Gazzetta n. 186 del 10 agosto 2017 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 2 agosto 2017 |
Elenco delle societa' scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la legge 8 marzo 2017, n. 24, recante «Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonche' in materia di responsabilita' professionale degli esercenti le professioni sanitarie» e, in particolare, l'art. 5; Considerato che il suddetto art. 5, al comma 1, prevede che «Gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalita' preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si attengono, salve le specificita' del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai sensi del comma 3 ed elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonche' dalle societa' scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e da aggiornare con cadenza biennale.»; Considerato, altresi', che il successivo comma 2 del citato art. 5 prevede che con il decreto del Ministro della salute, ai fini dell'iscrizione in apposito elenco delle societa' scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie,siano definiti i requisiti minimi di rappresentativita' sul territorio nazionale, la costituzione mediante atto pubblico e le garanzie da prevedere nello statuto in riferimento al libero accesso dei professionisti aventi titolo e alla loro partecipazione alle decisioni, all'autonomia e all'indipendenza, all'assenza di scopo di lucro, alla pubblicazione del sito istituzionale dei bilanci preventivi, dei consuntivi e degli incarichi retribuiti, alla dichiarazione e regolazione dei conflitti di interesse e all'individuazione di sistemi di verifica e controllo della qualita' della produzione tecnico-scientifica e le procedure di iscrizione all'elenco nonche' le verifiche sul mantenimento dei requisiti e le modalita' di sospensione o cancellazione dallo stesso; Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all'istituzione ed alla regolamentazione del suddetto elenco; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Decreta:
Art. 1
1. E' istituito presso il Ministero della salute l'elenco delle societa' scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie, di seguito denominato «elenco», per le finalita' di cui all'art. 5, commi 1 e 2, della legge 8 marzo 2017 n. 24, aggiornato con cadenza biennale. 2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le societa' scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie presentano al Ministero della salute - Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale l'istanza di iscrizione all'elenco. 3. All'istanza di iscrizione devono essere allegate le dichiarazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovanti il possesso da parte delle societa' scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), nonche' i documenti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c). 4. L'istanza firmata digitalmente, corredata della documentazione di cui al comma 3 in formato pdf, dovra' essere inviata esclusivamente a mezzo pec al Ministero della salute - Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale. Il modello per la presentazione dell'istanza potra' essere scaricato sul portale http://www.salute.gov.it/portale/home.html 5. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, il Ministero della salute - Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale procede, previo parere delle Federazioni o delle Associazioni professionali maggiormente rappresentative di riferimento, anche ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all'istruttoria delle istanze pervenute, ai fini della pubblicazione dell'elenco sul proprio sito internet. |
| Art. 2
1. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco, le societa' scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) rilevanza di carattere nazionale, con sezione ovvero rappresentanza in almeno dodici regioni e province autonome, anche mediante associazione con altre societa' o associazioni della stessa professione, specialita' o disciplina; b) rappresentativita' di almeno il 30% dei professionisti non in quiescenza nella specializzazione o disciplina, previste dalla normativa vigente, o nella specifica area o settore di esercizio professionale. Per i medici di medicina generale e' richiesto un requisito di rappresentativita' di almeno il 15% dei professionisti. c) atto costitutivo redatto per atto pubblico e statuto, dai quali si evincano gli elementi di cui al comma 2. 2. Dall'atto costitutivo ovvero dallo statuto devono essere desumibili i seguenti elementi: a) denominazione, sede, patrimonio; b) specifica dichiarazione di autonomia e indipendenza dell'ente e dei suoi legali rappresentanti anche con riferimento al non esercizio di attivita' imprenditoriali o partecipazione ad esse, ad eccezione delle attivita' svolte nell'ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM); c) specifica previsione che l'ente non ha tra le finalita' istituzionali la tutela sindacale degli associati o che, comunque, non svolge, direttamente o indirettamente, attivita' sindacale; d) previsione della massima partecipazione degli associati alle attivita' e alle decisioni dell'ente attraverso: indicazione del procedimento per la elezione democratica degli organismi statutari con votazione a scrutinio segreto e con durata limitata nel tempo, approvazione da parte dell'assemblea degli iscritti e/o degli organismi statutari, democraticamente eletti, dei bilanci preventivi e dei consuntivi, regolamentazione delle convocazioni dell'assemblea e degli altri organismi associativi nonche' delle modalita' con cui l'assemblea stessa e gli altri organismi deliberano; e) professione, disciplina specialistica o settore di attivita' specifico o prevalente, con previsione, per le societa' scientifiche intercategoriali e/o interdisciplinari, della possibilita' che possano essere ammessi esclusivamente gli appartenenti alla specifica categoria professionale ovvero i professionisti che esercitano, anche se non in via esclusiva, la specifica attivita' che la societa' rappresenta; f) previsione dell'ammissione, senza limitazioni, di tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dallo statuto, appartenenti alla categoria professionale o al settore specialistico o disciplina specialistica che operano nelle strutture e settori di attivita' del Servizio sanitario nazionale , o in regime libero-professionale, ovvero con attivita' lavorativa nel settore o nell'area interprofessionale che la societa' o l'associazione rappresenta; g) assenza di finalita' di lucro; h) previsione dell'obbligo di pubblicazione dell'attivita' scientifica attraverso il sito web della societa' o associazione, aggiornato costantemente; i) previsione della dichiarazione e della regolazione degli eventuali conflitti di interesse; j) previsione di un Comitato Scientifico per la verifica e controllo della qualita' delle attivita' svolte e della produzione tecnico-scientifica,da effettuare secondo gli indici di produttivita' scientifica e bibliometrici validati dalla comunita' scientifica internazionale; k) espressa esclusione di retribuzione delle cariche sociali; l) previsione dell'obbligo di pubblicazione nel sito istituzionale dell'ente dei bilanci preventivi, dei consuntivi e degli incarichi retribuiti; m) previsione che i legali rappresentanti, amministratori o promotori non abbiano subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attivita' della societa' o dell'associazione. |
| Art. 3
1. Il Ministero della salute - Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale effettua, periodicamente, verifiche sul mantenimento dei requisiti di cui all'art. 2 e qualora, a seguito delle verifiche effettuate ovvero a seguito di segnalazione delle Federazioni o delle Associazioni professionali maggiormente rappresentative di riferimento, rilevi il venir meno di uno o piu' requisiti dispone in via cautelare e previa comunicazione agli interessati, la sospensione della societa' scientifica e dell'associazione tecnico-scientifica delle professioni sanitarie dall'elenco, mediante oscuramento dei relativi dati sul sito Internet del Ministero della salute. 2. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, nel rispetto del principio del contraddittorio,il Ministero della salute - Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale dispone, con provvedimento motivato,la cancellazione dall'elenco della societa' scientifica e/o dell'associazione tecnico-scientifica delle professioni sanitarie ove venga definitivamente accertata l'assenza di uno o piu' requisiti di cui all'art. 2, ovvero la revoca della sospensione dall'elenco qualora venga accertata la permanenza dei requisiti medesimi. |
| Art. 4
1. All'attuazione delle disposizioni derivanti dal presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 agosto 2017
Il Ministro: Lorenzin |
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