Estratto determina AAM/PPA n. 736 del 12 luglio 2017
Autorizzazione all'immissione in commercio il medicinale SILDENAFIL AUROBINDO anche nelle forme e confezioni: «25 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister PVC/PVDC/AL; «50 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister PVC/PVDC/AL; «100 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister PVC/PVDC/AL. Numero di procedura: n. PT/H/0886/001-003/IB/009. E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale «Sildenafil Aurobindo», anche nelle forme e confezioni di seguito indicate: confezioni: «25 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042078194 (in base 10) 1843ZL (in base 32); «50 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042078206 (in base 10) 1843ZY (in base 32); «100 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042078218 (in base 10) 18440B (in base 32). Forma farmaceutica: compressa rivestita con film. Principio attivo: «Sildenafil». Titolare A.I.C.: Aurobindo Pharma (Italia) S.R.L., con sede legale e domicilio fiscale in Saronno - Varese (VA), Via San Giuseppe 102, Cap 21047, Italia, Codice fiscale 06058020964.
Classificazione ai fini della rimborsabilita'
Per le confezioni sopracitate e' adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilita': apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita', denominata Classe C (nn).
Classificazione ai fini della fornitura
Per le confezioni sopracitate e' adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR medicinali soggetti a prescrizione medica.
Stampati
La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, cosi' come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determinazione, di cui al presente estratto. In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Tutela brevettuale
Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico e' esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale. Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico e' altresi' responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtu' del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico. Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |