Gazzetta n. 187 del 11 agosto 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 28 luglio 2017
Riconoscimento dell'idoneita' al Centro «FEM-IASMA» ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari.


IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo rurale

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;
Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;
Visto il decreto del Ministro della sanita' del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;
Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneita' a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;
Vista l'istanza presentata in data 28 aprile 2017 dal Centro «FEM-IASMA», con sede legale in Via E. Mach n. 1 - 38010 S. Michele all'Adige (Trento);
Visto l'esito favorevole della verifica della conformita' ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari effettuata in data 9 giugno 2017 presso il Centro «FEM-IASMA»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto ministeriale n. 1622 del 13 febbraio 2014, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 27 febbraio 2013»;
Considerato che il suddetto Centro ha dichiarato di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente, a far data dal 28 aprile 2017, a fronte di apposita documentazione presentata;

Decreta:

Art. 1

1. Il Centro «FEM-IASMA», con sede legale in Via E. Mach n. 1 - 38010 S. Michele all'Adige (Trento), e' riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:
efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);
dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);
incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);
fitotossicita' nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);
osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);
valutazione di efficacia di semiochimici;
osservazioni riguardanti la persistenza di agrofarmaci;
osservazioni riguardanti l'attivita' di fitoregolatori.
Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di efficacia di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attivita':
aree non agricole;
colture arboree;
colture erbacee;
colture forestali;
colture medicinali ed aromatiche;
colture ornamentali;
colture orticole;
conservazione post-raccolta;
diserbo;
entomologia;
microbiologia agraria;
nematologia;
patologia vegetale;
zoologia agraria;
vertebrati dannosi;
apicoltura;
fitoregolatori.
 
Art. 2


1. Il mantenimento dell'idoneita' di cui all'articolo precedente e' subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8 del citato decreto legislativo n. 194/1995.
2. Il Centro «FEM-IASMA» e' tenuto a comunicare a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andra' ad eseguire, nonche' la loro localizzazione territoriale.
3. Il citato Centro e' altresi' tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverra' rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonche' a quanto previsto dal presente decreto.
 
Art. 3

1. Il presente decreto ha la validita' di mesi ventiquattro dalla data di ispezione effettuata in data 9 giugno 2017.
2. Il Centro «FEM-IASMA», qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potra' inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.
Il presente decreto, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, sara' oggetto di pubblicazione in ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal decreto legislativo n. 33/2013.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 luglio 2017

Il direttore generale: Gatto
 
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