Gazzetta n. 187 del 11 agosto 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 19 luglio 2017
Monitoraggio e certificazione del pareggio di bilancio 2017 per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.


IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 1, comma 463, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ai sensi del quale i commi da 709 a 712 e da 719 a 734 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, cessano di avere applicazione a decorrere dall'anno 2017, ferma restando l'applicazione, nell'esercizio 2017, delle sanzioni nel caso di mancato rispetto dell'obiettivo del pareggio relativo all'anno 2016;
Visto l'art. 1, comma 469, della citata legge n. 232 del 2016, il quale prevede che, per il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dall'art. 1, commi da 463 a 484, della legge n. 232 del 2016 e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni riguardanti le risultanze del saldo di cui al comma 466 della citata legge n. 232 del 2016, con tempi e modalita' definiti con decreti del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
Visto l'art. 1, comma 470, della citata legge n. 232 del 2016, ai sensi del quale ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi di saldo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono, utilizzando il sistema web appositamente previsto, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione dei risultati conseguiti, firmata digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, ove previsto, secondo un prospetto e con le modalita' definiti dai decreti di cui al comma 469 del citato art. 1 della legge n. 232 del 2016;
Visto il comma 466 dell'art. 1 della predetta legge n. 232 del 2016 che, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, prevede che gli enti di cui al comma 465 devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali;
Visto il comma 466 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, che ai fini della determinazione del predetto saldo di riferimento prevede che le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza e' considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. Non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente;
Visto l'art. 1, comma 475, della citata legge n. 232 del 2016 che disciplina, in caso di mancato conseguimento del saldo di cui all'art. 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016, le sanzioni da applicare agli enti inadempienti;
Visto l'art. 1, comma 476, della citata legge n. 232 del 2016, che disciplina le sanzioni da applicare nel caso in cui il mancato conseguimento del saldo di cui all'art. 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016, sia inferiore al 3 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio del mancato conseguimento del saldo;
Visto l'art. 1, comma 479 lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il quale prevede che a decorrere dall'anno 2018 con riferimento ai risultati dell'anno precedente, e a condizione del rispetto dei termini perentori previsti per la certificazione dei risultati del pareggio di bilancio, alle regioni che rispettano il saldo di cui al comma 466 e che conseguono un saldo finale di cassa non negativo fra le entrate e le spese finali, sono assegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 luglio di ciascun anno, le eventuali risorse incassate dal bilancio dello Stato alla data del 30 giugno ai sensi del comma 475, lettera b), per essere destinate alla realizzazione di investimenti. L'ammontare delle risorse per ciascuna regione e' determinato mediante intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni che conseguono il saldo finale di cassa non negativo trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le informazioni concernenti il monitoraggio al 31 dicembre del saldo di cui al comma 466 e la certificazione dei relativi risultati, in termini di competenza e in termini di cassa, secondo le modalita' previste dai decreti di cui al comma 469. Ai fini del saldo di cassa rileva l'anticipazione erogata dalla tesoreria statale nel corso dell'esercizio per il finanziamento della sanita' registrata nell'apposita voce delle partite di giro, al netto delle relative regolazioni contabili imputate al medesimo esercizio;
Visto l'art. 1, comma 479 lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il quale prevede che a decorrere dall'anno 2018 con riferimento ai risultati dell'anno precedente, e a condizione del rispetto dei termini perentori previsti per la certificazione di tali risultati, per le regioni e le citta' metropolitane che rispettano il saldo di cui al comma 466, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale e' rispettato il medesimo saldo, nell'anno successivo la spesa per rapporti di lavoro flessibile di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, puo' essere innalzata del 10 per cento della spesa sostenibile ai sensi del predetto comma 28;
Visto l'art. 1, comma 483, della citata legge n. 232 del 2016, il quale prevede che per le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, nonche' per le Province autonome di Trento e di Bolzano, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 475 e 479 del medesimo art. 1 e resta ferma la disciplina del patto di stabilita' interno recata dall'art. 1, commi 454 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come attuata dagli accordi sottoscritti con lo Stato;
Visto l'art. 1, comma 509, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il quale prevede che la Regione siciliana garantisce un saldo positivo non inferiore ad euro 577.512.000 per l'anno 2017 e un saldo non negativo a decorrere dall'anno 2018, calcolato secondo le modalita' di cui al comma 466. In caso di inadempienza, si applicano le sanzioni di cui ai commi 475 e 476;
Visto l'art. 1, commi dal 495 al 500 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che, al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, prevedono l'assegnazione di spazi finanziari a favore delle regioni per 500 milioni nell'ambito dei patti nazionali di cui all'art. 10, comma 4, della legge n. 243 del 2012;
Considerato, in particolare il comma 495-bis della legge 11 dicembre 2016, n. 232 che, per l'anno 2017, ha ripartito gli spazi finanziari di cui al predetto comma 495 tra le regioni a statuto ordinario per effettuare negli anni dal 2017 al 2021 investimenti nuovi o aggiuntivi, la cui realizzazione e' certificata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, si applicano le sanzioni di cui al comma 475;
Visto l'art. 1, comma 502, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il quale prevede che fermo restando quanto disposto dall'art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e in coerenza con il patto di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, per gli anni dal 2017 al 2030, sono assegnati alle Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della citata legge n. 243 del 2012, spazi finanziari nell'importo di 70 milioni di euro per ciascuna provincia nell'anno 2017 e 50 milioni di euro annui per ciascuna provincia negli anni dal 2018 al 2030;
Visto, il comma 140-bis della legge 11 dicembre 2016, n. 232 il quale prevede che le regioni a statuto ordinario sono tenute ad effettuare investimenti nuovi e aggiuntivi per un importo almeno pari a 132.421.052,63 euro nell'anno 2017, la cui realizzazione e' oggetto di comunicazione entro il 31 marzo 2018, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, rispetto agli obiettivi indicati per ciascuna regione nella tabella 4, qualora la regione non abbia conseguito, per la differenza, un valore positivo del saldo di cui al comma 466, si applicano le sanzioni di cui commi 475 e 476;
Visto l'art. 10, commi da 3 a 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, che prevedono la possibilita' di effettuare investimenti finanziati da operazioni di indebitamento e dall'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale o sulla base dei patti di solidarieta' nazionali, disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017 n. 21, emanato in attuazione dell'art. 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante criteri e modalita' di attuazione dell'art. 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali, ivi incluse le modalita' attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;
Visto l'art. 1, comma 507, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il quale prevede che qualora gli spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarieta' previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, non siano totalmente utilizzati, l'ente territoriale non puo' beneficiare di spazi finanziari nell'esercizio finanziario successivo;
Vista l'intesa sancita nella seduta del 23 febbraio 2017 con la quale le Regioni, al fine di raggiungere gli obiettivi di finanza pubblica per l'esercizio 2017 si sono impegnate a conseguire un risultato positivo dei saldi di competenza finanziaria di cui all'art. 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016, secondo gli importi indicati nelle tabelle n. 1 e 2 allegate all'intesa;
Ravvisata l'opportunita' di procedere, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 1, commi 469 e 470, della legge n. 232 del 2016, all'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, concernente i prospetti e le modalita' per il monitoraggio degli adempimenti delle regioni e delle province autonome relativi a quanto disposto dall'art. 1, commi da 463 a 484, delle legge n. 232, per acquisire informazioni utili per la finanza pubblica, e per la verifica del rispetto del saldo di competenza finanziaria tra le entrate finali e le spese finali, definito ai sensi dell'art. 1, comma 466, della citata legge n. 232 del 2016;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che, nella seduta del 6 luglio 2017 ha espresso parere favorevole, condizionato alle seguenti richieste:
a) che gli spazi finanziari assegnati alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'art. 1, comma 495, della legge n. 232 del 2016 sono 500 milioni e che il profilo temporale previsto per gli investimenti nuovi e aggiuntivi dal comma 495-bis della citata legge n. 232 del 2016, si intende come un profilo minimo di spesa per anno. Pertanto le sanzioni di cui al comma 475 si applicano in caso del mancato raggiungimento di tale obiettivo;
b) che gli effetti finanziari derivanti dalla chiusura delle contabilita' speciali in materia di protezione civile non rilevino ai fini dei vincoli finanziari attraverso il meccanismo del «saldo mobile».
Considerato che la richiesta di cui alla precedente lettera a) e' stata accolta, mentre quella di cui alla lettera b) richiede un intervento legislativo;

Decreta:
Articolo unico

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - le informazioni concernenti il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dall'art. 1, commi da 463 a 503, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con i tempi, le modalita' e i prospetti definiti dall'allegato A al presente decreto.
2. Gli enti di cui al comma 1 trasmettono, entro il termine perentorio del 31 marzo 2018, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - una certificazione, firmata digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico - finanziaria, ove previsto, relativa al rispetto del saldo tra le entrate finali e le spese finali, secondo il prospetto e le modalita' contenute nell'allegato B al presente decreto. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'art. 45, comma 1, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.
3. In attuazione dell'art. 1, comma 469, della citata legge n. 232 del 2016, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - gli elementi informativi riguardanti l'attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017 n. 21, recante criteri e modalita' di attuazione dell'art. 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, con i tempi, le modalita' e i prospetti definiti dall'allegato C al presente decreto.
4. Gli allegati al presente decreto possono essere aggiornati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - a seguito di successivi interventi normativi volti a modificare le regole vigenti di riferimento, dandone comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della trasmissione alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 luglio 2017

Il ragioniere generale dello Stato: Franco
 
Allegato A

Il presente allegato riguarda i tempi, le modalita' ed i prospetti per la trasmissione del monitoraggio degli adempimenti, da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, relativi a quanto disposto dall'art. 1, commi da 463 a 508, della legge n. 232 del 2016, tenendo conto degli obiettivi previsti dall'intesa sancita nella riunione della Conferenza Stato Regioni del 23 febbraio 2017.
A. Istruzioni generali. A.1. Prospetti da compilare e regole per la trasmissione.
Per il monitoraggio del rispetto del saldo di competenza finanziaria tra entrate finali e spese finali, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono il modello n. 1SF/17 riferito al 30 giugno 2017, al 30 settembre 2017 e al 31 dicembre 2017, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, esclusivamente tramite l'apposita applicazione web, predisposta dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nel portale dedicato al monitoraggio del pareggio di bilancio.
Nel caso in cui il presente decreto sia emanato successivamente alla scadenza prevista per l'invio dei dati relativi al primo semestre, il primo invio di informazioni inerenti al monitoraggio del saldo, avra' luogo entro un mese dalla pubblicazione del decreto.
Le regole per l'accesso all'applicazione web ed al suo utilizzo sono consultabili nel sito internet della Ragioneria generale dello Stato, nella sezione dedicata al pareggio di bilancio. A.2 Creazioni di nuove utenze e/o variazioni di utenze gia' in uso.
Gli accreditamenti sinora effettuati per le utenze dell'applicazione web dedicata al patto di stabilita' interno e al pareggio 2016, predisposta dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, rimangono validi per il monitoraggio del pareggio di bilancio 2017 sino a quando la regione o la provincia autonoma non decida di eliminare, variare o creare nuove utenze.
L'applicazione web consente agli enti di poter effettuare, direttamente al sistema web, la richiesta di una nuova utenza attraverso la compilazione di una maschera per l'inserimento delle seguenti informazioni anagrafiche obbligatorie:
a. nome e cognome delle persone da abilitare alla trasmissione dei dati;
b. codice fiscale;
c. ente di appartenenza;
d. recapito di posta elettronica e telefonico.
Si precisa che ogni utenza e' strettamente personale, per cui ogni ente puo' richiedere, con le procedure suesposte, ulteriori utenze. A.3. Requisiti informatici per l'applicazione web dedicata al pareggio di bilancio.
Per l'utilizzo del sistema web dedicato al monitoraggio del pareggio sono necessari i seguenti requisiti:
dotazione informatica: disponibilita' di una postazione di lavoro dotata di browser di comune utilizzo (Internet Explorer 10 o superiore, Mozilla Firefox e Google Chrome); applicazione Acrobat Reader (aggiornato) per le stampe;
supporti operativi: le modalita' di accesso al sistema e le istruzioni per l'utilizzo dello stesso sono disponibili, nell'apposita area dedicata al Pareggio del sito internet della Ragioneria generale dello Stato, nella sezione dedicata al pareggio di bilancio sotto la dicitura «Regole per il sito pareggio di bilancio». A.4. Altri riferimenti e richieste di supporto.
Eventuali chiarimenti o richieste di supporto possono essere inoltrate ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
assistenza.cp@mef.gov.it per i quesiti di natura tecnica ed informatica, compresi eventuali problemi di accesso e/o di funzionamento dell'applicazione, indicando nell'oggetto «Utenza per Pareggio di bilancio - richiesta di chiarimenti». Si prega di comunicare, anche in questo caso, il nominativo e il recapito telefonico del richiedente per essere ricontattati; per urgenze e' possibile contattare l'assistenza tecnica applicativa ai seguenti numeri 06-4761.2375/2125/2782 dalle 8,00 alle 18,00, con l'interruzione di un'ora tra 13,00 e le 14,00;
pareggiobilancio@mef.gov.it per i quesiti di natura amministrativa e/o normativa. B. Istruzioni per la compilazione dei prospetti. B.1. Istruzioni generali.
Per il monitoraggio 2017 del saldo di competenza finanziaria tra entrate finali e spese finali previsto dall'art. 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016, e' stato predisposto il modello n. 1SF/17, articolato in tre colonne denominate:
a) «Previsioni di competenza 2017», riguardante i dati previsionali di competenza finanziaria della prima annualita' del bilancio di previsione 2017-2019, aggiornati alla data cui il monitoraggio si riferisce (30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre 2017);
b) «Accertamenti/impegni a tutto il ... trim. 2017», riguardante i risultati di competenza finanziaria, ovvero gli accertamenti e gli impegni dell'esercizio 2017, salvo le voci riguardanti il fondo pluriennale vincolato, che indicano gli stanziamenti definitivi alla data cui il monitoraggio si riferisce;
c) «Cassa a tutto il 2017 (facoltativo), riguardante i risultati di cassa, ovvero gli incassi e i pagamenti effettuati nel 2017, da compilare solo con riferimento ai dati al 31 dicembre 2017, al fine di verificare l'applicazione della premialita' prevista dall'art. 1, comma 479, lettera a), della legge n. 232 del 2016. Ai fini del saldo di cassa rileva l'anticipazione erogata dalla tesoreria statale nel corso del 2017 per il finanziamento della sanita' registrata nell'apposita voce delle partite di giro, al netto delle relative regolazioni contabili imputate contabilmente al medesimo esercizio per le anticipazioni rimborsate nel corso dell'esercizio.
Le voci riguardanti la seconda colonna «Accertamenti/impegni a tutto il ... trim. 2017» sono compilate indicando per ciascuna voce di entrata o di spesa, con l'esclusione di quelle riguardanti i fondi e gli spazi finanziari, gli accertamenti o gli impegni a tutto il trimestre di riferimento, seguendo le seguenti regole:
gli importi indicano i dati cumulati a tutto il periodo di riferimento (es.: i dati concernenti il monitoraggio del secondo trimestre devono essere riferiti al periodo che inizia il 1° gennaio e termina il 30 giugno 2017; i dati a tutto il mese di settembre devono essere riferiti al periodo che inizia il 1° gennaio e termina il 30 settembre 2017, ecc.). Il sistema effettua un controllo di cumulabilita' dei prospetti concernenti il monitoraggio, che prevede un messaggio di avvertimento (warning), di cui l'ente dovra' tener conto per la corretta quadratura dei dati. Nel caso in cui gli accertamenti o gli impegni di un trimestre risultassero inferiori a quelli del trimestre precedente a seguito di un errore materiale, e' necessario procedere ad una rettifica dei dati inseriti nel trimestre precedente;
gli importi possono riguardare dati provvisori, anche se le informazioni riguardanti il monitoraggio del saldo di competenza finanziaria tra entrate e spese finali, trasmesse ai sensi dell'art. 1, comma 469, della citata legge n. 232 del 2016, dovrebbero, in linea di principio, riguardare dati definitivi. Tuttavia, qualora la situazione trasmessa non fosse definitiva, gli enti provvedono, in ogni caso, all'invio di dati provvisori, che e' consentito modificare non appena saranno disponibili i dati definitivi;
gli importi delle voci H1, I1 e L1 indicano il totale degli impegni registrati, rispettivamente, nel titolo 1, nel titolo 2 e nel titolo 3 della spesa. Nella prima colonna del prospetto, tali voci sono valorizzate al netto del fondo pluriennale vincolato, mentre nella seconda colonna le stesse corrispondono all'ammontare degli impegni registrati per ciascun titolo di spesa (che gia' non comprende il fondo pluriennale vincolato).
La prima sezione del prospetto riguarda il fondo pluriennale di entrata, articolato nelle seguenti voci:
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti;
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito;
A3) Fondo pluriennale vincolate per partite finanziarie;
A4) Fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto 2016.
Le prime tre voci sono compilate sia con riferimento alla prima che alla seconda colonna, mentre non e' valorizzabile la terza colonna riguardante la cassa. Nelle prime due colonne e' indicato il medesimo importo, pari agli stanziamenti aggiornati riguardanti l'annualita' 2017, iscritti in entrata del bilancio di previsione 2017 - 2019, salvo la voce riguardante il «Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito», che e' compilata al netto delle quote finanziate da debito. Analoghe indicazioni valgono con riferimento alle voci I6, I8 e I11.
La voce A4) e' valorizzata solo con riferimento alla seconda colonna, per indicare l'importo degli impegni cancellati dalle scritture contabili dopo l'approvazione del rendiconto 2016, quando non e' piu' possibile adeguare i risultati del rendiconto 2016 alle operazioni poste in essere nel 2017, riguardanti la formazione del fondo pluriennale di spesa 2016. La valorizzazione di tale voce consente di dare corretta applicazione all'art. 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016, il quale prevede che ai fini della determinazione del saldo finanziario tra entrate e spese finali non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.
Le sezioni successive del modello riguardano:
i titoli di entrata 1, 2, 3, 4 e 5 previsti dal decreto legislativo n. 118 del 2011, che rappresentano, le entrate finali di bilancio;
gli spazi finanziari acquisiti, i cui importi sono valorizzati in automatico dall'applicativo del pareggio, sulla base dei dati presenti nel modello 5OB/17 che riepiloga gli spazi acquisiti dalle regioni e dalle province autonome, in attuazione della legge, delle Intese regionali e dei Patti di solidarieta' nazionali;
le spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica, costituite dal titolo 1 della spesa, compreso il fondo pluriennale vincolato di spesa di parte corrente, rappresentato in una voce distinta, sia a preventivo che a consuntivo. Le voci della sezione riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilita' di parte corrente, il fondo contenzioso destinato a confluire nel risultato di amministrazione e gli altri accantonamenti stanziati nel bilancio di previsione destinati a confluire nel risultato di amministrazione, sono valorizzate solo con riferimento alla prima colonna del prospetto, al fine di consentire la verifica del rispetto dell'obiettivo a preventivo al netto di tali stanziamenti che, non potendo essere impegnati e pagati, non concorrono alla determinazione del saldo a consuntivo. Per i fondi di parte corrente accantonati ai sensi dell'art. 1, comma 468-bis della legge n. 232 del 2016 e' prevista la voce H5) «Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)»;
le spese in conto capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica costituite dal titolo secondo della spesa al netto della quota del fondo pluriennale finanziata da debito. Al fine di determinare tale importo, nella prima colonna del prospetto e' richiesta l'indicazione separata delle voci concernenti:
le spese in conto capitale al netto dell'ammontare complessivo del fondo pluriennale vincolato;
il fondo pluriennale vincolato al netto delle quote finanziate da debito.
Nella prima colonna del prospetto, dalla somma di tali due voci sono sottratti il fondo crediti di dubbia esigibilita' in conto capitale e gli altri accantonamenti in conto capitale stanziati nel bilancio di previsione destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Per i fondi in conto capitale accantonati ai sensi dell'art. 1, comma 468-bis della legge n. 232 del 2016 e' prevista la voce I4) «Altri accantonamenti in c/capitale (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)». Nella seconda colonna del prospetto, la somma delle prime due voci della sezione indica l'ammontare delle spese in conto capitale valido ai fini dei saldi di finanza pubblica. Nella terza colonna del prospetto le spese in conto capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica sono costituite solo dalla prima voce della sezione.
Al fine di consentire la verifica del pieno utilizzo degli spazi finanziari acquisiti per realizzare investimenti, nella seconda parte della sezione dedicata alle spese in conto capitale e' necessario indicare le spese effettuate a valere di ciascuna tipologia degli spazi acquisiti. Al riguardo, si precisa che gli spazi richiesti per investimenti finanziati con avanzo di amministrazione possono essere riferiti ad impegni esigibili nell'anno di riferimento, nonche' al Fondo pluriennale di spesa effettivamente costituito nell'esercizio, mentre gli spazi richiesti per investimenti finanziati con operazioni di indebitamento possono essere utilizzati solo ed esclusivamente per impegni esigibili nell'anno di riferimento. Nella prima colonna sono valorizzati gli stanziamenti di spesa, indicando distintamente le quote destinate ad essere impegnate, e quelle riguardanti il fondo pluriennale vincolato non finanziato da debito. Nella seconda colonna sono indicati gli impegni esigibili registrati nell'esercizio 2017 e il fondo pluriennale effettivamente costituito nell'esercizio non finanziato da debito. Nella terza colonna sono indicati i pagamenti effettuati nel 2017 (solo quelli effettuati a valere degli impegni registrati a valere degli spazi acquisiti);
le spese per incremento di attivita' finanziarie, costituite dal titolo 3 della spesa, compreso il fondo pluriennale vincolato di spesa per attivita' finanziarie, rappresentato in una voce distinta da quella riguardante le spese, sia a preventivo che a consuntivo;
gli spazi finanziari ceduti ad altri enti nell'ambito delle intese regionali e dei patti nazionali, i cui importi sono valorizzati in automatico dall'applicativo del pareggio in considerazione delle informazioni risultanti dal modello 5OB 17;
solo ai fini della terza colonna, riguardante i dati di cassa (facoltativa), il saldo tra l'anticipazione erogata dalla Tesoreria dello Stato per il finanziamento della sanita' e le regolazioni contabili effettuate nell'esercizio per i relativi rimborsi;
gli spazi finanziari acquisiti e non utilizzati, inseriti in automatico dall'applicativo del pareggio, come differenza tra le voci riguardanti gli spazi acquisiti e quelle relative agli investimenti effettuati a valere degli spazi.
Le voci di spesa H2, I2 e L2, riguardanti rispettivamente il «Fondo pluriennale vincolato di parte corrente», il «Fondo pluriennale vincolato in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito» e il «Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie», sono compilate indicando, sia nella colonna «previsioni», che in quella «accertamenti/impegni», il medesimo importo, pari rispettivamente al totale delle previsioni aggiornate del Fondo pluriennale vincolato di parte corrente, al totale delle previsioni aggiornate del Fondo pluriennale vincolato in c/capitale, e al totale dell'eventuale Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie stanziati nella spesa del bilancio di previsione 2017-2019 per l'esercizio 2017.
La voce O «Saldo tra entrate e spese finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica» e' pari alla differenza tra le entrate finali e le spese finali, incrementata del fondo pluriennale di entrata e degli spazi finanziari acquisiti se effettivamente utilizzati per gli investimenti, al netto degli spazi finanziari ceduti ad altre amministrazioni pubbliche. Con riferimento alla colonna facoltativa riguardante i risultati di cassa, il saldo e' determinato facendo riferimento anche alla voce J.
Al fine di verificare il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e' necessario confrontare il saldo conseguito con l'obiettivo cui l'ente e' tenuto (la voce P), determinato in considerazione degli eventuali obblighi di conseguire un saldo positivo previsti:
1) dal comma 509 dell'art. 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per un importo non inferiore a € 577.512.000 per l'anno 2017, per della Regione siciliana;
2) dal comma 458 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari alle risorse residue al 31 dicembre 2016 sulla contabilita' speciale della gestione commissariale derivanti dall'applicazione del comma 456 della medesima legge e inerenti al contributo ivi disciplinato, trasferite al bilancio della regione Piemonte;
3) dall'intesa del 23 febbraio 2017, per gli importi previsti nelle tabelle n. 1 e n. 2, per le Regioni a statuto ordinario;
4) dal comma 140-bis della legge n. 232 del 2016, per un importo pari agli investimenti previsti dal predetto comma se non realizzati alla data del 31 dicembre 2017, da parte delle Regioni a statuto ordinario. In particolare, se dal monitoraggio al 31 dicembre 2017, gli investimenti previsti dal predetto comma 140-bis non sono stati realizzati, il saldo positivo (la voce P) e' incrementato dell'importo degli investimenti non realizzati.
L'obiettivo degli enti che non hanno l'obbligo di conseguire un saldo positivo e' pari a 0, cui eventualmente si aggiungono gli spazi finanziari attribuiti dalla legge o acquisiti e ceduti in attuazione delle intese regionali e dei patti di solidarieta'.
L'obiettivo del saldo di cassa previsto dall'articolo dell'art. 1, comma 479, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (facoltativo) e' sempre pari a 0.
L'equilibrio di bilancio di cui all'art. 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016 e' conseguito se, nella seconda colonna del modello, la differenza il saldo di cui alla lettera O) e l'obiettivo di cui alla lettera P) e' pari a 0 o positiva.
Il pareggio di bilancio in termini di cassa di cui all'art. 1, comma 479, lettera a), della legge n. 232 del 2016 e' conseguito se nella terza colonna del modello, la differenza il saldo di cui alla lettera O) e l'obiettivo di cui alla lettera P) e' pari a 0 o positiva.
La verifica del rispetto a consuntivo del saldo e degli obiettivi sopra evidenziati e' effettuata con riguardo ai dati riferiti all'intero esercizio finanziario, come rilevati dalla trasmissione del modello di monitoraggio del IV° trimestre. Pertanto l'invio dei modelli di monitoraggio per il secondo e terzo trimestre, che riportino un saldo finale negativo non rappresenta necessariamente un indicatore del mancato rispetto dell'equilibrio di bilancio a consuntivo.
 
Allegato B

Il presente allegato riguarda i tempi, le modalita' e i prospetti per la trasmissione della certificazione dei risultati dell'obiettivo di saldo tra entrate finali e spese finali delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano.
A. Certificazione dei risultati 2017.
Per la verifica del rispetto degli obiettivi di saldo 2017 le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano certificano i propri risultati per l'anno 2017 attraverso il modello n. 2C/17.
Le informazioni del modello n. 2C/17 della certificazione sono quelle relative al monitoraggio dell'intero anno 2017 trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze utilizzando il sistema web previsto nel portale dedicato al pareggio di bilancio, all'indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it
E' prevista una apposita procedura web che consente all'ente di acquisire direttamente il modello 2C/17 per la certificazione ai fini del successivo invio telematico al Ministero dell'economia e delle finanze, gia' compilato con le informazioni del prospetto di monitoraggio relativo al IV trimestre 2017.
Il prospetto della certificazione dei risultati dell'obiettivo di saldo 2017 e' inviato, entro il 31 marzo 2018, al Ministero dell'economia e delle finanze, compilato con tutti i dati numerici.
In prossimita' del termine del 31 marzo 2018 previsto per la certificazione dei risultati del 2017, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano aggiornano i dati inseriti alla fine di gennaio, per tenere conto dell'attivita' di riaccertamento ordinario posta in essere fino a tale data.
L'obiettivo 2017 e' stato conseguito se la voce Q del prospetto, riguardante la differenza tra il saldo di competenza finanziaria realizzato nel 2017 tra entrate e spese finali e l'obiettivo previsto per il 2017 e' pari a 0 o positivo.
Per gli enti che hanno conseguito l'obiettivo 2017, in attuazione dell'art. 1, comma 479 lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il prospetto della certificazione attesta se sono stati lasciati spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio 2017, condizione che, unitamente al rispetto del rispetto dei termini perentori previsti per la certificazione del pareggio 2017, consente di innalzare nell'esercizio 2018 la spesa per rapporti di lavoro flessibile di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, del 10 per cento della spesa sostenibile ai sensi del predetto comma 28.
Per gli enti che, in occasione del monitoraggio del quarto trimestre 2017, hanno compilato la colonna riguardante i dati di cassa (facoltativi), il prospetto della certificazione consente di certificare anche il conseguimento del saldo finale di cassa non negativo fra le entrate finali e le spese finali previsto dall'articolo dell'art. 1, comma 479 lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Per gli enti che non hanno conseguito l'obiettivo 2017, in attuazione dell'art. 1, comma 476, della citata legge n. 232 del 2016, il prospetto della certificazione attesta se il mancato conseguimento del saldo di cui all'art. 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016, e' inferiore al 3 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio del mancato conseguimento del saldo, per cui sono applicabili le sanzioni ridotte previste dal medesimo comma 476.
Inoltre, il prospetto certifica l'utilizzo degli spazi finanziari per investimenti attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti ed il ricorso al debito. In considerazione del differente regime sanzionatorio previsto per le differenti modalita' di acquisizione degli spazi, il prospetto della certificazione attesta distintamente:
a) il pieno utilizzo degli spazi previsti dai commi 495 e 495-bis, L 232/2016 per la realizzazione di investimenti nuovi e aggiuntivi esigibili nel 2017 da parte delle Regioni a statuto ordinario, pari a 175 milioni. Il mancato conseguimento di tale obiettivo determina l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 475;
b) il mancato pieno utilizzo degli spazi di cui al comma 502, L 232/2016, pari a 70 milioni da parte di ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano;
c) il mancato pieno utilizzo degli spazi acquisiti attraverso le intese regionali o i patti nazionali, che non consente di beneficiare di spazi finanziari nell'esercizio 2018.
Un ente ha interamente utilizzato gli spazi finanziari acquisti se ha realizzato gli investimenti per un importo pari a quello degli spazi finanziari acquisiti (le voci N del prospetto 1SF/17 presentano un valore pari a 0).
Infine, il prospetto della certificazione attesta la realizzazione di investimenti nuovi e aggiuntivi, in attuazione dell'art. 140-bis della legge n. 232 del 2016.
Alle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, e alle Province autonome di Trento e i Bolzano, per le quali resta ferma la disciplina del patto di stabilita' interno recata dall'art. 1, commi 454 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come attuata dagli accordi sottoscritti con lo Stato, non si applicano le sanzioni e i premi previsti dall'art. 1, commi 475 e 479 della legge n. 232 del 2016.
L'art. 1, comma 470, della legge di stabilita' 2017 ha disposto l'invio telematico della certificazione attestante il rispetto del pareggio di bilancio prevedendone la sottoscrizione con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante «Codice dell'amministrazione digitale». Alla certificazione trasmessa in via telematica e' attribuito, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del citato Codice dell'amministrazione digitale, il medesimo valore giuridico proprio dei documenti prodotti in forma scritta, con gli effetti che ne conseguono. In particolare, l'art. 45 del citato Codice dell'amministrazione digitale, rubricato «Valore giuridico della trasmissione», prevede che i documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. Pertanto, le regioni non devono trasmettere anche per posta ordinaria le certificazioni gia' trasmesse in via telematica.
La sottoscrizione del certificato generato dal sistema web deve avvenire con firma elettronica qualificata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2013 recante «Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71».
Per acquisire il modello della certificazione e' necessario accedere al portale dedicato al pareggio e richiamare, dal Menu Funzionalita' presente alla sinistra della maschera principale dell'applicativo, la funzione di «Acquisizione modello» relativa alla certificazione del rispetto degli obiettivi 2017 che prospettera', in sola visualizzazione, il modello 2C/17 contenente le risultanze del monitoraggio del quarto trimestre del proprio ente.
Dopo aver verificato l'attendibilita' delle informazioni acquisite dal sistema web, sara' possibile procedere alla sottoscrizione con firma digitale del documento da parte del rappresentante legale, del responsabile del servizio finanziario e dei componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria.
A tal fine, occorre utilizzare la funzione «Certificazione digitale» per effettuare il download del documento tramite l'apposito tasto «Scarica Documento»; una volta scaricato il documento, va apposta la firma di tutti i soggetti sopra indicati utilizzando i kit di firma in proprio possesso; quindi e' necessario accedere nuovamente alla funzione «Certificazione digitale» ed effettuare l'upload del documento firmato tramite l'apposito tasto «Carica Documento Firmato»; il sistema effettua una serie di controlli sulla validita' delle firme apposte sul documento tra i quali la data di scadenza dei certificati dei firmatari, bloccando l'acquisizione in caso di mancato superamento dei suddetti controlli.
Si invitano le regioni a controllare, prima di apporre la firma digitale, che i dati del saldo di bilancio al 31 dicembre 2017, inseriti ai fini del monitoraggio, siano corretti; in caso contrario, devono essere rettificati entro la data del 31 marzo 2018 mediante la funzione «Variazione modello» nell'applicazione web del «Monitoraggio».
Infine, occorre inviare il documento tramite l'apposito tasto di «Invio Documento» presente nella funzione. A questo punto il sistema web rilascera' una ricevuta utile ai fini della verifica del rispetto del termine di invio.
Informazioni dettagliate riguardo alla procedura e ai controlli preventivi effettuati sono consultabili sul Manuale Utente dell'applicativo disponibile sul sistema web http://pareggiobilancio.mef.gov.it
Quesiti di natura tecnica ed informatica potranno essere posti all'indirizzo di posta elettronica «assistenza.cp@mef.gov.it».
Infine, si segnala che i dati indicati nella certificazione devono essere conformi ai dati contabili risultanti dal rendiconto di gestione dell'anno di riferimento. Ne consegue che, qualora l'ente, approvando il rendiconto di gestione, modifichi i dati gia' trasmessi con la certificazione mediante il sistema web di questa Ragioneria generale dello Stato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 473, della legge di stabilita' 2017 e' tenuto a rettificare, entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, ma non oltre il 30 settembre 2018 i dati del monitoraggio del quarto trimestre presenti nel sistema web e ad inviare la nuova certificazione con le modalita' sopra richiamate.
Non possono essere inviati prospetti di certificazioni diversi da quelli prodotti dal sistema web. Le documentazioni non prodotte dal sistema web non saranno ritenute valide ai fini della attestazione del rispetto del pareggio di bilancio.
 
Allegato C

Il presente allegato riguarda i tempi, le modalita' e i prospetti, necessari per acquisire elementi informativi utili per la gestione dei patti di solidarieta' delle Regioni e delle Province autonome di Trento di Bolzano.
A. I patti di solidarieta'.
I patti di solidarieta' sono strumenti di redistribuzione degli spazi finanziari sul territorio, regionale e nazionale, diretti a consentire il pieno utilizzo degli spazi finanziari disponibili all'interno del sistema degli enti territoriali e favorire un rilancio degli investimenti sul territorio.
Sono istituiti dall'art. 10 della legge n. 243 del 2012, come novellato dalla legge n. 164 del 2016, il quale prevede la possibilita' di effettuare:
a) operazioni di indebitamento e di utilizzo degli avanzi pregressi per operazioni di investimento, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica per il complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la regione stessa;
b) gli investimenti che non sono stati autorizzati dalle intese regionali, sulla base dei patti di solidarieta' nazionale, assicurando, comunque, il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica per il complesso degli enti territoriali.
Resta ferma la possibilita' di effettuare investimenti, attraverso il ricorso al debito e l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, nel rispetto del proprio saldo, in quanto le intese regionali ed i patti di solidarieta' nazionale intervengono, ad integrazione degli spazi finanziari gia' disponibili per ciascun ente territoriale ed esclusivamente qualora questi ultimi non siano sufficienti.
I criteri e le modalita' di attuazione delle intese regionali e dei patti di solidarieta' nazionale, ivi incluse le modalita' attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 59 dell'11 marzo 2017, le cui disposizioni si applicano anche alle autonomie speciali che esercitano le funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva, compatibilmente con gli statuti speciali e le relative norme di attuazione, nonche' con gli accordi con lo Stato in materia di finanza pubblica.
Nell'ambito dei patti di solidarieta' nazionale, la legge di bilancio 2017 ha assegnato spazi finanziari a favore delle regioni e delle province autonome, per i quali non e' prevista la restituzione negli esercizi successivi (patto nazionale verticale):
a) alle regioni, per gli anni 2017, 2018 e 2019, nel limite complessivo di 500 milioni annui per effettuare spese di investimento da realizzare attraverso l'uso dell'avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito (art. 1, commi 495 e 495-bis della legge n. 232 del 2016);
b) alle Province autonome di Trento e di Bolzano, per gli anni 2017-2030, nel limite complessivo di 70 milioni nell'anno 2017 e di 50 milioni di euro annui negli anni dal 2018 al 2030 per ciascuna provincia (art. 1, comma 502, della legge n. 232 del 2016).
Per l'anno 2017 l'Intesa sancita nella Conferenza Stato-regioni del 23 febbraio 2017 ha ripartito gli spazi disponibili assegnati dal predetto comma 495 (500 milioni di euro) tra le regioni a statuto ordinario prevedendo che, al 31 luglio di ciascun anno ciascuna regione adotti gli atti finalizzati all'impiego delle risorse, assicurando l'esigibilita' degli impegni dal 2017 al 2021 per la quota di rispettivamente competenza riguardanti investimenti nuovi e aggiuntivi. Gli investimenti sono nuovi o aggiuntivi se e' rispettata una delle due seguenti condizioni:
a) le regioni procedono a variare il bilancio di previsione 2017 - 2019 incrementando gli stanziamenti riguardanti gli investimenti diretti e indiretti per la quota di rispettiva competenza;
b) gli investimenti 2017 devono essere superiori, per la quota di rispettiva competenza, rispetto agli impegni per investimenti diretti e indiretti effettuati nell'esercizio precedente a valere su risorse regionali, escluse le risorse del Fondo pluriennale vincolato.
L'intesa, recepita dall'art. 33 del decreto-legge n. 50 del 2017, prevede che nel 2017 le regioni a statuto ordinario realizzano investimenti nuovi e aggiuntivi esigibili nel 2017 per un importo pari a 175 milioni e che, in caso di mancata o parziale realizzazione di tali investimenti, si applicano le sanzioni di cui al comma 475, mentre la restante quota degli spazi finanziari assegnati alle Regioni a statuto ordinario nel 2017 dai predetti commi 495 e 495-bis, pari a 325 milioni, e' destinata alla costituzione del fondo pluriennale vincolato di spesa riguardante gli investimenti nuovi e aggiuntivi previsti dal comma 495-bis per gli esercizi dal 2018 al 2021. B. I modelli 3OB/17, 4OB/17 E 5OB/17.
L'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 21 del 2017 prevede che entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno (entro il 31 maggio nel 2017 e entro il 30 aprile nel 2018) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano comunicano gli esiti delle intese regionali orizzontali e verticali agli enti locali e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Per comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze gli spazi finanziari acquisiti e ceduti attraverso le intese regionali, con riferimento a ciascun ente locale e alla stessa regione o provincia autonoma, le regioni trasmettono i modelli 3OB/17 e 4OB/17 attraverso il richiamato web dedicato al pareggio (http://pareggiobilancio.mef.gov.it).
In attuazione dell'art. 1, comma 4, del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 21, tali disposizioni si applicano anche alle autonomie speciali, comprese le regioni e le province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva, compatibilmente con gli statuti speciali e le relative norme di attuazione, nonche' con gli accordi con lo Stato in materia di finanza pubblica, fermo restando gli obblighi di comunicazione di cui al comma 9, dell'art. 2, riferiti al complesso degli enti territoriali delle regioni o delle province autonome, nei tempi concordati con le predette autonomie speciali.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, prevede che le intese regionali sono avviate entro il termine perentorio del 15 gennaio di ciascun anno (entro il 15 marzo, nel 2017, ed entro il 15 febbraio nel 2018) attraverso la pubblicazione di apposito avviso sui siti istituzionali delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, contenente le modalita' di presentazione delle domande di cessione e acquisizione degli spazi finanziari, le informazioni riguardanti i criteri di priorita' adottati per l'attribuzione degli spazi finanziari, e i tempi e le modalita' di recupero degli spazi finanziari, garantendo, per ciascun anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'art. 9, comma 1, della legge n. 243 del 2012.
Al fine di assicurare una programmazione di medio-lungo periodo delle opere pubbliche, le richieste/cessioni di spazi finanziari possono essere effettuate per uno o piu' esercizi successivi.
In attuazione dell'art. 2, comma 8, del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per favorire gli investimenti nei settori strategici del proprio territorio, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, possono cedere ai propri enti locali, per uno o piu' esercizi successivi, spazi finanziari per i quali non e' prevista la restituzione negli esercizi successivi (intese regionali verticali).
Le intese per l'attribuzione degli spazi disponibili sono approvate con delibera di Giunta, previo parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, dei rappresentanti regionali delle autonomie locali, entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno (entro il 31 maggio nel 2017, e entro il 30 aprile nel 2018).
Entro il medesimo termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno (entro il 31 maggio nel 2017, e entro il 30 aprile nel 2018), a seguito delle intese regionali, le regioni e le province autonome comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato attraverso:
il modello 3OB/17, gli spazi assegnati nell'esercizio 2017 e nei successivi a ciascun ente beneficiario dell'intesa regionale verticale, senza chiederne la restituzione (con peggioramento dell'obiettivo della Regione o della Provincia autonoma). Nel prospetto, gli spazi ceduti dalla Regione o dalla Provincia autonoma a ciascun ente locale del territorio sono indicati con il segno negativo;
il modello 4OB/17, gli spazi acquisiti o ceduti da ciascun ente che ha partecipato all'intesa regionale orizzontale nell'esercizio 2017, compresa la Regione, e le modalita' di recupero negli esercizi successivi. Nel prospetto, con riferimento a ciascun ente, gli spazi ceduti sono indicati con il segno positivo e gli spazi acquisiti sono indicati con il segno negativo.
Sulla base delle informazioni acquisite attraverso i prospetti 3OB/17 e 4OB/17, l'applicativo web provvede ad aggiornare:
a) il modello VARPATTI/17 degli enti locali interessati, disponibile sul richiamato sistema web (http://pareggiobilancio.mef.gov.it);
b) il modello 5OB/17 delle regioni e delle province autonome, disponibile sul richiamato sistema web (http://pareggiobilancio.mef.gov.it).
Il modello 5OB/17, elaborato in automatico dall'applicativo del pareggio, riepiloga gli spazi acquisiti e ceduti dalle regioni e dalle province autonome attraverso le intese regionali e i patti di solidarieta' nazionali, compresi i patti di solidarieta' nazionali verticali (art. 1, commi 495 e 502, della legge n. 232 del 2016).
Gli spazi acquisiti o ceduti per l'esercizio 2017, risultanti dal 5OB/17, sono applicati al modello 1SF/17 in automatico dall'applicativo del pareggio. C. Tempistiche e adempimenti dei patti di solidarieta'.
Intese regionali:
entro il termine perentorio del 15 gennaio di ciascun anno (15 marzo 2017, nel primo anno d'applicazione e 15 febbraio 2018, nel secondo anno d'applicazione), le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano avviano l'iter delle intese attraverso la pubblicazione di apposito avviso sui propri siti istituzionali, contenente le modalita' di presentazione delle domande di cessione e acquisizione degli spazi finanziari, nonche' le altre informazioni utili al rispetto dei vincoli e dei criteri di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, e contestualmente comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato l'avvio dell'iter attraverso il sistema web di cui all'indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano si avvalgono del Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, dei rappresentanti regionali delle autonomie locali per garantire la massima pubblicita' delle predette informazioni;
entro il termine perentorio del 28 febbraio di ciascun anno (30 aprile 2017, nel primo anno d'applicazione e 31 marzo 2018, nel secondo anno d'applicazione), gli enti territoriali comunicano alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano le domande di cessione e acquisizione degli spazi finanziari;
entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno (31 maggio 2017, nel primo anno d'applicazione e 30 aprile 2018, nel secondo anno d'applicazione), le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto delle domande pervenute, concludono con atto formale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali, le intese per l'attribuzione degli spazi disponibili, comunicando agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Ministero dell'economia e delle finanze mediante la trasmissione dei modelli 3OB/17 e 4OB/17 attraversi il sistema web di cui all'indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it, con riguardo a ciascun ente locale e alla regione stessa o provincia autonoma, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del rispetto del saldo di cui all'art. 9, comma 1, della legge n. 243 del 2012.
Patti di solidarieta' nazionale:
entro il 1° giugno di ciascun anno, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato avvia l'iter dei patti di solidarieta' nazionale tramite la pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale contenente le modalita' di presentazione delle domande di cessione e acquisizione degli spazi finanziari nonche' le informazioni utili al rispetto dei vincoli e dei criteri prioritari di cui al comma 6 dell'art. 4 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21;
entro il termine perentorio del 15 luglio di ciascun anno, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le citta' metropolitane, le province e i comuni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le predette domande di cessione e acquisizione degli spazi finanziari;
entro il 31 luglio di ciascun anno, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato si provvede alla distribuzione degli spazi finanziari, distintamente per Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, citta' metropolitane, province e comuni, tenendo conto dei predetti criteri prioritari di cui al comma 6 dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21 e si aggiorna gli obiettivi di saldo degli enti interessati all'acquisizione e alla cessione degli spazi finanziari per ciascun anno.
Come gia' rappresentato, alle regioni e alle province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si applicano compatibilmente con gli statuti speciali e le relative norme d'attuazione, nonche' con gli accordi con lo Stato in materia di finanza pubblica, fermi restano, pero' i richiamati obblighi di comunicazione riferiti al complesso degli enti territoriali delle regioni o della provincia autonoma nei tempi concordati con le predette autonomie speciali.
 

Allegato A - Modello 1SF/17

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato B - Modello 2C/17

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato C - Modello 3/OB/17

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato C - Modello 4/OB/17

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato C - Modello 5/OB/17

Parte di provvedimento in formato grafico

 
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