Gazzetta n. 187 del 11 agosto 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 19 luglio 2017
Monitoraggio e certificazione del patto di stabilita' interno per il 2017 per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con l'esclusione della Regione Sardegna, della Regione Siciliana e della Regione Valle d'Aosta.


IL RAGIONIERE GENERALE
DELLO STATO

Visto l'art. 1, comma 460, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, con riferimento al quale, per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilita' interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica, anche relativamente alla situazione debitoria, le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto, le informazioni riguardanti la gestione di competenza eurocompatibile, attraverso i prospetti e con le modalita' definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
Visto l'art. 1, comma 461, della legge n. 228 del 2012, e successive modificazioni, in ordine al quale, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno, ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma e' tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo i prospetti e con le modalita' definite dal decreto di cui al citato comma 460. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 462, lettera d), del medesimo art. 1 della legge n. 228 del 2012;
Visto l'art. 1, comma 483, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il quale prevede che, per le Regioni Friuli Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, nonche' per le Province autonome di Trento e di Bolzano, resta ferma la disciplina del patto di stabilita' interno recata dall'art. 1, commi 454 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come attuata dagli accordi sottoscritti con lo Stato;
Visto l'art. 1, comma 484, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il quale prevede che, alla Regione Valle d'Aosta non si applicano le disposizioni in materia di patto di stabilita' interno di cui all'art. 1, commi 454 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Visto l'art. 11, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, il quale prevede che alla Regione Siciliana non si applicano le disposizioni in materia di patto di stabilita' interno in contrasto con il citato comma 4.
Visto l'art. 1, comma 402, della legge n. 190 del 2014, secondo il quale la Regione Sardegna assicura il contributo aggiuntivo alla finanza pubblica di cui al comma 400 della legge n. 190 del 2014 attraverso il conseguimento del pareggio di bilancio, secondo le modalita' previste dall'art. 42, comma 10, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
Visto l'art. 1, comma 408, della legge n. 190 del 2014, che definisce l'obiettivo di patto di stabilita' interno per gli anni dal 2014 al 2017 della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonomie di Trento e di Bolzano;
Visto l'art. 1, comma 483, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il quale, all'ultimo periodo, prevede che ai fini del saldo di competenza mista previsto per la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano, e' considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento;
Visto l'art. 1, comma 451, della legge n. 228 del 2012, che definisce il complesso delle spese finali in termini di competenza eurocompatibile;
Visto l'art. 1, comma 155, della legge n. 220 del 2010, ai sensi del quale, a decorrere dall'esercizio finanziario 2011, l'accordo annuale relativo al patto di stabilita' interno della Regione Friuli-Venezia Giulia e' costruito considerando il complesso delle spese finali, al netto delle concessioni di crediti;
Visto l'art. 1, comma 517, della legge n. 190 del 2014, il quale prevede che, per gli esercizi finanziari dal 2014 al 2017, non rilevano ai fini del patto di stabilita' interno della Regione Friuli-Venezia Giulia, le spese previste dall'accordo di cui al comma 512 dell'art. 1 della medesima legge;
Visto l'art. 1, comma 512, della legge n. 147 del 2013, il quale prevede che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014, non rilevano, ai fini del patto di stabilita' interno della Regione Friuli-Venezia Giulia, le spese relative alla realizzazione di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67;
Visto l'art. 1, comma 462, della legge n. 228 del 2012, e successive modificazioni, che disciplina, in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno, le sanzioni da applicare, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, alla Regione o alla Provincia autonoma inadempiente;
Visto l'art. 1, comma 502, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il quale prevede che, fermo restando quanto disposto dall'art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e in coerenza con il patto di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, per gli anni dal 2017 al 2030, sono assegnati alle Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della citata legge n. 243 del 2012, spazi finanziari nell'importo di 70 milioni di euro per ciascuna provincia nell'anno 2017 e 50 milioni di euro annui per ciascuna provincia negli anni dal 2018 al 2030.
Vista la disciplina delle intese regionali e dei patti di solidarieta' nazionale, prevista dall'art. 10 della legge n. 243 del 2012 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 febbraio 2017;
Ravvisata l'opportunita' di procedere, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 1, commi 460 e 461, della legge n. 228 del 2012, all'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, concernente i prospetti e le modalita' per il monitoraggio degli adempimenti del patto di stabilita' interno per l'anno 2017 e per la verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno 2017, per le Regioni Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige e per le Province autonome di Trento e di Bolzano;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che nella seduta del 6 luglio 2017 ha espresso parere favorevole, con una richiesta di modifica formale del prospetto 2M/17/S, che e' stata accolta.

Decreta:
Articolo Unico

1. Le Regioni Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, e le Province autonome di Trento e di Bolzano, forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - le informazioni concernenti il monitoraggio degli adempimenti del patto di stabilita' interno relative all'anno 2017 e gli elementi informativi utili per la finanza pubblica di cui all'art. 1, comma 460, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, con i tempi, le modalita' e i prospetti definiti dall'allegato A al presente decreto.
2. Le Regioni Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, e le Province autonome di Trento e di Bolzano, trasmettono, entro il termine perentorio del 31 marzo 2018, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGEPA, via XX Settembre 97, 00187 Roma, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, relativa al rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno 2017, secondo il prospetto e le modalita' contenute nell'allegato B al presente decreto. La certificazione e' trasmessa mediante mezzi idonei ad attestarne la ricevuta di invio e la ricevuta di consegna al destinatario, ai fini della verifica del rispetto del termine di spedizione.
3. La certificazione di cui al comma 2 puo' essere trasmessa per via telematica con il valore giuridico di cui all'art. 45, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005 e successive modificazioni. A tal fine, il rappresentante legale e il responsabile del servizio finanziario firmano la relativa certificazione digitalmente ai sensi dell'art. 24 del medesimo decreto legislativo.
4. Gli allegati al presente decreto possono essere aggiornati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - a seguito di successivi interventi normativi volti a modificare le regole vigenti di riferimento, dandone comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della trasmissione alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, escluse la regione Sardegna e la regione Siciliana.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 luglio 2017

Il ragioniere generale dello Stato: Franco
 
Allegato A

Il presente Allegato A al decreto riguarda i tempi, le modalita' ed i prospetti per la trasmissione del monitoraggio degli adempimenti del patto di stabilita' interno del 2017 e delle informazioni utili per la finanza pubblica, da parte delle regioni Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano cui, nel 2017, si applicano i limiti di spesa previsti dall'art. 1, commi 454 e seguenti, della legge n. 228 del 2012 e le disposizioni in materia di patto di stabilita' interno.

Ferma restando, la disciplina del patto di stabilita' interno recata dall'art. 1, commi 454 e seguenti, della legge n. 228 del 2012 e dagli Accordi sottoscritti con lo Stato, tali Autonomie speciali applicano le disposizioni di cui ai commi dal 463 a 508 della legge n. 232 del 2016, esclusa la disciplina prevista dall'art. 1, commi 475 - 479, della medesima legge. I tempi, le modalita' ed i prospetti riguardanti il monitoraggio e la certificazione dei risultati della disciplina del pareggio di bilancio sono definiti dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 1, commi 469 e 470, della legge di stabilita' n. 232 del 2016. A. ISTRUZIONI GENERALI A.1. Prospetti da compilare e regole per la trasmissione.
Per ciascuna tipologia di Ente, sono rispettivamente previsti i seguenti prospetti per il monitoraggio del patto di stabilita' interno:
per la Regione Friuli - Venezia Giulia, il modello n. 1M/17/EU (per il monitoraggio della spesa espressa in termini di competenza eurocompatibile);
per la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, il modello n. 2M/17/S (per il monitoraggio del saldo espresso in termini di competenza mista).
I suddetti modelli devono essere trasmessi trimestralmente, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, esclusivamente tramite l'applicazione web, predisposta dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Nel caso in cui il presente decreto sia emanato successivamente alla scadenza prevista per l'invio dei dati relativi al primo trimestre, il primo invio delle informazioni, inerenti al monitoraggio del patto, avra' luogo entro un mese dalla pubblicazione del decreto.
Le regole per l'accesso all'applicazione web ed al suo utilizzo sono consultabili all'indirizzo: http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto A.2 Creazioni di nuove utenze e/o variazioni di utenze gia' in uso.
Gli accreditamenti sinora effettuati per le utenze dell'applicazione web, predisposta dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e gia' utilizzata per il monitoraggio del patto di stabilita' interno negli anni scorsi, rimangono validi sino a quando l'Amministrazione regionale o provinciale non decida di eliminare, variare o creare nuove utenze.
L'applicazione web del patto di stabilita' interno consente alla regione o alla provincia autonoma di poter effettuare, direttamente al sistema web, la richiesta di una nuova utenza attraverso la compilazione di una maschera per l'inserimento delle seguenti informazioni anagrafiche obbligatorie:
a. nome e cognome delle persone da abilitare alla trasmissione dei dati;
b. codice fiscale;
c. ente di appartenenza;
d. recapito di posta elettronica e telefonico.
Si precisa che ogni utenza e' strettamente personale, per cui ogni ente puo' richiedere, con le procedure suesposte, ulteriori utenze. A.3. Requisiti informatici per l'applicazione web: patto di stabilita' interno.
Per l'utilizzo del sistema web dedicato al monitoraggio del patto di stabilita' interno sono necessari i seguenti requisiti:
dotazione informatica: disponibilita' di una postazione di lavoro dotata di browser di comune utilizzo (internet Explorer 10 o superiore, Mozilla Firefox e Google Chrome); applicazione Acrobat Reader (aggiornato) per le stampe;
supporti operativi: le modalita' di accesso al sistema e le istruzioni per l'utilizzo dello stesso sono disponibili, nell'apposita area dedicata al Patto di stabilita' interno del sito del Ministero dell'economia e delle finanze (all'indirizzo http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto), sotto la dicitura «Regole per il sito». A.4. Altri riferimenti e richieste di supporto
Eventuali chiarimenti o richieste di supporto possono essere inoltrate ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
assistenza.cp@mef.gov.it per i quesiti di natura tecnica ed informatica, compresi eventuali problemi di accesso e/o di funzionamento dell'applicazione, indicando nell'oggetto «Utenza sistema Patto di Stabilita' - richiesta di chiarimenti». Si prega di comunicare, anche in questo caso, il nominativo e il recapito telefonico del richiedente per essere ricontattati; per urgenze e' possibile contattare l'assistenza tecnica applicativa ai seguenti numeri 06-4761.2375/2125/2782 dalle 8,00 alle 18,00 con l'interruzione di un'ora tra 13,00 e le 14,00;
pattostab@tesoro.it per i quesiti di natura amministrativa e/o normativa. B. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI PROSPETTI B.1. Istruzioni generali
Cumulabilita' - I prospetti devono essere compilati dagli enti indicando i dati cumulati a tutto il periodo di riferimento (es.: i dati concernenti il monitoraggio del secondo trimestre devono essere riferiti al periodo che inizia il 1° gennaio e termina il 30 giugno 2017; i dati a tutto il mese di settembre devono essere riferiti al periodo che inizia il 1° gennaio e termina il 30 settembre 2017, ecc.).
Il sistema effettua un controllo di cumulabilita' dei prospetti concernenti il monitoraggio che, per i pagamenti, prevede un blocco della procedura di acquisizione qualora i dati del periodo di riferimento risultino inferiori a quelli del periodo precedente, mentre per gli impegni prevede solo un messaggio di avvertimento (warning), di cui l'ente dovra' tener conto per la corretta quadratura dei dati.
Dati dell'esercizio precedente - E' prevista l'indicazione dei dati relativi all'esercizio precedente limitatamente alle voci attive anche per l'esercizio 2017, inseriti dall'ente nella rilevazione del patto di stabilita' del precedente anno 2016, che sono riportati automaticamente dal sistema web. L'eventuale variazione dei dati 2016 deve essere effettuata nei corrispondenti prospetti del monitoraggio relativo al patto di stabilita' dell'anno 2016. I totali dei dati dell'esercizio precedente, sono riferiti anche alle voci non presenti nel prospetto, in quanto non attive per l'esercizio 2017.
Variazioni - In caso di errori materiali di inserimento ovvero di imputazione, e' necessario rettificare il modello relativo al periodo cui si riferisce l'errore.
Dati provvisori - Si rappresenta che le informazioni riguardanti il monitoraggio del patto di stabilita' interno, trasmesse ai sensi dell'art. 1, comma 460, della citata legge n. 228 del 2012, dovrebbero, in linea di principio, riguardare dati definitivi; tuttavia, qualora la situazione trasmessa non fosse definitiva, gli enti provvedono, in ogni caso, all'invio di dati provvisori, che e' consentito modificare non appena saranno disponibili i dati definitivi.
Rispetto del Patto - Il rispetto del patto da parte dei singoli enti viene valutato confrontando il risultato conseguito al 31 dicembre 2017 con l'obiettivo annuale prefissato, eventualmente rideterminato a seguito della cessione e dell'acquisizione di spazi finanziari attraverso i patti di solidarieta'.
Per la regione Friuli Venezia Giulia cui si applicano i limiti di spesa, se la differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico rideterminato risulta negativa o pari a 0, il patto di stabilita' per l'anno 2017 e' stato rispettato.
Per la regione Trentino - Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano che adottano il patto per saldi, se la differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico risulta positiva o pari a 0, il patto di stabilita' per l'anno 2017 e' stato rispettato. B.2. Modelli per il monitoraggio n. 1M/17/EU e n. 2M/17/S
I modelli per il monitoraggio 1M/17/EU e 2M/17/S presentano, sostanzialmente, la stessa struttura dei corrispondenti prospetti dell'anno passato, salvo:
a) l'adeguamento agli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011 adottati dalle Autonomie speciali con funzioni autorizzatoria;
b) l'adeguamento del prospetto 1M/17/EU alla disciplina delle esclusioni prevista per la Regione Friuli Venezia Giulia;
c) l'inserimento nel prospetto 2M/17/S, ai fini del saldo di competenza mista, del fondo pluriennale vincolato di parte corrente, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento, in attuazione dell'art. 1, comma 483, della legge n. 232/2016;
d) la previsione della voce riguardante gli spazi finanziari acquisiti, e della correlata voce riguardante i pagamenti effettuati a valere degli spazi acquisiti, necessaria per verificare l'effettiva destinazione degli spazi agli investimenti prevista dalle norme.
Entrambi i prospetti prevedono la detrazione dalle spese degli accantonamenti previsti dal decreto-legge n. 201 del 2011 e dalle leggi successive, al fine di evitare a carico delle autonomie speciali un contributo alla finanza pubblica doppio rispetto a quello previsto.
Il modello 1M/17/EU e' stato predisposto per il monitoraggio dell'obiettivo eurocompatibile del patto di stabilita' interno della Regione Friuli Venezia Giulia.
Come stabilito dall'art. 1, comma 451, della legge n. 228/2012, le spese finali in termini di competenza eurocompatibile sono costituite dalla somma:
a) degli impegni di parte corrente, al netto dei trasferimenti, delle spese per imposte e tasse e per oneri straordinari della gestione corrente;
b) dei pagamenti per trasferimenti correnti, per imposte e tasse e per gli oneri straordinari della gestione corrente;
c) dei pagamenti del titolo 2°, concernenti le spese in conto capitale che, a seguito della riforma prevista dal decreto legislativo n. 118/2011 non comprende le spese per concessione di crediti, per l'acquisto di titoli, di partecipazioni azionarie e per conferimenti.
Il suindicato modello e', pertanto, articolato in tre distinte sezioni, corrispondenti alle lettere a), b) e c) dell'art. 1, comma 451, della legge n. 228/2012, i cui totali netti concorrono a determinare il risultato del patto, da confrontarsi, a fine esercizio, con l'obiettivo annuale.
In ciascuna sezione sono previste le voci riguardanti le spese che non concorrono alla definizione del tetto eurocompatibile e delle spese non soggette al patto di stabilita' interno.
La prima sezione prevede l'inserimento del totale degli impegni correnti (titolo primo della spesa), dal quale vanno detratti:
gli impegni relativi ai trasferimenti correnti (S1), alle imposte e tasse (S2) e agli oneri straordinari della gestione corrente (S3),
gli impegni correnti delle spese escluse dal patto, in quanto non considerate in sede di accordo, individuate dalla voce S4, se non comprese tra le spese indicate nelle voci S1, S2 e S3.
La seconda sezione prevede l'inserimento dei dati relativi ai pagamenti per trasferimenti correnti, per imposte e tasse e per gli oneri straordinari della gestione correnti, dal cui totale vanno detratti i pagamenti correnti riguardanti le spese non soggette al patto considerati nelle voci economiche suindicate.
La terza sezione prevede l'inserimento dei pagamenti relativi al titolo 2° dai quali sono detratti i pagamenti delle spese per la sanita' in c/capitale e non considerate in sede di accordo (S10 e S11).
Per la regione Trentino Alto-Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, il modello n. 2M/17/S riguarda le voci di entrata e di spesa che concorrono alla determinazione del saldo in termini di competenza mista.
Tale saldo e' costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla:
a) differenza, tra gli accertamenti e gli impegni, per la parte corrente (titoli 1, 2 e 3 delle entrate, e titolo 1 delle spese),
b) dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale (titolo 4 delle entrate e titolo 2 delle spese),
c) dalla differenza tra il fondo pluriennale vincolato di parte corrente di entrata e il fondo pluriennale vincolato di parte corrente di spesa.
Si fa presente che gli obiettivi programmatici annuali del 2017 sono inseriti nel sistema dagli enti, sulla base di quanto previsto dagli accordi, gia' nel prospetto relativo al monitoraggio del primo trimestre 2017.
Tali obiettivi, eventualmente rideterminati a seguito della cessione o acquisizione di spazi nell'ambito dei patti di solidarieta', hanno esclusiva valenza per il confronto con le risultanze dell'intero esercizio 2017, in quanto l'attuale normativa non prevede obiettivi trimestrali.
Gli obiettivi sono rideterminati tenendo conto degli spazi acquisiti solo per l'importo pari agli investimenti effettuati a valere degli spazi assegnati.
L'importo degli spazi ceduti ed acquisiti e' determinato automaticamente dall'applicativo del patto, tenendo conto delle informazioni trasmesse dalle Autonomie speciali attraverso il sistema web della Ragioneria generale dello Stato dedicato al pareggio di bilancio previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21 e di quanto previsto dall'art. 1, comma 502, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Le Autonomie speciali comunicano al MEF le informazioni riguardanti le intese regionali in attuazione dell'art. 2, comma 9, del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 21 del 2017, il quale prevede che «le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attraverso il sistema web dedicato al pareggio di bilancio, con riferimento a ciascun ente locale e alla stessa regione o provincia autonoma, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento del rispetto del saldo di cui all'art. 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243».
Tale disposizione si applica anche alle Autonomie speciali che esercitano le funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva, in attuazione dell'art. 1, comma 4, del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 21 del 2017, il quale prevede che «Fermo restando il rispetto del saldo di cui all'art. 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, del complesso degli enti territoriali delle regioni o delle province autonome, compresa la medesima regione o provincia autonoma, alle regioni e alle province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva, le disposizioni del presente decreto si applicano compatibilmente con gli statuti speciali e le relative norme di attuazione, nonche' con gli accordi con lo Stato in materia di finanza pubblica. Restano fermi gli obblighi di comunicazione di cui al comma 9, dell'art. 2, riferiti al complesso degli enti territoriali delle regioni o delle province autonome, nei tempi concordati con le predette autonomie speciali.
 
Allegato B

Il presente Allegato B al decreto riguarda i tempi, le modalita' e i prospetti per la trasmissione della certificazione dei risultati del patto di stabilita' interno per il 2017 delle regioni Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Come nel 2016, tali Autonomie speciali, sono tenute a certificare anche i risultati del pareggio di bilancio, di cui all'art. 1, comma 470, della legge n. 232 del 2016. A. CERTIFICAZIONE DEI RISULTATI DEL PATTO 2017
Per ciascuna tipologia di Ente, sono rispettivamente previsti i seguenti prospetti della certificazione dei risultati del patto di stabilita' interno per il 2017:
la regione Friuli Venezia-Giulia certifica i propri risultati del patto di stabilita' interno 2017 attraverso il modello 1C/Patto 17;
la regione Trentino - Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano certificano i propri risultati del patto di stabilita' interno 2017 attraverso il modello n. 2C/Patto 17;
Il prospetto della certificazione dei risultati del patto di stabilita' interno 2017 e' inviato, entro il 31 marzo 2018, al Ministero dell'economia e delle finanze, compilato con tutti i dati numerici. La certificazione e' trasmessa mediante mezzi idonei ad attestarne la ricevuta di invio e la ricevuta di consegna al destinatario, ai fini della verifica del rispetto del termine di spedizione.
Per stampare la suddetta certificazione predisposta in modo automatico, e' necessario accedere all'applicazione web del «Patto» e richiamare, dal menu a tendina, la funzione di «Interrogazione modello», relativa al IV trimestre 2017, che consentira' di visualizzare e controllare i dati relativi al proprio ente. Dopo aver verificato l'attendibilita' delle informazioni acquisite dal sistema, e' possibile procedere all'acquisizione della certificazione utilizzando la funzione «Acquisizione Modello», che generera' un file in formato «pdf» pronto per la stampa del modulo da inviare in forma cartacea al Ministero dell'economia e delle finanze-
Ove la regione a statuto speciale o la provincia autonoma opti per la trasmissione telematica della certificazione, e' prevista una apposita procedura web che consente all'ente di acquisire direttamente il modello per la certificazione ai fini del successivo invio telematico al Ministero dell'economia e delle finanze, previa sottoscrizione con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante «Codice dell'Amministrazione Digitale».
Alla certificazione trasmessa in via telematica e' attribuito, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del citato Codice dell'Amministrazione Digitale, il medesimo valore giuridico proprio dei documenti prodotti in forma scritta, con gli effetti che ne conseguono. In particolare, l'art. 45 del citato Codice dell'Amministrazione Digitale, rubricato «Valore giuridico della trasmissione», prevede che i documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. Pertanto, le regioni non devono trasmettere anche per posta ordinaria le certificazioni gia' trasmesse in via telematica.
La sottoscrizione del certificato generato dal sistema web deve avvenire con firma elettronica qualificata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2013 recante «Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71». Per acquisire il modello della certificazione e' necessario accedere al portale dedicato al patto di stabilita' interno e al pareggio e richiamare, dal Menu Funzionalita' presente alla sinistra della maschera principale dell'applicativo, la funzione di «Acquisizione modello» relativa alla certificazione del rispetto degli obiettivi 2017 che prospettera', in sola visualizzazione, il modello «1C/Patto 17» (per la regione Friuli Venezia Giulia) o «2C/Patto 17» (per il Trentino Alto Adige, la Provincia di Trento e la Provincia di Bolzano) contenente le risultanze del monitoraggio del quarto trimestre del proprio ente.
Dopo aver verificato l'attendibilita' delle informazioni acquisite dal sistema web, sara' possibile procedere alla sottoscrizione con firma digitale del documento da parte del rappresentante legale e del responsabile del servizio finanziario. A tal fine, occorre utilizzare la funzione «Certificazione digitale» per effettuare il download del documento tramite l'apposito tasto «Scarica Documento»; una volta scaricato il documento, va apposta la firma dei soggetti sopra indicati utilizzando i kit di firma in proprio possesso; quindi e' necessario accedere nuovamente alla funzione «Certificazione digitale» ed effettuare l'upload del documento firmato tramite l'apposito tasto «Carica Documento Firmato»; il sistema effettua una serie di controlli sulla validita' delle firme apposte sul documento tra cui la data di scadenza dei certificati dei firmatari, bloccando l'acquisizione in caso di mancato superamento dei suddetti controlli.
Infine, occorre inviare il documento tramite l'apposito tasto di «Invio Documento» presente nella funzione. A questo punto il sistema web rilascera' una ricevuta utile ai fini della verifica del rispetto del termine di invio.
Informazioni dettagliate riguardo alla procedura e ai controlli preventivi effettuati sono consultabili sul Manuale Utente dell'applicativo disponibile sul sistema web http://pattostabilitainterno.tesoro.it_Quesiti di natura tecnica ed informatica potranno essere posti all'indirizzo di posta elettronica « assistenza.cp@mef.gov.it».
Si invitano le regioni e le province autonome a controllare, prima di apporre la firma digitale, che i dati del patto di stabilita' interno al 31 dicembre 2017, inseriti ai fini del monitoraggio, siano corretti; in caso contrario, devono essere rettificati entro la data del 31 marzo 2018 mediante la funzione "Variazione modello" nell'applicazione web del «Monitoraggio».
Infine, si segnala che i dati indicati nella certificazione del patto di stabilita' interno devono essere conformi ai dati contabili risultanti dal rendiconto di gestione dell'anno di riferimento. Ne consegue che, qualora la regione o la provincia autonoma, approvando il rendiconto di gestione, modifichi i dati gia' trasmessi con la certificazione mediante il sistema web di questa Ragioneria generale dello Stato, e' tenuta a rettificare i dati del monitoraggio del quarto trimestre presenti nel sistema web e ad inviare la nuova certificazione con le modalita' sopra richiamate.
Non possono essere inviati prospetti di certificazioni diversi da quelli prodotti dal sistema web. Le documentazioni non prodotte dal sistema web non saranno ritenute valide ai fini della attestazione del rispetto del patto di stabilita' interno.
 
Allegato A - Modello 1M/17/EU

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato A - Modello 2M/17/S

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato B - Modello 1C/Patto 17

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato B - Modello 2C/Patto 17

Parte di provvedimento in formato grafico

 
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