Gazzetta n. 183 del 7 agosto 2017 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 26 luglio 2017 |
Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Colli Euganei». |
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IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera d); Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza; Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo; Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione e successive modifiche, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli; Visto, in particolare, l'art. 72, paragrafo 1, del citato regolamento (CE) n. 607/2009, ai sensi del quale a decorrere dalla data di presentazione alla Commissione U.E. della domanda di protezione delle DOP o IGP dei vini, ovvero qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 38, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 479/2008 (attualmente sostituito dall'art. 96, paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 1308/2013), i vini della relativa denominazione di origine o indicazione geografica possono essere etichettati in conformita' alle disposizioni di cui al capo IV del regolamento (CE) n. 607/2009, fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 2 dell'art. 72 del medesimo regolamento; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino; Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010; Considerato che il predetto decreto ministeriale 7 novembre 2012 contempla anche disposizioni applicative del citato regolamento (CE) n. 607/2009, in particolare per quanto concerne talune modalita' procedurali di esame e di comunicazione relative alle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari; Considerato che sono tuttora in corso le procedure per l'adozione degli atti delegati e di esecuzione della Commissione U.E. previsti dall'art. 109, paragrafo 3, e dall'art. 110 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, nell'ambito dei quali sono da riprendere, opportunamente aggiornate e semplificate, talune disposizioni del preesistente regolamento (CE) n. 1234/2007, art. 118-octodecies, paragrafo 3, e del citato regolamento (CE) n. 607/2009; Ritenuto che, nelle more dell'adozione dei predetti atti della Commissione UE e delle conseguenti norme applicative nazionali, continuano ad essere vigenti per la procedura preliminare nazionale di cui trattasi le disposizioni di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, applicativo della citata preesistente normativa dell'Unione europea; Ritenuto pertanto che, nelle more dell'adozione da parte della Commissione U.E. dei citati atti delegati e di esecuzione, continuano ad essere applicabili per le modalita' procedurali in questione le disposizioni del citato regolamento (CE) n. 607/2009 e conseguentemente dei predetti decreti ministeriali; Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito internet del Ministero - sezione prodotti DOP e IGP - vini DOP e IGP, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della DOP «Colli Euganei»; Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito internet del Ministero, con il quale e' stato da ultimo modificato il disciplinare della predetta DOP; Vista la nota della regione Veneto n. 131491 - 31 marzo 2017, con la quale e' stata trasmessa la domanda del Consorzio volontario per la tutela dei vini dei Colli Euganei, nel rispetto della procedura di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, e previo pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione medesima dell'avviso relativo all'avvenuta presentazione della stessa domanda, su istanza del Consorzio per la tutela dei vini dei Colli Euganei, con sede in Vo' (Padova), intesa ad ottenere alcune modifiche agli articoli 2, 4 e 7 del disciplinare di produzione dei vini a DOC «Colli Euganei», concernenti due modifiche sostanziali (relative alla variazione della base ampelografica per la tipologia di vino rosso ed alla variazione della resa di produzione delle uve ad ettaro per la tipologia Serprino) e due modifiche minori, che non comportano alcuna modifica al documento unico riepilogativo di cui all'art. 94, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013, relative rispettivamente alla destinazione dei prodotti vitivinicoli ottenuti dai superi ed alla disposizione di etichettatura per la tipologia di vino «Rosso Riserva»; Considerato che per le citate modifiche rilevanti di cui agli articoli 2 e 4 del disciplinare in questione si rimanda alla procedura di cui agli articoli 7, 8 e 9 del richiamato decreto ministeriale 7 novembre 2012, mentre per la citate modifiche minori di cui agli articoli 4 e 7 dello stesso disciplinare sono applicabili le disposizioni procedurali nazionali semplificate di cui all'art. 10, comma 8, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012; Esaminata la documentazione tecnico-amministrativa presentata a supporto delle citate modifiche minori agli articoli 4 e 7 del disciplinare in questione e ritenuto che la stessa documentazione e' risultata conforme alle disposizioni previste dal citato art. 10, comma 8, del decreto ministeriale 7 novembre 2012 e, in particolare, per la medesima richiesta: in conformita' all'art. 6 del predetto decreto, e' stata esperita l'intera procedura di valutazione e di pubblicizzazione da parte della competente Regione Veneto; ai sensi del comma 3 del citato art. 6 del citato decreto, e' stato acquisito il parere favorevole della citata regione; sono state ritenute valide le motivazioni tecnico-giuridiche relative alle modifiche proposte, sia per la destinazione dei superi di produzione, sia per l'etichettatura e presentazione della tipologia rosso riserva, che risultano conformi alle rispettive vigenti norme nazionali e dell'Unione europea e, in particolare, non comportano misure restrittive alla commercializzazione dei vini in questione; Ritenuto che a seguito dell'esito favorevole della predetta istruttoria sussistono i presupposti tecnico-giuridici per approvare con provvedimento nazionale la citata richiesta di modifica degli articoli 4 e 7 del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Colli Euganei», in particolare nel rispetto dell'art. 118-octodecies, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (CE) n. 1234/2007; Ritenuto altresi' di dover pubblicare sul sito internet del Ministero la modifica del disciplinare in questione e di dover comunicare la stessa modifica alla Commissione U.E., ad aggiornamento del fascicolo tecnico inoltrato alla Commissione U.E., tramite il sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione U.E., ai sensi dell'art. 70-bis, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 607/2009; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera d); Vista la direttiva direttoriale 81653 del 3 novembre 2016 della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica, in particolare l'art. 1, comma 5, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;
Decreta:
Articolo unico
1. Agli articoli 4 e 7 del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Colli Euganei», cosi' come approvato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 e da ultimo aggiornato con il decreto ministeriale 7 marzo 2014 richiamati in premessa, sono apportate le modifiche evidenziate nell'allegato al presente decreto. 2. Le modifiche al disciplinare della DOP «Colli Euganei» di cui al comma 1, saranno inserite sul sito internet del Ministero - sezione prodotti DOP e IGP - vini DOP e IGP - e comunicate alla Commissione U.E., ai fini dell'aggiornamento del relativo fascicolo tecnico gia' trasmesso alla stessa Commissione U.E., ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, nel rispetto delle procedure richiamate in premessa. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 luglio 2017
Il dirigente: Polizzi |
| Allegato Modifiche al disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei Vini «Colli Euganei».
a) L'art. 4, comma 10: «I rimanenti quantitativi, fino al raggiungimento del limite massimo previsto dal quinto comma del presente articolo, saranno presi in carico per la produzione di vino con o senza indicazione geografica tipica.», e' sostituito con il seguente testo: «10. I rimanenti quantitativi, fino al raggiungimento del limite massimo previsto dal quinto comma del presente articolo, saranno presi in carico per la produzione di vino da destinarsi ad altra denominazione come previsto dalla normativa vigente.». b) L'art. 7, comma 3: «Per il vino "Colli Euganei" rosso nella versione riserva in etichetta deve essere omesso il riferimento al colore.", e' sostituito con il seguente testo: «3. Per il vino "Colli Euganei" rosso nella versione riserva in etichetta puo' essere omesso il riferimento al colore.». |
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