Secondo quanto indicato nella parte A dell'allegato al regolamento (UE) n. 540/2011, il 31 ottobre 2017 scade il periodo di approvazione della sostanza attiva IODOSULFURON. Per tale sostanza attiva, entro i termini e secondo le modalita' previste dall'art. 1 del regolamento (UE) n. 844/2012 della commissione, e' stata presentata una domanda di rinnovo dell'approvazione ritenuta completa dallo Stato membro relatore che ha redatto una relazione di valutazione, trasmessa sia all'EFSA (Autorita' europea per la sicurezza ambientale) che alla Commissione europea. L'EFSA ha successivamente comunicato alla Commissione europea le sue conclusioni confermando che la sostanza attiva «Iodosulfuron» soddisfa i criteri di approvazione di cui all'art. 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. La Commissione europea, sulla base di dette conclusioni, ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti ed i mangimi il progetto di rapporto di riesame per la sostanza attiva in questione. Il rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva «Iodosulfuron» e' confermato fino al 31 marzo 2032, alle condizioni riportate nell'Allegato I e II del regolamento (UE) n. 407/2017. Per la procedura relativa al rinnovo dell'autorizzazione dei relativi prodotti fitosanitari si rimanda all'art. 43, del regolamento (CE) n. 1107/2009 che prevede la presentazione, da parte del titolare di ciascun prodotto fitosanitario autorizzato, entro tre mesi dal rinnovo della sostanza attiva in questione, dell'istanza di rinnovo del prodotto corredata dalla tariffa e dalle informazioni di cui al paragrafo 2, del suddetto art. 43. I prodotti fitosanitari, allegati al presente comunicato, a base della sostanza attiva «Iodosulfuron», per i quali le imprese interessate non hanno presentato istanza, sono revocati a far data dal presente comunicato. Il periodo di tolleranza, come previsto dall'art. 46 del medesimo regolamento, non puo' essere superiore a sei mesi, a partire dalla data di revoca, per la vendita e la distribuzione e ad un ulteriore anno per lo smaltimento, l'immagazzinamento e l'uso delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari revocati. Cio' premesso, al fine di assicurare la continuita' delle registrazioni (commercializzazione ed impiego), nelle more della procedura di adeguamento, le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva «Iodosulfuron», come riportato nella banca dati, sono prorogate fino al 31 marzo 2032, fermo restando l'esito della valutazione. E' fatto, comunque, salvo ogni eventuale e successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformita' a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti i singoli prodotti fitosanitari. Il presente comunicato sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e avra' valore di notifica alle imprese interessate, mentre sul portale del Ministero unitamente al comunicato, sara' pubblicato l'elenco completo dei prodotti fitosanitari oggetto di revoca. |