Gazzetta n. 184 del 8 agosto 2017 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 25 giugno 2017, n. 99
Testo del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, (in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 146 del 25 giugno 2017 - Edizione straordinaria), coordinato con la legge di conversione 31 luglio 2017, n. 121 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti (( per assicurare la parita' di trattamento dei creditori nel contesto di una ricapitalizzazione precauzionale nel settore creditizio nonche' )) per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche in video sono riportate tra i segni (( ... ))

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(( Art. 01
Modifiche al decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15

1. Al decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19, comma 2, alinea, le parole: «Entro sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «Entro centoventi giorni»;
b) all'articolo 22, dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente:
«2-ter. Al fine di assicurare la parita' di trattamento nella ripartizione degli oneri, qualora l'Emittente abbia presentato o abbia formalmente comunicato l'intenzione di presentare, a seguito dell'accertamento dei requisiti di accesso, la richiesta di intervento dello Stato ai sensi dell'articolo 15, il termine di scadenza delle passivita' di cui al comma 2 del presente articolo dallo stesso emesse che ricada nei sei mesi successivi alla presentazione dell'istanza o della formale comunicazione dell'intenzione di presentarla e' prorogato fino al termine dello stesso periodo di sei mesi. La proroga non comporta inadempimento ai sensi di legge o di clausole contrattuali, ivi comprese quelle relative ad altri rapporti di cui e' parte l'Emittente o una componente del gruppo bancario di cui esso e' parte. Alla proroga si applica, in quanto compatibile, il comma 10 del presente articolo. Durante la proroga le passivita' producono interessi secondo le previsioni contrattuali applicabili». ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 19 e 22 del
decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237 (Disposizioni
urgenti per la tutela del risparmio nel settore
creditizio), convertito, con modificazioni, dalla legge 17
febbraio 2017, n. 15, come modificato dalla presente legge:
«Art. 19 (Caratteristiche delle azioni). - 1. Salvo
quanto previsto dal comma 2, il Ministero sottoscrive
azioni di nuova emissione. Le azioni emesse dall'Emittente
per la sottoscrizione da parte del Ministero sono azioni
ordinarie che attribuiscono il diritto di voto non limitato
ne' condizionato nell'assemblea ordinaria e nell'assemblea
straordinaria, non privilegiate nella distribuzione degli
utili ne' postergate nell'attribuzione delle perdite.
2. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione
del decreto previsto dall'articolo 18, comma 2, il
Ministero, in caso di transazione tra l'Emittente o una
societa' del suo gruppo e gli azionisti divenuti tali a
seguito dell'applicazione delle misure di ripartizione
degli oneri di cui all'articolo 22, comma 2, puo'
acquistare le azioni rivenienti dall'applicazione di dette
misure, se ricorrono cumulativamente le seguenti
condizioni:
a) la transazione e' volta a porre fine o prevenire
una lite avente a oggetto la commercializzazione degli
strumenti coinvolti nell'applicazione delle misure di
ripartizione degli oneri di cui all'articolo 22, comma 2,
limitatamente a quelli per la cui offerta sussisteva
obbligo di pubblicare un prospetto e con esclusione di
quelli acquistati da controparti qualificate ai sensi
dell'articolo 6, comma 2-quater, lettera d), del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o clienti
professionali ai sensi dell'articolo 6, commi 2-quinquies e
2-sexies, del medesimo decreto legislativo, diversi
dall'Emittente o societa' del suo gruppo, in assenza di
prestazione di servizi o attivita' di investimento da parte
dell'Emittente o da societa' del suo gruppo;
a-bis) gli strumenti oggetto di conversione sono
stati sottoscritti o acquistati prima del 1º gennaio 2016;
in caso di acquisto a titolo gratuito si fa riferimento al
momento in cui lo strumento e' stato acquistato dal dante
causa;
b) gli azionisti non sono controparti qualificate ai
sensi dell'articolo 6, comma 2-quater, lettera d), del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ne' clienti
professionali ai sensi dell'articolo 6, commi 2-quinquies e
2-sexies, del medesimo decreto legislativo;
c) la transazione prevede che l'Emittente acquisti
dagli azionisti in nome e per conto del Ministero le azioni
rivenienti dall'applicazione delle misure di ripartizione
degli oneri di cui all'articolo 22, comma 2, e che questi
ricevano dall'Emittente, come corrispettivo, obbligazioni
non subordinate emesse alla pari dall'Emittente o da
societa' del suo gruppo, per un valore nominale pari al
prezzo corrisposto dal Ministero ai sensi della lettera d);
tali obbligazioni avranno durata comparabile alla vita
residua degli strumenti e prestiti oggetto di conversione e
rendimento in linea con quello delle obbligazioni non
subordinate emesse dall'Emittente aventi analoghe
caratteristiche rilevato sul mercato secondario nel periodo
intercorrente tra la data di pubblicazione del decreto di
cui all'articolo 18, comma 2, e quella di acquisto delle
azioni ai sensi del presente comma;
d) il prezzo per l'acquisto da parte del Ministero
delle azioni rivenienti dall'applicazione delle misure di
ripartizione degli oneri e' corrisposto all'Emittente in
relazione alle obbligazioni da questo assegnate agli
azionisti; il prezzo per l'acquisto di dette azioni e' il
minore tra quello utilizzato per determinare il numero di
azioni da attribuire in sede di conversione ai sensi
dell'articolo 22, comma 5, lettera d), e quello che
determina un corrispettivo corrispondente al corrispettivo
pagato dall'azionista per la sottoscrizione o l'acquisto
degli strumenti oggetto di conversione ai sensi
dell'articolo 22, comma 2, o, nel caso di acquisto a titolo
gratuito, al corrispettivo pagato dal dante causa;
e) la transazione prevede la rinuncia dell'azionista
a far valere ogni altra pretesa relativa alla
commercializzazione degli strumenti finanziari convertiti,
in applicazione delle misure di ripartizione degli oneri di
cui all'articolo 22, comma 2, nelle azioni acquistate dal
Ministero ai sensi del presente comma.
3. Le azioni dell'Emittente offerte in sottoscrizione
al Ministero rispettano le condizioni previste
dall'articolo 31 del regolamento (UE) del Parlamento
europeo e del Consiglio n. 575 del 26 giugno 2013.
4. Il prezzo delle azioni offerte in sottoscrizione al
Ministero e' determinato secondo i criteri e la metodologia
indicati nell'allegato.
5. Le spese di sottoscrizione e acquisto delle azioni
da parte del Ministero sono interamente a carico
dell'Emittente.».
«Art. 22 (Ripartizione degli oneri fra i creditori). -
1. Salvo quanto previsto al comma 7, la sottoscrizione
delle azioni dell'Emittente ai sensi dell'articolo 18 e'
effettuata dal Ministro dell'economia e delle finanze dopo
l'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri
secondo quanto previsto dal presente articolo, con
l'obiettivo di contenere il ricorso ai fondi pubblici.
2. Con il decreto indicato dall'articolo 18, comma 2,
sono disposte le misure di ripartizione degli oneri di
seguito indicate e l'aumento del capitale dell'Emittente a
servizio delle misure stesse:
a) conversione, in tutto o in parte, in azioni
ordinarie di nuova emissione computabili nel capitale
primario di classe 1 dell'Emittente aventi le
caratteristiche indicate nell'articolo 19, comma 1, degli
strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 ai sensi del
regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n.
575 del 26 giugno 2013 (Additional Tier 1), inclusi gli
strumenti qualificati come strumenti di capitale aggiuntivo
di classe 1 ai sensi della clausola di grandfathering del
citato regolamento e relative disposizioni di attuazione,
nonche' delle altre passivita' dell'Emittente aventi un
grado di subordinazione nella gerarchia concorsuale uguale
o superiore;
b) ove la misura di cui alla lettera a) non sia
sufficiente, conversione, in tutto o in parte, in azioni
ordinarie di nuova emissione computabili nel capitale
primario di classe 1 dell'Emittente aventi le
caratteristiche indicate nell'articolo 19, comma 1, degli
strumenti e prestiti computabili come elementi di classe 2
ai sensi del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del
Consiglio n. 575 del 26 giugno 2013 (Tier 2), inclusi gli
strumenti e i prestiti qualificati come elementi di classe
2 ai sensi della clausola di grandfathering del citato
regolamento e relative disposizioni di attuazione, nonche'
degli altri strumenti e prestiti aventi lo stesso grado di
subordinazione nella gerarchia concorsuale;
c) ove la misura di cui alla lettera b) non sia
sufficiente, conversione, in tutto o in parte, in azioni
ordinarie di nuova emissione computabili nel capitale
primario di classe 1 dell'Emittente aventi le
caratteristiche indicate nell'articolo 19, comma 1, degli
strumenti e dei prestiti, diversi da quelli indicati dalle
lettere a) e b), il cui diritto al rimborso del capitale e'
contrattualmente subordinato al soddisfacimento dei diritti
di tutti i creditori non subordinati dell'Emittente;
c-bis) quando necessario per assicurare l'efficacia
delle misure di ripartizione degli oneri, il decreto di cui
all'articolo 18, comma 2, puo' disporre, in luogo della
conversione, l'azzeramento del valore nominale degli
strumenti e prestiti di cui alle precedenti lettere e
l'attribuzione di azioni ordinarie di nuova emissione
computabili nel capitale primario di classe 1
dell'Emittente aventi le caratteristiche indicate
nell'articolo 19, comma 1.
2-bis. I maggiori o minori valori che derivano
dall'applicazione del comma 2 alle banche emittenti di cui
all'articolo 13, comma 2, del presente decreto, non
concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini
delle imposte sul reddito e alla determinazione del valore
della produzione netta.
2-ter. Al fine di assicurare la parita' di trattamento
nella ripartizione degli oneri, qualora l'Emittente abbia
presentato o abbia formalmente comunicato l'intenzione di
presentare, a seguito dell'accertamento dei requisiti di
accesso, la richiesta di intervento dello Stato ai sensi
dell'articolo 15, il termine di scadenza delle passivita'
di cui al comma 2 dallo stesso emesse che ricada nei sei
mesi successivi alla presentazione dell'istanza o della
formale comunicazione dell'intenzione di presentarla e'
prorogato fino al termine dello stesso periodo di sei mesi.
La proroga non comporta inadempimento ai sensi di legge o
di clausole contrattuali, ivi incluse quelle relative ad
altri rapporti di cui e' parte l'Emittente o una componente
del gruppo bancario di cui esso e' parte. Alla proroga si
applica, in quanto compatibile, il comma 10 del presente
articolo. Durante la proroga le passivita' producono
interessi secondo le previsioni contrattuali applicabili.
3. L'adozione delle misure previste dal comma 2
comporta l'inefficacia delle garanzie rilasciate
dall'Emittente se ricorrono cumulativamente le seguenti
condizioni:
a) la garanzia ha a oggetto passivita' emesse da
soggetti direttamente o indirettamente controllati
dall'Emittente;
b) le passivita' garantite indicate alla lettera a)
sono state emesse nell'ambito di un'operazione unitaria di
finanziamento dell'Emittente che include un finanziamento
all'Emittente da parte di un soggetto da questo
controllato;
c) alle passivita' dell'Emittente derivanti dal
finanziamento concessogli di cui alla lettera b), e'
applicata la misura di cui al comma 2.
4. L'adozione delle misure previste dal comma 2
comporta, altresi', l'inefficacia delle clausole
contrattuali o di altro tipo stipulate dall'Emittente
aventi ad oggetto proprie azioni o strumenti di capitale di
cui allo stesso comma 2 e relative ai diritti patrimoniali
spettanti sugli stessi, che ne impediscono o limitano la
piena computabilita' nel capitale primario di classe 1.
5. Le misure di cui al comma 2 sono disposte:
a) nei confronti di tutte le passivita' indicate al
comma 2, ove possibile in base alla legge a esse
applicabile, secondo la gerarchia applicabile in sede
concorsuale;
b) in modo uniforme nei confronti di tutti i
creditori dell'Emittente che siano titolari di passivita'
assoggettabili alle misure del comma 2 in base alla legge
loro applicabile e appartenenti alla stessa categoria,
salvo quanto previsto al comma 7, e proporzionalmente al
valore nominale dei rispettivi strumenti finanziari o
crediti;
c) in misura tale da assicurare che nessun titolare
degli strumenti e prestiti di cui al comma 2, riceva,
tenuto conto dell'incremento patrimoniale conseguito
dall'Emittente per effetto dell'intervento dello Stato, un
trattamento peggiore rispetto a quello che riceverebbe in
caso di liquidazione dell'Emittente, assumendo che essa
avvenga senza supporto pubblico;
d) determinando il numero di azioni da attribuire in
sede di conversione sulla base della metodologia indicata
nell'allegato, lettera A), fermo restando il rispetto di
quanto previsto dalle lettere a), b) e c);
e) a condizione che l'Emittente abbia provveduto a
convertire in azioni o altri strumenti di capitale primario
di classe 1 gli strumenti finanziari convertibili
eventualmente emessi, nel rispetto delle condizioni
previste dai relativi contratti; a tal fine, l'Emittente
include nella richiesta di cui all'articolo 15
l'attestazione di aver provveduto a convertire in azioni o
altri strumenti di capitale primario di classe 1 gli
strumenti finanziari convertibili eventualmente emessi, nel
rispetto delle condizioni previste dai relativi contratti.
6. La condizione di cui al comma 5, lettera c), e'
verificata quando, tenuto conto della stima prevista
dall'articolo 15, comma 1, lettera d), il valore delle
azioni assegnate in conversione e' almeno pari a quanto
verrebbe corrisposto ai titolari degli strumenti di
capitale aggiuntivo, degli elementi di classe 2 e degli
altri strumenti e prestiti subordinati di cui al comma 2
nel caso in cui l'Emittente venisse sottoposto a
liquidazione alla data di presentazione della richiesta di
intervento dello Stato.
7. Non si da' luogo, del tutto o in parte,
all'applicazione delle misure previste nel presente
articolo quando la Commissione europea con la decisione di
cui all'articolo 18, comma 2, abbia stabilito che la loro
adozione puo' mettere in pericolo la stabilita' finanziaria
o determinare risultati sproporzionati. In caso di
esclusione parziale dall'applicazione delle misure previste
nel presente articolo, il decreto di cui all'articolo 18,
comma 2, indica gli strumenti o le classi di strumenti
esclusi, fermo il rispetto dei criteri di cui al comma 5,
lettere a), c) e d). La valutazione sull'applicabilita'
delle ipotesi di esclusione indicate nel presente comma e'
compiuta, per ciascun intervento, dalla Commissione
europea.
8. All'assunzione di partecipazioni nell'Emittente
conseguente alle misure disposte ai sensi del comma 2 si
applicano gli articoli 53 e 58, comma 2, del decreto
legislativo 16 novembre 2015, n. 180, e non si applicano
gli articoli 2359-bis, 2359-ter, 2359-quinquies e 2360 del
codice civile e l'articolo 121 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58.
9. La tutela giurisdizionale avverso le misure indicate
dal presente articolo e' disciplinata dall'articolo 95 del
decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180. In caso di
violazione della condizione indicata dal comma 5, lettera
c), si applica l'articolo 89, comma 1, del decreto
legislativo 16 novembre 2015, n. 180; il relativo
indennizzo e' corrisposto dall'Emittente mediante
l'attribuzione di nuove azioni.
10. In caso di adozione di una misura di cui al
presente articolo o all'articolo 18, ai contratti stipulati
dall'Emittente, da una componente del gruppo bancario a cui
esso appartiene o da un soggetto da esso controllato si
applica l'articolo 65 del decreto legislativo 16 novembre
2015, n. 180. Sono in ogni caso inefficaci le pattuizioni
contenute in contratti stipulati con l'Emittente o con una
componente del gruppo a cui esso appartiene, che, in caso
di adozione di una misura di cui al presente articolo o di
un evento direttamente legato all'applicazione di tali
misure prevedono la risoluzione del contratto o
attribuiscono al contraente il diritto di recedere dal
contratto, di sospendere, modificare o compensare i propri
obblighi, di escutere una garanzia, di esigere
immediatamente la prestazione pattuita con decadenza dal
termine o di pretendere una penale a carico dell'Emittente
o di altra componente del gruppo a cui esso appartiene.
Relativamente ai contratti stipulati dall'Emittente o da
una componente del gruppo a cui esso appartiene, l'adozione
di una misura di cui al presente articolo o il verificarsi
di un evento direttamente connesso all'applicazione di tali
misure non costituisce di per se' un inadempimento di un
obbligo contrattuale, un evento determinante l'escussione
della garanzia ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera
i), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, una
procedura di insolvenza ai sensi dell'articolo 1, comma 1,
lettera p), del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210,
o un evento che determina la decadenza dal termine ai sensi
dell'articolo 1186 del codice civile.
11. Le disposizioni contenute nel presente articolo
sono di applicazione necessaria ai sensi dell'articolo 9
del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio
n. 593 del 17 giugno 2008 e dell'articolo 17 della legge 31
maggio 1995, n. 218. Esse costituiscono provvedimenti di
risanamento ai sensi della direttiva (CE) del Parlamento
europeo e del Consiglio n. 24 del 4 aprile 2001 e si
applicano e producono i loro effetti negli altri Stati
comunitari secondo quanto previsto nel Titolo IV, Sezione
III-bis, del Testo unico bancario.».
 
Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. (ciascuna singolarmente, la «Banca» o, collettivamente, le «Banche») nonche' le modalita' e le condizioni delle misure a sostegno di queste ultime in conformita' con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato. Ai fini del presente decreto per «soggetti sottoposti a liquidazione» si intendono le Banche poste in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 2.
2. Le misure previste dal presente decreto che costituiscano un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea sono adottate a seguito della positiva decisione della Commissione europea sulla loro compatibilita' con la disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze («Ministero»), sulla base degli elementi forniti dalla Banca d'Italia, presenta alla Commissione europea, sino al termine della procedura, una relazione annuale contenente informazioni dettagliate riguardo agli interventi dello Stato effettuati ai sensi del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dell'articolo 107 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:
«Art. 107 (ex articolo 87 del TCE). - 1. Salvo deroghe
contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato
interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra
Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero
mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che,
favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o
minaccino di falsare la concorrenza.
2. Sono compatibili con il mercato interno:
a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli
consumatori, a condizione che siano accordati senza
discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati
dalle calamita' naturali oppure da altri eventi
eccezionali;
c) gli aiuti concessi all'economia di determinate
regioni della Repubblica federale di Germania che risentono
della divisione della Germania, nella misura in cui sono
necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da
tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del
trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della
Commissione, puo' adottare una decisione che abroga la
presente lettera.
3. Possono considerarsi compatibili con il mercato
interno:
a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo
economico delle regioni ove il tenore di vita sia
anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di
sottoccupazione, nonche' quello delle regioni di cui
all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione
strutturale, economica e sociale;
b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione
di un importante progetto di comune interesse europeo
oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia
di uno Stato membro;
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di
talune attivita' o di talune regioni economiche, sempre che
non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria
al comune interesse;
d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la
conservazione del patrimonio, quando non alterino le
condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in
misura contraria all'interesse comune;
e) le altre categorie di aiuti, determinate con
decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.».
 
Art. 2

Liquidazione coatta amministrativa

1. A seguito dell'adozione della positiva decisione della Commissione europea di cui all'articolo 1, comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze con uno o piu' decreti, adottati su proposta della Banca d'Italia, dispone:
a) la liquidazione coatta amministrativa delle Banche;
b) la continuazione, ove necessario, dell'esercizio dell'impresa o di determinati rami di attivita' per il tempo tecnico necessario ad attuare le cessioni previste ai sensi del presente decreto; in deroga all'articolo 90, comma 3, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 e s.m. (Testo unico bancario) la continuazione e' disposta senza necessita' di acquisire autorizzazioni o pareri della Banca d'Italia o del comitato di sorveglianza;
c) che i commissari liquidatori procedano alla cessione di cui all'articolo 3 in conformita' all'offerta vincolante formulata dal cessionario individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 3. Con l'offerta il cessionario assume gli impegni ai fini del rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato, identificati nell'offerta stessa;
d) gli interventi indicati all'articolo 4 a sostegno della cessione di cui all'articolo 3, in conformita' all'offerta vincolante di cui alla lettera c).
2. Dopo l'adozione dei decreti di cui al comma 1, l'accertamento del passivo dei soggetti in liquidazione ai sensi dell'articolo 86 del Testo unico bancario e' condotto con riferimento ai soli (( crediti non ceduti )) ai sensi dell'articolo 3, retrocessi ai sensi dell'articolo 4 o sorti dopo l'avvio della procedura.
3. L'efficacia dei decreti adottati ai sensi del comma 1 decorre, relativamente a quanto previsto in base alle lettere b), c) e d) del medesimo comma, secondo quanto previsto all'articolo 83, comma 1, del Testo unico bancario. Per ogni aspetto non disciplinato dal presente decreto, alle liquidazioni coatte amministrative di cui al comma 1 si applica la disciplina contenuta nel Testo unico bancario e nelle disposizioni da esso richiamate.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dell'articolo 90, commi 2
e 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
(Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia):
«Art. 90 (Liquidazione dell'attivo). - 1. (Omissis).
2. I commissari, con il parere favorevole del comitato
di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca
d'Italia, possono cedere attivita' e passivita', l'azienda,
rami d'azienda nonche' beni e rapporti giuridici
individuabili in blocco. Quando non ricorrono le condizioni
per l'intervento dei sistemi di garanzia dei depositanti o
l'intervento di questi e' insufficiente, al fine di
favorire lo svolgimento della liquidazione, la cessione
puo' avere ad oggetto passivita' anche solo per una quota
di ciascuna di esse. Resta in ogni caso fermo il rispetto
della parita' di trattamento dei creditori e del loro
ordine di priorita'. La cessione puo' avvenire in qualsiasi
stadio della procedura, anche prima del deposito dello
stato passivo; il cessionario risponde comunque delle sole
passivita' risultanti dallo stato passivo, tenuto conto
dell'esito delle eventuali opposizioni presentate ai sensi
dell'articolo 87. Si applicano le disposizioni dell'art.
58, commi 2, 3 e 4, anche quando il cessionario non sia una
banca o uno degli altri soggetti previsti dal comma 7 del
medesimo articolo.
3. I commissari possono, nei casi di necessita' e per
il miglior realizzo dell'attivo, previa autorizzazione
della Banca d'Italia, continuare l'esercizio dell'impresa o
di determinati rami di attivita', secondo le cautele
indicate dal comitato di sorveglianza. La continuazione
dell'esercizio dell'impresa disposta all'atto
dell'insediamento degli organi liquidatori entro il termine
indicato nell'articolo 83, comma 1, esclude lo scioglimento
di diritto dei rapporti giuridici preesistenti previsto
dalle norme richiamate dal comma 2 del medesimo articolo.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 86 del
citato decreto legislativo n. 385 del 1993:
«Art. 86 (Accertamento del passivo). - 1. Entro un mese
dalla nomina i commissari comunicano a ciascun creditore
l'indirizzo di posta elettronica certificata della
procedura e le somme risultanti a credito di ciascuno
secondo le scritture e i documenti della banca. La
comunicazione s'intende effettuata con riserva di eventuali
contestazioni e avviene a mezzo posta elettronica
certificata se il relativo indirizzo del destinatario
risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice
nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata
delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a
mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede
dell'impresa o la residenza del creditore. Se il
destinatario ha sede o risiede all'estero, la comunicazione
puo' essere effettuata al suo rappresentante in Italia, se
esistente. Contestualmente i commissari invitano ciascun
creditore ad indicare, entro il termine di cui al comma 4,
il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, le
cui variazioni e' onere comunicare ai commissari, con
l'avvertimento sulle conseguenze di cui al comma 3.
2. Analoga comunicazione viene inviata a coloro che
risultino titolari di diritti reali sui beni e sugli
strumenti finanziari relativi ai servizi previsti dal
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in possesso
della banca, nonche' ai clienti aventi diritto alle
restituzioni dei detti strumenti finanziari.
2-bis. Nei casi disciplinati dall'articolo 92-bis, i
commissari, sentito il comitato di sorveglianza, possono
provvedere alle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 anche
per singole categorie di aventi diritto, mediante
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e in uno o piu' quotidiani a diffusione nazionale
o locale di un avviso contenente l'invito a consultare
l'elenco provvisorio degli ammessi al passivo. L'elenco e'
depositato presso la sede della societa' o messo altrimenti
a disposizione degli aventi diritto, fermo in ogni caso il
diritto di ciascuno di prendere visione solo della propria
posizione. Il termine per la presentazione delle domande di
insinuazione ai sensi del comma 5 decorre dalla
pubblicazione dell'avviso di cui al presente comma.
3. Tutte le successive comunicazioni sono effettuate
dai commissari all'indirizzo di posta elettronica
certificata indicato dagli interessati. In caso di mancata
comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica
certificata o della sua variazione, ovvero nei casi di
mancata consegna per cause imputabili al destinatario, esse
si eseguono mediante deposito nella cancelleria del
tribunale del luogo ove la banca ha la sede legale. Si
applica l'articolo 31-bis, terzo comma, della legge
fallimentare, intendendosi sostituito al curatore il
commissario liquidatore.
4. Entro quindici giorni dal ricevimento della
comunicazione, i creditori e i titolari dei diritti
indicati nel comma 2 possono presentare o inviare,
all'indirizzo di posta elettronica della procedura, i loro
reclami ai commissari, allegando i documenti
giustificativi.
5. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del
decreto di liquidazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, i creditori e i titolari dei diritti
indicati nel comma 2, i quali non abbiano ricevuto la
comunicazione prevista dai commi 1 e 2, devono chiedere ai
commissari, mediante raccomandata con avviso di
ricevimento, il riconoscimento dei propri crediti e la
restituzione dei propri beni, presentando i documenti atti
a provare l'esistenza, la specie e l'entita' dei propri
diritti e indicando l'indirizzo di posta elettronica
certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni
relative alla procedura. Si applica il comma 3 del presente
articolo.
6. I commissari, trascorso il termine previsto dal
comma 5 e non oltre i trenta giorni successivi, presentano
alla Banca d'Italia, sentiti i cessati amministratori della
banca, l'elenco dei creditori ammessi e delle somme
riconosciute a ciascuno, indicando i diritti di prelazione
e l'ordine degli stessi, nonche' gli elenchi dei titolari
dei diritti indicati nel comma 2 e di coloro cui e' stato
negato il riconoscimento delle pretese. I clienti aventi
diritto alla restituzione degli strumenti finanziari
relativi ai servizi previsti dal d.lgs. di recepimento
della decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 sono
iscritti in apposita e separata sezione dello stato
passivo.
7. Nei medesimi termini previsti dal comma 6 i
commissari depositano nella cancelleria del tribunale del
luogo ove la banca ha la sede legale, a disposizione degli
aventi diritto, gli elenchi dei creditori privilegiati, dei
titolari di diritti indicati nel comma 2, nonche' dei
soggetti appartenenti alle medesime categorie cui e' stato
negato il riconoscimento delle pretese.
8. Successivamente i commissari comunicano senza
indugio, a mezzo posta elettronica certificata, a coloro ai
quali e' stato negato in tutto o in parte il riconoscimento
delle pretese, la decisione presa nei loro riguardi.
Dell'avvenuto deposito dello stato passivo e' dato avviso
tramite pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
9. Espletati gli adempimenti indicati nei commi 6 e 7,
lo stato passivo diventa esecutivo.».
- Si riporta il testo vigente del dell'articolo 83,
comma 1, del citato decreto legislativo n. 385 del 1993:
«Art. 83 (Effetti del provvedimento per la banca, per i
creditori e sui rapporti giuridici preesistenti). - 1.
Dalla data di insediamento degli organi liquidatori ai
sensi dell'articolo 85, e comunque dal sesto giorno
lavorativo successivo alla data di adozione del
provvedimento che dispone la liquidazione coatta, sono
sospesi il pagamento delle passivita' di qualsiasi genere e
le restituzioni di beni di terzi. La data di insediamento
dei commissari liquidatori, con l'indicazione del giorno,
dell'ora e del minuto, e' rilevata dalla Banca d'Italia
sulla base del processo verbale previsto all'articolo 85.
(Omissis).».
 
Art. 3

Cessioni

1. I commissari liquidatori, in conformita' con quanto previsto dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, provvedono a cedere ad un soggetto, individuato ai sensi del comma 3, l'azienda, suoi singoli rami, nonche' beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attivita' e passivita', anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi. Alla cessione non si applica quanto previsto ai sensi degli articoli 58, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, salvo per quanto espressamente richiamato nel presente decreto, e 90, comma 2, del Testo unico bancario. Restano in ogni caso esclusi dalla cessione anche in deroga all'articolo 2741 del codice civile:
a) le passivita' indicate all'articolo 52, comma 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180;
b) i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse;
c) le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passivita'.
2. Le disposizioni del contratto di cessione hanno efficacia verso i terzi a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia (( nel proprio sito internet )) della notizia della cessione, senza necessita' di svolgere altri adempimenti previsti dalla legge, anche a fini costitutivi, di pubblicita' notizia o dichiarativa, ivi inclusi quelli previsti dagli articoli 1264, 2022, 2355, 2470, 2525, 2556 e 2559, primo comma, del codice civile e dall'articolo 58, comma 2, del Testo unico bancario. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 58, comma 3, del Testo unico bancario, il cessionario effettua gli adempimenti eventualmente richiesti a fini costitutivi, di pubblicita' notizia o dichiarativa, cosi' come l'indicazione di dati catastali e confini per gli immobili trasferiti, entro 180 giorni dalla pubblicazione (( nel sito internet )). Restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Nei confronti dei debitori ceduti la pubblicazione (( nel sito internet )) produce gli effetti indicati dall'articolo 1264 del codice civile. Non si applicano i termini previsti dall'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428. Il cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione ai sensi del comma 1. Il cessionario non e' obbligato solidalmente con il cedente ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Al cessionario si applica l'articolo 47, comma 9, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180. Quando la cessione ha ad oggetto beni culturali ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, ai fini dell'esercizio della prelazione, la denuncia prevista dall'articolo 59 del medesimo decreto legislativo e' effettuata dal cessionario entro trenta giorni dalla conclusione del contratto di cessione; la condizione sospensiva prevista dall'articolo 61, comma 4, del medesimo decreto legislativo si applica alla sola clausola del contratto di cessione relativa al trasferimento dei beni culturali; non si applica il comma 6 del medesimo articolo. Al contratto di cessione nella parte in cui esso ha ad oggetto il trasferimento di beni immobili, (( fermo restando che )) il cessionario subentra nella medesima situazione giuridica del cedente:
a) non si applicano l'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192; l'articolo 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52; l'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica, 6 giugno 2001, n. 380; l'articolo 36, nella parte in cui prevede il diritto del locatore ceduto di opporsi alla cessione del contratto di locazione da parte del conduttore, per il caso in cui gli immobili siano parte di un'azienda, e l'articolo 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392;
b) non si applicano (( le ipotesi di nullita' )) di cui agli articoli 46 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e 40, (( secondo comma, )) della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Quando l'immobile ceduto si trova nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, il cessionario presenta domanda di permesso in sanatoria entro centoventi giorni dalla conclusione del contratto di cessione;
c) non si applicano le altre ipotesi di nullita' previste dalla vigente disciplina in materia urbanistica, ambientale o relativa ai beni culturali e qualsiasi altra normativa nazionale o regionale, comprese le regole dei piani regolatori o del governo del territorio degli enti locali e le pianificazioni di altri enti pubblici che possano incidere (( sulla conformita' dell'immobile alla disciplina in materia urbanistica, edilizia e di tutela dei beni storici e architettonici. ))
3. Il cessionario e' individuato, anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto piu' conveniente, nonche' avendo riguardo agli impegni che esso dovra' assumersi ai fini del rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato. Le spese per la procedura selettiva, incluse quelle per la consulenza di esperti in materia finanziaria, contabile, legale, sono a carico del soggetto in liquidazione e possono essere anticipate dal Ministero, il cui credito e' prededucibile ai sensi dell'articolo 111, (( primo comma, )) numero 1), e dell'articolo 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e s.m. (legge fallimentare). Tali spese possono essere anticipate a valere sulle somme di cui all'articolo 9, comma 1 e sono restituite dal soggetto in liquidazione mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato.
4. Se la concentrazione che deriva dalla cessione non e' disciplinata dal (( regolamento )) (CE) n. 139/2004 del Consiglio del 20 gennaio 2004, essa si intende autorizzata in deroga alle procedure previste dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, per rilevanti interessi generali dell'economia nazionale.
5. Se la cessione include titoli assistiti da garanzia dello Stato ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, il corrispettivo della garanzia e' riconsiderato e, se necessario, rivisto in applicazione dei criteri indicati dall'articolo 6 del citato decreto per tener conto della rischiosita' del soggetto garantito. Il cessionario puo' altresi' rinunciare, in tutto o in parte, alla garanzia dello Stato per i titoli da esso acquistati; in questo caso, la garanzia si estingue e, in relazione alla rinuncia, non e' dovuto alcun corrispettivo.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dell'articolo 58 del
citato decreto legislativo n. 385 del 1993:
«Art. 58 (Cessione di rapporti giuridici). - 1. La
Banca d'Italia emana istruzioni per la cessione a banche di
aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici
individuabili in blocco. Le istruzioni possono prevedere
che le operazioni di maggiore rilevanza siano sottoposte ad
autorizzazione della Banca d'Italia.
2. La banca cessionaria da' notizia dell'avvenuta
cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. La Banca d'Italia puo' stabilire forme
integrative di pubblicita'.
3. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da
chiunque prestati o comunque esistenti a favore del
cedente, nonche' le trascrizioni nei pubblici registri
degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione
finanziaria compresi nella cessione conservano la loro
validita' e il loro grado a favore del cessionario, senza
bisogno di alcuna formalita' o annotazione. Restano
altresi' applicabili le discipline speciali, anche di
carattere processuale, previste per i crediti ceduti.
4. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti
pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti
indicati dall'art. 1264 del codice civile.
5. I creditori ceduti hanno facolta', entro tre mesi
dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2, di
esigere dal cedente o dal cessionario l'adempimento delle
obbligazioni oggetto di cessione. Trascorso il termine di
tre mesi, il cessionario risponde in via esclusiva.
6. Coloro che sono parte dei contratti ceduti possono
recedere dal contratto entro tre mesi dagli adempimenti
pubblicitari previsti dal comma 2 se sussiste una giusta
causa, salvo in questo caso la responsabilita' del cedente.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche alle cessioni in favore dei soggetti, diversi dalle
banche, inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai
sensi degli articoli 65 e 109 e in favore degli
intermediari finanziari previsti dall'articolo 106.».
- Per il testo dell'articolo 90, comma 2, del decreto
legislativo n. 385 del 1993, si veda nei riferimenti
normativi all'art. 2.
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 2741 del
codice civile:
«Art. 2741 (Concorso dei creditori e cause di
prelazione). - I creditori hanno eguale diritto di essere
soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime
di prelazione.
Sono cause legittime di prelazione i privilegi, il
pegno e le ipoteche.».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 52, comma
1, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180
(Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce
un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi
e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva
82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE,
2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE,
2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010
e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del
Consiglio):
«Art. 52 (Trattamento degli azionisti e dei creditori).
- 1. Il bail-in e' attuato allocando l'importo determinato
ai sensi dell'articolo 51 secondo l'ordine di seguito
indicato:
a) sono ridotti, fino alla concorrenza delle perdite
quantificate dalla valutazione prevista dal Capo I, Sezione
II:
i) le riserve e il capitale rappresentato da
azioni, anche non computate nel capitale regolamentare,
nonche' dagli altri strumenti finanziari computabili nel
capitale primario di classe 1, con conseguente estinzione
dei relativi diritti amministrativi e patrimoniali;
ii) il valore nominale degli strumenti di capitale
aggiuntivo di classe 1, anche per la parte non computata
nel capitale regolamentare;
iii) il valore nominale degli elementi di classe 2,
anche per la parte non computata nel capitale
regolamentare;
iv) il valore nominale dei debiti subordinati
diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1
o dagli elementi di classe 2;
v) il valore nominale delle restanti passivita'
ammissibili;
b) una volta assorbite le perdite, o in assenza di
perdite, gli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1
sono convertiti, in tutto o in parte, in azioni computabili
nel capitale primario di classe 1;
c) se le misure precedenti non sono sufficienti, gli
elementi di classe 2 sono convertiti, in tutto o in parte,
in azioni computabili nel capitale primario di classe 1;
d) se le misure precedenti non sono sufficienti, i
debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale
aggiuntivo di classe 1 o dagli elementi di classe 2 sono
convertiti in azioni computabili nel capitale primario di
classe 1;
e) se le misure precedenti non sono sufficienti, le
restanti passivita' ammissibili sono convertite in azioni
computabili nel capitale primario di classe 1.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente degli articoli 1264,
2022, 2355, 2470, 2525, 2556 e 2559 del codice civile:
«Art. 1264 (Efficacia della cessione riguardo al
debitore ceduto). - La cessione ha effetto nei confronti
del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando
gli e' stata notificata.
Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore
che paga al cedente non e' liberato, se il cessionario
prova che il debitore medesimo era a conoscenza
dell'avvenuta cessione.».
«Art. 2022 (Trasferimento). - Il trasferimento del
titolo nominativo si opera mediante l'annotazione del nome
dell'acquirente sul titolo e nel registro dell'emittente o
col rilascio di un nuovo titolo intestato al nuovo
titolare. Del rilascio deve essere fatta annotazione nel
registro.
Colui che chiede l'intestazione del titolo a favore di
un'altra persona, o il rilascio di un nuovo titolo ad essa
intestato, deve provare la propria identita' e la propria
capacita' di disporre, mediante certificazione di un notaio
o di un agente di cambio. Se l'intestazione o il rilascio
e' richiesto dall'acquirente, questi deve esibire il titolo
e dimostrare il suo diritto mediante atto autentico.
Le annotazioni nel registro e sul titolo sono fatte a
cura e sotto la responsabilita' dell'emittente.
L'emittente che esegue il trasferimento nei modi
indicati dal presente articolo e' esonerato da
responsabilita', salvo il caso di colpa.».
«Art. 2355 (Circolazione delle azioni). - Nel caso di
mancata emissione dei titoli azionari il trasferimento
delle azioni ha effetto nei confronti della societa' dal
momento dell'iscrizione nel libro dei soci.
Le azioni al portatore si trasferiscono con la consegna
del titolo.
Il trasferimento delle azioni nominative si opera
mediante girata autenticata da un notaio o da altro
soggetto secondo quanto previsto dalle leggi speciali. Il
giratario che si dimostra possessore in base a una serie
continua di girate ha diritto di ottenere l'annotazione del
trasferimento nel libro dei soci, ed e' comunque
legittimato ad esercitare i diritti sociali; resta salvo
l'obbligo della societa', previsto dalle leggi speciali, di
aggiornare il libro dei soci.
Il trasferimento delle azioni nominative con mezzo
diverso dalla girata si opera a norma dell'articolo 2022.
Nei casi previsti ai commi sesto e settimo
dell'articolo 2354, il trasferimento si opera mediante
scritturazione sui conti destinati a registrare i movimenti
degli strumenti finanziari; in tal caso, se le azioni sono
nominative, si applica il terzo comma e la scritturazione
sul conto equivale alla girata.».
«Art. 2470 (Efficacia e pubblicita'). - Il
trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte
alla societa' dal momento del deposito di cui al successivo
comma.
L'atto di trasferimento, con sottoscrizione
autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni, a
cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro
delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede
sociale. In caso di trasferimento a causa di morte il
deposito e' effettuato a richiesta dell'erede o del
legatario verso presentazione della documentazione
richiesta per l'annotazione nel libro dei soci dei
corrispondenti trasferimenti in materia di societa' per
azioni.
Se la quota e' alienata con successivi contratti a piu'
persone, quella tra esse che per prima ha effettuato in
buona fede l'iscrizione nel registro delle imprese e'
preferita alle altre, anche se il suo titolo e' di data
posteriore.
Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo
socio o muta la persona dell'unico socio, gli
amministratori devono depositare per l'iscrizione nel
registro delle imprese una dichiarazione contenente
l'indicazione del cognome e nome o della denominazione,
della data e del luogo di nascita o lo Stato di
costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza
dell'unico socio.
Quando si costituisce o ricostituisce la pluralita' dei
soci, gli amministratori ne devono depositare apposita
dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.
L'unico socio o colui che cessa di essere tale puo'
provvedere alla pubblicita' prevista nei commi precedenti.
Le dichiarazioni degli amministratori previste dai
commi quarto e quinto devono essere depositate entro trenta
giorni dall'avvenuta variazione della compagine sociale.».
«Art. 2525 (Quote e azioni). - Il valore nominale di
ciascuna azione o quota non puo' essere inferiore a
venticinque euro ne' per le azioni superiore a cinquecento
euro.
Ove la legge non preveda diversamente, nelle societa'
cooperative nessun socio puo' avere una quota superiore a
centomila euro, ne' tante azioni il cui valore nominale
superi tale somma.
L'atto costitutivo, nelle societa' cooperative con piu'
di cinquecento soci, puo' elevare il limite previsto nel
precedente comma sino al due per cento del capitale
sociale. Le azioni eccedenti tale limite possono essere
riscattate o alienate nell'interesse del socio dagli
amministratori e, comunque, i relativi diritti patrimoniali
sono destinati a riserva indivisibile a norma dell'articolo
2545-ter.
I limiti di cui ai commi precedenti non si applicano
nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti,
nei casi previsti dagli articoli 2545-quinquies e
2545-sexies, e con riferimento ai soci diversi dalle
persone fisiche ed ai sottoscrittori degli strumenti
finanziari dotati di diritti di amministrazione.
Alle azioni si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni degli articoli 2346, 2347, 2348, 2349, 2354 e
2355. Tuttavia nelle azioni non e' indicato l'ammontare del
capitale ne' quello dei versamenti parziali sulle azioni
non completamente liberate.».
«Art. 2556 (Imprese soggette a registrazione). - Per le
imprese soggette a registrazione i contratti che hanno per
oggetto il trasferimento della proprieta' o il godimento
dell'azienda devono essere provati per iscritto, salva
l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il
trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda o
per la particolare natura del contratto.
I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o
per scrittura privata autenticata, devono essere depositati
per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di
trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante.».
«Art. 2559 (Crediti relativi all'azienda ceduta). - La
cessione dei crediti relativi all'azienda ceduta, anche in
mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha
effetto, nei confronti dei terzi, dal momento
dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle
imprese. Tuttavia il debitore ceduto e' liberato se paga in
buona fede all'alienante.
Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso di
usufrutto dell'azienda, se esso si estende ai crediti
relativi alla medesima.».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 120 del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6
febbraio 1996, n. 52):
«Art. 120 (Obblighi di comunicazione delle
partecipazioni rilevanti). - 1. Ai fini della presente
sezione, per capitale di societa' per azioni si intende
quello rappresentato da azioni con diritto di voto. Nelle
societa' i cui statuti consentono la maggiorazione del
diritto di voto o hanno previsto l'emissione di azioni a
voto plurimo, per capitale si intende il numero complessivo
dei diritti di voto.
2. Coloro che partecipano in un emittente azioni
quotate avente l'Italia come Stato membro d'origine in
misura superiore al tre per cento del capitale ne danno
comunicazione alla societa' partecipata e alla CONSOB. Nel
caso in cui l'emittente sia una PMI, tale soglia e' pari al
cinque per cento.
2-bis. La CONSOB puo', con provvedimento motivato da
esigenze di tutela degli investitori nonche' di efficienza
e trasparenza del mercato del controllo societario e del
mercato dei capitali, prevedere, per un limitato periodo di
tempo, soglie inferiori a quella indicata nel comma 2 per
societa' ad elevato valore corrente di mercato e ad
azionariato particolarmente diffuso.
3.
4. La CONSOB, tenuto anche conto delle caratteristiche
degli investitori, stabilisce con regolamento:
a) le variazioni delle partecipazioni indicate nel
comma 2 che comportano obbligo di comunicazione;
b) i criteri per il calcolo delle partecipazioni,
avendo riguardo anche alle partecipazioni indirettamente
detenute, alle ipotesi in cui il diritto di voto spetta o
e' attribuito a soggetto diverso dal socio nonche' a quelle
di maggiorazione dei diritti di voto;
c) il contenuto e le modalita' delle comunicazioni e
dell'informazione del pubblico, nonche' le eventuali
deroghe per quest'ultima;
d) i termini per la comunicazione e per
l'informazione del pubblico;
d-bis) i casi in cui le comunicazioni sono dovute dai
possessori di strumenti finanziari dotati dei diritti
previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice
civile;
d-ter) i casi in cui la detenzione di strumenti
finanziari derivati determina obblighi di comunicazione;
d-quater) le ipotesi di esenzione dall'applicazione
delle presenti disposizioni.
5. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate od
agli strumenti finanziari per i quali sono state omesse le
comunicazioni previste dal comma 2 non puo' essere
esercitato. In caso di inosservanza, si applica l'articolo
14, comma 5. L'impugnazione puo' essere proposta anche
dalla Consob entro il termine indicato nell'articolo 14,
comma 6.
6. Il comma 2 non si applica alle partecipazioni
detenute, per il tramite di societa' controllate, dal
Ministero dell'economia e delle finanze. I relativi
obblighi di comunicazione sono adempiuti dalle societa'
controllate.».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 47 della
legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per
il 1990):
«Art. 47 (Trasferimenti di azienda). - 1. Quando si
intenda effettuare, ai sensi dell'articolo 2112 del codice
civile, un trasferimento d'azienda in cui sono
complessivamente occupati piu' di quindici lavoratori,
anche nel caso in cui il trasferimento riguardi una parte
d'azienda, ai sensi del medesimo articolo 2112, il cedente
ed il cessionario devono darne comunicazione per iscritto
almeno venticinque giorni prima che sia perfezionato l'atto
da cui deriva il trasferimento o che sia raggiunta
un'intesa vincolante tra le parti, se precedente, alle
rispettive rappresentanze sindacali unitarie, ovvero alle
rappresentanze sindacali aziendali costituite, a norma
dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle
unita' produttive interessate, nonche' ai sindacati di
categoria che hanno stipulato il contratto collettivo
applicato nelle imprese interessate al trasferimento. In
mancanza delle predette rappresentanze aziendali, resta
fermo l'obbligo di comunicazione nei confronti dei
sindacati di categoria comparativamente piu'
rappresentativi e puo' essere assolto dal cedente e dal
cessionario per il tramite dell'associazione sindacale alla
quale aderiscono o conferiscono mandato. L'informazione
deve riguardare: a) la data o la data proposta del
trasferimento; b) i motivi del programmato trasferimento
d'azienda; c) le sue conseguenze giuridiche, economiche e
sociali per i lavoratori; d) le eventuali misure previste
nei confronti di questi ultimi.
2. Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali
o dei sindacati di categoria, comunicata entro sette giorni
dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, il
cedente e il cessionario sono tenuti ad avviare, entro
sette giorni dal ricevimento della predetta richiesta, un
esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti. La
consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci
giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo.
3. Il mancato rispetto, da parte del cedente o del
cessionario, degli obblighi previsti dai commi 1 e 2
costituisce condotta antisindacale ai sensi dell'articolo
28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
4. Gli obblighi d'informazione e di esame congiunto
previsti dal presente articolo devono essere assolti anche
nel caso in cui la decisione relativa al trasferimento sia
stata assunta da altra impresa controllante. La mancata
trasmissione da parte di quest'ultima delle informazioni
necessarie non giustifica l'inadempimento dei predetti
obblighi.
4-bis. Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo
circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione,
l'articolo 2112 del codice civile trova applicazione nei
termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo
qualora il trasferimento riguardi aziende:
a) delle quali sia stato accertato lo stato di crisi
aziendale, ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettera
c), della legge 12 agosto 1977, n. 675;
b) per le quali sia stata disposta l'amministrazione
straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio
1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata
cessazione dell'attivita';
b-bis) per le quali vi sia stata la dichiarazione di
apertura della procedura di concordato preventivo;
b-ter) per le quali vi sia stata l'omologazione
dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.
5. Qualora il trasferimento riguardi o imprese nei
confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di
fallimento, omologazione di concordato preventivo
consistente nella cessione dei beni, emanazione del
provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero
di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel
caso in cui la continuazione dell'attivita' non sia stata
disposta o sia cessata e nel corso della consultazione di
cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo
circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, ai
lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con
l'acquirente non trova applicazione l'articolo 2112 del
codice civile, salvo che dall'accordo risultino condizioni
di miglior favore. Il predetto accordo puo' altresi'
prevedere che il trasferimento non riguardi il personale
eccedentario e che quest'ultimo continui a rimanere, in
tutto o in parte, alle dipendenze dell'alienante.
6. I lavoratori che non passano alle dipendenze
dell'acquirente, dell'affittuario o del subentrante hanno
diritto di precedenza nelle assunzioni che questi ultimi
effettuino entro un anno dalla data del trasferimento,
ovvero entro il periodo maggiore stabilito dagli accordi
collettivi. Nei confronti dei lavoratori predetti, che
vengano assunti dall'acquirente, dall'affittuario o dal
subentrante in un momento successivo al trasferimento
d'azienda, non trova applicazione l'articolo 2112 del
codice civile.».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 33 del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della
responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche,
delle societa' e delle associazioni anche prive di
personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della
legge 29 settembre 2000, n. 300):
«Art. 33 (Cessione di azienda). - 1. Nel caso di
cessione dell'azienda nella cui attivita' e' stato commesso
il reato, il cessionario e' solidalmente obbligato, salvo
il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente
e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della
sanzione pecuniaria.
2. L'obbligazione del cessionario e' limitata alle
sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili
obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei
quali egli era comunque a conoscenza.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche nel caso di conferimento di azienda.».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 47, comma
9, del citato decreto legislativo n. 180 del 2015:
«Art. 47 (Disposizioni comuni alle cessioni). - 1. - 8.
(Omissis).
9. Nelle cessioni disciplinate dalle sottosezioni I e
II, il cessionario succede all'ente sottoposto a
risoluzione, limitatamente ai diritti, alle attivita' o
alle passivita' ceduti:
a) nel diritto alla libera prestazione dei servizi in
un altro Stato membro;
b) nel diritto allo stabilimento in un altro Stato
membro;
c) nei diritti di partecipazione dell'ente sottoposto
a risoluzione a infrastrutture di mercato, a sedi di
negoziazione, a sistemi di indennizzo degli investitori e a
sistemi di garanzia dei depositanti, purche' il cessionario
rispetti i requisiti per la partecipazione a detti sistemi.
(Omissis).».
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo
10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 59 del
citato decreto legislativo n. 42 del 2004:
«Art. 59 (Denuncia di trasferimento). - 1. Gli atti che
trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la
proprieta' o, limitatamente ai beni mobili, la detenzione
di beni culturali sono denunciati al Ministero.
2. La denuncia e' effettuata entro trenta giorni:
a) dall'alienante o dal cedente la detenzione, in
caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito o di
trasferimento della detenzione;
b) dall'acquirente, in caso di trasferimento avvenuto
nell'ambito di procedure di vendita forzata o fallimentare
ovvero in forza di sentenza che produca gli effetti di un
contratto di alienazione non concluso;
c) dall'erede o dal legatario, in caso di successione
a causa di morte. Per l'erede, il termine decorre
dall'accettazione dell'eredita' o dalla presentazione della
dichiarazione ai competenti uffici tributari; per il
legatario, il termine decorre dalla comunicazione notarile
prevista dall'articolo 623 del codice civile, salva
rinuncia ai sensi delle disposizioni del codice civile.
3. La denuncia e' presentata al competente
soprintendente del luogo ove si trovano i beni.
4. La denuncia contiene:
a) i dati identificativi delle parti e la
sottoscrizione delle medesime o dei loro rappresentanti
legali;
b) i dati identificativi dei beni;
c) l'indicazione del luogo ove si trovano i beni;
d) l'indicazione della natura e delle condizioni
dell'atto di trasferimento;
e) l'indicazione del domicilio in Italia delle parti
ai fini delle eventuali comunicazioni previste dal presente
Titolo.
5. Si considera non avvenuta la denuncia priva delle
indicazioni previste dal comma 4 o con indicazioni
incomplete o imprecise.».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 61, commi 4
e 6, del citato decreto legislativo n. 42 del 2004:
«Art. 61 (Condizioni della prelazione). - 1. La
prelazione e' esercitata nel termine di sessanta giorni
dalla data di ricezione della denuncia prevista
dall'articolo 59.
2. Nel caso in cui la denuncia sia stata omessa o
presentata tardivamente oppure risulti incompleta, la
prelazione e' esercitata nel termine di centottanta giorni
dal momento in cui il Ministero ha ricevuto la denuncia
tardiva o ha comunque acquisito tutti gli elementi
costitutivi della stessa ai sensi dell'articolo 59, comma
4.
3. Entro i termini indicati dai commi 1 e 2 il
provvedimento di prelazione e' notificato all'alienante ed
all'acquirente. La proprieta' passa allo Stato dalla data
dell'ultima notifica.
4. In pendenza del termine prescritto dal comma 1
l'atto di alienazione rimane condizionato sospensivamente
all'esercizio della prelazione e all'alienante e' vietato
effettuare la consegna della cosa.
5. Le clausole del contratto di alienazione non
vincolano lo Stato.
6. Nel caso in cui il Ministero eserciti la prelazione
su parte delle cose alienate, l'acquirente ha facolta' di
recedere dal contratto.».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 6 del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione
della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento
energetico nell'edilizia):
«Art. 6 (Attestato di prestazione energetica, rilascio
e affissione). - 1. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, l'attestato di
prestazione energetica degli edifici e' rilasciato per gli
edifici o le unita' immobiliari costruiti, venduti o locati
ad un nuovo locatario e per gli edifici indicati al comma
6. Gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a
ristrutturazioni importanti, sono dotati di un attestato di
prestazione energetica prima del rilascio del certificato
di agibilita'. Nel caso di nuovo edificio, l'attestato e'
prodotto a cura del costruttore, sia esso committente della
costruzione o societa' di costruzione che opera
direttamente. Nel caso di attestazione della prestazione
degli edifici esistenti, ove previsto dal presente decreto,
l'attestato e' prodotto a cura del proprietario
dell'immobile.
2. Nel caso di vendita, di trasferimento di immobili a
titolo gratuito o di nuova locazione di edifici o unita'
immobiliari, ove l'edificio o l'unita' non ne sia gia'
dotato, il proprietario e' tenuto a produrre l'attestato di
prestazione energetica di cui al comma 1. In tutti i casi,
il proprietario deve rendere disponibile l'attestato di
prestazione energetica al potenziale acquirente o al nuovo
locatario all'avvio delle rispettive trattative e
consegnarlo alla fine delle medesime; in caso di vendita o
locazione di un edificio prima della sua costruzione, il
venditore o locatario fornisce evidenza della futura
prestazione energetica dell'edificio e produce l'attestato
di prestazione energetica entro quindici giorni dalla
richiesta di rilascio del certificato di agibilita'.
3. Nei contratti di compravendita immobiliare, negli
atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei
nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unita'
immobiliari soggetti a registrazione e' inserita apposita
clausola con la quale l'acquirente o il conduttore
dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la
documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla
attestazione della prestazione energetica degli edifici;
copia dell'attestato di prestazione energetica deve essere
altresi' allegata al contratto, tranne che nei casi di
locazione di singole unita' immobiliari. In caso di omessa
dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono
soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro
18.000; la sanzione e' da euro 1.000 a euro 4.000 per i
contratti di locazione di singole unita' immobiliari e, se
la durata della locazione non eccede i tre anni, essa e'
ridotta alla meta'. Il pagamento della sanzione
amministrativa non esenta comunque dall'obbligo di
presentare al Ministero dello sviluppo economico la
dichiarazione o la copia dell'attestato di prestazione
energetica entro quarantacinque giorni. L'Agenzia delle
entrate, sulla base di apposite intese con il Ministero
dello sviluppo economico, individua, nel quadro delle
informazioni disponibili acquisite con la registrazione nel
sistema informativo dei contratti di cui al presente comma,
quelle rilevanti ai fini del procedimento sanzionatorio di
cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le trasmette, in
via telematica, allo stesso Ministero dello sviluppo
economico per l'accertamento e la contestazione della
violazione.
3-bis.
4. L'attestazione della prestazione energetica puo'
riferirsi a una o piu' unita' immobiliari facenti parte di
un medesimo edificio. L'attestazione di prestazione
energetica riferita a piu' unita' immobiliari puo' essere
prodotta solo qualora esse abbiano la medesima destinazione
d'uso, la medesima situazione al contorno, il medesimo
orientamento e la medesima geometria e siano servite,
qualora presente, dal medesimo impianto termico destinato
alla climatizzazione invernale e, qualora presente, dal
medesimo sistema di climatizzazione estiva.
5. L'attestato di prestazione energetica di cui al
comma 1 ha una validita' temporale massima di dieci anni a
partire dal suo rilascio ed e' aggiornato a ogni intervento
di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la
classe energetica dell'edificio o dell'unita' immobiliare.
La validita' temporale massima e' subordinata al rispetto
delle prescrizioni per le operazioni di controllo di
efficienza energetica dei sistemi tecnici dell'edificio, in
particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali
necessita' di adeguamento, previste dai regolamenti di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013,
n. 74, e al decreto del Presidente della Repubblica 16
aprile 2013, n. 75. Nel caso di mancato rispetto di dette
disposizioni, l'attestato di prestazione energetica decade
il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui e'
prevista la prima scadenza non rispettata per le predette
operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali
fini, i libretti di impianto previsti dai decreti di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono allegati, in
originale o in copia, all'attestato di prestazione
energetica.
6. Nel caso di edifici utilizzati da pubbliche
amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile
totale superiore a 500 m², ove l'edificio non ne sia gia'
dotato, e' fatto obbligo al proprietario o al soggetto
responsabile della gestione, di produrre l'attestato di
prestazione energetica entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione e di
affiggere l'attestato di prestazione energetica con
evidenza all'ingresso dell'edificio stesso o in altro luogo
chiaramente visibile al pubblico. A partire dal 9 luglio
2015, la soglia di 500 m² di cui sopra, e' abbassata a 250
m². Per gli edifici scolastici tali obblighi ricadono sugli
enti proprietari di cui all'articolo 3 della legge 11
gennaio 1996, n. 23.
6-bis. Il fondo di garanzia di cui all'articolo 22,
comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e'
utilizzato entro i limiti delle risorse del fondo stesso
anche per la copertura delle spese relative alla
certificazione energetica e agli adeguamenti di cui al
comma 6 del presente articolo.
7. Per gli edifici aperti al pubblico, con superficie
utile totale superiore a 500 m², per i quali sia stato
rilasciato l'attestato di prestazione energetica di cui ai
commi 1 e 2, e' fatto obbligo, al proprietario o al
soggetto responsabile della gestione dell'edificio stesso,
di affiggere con evidenza tale attestato all'ingresso
dell'edificio o in altro luogo chiaramente visibile al
pubblico.
8. Nel caso di offerta di vendita o di locazione, ad
eccezione delle locazioni degli edifici residenziali
utilizzati meno di quattro mesi all'anno, i corrispondenti
annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali
riportano gli indici di prestazione energetica
dell'involucro e globale dell'edificio o dell'unita'
immobiliare e la classe energetica corrispondente.
9. Tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla
gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli
edifici pubblici, o nei quali figura come committente un
soggetto pubblico, devono prevedere la predisposizione
dell'attestato di prestazione energetica dell'edificio o
dell'unita' immobiliare interessati.
10. L'obbligo di dotare l'edificio di un attestato di
prestazione energetica viene meno ove sia gia' disponibile
un attestato in corso di validita', rilasciato
conformemente alla direttiva 2002/91/CE.
11. L'attestato di qualificazione energetica, al di
fuori di quanto previsto all'articolo 8, comma 2, e'
facoltativo ed e' predisposto al fine di semplificare il
successivo rilascio dell'attestato di prestazione
energetica. A tale fine, l'attestato di qualificazione
energetica comprende anche l'indicazione di possibili
interventi migliorativi delle prestazioni energetiche e la
classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unita'
immobiliare, in relazione al sistema di certificazione
energetica in vigore, nonche' i possibili passaggi di
classe a seguito della eventuale realizzazione degli
interventi stessi. L'estensore provvede ad evidenziare
opportunamente sul frontespizio del documento che il
medesimo non costituisce attestato di prestazione
energetica dell'edificio, ai sensi del presente decreto,
nonche', nel sottoscriverlo, quale e' od e' stato il suo
ruolo con riferimento all'edificio medesimo.
12. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti
e per la pubblica amministrazione e la semplificazione,
d'intesa con la Conferenza unificata, sentito il CNCU,
avvalendosi delle metodologie di calcolo definite con i
decreti di cui all'articolo 4, e' predisposto l'adeguamento
del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10
luglio 2009, nel rispetto dei seguenti criteri e contenuti:
a) la previsione di metodologie di calcolo
semplificate, da rendere disponibili per gli edifici
caratterizzati da ridotte dimensioni e prestazioni
energetiche di modesta qualita', finalizzate a ridurre i
costi a carico dei cittadini;
b) la definizione di un attestato di prestazione
energetica che comprende tutti i dati relativi
all'efficienza energetica dell'edificio che consentano ai
cittadini di valutare e confrontare edifici diversi. Tra
tali dati sono obbligatori:
1) la prestazione energetica globale dell'edificio
sia in termini di energia primaria totale che di energia
primaria non rinnovabile, attraverso i rispettivi indici;
2) la classe energetica determinata attraverso
l'indice di prestazione energetica globale dell'edificio,
espresso in energia primaria non rinnovabile;
3) la qualita' energetica del fabbricato a
contenere i consumi energetici per il riscaldamento e il
raffrescamento, attraverso gli indici di prestazione
termica utile per la climatizzazione invernale ed estiva
dell'edificio;
4) i valori di riferimento, quali i requisiti
minimi di efficienza energetica vigenti a norma di legge;
5) le emissioni di anidride carbonica;
6) l'energia esportata;
7) le raccomandazioni per il miglioramento
dell'efficienza energetica dell'edificio con le proposte
degli interventi piu' significativi ed economicamente
convenienti, separando la previsione di interventi di
ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione
energetica;
8) le informazioni correlate al miglioramento della
prestazione energetica, quali diagnosi e incentivi di
carattere finanziario;
c) la definizione di uno schema di annuncio di
vendita o locazione, per esposizione nelle agenzie
immobiliari, che renda uniformi le informazioni sulla
qualita' energetica degli edifici fornite ai cittadini;
d) la definizione di un sistema informativo comune
per tutto il territorio nazionale, di utilizzo obbligatorio
per le regioni e le province autonome, che comprenda la
gestione di un catasto degli edifici, degli attestati di
prestazione energetica e dei relativi controlli pubblici.».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 29, comma
1-bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52 (Modifiche al
libro sesto del codice civile e norme di servizio
ipotecario, in riferimento alla introduzione di un sistema
di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri
immobiliari):
«Art. 29. - (Omissis).
1-bis. Gli atti pubblici e le scritture private
autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la
costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti
reali su fabbricati gia' esistenti, ad esclusione dei
diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unita'
immobiliari urbane, a pena di nullita', oltre
all'identificazione catastale, il riferimento alle
planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa
in atti dagli intestatari, della conformita' allo stato di
fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base
delle disposizioni vigenti in materia catastale. La
predetta dichiarazione puo' essere sostituita da
un'attestazione di conformita' rilasciata da un tecnico
abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento
catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio
individua gli intestatari catastali e verifica la loro
conformita' con le risultanze dei registri immobiliari.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 30 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia):
«Art. 30 (Lottizzazione abusiva). - 1. Si ha
lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio
quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione
urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione
delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o
adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o
regionali o senza la prescritta autorizzazione; nonche'
quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il
frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno
in lotti che, per le loro caratteristiche quali la
dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua
destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero,
l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di
urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli
acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione
a scopo edificatorio.
2. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in
forma privata, aventi ad oggetto trasferimento o
costituzione o scioglimento della comunione di diritti
reali relativi a terreni sono nulli e non possono essere
stipulati ne' trascritti nei pubblici registri immobiliari
ove agli atti stessi non sia allegato il certificato di
destinazione urbanistica contenente le prescrizioni
urbanistiche riguardanti l'area interessata. Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano
quando i terreni costituiscano pertinenze di edifici
censiti nel nuovo catasto edilizio urbano, purche' la
superficie complessiva dell'area di pertinenza medesima sia
inferiore a 5.000 metri quadrati.
3. Il certificato di destinazione urbanistica deve
essere rilasciato dal dirigente o responsabile del
competente ufficio comunale entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla presentazione della relativa domanda.
Esso conserva validita' per un anno dalla data di rilascio
se, per dichiarazione dell'alienante o di uno dei
condividenti, non siano intervenute modificazioni degli
strumenti urbanistici.
4. In caso di mancato rilascio del suddetto certificato
nel termine previsto, esso puo' essere sostituito da una
dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti
attestante l'avvenuta presentazione della domanda, nonche'
la destinazione urbanistica dei terreni secondo gli
strumenti urbanistici vigenti o adottati, ovvero
l'inesistenza di questi ovvero la prescrizione, da parte
dello strumento urbanistico generale approvato, di
strumenti attuativi.
4-bis. Gli atti di cui al comma 2, ai quali non siano
stati allegati certificati di destinazione urbanistica, o
che non contengano la dichiarazione di cui al comma 3,
possono essere confermati o integrati anche da una sola
delle parti o dai suoi aventi causa, mediante atto pubblico
o autenticato, al quale sia allegato un certificato
contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree
interessate al giorno in cui e' stato stipulato l'atto da
confermare o contenente la dichiarazione omessa.
5. I frazionamenti catastali dei terreni non possono
essere approvati dall'agenzia del territorio se non e'
allegata copia del tipo dal quale risulti, per attestazione
degli uffici comunali, che il tipo medesimo e' stato
depositato presso il comune.
6.
7. Nel caso in cui il dirigente o il responsabile del
competente ufficio comunale accerti l'effettuazione di
lottizzazione di terreni a scopo edificatorio senza la
prescritta autorizzazione, con ordinanza da notificare ai
proprietari delle aree ed agli altri soggetti indicati nel
comma 1 dell'articolo 29, ne dispone la sospensione. Il
provvedimento comporta l'immediata interruzione delle opere
in corso ed il divieto di disporre dei suoli e delle opere
stesse con atti tra vivi, e deve essere trascritto a tal
fine nei registri immobiliari.
8. Trascorsi novanta giorni, ove non intervenga la
revoca del provvedimento di cui al comma 7, le aree
lottizzate sono acquisite di diritto al patrimonio
disponibile del comune il cui dirigente o responsabile del
competente ufficio deve provvedere alla demolizione delle
opere. In caso di inerzia si applicano le disposizioni
concernenti i poteri sostitutivi di cui all'articolo 31,
comma 8.
9. Gli atti aventi per oggetto lotti di terreno, per i
quali sia stato emesso il provvedimento previsto dal comma
7, sono nulli e non possono essere stipulati, ne' in forma
pubblica ne' in forma privata, dopo la trascrizione di cui
allo stesso comma e prima della sua eventuale cancellazione
o della sopravvenuta inefficacia del provvedimento del
dirigente o del responsabile del competente ufficio
comunale.
10. Le disposizioni di cui sopra si applicano agli atti
stipulati ed ai frazionamenti presentati ai competenti
uffici del catasto dopo il 17 marzo 1985, e non si
applicano comunque alle divisioni ereditarie, alle
donazioni fra coniugi e fra parenti in linea retta ed ai
testamenti, nonche' agli atti costitutivi, modificativi od
estintivi di diritti reali di garanzia e di servitu'.».
- Si riporta il testo vigente degli articoli 36 e 38
della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle
locazioni di immobili urbani):
«Art. 36 (Sublocazione e cessione del contratto di
locazione). - Il conduttore puo' sublocare l'immobile o
cedere il contratto di locazione anche senza il consenso
del locatore, purche' venga insieme ceduta o locata
l'azienda, dandone comunicazione al locatore mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il locatore
puo' opporsi, per gravi motivi, entro trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione. Nel caso di cessione, il
locatore, se non ha liberato il cedente, puo' agire contro
il medesimo qualora il cessionario non adempia le
obbligazioni assunte.
Le indennita' previste dall'articolo 34 sono liquidate
a favore di colui che risulta conduttore al momento della
cessazione effettiva della locazione.».
«Art. 38 (Diritto di prelazione). - Nel caso in cui il
locatore intenda trasferire a titolo oneroso l'immobile
locato, deve darne comunicazione al conduttore con atto
notificato a mezzo di ufficiale giudiziario.
Nella comunicazione devono essere indicati il
corrispettivo, da quantificare in ogni caso in denaro, le
altre condizioni alle quali la compravendita dovrebbe
essere conclusa e l'invito ad esercitare o meno il diritto
di prelazione.
Il conduttore deve esercitare il diritto di prelazione
entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della
comunicazione, con atto notificato al proprietario a mezzo
di ufficiale giudiziario, offrendo condizioni uguali a
quelle comunicategli.
Ove il diritto di prelazione sia esercitato, il
versamento del prezzo di acquisto, salvo diversa condizione
indicata nella comunicazione del locatore, deve essere
effettuato entro il termine di trenta giorni decorrenti dal
sessantesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta
notificazione della comunicazione da parte del
proprietario, contestualmente alla stipulazione del
contratto di compravendita o del contratto preliminare.
Nel caso in cui l'immobile risulti locato a piu'
persone, la comunicazione di cui al primo comma deve essere
effettuata a ciascuna di esse.
Il diritto di prelazione puo' essere esercitato
congiuntamente da tutti i conduttori, ovvero, qualora
taluno vi rinunci, dai rimanenti o dal rimanente
conduttore.
L'avente titolo che, entro trenta giorni dalla
notificazione di cui al primo comma, non abbia comunicato
agli altri aventi diritto la sua intenzione di avvalersi
della prelazione, si considera avere rinunciato alla
prelazione medesima.
Le norme del presente articolo non si applicano nelle
ipotesi previste dall'articolo 732 del codice civile, per
le quali la prelazione opera a favore dei coeredi, e nella
ipotesi di trasferimento effettuato a favore del coniuge o
dei parenti entro il secondo grado.».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 46 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del
2001:
«Art. 46 (Nullita' degli atti giuridici relativi ad
edifici la cui costruzione abusiva sia iniziata dopo il 17
marzo 1985 (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 17;
decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, art. 8)). - 1. Gli
atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata,
aventi per oggetto trasferimento o costituzione o
scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad
edifici, o loro parti, la cui costruzione e' iniziata dopo
il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati
ove da essi non risultino, per dichiarazione
dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del
permesso in sanatoria. Tali disposizioni non si applicano
agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti
reali di garanzia o di servitu'.
2. Nel caso in cui sia prevista, ai sensi dell'articolo
38, l'irrogazione di una sanzione soltanto pecuniaria, ma
non il rilascio del permesso in sanatoria, agli atti di cui
al comma 1 deve essere allegata la prova dell'integrale
pagamento della sanzione medesima.
3. La sentenza che accerta la nullita' degli atti di
cui al comma 1 non pregiudica i diritti di garanzia o di
servitu' acquisiti in base ad un atto iscritto o trascritto
anteriormente alla trascrizione della domanda diretta a far
accertare la nullita' degli atti.
4. Se la mancata indicazione in atto degli estremi non
sia dipesa dalla insussistenza del permesso di costruire al
tempo in cui gli atti medesimi sono stati stipulati, essi
possono essere confermati anche da una sola delle parti
mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del
precedente, che contenga la menzione omessa.
5. Le nullita' di cui al presente articolo non si
applicano agli atti derivanti da procedure esecutive
immobiliari, individuali o concorsuali. L'aggiudicatario,
qualora l'immobile si trovi nelle condizioni previste per
il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, dovra'
presentare domanda di permesso in sanatoria entro
centoventi giorni dalla notifica del decreto emesso dalla
autorita' giudiziaria.
5-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche agli interventi edilizi realizzati mediante
segnalazione certificata di inizio attivita' ai sensi
dell'articolo 23, comma 01, qualora nell'atto non siano
indicati gli estremi della stessa.».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 40, comma
2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di
controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni,
recupero e sanatoria delle opere abusive):
«Art. 40 (Mancata presentazione dell'istanza). -
(Omissis).
Gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali,
esclusi quelli di costituzione, modificazione ed estinzione
di diritti di garanzia o di servitu', relativi ad edifici o
loro parti, sono nulli e non possono essere rogati se da
essi non risultano, per dichiarazione dell'alienante, gli
estremi della licenza o della concessione ad edificare o
della concessione rilasciata in sanatoria ai sensi
dell'art. 31 ovvero se agli stessi non viene allegata la
copia per il richiedente della relativa domanda, munita
degli estremi dell'avvenuta presentazione, ovvero copia
autentica di uno degli esemplari della domanda medesima,
munita degli estremi dell'avvenuta presentazione e non
siano indicati gli estremi dell'avvenuto versamento delle
prime due rate dell'oblazione di cui al sesto comma
dell'art. 35. Per le opere iniziate anteriormente al 1°
settembre 1967, in luogo degli estremi della licenza
edilizia puo' essere prodotta una dichiarazione sostitutiva
di atto notorio, rilasciata dal proprietario o altro avente
titolo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge
4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'opera risulti
iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967. Tale
dichiarazione puo' essere ricevuta e inserita nello stesso
atto, ovvero in documento separato da allegarsi all'atto
medesimo. Per gli edifici di proprieta' comunale, in luogo
degli estremi della licenza edilizia o della concessione di
edificare, possono essere prodotti quelli della
deliberazione con la quale il progetto e' stato approvato o
l'opera autorizzata.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 111, primo
comma, e dell'articolo 111-bis, del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato
preventivo, dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa):
«Art. 111 (Ordine di distribuzione delle somme). - Le
somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate
nel seguente ordine:
1) per il pagamento dei crediti prededucibili;
2) per il pagamento dei crediti ammessi con
prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato
dalla legge;
3) per il pagamento dei creditori chirografari, in
proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di
essi fu ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2,
qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero
per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa.
(Omissis).».
«Art. 111-bis (Disciplina dei crediti prededucibili). -
I crediti prededucibili devono essere accertati con le
modalita' di cui al capo V, con esclusione di quelli non
contestati per collocazione e ammontare, anche se sorti
durante l'esercizio provvisorio, e di quelli sorti a
seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi dei
soggetti nominati ai sensi dell'articolo 25; in questo
ultimo caso, se contestati, devono essere accertati con il
procedimento di cui all'articolo 26.
I crediti prededucibili vanno soddisfatti per il
capitale, le spese e gli interessi con il ricavato della
liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, tenuto
conto delle rispettive cause di prelazione, con esclusione
di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di
pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori
garantiti. Il corso degli interessi cessa al momento del
pagamento.
I crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento
che sono liquidi, esigibili e non contestati per
collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti ai
di fuori del procedimento di riparto se l'attivo e'
presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari
di tali crediti. Il pagamento deve essere autorizzato dal
comitato dei creditori ovvero dal giudice delegato.
Se l'attivo e' insufficiente, la distribuzione deve
avvenire secondo i criteri della graduazione e della
proporzionalita', conformemente all'ordine assegnato dalla
legge.».
- Il regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio del 20
gennaio 2004 (Regolamento del Consiglio relativo al
controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento
comunitario sulle concentrazioni») e' pubblicato nella
G.U.U.E. 29 gennaio 2004, n. L 24.
- La legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela
della concorrenza e del mercato), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 1990, n. 240.
- Il citato decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237,
convertito dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2016, n.
299.
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 6 del
citato decreto-legge n. 237 del 2016:
«Art. 6 (Corrispettivo della garanzia dello Stato). -
1. Gli oneri economici a carico delle banche beneficiarie
della garanzia sono determinati caso per caso sulla base
della valutazione del rischio di ciascuna operazione con le
seguenti modalita':
a) per passivita' con durata originaria di almeno
dodici mesi, e' applicata una commissione pari alla somma
dei seguenti elementi:
1) una commissione di base di 0,40 punti
percentuali; e
2) una commissione basata sul rischio eguale al
prodotto di 0,40 punti percentuali per una metrica di
rischio composta come segue: la meta' del rapporto fra la
mediana degli spread sui contratti di Credit Default Swap
(CDS) senior a cinque anni relativi alla banca o alla
capogruppo nei tre anni che terminano il mese precedente la
data di emissione della garanzia e la mediana dell'indice
iTraxx Europe Senior Financial a 5 anni nello stesso
periodo di tre anni, piu' la meta' del rapporto fra la
mediana degli spread sui contratti CDS senior a 5 anni di
tutti gli Stati membri dell'Unione europea e la mediana
degli spread sui contratti CDS senior a 5 anni dello Stato
italiano nel medesimo periodo di tre anni;
b) per le obbligazioni bancarie garantite di cui
all'art. 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, la
commissione, di cui al numero 2) della lettera a), e'
computata per la meta';
c) per passivita' con durata originaria inferiore a
dodici mesi, e' applicata una commissione pari alla somma
dei seguenti elementi:
1) una commissione di base di 0,50 punti
percentuali; e
2) una commissione basata sul rischio eguale a 0,20
punti percentuali nel caso di banche aventi un rating del
debito senior unsecured di A+ o A ed equivalenti, a 0,30
punti percentuali nel caso di banche aventi un rating di A-
o equivalente, a 0,40 punti percentuali per banche aventi
un rating inferiore a A- o prive di rating.
2. Per le banche per le quali non sono negoziati
contratti di CDS o comunque non sono disponibili dati
rappresentativi, la mediana degli spread di cui al comma
1), lettera a), numero 2), e' calcolata nel modo seguente:
a) per banche che abbiano un rating rilasciato da
agenzie esterne di valutazione del merito di credito (ECAI)
riconosciute: la mediana degli spread sui contratti di CDS
a cinque anni nei tre anni che terminano il mese precedente
la data di emissione della garanzia registrati per un
campione di grandi banche, definito dalla Commissione
europea, insediate in paesi dell'area euro appartenenti
alla medesima classe di rating del debito senior unsecured;
b) per banche prive di rating: la mediana degli
spread sui contratti CDS registrati nel medesimo periodo
per un campione di grandi banche, definito dalla
Commissione europea, insediate in paesi dell'area dell'euro
e appartenenti alla piu' bassa categoria di rating
disponibile.
3. In caso di difformita' delle valutazioni di rating,
il rating rilevante per il calcolo della commissione e'
quello piu' elevato. Nel caso in cui le valutazioni di
rating disponibili siano piu' di tre, il rating rilevante
e' il secondo piu' elevato.
4. I rating di cui al presente articolo sono quelli
assegnati al momento della concessione della garanzia.
5. La commissione e' applicata in ragione d'anno
all'ammontare nominale degli strumenti finanziari emessi
dalla banca per i quali e' concessa la garanzia. Le
commissioni dovute dalle banche interessate sono versate,
in rate trimestrali posticipate, con le modalita' indicate
dall'articolo 24, comma 3. Le relative quietanze sono
trasmesse dalla banca interessata al Ministero
dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro, di
seguito denominato: «Dipartimento del Tesoro».
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con
decreto adottato sentita la Banca d'Italia, puo' variare,
tenuto conto delle condizioni di mercato, i criteri di
calcolo e la misura delle commissioni del presente articolo
in conformita' delle decisioni della Commissione europea.
Le variazioni non hanno effetto sulle operazioni gia' in
essere.».
 
Art. 4

Interventi dello Stato

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito con il decreto o i decreti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), anche in deroga alle norme di contabilita' di Stato, con uno o piu' decreti:
a) concede la garanzia dello Stato, autonoma e a prima richiesta, sull'adempimento, da parte del soggetto in liquidazione:
i. degli obblighi derivanti dal finanziamento erogato dal cessionario o da societa' che, al momento dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa, appartenevano al gruppo bancario di una delle Banche a copertura dello sbilancio di cessione, definito in esito alla due diligence di cui al comma 4 e alle retrocessioni di cui al comma 5, lettera a); la garanzia puo' essere concessa per un importo massimo di euro 5.351 milioni elevabile fino a euro 6.351 milioni a seguito della predetta due diligence;
ii. degli obblighi di riacquisto dei crediti indicati dal comma 5, lettera b), per un importo massimo di euro 4.000 milioni;
b) fornisce un supporto finanziario al cessionario di cui all'articolo 3, a fronte del fabbisogno di capitale generato dall'operazione di cessione, per un importo massimo di euro 3.500 milioni;
c) concede la garanzia dello Stato, autonoma e a prima richiesta, sull'adempimento degli obblighi a carico del soggetto in liquidazione derivanti da impegni, dichiarazioni e garanzie concesse dal soggetto in liquidazione nel contratto di cessione, per un importo massimo pari alla somma tra euro 1.500 milioni e il risultato della differenza tra il valore dei contenziosi pregressi dei soggetti in liquidazione, come indicato negli atti di causa, e il relativo accantonamento a fondo rischi, per un importo massimo di euro 491 milioni;
d) dispone l'erogazione al cessionario di cui all'articolo 3 di risorse a sostegno di misure di ristrutturazione aziendale in conformita' agli impegni assunti dal cessionario necessari ai fini del rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato, per un importo massimo di euro 1.285 milioni.
2. Il decreto di cui all'articolo 2, comma 1 stabilisce che il contratto di cessione preveda che il cessionario anticipi al commissario liquidatore le spese necessarie per il funzionamento della procedura di liquidazione coatta amministrativa, incluse le indennita' spettanti agli organi liquidatori; in questo caso, il decreto prevede altresi' che il Ministero rimborsi al cessionario quanto anticipato. Il Ministero acquisisce un credito nei confronti del soggetto sottoposto a liquidazione coatta amministrativa per il rimborso. Il credito derivante dall'anticipo concesso dal cessionario o dal rimborso effettuato dal Ministero e' prededucibile ai sensi dell'articolo 111, (( primo comma, )) numero 1), e dell'articolo 111-bis della legge fallimentare.
3. Il credito del cessionario derivante dal finanziamento di cui al comma 1, lettera a), punto i., nella misura garantita dallo Stato, e il relativo credito di regresso dello Stato derivante dall'escussione della garanzia sono pagati dopo i crediti prededucibili ai sensi dell'articolo 111, (( primo comma, )) numero 1), e dell'articolo 111-bis della legge fallimentare e prima di ogni altro credito. Per i pagamenti effettuati ai sensi del comma 1, lettera a), punto ii., e lettere b), c) e d), il Ministero acquisisce un credito nei confronti del soggetto sottoposto a liquidazione coatta amministrativa; il medesimo credito del Ministero e il credito del cessionario di cui all'articolo 3 derivante da violazione, inadempimento o non conformita' degli impegni, dichiarazioni e garanzie concesse dal soggetto in liquidazione e garantiti dallo Stato ai sensi del comma 1, lettera c), sono pagati con preferenza rispetto ai crediti chirografari e dopo i crediti indicati al comma 1, lettera a), punto i.; il medesimo trattamento e' riservato alla parte non garantita del credito del cessionario derivante dal finanziamento di cui al comma 1, lettera a), punto i.
4. Entro il termine previsto dal contratto di cessione un collegio di esperti indipendenti effettua una due diligence sul compendio ceduto, secondo quanto previsto nel contratto di cessione e applicando i criteri di valutazione ivi previsti, anche ai sensi dell'articolo 1349, primo comma, del codice civile. Il collegio e' composto da tre componenti, di cui uno nominato dal Ministero, uno dal cessionario di cui all'articolo 3 ed il terzo, con funzione di Presidente, designato di comune accordo dagli esperti nominati dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Roma. Gli esperti possiedono i requisiti indicati dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito con legge 17 febbraio 2017, n. 15. Ad esito della due diligence:
a) il Ministro dell'economia e delle finanze dispone con decreto, se del caso, l'adeguamento dell'importo dell'intervento nei limiti del comma 1, lettera b);
b) il cessionario di cui all'articolo 3 puo' restituire o retrocedere al soggetto in liquidazione attivita', passivita' o rapporti dei soggetti in liquidazione o di societa' appartenenti ai gruppi bancari delle Banche, entro il termine e alle condizioni definiti dal decreto di cui all'articolo 2, comma 1. Si applica la lettera a).
5. Il contratto di cessione puo' prevedere che il cessionario possa, secondo le modalita' e i criteri indicati nel contratto medesimo, retrocedere al soggetto in liquidazione:
a) partecipazioni detenute da societa' che, all'avvio della liquidazione coatta amministrativa, erano controllate da una delle Banche, nonche' i crediti di dette societa' classificati come attivita' deteriorate;
b) crediti ad alto rischio non classificati come attivita' deteriorate, entro tre anni dalla cessione.
6. Alle restituzioni e retrocessioni di cui ai commi 4 e 5 si applica l'articolo 3, comma 2.
7. Nel caso di restituzioni e retrocessioni di cui al comma 4, cosi' come nel caso di restituzioni al soggetto in liquidazione in forza di condizioni risolutive della cessione pattuite nel contratto, il soggetto in liquidazione risponde dei debiti e delle passivita' restituiti o retrocessi, con piena liberazione del cessionario retrocedente anche nei confronti dei creditori e dei terzi.

Riferimenti normativi

- Per il testo del primo comma dell'articolo 111, e
dell'articolo 111-bis, della citata legge n. 267 del 1942,
si veda nei riferimenti normativi all'art. 3.
- Si riporta il testo vigente del primo comma
dell'articolo 1349 del codice civile:
«Art. 1349 (Determinazione dell'oggetto). - Se la
determinazione della prestazione dedotta in contratto e'
deferita a un terzo [c.c. 1346] e non risulta che le parti
vollero rimettersi al suo mero arbitrio, il terzo deve
procedere con equo apprezzamento. Se manca la
determinazione del terzo o se questa e' manifestamente
iniqua o erronea, la determinazione e' fatta dal giudice.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 15, comma
3, del citato decreto-legge n. 237 del 2016:
«Art. 15 (Richiesta di intervento dello Stato). - 1. -
2. (Omissis).
3. Gli esperti indipendenti previsti dai commi 1,
lettere c) e d), e 2, non devono avere in corso ne' devono
avere intrattenuto negli ultimi tre anni relazioni di
affari, professionali o finanziarie con l'Emittente tali da
comprometterne l'indipendenza.».
 
Art. 5

Cessione di crediti deteriorati

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto prevede che i commissari liquidatori procedano alla cessione alla Societa' per la Gestione di Attivita' -S.G.A. S.p.A. (di seguito anche "SGA") di crediti deteriorati e altri attivi non ceduti ai sensi dell'articolo 3 o retrocessi ai sensi dell'articolo 4, unitamente ad eventuali altri beni, contratti e rapporti giuridici accessori o connessi ai crediti ceduti alla SGA. Alla cessione non si applica quanto previsto dagli articoli 58, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, salvo per quanto espressamente richiamato nel presente decreto, e 90, comma 2, del Testo unico bancario. Si applica l'articolo 3, comma 2.
2. Il corrispettivo e' rappresentato da un credito della liquidazione coatta amministrativa nei confronti della SGA, pari al valore di iscrizione contabile dei beni e dei rapporti giuridici ceduti nel bilancio della SGA, periodicamente adeguato al minore o maggiore valore di realizzo.
3. La SGA amministra i crediti e gli altri beni e rapporti giuridici acquistati ai sensi del comma 1 con l'obiettivo di massimizzarne il valore, anche in deroga alle disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale di cui all'articolo 108 del Testo unico bancario.
4. La SGA puo' costituire, con deliberazione dell'organo di amministrazione, uno o piu' patrimoni destinati esclusivamente all'esercizio dell'attivita' indicata al comma 3. I patrimoni destinati possono essere costituiti per un valore anche superiore al 10 per cento del patrimonio netto della societa'. La deliberazione dell'organo di amministrazione determina i beni e i rapporti giuridici compresi nel patrimonio destinato. La deliberazione e' depositata e iscritta ai sensi dell'articolo 2436 del codice civile. Si applica il secondo comma dell'articolo 2447-quater del codice civile. Decorso il termine di cui al secondo comma dell'articolo 2447-quater del codice civile ovvero dopo l'iscrizione nel registro delle imprese del provvedimento del tribunale ivi previsto, i beni e i rapporti giuridici individuati sono destinati esclusivamente al soddisfacimento del credito indicato al comma 2 e costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della SGA e dagli altri patrimoni destinati eventualmente costituiti. Salvo che la deliberazione dell'organo di amministrazione non disponga diversamente, per le obbligazioni contratte in relazione al patrimonio destinato la SGA risponde nei limiti del patrimonio stesso. Si applicano il secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 2447-quinquies del codice civile. I beni e i rapporti compresi nel patrimonio destinato sono distintamente indicati nello stato patrimoniale della societa'. Si applica l'articolo 2447-septies, commi secondo, terzo e quarto, del codice civile. Il rendiconto separato e' redatto in conformita' ai principi contabili internazionali. Per quanto non diversamente disposto nel presente articolo, ai patrimoni destinati si applicano le disposizioni del codice civile qui espressamente richiamate.
5. La costituzione dei patrimoni destinati di cui al comma 4 puo' essere disposta anche con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato per estratto e per notizia nella Gazzetta Ufficiale. In tal caso, la costituzione ha efficacia dal giorno della pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale o, se precedente, da quello della pubblicazione effettuata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, primo periodo, come richiamato dal comma 1 e non si applicano gli articoli 2447-quater, secondo comma, e 2447-quinquies, commi primo e secondo, del codice civile. I patrimoni destinati costituiti con decreto possono essere modificati con deliberazione dell'organo di amministrazione della SGA in conformita' a quanto previsto al comma 4.
6. Alla societa' S.G.A. s.p.a. si applicano le disposizioni di cui agli ultimi due periodi dell'articolo 23-quinquies, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Riferimenti normativi

- Per il testo dell'articolo 58 del citato decreto
legislativo n. 385 del 1993, si veda nei riferimenti
normativi all'art. 3.
- Per il testo dell'articolo 90, comma 2, del citato
decreto legislativo n. 385 del 1993, si veda nei
riferimenti normativi all'art. 2.
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 108 del
citato decreto legislativo n. 385 del 1993:
«Art. 108 (Vigilanza). - 1. La Banca d'Italia emana
disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: il
governo societario, l'adeguatezza patrimoniale, il
contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni,
l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli
interni e i sistemi di remunerazione e incentivazione
nonche' l'informativa da rendere al pubblico sulle predette
materie. La Banca d'Italia puo' adottare, ove la situazione
lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di
singoli intermediari per le materie in precedenza indicate.
Con riferimento a determinati tipi di attivita' la Banca
d'Italia puo' inoltre dettare disposizioni volte ad
assicurarne il regolare esercizio.
2. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1
prevedono che gli intermediari finanziari possano
utilizzare:
a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate
da societa' o enti esterni previsti dall'articolo 53, comma
2-bis, lettera a);
b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la
determinazione dei requisiti patrimoniali, previa
autorizzazione della Banca d'Italia.
3. La Banca d'Italia puo':
a) convocare gli amministratori, i sindaci e i
dirigenti degli intermediari finanziari per esaminare la
situazione degli stessi;
b) ordinare la convocazione degli organi collegiali
degli intermediari finanziari, fissandone l'ordine del
giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni;
c) procedere direttamente alla convocazione degli
organi collegiali degli intermediari finanziari quando gli
organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto
dalla lettera b);
d) adottare per le materie indicate nel comma 1, ove
la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei
confronti di singoli intermediari finanziari, riguardanti
anche: la restrizione delle attivita' o della struttura
territoriale; il divieto di effettuare determinate
operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire
utili o altri elementi del patrimonio, nonche', con
riferimento a strumenti finanziari computabili nel
patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare
interessi;
d-bis) disporre, qualora la loro permanenza in carica
sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione
dell'intermediario finanziario, la rimozione dalla carica
di uno o piu' esponenti aziendali; la rimozione non e'
disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la
decadenza ai sensi dell'articolo 26, salvo che sussista
urgenza di provvedere.
3-bis. La Banca d'Italia puo' altresi' convocare gli
amministratori, i sindaci, i dirigenti dei soggetti ai
quali siano state esternalizzate funzioni aziendali
essenziali o importanti.
4. Gli intermediari finanziari inviano alla Banca
d'Italia, con le modalita' e nei termini da essa stabiliti,
le segnalazioni periodiche nonche' ogni altro dato e
documento richiesto. Essi trasmettono anche i bilanci con
le modalita' e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.
4-bis. La Banca d'Italia puo' chiedere informazioni al
personale degli intermediari finanziari, anche per il
tramite di questi ultimi.
4-ter. Gli obblighi previsti dal comma 4 si applicano
anche ai soggetti ai quali gli intermediari finanziari
abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o
importanti e al loro personale.
5. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni presso
gli intermediari finanziari o i soggetti a cui sono
esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti e
richiedere a essi l'esibizione di documenti e gli atti che
ritenga necessari.
6. Nell'esercizio dei poteri di cui al presente
articolo la Banca d'Italia osserva criteri di
proporzionalita', avuto riguardo alla complessita'
operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari,
nonche' alla natura specifica dell'attivita' svolta.».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 2436 del
codice civile:
«Art. 2436 (Deposito, iscrizione e pubblicazione delle
modificazioni). - Il notaio che ha verbalizzato la
deliberazione di modifica dello statuto, entro trenta
giorni, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite
dalla legge, ne richiede l'iscrizione nel registro delle
imprese contestualmente al deposito e allega le eventuali
autorizzazioni richieste.
L'ufficio del registro delle imprese, verificata la
regolarita' formale della documentazione, iscrive la
delibera nel registro.
Se il notaio ritiene non adempiute le condizioni
stabilite dalla legge, ne da' comunicazione
tempestivamente, e comunque non oltre il termine previsto
dal primo comma del presente articolo, agli amministratori.
Gli amministratori, nei trenta giorni successivi, possono
convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti
oppure ricorrere al tribunale per il provvedimento di cui
ai successivi commi; in mancanza la deliberazione e'
definitivamente inefficace.
Il tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni
richieste dalla legge e sentito il pubblico ministero,
ordina l'iscrizione nel registro delle imprese con decreto
soggetto a reclamo.
La deliberazione non produce effetti se non dopo
l'iscrizione.
Dopo ogni modifica dello statuto deve esserne
depositato nel registro delle imprese il testo integrale
nella sua redazione aggiornata.».
- Si riporta il testo vigente degli articoli
2447-quater, 2447-quinquies e 2447-septies del codice
civile:
«Art. 2447-quater (Pubblicita' della costituzione del
patrimonio destinato). - La deliberazione prevista dal
precedente articolo deve essere depositata e iscritta a
norma dell'articolo 2436.
Nel termine di sessanta giorni dall'iscrizione della
deliberazione nel registro delle imprese i creditori
sociali anteriori all'iscrizione possono fare opposizione.
Il tribunale, nonostante l'opposizione, puo' disporre che
la deliberazione sia eseguita previa prestazione da parte
della societa' di idonea garanzia.».
«Art. 2447-quinquies (Diritti dei creditori). - Decorso
il termine di cui al secondo comma del precedente articolo
ovvero dopo l'iscrizione nel registro delle imprese del
provvedimento del tribunale ivi previsto, i creditori della
societa' non possono far valere alcun diritto sul
patrimonio destinato allo specifico affare ne', salvo che
per la parte spettante alla societa', sui frutti o proventi
da esso derivanti.
Qualora nel patrimonio siano compresi immobili o beni
mobili iscritti in pubblici registri, la disposizione del
precedente comma non si applica fin quando la destinazione
allo specifico affare non e' trascritta nei rispettivi
registri.
Qualora la deliberazione prevista dall'articolo
2447-ter non disponga diversamente, per le obbligazioni
contratte in relazione allo specifico affare la societa'
risponde nei limiti del patrimonio ad esso destinato. Resta
salva tuttavia la responsabilita' illimitata della societa'
per le obbligazioni derivanti da fatto illecito.
Gli atti compiuti in relazione allo specifico affare
debbono recare espressa menzione del vincolo di
destinazione; in mancanza ne risponde la societa' con il
suo patrimonio residuo.».
«Art. 2447-septies (Bilancio). - I beni e i rapporti
compresi nei patrimoni destinati ai sensi della lettera a)
del primo comma dell'articolo 2447-bis sono distintamente
indicati nello stato patrimoniale della societa'.
Per ciascun patrimonio destinato gli amministratori
redigono un separato rendiconto, allegato al bilancio,
secondo quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti.
Nella nota integrativa del bilancio della societa' gli
amministratori devono illustrare il valore e la tipologia
dei beni e dei rapporti giuridici compresi in ciascun
patrimonio destinato, ivi inclusi quelli apportati da
terzi, i criteri adottati per la imputazione degli elementi
comuni di costo e di ricavo, nonche' il corrispondente
regime della responsabilita'.
Qualora la deliberazione costitutiva del patrimonio
destinato preveda una responsabilita' illimitata della
societa' per le obbligazioni contratte in relazione allo
specifico affare, l'impegno da cio' derivante deve
risultare in calce allo stato patrimoniale e formare
oggetto di valutazione secondo criteri da illustrare nella
nota integrativa.».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo
23-quinquies, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135 (Disposizioni urgenti per la revisione della
spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini
nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese
del settore bancario):
«Art. 23-quinquies (Riduzione delle dotazioni organiche
e riordino delle strutture del Ministero dell'economia e
delle finanze e delle Agenzie fiscali). - 1. - 6.
(Omissis).
7. I componenti dei consigli di amministrazione della
Sogei s.p.a. e della Consip S.p.a. attualmente in carica
decadono dalla data di pubblicazione del presente decreto,
senza applicazione dell'articolo 2383, terzo comma, del
codice civile e restano in carica fino alla data
dell'assemblea da convocare, entro trenta giorni, per il
rinnovo degli organi decaduti. Il Ministero dell'economia e
delle finanze, nell'esercizio dei propri diritti di
azionista, provvede a nominare i nuovi consigli, prevedendo
la composizione degli stessi con tre membri, di cui due
dipendenti dell'amministrazione economico-finanziaria e il
terzo con funzioni di amministratore delegato. Per tali
incarichi si applica l'articolo 24, comma 3, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni.
(Omissis).».
 
Art. 6

Misure di ristoro

1. Gli investitori che siano persone fisiche, imprenditori individuali, nonche' imprenditori agricoli o coltivatori diretti o i loro successori mortis causa che, al momento dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa di cui al presente decreto, detenevano strumenti finanziari di debito subordinato emessi dalle Banche e acquistati nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime Banche emittenti, possono accedere alle prestazioni del Fondo di solidarieta' previsto dall'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 856, 857, 858, 859, 860 e 861, e successive modificazioni, della medesima legge. Ai fini di cui al periodo precedente si intendono per investitori anche il coniuge, il convivente more uxorio e i parenti entro il secondo grado in possesso dei predetti strumenti finanziari a seguito di trasferimento con atto tra vivi. Il presente comma si applica solo quando gli strumenti finanziari di debito subordinato sono stati sottoscritti o acquistati entro la data del 12 giugno 2014; in caso di acquisto a titolo gratuito si fa riferimento al momento in cui lo strumento e' stato acquistato dal dante causa.
2. Agli investitori di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in materia di accesso al Fondo di solidarieta' con erogazione diretta di cui all'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario di cui al comma 6 del citato articolo 9 deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 30 settembre 2017.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dei commi 855, 856, 857,
858, 859, 860 e 861, dell'articolo 1, della legge 28
dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilita' 2016):
«Art. 1. - 855. E' istituito il Fondo di solidarieta'
per l'erogazione di prestazioni in favore degli investitori
che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 22
novembre 2015, n. 183, detenevano strumenti finanziari
subordinati emessi dalla Banca delle Marche Spa, dalla
Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Societa'
cooperativa, dalla Cassa di risparmio di Ferrara Spa e
dalla Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa.
L'accesso alle prestazioni e' riservato agli investitori
che siano persone fisiche, imprenditori individuali,
nonche' imprenditori agricoli o coltivatori diretti.
856. Il Fondo di solidarieta' e' alimentato, sulla base
delle esigenze finanziarie connesse alla corresponsione
delle prestazioni dal Fondo interbancario di tutela dei
depositi istituito ai sensi dell'articolo 96 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
857. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro della
giustizia, da emanare entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:
a) le modalita' di gestione del Fondo di
solidarieta';
b) le modalita' e le condizioni di accesso al Fondo
di solidarieta', ivi inclusi le modalita' e i termini per
la presentazione delle istanze di erogazione delle
prestazioni;
c) i criteri di quantificazione delle prestazioni,
determinate in importi corrispondenti alla perdita subita,
fino a un ammontare massimo;
d) le procedure da esperire, che possono essere in
tutto o in parte anche di natura arbitrale;
e) le ulteriori disposizioni per l'attuazione dei
commi da 855 a 858.
858. In caso di ricorso a procedura arbitrale, la
corresponsione delle prestazioni e' subordinata
all'accertamento della responsabilita' per violazione degli
obblighi di informazione, diligenza, correttezza e
trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella prestazione dei
servizi e delle attivita' di investimento relativi alla
sottoscrizione o al collocamento degli strumenti finanziari
subordinati di cui al comma 855.
859. Nei casi di cui al comma 858, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le
competenti Commissioni parlamentari, sono nominati gli
arbitri, scelti tra persone di comprovata imparzialita',
indipendenza, professionalita' e onorabilita', ovvero
possono essere disciplinati i criteri e le modalita' di
nomina dei medesimi e sono disciplinate le modalita' di
funzionamento del collegio arbitrale, nonche' quelle per il
supporto organizzativo alle procedure arbitrali, che puo'
essere prestato anche avvalendosi di organismi o camere
arbitrali gia' esistenti, e per la copertura dei costi
delle medesime procedure a carico del Fondo di
solidarieta'.
860. Resta salvo il diritto al risarcimento del danno.
Il Fondo di solidarieta' e' surrogato nel diritto
dell'investitore al risarcimento del danno, nel limite
dell'ammontare della prestazione corrisposta.
861. La gestione del Fondo di solidarieta' e'
attribuita al Fondo interbancario di tutela dei depositi
istituito ai sensi dell'articolo 96 del testo unico di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Ai
relativi oneri e spese di gestione si provvede
esclusivamente con le risorse finanziarie del Fondo di
solidarieta'.».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 9 del
decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119
(Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e
concorsuali, nonche' a favore degli investitori in banche
in liquidazione):
«Art. 9 (Accesso al Fondo di solidarieta' con
erogazione diretta). - 1. Gli investitori che hanno
acquistato gli strumenti finanziari di cui all'articolo 8,
comma 1, lettera a) entro la data del 12 giugno 2014 e che
li detenevano alla data della risoluzione delle Banche in
liquidazione possono chiedere al Fondo l'erogazione di un
indennizzo forfettario dell'ammontare determinato ai sensi
del comma 3, al ricorrere di una delle seguenti condizioni:
a) patrimonio mobiliare di proprieta'
dell'investitore di valore inferiore a 100.000 euro;
b) ammontare del reddito complessivo dell'investitore
ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
nell'anno 2014 inferiore a 35.000 euro.
2. Il valore del patrimonio mobiliare di cui al comma
1, lettera a), risulta dalla somma di:
a) patrimonio mobiliare posseduto al 31 dicembre
2015, esclusi gli strumenti finanziari di cui all'articolo
8, comma 1, lettera a), calcolato secondo i criteri e le
istruzioni approvati con decreto del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, Direzione generale per
l'inclusione e le politiche sociali di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle
finanze 29 dicembre 2015, n. 363, recante approvazione del
modello tipo di dichiarazione sostitutiva unica (DSU),
nonche' delle relative istruzioni per la compilazione, ai
sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
b).
3. L'importo dell'indennizzo forfetario e' pari all'80
per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli
strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1,
lettera a), acquistati entro il 12 giugno 2014 e detenuti
alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione,
al netto di:
a) oneri e spese direttamente connessi all'operazione
di acquisto;
b) la differenza, se positiva, tra il rendimento
degli strumenti finanziari subordinati e il rendimento di
mercato di un Buono del Tesoro poliennale in corso di
emissione di durata finanziaria equivalente oppure il
rendimento ricavato tramite interpolazione lineare di Buoni
del Tesoro Poliennali in corso di emissione aventi durata
finanziaria piu' vicina.
4. Ai fini del calcolo della differenza di cui al comma
3, lettera b), il rendimento degli strumenti finanziari
subordinati e' rilevato alla data di acquisto o di
sottoscrizione, mentre il rendimento del Buono del Tesoro
Poliennale di durata finanziaria equivalente o dei BTP
usati per l'interpolazione e' determinato sulla base della
loro quotazione di chiusura, alla medesima data, nel
mercato regolamentato dei titoli di Stato MTS.
5. L'importo di cui al comma 3, lettera b), e'
calcolato moltiplicando tra loro:
a) la differenza tra i rendimenti di cui al comma 4;
b) gli anni e la frazione d'anno trascorsi dalla data
di acquisto o di sottoscrizione degli strumenti finanziari
subordinati e la data del provvedimento di risoluzione
delle Banche in liquidazione;
c) il corrispettivo pagato per l'acquisto degli
strumenti finanziari subordinati al netto di oneri e spese
direttamente connessi all'operazione di acquisto.
6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario
deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 31
maggio 2017. La presentazione di tale istanza non consente
il ricorso alla procedura arbitrale di cui all'articolo 1,
commi da 857 a 860 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il
servizio di assistenza agli investitori nella compilazione
e nella presentazione dell'istanza di erogazione
dell'indennizzo forfetario e' gratuito. Le banche non
possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di
presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di
oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma.
7. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario
e' indirizzata al Fondo. Nell'istanza sono indicati:
a) il nome, l'indirizzo e l'elezione di un domicilio,
anche digitale;
b) la Banca in liquidazione presso la quale
l'investitore ha acquistato gli strumenti finanziari
subordinati;
c) gli strumenti finanziari subordinati acquistati,
con indicazione della quantita', del controvalore, della
data di acquisto, del corrispettivo pagato, degli oneri e
spese direttamente connessi all'operazione di acquisto e,
ove disponibile, del codice ISIN.
8. L'investitore allega all'istanza i seguenti
documenti:
a) il contratto di acquisto degli strumenti
finanziari subordinati;
b) i moduli di sottoscrizione o d'ordine di acquisto;
c) attestazione degli ordini eseguiti;
d);
e) una dichiarazione sulla consistenza del patrimonio
mobiliare, calcolato ai sensi del comma 2, ovvero
sull'ammontare del reddito di cui al comma 1, lettera b),
resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
contenente espressa dichiarazione di consapevolezza delle
sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non
veritiere e falsita' negli atti a norma dell'articolo 76
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445
del 2000.
8-bis. Ai fini del reperimento dei documenti, anche in
copia, di cui alle lettere a), b), e c) del comma 8, le
banche di cui all'articolo 8, comma 1, lettere b) e c),
sono tenute a consegnarne copia all'investitore, entro
quindici giorni dalla data della sua richiesta.
9. Il Fondo verifica la completezza della
documentazione e, sulla base di questa, la sussistenza
delle condizioni di cui al comma 1, calcola l'importo
dell'indennizzo ai sensi del comma 3 e procede alla
liquidazione entro il termine di sessanta giorni dalla
richiesta.
10. Gli investitori che intendono accedere alle risorse
del Fondo di solidarieta' e che non hanno presentato
l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario di cui
ai commi da 1 a 9, possono esperire, in via alternativa a
tale istanza, la procedura arbitrale di cui all'articolo 1,
commi da 857 a 860 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
L'attivazione della procedura arbitrale preclude la
possibilita' di esperire la procedura di cui ai commi da 1
a 9. Ove questa sia stata gia' attivata la relativa istanza
e' improcedibile. L'istanza di erogazione dell'indennizzo
forfetario di cui ai commi da 1 a 9 in relazione a
strumenti finanziari acquistati entro la data del 12 giugno
2014 non preclude l'accesso, da parte dei medesimi
investitori, alla procedura arbitrale in relazione a
strumenti finanziari acquistati oltre la suddetta data.».
 
Art. 7

Disposizioni fiscali

1. Nelle cessioni di cui all'articolo 3 i crediti d'imposta di cui ai commi 55, 56, 56-bis, 56-bis.1 e 56-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono ceduti dal soggetto cedente al soggetto cessionario. Con riferimento all'utilizzo dei predetti crediti d'imposta il soggetto cessionario subentra nei medesimi diritti che spettavano al soggetto cedente.
2. Le cessioni di cui all'articolo 3 si considerano cessione di rami di azienda ai fini del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633. Agli atti aventi a oggetto le cessioni di cui al periodo precedente, nonche' le retrocessioni e le restituzioni, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano, ove dovute, nella misura fissa di 200 euro ciascuna.
3. Nelle cessioni di cui all'articolo 3, al soggetto cessionario e al soggetto cedente si applicano le disposizioni previste, rispettivamente, per l'ente-ponte e per l'ente sottoposto a risoluzione dall'articolo 15 del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49.
4. I componenti positivi derivanti dagli interventi a sostegno delle cessioni di cui all'articolo 4, ivi inclusi quelli indicati al comma 1, lettera d) del medesimo articolo, non concorrono, in quanto (( esclusi )), alla formazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito e alla determinazione del valore della produzione netta del cessionario. Le spese sostenute dal cessionario nell'ambito delle misure di ristrutturazione aziendale sovvenzionate con i contributi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), sono comunque deducibili dal reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito e dal valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
5. Al soggetto cessionario e al soggetto cedente si applicano le disposizioni previste, rispettivamente, per la societa' beneficiaria e la societa' scissa dai commi 8 e 9 dell'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dei commi 55, 56, 56-bis,
56-bis.1 e 56-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 2011, n. 10 (Proroga di termini previsti
da disposizioni legislative e di interventi urgenti in
materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle
famiglie):
«Art. 2 (Proroghe onerose di termini). - 1. - 54.
(Omissis).
55. In funzione anche della prossima entrata in vigore
del nuovo accordo di Basilea, le attivita' per imposte
anticipate iscritte in bilancio, relative a svalutazioni e
perdite su crediti non ancora dedotte dal reddito
imponibile ai sensi del comma 3 dell'articolo 106 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
ovvero alle rettifiche di valore nette per deterioramento
dei crediti non ancora dedotte dalla base imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive ai sensi
degli articoli 6, comma 1, lettera c-bis), e 7, comma 1,
lettera b-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, nonche' quelle relative al valore dell'avviamento e
delle altre attivita' immateriali, i cui componenti
negativi sono deducibili in piu' periodi d'imposta ai fini
delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive, sono trasformate in crediti d'imposta
qualora nel bilancio individuale della societa' venga
rilevata una perdita d'esercizio.
56. La trasformazione di cui al comma 55 decorre dalla
data di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea
dei soci, o dei diversi organi competenti per legge, ed
opera per un importo pari al prodotto, da effettuarsi sulla
base dei dati del medesimo bilancio approvato, tra:
a) la perdita d'esercizio, e
b) il rapporto fra le attivita' per imposte
anticipate indicate al comma 55 e la somma del capitale
sociale e delle riserve. Con decorrenza dal periodo
d'imposta in corso alla data di approvazione del bilancio,
non sono deducibili i componenti negativi corrispondenti
alle attivita' per imposte anticipate trasformate in
credito d'imposta ai sensi del presente comma.
56-bis. La quota delle attivita' per imposte anticipate
iscritte in bilancio relativa alle perdite di cui
all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e derivante dalla deduzione dei
componenti negativi di reddito di cui al comma 55, e'
trasformata per intero in crediti d'imposta. La
trasformazione decorre dalla data di presentazione della
dichiarazione dei redditi in cui viene rilevata la perdita
di cui al presente comma. La perdita del periodo d'imposta
rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo
precedente e' computata in diminuzione del reddito dei
periodi d'imposta successivi per un ammontare pari alla
perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione
dei redditi di cui al periodo precedente ridotta dei
componenti negativi di reddito che hanno dato luogo alla
quota di attivita' per imposte anticipate trasformata in
crediti d'imposta ai sensi del presente comma.
56-bis.1. Qualora dalla dichiarazione ai fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive emerga un
valore della produzione netta negativo, la quota delle
attivita' per imposte anticipate di cui al comma 55 che si
riferisce ai componenti negativi di cui al medesimo comma
che hanno concorso alla formazione del valore della
produzione netta negativo, e' trasformata per intero in
crediti d'imposta. La trasformazione decorre dalla data di
presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive in cui viene rilevato
il valore della produzione netta negativo di cui al
presente comma.
56-ter. La disciplina di cui ai commi 55, 56, 56-bis e
56-bis.1 si applica anche ai bilanci di liquidazione
volontaria ovvero relativi a societa' sottoposte a
procedure concorsuali o di gestione delle crisi, ivi
inclusi quelli riferiti all'amministrazione straordinaria e
alla liquidazione coatta amministrativa di banche e altri
intermediari finanziari vigilati dalla Banca d'Italia.
Qualora il bilancio finale per cessazione di attivita',
dovuta a liquidazione volontaria, fallimento o liquidazione
coatta amministrativa, evidenzi un patrimonio netto
positivo, e' trasformato in crediti d'imposta l'intero
ammontare di attivita' per imposte anticipate di cui ai
commi 55 e 56. Alle operazioni di liquidazione volontaria
di cui al presente comma si applicano le disposizioni
previste dall'articolo 37-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
(Omissis).».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul
valore aggiunto) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11
novembre 1972, n. 292, S.O.
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 15 del
decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49 (Misure
urgenti concernenti la riforma delle banche di credito
cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle
sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di
crisi e la gestione collettiva del risparmio):
«Art. 15 (Regime fiscale della cessione di diritti,
attivita' e passivita' di un ente sottoposto a risoluzione
a un ente-ponte). - 1. La cessione di diritti, attivita' e
passivita' di un ente sottoposto a risoluzione a un
ente-ponte, di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b),
del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, non
costituisce realizzo di plusvalenze o minusvalenze ai fini
dell'imposta sul reddito delle societa' e dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive. I beni ricevuti
dall'ente-ponte sono valutati fiscalmente in base agli
ultimi valori fiscali riconosciuti in capo all'ente
cedente.
2. Dalla data in cui ha effetto la cessione
l'ente-ponte subentra nella posizione dell'ente sottoposto
a risoluzione in ordine ai diritti, attivita' o passivita'
oggetto di cessione, incluse la deduzione o la tassazione
dei componenti di reddito dell'ente sottoposto a
risoluzione gia' imputati a conto economico e non ancora
dedotti o tassati dallo stesso alla data della cessione, e
nelle deduzioni derivanti da opzioni di riallineamento
dell'avviamento e di altre attivita' immateriali esercitate
dall'ente sottoposto a risoluzione. Le perdite di cui
all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917 dell'ente sottoposto a risoluzione
sono portate in diminuzione del reddito dell'ente-ponte.».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 11, commi 8
e 9, del citato decreto-legge n. 59 del 2016:
«Art. 11 (Attivita' per imposte anticipate). - 1. - 7.
(Omissis).
8. Qualora a partire dall'esercizio in corso al 31
dicembre 2008 le imprese di cui al comma 1 abbiano
incrementato le attivita' per imposte anticipate cui si
applicano i commi da 55 a 57 dell'articolo 2 del citato
decreto-legge n. 225 del 2010, in qualita' di societa'
incorporante o risultante da una o piu' fusioni o in
qualita' di beneficiaria di una o piu' scissioni, ai fini
della determinazione dell'ammontare delle attivita' per
imposte anticipate di cui al comma 3, si tiene conto anche
delle attivita' per imposte anticipate iscritte alla fine
dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 nei bilanci
delle societa' incorporate, fuse o scisse e delle attivita'
per imposte anticipate trasformate in credito d'imposta
dalle societa' incorporate, fuse o scisse; ai fini della
determinazione delle imposte versate di cui al comma 4 si
tiene conto anche delle imposte versate dalle societa'
incorporate, fuse o scisse.
9. A partire dall'esercizio successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2015, le imprese interessate dalle
disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 55 a 57, del
citato decreto-legge n. 225 del 2010, che non abbiano
esercitato l'opzione entro i termini di cui al comma 7 e
che incorporino o risultino da una o piu' fusioni di altre
imprese, oppure siano beneficiarie di una o piu' scissioni
possono esercitare l'opzione di cui al medesimo comma 1
entro un mese dalla chiusura dell'esercizio in corso alla
data in cui ha effetto la fusione o la scissione.
(Omissis).».
 
Art. 8

Disposizioni di attuazione

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' dettare misure tecniche di attuazione del presente decreto con uno o piu' decreti di natura non regolamentare.
 
Art. 9

Disposizioni finanziarie

1. Le misure di cui al presente decreto sono adottate a valere e nei limiti delle disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15.
2. Alla compensazione degli eventuali effetti finanziari derivanti dall'esito della due diligence di cui all'articolo 4, comma 4, e dalla retrocessione al soggetto in liquidazione di ulteriori attivita', passivita' o rapporti ai sensi dell'articolo 4, comma 5, lettera a), si provvede nel limite massimo di 300 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Al fine della determinazione dello sbilancio di cessione, i commissari liquidatori forniscono al Ministero una situazione patrimoniale in esito alla due diligence di cui all'articolo 4, comma 4, successivamente aggiornata al 31 dicembre di ogni anno.
3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ove necessario, previa richiesta dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia e delle finanze puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dell'articolo 24, comma
1, del citato decreto-legge n. 237 del 2016:
«Art. 24 (Risorse finanziarie). - 1. Nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e'
istituito un Fondo con una dotazione di 20 miliardi di euro
per l'anno 2017, destinato alla copertura degli oneri
derivanti dalle operazioni di sottoscrizione e acquisto di
azioni effettuate per il rafforzamento patrimoniale (ai
sensi del Capo II) e dalle garanzie concesse dallo Stato su
passivita' di nuova emissione e sull'erogazione di
liquidita' di emergenza (ai sensi del Capo I) a favore
delle banche e dei gruppi bancari italiani.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita' 2015):
«Art. 1. - (Omissis).
200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.
(Omissis).».
 
Art. 10

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ialiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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