Gazzetta n. 187 del 11 agosto 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 3 agosto 2017
Disposizioni di coordinamento per la determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP dei soggetti ITA GAAP e dei soggetti IAS adopter, ai sensi dell'art. 13-bis del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il comma 11 dell'art. 13-bis del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, recante proroga e definizione di termini, con il quale si demanda a uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze l'adozione delle disposizioni di revisione delle disposizioni emanate in attuazione del comma 60 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel rispetto dei criteri ivi indicati, nonche' del comma 7-quater dell'art. 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante l'istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, recante esercizio delle opzioni previste dall'art. 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali;
Visti i commi da 58 a 61 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recanti disposizioni per la razionalizzazione e semplificazione del processo di determinazione del reddito dei soggetti tenuti all'adozione dei principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 e, in particolare, il comma 60 che demanda l'emanazione delle disposizioni di attuazione e di coordinamento delle norme contenute nei commi 58 e 59 ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° aprile 2009, n. 48, recante «Disposizioni di attuazione e di coordinamento delle norme contenute nei commi 58 e 59 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di determinazione del reddito dei soggetti tenuti alla adozione dei principi contabili internazionali»;
Visto il comma 28 dell'art. 2 del citato decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, che demanda l'emanazione delle disposizioni di coordinamento previste dall'art. 4, comma 7-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, per i principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 adottati con Regolamento UE entrato in vigore nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010 ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto 8 giugno 2011, recante «Disposizioni di coordinamento tra i principi contabili internazionali, di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, adottati con Regolamento UE entrato in vigore nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010, e le regole di determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP, previste dall'art. 4, comma 7-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.»;
Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti l'istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1
Revisione DM 8 giugno 2011

1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'8 giugno 2011 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'art. 2:
1) al comma 1 e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Per i componenti di cui al primo periodo, imputati direttamente a patrimonio o al prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo (OCI), per i quali non e' mai prevista l'imputazione a conto economico, la rilevanza fiscale e' stabilita secondo le disposizioni applicabili ai componenti imputati al conto economico aventi la medesima natura»;
2) al comma 2 il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Se per tali componenti non e' mai prevista l'imputazione a conto economico, la rilevanza ai fini IRAP e' stabilita secondo le disposizioni applicabili ai componenti imputati al conto economico aventi la medesima natura»;
b) all'art. 5:
1) al comma 4 sono aggiunte in fine le seguenti parole: «; parimenti, in capo al detentore di tali diritti, e' ammesso in deduzione l'importo corrispondente ai maggiori interessi attivi contabilizzati e assoggettati a tassazione per effetto dello scorporo e della rilevazione contabile dei diritti stessi. La disposizione non si applica se il detentore iscrive in bilancio uno strumento finanziario derivato ai sensi dell'art. 112 del testo unico»;
2) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente comma: «4-bis. Nel caso di operazioni di finanziamento tra soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile assumono rilevanza fiscale esclusivamente i componenti positivi e negativi imputati a conto economico desumibili dal contratto di finanziamento, laddove siano rilevati nello stato patrimoniale componenti derivanti dal processo di attualizzazione a tassi di mercato previsto dal criterio del costo ammortizzato»;
c) all'art. 7, comma 4, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «ovvero dal primo bilancio di esercizio approvato successivamente alla data di negoziazione dello strumento di copertura».
 
Art. 2
Disposizioni compatibili per i soggetti che redigono il bilancio in
base a codice civile, diverse dalle micro-imprese di cui
all'articolo 2435-ter del codice civile

1. Per i soggetti di cui al comma 1-bis dell'art. 83 del testo unico delle imposte sui redditi si applicano le disposizioni di cui:
a) al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° aprile 2009, n. 48 contenute nei seguenti articoli:
1) art. 2, commi 1, 2 e 3;
2) art. 3:
i. commi 1, 3 e 4;
ii. comma 2, primo periodo, anche alle operazioni intercorse tra le micro-imprese di cui all'art. 2435-ter del codice civile e soggetti di cui al comma 1-bis dell'art. 83 del testo unico delle imposte sui redditi e, secondo periodo, alle operazioni intercorse tra i soggetti di cui al comma 1-bis dell'art. 83 del testo unico delle imposte sui redditi;
b) al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 giugno 2011 contenute nei seguenti articoli:
1) art. 2, comma 2;
2) art. 3, comma 1, per gli immobili di cui al principio contabile OIC 16;
3) art. 5;
4) art. 7, commi 2, 3 e 4;
5) art. 9, per le passivita' di scadenza o ammontare incerti che presentano i requisiti di cui all'OIC 31.
 
Art. 3
Clausola di salvaguardia
per comportamenti non coerenti

1. Con riferimento ai periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali i termini per il versamento a saldo delle imposte dirette sono scaduti anteriormente alla medesima data, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione della base imponibile generati dall'applicazione delle norme fiscali, ai fini IRES e IRAP, anche non coerenti con le disposizioni di cui al presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 agosto 2017

Il Ministro: Padoan
 
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