IL DIRETTORE GENERALE dello sviluppo rurale
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modifiche e integrazioni, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo al'istituzione dei «Registri obbligatori delle varieta'»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1; Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 febbraio 2014, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale; Visto il proprio decreto del 26 marzo 2012 con il quale e' stata iscritta nel relativo registro, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/71, la varieta' di riso «Eridano» indicata nel dispositivo, per la quale e' stata indicata a suo tempo la SIS - Societa' Italiana Sementi quale responsabile della conservazione in purezza; Considerato che avverso il summenzionato provvedimento di iscrizione la ditta Bertone Sementi ha presentato ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio, rilevando una mancata differenziabilita' tra la propria varieta' «Brio» e la varieta' «Eridano»; Vista la sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, n. 6363/17 con la quale i giudici hanno accolto la tesi della Ditta ricorrente stabilendo la nullita' del DM del 26 marzo 2012, recante l'iscrizione della varieta' «Eridano»; Visto l'art. 17-bis, quarto comma, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 che attribuisce al Mipaaf il compito di provvedere alla cancellazione di una varieta' qualora questa risulti non piu' distinta, stabile od omogenea; Ritenuto di dover dar corso alla summenzionata sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio;
Decreta: Articolo unico
Ai sensi dell'art. 17-bis, quarto comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, la varieta' di riso «Eridano», iscritta nel registro nazionale delle varieta' di specie di piante agrarie con decreto del 26 marzo 2012, e' cancellata dal registro medesimo. Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 luglio 2017
Il direttore generale: Gatto |