Gazzetta n. 182 del 5 agosto 2017 (vai al sommario)
UNIVERSITA' «PARTHENOPE» DI NAPOLI
DECRETO RETTORALE 17 luglio 2017
Emanazione del Regolamento di Ateneo per la finanza e contabilita'.


IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2011 - supplemento ordinario n. 11;
Visto il decreto legislativo n. 18 del 27 gennaio 2012 rubricato «Introduzione di un sistema di contabilita' economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato nelle universita', a norma dell'art. 5, comma 1, lettera b), e 4, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240» e ss.mm.ii.;
Visto il decreto interministeriale MIUR-MEF n. 19 del, 14, gennaio 2014 - «Principi contabili di bilancio in contabilita' economico-patrimoniale per le universita'»;
Visto il decreto interministeriale MIUR-MEF n. 21 del 16 gennaio 2014 - «Classificazione della spesa delle universita' per missioni e programmi»;
Visto il decreto interministeriale MIUR-MEF del 10 dicembre 2015, rubricato «Schemi di budget economico e budget degli investimenti»;
Atteso che a seguito delle intervenute normative si e' reso necessario modificare il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
Visto il decreto rettorale n. 679/2016 con il quale e' stata nominata la commissione per la formulazione dello schema di Regolamento di ateneo di amministrazione, finanza e contabilita' a norma dell'art 7, comma 2 del decreto legislativo n. 18/2012 sopracitato;
Viste le deliberazioni con le quali il senato accademico e il consiglio di amministrazione, nelle rispettive sedute del 19 dicembre 2016 e del 10 febbraio 2017 hanno approvato il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
Visto lo statuto di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 830 del 2 novembre 2016;
Considerato che con nota n. 19133 del 3 marzo 2017 e' stato trasmesso al MIUR il testo del Regolamento al fine di consentire a quest'ultimo di effettuare i controlli di competenza;
Preso atto della nota prot. n. 43732 del 29 giugno 2017 con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ha approvato il regolameto;
Visto l'art. 9 del vigente Statuto;

Decreta:

Art. 1

Di approvare e di emanare il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' il cui testo e' allegato al presente atto e ne costituisce parte integrale e sostanziale.
 
Allegato

REGOLAMENTO DI ATENEO PER L'AMMINISTRAZIONE,
LA FINANZA E LA CONTABILITA'


Art. 1.
Principi generali

1. L'attivita' amministrativa dell'Universita' degli studi di Napoli Parthenope e' rivolta al perseguimento dei fini istituzionali, garantendo l'equilibrio economico, finanziario, patrimoniale, di breve e lungo periodo, nel rispetto dei principi contabili e dei postulati di bilancio contenuti nella normativa vigente.
2. I processi amministrativo-contabili si ispirano ai principi di legalita', trasparenza, efficienza, efficacia ed economicita' e tendono alla responsabilizzazione nella gestione delle risorse, oltre che al conseguimento degli obiettivi prefissati.
 
Art. 2

Il Regolamento di cui all'art. 1 sostituisce quello precedentemente emanato in data 27 dicembre 1996.
 

Art. 2.
Finalita' del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza
e la contabilita', del manuale di contabilita' e del manuale di
controllo di gestione

1. Il presente Regolamento viene adottato in attuazione degli art. 6 e 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modifiche nonche' ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Esso definisce il sistema contabile, il sistema amministrativo, la loro struttura e finalita', i diversi processi contabili (programmazione, gestione e rilevazioni contabili, consuntivazione e revisione della previsione), il sistema dei controlli, la gestione dei cespiti e l'attivita' negoziale.
2. I dettagli della struttura e delle procedure operative del sistema contabile e del sistema di controllo di gestione sono descritti nei Manuali di Contabilita' e del Controllo di Gestione ai quali il presente Regolamento rinvia.
3. Il Manuale di contabilita' puo' integrare la struttura del piano dei conti di contabilita' definita dagli schemi ministeriali. Esso deve, comunque, contenere i principi e le procedure contabili cui fare riferimento nelle registrazioni, gli schemi e le modalita' per la rendicontazione periodica, le procedure e le modalita' di Governo dei flussi finanziari.
4. Il Manuale del controllo di gestione definisce il piano dei centri di responsabilita' e dei centri di costo, le procedure di assegnazione dei budget, le modalita' di gestione degli stessi, le procedure di controllo concomitante e consuntivo, le procedure di ri-programmazione nonche' i criteri di allocazione dei costi e dei proventi ai centri di costo.
5. Il Manuale di contabilita' e il Manuale del controllo di gestione sono proposti dal direttore generale, approvati dal Consiglio di amministrazione ed emanati dal rettore.

 
Art. 3

Il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.
Napoli, 17 luglio 2017

Il rettore: Carotenuto
 

Art. 3.
Processi contabili

1. I processi contabili dell'Universita' degli studi di Napoli Parthenope sono:
a) programmazione;
b) gestione e rilevazioni contabili;
c) consuntivazione;
d) revisione della previsione.
2. Il presente Regolamento disciplina i processi contabili in relazione a:
a) finalita' del processo;
b) modalita' e tempi di svolgimento.
 

Art. 4.
Organi, soggetti e strutture partecipanti ai processi contabili

1. Gli organi, i soggetti e le strutture che intervengono in ordine ai processi contabili sono:
a) il rettore, che e' responsabile del perseguimento delle finalita' dell'Universita' secondo criteri di qualita' e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito;
b) il senato accademico, che esprime gli orientamenti della politica accademica e ne verifica il conseguimento, svolgendo un ruolo propulsivo, consultivo e di controllo politico-istituzionale;
c) il Consiglio di amministrazione, che svolge la funzione di indirizzo strategico, di programmazione finanziaria e del personale e di vigilanza sulla sostenibilita' finanziaria delle attivita', attuando gli orientamenti della politica accademica indicati dal senato accademico;
d) il direttore generale a cui e' attribuita, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di amministrazione, la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo.
e) i Centri autonomi di gestione, che svolgono, attraverso i propri organi e le proprie articolazioni amministrative, le attivita' istituzionali di spettanza, operando con autonomia gestionale, ivi compresa quella di budget, e amministrativa; in particolare, i Centri in oggetto approvano la proposta di budget annuale e triennale e assumono le determinazioni in merito all'utilizzo delle risorse finanziarie loro assegnate.
2. Relativamente allo svolgimento dei processi contabili, le competenze del rettore, del direttore generale, del senato accademico, del Consiglio di amministrazione, delle Strutture e dei Centri della didattica e della ricerca sono analiticamente dettagliate nello statuto di Ateneo.
 

Art. 5.
Progetti gestionali particolarmente complessi e rilevanti


1. Per la realizzazione di progetti gestionali particolarmente complessi e rilevanti possono essere individuati gruppi di progetto anche trasversali rispetto ai Centri autonomi di gestione e stanziate risorse specifiche. Tali progetti hanno un proprio responsabile nominato dal direttore generale.

 

Art. 6.
Finalita' del bilancio e principi generali del sistema contabile

1. L'Universita' degli studi di Napoli Parthenope adotta il sistema di contabilita' economico-patrimoniale ed il bilancio unico di Ateneo nonche' i sistemi e le procedure di contabilita' analitica.
2. Il sistema contabile, nel suo complesso, risponde alle seguenti esigenze:
a) disporre di una strumentazione tecnico-contabile adeguata alla misurazione dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse e dell'efficacia della gestione;
b) garantire l'efficacia dei processi di programmazione, gestione e analisi di gestione;
c) consentire meccanismi di decentramento e responsabilizzazione nell'uso delle risorse;
d) controllare in via preventiva e consuntiva il mantenimento dell'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale.
3. L'Universita' degli studi di Napoli Parthenope nelle registrazioni contabili, nonche' nella predisposizione dei documenti di sintesi, adotta i principi di cui all'art. 1 del presente Regolamento.
4. Nei Manuali di contabilita' e del controllo di gestione, di cui all'art. 2, sono specificati i principi e i criteri adottati per la contabilizzazione e la valutazione delle poste.
 

Art. 7.
Sistemi di rilevazione

1. La contabilita' generale rispetta i principi propri della contabilita' economico-patrimoniale richiamati nel presente Regolamento, nel Manuale di contabilita' e dettagliati annualmente nella nota integrativa.
2. La contabilita' analitica, in sede di bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio, definisce i limiti di budget dei Centri autonomi di gestione; nel corso della gestione, permette di verificare l'effettiva disponibilita' residua di risorse; a consuntivo permette le analisi economiche volte al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia della gestione, mediante la comparazione tra le previsioni e i dati consuntivi.
 

Art. 8.
Organizzazione e struttura del sistema contabile

1. Il sistema contabile riflette la struttura organizzativa dell'Ateneo attraverso la definizione delle unita' di imputazione dei risultati della gestione economico-patrimoniale.
2. Le unita' di imputazione sono: i Centri di responsabilita', i Centri di costo/provento, i Progetti.
3. I Centri di responsabilita' corrispondono ai Centri autonomi di gestione di cui all'art. 4, comma 1, lettera e).
4. Ciascun Centro di responsabilita' e' strutturato in Centri di costo/provento. Questi ultimi rappresentano entita' contabili cui sono riferiti direttamente costi e proventi attribuiti a unita' organizzative formalmente definite, oppure a unita' virtuali, utili ai fini della rilevazione analitica di valori contabili. I Centri di costo/provento possono essere multi-livello e/o trasversali e ciascun Centro puo' essere sotto-articolato in altri Centri.
5. I Progetti individuano iniziative temporalmente definite con obiettivi, risorse finanziarie, strumentali ed umane assegnate. I Progetti possono essere riferiti direttamente ai Centri di responsabilita' o ai Centri di costo/provento.
6. Il piano dei Centri di costo/provento puo' essere modificato con delibera del Consiglio di amministrazione. L'eventuale sotto-articolazione e' definita con provvedimento del direttore generale.
 

Art. 9.
Periodi contabili

1. L'esercizio contabile ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare (1° gennaio-31 dicembre).
2. In relazione agli scopi delle diverse contabilita', il sistema contabile gestisce:
a) periodo contabile corrispondente all'esercizio contabile (annualita');
b) periodo contabile corrispondente a suddivisioni dell'esercizio contabile (infra annualita');
c) periodo contabile corrispondente a piu' esercizi contabili (pluriennalita').
 

Art. 10.
Il piano dei conti

1. Il Piano dei conti identifica la natura delle operazioni di acquisizione e impiego delle risorse ed e' strutturato in modo tale da garantire le registrazioni in partita doppia.
2. Il Piano dei conti della contabilita' generale e' associato al Piano dei conti della contabilita' analitica anche al fine della classificazione in missioni e programmi.
3. I documenti di sintesi a preventivo e a consuntivo di cui al Capo II del presente Titolo rispettano i requisiti degli schemi di cui alla normativa vigente.
4. La definizione e le modifiche del Piano dei conti sono di competenza del Consiglio di amministrazione. L'eventuale sotto-articolazione e' definita con provvedimento del direttore generale.
5. Eventuali modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie per finalita' gestionali in corso d'anno con carattere di urgenza sono adottate dal direttore generale e sottoposte a ratifica del Consiglio di amministrazione.
 

Art. 11.
Il patrimonio netto e il risultato d'esercizio

1. Il Patrimonio netto e' costituito da:
a) fondo di dotazione;
b) patrimonio vincolato;
c) patrimonio non vincolato.
2. Il fondo di dotazione, in sede di avvio della contabilita' economico-patrimoniale, rappresenta la differenza tra attivo e passivo di Stato Patrimoniale decurtata del patrimonio non vincolato e del patrimonio vincolato, determinati in modo analitico all'atto della definizione del primo Stato Patrimoniale. Il fondo di dotazione puo' essere variato in aumento o in diminuzione, previa delibera motivata del Consiglio di amministrazione.
3. Il patrimonio vincolato e' composto da fondi, riserve e contributi in conto capitale, vincolati per legge, per scelte degli Organi di Governo dell'Ateneo o per scelte operate da terzi donatori.
4. Il patrimonio non vincolato e' costituito dal risultato gestionale dell'esercizio, dalle riserve libere derivanti dai risultati gestionali relativi ad esercizi precedenti e dalle eventuali ulteriori riserve statutarie.
5. Al termine dell'esercizio, in caso di risultato economico positivo, il Consiglio di amministrazione ne approva la destinazione con l'accantonamento al patrimonio.
6. Al termine dell'esercizio, in caso di risultato economico negativo, il Consiglio di amministrazione deve adottare le seguenti misure per il suo ripianamento: utilizzare eventuali riserve appositamente vincolate; utilizzare il patrimonio non vincolato, se capiente; identificare delle fonti di copertura di natura straordinaria; formalizzare un piano di rientro da realizzarsi entro l'esercizio successivo a quello in perdita, fatto salvo l'obbligo di adottare, in caso di necessita', le misure previste dalla normativa vigente sul dissesto finanziario.
7. I contenuti di dettaglio del Patrimonio netto di ciascun esercizio sono specificati nella Nota Integrativa del bilancio d'esercizio.
 

Art. 12.
Gestione finanziaria degli investimenti

1. Il budget degli investimenti di cui all'art. 14 riporta l'ammontare degli investimenti previsti nell'esercizio e la copertura finanziaria necessaria.
2. La copertura finanziaria dell'investimento deve avvenire mediante:
a) l'utilizzo dei risultati di gestione degli esercizi precedenti;
b) l'utilizzo del risultato di gestione stimato per l'esercizio in cui si prevede di effettuare l'investimento;
c) l'utilizzo di risorse a debito, compatibilmente con la sostenibilita' economica e con la capacita' di rimborso;
d) la riduzione delle immobilizzazioni del patrimonio di proprieta' dell'Ateneo e l'utilizzo della liquidita' derivante dalla vendita.
3. Al termine dell'esercizio, in caso di differenza tra disponibilita' di finanziamenti e investimenti programmati nell'anno, il Consiglio di amministrazione - anche su proposta del Consiglio di un singolo Centro autonomo di gestione - puo' deliberare che l'eventuale maggiore disponibilita' finanziaria rispetto a quanto previsto sia destinata a ulteriori programmi di investimento negli esercizi successivi.
4. Eventuali maggiori oneri, per investimenti imprevisti, che emergessero nel corso dell'esercizio richiedono l'indicazione delle risorse finanziarie aggiuntive necessarie alla loro copertura e/o una riduzione degli investimenti programmati. Tali variazioni sono approvate dal Consiglio di amministrazione su proposta del Rettore.
5. Il Consiglio di amministrazione puo' deliberare, con motivata decisione, il ricorso al mercato finanziario per contrarre o ricontrattare mutui da finalizzare esclusivamente a investimenti nel rispetto dei limiti all'indebitamento previsti dalla normativa vigente.
6. L'onere delle quote di ammortamento dei mutui non dovra' comunque compromettere il funzionamento ordinario della gestione amministrativa dell'Ateneo e di tale valutazione dovra' essere fatta menzione esplicita nella deliberazione relativa alla decisione.

 

Art. 13.
Documenti contabili di sintesi

1. I documenti contabili di sintesi si dividono in due categorie: documenti pubblici e documenti gestionali. Entrambe le categorie di documenti vengono predisposte a preventivo e a consuntivo.
2. I documenti contabili pubblici di sintesi hanno valenza informativa sia interna sia esterna e sono caratterizzati da un iter di formazione e da regole di approvazione specifiche, delineate nel presente Regolamento e dettagliate nel Manuale di contabilita'.
3. I documenti contabili gestionali di sintesi hanno valenza primariamente interna, di informativa e di strumento di gestione e sono soggetti a procedure di formazione e di valutazione dettagliate nel Manuale del controllo di gestione.
 

Art. 14.
Documenti contabili pubblici di sintesi

1. I documenti contabili pubblici di sintesi sono redatti dall'Ateneo secondo i principi contabili e gli schemi di bilancio di cui alla normativa vigente. Essi sono costituiti dal bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio, composto da budget economico e budget degli investimenti; dal bilancio unico di Ateneo di previsione triennale, composto da budget economico e budget degli investimenti; dal bilancio preventivo unico di Ateneo non autorizzatorio in contabilita' finanziaria; dal bilancio unico di Ateneo di esercizio, composto da conto economico, stato patrimoniale, rendiconto finanziario e nota integrativa; dal rendiconto unico di Ateneo in contabilita' finanziaria e dal bilancio consolidato.
2. I documenti contabili pubblici di sintesi preventivi sono:
a) il budget economico di previsione annuale autorizzatorio e triennale che evidenziano rispettivamente i costi e i proventi dell'esercizio e del triennio in base ai principi della competenza economica.
b) il budget degli investimenti annuale autorizzatorio e triennale che evidenziano rispettivamente gli investimenti e le fonti di copertura dell'esercizio e del triennio. Sono considerate operazioni di investimento quelle rivolte a modificare la consistenza delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie.
c) il bilancio preventivo unico di Ateneo non autorizzatorio in contabilita' finanziaria che e' predisposto, ai sensi della normativa vigente, al fine di consentire il consolidamento e il monitoraggio dei conti delle Amministrazioni pubbliche.
d) la relazione a corredo dei documenti di previsione che dettaglia e completa le informazioni riportate nei documenti sopra descritti e illustra i criteri adottati per la loro predisposizione.
3. I documenti contabili pubblici di sintesi consuntivi sono:
a) il conto economico che evidenzia i costi e i proventi dell'esercizio in base ai principi della competenza economica. Esso e' redatto nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
b) lo stato patrimoniale che espone la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi al termine di un determinato esercizio contabile. Esso e' redatto nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
c) il rendiconto finanziario che e' il prospetto che riassume le relazioni tra fonti e impieghi di risorse finanziarie. La struttura del rendiconto evidenzia le variazioni di liquidita', ossia gli incrementi e gli utilizzi di disponibilita' liquide. Esso e' redatto nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
d) la nota integrativa che fornisce informazioni complementari a quelle riportate nei documenti sopra descritti, necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e dell'andamento economico, nonche' a illustrare i criteri di valutazione adottati. La nota Integrativa e' redatta in conformita' alle disposizioni del codice civile e dei principi contabili nazionali ed internazionali redatti dai competenti organismi;
e) il rendiconto unico di Ateneo in contabilita' finanziaria che e' predisposto nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al fine di consentire il consolidamento e il monitoraggio dei conti delle Amministrazioni pubbliche;
f) il bilancio consolidato di Ateneo con le proprie aziende, societa' o gli altri enti controllati, con o senza titoli partecipativi, qualunque sia la loro forma giuridica, composto da conto economico, stato patrimoniale e nota integrativa.
4. I documenti contabili pubblici sono accompagnati dalla propedeutica relazione del Collegio dei revisori dei conti e da una Relazione Programmatica presentata dal rettore e predisposta avvalendosi degli organi e delle strutture dell'Ateneo.
5. I documenti contabili pubblici di sintesi preventivi e consuntivi sono integrati della classificazione della spesa per missioni e programmi, predisposta al fine di rappresentare i citati documenti in funzione di obiettivi principali e missioni strategiche.
 

Art. 15.
Documenti contabili gestionali di sintesi

1. I documenti contabili gestionali di sintesi sono definiti dal Manuale del controllo di gestione e sono finalizzati in particolare al monitoraggio dell'equilibrio economico e finanziario nel corso dell'esercizio.

 

Art. 16.
Oggetto, finalita' e principi del processo di programmazione

1. Il processo di programmazione e' finalizzato a definire gli obiettivi e i programmi operativi dell'Ateneo su base annuale e triennale. Esso deve garantire la sostenibilita' di tutte le attivita' dell'Ateneo ed e' esposto, per quanto riguarda gli aspetti contabili, nel:
a) bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio;
b) bilancio unico di Ateneo di previsione triennale.
2. Il bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio deve garantire l'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale. In presenza di eventuali disequilibri di competenza, nel budget economico devono essere utilizzate prioritariamente le riserve del patrimonio non vincolato.
3. Il bilancio unico di Ateneo di previsione triennale deve garantire la sostenibilita' di tutte le attivita' nel medio periodo sulla base dei piani triennali per la programmazione e il reclutamento del personale e dei programmi triennali adottati ai sensi della normativa vigente.
4. La gestione dell'Ateneo deve perseguire il mantenimento nel tempo dell'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale.
5. Sulla base della programmazione si potra' procedere all'attribuzione del budget economico e degli investimenti annuale ai Centri di Responsabilita' in coerenza con l'articolazione organizzativa complessiva interna.
 

Art. 17.
Predisposizione del bilancio unico di Ateneo
di previsione annuale autorizzatorio

1. Ogni Centro autonomo di gestione predispone la proposta di budget, sulla base degli schemi previsti nel Manuale di contabilita', cosi' strutturata:
a) un budget economico;
b) un budget degli investimenti.
2. Il direttore generale, al termine del processo di definizione del budget, procede alla predisposizione del bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio che verra' successivamente presentato dal rettore all'approvazione del Consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.
3. L'approvazione del bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio, corredato dei documenti previsti dalla normativa vigente, deve avvenire entro il termine massimo del 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento.
4. Le tempistiche del processo di predisposizione del Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale sono specificate nel Manuale di contabilita'.
 

Art. 18.
Esercizio provvisorio

1. Qualora il Consiglio di amministrazione non sia in grado di approvare il bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio entro i termini stabiliti dal presente Regolamento, autorizza con propria deliberazione l'esercizio provvisorio del bilancio, al fine di consentire l'operativita' ordinaria.
2. L'esercizio provvisorio puo' essere autorizzato per un periodo non superiore a tre mesi, durante i quali potranno essere sostenute esclusivamente le spese ordinarie obbligatorie nonche' quelle relative a progetti pluriennali gia' in corso e in scadenza nel periodo di esercizio provvisorio.
 

Art. 19. Predisposizione del bilancio unico di Ateneo di previsione triennale

1. Ogni Centro autonomo di gestione predispone, unitamente alla proposta di budget annuale, una proposta di budget triennale, sulla base degli schemi previsti dal Manuale di contabilita', cosi' strutturata:
a) un budget economico;
b) un budget degli investimenti;
2. Il direttore generale, al termine del processo di definizione del budget, procede alla predisposizione del bilancio unico di Ateneo di previsione triennale che verra' successivamente presentato dal rettore all'approvazione del Consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.
3. L'approvazione del bilancio unico di Ateneo di previsione triennale, corredato dei documenti previsti dalla normativa vigente, deve avvenire entro il termine massimo del 31 dicembre dell'anno precedente al triennio di riferimento.
 

Art. 20.
Predisposizione del bilancio preventivo unico di Ateneo non
autorizzatorio in contabilita' finanziaria, classificazione della
spesa per missioni e programmi e definizione degli indicatori
obiettivo

1. Contestualmente alla predisposizione dei bilanci di cui al Capo II del presente Titolo, il direttore generale procede, con il supporto tecnico dei competenti uffici, alla predisposizione del bilancio preventivo unico di Ateneo non autorizzatorio in contabilita' finanziaria, riclassificato nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al fine di consentire il consolidamento e il monitoraggio dei conti delle Amministrazioni pubbliche; procede, inoltre, alla classificazione della spesa per missioni e programmi nonche' alla definizione degli indicatori obiettivo atti a misurare i risultati attesi dei programmi di bilancio.
 

Art. 21.
Programmazione dei flussi di cassa e del fabbisogno finanziario

1. L'Area economico-patrimoniale sovraintende alla programmazione e alla gestione dei flussi di cassa dell'Ateneo, sulla base della programmazione e delle attivita' dei Centri di responsabilita', in coerenza con le norme vigenti.
2. Ciascun Centro di responsabilita' e' responsabile della programmazione del proprio fabbisogno di liquidita'.

 

Art. 22.
Finalita' del processo di gestione

1. Il processo di gestione e' il complesso di attivita' e operazioni svolte dai Centri autonomi di gestione.
2. Le registrazioni contabili hanno lo scopo di registrare, all'interno del sistema contabile, i fatti di gestione che hanno rilevanza sotto il profilo della gestione economico-patrimoniale e finanziaria.
3. Tali registrazioni devono essere condotte in modo da garantire il rispetto dei principi del sistema contabile, nonche' della normativa di riferimento.
 

Art. 23.
La registrazione dei fatti di gestione

1. La contabilita' si prefigge di rilevare i fatti di gestione, che riguardano le transazioni tra l'Ateneo ed i terzi, determinando i risultati che da essi ne conseguono.
2. La rilevazione contabile consiste nella raccolta e nell'elaborazione dei dati relativi alla gestione, al fine di rappresentarli e interpretarli.
3. La contabilita' generale rileva unicamente gli accadimenti che generano una variazione economica, patrimoniale, finanziaria, certa, assimilata o presunta. La rappresentazione contabile dei fatti amministrativi si concretizza nel momento in cui si determina la corrispondente manifestazione numeraria.
4. Il Manuale di contabilita' dettaglia le modalita' operative di registrazione degli eventi nel sistema contabile, attraverso la tecnica della partita doppia.
 

Art. 24.
Modalita' di registrazione degli eventi contabili

1. I fatti di gestione sono rilevati nel sistema contabile e generano le opportune registrazioni nel ciclo attivo e nel ciclo passivo.
2. Per quanto riguarda la gestione del ciclo attivo o comunque delle fasi di registrazione dei ricavi, le regole di registrazione applicabili sono:
a) registrazione di crediti certi;
b) registrazione di ricavi per competenza.
3. I crediti, come definiti dai principi contabili, di cui alla normativa vigente, vanno esposti in bilancio al valore di presunto realizzo. Il valore nominale dei crediti in bilancio deve essere pertanto rettificato tramite un fondo di svalutazione appositamente stanziato, secondo quanto disposto dai suddetti principi contabili.
4. I ricavi sono registrati solo se ragionevolmente certi in ordine alla loro esistenza e determinabili nel loro ammontare. I ricavi devono essere riconosciuti quando il processo produttivo dei beni e dei servizi e' stato completato e l'erogazione del servizio e' avvenuta.
5. Gli accadimenti che generano una variazione finanziaria certa, assimilata o presunta che determinano in contabilita' l'iscrizione di ricavi sono i seguenti:
a) per l'attivita' istituzionale:
la formale comunicazione dell'assegnazione di contributi e finanziamenti statali; essa genera una conferma o modifica del budget assegnato e quindi l'eventuale convalida degli stanziamenti definiti in sede previsionale;
le iscrizioni perfezionate degli studenti ai corsi dell'Ateneo;
la sottoscrizione del contratto/convenzione/accordo e la formale comunicazione dell'assegnazione del finanziamento.
b) per l'attivita' commerciale:
l'emissione della fattura.
6. Per quanto riguarda la gestione del ciclo passivo o comunque delle fasi di registrazione dei costi, in base al principio di prudenza, tutte le componenti negative devono essere contabilizzate anche se non sono definitivamente realizzate. Pertanto, le regole di registrazione applicabili sono:
a) registrazione di debiti certi e presunti;
b) registrazione di costi per competenza.
7. I debiti vanno esposti in bilancio al valore nominale. I costi devono essere correlati con i ricavi dell'esercizio o con le altre risorse disponibili per lo svolgimento delle attivita' istituzionali. Detta correlazione costituisce un corollario fondamentale del principio della competenza economica e intende esprimere la necessita' di contrapporre ai componenti economici positivi dell'esercizio i relativi componenti economici negativi degli oneri e spese, siano essi certi o presunti. Tale correlazione si realizza:
a) per associazione di causa ad effetto tra costi ed erogazione;
b) per cessione di prodotti o servizi;
c) per ripartizione dell'utilita' o funzionalita' pluriennale su base razionale e sistematica in mancanza di una piu' diretta associazione (tipico esempio ne e' l'ammortamento);
d) per imputazione diretta di costi perche' associati a funzioni istituzionali, perche' associati al tempo, o perche' sia venuta meno l'utilita' o la funzionalita' del costo. In particolare, quando:
i costi sostenuti in un esercizio esauriscano la loro utilita' gia' nell'esercizio stesso, o non sia identificabile o valutabile la futura utilita';
non sia piu' esistente, identificabile o valutabile la futura utilita' o la funzionalita' dei fattori produttivi i cui costi erano stati sospesi in esercizi precedenti;
l'associazione o la ripartizione delle utilita' del costo su base razionale e sistematica non risulti piu' di sostanziale rilevanza.
8. Gli accadimenti che generano una variazione finanziaria certa, assimilata o presunta e che determinano in contabilita' l'iscrizione di costi sono i seguenti:
a) accadimenti gestionali che comportano l'utilizzo di risorse incidenti sul budget assegnato nell'esercizio;
b) accadimenti gestionali che comportano l'acquisizione di immobilizzazioni che possono essere autorizzate solo nel caso in cui si disponga delle relative risorse liquide ovvero si provveda alla copertura con adeguate fonti di finanziamento.
9. L'acquisizione di beni e servizi, consegnati, forniti, accettati ed eventualmente collaudati in relazione alla singola tipologia merceologica, genera in contabilita' generale la registrazione dei relativi costi e debiti, aventi natura giuridica certa. Nel corso della gestione, il costo puo' essere rilevato attraverso la registrazione della fattura. Le registrazioni di contabilita' generale hanno rilevanza fiscale solo nel momento in cui sia disponibile un'adeguata documentazione dell'avvenuta transazione.
 

Art. 25.
Responsabilita'

1. Il Centro autonomo di gestione e', nell'ambito delle proprie competenze, responsabile:
a) per il ciclo attivo, di tutte le fasi del processo di acquisizione delle risorse e relativa conferma del budget. A tal fine, certifica la formale assegnazione del contributo in ambito istituzionale o l'effettivo svolgimento della prestazione da parte della struttura in ambito commerciale.
b) per il ciclo passivo, di tutte le fasi del processo di realizzazione dei lavori e dell'acquisizione di beni e servizi inclusa la relativa gestione del budget. E', pertanto, responsabile della liquidazione delle somme dovute, della certificazione relativa alla consegna, della congruita', del collaudo, se previsto, oltre che degli adempimenti fiscali e amministrativi.
 

Art. 26.
Gestione della liquidita'

1. Il direttore generale e' responsabile della gestione dei flussi di cassa dell'intero Ateneo.
2. Il servizio di cassa dell'Universita' e' affidato, previa procedura ad evidenza pubblica, attraverso apposita convenzione approvata dal Consiglio di amministrazione, ad un Istituto di credito. Per particolari esigenze, l'Universita' puo' utilizzare conti correnti postali le cui somme devono essere periodicamente trasferite all'Istituto cassiere con cadenza almeno mensile.
3. L'economo e' dotato di un fondo cassa per il pagamento di piccole spese idoneamente documentate, che viene assegnato e reso disponibile per la gestione all'inizio di ciascun esercizio. L'economo predispone un prospetto dell'utilizzo dello stesso con allegati i giustificativi di spesa che vengono puntualmente registrati in contabilita'. Contestualmente il fondo viene reintegrato. Per le modalita' operative di funzionamento di tale fondo, si rimanda al Manuale di contabilita'.
4. I Centri autonomi di gestione possono essere dotati di un fondo cassa per il pagamento di piccole spese idoneamente documentate, che viene assegnato e reso disponibile per la gestione all'inizio di ciascun esercizio. Il Segretario predispone un prospetto dell'utilizzo dello stesso con allegati i giustificativi di spesa che vengono puntualmente registrati in contabilita'. Per le modalita' operative di funzionamento di tale fondo, si rimanda al Manuale di Contabilita'.
 

Art. 27.
Carte di credito e di debito

1. I pagamenti possono essere effettuati anche mediante carta di credito e di debito, nel rispetto delle decisioni assunte dal Consiglio di amministrazione in materia. Le modalita' operative di utilizzo delle carte sono disciplinate da un apposito Regolamento di Ateneo e/o dal Manuale di contabilita'.
 

Art. 28.
Analisi della gestione

1. L'analisi della gestione si articola in controlli annuali e infra-annuali e ha primariamente la finalita' di verificare la correttezza di quanto pianificato, la presenza di eventuali scostamenti, consentendo di intervenire tempestivamente sulle criticita' gestionali, attraverso l'individuazione e l'attuazione delle opportune azioni correttive. I Manuali di contabilita' e di controllo di gestione possono ulteriormente specificare modalita' e tempistiche dei controlli annuali e infra annuali.
 

Art. 29.
Verifica periodica di budget

1. I Responsabili dei Centri autonomi di gestione periodicamente verificano la congruenza tra il budget assegnato, il grado di realizzazione di costi, investimenti e i ricavi previsti. Tali verifiche possono determinare l'assunzione, da parte dei competenti Organi, di opportune azioni correttive, quali una revisione generale del budget o opportuni accantonamenti nel caso si manifestino situazioni di presunta criticita'.

 

Art. 30.
Il processo di chiusura contabile

1. Il processo di chiusura contabile ha lo scopo di determinare i valori da inserire a consuntivo nei documenti contabili pubblici di sintesi riguardanti l'Ateneo nel suo complesso.
2. I documenti consuntivi di Ateneo hanno valenza informativa sia interna che esterna.
3. Il processo di consuntivazione si realizza in modo completo al termine dell'esercizio.
 

Art. 31.
Registrazioni contabili di chiusura


1. Le registrazioni contabili di chiusura sono utilizzate per la corretta determinazione dei valori da inserire nei documenti contabili di sintesi e si suddividono in:
a) scritture contabili di assestamento;
b) scritture finali di chiusura.
2. Le scritture di assestamento possono essere distinte in:
scritture di integrazione/completamento: per imputare all'esercizio costi e ricavi (o quote di costi e ricavi) non ancora rilevati in contabilita', ma di competenza economica dell'esercizio;
scritture di rettifica/storno: per rinviare ad esercizi futuri costi e ricavi (o quote di costi e ricavi) gia' rilevati in contabilita', ma di competenza degli esercizi futuri.
3. Le scritture contabili di assestamento hanno il fine di rettificare e integrare i valori rilevati nella contabilita' economico-patrimoniale ai fini della corretta determinazione della competenza economica. Tali scritture sono tipicamente ratei, risconti, quote di ammortamento e accantonamenti ai fondi che sono di competenza dell'esercizio.
4. Le scritture finali hanno lo scopo di chiudere i conti e di iscrivere i relativi saldi nei conti riepilogativi di conto economico e stato patrimoniale.
5. Il Manuale di contabilita' esplicita e dettaglia i criteri e le modalita' di effettuazione delle registrazioni contabili finali di chiusura.
6. In sede di chiusura le eventuali disponibilita' di budget vengono gestite come di seguito:
gli impegni di budget assunti a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate o nel rispetto del vincolo di copertura finanziaria, non ancora trasformati in registrazioni di contabilita' economico-patrimoniale sono riassegnati sul budget dell'esercizio successivo;
le disponibilita' derivanti da risorse con vincolo di destinazione sono riassegnate sul budget dell'esercizio successivo;
le disponibilita' derivanti da risorse non vincolate non vengono riassegnate sul budget dell'esercizio successivo.
 

Art. 32.
Predisposizione e approvazione dei documenti contabili
di sintesi di fine esercizio

1. Il direttore generale, al completamento delle scritture contabili di chiusura, procede alla predisposizione del bilancio unico di Ateneo di esercizio costituito da conto economico, stato patrimoniale, rendiconto finanziario, nota integrativa, nonche' della relazione sulla gestione presentata dal rettore.
2. Il direttore generale, contestualmente alla redazione dei documenti di cui al comma 1, procede alla predisposizione del rendiconto unico di Ateneo in contabilita' finanziaria e del bilancio consolidato di Ateneo.
3. II bilancio unico di Ateneo d'esercizio e' presentato dal rettore all'approvazione del Consiglio di amministratore, previo parere del senato accademico, entro il 30 aprile di ciascun anno; esso e' accompagnato da una relazione del Collegio dei revisori dei conti che attesta la corrispondenza del documento alle risultanze contabili e che contiene valutazioni e giudizi sulla regolarita' amministrativo-contabile della gestione e proposte in ordine alla sua approvazione.
 

Art. 33.
Riapertura dei conti

1. I saldi finali dei conti relativi all'attivo, passivo e patrimonio netto, costituiscono i saldi iniziali del nuovo periodo contabile. All'inizio del nuovo esercizio contabile, quindi, si provvede alla riapertura dei saldi dei conti dello stato patrimoniale.

 

Art. 34.
Finalita' del processo di revisione del budget

1. Il processo di revisione del budget ha lo scopo di aggiornare i dati contenuti nel bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio in relazione all'andamento della gestione in corso d'anno, verificato attraverso il processo di analisi della gestione, nonche' in relazione al consolidamento delle informazioni riferito all'esercizio precedente.
2. Le revisioni sono riconducibili a:
a) modifiche che sostanzialmente non alterano la programmazione iniziale;
b) modifiche che derivano da variazioni della programmazione con riferimento agli obiettivi e/o ai tempi di raggiungimento degli stessi.
 

Art. 35.
Variazioni del budget

1. In corso d'anno, il budget puo' essere oggetto di variazioni per effetto dei seguenti eventi:
a) variazioni in aumento o in diminuzione nelle assegnazioni di risorse con vincolo di destinazione;
b) rimodulazione dei costi all'interno del budget economico ovvero del budget degli investimenti di ciascun Centro di Responsabilita';
c) variazioni di budget tra Centro di Responsabilita';
d) variazioni tra budget economico e budget degli investimenti o viceversa:
e) situazioni di disequilibrio che richiedono modifiche del budget in relazione a:
maggiori costi da sostenere o nuovi fabbisogni da finanziare;
ricavi minori rispetto a quelli previsti;
assegnazioni di nuovi finanziamenti senza vincolo di destinazione;
allocazione dell'utile/riassorbimento della perdita accertati alla fine dell'esercizio precedente.
 

Art. 36.
Autorizzazione delle variazioni del budget

1. Le variazioni del budget sono approvate dal Consiglio di amministrazione su proposta dei Centri autonomi di gestione.
2. Le variazioni riferibili agli eventi di cui all'art. 35 comma 1 lettera a) sono disposte con provvedimento dell'organo che ha posto il vincolo.
3. Le variazioni riferibili agli eventi di cui all'art. 35 comma 1 lettera b) sono autorizzate con provvedimento del competente Organo del Centro di Responsabilita'.
4. Le variazioni riferibili agli eventi di cui all'art. 35 comma 1 lettera c) sono disposte con deliberazione del CDA.
5. Le variazioni riferibili agli eventi di cui all'art. 35 lettera d) sono disposte con deliberazione dell'Organo che aveva definito l'originaria distinzione.
6. Le variazioni riferibili agli eventi di cui di cui all'art. 35 lettera e) sono sottoposte all'approvazione del Consiglio di amministrazione, previo parere del Collegio dei revisori dei conti.
7. In caso di urgenza le variazioni sono autorizzate dal Responsabile del centro autonomo di gestione e sottoposte a ratifica dell'organo di competenza.

 

Art. 37.
Il sistema dei controlli

1. I controlli interni sono finalizzati a garantire l'imparzialita', la correttezza della gestione anche in termini di economicita', efficienza ed efficacia dell'Ateneo. Essi sono eseguiti da:
a) il Nucleo di valutazione di Ateneo;
b) il Collegio dei revisori dei conti.
2. Svolgono, altresi', funzioni di controllo interno anche le strutture dedicate all'internal audit, come specificato nei successivi articoli.
 

Art. 38.
Il nucleo di valutazione di Ateneo

1. La composizione e i compiti del Nucleo di Valutazione, nonche' le modalita' di svolgimento dell'attivita' di valutazione, sono disciplinati dalla normativa vigente in materia e dallo statuto di Ateneo.
 

Art. 39.
Il Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il controllo sulla correttezza amministrativo-contabile degli atti dell'Ateneo ed e' disciplinato - nei suoi doveri, nei suoi poteri e nelle sue azioni - dalla normativa vigente in materia e dalle disposizioni dello statuto di Ateneo.
2. Per l'esercizio delle proprie funzioni, ciascun revisore ha diritto di prendere visione di tutti gli atti amministrativi e contabili dell'Ateneo;
3. Le riunioni del Collegio si considerano validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti l'Organo, compreso, in ogni caso, il Presidente; le riunioni possono svolgersi anche in modalita' telematica.
 

Art. 40.
Internal Audit

1. Il direttore generale, attraverso gli uffici preposti, definisce entro il 31 gennaio e attua un piano annuale di internal audit - con possibilita' di revisione periodica di norma semestrale - al fine di vigilare sulla correttezza delle procedure amministrative e contabili dei Centri autonomi di gestione. Le eventuali revisioni del piano annuale di internal audit devo essere adeguatamente motivate.
2. L'attivita' di internal audit mira al miglioramento continuo dei processi interni all'Ateneo, in ragione delle necessita' di sviluppo della regolamentazione e delle procedure interne.
3. I risultati dell'attivita' di audit sono riferiti direttamente al rettore, al direttore generale e ai responsabili dei Centri autonomi di gestione, al fine di verificare:
a) integrita' dei processi e conformita' a leggi e regolamenti;
b) efficacia e efficienza della gestione e dei processi amministrativi;
c) competenza e rigore nella gestione documentale;
d) completezza, affidabilita' e tempestivita' delle informazioni;
e) gestione dei rischi interni ed esterni.
4. Il rettore presentera' periodicamente, con cadenza almeno annuale, le risultanze dell'attivita' di internal audit al Consiglio di amministrazione.
 

Art. 41.
Analisi dei risultati della gestione

1. Il Consiglio di amministrazione definisce le modalita' e l'organizzazione atte a garantire il monitoraggio e l'analisi dei risultati della gestione. Le strutture, cosi' come individuate e definite, eseguono l'analisi dei risultati della gestione diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, la funzionalita' dell'organizzazione dell'Ateneo, l'efficacia, l'efficienza e il livello di economicita' nell'attivita' di realizzazione dei predetti obiettivi. I Centri autonomi di gestione devono fornire gli eventuali elementi necessari per l'effettuazione dell'analisi.
2. L'attivita' di analisi e' finalizzata altresi' a monitorare sistematicamente e prevenire possibili criticita' legate alle attivita' effettuate dai diversi Centri autonomi di gestione consentendo di intervenire tempestivamente. A tal fine, vengono individuate e costantemente aggiornate le aree di rischio nella gestione dell'Ateneo.
 

Art. 42.
Rilevazioni analitiche

1. L'organizzazione e le componenti del sistema di contabilita' analitica per unita' analitica sono descritte all'art. 8.
2. I dati e le informazioni risultanti dalle scritture contabili sono utilizzati per l'analisi dei costi/proventi relativi alle unita' analitiche.
 

Art. 43.
Valutazione e controllo strategico

1. La valutazione e il controllo strategico hanno la funzione di verificare l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive e negli altri atti di indirizzo politico.
2. L'attivita' di valutazione e controllo strategico consiste nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e degli eventuali scostamenti tra le missioni istituzionali, gli obiettivi individuati, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate.
3. Le attivita' di cui ai punti precedenti spettano al rettore, al Consiglio di amministrazione e al Nucleo di Valutazione, con il supporto del direttore generale coadiuvato da eventuali Uffici e/o soggetti competenti.

 

Art. 44.
Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Ateneo e' costituito, in base a quanto previsto dalla normativa vigente, da:
a) immobilizzazioni immateriali;
b) immobilizzazioni materiali;
c) immobilizzazioni finanziarie.
2. Le immobilizzazioni sono iscritte come prima voce dell'attivo dello Stato Patrimoniale.
3. Le immobilizzazioni indicate negli articoli successivi fanno riferimento solo a categorie inventariabili e, pertanto, possono non coincidere esattamente con l'elencazione dello Stato Patrimoniale dell'Ateneo.
 

Art. 45.
Immobilizzazioni immateriali

1. Le immobilizzazioni immateriali, come definite dalla normativa vigente, sono soggette ad inventariazione, tranne che per importi singoli inferiori a quanto, eventualmente, indicato nel Regolamento per l'inventario dei beni.
2. Le immobilizzazioni immateriali si classificano in:
a) immobilizzazioni immateriali:
costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo;
diritti di brevetto, di utilizzazione delle opere di ingegno;
software;
altre immobilizzazioni immateriali;
b) immobilizzazioni immateriali su beni di terzi:
migliorie su beni di terzi.
 

Art. 46.
Immobilizzazioni materiali

1. Le immobilizzazioni materiali, come definite dalla normativa vigente, si classificano in:
a) terreni e fabbricati;
b) impianti, macchinari e attrezzature;
c) attrezzature scientifiche;
d) beni mobili di valore storico, artistico e culturale;
e) mobili e arredi;
f) automezzi e altre immobilizzazioni materiali.
 

Art. 47.
Immobilizzazioni finanziarie

1. Le immobilizzazioni finanziarie, come definite dalla normativa vigente, si classificano:
a) partecipazioni;
b) titoli di investimento;
c) crediti.
2. Le attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni confluiscono nell'attivo circolante dello stato patrimoniale.
 

Art. 48.
Criteri di iscrizione e di valutazione degli elementi patrimoniali

1. I criteri di iscrizione e di valutazione degli elementi patrimoniali attivi e passivi sono definiti in base alla normativa vigente e coerentemente dettagliati nel manuale di contabilita'.
 

Art. 49.
Ammortamento delle immobilizzazioni

1. Le immobilizzazioni materiali e immateriali, la cui utilizzazione e' limitata nel tempo, devono essere sistematicamente ammortizzate in relazione alla residua possibilita' di utilizzo.
2. Nel manuale di contabilita' sono esplicitati i criteri e le modalita' di calcolo dell'ammortamento.
 

Art. 50.
Inventario delle immobilizzazioni materiali

1. Ai fini dell'inventariazione, le immobilizzazioni materiali si distinguono in beni immobili, beni mobili e materiale bibliografico. I beni immobili e materiale bibliografico sono descritti in separati inventari.
2. L'inventario dei beni immobili, dei beni mobili e del materiale bibliografico hanno il fine di certificare e controllare la consistenza dei beni e consentire di conoscere la quantita', la natura e i valori dei beni stessi. Le modalita' tecniche e i criteri di inventariazione sono contenuti nel Regolamento per l'inventario dei beni.
3. Nel rispetto delle normative vigenti, non sono iscritti in inventario i beni eventualmente indicati nel Regolamento per l'inventario dei beni.
 

Art. 51.
Consegnatari dei beni immobili

1. I beni immobili in uso all'Ateneo sono dati in consegna ad agenti dell'Universita', i quali sono personalmente responsabili dei beni loro affidati, nonche' di qualsiasi danno che possa derivare dalle loro azioni o omissioni e ne rispondono secondo la normativa vigente.
2. Per i beni immobili in uso all'Amministrazione centrale il consegnatario e' il rettore; per quelli in uso agli altri Centri autonomi di gestione il consegnatario e' il direttore della struttura.
3. La consegna dei beni immobili viene effettuata a favore del rettore o dei direttori degli altri Centri autonomi di gestione, se in uso a tali strutture, nel momento in cui i locali vengono messi a disposizione per il loro utilizzo. La consegna ha luogo in base a verbali sottoscritti dall'agente consegnatario, nonche' dal direttore generale o dal funzionario da questi delegato.
4. A seguito dell'atto di nomina del nuovo rettore o dei nuovi direttori dei Centri autonomi di gestione, entro novanta giorni dalla nomina stessa, si dovra' provvedere alla relativa consegna degli immobili tramite verbale sottoscritto in contraddittorio tra agente cessante e subentrante. Decorso tale termine, anche in assenza di verbale, il consegnatario subentrante e' considerato agente responsabile degli immobili. I consegnatari sono responsabili della manutenzione ordinaria ed hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente al direttore generale qualsiasi emergenza di intervento di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione.
 

Art. 52.
Consegnatari dei beni mobili e del materiale bibliografico

1. I beni mobili soggetti all'inventariazione sono dati in consegna ad agenti dell'Universita' i quali sono personalmente responsabili dei beni loro affidati, nonche' di qualsiasi danno che possa derivare dalle loro azioni od omissioni e ne rispondono secondo le normative vigenti.
2. Per i beni mobili in uso all'Amministrazione centrale il consegnatario e' il direttore generale o un funzionario da questi delegato; per quelli in uso agli altri Centri autonomi di gestione il consegnatario e' il direttore del Centro.
3. A seguito dell'atto di nomina del nuovo direttore generale, ovvero del funzionario da questi delegato nonche' dei nuovi direttori dei Centri autonomi di gestione ovvero dei funzionari da questi delegati, occorre procedere entro 90 giorni al passaggio di consegne sottoscritto in contraddittorio tra consegnatario cessante e subentrante. Decorso tale termine, anche in assenza di verbale, il soggetto subentrante e' considerato consegnatario dei beni mobili.
 

Art. 53.
Carico e scarico dei beni mobili

1. I beni mobili sono inventariati sulla base di buoni di carico, firmati dal consegnatario.
2. Per i beni inventariati nell'Amministrazione Centrale, le operazioni di scarico dagli inventari sono, in relazione al loro valore, di competenza del direttore generale o del Consiglio di amministrazione. Per i beni inventariati nei Centri autonomi di gestione, le operazioni di scarico sono, in relazione al loro valore, di competenza del direttore del Centro o del Consiglio del Centro. Resta fermo, in ogni caso l'obbligo, per il direttore del Centro di darne comunicazione al direttore generale. Le modalita' tecniche e i criteri di scarico sono descritti nel Regolamento per l'inventario dei beni.
3. L'aggiornamento delle scritture patrimoniali e' effettuato sulla base dei buoni di carico e di scarico.
4. Gli inventari sono chiusi contabilmente al termine di ogni esercizio.
 

Art. 54.
Ricognizione dei beni mobili

1. La ricognizione dei beni mobili inventariati viene effettuata periodicamente nel rispetto delle disposizioni normative ed e' analiticamente definita nel Regolamento per l'inventario.

 

Art. 55.
Capacita' negoziale

1. L'Universita', quale istituzione dotata di personalita' giuridica, e' unico centro di imputazione degli effetti giuridici dell'attivita' negoziale, che viene esercitata nella piena capacita' di diritto pubblico e privato e nel rispetto dei propri fini istituzionali.
2. L'attivita' contrattuale e' disciplinata dal presente Regolamento, dalle disposizioni dei Regolamenti interni nel rispetto della normativa vigente.
3. In linea generale, l'adozione di atti negoziali spetta al direttore generale e ai Responsabili dei Centri autonomi di gestione nell'ambito dei propri poteri di spesa e nei limiti di quanto previsto nel presente Regolamento.
 

Art. 56.
Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

1. I contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, sono disciplinati dalla normativa vigente.
2. L'Universita' adotta le delibere relative a lavori, servizi e forniture in conformita' ai propri ordinamenti.
3. La sottoscrizione dei relativi contratti e' di competenza del direttore generale per l'Amministrazione centrale e dei Responsabili dei Centri autonomini di gestione nell'ambito dei propri poteri.
 

Art. 57.
Locazioni passive di beni immobili

1. La locazione passiva dei beni immobili e' di competenza del direttore generale, previa delibera del Consiglio di amministrazione, tenuto conto della congruita' delle condizioni contrattuali.
 

Art. 58.
Contratti e convenzioni per prestazioni
in collaborazione e per conto terzi

1. L'Universita' puo' effettuare a titolo oneroso, in collaborazione e per conto di organismi comunitari, enti pubblici o privati, attivita' di formazione, studi, ricerche, consulenze, analisi, controlli, tarature, prove ed esperienze, o altre attivita' nel rispetto delle proprie finalita' istituzionali.
2. Le attivita' di cui al comma 1 sono disciplinate da contratti o convenzioni redatti in conformita' ad appositi Regolamenti interni.
 

Art. 59.
Locazione attiva di beni immobili e mobili

1. Gli immobili universitari non utilizzati, anche in via temporanea, per il perseguimento delle finalita' proprie di Ateneo, previa delibera del Consiglio di amministrazione, possono essere locati tramite procedure che tutelino l'interesse dell'Ateneo nel rispetto dei criteri per la determinazione dei canoni fissati dalla legge e dalle tariffe di mercato.
2. Le attivita' di cui al comma precedente possono essere ulteriormente dettagliate e disciplinate in appositi Regolamenti interni.
3. Le locazioni di beni mobili sono disposte dal direttore generale per l'Amministrazione centrale o dai direttori degli altri Centri autonomi di gestione per tali strutture, previa delibera del Consiglio di amministrazione o del Consiglio del Centro autonomo di gestione.
 

Art. 60.
Alienazione e permuta di beni immobili e mobili

1. L'alienazione e la permuta dei beni immobili e' deliberata dal Consiglio di amministrazione e deve essere adeguatamente motivata in relazione all'interesse pubblico che si intende perseguire nel rispetto della normativa vigente.
2. La scelta dell'acquirente o del soggetto che effettua la permuta avviene nel rispetto della normativa vigente.
3. Qualora la norma lo consenta e se la scelta dell'acquirente o del soggetto che effettua la permuta puo' avvenire tramite procedura negoziata, in casi eccezionali di particolare convenienza, la delibera del Consiglio di amministrazione deve contenere adeguata motivazione in merito.
4. Le disposizioni precedenti si applicano anche all'alienazione e alla permuta dei beni mobili, fatti salvi i casi in cui il valore sia inferiore all'importo periodicamente definito dal Consiglio di amministrazione, per i quali il direttore generale o il direttore del Centro autonomo di gestione, previa delibera del Consiglio di amministrazione o del Consiglio del Centro autonomo di gestione, adotta tutti gli atti necessari all'alienazione o alla permuta.
 

Art. 61.
Concessione in uso degli spazi

1. L'Universita' puo' concedere in uso spazi a soggetti pubblici e privati sia a titolo oneroso che a titolo gratuito sulla base delle modalita' definite con apposito Regolamento.
 

Art. 62 .
Partecipazione a consorzi e ad altri soggetti di diritto privato

1. Il Consiglio di amministrazione, sentiti gli organi interessati per i diversi aspetti di competenza, nel rispetto della normativa vigente, delibera l'istituzione, la partecipazione e l'uscita da consorzi, societa' di capitale o da altre forme associative di diritto privato finalizzate alla realizzazione di attivita' strumentali ai fini istituzionali dell'Ateneo.
2. Le attivita' di cui al comma precedente possono essere ulteriormente dettagliate e disciplinate in appositi Regolamenti interni.
3. Il Consiglio di amministrazione designa il/i rappresentante/i dell'Ateneo negli organi amministrativi o scientifici dei soggetti partecipati.
 

Art. 63 .
Valorizzazione dei risultati della ricerca

1. I brevetti e le diverse forme di valorizzazione e sfruttamento dei risultati della ricerca sono disciplinate con appositi Regolamenti.
 

Art. 64.
Accettazione di donazioni, eredita' e legati


1. L'Universita' puo' ricevere donazioni, eredita' e legati.
2. Il Consiglio di amministrazione autorizza l'accettazione di donazioni, eredita' e legati.
 

Art. 65.
Il logo e il patrocino dell'Universita'

1. Il logo e il patrocinio dell'Universita' appartengono alla stessa e possono essere utilizzati, anche da terzi, sulla base delle modalita' definite con appositi Regolamenti.

 

Art. 66.
Borse di studio

1. L'Universita' puo' erogare borse di studio o contributi economici ai propri studenti al fine di promuovere la formazione, la carriera ed il tirocinio con attenzione agli studenti capaci, meritevoli ed economicamente sfavoriti, nell'ambito delle norme per il diritto allo studio. Il percorso di studio dello studente puo' essere sostenuto anche attraverso forme di collaborazione part-time remunerate.
2. L'Universita' puo' erogare ai propri studenti che si rechino all'estero per completare il percorso formativo e a studenti provenienti da Universita' straniere che intendano frequentare i corsi offerti dall'Ateneo borse o contributi economici per favorire la mobilita' internazionale.
3. L'Ateneo puo', altresi', erogare borse per lo svolgimento di attivita' di ricerca destinate a laureati o dottori di ricerca. Le borse ed i contributi economici possono essere finanziati nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio dell'Universita' o con risorse esterne.

 

Art. 67.
Indennita' e spese di funzionamento degli organi

1. Il Consiglio di amministrazione puo' prevedere la corresponsione di gettoni di presenza e indennita' ai componenti degli Organi collegiali dell'Universita'.
2. Al rettore, ai pro-rettori, ai direttori delle strutture e dei centri di didattica e ricerca e a docenti e ricercatori che ricoprono incarichi istituzionali puo' essere riconosciuta un'indennita' in base a criteri definiti dal Consiglio di amministrazione e comunque nel rispetto della normativa vigente.
 

Art. 68.
Erogazioni varie e servizi sociali, ricreativi e culturali

1. Il Consiglio di amministrazione puo' deliberare annualmente il finanziamento dei servizi volti a favorire iniziative di carattere culturale, sociale e ricreativo in favore del personale.
2. In particolare, i finanziamenti, nel rispetto della normativa vigente, sono finalizzati a:
a) promuovere servizi ed erogare sussidi a sostegno della qualita' della vita e del benessere organizzativo;
b) realizzare azioni positive dirette alla soluzione di problematiche sociali collegate al rapporto di lavoro;
c) attivare servizi sociali, ricreativi, culturali e di sostegno socio-sanitario.
3. Nell'esclusivo interesse dell'Ateneo, l'Universita' puo' stipulare polizze assicurative a copertura dei rischi che rientrano nella sfera della propria responsabilita' patrimoniale, diretta ed indiretta per fatto del dipendente, anche rappresentante negli organi di Governo, per colpa lieve. L'Universita' puo' stipulare polizze assicurative per soggetti che svolgono funzioni rappresentative istituzionali dell'Ateneo in soggetti terzi a copertura della responsabilita' civile e per soggetti che svolgono attivita' istituzionale in Paesi non Europei a copertura di servizi sanitari.
4. L'Universita', al fine di promuovere iniziative per attivita' sociali, culturali e ricreative, puo' erogare ad associazioni e circoli ricreativi costituiti tra il personale dipendente, specifici contributi per concorrere alle relative attivita', nel rispetto della normativa vigente.
5. La gestione di tali attivita' puo' essere affidata ad organismi costituiti da rappresentanti dei dipendenti e dell'Amministrazione, sulla base di un'apposita convenzione.
 

Art. 69.
Collaborazioni esterne

1. L'Universita' provvede, di regola, all'assolvimento dei compiti istituzionali avvalendosi del personale dipendente nell'ambito del rapporto di servizio.
2. Per ragioni eccezionali e motivate, o per materie che esulino dalle competenze o dai compiti istituzionali o che richiedano iscrizioni in albi professionali o qualora non sia possibile avvalersi di prestazioni ordinarie e straordinarie del personale dipendente e nei casi espressamente contemplati da norme legislative e contrattuali, e' consentito il ricorso a prestazioni di soggetti terzi con le modalita' definite dalla regolamentazione interna di Ateneo.
3. L'Universita' puo' affidare compiti di insegnamento attivati dall'Ateneo a personale esterno di comprovata qualificazione relativa all'oggetto di insegnamento con le modalita' definite dalla normativa nazionale in materia e dalla regolamentazione interna di Ateneo.

 

Art. 70.
Entrata in vigore e regime transitorio

1. Il presente Regolamento entra in vigore con decorrenza dalla data del relativo decreto rettorale di emanazione.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, cessano di avere efficacia le disposizioni regolamentari con esso incompatibili.
3. Le procedure contrattuali in corso di svolgimento all'entrata in vigore del presente Regolamento continuano ad essere regolate dalle disposizioni vigenti all'atto di avvio delle procedure medesime.
 
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