispettivamente, a norma degli
articoli 641 e 186-ter del codice di procedura civile;
l'indennita' spetta anche se la domanda di ingiunzione e'
rigettata con provvedimento motivato.
3-ter. In materia penale al giudice di pace e'
corrisposta una indennita' di euro 10,33 per l'emissione di
ognuno dei seguenti provvedimenti:
a) decreto di archiviazione, di cui agli articoli 17,
comma 4, e 34, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto
2000, n. 274, e successive modificazioni;
b) ordinanza che dichiara l'incompetenza, di cui
all'art. 26, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 274
del 2000, e successive modificazioni;
c) provvedimento con il quale il giudice di pace
dichiara il ricorso inammissibile o manifestamente
infondato, disponendone la trasmissione al pubblico
ministero per l'ulteriore corso del procedimento, di cui
all'art. 26, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del
2000, e successive modificazioni;
d) decreto ed ordinanza nel procedimento di esecuzione,
di cui all'art. 41, comma 2, del decreto legislativo n. 274
del 2000, e successive modificazioni;
e) provvedimento di modifica delle modalita' di
esecuzione della permanenza domiciliare e del lavoro di
pubblica utilita', di cui all'art. 44, comma 1, del decreto
legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;
f) ordinanza di rinvio degli atti al pubblico ministero
per ulteriori indagini, di cui all'art. 17, comma 4, del
decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive
modificazioni;
g) decreto di sequestro preventivo e conservativo, di
cui all'art. 19 del decreto legislativo n. 274 del 2000, e
successive modificazioni, e provvedimento motivato di
rigetto della richiesta di emissione del decreto di
sequestro preventivo e conservativo;
h) decisione sull'opposizione al decreto del pubblico
ministero che dispone la restituzione delle cose
sequestrate o respinge la relativa richiesta, di cui
all'art. 19, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del
2000, e successive modificazioni;
i) decisione sulla richiesta di riapertura delle
indagini, di cui all'art. 19, comma 2, del decreto
legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;
l) autorizzazione a disporre le operazioni di
intercettazione di conversazioni telefoniche, di
comunicazioni informatiche o telematiche, ovvero altre
forme di telecomunicazione, di cui all'art. 19, comma 2,
del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive
modificazioni, o rigetto motivato dell'autorizzazione.
3-quater. Per i provvedimenti di cui agli articoli 13,
commi 5-bis e 8, e 14, comma 4, del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive
modificazioni, e' corrisposta una indennita' di euro 10.
4. L'ammontare delle indennita' di cui ai commi 2, 3,
3-bis e 3-ter, nonche' 3-quater, del presente articolo e di
cui al comma 2-bis dell'art. 15 e' rideterminato ogni tre
anni, con decreto emanato dal Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, in relazione alla variazione,
accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio
precedente.
4-bis. Le indennita' previste dal presente articolo
sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di
quiescenza comunque denominati.
4-ter. Le indennita' previste dal presente articolo non
possono superare in ogni caso l'importo di euro 72.000
lordi annui.».
- Per l'art. 4 del citato decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 273, vedi nelle note alle premesse.
 
Art. 32

Disposizioni transitorie e abrogazioni

1. Le disposizioni dei capi da I a IX si applicano ai magistrati onorari immessi nel servizio onorario successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni dei capi da I a IX si applicano ai magistrati onorari in servizio alla medesima data per quanto non previsto dalle disposizioni del capo XI. Dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo, ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano tutte le disposizioni del medesimo decreto. E' in ogni caso fatto salvo quanto disposto dall'articolo 31, commi 2 e 3.
2. Dell'organico dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari, determinato con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, primo periodo, entrano a far parte i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro della giustizia di cui al predetto articolo. I predetti magistrati sono assegnati, con decreto del Ministro della giustizia, all'ufficio dove prestano servizio alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto di cui all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, a condizione che quest'ultimo decreto preveda il corrispondente posto in pianta organica, anche con riferimento all'individuazione prevista dal comma 7 del predetto articolo. Quando con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, e' disposta la riduzione dell'organico di un ufficio, i magistrati onorari in servizio ai quali e' stato conferito l'incarico da minor tempo che risultino in soprannumero sono riassegnati ad altro analogo ufficio dello stesso distretto.
3. Le disposizioni dell'articolo 27 entrano in vigore il 31 ottobre 2021, ad eccezione di quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 1, lettera c), numero 2), e al comma 3, lettera d), capoverso «Art. 60-bis», e lettera e), che entrano in vigore il 31 ottobre 2025.
4. Le disposizioni dell'articolo 28 entrano in vigore il 31 ottobre 2021.
5. A decorrere dal 31 ottobre 2021 ai procedimenti civili contenziosi, di volontaria giurisdizione e di espropriazione forzata introdotti dinanzi al giudice di pace a norma dell'articolo 27 si applicano le disposizioni, anche regolamentari, in materia di processo civile telematico per i procedimenti di competenza del tribunale vigenti alla medesima data. Per i procedimenti di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), numero 1, lettera c), numero 2), e comma 3, lettera d), capoverso «Art. 60-bis», e lettera e), la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dal 31 ottobre 2025.
6. Ai fini del computo di cui all'articolo 4, comma 2, lettera e), si considera anche lo svolgimento di funzioni giudiziarie onorarie in epoca anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai fini del computo di cui all'articolo 18, comma 2.
7. Il Consiglio superiore della magistratura adotta la delibera di cui all'articolo 6, comma 1, entro sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministro della giustizia di cui all'articolo 3, comma 1, secondo periodo.
8. L'incarico dei magistrati onorari nominati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, e prima dell'entrata in vigore del presente decreto ha durata quadriennale con decorrenza dalla nomina. La nomina e il tirocinio dei magistrati onorari di cui al presente comma sono regolati dalle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
9. Fermo quanto disposto dall'articolo 6 della legge 28 aprile 2016, n. 57, dalla data di entrata in vigore del presente decreto i giudici di pace e i giudici onorari di tribunale in servizio a tale data possono essere destinati in supplenza o in applicazione, anche parziale, in un ufficio del giudice di pace del circondario dove prestano servizio, ove ricorrano presupposti di cui all'articolo 14 e con le modalita' indicate nella stessa disposizione. Nel corso del periodo di supplenza o di applicazione la liquidazione delle indennita' ha luogo in conformita' ai criteri previsti per le funzioni e i compiti effettivamente svolti.
10. In attesa dell'adozione del decreto del Ministro della giustizia di cui all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Consiglio superiore della magistratura adotta per l'anno 2017 la delibera di cui all'articolo 6, comma 1, individuando, nei limiti delle risorse disponibili, i posti da pubblicare, sulla base delle piante organiche degli uffici del giudice di pace e delle ripartizioni numeriche per ufficio dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari.
11. I procedimenti disciplinari pendenti nei confronti di magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad essere regolati dalle disposizioni vigenti prima della predetta data.
12. Fermo quanto disposto dal comma 11, non possono essere promosse nuove azioni disciplinari a carico di magistrati onorari gia' in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto per fatti commessi prima della medesima data; in relazione ai predetti fatti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21, commi da 3 a 10.

Note all'art. 32:
- Per il decreto legislativo 21 maggio 2016, n. 92,
vedi nelle note all'art. 29 del presente decreto.
- Si riporta il testo dell'art. 6 della citata legge 28
aprile 2016, n. 57:
«Art. 6 (Applicazione dei giudici di pace). - 1. Fermi
i divieti di cui all'art. 4, possono essere applicati ad
altri uffici del giudice di pace, indipendentemente
dall'integrale copertura del relativo organico, quando le
esigenze di servizio in tali uffici sono imprescindibili e
prevalenti, uno o piu' giudici di pace in servizio presso
gli uffici del medesimo distretto.
2. La scelta dei giudici di pace da applicare e'
operata secondo criteri obiettivi e predeterminati
indicati, in via generale, con deliberazione del Consiglio
superiore della magistratura. L'applicazione e' disposta
con decreto motivato, sentito il consiglio giudiziario
integrato a norma del comma 2 dell'art. 4 della legge 21
novembre 1991, n. 374, dal presidente della corte di
appello. Copia del decreto e' trasmessa al Consiglio
superiore della magistratura e al Ministro della giustizia
a norma dell'art. 42 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 settembre 1958, n. 916.
3. Il parere del consiglio giudiziario di cui al comma
2 e' espresso, sentito previamente l'interessato, nel
termine perentorio di dieci giorni dalla richiesta.
4. L'applicazione non puo' superare la durata di un
anno. Nei casi di necessita' dell'ufficio al quale il
giudice di pace e' applicato puo' essere rinnovata per un
periodo non superiore ad un anno. In ogni caso,
un'ulteriore applicazione non puo' essere disposta se non
siano decorsi due anni dalla fine del periodo precedente.
5. Le disposizioni del presente articolo cessano di
avere efficacia decorsi due anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
6. Per le finalita' di cui ai commi precedenti e'
autorizzata la spesa di euro 100.550 per l'anno 2016, di
euro 201.100 per l'anno 2017 e di euro 100.550 per l'anno
2018. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento per gli anni 2016, 2017 e 2018
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma
"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da
ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della giustizia.».
 
Art. 33

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
a) gli articoli 42-ter, 42-quater, 42-quinquies, 42-sexies, 42-septies, 43-bis, 71, 71-bis e 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
b) gli articoli 3, 4, 4-bis, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10-bis, 10-ter e 15 della legge 21 novembre 1991, n. 374;
c) l'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51.
2. Gli articoli 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, e 64 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono abrogati a decorrere dalla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Note all'art. 33:
- Il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento
giudiziario), modificato dal presente decreto, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1941, n. 28.
- La legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del
giudice di pace), modificata dal presente decreto, e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 novembre 1991, n.
278, S.O.
- Il decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme
in materia di istituzione del giudice unico di primo
grado), modificato dal presente decreto, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 20 marzo 1998, n. 66, S.O.
- Il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 (Norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto
del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449,
recante norme per l'adeguamento dell'ordinamento
giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico
degli imputati minorenni), modificato dal presente decreto,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 agosto 1989, n.
182, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia -Testo A),
modificato dal presente decreto, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2002, n. 139, S.O.
 
Art. 34

Monitoraggio

1. Il Ministro della giustizia provvede annualmente al monitoraggio dello stato di attuazione delle disposizioni del presente decreto, con particolare riferimento agli effetti prodotti e ai risultati conseguiti. I criteri di monitoraggio e i dati rilevanti sono stabiliti dal Ministro della giustizia, acquisito il parere del Consiglio superiore della magistratura.
2. Ai fini del comma 1, il Ministro della giustizia sottopone, in particolare, a monitoraggio i seguenti dati:
a) il numero dei procedimenti pendenti, sopravvenuti e definiti presso gli uffici del giudice di pace, distinti per settore civile e penale e, all'interno del medesimo settore, per materie;
b) la durata media dei procedimenti di cui alla lettera a), distintamente rilevata con riguardo al settore e alle materie;
c) il numero dei procedimenti pendenti, sopravvenuti e definiti presso i tribunali ordinari, distinti per settore civile e penale e, all'interno del medesimo settore, per materie;
d) la durata media dei procedimenti di cui alla lettera c), distintamente rilevata con riguardo al settore e alle materie;
e) il numero dei tribunali ordinari nei quali e' stata disposta l'assegnazione della trattazione di procedimenti ai giudici onorari di pace a norma dell'articolo 11, con specifica rilevazione della condizione di cui al comma 1 del predetto articolo posta a fondamento del provvedimento di assegnazione;
f) lo stato delle spese di giustizia relative alla magistratura onoraria, distinguendo tra componente fissa e variabile dell'indennita';
g) il numero dei magistrati onorari confermati nell'incarico e di quelli revocati.
3. Per ciascun ufficio del giudice di pace mantenuto a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, e' sottoposto a verifica, nell'ambito dell'attivita' di monitoraggio di cui al presente articolo, il livello di efficienza nell'erogazione del servizio giustizia in relazione ai dati medi nazionali. Fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, qualora il livello di efficienza risulti insufficiente il relativo ufficio viene soppresso con le modalita' previste dal comma 3 del predetto articolo 3. I giudici onorari in servizio presso l'ufficio soppresso sono riassegnati, con le modalita' di cui all'articolo 32, comma 2, ad altro ufficio dello stesso circondario.
4. L'attivita' di monitoraggio di cui al presente articolo e', in ogni caso, svolta avendo particolare riguardo alla piena compatibilita' tra lo stato di attuazione delle disposizioni del presente decreto e i livelli minimi di regolazione previsti dalla normativa europea.
5. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro della giustizia trasmette alle Camere e al Consiglio superiore della magistratura una relazione concernente gli esiti dell'attivita' di monitoraggio svolta a norma del presente articolo.

Note all'art. 34:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto
legislativo 7 settembre 2012, n. 156 (Revisione delle
circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a
norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011,
n. 148):
«Art. 3 (Pubblicazione degli elenchi e richieste degli
enti locali interessati). - 1. Le tabelle di cui agli
articoli 1 e 2 sono pubblicate sul bollettino ufficiale e
sul sito internet del Ministero della giustizia, con
l'espressa indicazione del termine perentorio per la
presentazione della richiesta di cui al comma 2.
2. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al
comma 1 gli enti locali interessati, anche consorziati tra
loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del
giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori,
di cui e' proposta la soppressione, anche tramite eventuale
accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di
funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle
relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale
amministrativo che sara' messo a disposizione dagli enti
medesimi.
3. Entro dodici mesi dalla scadenza del termine di cui
al comma 2, il Ministro della giustizia, valutata la
rispondenza delle richieste e degli impegni pervenuti ai
criteri di cui al medesimo comma, apporta con proprio
decreto le conseguenti modifiche alle tabelle di cui agli
articoli 1 e 2.
4. Nei casi di cui al comma 2, rimane a carico
dell'amministrazione giudiziaria unicamente la
determinazione dell'organico del personale di magistratura
onoraria entro i limiti della dotazione nazionale
complessiva nonche' la formazione del relativo personale
amministrativo.
5. Qualora l'ente locale richiedente non rispetti gli
impegni relativi al personale amministrativo ed alle spese
di cui al comma 2 per un periodo superiore ad un anno, il
relativo ufficio del giudice di pace verra'
conseguentemente soppresso con le modalita' previste dal
comma 3.».
 
Art. 35

Disposizioni finanziarie e finali

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si provvede nel limite delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Al giudice onorario di pace assegnato nell'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 10 ovvero applicato ad altro ufficio del giudice di pace a norma dell'articolo 14 non e' dovuta alcuna indennita' di missione o di trasferimento, dovendosi intendere per sede di servizio il circondario del tribunale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 13 luglio 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Orlando, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
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