Gazzetta n. 185 del 9 agosto 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 26 luglio 2017
Norme tecniche volontarie per la produzione di materiali di moltiplicazione certificati di Nocciolo.


IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo rurale

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 240 del 15 ottobre 2003 recante, organizzazione del servizio nazionale di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale delle piante da frutto;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, pubblicato nel supplemento ordinario n. 169/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 248 del 24 ottobre 2005, relativo all'attuazione della direttiva 2002/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
Visto il decreto ministeriale 4 maggio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 168 del 21 luglio 2006 recante disposizioni generali per la produzione di materiale di moltiplicazione delle specie arbustive ed arboree da frutto, nonche' delle specie erbacee a moltiplicazione agamica;
Vista la direttiva 2008/90/CE del Consiglio del 29 settembre 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie 267 dell'8 ottobre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti;
Visto il decreto legislativo 25 giugno 2010 n. 124, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 180 del 4 agosto 2010 relativo all'attuazione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti;
Visto il decreto del direttore generale dello Sviluppo rurale del 6 dicembre 2016, recante recepimento delle direttive di esecuzione della Commissione del 15 ottobre 2014: 2014/96/UE relativa alle prescrizioni in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio, 2014/97/UE recante modalita' di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda la registrazione dei fornitori e delle varieta' e l'elenco comune delle varieta' e 2014/98/UE recante modalita' di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici per il genere e la specie delle piante da frutto di cui al suo allegato I, i requisiti specifici per i fornitori e le norme dettagliate riguardanti le ispezioni ufficiali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 14 del 17 gennaio 2017;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio del 2013, n. 105, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 2014, n. 1622, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 27 febbraio 2013»;
Considerato che la corilicoltura nazionale costituisce un'importante fonte di approvvigionamento di nocciole di elevata qualita' per l'industria dolciaria italiana;
Ravvisata la necessita' di elevare ulteriormente le caratteristiche qualitative dei materiali di moltiplicazione delle piante di nocciolo al fine di migliorare anche la qualita' della produzione di nocciole;
Ritenuta l'opportunita' di dettare disposizioni specifiche per la produzione, su base volontaria, di materiali di propagazione vegetale di Nocciolo certificati di qualita' superiore agli standard comunitari;
Acquisito il parere favorevole del Comitato fitosanitario di cui all'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, ai sensi dell'art. 11 del decreto ministeriale 4 maggio 2006, nella riunione del 18 luglio 2017;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. Le norme contenute nel presente decreto si applicano per la certificazione dei materiali di propagazione appartenenti alle specie di nocciolo di seguito elencate, nonche' ai relativi portinnesti anche se di specie diversa o ibridi:
Nocciolo comune (Corylus avellana L.);
Nocciolo lungo (Corylus maxima Mill.);
Corylus americana Marshall;
Corylus heterophylla Fisch;
Corylus cornuta Marshall;
Corylus colurna L.;
Corylus ferox Wallich;
Corylus chinensis L.
2. Ai fini del presente decreto il decreto ministeriale 4 maggio 2006, citato nelle premesse, e' di seguito denominato «decreto».
 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2

Mezzi necessari alla conduzione ed alla produzione in vivo
dei materiali di categoria «Pre-Base» e «Base»
Strutture
Le Fasi di Conservazione e di Premoltiplicazione devono essere effettuate in serre a rete a prova d'insetti (screen house). Le serre devono avere dimensioni tali da soddisfare lo sviluppo previsto in funzione del volume dei contenitori utilizzati e devono rispondere ai seguenti requisiti:
1. essere realizzate a tetto rigido e con pareti con una doppia rete con maglia 20/10 (20 fili/cm in ordito e 10 fili/cm in trama) e provviste di vestibolo con pareti con doppia rete e con doppia porta;
2. essere isolate dall'afflusso delle acque superficiali mediante un cordolo o altri manufatti che assicurino l'isolamento, dichiarati idonei dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio;
3. essere provviste di un vespaio perimetrale di almeno 80 cm di larghezza e di profondita' superiore di almeno 20 cm rispetto a quello interno;
4. la pavimentazione deve garantire il completo isolamento tra i contenitori e il terreno o con il piano di calpestio che puo' essere realizzato:
con adeguato vespaio rifinito con brecciolino o altro materiale inerte che assicuri un efficiente drenaggio;
con battuto di cemento o altro materiale. In tal caso i contenitori, i cassoni per i semenzai e i bancali di ambientamento devono essere opportunamente distanziati dal piano di calpestio utilizzando appositi supporti di almeno 20 cm di altezza;
5. piante appartenenti a livelli qualitativi diversi possono essere allevate nella stessa screen house purche' separate da doppia rete. Allevamento e produzione
1. Il materiale di "Pre-Base" deve essere conservato e moltiplicato in screen house e deve essere allevato in contenitori di adeguato volume;
2. il materiale di "Base" deve essere conservato e moltiplicato in screen house e deve essere allevato in contenitori di adeguato volume oppure in pieno campo ad almeno 100 metri di distanza da altre piante di nocciolo di qualsiasi tipo.
3. le piante devono essere numerate progressivamente in modo stabile in sito al momento dell'introduzione;
4. il terriccio o substrato utilizzato deve essere esente dai Funghi:
Armillaria mellea;
Nectria galligena;
Roselinia necatrix;
Verticillium albo-atrum;
Verticillium dahliae
tale esenzione deve essere documentata;
5. le piante madri di "Base" possono essere allevate per un massimo di 30 anni dall'immissione in screen house, salvo diversa prescrizione del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio;
6. Una pianta madre di base, puo' essere moltiplicata al massimo per due generazioni.
7. i contenitori, i cassoni utilizzati per la radicazione, per l'ambientamento e per i semenzai devono essere sollevati di almeno 20 cm dal piano di calpestio;
8. prima dell'utilizzo i cassoni per la radicazione, per l'ambientamento e per i semenzai devono essere trattati con una soluzione di ipoclorito di sodio al 2% per almeno 20/30 minuti;
9. ogni cessione di materiale da parte del Centro di Premoltiplicazione (CP) deve essere registrata tempestivamente nell'apposito registro;
10. tutte le operazioni sono registrate nell'apposito Registro di conduzione;
11. qualunque intervento cesorio deve essere eseguito con attrezzi disinfettati con una soluzione di ipoclorito di sodio all'1% di cloro attivo.
 
Allegato 3
Mezzi necessari alla conduzione delle piante madri ed alla produzione
in vivo dei materiali di categoria «Certificato»
Parte A - Campi di Piante Madri
I campi di piante madri certificate, portamarze e le ceppaie, devono rispondere ai seguenti requisiti:
1. devono essere ubicati in aree dichiarate idonee dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio;
2. devono essere realizzati su terreni che rispondano ai normali requisiti di idoneita' agronomica e sanitaria, esenti dai nematodi galligeni del genere Meloidogyne e dai funghi V. dahliae, V. albo-atrum, N. galligena oltre a Armillaria mellea e Rosellinia necatrix per le ceppaie; tale esenza deve essere documentata;
3. devono essere realizzati su terreni che non abbiano ospitato da almeno 5 anni altre specie arboree;
4. devono essere localizzati a distanza di almeno 100 metri da altre piante della stessa specie, salvo diverse prescrizioni piu' restrittive del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio puo' autorizzare distanze di impianto inferiori, ma comunque non al di sotto di 30 metri;
5. l'impianto di piante madri da ceppaia, inoltre, deve essere realizzato su terreni esenti da Agrobacterium tumefaciens, tale esenza deve essere documentata;
6. devono avere una fascia di bordo di almeno 10 metri, su indicazione del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio tali limiti possono essere ridotti qualora sia accertata l'assenza dei predetti nematodi nei campi limitrofi oppure siano approntate apposite barriere di protezione (fossati, scoline, ecc.);
7. devono essere isolati dall'afflusso di acque superficiali;
8. il sesto d'impianto deve essere tale da permettere l'esecuzione delle normali pratiche colturali e relativi controlli;
9. le piante devono essere numerate progressivamente in modo stabile in sito;
10. nel campo le file devono essere complete e distinte per accessione, qualora su una stessa fila venissero allevate accessioni diverse, e' obbligatoria la loro separazione con interspazio doppio;
11. le piante madri porta marze (PMM) possono essere allevate al massimo per 20 anni dall'impianto;
12. le piante madri per portinnesti da ceppaia possono essere allevate al massimo per 20 anni dall'impianto;
13. gli impianti devono essere attivamente difesi al fine di contenere lo sviluppo di patogeni, parassiti ed infestanti;
14. qualunque intervento cesorio deve essere eseguito con attrezzi disinfettati con una soluzione di ipoclorito di sodio all'1% di cloro attivo. Parte B - Vivai (Semenzai, Nestai e Piantonai e strutture per la radicazione e l'ambientamento)
1. I vivai di piante certificabili devono essere ubicati in aree dichiarate idoonee, dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.
2. L'impianto deve essere costituito in appezzamenti con terreni esenti da:
Agrobacterium tumefaciens;
Armillaria mellea;
Nectria galligena;
Rosellinia necatrix;
Verticillium albo-atrum;
Verticillium dahliae
e dai nematodi galligeni dei genere Meloidogyne tale esenza deve essere documentata.
3. Realizzati su terreni che non abbiano ospitato da almeno 2 anni altre specie arboree.
4. L'impianto deve essere collocato ad almeno 10 m da altri frutteti.
5. Distanti almeno 2 m dai vivai adiacenti realizzati con materiali di propagazione di altra categoria.
6. Nel caso di piante allevate fuori suolo devono essere utilizzati contenitori di adeguato volume.
7. Le piante allevate in contenitore devono essere isolate dal terreno con uno strato di:
brecciolino o altro materiale inerte che assicuri comunque un efficiente drenaggio, dell'altezza minima di 10 cm; nel caso si utilizzino teli pacciamanti, l'altezza minima del vespaio si riduce a 5 cm;
battuto di cemento o altro materiale; in tal caso i contenitori devono essere collocati su supporti dell'altezza di almeno 20 cm.
8. Nel caso i contenitori siano poggiati sul terreno, esso deve avere le caratteristiche di cui al precedente punto 2.
9. L'area destinata all'allevamento in contenitore deve essere isolata dall'afflusso di superficiali e contemplare una fascia di bordo, tenuta libera da vegetazione, di almeno 2 m.
10. Gli impianti devono essere attivamente difesi al fine di contenere lo sviluppo di patogeni, parassiti ed infestanti.
11. Le piante devono essere suddivise in lotti omogenei, ben individuabili, riportati su mappa.
12. Le parcelle devono essere omogenee, ben individuabili e separate da altro materiale di categoria CAC da uno spazio di almeno 2 m.
13. Il ciclo produttivo delle piante da certificare non deve superare i tre anni dalla messa a dimora.
14. Il terreno deve essere isolato dall'afflusso delle acque superficiali e sub-superficiali.
15. Le strutture per la radicazione e l'ambientamento, devono essere isolate dall'afflusso delle acque superficiali e sub-superficiali e non devono essere a diretto contatto con il suolo ma sollevati di almeno 10 cm.
16. Prima dell'utilizzo il cassone deve essere trattato con una soluzione di ipoclorito di sodio al 2% per almeno 20/30 minuti.
17. Qualunque intervento cesorio, per ogni singolo lotto, deve essere eseguito con attrezzi precedentemente disinfettati con una soluzione di ipoclorito di sodio all'1% di cloro attivo.
 
Allegato 4

Produzione in vitro
di materiale di categoria «Pre-base», «base» e «certificato»
A. Produzione di materiale in vitro Categoria «Pre-Base» e «Base»
1. I prelievi iniziali degli espianti per la micropropagazione (moltiplicazione in vitro attraverso gemme ascellari) devono essere effettuati solo su individui coltivati presso i Centri di Conservazione per la Premoltiplicazione (CCP).
2. Le operazioni di prelievo e di trapianto (trasferimento su terreno di coltura fresco) devono essere annotate giornalmente su di un registro di prima nota e, settimanalmente, su apposito registro di carico e scarico, con pagine numerate progressivamente, non asportabili e vidimate dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. Tale registro deve essere mantenuto costantemente nel laboratorio a disposizione di eventuali controlli. In detto registro sono annotati anche i contenitori eliminati per inquinamenti e o anomalie morfo-fisiologiche delle colture, oltre ai contenitori trasferiti in frigorifero. Il registro potra' contenere cancellature che devono essere effettuate con un tratto di penna che consenta la lettura di quanto scritto in precedenza.
3. Per la fase di Conservazione («Pre-Base») sono ammesse n. 8 subcolture e, complessivamente, eventuali periodi di frigoconservazione non dovranno superare i 12 mesi. In ogni caso il rinnovo del materiale in conservazione deve avvenire entro 2 anni dal prelievo dell'espianto iniziale. Dopo tale periodo si ripartira' con un nuovo prelievo di espianti dal CCP. Nella produzione di portainnesti e varieta' di categoria «Pre-Base»si possono far seguire a questa fase una subcoltura di allungamento e una fase di radicazione.
4. Per la Premoltiplicazione («Base») sono ammesse n. 10 subcolture, mentre complessivamente eventuali periodi di frigoconservazione non dovranno superare i 12 mesi. In ogni caso il rinnovo del materiale in Premoltiplicazione deve avvenire entro 2 anni dall'utilizzo dell'espianto iniziale. Dopo tale periodo si ripartira' con un nuovo prelievo di espianti dal materiale in vitro «Pre-Base».
5. Non e' ammessa la micropropagazione di cloni chimerici per l'elevato rischio di non corrispondenza delle piante micropropagate al genotipo di partenza.
6. Non e' consentito utilizzare sostanze con azione mutagena ne' sistemi di colture con organismi batterici per agevolare specifiche fasi.
7. Nel procedimento di moltiplicazione e/o radicazione i laboratori devono adottare le seguenti precauzioni:
eliminare i germogli eventualmente originatisi da tessuti indifferenziati (callo);
eliminare la parte basale del gruppo (cluster) di germogli al momento del trasferimento ove e' piu' frequente la proliferazione di tessuto indifferenziato;
utilizzare solo germogli originati da gemme ascellari;
i terreni di coltura non devono indurre proliferazione superiore a 5 nuovi germogli/espianto iniziale per singola subcoltura o produrre abbondante formazione di callo;
eliminare le colture iperidriche e/o con altre anomalie morfo-fisiologiche.
8. I vasi di coltura devono essere mantenuti in un settore predeterminato e ben identificato del laboratorio e contrassegnati singolarmente, in modo da essere agevolmente identificabili, tramite etichette su cui riportare la data, il numero progressivo di subcoltura e la fase colturale: proliferazione, allungamento o radicazione.
9. Gli strumenti e le strutture utilizzate per la fase di ambientamento devono rispondere ai requisiti riportati nell'Allegato 2 del presente disciplinare.  B. Produzione di materiale Categoria «Certificato»
1. I laboratori devono richiedere al Centro di Premoltiplicazione in vitro, di cui nella parte A, il numero iniziale di germogli sterili per ogni genotipo (varieta' o selezione). La consegna delle colture in attiva moltiplicazione da parte dei Centri di Premoltiplicazione avverra' entro 6 mesi dalla richiesta. Sara' possibile raggiungere nella moltiplicazione in vitro un massimo di 20 subcolture (anche se intercalate da un periodo di conservazione frigorifera). In fase di allungamento o di radicazione e' ammesso un periodo di conservazione frigorifera, anche se ve ne e' stato un altro in precedenza.
2. Gli espianti iniziali devono essere prelevati esclusivamente dalle piante madri di cui alla parte A e deve essere tenuta traccia del numero della/delle piante da cui il materiale e' stato prelevato.
3. La durata complessiva delle subcolture di proliferazione e dei periodi di frigoconservazione nella fase di moltiplicazione non dovra' superare i 2 anni. Dopo tale periodo si ripartira' con nuovi germogli sterili richiesti al Centro di Premoltiplicazione in vitro.
4. Le operazioni di trapianto devono essere annotate giornalmente su di un registro di prima nota e, settimanalmente, su apposito registro di carico e scarico, con pagine numerate progressivamente, non asportabili e vidimate dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. Tale registro deve essere mantenuto costantemente nel laboratorio a disposizione di eventuali controlli. In detto registro sono annotati anche i contenitori eliminati per inquinamenti e o anomalie morfo-fisiologiche delle colture, oltre ai contenitori trasferiti in frigorifero. Il registro potra' contenere cancellature che devono essere effettuate con un tratto di penna che consenta la lettura di quanto scritto in precedenza.
5. Non e' consentito utilizzare sostanze con possibile azione mutagena ne' sistemi di colture con organismi batterici per agevolare specifiche fasi.
6. Nel procedimento di moltiplicazione e/o radicazione, i laboratori devono adottare le seguenti precauzioni:
i terreni di coltura non devono indurre proliferazione superiore a 5 nuovi germogli/per espianto iniziale per singola subcoltura o produrre abbondante formazione di callo;
eliminare i germogli eventualmente originatisi da tessuti indifferenziati (callo);
eliminare la parte basale del gruppo (cluster) di germogli al momento del trapianto ove e' piu' frequente la proliferazione di tessuto indifferenziato;
utilizzare solo germogli originati da gemme ascellari;
eliminare le colture iperidriche e/o con altre anomalie morfofisiologiche.
7. I vasi di coltura devono essere mantenuti in un settore predeterminato e ben identificato del laboratorio e contrassegnati singolarmente, in modo da essere agevolmente identificabili, tramite etichette su cui riportare la data, il numero progressivo di subcoltura e la fase colturale: proliferazione, allungamento o radicazione.
8. Gli strumenti e le strutture utilizzate per la fase di ambientamento devono rispondere ai requisiti riportati nell'Allegato 2 del presente disciplinare.
 
Allegato 5

Controlli fitosanitari
A. Materiale di categoria «Pre-Base», «Base» e «Certificato»
Virus, batteri, fitoplasmi e funghi
Sono previsti due tipi di controlli:
1. visivi da effettuarsi:
in primavera, per le malattie da virus;
nel periodo estivo per le malattie da viroidi e da fitoplasmi;
in concomitanza con il periodo di massima espressione sintomatologica, per le malattie da funghi e batteri.
2. saggi di laboratorio eseguiti secondo i protocolli indicati nella tabella 1 e 2 del presente allegato. B. Terreno e substrati impiegati in ogni fase
Funghi: Armillaria mellea, Rosellinia necatrix, Nectria galligena, Verticillium dahliae e V. albo-atrum.
Saggi diagnostici: da eseguirsi sui terreni e substrati mediante tecniche di isolamento classiche.
Modalita' di campionamento:
substrati: sara' prelevato un campione ogni 5 m³, costituito da 10 subcampioni;
terreno: prima dell'impianto e prima di qualsiasi lavorazione profonda, saranno prelevati 5 campioni per ettaro ciascuno costituito da 10 subcampioni per un peso complessivo di 1 Kg.
Batteri: Agrobacterium tumefaciens
Saggi diagnostici: da eseguirsi sui terreni e substrati mediante tecniche di isolamento, estrazione ed analisi classiche.
Modalita' di campionamento:
substrati: sara' prelevato un campione ogni 5 m³, costituito da 10 subcampioni;
terreno: prima dell'impianto e prima di qualsiasi lavorazione profonda, saranno prelevati 5 campioni per ettaro ciascuno costituito da 10 subcampioni per un peso complessivo di 1 Kg.
Nematodi: Melodogyne spp.
Saggi diagnostici: da eseguirsi sui terreni e substrati mediante tecniche di isolamento classiche.
Modalita' di campionamento:
substrati: sara' prelevato un campione ogni 5 m³, costituito da 10 subcampioni;
terreno: prima dell'impianto e prima di qualsiasi lavorazione profonda, saranno prelevati 5 campioni per ettaro ciascuno costituito da 10 subcampioni per un peso complessivo di 1 Kg.
---
* solo per terreni e substrati utilizzati nella fase di produzione delle piante categoria «certificato» per le Piante madri portinnesti da ceppaia e nei vivai.
 
Allegato 6

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 7

Controlli di corrispondenza varietale o selezione clonale

La certificazione di corrispondenza genetica e' basata su osservazioni pomologiche ed agronomiche. Puo' essere effettuata anche con il supporto di tecniche molecolari qualora la fonte primaria immessa nei canali della certificazione nazionale sia stata corredata da idonea documentazione molecolare. A. Controlli sul materiale di «Pre-Base» e di «Base»
Per le cultivar e per i cloni del genere Corylus destinati alla produzione dei frutti, la certificazione di corrispondenza varietale potra' essere rilasciata solo dopo:
aver osservato almeno una fruttificazione, oppure
aver effettuato analisi del DNA mediante l'impiego di marcatori molecolari microsatelliti (SSR) utilizzando almeno 20 coppie di primer, fornite dal costitutore in grado di distinguere la varieta' o il clone, a seconda che si tratti della registrazione di una varieta' o di un nuovo clone; oppure analisi del DNA mediante una o piu' tecniche ritenute appropriate, secondo le modalita' fornite dal costitutore (RAPD, RFLP, AFLP ecc.).
La certificazione di corrispondenza genetica per i portainnesti clonali potra' essere rilasciata solo dopo:
avere effettuato almeno due cicli vegetativi annuali di propagazione in vivaio ed averne verificato la corrispondenza al fenotipo, oppure
la rispondenza potra' essere verificata attraverso analisi del DNA mediante l'impiego di marcatori molecolari microsatelliti (SSR) utilizzando almeno 20 coppie di primer, fornite dal costitutore in grado di distinguere la varieta' o il clone, a seconda che si tratti della registrazione di una varieta' o di un nuovo clone; oppure analisi del DNA mediante una o piu' tecniche ritenute appropriate, secondo le modalita' fornite dal costitutore (RAPD, RFLP, AFLP ecc.).
Nel caso di verifica di rispondenza genetica per chiave morfologica, nei primi uno-due anni di fioritura e di fruttificazione andranno effettuati, e ripetuti ogni anno in tutti i suddetti tipi di materiale, almeno due controlli durante il ciclo vegetativo, in corrispondenza delle seguenti fasi fenologiche:
fioritura;
epoca di raccolta dei frutti. B. Controlli sulle Piante Madri «Certificate»
Prima di poter procedere al prelievo di materiale certificato il Servizio fitosanitario regionale competente dovra' attestare la corrispondenza varietale su tutte le piante dopo:
avere osservato almeno una fruttificazione, oppure
aver effettuato analisi del DNA mediante l'impiego di marcatori molecolari microsatelliti (SSR) utilizzando almeno 20 coppie di primer, fornite dal costitutore in grado di distinguere la varieta' o il clone, a seconda che si tratti della registrazione di una varieta' o di un nuovo clone; oppure analisi del DNA mediante una o piu' tecniche ritenute appropriate, secondo le modalita' fornite dal costitutore (RAPD, RFLP, AFLP ecc.).
 
Art. 2

Registrazione delle fonti primarie

1. Per la registrazione delle Fonti primarie nel Servizio nazionale di certificazione il costitutore deve adempiere agli obblighi previsti all'art. 13 del decreto ministeriale 24 luglio 2003 ed all'art. 2 del «decreto».
2. La scheda pomologica e la scheda fitosanitaria devono essere predisposte secondo gli schemi di cui all'allegato 1 del presente decreto.
3. Per la registrazione di nuove cultivar la descrizione pomologica deve essere conforme a quanto previsto dalla scheda UPOV o CPVO.
4. E' consentito immettere nuove selezioni nelle fasi di conservazione e di premoltiplicazione, a condizione che siano in possesso delle caratteristiche richieste e che esista una descrizione genetica tale da distinguerle dalle varieta' esistenti.
 
Art. 3

Mezzi e strutture

1. I mezzi e le strutture necessari alla conservazione e produzione in vivo dei materiali di moltiplicazione di categoria «Pre-Base» e «Base» di cui agli articoli 4 e 5 del «decreto» devono soddisfare i requisiti indicati all'allegato 2 del presente decreto.
2. L'allevamento e la produzione in vivo dei materiali di moltiplicazione di categoria «Certificato» di cui all'art. 6 del «decreto» devono utilizzare mezzi e strutture che soddisfano i requisiti indicati all'allegato 3 del presente decreto.
3. La produzione in vitro dei materiali di moltiplicazione di categoria «Prebase», «Base» e «Certificato» di cui all'art. 7 del «decreto», per quanto riguarda le modalita', i mezzi e le strutture, deve avvenire secondo quanto indicato all'allegato 4.
 
Art. 4

Certificazione dei materiali di moltiplicazione

1. Ai fini del rilascio della certificazione delle produzioni vivaistiche ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 24 luglio 2003 ed ai sensi dell'art. 8 del «decreto», i materiali di moltiplicazione di categoria «Pre-Base», «Base» e «Certificato» con stato sanitario Virus-esente (VF), come previsto all'art. 11 del decreto ministeriale 24 luglio 2003, devono risultare esenti dalle malattie e dagli organismi patogeni indicati all'allegato 5 del presente decreto.
 
Art. 5

Controlli

1. I materiali di moltiplicazione di categoria «Pre-Base», «Base» e «Certificato» devono essere sottoposti ai controlli fitosanitari e di corrispondenza genetica di cui all'art. 5, comma 2, lettera b) del decreto ministeriale 24 luglio 2003 e dell'art. 4, comma 3, art. 5, comma 3 e art. 6, comma 4 del «decreto», secondo quanto previsto agli allegati 6 e 7 del presente decreto.
 
Art. 6

Norme transitorie

1. Fino al 31 dicembre 2022, ai sensi del decreto ministeriale 6 dicembre 2016, n. 29047, sono ammessi alla certificazione nazionale i materiali di moltiplicazione del genere Corylus secondo l'art. 1 comma 1, e relativi ibridi, anche non conformi al presente decreto, purche' derivanti da fonti primarie che all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto hanno le caratteristiche riportate in allegato 1.
Il presente decreto e' inviato all'organo di controllo per la registrazione ed entrera' in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 luglio 2017

Il direttore generale: Gatto Avvertenza: Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.
 
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