Gazzetta n. 183 del 7 agosto 2017 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
COMUNICATO |
Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Colli Euganei Fior d'Arancio» o «Fior d'Arancio Colli Euganei». |
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Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del decreto legislativo n. 61/2010, tuttora vigente ai sensi dell'art. 90, comma 3, della legge n. 238 del 12 dicembre 2016; Visto il vigente disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata e garantita «Colli Euganei Fior d'Arancio» o «Fior d'Arancio Colli Euganei», da ultimo consolidato con decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP; Vista la domanda presentata in data 31 marzo 2017 per il tramite della Regione Veneto, nel rispetto della procedura di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, su istanza del Consorzio volontario per la tutela dei vini dei Colli Euganei con sede in Vo' (PD), intesa ad ottenere una modifica sostanziale del disciplinare di produzione dei vini a DOCG «Colli Euganei Fior d'Arancio» o «Fior d'Arancio Colli Euganei», relativa alle caratteristiche chimico-fisiche al consumo della tipologia passito, di cui all'art. 6, e una modifica minore, all'art. 4 punto 8, che non comporta alcuna modifica al documento unico riepilogativo di cui all'art. 94, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013, relativa alla destinazione dei prodotti vitivinicoli ottenuti dai superi; Considerato che per la citata modifica minore all'art. 4 punto 8 del disciplinare in questione, sono state applicate le disposizioni procedurali nazionali semplificate di cui all'art. 10, comma 8, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012; Considerato che per la citata modifica rilevante del disciplinare e' stata applicata la procedura di cui agli articoli 7, 8 e 9 del richiamato decreto ministeriale 7 novembre 2012; Considerato che per detta modifica rilevante e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 7 giugno 2017, nell'ambito della quale il citato Comitato ha approvato la relativa proposta di modifica del disciplinare, per la tipologia «Passito» della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Colli Euganei Fior d'Arancio» o «Fior d'Arancio Colli Euganei»; Provvede, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Colli Euganei Fior d'Arancio» o «Fior d'Arancio Colli Euganei»; Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica dell'art. 1 e dell'art. 6 punto 1 del disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ufficio PQAI IV, via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della predetta proposta. |
| Allegato Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Colli Euganei Fior d'Arancio» o «Fior d'Arancio Colli Euganei».
All'art. 6, comma 1, nell'ambito della descrizione delle caratteristiche al consumo della tipologia «Colli Euganei Fior d'Arancio» o «Fior d'Arancio Colli Euganei» passito, il titolo alcolometrico volumico effettivo minimo di 11,00% vol e' sostituito con 9% vol e il residuo zuccherino minimo di 50,0 g/l e' sostituito con 100 g/l. |
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