Gazzetta n. 184 del 8 agosto 2017 (vai al sommario)
LEGGE 31 luglio 2017, n. 121
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1

1. Il decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A., e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Il decreto-legge 16 giugno 2017, n. 89, e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 89 del 2017.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 luglio 2017

MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Avvertenza:
Il decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n.
146 del 25 giugno 2017 - Edizione straordinaria).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 66.
 
Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione
al decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99

All'articolo 1 e' premesso il seguente:
«Art. 01 (Modifiche al decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15). - 1. Al decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19, comma 2, alinea, le parole: "Entro sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro centoventi giorni";
b) all'articolo 22, dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente:
"2-ter. Al fine di assicurare la parita' di trattamento nella ripartizione degli oneri, qualora l'Emittente abbia presentato o abbia formalmente comunicato l'intenzione di presentare, a seguito dell'accertamento dei requisiti di accesso, la richiesta di intervento dello Stato ai sensi dell'articolo 15, il termine di scadenza delle passivita' di cui al comma 2 del presente articolo dallo stesso emesse che ricada nei sei mesi successivi alla presentazione dell'istanza o della formale comunicazione dell'intenzione di presentarla e' prorogato fino al termine dello stesso periodo di sei mesi. La proroga non comporta inadempimento ai sensi di legge o di clausole contrattuali, ivi comprese quelle relative ad altri rapporti di cui e' parte l'Emittente o una componente del gruppo bancario di cui esso e' parte. Alla proroga si applica, in quanto compatibile, il comma 10 del presente articolo. Durante la proroga le passivita' producono interessi secondo le previsioni contrattuali applicabili"».
All'articolo 2:
al comma 2, le parole: «creditori non ceduti» sono sostituite dalle seguenti: «crediti non ceduti».
All'articolo 3:
al comma 2, alinea:
al primo periodo, le parole: «sul proprio sito» sono sostituite dalle seguenti: «nel proprio sito internet»;
al secondo e al quarto periodo, le parole: «sul sito» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito internet»;
al decimo periodo, le parole: «fermo che» sono sostituite dalle seguenti: «fermo restando che»;
al comma 2, lettera b), le parole: «le nullita'» sono sostituite dalle seguenti: «le ipotesi di nullita'» e le parole: «comma 2» dalle seguenti: «secondo comma»;
al comma 2, lettera c), le parole: «sulla conformita' urbanistica, edilizia, storica ed architettonica dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «sulla conformita' dell'immobile alla disciplina in materia urbanistica, edilizia e di tutela dei beni storici e architettonici»;
al comma 3, secondo periodo, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «primo comma»;
al comma 4, le parole: «regolamento (UE)» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (CE)».
All'articolo 4:
ai commi 2, terzo periodo, e 3, primo periodo, le parole: «111, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «111, primo comma».
All'articolo 7:
al comma 1, primo periodo, la parola: «56-bis1» e' sostituita dalla seguente: «56-bis.1»;
al comma 4, primo periodo, la parola: «escluse» e' sostituita dalla seguente: «esclusi».
Nel titolo, dopo le parole: «Disposizioni urgenti» sono inserite le seguenti: «per assicurare la parita' di trattamento dei creditori nel contesto di una ricapitalizzazione precauzionale nel settore creditizio nonche'».
 
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