Gazzetta n. 181 del 4 agosto 2017 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 20 luglio 2017, n. 118
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, recante modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 97 della Costituzione;
Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, gli articoli 16 e 17, comma 1, lettera s);
Visto il decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, recante modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016;
Visto il parere del Consiglio di Stato n. 83 del 17 gennaio 2017;
Visto, in particolare, l'articolo 16, comma 7, della legge citata 7 agosto 2015, n. 124, il quale prevede che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo' adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura stabiliti dal medesimo articolo, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nella riunione del 15 febbraio 2017;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 febbraio 2017;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sul decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, e sulle integrazioni e modifiche apportate al suddetto decreto legislativo con il presente provvedimento correttivo, nella seduta del 16 marzo 2017;
Acquisito il parere della Conferenza unificata nella seduta del 16 marzo 2017;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 aprile 2017;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 luglio 2017;
Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto

1. Il decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, e' modificato e integrato secondo le disposizioni del presente decreto. Per quanto non disciplinato dal presente decreto, restano ferme le disposizioni del decreto legislativo n. 116 del 2016.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- Si riporta il testo degli articoli 76, 87 e 97 della
Costituzione:
L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
L'art. 97 della Costituzione stabilisce che i
pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di
legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e
l'imparzialita' dell'amministrazione. Nell'ordinamento
degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le
attribuzioni e le responsabilita' proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede
mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.
- Si riporta il testo degli articoli 16 e 17 comma 1,
lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al
Governo in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 16 (Procedure e criteri comuni per l'esercizio di
deleghe legislative di semplificazione). - 1. Il Governo e'
delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, ovvero entro il
diverso termine previsto dall'art. 17, decreti legislativi
di semplificazione dei seguenti settori:
a) lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche e connessi profili di organizzazione
amministrativa;
b) partecipazioni societarie delle amministrazioni
pubbliche;
c) servizi pubblici locali di interesse economico
generale.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il
Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi
generali:
a) elaborazione di un testo unico delle disposizioni
in ciascuna materia, con le modifiche strettamente
necessarie per il coordinamento delle disposizioni stesse,
salvo quanto previsto nelle lettere successive;
b) coordinamento formale e sostanziale del testo
delle disposizioni legislative vigenti, apportando le
modifiche strettamente necessarie per garantire la coerenza
giuridica, logica e sistematica della normativa e per
adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio
normativo;
c) risoluzione delle antinomie in base ai principi
dell'ordinamento e alle discipline generali regolatrici
della materia;
d) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta
salva l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni sulla
legge in generale premesse al codice civile;
e) aggiornamento delle procedure, prevedendo, in
coerenza con quanto previsto dai decreti legislativi di cui
all'art. 1, la piu' estesa e ottimale utilizzazione delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche
nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa.
3. Il Governo si attiene altresi' ai principi e criteri
direttivi indicati negli articoli da 17 a 19.
4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Ministro delegato per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i
Ministri interessati, previa acquisizione del parere della
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del
Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di
quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di
ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il
Governo puo' comunque procedere. Lo schema di ciascun
decreto legislativo e' successivamente trasmesso alle
Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari e della Commissione parlamentare per la
semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta
giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il
decreto legislativo puo' essere comunque adottato. Se il
termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che
precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o
successivamente, la scadenza medesima e' prorogata di
novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi
ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle
Camere con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi
di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti
per materia possono esprimersi sulle osservazioni del
Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della
nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono
comunque essere adottati.
5. Il Governo adotta, su proposta del Ministro delegato
per la semplificazione e la pubblica amministrazione, un
regolamento ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per
l'attuazione delle disposizioni del decreto legislativo di
cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo.
6. Conseguentemente all'adozione dei decreti
legislativi di cui al comma 1, fermo restando quanto
disposto dal comma 5, il Governo adegua la disciplina
statale di natura regolamentare, ai sensi dell'art. 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400.
7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il
Governo puo' adottare, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi e della procedura di cui ai commi 2, 3 e 4, uno o
piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e
correttive.».
«Art. 17 (Riordino della disciplina del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche). - 1. I decreti
legislativi per il riordino della disciplina in materia di
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e
connessi profili di organizzazione amministrativa sono
adottati, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, entro diciotto mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi, che si aggiungono a quelli di
cui all'art. 16:
(omissis);
s) introduzione di norme in materia di
responsabilita' disciplinare dei pubblici dipendenti
finalizzate ad accelerare e rendere concreto e certo nei
tempi di espletamento e di conclusione l'esercizio
dell'azione disciplinare;
(omissis).».
- Il decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116
(Modifiche all'art. 55-quater del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera
s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
licenziamento disciplinare), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2016.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.

Note all'art. 1:
- Per il riferimento al decreto legislativo 20 giugno
2016, n. 116, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 2
Modifiche alle Premesse del decreto legislativo 20 giugno 2016, n.
116

1. Nelle Premesse del decreto legislativo n. 116 del 2016, dopo il capoverso: «Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2016;», e' inserito il seguente: «Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, raggiunta nella seduta del 16 marzo 2017;».

Note all'art. 2:
- Per il riferimento al decreto legislativo 20 giugno
2016, n. 116, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 3
Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 20 giugno 2016, n.
116

1. All'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 116 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al capoverso 3-quater, la parola: «quindici» e' sostituita dalla seguente: «venti» e la parola: «centoventi» e' sostituita dalla seguente: «centocinquanta»;
b) dopo il capoverso 3-quinquies e' aggiunto il seguente: «3-sexies. I provvedimenti di cui ai commi 3-bis e 3-ter e quelli conclusivi dei procedimenti di cui al presente articolo sono comunicati all'Ispettorato per la funzione pubblica ai sensi di quanto previsto dall'articolo 55-bis, comma 4.».

Note all'art. 3:
- Si riporta l'art. 1 del citato decreto legislativo n.
116 del 2016, come modificato dal presente decreto:
«Art. 1 (Modifiche all'art. 55-quater del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165). - 1. All'art. 55-quater
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis.
Costituisce falsa attestazione della presenza in servizio
qualunque modalita' fraudolenta posta in essere, anche
avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in
servizio o trarre in inganno l'amministrazione presso la
quale il dipendente presta attivita' lavorativa circa il
rispetto dell'orario di lavoro dello stesso. Della
violazione risponde anche chi abbia agevolato con la
propria condotta attiva o omissiva la condotta
fraudolenta.";
b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: "3-bis.
Nel caso di cui al comma 1, lettera a), la falsa
attestazione della presenza in servizio, accertata in
flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di
registrazione degli accessi o delle presenze, determina
l'immediata sospensione cautelare senza stipendio del
dipendente, fatto salvo il diritto all'assegno alimentare
nella misura stabilita dalle disposizioni normative e
contrattuali vigenti, senza obbligo di preventiva audizione
dell'interessato. La sospensione e' disposta dal
responsabile della struttura in cui il dipendente lavora o,
ove ne venga a conoscenza per primo, dall'ufficio di cui
all'art. 55-bis, comma 4, con provvedimento motivato, in
via immediata e comunque entro quarantotto ore dal momento
in cui i suddetti soggetti ne sono venuti a conoscenza. La
violazione di tale termine non determina la decadenza
dall'azione disciplinare ne' l'inefficacia della
sospensione cautelare, fatta salva l'eventuale
responsabilita' del dipendente cui essa sia imputabile.
3-ter. Con il medesimo provvedimento di sospensione
cautelare di cui al comma 3-bis si procede anche alla
contestuale contestazione per iscritto dell'addebito e alla
convocazione del dipendente dinanzi all'Ufficio di cui
all'art. 55-bis, comma 4. Il dipendente e' convocato, per
il contraddittorio a sua difesa, con un preavviso di almeno
quindici giorni e puo' farsi assistere da un procuratore
ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui
il lavoratore aderisce o conferisce mandato. Fino alla data
dell'audizione, il dipendente convocato puo' inviare una
memoria scritta o, in caso di grave, oggettivo e assoluto
impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del
termine per l'esercizio della sua difesa per un periodo non
superiore a cinque giorni. Il differimento del termine a
difesa del dipendente puo' essere disposto solo una volta
nel corso del procedimento. L'Ufficio conclude il
procedimento entro trenta giorni dalla ricezione, da parte
del dipendente, della contestazione dell'addebito. La
violazione dei suddetti termini, fatta salva l'eventuale
responsabilita' del dipendente cui essa sia imputabile, non
determina la decadenza dall'azione disciplinare ne'
l'invalidita' della sanzione irrogata, purche' non risulti
irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del
dipendente e non sia superato il termine per la conclusione
del procedimento di cui all'art. 55-bis, comma 4.
3-quater. Nei casi di cui al comma 3-bis, la denuncia
al pubblico ministero e la segnalazione alla competente
procura regionale della Corte dei conti avvengono entro
venti giorni dall'avvio del procedimento disciplinare. La
Procura della Corte dei conti, quando ne ricorrono i
presupposti, emette invito a dedurre per danno d'immagine
entro tre mesi dalla conclusione della procedura di
licenziamento. L'azione di responsabilita' e' esercitata,
con le modalita' e nei termini di cui all'art. 5 del
decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, entro i
centocinquanta giorni successivi alla denuncia, senza
possibilita' di proroga. L'ammontare del danno risarcibile
e' rimesso alla valutazione equitativa del giudice anche in
relazione alla rilevanza del fatto per i mezzi di
informazione e comunque l'eventuale condanna non puo'
essere inferiore a sei mensilita' dell'ultimo stipendio in
godimento, oltre interessi e spese di giustizia.
3-quinquies. Nei casi di cui al comma 3-bis, per i
dirigenti che abbiano acquisito conoscenza del fatto,
ovvero, negli enti privi di qualifica dirigenziale, per i
responsabili di servizio competenti, l'omessa attivazione
del procedimento disciplinare e l'omessa adozione del
provvedimento di sospensione cautelare, senza giustificato
motivo, costituiscono illecito disciplinare punibile con il
licenziamento e di esse e' data notizia, da parte
dell'ufficio competente per il procedimento disciplinare,
all'Autorita' giudiziaria ai fini dell'accertamento della
sussistenza di eventuali reati.
3-sexies. I provvedimenti di cui ai commi 3-bis e 3-ter
e quelli conclusivi dei procedimenti di cui al presente
articolo sono comunicati all'Ispettorato per la funzione
pubblica ai sensi di quanto previsto dall'art. 55-bis,
comma 4."».
 
Art. 4

Clausola di invarianza finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
Art. 5

Disposizioni finali

1. Sono fatti salvi gli effetti gia' prodotti dal decreto legislativo n. 116 del 2016.
 
Art. 6

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 20 luglio 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Madia, Ministro per la
semplificazione e la pubblica
amministrazione

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone