Gazzetta n. 187 del 11 agosto 2017 (vai al sommario)
AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
COMUNICATO 2 agosto 2017
Apertura dei termini per l'aggiornamento dell'elenco dei soggetti aggregatori.


IL PRESIDENTE

Visto l'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66;
Vista la relativa legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2015;
Visto l'art. 213, comma 16 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici;
Considerato che l'art. 5, comma 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 novembre 2014, prevede che l'ANAC entro il 30 settembre 2017 e, successivamente, ogni tre anni, proceda all'aggiornamento dell'elenco;
Considerato, altresi', che l'art. 1, comma 5 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri prescrive che ai fini dell'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori, i soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, devono nei tre anni solari precedenti la richiesta, avere pubblicato bandi e/o inviato lettera di invito per procedure finalizzate all'acquisizione di beni e servizi di importo a base di gara pari o superiore alla soglia comunitaria, il cui valore complessivo sia superiore a 200.000.000 euro nel triennio e comunque con un valore minimo di 50.000.000 euro per ciascun anno;
Considerato, inoltre, che l'ANAC e' competente, ai sensi dell'art. 3, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 novembre 2014, a definire con propria determinazione le modalita' operative per la presentazione delle richieste di iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori;
Vista la determinazione ANAC dell'11 febbraio 2015, n. 2, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2015;
Considerato che il Consiglio dell'Autorita', nella seduta del 1° agosto 2017, ha deliberato l'apertura del termine per la presentazione delle richieste di iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori;

Comunica:
che i soggetti di cui all'art. 2, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 novembre 2014, che intendano mantenere l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori, ovvero i soggetti che, in possesso dei requisiti di cui al citato art. 2 e non iscritti all'elenco, intendano iscriversi, hanno termine fino al 15 settembre 2017 per inviare formale richiesta all'Autorita' nazionale anticorruzione, Ufficio qualificazione stazioni appaltanti (USA), secondo le modalita' operative di cui alla predetta determinazione ANAC n. 2 dell'11 febbraio 2015.

Il Presidente: Cantone
Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 2 agosto 2017. Il segretario: Esposito
 
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