Gazzetta n. 179 del 2 agosto 2017 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERA 3 marzo 2017
Parere sullo schema di atto aggiuntivo alla convenzione unica sottoscritta il 28 luglio 2009 tra ANAS S.p.a. e la Societa' Tangenziale di Napoli p.A. e aggiornamento del piano economico finanziario. (Delibera n. 21/2017).


IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, che prevede che gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali, laddove comportino variazioni o modificazioni al piano degli investimenti ovvero ad aspetti di carattere regolatorio a tutela della finanza pubblica, siano sottoposti al parere del CIPE, sentito il NARS istituito con delibera 8 maggio 1996, n. 81 (Gazzetta Ufficiale n. 138/1996) e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2008 e s.m.i.;
Vista la delibera 13 maggio 2010, n. 25, (Gazzetta Ufficiale n. 242/2010) con la quale questo Comitato ha valutato favorevolmente, lo schema di Convenzione unica tra ANAS S.p.A. e la Societa' Tangenziale di Napoli p.A. sottoscritta il 28 luglio 2009, ai sensi dell'art. 2, comma 202, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010);
Vista la proposta di cui alla nota 12 febbraio 2016, n. 5656, con cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) ha richiesto l'iscrizione all'ordine del giorno di questo Comitato dell'esame dello schema di atto aggiuntivo alla Convenzione unica sottoscritta il 28 luglio 2009 tra ANAS S.p.A. e la Societa' Tangenziale di Napoli p.A., dell'aggiornamento del relativo piano economico finanziario (PEF) e del piano finanziario regolatorio (PFR) e trasmesso la relativa documentazione istruttoria;
Vista la nota 14 aprile 2016, n. 1940, con la quale il MIT ha fornito chiarimenti in merito alla documentazione trasmessa;
Acquisito, ai sensi dell'art. 43, comma 1, del citato decreto-legge n. 201/2011, il parere del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida sulla regolazione dei servizi di pubblica utilita' (NARS) 4 luglio 2016, n. 7;
Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in particolare, che:
la scadenza della concessione e' fissata al 31 dicembre 2037;
il periodo regolatorio e' scaduto il 31 dicembre 2013 e che in data 27 giugno 2014, la societa' ha presentato una prima proposta di aggiornamento del PEF;
il 30 dicembre 2014 e' intervenuto un protocollo d'intesa tra il MIT e la societa' concessionaria, con il quale e' stato stabilito, in via provvisoria, un incremento tariffario per il 2015 pari all'1,5% e che tale variazione tariffaria e' stata confermata con il decreto interministeriale n. 592 del 31 dicembre 2014;
in data 3 marzo 2015, il MIT ha richiesto alla societa' concessionaria di predisporre una versione aggiornata di PEF e che la societa' concessionaria ha trasmesso in data 26 marzo 2015 una versione aggiornata di PEF;
con nota 16 marzo 2016, n. 1480, il NARS ha richiesto al MIT di integrare la documentazione chiedendo chiarimenti, in particolare riguardo al periodo di riferimento per il calcolo del tasso risk free all'interno della formula del «costo medio ponderato del capitale» (WACC);
il MIT, con nota 14 aprile 2016, n. 1940, ha fornito i chiarimenti richiesti;
il PEF prevede nel periodo regolatorio investimenti per circa 64 milioni di euro;
che gli interventi di particolare rilievo sono: l'adeguamento sismico viadotti, la nuova stazione ospedaliera, l'adeguamento degli impianti delle gallerie e l'adeguamento degli impianti di sicurezza che comprende la sostituzione di barriere di sicurezza e l'adeguamento del sistema smaltimento acque meteoriche in un tratto lungo circa 4,5 km nel Comune di Pompei;
l'arco temporale del PEF e' pari a 24 anni (2014-2037);
il tasso di congrua remunerazione, determinato con i criteri del «costo medio ponderato del capitale» (WACC), e' stimato in 10,06%;
e' intervenuto un significativo lasso di tempo tra la scadenza del periodo regolatorio e la presentazione del nuovo PEF a questo Comitato da parte del MIT;
lo straordinario andamento dei tassi d'interesse BTP a 10 anni, avvenuta tra il 2011 e il 2016 con discesa da oltre il 7% a poco piu' dell'1%, influenza il cosiddetto tasse «risk free», incluso nel calcolo del WACC;
il calmieramento delle tariffe all'1,5% ha un'incidenza diretta sui ricavi previsti dal PEF;
Considerato che il NARS con il summenzionato parere n. 7/2016, si e' pronunciato favorevolmente, con osservazioni e raccomandazioni, in merito all'atto aggiuntivo e relativi allegati;
Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);
Vista la nota 10 agosto 2016, n. 3939, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) e posta a base dell'esame della presente proposta nella seduta del Comitato in questione, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella delibera;
Considerato che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha espressamente evidenziato nella seduta del 10 agosto 2016 la necessita' di tenere conto degli effetti sul WACC dell'andamento dei tassi di interesse e applicare criteri omogenei ai PEF delle concessioni autostradali esaminati tutti nella stessa seduta;
Considerato che questo Comitato ha ritenuto di condividere le indicazioni del suddetto Ministro e l'analisi del NARS, adottandole con il proprio parere espresso il 10 agosto 2016 e trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con nota DIPE dell'11 novembre 2016, n. 5134;
Vista la comunicazione resa a questo Comitato in merito alla richiesta della Corte dei conti, formulata con nota n. 273 del 3 gennaio 2017, di formalizzare sotto forma di «deliberazioni» i pareri espressi da questo stesso Comitato nella seduta del 10 agosto 2016;
Considerato che questo Comitato prende atto della comunicazione e ritiene che tale formalizzazione debba avvenire senza modificare il contenuto di tali pareri e adottando la numerazione progressiva dell'anno corrente, con esclusione dei pareri riferiti ad atti approvati con legge successivamente al 10 agosto 2016;
Vista la nota 3 marzo 2017, n. 1068, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'esame della presente proposta nell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;
Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Acquisito in seduta l'avviso favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministri e Sottosegretari di Stato presenti;

Delibera:

Ai sensi dell'art. 43, comma 1, del decreto-legge n. 201/2011, e' formulato parere favorevole in ordine allo schema di atto aggiuntivo alla Convenzione unica sottoscritta il 28 luglio 2009 tra ANAS S.p.A. e la Societa' Tangenziale di Napoli p.A. e sul relativo PEF e PFR, nei termini di cui in premessa con le raccomandazione del NARS di cui al capitolo 4 del citato parere n. 7/2016 che qui si intende riportato e che costituisce parte integrante del parere espresso dal CIPE, fatte salve le osservazioni che seguono.
Questo Comitato, valutate le considerazioni espresse dal NARS nell'ambito del citato parere n. 7/2016:
ritiene, in coerenza con quanto stabilito da questo Comitato in precedenti casi analoghi, che il Costo medio ponderato del capitale (WACC) debba essere aggiornato tenendo conto di un tasso risk free con riferimento alla media dei rendimenti del BTP decennale benchmark negli ultimi 12 mesi antecedenti la data di presentazione del piano a questo Comitato piuttosto che antecedenti alla presentazione al MIT;
ritiene tuttavia opportuno raccomandare al MIT di valutare, nell'ambito del quadro regolatorio vigente, soluzioni che contemperino in modo ragionevole gli effetti del calo dei tassi di interesse sul WACC con l'esigenza di assicurare la sostenibilita' dei PEF delle concessioni autostradali anche mediante l'applicazione di una componente aggiuntiva al WACC stesso, da individuarsi in sede di approvazione da parte del MIT di concerto con il MEF, sulla base di criteri articolati ed applicati omogeneamente al fine di controbilanciare un calo eccessivo del suddetto WACC, (ad esempio, il volume degli investimenti previsti nel periodo regolatorio, l'incidenza del debito sulla struttura finanziaria della concessione, il livello tariffario applicato, agli utilizzatori;
raccomanda, infine, di inserire la seguente clausola nell'atto aggiuntivo: «Il soggetto aggiudicatore dell'opera effettua il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Il medesimo soggetto assicura, altresi', a questo Comitato flussi costanti di informazioni coerenti per contenuti e modalita' con il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui al citato art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144».
Questo Comitato invita il MIT ad assicurare la conservazione della documentazione riguardante l'oggetto del presente parere, nonche' a verificare, prima di procedere alla redazione del decreto di approvazione dell'atto aggiuntivo, che la stesura tenga conto delle raccomandazioni formulate nel parere di questo Comitato, motivando debitamente gli eventuali scostamenti.
Roma, 3 marzo 2017

Il Presidente: Gentiloni Silveri Il Segretario: Lotti

Registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 2017 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 959
 
Allegato
Raccomandazioni del NARS contenute nel capitolo 4 del parere n. 7 in
data 4 luglio 2016, relativo allo schema di atto aggiuntivo alla
Convenzione unica sottoscritta il 28 luglio 2009 tra ANAS S.p.A. e
la Societa' Tangenziale di Napoli p.A. (STN).

Sotto il profilo economico-finanziario:
il WACC deve essere aggiornato tenendo conto di un tasso risk free con riferimento alla media dei rendimenti del BTP decennale benchmark negli ultimi 12 mesi antecedenti la data di presentazione del piano al CIPE;
le aliquote fiscali devono essere aggiornate alla normativa vigente;
il Ministero di settore deve motivare l'attribuzione del valore di 200 bps al concessionario per la stima del costo del debito (i.e. Kd) del WACC cosi' come previsto dalla delibera del CIPE n. 27/2013;
il Ministero istruttore deve specificare la modalita' di determinazione nel tempo delle voci del CIN, inclusa la voce «Diritti di brevetto industriale e utilizzo opere di ingegno»;
il Ministero istruttore deve specificare e motivare gli investimenti effettivamente eleggibili ai fini della remunerazione attraverso il parametro K, comprese le variazioni regolatorie, individuarne il livello complessivo, rettificando, se dei caso, relazione istruttoria, PEF/PFR o entrambi;
il Ministero istruttore deve specificare la determinazione del saldo delle poste figurative in tutte le sue componenti;
le variazioni di traffico inserite nel Piano economico finanziario devono essere aggiornate e allineate all'esito dello studio di traffico;
sarebbe, inoltre, opportuno:
che il cronoprogramma degli investimenti del Piano finanziano indicasse il dettaglio dei singoli interventi e non le voci aggregate e che venisse redatta una tabella di raffronto con l'indicazione degli investimenti previsti nella Convenzione in vigore e quelli previsti nell'atto aggiuntivo in esame;
con riferimento ai ritardati e/o mancati investimenti, esplicitare gli importi accantonati nel passivo dello stato patrimoniale ed il relativo utilizzo del fondo di accantonamento di cui all'allegato L.
Date le prescrizioni sopra individuate, il Ministero di settore dovra' provvedere alla rideterminazione del parametro K non rettificato e di conseguenza alla rideterminazione della rettifica necessaria ai fini del calmieramento e dell'evoluzione delle poste figurative, perseguendo le finalita' di un contenimento tariffario nei limiti dell'inflazione programmata, come peraltro proposto dal Ministero di settore medesimo.
Cio' detto, con riferimento allo schema di atto aggiuntivo, si esprimono le seguenti peculiari prescrizioni:
stralciare l'art. 3 e, conseguentemente, aggiornare la numerazione degli articoli successivi;
all'art. 5.1, sostituire il primo periodo del comma 11.2 dallo stesso introdotto nella Convenzione unica, con ii seguente: «In sede di aggiornamento del piano economico finanziario, che avverra' entro il 30 giugno del primo esercizio del nuovo periodo regolatorio di cui alla delibera CIPE n. 27 del 21 marzo 2013, si terra' conto dei maggiori ribassi, rispetto a quelli previsti nel medesimo piano economico finanziario, conseguiti in sede di eventuali affidamenti a terzi»;
il Ministero di settore dovra' verificare la convenienza della previsione di cui all'art. 9 dell'atto aggiuntivo, relativo alla «Rinuncia al contenzioso»;
all'art. 12 dell'atto aggiuntivo, sostituire le parole «nel decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i.» con le seguenti «nella normativa nazionale di rango primario»;
occorre inserire una clausola del seguente tenore: «Il soggetto aggiudicatore dell'opera effettua il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale ai sensi del decreto legislativo n. 299/2011. Il medesimo soggetto assicura, altresi', al CIPE flussi costanti di informazioni coerenti per contenuti e modalita' con il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui al citato art. 1 della legge n. 144/1999».
Tali conclusioni sono, tra l'altro, legate all'esigenza di coerenza con precedenti pareri resi dal NARS numeri 5, 8 e 9 del 2014, in occasione dei quali il Nucleo ha ritenuta che il WACC dovesse essere aggiornato tenendo conto di un tasso risk free con riferimento alla media dei rendimenti del BTP decennale benchmark negli ultimi 12 mesi antecedenti la data di presentazione del piano al CIPE.
Tuttavia, il NARS ritiene che vada tenuto conto dell'intervento di fattori esogeni ed in particolare che e stato definito con apposito decreto e protocollo d'intesa il calmieramento delle tariffe all'1,5% con effetto pluriennale, il quale ha avuto incidenza sulle clausole contrattuali e sui ricavi previsti dal PEF, nonche' dell'apprezzabile lasso di tempo trascorso, pari a oltre due anni nel caso di specie, tra la scadenza del periodo reoolatorio e la presentazione del nuovo PEF al CIPE da parte del concedente. Il NARS rappresenta, dunque, al CIPE l'opportunita' di rimettere al Ministero concedente lo svolgimento di tutti gli approfondimenti di competenza circa l'impatto di tali fattori, contemperando la tutela della finanza pubblica, la salvaguardia dell'utenza e la realizzazione degli investimenti previsti. Resta salva, quindi, la possibilita' per il Ministero concedente di far pervenire, prima dell'esame in CIPE, proposte integrative.
 
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