Gazzetta n. 185 del 9 agosto 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 25 luglio 2017
Revoca del riconoscimento della organizzazione di produttori della pesca «Associazione Produttori Pesca Adriatica soc. coop.», in Fano.


IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
delle politiche agricole alimentari e forestali

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105 relativo al «Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali», a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2017, recante la delega di attribuzioni del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. le Giuseppe Castiglione;
Visto il regolamento (UE) 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
Visto in particolare l'art. 18, paragrafo 1 del suddetto regolamento 1379/2013, relativo a controlli e revoca del riconoscimento delle organizzazioni di produttori del settore della pesca e dell'acquacoltura;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 1419/2013, art. 3, della Commissione del 17 dicembre 2013, relativo alle organizzazioni di produttori;
Visto il decreto del Ministro della Marina mercantile in data 27 aprile 1977 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16 giugno 1977, inerente il riconoscimento, ai fini del regolamento (CEE) 100/1976 del Consiglio, successivamente abrogato, nonche' a tutti gli effetti eventuali conseguenti a norma di legge, dell'organizzazione di produttori nel settore della pesca costiera locale denominata «Associazione Produttori Pesca Adriatica - Societa' Cooperativa a responsabilita' limitata» con sede a Fano;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 14 marzo 2002, con il quale, a favore della suddetta organizzazione di produttori, e' stato esteso il riconoscimento, ai fini del regolamento (CE) 104/2000, articoli 5 e 6, e del regolamento 2318/2001, nonche' a tutti gli effetti eventuali conseguenti a norma di legge, anche per la produzione delle altre specie ittiche elencate nel decreto stesso;
Visto l'art. 18 del regolamento (UE) 1379/2013, in base al quale il riconoscimento di un'organizzazione di produttori puo' essere revocato se non sussistono piu' i requisiti previsti dall'art. 14 del regolamento medesimo;
Considerata la lettera in data 30 novembre 2016, con la quale l'Ufficio circondariale marittimo di Fano, a seguito delle verifiche sul funzionamento della organizzazione di cui trattasi, ha comunicato che l'organizzazione medesima e' stata posta in liquidazione, con atto del 30 giugno 2016, a far data dal 2 agosto 2016, allegando a tal fine la visura della Camera di commercio di Pesaro e Urbino, da cui risulta la liquidazione e cessione della «Associazione Produttori Pesca Adriatica Soc .Coop.» con sede a Fano di cui trattasi;
Considerato che la suddetta «Associazione Produttori Pesca Adriatica Soc. Coop.» con sede a Fano non opera piu' per le finalita' specifiche previste dalla normativa comunitaria, e che pertanto non sussistono piu' le condizioni per il mantenimento del riconoscimento della suddetta Associazione quale organizzazione di produttori della pesca;

Decreta:

Art. 1

E' revocato, ai sensi del regolamento (UE) 1379/2013, art. 18, e del regolamento di esecuzione (UE) 1419/2013, art. 3, il riconoscimento quale organizzazione di produttori nel settore della pesca della organizzazione denominata «Associazione Produttori Pesca Adriatica Soc. Coop.» con sede a Fano, gia' concesso con decreto ministeriale del 27 aprile 1977 e con successivo decreto ministeriale del 14 marzo 2002.
Avverso il presente provvedimento e' esperibile ricorso amministrativo al competente Tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso, ovvero, entro centoventi giorni a decorrere dalla medesima data, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 luglio 2017

Il Sottosegretario di Stato: Castiglione
 
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