Gazzetta n. 183 del 7 agosto 2017 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
COMUNICATO |
Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Colli Euganei». |
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Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del decreto legislativo n. 61/2010, tuttora vigente ai sensi dell'art. 90, comma 3, della legge n. 238 del 12 dicembre 2016; Visto il vigente disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Colli Euganei», da ultimo consolidato con decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP; Vista la domanda presentata in data 31 marzo 2017 per il tramite della Regione Veneto, nel rispetto della procedura di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, su istanza del Consorzio volontario per la tutela dei vini dei Colli Euganei con sede in Vo' (PD), intesa ad ottenere alcune modifiche sostanziali del disciplinare di produzione dei vini a DOC «Colli Euganei», all'art. 2.4 (variazione della base ampelografica per la tipologia di vino rosso) e all'art. 4.5 (variazione della resa di produzione delle uve ad ettaro per la tipologia Serprino) e due modifiche minori, agli articoli 4.10 e 7.3 che non comportano alcuna modifica al documento unico riepilogativo di cui all'art. 94, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013, relative rispettivamente alla destinazione dei prodotti vitivinicoli ottenuti dai superi ed alla disposizione di etichettatura per la tipologia di vino «Rosso Riserva»; Considerato che per le citate modifiche minori all'art. 4.10 e all'art. 7.3 del disciplinare in questione, sono state applicate le disposizioni procedurali nazionali semplificate di cui all'art. 10, comma 8, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012; Considerato che per le citate modifiche rilevanti del disciplinare e' stata applicata la procedura di cui agli articoli 7, 8 e 9 del richiamato decreto ministeriale 7 novembre 2012; Considerato che per dette modifiche rilevanti e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 7 giugno 2017, nell'ambito della quale il citato Comitato ha approvato la relativa proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Colli Euganei»; Provvede, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Colli Euganei»; Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica dell'art. 4 punto 3 del disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ufficio PQAI IV - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della predetta proposta. |
| Allegato Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Colli Euganei».
a) L'art. 2, comma 4: «Il vino a denominazione di origine controllata "Colli Euganei" rosso e' ottenuto dalle uve, dai mosti e dai vini delle seguenti varieta', provenienti dai vigneti di ambito aziendale, idonei alla produzione dei vini di cui all'art. 1, per la seguente composizione: Merlot dal 40 al 80%; Cabernet Sauvignon e/o franc e/o Carmenere dal 20 al 60%; Raboso Piave e/o Raboso Veronese fino al 10%.», e' sostituito con il seguente testo: «4. Il vino a denominazione di origine controllata "Colli Euganei" rosso e' ottenuto dalle uve, dai mosti e dai vini delle varieta' Merlot e/o Cabernet Sauvignon e/o franc e/o Carmenere, provenienti dai vigneti di ambito aziendale, idonei alla produzione dei vini di cui all'art. 1, con un limite massimo dell'85% per singolo vitigno. Possono concorrere alla produzione del predetto vino le uve, i mosti e i vini delle varieta' Raboso Piave e/o Raboso Veronese fino a un massimo del 10%.» b) All'art. 4, comma 5, nell'apposita tabella, la resa di produzione massima di uva per ettaro per la varieta' Serprino di 14 t/ha e' sostituita con 15 t/ha. |
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