IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO alle politiche agricole alimentari e forestali
Visto regolamento (CE) del Consiglio del 21 dicembre 2006, n. 1967, relativo alla misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del reg. (CEE) n. 2847/93 e che abroga reg.(CE) n. 1626/94 e, in particolare, l'art. 17 in materia di pesca sportiva; Visto regolamento del Consiglio (CE) n. 1224/2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire rispetto delle norme della politica comune della pesca; Visto regolamento (UE) della Commissione europea dell'8 aprile 2011, n. 404, recante modalita' di applicazione del predetto regolamento (CE) n. 1224/2009; Visto regolamento (UE) 2015/812 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 che modifica i regolamenti (CE) n. 850/98, (CE) n. 2187/2005, (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 2347/2002 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, e i regolamenti (UE) n. 1379/2013 e (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'obbligo di sbarco e abroga regolamento (CE) n. 1434/98 del Consiglio; Visto decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante «Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura ai sensi dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96»; Visto in particolare, l'art. 6, comma 4, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 il quale dispone che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le modalita' di esercizio della pesca per fini ricreativi, turistici o sportivi, al fine di assicurare che essa sia effettuata in maniera compatibile con gli obiettivi della politica comune della pesca; Visto decreto ministeriale 6 dicembre 2010 concernente «Rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 gennaio 2011, n. 24; Visto decreto ministeriale 22 dicembre 2014 con il quale stata prorogata la validita' delle comunicazioni riguardanti la pesca sportiva sino al 31 dicembre 2015; Visti i decreti ministeriali 31 gennaio 2014 e 22 dicembre 2014, pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 35 del 12 febbraio 2015 e n. 1 del 2 gennaio 2015; Visto decreto ministeriale 23 marzo 2016 con il quale stata prorogata al 31 dicembre 2016 la validita' delle comunicazioni effettuate ai sensi del decreto ministeriale 6 dicembre 2010; Visto decreto ministeriale 17 gennaio 2017 con il quale sono delegate al Sottosegretario di Stato on. le Giuseppe Castiglione, tra le altre, le funzioni relative alle materie riguardanti comparto della pesca marittima e dell'acquacoltura, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2017; Ritenuto necessario, nelle more dell'adozione del decreto recante le modalita' di esercizio della pesca per fini ricreativi, turistici o sportivi, disporre la proroga della validita' delle comunicazioni di cui all'art. 1, comma 1 del decreto ministeriale 6 dicembre 2010, al fine di garantire la prosecuzione dell'attivita' di monitoraggio sull'esercizio dell'attivita' di pesca sportiva e ricreativa;
Decreta:
Articolo unico
1. La validita' delle comunicazioni effettuate ai sensi del decreto ministeriale 6 dicembre 2010, e prorogata al 31 dicembre 2017. 2. Le comunicazioni di cui all'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 6 dicembre 2010 sono obbligatorie, altresi', ai fini dell'esercizio dell'attivita' di pesca da terra e hanno validita' sino al 31 dicembre 2017; 3. Restano ferme ed invariate tutte le altre diposizioni contenute nel decreto ministeriale 6 dicembre 2010; Questo decreto immediatamente efficace e viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 luglio 2017
Il Sottosegretario di Stato: Castiglione |