Gazzetta n. 187 del 11 agosto 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 26 luglio 2017
Riduzione dell'estratto non riduttore minimo dei vini a denominazione di origine controllata «Piave», per le tipologie «Manzoni bianco» e «Verduzzo», limitatamente alla campagna vendemmiale 2017/2018.


IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;
Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;
Considerato che il predetto decreto ministeriale 7 novembre 2012 contempla disposizioni applicative del citato reg. (CE) n. 607/2009, in particolare per quanto concerne talune modalita' procedurali di esame e di comunicazione relative alle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari;
Considerato che sono in corso le procedure per l'adozione degli atti delegati e di esecuzione della Commissione U.E. previsti dall'art. 109, par. 3, e dall'art. 110 del citato reg. (UE) n. 1308/2013, in particolare per quanto concerne le modalita' di esame, di approvazione e di trasmissione alla Commissione U.E. delle proposte di modifica del disciplinare che non comportano alcuna modifica al documento unico, ivi comprese le modifiche temporanee, nell'ambito dei quali sono da riprendere, opportunamente aggiornate e semplificate, talune disposizioni del preesistente reg. (CE) n. 1234/2007, art. 118-octodecies, par. 3, e del citato reg. (CE) n. 607/2009;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 20 dicembre 2011, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui alla richiamata normativa dell'U.E., ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della DOP «Piave»;
Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione prodotti DOP e IGP -Vini DOP e IGP, con il quale e' stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione della predetta DOC;
Visto in particolare l'art. 6, comma 3, del sopra citato disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Piave» che prevede la facolta' per il Ministero di poter ridurre i limiti dell'estratto non riduttore minimo;
Vista la domanda del Consorzio vini Venezia, trasmessa per il tramite della Regione Veneto con nota n. 300828 del 21 luglio 2017, intesa ad ottenere la riduzione del valore minimo dell'estratto non riduttore dei vini a denominazione di origine controllata «Piave», ai sensi del sopra richiamato art. 6, comma 3, del disciplinare di produzione per le tipologie «Manzoni bianco» e «Verduzzo», per i prodotti derivanti dalla sola campagna vendemmiale 2015/2016, nella misura di 2 g/l (rispettivamente dagli attuali 20 g/l a 18g/l per la tipologia «Manzoni bianco» e da 18 g/l a 16 g/1 per la tipologia «Verduzzo»), in attesa della definizione, nel rispetto della vigente ordinaria procedura, della richiesta presentata in data 16 agosto 2016 intesa a rendere definitivo il limite minimo del predetto parametro chimico-fisico, sulla quale e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP nella riunione del 7 giugno 2017;
Tenuto conto delle motivazioni fornite dal citato Consorzio a sostegno della predetta istanza, con le quali e' stato evidenziato che il particolare andamento climatico antecedente la imminente vendemmia 2017 e' tale da determinare una significativa riduzione dei valori dell'estratto non riduttore minimo dei relativi vini, rispetto a quelli medi riscontrati nelle annate precedenti;
Considerato che sono in fase di adozione presso la Commissione UE le nuove disposizioni procedurali, in particolare per la disciplina delle modifiche temporanee in questione, per le quali sara' prevista la definizione a livello nazionale e la relativa comunicazione alla Commissione UE;
Considerato che, in assenza di specifiche disposizioni procedurali, per l'esame della modifica temporanea in questione possa ritenersi applicabile la procedura nazionale semplificata di cui all'art. 10, comma 8, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012 e che, in tale ambito, e' stato acquisito il parere favorevole espresso della Regione Veneto con la citata nota n. 300828 del 21 luglio 2017;
Ritenuta la necessita' di dover procedere alla riduzione dell'estratto non riduttore minimo dei vini a denominazione di origine controllata «Piave» per le tipologie «Manzoni bianco» e «Verduzzo», nei termini sopra evidenziati e limitatamente alle produzioni derivanti dalla campagna vendemmiale 2017/2018;
Ritenuto di dover comunicare la modifica temporanea in questione alla Commissione U.E. tramite il sistema informativo messo a disposizione ai sensi dell'art. 70 bis, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 607/2009, nonche' di dover pubblicare la stessa sul sito internet del Ministero - Sezione prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera d),
Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Decreta:
Articolo unico

1. Il limite minimo dell'estratto non riduttore dei vini a denominazione di origine controllata «Piave» previsto all'art. 6 del disciplinare di produzione, cosi' come da ultimo modificato con il decreto ministeriale 7 marzo 2014 richiamato in premessa, per le produzioni derivanti dalla sola campagna vitivinicola 2017/2018, e' ridotto da 20,0 g/l a 18,0 g/l per la tipologia «Manzoni bianco» e da 18,0 g/l a 16,0 g/l per la tipologia «Verduzzo».
2. La modifica di cui al comma 1 e' comunicata alla Commissione UE tramite il sistema informativo «e-Ambrosia», messo a disposizione ai sensi dell'art. 70 bis, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 607/2009 e pubblicata sul sito internet del Ministero - Sezione prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 luglio 2017

Il dirigente: Polizzi
 
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