Gazzetta n. 178 del 1 agosto 2017 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 21 luglio 2017
Primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la crisi di approvvigionamento idropotabile nel territorio delle Province di Parma e di Piacenza. (Ordinanza n. 468).


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;
Visto l'art. 10 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 22 giugno 2017, con la quale e' dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nel territorio delle Province di Parma e di Piacenza;
Considerato che il periodo di siccita' che ha interessato il territorio delle suddette province, a partire dall'autunno 2016, ha provocato una situazione di grave emergenza idrica, con conseguenze sulle reti, in particolare quelle finalizzate al consumo idropotabile;
Tenuto conto, altresi', che la suddetta situazione di criticita' ha reso necessario ricorrere a prime e immediate misure di mitigazione del rischio che, tuttavia, non hanno contenuto, in maniera efficiente, gli effetti della crisi idrica in atto anche in considerazione delle elevate temperature rilevate che hanno incrementato notevolmente i prelievi sia per uso idropotabile che per uso irriguo e che non sono prevedibili, allo stato, significative modificazioni del quadro meteo-climatico per l'imminente stagione estiva;
Ritenuto, inoltre, che i rilevanti afflussi turistici della stagione estiva determineranno un consistente aumento delle esigenze idropotabili in tutti i territori interessati;
Considerato che il perdurare della situazione di siccita' e l'evoluzione della conseguente emergenza idrica puo' determinare gravi ripercussioni sulla vita sociale, economica e produttiva nonche' comportare un grave pregiudizio per la sanita' e l'igiene pubblica;
Ravvisata, pertanto, la necessita', in ragione dell'intensita' e dell'estensione della suddetta emergenza idrica, di intervenire con mezzi e poteri straordinari al fine di garantire l'espletamento dei necessari interventi urgenti finalizzati a contrastare il contesto di criticita';
Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna;

Dispone:

Art. 1

Nomina del Commissario delegato
e Piano degli interventi

1. Al fine di fronteggiare la crisi di approvvigionamento idropotabile nel territorio delle province di Parma e di Piacenza di cui in premessa, il presidente della Regione Emilia-Romagna e' nominato Commissario delegato.
2. Per l'espletamento degli interventi di cui al presente provvedimento, il Commissario delegato di cui al comma 1, che opera a titolo gratuito, puo' avvalersi, anche in qualita' di soggetti attuatori, dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile, dell'Agenzia territoriale per i servizi idrici e rifiuti, dei gestori dei servizi idrici, dei consorzi di bonifica nonche' delle altre componenti e strutture operative territoriali del Servizio nazionale della Protezione civile.
3. Per le finalita' di cui al comma 2, il Commissario delegato predispone con immediatezza, avvalendosi dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile e nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 2, un piano degli interventi urgenti da realizzare per contrastare il contesto di criticita', da sottoporre alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.
4. Il piano di cui al comma 3 contiene gli interventi di cui all'art. 5, comma 2, lettera a) e b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ovvero:
a) gli interventi realizzati o da realizzare a cura dei soggetti di cui al comma 2 nella fase di prima emergenza volti a garantire l'approvvigionamento idropotabile della popolazione delle Province di Parma e di Piacenza anche mediante l'utilizzo di autobotti;
b) gli interventi urgenti finalizzati a scongiurare l'interruzione del servizio idropotabile ed a garantirne la piena funzionalita', anche attraverso l'interconnessione di reti acquedottistiche esistenti, l'installazione di nuovi sistemi di trattamento delle acque e l'attivazione di nuove fonti, nonche' la realizzazione di serbatori per lo stoccaggio delle acque.
5. Il piano di cui al comma 4 deve, altresi', contenere la descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa durata, nonche' l'indicazione delle relative stime di costo e del perseguimento delle finalita' idropotabili.
6. Il predetto piano potra' essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 2, previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.
7. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al comma 2 previo resoconto delle spese sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso di causalita' con l'evento calamitoso in argomento.
8. Eventuali interventi a compensazione degli effetti prodotti dai prelievi, posti in essere in deroga al Deflusso Minimo Vitale su corsi d'acqua ricadenti in zone SIC e ZPS ed in aree parco e la cui valutazione di incidenza risulta negativa significativa ai sensi delle delibera della giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1191/2007, sono realizzati con oneri a carico delle risorse della Regione Emilia-Romagna previa dichiarazione da parte della medesima regione della sussistenza di rilevanti motivi di interesse pubblico.
 
Art. 2

Copertura finanziaria

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza necessarie a fronteggiare la crisi di approvvigionamento idropotabile di cui alla presente ordinanza si provvede, cosi' come stabilito nella delibera del Consiglio dei ministri del 22 giugno 2017, nel limite massimo del primo stanziamento di euro 8.650.000,00.
2. Per l'espletamento degli interventi di cui all'art. 1, comma 4, e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale intestata al Commissario delegato.
3. La Regione Emilia-Romagna e' autorizzata a trasferire sulla contabilita' speciale di cui al comma 2 eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna, la cui quantificazione deve essere effettuata entro 10 giorni dalla data di adozione della presente ordinanza.
4. Con successiva ordinanza sono identificati la provenienza delle risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare.
5. Il Commissario delegato e' tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni.
 
Art. 3
Disposizioni finalizzate all'accelerazione dei procedimenti connessi
all'espletamento degli interventi urgenti

1. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilita' ed, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti.
2. Al fine di garantire l'espletamento degli interventi di cui al comma 1, il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvede, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione del possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento.
 
Art. 4

Deroghe

1. Per la realizzazione dell'attivita' di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il Commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori dal medesimo individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:
regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99;
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;
legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10-bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49;
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184, decreto 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 205, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 225, 230, 231 e 266 nonche' dall'art. 239 all'art. 253;
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 24, 45;
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, articoli 13, 50 e 95;
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155;
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 25;
decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161;
leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse alle attivita' previste dalla presente ordinanza.
2. Per l'espletamento delle attivita' previste dalla presente ordinanza, il Commissario delegato ed i Soggetti attuatori, possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
 
Art. 5

Oneri per prestazioni di lavoro straordinario

1. Il commissario delegato opera una ricognizione degli oneri riferiti alle prestazioni di lavoro straordinario prestate dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnato nelle attivita' di assistenza e soccorso alla popolazione o nelle attivita' connesse all'emergenza. Detta ricognizione e' effettuata sulla base delle prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel periodo dal 1° giugno 2017 al 15 giugno 2017. Il medesimo commissario delegato provvede al relativo ristoro, entro il limite massimo di 50 ore procapite, nei confronti delle predette amministrazioni sulla base degli esiti della ricognizione effettuata.
2. Al personale di cui al comma 1, direttamente impiegato nelle attivita' di cui alla presente ordinanza, dal 16 giugno 2017 fino al termine dello stato di emergenza, entro il limite di 25 unita', puo' essere autorizzata la corresponsione, nel limite massimo complessivo di 20 ore mensili procapite, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti.
3. Ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 direttamente impegnati nelle attivita' di assistenza e soccorso o nelle attivita' connesse all'emergenza, e' riconosciuta una indennita' mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego, per il periodo dal 1° giugno 2017 al 15 giugno 2017, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto.
4. Ai soggetti di cui al comma 3, direttamente impegnati nelle attivita' di cui alla presente ordinanza, dal 16 giugno 2017 fino al termine dello stato di emergenza, entro il limite di 10 unita', puo' essere autorizzata la corresponsione della predetta indennita' mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto.
5. Gli oneri per l'attuazione del presente articolo sono posti a carico delle risorse di cui all'art. 2 ed, a tal fine, nel piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 3, sono quantificate le somme necessarie oltre che, limitatamente alle misure di cui ai commi 2 e 4, sono definite le modalita' per l'individuazione preventiva dei soggetti beneficiari.
 
Art. 6

Relazione del Commissario delegato

1. Il Commissario delegato trasmette, con cadenza trimestrale, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente le attivita' espletate ai sensi della presente ordinanza, nonche', allo scadere del termine di vigenza dello stato di emergenza, una relazione conclusiva sullo stato di attuazione delle stesse.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 luglio 2017

Il Capo del Dipartimento: Curcio
 
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