Gazzetta n. 183 del 7 agosto 2017 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 2017, n. 120
Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e, in particolare, l'articolo 8;
Vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e, in particolare, la Parte IV, relativa alla gestione dei rifiuti;
Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
Visto il decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, recante la disciplina sull'utilizzazione delle terre e rocce da scavo;
Viste le deliberazioni preliminari del Consiglio dei ministri del 6 novembre 2015 e del 15 gennaio 2016;
Visti gli esiti della consultazione pubblica effettuata ai sensi dell'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;
Acquisito il parere della Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso con provvedimento n. 126 del 17 dicembre 2015;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza dell'11 febbraio 2016;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Viste le deliberazioni definitive del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 14 luglio 2016 e del 19 maggio 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1
Oggetto e finalita'

1. Con il presente regolamento sono adottate, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, disposizioni di riordino e di semplificazione della disciplina inerente la gestione delle terre e rocce da scavo, con particolare riferimento:
a) alla gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti, ai sensi dell'articolo 184-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provenienti da cantieri di piccole dimensioni, di grandi dimensioni e di grandi dimensioni non assoggettati a VIA o a AIA, compresi quelli finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture;
b) alla disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti;
c) all'utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti;
d) alla gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica.
2. Il presente regolamento, in attuazione dei principi e delle disposizioni della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, disciplina le attivita' di gestione delle terre e rocce da scavo, assicurando adeguati livelli di tutela ambientale e sanitaria e garantendo controlli efficaci, al fine di razionalizzare e semplificare le modalita' di utilizzo delle stesse.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - (omissis).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
(omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 8, del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133, (Misure urgenti per l'apertura dei
cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la
digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica,
l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa
delle attivita' produttive), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'11 novembre
2014:
«Art. 8 (Disciplina semplificata del deposito
temporaneo e della cessazione della qualifica di rifiuto
delle terre e rocce da scavo che non soddisfano i requisiti
per la qualifica di sottoprodotto. Disciplina della
gestione delle terre e rocce da scavo con presenza di
materiali di riporto e delle procedure di bonifica di aree
con presenza di materiali di riporto). - 1. Al fine di
rendere piu' agevole la realizzazione degli interventi che
comportano la gestione delle terre e rocce da scavo, con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n.
400 del 1988, sono adottate entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, le disposizioni di riordino e di
semplificazione della materia secondo i seguenti principi e
criteri direttivi:
a) coordinamento formale e sostanziale delle
disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie
per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica
della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare
il linguaggio normativo;
a-bis) integrazione dell'art. 183, comma 1, lettera
bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
prevedendo specifici criteri e limiti qualitativi e
quantitativi per il deposito temporaneo delle terre e rocce
da scavo;
b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta
salva l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni sulla
legge in generale premesse al codice civile;
c) proporzionalita' della disciplina all'entita' degli
interventi da realizzare;
d) divieto di introdurre livelli di regolazione
superiori a quelli previsti dall'ordinamento europeo ed, in
particolare, dalla direttiva 2008/98/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008;
d-bis) razionalizzazione e semplificazione del
riutilizzo nello stesso sito di terre e rocce da scavo
provenienti da cantieri di piccole dimensioni, come
definiti dall'art. 266, comma 7, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni,
finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e
infrastrutture, con esclusione di quelle provenienti da
siti contaminati ai sensi del titolo V della parte quarta
del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e
successive modificazioni;
d-ter) garanzia di livelli di tutela ambientale e
sanitaria almeno pari a quelli attualmente vigenti e
comunque coerenti con la normativa europea.
1-bis. La proposta di regolamentazione e' sottoposta ad
una fase di consultazione pubblica per la durata di trenta
giorni. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e' tenuto a pubblicare entro trenta
giorni eventuali controdeduzioni alle osservazioni
pervenute.».
- La direttiva 2008/98/CE del 22 novembre 2008
(relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del
22 novembre 2008, n. L312/3.
- La Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, (Norme in materia ambientale) pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006, S.O.,
reca: «Norme in materia di gestione dei rifiuti e di
bonifica dei siti inquinati».
- Il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e la competitivita'), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2012, S.O.,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 24
marzo 2012, S.O.
- Il decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2 (Misure
straordinarie e urgenti in materia ambientale) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio
2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2012, n. 28, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del
24 marzo 2012.
- Il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno 2013, S.O.,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20
agosto 2013, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo
2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina
dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione
di adempimenti amministrativi in materia ambientale
gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non
soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma
dell'art. 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29
maggio 2013, S.O.
- Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161
(Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle
terre e rocce da scavo) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2012.
- Si riporta il testo dell'art. 8, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».

Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 8 del decreto-legge n. 133 del
2014, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 184-bis, del citato
decreto legislativo n. 152 del 2006:
«Art. 184-bis (Sottoprodotto). - 1. E' un sottoprodotto
e non un rifiuto ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera
a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le
seguenti condizioni:
a) la sostanza o l'oggetto e' originato da un processo
di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il
cui scopo primario non e' la produzione di tale sostanza od
oggetto;
b) e' certo che la sostanza o l'oggetto sara'
utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo
processo di produzione o di utilizzazione, da parte del
produttore o di terzi;
c) la sostanza o l'oggetto puo' essere utilizzato
direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso
dalla normale pratica industriale;
d) l'ulteriore utilizzo e' legale, ossia la sostanza o
l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i
requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione
della salute e dell'ambiente e non portera' a impatti
complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.
2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1,
possono essere adottate misure per stabilire criteri
qualitativi o quantitativi da soddisfare affinche'
specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano
considerati sottoprodotti e non rifiuti. All'adozione di
tali criteri si provvede con uno o piu' decreti del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, in conformita' a quanto previsto dalla
disciplina comunitaria.
2-bis. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto
2012, n. 161, adottato in attuazione delle previsioni di
cui all'art. 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27, si applica solo alle terre e rocce da scavo che
provengono da attivita' o opere soggette a valutazione
d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata
ambientale. Il decreto di cui al periodo precedente non si
applica comunque alle ipotesi disciplinate dall'art. 109
del presente decreto.».
- Per i riferimenti della direttiva 2008/98/CE, si veda
nelle note alle premesse.
 
Allegato 1

Caratterizzazione ambientale delle terre
e rocce da scavo
(articolo 8)

La caratterizzazione ambientale e' svolta per accertare la sussistenza dei requisiti di qualita' ambientale delle terre e rocce da scavo ed e' inserita nella progettazione dell'opera.
La caratterizzazione ambientale e' svolta dal proponente, a sue spese, in fase progettuale e, comunque, prima dell'inizio dello scavo, nel rispetto di quanto riportato agli allegati 2 e 4.
La caratterizzazione ambientale presenta un grado di approfondimento conoscitivo almeno pari a quello della livello progettuale soggetto all'espletamento della procedura di approvazione dell'opera e nella caratterizzazione ambientale sono esplicitate le informazioni necessarie, estrapolate anche da accertamenti documentali, per poter valutare la caratterizzazione stessa producendo i documenti di cui all'allegato 5.
Nel caso in cui si preveda il ricorso a metodologie di scavo che non determinano un rischio di contaminazione per l'ambiente, il piano di utilizzo puo' prevedere che, salva diversa determinazione dell'autorita' competente, non sia necessario ripetere la caratterizzazione ambientale durante l'esecuzione dell'opera.
Qualora, gia' in fase progettuale, si ravvisi la necessita' di effettuare una caratterizzazione ambientale in corso d'opera, il piano di utilizzo indicare le modalita' di esecuzione secondo le indicazioni di cui all'allegato 9.
La caratterizzazione ambientale in corso d'opera e' eseguita a cura dell'esecutore, nel rispetto di quanto riportato nell'allegato 9, Parte A.
 
Allegato 2

Procedure di campionamento
in fase di progettazione
(articolo 8)

Le procedure di campionamento sono illustrate nel piano di utilizzo.
La caratterizzazione ambientale e' eseguita preferibilmente mediante scavi esplorativi (pozzetti o trincee) e, in subordine, con sondaggi a carotaggio.
La densita' dei punti di indagine nonche' la loro ubicazione sono basate su un modello concettuale preliminare delle aree (campionamento ragionato) o sulla base di considerazioni di tipo statistico (campionamento sistematico su griglia o casuale).
Nel caso in cui si proceda con una disposizione a griglia, il lato di ogni maglia potra' variare da 10 a 100 m a secondo del tipo e delle dimensioni del sito oggetto dello scavo.
I punti d'indagine potranno essere localizzati in corrispondenza dei nodi della griglia (ubicazione sistematica) oppure all'interno di ogni maglia in posizione opportuna (ubicazione sistematica causale).
Il numero di punti d'indagine non puo' essere inferiore a tre e, in base alle dimensioni dell'area d'intervento, e' aumentato secondo i criteri minimi riportati nella tabella seguente.


=========================================
|Dimensione dell'area |Punti di prelievo|
+=====================+=================+
|Inferiore a 2.500 | |
|metri quadri  |3 |
+---------------------+-----------------+
|Tra 2.500 e 10.000 |3 + 1 ogni 2.500 |
|metri quadri |metri quadri |
+---------------------+-----------------+
|Oltre i 10.000 metri |7 + 1 ogni 5.000 |
|quadri |metri quadri |
+---------------------+-----------------+
Tabella 2.1
Nel caso di opere infrastrutturali lineari, il campionamento e' effettuato almeno ogni 500 metri lineari di tracciato ovvero ogni 2.000 metri lineari in caso di studio di fattibilita' o di progetto di fattibilita' tecnica ed economica, salva diversa previsione del piano di utilizzo, determinata da particolari situazioni locali, quali, la tipologia di attivita' antropiche svolte nel sito; in ogni caso e' effettuato un campionamento ad ogni variazione significativa di litologia.
Nel caso di scavi in galleria, la caratterizzazione e' effettuata prevedendo almeno un sondaggio e, comunque, un sondaggio indicativamente ogni 1000 metri lineari di tracciato ovvero ogni 5.000 metri lineari in caso di studio di fattibilita' o di progetto di fattibilita' tecnica ed economica, con prelievo, alla quota di scavo, di tre incrementi per sondaggio, a formare il campione rappresentativo; in ogni caso e' effettuato un campionamento ad ogni variazione significativa di litologia.
La profondita' d'indagine e' determinata in base alle profondita' previste degli scavi. I campioni da sottoporre ad analisi chimico-fisiche sono almeno:
- campione 1: da 0 a 1 m dal piano campagna;
- campione 2: nella zona di fondo scavo;
- campione 3: nella zona intermedia tra i due.
Per scavi superficiali, di profondita' inferiore a 2 metri, i campioni da sottoporre ad analisi chimico-fisiche sono almeno due: uno per ciascun metro di profondita'.
Nel caso in cui gli scavi interessino la porzione satura del terreno, per ciascun sondaggio, oltre ai campioni sopra elencati, e' acquisito un campione delle acque sotterranee e, compatibilmente con la situazione locale, con campionamento dinamico. In presenza di sostanze volatili si procede con altre tecniche adeguate a conservare la significativita' del prelievo.
Qualora si preveda, in funzione della profondita' da raggiungere, una considerevole diversificazione delle terre e rocce da scavo da campionare e si renda necessario tenere separati i vari strati al fine del loro riutilizzo, puo' essere adottata la metodologia di campionamento casuale stratificato, in grado di garantire una rappresentativita' della variazione della qualita' del suolo sia in senso orizzontale che verticale.
In genere i campioni volti all'individuazione dei requisiti ambientali delle terre e rocce da scavo sono prelevati come campioni compositi per ogni scavo esplorativo o sondaggio in relazione alla tipologia ed agli orizzonti individuati.
Nel caso di scavo esplorativo, al fine di considerare una rappresentativita' media, si prospettano le seguenti casistiche:
- campione composito di fondo scavo;
- campione composito su singola parete o campioni compositi su piu' pareti in relazione agli orizzonti individuabili e/o variazioni laterali.
Nel caso di sondaggi a carotaggio il campione e' composto da piu' spezzoni di carota rappresentativi dell'orizzonte individuato al fine di considerare una rappresentativita' media.
I campioni volti all'individuazione di eventuali contaminazioni ambientali (come nel caso di evidenze organolettiche) sono prelevati con il criterio puntuale.
Qualora si riscontri la presenza di materiale di riporto, non essendo nota l'origine dei materiali inerti che lo costituiscono, la caratterizzazione ambientale, prevede:
- l'ubicazione dei campionamenti in modo tale da poter caratterizzare ogni porzione di suolo interessata dai materiali di riporto, data la possibile eterogeneita' verticale ed orizzontale degli stessi;
- la valutazione della percentuale in peso degli elementi di origine antropica.
 
Allegato 3

Normale pratica industriale
(articolo 2, comma 1, lettera o)

Tra le operazioni piu' comunemente effettuate che rientrano nella normale pratica industriale, sono comprese le seguenti:
- la selezione granulometrica delle terre e rocce da scavo, con l'eventuale eliminazione degli elementi/materiali antropici;
- la riduzione volumetrica mediante macinazione;
- la stesa al suolo per consentire l'asciugatura e la maturazione delle terre e rocce da scavo al fine di conferire alle stesse migliori caratteristiche di movimentazione, l'umidita' ottimale e favorire l'eventuale biodegradazione naturale degli additivi utilizzati per consentire le operazioni di scavo.
Mantengono la caratteristica di sottoprodotto le terre e rocce da scavo anche qualora contengano la presenza di pezzature eterogenee di natura antropica non inquinante, purche' rispondente ai requisiti tecnici/prestazionali per l'utilizzo delle terre nelle costruzioni.
 
Allegato 4

Procedure di caratterizzazione chimico-fisiche
e accertamento delle qualita' ambientali
(articolo 4)

Le procedure di caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) sono riportate di seguito.
I campioni da portare in laboratorio o da destinare ad analisi in campo sono privi della frazione maggiore di 2 cm (da scartare in campo) e le determinazioni analitiche in laboratorio sono condotte sull'aliquota di granulometria inferiore a 2 mm. La concentrazione del campione e' determinata riferendosi alla totalita' dei materiali secchi, comprensiva anche dello scheletro campionato (frazione compresa tra 2 cm e 2 mm). Qualora si abbia evidenza di una contaminazione antropica anche del sopravaglio le determinazioni analitiche sono condotte sull'intero campione, compresa la frazione granulometrica superiore ai 2 cm, e la concentrazione e' riferita allo stesso. In caso di terre e rocce provenienti da scavi di sbancamento in roccia massiva, ai fini della verifica del rispetto dei requisiti ambientali di cui all'articolo 4 del presente regolamento, la caratterizzazione ambientale e' eseguita previa porfirizzazione dell'intero campione.
Il set di parametri analitici da ricercare e' definito in base alle possibili sostanze ricollegabili alle attivita' antropiche svolte sul sito o nelle sue vicinanze, ai parametri caratteristici di eventuali pregresse contaminazioni, di potenziali anomalie del fondo naturale, di inquinamento diffuso, nonche' di possibili apporti antropici legati all'esecuzione dell'opera. Il set analitico minimale da considerare e' quello riportato in Tabella 4.1, fermo restando che la lista delle sostanze da ricercare deve essere modificata ed estesa in considerazione delle attivita' antropiche pregresse.
Fatta salva la ricerca dei parametri caratteristici di eventuali pregresse contaminazioni, di potenziali anomalie del fondo naturale, di inquinamento diffuso, nonche' di possibili apporti antropici legati all'esecuzione dell'opera, nel caso in cui in sede progettuale sia prevista una produzione di materiale di scavo compresa tra i 6.000 ed i 150.000 metri cubi, non e' richiesto che, nella totalita' dei siti in esame, le analisi chimiche dei campioni delle terre e rocce da scavo siano condotte sulla lista completa delle sostanze di Tabella 4.1. Il proponente nel piano di utilizzo di cui all'allegato 5, potra' selezionare, tra le sostanze della Tabella 4.1, le «sostanze indicatrici»: queste consentono di definire in maniera esaustiva le caratteristiche delle terre e rocce da scavo al fine di escludere che tale materiale sia un rifiuto ai sensi del presente regolamento e rappresenti un potenziale rischio per la salute pubblica e l'ambiente. Tabella 4.1 - Set analitico minimale


=================================
| Arsenico |
+===============================+
|Cadmio |
+-------------------------------+
|Cobalto |
+-------------------------------+
|Nichel |
+-------------------------------+
|Piombo |
+-------------------------------+
|Rame |
+-------------------------------+
|Zinco |
+-------------------------------+
|Mercurio |
+-------------------------------+
|Idrocarburi C>12 |
+-------------------------------+
|Cromo totale |
+-------------------------------+
|Cromo VI |
+-------------------------------+
|Amianto |
+-------------------------------+
|BTEX (*) |
+-------------------------------+
|IPA (*) |
+-------------------------------+
|(*) Da eseguire nel caso in cui|
|l'area da scavo si collochi a |
|20 m di distanza da |
|infrastrutture viarie di grande|
|comunicazione e ad insediamenti|
|che possono aver influenzato le|
|caratteristiche del sito |
|mediante ricaduta delle |
|emissioni in atmosfera. Gli |
|analiti da ricercare sono |
|quelli elencati alle colonne A |
|e B, Tabella 1, Allegato 5, |
|Parte Quarta, Titolo V, del |
|decreto legislativo 3 aprile |
|2006, n. 152. |
+-------------------------------+

I risultati delle analisi sui campioni sono confrontati con le Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica.
Le analisi chimico-fisiche sono condotte adottando metodologie ufficialmente riconosciute per tutto il territorio nazionale, tali da garantire l'ottenimento di valori 10 volte inferiori rispetto ai valori di concentrazione limite. Nell'impossibilita' di raggiungere tali limiti di quantificazione sono utilizzate le migliori metodologie analitiche ufficialmente riconosciute per tutto il territorio nazionale che presentino un limite di quantificazione il piu' prossimo ai valori di cui sopra.
Il rispetto dei requisiti di qualita' ambientale di cui all'articolo 184-bis, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti, e' garantito quando il contenuto di sostanze inquinanti all'interno delle terre e rocce da scavo, comprendenti anche gli additivi utilizzati per lo scavo, sia inferiore alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC), di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica, o ai valori di fondo naturali. Qualora per consentire le operazioni di scavo sia previsto l'utilizzo di additivi che contengono sostanze inquinanti non comprese nella citata tabella, il soggetto proponente fornisce all'Istituto Superiore di Sanita' (ISS) e all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) la documentazione tecnica necessaria a valutare il rispetto dei requisiti di qualita' ambientale di cui all'articolo 4. Per verificare che siano garantiti i requisiti di protezione della salute dell'uomo e dell'ambiente, ISS e ISPRA prendono in considerazione il contenuto negli additivi delle sostanze classificate pericolose ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP), al fine di appurare che tale contenuto sia inferiore al «valore soglia» di cui all'articolo 11 del citato regolamento per i siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale e al «limite di concentrazione» di cui all'articolo 10 del medesimo regolamento per i siti ad uso commerciale e industriale. L'ISS si esprime entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione, previo parere dell'ISPRA. Il parere dell'Istituto Superiore di Sanita' e' allegato al piano di utilizzo.
Le terre e rocce da scavo cosi' come definite ai sensi del presente decreto sono utilizzabili per reinterri, riempimenti, rimodellazioni, miglioramenti fondiari o viari oppure per altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali, per rilevati, per sottofondi e, nel corso di processi di produzione industriale, in sostituzione dei materiali di cava:
- se la concentrazione di inquinanti rientra nei limiti di cui alla colonna A, in qualsiasi sito a prescindere dalla sua destinazione;
- se la concentrazione di inquinanti e' compresa fra i limiti di cui alle colonne A e B, in siti a destinazione produttiva (commerciale e industriale).
In contesti geologici ed idrogeologici particolari (ad esempio, falda affiorante, substrati rocciosi fessurati, inghiottitoi naturali) sono applicati accorgimenti tecnici che assicurino l'assenza di potenziali rischi di compromissione del raggiungimento degli obiettivi di qualita' stabiliti dalla vigente normativa dell'Unione europea per le acque sotterranee e superficiali.
Il riutilizzo in impianti industriali quale ciclo produttivo di destinazione delle terre e rocce da scavo in cui la concentrazione di inquinanti e' compresa tra i limiti di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' possibile solo nel caso in cui il processo industriale di destinazione preveda la produzione di prodotti o manufatti merceologicamente ben distinti dalle terre e rocce da scavo e che comporti la sostanziale modifica delle loro caratteristiche chimico-fisiche iniziali.
 
Allegato 5

Piano di utilizzo
(articolo 9)

Il piano di utilizzo indica che le terre e rocce da scavo derivanti dalla realizzazione di opere di cui all'articolo 2, comma 1, lettera aa), del presente regolamento sono integralmente utilizzate, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi purche' esplicitamente indicato.
Nel dettaglio il piano di utilizzo indica:
1. l'ubicazione dei siti di produzione delle terre e rocce da scavo con l'indicazione dei relativi volumi in banco suddivisi nelle diverse litologie;
2. l'ubicazione dei siti di destinazione e l'individuazione dei cicli produttivi di destinazione delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti, con l'indicazione dei relativi volumi di utilizzo suddivisi nelle diverse tipologie e sulla base della provenienza dai vari siti di produzione. I siti e i cicli produttivi di destinazione possono essere alternativi tra loro;
3. le operazioni di normale pratica industriale finalizzate a migliorare le caratteristiche merceologiche, tecniche e prestazionali delle terre e rocce da scavo per il loro utilizzo, con riferimento a quanto indicato all'allegato 3;
4. le modalita' di esecuzione e le risultanze della caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo eseguita in fase progettuale in conformita' alle previsioni degli allegati 1, 2 e 4, precisando in particolare:
- i risultati dell'indagine conoscitiva dell'area di intervento (ad esempio, fonti bibliografiche, studi pregressi, fonti cartografiche) con particolare attenzione alle attivita' antropiche svolte nel sito o di caratteristiche geologiche-idrogeologiche naturali dei siti che possono comportare la presenza di materiali con sostanze specifiche;
- le modalita' di campionamento, preparazione dei campioni e analisi con indicazione del set dei parametri analitici considerati che tenga conto della composizione naturale delle terre e rocce da scavo, delle attivita' antropiche pregresse svolte nel sito di produzione e delle tecniche di scavo che si prevede di adottare, esplicitando quanto indicato agli allegati 2 e 4;
- la necessita' o meno di ulteriori approfondimenti in corso d'opera e i relativi criteri generali da seguire, secondo quanto indicato nell'allegato 9, parte A;
5. l'ubicazione degli eventuali siti di deposito intermedio in attesa di utilizzo, anche alternativi tra loro, con l'indicazione della classe di destinazione d'uso urbanistica e i tempi del deposito per ciascun sito;
6. i percorsi previsti per il trasporto delle terre e rocce da scavo tra le diverse aree impiegate nel processo di gestione (siti di produzione, aree di caratterizzazione, siti di deposito intermedio, siti di destinazione e processi industriali di impiego), nonche' delle modalita' di trasporto previste (ad esempio, a mezzo strada, ferrovia, slurrydotto, nastro trasportatore).
Al fine di esplicitare quanto richiesto, il piano di utilizzo indica, altresi', anche in riferimento alla caratterizzazione delle terre e rocce da scavo, i seguenti elementi per tutti i siti interessati dalla produzione alla destinazione, ivi compresi i siti di deposito intermedio e la viabilita':
1. inquadramento territoriale e topo-cartografico:
1.1 denominazione dei siti, desunta dalla toponomastica del luogo;
1.2 ubicazione dei siti (comune, via, numero civico se presente, estremi catastali);
1.3 estremi cartografici da Carta Tecnica Regionale (CTR);
1.4 corografia (preferibilmente scala 1:5000);
1.5 planimetrie con impianti, sottoservizi sia presenti che smantellati e da realizzare (preferibilmente scala 1:5000 1:2000), con caposaldi topografici (riferiti alla rete trigonometrica catastale o a quella IGM, in relazione all'estensione del sito, o altri riferimenti stabili inseriti nella banca dati nazionale ISPRA);
1.6 planimetria quotata (in scala adeguata in relazione alla tipologia geometrica dell'area interessata allo scavo o del sito);
1.7 profili di scavo e/o di riempimento (pre e post opera);
1.8 schema/tabella riportante i volumi di sterro e di riporto.
2. inquadramento urbanistico:
2.1 Individuazione della destinazione d'uso urbanistica attuale e futura, con allegata cartografia da strumento urbanistico vigente.
3. inquadramento geologico ed idrogeologico:
3.1 descrizione del contesto geologico della zona, anche mediante l'utilizzo di informazioni derivanti da pregresse relazioni geologiche e geotecniche;
3.2 ricostruzione stratigrafica del suolo, mediante l'utilizzo dei risultati di eventuali indagini geognostiche e geofisiche gia' attuate. I materiali di riporto, se presenti, sono evidenziati nella ricostruzione stratigrafica del suolo;
3.3 descrizione del contesto idrogeologico della zona (presenza o meno di acquiferi e loro tipologia) anche mediante indagini pregresse;
3.4 livelli piezometrici degli acquiferi principali, direzione di flusso, con eventuale ubicazione dei pozzi e piezometri se presenti (cartografia preferibilmente a scala 1:5000).
4. descrizione delle attivita' svolte sul sito:
4.1 uso pregresso del sito e cronistoria delle attivita' antropiche svolte sul sito;
4.2 definizione delle aree a maggiore possibilita' di inquinamento e dei possibili percorsi di migrazione;
4.3 identificazione delle possibili sostanze presenti;
4.4 risultati di eventuali pregresse indagini ambientali e relative analisi chimico-fisiche.
5. piano di campionamento e analisi:
5.1 descrizione delle indagini svolte e delle modalita' di esecuzione;
5.2 localizzazione dei punti di indagine mediante planimetrie;
5.3 elenco delle sostanze da ricercare come dettagliato nell'allegato 4;
5.4 descrizione delle metodiche analitiche e dei relativi limiti di quantificazione.
 
Allegato 6

Dichiarazione di utilizzo di cui all'articolo 21
(articolo 21)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Articolo 47 e articolo 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Parte di provvedimento in formato grafico
 
Allegato 7

Documento di trasporto
(articolo 6)

Parte di provvedimento in formato grafico
 
Allegato 8

Dichiarazione di avvenuto utilizzo (D.A.U)
(articolo 7)

Parte di provvedimento in formato grafico
 
Allegato 9

Procedure di campionamento in corso d'opera
e per i controlli e le ispezioni
(articoli 9 e 28)

La caratterizzazione ambientale puo' essere eseguita in corso d'opera solo nel caso in cui sia comprovata l'impossibilita' di eseguire un'indagine ambientale propedeutica alla realizzazione dell'opera da cui deriva la produzione delle terre e rocce da scavo; nel piano di utilizzo sono indicati i criteri generali di esecuzione.
Qualora si faccia ricorso a metodologie di scavo in grado di determinare una potenziale contaminazione delle terre e rocce da scavo, queste sono nuovamente caratterizzate durante l'esecuzione dell'opera.

Parte A
Caratterizzazione delle terre e rocce da scavo
in corso d'opera - verifiche da parte dell'esecutore

Le attivita' di caratterizzazione durante l'esecuzione dell'opera possono essere condotte a cura dell'esecutore, in base alle specifiche esigenze operative e logistiche della cantierizzazione, in secondo una delle seguenti modalita':
A.1 - su cumuli all'interno di opportune aree di caratterizzazione;
A.2 - direttamente sull'area di scavo e/o sul fronte di avanzamento;
A.3 - sull'intera area di intervento.
Per il trattamento dei campioni al fine della loro caratterizzazione analitica, il set analitico, le metodologie di analisi, i limiti di riferimento ai fini del riutilizzo si applica quanto indicato negli allegati 2 e 4.
A.1 - Caratterizzazione su cumuli
Le piazzole di caratterizzazione sono impermeabilizzate al fine di evitare che le terre e rocce non ancora caratterizzate entrino in contatto con la matrice suolo. Tali aree hanno superficie e volumetria sufficienti a garantire il tempo di permanenza necessario per l'effettuazione di campionamento e analisi delle terre e rocce da scavo ivi depositate, come da piano di utilizzo.
Compatibilmente con le specifiche esigenze operative e logistiche della cantierizzazione, le piazzole di caratterizzazione sono ubicate preferibilmente in prossimita' delle aree di scavo e sono opportunamente distinte e identificate con adeguata segnaletica.
Le terre e rocce da scavo sono disposte in cumuli nelle piazzole di caratterizzazione in quantita' comprese tra 3000 e 5000 mc in funzione dell'eterogeneita' del materiale e dei risultati della caratterizzazione in fase progettuale.
Posto uguale a (n) il numero totale dei cumuli realizzabili dall'intera massa da verificare, il numero (m) dei cumuli da campionare e' dato dalla seguente formula:
m = k n1/3
dove k=5 mentre i singoli m cumuli da campionare sono scelti in modo casuale. Il campo di validita' della formula e' n≥m; al di fuori di detto campo (per n<m) si procede alla caratterizzazione di tutto il materiale.
Qualora previsto, il campionamento su cumuli e' effettuato sul materiale «tal quale», in modo da ottenere un campione rappresentativo secondo la norma UNI 10802.
Salvo evidenze organolettiche per le quali si puo' disporre un campionamento puntuale, ogni singolo cumulo e' caratterizzato in modo da prelevare almeno 8 campioni elementari, di cui 4 in profondita' e 4 in superficie, al fine di ottenere un campione composito che, per quartatura, rappresenta il campione finale da sottoporre ad analisi chimica.
Oltre ai cumuli individuati con il metodo suesposto, sono sottoposti a caratterizzazione il primo cumulo prodotto e i cumuli successivi qualora si verifichino variazioni del processo di produzione, della litologia dei materiali e, comunque, nei casi in cui si riscontrino evidenze di potenziale contaminazione.
Altri criteri possono essere adottati in considerazione delle specifiche esigenze operative e logistiche della cantierizzazione, a condizione che il livello di caratterizzazione delle terre e rocce da scavo sia almeno pari a quello che si otterrebbe con l'applicazione del criterio sopra esposto.
Le modalita' di gestione dei cumuli ne garantiscono la stabilita', l'assenza di erosione da parte delle acque e la dispersione in atmosfera di polveri, ai fini anche della salvaguardia dell'igiene e della salute umana, nonche' della sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008.
A.2 - Caratterizzazione sull'area di scavo o sul fronte di avanzamento
La caratterizzazione sull'area di scavo o sul fronte di avanzamento e' eseguita in occasione dell'inizio dello scavo, ogni qual volta si verifichino variazioni del processo di produzione o della litologia delle terre e rocce da scavo e, comunque, nei casi in cui si riscontrino evidenze di potenziale contaminazione.
Di seguito sono indicati alcuni criteri di caratterizzazione sull'area di scavo e sul fronte di avanzamento, fermo restando che criteri diversi possono essere adottati in considerazione delle specifiche esigenze operative e logistiche della cantierizzazione, a condizione che il livello di caratterizzazione delle terre e rocce da scavo sia almeno pari a quello che si otterrebbe con l'applicazione dei criteri sotto indicati.
La caratterizzazione sul fronte di avanzamento e' eseguita indicativamente ogni 500 m di avanzamento del fronte della galleria e in ogni caso in occasione dell'inizio dello scavo della galleria, ogni qual volta si verifichino variazioni del processo di produzione o della litologia delle terre e rocce scavate, nonche', comunque, nei casi in cui si riscontrino evidenze di potenziale contaminazione.
Il campione medio e' ottenuto da sondaggi in avanzamento ovvero dal materiale appena scavato dal fronte di avanzamento. In quest'ultimo caso si prelevano almeno 8 campioni elementari, distribuiti uniformemente sulla superficie dello scavo, al fine di ottenere un campione composito che, per quartatura, rappresenta il campione finale da sottoporre ad analisi chimica.
A.3 - Caratterizzazione sull'intera area di intervento
La caratterizzazione sull'intera area di intervento e' eseguita secondo le modalita' dettagliate negli allegati 2 e 4.

Parte B
Verifiche per i controlli e le ispezioni

Le attivita' di campionamento per i controlli e le ispezioni sulla corretta attuazione del piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo sono eseguiti dalle Agenzie di protezione ambientale territorialmente competenti e in contraddittorio direttamente sul sito di produzione e di destinazione delle terre e rocce da scavo.
Le verifiche possono essere eseguite sia a completamento che durante la posa in opera del materiale.
Sono utilizzati gli stessi criteri adottati per il controllo in corso d'opera. In particolare, ai fini della definizione della densita' e della ubicazione dei punti di indagine, possono essere adottate metodologie di campionamento sistematiche o casuali, la cui scelta tiene conto delle eventuali campagne gia' eseguite in fase di realizzazione.
Il numero di campioni e' valutato in funzione dell'estensione e della profondita' dell'area di produzione delle terre e rocce da scavo oltre che della storia pregressa del sito di provenienza.
Il numero di punti d'indagine non puo' essere inferiore a tre e, in base alle dimensioni dell'area di intervento, e' aumentato secondo i criteri minimi riportati nella tabella seguente:


=========================================
|Dimensione dell'area |Punti di prelievo|
+=====================+=================+
|Inferiore a 2.500 | |
|metri quadri  |3 |
+---------------------+-----------------+
|Tra 2.500 e 10.000 |3 + 1 ogni 2.500 |
|metri quadri |metri quadri |
+---------------------+-----------------+
|Oltre i 10.000 metri |7 + 1 ogni 5.000 |
|quadri |metri quadri |
+---------------------+-----------------+
Tabella 8.1
La profondita' di indagine e' determinata in base alle profondita' del sito di destinazione. I campioni da sottoporre ad analisi chimiche sono:
- campione 1: da 0 a 1 m dal piano campagna;
- campione 2: nella zona intermedia;
- campione 3: nella zona di posa in prossimita' del piano di imposta delle terre e rocce da scavo (gia' piano campagna).
In genere i campioni volti all'individuazione dei requisiti ambientali dei materiali posti in opera sono prelevati come campioni compositi per ogni scavo esplorativo o sondaggio in relazione alla tipologia ed agli orizzonti individuati. Nel caso di scavo esplorativo, al fine di considerare una rappresentativita' media, si prospettano le seguenti casistiche:
- campione composito di fondo scavo;
- campione composito su singola parete o campioni compositi su piu' pareti in relazione agli orizzonti individuabili e/o variazioni laterali.
Nel caso di sondaggi a carotaggio si applicano le specifiche di cui agli allegati al Titolo V, alla Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
 
Allegato 10

Metodologia per la quantificazione dei materiali
di origine antropica di cui all'articolo 4, comma 3
(articolo 4)

La valutazione si basa su un'analisi finalizzata a individuare i materiali di natura antropica presenti nel riporto in un numero di campioni che possa essere considerato rappresentativo del volume dello scavo. La valutazione non e' finalizzata alla specifica delle singole classi merceologiche, bensi' a separare il terreno con caratteristiche stratigrafiche e geologiche naturali dai materiali origine antropica in modo che la presenza di questi ultimi possa essere pesata. Il campionamento e' condotto sul materiale «tal quale», secondo la procedura prevista dall'allegato 9. Non e' ammessa la miscelazione con altro terreno naturale stratigraficamente non riconducibile alla matrice materiale di riporto da caratterizzare. La quantita' massima del 20% in peso di cui all'articolo 4, comma 3, e' riferita all'orizzonte stratigrafico costituito da materiale di origine naturale e materiale di origine antropica.
Nella preparazione del campione finalizzata all'individuazione dei materiali di origine antropica presenti all'interno del riporto non e' scartata la frazione superiore a 2 cm.
Per il calcolo della percentuale si applica la seguente formula:

Parte di provvedimento in formato grafico

dove:
%Ma: percentuale di materiale di origine antropica
P_Ma: peso totale del materiale di origine antropica rilevato nel sopravaglio
P_tot: peso totale del campione sottoposto ad analisi (sopravaglio+sottovaglio)
Sono considerati materiali di origine naturale, da non conteggiare nella metodologia, i materiali di dimensioni > 2 cm costituiti da sassi, ciottoli e pietre anche alloctoni rispetto al sito.
Se nella matrice materiale di riporto sono presenti unicamente materiali di origine antropica derivanti da prospezioni, estrazioni di miniera o di cava che risultano geologicamente distinguibili dal suolo originario presente in sito (es. strato drenante costituito da ciottoli di fiume, o substrato di fondazione costituito da sfridi di porfido), questi non devono essere conteggiati ai fini del calcolo della percentuale del 20%.
 
Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui agli articoli 183, comma 1, e 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' le seguenti:
a) «lavori»: comprendono le attivita' di costruzione, scavo, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere;
b) «suolo»: lo strato piu' superficiale della crosta terrestre situato tra il substrato roccioso e la superficie. Il suolo e' costituito da componenti minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi, comprese le matrici materiali di riporto ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28;
c) «terre e rocce da scavo»: il suolo escavato derivante da attivita' finalizzate alla realizzazione di un'opera, tra le quali: scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee); perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento; opere infrastrutturali (gallerie, strade); rimozione e livellamento di opere in terra. Le terre e rocce da scavo possono contenere anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato, purche' le terre e rocce contenenti tali materiali non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la specifica destinazione d'uso;
d) «autorita' competente»: l'autorita' che autorizza la realizzazione dell'opera nel cui ambito sono generate le terre e rocce da scavo e, nel caso di opere soggette a procedimenti di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale, l'autorita' competente di cui all'articolo 5, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
e) «caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo»: attivita' svolta per accertare la sussistenza dei requisiti di qualita' ambientale delle terre e rocce da scavo in conformita' a quanto stabilito dal presente regolamento;
f) «piano di utilizzo»: il documento nel quale il proponente attesta, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dall'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dall'articolo 4 del presente regolamento, ai fini dell'utilizzo come sottoprodotti delle terre e rocce da scavo generate in cantieri di grandi dimensioni;
g) «dichiarazione di avvenuto utilizzo»: la dichiarazione con la quale il proponente o l'esecutore o il produttore attesta, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'avvenuto utilizzo delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti in conformita' al piano di utilizzo o alla dichiarazione di cui all'articolo 21;
h) «ambito territoriale con fondo naturale»: porzione di territorio geograficamente individuabile in cui puo' essere dimostrato che un valore di concentrazione di una o piu' sostanze nel suolo, superiore alle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sia ascrivibile a fenomeni naturali legati alla specifica pedogenesi del territorio stesso, alle sue caratteristiche litologiche e alle condizioni chimico-fisiche presenti;
i) «sito»: area o porzione di territorio geograficamente definita e perimetrata, intesa nelle sue matrici ambientali (suolo e acque sotterranee);
l) «sito di produzione»: il sito in cui sono generate le terre e rocce da scavo;
m) «sito di destinazione»: il sito, come indicato dal piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui all'articolo 21, in cui le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotto sono utilizzate;
n) «sito di deposito intermedio»: il sito in cui le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotto sono temporaneamente depositate in attesa del loro utilizzo finale e che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 5;
o) «normale pratica industriale»: costituiscono un trattamento di normale pratica industriale quelle operazioni, anche condotte non singolarmente, alle quali possono essere sottoposte le terre e rocce da scavo, finalizzate al miglioramento delle loro caratteristiche merceologiche per renderne l'utilizzo maggiormente produttivo e tecnicamente efficace. Fermo il rispetto dei requisiti previsti per i sottoprodotti e dei requisiti di qualita' ambientale, il trattamento di normale pratica industriale garantisce l'utilizzo delle terre e rocce da scavo conformemente ai criteri tecnici stabiliti dal progetto. L'allegato 3 elenca alcune delle operazioni piu' comunemente effettuate, che rientrano tra le operazioni di normale pratica industriale;
p) «proponente»: il soggetto che presenta il piano di utilizzo;
q) «esecutore»: il soggetto che attua il piano di utilizzo ai sensi dell'articolo 17;
r) «produttore»: il soggetto la cui attivita' materiale produce le terre e rocce da scavo e che predispone e trasmette la dichiarazione di cui all'articolo 21;
s) «ciclo produttivo di destinazione»: il processo produttivo nel quale le terre e rocce da scavo sono utilizzate come sottoprodotti in sostituzione del materiale di cava;
t) «cantiere di piccole dimensioni»: cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantita' non superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attivita' e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, comprese quelle prodotte nel corso di attivita' o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
u) «cantiere di grandi dimensioni»: cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantita' superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attivita' o di opere soggette a procedure di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
v) «cantiere di grandi dimensioni non sottoposto a VIA o AIA»: cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantita' superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attivita' o di opere non soggette a procedure di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
z) «sito oggetto di bonifica»: sito nel quale sono state attivate le procedure di cui al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
aa) «opera»: il risultato di un insieme di lavori che di per se' esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di difesa e di presidio ambientale e di ingegneria naturalistica.

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 183, comma 1, del
citato decreto legislativo n. 152 del 2006:
«Art. 183 (Definizioni). - 1. Ai fini della parte
quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori
definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si
intende per:
a) «rifiuto»: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il
detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo
di disfarsi;
b) «rifiuto pericoloso»: rifiuto che presenta una o
piu' caratteristiche di cui all'allegato I della parte
quarta del presente decreto;
c) «oli usati»: qualsiasi olio industriale o
lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio
all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati
dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione,
nonche' gli oli usati per turbine e comandi idraulici;
d) «rifiuto organico»: rifiuti biodegradabili di
giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti
da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e
punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti
dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;
e) «autocompostaggio»: compostaggio degli scarti
organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze
domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito
del materiale prodotto;
f) «produttore di rifiuti»: il soggetto la cui
attivita' produce rifiuti e il soggetto al quale sia
giuridicamente riferibile detta produzione (produttore
iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento,
di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la
natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo
produttore);
g) «produttore del prodotto»: qualsiasi persona fisica
o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi,
trasformi, tratti, venda o importi prodotti;
h) «detentore»: il produttore dei rifiuti o la persona
fisica o giuridica che ne e' in possesso;
i) «commerciante»: qualsiasi impresa che agisce in
qualita' di committente, al fine di acquistare e
successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti
che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;
l) «intermediario»: qualsiasi impresa che dispone il
recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi,
compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale
disponibilita' dei rifiuti;
m) «prevenzione»: misure adottate prima che una
sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che
riducono:
1) la quantita' dei rifiuti, anche attraverso il
riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di
vita;
2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti
sull'ambiente e la salute umana;
3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e
prodotti;
n) «gestione»: la raccolta, il trasporto, il recupero e
lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali
operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei
siti di smaltimento, nonche' le operazioni effettuate in
qualita' di commerciante o intermediario. Non costituiscono
attivita' di gestione dei rifiuti le operazioni di
prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari
alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da
eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e
piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine
antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente
necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi
li hanno depositati;
o) «raccolta»: il prelievo dei rifiuti, compresi la
cernita preliminare e il deposito preliminare alla
raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta
di cui alla lettera «mm», ai fini del loro trasporto in un
impianto di trattamento;
p) «raccolta differenziata»: la raccolta in cui un
flusso di rifiuti e' tenuto separato in base al tipo ed
alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il
trattamento specifico;
q) «preparazione per il riutilizzo»: le operazioni di
controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui
prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono
preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro
pretrattamento;
r) «riutilizzo»: qualsiasi operazione attraverso la
quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono
reimpiegati per la stessa finalita' per la quale erano
stati concepiti;
s) «trattamento»: operazioni di recupero o smaltimento,
inclusa la preparazione prima del recupero o dello
smaltimento;
t) «recupero»: qualsiasi operazione il cui principale
risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo
utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati
altrimenti utilizzati per assolvere una particolare
funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione,
all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un
elenco non esaustivo di operazioni di recupero;
u) «riciclaggio»: qualsiasi operazione di recupero
attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere
prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro
funzione originaria o per altri fini. Include il
trattamento di materiale organico ma non il recupero di
energia ne' il ritrattamento per ottenere materiali da
utilizzare quali combustibili o in operazioni di
riempimento;
v) «rigenerazione degli oli usati»: qualsiasi
operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di
base mediante una raffinazione degli oli usati, che
comporti in particolare la separazione dei contaminanti,
dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in
tali oli;
z) «smaltimento»: qualsiasi operazione diversa dal
recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza
secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato
B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco non
esaustivo delle operazioni di smaltimento;
aa) «stoccaggio»: le attivita' di smaltimento
consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di
rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte
quarta del presente decreto, nonche' le attivita' di
recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva
di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla
medesima parte quarta;
bb) «deposito temporaneo»: il raggruppamento dei
rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del
trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento,
effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli
stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in
cui si svolge l'attivita' che ha determinato la produzione
dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui
all'art. 2135 del codice civile, presso il sito che sia
nella disponibilita' giuridica della cooperativa agricola,
ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono
soci, alle seguenti condizioni:
1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici
persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e
successive modificazioni, devono essere depositati nel
rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e
l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e
gestiti conformemente al suddetto regolamento;
2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle
operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle
seguenti modalita' alternative, a scelta del produttore dei
rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente
dalle quantita' in deposito; quando il quantitativo di
rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri
cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.
In ogni caso, allorche' il quantitativo di rifiuti non
superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo
non puo' avere durata superiore ad un anno;
3) il «deposito temporaneo» deve essere effettuato per
categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative
norme tecniche, nonche', per i rifiuti pericolosi, nel
rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle
sostanze pericolose in essi contenute;
4) devono essere rispettate le norme che disciplinano
l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con
decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo
sviluppo economico, sono fissate le modalita' di gestione
del deposito temporaneo;
cc) «combustibile solido secondario (CSS)»: il
combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le
caratteristiche di classificazione e di specificazione
individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e
successive modifiche ed integrazioni; fatta salva
l'applicazione dell'art. 184-ter, il combustibile solido
secondario, e' classificato come rifiuto speciale;
dd) «rifiuto biostabilizzato»: rifiuto ottenuto dal
trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti
indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche,
da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne
contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e
sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di
qualita';
ee) «compost di qualita'»: prodotto, ottenuto dal
compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente,
che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite
dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n.
75, e successive modificazioni;
ff) «digestato di qualita'»: prodotto ottenuto dalla
digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti
separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme
tecniche da emanarsi con decreto del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali;
gg) «emissioni»: le emissioni in atmosfera di cui
all'art. 268, comma 1, lettera b);
hh) «scarichi idrici»: le immissioni di acque reflue di
cui all'art. 74, comma 1, lettera ff);
ii) «inquinamento atmosferico»: ogni modifica
atmosferica di cui all'art. 268, comma 1, lettera a);
ll) «gestione integrata dei rifiuti»: il complesso
delle attivita', ivi compresa quella di spazzamento delle
strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare
la gestione dei rifiuti;
mm) «centro di raccolta»: area presidiata ed allestita,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, per l'attivita' di raccolta mediante
raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per
frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto
agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei
centri di raccolta e' data con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
nn) «migliori tecniche disponibili»: le migliori
tecniche disponibili quali definite all'art. 5, comma 1,
lettera l-ter) del presente decreto;
oo) «spazzamento delle strade»: modalita' di raccolta
dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade,
aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le
operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue
pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro
fruibilita' e la sicurezza del transito;
pp) «circuito organizzato di raccolta»: sistema di
raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai
Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del
presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato
sulla base di un accordo di programma stipulato tra la
pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali
rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni
territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro
stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili
della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di
trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione
definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla
convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto
di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della
piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto
dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della
predetta convenzione;
qq) «sottoprodotto»: qualsiasi sostanza od oggetto che
soddisfa le condizioni di cui all'art. 184-bis, comma 1, o
che rispetta i criteri stabiliti in base all'art. 184-bis,
comma 2;
qq-bis) «compostaggio di comunita'»: compostaggio
effettuato collettivamente da piu' utenze domestiche e non
domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani
prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost
prodotto da parte delle utenze conferenti.».
- Si riporta il testo dell'art. 240, del citato decreto
legislativo n. 152 del 2006:
«Art. 240 (Definizioni). - 1. Ai fini dell'applicazione
del presente titolo, si definiscono:
a) sito: l'area o porzione di territorio,
geograficamente definita e determinata, intesa nelle
diverse matrici ambientali (suolo, materiali di riporto,
sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle
eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti;
b) concentrazioni soglia di contaminazione (CSC): i
livelli di contaminazione delle matrici ambientali che
costituiscono valori al di sopra dei quali e' necessaria la
caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito
specifica, come individuati nell'Allegato 5 alla parte
quarta del presente decreto. Nel caso in cui il sito
potenzialmente contaminato sia ubicato in un'area
interessata da fenomeni antropici o naturali che abbiano
determinato il superamento di una o piu' concentrazioni
soglia di contaminazione, queste ultime si assumono pari al
valore di fondo esistente per tutti i parametri superati;
c) concentrazioni soglia di rischio (CSR): i livelli di
contaminazione delle matrici ambientali, da determinare
caso per caso con l'applicazione della procedura di analisi
di rischio sito specifica secondo i principi illustrati
nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto e
sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, il
cui superamento richiede la messa in sicurezza e la
bonifica. I livelli di concentrazione cosi' definiti
costituiscono i livelli di accettabilita' per il sito;
d) sito potenzialmente contaminato: un sito nel quale
uno o piu' valori di concentrazione delle sostanze
inquinanti rilevati nelle matrici ambientali risultino
superiori ai valori di concentrazione soglia di
contaminazione (CSC), in attesa di espletare le operazioni
di caratterizzazione e di analisi di rischio sanitario e
ambientale sito specifica, che ne permettano di determinare
lo stato o meno di contaminazione sulla base delle
concentrazioni soglia di rischio (CSR);
e) sito contaminato: un sito nel quale i valori delle
concentrazioni soglia di rischio (CSR), determinati con
l'applicazione della procedura di analisi di rischio di cui
all'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto sulla
base dei risultati del piano di caratterizzazione,
risultano superati;
f) sito non contaminato: un sito nel quale la
contaminazione rilevata nelle matrici ambientali risulti
inferiore ai valori di concentrazione soglia di
contaminazione (CSC) oppure, se superiore, risulti comunque
inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio
(CSR) determinate a seguito dell'analisi di rischio
sanitario e ambientale sito specifica;
g) sito con attivita' in esercizio: un sito nel quale
risultano in esercizio attivita' produttive sia industriali
che commerciali nonche' le aree pertinenziali e quelle
adibite ad attivita' accessorie economiche, ivi comprese le
attivita' di mantenimento e tutela del patrimonio ai fini
della successiva ripresa delle attivita';
h) sito dismesso: un sito in cui sono cessate le
attivita' produttive;
i) misure di prevenzione: le iniziative per contrastare
un evento, un atto o un'omissione che ha creato una
minaccia imminente per la salute o per l'ambiente, intesa
come rischio sufficientemente probabile che si verifichi un
danno sotto il profilo sanitario o ambientale in un futuro
prossimo, al fine di impedire o minimizzare il realizzarsi
di tale minaccia;
l) misure di riparazione: qualsiasi azione o
combinazione di azioni, tra cui misure di attenuazione o
provvisorie dirette a riparare, risanare o sostituire
risorse naturali e/o servizi naturali danneggiati, oppure a
fornire un'alternativa equivalente a tali risorse o
servizi;
m) messa in sicurezza d'emergenza: ogni intervento
immediato o a breve termine, da mettere in opera nelle
condizioni di emergenza di cui alla lettera t) in caso di
eventi di contaminazione repentini di qualsiasi natura,
atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di
contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici
presenti nel sito e a rimuoverle, in attesa di eventuali
ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza
operativa o permanente;
n) messa in sicurezza operativa: l'insieme degli
interventi eseguiti in un sito con attivita' in esercizio
atti a garantire un adeguato livello di sicurezza per le
persone e per l'ambiente, in attesa di ulteriori interventi
di messa in sicurezza permanente o bonifica da realizzarsi
alla cessazione dell'attivita'. Essi comprendono altresi'
gli interventi di contenimento della contaminazione da
mettere in atto in via transitoria fino all'esecuzione
della bonifica o della messa in sicurezza permanente, al
fine di evitare la diffusione delle contaminazioni
all'interno della stessa matrice o tra matrici differenti.
In tali casi devono essere predisposti idonei piani di
monitoraggio e controllo che consentano di verificare
l'efficacia delle soluzioni adottate;
o) messa in sicurezza permanente: l'insieme degli
interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti
inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a
garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per
le persone e per l'ambiente. In tali casi devono essere
previsti piani di monitoraggio e controllo e limitazioni
d'uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici;
p) bonifica: l'insieme degli interventi atti ad
eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti
o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel
suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un
livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni
soglia di rischio (CSR);
q) ripristino e ripristino ambientale: gli interventi
di riqualificazione ambientale e paesaggistica, anche
costituenti complemento degli interventi di bonifica o
messa in sicurezza permanente, che consentono di recuperare
il sito alla effettiva e definitiva fruibilita' per la
destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici;
r) inquinamento diffuso: la contaminazione o le
alterazioni chimiche, fisiche o biologiche delle matrici
ambientali determinate da fonti diffuse e non imputabili ad
una singola origine;
s) analisi di rischio sanitario e ambientale sito
specifica: analisi sito specifica degli effetti sulla
salute umana derivanti dall'esposizione prolungata
all'azione delle sostanze presenti nelle matrici ambientali
contaminate, condotta con i criteri indicati nell'Allegato
1 alla parte quarta del presente decreto;
t) condizioni di emergenza: gli eventi al verificarsi
dei quali e' necessaria l'esecuzione di interventi di
emergenza, quali ad esempio:
1) concentrazioni attuali o potenziali dei vapori in
spazi confinati prossime ai livelli di esplosivita' o
idonee a causare effetti nocivi acuti alla salute;
2) presenza di quantita' significative di prodotto in
fase separata sul suolo o in corsi di acqua superficiali o
nella falda;
3) contaminazione di pozzi ad utilizzo idropotabile o
per scopi agricoli;
4) pericolo di incendi ed esplosioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, del citato
decreto-legge n. 2 del 2012:
«Art. 3 (Interpretazione autentica dell'art. 185 del
decreto legislativo n. 152 del 2006, disposizioni in
materia di matrici materiali di riporto e ulteriori
disposizioni in materia di rifiuti). - 1. Ferma restando la
disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i
riferimenti al «suolo» contenuti all'art. 185, commi 1,
lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, si interpretano come riferiti anche alle
matrici materiali di riporto di cui all'allegato 2 alla
parte IV del medesimo decreto legislativo, costituite da
una miscela eterogenea di materiale di origine antropica,
quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di
terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico
rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche
naturali del terreno in un determinato sito, e utilizzate
per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di
reinterri.
(omissis).».
- Si riporta il testo della Tabella 1, allegato 5, al
Titolo V, della Parte Quarta, del citato decreto
legislativo n. 152 del 2006:
«Tabella 1: (Concentrazione soglia di contaminazione
nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica
destinazione d'uso dei siti da bonificare).

Parte di provvedimento in formato grafico

(1) In Tabella sono selezionate, per ogni categoria
chimica, alcune sostanze frequentemente rilevate nei siti
contaminati. Per le sostanze non esplicitamente indicate in
Tabella i valori di concentrazione limite accettabili sono
ricavati adottando quelli indicati per la sostanza
tossicologicamente piu' affine.
(*(asterisco)) Corrisponde al limite di rilevabilita'
della tecnica analitica (diffrattometria a raggi X oppure
I.R. - Trasformata di Fourier).».
- Si riporta il testo dell'art. 5, del citato decreto
legislativo n. 152 del 2006:
«Art. 5 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
a) valutazione ambientale di piani e programmi, nel
seguito valutazione ambientale strategica, di seguito VAS:
il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui
al titolo II della seconda parte del presente decreto, lo
svolgimento di una verifica di assoggettabilita',
l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di
consultazioni, la valutazione del piano o del programma,
del rapporto e degli esiti delle consultazioni,
l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla
decisione ed il monitoraggio;
b) valutazione ambientale dei progetti, nel seguito
valutazione d'impatto ambientale, di seguito VIA: il
procedimento mediante il quale vengono preventivamente
individuati gli effetti sull'ambiente di un progetto,
secondo le disposizioni di cui al titolo III della seconda
parte del presente decreto, ai fini dell'individuazione
delle soluzioni piu' idonee al perseguimento degli
obiettivi di cui all'art. 4, commi 3 e 4, lettera b);
c) impatto ambientale: l'alterazione qualitativa e/o
quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo
termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa,
positiva e negativa dell'ambiente, inteso come sistema di
relazioni fra i fattori antropici, naturalistici,
chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici,
culturali, agricoli ed economici, in conseguenza
dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o di
progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione,
gestione e dismissione, nonche' di eventuali
malfunzionamenti;
d) patrimonio culturale: l'insieme costituito dai beni
culturali e dai beni paesaggistici in conformita' al
disposto di cui all'art. 2, comma 1, del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
e) piani e programmi: gli atti e provvedimenti di
pianificazione e di programmazione comunque denominati,
compresi quelli cofinanziati dalla Comunita' europea,
nonche' le loro modifiche:
1) che sono elaborati e/o adottati da un'autorita' a
livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da
un'autorita' per essere approvati, mediante una procedura
legislativa, amministrativa o negoziale e
2) che sono previsti da disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative;
f) rapporto ambientale: il documento del piano o del
programma redatto in conformita' alle previsioni di cui
all'art. 13;
g) progetto: la realizzazione di lavori di costruzione
o di altri impianti od opere e di altri interventi
sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli
destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo. Ai
fini della valutazione ambientale, gli elaborati del
progetto preliminare e del progetto definitivo sono
predisposti con un livello informativo e di dettaglio
almeno equivalente a quello previsto dall'art. 93, commi 3
e 4, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163;
[h) progetto definitivo: gli elaborati progettuali
predisposti in conformita' all'art. 93 del decreto n. 163
del 2006 nel caso di opere pubbliche; negli altri casi, il
progetto che presenta almeno un livello informativo e di
dettaglio equivalente ai fini della valutazione ambientale;
i) studio di impatto ambientale: elaborato che integra
il progetto definitivo, redatto in conformita' alle
previsioni di cui all'art. 22;
i-bis) sostanze: gli elementi chimici e loro composti,
escluse le sostanze radioattive di cui al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e gli organismi
geneticamente modificati di cui ai decreti legislativi del
3 marzo 1993, n. 91 e n. 92;
i-ter) inquinamento: l'introduzione diretta o
indiretta, a seguito di attivita' umana, di sostanze,
vibrazioni, calore o rumore o piu' in generale di agenti
fisici o chimici, nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che
potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualita'
dell'ambiente, causare il deterioramento dei beni
materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi
dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi;
i-quater) installazione: unita' tecnica permanente, in
cui sono svolte una o piu' attivita' elencate all'allegato
VIII alla Parte Seconda e qualsiasi altra attivita'
accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attivita'
svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni
e sull'inquinamento. E' considerata accessoria l'attivita'
tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso
gestore;
i-quinquies) installazione esistente: ai fini
dell'applicazione del Titolo III-bis alla Parte Seconda una
installazione che, al 6 gennaio 2013, ha ottenuto tutte le
autorizzazioni ambientali necessarie all'esercizio o il
provvedimento positivo di compatibilita' ambientale o per
la quale, a tale data, sono state presentate richieste
complete per tutte le autorizzazioni ambientali necessarie
per il suo esercizio, a condizione che essa entri in
funzione entro il 6 gennaio 2014. Le installazioni
esistenti si qualificano come 'non gia' soggette ad AIA' se
in esse non si svolgono attivita' gia' ricomprese nelle
categorie di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto
dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128;
i-sexies) nuova installazione: una installazione che
non ricade nella definizione di installazione esistente;
i-septies) emissione: lo scarico diretto o indiretto,
da fonti puntiformi o diffuse dell'impianto, opera o
infrastruttura, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore,
agenti fisici o chimici, radiazioni, nell'aria, nell'acqua
ovvero nel suolo;
i-octies) valori limite di emissione: la massa espressa
in rapporto a determinati parametri specifici, la
concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non
possono essere superati in uno o piu' periodi di tempo. I
valori limite di emissione possono essere fissati anche per
determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze,
indicate nell'allegato X. I valori limite di emissione
delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente
previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle
emissioni dell'impianto; nella loro determinazione non
devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto
concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una
stazione di depurazione puo' essere preso in considerazione
nella determinazione dei valori limite di emissione
dall'impianto, a condizione di garantire un livello
equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e
di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente,
fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla
parte terza del presente decreto;
i-nonies) norma di qualita' ambientale: la serie di
requisiti, inclusi gli obiettivi di qualita', che
sussistono in un dato momento in un determinato ambiente o
in una specifica parte di esso, come stabilito nella
normativa vigente in materia ambientale;
l) modifica: la variazione di un piano, programma,
impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli
impianti e dei progetti, le variazioni delle loro
caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro
potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente;
l-bis) modifica sostanziale di un progetto, opera o di
un impianto: la variazione delle caratteristiche o del
funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto,
dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che,
secondo l'autorita' competente, producano effetti negativi
e significativi sull'ambiente. In particolare, con
riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata
ambientale, per ciascuna attivita' per la quale l'allegato
VIII indica valori di soglia, e' sostanziale una modifica
all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore
di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o
superiore al valore della soglia stessa;
l-ter) migliori tecniche disponibili (best available
techniques - BAT): la piu' efficiente e avanzata fase di
sviluppo di attivita' e relativi metodi di esercizio
indicanti l'idoneita' pratica di determinate tecniche a
costituire, in linea di massima, la base dei valori limite
di emissione e delle altre condizioni di autorizzazione
intesi ad evitare oppure, ove cio' si riveli impossibile, a
ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto
sull'ambiente nel suo complesso. Nel determinare le
migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in
particolare degli elementi di cui all'allegato XI. Si
intende per:
1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalita'
di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e
chiusura dell'impianto;
2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che
ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e
tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto
industriale, prendendo in considerazione i costi e i
vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno
applicate o prodotte in ambito nazionale, purche' il
gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;
3) migliori: le tecniche piu' efficaci per ottenere un
elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo
complesso;
l-ter.1) 'documento di riferimento sulle BAT' o 'BREF':
documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi
dell'art. 13, paragrafo 6, della direttiva 2010/75/UE;
l-ter.2) 'conclusioni sulle BAT': un documento adottato
secondo quanto specificato all'art. 13, paragrafo 5, della
direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenente le parti
di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori
tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni
per valutarne l'applicabilita', i livelli di emissione
associati alle migliori tecniche disponibili, il
monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e,
se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito;
l-ter.4) 'livelli di emissione associati alle migliori
tecniche disponibili' o 'BAT-AEL': intervalli di livelli di
emissione ottenuti in condizioni di esercizio normali
utilizzando una migliore tecnica disponibile o una
combinazione di migliori tecniche disponibili, come
indicato nelle conclusioni sulle BAT, espressi come media
in un determinato arco di tempo e nell'ambito di condizioni
di riferimento specifiche;
l-ter.5) 'tecnica emergente': una tecnica innovativa
per un'attivita' industriale che, se sviluppata
commercialmente, potrebbe assicurare un piu' elevato
livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso o
almeno lo stesso livello di protezione dell'ambiente e
maggiori risparmi di spesa rispetto alle migliori tecniche
disponibili esistenti;
m) verifica di assoggettabilita': la verifica attivata
allo scopo di valutare, ove previsto, se progetti possono
avere un impatto significativo e negativo sull'ambiente e
devono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo
le disposizioni del presente decreto;
m-bis) verifica di assoggettabilita' di un piano o
programma: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove
previsto, se piani, programmi ovvero le loro modifiche,
possano aver effetti significativi sull'ambiente e devono
essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le
disposizioni del presente decreto considerato il diverso
livello di sensibilita' ambientale delle aree interessate;
m-ter) parere motivato: il provvedimento obbligatorio
con eventuali osservazioni e condizioni che conclude la
fase di valutazione di VAS, espresso dall'autorita'
competente sulla base dell'istruttoria svolta e degli esiti
delle consultazioni;
n) provvedimento di verifica: il provvedimento
obbligatorio e vincolante dell'autorita' competente che
conclude la verifica di assoggettabilita';
o) provvedimento di valutazione dell'impatto
ambientale: il provvedimento dell'autorita' competente che
conclude la fase di valutazione del processo di VIA. E' un
provvedimento obbligatorio e vincolante che sostituisce o
coordina, tutte le autorizzazioni, le intese, le
concessioni, le licenze, i pareri, i nulla osta e gli
assensi comunque denominati in materia ambientale e di
patrimonio culturale secondo le previsioni di cui all'art.
26;
o-bis) autorizzazione integrata ambientale: il
provvedimento che autorizza l'esercizio di una
installazione rientrante fra quelle di cui all'art. 4,
comma 4, lettera c), o di parte di essa a determinate
condizioni che devono garantire che l'installazione sia
conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis ai fini
dell'individuazione delle soluzioni piu' idonee al
perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 4, comma 4,
lettera c). Un'autorizzazione integrata ambientale puo'
valere per una o piu' installazioni o parti di esse che
siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo
gestore. Nel caso in cui diverse parti di una installazione
siano gestite da gestori differenti, le relative
autorizzazioni integrate ambientali sono opportunamente
coordinate a livello istruttorio;
p) autorita' competente: la pubblica amministrazione
cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di
assoggettabilita', l'elaborazione del parere motivato, nel
caso di valutazione di piani e programmi, e l'adozione dei
provvedimenti conclusivi in materia di VIA, nel caso di
progetti ovvero il rilascio dell'autorizzazione integrata
ambientale o del provvedimento comunque denominato che
autorizza l'esercizio;
q) autorita' procedente: la pubblica amministrazione
che elabora il piano, programma soggetto alle disposizioni
del presente decreto, ovvero nel caso in cui il soggetto
che predispone il piano, programma sia un diverso soggetto
pubblico o privato, la pubblica amministrazione che
recepisce, adotta o approva il piano, programma;
r) proponente: il soggetto pubblico o privato che
elabora il piano, programma o progetto soggetto alle
disposizioni del presente decreto;
r-bis) gestore: qualsiasi persona fisica o giuridica
che detiene o gestisce, nella sua totalita' o in parte,
l'installazione o l'impianto oppure che dispone di un
potere economico determinante sull'esercizio tecnico dei
medesimi;
s) soggetti competenti in materia ambientale: le
pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le
loro specifiche competenze o responsabilita' in campo
ambientale, possono essere interessate agli impatti
sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani, programmi o
progetti;
t) consultazione: l'insieme delle forme di informazione
e partecipazione, anche diretta, delle amministrazioni, del
pubblico e del pubblico interessato nella raccolta dei dati
e nella valutazione dei piani, programmi e progetti;
u) pubblico: una o piu' persone fisiche o giuridiche
nonche', ai sensi della legislazione vigente, le
associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;
v) pubblico interessato: il pubblico che subisce o puo'
subire gli effetti delle procedure decisionali in materia
ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini
della presente definizione le organizzazioni non
governative che promuovono la protezione dell'ambiente e
che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale
vigente, nonche' le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, sono considerate come aventi interesse;
v-bis) relazione di riferimento: informazioni sullo
stato di qualita' del suolo e delle acque sotterranee, con
riferimento alla presenza di sostanze pericolose
pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto
in termini quantitativi con lo stato al momento della
cessazione definitiva delle attivita'. Tali informazioni
riguardano almeno: l'uso attuale e, se possibile, gli usi
passati del sito, nonche', se disponibili, le misurazioni
effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne
illustrino lo stato al momento dell'elaborazione della
relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni
effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo
conto della possibilita' di una contaminazione del suolo e
delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose
usate, prodotte o rilasciate dall'installazione
interessata. Le informazioni definite in virtu' di altra
normativa che soddisfano i requisiti di cui alla presente
lettera possono essere incluse o allegate alla relazione di
riferimento. Nella redazione della relazione di riferimento
si terra' conto delle linee guida eventualmente emanate
dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 22, paragrafo
2, della direttiva 2010/75/UE;
v-ter) acque sotterranee: acque sotterranee quali
definite all'art. 74, comma 1, lettera l);
v-quater) suolo: lo strato piu' superficiale della
crosta terrestre situato tra il substrato roccioso e la
superficie. Il suolo e' costituito da componenti minerali,
materia organica, acqua, aria e organismi viventi. Ai soli
fini dell'applicazione della Parte Terza, l'accezione del
termine comprende, oltre al suolo come precedentemente
definito, anche il territorio, il sottosuolo, gli abitati e
le opere infrastrutturali;
v-quinquies) ispezione ambientale: tutte le azioni, ivi
compresi visite in loco, controllo delle emissioni e
controlli delle relazioni interne e dei documenti di
follow-up, verifica dell'autocontrollo, controllo delle
tecniche utilizzate e adeguatezza della gestione ambientale
dell'installazione, intraprese dall'autorita' competente o
per suo conto al fine di verificare e promuovere il
rispetto delle condizioni di autorizzazione da parte delle
installazioni, nonche', se del caso, monitorare l'impatto
ambientale di queste ultime;
v-sexies) pollame: il pollame quale definito all'art.
2, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della
Repubblica 3 marzo 1993, n. 587; (44)
v-septies) combustibile: qualsiasi materia combustibile
solida, liquida o gassosa, che la norma ammette possa
essere combusta per utilizzare l'energia liberata dal
processo;
v-octies) sostanze pericolose: le sostanze o miscele,
come definite all'art. 2, punti 7 e 8, del regolamento (CE)
n. 1272/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 2008, pericolose ai sensi dell'art. 3 del
medesimo regolamento. Ai fini della Parte Terza si applica
la definizione di cui all'art. 74, comma 2, lettera ee).
1-bis. Ai fini del della presente Parte Seconda si
applicano inoltre le definizioni di 'impianto di
incenerimento dei rifiuti' e di 'impianto di
coincenerimento dei rifiuti' di cui alle lettere b) e c)
del comma 1 dell'art. 237-ter.».
- Si riporta il testo dell'art. 47, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa):
«Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'art. 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
che la denuncia all'Autorita' di polizia giudiziaria e'
presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva.».
- Per il testo dell'art. 184-bis, del citato decreto
legislativo n. 152 del 2006, si veda nelle note all'art. 1.
- La Parte Seconda, del citato decreto legislativo n.
152 del 2006, reca: «Procedure per la valutazione
ambientale strategica (VAS), per la valutazione
dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione
integrata ambientale (IPPC)».
- Il Titolo V, della Parte Quarta, del citato decreto
legislativo n. 152 del 2006, reca: «Bonifica di siti
contaminati».
 
Art. 3
Esclusioni dal campo di applicazione

1. Il presente regolamento non si applica alle ipotesi disciplinate dall'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i rifiuti provenienti direttamente dall'esecuzione di interventi di demolizione di edifici o di altri manufatti preesistenti, la cui gestione e' disciplinata ai sensi della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 109, del citato decreto
legislativo n. 152 del 2006:
«Art. 109 (Immersione in mare di materiale derivante da
attivita' di escavo e attivita' di posa in mare di cavi e
condotte). - 1. Al fine della tutela dell'ambiente marino e
in conformita' alle disposizioni delle convenzioni
internazionali vigenti in materia, e' consentita
l'immersione deliberata in mare da navi ovvero aeromobili e
da strutture ubicate nelle acque del mare o in ambiti ad
esso contigui, quali spiagge, lagune e stagni salmastri e
terrapieni costieri, dei materiali seguenti:
a) materiali di escavo di fondali marini o salmastri o
di terreni litoranei emersi;
b) inerti, materiali geologici inorganici e manufatti
al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la
compatibilita' e l'innocuita' ambientale;
c) materiale organico e inorganico di origine marina o
salmastra, prodotto durante l'attivita' di pesca effettuata
in mare o laguna o stagni salmastri.
2. L'autorizzazione all'immersione in mare dei
materiali di cui al comma 1, lettera a), e' rilasciata
dalla regione, fatta eccezione per gli interventi ricadenti
in aree protette nazionali di cui alle leggi 31 dicembre
1982, n. 979 e 6 dicembre 1991, n. 394, per i quali e'
rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, in conformita' alle modalita'
stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con i
Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle
politiche agricole e forestali, delle attivita' produttive
previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore della parte terza del presente
decreto.
3. L'immersione in mare di materiale di cui al comma 1,
lettera b), e' soggetta ad autorizzazione regionale, con
esclusione dei nuovi manufatti soggetti alla valutazione di
impatto ambientale. Per le opere di ripristino, che non
comportino aumento della cubatura delle opere preesistenti,
e' dovuta la sola comunicazione all'autorita' competente.
4. L'immersione in mare dei materiali di cui al comma
1, lettera c), non e' soggetta ad autorizzazione.
5. La movimentazione dei fondali marini derivante
dall'attivita' di posa in mare di cavi e condotte e'
soggetta ad autorizzazione regionale rilasciata, in
conformita' alle modalita' tecniche stabilite con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con i Ministri delle attivita'
produttive, delle infrastrutture e dei trasporti e delle
politiche agricole e forestali, per quanto di competenza,
da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della parte terza del presente decreto.
5-bis. Per gli interventi assoggettati a valutazione di
impatto ambientale, nazionale o regionale, le
autorizzazioni ambientali di cui ai commi 2 e 5 sono
istruite e rilasciate dalla stessa autorita' competente per
il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento
di valutazione di impatto ambientale. Nel caso di condotte
o cavi facenti parte della rete nazionale di trasmissione
dell'energia elettrica o di connessione con reti
energetiche di altri Stati, non soggetti a valutazione di
impatto ambientale, l'autorizzazione e' rilasciata dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, sentite le regioni interessate, nell'ambito del
procedimento unico di autorizzazione delle stesse reti.».
- Per la Parte Quarta, del citato decreto legislativo
n. 152 del 2006, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 4
Criteri per qualificare le terre e rocce
da scavo come sottoprodotti

1. In attuazione dell'articolo 184-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il presente Capo stabilisce i requisiti generali da soddisfare affinche' le terre e rocce da scavo generate in cantieri di piccole dimensioni, in cantieri di grandi dimensioni e in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA, siano qualificati come sottoprodotti e non come rifiuti, nonche' le disposizioni comuni ad esse applicabili. Il presente Capo definisce, altresi', le procedure per garantire che la gestione e l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti avvenga senza pericolo per la salute dell'uomo e senza recare pregiudizio all'ambiente.
2. Ai fini del comma 1 e ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera qq), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le terre e rocce da scavo per essere qualificate sottoprodotti devono soddisfare i seguenti requisiti:
a) sono generate durante la realizzazione di un'opera, di cui costituiscono parte integrante e il cui scopo primario non e' la produzione di tale materiale;
b) il loro utilizzo e' conforme alle disposizioni del piano di utilizzo di cui all'articolo 9 o della dichiarazione di cui all'articolo 21, e si realizza:
1) nel corso dell'esecuzione della stessa opera nella quale e' stato generato o di un'opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari, recuperi ambientali oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali;
2) in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava;
c) sono idonee ad essere utilizzate direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
d) soddisfano i requisiti di qualita' ambientale espressamente previsti dal Capo II o dal Capo III o dal Capo IV del presente regolamento, per le modalita' di utilizzo specifico di cui alla lettera b).
3. Nei casi in cui le terre e rocce da scavo contengano materiali di riporto, la componente di materiali di origine antropica frammisti ai materiali di origine naturale non puo' superare la quantita' massima del 20% in peso, da quantificarsi secondo la metodologia di cui all'allegato 10. Oltre al rispetto dei requisiti di qualita' ambientale di cui al comma 2, lettera d), le matrici materiali di riporto sono sottoposte al test di cessione, effettuato secondo le metodiche di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 5 febbraio 1998, recante «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, per i parametri pertinenti, ad esclusione del parametro amianto, al fine di accertare il rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione delle acque sotterranee, di cui alla Tabella 2, Allegato 5, al Titolo 5, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o, comunque, dei valori di fondo naturale stabiliti per il sito e approvati dagli enti di controllo.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, sull'utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo contenenti amianto presente negli affioramenti geologici naturali, alle terre e rocce da scavo, ai fini del loro utilizzo quali sottoprodotti, si applica per il parametro amianto la Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006, secondo quanto previsto dall'allegato 4 al presente regolamento. Il parametro amianto e' escluso dall'applicazione del test di cessione.
5. La sussistenza delle condizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 e' attestata tramite la predisposizione e la trasmissione del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all'articolo 21, nonche' della dichiarazione di avvenuto utilizzo in conformita' alle previsioni del presente regolamento.

Note all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 184-bis, comma 1, del citato
decreto legislativo n. 152 del 2006, si veda nelle note
all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 183, comma 1, lettera
qq, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006:
«Art. 183 (Definizioni). - (omissis);
qq) «sottoprodotto»: qualsiasi sostanza od oggetto che
soddisfa le condizioni di cui all'art. 184-bis, comma 1, o
che rispetta i criteri stabiliti in base all'art. 184-bis,
comma 2;
(omissis).».
- Si riporta il testo della Tabella 2, Allegato 5, al
Titolo V, della Parte Quarta, del citato decreto
legislativo n. 152 del 2006:

Parte di provvedimento in formato grafico

(*(asterisco)) Non sono disponibili dati di letteratura
tranne il valore di 7 milioni fibre/l comunicato da ISS, ma
giudicato da ANPA e dallo stesso ISS troppo elevato. Per la
definizione del limite si propone un confronto con ARPA e
Regioni.".
- Per il testo della Tabella 1, allegato 5, al Titolo
V, della Parte Quarta, del citato decreto legislativo n.
152 del 2006, si veda nelle note all'art. 2.
 
Art. 5
Deposito intermedio

1. Il deposito intermedio delle terre e rocce da scavo puo' essere effettuato nel sito di produzione, nel sito di destinazione o in altro sito a condizione che siano rispettati i seguenti requisiti:
a) il sito rientra nella medesima classe di destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione, nel caso di sito di produzione i cui valori di soglia di contaminazione rientrano nei valori di cui alla colonna B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, oppure in tutte le classi di destinazioni urbanistiche, nel caso in cui il sito di produzione rientri nei valori di cui alla colonna A, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del medesimo decreto legislativo;
b) l'ubicazione e la durata del deposito sono indicate nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui all'articolo 21;
c) la durata del deposito non puo' superare il termine di validita' del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all'articolo 21;
d) il deposito delle terre e rocce da scavo e' fisicamente separato e gestito in modo autonomo anche rispetto ad altri depositi di terre e rocce da scavo oggetto di differenti piani di utilizzo o dichiarazioni di cui all'articolo 21, e a eventuali rifiuti presenti nel sito in deposito temporaneo;
e) il deposito delle terre e rocce da scavo e' conforme alle previsioni del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all'articolo 21 e si identifica tramite segnaletica posizionata in modo visibile, nella quale sono riportate le informazioni relative al sito di produzione, alle quantita' del materiale depositato, nonche' i dati amministrativi del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all'articolo 21.
2. Il proponente o il produttore puo' individuare nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui all'articolo 21, uno o piu' di siti di deposito intermedio idonei. In caso di variazione del sito di deposito intermedio indicato nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui all'articolo 21, il proponente o il produttore aggiorna il piano o la dichiarazione in conformita' alle procedure previste dal presente regolamento.
3. Decorso il periodo di durata del deposito intermedio indicato nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui all'articolo 21, viene meno, con effetto immediato, la qualifica di sottoprodotto delle terre e rocce non utilizzate in conformita' al piano di utilizzo o alla dichiarazione di cui all'articolo 21 e, pertanto, tali terre e rocce sono gestite come rifiuti, nel rispetto di quanto indicato nella Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Note all'art. 5:
- Per il testo della colonna B, Tabella 1, allegato 5,
al Titolo V, della Parte Quarta, del citato decreto
legislativo n. 152 del 2006, si veda nelle note all'art. 2.
- Per il testo della colonna A, Tabella 1, allegato 5,
al Titolo V, della Parte Quarta, del citato decreto
legislativo n. 152 del 2006, si veda nelle note all'art. 2.
- Per i riferimenti della Parte Quarta, del citato
decreto legislativo n. 152 del 2006, si veda nelle note
alle premesse.
 
Art. 6
Trasporto

1. Per le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti il trasporto fuori dal sito di produzione e' accompagnato dalla documentazione indicata nell'allegato 7. Tale documentazione equivale, ai fini della responsabilita' di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, alla copia del contratto in forma scritta di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo.
2. La documentazione di cui al comma 1 e' predisposta in triplice copia, una per il proponente o per il produttore, una per il trasportatore e una per il destinatario, anche se del sito intermedio, ed e' conservata dai predetti soggetti per tre anni e resa disponibile, in qualunque momento, all'autorita' di controllo. Qualora il proponente e l'esecutore sono soggetti diversi, una quarta copia della documentazione deve essere conservata dall'esecutore.

Note all'art. 6:
- Si riporta il testo degli articoli 8 e 6, del decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 286 (Disposizioni per il
riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata
dell'esercizio dell'attivita' di autotrasportatore):
«Art. 8 (Procedura di accertamento della
responsabilita'). - 1. L'accertamento della responsabilita'
dei soggetti di cui all'art. 7, comma 3, puo' essere
effettuato contestualmente alla contestazione della
violazione commessa dall'autore materiale della medesima,
da parte delle autorita' competenti, mediante esame del
contratto di trasporto e di ogni altra documentazione di
accompagnamento, prevista dalle vigenti disposizioni, ivi
compresa la scheda di trasporto ed i documenti considerati
ad essa equivalenti o equipollenti, ai sensi dell'art.
7-bis.
2. In caso di mancata esibizione del contratto di
trasporto in forma scritta da parte del conducente all'atto
del controllo, e qualora sia presente a bordo del veicolo
una dichiarazione sottoscritta dal committente o dal
vettore che ne attesti l'esistenza, l'autorita' competente,
entro quindici giorni dalla contestazione della violazione,
richiede ai soggetti di cui all'art. 7, comma 3, la
presentazione, entro trenta giorni dalla notifica della
richiesta, di copia del contratto in forma scritta.
3. Entro i trenta giorni successivi alla ricezione del
contratto in forma scritta, l'autorita' competente, in base
all'esame dello stesso, qualora da tale esame emerga la
responsabilita' dei soggetti di cui all'art. 7, comma 3,
applica le sanzioni ivi previste.
4. Le stesse sanzioni sono irrogate in caso di mancata
presentazione della documentazione richiesta entro il
termine indicato.».
«Art. 6 (Forma dei contratti). - 1. Il contratto di
trasporto di merci su strada e' stipulato, di regola, in
forma scritta e, comunque, con data certa per favorire la
correttezza e la trasparenza dei rapporti fra i contraenti,
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2. Con decreto dirigenziale della competente struttura
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da
adottarsi entro il termine di novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono
determinati modelli contrattuali tipo per facilitare l'uso
della forma scritta dei contratti di trasporto di merci su
strada.
3. Elementi essenziali dei contratti stipulati in forma
scritta sono:
a) nome e sede del vettore e del committente e, se
diverso, del caricatore;
b) numero di iscrizione del vettore all'Albo nazionale
degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
c) tipologia e quantita' della merce oggetto del
trasporto, nel rispetto delle indicazioni contenute nella
carta di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto
stesso;
d) corrispettivo del servizio di trasporto e modalita'
di pagamento;
e) luoghi di presa in consegna della merce da parte del
vettore e di riconsegna della stessa al destinatario;
e-bis) i tempi massimi per il carico e lo scarico della
merce trasportata.
4. Elementi eventuali dei contratti stipulati in forma
scritta sono:
a) termini temporali per la riconsegna della merce;
b) istruzioni aggiuntive del committente o dei soggetti
di cui alla lettera a) del comma 3.
5. Per i trasporti eseguiti in regime di cabotaggio
stradale, il contratto di autotrasporto deve contenere gli
elementi di cui al comma 3 ed alla lettera a) del comma 4,
nonche' gli estremi della licenza comunitaria e di ogni
altra eventuale documentazione prevista dalle vigenti
disposizioni.
6. In assenza di anche uno degli elementi indicati al
comma 3, il contratto di trasporto si considera non
stipulato in forma scritta.».
 
Art. 7
Dichiarazione di avvenuto utilizzo

1. L'utilizzo delle terre e rocce da scavo in conformita' al piano di utilizzo o alla dichiarazione di cui all'articolo 21 e' attestato all'autorita' competente mediante la dichiarazione di avvenuto utilizzo.
2. La dichiarazione di avvenuto utilizzo, redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' resa dall'esecutore o dal produttore con la trasmissione, anche solo in via telematica, del modulo di cui all'allegato 8 all'autorita' e all'Agenzia di protezione ambientale competenti per il sito di destinazione, al comune del sito di produzione e al comune del sito di destinazione. La dichiarazione e' conservata per cinque anni dall'esecutore o dal produttore ed e' resa disponibile all'autorita' di controllo.
3. La dichiarazione di avvenuto utilizzo deve essere resa ai soggetti di cui al comma 2, entro il termine di validita' del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all'articolo 21; l'omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo entro tale termine comporta la cessazione, con effetto immediato, della qualifica delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto.
4. Il deposito intermedio delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti, non costituisce utilizzo, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b).

Note all'art. 7:
- Per il testo dell'art. 47, del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, si veda nelle
note all'art. 2.
 
Art. 8
Ambito di applicazione

1. Gli articoli da 9 a 18 si applicano alla gestione delle terre e rocce da scavo generate nei cantieri di grandi dimensioni, come definiti nell'articolo 2, comma 1, lettera u), che, sulla base della caratterizzazione ambientale effettuata in conformita' agli allegati 1 e 2, soddisfano i requisiti di qualita' ambientale previsti dall'allegato 4 per le modalita' di utilizzo specifico.
 
Art. 9
Piano di utilizzo

1. Il piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, redatto in conformita' alle disposizioni di cui all'allegato 5, e' trasmesso dal proponente all'autorita' competente e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, per via telematica, almeno novanta giorni prima dell'inizio dei lavori. Nel caso in cui l'opera sia oggetto di una procedura di valutazione di impatto ambientale o di autorizzazione integrata ambientale ai sensi della normativa vigente, la trasmissione del piano di utilizzo avviene prima della conclusione del procedimento.
2. Il piano include la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante dell'impresa o la persona fisica proponente l'opera, attesta la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, in conformita' anche a quanto previsto nell'allegato 3, con riferimento alla normale pratica industriale.
3. L'autorita' competente verifica d'ufficio la completezza e la correttezza amministrativa della documentazione trasmessa. Entro trenta giorni dalla presentazione del piano di utilizzo, l'autorita' competente puo' chiedere, in un'unica soluzione, integrazioni alla documentazione ricevuta. Decorso tale termine la documentazione si intende comunque completa.
4. Decorsi novanta giorni dalla presentazione del piano di utilizzo ovvero dalla eventuale integrazione dello stesso ai sensi del comma 3, il proponente, a condizione che siano rispettati i requisiti indicati nell'articolo 4, avvia la gestione delle terre e rocce da scavo nel rispetto del piano di utilizzo, fermi restando gli eventuali altri obblighi previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dell'opera.
5. La sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4 e' verificata dall'autorita' competente sulla base del piano di utilizzo. Per le opere soggette alle procedure di valutazione di impatto ambientale, l'autorita' competente puo', nel provvedimento conclusivo della procedura di valutazione di impatto ambientale, stabilire prescrizioni ad integrazione del piano di utilizzo.
6. L'autorita' competente, qualora accerti la mancata sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione delle attivita' di gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti.
7. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti, l'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente effettua, secondo una programmazione annuale, le ispezioni, i controlli, i prelievi e le verifiche necessarie ad accertare il rispetto degli obblighi assunti nel piano di utilizzo trasmesso ai sensi del comma 1 e degli articoli 15 e 16, secondo quanto previsto dall'allegato 9. I controlli sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attivita' o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate.
8. Nella fase di predisposizione del piano di utilizzo, il proponente puo' chiedere all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente o ai soggetti individuati dal decreto di cui all'articolo 13, comma 2, di eseguire verifiche istruttorie tecniche e amministrative finalizzate alla validazione preliminare del piano di utilizzo. In caso di validazione preliminare del piano di utilizzo, i termini del comma 4 sono ridotti della meta'.
9. Il proponente, dopo avere trasmesso il piano di utilizzo all'autorita' competente, puo' chiedere all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente o ai soggetti individuati dal decreto di cui all'articolo 13, comma 2, lo svolgimento in via preventiva dei controlli previsti dal comma 7.
10. Gli oneri economici derivanti dalle attivita' svolte dall'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente ai sensi dei commi 7, 8 e 9, nonche' quelli derivanti dalle attivita' svolte dai soggetti individuati dal decreto di cui all'articolo 13, comma 2, ai sensi dei commi 8 e 9, sono a carico del proponente.

Note all'art. 9:
- Per il testo dell'art. 47, del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, si veda nelle
note all'art. 2.
 
Art. 10
Terre e rocce conformi alle concentrazioni
soglia di contaminazione - CSC

1. Qualora nelle terre e rocce da scavo le concentrazioni dei parametri di cui all'allegato 4 non superino le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione e del sito di destinazione indicati nel piano di utilizzo, il piano di utilizzo e' predisposto e trasmesso secondo le procedure indicate nell'articolo 9.
2. Per verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, l'autorita' competente, entro trenta giorni dalla presentazione del piano di utilizzo o dell'eventuale integrazione dello stesso, puo' chiedere all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente di effettuare le dovute verifiche, con imposizione dei relativi oneri a carico del proponente, motivando la richiesta con riferimento alla tipologia di area in cui e' realizzata l'opera o alla presenza di interventi antropici non sufficientemente indagati; in tal caso l'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente puo' chiedere al proponente un approfondimento d'indagine in contraddittorio e, entro sessanta giorni, accerta la sussistenza dei requisiti di cui sopra comunicando gli esiti all'autorita' competente.

Note all'art. 10:
- Per il testo della colonna A e B, Tabella 1, allegato
5, al Titolo V, della Parte Quarta, del citato decreto
legislativo n. 152 del 2006, si veda nelle note all'art. 2.
 
Art. 11
Terre e rocce da scavo conformi
ai valori di fondo naturale

1. Qualora la realizzazione dell'opera interessi un sito in cui, per fenomeni di origine naturale, nelle terre e rocce da scavo le concentrazioni dei parametri di cui all'allegato 4, superino le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto n. 152 del 2006, e' fatta salva la possibilita' che le concentrazioni di tali parametri vengano assunte pari al valore di fondo naturale esistente. A tal fine, in fase di predisposizione del piano di utilizzo, il proponente segnala il superamento di cui sopra ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e contestualmente presenta all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente un piano di indagine per definire i valori di fondo naturale da assumere. Tale piano, condiviso con la competente Agenzia, e' eseguito dal proponente con oneri a proprio carico, in contraddittorio con l'Agenzia entro 60 giorni dalla presentazione dello stesso. Il piano di indagine puo' fare riferimento anche ai dati pubblicati e validati dall'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente relativi all'area oggetto di indagine. Sulla base delle risultanze del piano di indagine, nonche' di altri dati disponibili per l'area oggetto di indagine, l'Agenzia di protezione ambientale competente per territorio definisce i valori di fondo naturale. Il proponente predispone il piano di utilizzo sulla base dei valori di fondo definiti dall'Agenzia.
2. Le terre e rocce da scavo di cui al comma 1 sono utilizzabili nell'ambito del sito di produzione o in un sito diverso a condizione che tale ultimo sito presenti valori di fondo naturale con caratteristiche analoghe in termini di concentrazione per tutti i parametri oggetto di superamento nella caratterizzazione del sito di produzione. La predisposizione e la presentazione del piano di utilizzo avviene secondo le procedure e le modalita' di cui all'articolo 9.

Note all'art. 11:
- Per il testo della colonna A e B, Tabella 1, allegato
5, al Titolo V, della Parte Quarta, del citato decreto
legislativo n. 152 del 2006, si veda nelle note all'art. 2.
- Si riporta il testo dell'art. 242, del citato decreto
legislativo n. 152 del 2006:
«Art. 242 (Procedure operative ed amministrative). - 1.
Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado
di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento
mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie
di prevenzione e ne da' immediata comunicazione ai sensi e
con le modalita' di cui all'art. 304, comma 2. La medesima
procedura si applica all'atto di individuazione di
contaminazioni storiche che possano ancora comportare
rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.
2. Il responsabile dell'inquinamento, attuate le
necessarie misure di prevenzione, svolge, nelle zone
interessate dalla contaminazione, un'indagine preliminare
sui parametri oggetto dell'inquinamento e, ove accerti che
il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione
(CSC) non sia stato superato, provvede al ripristino della
zona contaminata, dandone notizia, con apposita
autocertificazione, al comune ed alla provincia competenti
per territorio entro quarantotto ore dalla comunicazione.
L'autocertificazione conclude il procedimento di notifica
di cui al presente articolo, ferme restando le attivita' di
verifica e di controllo da parte dell'autorita' competente
da effettuarsi nei successivi quindici giorni. Nel caso in
cui l'inquinamento non sia riconducibile ad un singolo
evento, i parametri da valutare devono essere individuati,
caso per caso, sulla base della storia del sito e delle
attivita' ivi svolte nel tempo.
3. Qualora l'indagine preliminare di cui al comma 2
accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo
parametro, il responsabile dell'inquinamento ne da'
immediata notizia al comune ed alle province competenti per
territorio con la descrizione delle misure di prevenzione e
di messa in sicurezza di emergenza adottate. Nei successivi
trenta giorni, presenta alle predette amministrazioni,
nonche' alla regione territorialmente competente il piano
di caratterizzazione con i requisiti di cui all'Allegato 2
alla parte quarta del presente decreto. Entro i trenta
giorni successivi la regione, convocata la conferenza di
servizi, autorizza il piano di caratterizzazione con
eventuali prescrizioni integrative. L'autorizzazione
regionale costituisce assenso per tutte le opere connesse
alla caratterizzazione, sostituendosi ad ogni altra
autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta
da parte della pubblica amministrazione.
4. Sulla base delle risultanze della caratterizzazione,
al sito e' applicata la procedura di analisi del rischio
sito specifica per la determinazione delle concentrazioni
soglia di rischio (CSR). I criteri per l'applicazione della
procedura di analisi di rischio sono stabiliti con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo
economico e della salute entro il 30 giugno 2008. Nelle
more dell'emanazione del predetto decreto, i criteri per
l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono
riportati nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente
decreto. Entro sei mesi dall'approvazione del piano di
caratterizzazione, il soggetto responsabile presenta alla
regione i risultati dell'analisi di rischio. La conferenza
di servizi convocata dalla regione, a seguito
dell'istruttoria svolta in contraddittorio con il soggetto
responsabile, cui e' dato un preavviso di almeno venti
giorni, approva il documento di analisi di rischio entro i
sessanta giorni dalla ricezione dello stesso. Tale
documento e' inviato ai componenti della conferenza di
servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la
conferenza e, in caso di decisione a maggioranza, la
delibera di adozione fornisce una adeguata ed analitica
motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse
nel corso della conferenza.
5. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di
rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti
presenti nel sito e' inferiore alle concentrazioni soglia
di rischio, la conferenza dei servizi, con l'approvazione
del documento dell'analisi del rischio, dichiara concluso
positivamente il procedimento. In tal caso la conferenza di
servizi puo' prescrivere lo svolgimento di un programma di
monitoraggio sul sito circa la stabilizzazione della
situazione riscontrata in relazione agli esiti dell'analisi
di rischio e all'attuale destinazione d'uso del sito. A tal
fine, il soggetto responsabile, entro sessanta giorni
dall'approvazione di cui sopra, invia alla provincia ed
alla regione competenti per territorio un piano di
monitoraggio nel quale sono individuati:
a) i parametri da sottoporre a controllo;
b) la frequenza e la durata del monitoraggio.
6. La regione, sentita la provincia, approva il piano
di monitoraggio entro trenta giorni dal ricevimento dello
stesso. L'anzidetto termine puo' essere sospeso una sola
volta, qualora l'autorita' competente ravvisi la necessita'
di richiedere, mediante atto adeguatamente motivato,
integrazioni documentali o approfondimenti del progetto,
assegnando un congruo termine per l'adempimento. In questo
caso il termine per l'approvazione decorre dalla ricezione
del progetto integrato. Alla scadenza del periodo di
monitoraggio il soggetto responsabile ne da' comunicazione
alla regione ed alla provincia, inviando una relazione
tecnica riassuntiva degli esiti del monitoraggio svolto.
Nel caso in cui le attivita' di monitoraggio rilevino il
superamento di una o piu' delle concentrazioni soglia di
rischio, il soggetto responsabile dovra' avviare la
procedura di bonifica di cui al comma 7.
7. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di
rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti
presenti nel sito e' superiore ai valori di concentrazione
soglia di rischio (CSR), il soggetto responsabile sottopone
alla regione, nei successivi sei mesi dall'approvazione del
documento di analisi di rischio, il progetto operativo
degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza,
operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori
misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine
di minimizzare e ricondurre ad accettabilita' il rischio
derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito.
Per la selezione delle tecnologie di bonifica in situ piu'
idonee, la regione puo' autorizzare l'applicazione a scala
pilota, in campo, di tecnologie di bonifica innovative,
anche finalizzata all'individuazione dei parametri di
progetto necessari per l'applicazione a piena scala, a
condizione che tale applicazione avvenga in condizioni di
sicurezza con riguardo ai rischi sanitari e ambientali. Nel
caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza di
cui al primo periodo, che presentino particolari
complessita' a causa della natura della contaminazione,
degli interventi, delle dotazioni impiantistiche necessarie
o dell'estensione dell'area interessata dagli interventi
medesimi, il progetto puo' essere articolato per fasi
progettuali distinte al fine di rendere possibile la
realizzazione degli interventi per singole aree o per fasi
temporali successive. Nell'ambito dell'articolazione
temporale potra' essere valutata l'adozione di tecnologie
innovative, di dimostrata efficienza ed efficacia, a costi
sopportabili, resesi disponibili a seguito dello sviluppo
tecnico-scientifico del settore. La regione, acquisito il
parere del comune e della provincia interessati mediante
apposita conferenza di servizi e sentito il soggetto
responsabile, approva il progetto, con eventuali
prescrizioni ed integrazioni entro sessanta giorni dal suo
ricevimento. Tale termine puo' essere sospeso una sola
volta, qualora la regione ravvisi la necessita' di
richiedere, mediante atto adeguatamente motivato,
integrazioni documentali o approfondimenti al progetto,
assegnando un congruo termine per l'adempimento. In questa
ipotesi il termine per l'approvazione del progetto decorre
dalla presentazione del progetto integrato. Ai soli fini
della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle
attrezzature necessarie all'attuazione del progetto
operativo e per il tempo strettamente necessario
all'attuazione medesima, l'autorizzazione regionale di cui
al presente comma sostituisce a tutti gli effetti le
autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i
nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla
legislazione vigente compresi, in particolare, quelli
relativi alla valutazione di impatto ambientale, ove
necessaria, alla gestione delle terre e rocce da scavo
all'interno dell'area oggetto dell'intervento ed allo
scarico delle acque emunte dalle falde. L'autorizzazione
costituisce, altresi', variante urbanistica e comporta
dichiarazione di pubblica utilita', di urgenza ed
indifferibilita' dei lavori. Con il provvedimento di
approvazione del progetto sono stabiliti anche i tempi di
esecuzione, indicando altresi' le eventuali prescrizioni
necessarie per l'esecuzione dei lavori ed e' fissata
l'entita' delle garanzie finanziarie, in misura non
superiore al cinquanta per cento del costo stimato
dell'intervento, che devono essere prestate in favore della
regione per la corretta esecuzione ed il completamento
degli interventi medesimi.
8. I criteri per la selezione e l'esecuzione degli
interventi di bonifica e ripristino ambientale, di messa in
sicurezza operativa o permanente, nonche' per
l'individuazione delle migliori tecniche di intervento a
costi sostenibili (B.A.T.N.E.E.C. - Best Available
Technology Not Entailing Excessive Costs) ai sensi delle
normative comunitarie sono riportati nell'Allegato 3 alla
parte quarta del presente decreto.
9. La messa in sicurezza operativa, riguardante i siti
contaminati, garantisce una adeguata sicurezza sanitaria ed
ambientale ed impedisce un'ulteriore propagazione dei
contaminanti. I progetti di messa in sicurezza operativa
sono accompagnati da accurati piani di monitoraggio
dell'efficacia delle misure adottate ed indicano se
all'atto della cessazione dell'attivita' si rendera'
necessario un intervento di bonifica o un intervento di
messa in sicurezza permanente. Possono essere altresi'
autorizzati interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria e di messa in sicurezza degli impianti e
delle reti tecnologiche, purche' non compromettano la
possibilita' di effettuare o completare gli interventi di
bonifica che siano condotti adottando appropriate misure di
prevenzione dei rischi.
10. Nel caso di caratterizzazione, bonifica, messa in
sicurezza e ripristino ambientale di siti con attivita' in
esercizio, la regione, fatto salvo l'obbligo di garantire
la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, in sede di
approvazione del progetto assicura che i suddetti
interventi siano articolati in modo tale da risultare
compatibili con la prosecuzione della attivita'.
11. Nel caso di eventi avvenuti anteriormente
all'entrata in vigore della parte quarta del presente
decreto che si manifestino successivamente a tale data in
assenza di rischio immediato per l'ambiente e per la salute
pubblica, il soggetto interessato comunica alla regione,
alla provincia e al comune competenti l'esistenza di una
potenziale contaminazione unitamente al piano di
caratterizzazione del sito, al fine di determinarne
l'entita' e l'estensione con riferimento ai parametri
indicati nelle CSC ed applica le procedure di cui ai commi
4 e seguenti.
12. Le indagini ed attivita' istruttorie sono svolte
dalla provincia, che si avvale della competenza tecnica
dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e si
coordina con le altre amministrazioni.
13. La procedura di approvazione della
caratterizzazione e del progetto di bonifica si svolge in
Conferenza di servizi convocata dalla regione e costituita
dalle amministrazioni ordinariamente competenti a
rilasciare i permessi, autorizzazioni e concessioni per la
realizzazione degli interventi compresi nel piano e nel
progetto. La relativa documentazione e' inviata ai
componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni
prima della data fissata per la discussione e, in caso di
decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve
fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle
opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza.
Compete alla provincia rilasciare la certificazione di
avvenuta bonifica. Qualora la provincia non provveda a
rilasciare tale certificazione entro trenta giorni dal
ricevimento della delibera di adozione, al rilascio
provvede la regione.
13-bis. Per la rete di distribuzione carburanti si
applicano le procedure semplificate di cui all'art. 252,
comma 4.».
 
Art. 12
Terre e rocce da scavo prodotte
in un sito oggetto di bonifica

1. Nel caso in cui il sito di produzione ricada in un sito oggetto di bonifica, sulla base dei risultati della caratterizzazione di cui all'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, su richiesta e con oneri a carico del proponente, i requisiti di qualita' ambientale di cui all'articolo 4, riferiti sia al sito di produzione che al sito di destinazione, sono validati dall'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente. Quest'ultima, entro sessanta giorni dalla richiesta, comunica al proponente se per le terre e rocce da scavo i valori riscontrati, per i parametri pertinenti al procedimento di bonifica, non superano le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto 3 aprile 2006, n 152, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione e di destinazione che sara' indicato nel piano di utilizzo. In caso di esito positivo, la predisposizione e la presentazione del piano di utilizzo avviene secondo le procedure e le modalita' indicate nell'articolo 9.

Note all'art. 12:
- Per il testo dell'art. 242, del citato decreto
legislativo n. 152 del 2006, si veda nelle note all'art.
11.
- Per il testo della colonna A e B, Tabella 1, allegato
5, al Titolo V, della Parte Quarta, del citato decreto
legislativo n. 152 del 2006, si veda nelle note all'art. 2.
 
Art. 13
Controllo equipollente

1. Nel caso in cui l'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente non esegua le attivita' previste dagli articoli 10, 11, 12 e 20, comma 3, nei termini rispettivamente stabiliti dagli articoli 10, comma 2, 11, comma 1, 12, comma 1, e 20, comma 3; le suddette attivita' possono, su richiesta e con oneri a carico del proponente, essere eseguite anche da altri organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacita' tecnica equipollenti.
2. Ai fini del comma 1, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata, e' individuato l'elenco degli organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici che svolgono attivita' tecnico-scientifica in materia ambientale o sanitaria dotati di qualificazione e capacita' tecnica equipollenti all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente e sono approvate le tabelle recanti le tariffe che i proponenti devono corrispondere quali corrispettivi delle prestazioni richieste.
 
Art. 14
Efficacia del piano di utilizzo

1. Nel piano di utilizzo e' indicata la durata del piano stesso. Salvo deroghe espressamente motivate dall'autorita' competente in ragione delle opere da realizzare, l'inizio dei lavori avviene entro due anni dalla presentazione del piano di utilizzo.
2. Allo scadere dei termini di cui al comma 1, viene meno la qualifica di sottoprodotto delle terre e rocce da scavo con conseguente obbligo di gestire le stesse come rifiuti ai sensi della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. In caso di violazione degli obblighi assunti nel piano di utilizzo viene meno la qualifica di sottoprodotto delle terre e rocce da scavo con conseguente obbligo di gestirle come rifiuto, ai sensi della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15, il venir meno di una delle condizioni di cui all'articolo 4, fa cessare la validita' del piano di utilizzo e comporta l'obbligo di gestire le terre e rocce da scavo come rifiuto ai sensi della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
5. Il piano di utilizzo e' conservato presso il sito di produzione delle terre e rocce da scavo e presso la sede legale del proponente e, se diverso, anche dell'esecutore, per cinque anni a decorrere dalla data di redazione dello stesso e reso disponibile in qualunque momento all'autorita' di controllo. Copia di tale documentazione e' conservata anche dall'autorita' competente.

Note all'art. 14:
- Per i riferimenti della Parte Quarta, del citato
decreto legislativo n. 152 del 2006, si veda nelle note
alle premesse.
 
Art. 15
Aggiornamento del piano di utilizzo

1. In caso di modifica sostanziale dei requisiti di cui all'articolo 4, indicati nel piano di utilizzo, il proponente o l'esecutore aggiorna il piano di utilizzo e lo trasmette in via telematica ai soggetti di cui all'articolo 9, comma 1, corredato da idonea documentazione, anche di natura tecnica, recante le motivazioni a sostegno delle modifiche apportate. L'autorita' competente verifica d'ufficio la completezza e la correttezza amministrativa della documentazione presentata e, entro trenta giorni dalla presentazione del piano di utilizzo aggiornato, puo' chiedere, in un'unica soluzione, integrazioni della documentazione. Decorso tale termine la documentazione si intende comunque completa.
2. Costituisce modifica sostanziale:
a) l'aumento del volume in banco in misura superiore al 20% delle terre e rocce da scavo oggetto del piano di utilizzo;
b) la destinazione delle terre e rocce da scavo ad un sito di destinazione o ad un utilizzo diversi da quelli indicati nel piano di utilizzo;
c) la destinazione delle terre e rocce da scavo ad un sito di deposito intermedio diverso da quello indicato nel piano di utilizzo;
d) la modifica delle tecnologie di scavo.
Gli effetti delle modifiche sostanziali del piano di utilizzo sulla procedura di VIA sono definiti dalle disposizioni del Titolo III, della Parte II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. Nel caso previsto dal comma 2, lettera a), il piano di utilizzo e' aggiornato entro 15 giorni dal momento in cui e' intervenuta la variazione. Decorso tale termine cessa, con effetto immediato, la qualifica come sottoprodotto della quota parte delle terre e rocce da scavo eccedenti le previsioni del piano di utilizzo. Decorsi sessanta giorni dalla trasmissione del piano di utilizzo aggiornato, senza che sia intervenuta richiesta di integrazione documentale da parte dell'autorita' competente, le terre e rocce da scavo eccedenti il volume del piano originario sono gestite in conformita' al piano di utilizzo aggiornato.
4. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e c), decorsi 60 giorni dalla trasmissione del piano di utilizzo aggiornato, senza che sia intervenuta richiesta di integrazione documentale da parte dell'autorita' competente, le terre e rocce da scavo possono essere utilizzate e gestite in modo conforme al piano di utilizzo aggiornato.
5. Nel caso previsto dal comma 2, lettera d), decorsi 60 giorni dalla trasmissione del piano di utilizzo aggiornato, senza che sia intervenuta richiesta di integrazione documentale da parte dell'autorita' competente, possono essere applicate le tecnologie di scavo previste dal piano di utilizzo aggiornato.
6. La procedura di aggiornamento del piano di utilizzo relativa alle modifiche sostanziali di cui alla lettera b) del comma 2, puo' essere effettuata per un massimo di due volte, fatte salve eventuali deroghe espressamente motivate dall'autorita' competente in ragione di circostanze sopravvenute impreviste o imprevedibili.

Note all'art. 15:
- Il Titolo III, della Parte Seconda, del citato
decreto legislativo n. 152 del 2006 reca: «La valutazione
d'impatto ambientale».
 
Art. 16
Proroga del piano di utilizzo e accertamenti
sul piano di utilizzo aggiornato o prorogato

1. Il termine di cui all'articolo 14, comma 1, relativo all'inizio dei lavori o alla durata del piano di utilizzo, puo' essere prorogato una sola volta e per la durata massima di due anni in presenza di circostanze sopravvenute, impreviste o imprevedibili, fatte salve eventuali deroghe espressamente motivate dall'autorita' competente in ragione dell'entita' o complessita' delle opere da realizzare. A tal fine il proponente, prima della scadenza dei suddetti termini, trasmette in via telematica all'autorita' competente e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente una comunicazione con l'indicazione del nuovo termine e delle motivazioni a giustificazione della proroga.
2. Nel caso di aggiornamento o proroga del piano di utilizzo l'autorita' competente, qualora accerti la mancata sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4 o della motivazione richiesta dal comma 1 o dall'articolo 15, comma 6, dispone con provvedimento motivato il divieto di gestire le terre e rocce da scavo come sottoprodotti. Per verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, l'autorita' competente puo' chiedere all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente di effettuare le necessarie verifiche secondo la procedura di cui all'articolo 10, comma 2.
 
Art. 17
Realizzazione del piano di utilizzo

1. Prima dell'inizio dei lavori, il proponente comunica, in via telematica, all'autorita' competente e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente i riferimenti dell'esecutore del piano di utilizzo.
2. A far data dalla comunicazione di cui al comma 1, l'esecutore del piano di utilizzo e' tenuto a far proprio e rispettare il piano di utilizzo e ne e' responsabile.
3. L'esecutore del piano di utilizzo redige la modulistica di cui agli allegati 6 e 7 necessaria a garantire la tracciabilita' delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti.
 
Art. 18
Gestione dei dati

1. Al fine di garantire pubblicita' e trasparenza dei dati relativi alla qualita' ambientale del territorio nazionale, ogni autorita' competente comunica i dati dei piani di utilizzo all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale (ISPRA), onde consentire l'aggiornamento della cartografia relativa ai campionamenti, cui e' associato un archivio dei valori delle concentrazioni di contaminanti riscontrati nelle verifiche pervenute. La comunicazione e' inviata anche alla Regione o Provincia Autonoma e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente.
2. L'ISPRA, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, pubblica sul proprio sito web un disciplinare tecnico per definire gli standard delle informazioni e le modalita' di trasmissione delle stesse.
 
Art. 19
Disciplina dei costi sostenuti dall'Agenzia di protezione
ambientale territorialmente competente

1. L'ISPRA, entro tre mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, predispone un tariffario nazionale da applicare al proponente per la copertura dei costi sopportati dall'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attivita' di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 16, 20 e 21 del presente regolamento, individuando il costo minimo e un costo proporzionale ai volumi di terre e rocce da scavo. Nei successivi tre mesi il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta, con proprio decreto, il tariffario nazionale. Nelle more dell'adozione del tariffario nazionale, i costi sono definiti dai tariffari delle Agenzie di protezione ambientale territorialmente competenti.
 
Art. 20
Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano alle terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni, come definiti nell'articolo 2, comma 1, lettera t), se, con riferimento ai requisiti ambientali di cui all'articolo 4, il produttore dimostra, qualora siano destinate a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, che non siano superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione, e che le terre e rocce da scavo non costituiscono fonte diretta o indiretta di contaminazione per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale.
2. Nel caso in cui, per fenomeni di origine naturale siano superate le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i valori di fondo naturale sostituiscono le suddette concentrazioni soglia di contaminazione. A tal fine, i valori di fondo da assumere sono definiti con la procedura di cui all'articolo 11, comma 1, e, in tal caso, l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti e' possibile nel rispetto delle condizioni indicate nell'articolo 11, comma 2.
3. Qualora il sito di produzione delle terre e rocce da scavo ricada in un sito oggetto di bonifica, su richiesta e con oneri a carico del produttore, i requisiti di qualita' ambientale di cui all'articolo 4, sono validati dall'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, secondo la procedura definita nell'articolo 12. L'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, entro sessanta giorni dalla data della richiesta, comunica al produttore se per le terre e rocce da scavo i parametri e i composti pertinenti al procedimento di bonifica non superano le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della sopra indicata Tabella 1, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione e di destinazione, affinche' siano indicati nella dichiarazione di cui all'articolo 21.

Note all'art. 20:
- Per il testo della colonna A e B, Tabella 1, allegato
5, al Titolo V, della Parte Quarta, del citato decreto
legislativo n. 152 del 2006, si veda nelle note all'art. 2.
 
Art. 21
Dichiarazione di utilizzo per i cantieri
di piccole dimensioni

1. La sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 4, e' attestata dal produttore tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la trasmissione, anche solo in via telematica, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori di scavo, del modulo di cui all'allegato 6 al comune del luogo di produzione e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente. Nella dichiarazione il produttore indica le quantita' di terre e rocce da scavo destinate all'utilizzo come sottoprodotti, l'eventuale sito di deposito intermedio, il sito di destinazione, gli estremi delle autorizzazioni per la realizzazione delle opere e i tempi previsti per l'utilizzo, che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione delle terre e rocce da scavo, salvo il caso in cui l'opera nella quale le terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti sono destinate ad essere utilizzate, preveda un termine di esecuzione superiore.
2. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' di cui al comma 1, assolve la funzione del piano di utilizzo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f).
3. Nel caso di modifica sostanziale dei requisiti di cui all'articolo 4, il produttore aggiorna la dichiarazione di cui al comma 1 e la trasmette, anche solo in via telematica, al comune del luogo di produzione e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente. Decorsi 15 giorni dalla trasmissione della dichiarazione aggiornata, le terre e rocce da scavo possono essere gestite in conformita' alla dichiarazione aggiornata. Costituiscono modifiche sostanziali quelle indicate all'articolo 15, comma 2. Qualora la variazione riguardi il sito di destinazione o il diverso utilizzo delle terre e rocce da scavo, l'aggiornamento della dichiarazione puo' essere effettuato per un massimo di due volte, fatte salve eventuali circostanze sopravvenute, impreviste o imprevedibili.
4. I tempi previsti per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti possono essere prorogati una sola volta e per la durata massima di sei mesi, in presenza di circostanze sopravvenute, impreviste o imprevedibili. A tal fine il produttore, prima della data di scadenza del termine di utilizzo indicato nella dichiarazione, comunica al comune del luogo di produzione e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, il nuovo termine di utilizzo, motivando le ragioni della proroga.
5. Le attivita' di scavo e di utilizzo sono effettuate in conformita' alla vigente disciplina urbanistica e di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
6. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti, le Agenzie di protezione ambientale territorialmente competenti effettuano, secondo una programmazione annuale, le ispezioni, i controlli, i prelievi e le verifiche necessarie ad accertare il rispetto degli obblighi assunti nella dichiarazione di cui al comma 1. L'onere economico derivante dallo svolgimento delle attivita' di controllo e' a carico del produttore. I controlli sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attivita' o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate.
7. L'autorita' competente, qualora accerti l'assenza dei requisiti di cui all'articolo 4, o delle circostanze sopravvenute, impreviste o imprevedibili di cui ai commi 3 e 4, dispone il divieto di inizio ovvero di prosecuzione delle attivita' di gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti.

Note all'art. 21:
- Per il testo dell'art. 47, del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, si veda nelle
note all'art. 2.
 
Art. 22
Cantieri di grandi dimensioni
non sottoposti a VIA e AIA

1. Le terre e rocce da scavo generate in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA, come definiti nell'articolo 2, comma 1, lettera v), per essere qualificate sottoprodotti devono rispettare i requisiti di cui all'articolo 4, nonche' i requisiti ambientali indicati nell'articolo 20. Il produttore attesta il rispetto dei requisiti richiesti mediante la predisposizione e la trasmissione della dichiarazione di cui all'articolo 21 secondo le procedure e le modalita' indicate negli articoli 20 e 21.
 
Art. 23

Disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo
qualificate rifiuti

1. Per le terre e rocce da scavo qualificate con i codici dell'elenco europeo dei rifiuti 17.05.04 o 17.05.03* il deposito temporaneo di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si effettua, attraverso il raggruppamento e il deposito preliminare alla raccolta realizzati presso il sito di produzione, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) le terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004 sono depositate nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e sono gestite conformemente al predetto regolamento;
b) le terre e rocce da scavo sono raccolte e avviate a operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalita' alternative: 1) con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantita' in deposito; 2) quando il quantitativo in deposito raggiunga complessivamente i 4000 metri cubi, di cui non oltre 800 metri cubi di rifiuti classificati come pericolosi. In ogni caso il deposito temporaneo non puo' avere durata superiore ad un anno;
c) il deposito e' effettuato nel rispetto delle relative norme tecniche;
d) nel caso di rifiuti pericolosi, il deposito e' realizzato nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute e in maniera tale da evitare la contaminazione delle matrici ambientali, garantendo in particolare un idoneo isolamento dal suolo, nonche' la protezione dall'azione del vento e dalle acque meteoriche, anche con il convogliamento delle acque stesse.

Note all'art. 23:
- Per il testo dell'art. 183, comma 1, lettera bb), del
citato decreto legislativo n. 152 del 2006, si veda nelle
note all'art. 2.
 
Art. 24

Utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce escluse dalla
disciplina rifiuti

1. Ai fini dell'esclusione dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti, le terre e rocce da scavo devono essere conformi ai requisiti di cui all'articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in particolare devono essere utilizzate nel sito di produzione. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, la non contaminazione e' verificata ai sensi dell'allegato 4 del presente regolamento.
2. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 11, comma 1, ai fini del presente articolo, le terre e rocce da scavo provenienti da affioramenti geologici naturali contenenti amianto in misura superiore al valore determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, possono essere riutilizzate esclusivamente nel sito di produzione sotto diretto controllo delle autorita' competenti. A tal fine il produttore ne da' immediata comunicazione all'Agenzia di protezione ambientale e all'Azienda sanitaria territorialmente competenti, presentando apposito progetto di riutilizzo. Gli organismi di controllo sopra individuati effettuano le necessarie verifiche e assicurano il rispetto delle condizioni di cui al primo periodo.
3. Nel caso in cui la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attivita' sottoposte a valutazione di impatto ambientale, la sussistenza delle condizioni e dei requisiti di cui all'articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' effettuata in via preliminare, in funzione del livello di progettazione e in fase di stesura dello studio di impatto ambientale (SIA), attraverso la presentazione di un «Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti» che contenga:
a) descrizione dettagliata delle opere da realizzare, comprese le modalita' di scavo;
b) inquadramento ambientale del sito (geografico, geomorfologico, geologico, idrogeologico, destinazione d'uso delle aree attraversate, ricognizione dei siti a rischio potenziale di inquinamento);
c) proposta del piano di caratterizzazione delle terre e rocce da scavo da eseguire nella fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori, che contenga almeno:
1. numero e caratteristiche dei punti di indagine;
2. numero e modalita' dei campionamenti da effettuare;
3. parametri da determinare;
d) volumetrie previste delle terre e rocce da scavo;
e) modalita' e volumetrie previste delle terre e rocce da scavo da riutilizzare in sito.
4. In fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori, in conformita' alle previsioni del «Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti» di cui al comma 2, il proponente o l'esecutore:
a) effettua il campionamento dei terreni, nell'area interessata dai lavori, per la loro caratterizzazione al fine di accertarne la non contaminazione ai fini dell'utilizzo allo stato naturale, in conformita' con quanto pianificato in fase di autorizzazione;
b) redige, accertata l'idoneita' delle terre e rocce scavo all'utilizzo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un apposito progetto in cui sono definite:
1. le volumetrie definitive di scavo delle terre e rocce;
2. la quantita' delle terre e rocce da riutilizzare;
3. la collocazione e durata dei depositi delle terre e rocce da scavo;
4. la collocazione definitiva delle terre e rocce da scavo.
5. Gli esiti delle attivita' eseguite ai sensi del comma 3 sono trasmessi all'autorita' competente e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, prima dell'avvio dei lavori.
6. Qualora in fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori non venga accertata l'idoneita' del materiale scavato all'utilizzo ai sensi dell'articolo 185, comma 1, lettera c), le terre e rocce sono gestite come rifiuti ai sensi della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Note all'art. 24:
- Si riporta il testo dell'art. 185, comma 1, lettera
c) del citato decreto legislativo n. 152 del 2006:
«Art. 185 (Esclusioni dall'ambito di applicazione). -
(omissis);
c) il suolo non contaminato e altro materiale allo
stato naturale escavato nel corso di attivita' di
costruzione, ove sia certo che esso verra' riutilizzato a
fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito
in cui e' stato escavato;
(omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 2, del citato
decreto-legge n. 2 del 2012:
«Art. 3. (Interpretazione autentica dell'art. 185 del
decreto legislativo n. 152 del 2006, disposizioni in
materia di matrici materiali di riporto e ulteriori
disposizioni in materia di rifiuti). - (omissis).
2. Fatti salvi gli accordi di programma per la bonifica
sottoscritti prima della data di entrata in vigore della
presente disposizione che rispettano le norme in materia di
bonifica vigenti al tempo della sottoscrizione, ai fini
dell'applicazione dell'art. 185, comma 1, lettere b) e c),
del decreto legislativo n. 152 del 2006, le matrici
materiali di riporto devono essere sottoposte a test di
cessione effettuato sui materiali granulari ai sensi
dell'art. 9 del decreto del Ministro dell'ambiente 5
febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1998, n. 88, ai fini delle
metodiche da utilizzare per escludere rischi di
contaminazione delle acque sotterranee e, ove conformi ai
limiti del test di cessione, devono rispettare quanto
previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica
dei siti contaminati.
(omissis).».
- Per i riferimenti della Parte Quarta, del citato
decreto legislativo n. 152 del 2006, si veda nelle note
alle premesse.
 
Art. 25
Attivita' di scavo

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 34, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, per le attivita' di scavo da realizzare nei siti oggetto di bonifica gia' caratterizzati ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano le seguenti procedure:
a) nella realizzazione degli scavi e' analizzato un numero significativo di campioni di suolo insaturo prelevati da stazioni di misura rappresentative dell'estensione dell'opera e del quadro ambientale conoscitivo. Il piano di dettaglio, comprensivo della lista degli analiti da ricercare e' concordato con l'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla specificita' del sito e dell'intervento. Il proponente, trenta giorni prima dell'avvio dei lavori, trasmette agli Enti interessati il piano operativo degli interventi previsti e un dettagliato cronoprogramma con l'indicazione della data di inizio dei lavori;
b) le attivita' di scavo sono effettuate senza creare pregiudizio agli interventi e alle opere di prevenzione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino necessarie ai sensi del Titolo V, della Parte IV, e della Parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel rispetto della normativa vigente in tema di salute e sicurezza dei lavoratori. Sono, altresi', adottate le precauzioni necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee soprattutto in presenza di falde idriche superficiali. Le eventuali fonti attive di contaminazione, quali rifiuti o prodotto libero, rilevate nel corso delle attivita' di scavo, sono rimosse e gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione dei rifiuti.

Note all'art. 25:
- Si riporta il testo dell'art. 34, comma 7, del citato
decreto-legge n. 133 del 2014:
«Art. 34 (Modifiche al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, per la semplificazione delle procedure in
materia di bonifica e messa in sicurezza di siti
contaminati. Misure urgenti per la realizzazione di opere
lineari realizzate nel corso di attivita' di messa in
sicurezza e di bonifica). - (omissis).
7. Nei siti inquinati, nei quali sono in corso o non
sono ancora avviate attivita' di messa in sicurezza e di
bonifica, possono essere realizzati interventi e opere
richiesti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di
lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di
impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle
prescrizioni autorizzative, nonche' opere lineari
necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di
servizi e, piu' in generale, altre opere lineari di
pubblico interesse a condizione che detti interventi e
opere siano realizzati secondo modalita' e tecniche che non
pregiudicano ne' interferiscono con il completamento e
l'esecuzione della bonifica, ne' determinano rischi per la
salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area.
(omissis).».
- Per il testo dell'art. 242, del citato decreto
legislativo n. 152 del 2006, si veda nelle note all'art.
11.
- Per il Titolo V, della Parte Quarta, del citato
decreto legislativo n. 152 del 2006, si veda nelle note
all'art. 2.
- La Parte Sesta, del citato decreto legislativo n. 152
del 2006, reca: «Norme in materia di tutela risarcitoria
contro i danni all'ambiente».
 
Art. 26
Utilizzo nel sito

1. L'utilizzo delle terre e rocce prodotte dalle attivita' di scavo di cui all'articolo 25 all'interno di un sito oggetto di bonifica e' sempre consentito a condizione che sia garantita la conformita' alle concentrazioni soglia di contaminazione per la specifica destinazione d'uso o ai valori di fondo naturale. Nel caso in cui l'utilizzo delle terre e rocce da scavo sia inserito all'interno di un progetto di bonifica approvato, si applica quanto previsto dall'articolo 242, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Le terre e rocce da scavo non conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione o ai valori di fondo, ma inferiori alle concentrazioni soglia di rischio, possono essere utilizzate nello stesso sito alle seguenti condizioni:
a) le concentrazioni soglia di rischio, all'esito dell'analisi di rischio, sono preventivamente approvate dall'autorita' ordinariamente competente, nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 o 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, mediante convocazione di apposita conferenza di servizi. Le terre e rocce da scavo conformi alle concentrazioni soglia di rischio sono riutilizzate nella medesima area assoggettata all'analisi di rischio e nel rispetto del modello concettuale preso come riferimento per l'elaborazione dell'analisi di rischio. Non e' consentito l'impiego di terre e rocce da scavo conformi alle concentrazioni soglia di rischio in sub-aree nelle quali e' stato accertato il rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione;
b) qualora ai fini del calcolo delle concentrazioni soglia di rischio non sia stato preso in considerazione il percorso di lisciviazione in falda, l'utilizzo delle terre e rocce da scavo e' consentito solo nel rispetto delle condizioni e delle limitazioni d'uso indicate all'atto dell'approvazione dell'analisi di rischio da parte dell'autorita' competente.

Note all'art. 26:
- Per il testo dell'art. 242, del citato decreto
legislativo n. 152 del 2006, si veda nelle note all'art.
11.
- Si riporta il testo dell'art. 252, del citato decreto
legislativo n. 152 del 2006:
«Art. 252 (Siti di interesse nazionale). - 1. I siti di
interesse nazionale, ai fini della bonifica, sono
individuabili in relazione alle caratteristiche del sito,
alle quantita' e pericolosita' degli inquinanti presenti,
al rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante in
termini di rischio sanitario ed ecologico, nonche' di
pregiudizio per i beni culturali ed ambientali.
2. All'individuazione dei siti di interesse nazionale
si provvede con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni
interessate, secondo i seguenti principi e criteri
direttivi:
a) gli interventi di bonifica devono riguardare aree e
territori, compresi i corpi idrici, di particolare pregio
ambientale;
b) la bonifica deve riguardare aree e territori
tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42;
c) il rischio sanitario ed ambientale che deriva dal
rilevato superamento delle concentrazioni soglia di rischio
deve risultare particolarmente elevato in ragione della
densita' della popolazione o dell'estensione dell'area
interessata;
d) l'impatto socio economico causato dall'inquinamento
dell'area deve essere rilevante;
e) la contaminazione deve costituire un rischio per i
beni di interesse storico e culturale di rilevanza
nazionale;
f) gli interventi da attuare devono riguardare siti
compresi nel territorio di piu' regioni;
f-bis) l'insistenza, attualmente o in passato, di
attivita' di raffinerie, di impianti chimici integrati o di
acciaierie.
2-bis. Sono in ogni caso individuati quali siti di
interesse nazionale, ai fini della bonifica, i siti
interessati da attivita' produttive ed estrattive di
amianto.
3. Ai fini della perimetrazione del sito sono sentiti i
comuni, le province, le regioni e gli altri enti locali,
assicurando la partecipazione dei responsabili nonche' dei
proprietari delle aree da bonificare, se diversi dai
soggetti responsabili.
4. La procedura di bonifica di cui all'art. 242 dei
siti di interesse nazionale e' attribuita alla competenza
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, sentito il Ministero delle attivita' produttive.
Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare puo' avvalersi anche dell'Istituto superiore per
la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), delle
Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente delle
regioni interessate e dell'Istituto superiore di sanita'
nonche' di altri soggetti qualificati pubblici o privati il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare adotta procedure semplificate per le operazioni di
bonifica relative alla rete di distribuzione carburanti.
5. Nel caso in cui il responsabile non provveda o non
sia individuabile oppure non provveda il proprietario del
sito contaminato ne' altro soggetto interessato, gli
interventi sono predisposti dal Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, avvalendosi
dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA), dell'Istituto superiore di sanita' e
dell'E.N. E.A. nonche' di altri soggetti qualificati
pubblici o privati.
6. L'autorizzazione del progetto e dei relativi
interventi sostituisce a tutti gli effetti le
autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i
nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla
legislazione vigente, ivi compresi, tra l'altro, quelli
relativi alla realizzazione e all'esercizio degli impianti
e delle attrezzature necessarie alla loro attuazione.
L'autorizzazione costituisce, altresi', variante
urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilita',
urgenza ed indifferibilita' dei lavori.
7. Se il progetto prevede la realizzazione di opere
sottoposte a procedura di valutazione di impatto
ambientale, l'approvazione del progetto di bonifica
comprende anche tale valutazione.
8. In attesa del perfezionamento del provvedimento di
autorizzazione di cui ai commi precedenti, completata
l'istruttoria tecnica, il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare puo' autorizzare in via
provvisoria, su richiesta dell'interessato, ove ricorrano
motivi d'urgenza e fatta salva l'acquisizione della
pronuncia positiva del giudizio di compatibilita'
ambientale, ove prevista, l'avvio dei lavori per la
realizzazione dei relativi interventi di bonifica, secondo
il progetto valutato positivamente, con eventuali
prescrizioni, dalla conferenza di servizi convocata dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare. L'autorizzazione provvisoria produce gli effetti di
cui all'art. 242, comma 7.
9. E' qualificato sito di interesse nazionale ai sensi
della normativa vigente l'area interessata dalla bonifica
della ex discarica delle Strillaie (Grosseto). Con
successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare si provvedera' alla
perimetrazione della predetta area.».
 
Art. 27
Disposizioni intertemporali, transitorie e finali

1. I piani e i progetti di utilizzo gia' approvati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento restano disciplinati dalla relativa normativa previgente, che si applica anche a tutte le modifiche e agli aggiornamenti dei suddetti piani e progetti intervenuti successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento. Resta fermo che i materiali riconducibili alla definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del presente regolamento utilizzati e gestiti in conformita' ai progetti di utilizzo approvati ai sensi dell'articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero ai piani di utilizzo approvati ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela e del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, sono considerati a tutti gli effetti sottoprodotti e legittimamente allocati nei siti di destinazione.
2. I progetti per i quali alla data di entrata in vigore del presente regolamento e' in corso una procedura ai sensi della normativa previgente restano disciplinati dalle relative disposizioni. Per tali progetti e' fatta comunque salva la facolta' di presentare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il piano di utilizzo di cui all'articolo 9 o la dichiarazione di cui all'articolo 21 ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento.
3. Le disposizioni contenute nell'articolo 24, si applicano, su richiesta del proponente, anche alle procedure di VIA gia' avviate purche' non sia gia' stato emanato il provvedimento finale.
4. Conservano validita' le autorizzazioni all'utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo rilasciate in approvazione dei progetti di bonifica di cui all'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
5. I proventi derivanti dalle tariffe corrisposte dai proponenti o dai produttori per le prestazioni rese dall'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente nonche' dagli organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici di cui all'articolo 13, comma 1, dotati di qualificazione e capacita' tecnica equipollente, per le attivita' di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 16, comma 2, 20 e 21, comma 6, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, con propri decreti, a trasferire ai soggetti competenti i proventi derivanti dalle tariffe per la copertura degli oneri derivanti dalle attivita' di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 16, comma 2, 20 e 21, comma 6.
6. Gli allegati al presente regolamento costituiscono parte integrante dello stesso. Le modifiche agli allegati sono adottate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e dell'Istituto Superiore di Sanita', sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
7. Dall'applicazione del presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Note all'art. 27:
- Si riporta il testo dell'art. 186, del citato decreto
legislativo n. 152 del 2006:
«Art. 186 (Terre e rocce da scavo). - 1. Fatto salvo
quanto previsto dall'art. 185, le terre e rocce da scavo,
anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono
essere utilizzate per reinterri, riempimenti,
rimodellazioni e rilevati purche':
a) siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o
interventi preventivamente individuati e definiti;
b) sin dalla fase della produzione vi sia certezza
dell'integrale utilizzo;
c) l'utilizzo integrale della parte destinata a
riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessita' di
preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per
soddisfare i requisiti merceologici e di qualita'
ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia
luogo ad emissioni e, piu' in generale, ad impatti
ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da
quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito
dove sono destinate ad essere utilizzate;
d) sia garantito un elevato livello di tutela
ambientale;
e) sia accertato che non provengono da siti contaminati
o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo
V della parte quarta del presente decreto;
f) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche
siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non
determini rischi per la salute e per la qualita' delle
matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto
delle norme di tutela delle acque superficiali e
sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e
delle aree naturali protette. In particolare deve essere
dimostrato che il materiale da utilizzare non e'
contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del
medesimo, nonche' la compatibilita' di detto materiale con
il sito di destinazione;
g) la certezza del loro integrale utilizzo sia
dimostrata. L'impiego di terre da scavo nei processi
industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei
materiali di cava, e' consentito nel rispetto delle
condizioni fissate all'art. 183, comma 1, lettera p).
2. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga
nell'ambito della realizzazione di opere o attivita'
sottoposte a valutazione di impatto ambientale o ad
autorizzazione ambientale integrata, la sussistenza dei
requisiti di cui al comma 1, nonche' i tempi dell'eventuale
deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare di
norma un anno, devono risultare da un apposito progetto che
e' approvato dall'autorita' titolare del relativo
procedimento. Nel caso in cui progetti prevedano il
riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel medesimo
progetto, i tempi dell'eventuale deposito possono essere
quelli della realizzazione del progetto purche' in ogni
caso non superino i tre anni.
3. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga
nell'ambito della realizzazione di opere o attivita'
diverse da quelle di cui al comma 2 e soggette a permesso
di costruire o a denuncia di inizio attivita', la
sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonche' i
tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che
non possono superare un anno, devono essere dimostrati e
verificati nell'ambito della procedura per il permesso di
costruire, se dovuto, o secondo le modalita' della
dichiarazione di inizio di attivita' (DIA).
4. Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del
comma 2, ove la produzione di terre e rocce da scavo
avvenga nel corso di lavori pubblici non soggetti ne' a VIA
ne' a permesso di costruire o denuncia di inizio di
attivita', la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1,
nonche' i tempi dell'eventuale deposito in attesa di
utilizzo, che non possono superare un anno, devono
risultare da idoneo allegato al progetto dell'opera,
sottoscritto dal progettista.
5. Le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate
nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo,
sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti di
cui alla parte quarta del presente decreto.
6. La caratterizzazione dei siti contaminati e di
quelli sottoposti ad interventi di bonifica viene
effettuata secondo le modalita' previste dal Titolo V,
Parte quarta del presente decreto. L'accertamento che le
terre e rocce da scavo di cui al presente decreto non
provengano da tali siti e' svolto a cura e spese del
produttore e accertato dalle autorita' competenti
nell'ambito delle procedure previste dai commi 2, 3 e 4.
7. Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del
comma 2, per i progetti di utilizzo gia' autorizzati e in
corso di realizzazione prima dell'entrata in vigore della
presente disposizione, gli interessati possono procedere al
loro completamento, comunicando, entro novanta giorni, alle
autorita' competenti, il rispetto dei requisiti prescritti,
nonche' le necessarie informazioni sul sito di
destinazione, sulle condizioni e sulle modalita' di
utilizzo, nonche' sugli eventuali tempi del deposito in
attesa di utilizzo che non possono essere superiori ad un
anno. L'autorita' competente puo' disporre indicazioni o
prescrizioni entro i successivi sessanta giorni senza che
cio' comporti necessita' di ripetere procedure di VIA, o di
AIA o di permesso di costruire o di DIA.
7-bis. Le terre e le rocce da scavo, qualora ne siano
accertate le caratteristiche ambientali, possono essere
utilizzate per interventi di miglioramento ambientale e di
siti anche non degradati. Tali interventi devono garantire,
nella loro realizzazione finale, una delle seguenti
condizioni:
a) un miglioramento della qualita' della copertura
arborea o della funzionalita' per attivita'
agro-silvo-pastorali;
b) un miglioramento delle condizioni idrologiche
rispetto alla tenuta dei versanti e alla raccolta e
regimentazione delle acque piovane;
c) un miglioramento della percezione paesaggistica.
7-ter. Ai fini dell'applicazione del presente articolo,
i residui provenienti dall'estrazione di marmi e pietre
sono equiparati alla disciplina dettata per le terre e
rocce da scavo. Sono altresi' equiparati i residui delle
attivita' di lavorazione di pietre e marmi che presentano
le caratteristiche di cui all'art. 184-bis. Tali residui,
quando siano sottoposti a un'operazione di recupero
ambientale, devono soddisfare i requisiti tecnici per gli
scopi specifici e rispettare i valori limite, per eventuali
sostanze inquinanti presenti, previsti nell'Allegato 5 alla
parte IV del presente decreto, tenendo conto di tutti i
possibili effetti negativi sull'ambiente derivanti
dall'utilizzo della sostanza o dell'oggetto.».
- Per i riferimenti del decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n.
161 del 2012, si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 242, del citato decreto
legislativo n. 152 del 2006, si veda nelle note all'art.
11.
- Per il testo dell'art. 8, del citato decreto
legislativo n. 281 del 1997, si veda nelle note alle
premesse.
 
Art. 28
Controlli e ispezioni

1. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti, le autorita' di controllo effettuano, mediante ispezioni, controlli e prelievi, le verifiche necessarie ad accertare il rispetto delle disposizioni del presente regolamento e, con riferimento alle disposizioni del Titolo II, degli obblighi assunti nel piano di utilizzo o alla dichiarazione di cui all'articolo 21, ovvero nella dichiarazione di avvenuto utilizzo.
 
Art. 29
Clausola di riconoscimento reciproco

1. Il presente regolamento non comporta limitazione alla commercializzazione di materiali legalmente commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia ne' a quelle legalmente fabbricate in uno Stato dell'EFTA, parte contraente dell'accordo SEE, purche' le stesse garantiscano livelli di sicurezza, prestazioni ed informazione equivalenti a quelli prescritti dal presente decreto.
2. Ai sensi del regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, l'autorita' competente, ai fini dell'applicazione, ove necessario, delle procedure di valutazione previste, e' il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Note all'art. 29:
- Il regolamento (CE) n. 764/2008 del 9 luglio 2008,
del Parlamento europeo e del Consiglio (che stabilisce
procedure relative all'applicazione di determinate regole
tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati
in un altro Stato membro e che abroga la decisione n.
3052/95/CE) e' pubblicato nella G.U.U.E. del 13 agosto
2008, n. L 218.
 
Art. 30
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nonche' con le risorse derivanti dall'applicazione delle tariffe previste dal presente decreto.
 
Art. 31
Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela e del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161.
2. Sono altresi' abrogate le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 184-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
b) gli articoli 41, comma 2 e 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 13 giugno 2017

MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Galletti, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del
mare

Delrio, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 2017 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1, foglio n. 3253

Note all'art. 31:
- Per i riferimenti del decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n.
161 del 2012, si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 184-bis, comma 2-bis, del
citato decreto legislativo n. 152 del 2006, si veda nelle
note all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 41, comma 2, del citato
decreto-legge n. 69 del 2013:
«Art. 41 (Disposizioni in materia ambientale). -
(omissis).
2. Il ricorso al barrieramento fisico e' consentito
solo nel caso in cui non sia possibile conseguire
altrimenti gli obiettivi di cui al comma 1 secondo le
modalita' dallo stesso previste.
(omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 41-bis, del citato
decreto-legge n. 69 del 2013:
«Art. 41-bis (Ulteriori disposizioni in materia di
terre e rocce da scavo). - 1. In relazione a quanto
disposto dall'art. 266, comma 7, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, in deroga
a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare 10 agosto 2012, n. 161, i materiali da scavo di cui
all'art. 1, comma 1, lettera b), del citato regolamento,
prodotti nel corso di attivita' e interventi autorizzati in
base alle norme vigenti, sono sottoposti al regime di cui
all'art. 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, e
successive modificazioni, se il produttore dimostra:
a) che e' certa la destinazione all'utilizzo
direttamente presso uno o piu' siti o cicli produttivi
determinati;
b) che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini,
rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul
suolo, non sono superati i valori delle concentrazioni
soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della
tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto
legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle
caratteristiche delle matrici ambientali e alla
destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione e i
materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta
o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori
di fondo naturale;
c) che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo
di produzione, l'utilizzo non determina rischi per la
salute ne' variazioni qualitative o quantitative delle
emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime;
d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non e'
necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun
preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche
industriali e di cantiere.
2. Il proponente o il produttore attesta il rispetto
delle condizioni di cui al comma 1 tramite dichiarazione
resa all'Agenzia regionale per la protezione ambientale ai
sensi e per gli effetti del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
precisando le quantita' destinate all'utilizzo, il sito di
deposito e i tempi previsti per l'utilizzo, che non possono
comunque superare un anno dalla data di produzione, salvo
il caso in cui l'opera nella quale il materiale e'
destinato ad essere utilizzato preveda un termine di
esecuzione superiore. Le attivita' di scavo e di utilizzo
devono essere autorizzate in conformita' alla vigente
disciplina urbanistica e igienico-sanitaria. La modifica
dei requisiti e delle condizioni indicati nella
dichiarazione di cui al primo periodo e' comunicata entro
trenta giorni al comune del luogo di produzione.
3. Il produttore deve, in ogni caso, confermare alle
autorita' di cui al comma 2, territorialmente competenti
con riferimento al luogo di produzione e di utilizzo, che i
materiali da scavo sono stati completamente utilizzati
secondo le previsioni comunicate.
4. L'utilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotto
resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei
prodotti. A tal fine il trasporto di tali materiali e'
accompagnato, qualora previsto, dal documento di trasporto
o da copia del contratto di trasporto redatto in forma
scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6
e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e
successive modificazioni.
5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si
applicano anche ai materiali da scavo derivanti da
attivita' e opere non rientranti nel campo di applicazione
del comma 2-bis dell'art. 184-bis del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 2 dell'art. 41
del presente decreto.
6. L'art. 8-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n.
43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno
2013, n. 71, e' abrogato.
7. L'art. 1 del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare 10 agosto 2012, n. 161, recante la disciplina
dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo, nel
definire al comma 1, lettera b), i materiali da scavo
integra, a tutti gli effetti, le corrispondenti
disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152.».
 
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