Gazzetta n. 187 del 11 agosto 2017 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI VERONA
DECRETO RETTORALE 14 luglio 2017
Emanazione del nuovo statuto.


IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6 che disciplina l'autonomia delle universita' e le modalita' adozione degli statuti e dei regolamenti di ateneo;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario»;
Visto lo statuto emanato con decreto rettorale n. 6435 del 7 ottobre 1994, modificato, da ultimo, con decreto rettorale n. 3330 del 9 dicembre 2011;
Viste le delibere del 22 febbraio e del 21 marzo 2017 del senato accademico, di adozione del nuovo testo dello statuto di Ateneo, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione acquisito con delibera del 24 febbraio 2017;
Vista la nota della direttrice generale del 30 marzo 2017, prot. n. 111588 di trasmissione dello statuto al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per il controllo di legittimita' e di merito in attuazione della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visti i rilievi di legittimita' e di merito formulati da parte del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e inviati con nota del 30 marzo 2017;
Vista la deliberazione del senato accademico del 20 giugno 2017 in ordine all'accoglimento dei rilievi ministeriali e all'approvazione del nuovo testo statutario;
Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione del 30 giugno 2017 in merito all'esame dei rilievi ministeriali e alla formulazione del relativo parere favorevole;

Decreta:

Art. 1

E' emanato lo statuto dell'Universita' degli studi di Verona nel testo allegato al presente decreto.
 
Allegato

STATUTO

Art. 1.
Finalita', autonomia e liberta' dell'Universita'

1. L'Universita' degli Studi di Verona e' sede di libera ricerca e di libera formazione ed ha come finalita' la crescita, l'elaborazione critica e la diffusione del sapere e la promozione della cultura, al fine del progresso culturale, civile e sociale del Paese secondo i principi della Costituzione italiana e della Magna Charta delle universita' europee.
2. In attuazione del principio garantito dalla Costituzione, l'Universita' ha autonomia scientifica, didattica, amministrativa, finanziaria e contabile.
3. L'Universita' promuove una cultura di pace, di rispetto dei diritti umani, della dignita' della persona umana, di pluralismo delle idee e di valorizzazione delle differenze, garantisce pari opportunita' nel lavoro e nello studio, tutela la piena liberta' di pensiero e di espressione e respinge idee di violenza, di discriminazione e di intolleranza. L'Universita' promuove, altresi', una politica volta a coniugare innovazione e sostenibilita' ambientale.
 

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Il presente decreto viene trasmesso al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Verona, 14 luglio 2017

Il Rettore: Sartor
 

Art. 2.
Principi generali

1. L'Universita' e' una comunita' formata dal personale docente, dal personale tecnico amministrativo e dagli studenti, che in essa si riconoscono. Ispirandosi ai principi contenuti nel codice etico di cui all'art. 61, essa impegna i propri componenti al rispetto dei diritti individuali e all'accettazione di doveri e responsabilita' nei confronti dell'Ateneo.
2. L'Universita' assume come indirizzo fondamentale della propria azione il principio dell'autonomia responsabile, che impone la trasparenza e la verifica delle scelte e la rendicontazione dei risultati secondo criteri di qualita', economicita' ed efficacia.
3. L'Universita' opera nel rispetto dei criteri di programmazione, coordinamento e verifica dei risultati.
4. L'Universita' adotta metodi di valutazione, anche ad opera di organismi esterni, della attivita' di ricerca, di didattica e di gestione amministrativa; stabilisce criteri di misurazione e controllo della qualita' dei risultati della ricerca nel rispetto della specificita' delle diverse discipline; adotta, infine, per i progetti di ricerca scientifica, anche in relazione al reclutamento, criteri di valutazione ispirati alle norme di qualita' in uso nella comunita' scientifica.
5. L'Universita' fa propri i principi dell'accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera divulgazione in rete dei risultati delle ricerche prodotte in Ateneo, per assicurarne la piu' ampia diffusione. Con apposito regolamento ne incentiva il deposito nell'archivio istituzionale e la comunicazione al pubblico, nel rispetto delle leggi concernenti la proprieta' intellettuale, la riservatezza e la protezione dei dati personali, nonche' la tutela, l'accesso e la valorizzazione del patrimonio culturale.
 

Art. 3.
Attuazione delle finalita'

1. In relazione alle proprie finalita' e nell'esercizio della propria autonomia, l'Universita', anche attraverso accordi, contratti e collaborazioni comunque denominate con enti pubblici o privati:
a) promuove la collaborazione con universita' italiane e straniere, con altri soggetti pubblici e privati anche a livello europeo e internazionale;
b) promuove la diffusione dei risultati della ricerca scientifica anche ai fini di una loro utilizzazione in campo sociale ed economico;
c) favorisce gli scambi, la collaborazione scientifica e didattica e l'internazionalizzazione, anche attraverso programmi integrati di studio, un'ampia mobilita' di docenti e studenti, la realizzazione di iniziative di cooperazione interuniversitaria per attivita' di studio e di ricerca e l'attivazione di corsi che rilascino titoli di studio riconosciuti anche da altri ordinamenti e insegnamenti svolti in lingua straniera;
d) promuove strategie finalizzate all'incremento della presenza di studenti e studiosi stranieri al suo interno;
e) tutela e incoraggia lo sviluppo del talento, dell'indipendenza e della creativita' individuali, in particolare dei giovani;
f) elabora, dandone la massima diffusione, indicatori atti a verificare un utilizzo efficace dei fondi destinati alla ricerca, alla didattica e alle attivita' di servizio;
g) favorisce la partecipazione di tutte le componenti universitarie anche attraverso l'organizzazione di momenti di incontro e di discussione aperti;
h) si impegna a estendere il rispetto del principio costituzionale delle pari opportunita' tra donne e uomini a tutti gli organi universitari;
i) valuta ogni altra possibile azione che consenta di perseguire le proprie finalita' nell'ambito della normativa vigente e dei principi etici dell'Ateneo.
 

Art. 4.
Attivita' scientifica

1. L'Universita' promuove la ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata, ponendo in atto ogni valido strumento di programmazione, organizzazione, finanziamento, gestione e verifica delle strutture e delle attivita'. Nel rispetto di quanto sopra e della liberta' di ricerca, l'Universita' puo' stipulare convenzioni e contratti, puo' fornire consulenze ed e' libera di accettare finanziamenti, contributi e donazioni, nonche' di attivare rapporti di collaborazione con lo Stato, con le regioni e con altri soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali.
2. Nelle proprie strategie e programmazioni, compatibilmente con le proprie dotazioni, l'Universita' destina risorse alla ricerca, sulla base di criteri di documentata produttivita' scientifica, privilegiando la partecipazione ai bandi competitivi e i progetti di alta qualita' per la cui valutazione si applicano procedure validate in conformita' con gli standard internazionali.
3. L'Universita' sviluppa, con il supporto del nucleo di valutazione e del presidio per la qualita', specifici sistemi di valutazione e auto-valutazione delle attivita' e dei risultati della ricerca svolta nei dipartimenti, nei corsi e nelle scuole di dottorato e in tutti i progetti di ricerca finanziati dall'Ateneo, in coerenza con i sistemi nazionali e internazionali di valutazione della ricerca, utilizzati anche per l'assegnazione delle risorse alle strutture e per l'applicazione di meccanismi premiali.
 

Art. 5.
Attivita' didattica

1. Obiettivo dell'attivita' didattica e' la formazione culturale e professionale dei discenti attraverso la ricerca scientifica e l'acquisizione di conoscenze, esperienze e metodologie congrue con il titolo di studio da conseguire.
2. Presupposti fondamentali dell'organizzazione dell'attivita' didattica sono un'equilibrata utilizzazione delle competenze e un'adeguata ripartizione delle risorse, al fine di garantire l'effettiva realizzazione del diritto allo studio, nel rispetto di criteri basati sul merito.
3. L'Universita' informa lo svolgimento dell'attivita' didattica a modalita' idonee a consentire adeguati tempi di didattica e di ricerca per i docenti, di frequenza e di studio per gli studenti.
4. L'Universita' si impegna a perseguire il costante miglioramento del processo didattico anche mediante:
a) metodologie e tecnologie innovative adatte a sviluppare e perfezionare l'apprendimento;
b) servizi didattici integrativi, curando particolarmente le forme di assistenza tutoriale;
c) idonei strumenti di verifica dell'efficacia del processo didattico;
d) adeguato sostegno alle iniziative dei docenti volte al potenziamento della loro attivita' didattica;
e) la valorizzazione della partecipazione attiva degli studenti alle attivita' formative.
5. L'Universita' favorisce la mobilita' internazionale degli studenti, ne valorizza le capacita', premia il merito e l'impegno, rimuove gli ostacoli che impediscono il conseguimento di una preparazione di qualita' nei tempi previsti dagli ordinamenti didattici.
6. L'Universita' adotta la valutazione, anche ad opera di esperti esterni, come sistema per misurare la qualita' delle attivita' didattiche e l'efficacia e l'efficienza dei servizi in favore degli studenti.
 

Art. 6.
Diritto allo studio

1. L'Universita' provvede all'organizzazione di corsi di orientamento e alla predisposizione di sale di studio, biblioteche, laboratori e allo sviluppo di servizi per gli studenti.
2. L'Universita' promuove l'istituzione di borse e premi di studio per studenti capaci e meritevoli, di contributi o agevolazioni a norma di legge per studenti che collaborino nei servizi di supporto all'attivita' didattica e al diritto allo studio.
3. Si impegna inoltre a potenziare i progetti di collaborazione didattica internazionale.
4. L'Universita' persegue l'intento di realizzare, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, strutture di vita collettiva e favorisce attivita' autogestite dagli studenti nel settore della cultura, dello sport e del tempo libero.
 

Art. 7.
Altre attivita' formative e culturali

1. L'Universita', anche in collaborazione con altri atenei, con soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, puo':
a) istituire strutture per attivita' didattiche di interesse comune;
b) organizzare corsi di perfezionamento e di formazione permanente e ricorrente, di aggiornamento professionale e corsi di preparazione agli esami di Stato e all'esercizio delle professioni;
c) partecipare alla promozione, all'organizzazione e alla fornitura di servizi e di corsi formativi e culturali;
d) promuovere attivita' di orientamento e di assistenza avvalendosi delle competenze delle strutture didattiche anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria ed eventualmente con altri enti ed organismi esterni.
 

Art. 8.
Terza missione e rapporti con il territorio

1. L'Universita' favorisce l'applicazione diretta, la valorizzazione e l'impiego della conoscenza per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico della societa'.
2. L'Universita' promuove il coinvolgimento, nelle proprie scelte strategiche, delle comunita' nelle quali si trova ad operare, anche attraverso incontri aperti a tutta la cittadinanza. Partecipa ad accordi di programma con gli enti istituzionalmente competenti per la realizzazione di azioni di interesse comune.
 

Art. 9.
Pari opportunita'

1. L'Universita' istituisce e promuove idonee iniziative per l'attuazione del principio costituzionale delle pari opportunita' e la valorizzazione delle differenze.
 

Art. 10.
Qualita' della vita

1. L'Universita' promuove la qualita' della vita universitaria per gli studenti e per il personale dipendente dedicando attenzione alle condizioni di lavoro e di studio, con particolare riferimento alla salute e sicurezza e alla funzionalita' in tutti gli ambienti di ricerca, studio e lavoro; al benessere nello svolgimento delle attivita'; alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; al superamento delle barriere nei confronti dei disabili; alla promozione di attivita' culturali, sportive e ricreative.
 

Art. 11.
Codice etico

1. L'Universita' si dota di un codice etico della comunita' universitaria formata dal personale docente, dal personale tecnico-amministrativo e dagli studenti dell'Ateneo.
2. Il codice etico determina i valori fondamentali della comunita' universitaria, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonche' l'accettazione di doveri e responsabilita' nei confronti dell'Ateneo e detta le regole di condotta nell'ambito della comunita'.
3. Sulle violazioni del codice etico, qualora non ricadano sotto la competenza del collegio di disciplina, decide, su proposta del rettore, il senato accademico.
4. Le infrazioni del codice etico da parte della comunita' universitaria danno luogo, a seconda della gravita' delle stesse, alle seguenti sanzioni:
a) richiamo scritto;
b) richiamo con pubblicazione sul sito di Ateneo;
c) sospensione per il massimo di tre anni dall'accesso ai fondi per la ricerca e/o per la didattica dell'Ateneo.
 

Art. 12.
Informazione e comunicazione

1. Per garantire il perseguimento dei propri fini istituzionali l'Universita' organizza i servizi necessari per assicurare in modo regolare ed efficace la diffusione delle informazioni all'interno dell'Ateneo e la comunicazione e lo sviluppo di relazioni con l'esterno, necessarie al compimento della missione dell'Universita' prevista dall'art. 1 del presente statuto.
 

Art. 13.
Organi di Ateneo

1. Sono organi centrali dell'Ateneo:
a) il rettore;
b) il senato accademico;
c) il consiglio di amministrazione;
d) il direttore generale;
e) il nucleo di valutazione;
f) il collegio dei revisori dei conti;
g) il consiglio degli studenti.
 

Art. 14.
Il rettore

1. Il rettore ha la rappresentanza legale dell'Ateneo e esercita funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attivita' scientifiche e didattiche. Il rettore e', inoltre, responsabile del perseguimento delle finalita' dell'Universita' secondo criteri di qualita' e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito.
2. Al rettore, in particolare, spetta di:
a) convocare e presiedere il senato accademico e il consiglio di amministrazione, coordinando le attivita' di rispettiva competenza;
b) proporre al consiglio di amministrazione, acquisiti il parere e le proposte del senato accademico, i documenti di programmazione e riferire annualmente sullo stato della loro attuazione;
c) proporre all'approvazione del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, il bilancio di previsione annuale e triennale ed il conto consuntivo;
d) proporre al consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, l'attribuzione dell'incarico di direttore generale;
e) proporre al consiglio di amministrazione la nomina dei componenti del collegio dei revisori dei conti;
f) proporre al consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, i nomi dei componenti del nucleo di valutazione e la composizione e i componenti del presidio della qualita';
g) esercitare l'alta vigilanza sul buon andamento della ricerca e della didattica, nonche' sull'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa dell'Ateneo;
h) emanare lo statuto ed i regolamenti dell'Ateneo;
i) esercitare la funzione disciplinare nei limiti delle competenze stabilite dalla legge e con le modalita' definite nell'art. 29 del presente statuto;
j) disporre l'articolazione delle responsabilita' relative alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
k) svolgere ogni altra attribuzione che gli sia conferita dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti, nonche' ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dal presente statuto, con esclusione degli atti attinenti alla gestione ordinaria di competenza del direttore generale.
 

Art. 15.
Elezione del rettore

1. Il rettore e' eletto tra i professori ordinari in servizio presso le universita' italiane, in possesso di un alto e documentabile profilo scientifico e di una attestata competenza gestionale e che abbiano presentato la loro candidatura nei modi e nei termini previsti dal regolamento generale di Ateneo, da un corpo elettorale formato da tutti i docenti.
2. L'elettorato attivo spetta altresi' al personale tecnico amministrativo con voto ponderato nella misura pari al venti per cento del personale medesimo che abbia esercitato il diritto di voto, secondo le modalita' stabilite dal regolamento generale di Ateneo, nonche' agli studenti che facciano parte del consiglio degli studenti, del senato accademico, del consiglio di amministrazione, dei consigli di dipartimento e dei consigli delle scuole di cui all'art. 36, ove costituite.
3. La convocazione del corpo elettorale per l'elezione del rettore e' disposta dal decano o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore ordinario che lo segue in ordine di anzianita', secondo le modalita' indicate nel regolamento generale di Ateneo.
4. Il regolamento generale di Ateneo disciplina inoltre le modalita' di svolgimento delle elezioni in caso di anticipata cessazione dalla carica del rettore.
5. Il rettore e' eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto, in prima votazione; in seconda votazione il rettore e' eletto con la maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti; in terza con la maggioranza assoluta dei votanti. In caso di mancata elezione si procedera' con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti.
6. Ai fini della validita' delle votazioni, il personale tecnico-amministrativo e' ponderato nella misura pari al venti per cento degli aventi diritto al voto del personale medesimo.
7. Nell'ipotesi di candidatura unica, qualora non siano raggiunte le maggioranze richieste, il decano attiva, secondo le forme e le modalita' previste dal regolamento generale di Ateneo, una nuova procedura elettorale con la possibilita' di presentazione di nuove candidature.
8. Il candidato che abbia conseguito la maggioranza prescritta e' proclamato eletto dal decano e successivamente nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ed entra in carica all'inizio dell'anno accademico. In caso di elezione conseguente ad anticipata cessazione, il rettore assume la carica all'atto della nomina e resta in carica fino al termine dell'anno accademico di compimento del sessennio.
9. In caso di anticipata cessazione dalla carica del rettore, le sue funzioni vengono assunte, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione, dal decano fino alla nomina del nuovo rettore.
10. Il rettore dura in carica per un unico mandato di sei anni, non rinnovabile.
11. Qualora sia eletto un professore a tempo definito, questi dovra' optare, all'atto dell'accettazione, per il regime a tempo pieno.
12. Il rettore percepisce un'indennita' di carica fissata dal consiglio di amministrazione.
 

Art. 16.
Pro rettore e delegati

1. Il rettore nomina un pro rettore con funzioni vicarie, scelto tra i professori ordinari.
2. Il pro rettore vicario sostituisce il rettore in ogni sua funzione, in caso di assenza o di temporaneo impedimento. Il pro rettore vicario percepisce un'indennita' di carica fissata dal consiglio di amministrazione.
3. Il rettore, nell'esercizio delle sue funzioni, puo' avvalersi della collaborazione di un numero massimo di 10 delegati, nominati con proprio decreto, nel quale sono precisati i compiti e gli ambiti di competenza. I delegati rispondono direttamente al rettore del loro operato.
4. Ai delegati del rettore puo' essere riconosciuta un'indennita' fissata dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, commisurata agli impegni effettivi che l'espletamento del mandato richiede.
 

Art. 17.
Il senato accademico

1. Il senato accademico e' costituito:
a) dal rettore, che lo presiede;
b) da dodici direttori di dipartimento, eletti dall'intero corpo docente sulla base del maggior numero di voti espressi e secondo le modalita' stabilite dal regolamento generale di Ateneo. Qualora il numero dei dipartimenti sia uguale o inferiore a dodici, tutti i direttori di dipartimento fanno parte del senato accademico;
c) da due rappresentanti del personale docente (uno per i professori associati e uno per i ricercatori) eletti per ciascuna delle macro aree scientifico-disciplinari;
d) da quattro rappresentanti del personale T/A eletti secondo le modalita' stabilite dal regolamento generale di Ateneo;
e) da quattro rappresentanti degli studenti eletti dall'intero corpo studentesco, di cui due in rappresentanza degli iscritti ai corsi di laurea, uno in rappresentanza degli iscritti ai corsi laurea magistrale e uno in rappresentanza degli iscritti ai corsi di dottorato.
2. Per lo studio e l'approfondimento di specifiche tematiche, il senato accademico puo' avvalersi di apposite commissioni presiedute da un proprio componente, scelto in ragione della sua competenza. Delle commissioni, fermo restando il rispetto del criterio delle qualita' e competenze professionali, possono fare parte anche componenti esterni al senato. Il senato accademico puo' chiedere alle commissioni di formulare pareri o proposte, stabilendo un termine entro cui devono riferire; nelle stesse materie per cui sono state costituite, le commissioni possono, anche su propria iniziativa, presentare proposte al senato accademico.
3. I componenti del senato accademico durano in carica tre anni accademici, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti che vengono rinnovati ogni due anni. Le modalita' di elezione e di rinnovo sono demandate al regolamento generale di Ateneo, che assicura la continuita' della loro partecipazione al senato accademico.
4. I componenti elettivi del senato accademico sono nominati con decreto del rettore.
5. I componenti del senato accademico non possono essere rieletti dopo due mandati consecutivi.
6. Alle riunioni del senato accademico partecipano, senza diritto di voto, il pro rettore, il direttore generale e i presidenti delle scuole. Possono parteciparvi anche il presidente del nucleo di valutazione e il presidente del presidio della qualita'.
7. I componenti del senato accademico che non partecipino, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive decadono dalla carica, secondo le modalita' e i termini previsti dall'apposita disciplina dettata dal regolamento generale di Ateneo.
 

Art. 18.
Convocazione e deliberazioni

1. Il senato accademico e' convocato dal rettore almeno sei volte all'anno.
2. Il senato accademico e', altresi', convocato ogni qualvolta il rettore lo ritenga opportuno o ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.
3. Le sedute del senato accademico sono valide se e' presente la maggioranza dei suoi componenti.
4. Le modalita' di convocazione e di funzionamento dell'organo sono stabilite nel regolamento generale di Ateneo.
 

Art. 19.
Funzioni del senato accademico

1. Il senato accademico svolge in generale funzioni di proposta e consultive in materia didattica, di ricerca e di servizi agli studenti. In particolare, al senato accademico e' attribuita la competenza di:
a) formulare proposte e fornire il parere obbligatorio in merito ai documenti di programmazione di Ateneo, nonche' su ogni altro documento di programmazione strategica concernente lo sviluppo dell'Universita';
b) formulare il parere obbligatorio sul piano dell'offerta formativa;
c) formulare al consiglio di amministrazione il parere sulla definizione della missione, dei valori e della visione dell'Ateneo;
d) formulare proposte e fornire parere obbligatorio in merito all'attivazione, alla modifica o alla soppressione di sedi, dipartimenti e scuole, di cui all'art. 30, commi 3 e 5;
e) designare i componenti del consiglio di amministrazione, secondo la procedura di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo;
f) esprimere parere sui nominativi dei componenti il nucleo di valutazione e il presidio della qualita';
g) designare i docenti chiamati a far parte del collegio di disciplina di cui all'art. 29;
h) approvare, previo parere del consiglio di amministrazione, le modifiche allo statuto;
i) approvare, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, il regolamento generale di Ateneo, il regolamento quadro sul funzionamento dei dipartimenti e i regolamenti in materia di didattica e di ricerca, ivi compresi quelli di competenza dei dipartimenti e delle scuole;
j) approvare le modifiche al codice etico e decidere, su proposta del rettore, sulle violazioni dello stesso, qualora non ricadano sotto la competenza del collegio di disciplina;
k) esprimere parere obbligatorio sulla contribuzione studentesca e sugli interventi intesi a garantire il diritto allo studio;
l) esprimere parere obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo dell'Universita';
m) proporre al corpo elettorale, a maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, una mozione di sfiducia al rettore non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato. La mozione di sfiducia si considera approvata dal corpo elettorale qualora ottenga la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, secondo le forme e le modalita' definite nel regolamento generale di Ateneo. Ai fini della validita' della votazione e del computo dei voti validi per l'approvazione della mozione di sfiducia, il personale tecnico-amministrativo e' ponderato ai sensi dei commi 2 e 6 del precedente art. 15;
n) formulare proposte in materia di didattica, ricerca e servizi agli studenti e al personale ed esprimere pareri in tutte le materie ad esso sottoposte dal rettore;
o) esercitare ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.
2. Il senato designa i componenti del consiglio di amministrazione di cui alle lettere b) e c) del primo comma dell'art. 20. Il relativo procedimento ha avvio con la pubblicazione, secondo le modalita' previste dal regolamento, al fine di dare l'ampia diffusione, di un avviso con indicazione dei requisiti richiesti e l'invito agli interessati di presentare candidature. Candidature possono essere anche segnalate da enti, pubblici o privati, che sostengano le iniziative dell'Universita'. Il senato nomina una commissione composta per almeno la meta' di componenti esperti esterni al senato. La commissione, presieduta dal rettore compila una rosa dei candidati idonei. Il senato, con deliberazione motivata, provvede alla designazione.
3. La designazione da parte del senato accademico dei componenti il consiglio di amministrazione avviene nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunita' tra uomini e donne, nonche' garantendo, per i candidati interni, l'equilibrio tra le macro aree disciplinari e le componenti accademica e tecnico-amministrativa.
 

Art. 20.
Il consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione e' composto:
a) dal rettore che lo presiede;
b) da cinque componenti interni all'Ateneo;
c) da tre componenti non appartenenti ai ruoli universitari a decorrere dai tre anni precedenti la designazione e per tutta la durata dell'incarico;
d) da due rappresentanti degli studenti eletti dall'intero corpo studentesco.
2. Per i componenti del consiglio di amministrazione, di cui al comma precedente, lettere b) e c), si richiede il possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale. In particolare, per i componenti esterni, di cui alla lettera c), la comprovata competenza deve consistere in esperienza professionale qualificata in amministrazioni pubbliche o private rappresentative di importanti realta' istituzionali, culturali, produttive ed economiche e in una riconosciuta alta qualificazione scientifica a livello internazionale. I componenti del consiglio di amministrazione di cui al presente comma, sono designati dal senato accademico secondo le modalita' e procedure di cui all'art. 19, commi 2 e 3.
3. Alle riunioni del consiglio di amministrazione partecipano, senza diritto di voto, il pro rettore vicario e il direttore generale.
4. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni accademici, fatta eccezione per i rappresentanti degli studenti che vengono rinnovati ogni due anni.
5. I consiglieri che non partecipino, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive decadono dalla carica, secondo le modalita' e i termini previsti dall'apposita disciplina dettata dal regolamento generale di Ateneo.
6. I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del rettore.
7. I componenti del consiglio di amministrazione non possono essere rieletti dopo due mandati consecutivi.
 

Art. 21.
Convocazione e deliberazioni

1. Il consiglio di amministrazione e' convocato dal rettore, con frequenza almeno bimestrale, per lo svolgimento delle sue funzioni.
2. Il consiglio di amministrazione e', altresi', convocato ogni qualvolta il rettore lo ritenga opportuno o ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.
3. Le sedute del consiglio di amministrazione sono valide se e' presente la maggioranza dei suoi componenti.
4. Le modalita' di convocazione e di funzionamento dell'organo sono stabilite nel regolamento generale di Ateneo.
 

Art. 22.
Funzioni del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione e' l'organo di indirizzo strategico, di programmazione finanziaria e del personale, nonche' di vigilanza sulla sostenibilita' finanziaria delle attivita'; pertanto, e' l'organo che approva i piani di sviluppo scientifici e didattici, garantisce la stabilita' finanziaria e indirizza e verifica, rispetto agli obiettivi programmati, l'effettiva sussistenza delle risorse finanziarie, umane e materiali disponibili.
2. Il consiglio di amministrazione, in particolare, esercita le seguenti attribuzioni:
a) definire, previo parere del senato accademico, la missione, i valori e la visione dell'Ateneo;
b) approvare, su proposta del rettore e previo parere del senato accademico, i documenti di programmazione di Ateneo, nonche' ogni altro documento di sviluppo e di programmazione strategica;
c) approvare, previo parere obbligatorio del senato accademico, il bilancio di previsione annuale e triennale dell'Ateneo, nonche' il bilancio consuntivo;
d) approvare, previo parere obbligatorio del senato accademico, il piano dell'offerta formativa proposto dai dipartimenti o scuole;
e) deliberare, previo parere obbligatorio del senato accademico, l'attivazione, la modifica o la soppressione di sedi, dipartimenti, scuole, di cui all'art. 30, commi 3 e 5;
f) esprimere parere favorevole sui regolamenti di cui all'art. 19, comma 1, lettera i);
g) approvare il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', nonche' i regolamenti per il reclutamento del personale tecnico-amministrativo e per l'accesso alle qualifiche dirigenziali;
h) approvare le proposte di chiamata dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori a tempo determinato formulate dai dipartimenti;
i) approvare i programmi edilizi e i relativi interventi attuativi, nonche' l'acquisto e l'alienazione di beni immobili;
j) approvare, previo parere del senato accademico e sentito il consiglio degli studenti, i provvedimenti relativi alla contribuzione studentesca;
k) approvare, sentito il senato accademico, la partecipazione in societa' di capitali per lo svolgimento di attivita' strumentali al conseguimento delle proprie finalita' istituzionali;
l) approvare, sentito il senato accademico, l'adesione ad enti, consorzi ed associazioni comunque denominate che comportino la sottoscrizione di una quota di adesione ad una soglia determinata dal consiglio di amministrazione;
m) conferire, su proposta del rettore e sentito il parere del senato accademico, l'incarico di direttore generale, secondo le forme e le modalita' stabilite dal regolamento generale di Ateneo;
n) designare, su proposta del rettore, i componenti del collegio dei revisori dei conti;
o) irrogare, relativamente ai procedimenti disciplinari di cui all'art. 29, le sanzioni disciplinari al personale docente;
p) designare, su proposta del rettore, sentito il senato accademico, i nominativi dei componenti il nucleo di valutazione e del presidio della qualita';
q) approvare il modello organizzativo del personale tecnico-amministrativo su proposta del direttore generale.
3. Il consiglio di amministrazione, in ordine ai procedimenti disciplinari di cui al precedente comma, lettera n), decide senza la rappresentanza degli studenti.
4. Il consiglio di amministrazione stabilisce la misura e i modi di corresponsione delle indennita' di carica o di partecipazione agli organi accademici.
5. Il consiglio di amministrazione e' competente, altresi', a deliberare su ogni altra materia per la quale sia previsto il suo intervento dalle norme dell'ordinamento universitario, dal presente statuto e dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
 

Art. 23.
Il direttore generale

1. Il direttore generale e' responsabile, sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi e delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo.
2. Il direttore generale, in particolare:
a) coadiuva il rettore e gli organi di Ateneo nell'esercizio delle loro funzioni e cura, per la parte di sua competenza, l'attuazione dei relativi programmi e deliberazioni;
b) propone al consiglio di amministrazione, tenuto conto dei documenti programmatici e degli obiettivi assegnatogli, un piano di sviluppo e miglioramento della qualita' dei servizi, ne cura l'attuazione, del cui stato riferisce annualmente;
c) propone al consiglio di amministrazione lo schema generale dell'organizzazione della struttura tecnico-amministrativa e le politiche premiali e di sviluppo del personale tecnico-amministrativo;
d) attribuisce gli incarichi dirigenziali; ne definisce gli obiettivi assegnando risorse umane, finanziarie e strumentali; indirizza, coordina e monitora l'attivita' dei dirigenti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;
e) adotta gli atti relativi all'organizzazione degli uffici la cui competenza non sia delegata ai dirigenti o riservata dallo statuto ad altri organi;
f) adotta le misure necessarie ad assicurare un adeguato controllo sulla regolare tenuta della contabilita' e sulla corretta redazione del bilancio consuntivo, secondo le modalita' stabilite dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
3. Il direttore generale partecipa senza diritto di voto alle sedute del senato accademico e del consiglio di amministrazione.
4. L'incarico di direttore generale e' conferito dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, sentito il parere del senato accademico, a personalita' di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza almeno quinquennale in funzioni dirigenziali.
5. L'incarico di direttore generale e' regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a quattro anni e rinnovabile.
6. Il trattamento economico spettante al direttore generale e' determinato in conformita' a criteri e parametri fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
 

Art. 24.
Nucleo di valutazione

1. Il nucleo di valutazione svolge, in piena autonomia e con modalita' organizzative proprie, la funzione di verifica della qualita' e dell'efficacia dell'offerta didattica e la funzione di verifica dell'attivita' di ricerca, delle attivita' gestionali e tecnico-amministrative, nonche' degli interventi di sostegno al diritto allo studio. Il nucleo considera altresi' i servizi resi a favore di soggetti esterni.
2. Il nucleo verifica, anche mediante analisi comparative dei costi e dei benefici, il corretto utilizzo delle risorse, l'efficacia, l'efficienza e la qualita' delle attivita' dell'Ateneo, segnalando altresi' gli eventuali casi di inosservanza del principio di imparzialita'.
3. In particolare, il nucleo di valutazione:
a) verifica la qualita' e l'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti;
b) verifica l'attivita' di ricerca svolta dai dipartimenti;
c) riferisce annualmente agli organi di governo dell'Universita' sui risultati delle attivita' svolte nell'anno precedente dall'Ateneo;
d) si raccorda con le strutture preposte alla valutazione del sistema universitario nazionale, predisponendo le periodiche relazioni previste dalla normativa in materia.
4. Il nucleo e' costituito da sette membri di cui uno studente designato dal consiglio degli studenti. I componenti del nucleo permangono in carica per un triennio accademico, fatta eccezione per lo studente, che dura in carica un biennio accademico. I componenti del nucleo sono nominati dal rettore, su delibera del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, fra soggetti di elevata qualificazione professionale nel campo della valutazione di organismi pubblici e privati in prevalenza esterni all'Ateneo, almeno due non appartenenti al mondo accademico. Il coordinatore del nucleo puo' essere individuato tra i professori di ruolo dell'Ateneo.
 

Art. 25.
Il collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti e' l'organo di controllo sulla gestione amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale; verifica gli atti contabili dell'Ateneo, nonche' i conti preventivi e consuntivi annuali e predispone la relazione accompagnatoria di sua competenza.
2. Il collegio dei revisori dei conti e' composto da cinque componenti di cui tre effettivi e due supplenti:
a) un componente effettivo, con funzioni di presidente, e' scelto dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato;
b) un componente effettivo ed uno supplente sono designati dal Ministero dell'economia e delle finanze;
c) un componente effettivo ed uno supplente sono designati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
3. Almeno due componenti del collegio dei revisori dei conti devono essere iscritti al registro dei revisori contabili.
4. I componenti del collegio dei revisori dei conti sono nominati con decreto rettorale; durano in carica tre anni e possono essere rinnovati per una sola volta.
5. L'incarico non puo' essere conferito a personale dipendente dell'Universita'.
 

Art. 26.
Il consiglio degli studenti

1. Il consiglio degli studenti e' l'organo di rappresentanza degli studenti in cui convergono le componenti e trovano espressione le esigenze di tutti gli studenti dell'Ateneo.
2. Il consiglio degli studenti svolge funzioni consultive nei confronti degli organi di governo dell'Ateneo, nonche' funzioni propositive su materie riguardanti in modo esclusivo o prevalente l'interesse degli studenti. In particolare:
a) esprime il proprio parere, nel termine di ventuno giorni dalla data di ricevimento, in tema di:
diritto allo studio, politiche di valorizzazione del merito e mobilita' internazionale;
contribuzione studentesca;
proposta di istituzione e disattivazione dei corsi di studio;
piani di sviluppo dell'Ateneo;
normativa inerente agli studenti;
b) formula proposte, anche per l'effettuazione di indagini conoscitive e verifiche, in merito alle materie di cui alla precedente lettera a) e in merito a:
organizzazione delle attivita' didattiche;
servizi agli studenti;
c) adotta, con l'approvazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione per le parti di rispettiva competenza, le regole generali da applicare nell'Ateneo per lo svolgimento di attivita' formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura, degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero, nei limiti della vigente disciplina legislativa.
3. Alle proposte del consiglio degli studenti, gli organi di governo sono tenuti a dare risposta motivata entro novanta giorni dalla data di presentazione della richiesta.
4. Il consiglio degli studenti, costituito da un massimo di 35 membri, e' cosi' composto:
a) dai rappresentanti degli studenti eletti in senato accademico e in consiglio di amministrazione;
b) da un rappresentante per ogni dipartimento o scuola con un numero di iscritti (esclusi i dottorandi) inferiore a 2000, due rappresentanti se il numero di iscritti e' compreso tra 2000 e 3999, tre rappresentanti se il numero degli iscritti e' pari o superiore a 4000.
c) da due studenti iscritti ai corsi di dottorato.
5. Il mandato dei componenti del consiglio degli studenti e' di due anni accademici rinnovabili per una sola volta.
6. Le modalita' di funzionamento del consiglio degli studenti sono disciplinate dal regolamento generale di Ateneo.
 

Art. 27.
Presidio della qualita'

1. Il presidio della qualita' ha funzioni di promozione della cultura della qualita' nell'Ateneo, di supporto agli organi di governo dell'Ateneo sulle tematiche dell'assicurazione della qualita', di monitoraggio dei processi di assicurazione della qualita', di promozione del miglioramento continuo della qualita' e sostegno alle strutture dell'Ateneo nella gestione dei processi per l'assicurazione della qualita'.
2. I componenti, individuati sulla base delle competenze in ambito di assicurazione qualita', sono designati dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, su proposta del rettore.
3. Il presidio e' coordinato dal presidente, nominato dal rettore.
4. Il presidio della qualita' e' nominato con decreto rettorale e dura in carica tre anni.
 

Art. 28.
Comitato unico di garanzia

1. Presso l'Universita' e' costituito il comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.
2. Il comitato ha compiti propositivi, consultivi e di verifica dell'attuazione delle pari opportunita' e la valorizzazione delle differenze, al fine di garantire il rispetto dei principi di non discriminazione in riferimento a tutti i fattori di discriminazione di cui alla normativa italiana ed europea. Il comitato contribuisce a realizzare i principi generali di cui al titolo I del presente statuto.
3. Il comitato e' formato da dodici componenti, cinque dei quali designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di Ateneo, cinque nominati dal rettore sulla base delle candidature presentate, due designati dal consiglio degli studenti. Almeno cinque componenti devono appartenere ai ruoli del personale docente.
4. Il comitato elegge il presidente tra i componenti nominati dal rettore. Il presidente ha facolta' di convocare, laddove ritenuto opportuno, il comitato, in composizione ristretta e di individuare un consigliere di fiducia. Con cadenza annuale e' presentata al consiglio di amministrazione una relazione sulla attivita' svolta.
5. I componenti durano in carica tre anni e non possono essere designati per piu' di due mandati.
6. La partecipazione al comitato, non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese.
 

Art. 29.
Collegio di disciplina

1. Il collegio di disciplina svolge l'istruttoria dei procedimenti disciplinari nei confronti del personale docente ed esprime il parere sui provvedimenti da adottare.
2. Il collegio di disciplina e' unico, articolato in tre sezioni, e costituito da docenti in regime di impegno a tempo pieno e con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il presidente e' un professore ordinario. La prima sezione opera nei confronti dei professori ordinari ed e' costituita dal presidente e da due professori ordinari. La seconda sezione opera nei confronti dei professori associati ed e' costituita dal presidente e da due professori associati. La terza sezione opera nei confronti dei ricercatori ed e' costituita dal presidente e da due ricercatori. Qualora il procedimento disciplinare coinvolga docenti appartenenti a categorie diverse, il collegio opera a sezioni congiunte, in ragione delle categorie interessate.
3. I componenti del collegio, designati dal senato accademico, sono nominati dal rettore, rimangono in carica per tre anni accademici e non sono rieleggibili.
4. Il collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari e nel rispetto del contraddittorio, in conformita' alla vigente normativa in materia.
5. Il rettore, venuto a conoscenza di un fatto che puo' dar luogo ad una sanzione disciplinare superiore alla censura, da' l'avvio del procedimento e trasmette gli atti al collegio. Per i fatti che possono dar luogo a una sanzione disciplinare non superiore alla censura il rettore procede con proprio provvedimento.
6. Il collegio, all'esito dell'istruttoria, formula il parere vincolante per il consiglio di amministrazione che, in conformita' al parere, irroga la sanzione o dispone l'archiviazione.
7. La partecipazione al collegio di disciplina non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese.
 

Art. 30.
Articolazione dell'Ateneo

1. L'Ateneo si articola in dipartimenti, che costituiscono la struttura fondamentale per il perseguimento dei fini istituzionali nel campo della ricerca e della didattica, nonche' per le attivita' ad esse correlate e strumentali svolte anche in collegamento con soggetti esterni. Nel dipartimento sono incardinati tutti i professori e ricercatori dei settori scientifico disciplinari afferenti al dipartimento
2. Ai dipartimenti e' riconosciuta autonomia scientifica, didattica, amministrativa, organizzativa e finanziaria, nelle forme e nei limiti previsti dal presente statuto e dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
3. Per il coordinamento, la razionalizzazione e la gestione di piu' corsi di studio, anche di classi diverse purche' omogenee dal punto di vista scientifico-culturale, per la cui realizzazione e' necessario l'impiego di docenti appartenenti a strutture dipartimentali diverse, piu' dipartimenti possono proporre l'istituzione di scuole, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera c), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con le funzioni previste dall'art. 36 e seguenti del presente statuto.
4. Ai fini dell'erogazione di servizi comuni o del potenziamento delle attivita' di ricerca, l'Ateneo puo' costituire centri di servizio o centri interdipartimentali di ricerca.
5. Al fine di fornire le competenze necessarie per esercitare attivita' di ricerca e attivita' professionale di alta qualificazione e per assicurare la formazione di figure specialistiche in settori professionali determinati, possono essere costituite scuole di dottorato, scuole di specializzazione o piu' in generale di post-laurea.
6. Alle strutture di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo puo' essere riconosciuta autonomia amministrativa, organizzativa e finanziaria, nelle forme e nei limiti previsti dal presente statuto e dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
 

Art. 31.
I dipartimenti

1. Il dipartimento promuove e coordina le attivita' di ricerca e di didattica nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo professore e ricercatore e del suo diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca.
2. Tutti i professori e ricercatori, anche quelli a tempo determinato, sono incardinati nel dipartimento che ha provveduto alla chiamata. Afferiscono, inoltre, al dipartimento i docenti a contratto e gli assegnisti le cui ricerche o i cui insegnamenti sono riferibili ai settori scientifico-disciplinari di loro competenza.
3. Al dipartimento e' assegnato il personale tecnico-amministrativo necessario per il suo funzionamento.
4. Non possono essere istituiti o mantenuti dipartimenti con un numero di professori e ricercatori, anche a tempo determinato, inferiore a 35.
5. L'istituzione, attivazione, modifica o soppressione di un dipartimento e' deliberata dal consiglio di amministrazione, acquisito il parere del senato accademico. La proposta di costituzione di un nuovo dipartimento deve essere motivata con un dettagliato progetto scientifico e culturale, presentato da almeno trentacinque docenti.
6. I dipartimenti sono dotati di un regolamento interno per il loro funzionamento nel rispetto dello statuto, del regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' e del regolamento quadro dei dipartimenti e delle scuole.
7. Il dipartimento puo' articolarsi in sezioni, in ragione di specificita' ed esigenze, anche temporanee, di carattere scientifico.
 

Art. 32.
Organi del dipartimento

1. Sono organi del dipartimento:
a) il direttore;
b) il consiglio;
c) la giunta;
d) i collegi didattici, ove non costituita una scuola.
 

Art. 33.
Il direttore di dipartimento

1. Il direttore ha funzioni di rappresentanza e di indirizzo, coordinamento e attuazione delle politiche di dipartimento. Promuove e coordina le attivita' scientifiche, didattiche, di valutazione e di assicurazione della qualita' del dipartimento.
2. Convoca e presiede il consiglio e la giunta e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati.
3. Esercita tutte le attribuzioni che gli sono conferite dalla legislazione, dallo statuto e dai regolamenti dell'Ateneo e del dipartimento.
4. Il direttore del dipartimento e' eletto tra i professori ordinari di ruolo afferenti al dipartimento in possesso di un alto e documentato profilo scientifico. Il corpo elettorale e' costituito da tutti i componenti il consiglio di dipartimento.
5. Nel caso di indisponibilita' di professori ordinari di ruolo, l'elettorato passivo e' esteso ai professori associati. L'elettorato passivo e' altresi' esteso ai professori associati nel caso di mancato raggiungimento per due votazioni del quorum di un terzo degli aventi diritto.
6. Il direttore e' nominato con decreto rettorale, dura in carica tre anni accademici e puo' essere rieletto per una sola volta consecutiva.
7. Le modalita' e i termini per lo svolgimento delle elezioni del direttore sono disciplinate dal regolamento generale di Ateneo.
8. Il direttore designa, tra i professori di ruolo, il direttore vicario che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di assenza o impedimento. Il direttore vicario e' nominato con decreto del rettore.
9. In caso di necessita' ed urgenza il direttore puo' adottare provvedimenti di competenza del consiglio di dipartimento, che deve ratificarli, a pena di decadenza, nella prima seduta utile immediatamente successiva.
Al direttore di dipartimento e' riconosciuta una indennita' di carica fissata dal consiglio di amministrazione.
 

Art. 34.
Il consiglio di dipartimento

1. Il consiglio di dipartimento e' composto dal direttore, che lo convoca e lo presiede, dai professori di ruolo e dai ricercatori, anche a tempo determinato, che vi afferiscono, da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo e da una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca afferenti al dipartimento. Il numero dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e degli studenti, nonche' le modalita' di elezione degli stessi, sono definiti dal regolamento generale di Ateneo.
2. Il consiglio di dipartimento esercita funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica e delle attivita' didattiche, formative e della terza missione, ivi compresa la promozione dell'internazionalizzazione.
3. Il consiglio di dipartimento, in particolare:
a) definisce le strategie pluriennali del dipartimento, in coerenza con il piano strategico di Ateneo, approva la programmazione didattica, scientifica e di terza missione e propone la programmazione del personale del dipartimento;
b) propone l'istituzione della scuola;
c) approva i criteri di utilizzo delle risorse assegnate al dipartimento;
d) approva le proposte di chiamata dei professori e ricercatori;
e) assegna i compiti didattici e sovraintende alle attivita' scientifiche dei docenti;
f) esercita tutte le altre attribuzioni che ad esso sono demandate dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo.
4. Il consiglio di dipartimento puo' delegare alla giunta l'esercizio di specifiche funzioni, secondo quanto stabilito dal regolamento quadro dei dipartimenti e delle scuole.
5. Le modalita' di funzionamento del consiglio di dipartimento sono disciplinate dal regolamento di dipartimento, nel rispetto e nei limiti del presente statuto e del regolamento generale di Ateneo.
 

Art. 35.
La giunta di dipartimento

1. La composizione della giunta di dipartimento e' disciplinata dal regolamento quadro dei dipartimenti e delle scuole e nel regolamento di dipartimento, assicurando un'adeguata rappresentanza di tutte le fasce.
2. Il regolamento di dipartimento disciplina le modalita' di elezione e funzionamento della giunta, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento generale di Ateneo e dal regolamento quadro dei dipartimenti e delle scuole.
3. La giunta di dipartimento e' organo esecutivo competente a svolgere le seguenti attribuzioni:
a) coadiuva il direttore nello svolgimento delle sue funzioni;
b) svolge le funzioni che le sono specificatamente delegate dal consiglio, nonche' tutte quelle assegnatele dalle leggi dello Stato, dai regolamenti e dal presente statuto.
 

Art. 36.
Scuole

1. Per le esigenze e le finalita' di cui all'art. 30, comma 3, del presente statuto, piu' dipartimenti, possono promuovere l'istituzione di scuole.
2. L'istituzione delle scuole e' proposta dai consigli dei dipartimenti interessati ed e' deliberata dal consiglio di amministrazione, su conforme parere del senato accademico, nel rispetto della proporzionalita' del numero complessivo delle strutture alle dimensioni dell'Ateneo, e secondo criteri definiti nel regolamento quadro dei dipartimenti e delle scuole.
3. Sono organi delle scuole:
a) il presidente;
b) il consiglio;
c) i collegi didattici.
 

Art. 37.
Il presidente della scuola

1. Il presidente della scuola promuove e coordina le attivita' didattiche, di valutazione e di assicurazione della qualita' della scuola.
2. Convoca e presiede il consiglio della scuola e ne rende esecutive le deliberazioni.
3. Esercita tutte le attribuzioni che gli sono conferite dalla legislazione, dallo statuto e dai regolamenti dell'Ateneo e del dipartimento.
4. Il presidente viene eletto dal consiglio della scuola tra i professori ordinari che fanno parte della stessa e che non siano direttori di dipartimento. Nel caso di indisponibilita' di professori ordinari di ruolo, l'elettorato passivo e' esteso ai professori associati. Il presidente e' nominato con decreto del rettore.
5. Il presidente dura in carica tre anni e non puo' essere eletto per piu' di due mandati consecutivi.
6. Il presidente designa, fra i professori di ruolo, il presidente vicario, che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di assenza o temporaneo impedimento. Il presidente vicario e' nominato con decreto del rettore.
7. Le modalita' e i termini per lo svolgimento delle elezioni del presidente sono disciplinate nel regolamento generale di Ateneo.
 

Art. 38.
Il consiglio della scuola

1. Il consiglio della scuola e' composto:
a) dal presidente;
b) dai direttori dei dipartimenti interessati;
c) dai presidenti dei collegi didattici;
d) da una rappresentanza elettiva degli studenti iscritti ai corsi di studio coordinati.
2. Il consiglio della scuola esercita funzioni finalizzate allo svolgimento delle attivita' didattiche e formative.
3. Il consiglio, in particolare:
a) delibera in materia di programmazione didattica e cura la gestione ed il coordinamento delle attivita' didattiche che vengono svolte all'interno dei corsi di studio attivati;
b) esprime parere sulla programmazione in materia di reclutamento dei dipartimenti, ai fini di valutarne la coerenza con la programmazione didattica;
c) esercita tutte le altre attribuzioni che ad essa sono demandate dalle norme della legislazione universitaria e del presente statuto, dal regolamento quadro dei dipartimenti e delle scuole.
4. Le modalita' di funzionamento del consiglio sono disciplinate dal regolamento della scuola, nel rispetto e nei limiti del presente statuto, dal regolamento generale di Ateneo e del regolamento quadro dei dipartimenti e delle scuole.
5. La partecipazione al consiglio della scuola non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese.
 

Art. 39.
Scuola di medicina e chirurgia

1. Al fine di garantire il principio della inscindibilita' delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca e, conseguentemente, realizzare la piena integrazione delle attivita' assistenziali, formative e di ricerca svolte dall'Universita' in collaborazione con il Servizio sanitario nazionale e regionale, i dipartimenti afferenti alla macro area vita e salute istituiscono, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera c), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la scuola di medicina e chirurgia cui affidare peculiari funzioni di coordinamento e razionalizzazione dei corsi di studio dell'area sanitaria e delle scuole di specializzazione allo scopo di soddisfare le seguenti specifiche esigenze:
a) assicurare la continuita' e l'unitarieta' dei processi formativi dei vari corsi di studio, ivi compresi quelli delle scuole di specializzazione, processi formativi tutti ad alto contenuto professionalizzante;
b) garantire l'integrazione delle attivita' formative con le politiche programmatorie e attuative poste in essere dalle strutture del Servizio sanitario regionale;
c) favorire il confronto e l'integrazione della programmazione universitaria con quella aziendale in materia di personale, risorse finanziarie e attrezzature;
d) favorire l'accesso e lo svolgimento dell'attivita' assistenziale dei docenti e ricercatori universitari sulla base della loro qualificazione e competenza scientifica e assistenziale e nel rispetto del loro stato giuridico allo scopo in particolare di salvaguardare l'espletamento dei doveri universitari di insegnamento e di ricerca;
e) conseguire una migliore razionalizzazione, qualita' ed economicita' dei servizi aziendali anche attraverso la valorizzazione di tutte le risorse umane e strumentali disponibili all'interno delle due istituzioni;
f) definire un sistema concertato di relazioni tra i dipartimenti universitari e i dipartimenti ad attivita' integrata al fine di favorire tra l'altro la partecipazione del personale ospedaliero all'attivita' didattica e il suo formale riconoscimento da parte dell'azienda.
2. Al consiglio della scuola, oltre alle attribuzioni previste dall'art. 38, comma 2, spettano le seguenti funzioni:
a) esprimere parere obbligatorio sulla programmazione in materia di reclutamento dei dipartimenti, ai fini di valutarne la coerenza e l'integrazione con la programmazione aziendale. Nel caso di rilievi formulati dal consiglio della scuola, i dipartimenti interessati potranno non conformarsi ai rilievi con deliberazione adottata a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto;
b) formulare proposte da inoltrare ai direttori generali delle aziende sanitarie coinvolte nella rete formativa per quanto attiene l'organizzazione e lo svolgimento delle attivita' assistenziali ai fini di conseguire la loro migliore integrazione con le esigenze didattiche e scientifiche dell'Universita';
c) esprimere parere obbligatorio da inviare a rettore sull'istituzione o soppressione di unita' operative rilevanti per l'attivita' di ricerca e didattica;
d) esprimere parere su tutte le deliberazioni dell'universita' attinenti i rapporti contrattuali e convenzionali con il Servizio sanitario.
3. La composizione del consiglio della scuola di medicina e chirurgia, prevede:
a) il presidente;
b) i direttori dei dipartimenti che abbiano concorso alla sua attivazione;
c) una rappresentanza elettiva degli studenti iscritti ai corsi di studio coordinati pari al 15% dei componenti il consiglio della scuola;
d) un rappresentante dei direttori delle scuole di specializzazione di area medica;
e) un rappresentante dei direttori delle scuole di specializzazione di area chirurgica;
f) un rappresentante dei direttori delle scuole di specializzazione dell'area dei servizi;
g) i presidenti dei collegi didattici dei corsi di laurea afferenti alla scuola;
h) due professori associati e due ricercatori per ciascuno dei dipartimenti che abbiano concorso alla attivazione della scuola.
 

Art. 40.
I collegi didattici

1. Il collegio didattico organizza le attivita' didattiche di un singolo corso o di piu' corsi di studio, anche di classi diverse purche' omogenee dal punto di vista scientifico-culturale.
2. Il collegio didattico e' istituito all'interno del dipartimento o di una scuola, ove costituita.
3. Il collegio didattico e' convocato e presieduto dal presidente.
4. I collegi didattici sono disciplinati dai singoli regolamenti delle strutture, nel rispetto dello statuto, dei regolamenti di Ateneo e nel regolamento quadro dei dipartimenti e delle scuole.
 

Art. 41.
Le commissioni paritetiche

1. La commissione paritetica docenti-studenti e' un osservatorio permanente con funzioni di proposta, monitoraggio, controllo e vigilanza sulle attivita' didattiche che il dipartimento o la scuola, ove costituita, sono chiamati a coordinare.
2. La partecipazione alla commissione paritetica non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese.
 

Art. 42.
Scuole e corsi di dottorato

1. I corsi di dottorato, anche interateneo, sono costituiti, su proposta di uno o piu' dipartimenti, dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, con lo scopo di assicurare alta formazione attraverso la ricerca e fornire, a livello internazionale, le competenze necessarie per esercitare attivita' di ricerca e attivita' professionale di alta qualificazione presso universita', enti pubblici o soggetti privati.
2. Al fine di una migliore organizzazione didattica e per favorire l'assicurazione di qualita' dei corsi di dottorato di ricerca, previa delibera del consiglio di amministrazione e parere del senato accademico, piu' corsi di dottorato possono essere strutturati in scuole di dottorato.
3. Il funzionamento dei corsi e delle scuole di dottorato e' disciplinato dagli appositi regolamenti.
 

Art. 43.
Scuole di specializzazione

1. Le scuole di specializzazione sono strutture didattiche anche interateneo che curano lo svolgimento e l'organizzazione di attivita' didattiche teorico-pratiche finalizzate alla formazione di specialisti in settori professionali determinati.
2. Le scuole di specializzazione, incluse quelle interateneo, sono istituite con delibera del senato accademico e attivate con delibera del consiglio di amministrazione su proposta di uno o piu' dipartimenti.
3. Sono organi delle scuole di specializzazione:
a) il consiglio;
b) il direttore.
4. Il consiglio della scuola e' composto da tutti i docenti di ruolo delle discipline caratterizzanti e comunque da non meno di tre professori di ruolo dell'Ateneo, dai docenti a contratto, da una rappresentanza degli specializzandi e da un direttore, eletto dal consiglio stesso, secondo le modalita' stabilite dal regolamento generale di Ateneo.
5. Il direttore e' nominato con decreto del rettore e presiede il consiglio e sovrintende alle attivita' didattiche della scuola; dura in carica tre anni accademici.
 

Art. 44.
Centri interdipartimentali di ricerca

1. Ai sensi dell'art. 30, comma 4, per attivita' di ricerca di rilevante impegno, che si esplichino su progetti di durata pluriennale e che coinvolgano le attivita' di piu' dipartimenti, il consiglio di amministrazione, su proposta dei dipartimenti interessati, sentito il senato accademico, puo' deliberare la costituzione di centri interdipartimentali di ricerca.
2. Le modalita' per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei centri sono definite dal regolamento generale di Ateneo.
 

Art. 45.
Centri di servizio accademici

1. Per fornire servizi di particolare complessita' e di interesse generale, il consiglio di amministrazione, sentite le strutture interessate e il senato accademico, puo' istituire centri di servizio di Ateneo e/o interdipartimentali.
2. Le modalita' per l'istituzione, l'organizzazione, il funzionamento e la valutazione dei centri sono definite dal regolamento generale di Ateneo.
 

Art. 46.
Sistema bibliotecario di Ateneo

1. In funzione delle esigenze della ricerca, della didattica, dell'amministrazione e della valutazione, e' istituito il sistema bibliotecario di Ateneo che e' l'insieme coordinato di strutture di servizio quali biblioteche, archivi ed eventualmente musei, responsabili della conservazione, dello sviluppo, della valorizzazione e della gestione del patrimonio documentario, nonche' dell'accesso alle risorse informative on-line. Con apposito regolamento sara' disciplinata l'organizzazione complessiva del sistema bibliotecario di Ateneo.
 

Art. 47.
Centro linguistico di Ateneo

1. E' istituito il centro linguistico di Ateneo, il cui funzionamento e' disciplinato da apposito regolamento interno, allo scopo di promuovere e assicurare la pratica e lo studio delle lingue moderne, compresa la lingua italiana per stranieri. A tal fine, il centro organizza cicli di esercitazioni volte a favorire il raggiungimento dei diversi livelli di competenza linguistica previsti dalle direttive del quadro comune di riferimento europeo.
 

Art. 48.
Criteri generali

1. L'Universita', oltre a contribuire alle attivita' formative di cui all'art. 7, in conformita' ai principi generali del presente statuto, promuove lo sviluppo delle relazioni con le altre universita' ed istituzioni di cultura e di ricerca nazionali ed internazionali e favorisce i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le imprese e le altre forze produttive ai fini della diffusione, valorizzazione e applicazione dei risultati della ricerca scientifica. A tal fine, l'Universita' coordina e assicura un regolare ed efficace sviluppo delle relazioni con la comunita' socio-economica, anche al fine di promuovere le attivita' connesse al trasferimento tecnologico.
2. L'Universita' fa proprio l'impegno di contribuire allo sviluppo della cultura dell'innovazione e a promuoverne la concreta diffusione con particolare attenzione al territorio di riferimento. A tal fine, promuove e instaura forme di collaborazione atte a realizzare le proprie competenze scientifiche in termini di risultati applicativi.
3. L'Universita' agevola la partecipazione attiva dei propri docenti e ricercatori alla crescita culturale della societa' civile attraverso la realizzazione di prestazioni di ricerca, consulenza e servizio eseguite a favore di soggetti pubblici e privati con modalita' definite attraverso un apposito regolamento, il quale terra' conto della necessita' che ogni iniziativa sia compatibile con le attivita' istituzionali delle strutture coinvolte e con la peculiarita' della prestazione universitaria.
 

Art. 49.
Partecipazione ad organismi privati

1. L'Universita' puo' partecipare a societa' o ad altre forme associative di diritto privato per la costituzione di parchi scientifici e tecnologici e per lo svolgimento di attivita' strumentali al conseguimento delle proprie finalita' istituzionali.
2. La partecipazione di cui al comma precedente, in conformita' ai criteri generali di cui all'art. 48, e' deliberata dal consiglio di amministrazione, anche su proposta dei dipartimenti interessati.
3. La partecipazione dell'Universita' deve comunque conformarsi ai seguenti principi:
a) livello universitario dell'attivita' svolta attestato da un comitato scientifico;
b) disponibilita' delle risorse finanziarie ed organizzative sufficienti;
c) destinazione della quota degli eventuali utili da attribuire all'Ateneo per finalita' istituzionali, didattiche e scientifiche;
d) espressa previsione di patti parasociali a salvaguardia dell'Universita' in occasione di aumenti di capitale;
e) limitazione del concorso dell'Ateneo, nel ripiano di eventuali perdite, alla quota di partecipazione;
f) diritto di recedere nel caso in cui l'oggetto della persona giuridica partecipata venga modificato.
4. La partecipazione dell'Universita' puo' essere costituita dal comodato di beni, mezzi o strutture, nel rispetto dei principi enunciati ai commi 2 e 3 del presente articolo e con oneri a carico del comodatario.
5. La licenza a qualsiasi titolo del marchio, ferma in ogni caso la salvaguardia del prestigio dell'Ateneo, deve, compatibilmente con la normativa vigente, essere oggetto di apposita autorizzazione da parte del consiglio di amministrazione.
6. Degli organismi pubblici o privati cui l'Universita' partecipa, cosi' come dei rappresentanti nominati, e' tenuto completo ed aggiornato elenco a cura del direttore generale che ne rende possibile la consultazione a chiunque vi abbia interesse.
7. Il recesso dell'Ateneo dagli organismi ai quali partecipa avviene, su richiesta del rettore, approvata dal consiglio di amministrazione.
 

Art. 50.
Rapporti con il Servizio sanitario nazionale e regionale

1. Al fine di garantire le piu' proficue connessioni tra i compiti didattici, di ricerca e di assistenza e per assicurare la preparazione, la specializzazione e l'aggiornamento permanente delle figure professionali dell'ambito sanitario e degli studenti dei corsi di studio universitari dell'area sanitaria, nonche' per l'eventuale costituzione e attivazione di dipartimenti ad attivita' integrata di cui fa parte personale universitario e personale dipendente dal Servizio Sanitario nazionale e regionale, l'Universita', acquisito il parere della scuola di medicina e chirurgia, predispone appositi strumenti convenzionali per la disciplina dei rapporti tra la scuola stessa e le amministrazioni nazionali, regionali e locali preposte al Servizio sanitario nazionale nella salvaguardia delle rispettive specificita'.
2. Rapporti convenzionali possono essere instaurati anche con altri enti pubblici o privati, ove non incompatibili con quelli gia' in essere con le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale e regionale.
 

Art. 51.
Principi generali

1. Le strutture tecniche ed amministrative concorrono alla realizzazione dei compiti istituzionali dell'Ateneo.
2. La loro organizzazione e' improntata a modelli di flessibilita' gestionale e ispirano la loro azione ai principi di programmazione, di trasparenza, di semplificazione, di responsabilizzazione e di efficacia, efficienza ed economicita'.
3. L'Universita' valorizza la professionalita' del proprio personale dirigente e tecnico-amministrativo, ne promuove la crescita professionale e ne valorizza il merito.
 

Art. 52.
Organizzazione delle strutture

1. Le strutture tecniche ed amministrative sono articolate in direzioni e uffici di staff alla direzione generale; gli atti organizzativi sono adottati dal direttore generale secondo criteri di funzionalita', flessibilita' ed efficienza.
2. Le strutture accademiche di ricerca, di didattica e di servizio, per lo svolgimento dei propri fini istituzionali, si avvalgono del personale tecnico-amministrativo loro assegnato e ne determinano le modalita' di impiego.
3. L'attribuzione degli incarichi dirigenziali e' effettuata dal direttore generale, nel rispetto di quanto previsto da specifico regolamento di Ateneo.
4. Il direttore generale ed i dirigenti sono responsabili della qualita' dei servizi e piu' in generale del risultato dell'attivita' svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, dell'utilizzo delle risorse finanziarie e strumentali, nonche' della gestione del personale.
 

Art. 53.
Revisione dello statuto

1. La revisione dello statuto puo' avvenire su proposta del rettore o di almeno un terzo dei componenti del senato accademico o del consiglio di amministrazione.
2. Le relative deliberazioni sono adottate dal senato accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere del consiglio di amministrazione.
3. Le modifiche allo statuto, dopo la fase di controllo di legittimita' e di merito a norma dell'art. 6, commi 9 e 10, della legge n. 168/1989, sono emanate con decreto del rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo che sia diversamente stabilito.
 

Art. 54.
Regolamenti di Ateneo

1. I regolamenti di Ateneo sono:
a) il regolamento generale di Ateneo;
b) il regolamento didattico;
c) il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
2. I regolamenti di Ateneo, approvati con le maggioranze previste dall'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989, dopo la fase di controllo a norma del medesimo articolo, sono emanati con decreto del rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che sia diversamente stabilito.
3. Le norme contenute nello statuto prevalgono su quelle dei regolamenti di cui al presente articolo, mentre queste ultime prevalgono sulle norme contenute in altri regolamenti.
 

Art. 55.
Il regolamento generale

1. Il regolamento generale di Ateneo contiene le norme relative all'organizzazione dell'Ateneo e le modalita' di funzionamento e di elezione degli organi.
2. Il regolamento generale e' approvato a maggioranza assoluta dei componenti dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione.
 

Art. 56.
Il regolamento didattico

1. Il regolamento didattico di Ateneo e' approvato a maggioranza assoluta dei componenti dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, in conformita' con le norme del presente statuto e con la normativa vigente in materia.
2. Il regolamento didattico disciplina, nel rispetto delle disposizioni vigenti, gli ordinamenti e i regolamenti didattici dei corsi di studio e delle attivita' formative dell'Universita', nonche' gli aspetti di organizzazione della attivita' didattica comuni a piu' corsi di studio.
 

Art. 57. Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la
contabilita'

1. I criteri della gestione finanziaria e contabile dell'Universita' sono disciplinati dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
2. Il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' e' approvato a maggioranza assoluta dei componenti dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, ed e' emanato con decreto del rettore.
 

Art. 58.
Regolamenti delle strutture scientifiche e didattiche

1. Sulla base di quanto previsto dal presente statuto e dai regolamenti di Ateneo di cui all'art. 54 le strutture scientifiche e didattiche si dotano di propri regolamenti deliberati dai rispettivi consigli a maggioranza assoluta dei componenti.
2. I regolamenti sono approvati dal senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, e sono emanati con decreto del rettore. Entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che sia diversamente stabilito.
3. Entro trenta giorni dalla comunicazione, su conforme deliberazione del senato accademico o del consiglio di amministrazione, il rettore puo' chiedere il riesame del regolamento al consiglio della struttura che lo ha adottato.
4. Il regolamento, se riapprovato a maggioranza dei tre quinti dei componenti, e' emanato entro dieci giorni dalla nuova comunicazione.
 

Art. 59.
Decorrenza anno accademico

1. A tutti gli effetti di legge, ivi compresi quelli aventi ricadute sullo stato giuridico del personale docente, l'anno accademico inizia il primo ottobre.
 

Art. 60.
Cessazione anticipata degli organi monocratici

1. In caso di anticipata cessazione dalla carica di un organo monocratico, le sue funzioni vengono assunte, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione, dal decano della rispettiva struttura per il tempo strettamente necessario alla nomina del nuovo organo monocratico.
2. In caso di elezione conseguente ad anticipata cessazione, il rettore, il direttore di dipartimento e il presidente della scuola assumono la carica all'atto della nomina e restano in carica per l'intera durata del loro mandato.
 

Art. 61.
Incompatibilita'

1. I componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione, fatta eccezione per il rettore limitatamente al senato accademico e al consiglio di amministrazione, e per i direttori di dipartimento, limitatamente allo stesso senato, non possono ricoprire le seguenti cariche accademiche: presidente di scuola, direttore di scuola di specializzazione.
2. E', altresi', fatto esplicito divieto ai componenti di senato accademico e consiglio di amministrazione di:
a) rivestire qualsiasi incarico di natura politica per l'intera durata del mandato;
b) ricoprire la carica di rettore ovvero far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre universita' italiane statali, non statali o telematiche;
c) svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attivita' universitarie nel Ministero e nell'ANVUR.
3. L'elettorato passivo per le cariche accademiche e' riservato ai docenti a tempo pieno. Qualora sia eletto un docente a tempo definito, questi dovra' optare, all'atto dell'accettazione, per il regime a tempo pieno.
4. E' fatto divieto di cumulare piu' cariche accademiche, salvo specifica autorizzazione del rettore compatibilmente con la normativa vigente.
 

Art. 62.
Equiparazioni

1. Ai fini del presente statuto, ove non diversamente previsto, si intendono per:
«docenti»: gli ordinari, gli associati e i ricercatori, anche a tempo determinato;
«professori»: gli ordinari, gli associati;
«ricercatori», anche i ricercatori a tempo determinato;
«personale tecnico e amministrativo», tutti i dipendenti tecnici, amministrativi, ausiliari, addetti alle biblioteche ed alla elaborazione dati, collaboratori ed esperti linguistici, anche a tempo determinato, ivi compresi i dirigenti.
2. Ai fini dello statuto, ove non diversamente previsto, con il termine «anno» si intende «anno accademico».
 

Art. 63.
Limiti numerici

1. Ove siano indicati limiti numerici, qualora non sia espressamente prevista una diversa disciplina, l'eventuale arrotondamento avviene all'intero superiore qualora la parte decimale residua sia uguale o superiore alla meta'.
 

Art. 64.
Macroaree

1. Le macroaree scientifico disciplinari sono costituite come indicato nella allegata tabella A. Tale allegato ha valore di documento a carattere puramente ricognitivo e non fa parte integrante dello statuto. Il suo eventuale aggiornamento puo' avvenire con delibera del senato accademico, previo parere del consiglio di amministrazione.
 

Art. 65.
Entrata in vigore

1. Il presente statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
 

Art. 66.
Disciplina transitoria degli organi elettivi

1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti dell'Ateneo, le attivita' dell'Universita' di Verona saranno disciplinate dalle norme regolamentari preesistenti, purche' non siano in contrasto con il presente statuto.
2. I componenti del senato accademico e del consiglio degli studenti all'entrata in vigore dello statuto rimangono in carica fino a fine mandato.
 
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