IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private, modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74; Visto l'art. 115 del codice, concernente il Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione; Visto in particolare, il comma 3, secondo periodo, del citato art. 115, ai sensi del quale il Ministro dello sviluppo economico determina annualmente, con proprio decreto, sentito l'IVASS e il comitato di gestione del predetto Fondo, il contributo da versare al Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione, in misura non superiore allo 0,50% delle provvigioni annualmente acquisite dai mediatori stessi; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 30 gennaio 2009, n. 19, avente ad oggetto il regolamento recante norme per l'amministrazione, la contribuzione e i limiti di intervento del Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione, in attuazione dell'art. 115 del codice; Visto l'art. 11 del citato decreto n. 19 del 2009, in base al quale il contributo a carico dei singoli aderenti al Fondo e' determinato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 115, comma 3, del codice; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, in data 21 giugno 2016, con il quale il contributo che gli aderenti debbono versare al Fondo di che trattasi, per l'anno 2016, e' stato determinato nella misura dello 0,08% delle provvigioni acquisite dai mediatori di assicurazione e di riassicurazione nel corso del 2015; Vista la nota del Presidente del comitato di gestione del Fondo in argomento, n. 117961/17, in data 11 maggio 2017, con cui e' stato fornito parere favorevole alla fissazione del contributo, per l'anno 2017, in misura pari al contributo fissato per l'anno 2016; Vista la nota della direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica n. 183966, in data 18 maggio 2017, indirizzata all'IVASS, diretta ad acquisire il parere di competenza sull'orientamento di questa amministrazione, in esito all'esame del bilancio d'esercizio del Fondo al 31 dicembre 2016, a fissare per l'anno 2017 il contributo in argomento nella misura dello 0,08% delle provvigioni acquisite nell'anno 2016; Considerato che sia il predetto comitato, con la citata nota, sia l'IVASS, con nota n. 122762/17, in data 21 giugno 2017, hanno condiviso l'orientamento di questa amministrazione a fissare, per l'anno 2017, il contributo in argomento nella misura dello 0,08% delle provvigioni acquisite nell'anno 2016;
Decreta:
Art. 1
1. Il contributo che gli aderenti debbono versare al Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione, per l'anno 2017, e' fissato nella misura dello 0,08% delle provvigioni acquisite dai mediatori di assicurazione e di riassicurazione nel corso dell'anno 2016. 2. I versamenti di cui al comma 1 devono essere effettuati entro il 31 luglio 2017. Nel medesimo termine i mediatori trasmettono al Fondo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante le provvigioni acquisite nel corso dell'anno 2016. Il provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 luglio 2017
Il Ministro: Calenda |