Gazzetta n. 188 del 12 agosto 2017 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 20 giugno 2017, n. 91
Testo del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 141 del 20 giugno 2017), coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1
Misura a favore dei giovani imprenditori
nel Mezzogiorno denominata «Resto al Sud»

1. Al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da parte di giovani imprenditori, con la delibera CIPE di cui al comma 17 e' attivata una misura denominata: «Resto al Sud».
2. La misura e' rivolta ai soggetti di eta' compresa tra i 18 ed i 35 anni che presentino i seguenti requisiti:
a) siano residenti nelle regioni di cui al comma 1 al momento della presentazione della domanda o vi trasferiscano la residenza entro sessanta giorni dalla comunicazione del positivo esito dell'istruttoria di cui al comma 5, (( o entro centoventi giorni se residenti all'estero ));
b) non risultino gia' (( titolari di attivita' di impresa in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto o )) beneficiari, nell'ultimo triennio, di ulteriori misure a livello nazionale a favore all'autoimprenditorialita'.
3. I soggetti di cui al comma 2 possono presentare istanza di accesso alla misura, corredata da tutta la documentazione relativa al progetto imprenditoriale, attraverso una piattaforma dedicata sul sito istituzionale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. -- Invitalia, che opera come soggetto gestore della misura, per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri, amministrazione titolare della misura, con le modalita' stabilite da apposita convenzione. Agli oneri derivanti dalla convenzione si provvede nel limite massimo dell'uno per cento delle risorse destinate alla misura ai sensi dei commi 16 e 17.
(( 4. Le amministrazioni pubbliche di cui aldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le universita', nonche' le associazioni e gli enti del terzo settore di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106, possono fornire a titolo gratuito, previa comunicazione al soggetto gestore di cui al comma 3, servizi di consulenza e assistenza nelle varie fasi di sviluppo del progetto imprenditoriale ai soggetti di cui al comma 2. Le amministrazioni pubbliche prestano i servizi di cui al periodo precedente nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))
5. Il soggetto gestore di cui al comma 3 provvede alla relativa istruttoria, valutando anche la sostenibilita' tecnico-economica del progetto, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, ad esclusione dei periodi di tempo necessari alle eventuali integrazioni documentali che possono essere richieste ai proponenti, una sola volta.
6. Le istanze di cui al comma 3 possono essere presentate, fino ad esaurimento delle risorse di cui al comma 16, dai soggetti di cui al comma 2 che siano gia' costituiti al momento della presentazione o si costituiscano, entro sessanta giorni, (( o entro centoventi giorni in caso di residenza all'estero, )) dalla data di comunicazione del positivo esito dell'istruttoria nelle seguenti forme giuridiche: a) impresa individuale; b) societa', ivi incluse le societa' cooperative. I soggetti beneficiari della misura devono mantenere la residenza nelle regioni di cui al comma 1 per tutta la durata del finanziamento e le imprese e le societa' di cui al presente comma devono avere, per tutta la durata del finanziamento, sede legale e operativa in una delle regioni di cui al comma 1.
7. Ciascun richiedente riceve un finanziamento fino ad un massimo di (( 50.000 euro )). Nel caso in cui l'istanza sia presentata da piu' soggetti gia' costituiti o che intendano costituirsi in forma societaria, ivi incluse le societa' cooperative, l'importo massimo del finanziamento erogabile e' pari a (( 50.000 euro )) per ciascun socio, che presenti i requisiti di cui al comma 2, fino ad un ammontare massimo complessivo di 200 mila euro, ai sensi e nei limiti del (( regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014 )), sulla disciplina degli aiuti (( de minimis )).
8. I finanziamenti di cui al presente articolo sono cosi' articolati:
a) 35 per cento come contributo a fondo perduto erogato dal soggetto gestore della misura;
b) 65 per cento sotto forma di prestito a tasso zero, concesso da istituti di credito in base alle modalita' definite dalla convenzione di cui al comma 14. Il prestito di cui al periodo precedente e' rimborsato entro otto anni complessivi dalla concessione del finanziamento, di cui i primi due anni di pre-ammortamento, e usufruisce del contributo in conto interessi e della garanzia di cui al comma 9.
(( 8-bis. Nel caso in cui, ai sensi del comma 7, i beneficiari delle agevolazioni di cui al presente articolo si costituiscano in societa' cooperative, possono essere concesse, nei limiti delle risorse disponibili, anche le agevolazioni di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49. Resta fermo il rispetto dei limiti di cui ai citati regolamenti (UE) n. 1407/2013 e (UE) n. 717/2014 sulla disciplina degli aiutide minimis.
8-ter. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo le parole: «all'articolo 2135» sono inserite le seguenti: «, terzo comma,». ))

9. Il prestito di cui alla lettera b) del comma 8 beneficia:
a) di un contributo in conto interessi per la durata del prestito, corrisposto dal soggetto gestore della misura agli istituti di credito che hanno concesso il finanziamento;
b) di una garanzia nella misura stabilita dal decreto di cui al comma 15 (( per la restituzione dei prestiti erogati dagli istituti di credito )). A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, e' istituita una sezione specializzata presso il Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI), di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla quale e' trasferita quota parte delle risorse di cui al comma 16. Il decreto di cui al periodo precedente definisce altresi' i criteri e le modalita' di accesso alla Sezione specializzata, istituita presso il Fondo centrale di garanzia per le PMI.
10. (( Sono finanziate le attivita' imprenditoriali relative a produzione di beni nei settori dell'artigianato, dell'industria, della pesca e dell'acquacoltura, ovvero relative alla fornitura di servizi, ivi compresi i servizi turistici. )) Sono escluse dal finanziamento le attivita' libero professionali e del commercio ad eccezione della vendita dei beni prodotti nell'attivita' di impresa.
11. I finanziamenti di cui al comma 8 non possono essere utilizzati per spese relative alla progettazione, alle consulenze e all'erogazione degli emolumenti ai dipendenti delle imprese individuali e delle societa', nonche' agli organi di gestione e di controllo delle societa' stesse. Le imprese e le societa' possono aderire al programma Garanzia Giovani per il reclutamento del personale dipendente.
12. Le societa' di cui al comma 6, lettera b), possono essere costituite anche da soci che non abbiano i requisiti anagrafici di cui al comma 2, a condizione che la presenza di tali soggetti nella compagine societaria non sia superiore ad un terzo dei componenti e non abbiano rapporti di parentela fino al quarto grado con alcuno degli altri soci. I soci di cui al periodo precedente non possono accedere ai finanziamenti di cui al comma 8.
(( 12-bis. Al momento dell'accettazione del finanziamento e per tutta la durata del rimborso dello stesso, il beneficiario, a pena di decadenza, non deve risultare titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso un altro soggetto. ))
13. L'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 8 e' condizionata alla costituzione nelle forme e nei termini di cui al comma 6 e al conferimento in garanzia dei beni aziendali oggetto dell'investimento, ovvero alla prestazione di altra idonea garanzia, al soggetto che eroga il finanziamento. I soggetti beneficiari della misura, di cui al comma 2, sono tenuti ad impiegare il contributo a fondo perduto esclusivamente ai fini dell'attivita' di impresa. In caso di societa' di cui al comma 6, lettera b), le quote versate e le azioni sottoscritte dai beneficiari della misura, di cui al comma 2, non sono riscattabili se non dopo la completa restituzione del finanziamento e, in ogni caso, non prima di 5 anni da quando versate e sottoscritte.
14. Le modalita' di corresponsione del contributo a fondo perduto e del contributo in conto interessi, nonche' i casi e le modalita' per l'escussione della garanzia, sono definite con il decreto di cui al comma 15. Le condizioni tipo dei mutui di cui al comma 8, sono definite da apposita convenzione che Invitalia e' autorizzata a stipulare con l'Associazione Bancaria Italiana (ABI).
15. Con decreto del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri di dettaglio per l'ammissibilita' alla misura, le modalita' di attuazione della stessa nonche' le modalita' di accreditamento dei soggetti di cui al comma 4 e le modalita' di controllo e monitoraggio della misura incentivante, prevedendo altresi' i casi di revoca del beneficio e di recupero delle somme.
(( 15-bis. Ciascuna delle regioni di cui al comma 1, nell'ambito delle risorse proprie disponibili, sulla base di una graduatoria regionale, puo' finanziare gli eventuali progetti imprenditoriali di cui al presente articolo ammessi alla misura ma rimasti esclusi dal finanziamento in ragione dell'esaurimento delle risorse disponibili. ))
16. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 141, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per l'attuazione del presente articolo saranno destinate le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, per un importo complessivo fino a 1.250 milioni di euro, previa rimodulazione delle assegnazioni gia' disposte con apposita delibera del CIPE, nonche' eventuale riprogrammazione delle annualita' del Fondo per lo sviluppo e la coesione ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, da ripartire in importi annuali massimi fino a: 36 milioni di euro per l'anno 2017; 280 milioni di euro per l'anno 2018; 462 milioni di euro per l'anno 2019; 308,5 milioni di euro per l'anno 2020; 92 milioni di euro per l'anno 2021; 22,5 milioni di euro per l'anno 2022; 18 milioni di euro per l'anno 2023; 14 milioni di euro per l'anno 2024; 17 milioni di euro per l'anno 2025. Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al presente comma sono imputate alla quota delle risorse destinata a sostenere interventi nelle regioni di cui al comma 1.
17. Il CIPE con apposita delibera assegna, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020, le risorse per l'attuazione della misura nei limiti di quanto indicato al comma 16, individuando la ripartizione in annualita' e gli importi da assegnare distintamente al contributo a fondo perduto di cui al comma 8, lettera a) al contributo in conto interessi di cui al comma 9 lettera a) e al finanziamento della sezione specializzata del Fondo centrale di garanzia di cui al comma 9 lettera b). Le risorse destinate alle misure di cui al comma 8, lettera a) ed al comma 9, letteraa)sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero intestato ad Invitalia, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato. La gestione realizzata da Invitalia ha natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Alla rendicontazione provvede il soggetto gestore della misura.
(( 17-bis. Nel sito internet di Invitalia sono pubblicati gli elenchi dei beneficiari, suddivisi per provincia, con l'indicazione degli importi concessi, sia a fondo perduto sia sotto forma di prestito, e degli istituti di credito concedenti. Gli elenchi sono aggiornati periodicamente, almeno con cadenza annuale. ))

Riferimenti normativi

- Il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165
recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, della
legge 6 giugno 2016, n. 106 recante delega al Governo per
la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la
disciplina del servizio civile universale:
«Art. 1 (Finalita' e oggetto). - 1. - Al fine di
sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che
concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene
comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di
coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione,
l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a
valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione
lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 18 e 118,
quarto comma, della Costituzione, il Governo e' delegato ad
adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o piu' decreti legislativi in
materia di riforma del Terzo settore. Per Terzo settore si
intende il complesso degli enti privati costituiti per il
perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita' civiche,
solidaristiche e di utilita' sociale e che, in attuazione
del principio di sussidiarieta' e in coerenza con i
rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e
realizzano attivita' di interesse generale mediante forme
di azione volontaria e gratuita o di mutualita' o di
produzione e scambio di beni e servizi. Non fanno parte del
Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche, i
sindacati, le associazioni professionali e di
rappresentanza di categorie economiche. Alle fondazioni
bancarie, in quanto enti che concorrono al perseguimento
delle finalita' della presente legge, non si applicano le
disposizioni contenute in essa e nei relativi decreti
attuativi.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 27
febbraio 1985, n. 49 recante provvedimenti per il credito
alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei
livelli di occupazione:
«Art. 17. - 1. E' istituito presso la Sezione speciale
per il credito alla cooperazione un fondo per gli
interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione.
2. Al fine di salvaguardare e incrementare
l'occupazione, mediante lo sviluppo di piccole e medie
imprese costituite nella forma di societa' cooperativa o di
piccola societa' cooperativa, ivi incluse quelle costituite
nella forma di cooperativa sociale, appartenenti al settore
di produzione e lavoro, il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato partecipa al capitale sociale
di societa' finanziarie appositamente costituite,
utilizzando allo scopo le disponibilita' del Fondo di cui
al comma 1.
3. L'entita' delle partecipazioni e' determinata per
una quota pari al 5 per cento in relazione al numero delle
societa' finanziarie aventi i requisiti che hanno
presentato domanda di partecipazione e per una quota pari
al 50 per cento in proporzione ai valori a patrimonio netto
delle partecipazioni assunte nonche' dei finanziamenti e
delle agevolazioni erogate ai sensi dell'articolo 12 della
legge 5 marzo 2001, n. 57. La restante quota e' determinata
in proporzione alla percentuale di utilizzazione da parte
di ciascuna societa' finanziaria delle risorse conferite
dal Ministero di cui al comma 2 ai sensi della predetta
norma. Per l'attivita' di formazione e consulenza alle
cooperative nonche' di promozione della normativa, le
societa' finanziarie ammesse alla partecipazione sono
autorizzate ad utilizzare annualmente, in misura non
superiore all'1 per cento, risorse equivalenti agli
interventi previsti dall'articolo 12 della citata legge 5
marzo 2001, n. 57, effettuati nell'anno precedente. Ad
integrazione del decreto previsto dal comma 6 del presente
articolo, il Ministero stabilisce le modalita' di
attuazione del presente comma.
4. Le societa' finanziarie di cui al comma 2, che
assumono la natura di investitori istituzionali, devono
essere ispirate ai principi di mutualita' di cui
all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e
successive modificazioni, essere costituite in forma
cooperativa, essere in possesso dei requisiti, individuati
con il decreto di cui al comma 6, di professionalita' ed
onorabilita' previsti per i soggetti che svolgono funzioni
amministrative, di direzione e di controllo ed essere
partecipate da almeno cinquanta cooperative distribuite
sull'intero territorio nazionale e comunque in non meno di
dieci regioni.
5. Con le risorse apportate ai sensi del comma 2, le
societa' finanziarie possono assumere partecipazioni
temporanee di minoranza nelle cooperative, anche in piu'
soluzioni, con priorita' per quelle costituite da
lavoratori provenienti da aziende in crisi, e concedere
alle cooperative stesse finanziamenti e agevolazioni
finanziarie in conformita' alla disciplina dell'Unione
europea in materia, per la realizzazione di progetti di
impresa.
5-bis. Le societa' finanziarie possono, altresi',
sottoscrivere, anche successivamente all'assunzione delle
partecipazioni, prestiti subordinati, prestiti
partecipativi e gli strumenti finanziari di cui
all'articolo 2526 del codice civile, nonche' svolgere
attivita' di servizi e di promozione ed essere destinatarie
di fondi pubblici. In deroga a quanto previsto
dall'articolo 2522 del codice civile, le societa'
finanziarie possono intervenire nelle societa' cooperative
costituite da meno di nove soci.
6. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono
fissati i termini di presentazione delle domande ed e'
approvato il relativo schema, nonche' sono individuate le
modalita' di riparto delle risorse sulla base dei criteri
di cui al comma 3, le condizioni e i limiti delle
partecipazioni al fine, in particolare, di garantire
l'economicita' delle iniziative di cui al comma 5.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 1 del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 recante
orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a
norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57, come
modificato dalla presente legge:
«2. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative
di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando
utilizzano per lo svolgimento delle attivita' di cui
all'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, come
sostituito dal comma 1 del presente articolo,
prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono
prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed
allo sviluppo del ciclo biologico.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 100,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 recante
misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
«100. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99,
escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle
risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare:
a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire
per il finanziamento di un fondo di garanzia costituito
presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo di
assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi
dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie
imprese;
b) una somma fino ad un massimo di 100 miliardi di lire
per l'integrazione del Fondo centrale di garanzia istituito
presso l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre 1964, n.
1068. Nell'ambito delle risorse che si renderanno
disponibili per interventi nelle aree depresse, sui fondi
della manovra finanziaria per il triennio 1997-1999, il
CIPE destina una somma fino ad un massimo di lire 600
miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento degli
interventi di cui all'articolo 1 della legge del 23 gennaio
1992, n. 32, e di lire 300 miliardi nel triennio 1997-1999
per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo
17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 141, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019:
«141. Al fine di garantire il completo finanziamento
dei progetti selezionati nell'ambito del Programma
straordinario di intervento per la riqualificazione urbana
e la sicurezza delle periferie delle citta' metropolitane e
dei comuni capoluogo di provincia, di cui all'articolo 1,
commi da 974 a 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a
integrazione delle risorse stanziate sull'apposito capitolo
di spesa e di quelle assegnate ai sensi del comma 140 del
presente articolo, con delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE)
sono destinate ulteriori risorse a valere sulle risorse
disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il
periodo di programmazione 2014-2020.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 6, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2014):
«6. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma,
della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui
all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 88, la dotazione aggiuntiva del Fondo per lo
sviluppo e la coesione e' determinata, per il periodo di
programmazione 2014-2020, in 54.810 milioni di euro. Il
complesso delle risorse e' destinato a sostenere
esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura
ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle
aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del
Centro-Nord. Con la presente legge si dispone l'iscrizione
in bilancio dell'80 per cento del predetto importo secondo
la seguente articolazione annuale: 50 milioni per l'anno
2014, 500 milioni per l'anno 2015, 1.000 milioni per l'anno
2016; per gli anni successivi la quota annuale e'
determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».
- Si riporta il testo dell'articolo 23, comma 3 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante legge di
contabilita' e finanza pubblica:
«Art. 23 (Formazione del bilancio). - 1.-2. Omissis
3. Con la seconda sezione del disegno di legge di
bilancio, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, per
motivate esigenze, all'interno di ciascuno stato di
previsione, possono essere:
a) rimodulate in via compensativa le dotazioni
finanziarie relative ai fattori legislativi, di cui
all'articolo 21, comma 5, lettera b), nonche' alle
autorizzazioni di spesa per l'adeguamento delle dotazioni
di competenza e di cassa a quanto previsto nel piano
finanziario dei pagamenti di cui al comma 1-ter del
presente articolo, restando comunque precluso l'utilizzo
degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese
correnti;
b) rifinanziate, definanziate e riprogrammate, per un
periodo temporale anche pluriennale, le dotazioni
finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale
previste a legislazione vigente relative ai fattori
legislativi di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b).
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 9 della legge 25
novembre 1971, n. 1041 recante gestioni fuori bilancio
nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato:
«Art. 9. - Tutte le gestioni fuori bilancio comunque
denominate ed organizzate, compresi i fondi di rotazione,
regolate da leggi speciali sono condotte con le modalita'
stabilite dalle particolari disposizioni che le
disciplinano, salvo quanto disposto in materia di controllo
e di rendicontazione dai commi successivi.
Per le gestioni fuori bilancio di cui al comma
precedente il bilancio consuntivo o il rendiconto annuale
e' soggetto al controllo della competente ragioneria
centrale e della Corte dei conti.
Per i comitati, le commissioni e gli altri organi in
seno alle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con
ordinamento autonomo, che, in base a particolari
disposizioni di legge, gestiscono fondi anche in parte non
stanziati nel bilancio dello Stato, il bilancio consuntivo
o il rendiconto annuale della gestione e' soggetto al
controllo di cui al comma precedente.
La ragioneria centrale e la Corte dei conti hanno
facolta' di disporre gli accertamenti diretti che
riterranno necessari.
Per la gestione delle somme dovute a norma di legge a
personale delle Amministrazioni statali per attivita'
istituzionali esplicate per conto e nell'interesse di terzi
o di altre Amministrazioni anche oltre l'orario normale di
ufficio o fuori dei luoghi di ordinario svolgimento del
servizio, devono essere presentati rendiconti trimestrali,
da assoggettare al controllo di cui al secondo comma.
I rendiconti o i bilanci di cui al presente articolo
devono essere resi anche se non previsti dalle leggi
speciali.
Il Ministero del tesoro ha facolta' di disporre gli
accertamenti che ritenga necessari, anche durante il corso
della gestione.».
 
Art. 2
Misure e interventi finanziari a favore dell'imprenditoria giovanile
in agricoltura e di promozione delle filiere del Mezzogiorno

1. Al fine di estendere la misura Resto al Sud alle imprese agricole, all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ai medesimi soggetti puo' essere concesso, in alternativa ai mutui agevolati di cui al periodo precedente, un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile nonche' mutui agevolati, a un tasso pari a zero, di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile.».
2. Per le agevolazioni in favore delle imprese agricole ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia di cui al comma 1 sono destinate risorse pari a 5 milioni di euro nel 2017 ed a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. All'articolo 2 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: «2-bis. Le attivita' di cui ai commi 1 e 2 possono essere svolte dai consorzi agrari anche mediante la partecipazione a societa' di capitali in cui i consorzi dispongano della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria. (( Le attivita' che le predette societa' esercitano a favore dei soci dei consorzi agrari che ne detengono la partecipazione sono svolte nel rispetto degli scopi e delle finalita' mutualistiche dei consorzi. )) ».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 10 del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 recante
incentivi all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego, in
attuazione dell'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio
1999, n. 144, come modificato dalla presente legge:
«1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui al
presente capo possono essere concessi mutui agevolati per
gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata
massima di dieci anni comprensiva del periodo di
preammortamento, e di importo non superiore al 75 per cento
della spesa ammissibile. Nelle regioni Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ai
medesimi soggetti puo' essere concesso, in alternativa ai
mutui agevolati di cui al periodo precedente, un contributo
a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa
ammissibile nonche' mutui agevolati, a un tasso pari a
zero, di importo non superiore al 60 per cento della spesa
ammissibile. Per le iniziative nel settore della produzione
agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del
periodo di preammortamento, non superiore a quindici
anni.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 141, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019:
«141. Al fine di garantire il completo finanziamento
dei progetti selezionati nell'ambito del Programma
straordinario di intervento per la riqualificazione urbana
e la sicurezza delle periferie delle citta' metropolitane e
dei comuni capoluogo di provincia, di cui all'articolo 1,
commi da 974 a 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a
integrazione delle risorse stanziate sull'apposito capitolo
di spesa e di quelle assegnate ai sensi del comma 140 del
presente articolo, con delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE)
sono destinate ulteriori risorse a valere sulle risorse
disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il
periodo di programmazione 2014-2020.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 28
ottobre 1999, n. 140 recante norme in materia di attivita'
produttive, come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Programmi dei settori aerospaziale e duale). -
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 1,
lettera a), sono considerati preminenti i progetti e i
programmi idonei a favorire il rafforzamento della
competitivita' internazionale sia in settori sistemistici
che specialistici, la collaborazione tra industria e
comunita' scientifica nazionale, la valorizzazione delle
piccole e medie aziende ad alta tecnologia, la
partecipazione con ruoli adeguati alle collaborazioni
internazionali, specialmente nell'ambito dell'Unione
europea.
2. Gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera a), sono disciplinati con regolamento, da emanare,
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400 e successive modificazioni, su proposta del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Il parere sullo schema di regolamento e' espresso dalle
Commissioni parlamentari entro trenta giorni, con
indicazione delle eventuali disposizioni non rispondenti ai
principi e criteri direttivi di cui al comma 3. Il Governo,
esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e
con eventuali modificazioni, il testo alle Commissioni per
il parere definitivo. Decorsi trenta giorni dalla richiesta
di quest'ultimo parere, il regolamento puo' comunque essere
emanato.
2-bis. Le attivita' di cui ai commi 1 e 2 possono
essere svolte dai consorzi agrari anche mediante la
partecipazione a societa' di capitali in cui i consorzi
dispongano della maggioranza dei voti esercitabili
nell'assemblea ordinaria. Le attivita' che le predette
societa' esercitano a favore dei soci dei consorzi agrari
che ne detengono la partecipazione sono svolte nel rispetto
degli scopi e delle finalita' mutualistiche dei consorzi.
3. Il regolamento di cui al comma 2 si conformera' ai
seguenti criteri e principi direttivi:
a) promuovere nei settori di cui all'articolo 1, comma
1, lettera a), progetti o programmi per la realizzazione di
nuovi prodotti o il sostanziale miglioramento di prodotti
esistenti, comprese le fasi di studio, progettazione,
realizzazione di prototipi e prove, tramite la concessione
di finanziamenti e contributi in conto capitale o in conto
interessi;
b) promuovere un adeguato utilizzo industriale e
commerciale dei prodotti di cui alla lettera a),
intervenendo con contributi in conto interessi per un
massimo di dieci anni su mutui concessi da istituti di
credito alle imprese impegnate nella realizzazione di
progetti o programmi di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera a), relativamente a dilazioni di pagamento nei
confronti di clienti finali;
c) concorrere, tramite finanziamenti da restituire, a
porre le imprese italiane del settore spaziale e del
settore elettronico ad alta tecnologia per impiego duale in
grado di svolgere ruoli attivi, in linea con le esperienze
ed esigenze caratteristiche dei relativi comparti, per la
costituzione ed operativita' di societa', anche di diritto
estero, finalizzate alla realizzazione e gestione di
sistemi applicativi, a tal fine partecipando al capitale di
rischio delle stesse;
d) consentire, per i fini indicati alle lettere a) e c)
e in alternativa ai finanziamenti diretti dello Stato,
l'utilizzo delle risorse del sistema del credito, tramite
l'assunzione da parte del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato di impegni pluriennali
corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui
contratti dalle imprese;
e) assicurare che gli interventi di cui al presente
articolo non siano cumulabili con i benefici eventualmente
concessi in relazione alle stesse attivita' in base a
normative agevolative nazionali e comunitarie;
f) assicurare il coordinamento degli interventi di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a), individuando modelli
organizzatori che consentano la rappresentanza delle
amministrazioni interessate e, ove necessario, il ricorso
ad esperti di alta qualificazione in settori di cui alla
medesima lettera, evitando situazioni di incompatibilita'
con particolare riguardo ai rapporti di lavoro o di
consulenza con le imprese e le societa' operanti nei
medesimi settori, determinando altresi' il compenso degli
esperti, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica. Al relativo
onere si provvede nell'ambito dell'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 3.
4. Tutti gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1,
della presente legge sono soggetti alle procedure di
valutazione previste dall'articolo 1 della legge 7 agosto
1997, n. 266 .
5. Per le finalita' di cui al presente articolo,
eccettuate quelle di cui alla lettera f) del comma 3, sono
autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 64.100
milioni, di lire 84.800 milioni e di lire 35.000 milioni,
rispettivamente con decorrenza dal 1999, dal 2000 e dal
2001.».
 
(( Art. 2 bis

Interventi urgenti a favore della ricerca per contrastare la
diffusione del coleottero Xylosandrus compactus

1. Per fronteggiare i danni causati dal coleottero Xylosandrus compactus, con particolare riferimento ai carrubi nella Regione siciliana, nonche' i danni causati dal batterio della Xylella fastidiosa al settore olivicolo-oleario e quelli derivanti dalla diffusione della Botrytis cinerea al settore vitivinicolo, e' istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il fondo per la ricerca, con dotazione pari a 200.000 euro per l'anno 2017, al fine di promuovere interventi volti al contrasto alla diffusione del coleottero, allo studio della bioetologia del medesimo e alla configurazione di strategie ecocompatibili di profilassi e terapia per il contenimento delle infestazioni.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, sono stabiliti le modalita' e i criteri per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 1.
3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 200.000 euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, recante
disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307:
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di definizione
di illeciti edilizi.). - 1. - 4 Omissis
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
 
Art. 3

Banca delle terre abbandonate o incolte e misure per la
valorizzazione dei beni non utilizzati

1. Per rafforzare le opportunita' occupazionali e di reddito dei giovani, nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, e' individuata in via sperimentale la seguente procedura di valorizzazione di terreni abbandonati o incolti e di beni immobili in stato di abbandono ai sensi del comma 2.
2. Ai fini dell'individuazione delle aree di cui al comma 1, si considerano abbandonati o incolti:
a) i terreni agricoli sui quali non sia stata esercitata l'attivita' agricola minima da almeno dieci anni, in base ai principi e alle definizioni di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e alle disposizioni nazionali di attuazione;
b) i terreni oggetto di rimboschimento artificiale o in cui sono insediate formazioni arbustive ed arboree, ad esclusione di quelli considerati bosco ai sensi (( delle norme vigenti )) in materia, nei quali non siano stati attuati interventi di sfollo o diradamento negli ultimi quindici anni;
(( c) le aree edificate ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico-ricettivo e le relative unita' immobiliari che risultino in stato di abbandono da almeno quindici anni o nelle quali non risultino piu' operative aziende o societa' da almeno quindici anni. ))
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni delle regioni di cui al comma 1 provvedono, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ad una ricognizione complessiva dei beni immobili, di cui sono titolari, che rientrano nella definizione di cui al comma 2, con particolare riguardo ai terreni agricoli. L'elenco dei beni di cui al precedente periodo e' aggiornato con cadenza annuale.
(( 4. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la ricognizione di cui al comma 3, i comuni pubblicano nel proprio sito internet istituzionale l'elenco dei beni oggetto di ricognizione. ))
5. I beni di cui al comma 3 possono essere dati in concessione, per un periodo non superiore a nove anni rinnovabile una sola volta, ai soggetti che, al momento della presentazione della domanda, risultino avere un'eta' compresa tra i 18 e i 40 anni, previa presentazione di un progetto volto alla valorizzazione e all'utilizzo del bene. A tal fine il comune, pubblica periodicamente sul proprio sito istituzionale uno o piu' bandi per l'assegnazione dei beni di cui al comma 3. Il termine per la presentazione delle domande non puo' essere inferiore, per ciascun bando, a centoventi giorni dalla pubblicazione dello stesso. I comuni assicurano una imparziale valutazione dei progetti, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di evidenza pubblica, redigendo una graduatoria. (( Per i terreni di cui al comma 2, lettere a) e b), sono ammessi a valutazione anche i progetti che prevedano i cambi di destinazione d'uso o consumo di suolo non edificato purche' siano conformi alle procedure di legge sugli strumenti urbanistici. )) I comuni introducono criteri di valutazione dei progetti che assicurino priorita' ai progetti di riuso di immobili dismessi con esclusione di consumo di ulteriore suolo non edificato, nonche' elevati standard di qualita' architettonica e paesaggistica.
6. La formale assegnazione e' effettuata entro e non oltre sessanta giorni dall'approvazione della graduatoria di cui al comma 5. Con il provvedimento di cui al periodo precedente:
a) l'immobile viene consegnato al beneficiario, con l'immissione in uso;
b) il beneficiario assume l'obbligo di eseguirvi le attivita' quali risultanti dal progetto presentato. Tra le suddette attivita' rientrano quelle agricole, artigianali, commerciali e turistico-ricettive;
c) il beneficiario assume la detenzione del bene e ha facolta' di godere e di trasformare materialmente il bene medesimo in conformita' al progetto.
7. Nel caso di beni immobili privati che rientrano nella definizione di cui al comma 2, i soggetti che, al momento della presentazione della domanda, risultino avere un'eta' compresa tra i 18 e i 40 anni manifestano al comune l'interesse ad utilizzare i beni suddetti. A tal fine, i soggetti di cui al periodo precedente presentano al comune un progetto di valorizzazione del bene o dei beni che intendono utilizzare indicando, mediante apposito certificato redatto da un notaio:
a) i dati di identificazione catastale;
b) il proprietario del fondo, sulla base delle risultanze dei registri immobiliari;
c) coloro i quali abbiano eventualmente acquisito diritti sul bene in virtu' di atti soggetti a trascrizione;
d) l'inesistenza nei registri immobiliari di trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli, nell'ultimo ventennio, (( nonche' la conformita' alle norme in materia urbanistica per le aree edificate di cui al comma 2, lettera c) )).
8. Il comune, valutato positivamente il progetto di valorizzazione del bene di cui al comma 7, pubblica, in una apposita sezione del proprio sito istituzionale, il progetto ricevuto e invia mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, o attraverso posta certificata, una comunicazione all'avente diritto sulla base delle risultanze del certificato notarile di cui al comma 7, ovvero sulla base di ulteriore, idonea, documentazione, informandolo del progetto presentato e delle condizioni economiche determinate in sede di perizia di cui al comma 14. Alla comunicazione e' allegata la proposta irrevocabile del contratto di affitto sottoscritta dal soggetto di cui al comma 7.
9. Entro centottanta giorni dall'avvenuta comunicazione di cui al comma 8, il comune, su istanza del presentatore del progetto, qualora l'avente diritto sul bene abbia manifestato il proprio consenso al contratto di affitto nelle forme dell'atto pubblico, della scrittura privata autenticata, ovvero dell'atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, adotta gli atti di competenza idonei a consentire l'esecuzione del progetto per un periodo di durata pari a quello del contratto di affitto. (( La mancata manifestazione del consenso dell'avente diritto nei modi e nelle forme previsti dal presente comma determina la nullita' del progetto e del contratto di affitto. ))
10. E' fatto assoluto divieto al beneficiario di cedere a terzi in tutto o in parte il terreno e i diritti conseguiti con l'assegnazione e di costituirvi diritti a favore di terzi, nonche' di alienare, affittare, concedere in comodato o di effettuare qualunque altra forma di trasferimento a terzi dell'azienda organizzata per l'esecuzione delle attivita' in oggetto. Gli atti posti in essere in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli.
11. E' ammessa, successivamente alla realizzazione delle condizioni di cui ai commi 6 e 9, la costituzione da parte dell'interessato di societa' agricole, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, di societa' artigiane, di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443 e successive modificazioni, nelle quali l'assegnatario abbia la maggioranza del capitale e il potere di amministrare la societa' con la connessa rappresentanza legale; sono altresi' ammesse le imprese familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile.
12. Il contratto di affitto e' trascritto nei registri immobiliari ai sensi dell'articolo 2645-quater del codice civile. La trascrizione del contratto costituisce causa di interruzione dell'usucapione.
13. Nel caso in cui l'assegnazione o il progetto di cui al comma 7 abbiano ad oggetto l'esecuzione sui beni, di cui ai commi precedenti, di attivita' terziarie di carattere non profit o artigianali (( o turistico-ricettive )), il comune adotta le connesse modificazioni in variante degli strumenti urbanistici vigenti entro centottanta giorni dall'assegnazione del bene; nelle more dell'approvazione definitiva delle suddette modificazioni, gli atti di assegnazione possono essere egualmente stipulati, la consegna effettuata e le attivita' di trasformazione iniziate.
14. Il beneficiario e' tenuto a corrispondere al comune un canone d'uso indicizzato, determinato dal comune stesso sulla base di una apposita perizia tecnica di stima del bene, il cui costo e' a carico del beneficiario, a decorrere dal momento dell'assegnazione. Nel caso in cui il comune non sia titolare del bene oggetto di affitto, il canone e' versato all'avente diritto e il costo della perizia tecnica e' a carico del proponente.
15. L'avente diritto al quale il bene sia stato restituito alla scadenza del periodo contrattuale, il quale, nei cinque anni successivi alla restituzione, voglia trasferire il bene a titolo oneroso, deve notificare la proposta di trasferimento, indicandone il prezzo all'assegnatario, il quale ha diritto di prelazione. Tale diritto deve essere esercitato, con atto notificato nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, offrendo condizioni uguali a quelle comunicate. In mancanza della notificazione di cui al primo periodo del presente comma, ovvero qualora il corrispettivo indicato sia superiore a quello risultante dall'atto di trasferimento a titolo oneroso dell'immobile, colui che ha diritto alla prelazione puo', entro sei mesi dalla trascrizione del contratto, riscattare l'immobile dall'acquirente e da ogni altro successivo avente causa. Ai rapporti instaurati tra i privati si applicano le disposizioni del codice civile in materia di affitto. La difformita' dell'attivita' svolta rispetto al progetto di valorizzazione costituisce causa di risoluzione del contratto di affitto relativo ai beni privati, fermo restando il potere di revoca da parte del comune degli eventuali atti adottati.
16. I comuni trasmettono alle regioni, (( entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3 )), l'elenco dei beni censiti ed assegnati, anche ai fini dell'inserimento nella Banca delle terre agricole di cui all'articolo 16 della legge 28 luglio 2016, n. 154.
17. I proponenti dei progetti di cui ai commi precedenti per lo svolgimento di attivita' artigianali, commerciali e turistico-ricettive possono usufruire della misura incentivante denominata «Resto al Sud» di cui all'articolo l e per le attivita' agricole delle misure incentivanti di cui all'articolo 2.
(( 17-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dallalegge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4:
1) dopo le parole: «aprile 2017» sono inserite le seguenti: «e dalla eccezionale siccita' prolungata delle stagioni primaverile ed estiva del 2017»;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui le agevolazioni richieste ai sensi del presente comma eccedano le risorse stanziate dal comma 6, si provvede mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili.»;
b) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero, per le imprese agricole che hanno subito danni dalla eccezionale siccita' prolungata delle stagioni primaverile ed estiva del 2017, entro il 31 dicembre 2017».
17-ter. Gli atti di disposizione intervenuti in data anteriore al 6 settembre 1985 aventi ad oggetto terreni gravati da uso civico, adottati in violazione delle disposizioni in materia di alienazione di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766, sono da considerarsi validi ed efficaci ove siano stati destinati al perseguimento dell'interesse generale di sviluppo economico della Sardegna, con inclusione nei piani territoriali di sviluppo industriale approvati in attuazione del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, e del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Gli stessi terreni sono sottratti dal regime dei terreni ad uso civico, con decorrenza dalla data di approvazione dei piani o loro atti di variante, adottati ai sensi delle citate disposizioni o in attuazione della legge 6 ottobre 1971, n. 853. Restano ferme le disposizioni vigenti che prevedono il pagamento di canoni o altre prestazioni pecuniarie. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 24 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante codice
dell'amministrazione digitale:
«Art. 24 (Firma digitale). - 1. La firma digitale deve
riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al
documento o all'insieme di documenti cui e' apposta o
associata.
2. L'apposizione di firma digitale integra e
sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri,
contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine
previsto dalla normativa vigente.
3. Per la generazione della firma digitale deve
adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della
sottoscrizione, non risulti scaduto di validita' ovvero non
risulti revocato o sospeso.
4. Attraverso il certificato qualificato si devono
rilevare, secondo le regole tecniche di cui all' articolo
71, la validita' del certificato stesso, nonche' gli
elementi identificativi del titolare e del certificatore e
gli eventuali limiti d'uso.
4-bis. L'apposizione a un documento informatico di una
firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica
qualificata basata su un certificato elettronico revocato,
scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione, salvo
che lo stato di sospensione sia stato annullato. La revoca
o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal
momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi
richiede la sospensione, non dimostri che essa era gia' a
conoscenza di tutte le parti interessate.
4-ter. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche se la firma elettronica e' basata su un
certificato qualificato rilasciato da un certificatore
stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione
europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:
a) il certificatore possiede i requisiti previsti dal
regolamento eIDAS ed e' qualificato in uno Stato membro
b) il certificato qualificato e' garantito da un
certificatore stabilito nella Unione europea, in possesso
dei requisiti di cui al medesimo regolamento;
c) il certificato qualificato, o il certificatore, e'
riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o
multilaterale tra l'Unione europea e Paesi terzi o
organizzazioni internazionali.».
- Il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 recante
disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita'
aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura,
a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l),
ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38 e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2004.
- La legge 8 agosto 1985 n. 443 recante legge-quadro
per l'artigianato e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
199 del 24 agosto 1985.
- Si riporta il testo dell'articolo 230-bis del codice
civile:
«Art. 230-bis (Impresa familiare). - Salvo che sia
configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta
in modo continuativo la sua attivita' di lavoro nella
famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al
mantenimento secondo la condizione patrimoniale della
famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed
ai beni acquistati con essi nonche' agli incrementi
dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in
proporzione alla quantita' e qualita' del lavoro prestato.
Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli
incrementi nonche' quelle inerenti alla gestione
straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione
dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari
che partecipano all'impresa stessa. I familiari
partecipanti all'impresa che non hanno la piena capacita'
di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la
potesta' su di essi.
Il lavoro della donna e' considerato equivalente a
quello dell'uomo.
Ai fini della disposizione di cui al primo comma si
intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo
grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare
quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo
grado, gli affini entro il secondo.
Il diritto di partecipazione di cui al primo comma e'
intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore
di familiari indicati nel comma precedente col consenso di
tutti i partecipi. Esso puo' essere liquidato in danaro
alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del
lavoro, ed altresi' in caso di alienazione dell'azienda. Il
pagamento puo' avvenire in piu' annualita', determinate, in
difetto di accordo, dal giudice.
In caso di divisione ereditaria o di trasferimento
dell'azienda i partecipi di cui al primo comma hanno
diritto di prelazione sull'azienda. Si applica, nei limiti
in cui e' compatibile, la disposizione dell'articolo 732.
Le comunioni tacite familiari nell'esercizio
dell'agricoltura sono regolate dagli usi che non
contrastino con le precedenti norme.».
Comma 12
- Si riporta il testo dell'articolo 2645-quater del
codice civile:
«Art. 2645-quater (Trascrizione di atti costitutivi di
vincolo). - Si devono trascrivere, se hanno per oggetto
beni immobili, gli atti di diritto privato, i contratti e
gli altri atti di diritto privato, anche unilaterali,
nonche' le convenzioni e i contratti con i quali vengono
costituiti a favore dello Stato, della regione, degli altri
enti pubblici territoriali ovvero di enti svolgenti un
servizio di interesse pubblico, vincoli di uso pubblico o
comunque ogni altro vincolo a qualsiasi fine richiesto
dalle normative statali e regionali, dagli strumenti
urbanistici comunali nonche' dai conseguenti strumenti di
pianificazione territoriale e dalle convenzioni
urbanistiche a essi relative.».
- Si riporta il testo dell'articolo 16 della legge 28
luglio 2016, n. 154 recante deleghe al Governo e ulteriori
disposizioni in materia di semplificazione,
razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e
agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca
illegale:
«Art. 16 (Istituzione della Banca delle terre
agricole). - 1. E' istituita presso l'ISMEA, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e,
comunque, con l'utilizzo delle sole risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente, la Banca delle terre agricole, di seguito
denominata «Banca».
2. La Banca ha l'obiettivo di costituire un inventario
completo della domanda e dell'offerta dei terreni e delle
aziende agricoli, che si rendono disponibili anche a
seguito di abbandono dell'attivita' produttiva e di
prepensionamenti, raccogliendo, organizzando e dando
pubblicita' alle informazioni necessarie sulle
caratteristiche naturali, strutturali ed infrastrutturali
dei medesimi, sulle modalita' e condizioni di cessione e di
acquisto degli stessi nonche' sulle procedure di accesso
alle agevolazioni di cui al capo III del titolo I del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive
modificazioni.
3. La Banca e' accessibile a titolo gratuito nel sito
internet dell'ISMEA per tutti gli utenti registrati secondo
le modalita' stabilite dalla Direzione generale dell'ISMEA
ed indicate nel medesimo sito internet.
4. In relazione ai terreni di cui al presente articolo,
ai dati disponibili e ai relativi aggiornamenti, l'ISMEA
puo' anche presentare uno o piu' programmi o progetti di
ricomposizione fondiaria, con l'obiettivo di individuare
comprensori territoriali nei quali promuovere aziende
dimostrative o aziende pilota.
5. Per le finalita' di cui al presente articolo,
l'ISMEA puo' stipulare apposite convenzioni con gli
assessorati regionali e provinciali competenti e promuovere
forme di collaborazione e di partecipazione con le
organizzazioni professionali agricole maggiormente
rappresentative e con le universita' e gli istituti
superiori. Nelle regioni e nelle province con minoranze
linguistiche riconosciute, la maggiore rappresentativita'
delle organizzazioni locali e' riconosciuta a quelle
maggiormente rappresentative in ambito locale.
6. Sono fatte salve le disposizioni contenute nelle
leggi regionali relativamente ai terreni incolti e
abbandonati alla data di entrata in vigore della presente
legge.».
- Si riporta il testo dell'articolo 15 del
decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 recante nuovi
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 15 (Disposizioni per il sostegno e lo sviluppo
delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche). - 1.
3- Omissis.
4. Le imprese agricole ubicate nelle Regioni Abruzzo,
Lazio, Marche e Umbria, interessate dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonche' nelle
Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna e Sicilia, che hanno subito danni a causa delle
avversita' atmosferiche di eccezionale intensita' avvenute
nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017, nonche' le imprese
agricole che hanno subito danni dalle gelate, dalle brinate
e dalle nevicate eccezionali verificatesi nel mese di
aprile 2017 e dalla eccezionale siccita' prolungata delle
stagioni primaverile ed estiva del 2017 e che non hanno
sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei
rischi, possono accedere agli interventi previsti per
favorire la ripresa dell'attivita' economica e produttiva
di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 102. Nel caso in cui le agevolazioni richieste ai
sensi del presente comma eccedano le risorse stanziate dal
comma 6, si provvede mediante riparto proporzionale delle
risorse disponibili.
4-bis. In favore delle imprese agricole danneggiate
dalle avversita' atmosferiche di eccezionale intensita' del
mese di gennaio 2017, e' previsto un contributo per la
riduzione degli interessi maturati nell'anno 2017,
conseguenti alla proroga delle rate delle operazioni di
credito agrario di cui all'articolo 7 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
4-ter. La disposizione di cui al comma 4-bis si applica
nel limite di un milione di euro per l'anno 2017. Con
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono definiti i criteri e le modalita' per la
ripartizione delle risorse di cui al primo periodo.
4-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei
commi 4-bis e 4-ter, pari a un milione di euro per l'anno
2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali.
5. Le regioni di cui al comma 4, anche in deroga ai
termini stabiliti all'articolo 6, comma 1, del decreto
legislativo n. 102 del 2004, possono deliberare la proposta
di declaratoria di eccezionalita' degli eventi di cui al
medesimo comma 4 entro il termine perentorio di novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto ovvero, per le imprese
agricole che hanno subito danni dalle gelate, dalle brinate
e dalle nevicate eccezionali verificatesi nel mese di
aprile 2017, entro il 30 agosto 2017 ovvero, per le imprese
agricole che hanno subito danni dalla eccezionale siccita'
prolungata delle stagioni primaverile ed estiva del 2017,
entro il 31 dicembre 2017.
Omissis.».
- La legge 16 giugno 1927, n. 1766 recante conversione
in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il
riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28
agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R.D. 22
maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che
proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R.D.L. 22
maggio 1924, n. 751, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 228, del 3 ottobre 1927.
- La legge 6 ottobre 1971, n. 853 recante Finanziamento
della Cassa per il Mezzogiorno per il quinquennio 1971-1975
e modifiche e integrazioni al testo unico delle leggi sugli
interventi nel Mezzogiorno e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 271 del 26 ottobre 1971.
 
(( Art. 3 bis
Cluster tecnologici nazionali per l'accelerazione e la qualificazione
della programmazione nel campo della ricerca e innovazione a favore
delle aree del Mezzogiorno v
1. I Cluster tecnologici nazionali (CTN), qualistrutture di supporto e di efficientamento per il coordinamento delle politiche di ricerca industriale a livello nazionale e locale, nonche' di raccordo tra le misure promosse a livello centrale e regionale e, con riferimento alle regioni del Mezzogiorno, anche quali strumenti facilitatori per l'attuazione e l'impiego degli interventi sul territorio, costituiti in seguito agli avvisi emanati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, riconducibili ai poli di innovazione di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, presentano, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istanza per il riconoscimento nella forma di associazione riconosciuta o fondazione, secondo le norme del codice civile, ove gia' non costituiti in altra persona giuridica senza scopo di lucro.
2. Ciascun CTN elabora un piano di azione triennale, aggiornato annualmente, nel quale descrive le attivita' che programma di svolgere, anche in chiave strategica, per il raggiungimento delle finalita', gli obiettivi, i risultati attesi, le tempistiche, gli aspetti organizzativi, le risorse necessarie, nonche' il contesto territoriale degli interventi. All'interno del piano di azione triennale e' inserita una apposita sezione riferita al Mezzogiorno che, tenendo conto delle vocazioni produttive delle aree del Mezzogiorno, esplicita le azioni per la ricerca industriale, l'innovazione e il trasferimento tecnologico in favore delle suddette aree, oltre che le collaborazioni con i soggetti pubblici e privati, anche di altre regioni, finalizzate al pieno coinvolgimento degli stessi per la concreta attuazione del piano di azione. Il piano di azione triennale e' redatto secondo indirizzi definiti con linee guida adottate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentito, per la sezione riferita al Mezzogiorno, il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ed aggiornate periodicamente.
3. Entro sessanta giorni dal riconoscimento di cui al comma 1, i CTN presentano il piano di azione al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai fini della valutazione, da effettuare anche avvalendosi di esperti, e della successiva approvazione. La sezione del piano di azione riferita al Mezzogiorno costituisce oggetto di specifica valutazione e approvazione. Entro il mese di febbraio di ciascun anno i CTN presentano al medesimo Ministero l'aggiornamento annuale del piano di azione unitamente alla relazione annuale sull'attivita' svolta e alla rendicontazione amministrativo-contabile, ai fini della valutazione, da effettuare anche avvalendosi di esperti, e della successiva approvazione. Allo scopo di assicurare un'adeguata attivita' di valutazione dei piani di azione, della relazione annuale sull'attivita' svolta e della rendicontazione amministrativo-contabile di cui al presente articolo, nonche' di rendere piu' efficace l'attivita' di valutazione dei programmi e dei progetti di ricerca, al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, le parole: «all'uno per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al cinque per cento».
4. All'esito dell'approvazione della sezione riferita al Mezzogiorno, di cui al secondo periodo del comma 3, a favore di ciascun CTN puo' essere disposta un'assegnazione annuale di risorse, nella misura massima di un dodicesimo per ciascun CTN, con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca adottato per il riparto del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A tal fine e' destinata una quota annuale non superiore al 5 per cento, inclusi gli oneri per le attivita' di valutazione, delle disponibilita' complessive del Fondo. Non possono accedere all'assegnazione annuale di risorse i CTN che non abbiano ottenuto l'approvazione della sezione riferita al Mezzogiorno. Eventuali somme residue, facenti parte della quota annuale, potranno essere assegnate ad uno o piu' CTN, in relazione agli esiti dell'approvazione della relazione annuale sulla attivita' svolta, superando la quota di finanziamento individuale pari a un dodicesimo.
5. Per l'anno 2017, a ciascun CTN riconosciuto ai sensi del comma 1 e' assegnato un contributo forfettario di euro 242.500 per consentire l'avvio delle attivita' previste in capo agli stessi, nonche' per la presentazione del piano di cui al primo periodo del comma 3. Al relativo onere si fa fronte, nel limite di 3 milioni di euro per l'anno 2017, a valere sul FIRST di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
6. Con riferimento ai quattro CTN di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 1610 del 3 agosto 2016, i termini di cui ai precedenti commi decorrono dalla data di registrazione del decreto di approvazione della graduatoria.
7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I contributi di cui ai commi 4 e 5 sono concessi nel rispettodella disciplina di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 2, dell'articolo 5 del
decreto del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212 recante
misure urgenti per la scuola, l'universita', la ricerca
scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e
musicale, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
novembre 2002, n. 268, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 5 (Compensi per soggetti incaricati della
selezione e valutazione di programmi e progetti di
ricerca). - 1. Omissis.
2. Il decreto di cui al comma 1 si applica anche ai
fini della corresponsione di compensi nelle procedure di
selezione e di valutazione dei programmi e progetti di
ricerca successive alla data di entrata in vigore del
presente decreto. La relativa spesa e' compresa nell'ambito
dei fondi riguardanti il finanziamento di progetti o
programmi di ricerca e comunque per un importo massimo non
superiore al cinque per cento dei predetti fondi.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 870, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007):
«870. Al fine di garantire la massima efficacia degli
interventi nel settore della ricerca, e' istituito, nello
stato di previsione del Ministero dell'universita' e della
ricerca, il Fondo per gli investimenti nella ricerca
scientifica e tecnologica (FIRST). Al Fondo confluiscono le
risorse annuali per i progetti di ricerca di interesse
nazionale delle universita', nonche' le risorse del Fondo
per le agevolazioni alla ricerca, di cui all'articolo 5 del
decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, del Fondo per
gli investimenti della ricerca di base, di cui all'articolo
104 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e, per quanto di
competenza del Ministero dell'universita' e della ricerca,
del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo
61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni.».
 
(( Art. 3 ter
Interventi in materia di integrazione salariale straordinaria per
imprese operanti in aree di crisi industriale complessa

1. All'articolo 44, comma 11-bis, primo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo le parole: «sino al limite massimo di 12 mesi» sono inserite le seguenti: «per ciascun anno di riferimento». ))


Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 44, comma 11-bis, del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 recante
disposizioni per il riordino della normativa in materia di
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro,
in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183, come
modificato dalla presente legge:
«11-bis. In deroga all'articolo 4, comma 1, e
all'articolo 22, commi 1, 2 e 3, entro il limite massimo di
spesa di 216 milioni di euro per l'anno 2016 e di 117
milioni di euro per l'anno 2017, previo accordo stipulato
in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali con la presenza del Ministero dello
sviluppo economico e della regione, puo' essere concesso un
ulteriore intervento di integrazione salariale
straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi per
ciascun anno di riferimento, alle imprese operanti in
un'area di crisi industriale complessa riconosciuta alla
data di entrata in vigore della presente disposizione ai
sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134. Al fine di essere ammessa all'ulteriore
intervento di integrazione salariale straordinaria
l'impresa presenta un piano di recupero occupazionale che
prevede appositi percorsi di politiche attive del lavoro
concordati con la regione e finalizzati alla rioccupazione
dei lavoratori, dichiarando contestualmente di non poter
ricorrere al trattamento di integrazione salariale
straordinaria ne' secondo le disposizioni del presente
decreto ne' secondo le disposizioni attuative dello stesso.
All'onere derivante dal primo periodo si provvede, quanto a
216 milioni per l'anno 2016 mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22,
come incrementata dall'articolo 43, comma 5, e
dall'articolo 1, comma 387, lettera b), della legge 28
dicembre 2015, n. 208, e quanto a 117 milioni per l'anno
2017 a carico del Fondo sociale per occupazione e
formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a),
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, mediante
utilizzo delle disponibilita' in conto residui. Entro
quindici giorni dall'entrata in vigore della presente
disposizione, le regioni richiedono al Ministero del lavoro
e delle politiche sociali l'assegnazione delle risorse
necessarie in relazione alle proprie esigenze. Con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le
risorse sono proporzionalmente ripartite tra le regioni in
base alle richieste, entro il limite massimo complessivo di
spesa di euro 216 milioni di euro per l'anno 2016 e 117
milioni di euro per l'anno 2017. L'INPS provvede al
monitoraggio del rispetto del limite di spesa, con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica e trasmette relazioni
semestrali al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.».
 
Art. 4
Istituzione di zone economiche speciali - ZES

1. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo, in alcune aree del Paese, delle imprese gia' operanti, nonche' l'insediamento di nuove imprese in dette aree, sono disciplinate le procedure, le condizioni e le modalita' per l'istituzione di una Zona economica speciale, di seguito denominata «ZES».
2. Per ZES si intende una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purche' presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, (( sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della )) rete transeuropea dei trasporti (TEN-T). Per l'esercizio di attivita' economiche e imprenditoriali le aziende gia' operative e quelle che si insedieranno nella ZES possono beneficiare di speciali condizioni, in relazione alla natura incrementale degli investimenti e delle attivita' di sviluppo di impresa.
3. Le modalita' per l'istituzione di una ZES, la sua durata, i criteri (( generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area nonche' i criteri )) che ne disciplinano l'accesso e le condizioni speciali di cui all'articolo 5 (( nonche' il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo )) sono (( definiti )) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Le proposte di istituzione di ZES possono essere presentate dalle regioni meno sviluppate e in transizione cosi' come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
(( 4-bis. Ciascuna regione di cui al comma 4 puo' presentare una proposta di istituzione di una ZES nel proprio territorio, o al massimo due proposte ove siano presenti piu' aree portuali che abbiano le caratteristiche di cui al comma 2. Le regioni che non posseggono aree portuali aventi tali caratteristiche possono presentare istanza di istituzione di una ZES solo in forma associativa, qualora contigue, o in associazione con un'area portuale avente le caratteristiche di cui al comma 2. ))
5. Ciascuna ZES e' istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, se nominato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta delle regioni interessate. La proposta e' corredata da un piano di sviluppo strategico, nel rispetto delle modalita' e dei criteri individuati dal decreto di cui al comma 3.
6. La regione, (( o le regioni nel caso di ZES interregionali, formulano )) la proposta di istituzione della ZES, specificando le caratteristiche dell'area identificata. Il soggetto per l'amministrazione dell'area ZES, di seguito soggetto per l'amministrazione, e' identificato in un Comitato di indirizzo composto dal Presidente dell'Autorita' portuale, che lo presiede, da un rappresentante della regione, (( o delle regioni nel caso di ZES interregionale )), da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Ai membri del Comitato non spetta alcun compenso, indennita' di carica, corresponsione di gettoni di presenza o rimborsi per spese di missione. Il Comitato di indirizzo si avvale del Segretario generale dell'Autorita' (( di sistema )) portuale per l'esercizio delle funzioni amministrative gestionali di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri di funzionamento del Comitato si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
7. Il soggetto per l'amministrazione deve assicurare, in particolare:
a) gli strumenti che garantiscano (( l'insediamento e )) la piena operativita' delle aziende presenti nella ZES (( nonche' la promozione sistematica dell'area verso i potenziali investitori internazionali ));
b) l'utilizzo di servizi sia economici che tecnologici nell'ambito ZES;
c) l'accesso alle prestazioni di servizi da parte di terzi.
Il Segretario generale dell'Autorita' portuale puo' stipulare, previa autorizzazione del Comitato di indirizzo, accordi o convenzioni quadro con banche ed intermediari finanziari.
7-bis. Il Segretario generale dell'Autorita' (( di sistema )) portuale puo' stipulare, previa autorizzazione del Comitato di indirizzo, accordi o convenzioni quadro con banche ed intermediari finanziari.
8. Le imprese gia' operative nella ZES e quelle che si insedieranno nell'area, sono tenute al rispetto della normativa nazionale ed europea, nonche' delle prescrizioni adottate per il funzionamento della stessa ZES.

Riferimenti normativi

- Per i riferimenti al d.lgs. n. 165 del 2001, si
vedano i riferimenti normativi all'art. 1.
 
Art. 5
Benefici fiscali e semplificazioni

1. Le nuove imprese e quelle gia' esistenti, che avviano un programma di attivita' economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES, possono usufruire delle seguenti tipologie di agevolazioni:
a) procedure semplificate, individuate anche a mezzo di protocolli e convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate, e regimi procedimentali speciali, recanti accelerazione dei termini procedimentali ed adempimenti semplificati rispetto a procedure e regimi previsti dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile, sulla base di criteri derogatori e modalita' individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, se nominato, previa delibera del Consiglio dei ministri;
b) accesso alle infrastrutture esistenti e previste nel Piano di sviluppo strategico della ZES di cui all'articolo 4, comma 5, alle condizioni definite dal soggetto per l'amministrazione, ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto della normativa europea e delle norme vigenti in materia di sicurezza, nonche' delle disposizioni vigenti in materia di semplificazione previste dagli articoli 18 e 20 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169.
2. In relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, e' commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2020 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
3. Il riconoscimento delle tipologie di agevolazione di cui ai commi 1 e 2 e' soggetto al rispetto delle seguenti condizioni:
a) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attivita' nell'area ZES per almeno (( sette )) anni dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei benefici concessi e goduti;
b) le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.
4. L'agevolazione di cui al comma 2 e' concessa nel rispetto di tutte le condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e in particolare di quanto disposto dall'articolo 14; agli adempimenti di cui all'articolo 11 del medesimo Regolamento provvede il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato per la coesione territoriale e il Mezzogiorno.
5. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4 valutati in 25 milioni di euro nel 2018; 31,25 milioni di euro nel 2019 e 150,2 milioni di euro nel 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Le risorse di cui al periodo precedente sono imputate alla quota delle risorse destinata a sostenere interventi nelle regioni di cui all'articolo 4, comma 4.
6. L'Agenzia per la coesione territoriale assicura, con cadenza almeno semestrale, il monitoraggio degli interventi e degli incentivi concessi, riferendo al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, sull'andamento delle attivita' e sull'efficacia delle misure di incentivazione concesse, avvalendosi di un piano di monitoraggio concordato con il soggetto per l'amministrazione di cui all'articolo 4, comma 6, sulla base di indicatori di avanzamento fisico, finanziario e procedurale definiti con il decreto di cui all'articolo 4, comma 3.

Riferimenti normativi

- La legge 28 gennaio 1994, n. 84 recante riordino
della legislazione in materia portuale e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 28, del 4 febbraio 1999.
- Si riporta il testo degli articoli 18 e 20 del
decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 recante
riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della
disciplina concernente le Autorita' portuali di cui alla
legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo
8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124:
«Art. 18 (Introduzione dell'articolo 15-bis alla legge
28 gennaio 1994, n. 84). - 1. Dopo l'articolo 15 della
legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' inserito il seguente:
«Art. 15-bis (Sportello unico amministrativo). -1.
Presso la AdSP opera lo Sportello Unico Amministrativo
(SUA) che, per tutti i procedimenti amministrativi ed
autorizzativi concernenti le attivita' economiche, ad
eccezione di quelli concernenti lo Sportello unico doganale
e dei controlli e la sicurezza, svolge funzione unica di
front office rispetto ai soggetti deputati ad operare in
porto.».
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti adotta il regolamento attuativo dello
Sportello unico amministrativo come introdotto dal comma 1
del presente articolo, per disciplinare le relative
modalita' organizzative e di funzionamento.».
«Art. 20 (Sportello unico doganale e dei controlli). -
1. Allo sportello unico doganale di cui all'articolo 4,
comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono
attribuiti, altresi', la competenza nonche' i controlli
relativi a tutti gli adempimenti connessi all'entrata e
uscita delle merci nel o dal territorio nazionale. Il
coordinamento si applica, oltre che sui procedimenti
derivanti dall'applicazione delle norme unionali gia'
previsti dal predetto sportello unico doganale, anche su
quelli disposti da altre Amministrazioni o organi dello
Stato. I controlli, ad esclusione di quelli disposti
dall'Autorita' Giudiziaria e di quelli svolti dagli organi
competenti per la sicurezza dello Stato e dalle forze di
polizia, sono coordinati dall'ufficio doganale e si
eseguono contemporaneamente e nello stesso luogo.
Conseguentemente il predetto sportello unico doganale
assume la denominazione di «Sportello unico doganale e dei
controlli».
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministeri interessati, sono
individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie per
lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, di cui
l'Ufficio doganale puo' avvalersi, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
3. Le amministrazioni che a qualsiasi titolo effettuano
controlli sulle merci presentate in dogana concludono i
rispettivi procedimenti di competenza entro il termine di
un'ora per il controllo documentale e di cinque ore per il
controllo fisico delle merci. I suddetti termini decorrono
dal momento in cui le amministrazioni dispongono di tutti
gli elementi informativi e sono soddisfatte le condizioni
previste dalla normativa vigente per l'effettuazione dei
controlli. Quando i controlli richiedono accertamenti di
natura tecnica o prelevamento di campioni si applicano i
termini di esecuzione stabiliti dalla normativa dell'Unione
europea o dai protocolli di settore.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 98, della
legge 28 dicembre 2015 n. 208 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2016):
«98. Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei
beni strumentali nuovi indicati nel comma 99, destinati a
strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle
regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e
Sardegna, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo
107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite
delle regioni Molise e Abruzzo, ammissibili alle deroghe
previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come
individuate dalla Carta degli aiuti a finalita' regionale
2014-2020 C(2014)6424 final del 16 settembre 2014, come
modificata dalla decisione C(2016)5938 final del 23
settembre 2016, fino al 31 dicembre 2019 e' attribuito un
credito d'imposta nella misura massima consentita dalla
citata Carta. Alle imprese attive nel settore della
produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della
pesca e dell'acquacoltura, disciplinato dal regolamento
(UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 dicembre 2013, e nel settore della trasformazione e
della commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca
e dell'acquacoltura, che effettuano l'acquisizione di beni
strumentali nuovi, gli aiuti sono concessi nei limiti e
alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia
di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle
zone rurali e ittico.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 6, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2014):
«6. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma,
della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui
all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 88, la dotazione aggiuntiva del Fondo per lo
sviluppo e la coesione e' determinata, per il periodo di
programmazione 2014-2020, in 54.810 milioni di euro. Il
complesso delle risorse e' destinato a sostenere
esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura
ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle
aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del
Centro-Nord. Con la presente legge si dispone l'iscrizione
in bilancio dell'80 per cento del predetto importo secondo
la seguente articolazione annuale: 50 milioni per l'anno
2014, 500 milioni per l'anno 2015, 1.000 milioni per l'anno
2016; per gli anni successivi la quota annuale e'
determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»
 
Art. 6
Disposizioni di semplificazione per la valorizzazione
dei Patti per lo sviluppo

1. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito dei Patti per lo sviluppo, il rimborso delle spese effettivamente sostenute a valere sulle risorse FSC 2014-2020 assegnate ai Patti per lo sviluppo e' disposto sulla base di apposite richieste di pagamento presentate dalle amministrazioni titolari degli interventi e corredate dell'autocertificazione del rappresentante legale dell'amministrazione stessa ai sensi degli articoli 47 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il costo dell'intervento effettivamente realizzato e la regolarita' delle spese. Le richieste di pagamento di cui al presente comma sono inviate dall'Organismo di certificazione delle amministrazioni titolari degli interventi alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione che le inoltra al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ai fini del pagamento che avviene con le seguenti modalita': il 50 per cento del costo realizzato risultante nella richiesta di pagamento all'atto del ricevimento della stessa e il restante 50 per cento del costo realizzato, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, previa attestazione da parte dell'Agenzia per la coesione territoriale della coerenza dell'importo richiesto con i dati relativi all'avanzamento della spesa inseriti e validati nella Banca dati unitaria degli interventi della politica regionale.
2. Per ogni intervento previsto dai Patti per lo sviluppo, ciascun Comitato di indirizzo e controllo per la gestione del Patto individua l'amministrazione che indice, ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la Conferenza di servizi decisoria finalizzata ad acquisire tutti i pareri, le intese, i concerti, i nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, necessari per la realizzazione del singolo intervento.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 14-bis della legge
7 agosto 1990, n. 241 recante nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi:
«Art. 14-bis (Conferenza semplificata). 1. La
conferenza decisoria di cui all'articolo 14, comma 2, si
svolge in forma semplificata e in modalita' asincrona,
salvo i casi di cui ai commi 6 e 7. Le comunicazioni
avvengono secondo le modalita' previste dall'articolo 47
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. La conferenza e' indetta dall'amministrazione
procedente entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del
procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se
il procedimento e' ad iniziativa di parte. A tal fine
l'amministrazione procedente comunica alle altre
amministrazioni interessate:
a) l'oggetto della determinazione da assumere,
l'istanza e la relativa documentazione ovvero le
credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai
documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria;
b) il termine perentorio, non superiore a quindici
giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono
richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, integrazioni
documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o
qualita' non attestati in documenti gia' in possesso
dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili
presso altre pubbliche amministrazioni;
c) il termine perentorio, comunque non superiore a
quarantacinque giorni, entro il quale le amministrazioni
coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative
alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando
l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione
del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi
sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla
tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di
legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano
un termine diverso, il suddetto termine e' fissato in
novanta giorni;
d) la data della eventuale riunione in modalita'
sincrona di cui all'articolo 14-ter, da tenersi entro dieci
giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera c),
fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di
conclusione del procedimento.
3. Entro il termine di cui al comma 2, lettera c), le
amministrazioni coinvolte rendono le proprie
determinazioni, relative alla decisione oggetto della
conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate,
sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano,
ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai
fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni
eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del
superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e
analitico e specificano se sono relative a un vincolo
derivante da una disposizione normativa o da un atto
amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte
per la migliore tutela dell'interesse pubblico.
4. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto
dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti
espressi, la mancata comunicazione della determinazione
entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la
comunicazione di una determinazione priva dei requisiti
previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza
condizioni. Restano ferme le responsabilita'
dell'amministrazione, nonche' quelle dei singoli dipendenti
nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso,
ancorche' implicito.
5. Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera c),
l'amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni
lavorativi, la determinazione motivata di conclusione
positiva della conferenza, con gli effetti di cui
all'articolo 14-quater, qualora abbia acquisito
esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche
implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le
altre amministrazioni interessate, che le condizioni e
prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni
ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano
essere accolte senza necessita' di apportare modifiche
sostanziali alla decisione oggetto della conferenza.
Qualora abbia acquisito uno o piu' atti di dissenso che non
ritenga superabili, l'amministrazione procedente adotta,
entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione
negativa della conferenza che produce l'effetto del rigetto
della domanda. Nei procedimenti a istanza di parte la
suddetta determinazione produce gli effetti della
comunicazione di cui all'articolo 10-bis. L'amministrazione
procedente trasmette alle altre amministrazioni coinvolte
le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui al
suddetto articolo e procede ai sensi del comma 2.
Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni e'
data ragione nell'ulteriore determinazione di conclusione
della conferenza.
6. Fuori dei casi di cui al comma 5, l'amministrazione
procedente, ai fini dell'esame contestuale degli interessi
coinvolti, svolge, nella data fissata ai sensi del comma 2,
lettera d), la riunione della conferenza in modalita'
sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter.
7. Ove necessario, in relazione alla particolare
complessita' della determinazione da assumere,
l'amministrazione procedente puo' comunque procedere
direttamente in forma simultanea e in modalita' sincrona,
ai sensi dell'articolo 14-ter. In tal caso indice la
conferenza comunicando alle altre amministrazioni le
informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e
convocando la riunione entro i successivi quarantacinque
giorni. L'amministrazione procedente puo' altresi'
procedere in forma simultanea e in modalita' sincrona su
richiesta motivata delle altre amministrazioni o del
privato interessato avanzata entro il termine perentorio di
cui al comma 2, lettera b). In tal caso la riunione e'
convocata nei successivi quarantacinque giorni 2.».
 
(( Art. 6 bis
Disposizioni per agevolare le intese regionali
a favore degli investimenti

1. Al fine di favorire gli investimenti, per le regioni che rendono disponibili spazi finanziari per gli enti locali del proprio territorio nell'ambito delle intese territoriali di cui all'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, per gli anni 2017-2019, e' autorizzato lo svincolo di destinazione delle somme alle stesse spettanti dallo Stato nel limite del doppio degli spazi finanziari resi disponibili, purche' non esistano obbligazioni sottostanti gia' contratte ovvero purche' le suddette somme non siano relative ai livelli essenziali delle prestazioni, per le quali rimane l'obbligo a carico della regione di farvi fronte. Le risorse svincolate sono destinate dalle regioni alla riduzione del debito e agli investimenti, nel rispetto del saldo di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 10 della legge 24
dicembre 2012, n. 243 recante disposizioni per l'attuazione
del principio del pareggio di bilancio ai sensi
dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione:
«Art. 10 (Ricorso all'indebitamento da parte delle
regioni e degli enti locali). - 1. Il ricorso
all'indebitamento da parte delle regioni, dei comuni, delle
province, delle citta' metropolitane e delle province
autonome di Trento e di Bolzano e' consentito
esclusivamente per finanziare spese di investimento con le
modalita' e nei limiti previsti dal presente articolo e
dalla legge dello Stato.
2. In attuazione del comma 1, le operazioni di
indebitamento sono effettuate solo contestualmente
all'adozione di piani di ammortamento di durata non
superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono
evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui
singoli esercizi finanziari futuri nonche' le modalita' di
copertura degli oneri corrispondenti.
3. Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 e
le operazioni di investimento realizzate attraverso
l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi
precedenti sono effettuate sulla base di apposite intese
concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno
di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'articolo
9, comma 1, del complesso degli enti territoriali della
regione interessata, compresa la medesima regione.
4. Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 e
le operazioni di investimento realizzate attraverso
l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi
precedenti, non soddisfatte dalle intese di cui al comma 3,
sono effettuate sulla base dei patti di solidarieta'
nazionali. Resta fermo il rispetto del saldo di cui
all'articolo 9, comma 1, del complesso degli enti
territoriali.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata,
sono disciplinati criteri e modalita' di attuazione del
presente articolo, ivi incluse le modalita' attuative del
potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o
ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano. Lo schema del decreto e' trasmesso
alle Camere per l'espressione del parere delle commissioni
parlamentari competenti per i profili di carattere
finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni
dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto puo' essere
comunque adottato.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 466, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019):
«466. A decorrere dall'anno 2017 gli enti di cui al
comma 465 del presente articolo devono conseguire il saldo
non negativo, in termini di competenza, tra le entrate
finali e le spese finali, ai sensi dell'articolo 9, comma
1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Ai sensi del comma
1-bis del medesimo articolo 9, le entrate finali sono
quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di
bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli
1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni
2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di
competenza e' considerato il fondo pluriennale vincolato,
di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal
ricorso all'indebitamento. A decorrere dall'esercizio 2020,
tra le entrate e le spese finali e' incluso il fondo
pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato
dalle entrate finali. Non rileva la quota del fondo
pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni
cancellati definitivamente dopo l'approvazione del
rendiconto dell'anno precedente.».
 
(( Art. 6 ter
Misure per il completamento delle infrastrutture

1. Al fine di consentire la completa realizzazione di opere pubbliche, al punto 5.4 dell'allegato 4.2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole: «A seguito dell'aggiudicazione definitiva della gara, le spese contenute nel quadro economico dell'opera prenotate, ancorche' non impegnate, continuano ad essere finanziate dal fondo pluriennale vincolato, mentre gli eventuali ribassi di asta, costituiscono economie di bilancio e confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione a meno che, nel frattempo, sia intervenuta formale rideterminazione del quadro economico progettuale da parte dell'organo competente che incrementa le spese del quadro economico dell'opera finanziandole con le economie registrate in sede di aggiudicazione.» sono sostituite dalle seguenti: «A seguito dell'aggiudicazione definitiva della gara, le spese contenute nel quadro economico dell'opera prenotate, ancorche' non impegnate, continuano ad essere finanziate dal fondo pluriennale vincolato, mentre gli eventuali ribassi di asta costituiscono economie di bilancio e confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione se entro il secondo esercizio successivo all'aggiudicazione non sia intervenuta formale rideterminazione del quadro economico progettuale da parte dell'organo competente che incrementa le spese del quadro economico dell'opera stessa finanziandole con le economie registrate in sede di aggiudicazione e l'ente interessato rispetti i vincoli di bilancio definiti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 243.». ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il punto 5.4 dell'allegato 4.2 al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42, come modificato dalla presente legge:
«5.4 Il fondo pluriennale vincolato e' un saldo
finanziario, costituito da risorse gia' accertate destinate
al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente gia'
impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in
cui e' accertata l'entrata.
Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la
copertura di spese imputate agli esercizi successivi a
quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il
principio della competenza finanziaria di cui all'allegato
1, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente
tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego
di tali risorse.
Il fondo pluriennale vincolate e' formato solo da
entrate correnti vincolate e da entrate destinate al
finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli
esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative
spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle
entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato
costituito:
a) in occasione del riaccertamento ordinario dei
residui al fine di consentire la reimputazione di un
impegno che, a seguito di eventi verificatisi
successivamente alla registrazione, risulta non piu'
esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce
b) in occasione del riaccertamento straordinario dei
residui, effettuata per adeguare lo stock dei residui
attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova
configurazione del principio contabile generale della
competenza finanziaria.
Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto
capitale ma puo' essere destinato a garantire la copertura
di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte
di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati,
esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui e'
esigibile la corrispondente spesa.
L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata,
distinto in parte corrente e in c/capitale, e' pari alla
sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo
stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio
precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si
riferiscono le spese, dell'esercizio precedente. Solo con
riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del
fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, puo' risultare
inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa
dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile
stimare o far riferimento, sulla base di dati di
preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre
dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio
di previsione, degli impegni imputati agli esercizi
precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.
Nel corso dell'esercizio, sulla base dei risultati del
rendiconto, e' determinato l'importo definitivo del fondo
pluriennale vincolato stanziato in entrata del primo
esercizio considerato nel bilancio di previsione e degli
impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione
agli esercizi successivi, di cui il fondo pluriennale
vincolato di entrata costituisce la copertura.
Sugli stanziamenti di spesa intestati ai singoli fondi
pluriennali vincolati non e' possibile assumere impegni ed
effettuare pagamenti.
Il fondo pluriennale risulta immediatamente
utilizzabile, a seguito dell'accertamento delle entrate che
lo finanziano, ed e' possibile procedere all'impegno delle
spese esigibili nell'esercizio in corso (la cui copertura
e' costituita dalle entrate accertate nel medesimo
esercizio finanziario), e all'impegno delle spese esigibili
negli esercizi successivi (la cui copertura e' effettuata
dal fondo).
In altre parole, il principio della competenza
potenziata prevede che il "fondo pluriennale vincolato" sia
uno strumento di rappresentazione della programmazione e
previsione delle spese pubbliche territoriali, sia correnti
sia di investimento, che evidenzi con trasparenza e
attendibilita' il procedimento di impiego delle risorse
acquisite dall'ente che richiedono un periodo di tempo
ultrannuale per il loro effettivo impiego ed utilizzo per
le finalita' programmate e previste. In particolare, la
programmazione e la previsione delle opere pubbliche e'
fondata sul Programma triennale delle opere pubbliche e
relativo elenco annuale di cui alla vigente normativa che
prevedono, tra l'altro, la formulazione del cronoprogramma
(previsione dei SAL) relativo agli interventi di
investimento programmati.
In fase di previsione il fondo pluriennale vincolato
stanziato tra le spese e' costituito da due componenti
logicamente distinte:
1) la quota di risorse accertate negli esercizi
precedenti che costituiscono la copertura di spese gia'
impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si
riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;
2) le risorse che si prevede di accertare nel corso
dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di
spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio
cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi
successivi.
L'esigenza di rappresentare nel bilancio di previsione
le scelte operate, compresi i tempi di previsto impiego
delle risorse acquisite per gli interventi sopra
illustrati, e' fondamentale nella programmazione della
spesa pubblica locale (si pensi alla indispensabilita' di
tale previsione nel caso di indebitamento o di utilizzo di
trasferimenti da altri livelli di governo). Cio' premesso,
si ritiene possibile stanziare, nel primo esercizio in cui
si prevede l'avvio dell'investimento, il fondo pluriennale
vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non
risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilita'
della spesa.
In tali casi, il fondo e' imputato nella spesa
dell'esercizio in cui si prevede di realizzare
l'investimento in corso di definizione, alla missione ed al
programma cui si riferisce la spesa e, nel bilancio
gestionale (per le regioni) e nel PEG (per gli enti
locali), e' "intestato" alla specifica spesa che si e'
programmato di realizzare, anche se non risultano
determinati i tempi e le modalita'.
Nel corso dell'esercizio, a seguito della definizione
del cronoprogramma (previsione dei SAL) della spesa, si
apportano le necessarie variazioni a ciascun esercizio
considerati nel bilancio di previsione per stanziare la
spesa ed il fondo pluriennale negli esercizi di competenza
e, quando l'obbligazione giuridica e' sorta, si provvede ad
impegnare l'intera spesa con imputazione agli esercizi in
cui l'obbligazione e' esigibile.
Nel caso in cui, alla fine dell'esercizio, l'entrata
sia stata accertata o incassata e la spesa non sia stata
impegnata, tutti gli stanziamenti cui si riferisce la
spesa, compresi quelli relativi al fondo pluriennale,
iscritti nel primo esercizio del bilancio di previsione,
costituiscono economia di bilancio e danno luogo alla
formazione di una quota del risultato di amministrazione
dell'esercizio da destinarsi in relazione alla tipologia di
entrata accertata. In allegato al bilancio di previsione
sono indicate le spese finanziate dal fondo pluriennale,
distinguendo quelle impegnate negli esercizi precedenti,
quelle stanziate nell'esercizio e destinate alla
realizzazione di investimenti gia' definiti e quelle
destinate alla realizzazione di investimenti in corso di
definizione. Con riferimento agli investimenti in corso di
definizione, l'ente indica le cause che non hanno reso
ancora possibile porre in essere la programmazione
necessaria per definire il cronoprogramma (previsione dei
SAL) della spesa.
In allegato al rendiconto dell'esercizio sono indicati
gli impegni imputati agli esercizi successivi a quelli cui
si riferisce il rendiconto finanziati dal fondo pluriennale
vincolato alla data di chiusura dell'esercizio.
Possono essere finanziate dal fondo pluriennale (e solo
ai fini della sua determinazione):
a) tutte le voci di spesa contenute nei quadri
economici relative a spese di investimento per lavori
pubblici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti
pubblici", esigibili negli esercizi successivi, anche se
non interamente impegnate (in parte impegnate e in parte
prenotate), sulla base di un progetto approvato del quadro
economico progettuale. La costituzione del fondo per
l'intero quadro economico progettuale e' consentita solo in
presenza di impegni assunti sulla base di obbligazioni
giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilita',
ancorche' relativi solo ad alcune spese del quadro
economico progettuale, escluse le spere di progettazione.
In altre parole l'impegno delle sole spese di progettazione
non consente la costituzione del fondo pluriennale
vincolato per le spese contenute nel quadro economico
progettuale;
b) le spese riferite a procedure di affidamento
attivate ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del citato
decreto legislativo n. 163 del 2006, unitamente alle voci
di spesa contenute nel quadro economico dell'opera
(ancorche' non impegnate).
In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'anno
successivo, le risorse accertate cui il fondo pluriennale
si riferisce confluiscono nell'avanzo di amministrazione
disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte
di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in
c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di
pari importo.
Per "procedure attivate" gara formalmente indetta ai
sensi dell'art. 53, comma 2" si intende, ad esempio,
affidamenti in economia, o la pubblicazione del bando di
gara, mentre nel caso di procedura negoziata senza
pubblicazione di bando, consentita negli specifici casi di
cui all'art. 57 del D.lgs. 163/2006 (ad es. quando in esito
all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non e'
stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta
appropriata o nessuna candidatura; ragioni tecniche ed
artistiche impongono che il contratto sia affidato
unicamente ad un operatore economico determinato; ragioni
di estrema urgenza; lavori complementari), si fa
riferimento al momento in cui, ai sensi dell'art. 57 del
D.lgs. 163/2006, gli operatori economici selezionati
vengono invitati a presentare le offerte oggetto della
negoziazione, con lettera contenente gli elementi
essenziali della prestazione richiesta.
A seguito dell'aggiudicazione definitiva della gara, le
spese contenute nel quadro economico dell'opera prenotate,
ancorche' non impegnate, continuano ad essere finanziate
dal fondo pluriennale vincolato, mentre gli eventuali
ribassi di asta costituiscono economie di bilancio e
confluiscono nella quota vincolata del risultato di
amministrazione se entro il secondo esercizio successivo
all'aggiudicazione non sia intervenuta formale
rideterminazione del quadro economico progettuale da parte
dell'organo competente che incrementa le spese del quadro
economico dell'opera stessa finanziandole con le economie
registrate in sede di aggiudicazione e l'ente interessato
rispetti i vincoli di bilancio definiti dalla legge 24
dicembre 2012, n. 243. Quando l'opera e' completata, o
prima, in caso di svincolo da parte del Responsabile Unico
del Progetto, le spese previste nel quadro economico
dell'opera e non impegnate costituiscono economie di
bilancio e confluiscono nel risultato di amministrazione
coerente con la natura dei finanziamenti.
Si segnala la rilevanza della "prenotazione della
spesa" riguardante le spese delle gare formalmente indette
e del quadro economico dell'opera, uniche fattispecie di
costituzione del fondo pluriennale vincolato in assenza di
impegni imputati nelle scritture contabili degli esercizi
successivi.
Viceversa, se nel corso della gestione sono stati
assunti impegni pluriennali relativi agli esercizi
successivi, e' facolta' dell'ente prenotare le
corrispondenti quote del fondo pluriennale iscritte nella
spesa dell'esercizio in corso di gestione.
I fondi pluriennali vincolati prenotati sono iscritti
tra le entrate del bilancio di previsione dell'esercizio
successivo, alla voce "fondo pluriennale", distintamente
per la parte corrente e in conto capitale.
In sede di elaborazione del rendiconto, i fondi
pluriennali vincolati non prenotati costituiscono economia
del bilancio e concorrono alla determinazione del risultato
contabile di amministrazione.
Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di
contabilita' dell'ente, i dirigenti responsabili della
spesa possono autorizzare variazioni fra gli stanziamenti
riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli
stanziamenti correlati, escluse quelle previste
dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118 di competenza della giunta.
I regolamenti di contabilita' delle regioni possono
prevedere che le variazioni del fondo pluriennale vincolato
siano autorizzate dal responsabile finanziario.
Nelle more dell'adeguamento del regolamento di
contabilita' dell'ente ai principi del presente decreto, le
variazioni del fondo pluriennale vincolato possono essere
autorizzate dal responsabile finanziario della regione.
Nel corso dell'esercizio, la cancellazione di un
impegno finanziato dal fondo pluriennale vincolato comporta
la necessita' di procedere alla contestuale dichiarazione
di indisponibilita' di una corrispondente quota del fondo
pluriennale vincolato iscritto in entrata che deve essere
ridotto in occasione del rendiconto, con corrispondente
liberazione delle risorse a favore del risultato di
amministrazione.
E' possibile utilizzare il fondo pluriennale iscritto
in entrata solo nel caso in cui il vincolo di destinazione
delle risorse che hanno finanziato il fondo pluriennale
preveda termini e scadenze il cui mancato rispetto
determinerebbe il venir meno delle entrate vincolate o
altre fattispecie di danno per l'ente.
Per ulteriori informazioni riguardanti le modalita' di
utilizzo del fondo pluriennale vincolato, si rinvia al
principio applicato della programmazione di bilancio n. 4/1
ed agli esempi dell'appendice tecnica, che costituiscono
parte integrante del presente principio.».
 
Art. 7
Valorizzazione dei Contratti istituzionali
di sviluppo - CIS

1. Al fine di sostenere la coesione territoriale, lo sviluppo e la crescita economica del Paese ed accelerare l'attuazione di interventi di notevole complessita', aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi, che richiedano un approccio integrato e l'impiego di fondi strutturali di investimento europei e di fondi nazionali inseriti in piani e programmi operativi finanziati a valere sulle risorse nazionali e europee, anche in coerenza con quanto previsto dall'articolo 36 «Investimenti territoriali integrati», regolamento (UE) n. 1303/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, anche ai sensi di quanto previsto dalla lettera g), del comma 703, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, (( e dalla lettera f-ter) )), del comma 2, dell'articolo 10, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, individua gli interventi per i quali si procede alla sottoscrizione di appositi Contratti istituzionali di sviluppo (CIS), su richiesta delle amministrazioni interessate.
(( 1-bis. Per la realizzazione di interventi urgenti previsti per la citta' di Matera designata «Capitale europea della cultura 2019», su richiesta del comune di Matera, si procede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla sottoscrizione di un apposito Contratto istituzionale di sviluppo, che prevede come soggetto attuatore l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.. Le risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli interventi ricompresi nel Contratto sono trasferite annualmente, sulla base dello stato di avanzamento dei lavori e previo nulla osta del soggetto coordinatore degli interventi individuato condecreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2017, ad una contabilita' speciale intestata al soggetto attuatore. Il soggetto attuatore presenta il rendiconto della contabilita' speciale di cui e' titolare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, secondo le modalita' di cui agli articoli 11 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo della lettera g), del comma 703,
dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015):
«703. Ferme restando le vigenti disposizioni
sull'utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di
seguito denominato FSC, per specifiche finalita' e
sull'impiego dell'80 per cento delle risorse nelle regioni
del Mezzogiorno, per l'utilizzo delle risorse assegnate per
il periodo di programmazione 2014-2020 e nell'ambito della
normativa vigente sugli aspetti generali delle politiche di
coesione si applicano le seguenti disposizioni:
a) - f) Omissis
g) successivamente all'approvazione del piano stralcio
e dei piani operativi da parte del CIPE, che deve
deliberare entro venti giorni dalla trasmissione di cui
alla lettera d), l'Autorita' politica per la coesione
coordina l'attuazione dei piani a livello nazionale e
regionale e individua i casi nei quali, per gli interventi
infrastrutturali di notevole complessita', si debba
procedere alla stipulazione del contratto istituzionale di
sviluppo ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 6,
commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.
88, e successive modificazioni, e all' articolo 9-bis del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
h) successivamente all'approvazione da parte del CIPE
dei piani operativi, sulla base dell'effettiva
realizzazione degli stessi, l'Autorita' politica per la
coesione puo' proporre al CIPE, ai fini di una sua
successiva deliberazione in merito, una diversa
ripartizione della dotazione tra le aree tematiche
nazionali, la rimodulazione delle quote annuali di spesa
per ciascuna area e la revoca di assegnazioni a causa di
impossibilita' sopravvenute, di mancato rispetto dei tempi
o di inadempienze. L'Autorita' politica per la coesione
presenta comunque al CIPE, entro il 10 settembre di ogni
anno, una relazione sullo stato di avanzamento degli
interventi della programmazione 2014-2020 ai fini della
definizione della Nota di aggiornamento del DEF e della
legge di bilancio;».
- Si riporta il testo della lettera f-ter), del comma
2, dell'articolo 10, del decreto-legge 31 agosto 2013 n.
101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di
obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche
amministrazioni e convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 ottobre 2013, n. 125:
«Art. 10 (Misure urgenti per il potenziamento delle
politiche di coesione). - 1. Omissis
2. Ferme restando le competenze delle amministrazioni
titolari di programmi e delle relative autorita' di
gestione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in
particolare:
a) nell'attivita' istruttoria cura il raccordo con le
amministrazioni statali e regionali competenti ai fini
della predisposizione di proposte di programmazione
economica e finanziaria e di destinazione territoriale
delle risorse della politica di coesione europea e
nazionale di natura finanziaria e non finanziaria miranti
ad accrescere la coesione territoriale, anche ai fini
dell'adozione degli atti di indirizzo e di programmazione
relativi all'impiego dei fondi a finalita' strutturale
dell'Unione Europea, nonche' all'impiego del Fondo per lo
sviluppo e la coesione da realizzare in forma integrata con
le risorse europee per lo sviluppo regionale;
b) promuove e coordina i programmi e gli interventi
finanziati dai fondi strutturali, i programmi finanziati
dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, nonche' le
attivita' di valutazione delle politiche di coesione;
c) raccoglie ed elabora, in collaborazione con le
amministrazioni statali e regionali competenti,
informazioni e dati sull'attuazione dei programmi operativi
dei fondi a finalita' strutturale dell'Unione europea,
nonche' sull'attuazione del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, anche ai fini dell'adozione delle misure di
accelerazione degli interventi necessari ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 88;
d) supporta il Presidente o il Ministro delegato nei
rapporti con le istituzioni dell'Unione europea relativi
alla fase di definizione delle politiche di sviluppo
regionale e di verifica della loro realizzazione,
predisponendo, ove necessario, proposte di
riprogrammazione;
e) raccoglie ed elabora informazioni, dati e analisi in
materia di sviluppo regionale;
f) cura l'istruttoria relativa all'esercizio dei poteri
di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n.
88 del 2011, al fine di assicurare l'efficace utilizzo
delle risorse per la politica di coesione;
f-bis) puo' avvalersi, al fine di rafforzare
l'attuazione della politica di coesione ed assicurare il
perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, comma
3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nonche'
per dare esecuzione alle determinazioni assunte ai sensi
dell'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 88 del
2011, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, anche attraverso
il ricorso alle misure di accelerazione degli interventi
strategici di cui all'articolo 55-bis del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27;
f-ter) promuove il ricorso alle modalita' di attuazione
di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 88, e alle misure previste dagli articoli 9 e
9-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
- Si riporta il testo dell'articolo 11 del decreto
legislativo 30 giugno 2011, n. 123 recante riforma dei
controlli di regolarita' amministrativa e contabile e
potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della
spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre
2009, n. 196:
«Art 11 (Atti sottoposti al controllo successivo e
soggetti obbligati). - 1. Sono sottoposti al controllo
successivo di regolarita' amministrativa e contabile i
seguenti atti:
a) rendiconti amministrativi relativi alle aperture di
credito alimentate con fondi di provenienza statale resi
dai funzionari delegati titolari di contabilita' ordinaria
e speciale;
b) rendiconti amministrativi resi dai commissari
delegati titolari di contabilita' speciale di cui
all'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992,
n. 225, e successive modificazioni, nonche' da ogni altro
soggetto gestore, comunque denominato;
c) rendiconti amministrativi afferenti a un'unica
contabilita' speciale alimentata con fondi di provenienza
statale e non statale per la realizzazione di accordi di
programma;
d) ogni altro rendiconto previsto da specifiche
disposizioni di legge;
e) conti giudiziali;
e-bis) ordini collettivi di pagamento relativi alle
competenze fisse ed accessorie del personale centrale e
periferico dello Stato, erogati secondo le modalita' di cui
all'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, e successive modificazioni.
2. I soggetti gestori dei fondi di cui al comma 1,
lettere dalla a) alla d), devono rendere il conto
finanziario della loro gestione al competente ufficio di
controllo al termine di ciascun esercizio finanziario,
nonche' alla conclusione dell'intervento delegato.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera c), qualora
la quota parte di finanziamento statale sia maggioritaria,
il riscontro viene effettuato dal competente ufficio di
controllo del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato. Diversamente, il competente organo di controllo e'
individuato in sede di accordo di programma o
dall'ordinamento dell'amministrazione che mette a
disposizione la prevalente quota di finanziamento. In ogni
caso, gli esiti del controllo sono comunicati a tutte le
amministrazioni partecipanti per i relativi provvedimenti
di competenza.
3-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera e-bis),
agli ordini collettivi di pagamento, emessi in esecuzione
dei provvedimenti amministrativi di cui all'articolo 5,
comma 2, lettere c) e d), e' data esecuzione sotto la
diretta responsabilita' dell'amministrazione ordinante. Gli
uffici di controllo verificano i flussi dei pagamenti
erogati e segnalano alle amministrazioni titolari delle
partite stipendiali le eventuali irregolarita' riscontrate.
A questi fini gli uffici di controllo hanno accesso a tutti
gli applicativi informatici e ai database in uso per il
pagamento delle competenze fisse e accessorie del personale
e possono richiedere ogni altro atto o documento ritenuto
necessario.
4. I commissari delegati e i soggetti attuatori di cui
all'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992,
n. 225, e successive modificazioni, entro dieci giorni
dall'insediamento, in considerazione della complessita'
della gestione e della rilevanza delle risorse normalmente
accreditate, trasmettono all'ufficio di controllo copia
dell'ordinanza istitutiva della gestione. Su specifica
richiesta degli uffici di controllo, i commissari delegati
trasmettono copia degli atti adottati riguardanti
l'attivita' contrattuale posta in essere con l'utilizzo
delle risorse ricevute e ogni elemento informativo ritenuto
utile ai fini del successivo controllo del rendiconto.
5. Per particolari tipologie di rendiconti resi da
commissari delegati o commissari straordinari o funzionari
delegati alla realizzazione di opere specifiche o urgenti,
possono essere stabilite procedure di controllo di tipo
concomitante sui contratti di particolare rilevanza e
complessita', secondo criteri e modalita' da definirsi con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con i Ministri titolari della spesa, fermo
restando l'obbligo di rendicontazione.
6. Sono fatte salve le diverse attribuzioni di
competenza territoriale dettate da specifiche leggi di
settore, nonche' tutte le speciali disposizioni normative
vigenti in materia di controllo successivo.».
 
Art. 8
(( Disposizioni di semplificazione in materia di amministrazione
straordinaria e in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
))


1. Nel caso siano destinatarie di domanda giudiziale di risoluzione per inadempimento, ovvero di dichiarazione di avvalersi di clausola risolutiva espressa del contratto di cessione dei complessi aziendali acquisiti da societa' sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, le societa' cessionarie di tali complessi aziendali sono ammesse all'amministrazione straordinaria di cui al suddetto decreto-legge, anche su istanza del commissario straordinario della societa' cedente, indipendentemente dal possesso dei requisiti previsti alle lettere a) e b) dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004 n. 39, fermi gli altri presupposti previsti dalle norme vigenti.
(( 1-bis. L'articolo 3, comma 1-ter, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dallalegge 18 febbraio 2004, n. 39, si interpreta nel senso che nella categoria dei crediti prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, rientrano quelli delle imprese di autotrasporto che consentono le attivita' ivi previste e la funzionalita' degli impianti produttivi dell'ILVA.
1-ter. Non possono essere distratte dalla destinazione prevista, ne' essere soggette ad azioni ordinarie, cautelari o conservative da parte dei creditori dei singoli soggetti partecipanti ovvero del Gestore della rete di trasmissione nazionale ovvero del soggetto cui potra' essere affidata la gestione delle garanzie stesse, anche in caso di apertura di procedure concorsuali, le garanzie a copertura delle obbligazioni assunte dai soggetti partecipanti al sistema di remunerazione della capacita' di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379, in qualunque forma prestate. Durante il periodo di partecipazione al mercato della capacita' e per l'intera durata degli impegni contrattuali non opera, nei confronti dell'ammontare garantito, la compensazione legale e giudiziale e non puo' essere pattuita la compensazione volontaria.
1-quater. L'articolo 11-ter del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, non si applica ai Corpi volontari dei vigili del fuoco, nonche' alle relative unioni. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo delle lettere a) e b)
dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre
2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
febbraio 2004 n. 39 recante misure urgenti per la
ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di
insolvenza:
«Art. 1 (Requisiti per l'ammissione). - 1. Le
disposizioni del presente decreto si applicano alle imprese
soggette alle disposizioni sul fallimento in stato di
insolvenza che intendono avvalersi della procedura di
ristrutturazione economica e finanziaria di cui
all'articolo 27, comma 2, lettera b), del decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270, di seguito denominato:
«decreto legislativo n. 270», ovvero del programma di
cessione dei complessi aziendali, di cui all'articolo 27,
comma 2, lettera a), del medesimo decreto, purche' abbiano,
singolarmente o, come gruppo di imprese costituito da
almeno un anno, entrambi i seguenti requisiti:
a) lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al
trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiori a
cinquecento da almeno un anno;
b) debiti, inclusi quelli derivanti da garanzie
rilasciate, per un ammontare complessivo non inferiore a
trecento milioni di euro.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1-ter, del
decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 recante
misure urgenti per la ristrutturazione industriale di
grandi imprese in stato di insolvenza:
«Art. 3 (Funzioni del commissario straordinario). - 1.
Il commissario straordinario, sino alla dichiarazione dello
stato di insolvenza, provvede all'amministrazione
dell'impresa, compiendo ogni atto utile all'accertamento
dello stato di insolvenza.
1-bis. Il giudice delegato, prima dell'autorizzazione
del programma, puo' autorizzare il commissario
straordinario al pagamento di creditori anteriori, quando
cio' sia necessario per evitare un grave pregiudizio alla
continuazione dell'attivita' d'impresa o alla consistenza
patrimoniale dell'impresa stessa.
1-ter. Per le imprese che gestiscono almeno uno
stabilimento industriale di interesse strategico nazionale
ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012,
n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
dicembre 2012, n. 231, e che sono ammesse alla procedura di
amministrazione straordinaria di cui al presente decreto, i
crediti anteriori all'ammissione alla procedura, vantati da
piccole e medie imprese individuate dalla raccomandazione
2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativi
a prestazioni necessarie al risanamento ambientale, alla
sicurezza e alla continuita' dell'attivita' degli impianti
produttivi essenziali nonche' i crediti anteriori relativi
al risanamento ambientale, alla sicurezza e all'attuazione
degli interventi in materia di tutela dell'ambiente e della
salute previsti dal piano di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2014, sono
prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Le
distribuzioni di acconti parziali ai creditori
prededucibili sono effettuate dal commissario straordinario
dando preferenza al pagamento dei crediti delle imprese
fornitrici. Si applica l'articolo 212 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, intendendosi sostituito all'autorita'
di vigilanza il giudice delegato alla procedura.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 111 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267 recante disciplina del
fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione
controllata e della liquidazione coatta amministrativa:
«Art. 111 (Ordine di distribuzione delle somme). - Le
somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate
nel seguente ordine:
1) per il pagamento dei crediti prededucibili;
2) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione
sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge;
3) per il pagamento dei creditori chirografari, in
proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di
essi fu ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2,
qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero
per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa.
Sono considerati crediti prededucibili quelli cosi'
qualificati da una specifica disposizione di legge, e
quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure
concorsuali di cui alla presente legge; tali crediti sono
soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma n.
1).».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto
legislativo 19 dicembre 2003, n. 379 recante disposizioni
in materia di remunerazione delle capacita' di produzione
di energia elettrica:
«Art. 1 (Garanzia dell'adeguatezza della capacita'
produttiva). - 1. Il sistema di remunerazione della
disponibilita' di capacita' produttiva di energia
elettrica, disciplinato dal presente decreto, assicura il
raggiungimento e il mantenimento dell'adeguatezza della
capacita' produttiva, al fine di garantire la copertura
della domanda nazionale con i necessari margini di riserva.
2. Il sistema di remunerazione di cui al comma 1 e'
basato su meccanismi concorrenziali, trasparenti, non
discriminatori e non distorsivi per il mercato, orientati a
minimizzare gli oneri per i consumatori ed e' regolato dai
seguenti principi:
a) la remunerazione e' applicata alle unita' di
produzione di nuova realizzazione, nonche' al mantenimento,
in esercizio efficiente, della capacita' esistente;
b) la remunerazione e' commisurata agli obiettivi di
capacita' produttiva del sistema elettrico indicati dal
Gestore della rete di trasmissione nazionale;
c) la remunerazione puo' essere applicata anche ai
consumatori di energia elettrica dotati di caratteristiche
tecniche idonee a fornire il servizio di riserva, che non
beneficiano di altre agevolazioni;
d) la remunerazione e' subordinata al rilascio di
apposita garanzia prestata dai soggetti beneficiari.».
- Si riporta il testo dell'articolo 11-ter del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42:
«Art. 11-ter (Enti strumentali). - 1. Si definisce ente
strumentale controllato di una regione o di un ente locale
di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nei cui
confronti la regione o l'ente locale ha una delle seguenti
condizioni:
a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza
dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione
di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli
organi decisionali, competenti a definire le scelte
strategiche e le politiche di settore, nonche' a decidere
in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla
programmazione dell'attivita' di un ente o di un'azienda;
c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di
voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a
definire le scelte strategiche e le politiche di settore,
nonche' a decidere in ordine all'indirizzo, alla
pianificazione ed alla programmazione dell'attivita'
dell'ente o dell'azienda;
d) l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi
consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla
propria quota di partecipazione;
e) un'influenza dominante in virtu' di contratti o
clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali
contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di
concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono
prevalentemente l'attivita' oggetto di tali contratti,
comportano l'esercizio di influenza dominante.
2. Si definisce ente strumentale partecipato da una
regione o da un ente locale di cui all'art. 2 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'azienda o l'ente,
pubblico o privato, nel quale la regione o l'ente locale ha
una partecipazione, in assenza delle condizioni di cui al
comma 1.
3. Gli enti strumentali di cui ai commi 1 e 2 sono
distinti nelle seguenti tipologie, corrispondenti alle
missioni del bilancio:
a) servizi istituzionali, generali e di gestione;
b) istruzione e diritto allo studio;
c) ordine pubblico e sicurezza;
d) tutela e valorizzazione dei beni ed attivita'
culturali;
e) politiche giovanili, sport e tempo libero;
f) turismo;
g) assetto del territorio ed edilizia abitativa;
h) sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente;
i) trasporti e diritto alla mobilita';
j) soccorso civile;
k) diritti sociali, politiche sociali e famiglia;
l) tutela della salute;
m) sviluppo economico e competitivita';
n) politiche per il lavoro e la formazione
professionale;
o) agricoltura, politiche agroalimentari e pesca;
p) energia e diversificazione delle fonti energetiche;
q) relazione con le altre autonomie territoriali e
locali;
r) relazioni internazionali.».
 
Art. 9
Misure urgenti ambientali in materia
di classificazione dei rifiuti

(( 1. I numeri da 1 a 7 della parte premessa all'introduzione dell'allegato D alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dal seguente:
«1. La classificazione dei rifiuti e' effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER ed applicando le disposizioni contenute nella decisione 2014/955/UE e nel regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, nonche' nel regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio, dell'8 giugno 2017.». ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo della parte premessa
all'introduzione dell'allegato D alla parte IV del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia
ambientale, come modificato dalla presente legge:
«Allegato D - Elenco dei rifiuti istituito dalla
Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000.
CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI:
1. La classificazione dei rifiuti e' effettuata dal
produttore assegnando ad essi il competente codice CER ed
applicando le disposizioni contenute nella decisione
2014/955/UE e nel regolamento (UE) n. 1357/2014 della
Commissione, del 18 dicembre 2014, nonche' nel regolamento
(UE) 2017/997 del Consiglio dell'8 giugno 2017.
INTRODUZIONE».
 
(( Art. 9 bis
Disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2015/720 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che
modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione
dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero. Procedura
d'infrazione n. 2017/0127

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 217, comma 1, dopo le parole: «Il presente titolo disciplina la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia per prevenirne e ridurne l'impatto sull'ambiente» sono inserite le seguenti: «, favorendo, fra l'altro, livelli sostenuti di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica,» e dopo le parole: «come integrata e modificata dalladirettiva 2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio» sono inserite le seguenti: «e dalla direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio»;
b) all'articolo 218, comma 1, dopo la lettera dd) sono aggiunte le seguenti:
«dd-bis) plastica: un polimero ai sensi dell'articolo 3, punto 5), delregolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, a cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze e che puo' funzionare come componente strutturale principale delle borse;
dd-ter) borse di plastica: borse con o senza manici, in plastica, fornite ai consumatori per il trasporto di merci o prodotti;
dd-quater) borse di plastica in materiale leggero: borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 50 micron fornite per il trasporto;
dd-quinquies) borse di plastica in materiale ultraleggero: borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 15 micron richieste a fini di igiene o fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi;
dd-sexies) borse di plastica oxo-degradabili: borse di plastica composte da materie plastiche contenenti additivi che catalizzano la scomposizione della materia plastica in microframmenti;
dd-septies) borse di plastica biodegradabili e compostabili: borse di plastica certificate da organismi accreditati e rispondenti ai requisiti di biodegradabilita' e di compostabilita', come stabiliti dal Comitato europeo di normazione ed in particolare dalla norma EN 13432 recepita con la norma nazionale UNI EN 13432:2002;
dd-octies) commercializzazione di borse di platica: fornitura di borse di plastica a pagamento o a titolo gratuito da parte dei produttori e dei distributori, nonche' da parte dei commercianti nei punti vendita di merci o prodotti.»;
c) all'articolo 219, comma 3, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:
«d-bis) gli impatti delle borse di plastica sull'ambiente e le misure necessarie al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica;
d-ter) la sostenibilita' dell'utilizzo di borse di plastica biodegradabili e compostabili;
d-quater) l'impatto delle borse oxo-degradabili, come definito dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 20-bis, paragrafo 2, della direttiva 94/62/CE.»;
d) all'articolo 219, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Al fine di fornire idonee modalita' di informazione ai consumatori e di consentire il riconoscimento delle borse di plastica commercializzabili, i produttori delle borse di cui agli articoli 226-bis e 226-ter, ferme le certificazioni ivi previste, devono apporre su tali borse i propri elementi identificativi, nonche' diciture idonee ad attestare che le borse prodotte rientrino in una delle tipologie commercializzabili. Alle borse biodegradabili e compostabili si applica il disciplinare delle etichette o dei marchi adottato dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 8-bis della direttiva 94/62/CE.»;
e) dopo l'articolo 220 e' inserito il seguente:
«Art. 220-bis (Obbligo di relazione sull'utilizzo delle borse di plastica). - 1. Il Consorzio nazionale imballaggi di cui all'articolo 224 acquisisce dai produttori e dai distributori di borse di plastica i dati necessari ad elaborare la relazione annuale prevista dall'articolo 4, paragrafo 1-bis, della direttiva 94/62/CE e comunica tali dati alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti, avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, che, a tal fine, e' modificato con le modalita' previste dalla medesima legge. Le informazioni sono fornite per via telematica e riguardano ciascuna categoria di borse di plastica di cui all'articolo 218, comma 1, lettere dd-ter), dd-quater), dd-quinquies), dd-sexies) e dd-septies).
2. I dati sono elaborati dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale in attuazione della metodologia di calcolo dell'utilizzo annuale pro capite di borse di plastica e dei modelli di segnalazione stabiliti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1-bis, della direttiva 94/62/CE. Dal 27 maggio 2018, i dati relativi all'utilizzo annuale delle borse di plastica in materiale leggero sono comunicati alla Commissione europea con la relazione sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, in conformita' all'articolo 12 della medesima direttiva.»;
f) all'articolo 224, comma 3, lettera g), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche' campagne di educazione ambientale e di sensibilizzazione dei consumatori sugli impatti delle borse di plastica sull'ambiente, in particolare attraverso la diffusione delle informazioni di cui all'articolo 219, comma 3, lettere d-bis), d-ter) e d-quater)»;
g) nel titolo II della parte quarta, dopo l'articolo 226 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 226-bis (Divieti di commercializzazione delle borse di plastica). - 1. Fatta salva comunque la commercializzazione delle borse di plastica biodegradabili e compostabili, e' vietata la commercializzazione delle borse di plastica in materiale leggero, nonche' delle altre borse di plastica non rispondenti alle seguenti caratteristiche:
a) borse di plastica riutilizzabili con maniglia esterna alla dimensione utile del secco:
1) con spessore della singola parete superiore a 200 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;
2) con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari;
b) borse di plastica riutilizzabili con maniglia interna alla dimensione utile del sacco:
1) con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano genere alimentari;
2) con spessore della singola parete superiore a 60 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari.
2. Le borse di plastica di cui al comma 1 non possono essere distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per singola unita' deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o dei prodotti trasportati per il loro tramite.
Art. 226-ter (Riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero). - 1. Al fine di conseguire, in attuazione della direttiva (UE) 2015/720, una riduzione sostenuta dell'utilizzo di borse di plastica, e' avviata la progressiva riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero diverse da quelle aventi entrambe le seguenti caratteristiche, attestate da certificazioni rilasciate da organismi accreditati:
a) biodegradibilita' e compostabilita' secondo la norma armonizzata UNI EN 13432:2002;
b) contenuto minimo di materia prima rinnovabile secondo le percentuali di cui al comma 2, lettere a), b) e c), determinato sulla base dello standard di cui al comma 4.
2. La progressiva riduzione delle borse di plastica in materiale ultraleggero e' realizzata secondo le seguenti modalita':
a) dal 1° gennaio 2018, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 40 per cento;
b) dal 1° gennaio 2020, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 50 per cento;
c) dal 1° gennaio 2021, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 60 per cento.
3. Nell'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 sono fatti comunque salvi gli obblighi di conformita' alla normativa sull'utilizzo dei materiali destinati al contatto con gli alimenti adottata in attuazione dei regolamenti (UE) n. 10/2011, (CE) n. 1935/2004 e (CE) n. 2023/2006, nonche' il divieto di utilizzare la plastica riciclata per le borse destinate al contatto alimentare.
4. Gli organismi accreditati certificano la presenza del contenuto minimo di materia prima rinnovabile determinando la percentuale del carbonio di origine biologica presente nelle borse di plastica rispetto al carbonio totale ivi presente ed utilizzando a tal fine lo standard internazionale vigente in materia di determinazione del contenuto di carbonio a base biologica nella plastica ovvero lo standard UNI CEN/TS 16640.
5. Le borse di plastica in materiale ultraleggero non possono essere distribuite a titolo gratuito e tal fine il prezzo di vendita per singola unita' deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o dei prodotti imballati per il loro tramite.»;
h) all'articolo 261, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 226-bis e 226-ter e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 25.000 euro.
4-ter. La sanzione amministrativa di cui al comma 4-bis e' aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda ingenti quantitativi di borse di plastica oppure un valore di queste ultime superiore al 10 per cento del fatturato del trasgressore, nonche' in caso di utilizzo di diciture o altri mezzi elusivi degli obblighi di cui agli articoli 226-bis e 226-ter.
4-quater. Le sanzioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689; all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 della citata legge n. 689 del 1981.».
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono abrogati:
a) i commi 1129, 1130 e 1131 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) l'articolo 2 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 217, comma 1, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in
materia ambientale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 217 (Ambito di applicazione). - 1. Il presente
titolo disciplina la gestione degli imballaggi e dei
rifiuti di imballaggio sia per prevenirne e ridurne
l'impatto sull'ambiente, favorendo, fra l'altro, livelli
sostenuti di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica,
ed assicurare un elevato livello di tutela dell'ambiente,
sia per garantire il funzionamento del mercato, nonche' per
evitare discriminazioni nei confronti dei prodotti
importati, prevenire l'insorgere di ostacoli agli scambi e
distorsioni della concorrenza e garantire il massimo
rendimento possibile degli imballaggi e dei rifiuti di
imballaggio, in conformita' alla direttiva 94/62/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994,
come integrata e modificata dalla direttiva 2004/12/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio e dalla direttiva (UE)
2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, di cui la
parte quarta del presente decreto costituisce recepimento
nell'ordinamento interno. I sistemi di gestione devono
essere aperti alla partecipazione degli operatori economici
interessati.».
- Si riporta il testo dell'articolo 218, comma 1, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in
materia ambientale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 218 (Definizioni). - 1. Ai fini dell'applicazione
del presente titolo si intende per:
a) imballaggio: il prodotto, composto di materiali di
qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci,
dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a
consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal
produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare
la loro presentazione, nonche' gli articoli a perdere usati
allo stesso scopo;
b) imballaggio per la vendita o imballaggio primario:
imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di
vendita, un'unita' di vendita per l'utente finale o per il
consumatore;
c) imballaggio multiplo o imballaggio secondario:
imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di
vendita, il raggruppamento di un certo numero di unita' di
vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come
tale all'utente finale o al consumatore, o che serva
soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel
punto di vendita. Esso puo' essere rimosso dal prodotto
senza alterarne le caratteristiche;
d) imballaggio per il trasporto o imballaggio
terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la
manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime
ai prodotti finiti, di un certo numero di unita' di vendita
oppure di imballaggi multipli per evitare la loro
manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i
container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed
aerei;
e) imballaggio riutilizzabile: imballaggio o componente
di imballaggio che e' stato concepito e progettato per
sopportare nel corso del suo ciclo di vita un numero minimo
di viaggi o rotazioni all'interno di un circuito di
riutilizzo;
f) rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale
di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di
cui all'articolo 183, comma 1, lettera a), esclusi i
residui della produzione;
g) gestione dei rifiuti di imballaggio: le attivita' di
gestione di cui all'articolo 183, comma 1, lettera d);
h) prevenzione: riduzione, in particolare attraverso lo
sviluppo di prodotti e di tecnologie non inquinanti, della
quantita' e della nocivita' per l'ambiente sia delle
materie e delle sostanze utilizzate negli imballaggi e nei
rifiuti di imballaggio, sia degli imballaggi e rifiuti di
imballaggio nella fase del processo di produzione, nonche'
in quella della commercializzazione, della distribuzione,
dell'utilizzazione e della gestione post-consumo;
i) riutilizzo: qualsiasi operazione nella quale
l'imballaggio concepito e progettato per poter compiere,
durante il suo ciclo di vita, un numero minimo di
spostamenti o rotazioni e' riempito di nuovo o reimpiegato
per un uso identico a quello per il quale e' stato
concepito, con o senza il supporto di prodotti ausiliari
presenti sul mercato che consentano il riempimento
dell'imballaggio stesso; tale imballaggio riutilizzato
diventa rifiuto di imballaggio quando cessa di essere
reimpiegato;
l) riciclaggio: ritrattamento in un processo di
produzione dei rifiuti di imballaggio per la loro funzione
originaria o per altri fini, incluso il riciclaggio
organico e ad esclusione del recupero di energia;
m) recupero dei rifiuti generati da imballaggi: le
operazioni che utilizzano rifiuti di imballaggio per
generare materie prime secondarie, prodotti o combustibili,
attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o
biologici, inclusa la cernita, e, in particolare, le
operazioni previste nell'Allegato C alla parte quarta del
presente decreto;
n) recupero di energia: l'utilizzazione di rifiuti di
imballaggio combustibili quale mezzo per produrre energia
mediante termovalorizzazione con o senza altri rifiuti ma
con recupero di calore;
o) riciclaggio organico: il trattamento aerobico
(compostaggio) o anaerobico (biometanazione), ad opera di
microrganismi e in condizioni controllate, delle parti
biodegradabili dei rifiuti di imballaggio, con produzione
di residui organici stabilizzanti o di metano, ad
esclusione dell'interramento in discarica, che non puo'
essere considerato una forma di riciclaggio organico;
p) smaltimento: ogni operazione finalizzata a sottrarre
definitivamente un imballaggio o un rifiuto di imballaggio
dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare,
le operazioni previste nell'Allegato B alla parte quarta
del presente decreto;
q) operatori economici: i produttori, gli utilizzatori,
i recuperatori, i riciclatori, gli utenti finali, le
pubbliche amministrazioni e i gestori;
r) produttori: i fornitori di materiali di imballaggio,
i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di
imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;
s) utilizzatori: i commercianti, i distributori, gli
addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli
importatori di imballaggi pieni;
t) pubbliche amministrazioni e gestori: i soggetti e
gli enti che provvedono alla organizzazione, controllo e
gestione del servizio di raccolta, trasporto, recupero e
smaltimento di rifiuti urbani nelle forme di cui alla parte
quarta del presente decreto o loro concessionari;
u) utente finale: il soggetto che nell'esercizio della
sua attivita' professionale acquista, come beni
strumentali, articoli o merci imballate;
v) consumatore: il soggetto che fuori dall'esercizio di
una attivita' professionale acquista o importa per proprio
uso imballaggi, articoli o merci imballate;
z) accordo volontario: accordo formalmente concluso tra
le pubbliche amministrazioni competenti e i settori
economici interessati, aperto a tutti i soggetti, che
disciplina i mezzi, gli strumenti e le azioni per
raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 220;
aa) filiera: organizzazione economica e produttiva che
svolge la propria attivita', dall'inizio del ciclo di
lavorazione al prodotto finito di imballaggio, nonche'
svolge attivita' di recupero e riciclo a fine vita
dell'imballaggio stesso;
bb) ritiro: l'operazione di ripresa dei rifiuti di
imballaggio primari o comunque conferiti al servizio
pubblico, nonche' dei rifiuti speciali assimilati, gestita
dagli operatori dei servizi di igiene urbana o simili;
cc) ripresa: l'operazione di restituzione degli
imballaggi usati secondari e terziari dall'utilizzatore o
utente finale, escluso il consumatore, al fornitore della
merce o distributore e, a ritroso, lungo la catena
logistica di fornitura fino al produttore dell'imballaggio
stesso;
dd) imballaggio usato: imballaggio secondario o
terziario gia' utilizzato e destinato ad essere ritirato o
ripreso.
dd-bis) plastica: un polimero ai sensi dell'articolo 3,
punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio, a cui possono essere stati
aggiunti additivi o altre sostanze e che puo' funzionare
come componente strutturale principale delle borse;
dd-ter) borse di plastica: borse con o senza manici, in
plastica, fornite ai consumatori per il trasporto di merci
o prodotti;
dd-quater) borse di plastica in materiale leggero:
borse di plastica con uno spessore della singola parete
inferiore a 50 micron fornite per il trasporto;
dd-quinquies) borse di plastica in materiale
ultraleggero: borse di plastica con uno spessore della
singola parete inferiore a 15 micron richieste a fini di
igiene o fornite come imballaggio primario per alimenti
sfusi;
dd-sexies) borse di plastica oxo-degradabili: borse di
plastica composte da materie plastiche contenenti additivi
che catalizzano la scomposizione della materia plastica in
microframmenti;
dd-septies) borse di plastica biodegradabili e
compostabili: borse di plastica certificate da organismi
accreditati e rispondenti ai requisiti di biodegradabilita'
e di compostabilita', come stabiliti dal Comitato europeo
di normazione ed in particolare dalla norma EN 13432
recepita con la norma nazionale UNI EN 13432:2002;
dd-octies) commercializzazione di borse di platica:
fornitura di borse di plastica a pagamento o a titolo
gratuito da parte dei produttori e dei distributori,
nonche' da parte dei commercianti nei punti vendita di
merci o prodotti.
2. La definizione di imballaggio di cui alle lettere da
a) ad e) del comma 1 e' inoltre basata sui criteri
interpretativi indicati nell'articolo 3 della direttiva
94/62/CEE, cosi' come modificata dalla direttiva 2004/12/CE
e sugli esempi illustrativi riportati nell'Allegato E alla
parte quarta del presente decreto.».
- Si riporta il testo dell'articolo 219, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia
ambientale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 219 (Criteri informatori dell'attivita' di
gestione dei rifiuti di imballaggio). - 1. L'attivita' di
gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio si
informa ai seguenti principi generali:
a) incentivazione e promozione della prevenzione alla
fonte della quantita' e della pericolosita' nella
fabbricazione degli imballaggi e dei rifiuti di
imballaggio, soprattutto attraverso iniziative, anche di
natura economica in conformita' ai principi del diritto
comunitario, volte a promuovere lo sviluppo di tecnologie
pulite ed a ridurre a monte la produzione e l'utilizzazione
degli imballaggi, nonche' a favorire la produzione di
imballaggi riutilizzabili ed il loro concreto riutilizzo;
b) incentivazione del riciclaggio e del recupero di
materia prima, sviluppo della raccolta differenziata di
rifiuti di imballaggio e promozione di opportunita' di
mercato per incoraggiare l'utilizzazione dei materiali
ottenuti da imballaggi riciclati e recuperati;
c) riduzione del flusso dei rifiuti di imballaggio
destinati allo smaltimento finale attraverso le altre forme
di recupero;
d) applicazione di misure di prevenzione consistenti in
programmi nazionali o azioni analoghe da adottarsi previa
consultazione degli operatori economici interessati.
2. Al fine di assicurare la responsabilizzazione degli
operatori economici conformemente al principio "chi inquina
paga" nonche' la cooperazione degli stessi secondo i
principi della "responsabilita' condivisa", l'attivita' di
gestione dei rifiuti di imballaggio si ispira, inoltre, ai
seguenti principi:
a) individuazione degli obblighi di ciascun operatore
economico, garantendo che il costo della raccolta
differenziata, della valorizzazione e dell'eliminazione dei
rifiuti di imballaggio sia sostenuto dai produttori e dagli
utilizzatori in proporzione alle quantita' di imballaggi
immessi sul mercato nazionale e che la pubblica
amministrazione organizzi la raccolta differenziata;
b) promozione di forme di cooperazione tra i soggetti
pubblici e privati;
c) informazione agli utenti degli imballaggi ed in
particolare ai consumatori secondo le disposizioni del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione
della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico
all'informazione ambientale;
d) incentivazione della restituzione degli imballaggi
usati e del conferimento dei rifiuti di imballaggio in
raccolta differenziata da parte del consumatore.
3. Le informazioni di cui alla lettera c) del comma 2
riguardano in particolare:
a) i sistemi di restituzione, di raccolta e di recupero
disponibili;
b) il ruolo degli utenti di imballaggi e dei
consumatori nel processo di riutilizzazione, di recupero e
di riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di
imballaggio;
c) il significato dei marchi apposti sugli imballaggi
quali si presentano sul mercato;
d) gli elementi significativi dei programmi di gestione
per gli imballaggi ed i rifiuti di imballaggio, di cui
all'articolo 225, comma 1, e gli elementi significativi
delle specifiche previsioni contenute nei piani regionali
ai sensi dell'articolo 225, comma 6.
d-bis) gli impatti delle borse di plastica
sull'ambiente e le misure necessarie al raggiungimento
dell'obiettivo di riduzione dell'utilizzo di borse di
plastica;
d-ter) la sostenibilita' dell'utilizzo di borse di
plastica biodegradabili e compostabili;
d-quater) l'impatto delle borse oxo-degradabili, come
definito dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo
20-bis, paragrafo 2, della direttiva 94/62/CE.
3-bis. Al fine di fornire idonee modalita' di
informazione ai consumatori e di consentire il
riconoscimento delle borse di plastica commercializzabili,
i produttori delle borse di cui agli articoli 226-bis e
226-ter, ferme le certificazioni ivi previste, devono
apporre su tali borse i propri elementi identificativi,
nonche' diciture idonee ad attestare che le borse prodotte
rientrino in una delle tipologie commercializzabili. Alle
borse biodegradabili e compostabili si applica il
disciplinare delle etichette o dei marchi adottato dalla
Commissione, ai sensi dell'articolo 8-bis della direttiva
94/62/CE.
4. In conformita' alle determinazioni assunte dalla
Commissione dell'Unione europea, con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di
concerto con il Ministro delle attivita' produttive, sono
adottate le misure tecniche necessarie per l'applicazione
delle disposizioni del presente titolo, con particolare
riferimento agli imballaggi pericolosi, anche domestici,
nonche' agli imballaggi primari di apparecchiature mediche
e prodotti farmaceutici, ai piccoli imballaggi ed agli
imballaggi di lusso. Qualora siano coinvolti aspetti
sanitari, il predetto decreto e' adottato di concerto con
il Ministro della salute.
5. Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente
etichettati secondo le modalita' stabilite con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare di concerto con il Ministro delle attivita' produttive
in conformita' alle determinazioni adottate dalla
Commissione dell'Unione europea, per facilitare la
raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio
degli imballaggi, nonche' per dare una corretta
informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli
imballaggi. Il predetto decreto dovra' altresi' prescrivere
l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e
classificazione dell'imballaggio da parte dell'industria
interessata, la natura dei materiali di imballaggio
utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della
Commissione.».
- Si riporta il testo dell'articolo 224, comma 3,
lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
recante norme in materia ambientale, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 224 (Consorzio nazionale imballaggi). - 1. - 2.
Omissis.
3. Il CONAI svolge le seguenti funzioni:
a) - f) Omissis.
g) organizza, in accordo con le pubbliche
amministrazioni, le campagne di informazione ritenute utili
ai fini dell'attuazione del Programma generale nonche'
campagne di educazione ambientale e di sensibilizzazione
dei consumatori sugli impatti delle borse di plastica
sull'ambiente, in particolare attraverso la diffusione
delle informazioni di cui all'articolo 219, comma 3,
lettere d-bis), d-ter) e d-quater);
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 261 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia
ambientale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 261 (Imballaggi). In vigore dal 25 agosto 2016 -
1. I produttori e gli utilizzatori che non adempiono
all'obbligo di raccolta di cui all'articolo 221, comma 2, o
non adottano, in alternativa, sistemi gestionali ai sensi
del medesimo articolo 221, comma 3, lettere a) e c), sono
puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro
5.000.
2. I produttori di imballaggi che non provvedono ad
organizzare un sistema per l'adempimento degli obblighi di
cui all'articolo 221, comma 3, e non aderiscono ai consorzi
di cui all'articolo 223, ne' adottano un sistema di
restituzione dei propri imballaggi ai sensi dell'articolo
221, comma 3, lettere a) e c), sono puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a
quarantaseimilacinquecento euro. La stessa pena si applica
agli utilizzatori che non adempiono all'obbligo di cui
all'articolo 221, comma 4.
3. La violazione dei divieti di cui all'articolo 226,
commi 1 e 4, e' punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da cinquemiladuecento euro a quarantamila euro.
La stessa pena si applica a chiunque immette nel mercato
interno imballaggi privi dei requisiti di cui all'articolo
219, comma 5.
4. La violazione del disposto di cui all'articolo 226,
comma 3, e' punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da duemilaseicento euro a
quindicimilacinquecento euro.
4-bis. La violazione delle disposizioni di cui agli
articoli 226-bis e 226-ter e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 2.500 a 25.000 euro.
4-ter. La sanzione amministrativa di cui al comma 4-bis
e' aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione
del divieto riguarda ingenti quantitativi di borse di
plastica oppure un valore di queste ultime superiore al 10
per cento del fatturato del trasgressore, nonche' in caso
di utilizzo di diciture o altri mezzi elusivi degli
obblighi di cui agli articoli 226-bis e 226-ter.
4-quater. Le sanzioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter
sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.
689; all'accertamento delle violazioni provvedono,
d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia
amministrativa, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 13 della citata legge n. 689 del 1981.».
- L'art. 2 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2,
recante misure straordinarie e urgenti in materia
ambientale, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 28, abrogato dalla presente legge, recava:
«Disposizioni in materia di commercializzazione di
sacchi per asporto merci nel rispetto dell'ambiente».
 
(( Art. 9 ter
Disposizioni per l'utilizzo delle disponibilita' residue alla
chiusura delle contabilita' speciali in materia di protezione
civile e trasferite alle regioni

1. Al fine di favorire l'utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilita' speciali di cui all'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, secondo le procedure ordinarie di spesa, le regioni sono tenute a conseguire un valore positivo del saldo previsto dall'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di importo pari alla differenza tra le risorse accertate nel 2017 riversate alle regioni a seguito della chiusura delle contabilita' speciali in materia di protezione civile, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, e i correlati impegni dell'esercizio 2017. Conseguentemente, negli esercizi dal 2018 al 2020, il predetto obiettivo di saldo e' ridotto di un importo pari agli impegni correlati alle risorse accertate di cui al periodo precedente, fermo restando il conseguimento di un saldo non negativo. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 5, commi 4-ter e
4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 recante
istituzione del Servizio nazionale della protezione civile:
«Art. 5 (Stato di emergenza e potere di ordinanza). - 1
- 4-bis. (Omissis).
4-ter. Almeno dieci giorni prima della scadenza del
termine di cui al comma 1-bis, il Capo del Dipartimento
della protezione civile emana, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, apposita ordinanza volta a
favorire e regolare il subentro dell'amministrazione
pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli
interventi, conseguenti all'evento, che si rendono
necessari successivamente alla scadenza del termine di
durata dello stato di emergenza. Ferma in ogni caso
l'inderogabilita' dei vincoli di finanza pubblica, con tale
ordinanza possono essere altresi' emanate, per la durata
massima di sei mesi non prorogabile e per i soli interventi
connessi all'evento, disposizioni derogatorie a quelle in
materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione
di beni e servizi.
4-quater. Con l'ordinanza di cui al comma 4-ter puo'
essere individuato, nell'ambito dell'amministrazione
pubblica competente a coordinare gli interventi, il
soggetto cui viene intestata la contabilita' speciale
appositamente aperta per l'emergenza in questione, per la
prosecuzione della gestione operativa della stessa, per un
periodo di tempo determinato ai fini del completamento
degli interventi previsti dalle ordinanze adottate ai sensi
dei commi 2 e 4-ter, e comunque non superiore a 36 mesi.
Per gli ulteriori interventi da realizzare secondo le
ordinarie procedure di spesa con le disponibilita' che
residuano alla chiusura della contabilita' speciale, le
risorse ivi giacenti sono trasferite alla regione o
all'ente locale ordinariamente competente ovvero, ove si
tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione.
Le risorse di cui al periodo precedente, e le relative
spese, non rilevano ai fini dei vincoli finanziari a cui
sono soggetti le regioni e gli enti locali.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 466, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019:
«466. A decorrere dall'anno 2017 gli enti di cui al
comma 465 del presente articolo devono conseguire il saldo
non negativo, in termini di competenza, tra le entrate
finali e le spese finali, ai sensi dell'articolo 9, comma
1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Ai sensi del comma
1-bis del medesimo articolo 9, le entrate finali sono
quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di
bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli
1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni
2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di
competenza e' considerato il fondo pluriennale vincolato,
di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal
ricorso all'indebitamento. A decorrere dall'esercizio 2020,
tra le entrate e le spese finali e' incluso il fondo
pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato
dalle entrate finali. Non rileva la quota del fondo
pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni
cancellati definitivamente dopo l'approvazione del
rendiconto dell'anno precedente.».
- Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 4, del
decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90 recante
completamento della riforma della struttura del bilancio
dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196:
«Art. 7 (Revisione del Conto riassuntivo del Tesoro e
progressiva eliminazione delle gestioni contabili operanti
a valere su contabilita' speciali o conti correnti di
tesoreria). - 1. - 3. Omissis.
4. All'articolo 5, comma 4-quater, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) alla fine del primo periodo sono inserite le
seguenti parole ", e comunque non superiore a 36 mesi";
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le
risorse di cui al periodo precedente, e le relative spese,
non rilevano ai fini dei vincoli finanziari a cui sono
soggetti le regioni e gli enti locali.".
5. Omissis.».
 
(( Art. 9 quater
Disposizioni concernenti i servizi di trasporto
pubblico locale

1. All'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
«e) in caso di sostituzione del gestore a seguito di gara, previsione nei bandi di gara del trasferimento senza soluzione di continuita' di tutto il personale dipendente dal gestore uscente al subentrante con l'esclusione dei dirigenti, applicando in ogni caso al personale il contratto collettivo nazionale di settore e il contratto di secondo livello o territoriale applicato dal gestore uscente, nel rispetto delle garanzie minime disciplinate all'articolo 3, paragrafo 3, secondo periodo, della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001. Il trattamento di fine rapporto relativo ai dipendenti del gestore uscente che transitano alle dipendenze del soggetto subentrante e' versato all'INPS dal gestore uscente».
2. All'articolo 71, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, al primo periodo, dopo la parola: «accertatori» sono aggiunte le seguenti: «, previa verifica della possibilita' di reimpiegare efficacemente con tali mansioni il personale dipendente dichiarato non idoneo». ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo della lettera e), comma 7,
articolo 48, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50
recante disposizioni urgenti in materia finanziaria,
iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori
interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure
per lo sviluppo, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 giugno 2017, n. 96, come modificata dalla presente
legge:
«Art. 48 (Misure urgenti per la promozione della
concorrenza e la lotta all'evasione tariffaria nel
trasporto pubblico locale). - 1. - 6. Omissis.
7. Con riferimento alle procedure di scelta del
contraente per l'affidamento dei servizi di trasporto
pubblico locale e regionale l'Autorita' di regolazione dei
trasporti detta regole generali in materia di:
a) svolgimento di procedure che prevedano la facolta'
di procedere alla riscossione diretta dei proventi da
traffico da parte dell'affidatario, che se ne assume il
rischio di impresa, ferma restando la possibilita' di
soluzioni diverse con particolare riferimento ai servizi
per i quali sia prevista l'integrazione tariffaria tra
diversi gestori e che siano suddivisi tra piu' lotti di
gara;
b) obbligo, per chi intenda partecipare alle predette
procedure, del possesso, quale requisito di idoneita'
economica e finanziaria, di un patrimonio netto pari almeno
al quindici per cento del corrispettivo annuo posto a base
di gara, nonche' dei requisiti di cui all'articolo 18 del
decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
c) adozione di misure in grado di garantire
all'affidatario l'accesso a condizioni eque ai beni
immobili e strumentali indispensabili all'effettuazione del
servizio, anche relative all'acquisto, alla cessione, alla
locazione o al comodato d'uso a carico dell'ente affidante,
del gestore uscente e del gestore entrante, con specifiche
disposizioni per i beni acquistati con finanziamento
pubblico e per la determinazione nelle diverse fattispecie
dei valori di mercato dei predetti beni;
d) in alternativa a quanto previsto sulla proprieta'
dei beni strumentali in applicazione della lettera c),
limitatamente all'affidamento di servizi di trasporto
pubblico ferroviario, facolta' per l'ente affidante e per
il gestore uscente di cedere la proprieta' dei beni
immobili essenziali e dei beni strumentali a soggetti
societari, costituiti con capitale privato ovvero con
capitale pubblico e privato, che si specializzano
nell'acquisto dei predetti beni e di beni strumentali nuovi
per locarli ai gestori di servizi di trasporto pubblico
locale e regionale, a condizioni eque e non
discriminatorie;
e) in caso di sostituzione del gestore a seguito di
gara, previsione nei bandi di gara del trasferimento senza
soluzione di continuita' di tutto il personale dipendente
dal gestore uscente al subentrante con l'esclusione dei
dirigenti, applicando in ogni caso al personale il
contratto collettivo nazionale di settore e il contratto di
secondo livello o territoriale applicato dal gestore
uscente, nel rispetto delle garanzie minime disciplinate
all'articolo 3, paragrafo 3, secondo periodo, della
direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001. Il
trattamento di fine rapporto relativo ai dipendenti del
gestore uscente che transitano alle dipendenze del soggetto
subentrante e' versato all'INPS dal gestore uscente.».
- Si riporta il testo dell'articolo 71, sesto comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 753 recante nuove norme in materia di polizia, sicurezza
e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri
servizi di trasporto, come modificato dalla presente legge:
«Al fine di assicurare il piu' efficace contrasto
dell'evasione tariffaria, i gestori dei servizi di
trasporto pubblico possono affidare le attivita' di
prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni
alle norme di viaggio anche a soggetti non appartenenti
agli organici del gestore medesimo, qualificabili come
agenti accertatori, previa verifica della possibilita' di
reimpiegare efficacemente con tali mansioni il personale
dipendente dichiarato non idoneo. Gli stessi dovranno
essere appositamente abilitati dall'impresa di trasporto
pubblico che mantiene comunque la responsabilita' del
corretto svolgimento dell'attivita' di verifica e che ha
l'obbligo di trasmettere l'elenco degli agenti abilitati
alla prefettura-ufficio territoriale del Governo di
competenza. Per lo svolgimento delle funzioni loro affidate
gli agenti accertatori esibiscono apposito tesserino di
riconoscimento rilasciato dall'azienda e possono effettuare
i controlli previsti dall'articolo 13 della legge 24
novembre 1981, n. 689, compresi quelli necessari per
l'identificazione del trasgressore, ivi incluso il potere
di richiedere l'esibizione di valido documento di identita'
nonche' tutte le altre attivita' istruttorie previste dal
capo I, sezione II, della stessa legge. Gli agenti
accertatori, nei limiti del servizio a cui sono destinati,
rivestono la qualita' di pubblico ufficiale. Gli agenti
accertatori possono accertare e contestare anche le altre
violazioni in materia di trasporto pubblico contenute nel
presente titolo, per le quali sia prevista l'irrogazione di
una sanzione amministrativa.».
 
(( Art. 9 quinquies
Modifica all'articolo 27 del decreto-legge
24 aprile 2017, n. 50

1. All'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 12-quinquies e' abrogato. ))

 
(( Art. 9 sexies
Norme di contrasto del fenomeno degli incendi boschivi

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I contratti che costituiscono diritti reali di godimento su aree e immobili situati nelle zone di cui al primo periodo stipulati entro due anni dal fatto sono trasmessi, a cura dell'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla registrazione, al prefetto e al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche con riguardo ai contratti di affitto e di locazione relativi alle predette aree e immobili.».
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, e' inserito il seguente:
«1-bis. La disposizione di cui al primo periodo del comma 1 non si applica al proprietario vittima del delitto, anche tentato, di estorsione, accertato con sentenza definitiva, quando la violenza o la minaccia e' consistita nella commissione di uno dei delitti previsti dagli articoli 423-bis e 424 del codice penale e sempre che la vittima abbia riferito della richiesta estorsiva all'autorita' giudiziaria o alla polizia giudiziaria.». ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 10 della legge 21
novembre 2000, n. 353 recante legge-quadro in materia di
incendi boschivi, come modificato dalla presente legge:
«Art. 10 (Divieti, prescrizioni e sanzioni). - 1. Le
zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati
percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione
diversa da quella preesistente all'incendio per almeno
quindici anni. E' comunque consentita la costruzione di
opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica
incolumita' e dell'ambiente. In tutti gli atti di
compravendita di aree e immobili situati nelle predette
zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti
dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il
vincolo di cui al primo periodo, pena la nullita'
dell'atto. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore e'
vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata
percorsa dal fuoco. E' inoltre vietata per dieci anni, sui
predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonche'
di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti
civili ed attivita' produttive, fatti salvi i casi in cui
detta realizzazione sia stata prevista in data precedente
l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data.
Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le
attivita' di rimboschimento e di ingegneria ambientale
sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo
specifica autorizzazione concessa dal Ministro
dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o
dalla regione competente, negli altri casi, per documentate
situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in
cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari
valori ambientali e paesaggistici. Sono altresi' vietati
per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone
boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia. I
contratti che costituiscono diritti reali di godimento su
aree e immobili situati nelle zone di cui al primo periodo
stipulati entro due anni dal fatto sono trasmessi, a cura
dell'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla
registrazione, al prefetto e al procuratore della
Repubblica presso il tribunale competente. La disposizione
di cui al periodo precedente si applica anche con riguardo
ai contratti di affitto e di locazione relativi alle
predette aree e immobili.
1-bis. La disposizione di cui al primo periodo del
comma 1 non si applica al proprietario vittima del delitto,
anche tentato, di estorsione, accertato con sentenza
definitiva, quando la violenza o la minaccia e' consistita
nella commissione di uno dei delitti previsti dagli
articoli 423-bis e 424 del codice penale e sempre che la
vittima abbia riferito della richiesta estorsiva
all'autorita' giudiziaria o alla polizia giudiziaria.
Omissis.».
- Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo degli
articoli 423-bis e 424 del codice penale:
«Art. 423-bis (Incendio boschivo). - Chiunque cagioni
un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai
forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, e'
punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
Se l'incendio di cui al primo comma e' cagionato per
colpa, la pena e' della reclusione da uno a cinque anni.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono
aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o
danno su aree protette.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono
aumentate della meta', se dall'incendio deriva un danno
grave, esteso e persistente all'ambiente.».
«Art. 424 (Danneggiamento seguito da incendio). -
Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo
423-bis, al solo scopo di danneggiare la cosa altrui,
appicca il fuoco a una cosa propria o altrui e' punito, se
dal fatto sorge il pericolo di un incendio, con la
reclusione da sei mesi a due anni.
Se segue l'incendio, si applicano le disposizioni
dell'articolo 423, ma la pena e' ridotta da un terzo alla
meta'.
Se al fuoco appiccato a boschi, selve e foreste, ovvero
vivai forestali destinati al rimboschimento, segue
incendio, si applicano le pene previste dall'articolo
423-bis.».
 
Art. 10
Ulteriori misure in favore dell'occupazione
nel Mezzogiorno

1. Allo scopo di facilitare la ricollocazione dei lavoratori espulsi dai processi produttivi nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), istituita ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo (( 14 settembre 2015 )), n. 150, realizza, in raccordo con le regioni interessate nonche' con i fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, programmi per la riqualificazione e la ricollocazione di lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendale o settoriale. A tal fine e' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2017 e 25 milioni di euro per l'anno 2018 a favore dell'ANPAL. Al relativo onere si provvede:
a) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2017 e 25 milioni di euro per l'anno 2018, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da effettuare nei medesimi anni, di quota dei corrispondenti importi delle disponibilita' in conto residui del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
b) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2017 e 25 milioni di euro per l'anno 2018, ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
(( 1-bis. All'articolo 1, comma 346, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per l'anno 2017 e nel limite di spesa di 7 milioni di euro per il medesimo anno, a ciascuno dei soggetti di cui al presente comma e' altresi' riconosciuta la medesima indennita' giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro nel periodo di sospensione dell'attivita' lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, per un periodo non superiore complessivamente a quaranta giorni in corso d'anno. Al relativo onere, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
1-ter. All'articolo 1, comma 347, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «dell'indennita'» sono sostituite dalle seguenti: «delle indennita'». ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante disposizioni
per il riordino della normativa in materia di servizi per
il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183:
«Art. 4 (Istituzione dell'Agenzia Nazionale per le
Politiche Attive del Lavoro). - 1. E' istituita, a
decorrere dal 1° gennaio 2016, senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica, l'ANPAL, al cui
funzionamento si provvede con le risorse umane, finanziarie
e strumentali gia' disponibili a legislazione vigente. Per
quanto non specificamente previsto dal presente decreto, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
2. L'ANPAL e' dotata di personalita' giuridica,
autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa,
contabile e di bilancio ed e' posta sotto la vigilanza del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ne
monitora periodicamente gli obiettivi e la corretta
gestione delle risorse finanziarie.
3. L'ANPAL e' sottoposta al controllo della Corte dei
conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14
gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.
4. La dotazione organica dell'ANPAL, non superiore a
395 unita' ripartite tra le diverse qualifiche, incluse le
qualifiche dirigenziali, e' definita con i decreti di cui
al comma 9. Nell'ambito della predetta dotazione organica
e' prevista una posizione dirigenziale di livello generale,
con funzioni di direttore generale, e sette posizioni
dirigenziali di livello non generale, corrispondenti a
quelle trasferite ai sensi del comma 5. Al personale
dirigenziale e non dirigenziale di ruolo dell'ANPAL si
applica, rispettivamente, la contrattazione collettiva
dell'Area I e la contrattazione collettiva del comparto
Ministeri.
5. In relazione al trasferimento di funzioni all'ANPAL
la direzione generale per le politiche attive, i servizi
per il lavoro e la formazione del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e' soppressa e i relativi posti
funzione di un dirigente di livello generale e cinque
dirigenti di livello non generale sono trasferiti
all'ANPAL. Sono altresi' trasferiti all'ANPAL ulteriori due
uffici dirigenziali di livello non generale dalla direzione
generale dei sistemi informativi, innovazione tecnologica e
comunicazione nonche' dalla direzione generale per le
politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il
bilancio - ufficio procedimenti disciplinari.
6. L'ISFOL, negli anni 2016 e 2017, non puo' procedere
ad assunzioni in relazione alle cessazioni di personale,
avvenute negli anni 2015 e 2016, presso il medesimo
Istituto e i risparmi derivanti da tali mancate assunzioni
affluiscono al bilancio dell'ANPAL, a copertura degli oneri
di funzionamento. Conseguentemente, il contributo
istituzionale per l'ISFOL e' ridotto per un importo pari ai
risparmi conseguiti a decorrere dall'anno 2016 ed e'
trasferito all'ANPAL. Concorrono alla copertura di tali
oneri di funzionamento anche le risorse derivanti dalle
economie per le cessazioni del personale delle aree
funzionali, gia' in servizio presso la Direzione generale
per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la
formazione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, soppressa ai sensi del comma 5, avvenute nell'anno
2015, in relazione alle quali l'ANPAL, nell'anno 2016, non
puo' procedere a nuove assunzioni.
7. In relazione ai trasferimenti di personale dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
dall'ISFOL, con i decreti di cui al comma 9 sono trasferite
al bilancio dell'ANPAL le somme relative alla copertura
degli oneri di funzionamento e di personale, ivi inclusa le
componenti accessorie della retribuzione.
8. L'ANPAL ha sede in Roma e, in fase di prima
applicazione e fino alla definizione di un piano logistico
generale relativo agli enti coinvolti nella
riorganizzazione utilizza le sedi gia' in uso al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e all'ISFOL.
9. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, con decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro
per la semplificazione e la pubblica amministrazione si
provvede alla individuazione dei beni e delle risorse
finanziarie, umane e strumentali da trasferire dal
Ministero del lavoro e dalle politiche sociali e dell'ISFOL
all'ANPAL, ivi compresa la cessione dei contratti ancora in
corso, nonche' delle modalita' e procedure di
trasferimento. Gli schemi di decreto, corredati da
relazione tecnica, sono trasmessi alla Camera dei deputati
ed al Senato della Repubblica perche' su di essi siano
espressi, entro trenta giorni dalla data di assegnazione i
pareri delle Commissioni competenti per materia e per i
profili finanziari. Ai dipendenti transitati nei ruoli
dell'ANPAL e' riconosciuto il diritto di opzione per il
regime previdenziale dell'ente di provenienza. Al personale
dell'ISFOL trasferito all'ANPAL continua ad applicarsi il
contratto collettivo nazionale applicato dall'ente di
provenienza.
10. Con i decreti ed entro il termine di cui al
successivo comma 11 sono determinate le conseguenti
riduzioni delle dotazioni organiche del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e dell'ISFOL.
11. Fatto salvo quanto previsto dal decreto di cui
all'articolo 1, comma 7, lettera l), della legge n. 183 del
2014, in applicazione delle disposizioni di cui al presente
decreto legislativo sono apportate, entro il termine di
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, le conseguenti modifiche al decreto di
organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, anche in relazione alla individuazione della
struttura dello stesso Ministero del lavoro e delle
politiche sociali assegnataria dei compiti di cui al comma
2. Per i medesimi scopi si provvede per l'ISFOL ai sensi
dell'articolo 10. I provvedimenti di cui al presente comma
sono adottati in modo da garantire l'invarianza di spesa
della finanza pubblica.
12. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, con decreti del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e' nominato il
presidente dell'ANPAL di cui al successivo articolo 6.
13. A far data dalla nomina di cui al comma 12, ANPAL
subentra nella titolarita' delle azioni di Italia Lavoro
S.p.A. ed il suo presidente ne diviene amministratore
unico, senza diritto a compensi, con contestuale decadenza
del consiglio di amministrazione di Italia Lavoro S.p.A.
Nei successivi trenta giorni, Italia Lavoro S.p.A. adotta
il nuovo statuto, che prevede forme di controllo da parte
ANPAL tali da assicurare la funzione di struttura in house
di Italia Lavoro S.p.A., ed e' soggetto all'approvazione
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
14. ANPAL non puo' trasferire la titolarita' delle
azioni di Italia Lavoro S.p.A., ne' i diritti di opzione in
sede di aumento del capitale sociale, ne' i diritti di
prelazione dei diritti inoptati, e non puo' concedere alcun
altro diritto sulle azioni.
15. Una quota non inferiore al 50 per cento dei posti
messi a concorso dall'ANPAL sono riservati a personale in
possesso di specifici requisiti di professionalita' e
competenza acquisiti presso enti di ricerca sui temi della
formazione e delle politiche sociali e del lavoro, ovvero
enti per la formazione e la gestione di azioni nel campo
delle politiche del lavoro, dell'occupazione e
dell'inclusione, per un periodo non inferiore a un anno.
16. In relazione alle attivita' di cui all'articolo 14,
comma 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
l'ANPAL si avvale dell'Organismo Indipendente di
Valutazione della Performance del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali.
17. L'ANPAL, al fine di promuovere possibili sinergie
logistiche, stipula apposite convenzioni a titolo gratuito
con:
a) l'Ispettorato nazionale del lavoro, in relazione
allo svolgimento di funzioni e compiti di vigilanza e
controllo;
b) l'INPS, allo scopo di realizzare la necessaria
collaborazione con l'Istituto, in relazione allo
svolgimento di funzioni e compiti di gestione coordinata
dei sistemi informativi;
c) l'INAIL, allo scopo di raccordare le attivita' in
materia di collocamento e reinserimento lavorativo delle
persone con disabilita' da lavoro;
d) l'ISFOL, al fine di coordinare le attivita'
istituzionali fra i due enti e il Ministero vigilante.
18. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore
del presente decreto e' adottato lo statuto dell'ANPAL, con
decreto del Presidente della Repubblica ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali di concerto con il Ministro dell'economia delle
finanze e con il Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione, in conformita' ai principi e ai
criteri direttivi stabiliti dall'articolo 8, comma 4, del
decreto legislativo n. 300 del 1999.».
- Si riporta il testo dell'articolo 118 della legge 23
dicembre 2000, n. 388 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001):
«Art. 118 (Interventi in materia di formazione
professionale nonche' disposizioni in materia di attivita'
svolte in fondi comunitari e di Fondo sociale europeo). -
1. Al fine di promuovere, in coerenza con la programmazione
regionale e con le funzioni di indirizzo attribuite in
materia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
lo sviluppo della formazione professionale continua, in
un'ottica di competitivita' delle imprese e di garanzia di
occupabilita' dei lavoratori, possono essere istituiti, per
ciascuno dei settori economici dell'industria,
dell'agricoltura, del terziario e dell'artigianato, nelle
forme di cui al comma 6, fondi paritetici
interprofessionali nazionali per la formazione continua,
nel presente articolo denominati "fondi". Gli accordi
interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali
dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente
rappresentative sul piano nazionale possono prevedere
l'istituzione di fondi anche per settori diversi, nonche',
all'interno degli stessi, la costituzione di un'apposita
sezione relativa ai dirigenti. I fondi relativi ai
dirigenti possono essere costituiti mediante accordi
stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei dirigenti comparativamente piu'
rappresentative, oppure come apposita sezione all'interno
dei fondi interprofessionali nazionali. I fondi, previo
accordo tra le parti, si possono articolare regionalmente o
territorialmente e possono altresi' utilizzare parte delle
risorse a essi destinati per misure di formazione a favore
di apprendisti e collaboratori a progetto.
I fondi possono finanziare in tutto o in parte piani
formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali
concordati tra le parti sociali, nonche' eventuali
ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente
connesse a detti piani concordate tra le parti. I piani
aziendali, territoriali o settoriali sono stabiliti sentite
le regioni e le province autonome territorialmente
interessate. I progetti relativi ai piani individuali ed
alle iniziative propedeutiche e connesse ai medesimi sono
trasmessi alle regioni ed alle province autonome
territorialmente interessate, affinche' ne possano tenere
conto nell'ambito delle rispettive programmazioni.
Ai fondi afferiscono, secondo le disposizioni di cui al
presente articolo, le risorse derivanti dal gettito del
contributo integrativo stabilito dall'articolo 25, quarto
comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive
modificazioni, relative ai datori di lavoro che aderiscono
a ciascun fondo.
Nel finanziare i piani formativi di cui al presente
comma, i fondi si attengono al criterio della
redistribuzione delle risorse versate dalle aziende
aderenti a ciascuno di essi, ai sensi del comma 3.
2. L'attivazione dei fondi e' subordinata al rilascio
di autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, previa verifica della conformita' alle
finalita' di cui al comma 1 dei criteri di gestione delle
strutture di funzionamento dei fondi medesimi, della
professionalita' dei gestori, nonche' dell'adozione di
criteri di gestione improntati al principio di trasparenza.
La vigilanza sulla gestione dei fondi e' esercitata
dall'ANPAL, istituita dal decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 150, che ne riferisce gli esiti al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali anche ai fini della revoca
dell'autorizzazione e del commissariamento dei fondi nel
caso in cui vengano meno le condizioni per il rilascio
dell'autorizzazione. Entro tre anni dall'entrata a regime
dei fondi, il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali effettuera' una valutazione dei risultati
conseguiti dagli stessi. Il presidente del collegio dei
sindaci e' nominato dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali. Presso lo stesso Ministero e' istituito,
con decreto ministeriale, senza oneri aggiuntivi a carico
del bilancio dello Stato, l'"Osservatorio per la formazione
continua" con il compito di elaborare proposte di indirizzo
attraverso la predisposizione di linee-guida e di esprimere
pareri e valutazioni in ordine alle attivita' svolte dai
fondi, anche in relazione all'applicazione delle suddette
linee-guida. Tale Osservatorio e' composto da due
rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, dal consigliere di parita' componente la
Commissione centrale per l'impiego, da quattro
rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' da un
rappresentante di ciascuna delle confederazioni delle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente
rappresentative sul piano nazionale.
Tale Osservatorio si avvale dell'assistenza tecnica
dell'Istituto per lo sviluppo della formazione
professionale dei lavoratori (ISFOL). Ai componenti
dell'Osservatorio non compete alcun compenso ne' rimborso
spese per l'attivita' espletata.
3. I datori di lavoro che aderiscono ai fondi
effettuano il versamento del contributo integrativo, di cui
all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978, e successive
modificazioni, all'INPS, che provvede a trasferirlo, per
intero, una volta dedotti i meri costi amministrativi, al
fondo indicato dal datore di lavoro. L'adesione ai fondi e'
fissata entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetti dal
1° gennaio successivo; le successive adesioni o disdette
avranno effetto dal 1° gennaio di ogni anno. L'INPS, entro
il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2005, comunica
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ai
fondi la previsione, sulla base delle adesioni pervenute,
del gettito del contributo integrativo, di cui all'articolo
25 della legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni,
relativo ai datori di lavoro aderenti ai fondi stessi
nonche' di quello relativo agli altri datori di lavoro,
obbligati al versamento di detto contributo, destinato al
Fondo per la formazione professionale e per l'accesso al
Fondo sociale europeo (FSE), di cui all'articolo 9, comma
5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Lo
stesso Istituto provvede a disciplinare le modalita' di
adesione ai fondi interprofessionali e di trasferimento
delle risorse agli stessi mediante acconti bimestrali
nonche' a fornire, tempestivamente e con regolarita', ai
fondi stessi, tutte le informazioni relative alle imprese
aderenti e ai contributi integrativi da esse versati. Al
fine di assicurare continuita' nel perseguimento delle
finalita' istituzionali del Fondo per la formazione
professionale e per l'accesso al FSE, di cui all'articolo
9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, rimane fermo quanto previsto dal secondo periodo
del comma 2 dell'articolo 66 della legge 17 maggio 1999, n.
144.
4. Nei confronti del contributo versato ai sensi del
comma 3, trovano applicazione le disposizioni di cui al
quarto comma dell'articolo 25 della citata legge n. 845 del
1978, e successive modificazioni.
5. Resta fermo per i datori di lavoro che non
aderiscono ai fondi l'obbligo di versare all'INPS il
contributo integrativo di cui al quarto comma dell'articolo
25 della citata legge n. 845 del 1978, e successive
modificazioni, secondo le modalita' vigenti prima della
data di entrata in vigore della presente legge.
6. Ciascun fondo e' istituito, sulla base di accordi
interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali
dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, alternativamente:
a) come soggetto giuridico di natura associativa ai
sensi dell'articolo 36 del codice civile;
b) come soggetto dotato di personalita' giuridica ai
sensi degli articoli 1 e 9 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000,
n. 361, concessa con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali.
[7. I fondi, previo accordo tra le parti, si possono
articolare regionalmente o territorialmente.]
8. In caso di omissione, anche parziale, del contributo
integrativo di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del
1978, il datore di lavoro e' tenuto a corrispondere il
contributo omesso e le relative sanzioni, che vengono
versate dall'INPS al fondo prescelto.
9. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale sono determinati, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, modalita', termini e condizioni per il concorso al
finanziamento di progetti di ristrutturazione elaborati
dagli enti di formazione entro il limite massimo di lire
100 miliardi per l'anno 2001, nell'ambito delle risorse
preordinate allo scopo nel Fondo per l'occupazione di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236. Le disponibilita' sono ripartite su
base regionale in riferimento al numero degli enti e dei
lavoratori interessati dai processi di ristrutturazione,
con priorita' per i progetti di ristrutturazione
finalizzati a conseguire i requisiti previsti per
l'accreditamento delle strutture formative ai sensi
dell'accordo sancito in sede di conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano del 18 febbraio 2000, e sue eventuali
modifiche.
10. A decorrere dall'anno 2001 e' stabilita al 20 per
cento la quota del gettito complessivo da destinare ai
fondi a valere sul terzo delle risorse derivanti dal
contributo integrativo di cui all'articolo 25 della legge
21 dicembre 1978, n. 845, destinato al Fondo di cui
all'articolo medesimo. Tale quota e' stabilita al 30 per
cento per il 2002 e al 50 per cento per il 2003.
11. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale sono determinati le modalita' ed i
criteri di destinazione al finanziamento degli interventi
di cui all'articolo 80, comma 4, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, dell'importo aggiuntivo di lire 25 miliardi
per l'anno 2001.
12. Gli importi previsti per gli anni 1999 e 2000
dall'articolo 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n.
144, sono:
a) per il 75 per cento assegnati al Fondo di cui al
citato articolo 25 della legge n. 845 del 1978, per
finanziare, in via prioritaria, i piani formativi
aziendali, territoriali o settoriali concordati tra le
parti sociali;
b) per il restante 25 per cento accantonati per essere
destinati ai fondi, a seguito della loro istituzione. Con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono determinati i termini ed i criteri di attribuzione
delle risorse di cui al presente comma ed al comma 10.
13. Per le annualita' di cui al comma 12, l'INPS
continua ad effettuare il versamento stabilito
dall'articolo 1, comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche
comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile
1987, n. 183, ed il versamento stabilito dall'articolo 9,
comma 5, del citato decreto-legge n. 148 del 1993,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993,
al Fondo di cui al medesimo comma.
14. Nell'esecuzione di programmi o di attivita', i cui
oneri ricadono su fondi comunitari, gli enti pubblici di
ricerca sono autorizzati a procedere ad assunzioni o ad
impiegare personale a tempo determinato per tutta la durata
degli stessi, anche mediante proroghe dei relativi
contratti di lavoro, anche in deroga ai limiti quantitativi
previsti dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo
6 settembre 2001, n. 368. La presente disposizione si
applica anche ai programmi o alle attivita' di assistenza
tecnica in corso di svolgimento alla data di entrata in
vigore della presente legge.
15. Gli avanzi finanziari derivanti dalla gestione
delle risorse del Fondo sociale europeo, amministrate negli
esercizi antecedenti la programmazione comunitaria
1989-1993 dei Fondi strutturali dal Ministero del lavoro e
della previdenza sociale tramite la gestione fuori bilancio
del Fondo di rotazione istituito dall'articolo 25 della
legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni,
possono essere destinati alla copertura di oneri derivanti
dalla responsabilita' sussidiaria dello Stato membro ai
sensi della normativa comunitaria in materia.
16. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
con proprio decreto, destina nell'ambito delle risorse di
cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17
maggio 1999, n. 144, una quota fino a lire 200 miliardi,
per l'anno 2001, di 100 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 e di 80 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2008 e 2009, nonche' di 100 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, di cui il 20
per cento destinato prioritariamente all'attuazione degli
articoli 48 e 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, e successive modificazioni per le attivita' di
formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se
svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di eta',
secondo le modalita' di cui all'articolo 16 della legge 24
giugno 1997, n. 196.».
- Si riporta il testo dell'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,
occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione
anti-crisi il quadro strategico nazionale convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:
«Art. 18 (Ferma la distribuzione territoriale,
riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione
e per interventi infrastrutturali). - 1. In considerazione
della eccezionale crisi economica internazionale e della
conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione
territoriale e le competenze regionali, nonche' quanto
previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinquies del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE,
su proposta del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nonche' con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza
con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del
Fondo aree sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che
e' istituito nello stato di previsione del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale
affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione,
nonche' le risorse comunque destinate al finanziamento
degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla
normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal
CIPE alla formazione;
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 recante disposizioni
urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in
materia di regolazioni contabili con le autonomie locali,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008,
n. 189:
«Art. 6 (Disposizioni finanziarie e finali). - 1.
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per le
aree sottoutilizzate, e' ridotta di 781,779 milioni di euro
per l'anno 2008 e di 528 milioni di euro per l'anno 2009.
1-bis. Le risorse rivenienti dalla riduzione delle
dotazioni di spesa previste dal comma 1 sono iscritte nel
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.
1-ter. Alla copertura dell'onere derivante
dall'attuazione degli articoli 1, comma 5, 2, comma 8, e
5-bis, pari, rispettivamente, a 260,593 milioni di euro per
l'anno 2008 e 436,593 milioni di euro per l'anno 2009, si
provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui al comma 1-bis per gli importi, al fine di compensare
gli effetti in termini di indebitamento netto, di cui al
comma 1.
1-quater. Una quota delle risorse iscritte nel Fondo
per interventi strutturali di politica economica ai sensi
del comma 1-bis, pari rispettivamente a 521,186 milioni di
euro per l'anno 2008 e 91,407 milioni di euro per l'anno
2009, e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per i
medesimi anni.
2. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per
le finalita' previste dall'articolo 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
di cui al primo periodo si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al
Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 346, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, come
modificato dalla presente legge:
«346. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i
lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca
marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative
della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n.
250, nel periodo di sospensione dell'attivita' lavorativa
derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e'
riconosciuta per ciascun lavoratore, per l'anno 2017 e nel
limite di spesa di 11 milioni di euro per il medesimo anno,
un'indennita' giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro.
Per l'anno 2017 e nel limite di spesa di 7 milioni di euro
per il medesimo anno, a ciascuno dei soggetti di cui al
presente comma e' altresi' riconosciuta la medesima
indennita' giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro nel
periodo di sospensione dell'attivita' lavorativa derivante
da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, per un
periodo non superiore complessivamente a quaranta giorni in
corso d'anno. Al relativo onere, pari a 7 milioni di euro
per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 347, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, come
modificato dalla presente legge:
«347. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le
modalita' relative al pagamento delle indennita' di cui al
comma 346.».
 
(( Art. 10 bis
Progetti speciali di prevenzione dei danni
nella regione Sardegna

1. La disposizione di cui all'articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e' prorogata fino al 31 dicembre 2019. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 10-bis,
del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 recante misure
urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,
n. 89:
«Art. 8 (Trasparenza e razionalizzazione della spesa
pubblica per beni e servizi). - 1. - 9. Omissis.
10-bis. Ai fini della necessaria prevenzione degli
incendi, del dissesto idrogeologico e del diffondersi di
discariche abusive, i cantieri comunali per l'occupazione e
i cantieri verdi, di cui alla vigente normativa in materia
di lavoro e difesa dell'ambiente della regione Sardegna,
che costituiscono a tutti gli effetti progetti speciali di
prevenzione danni in attuazione di competenze e di
politiche regionali, hanno carattere temporaneo e pertanto
le assunzioni di progetto in essi previste, per il prossimo
triennio, non costituiscono presupposto per l'applicazione
dei limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni. La disposizione di cui al
presente comma non deve comportare nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica e alla sua attuazione si provvede
nell'ambito delle risorse assegnate per la realizzazione
dei predetti cantieri dal bilancio regionale.
Omissis.».
 
(( Art. 10 ter

Disposizioni in materia di sviluppo di unita' produttive del
Ministero della difesa nel Mezzogiorno

1. Al fine di consentire il raggiungimento dell'economica gestione delle unita' produttive dell'Agenzia industrie difesa di Fontana Liri, Messina, Castellammare di Stabia, Torre Annunziata e Capua, al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 48, comma 1, primo periodo, le parole: «ed e' organizzata in funzione del conseguimento dei suoi specifici obiettivi, ai sensi dell'articolo 12» sono sostituite dalle seguenti: «per il conseguimento dei suoi specifici obiettivi e missioni, nonche' per lo svolgimento dei compiti permanenti cosi' come previsto dall'articolo 12»;
b) all'articolo 2190:
1) al comma 1, il secondo periodo e' soppresso;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Allo scopo di conseguire il processo di risanamento del sistema costituito dalle unita' produttive di cui all'articolo 48, comma 1, l'Agenzia predispone, entro il 31 dicembre 2017, un piano industriale triennale, da approvare con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che individui le progressive misure volte a realizzare sinergie gestionali nell'ambito della propria attivita' anche attraverso il conseguimento della complessiva capacita' di operare dell'Agenzia medesima secondo criteri di economica gestione. Al termine del predetto triennio, il Ministro della difesa, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, opera una verifica della sostenibilita' del sistema industriale dell'Agenzia e, in sede di approvazione del nuovo piano industriale triennale, individua le unita' produttive i cui risultati compromettono la stabilita' del sistema ed il conseguimento dell'economica gestione dell'Agenzia e per le quali il Ministero della difesa procede alla liquidazione coatta amministrativa.». ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo all'articolo 48, comma 1, del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante Codice
dell'ordinamento militare, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 48 (Agenzia industrie difesa). - 1. L'Agenzia
industrie difesa, istituita, nelle forme disciplinate dagli
articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, con personalita' giuridica di diritto pubblico, e'
posta sotto la vigilanza del Ministro della difesa, per il
conseguimento dei suoi specifici obiettivi e missioni,
nonche' per lo svolgimento dei compiti permanenti cosi'
come previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera r), della
legge 15 marzo 1997, n. 59. Scopo dell'Agenzia e' quello di
gestire unitariamente le attivita' delle unita' produttive
e industriali della difesa indicate con uno o piu' decreti
del Ministro della difesa. L'Agenzia utilizza le risorse
finanziarie materiali e umane delle unita' dalla stessa
amministrate nella misura stabilita dal regolamento di cui
al comma 2.
Omissis.».
- Si riporta il testo all'articolo 2190 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante Codice
dell'ordinamento militare, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 2190 (Unita' produttive e industriali
dell'Agenzia industrie difesa). - 1. I contributi a favore
dell'Agenzia industrie difesa, di cui all'articolo 559,
sono determinati per gli importi, rispettivamente, di euro
5.500.000 nell'anno 2012, euro 3.800.000 nell'anno 2013 e
euro 3.000.000 nell'anno 2014; a decorrere dall'anno 2015 i
suddetti contributi sono soppressi.
1-bis. Allo scopo di conseguire il processo di
risanamento del sistema costituito dalle unita' produttive
di cui all'articolo 48, comma 1, l'Agenzia predispone,
entro il 31 dicembre 2017, un piano industriale triennale,
da approvare con decreto del Ministro della difesa, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che
individui le progressive misure volte a realizzare sinergie
gestionali nell'ambito della propria attivita' anche
attraverso il conseguimento della complessiva capacita' di
operare dell'Agenzia medesima secondo criteri di economica
gestione. Al termine del predetto triennio, il Ministro
della difesa, d'intesa con il Ministro dell'economia e
delle finanze, opera una verifica della sostenibilita' del
sistema industriale dell'Agenzia e, in sede di approvazione
del nuovo piano industriale triennale, individua le unita'
produttive i cui risultati compromettono la stabilita' del
sistema ed il conseguimento dell'economica gestione
dell'Agenzia e per le quali il Ministero della difesa
procede alla liquidazione coatta amministrativa.
2. L'articolo 144 del regolamento cessa di avere
efficacia a decorrere dalla data di eventuale chiusura
ovvero di trasferimento all'Agenzia dell'ultimo degli enti
dipendenti dal Segretariato generale della difesa di cui al
medesimo articolo.
3. L'Agenzia industrie difesa e' autorizzata a
prorogare i contratti di cui all'articolo 143, comma 3, del
regolamento, comunque non oltre la scadenza del 31 dicembre
2014 e, in ogni caso, entro i limiti della spesa gia'
sostenuta nell'anno 2011 per tale tipologia di contratti,
ridotta per gli anni 2012, 2013 e 2014, rispettivamente,
del dieci per cento, del venti per cento e del trenta per
cento.».
 
Art. 11
Interventi urgenti per il contrasto della poverta' educativa minorile
e della dispersione scolastica nel Mezzogiorno

1. Al fine di realizzare specifici interventi educativi urgenti nelle regioni del Mezzogiorno volti al contrasto della poverta' educativa minorile e della dispersione scolastica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, sono individuate le aree di esclusione sociale, caratterizzate da poverta' educativa minorile e dispersione scolastica, nonche' da un elevato tasso di fenomeni di criminalita' organizzata.
2.Entro trenta giorni dall'adozione del decreto, di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca indice una procedura selettiva per la presentazione di progetti recanti la realizzazione di interventi educativi di durata biennale, volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di poverta' educativa, nonche' per la prevenzione delle situazioni di fragilita' nei confronti della capacita' attrattiva della criminalita'.
3. Possono partecipare alla procedura di cui al comma 2 le reti di istituzioni scolastiche presenti nelle aree individuate con il decreto di cui al comma 1, che abbiano attivato, per la realizzazione degli interventi educativi di durata biennale, partenariati con enti locali, soggetti del terzo settore, strutture territoriali del CONI, delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva o servizi educativi pubblici per l'infanzia, operanti nel territorio interessato.
(( 3-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica e avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, provvede a monitorare l'efficacia e la validita' dei progetti e delle relative finalita' di cui al comma 2, nonche' a valutareex postla qualita' dei risultati conseguiti. ))
4. La procedura di cui al comma 2 e' finanziata nell'ambito delle risorse del Programma operativo nazionale «Per la scuola -- competenze e ambienti per l'apprendimento», riferito al periodo di programmazione 2014/2020, di cui alla decisione della Commissione europea C(2014) 9952 del 17 dicembre 2014, in coerenza con quanto previsto dalla stessa programmazione.
(( 4-bis. Al fine di realizzare specifici interventi educativi urgenti nelle regioni del Mezzogiorno, volti a favorire il corretto sviluppo dei processi cognitivi e comunicativi dei bambini sordi e la loro inclusione sociale, nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni di riordino degli istituti atipici di cui all'articolo 67, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed al fine di consentire il funzionamento degli stessi sino all'entrata in carica dei nuovi organi direttivi, ai medesimi istituti e' assegnato un contributo pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.
4-ter. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 67, comma 1, del
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, recante approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado:
«Art. 67 (Istituti per sordomuti di Roma, Milano e
Palermo e istituti per non vedenti). - 1. L'ordinamento
degli istituti per sordomuti di Roma, Milano e Palermo e'
stabilito con regolamento governativo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 202, della
legge 13 luglio 2015, n. 107 recante riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti:
«202. E' iscritto nello stato di previsione del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
un fondo di parte corrente, denominato «Fondo "La Buona
Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione
dell'istruzione scolastica», con uno stanziamento pari a
83.000 euro per l'anno 2015, a 533.000 euro per l'anno
2016, a 104.043.000 euro per l'anno 2017, a 69.903.000 euro
per l'anno 2018, a 47.053.000 euro per l'anno 2019, a
43.490.000 euro per l'anno 2020, a 48.080.000 euro per
l'anno 2021, a 56.663.000 euro per l'anno 2022 e a
45.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023. Al
riparto del Fondo si provvede con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il
decreto di cui al presente comma puo' destinare un importo
fino a un massimo del 10 per cento del Fondo ai servizi
istituzionali e generali dell'amministrazione per le
attivita' di supporto al sistema di istruzione
scolastica.».
 
(( Art. 11 bis
Misure urgenti per garantire lo svolgimento dell'anno scolastico
2017/2018 nelle aree colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017

1. Per consentire il regolare inizio dell'anno scolastico 2017/2018 nella regione Abruzzo e nelle altre regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, all'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: «2016/2017», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «e 2017/2018»;
b) al comma 2, le parole: «ed euro 15 milioni nell'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «, euro 10 milioni nell'anno 2017 ed euro 5 milioni nell'anno 2018»;
c) al comma 5, alinea, le parole: «ed euro 15 milioni nell'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «, euro 10 milioni nell'anno 2017 ed euro 5 milioni nell'anno 2018»;
d) al comma 5, lettera a), dopo le parole: «5 milioni nel 2016» sono inserite le seguenti: «ed euro 5 milioni nel 2018»;
e) al comma 5, lettera b), le parole: «15 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «10 milioni». ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 18-bis del decreto
legge 17 ottobre 2016, n. 189 recante interventi urgenti in
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del
2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 18-bis (Misure urgenti per lo svolgimento
dell'anno scolastico 2016/2017). - 1. Per l'anno scolastico
2016/2017 e 2017/2018 i dirigenti degli Uffici scolastici
regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle
istituzioni scolastiche ed educative i cui edifici, siti
nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo
1, sono stati dichiarati parzialmente o totalmente
inagibili a seguito di tali eventi sismici, a quelle
ospitate in strutture temporanee di emergenza e a quelle
che ospitano alunni sfollati, al fine di consentire la
regolare prosecuzione delle attivita' didattiche e
amministrative, possono derogare al numero minimo e massimo
di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di
scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, comunque nei limiti
delle risorse previste al comma 2. Inoltre i medesimi
dirigenti possono:
a) istituire con loro decreti, previa verifica delle
necessita' aggiuntive, ulteriori posti di personale, da
attivare sino al termine dell'attivita' didattica dell'anno
scolastico 2016/2017 e 2017/2018, ai sensi dell'articolo 1,
comma 69, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonche' di
personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA);
b) assegnare alle cattedre i docenti, il personale ATA
e gli educatori o, per il personale in servizio presso
edifici dichiarati parzialmente o totalmente inagibili,
modificare le assegnazioni effettuate, in deroga alle
procedure e ai termini previsti dall'articolo 1, commi 66 e
seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dall'articolo
455, comma 12, del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dall'articolo 1-ter,
comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016,
n. 89. Tali assegnazioni sono regolate con contratto
collettivo integrativo regionale di lavoro, da
sottoscrivere entro sette giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, al
fine di salvaguardare, ove possibile, la continuita'
didattica.
2. Per l'adozione delle misure di cui al comma 1, e'
autorizzata la spesa di euro 5 milioni nell'anno 2016, euro
10 milioni nell'anno 2017 ed euro 5 milioni nell'anno 2018.
Dette somme sono ripartite tra gli Uffici scolastici
regionali interessati con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e
costituiscono limite di spesa per le attivita' di cui al
comma 1. Per l'adozione del decreto di riparto, i termini
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 giugno
2011, n. 123, sono ridotti a due giorni, incrementabili
fino a sette giorni in presenza di motivate esigenze; e' in
ogni caso fatto salvo il disposto dell'articolo 6 del
medesimo decreto legislativo.
3. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, entro il 31 maggio 2017, provvede al
monitoraggio delle spese di cui al comma 1 per il personale
docente e ATA, comunicando le relative risultanze al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato entro il mese
successivo. Nel caso in cui si verifichino scostamenti
rispetto al fabbisogno previsto, il Ministro dell'economia
e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, e' autorizzato ad
apportare le necessarie variazioni compensative tra le
risorse iscritte in bilancio per le spese di funzionamento
delle istituzioni scolastiche e quelle relative al
pagamento delle spese per il personale supplente.
4. Per l'anno scolastico 2016/2017, i dirigenti
scolastici delle istituzioni scolastiche autonome di cui al
comma 1 possono individuare i supplenti da nominare in
deroga al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4
della legge 3 maggio 1999, n. 124, fermo restando il
criterio del maggior punteggio, assicurando la priorita' a
coloro che si sono resi preventivamente disponibili ad
accettare i contratti offerti dall'istituzione scolastica.
Al fine di acquisire la preventiva disponibilita' ad
accettare i posti di cui al presente comma, i dirigenti
degli Uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75,
comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
pubblicano nel proprio sito istituzionale apposito bando
con specifica della tempistica di presentazione delle
relative domande.
5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente
articolo, pari ad euro 5 milioni nel 2016, euro 10 milioni
nell'anno 2017 ed euro 5 milioni nell'anno 2018, si
provvede:
a) quanto ad euro 5 milioni nel 2016 ed euro 5 milioni
nel 2018, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per la quota
afferente al funzionamento;
b) quanto ad euro 10 milioni nel 2017, mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1,
comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
 
(( Art. 11 ter
Misure per interventi di messa in sicurezza
di edifici scolastici

1. Al fine di agevolare la redistribuzione delle somme definanziate, relative alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e alle delibere del CIPE n. 32/2010, del 13 maggio 2010, e n. 6/2012, del 20 gennaio 2012, nell'ambito delle stesse regioni i cui territori sono oggetto dei definanziamenti, all'articolo 1, comma 165, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al quarto periodo:
1) dopo la parola: «somme» sono inserite le seguenti: «, gia' disponibili o che si rendano disponibili a seguito dei definanziamenti,»;
2) le parole: «nazionale triennale 2015-2017 di cui al comma 160» sono sostituite dalle seguenti: «delle medesime regioni i cui territori sono oggetto dei definanziamenti»;
3) dopo la parola: «Comitato» sono inserite le seguenti: «entro il 31 dicembre 2017»;
4) le parole: «nonche' degli interventi che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui ai commi da 177 a 179 e di quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica» sono soppresse;
b) al settimo periodo:
1) dopo la parola: «revoca» sono inserite le seguenti: «, gia' disponibili o che si rendano disponibili,»;
2) le parole: «nazionale triennale 2015-2017» sono sostituite dalle seguenti: «delle medesime regioni i cui territori sono oggetto dei definanziamenti»;
c) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le erogazioni sono effettuate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo modalita' operative da definire a stato di avanzamento dei lavori.».
2. Gli enti locali beneficiari delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo sono tenuti a trasmettere le informazioni relative agli investimenti effettuati al sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP-MOP) del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
3. All'articolo 20-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, al primo periodo, le parole: «commi 161 e 165» sono sostituite dalle seguenti: «comma 161». ))


Riferimenti normativi

- La legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre
2002.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 165, della
legge 13 luglio 2015, n. 107 recante riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti, come
modificato dalla presente legge:
«165. Al fine di assicurare la prosecuzione e il
completamento degli interventi di messa in sicurezza degli
edifici scolastici finanziati ai sensi dell'articolo 80,
comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni, con le delibere del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n.
102/04 del 20 dicembre 2004, di approvazione del primo
programma stralcio, e n. 143/2006 del 17 novembre 2006, di
approvazione del secondo programma stralcio, come
rimodulati dalla delibera del CIPE n. 17/2008 del 21
febbraio 2008, e' consentito agli enti beneficiari, previa
rendicontazione dei lavori eseguiti da produrre al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge e comunque non oltre il 31 dicembre 2015,
l'utilizzo delle economie derivanti dai ribassi d'asta per
la realizzazione di altri interventi finalizzati alla
sicurezza delle scuole anche sugli stessi edifici e nel
rispetto del limite complessivo del finanziamento gia'
autorizzato. Le modalita' della rendicontazione sono rese
note attraverso il sito web istituzionale del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. La
mancata rendicontazione nel termine indicato preclude
l'utilizzo delle eventuali risorse residue ancora nella
disponibilita' dell'ente, che sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato entro trenta giorni dalla scadenza del
termine di cui al primo periodo del presente comma. Le
somme, gia' disponibili o che si rendano disponibili a
seguito dei definanziamenti, relative a interventi non
avviati e per i quali non siano stati assunti obblighi
giuridicamente vincolanti, anche giacenti presso la
societa' Cassa depositi e prestiti Spa, sono destinate dal
CIPE alle medesime finalita' di edilizia scolastica in
favore di interventi compresi nella programmazione delle
medesime regioni i cui territori sono oggetto dei
definanziamenti, secondo modalita' individuate dallo stesso
Comitato, entro il 31 dicembre 2017. Al fine di garantire
la sollecita attuazione dei programmi finanziati ai sensi
dell'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, con la delibera del CIPE n.
32/2010 del 13 maggio 2010, e dei programmi di intervento
finanziati ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge
12 novembre 2011, n. 183, con la delibera del CIPE n. 6 del
20 gennaio 2012, il parere richiesto ai provveditorati per
le opere pubbliche sui progetti definitivi presentati dagli
enti beneficiari si intende positivamente reso entro trenta
giorni dalla richiesta, ovvero entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge per quelli
presentati precedentemente. Gli enti beneficiari
trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti le aggiudicazioni provvisorie dei lavori entro il
30 aprile 2016, pena la revoca dei finanziamenti. Le
risorse oggetto di revoca, gia' disponibili o che si
rendano disponibili, sono destinate dal CIPE alle medesime
finalita' di edilizia scolastica in favore di interventi
compresi nella programmazione delle medesime regioni i cui
territori sono oggetto dei definanziamenti, secondo
modalita' individuate dal medesimo Comitato. Le erogazioni
sono effettuate dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti secondo modalita' operative da definire a stato
di avanzamento dei lavori.
Omissis.».
- Il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229
recante attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e),
f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia
di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione
delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei
finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo
opere e del Fondo progetti e' pubblicato nella Gazzette
Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2012.
- Si riporta il testo dell'articolo 20-bis, comma 1,
del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 recante Nuovi
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 20-bis (Interventi urgenti per le verifiche di
vulnerabilita' sismica degli edifici scolastici). - 1. Per
le verifiche di vulnerabilita' sismica degli immobili
pubblici adibiti ad uso scolastico nelle zone a rischio
sismico classificate 1 e 2 nonche' per la progettazione
degli eventuali interventi di adeguamento antisismico che
risultino necessari a seguito delle verifiche, sono
destinate agli enti locali le risorse di cui all'articolo
1, comma 161, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come
accertate con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, assicurando la
destinazione di almeno il 20 per cento delle risorse agli
enti locali che si trovano nelle quattro regioni
interessate dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017. Le
risorse accertate sono rese disponibili dalla societa'
Cassa depositi e prestiti Spa previa stipulazione, sentito
il Dipartimento della protezione civile, di apposita
convenzione con il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, che disciplina le
modalita' di attuazione e le procedure di accesso ai
finanziamenti, anche tenendo conto dell'urgenza, di
eventuali provvedimenti di accertata inagibilita' degli
edifici scolastici, della collocazione degli edifici nelle
zone di maggiore pericolosita' sismica nonche' dei dati
contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica. I
documenti attestanti le verifiche di vulnerabilita' sismica
eseguite ai sensi della normativa tecnica vigente sono
pubblicati nella home page del sito internet
dell'istituzione scolastica che utilizza l'immobile.
Omissis.».
 
(( Art. 11 quater
Interventi urgenti in materia di edilizia giudiziaria
nelle regioni del Mezzogiorno

1. Al fine di favorire la piena funzionalita' del sistema giudiziario nel Mezzogiorno, e' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018 e di 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, da destinare ad interventi urgenti connessi alla progettazione, alla ristrutturazione, all'ampliamento e alla messa in sicurezza delle strutture giudiziarie ubicate nelle regioni Campania, Puglia, Calabria e Sicilia.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))

 
Art. 12
Costo standard per studente

1. Per costo standard per studente delle universita' statali si intende il costo di riferimento attribuito al singolo studente iscritto entro la durata normale dei corsi di studio, tenuto conto della tipologia di corso, delle dimensioni dell'ateneo e dei differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui opera l'universita'. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 5, comma 4, lettera f), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il costo standard per studente costituisce parametro di riferimento per la ripartizione annuale di una percentuale del fondo di finanziamento ordinario (FFO) secondo quanto indicato nel presente articolo.
2. La determinazione e l'eventuale aggiornamento del modello di calcolo del costo standard di ateneo sono definiti sulla base dei seguenti criteri e relativi indici di costo:
a) criterio del costo del personale docente: si utilizzano come indici di costo gli standard di docenza previsti per l'accreditamento iniziale dei corsi di studio e come costo medio di riferimento, cui parametrare la dotazione standard di docenza, il costo caratteristico di ateneo del professore di I fascia. Nella determinazione della dotazione di docenza si utilizza come numero standard di studenti nelle classi delle aree medico-sanitaria, scientifico tecnologica e umanistico sociale il valore compreso nell'intervallo tra il 60 per cento e il 100 per cento del numero di riferimento previsto in sede di accreditamento, in modo da tenere conto dei costi fissi della docenza necessaria per l'accreditamento;
b) criterio del costo della docenza a contratto: e' riferito al monte ore di didattica integrativa aggiuntiva stabilito in misura pari al 30 per cento del monte ore di didattica standard della docenza di cui alla lettera a), parametrato al valore medio di 120 ore per i professori e 60 ore per i ricercatori;
c) criterio del costo del personale tecnico amministrativo: si attribuisce una dotazione standard pari ad una unita' di personale per ogni docente come risultante dal criterio di cui alla lettera a) e, in aggiunta, un numero di figure di supporto tecnico parametrato a quelle eventualmente richieste in sede di accreditamento dei corsi di studio e un numero di collaboratori ed esperti linguistici pari a quelli in servizio presso l'ateneo;
d) criterio dei costi di funzionamento e di gestione delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio dei diversi ambiti disciplinari: il costo e' stimato sulla base degli oneri medi rilevati dai bilanci degli atenei, tenendo altresi' conto dei costi fissi della sede universitaria non dipendenti dalla numerosita' degli iscritti.
(( 2-bis. A decorrere dall'anno 2018 la dotazione standard di docenza di cui al comma 2, lettera a), e' determinata in modo che rimanga costante quando il numero di studenti e' compreso tra le numerosita' minime e massime per ogni classe di corso di studi, stabilite con il decreto di cui al comma 6. ))
3. Al fine di tenere conto dei differenti contesti (( economici e territoriali )) in cui ogni universita' si trova ad operare, al costo standard di ateneo di cui al comma 2 e' aggiunto un importo di natura perequativa parametrato fino ad un massimo del 10 per cento rispetto al costo standard medio nazionale, in base alla diversa capacita' contributiva degli studenti iscritti all'universita', determinata tenendo conto del reddito medio familiare della ripartizione territoriale, (( di norma a livello regionale, )) ove ha sede l'ateneo.
4. Al fine di assicurare la continuita' e l'integrale distribuzione dei finanziamenti per le universita' statali sono confermate le assegnazioni gia' disposte per gli anni 2014, 2015 e 2016 a valere sul fondo di finanziamento ordinario che, in relazione al costo standard per studente, sono state attribuite in coerenza con quanto definito ai commi 2 e 3 per l'ammontare gia' indicato nei decreti ministeriali di attribuzione del FFO.
5. Per l'anno 2017 la quota del FFO ripartita in base al criterio del costo standard per studente e' fissata con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca relativo ai criteri di riparto del fondo di finanziamento ordinario entro l'intervallo compreso tra il 19 per cento e il 22 per cento del relativo stanziamento, al netto degli interventi con vincolo di destinazione. Al fine di assicurare il tempestivo riparto dei finanziamenti sono utilizzati gli stessi importi del costo standard e i dati sugli studenti utilizzati per il riparto del FFO dell'anno 2016.
6. Entro sessanta giorni (( dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto )), con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, acquisti i pareri di CRUI e ANVUR, si provvede alla rideterminazione del modello di calcolo del costo standard per studente sulla base dei criteri e relativi indici di costo di cui al comma 2, integrati di un ulteriore importo di natura perequativa, in aggiunta a quello di cui al comma 3, che tenga conto della diversa accessibilita' di ogni universita' in funzione della rete dei trasporti e dei collegamenti. Tale ulteriore importo e' parametrato rispetto al costo standard medio nazionale, fino ad un massimo del 10 per cento.
7. Il decreto di cui al comma 6 ha validita' triennale e trova applicazione a decorrere dall'anno 2018 ai fini della ripartizione di una percentuale del FFO, al netto degli interventi con vincolo di destinazione, non inferiore a quella del comma 5, incrementata tra il 2 per cento e il 5 per cento all'anno, in modo da sostituire gradualmente la quota di finanziamento determinata sulla base del trasferimento storico e fino ad un massimo del 70 per cento.
(( 8. Ai fini di cui al comma 7, il costo standard per studente di ateneo e' moltiplicato per il numero di studenti regolarmente iscritti al corso di studi da un numero di anni accademici non superiore alla sua durata normale, cui si aggiungono gli studenti iscritti al primo anno fuori corso.
8-bis. All'Accademia nazionale di Santa Cecilia e' concesso, per l'anno 2017, un contributo straordinario di 4 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2018, un contributo ordinario di euro 250.000 annui a copertura degli oneri riferibili al pagamento degli emolumenti dei docenti dei corsi di perfezionamento istituiti dall'articolo 1 del regio decreto 22 giugno 1939, n. 1076, e relativi agli insegnamenti individuati dall'articolo 2 del medesimo regio decreto. Al relativo onere si provvede, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e, quanto a euro 250.000 a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 4, lettera
f), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante norme in
materia di organizzazione delle universita', di personale
accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per
incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema
universitario:
«Art. 5 (Delega in materia di interventi per la
qualita' e l'efficienza del sistema universitario). - 1-3
Omissis
4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1,
lettera b), il Governo si attiene ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) - e) Omissis;
f) introduzione del costo standard unitario di
formazione per studente in corso, calcolato secondo indici
commisurati alle diverse tipologie dei corsi di studio e ai
differenti contesti economici, territoriali e
infrastrutturali in cui opera l'universita', cui collegare
l'attribuzione all'universita' di una percentuale della
parte di fondo di finanziamento ordinario non assegnata ai
sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008,
n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
gennaio 2009, n. 1; individuazione degli indici da
utilizzare per la quantificazione del costo standard
unitario di formazione per studente in corso, sentita
l'ANVUR;
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del regio decreto
22 giugno 1939, n. 1076 recante istituzione di corsi di
perfezionamento di studi musicali presso la Regia accademia
di S. Cecilia in Roma:
«Art. 1. - Sono istituiti presso la Regia accademia di
S. Cecilia corsi di perfezionamento nelle varie discipline
musicali. Al termine dei detti corsi saranno rilasciati i
diplomi corrispondenti riconosciuti e confermati dal
Ministro per l'educazione nazionale.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 202, della
legge 13 luglio 2015, n. 107 recante riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti:
«202. E' iscritto nello stato di previsione del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
un fondo di parte corrente, denominato «Fondo "La Buona
Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione
dell'istruzione scolastica», con uno stanziamento pari a
83.000 euro per l'anno 2015, a 533.000 euro per l'anno
2016, a 104.043.000 euro per l'anno 2017, a 69.903.000 euro
per l'anno 2018, a 47.053.000 euro per l'anno 2019, a
43.490.000 euro per l'anno 2020, a 48.080.000 euro per
l'anno 2021, a 56.663.000 euro per l'anno 2022 e a
45.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023. Al
riparto del Fondo si provvede con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il
decreto di cui al presente comma puo' destinare un importo
fino a un massimo del 10 per cento del Fondo ai servizi
istituzionali e generali dell'amministrazione per le
attivita' di supporto al sistema di istruzione scolastica.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 30
aprile 1985, n. 163 recante nuova disciplina degli
interventi dello Stato a favore dello spettacolo:
«Art. 2 (Ripartizione del Fondo unico per lo
spettacolo). - Il Fondo unico per lo spettacolo e'
ripartito annualmente tra i diversi settori, fatto salvo
quanto previsto all'articolo 13 ed in rapporto alle leggi
di riforma, in ragione di quote non inferiori al 45 per
cento per le attivita' musicali e di danza, al 25 per cento
per quelle cinematografiche, al 15 per cento per quelle del
teatro di prosa ed all'1 per cento per quelle circensi e
dello spettacolo viaggiante.
La residua quota del Fondo e' riservata per far fronte
agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 4 e 5
della presente legge, nonche' per provvedere ad eventuali
interventi integrativi in base alle esigenze dei singoli
settori.
Il Ministro del turismo e dello spettacolo, in base
alle proposte formulate dal Consiglio nazionale dello
spettacolo, comunica, prima dell'inizio di ciascun
esercizio finanziario, il piano di riparto della quota di
cui al primo comma del presente articolo al Ministro del
tesoro, che provvede con propri decreti alle occorrenti
variazioni di bilancio.
Analogamente si procede nel corso dell'esercizio
finanziario alla ripartizione della residua quota di cui al
secondo comma.».
 
(( Art. 12 bis
Ulteriori disposizioni per le universita'

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142, rientrano tra i fondi statali di incentivazione le quote destinate agli atenei diverse da quelle di seguito elencate: la quota base, la quota premiale e l'intervento perequativo del fondo per il finanziamento ordinario delle universita' (FFO), il fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario, il fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche e il fondo per le borse di studio universitarie post lauream, in quanto gia' ricomprese nella quota relativa alla legge 14 agosto 1982, n. 590. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 2, del
decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142 recante Norme di
attuazione dello statuto speciale per la Regione
Trentino-Alto Adige recanti delega di funzioni legislative
ed amministrative statali alla Provincia di Trento in
materia di Universita' degli studi:
«Art. 5 (Norme per il coordinamento con il sistema
universitario nazionale). - 1. L'Universita', fermo
restando quanto previsto dagli articoli 2 e 3, partecipa:
a) al sistema delle relazioni tra le universita'
italiane ed europee, secondo quanto previsto per le
universita' statali dalla legislazione statale e dalle
norme dell'Unione europea;
b) al sistema nazionale di valutazione delle attivita'
e dei risultati.
2. I docenti e i ricercatori dell'Universita'
partecipano, in condizioni di parita', con i docenti e i
ricercatori degli altri Atenei italiani alle procedure
concorsuali bandite da enti/organi statali ed europei per
l'assegnazione di fondi per la realizzazione di progetti
didattici e di ricerca. Alle medesime condizioni di parita'
con gli altri Atenei italiani, l'Universita' puo'
concorrere all'assegnazione dei fondi statali di
incentivazione, ivi compresi quelli relativi alla mobilita'
dei docenti.
3. L'Universita' partecipa agli organismi nazionali,
europei ed internazionali in materia di didattica e di
ricerca nel rispetto delle rispettive regolamentazioni e
continua ad essere valutata dall'Organismo nazionale
competente in materia di valutazione del sistema
universitario, a cui la Provincia - sulla base di apposita
convenzione - puo' affidare la valutazione dei risultati
dell'Universita' e degli enti provinciali della ricerca
rispetto agli obiettivi ed ai finanziamenti assegnati con
gli atti di programmazione finanziaria di propria
competenza.».
- La legge 14 agosto 1982, n. 590 recante istituzione
di nuove universita' e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 231 del 23 agosto 1982.
 
Art. 13

Disposizioni in materia di risanamento ambientale da parte
dell'Amministrazione straordinaria ILVA

1. Ai fini dell'attuazione delle misure previste dall'articolo 1, comma 6-undecies del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, qualora la confisca abbia ad oggetto le obbligazioni di cui alla predetta disposizione, ferma la destinazione delle somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni per le finalita' di cui al penultimo periodo del predetto articolo 3, comma 1 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, il finanziamento di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge n. 191 del 2015 e' estinto mediante utilizzo delle risorse finanziarie derivanti dalla sottoscrizione delle suddette obbligazioni. I crediti derivanti dalla sottoscrizione delle suddette obbligazioni sono estinti fino a concorrenza dell'ammontare delle spese e dei costi sostenuti, a valere sul patrimonio destinato dell'emittente costituito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, per l'attuazione e la realizzazione di interventi di risanamento e bonifica ambientale, compresi gli interventi gia' autorizzati a valere sui finanziamenti statali di cui all'articolo 1, comma 6-bis del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13.
(( 1-bis. All'articolo 1, comma 6-undecies, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2016, n. 13, dopo le parole: «e, per la parte eccedente, sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20» sono inserite le seguenti: «, mediante la sottoscrizione di obbligazioni emesse dall'organo commissariale di Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 1 del 2015», dopo le parole: «interventi per il risanamento e la bonifica ambientale» sono inserite le seguenti: «dei siti facenti capo ad Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria» e dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «I crediti derivanti dalla sottoscrizione delle obbligazioni di cui al periodo precedente sono estinti con le modalita' di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91.».
1-ter. L'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, si attua nel senso che, a seguito del trasferimento dei complessi aziendali del gruppo Ilva, le somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni sono destinate all'attuazione e realizzazione del piano delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria nei limiti di quanto eccedente gli investimenti ambientali previsti nell'ambito dell'offerta vincolante definitiva del soggetto aggiudicatario della procedura di trasferimento dei complessi aziendali e, per la restante parte, alle ulteriori finalita' previste dal medesimo articolo 3, comma 1, per le societa' del gruppo Ilva in amministrazione straordinaria. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 6-undecies
del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191 recante
disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi
aziendali del Gruppo ILVA, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13:
«Art. 1 (Accelerazione procedimento di cessione e
disposizioni finanziarie). - 1. - 6-decies. (Omissis)
6-undecies. A seguito del trasferimento dei complessi
aziendali del Gruppo ILVA, le somme eventualmente
confiscate o comunque pervenute allo Stato in via
definitiva all'esito di procedimenti penali, anche diversi
da quelli per reati ambientali o connessi all'attuazione
dell'autorizzazione integrata ambientale, a carico del
titolare dell'impresa, ovvero, in caso di impresa
esercitata in forma societaria, a carico dei soci di
maggioranza o degli enti, ovvero dei rispettivi soci o
amministratori, che prima del commissariamento di cui al
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, abbiano
esercitato attivita' di direzione e coordinamento
sull'impresa commissariata, salvo quanto dovuto per spese
di giustizia, sono versate, fino alla concorrenza
dell'importo di 800 milioni di euro, all'entrata del
bilancio dello Stato a titolo di restituzione del prestito
statale di cui al comma 6-bis e, per la parte eccedente,
sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 3, comma 2,
del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, mediante la
sottoscrizione di obbligazioni emesse dall'organo
commissariale di Ilva S.p.A. in amministrazione
straordinaria ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del citato
decreto-legge n. 1 del 2015, per essere destinate al
finanziamento di interventi per il risanamento e la
bonifica ambientale dei siti facenti capo ad Ilva S.p.A. in
amministrazione straordinaria e, in via subordinata, alla
riqualificazione e riconversione produttiva dei siti
contaminati, nei comuni di Taranto e di Statte. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorenti variazioni di bilancio. I
crediti derivanti dalla sottoscrizione delle obbligazioni
di cui al periodo precedente sono estinti con le modalita'
di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 20
giugno 2017, n. 91."
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1 del
decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1 recante disposizioni
urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico
nazionale in crisi e per lo sviluppo della citta' e
dell'area di Taranto, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 marzo 2015, n. 20:
«Art. 3 (Disposizioni finanziarie). - 1. Nell'ambito
della procedura di amministrazione straordinaria di cui al
decreto-legge n. 347, l'organo commissariale di ILVA S.p.A.
e' autorizzato a richiedere il trasferimento delle somme
sequestrate, subentrando nel procedimento gia' promosso ai
sensi dell'articolo 1, comma 11-quinquies, del
decreto-legge n. 61, nel testo vigente prima della data di
entrata in vigore del presente decreto. A seguito
dell'apertura della procedura di amministrazione
straordinaria, l'organo commissariale e' autorizzato a
richiedere che l'autorita' giudiziaria procedente disponga
l'impiego delle somme sequestrate, in luogo dell'aumento di
capitale, per la sottoscrizione di obbligazioni emesse
dalla societa' in amministrazione straordinaria. Il credito
derivante dalla sottoscrizione delle obbligazioni e'
prededucibile ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ma
subordinato alla soddisfazione, nell'ordine, dei crediti
prededucibili di tutti gli altri creditori della procedura
di amministrazione straordinaria nonche' dei creditori
privilegiati ai sensi dell'articolo 2751-bis, numero 1),
del codice civile. L'emissione e' autorizzata ai sensi
dell'articolo 2412, sesto comma, del codice civile. Le
obbligazioni sono emesse a un tasso di rendimento
parametrato a quello mediamente praticato sui rapporti
intestati al Fondo unico giustizia ai sensi dell'articolo 2
del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181. Il
sequestro penale sulle somme si converte in sequestro delle
obbligazioni. Le obbligazioni di nuova emissione sono
nominative e devono essere intestate al Fondo unico
giustizia e, per esso, ad Equitalia Giustizia S.p.A. quale
gestore ex lege del predetto Fondo. Il versamento delle
somme sequestrate avviene al momento della sottoscrizione
delle obbligazioni, in misura pari all'ammontare di queste
ultime. Le attivita' poste in essere da Equitalia Giustizia
S.p.A. devono svolgersi, ai sensi dell'articolo 1, comma
11-quinquies, del decreto-legge n. 61, sulla base delle
indicazioni fornite dall'autorita' giudiziaria procedente.
Le somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni
sono versate in un patrimonio dell'emittente destinato in
via esclusiva all'attuazione e alla realizzazione del piano
delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e
sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria,
previa restituzione dei finanziamenti statali di cui
all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 4 dicembre
2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
febbraio 2016, n. 13, per la parte eventualmente erogata,
e, nei limiti delle disponibilita' residue, a interventi
volti alla tutela della sicurezza e della salute, nonche'
di ripristino e di bonifica ambientale secondo le modalita'
previste dall'ordinamento vigente. Al patrimonio si
applicano le disposizioni del libro V, titolo V, capo V,
sezione XI, del codice civile.
2. Ai fini dell'attuazione delle prescrizioni di cui al
D.P.C.M. 14 marzo 2014, il Commissario straordinario
dell'amministrazione straordinaria e' titolare di
contabilita' speciali, aperte presso la tesoreria statale,
in cui confluiscono:
a) le risorse assegnate dal CIPE con propria delibera,
previa presentazione di un progetto di lavori, a valere sul
Fondo di sviluppo e coesione di cui al decreto legislativo
31 maggio 2011, n. 88, nel limite delle risorse annualmente
disponibili e garantendo comunque la neutralita' dei saldi
di finanza pubblica;
b) altre eventuali risorse a qualsiasi titolo destinate
o da destinare agli interventi di risanamento ambientale.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 6-bis del
decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191 recante disposizioni
urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del
Gruppo ILVA, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
febbraio 2016, n. 13:
«Art. 1 (Accelerazione procedimento di cessione e
disposizioni finanziarie). - 1. - 6. Omissis;
6-bis. I commissari del Gruppo ILVA, al fine esclusivo
dell'attuazione e della realizzazione del Piano delle
misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria
dell'impresa in amministrazione straordinaria, come
eventualmente modificato e integrato per effetto della
procedura di cui al comma 8, sono autorizzati a contrarre
finanziamenti statali, nel rispetto della normativa
dell'Unione europea in materia, per un ammontare fino a 800
milioni di euro, di cui fino a 600 milioni di euro nel 2016
e fino a 200 milioni di euro nel 2017. I finanziamenti
statali di cui al periodo precedente sono erogati secondo
modalita' stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare. I relativi importi sono
iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero dello sviluppo economico. Sugli importi erogati
maturano interessi al tasso percentuale Euribor a 6 mesi
pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di
erogazione, maggiorato di uno spread pari al 4,1 per cento.
I predetti importi sono rimborsati nell'anno 2018, ovvero
successivamente, secondo la procedura di ripartizione
dell'attivo stabilita nel presente comma. I commissari del
Gruppo ILVA devono tenere conto, ai fini
dell'aggiudicazione con la procedura di cui al comma 2,
degli impegni assunti dai soggetti offerenti e
dell'incidenza di essi sulla necessita' di ricorrere ai
finanziamenti di cui al primo periodo da parte
dell'amministrazione straordinaria. I criteri di scelta del
contraente utilizzati dai commissari del Gruppo ILVA sono
indicati in una relazione da trasmettere alle Camere entro
il 30 luglio 2016. I crediti maturati dallo Stato per
capitale e interessi sono soddisfatti, nell'ambito della
procedura di ripartizione dell'attivo della societa', in
prededuzione, ma subordinatamente al pagamento,
nell'ordine, dei crediti prededucibili di tutti gli altri
creditori della procedura di amministrazione straordinaria,
nonche' dei creditori privilegiati ai sensi dell'articolo
2751-bis, numero 1), del codice civile. E', comunque, fatto
obbligo di promuovere le azioni di rivalsa, le azioni di
responsabilita' e di risarcimento nei confronti dei
soggetti che hanno, anche indirettamente, cagionato i danni
ambientali e sanitari, nonche' danni al Gruppo ILVA e al
suo patrimonio. I finanziamenti statali concessi ai sensi
del presente comma e non erogati cessano di avere efficacia
a decorrere dalla data di sottoscrizione delle obbligazioni
emesse ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge
5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 marzo 2015, n. 20.»
 
(( Art. 13 bis
Disposizioni in materia di bonifica ambientale e rigenerazione urbana
delle aree di rilevante interesse nazionale del comprensorio
Bagnoli-Coroglio

1. All'articolo 33, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il quinto periodo e' sostituito dal seguente: «Tale importo e' versato dal Soggetto Attuatore alla curatela fallimentare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, facendo comunque salvi gli effetti di eventuali opposizioni del Commissario straordinario del Governo, del Soggetto Attuatore, della curatela fallimentare o di terzi interessati, da proporre, nelle forme e con le modalita' di cui all'articolo 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, ovvero, se successiva, dalla data della conoscenza della predetta rilevazione; per l'acquisizione della provvista finanziaria necessaria al suddetto versamento e anche al fine di soddisfare ulteriori fabbisogni per interventi necessari all'attuazione del programma di cui al comma 8, il Soggetto Attuatore e' autorizzato a emettere su mercati regolamentati strumenti finanziari di durata non superiore a quindici anni.». ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 33, comma 12, del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 recante misure
urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle
opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la
semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto
idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2014, n. 164, come modificato dalla presente legge:
«Art. 33 (Bonifica ambientale e rigenerazione urbana
delle aree di rilevante interesse nazionale - comprensorio
Bagnoli - Coroglio). - 1. - 11. Omissis.
12. In riferimento al predetto comprensorio il Soggetto
Attuatore e' individuato nell'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti S.p.a., quale societa' in
house dello Stato. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, da emanare entro la data del 30 settembre
2015, e' trasferita al Soggetto Attuatore, con oneri a
carico del medesimo, la proprieta' delle aree e degli
immobili di cui e' attualmente titolare la societa' Bagnoli
Futura S.p.A. in stato di fallimento. La trascrizione del
decreto di trasferimento al Soggetto Attuatore produce gli
effetti di cui all'articolo 2644, secondo comma, del codice
civile. Alla procedura fallimentare della societa' Bagnoli
Futura Spa e' riconosciuto un importo corrispondente al
valore di mercato delle aree e degli immobili trasferiti,
rilevato dall'Agenzia del demanio alla data del
trasferimento della proprieta'. Tale importo e' versato dal
Soggetto Attuatore alla curatela fallimentare entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, facendo comunque salvi gli effetti di
eventuali opposizioni del Commissario straordinario del
Governo, del Soggetto Attuatore, della curatela
fallimentare o di terzi interessati, da proporre, nelle
forme e con le modalita' di cui all'articolo 54 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 2001, n. 327, entro centoventi giorni dalla data di
pubblicazione della legge di conversione del decreto legge
20 giugno 2017, n. 91, ovvero, se successiva, dalla data
della conoscenza della predetta rilevazione; per
l'acquisizione della provvista finanziaria necessaria al
suddetto versamento e anche al fine di soddisfare ulteriori
fabbisogni per interventi necessari all'attuazione del
programma di cui al comma 8, il Soggetto Attuatore e'
autorizzato a emettere su mercati regolamentati strumenti
finanziari di durata non superiore a quindici anni.
L'emissione degli strumenti finanziari di cui al presente
comma non comporta l'esclusione dai limiti relativi al
trattamento economico stabiliti dall'articolo 23-bis del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Dalla
trascrizione del decreto di trasferimento e alla consegna
dei suddetti titoli, tutti i diritti relativi alle aree e
agli immobili trasferiti, ivi compresi quelli inerenti alla
procedura fallimentare della societa' Bagnoli Futura Spa,
sono estinti e le relative trascrizioni cancellate. La
trascrizione del predetto decreto, da effettuare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, e gli altri atti previsti dal
presente comma e conseguenti sono esenti da imposte di
registro, di bollo e da ogni altro onere e imposta. Il
Soggetto Attuatore ha diritto all'incasso delle somme
rivenienti dagli atti di disposizione delle aree e degli
immobili ad esso trasferiti, secondo le modalita' indicate
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
emanare entro novanta giorni dalla comunicazione della
determinazione del valore suddetto da parte dell'Agenzia
del demanio. Restano fermi gli eventuali obblighi a carico
dei creditori fallimentari o dei loro aventi causa a titolo
di responsabilita' per i costi della bonifica.
Omissis.».
 
(( Art. 13 ter
Disposizioni per l'accesso al trattamento pensionistico dei
lavoratori occupati in imprese che impiegano amianto

1. All'articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «nel corso degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «nel corso degli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020».
2. All'articolo 1, comma 276, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020» e le parole: «entro l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «entro l'anno 2020».
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 0,5 milioni di euro per l'anno 2019, in 1,6 milioni di euro per l'anno 2020, in 2,1 milioni di euro per l'anno 2021, in 1,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 1,1 milioni di euro per l'anno 2023, in 0,4 milioni di euro per l'anno 2024 e in 0,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, e agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede, per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della medesima legge n. 190 del 2014.
4. Agli oneri valutati di cui al comma 3 si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 117, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2015), come modificato dalla presente
legge:
«117. In deroga a quanto disposto dall'articolo 24 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le
disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge
27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, si
applicano ai fini del conseguimento del diritto alla
decorrenza del trattamento pensionistico nel corso degli
anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, senza la
corresponsione di ratei arretrati, sulla base della
normativa vigente prima dell'entrata in vigore del citato
decreto-legge n. 201 del 2011, anche agli ex lavoratori
occupati nelle imprese che hanno svolto attivita' di
scoibentazione e bonifica, che hanno cessato il loro
rapporto di lavoro per effetto della chiusura, dismissione
o fallimento dell'impresa presso cui erano occupati e il
cui sito e' interessato da piano di bonifica da parte
dell'ente territoriale, che non hanno maturato i requisiti
anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente,
che risultano ammalati con patologia asbesto-correlata
accertata e riconosciuta ai sensi dell'articolo 13, comma
7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive
modificazioni.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 276, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2016), come modificato dalla presente
legge.
«276. Nello stato di previsione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e' istituito un fondo con
una dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 finalizzato
all'accompagnamento alla quiescenza, entro l'anno 2020, dei
lavoratori di cui all'articolo 1, comma 117, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, che non maturino i requisiti
previsti da tale disposizione. Le risorse del fondo sono
ripartite tra i lavoratori di cui al presente comma sulla
base di criteri e modalita' stabiliti con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 199 e 200
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita' 2015):
«199. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo per il
finanziamento di esigenze indifferibili con una dotazione
di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e
2017 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2018,
da ripartire tra le finalita' di cui all'elenco n. 1
allegato alla presente legge, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio."
- Si riportano il testo dell'articolo 17, commi da 12 a
12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 Legge di
contabilita' e finanza pubblica:
«Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). - 1-11.
Omissis:
12. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla
base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti,
provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle leggi
che indicano le previsioni di spesa di cui al comma 1, al
fine di prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti
dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni.
12-bis. Qualora siano in procinto di verificarsi gli
scostamenti di cui al comma 12, il Ministro dell'economia e
delle finanze, in attesa delle misure correttive di cui al
comma 12-quater, sentito il Ministro competente, con
proprio decreto, provvede, per l'esercizio in corso, alla
riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di
previsione del Ministero competente, nel rispetto dei
vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del comma 5
dell'articolo 21. Qualora i suddetti stanziamenti non siano
sufficienti alla copertura finanziaria del maggior onere
risultante dall'attivita' di monitoraggio di cui al comma
12, allo stesso si provvede, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli
stanziamenti iscritti negli stati di previsione della
spesa, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla
lettera a) del comma 5 dell'articolo 21. Gli schemi dei
decreti di cui ai precedenti periodi sono trasmessi alle
Camere per l'espressione del parere delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari, da
rendere entro il termine di sette giorni dalla data della
trasmissione. Gli schemi dei decreti sono corredati di
apposita relazione che espone le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri previsti dalle predette leggi. Qualora le
Commissioni non si esprimano entro il termine di cui al
terzo periodo, i decreti possono essere adottati in via
definitiva.
12-ter. Nel caso di scostamenti non compensabili nel
corso dell'esercizio con le misure di cui al comma 12-bis,
si provvede ai sensi del comma 13.
12-quater. Per gli esercizi successivi a quello in
corso, alla compensazione degli effetti che eccedono le
previsioni si provvede con la legge di bilancio, ai sensi
dell'articolo 21, comma 1-ter, lettera f), adottando
prioritariamente misure di carattere normativo correttive
della maggiore spesa.
Omissis.».
 
Art. 14
Proroga dei termini per l'effettuazione degli investimenti di cui
all'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232

1. All'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «, effettuati nel periodo indicato al comma 8,» sono soppresse;
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «La disposizione di cui al presente comma si applica agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il (( 30 settembre 2018 )), a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.».
2. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementata di 4 milioni di euro per l'anno 2024 e (( 18 milioni )) di euro per l'anno 2025.
3. (( Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 45 milioni di euro per l'anno 2019, in 72 milioni di euro per l'anno 2020, in 51 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e in 6 milioni di euro per l'anno 2024 e pari a 4 milioni di euro per l'anno 2024 e a 18 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede: ))
a) quanto a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 4,820 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, e l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 1,180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024;
b) (( quanto a 38 milioni di euro per l'anno 2019, a 66 milioni di euro per l'anno 2020, a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e a 4 milioni di euro per l'anno 2024, )) mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
c) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
d) quanto (( a 18 milioni )) di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1 del presente articolo.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 9, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 come
modificato dalla presente legge:
«9. Al fine di favorire processi di trasformazione
tecnologica e digitale secondo il modello «Industria 4.0»,
per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi
compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla
presente legge, il costo di acquisizione e' maggiorato del
150 per cento. La disposizione di cui al presente comma si
applica agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre
2017, ovvero entro il 30 settembre 2018, a condizione che
entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine
risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento
di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo
di acquisizione.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 recante disposizioni
urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307:
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di definizione
di illeciti edilizi). - 1. - 4. (Omissis)
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
- Si riporta il testo dell'articolo 49, comma 2,
lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66
recante misure urgenti per la competitivita' e la giustizia
sociale, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89:
«Art. 49 (Riaccertamento straordinario residui). - 1.
Omissis.
2. In esito alla rilevazione di cui al comma 1, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e'
quantificato per ciascun Ministero l'ammontare delle somme
iscritte nel conto dei residui da eliminare e,
compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza
pubblica, si provvede:
a) per i residui passivi iscritti in bilancio, alla
eliminazione degli stessi mediante loro versamento
all'entrata ed all'istituzione, separatamente per la parte
corrente e per il conto capitale, di appositi fondi da
iscrivere negli stati di previsione delle Amministrazioni
interessate, da ripartire con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, per il finanziamento di
nuovi programmi di spesa, di quelli gia' esistenti e per il
ripiano dei debiti fuori bilancio. La dotazione dei
predetti fondi e' fissata su base pluriennale, in misura
non superiore al 50 per cento dell'ammontare dei residui
eliminati di rispettiva pertinenza. La restante parte e'
destinata a finanziare un apposito Fondo da iscrivere sullo
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze da ripartire a favore di interventi individuati con
apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
b) per i residui passivi perenti, alla cancellazione
delle relative partite dalle scritture contabili del conto
del Patrimonio Generale dello Stato; a tal fine, le
amministrazioni interessate individuano i residui non piu'
esigibili, che formano oggetto di apposita comunicazione al
Ministero dell'economia e delle finanze, da effettuare
improrogabilmente entro il 10 luglio 2014. Con la legge di
bilancio per gli anni 2015-2017, le somme corrispondenti
alla cancellazione dei suddetti importi, fatto salvo quanto
previsto alla successiva lettera d), sono iscritte su base
pluriennale nella medesima proporzione nei fondi di cui
alla precedente lettera a);
Omissis.».
 
Art. 15
Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
nelle regioni del Mezzogiorno

1. Nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, le Prefetture - Uffici territoriali del Governo, a richiesta degli enti locali del territorio di riferimento, forniscono agli stessi supporto tecnico e amministrativo al fine di migliorare la qualita' dell'azione amministrativa, rafforzare il buon andamento, l'imparzialita' e l'efficienza della loro azione amministrativa, nonche' per favorire la diffusione di buone prassi, atte a conseguire piu' elevati livelli di coesione sociale ed a migliorare i servizi ad essi affidati.
2. Le forme di supporto di cui al comma 1, che si affiancano a quelle di assistenza e sostegno di cui all'articolo 1, commi 85, lett. d), e 88, della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono esercitate nel rispetto delle competenze e responsabilita' dei soggetti coinvolti, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in via sperimentale, per tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a beneficio degli enti locali situati nelle regioni di cui al comma 1. A conclusione di tale periodo, il Ministero dell'interno effettua un monitoraggio sugli esiti della sperimentazione, i cui risultati sono oggetto di informativa nell'ambito della Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 85 e 88,
della legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle
citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni:
«85. Le province di cui ai commi da 51 a 53, quali enti
con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni
fondamentali:
a) pianificazione territoriale provinciale di
coordinamento, nonche' tutela e valorizzazione
dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito
provinciale, autorizzazione e controllo in materia di
trasporto privato, in coerenza con la programmazione
regionale, nonche' costruzione e gestione delle strade
provinciali e regolazione della circolazione stradale ad
esse inerente;
c) programmazione provinciale della rete scolastica,
nel rispetto della programmazione regionale;
d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza
tecnico-amministrativa agli enti locali;
e) gestione dell'edilizia scolastica;
f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito
occupazionale e promozione delle pari opportunita' sul
territorio provinciale.
86. -87. (Omissis)
88. La provincia puo' altresi', d'intesa con i comuni,
esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di
gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti
di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure
selettive.».
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante
definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1997.
 
(( Art. 15 bis
Modifica all'articolo 52 della legge
10 febbraio 1953, n. 62

1. All'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, il terzo comma e' sostituito dal seguente:
«La Commissione puo' svolgere attivita' conoscitiva e puo' altresi' procedere, secondo modalita' definite da un regolamento interno, alla consultazione di rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, della Conferenza delle regioni e delle province autonome e delle associazioni di enti locali, nonche' di rappresentanti dei singoli enti territoriali.». ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 52 della legge 10
febbraio 1953, n. 62 recante costituzione e funzionamento
degli organi regionali come modificato dalla presente
legge:
«Art. 52 (Commissione parlamentare per le questioni
regionali). - La Commissione parlamentare per le questioni
regionali prevista dall'art. 126, quarto comma, della
Costituzione, e' composta di quindici deputati e quindici
senatori designati dalle due Camere con criteri di
proporzionalita'. Essi rimangono in carica per la durata
delle legislature delle rispettive Camere.
La Commissione elegge nel proprio seno un presidente,
due vicepresidenti e due segretari.
La Commissione puo' svolgere attivita' conoscitiva e
puo' altresi' procedere, secondo modalita' definite da un
regolamento interno, alla consultazione di rappresentanti
della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative
delle regioni e delle province autonome, della Conferenza
delle regioni e delle province autonome e delle
associazioni di enti locali, nonche' di rappresentanti dei
singoli enti territoriali.
Per l'espletamento dei suoi compiti la Commissione
fruisce di personale, ivi comprese eventuali collaborazioni
esterne, locali e strumenti operativi, messi a disposizione
dai Presidenti delle Camere, d'intesa fra loro.».
 
(( Art. 15 ter
Sanzioni ISTAT per i comuni di minori
dimensioni demografiche

1. In relazione alle disposizioni concernenti il Sistema statistico nazionale, di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e in considerazione della gravosita' degli adempimenti richiesti, in particolare, ai comuni di minori dimensioni demografiche, per i comuni con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti le sanzioni di cui all'articolo 11 del predetto decreto legislativo, relative alle inadempienze nella trasmissione delle rilevazioni statistiche di cui al Programma statistico nazionale per il triennio 2014-2016 e relativi aggiornamenti, sono sospese e, in caso di avvenuta irrogazione, ne sono sospesi gli effetti, fino al 30 novembre 2017, data entro la quale i comuni stessi devono completare ed inviare le rilevazioni in questione. Non si fa luogo a restituzione delle somme eventualmente versate a titolo di sanzione. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 11 decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322 recante norme sul
Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione
dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art.
24 della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 1989:
«Art. 11 (Sanzioni amministrative). - 1. Sanzioni
amministrative pecuniarie, di cui all'art. 7, sono
stabilite:
a) nella misura minima di lire quattrocentomila e
massima di lire quattromilioni per le violazioni da parte
di persone fisiche;
b) nella misura minima di lire un milione e massima di
lire diecimilioni per le violazioni da parte di enti e
societa'.
2. L'accertamento delle violazioni, ai fini
dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie,
e' effettuato dagli uffici di statistica, facenti parte del
Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2, che siano
venuti a conoscenza della violazione.
3. Il competente ufficio di statistica redige motivato
rapporto in ordine alla violazione e, previa contestazione
degli addebiti agli interessati secondo il procedimento di
cui agli articoli 13 e seguenti della legge 24 novembre
1981, n. 689, lo trasmette al prefetto della provincia, il
quale procede, ai sensi dell'art. 18 e seguenti della
medesima legge. Dell'apertura del procedimento e' data
comunicazione all'ISTAT.».
 
(( Art. 15 quater

Disapplicazione delle sanzioni per i comuni colpiti dagli eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

1. All'articolo 1, comma 462-ter, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: «nei confronti» sono inserite le seguenti: «dei comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonche'». ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 462-ter,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 come
modificato dalla presente legge:
«462-ter. La sanzione relativa al mancato rispetto dei
vincoli del patto di stabilita' interno nell'anno 2012 o
negli esercizi precedenti, di cui all'articolo 31, comma
26, lettera e), della legge 12 novembre 2011, n. 183, per
violazioni emerse ai sensi dei commi 28, 29 e 31 del citato
articolo 31, non trova applicazione, e qualora gia'
applicata ne vengono meno gli effetti, nei confronti dei
comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data
dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
nonche' delle province delle regioni a statuto ordinario
per le quali le stesse violazioni sono state accertate
successivamente alla data del 31 dicembre 2014.».
- Il decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, recante
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici del 2016 e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 224, del 18 ottobre 2016, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229.
 
(( Art. 15 quinquies
Contributo alle province e alle citta' metropolitane

1. In considerazione dell'intesa sancita in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali il 12 luglio 2017, il contributo di 12 milioni di euro di cui al comma 1-bis dell'articolo 20 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e' attribuito per l'anno 2017 alla citta' metropolitana di Milano.
2. Alle province e alle citta' metropolitane delle regioni a statuto ordinario, per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, e' attribuito un contributo complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2017, di cui 72 milioni di euro a favore delle province e 28 milioni di euro a favore delle citta' metropolitane. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI), previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 10 settembre 2017. Al fine della proposta da parte dell'UPI, ciascun presidente di provincia, entro il 4 settembre 2017, attesta all'UPI, tramite posta elettronica certificata, la necessita' di risorse per il perseguimento dell'equilibrio di parte corrente, risultante dal prospetto «equilibri di bilancio» di cui all'allegato 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con riferimento alle funzioni fondamentali. Tale prospetto e' formulato in coerenza con lo schema di bilancio presentato dallo stesso presidente della provincia ai sensi dell'articolo 174, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, asseverato dall'organo di revisione, e dal quale deve emergere, anche considerando l'integrale utilizzo dell'avanzo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, lo squilibrio di parte corrente, limitatamente alle funzioni fondamentali. Tale attestazione e' verificata dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Qualora l'intesa non sia raggiunta entro dieci giorni dalla data della prima iscrizione della proposta di riparto del contributo di cui al presente comma all'ordine del giorno della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, il decreto e' comunque adottato tenendo anche conto della stima dell'equilibrio corrente 2016, al netto dell'utilizzo dell'avanzo sulla base degli ultimi dati disponibili relativi all'anno 2016.
3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 2, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede:
a) quanto a 90 milioni di euro, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme impegnate e non piu' dovute, per l'anno 2016, ai sensi dell'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Le suddette somme restano acquisite all'erario;
b) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 1-bis dell'articolo 20
del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 recante
disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a
favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le
zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,
n. 96:
«Art. 20 (Contributo a favore delle province delle
regioni a statuto ordinario). - 1. (Omissis)
1-bis. Alle citta' metropolitane delle regioni a
statuto ordinario, per l'esercizio delle funzioni
fondamentali di cui all'articolo 1 della legge 7 aprile
2014, n. 56, e' attribuito un contributo complessivo di 12
milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Le
risorse di cui al primo periodo sono ripartite secondo
criteri e importi da definire, previa intesa in sede di
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, con decreto
del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30
giugno 2017, tenendo anche conto dell'esigenza di garantire
il mantenimento della situazione finanziaria corrente.
Qualora l'intesa non sia raggiunta entro venti giorni dalla
data della prima iscrizione della proposta di riparto del
contributo di cui al presente comma per gli anni 2017 e
2018 all'ordine del giorno della Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, il decreto del Ministero dell'interno, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di
cui al secondo periodo, puo' essere comunque adottato
ripartendo il contributo in proporzione agli importi
indicati per ciascuna citta' metropolitana nella tabella 3
allegata al presente decreto.».
- La legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni
sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
81 del 7 aprile 2014.
- Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2011.
- Si riporta il testo dell'articolo 174, comma 1, del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali:
«Art. 174 (Predisposizione ed approvazione del bilancio
e dei suoi allegati). - 1. Lo schema di bilancio di
previsione, finanziario e il Documento unico di
programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da
questo presentati all'organo consiliare unitamente agli
allegati entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto
stabilito dal regolamento di contabilita'.».
- Si riporta il testo dell'articolo 18, comma 1,
lettera b), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 recante
disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a
favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le
zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,
n. 96:
«Art. 18 (Disposizioni sui bilanci di Province e Citta'
metropolitane). - 1. Per l'esercizio 2017, le province e le
citta' metropolitane:
a) possono predisporre il bilancio di previsione per la
sola annualita' 2017;
b) al fine di garantire il mantenimento degli equilibri
finanziari, possono applicare al bilancio di previsione
l'avanzo libero e destinato.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 979, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2016):
«979. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e
la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i residenti
nel territorio nazionale, in possesso, ove previsto, di
permesso di soggiorno in corso di validita' i quali
compiono diciotto anni di eta' nell'anno 2016, e'
assegnata, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
980, una Carta elettronica. La Carta, dell'importo nominale
massimo di euro 500 per l'anno 2016, puo' essere utilizzata
per assistere a rappresentazioni teatrali e
cinematografiche, per l'acquisto di libri nonche' per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti,
gallerie, aree archeologiche, parchi naturali e spettacoli
dal vivo. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono
reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini
del computo del valore dell'indicatore della situazione
economica equivalente. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definiti i criteri e le modalita' di
attribuzione e di utilizzo della Carta e l'importo da
assegnare nell'ambito delle risorse disponibili.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 199, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2015):
«199. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo per il
finanziamento di esigenze indifferibili con una dotazione
di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e
2017 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2018,
da ripartire tra le finalita' di cui all'elenco n. 1
allegato alla presente legge, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.».
 
(( Art. 15 sexies
Intese regionali per la cessione di spazi finanziari
agli enti locali

1. In sede di prima applicazione, nell'anno 2017, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono rendere disponibili ulteriori spazi finanziari per gli enti locali del proprio territorio ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, nell'ambito delle intese regionali di cui all'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. A tal fine ciascuna regione e provincia autonoma, comunica, entro il termine perentorio del 30 settembre, agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attraverso il sistema web dedicato al pareggio di bilancio, con riferimento a ciascun ente locale e alla stessa regione o provincia autonoma, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 8, del
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21 recante Regolamento
recante criteri e modalita' di attuazione dell'articolo 10,
comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia
di ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli
enti locali, ivi incluse le modalita' attuative del potere
sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da
parte delle regioni e delle province autonome di Trento e
di Bolzano:
«Art. 2 (Intese regionali). - 1. - 7. Omissis.
8. Al fine di favorire gli investimenti nei settori
strategici del proprio territorio, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano possono cedere, per uno o
piu' esercizi successivi, agli enti locali del proprio
territorio, spazi finanziari per i quali non e' prevista la
restituzione negli esercizi successivi.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10 della legge 24
dicembre 2012, n. 243 recante disposizioni per l'attuazione
del principio del pareggio di bilancio ai sensi
dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione:
«Art. 10 (Ricorso all'indebitamento da parte delle
regioni e degli enti locali). - 1. Il ricorso
all'indebitamento da parte delle regioni, dei comuni, delle
province, delle citta' metropolitane e delle province
autonome di Trento e di Bolzano e' consentito
esclusivamente per finanziare spese di investimento con le
modalita' e nei limiti previsti dal presente articolo e
dalla legge dello Stato.
2. In attuazione del comma 1, le operazioni di
indebitamento sono effettuate solo contestualmente
all'adozione di piani di ammortamento di durata non
superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono
evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui
singoli esercizi finanziari futuri nonche' le modalita' di
copertura degli oneri corrispondenti.
3. Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 e
le operazioni di investimento realizzate attraverso
l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi
precedenti sono effettuate sulla base di apposite intese
concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno
di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'articolo
9, comma 1, del complesso degli enti territoriali della
regione interessata, compresa la medesima regione.
4. Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 e
le operazioni di investimento realizzate attraverso
l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi
precedenti, non soddisfatte dalle intese di cui al comma 3,
sono effettuate sulla base dei patti di solidarieta'
nazionali. Resta fermo il rispetto del saldo di cui
all'articolo 9, comma 1, del complesso degli enti
territoriali.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata,
sono disciplinati criteri e modalita' di attuazione del
presente articolo, ivi incluse le modalita' attuative del
potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o
ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano. Lo schema del decreto e' trasmesso
alle Camere per l'espressione del parere delle commissioni
parlamentari competenti per i profili di carattere
finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni
dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto puo' essere
comunque adottato.».
- Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 1, della
legge 24 dicembre 2012, n. 243 recante disposizioni per
l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai
sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione:
«Art. 9 (Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli
enti locali). - 1. I bilanci delle regioni, dei comuni,
delle province, delle citta' metropolitane e delle province
autonome di Trento e di Bolzano si considerano in
equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di
rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di
competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come
eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10.
Omissis.».
 
(( Art. 15 septies
Gestione dei contenziosi relativi agli interventi per il risanamento
e lo sviluppo dell'area urbana di Reggio Calabria

1. E' a carico dei soggetti competenti alla realizzazione degli interventi inclusi nel programma di risanamento e di sviluppo dell'area urbana di Reggio Calabria la gestione dei relativi contenziosi ed ogni ulteriore onere derivante dai medesimi contenziosi, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1989, n. 246, assegnate al programma, nel limite di una percentuale compatibile con la tipologia degli interventi. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166 recante interventi
urgenti per il risanamento e lo sviluppo della citta' di
Reggio Calabria, convertito, con modificazioni, dalla legge
5 luglio 1989, n. 246:
«Art. 1. - 1. Il risanamento e lo sviluppo dell'area
urbana di Reggio Calabria sono di preminente interesse
nazionale ed i relativi interventi sono di pubblica
utilita', urgenti ed indifferibili.
2. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma
1 e' costituito presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per i problemi delle aree urbane,
un fondo di lire 600 miliardi.
3. Alla ripartizione del fondo ed alla determinazione
dello stanziamento dell'importo relativo a ciascun
intervento da realizzare provvede un apposito Comitato
costituito dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o,
per sua delega, dal Ministro per i problemi delle aree
urbane, dal Ministro per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno, dal presidente della regione Calabria, dal
presidente della provincia di Reggio Calabria e dal sindaco
della citta' di Reggio Calabria.».
 
(( Art. 15 octies
Disposizioni per lo svolgimento
dell'anno scolastico 2017/2018

1. L'articolo 18-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, si interpreta nel senso che per necessita' aggiuntive si intendono sia quelle derivanti dall'esigenza di garantire la regolare prosecuzione delle attivita' didattiche per gli alunni delle istituzioni scolastiche di cui al medesimo articolo 18-bis, comma 1, sia quelle derivanti dalla necessita' di garantire una nuova sede di servizio al personale docente ed ATA coinvolto negli eventi sismici, come disciplinata con i contratti collettivi integrativi regionali di cui al medesimo articolo 18-bis, comma 1, lettera b).
2. All'articolo 64 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «2016/2017», sono inserite le seguenti: «ed il regolare avvio delle stesse nell'anno scolastico 2017/2018» e le parole: «fino al 31 agosto 2017» sono sostituite dalle seguenti: «sino alla data di effettiva attivazione del contratto-quadro di cui al comma 3 e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2017»;
b) al comma 3, la parola: «avvio» e' sostituita dalla seguente: «svolgimento»;
c) al comma 4, dopo le parole: «L'acquisizione dei servizi di cui al comma 3» sono inserite le seguenti: «nelle regioni ove si sia verificata la prosecuzione dei servizi di cui al comma 1». ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 18-bis, comma 1,
lettera a) e b), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189
recante interventi urgenti in favore delle popolazioni
colpite dagli eventi sismici del 2016, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229:
«Art. 18-bis (Misure urgenti per lo svolgimento
dell'anno scolastico 2016/2017). - 1. Per l'anno scolastico
2016/2017 i dirigenti degli Uffici scolastici regionali di
cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni
scolastiche ed educative i cui edifici, siti nelle aree
colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, sono
stati dichiarati parzialmente o totalmente inagibili a
seguito di tali eventi sismici, a quelle ospitate in
strutture temporanee di emergenza e a quelle che ospitano
alunni sfollati, al fine di consentire la regolare
prosecuzione delle attivita' didattiche e amministrative,
possono derogare al numero minimo e massimo di alunni per
classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, comunque nei limiti delle
risorse previste al comma 2. Inoltre i medesimi dirigenti
possono:
a) istituire con loro decreti, previa verifica delle
necessita' aggiuntive, ulteriori posti di personale, da
attivare sino al termine dell'attivita' didattica dell'anno
scolastico 2016/2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 69,
della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonche' di personale
amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA);
b) assegnare alle cattedre i docenti, il personale ATA
e gli educatori o, per il personale in servizio presso
edifici dichiarati parzialmente o totalmente inagibili,
modificare le assegnazioni effettuate, in deroga alle
procedure e ai termini previsti dall'articolo 1, commi 66 e
seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dall'articolo
455, comma 12, del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dall'articolo 1-ter,
comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016,
n. 89. Tali assegnazioni sono regolate con contratto
collettivo integrativo regionale di lavoro, da
sottoscrivere entro sette giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, al
fine di salvaguardare, ove possibile, la continuita'
didattica.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 64 del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni
urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli
enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite
da eventi sismici e misure per lo sviluppo, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 come
modificato dalla presente legge:
«Art. 64 (Servizi nelle scuole). - 1. Al fine di
consentire la regolare conclusione delle attivita'
didattiche nell'anno scolastico 2016/2017 ed il regolare
avvio delle stesse nell'anno scolastico 2017/2018, in
ambienti in cui siano garantite idonee condizioni
igienico-sanitarie, nelle regioni ove sia stata risolta la
convenzione - quadro Consip l'acquisizione dei servizi di
pulizia e degli altri servizi ausiliari, nonche' degli
interventi di mantenimento del decoro e della funzionalita'
degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed
educative statali, da parte delle medesime istituzioni,
prosegue, con piena salvaguardia dei livelli occupazionali
e salariali esistenti, con i soggetti gia' destinatari
degli atti contrattuali attuativi e degli ordinativi di
fornitura, sino alla data di effettiva attivazione del
contratto-quadro di cui al comma 3 e comunque entro e non
oltre il 31 dicembre 2017.
2. (Omissis)
3. Nelle more dell'espletamento delle procedure di gara
per l'affidamento dei servizi di pulizia e degli altri
servizi ausiliari di cui al comma 1, da completarsi entro
l'inizio dell'anno scolastico 2018/2019, e al fine di
consentire il regolare svolgimento delle attivita'
didattiche nell'anno scolastico 2017/2018 in ambienti in
cui siano garantite idonee condizioni igienico-sanitarie,
nonche' di assicurare la tutela sociale dei livelli
occupazionali dei lavoratori, Consip S.p.A., nel contesto
del Programma di razionalizzazione degli acquisti nella
pubblica amministrazione, svolge, per conto del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, la
procedura di aggiudicazione dell'appalto avente ad oggetto
i servizi di cui all'articolo 58, comma 5, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, anche
utilizzando lo strumento di cui all'articolo 55, comma 14,
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e prevedendo
una suddivisione in lotti per aree geografiche. A tal fine,
il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, nell'ambito delle risorse disponibili nei
pertinenti capitoli di bilancio dello Stato di previsione
del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, comunica a Consip S.p.A. i fabbisogni, tenendo
conto anche delle finalita' occupazionali, con il relativo
livello di aggregazione, delle istituzioni scolastiche ed
educative interessate e stipula il relativo contratto -
quadro attraverso cui dette istituzioni procedono
all'acquisizione dei servizi mediante la stipula di
appositi contratti attuativi. Gli aggiudicatari della
procedura di cui al presente comma, al fine di garantire il
livello occupazionale esistente, si impegnano ad assumere
il personale gia' utilizzato dalla precedente impresa o
societa' affidataria.
4. L'acquisizione dei servizi di cui al comma 3 nelle
regioni ove si sia verificata la prosecuzione dei servizi
di cui al comma 1, nonche' la prosecuzione dei servizi di
pulizia e degli interventi di piccola manutenzione e decoro
previsti sino alla scadenza dei contratti attuativi della
Convenzione Consip nei lotti in cui questi ultimi siano
ancora vigenti, avviene nei limiti di spesa previsti
dall'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2013, n. 98, incrementati dell'importo di 64 milioni
di euro per l'esercizio finanziario 2017.
Omissis.».
 
Art. 16
Misure urgenti per affrontare situazioni
di marginalita' sociale

1. Al fine di superare situazioni di particolare degrado nelle aree dei Comuni, Manfredonia in Provincia di Foggia, San Ferdinando in Provincia di Reggio Calabria e Castel Volturno in Provincia di Caserta, caratterizzate da una massiva concentrazione di cittadini stranieri, possono essere istituiti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, uno o piu' commissari straordinari del Governo, nominati tra i prefetti, anche in quiescenza, per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi 2 e 3. Ai commissari non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. Gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico dei bilanci delle amministrazioni competenti.
2. Ferme restando le competenze del Ministero dell'interno, i commissari straordinari di cui al comma 1 adottano, d'intesa con il medesimo Ministero e con il Prefetto competente per territorio, un piano di interventi per il risanamento delle aree interessate e ne coordinano la realizzazione, curando, a tal fine, il raccordo tra gli uffici periferici delle amministrazioni statali, in collaborazione con le regioni e gli enti locali interessati, anche al fine di favorire la graduale integrazione dei cittadini stranieri regolarmente presenti nei territori interessati agevolando l'accesso ai servizi sociali e sanitari nonche' alle misure di integrazione previste sul territorio, compreso l'inserimento scolastico dei minori. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma, il commissario si raccorda anche con le iniziative promosse dalla cabina di regia della rete del lavoro agricolo di qualita', di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e successive modificazioni, nonche' dalle sezioni territoriali della medesima rete. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, sono individuate, nell'ambito delle risorse disponibili nei bilanci delle amministrazioni interessate, le dotazioni di mezzi e personale a supporto dei commissari straordinari.
3. L'attuazione dei commi 1 e 2 e' effettuata nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci delle amministrazioni competenti. Per l'erogazione dei servizi di cui al comma 2, le regioni e gli enti locali interessati possono altresi' predisporre, anche in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore, appositi progetti da finanziare con risorse europee.
4. Quale concorso dello Stato agli oneri che sostengono i comuni (( che accolgono richiedenti protezione internazionale )), e' autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2018. A tal fine, la dotazione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 12 (( del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre )) 2016, n. 225, e' incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2018. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore (( della legge di conversione del presente decreto )), sono definite le modalita' di ripartizione delle risorse di cui al presente comma tra i comuni interessati, nel limite massimo di 700 euro per ogni richiedente protezione accolto nei centri del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) e di 500 euro per ognuno di quelli ospitati nelle altre strutture e comunque nei limiti della disponibilita' del fondo. Il Ministero dell'interno, sulla base di uno specifico monitoraggio, (( definisce )) il contributo spettante a ciascun comune entro il 30 novembre 2017. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5. Negli anni 2018 e 2019, i comuni di cui al comma 4 possono innalzare del 10 per cento, a valere sulle risorse disponibili nei rispettivi bilanci, il limite di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con riferimento ai rapporti di lavoro flessibile esclusivamente finalizzati a garantire i servizi e le attivita' strettamente funzionali all'accoglienza e all'integrazione dei migranti. Le risorse corrispondenti alla spesa di cui al presente comma non concorrono all'ammontare delle risorse previste per i contratti di lavoro flessibile utilizzabili per le procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 91 recante disposizioni urgenti per il
settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento
energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il
rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei
costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la
definizione immediata di adempimenti derivanti dalla
normativa europea, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 116:
«Art. 6 (Rete del lavoro agricolo di qualita'). - 1. E'
istituita presso l'INPS la Rete del lavoro agricolo di
qualita' alla quale possono partecipare le imprese agricole
di cui all'articolo 2135 del codice civile in possesso dei
seguenti requisiti:
a) non avere riportato condanne penali per violazioni
della normativa in materia di lavoro e legislazione
sociale, per delitti contro la pubblica amministrazione,
delitti contro l'incolumita' pubblica, delitti contro
l'economia pubblica, l'industria e il commercio, delitti
contro il sentimento per gli animali e in materia di
imposte sui redditi e sul valore aggiunto, delitti di cui
agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis del codice penale;
b) non essere state destinatarie, negli ultimi tre
anni, di sanzioni amministrative, ancorche' non definitive,
per violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e
rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte
e delle tasse. La presente disposizione non si applica
laddove il trasgressore o l'obbligato in solido abbiano
provveduto, prima della emissione del provvedimento
definitivo, alla regolarizzazione delle inosservanze
sanabili e al pagamento in misura agevolata delle sanzioni
entro i termini previsti dalla normativa vigente in
materia;
c) essere in regola con il versamento dei contributi
previdenziali e dei premi assicurativi;
c-bis) applicare i contratti collettivi di cui
all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
81;
c-ter) non essere controllate o collegate, ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile, a soggetti che non
siano in possesso dei requisiti di cui al presente comma;
1-bis. Alla Rete del lavoro agricolo di qualita'
possono aderire, attraverso la stipula di apposite
convenzioni, gli sportelli unici per l'immigrazione, le
istituzioni locali, i centri per l'impiego, gli enti
bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di
lavoro e dei lavoratori in agricoltura, nonche' i soggetti
di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276. Possono altresi' aderire alla Rete del lavoro
agricolo di qualita', attraverso la stipula di apposite
convenzioni, se in possesso dei requisiti di cui al comma
1, sia le agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sia gli
altri soggetti autorizzati all'attivita' di intermediazione
ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 150.
2. Alla Rete del lavoro agricolo di qualita'
sovraintende una cabina di regia composta da un
rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali, del Ministero dell'economia e delle finanze,
del Ministero dell'interno, dell'Ispettorato nazionale del
lavoro a far data dalla sua effettiva operativita',
dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia nazionale per le
politiche attive del lavoro a far data dalla sua effettiva
operativita', dell'INPS e della Conferenza delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano designati
entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto. Fanno parte della cabina di regia anche tre
rappresentanti dei lavoratori subordinati delle imprese
agricole e un rappresentante dei lavoratori subordinati
delle cooperative agricole e tre rappresentanti dei datori
di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura e un
rappresentante delle associazioni delle cooperative
agricole firmatarie di contratti collettivi nazionali del
settore agricolo nominati con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, su designazione delle organizzazioni
sindacali a carattere nazionale maggiormente
rappresentative. La cabina di regia e' presieduta dal
rappresentante dell'INPS.
3. Ai fini della partecipazione alla Rete del lavoro
agricolo di qualita', le imprese di cui al comma 1
presentano istanza in via telematica. Entro trenta giorni
dall'insediamento la cabina di regia definisce con apposita
determinazione gli elementi essenziali dell'istanza.
4. La cabina di regia ha i seguenti compiti:
a) delibera sulle istanze di partecipazione alla Rete
del lavoro agricolo di qualita' entro 30 giorni dalla
presentazione;
b) esclude dalla Rete del lavoro agricolo di qualita'
le imprese agricole che perdono i requisiti di cui al comma
1.
c) redige e aggiorna l'elenco delle imprese agricole
che partecipano alla Rete del lavoro agricolo di qualita' e
ne cura la pubblicazione sul sito internet dell'INPS;
c-bis) procede a monitoraggi costanti dell'andamento
del mercato del lavoro agricolo, su base trimestrale, anche
accedendo ai dati relativi all'instaurazione,
trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro
disponibili presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e ai dati che si rendono disponibili, a
seguito di specifico adattamento del sistema UNIEMENS,
presso l'INPS, valutando, in particolare, il rapporto tra
il numero dei lavoratori stranieri che risultano impiegati
e il numero dei lavoratori stranieri ai quali e' stato
rilasciato il nulla osta per lavoro agricolo dagli
sportelli unici per l'immigrazione;
c-ter) promuove iniziative, d'intesa con le autorita'
competenti, sentite le parti sociali, in materia di
politiche attive del lavoro, contrasto al lavoro sommerso e
all'evasione contributiva, organizzazione e gestione dei
flussi di manodopera stagionale, assistenza dei lavoratori
stranieri immigrati;
d) formula proposte al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e al Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali in materia di lavoro e di
legislazione sociale nel settore agricolo.
4-bis. La cabina di regia promuove la stipula delle
convenzioni di cui al comma 1-bis e svolge i compiti di cui
al comma 4, lettere c-bis) e c-ter), utilizzando le
informazioni in possesso delle commissioni provinciali
integrazione salari operai agricoli e dell'Agenzia per le
erogazioni in agricoltura, al fine di formulare indici di
coerenza del comportamento aziendale strettamente correlati
alle caratteristiche della produzione agricola del
territorio, avvalendosi delle sezioni territoriali di cui
al comma 4-ter.
4-ter. La Rete del lavoro agricolo di qualita' si
articola in sezioni territoriali, a cui possono aderire i
soggetti che hanno stipulato le convenzioni di cui al comma
1-bis, con sede presso la commissione provinciale
integrazione salari operai agricoli. Le sezioni promuovono
a livello territoriale le iniziative previste dal comma 4,
lettera c-ter), svolgono compiti di promozione di modalita'
sperimentali di intermediazione fra domanda e offerta di
lavoro nel settore agricolo, in stretta collaborazione con
l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e
con la Rete nazionale dei servizi per le politiche del
lavoro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 150, al fine di garantire una
modulazione a livello territoriale dei servizi all'impiego.
Le sezioni territoriali promuovono altresi' iniziative per
la realizzazione di funzionali ed efficienti forme di
organizzazione del trasporto dei lavoratori fino al luogo
di lavoro, anche mediante la stipula di convenzioni con gli
enti locali.
4-quater. La cabina di regia trasmette ogni anno alle
Camere una relazione sullo svolgimento dei compiti di cui
al comma 4 ed in particolare sul risultato dei monito-raggi
di cui alla lettera c-bis) del medesimo comma.
5. La partecipazione alla cabina di regia e' a titolo
gratuito e ai componenti non sono corrisposti gettoni,
compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque
denominati. La cabina di regia si avvale per il suo
funzionamento delle risorse umane e strumentali messe a
disposizione dall'INPS, nel rispetto delle disposizioni di
cui al comma 8.
6. Al fine di realizzare un piu' efficace utilizzo
delle risorse ispettive disponibili, il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e l'INPS, fermi restando
gli ordinari controlli in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro, orientano l'attivita'
di vigilanza nei confronti delle imprese non appartenenti
alla Rete del lavoro agricolo di qualita' salvi i casi di
richiesta di intervento proveniente dal lavoratore, dalle
organizzazioni sindacali, dall'Autorita' giudiziaria o da
autorita' amministrative e salvi i casi di imprese che
abbiano procedimenti penali in corso per violazioni della
normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, di
contratti collettivi, di sicurezza sui luoghi di lavoro e
in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.
7. E' fatta salva comunque la possibilita' per le
amministrazioni di cui al comma 6 di effettuare controlli
sulla veridicita' delle dichiarazioni in base alla
disciplina vigente.
7-bis. I soggetti provvisti di autorizzazione al
trasporto di persone rilasciata dalle autorita' competenti
e che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1,
che intendono provvedere al trasporto di lavoratori
agricoli, possono stipulare apposita convenzione con la
Rete del lavoro agricolo di qualita'. Gli enti locali
possono stabilire che la stipula della convenzione e'
condizione necessaria per accedere ai contributi istituiti
per il trasporto dei lavoratori agricoli dai medesimi enti.
Gli enti locali stabiliscono le condizioni e l'ammontare
dei contributi tenendo conto di quanto eventualmente
previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in ordine
alla quantificazione e ripartizione del costo del trasporto
tra imprese e lavoratori. La violazione da parte del
trasportatore di quanto previsto dalla convenzione comporta
la risoluzione della medesima e l'immediata decadenza dai
contributi di cui al secondo periodo.
8. Per le attivita' di cui al presente articolo l'INPS
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie
previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 12 del
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 recante disposizioni
urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di
esigenze indifferibili, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, e' incrementata di
150 milioni di euro per l'anno 2018:
«Art. 12 (Misure urgenti a favore dei comuni in materia
di accoglienza). - 1. (Omissis)
2. Quale concorso dello Stato agli oneri che sostengono
i Comuni che accolgono richiedenti protezione
internazionale, e' autorizzata la spesa di 100 milioni di
euro per l'anno 2016. A tal fine, nello stato di previsione
del Ministero dell'interno, e' istituito un apposito Fondo
iscritto nella missione "Immigrazione, accoglienza e
garanzia dei diritti", programma "Flussi migratori,
interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia
dei diritti, rapporti con le confessioni religiose". Con
decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono definite le modalita' di ripartizione delle
risorse di cui al presente comma tra i comuni interessati,
nel limite massimo di 500 euro per richiedente protezione
ospitato e comunque nei limiti della disponibilita' del
fondo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2015):
«200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio."
- Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 28, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 recante misure urgenti
in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:
«Art. 9 (Contenimento delle spese in materia di impiego
pubblico). - 1. - 27. (Omissis)
28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie,
incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, gli enti pubblici non economici,
le universita' e gli enti pubblici di cui all'articolo 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni e integrazioni, le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo
quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di
personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel
limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse
finalita' nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni
la spesa per personale relativa a contratti di
formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla
somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di
cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al
50 per cento di quella sostenuta per le rispettive
finalita' nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al
secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai
lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilita' e
ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del
personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi
o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di
cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con
riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti.
Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono
principi generali ai fini del coordinamento della finanza
pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province
autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario
nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui
all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118 (106), per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti
periodi e' fissato al 60 per cento della spesa sostenuta
nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono
superare il predetto limite per le assunzioni strettamente
necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di
polizia locale, di istruzione pubblica e del settore
sociale nonche' per le spese sostenute per lo svolgimento
di attivita' sociali mediante forme di lavoro accessorio di
cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal
presente comma non si applicano agli enti locali in regola
con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui
ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle
risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che
comunque la spesa complessiva non puo' essere superiore
alla spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno
2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste
dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a
tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267. Per il comparto scuola e per quello delle
istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica
e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni
di settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1,
comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli
enti di ricerca resta fermo, altresi', quanto previsto dal
comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del
2005, e successive modificazioni. Al fine di assicurare la
continuita' dell'attivita' di vigilanza sui concessionari
della rete autostradale, ai sensi dell'art. 11, comma 5,
secondo periodo, del decreto-legge n. 216 del 2011, il
presente comma non si applica altresi', nei limiti di
cinquanta unita' di personale, al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo
svolgimento della predetta attivita'; alla copertura del
relativo onere si provvede mediante l'attivazione della
procedura per l'individuazione delle risorse di cui
all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli
enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del
presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota
parte delle maggiori entrate derivanti dall' articolo 38,
commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica
alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3,
lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma
costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilita' erariale. Per le amministrazioni che
nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalita'
previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al
primo periodo e' computato con riferimento alla media
sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 2007-2009.».
- Si riporta il testo dell'articolo 20 del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75 recante Modifiche e
integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2,
lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e),
f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche:
«Art. 20 (Superamento del precariato nelle pubbliche
amministrazioni). -1. Le amministrazioni, al fine di
superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a
termine e valorizzare la professionalita' acquisita dal
personale con rapporto di lavoro a tempo determinato,
possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano
triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e
con l'indicazione della relativa copertura finanziaria,
assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale
che possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti in servizio successivamente alla data di
entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti
a tempo determinato presso l'amministrazione che procede
all'assunzione;
b) sia stato reclutato a tempo determinato, in
relazione alle medesime attivita' svolte, con procedure
concorsuali anche espletate presso amministrazioni
pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze
dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno tre
anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto
anni.
2. Nello stesso triennio 2018-2020, le amministrazioni,
possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei
fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando
la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa
indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure
concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta
per cento dei posti disponibili, al personale non
dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti titolare, successivamente alla data di
entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un
contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che
bandisce il concorso;
b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017,
almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli
ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il
concorso.
3. Ferme restando le norme di contenimento della spesa
di personale, le pubbliche amministrazioni, nel triennio
2018-2020, ai soli fini di cui ai commi 1 e 2, possono
elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a
tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto
delle risorse destinate alle assunzioni a tempo
indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico,
utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti
di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui
all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122,
calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio
nel triennio 2015-2017 a condizione che le medesime
amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la
relativa spesa di personale previa certificazione della
sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte
dell'organo di controllo interno di cui all'articolo
40-bis, comma 1, e che prevedano nei propri bilanci la
contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa
utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal
tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono
essere applicate dai comuni che per l'intero quinquennio
2012-2016 non hanno rispettato i vincoli di finanza
pubblica. Le regioni a statuto speciale, nonche' gli enti
territoriali ricompresi nel territorio delle stesse,
possono applicare il comma 1, elevando ulteriormente i
limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato
ivi previsti, anche mediante l'utilizzo delle risorse,
appositamente individuate con legge regionale dalle
medesime regioni che assicurano la compatibilita'
dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi
di finanza pubblica, derivanti da misure di revisione e
razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di
controllo interno. Ai fini del rispetto delle disposizioni
di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, gli enti territoriali delle predette
regioni a statuto speciale, calcolano inoltre la propria
spesa di personale al netto dell'eventuale cofinanziamento
erogato dalle regioni ai sensi del periodo precedente. I
predetti enti possono prorogare i rapporti di lavoro a
tempo determinato fino al 31 dicembre 2018, nei limiti
delle risorse utilizzabili per le assunzioni a tempo
indeterminato, secondo quanto previsto dal presente
articolo.
5. Fino al termine delle procedure di cui ai commi 1 e
2, e' fatto divieto alle amministrazioni interessate di
instaurare ulteriori rapporti di lavoro flessibile di cui
all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e successive modificazioni, per le
professionalita' interessate dalle predette procedure. Il
comma 9-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, e' abrogato.
6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi
425 e 426 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7. Ai fini del presente articolo non rileva il servizio
prestato negli uffici di diretta collaborazione di cui
all'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001 o
degli organi politici delle regioni, secondo i rispettivi
ordinamenti, ne' quello prestato in virtu' di contratti di
cui agli articoli 90 e 110 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267.
8. Le amministrazioni possono prorogare i
corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti
che partecipano alle procedure di cui ai commi 1 e 2, fino
alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili
ai sensi dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122.
9. Il presente articolo non si applica al reclutamento
del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico
e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed
educative statali. Fino all'adozione del regolamento di cui
all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21
dicembre 1999, n. 508, le disposizioni di cui al presente
articolo non si applicano alle Istituzioni dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica. I commi 5 e 6
del presente articolo non si applicano agli enti pubblici
di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016,
n. 218. Il presente articolo non si applica altresi' ai
contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche
amministrazioni.
10. Per il personale medico, tecnico-professionale e
infermieristico del Servizio sanitario nazionale,
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, la cui efficacia e' prorogata al 31 dicembre 2018 per
l'indizione delle procedure concorsuali straordinarie, al
31 dicembre 2019 per la loro conclusione, e al 31 ottobre
2018 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile
ai sensi dell'articolo 1, comma 542, della legge 28
dicembre 2015, n. 208.
11. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano
al personale tecnico-professionale e infermieristico del
Servizio sanitario nazionale, nonche' al personale delle
amministrazioni finanziate dal Fondo ordinario per gli enti
e le istituzioni di ricerca, anche ove lo stesso abbia
maturato il periodo di tre anni di lavoro negli ultimi otto
anni rispettivamente presso diverse amministrazioni del
Servizio sanitario nazionale o presso diversi enti e
istituzioni di ricerca.
12. Ai fini delle assunzioni di cui al comma 1, ha
priorita' il personale in servizio alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
13. In caso di processi di riordino, soppressione o
trasformazione di enti, con conseguente transito di
personale, ai fini del possesso del requisito di cui ai
commi 1, lettera c), e 2, lettera b), si considera anche il
periodo maturato presso l'amministrazione di provenienza.
14. Le assunzioni a tempo indeterminato disciplinate
dall'articolo 1, commi 209, 211 e 212, della legge 27
dicembre 2013, n. 147 sono consentite anche nel triennio
2018-2020. Per le finalita' di cui al presente comma le
amministrazioni interessate possono utilizzare, altresi',
le risorse di cui ai commi 3 e 4 o previste da leggi
regionali, nel rispetto delle modalita', dei limiti e dei
criteri previsti nei commi citati. Ai fini delle
disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti territoriali
calcolano la propria spesa di personale al netto
dell'eventuale cofinanziamento erogato dallo Stato e dalle
regioni. Le amministrazioni interessate possono applicare
la proroga degli eventuali contratti a tempo determinato
secondo le modalita' previste dall'ultimo periodo del comma
4.».
 
(( Art. 16 bis

Contributo per interventi di ripristino e messa in sicurezza sulla
tratta autostradale A24 e A25

1. Per lo sviluppo dei territori delle regioni Abruzzo e Lazio ed al fine di consentire l'immediata esecuzione degli interventi di ripristino e messa in sicurezza sulla tratta autostradale A24 e A25 che si rendono necessari in conseguenza degli eventi sismici del 2009, del 2016 e del 2017 e' autorizzato un contributo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025 a favore della societa' concessionaria Strada dei Parchi S.p.A..
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. Il valore degli interventi di ripristino e messa in sicurezza autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonche' il contributo di cui al presente articolo sono riportati nell'aggiornamento del piano economico-finanziario della societa' concessionaria Strada dei Parchi S.p.A. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 6, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2014):
«6. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma,
della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui
all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 88, la dotazione aggiuntiva del Fondo per lo
sviluppo e la coesione e' determinata, per il periodo di
programmazione 2014-2020, in 54.810 milioni di euro. Il
complesso delle risorse e' destinato a sostenere
esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura
ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle
aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del
Centro-Nord. Con la presente legge si dispone l'iscrizione
in bilancio dell'80 per cento del predetto importo secondo
la seguente articolazione annuale: 50 milioni per l'anno
2014, 500 milioni per l'anno 2015, 1.000 milioni per l'anno
2016; per gli anni successivi la quota annuale e'
determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»
 
(( Art. 16 ter

Sistema automatico per la detezione dei flussi di merce in entrata
nei centri storici delle citta' metropolitane

1. Al fine di diminuire la compressione sui flussi turistici dovuta alla necessita' di garantire la sicurezza, con particolare riferimento al centro storico della citta' di Palermo, capitale italiana della cultura 2018, e successivamente alla citta' di Matera, capitale europea della cultura 2019, e' autorizzata la realizzazione di un sistema automatico per la detezione dei flussi di merce in entrata nei centri storici delle citta' metropolitane, attraverso la realizzazione di un ulteriore modulo della Piattaforma logistica nazionale digitale (PLN).
2. Per la realizzazione del sistema di cui al comma 1, il contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' incrementato ulteriormente di 0,5 milioni di euro per il 2017, di 2 milioni di euro per il 2018 e di 1,5 milioni di euro per il 2019, senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con il soggetto attuatore unico specifica convenzione per disciplinare l'utilizzo dei fondi.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 0,5 milioni di euro per il 2017, a 2 milioni di euro per il 2018 e a 1,5 milioni di euro per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 244, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008):
«244. Per il completamento e l'implementazione della
rete immateriale degli interporti finalizzata al
potenziamento del livello di servizio sulla rete logistica
nazionale, e' autorizzato un contributo di 5 milioni di
euro per il 2009 e di 10 milioni di euro per il 2010.».
- Si riporta il testo dell'articolo 61-bis del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 recante disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e la competitivita', convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27:
«Art. 61-bis (Piattaforma per la gestione della rete
logistica nazionale). - 1. Sono ripristinati i fondi di cui
all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli
anni del triennio 2012/2014, con specifica destinazione al
miglioramento delle condizioni operative dell'autotrasporto
e all'inserimento dei porti nella sperimentazione della
piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale
nell'ambito del progetto UIRNet del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
4. La societa' UIRNet SpA e' soggetto attuatore unico
per la realizzazione e gestione della piattaforma per la
gestione della rete logistica nazionale, come definita nel
decreto ministeriale 20 giugno 2005, n. 18T, che e' estesa,
oltre che agli interporti, anche ai centri merci, ai porti
ed alle piastre logistiche.
5. Il Ministro delle infrastrutture e trasporti e'
autorizzato a firmare apposito atto convenzionale con
UIRNet SpA per disciplinare l'utilizzo dei fondi di cui al
comma 1 del presente articolo.».
 
(( Art. 16 quater
Risorse per interventi sulla rete stradale connessa
con l'itinerario Salerno-Reggio Calabria

1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 69, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e quelle assegnate alla societa' ANAS S.p.A. per l'adeguamento di alcuni tratti dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che a seguito dell'attivita' di project review risultino non piu' necessarie al completamento dei progetti sono destinate dalla societa' ANAS S.p.A. ad interventi di miglioramento della rete stradale calabrese inseriti nel contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la societa' ANAS S.p.A. e connessa con l'itinerario Salerno-Reggio Calabria. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 69, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2014):
«69. Per la realizzazione del secondo stralcio del
macrolotto 4 dell'asse autostradale Salerno-Reggio
Calabria, tratto fra il viadotto Stupino escluso e lo
svincolo di Altilia incluso, e' autorizzata la spesa di 50
milioni di euro per l'anno 2014, di 170 milioni di euro per
l'anno 2015 e di 120 milioni di euro per l'anno 2016.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 2, lettera
c), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 recante
misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la
realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione
del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del
dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita'
produttive, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164:
«Art. 3 (Ulteriori disposizioni urgenti per lo sblocco
di opere indifferibili, urgenti e cantierabili per il
rilancio dell'economia). - 1. - 1-bis. (Omissis)
2. Con uno o piu' decreti del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, quanto alle opere di cui alle lettere a) e b),
nonche' entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, quanto
alle opere di cui alla lettera c), sono finanziati, a
valere sulle risorse di cui ai commi 1 e 1-bis:
a) i seguenti interventi ai sensi degli articoli 18 e
25 del decreto-legge n. 69 del 2013 cantierabili entro il
28 febbraio 2015: Completamento della copertura del
Passante ferroviario di Torino; Completamento sistema
idrico Basento-Bradano, Settore G; Asse autostradale
Trieste-Venezia; Interventi di soppressione e automazione
di passaggi a livello sulla rete ferroviaria, individuati,
con priorita' per la tratta terminale pugliese del
corridoio ferroviario adriatico da Bologna a Lecce; Tratta
Colosseo-Piazza Venezia della Linea C di Roma;
b) i seguenti interventi appaltabili entro il 28
febbraio 2015 e cantierabili entro il 31 agosto 2015:
ulteriore lotto costruttivo Asse AV/AC Verona Padova;
Completamento asse viario Lecco-Bergamo; Messa in sicurezza
dell'asse ferroviario Cuneo-Ventimiglia; Completamento e
ottimizzazione della Torino-Milano con la viabilita' locale
mediante l'interconnessione tra la SS 32 e la SP
299-Tangenziale di Novara-lotto 0 e lotto 1; Terzo Valico
dei Giovi - AV Milano Genova; Quadrilatero Umbria-Marche;
Completamento Linea 1 metropolitana di Napoli;
rifinanziamento dell'articolo 1, comma 70, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, relativo al superamento delle
criticita' sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e
gallerie; Messa in sicurezza dei principali svincoli della
Strada Statale 131 in Sardegna;
c) i seguenti interventi appaltabili entro il 30 aprile
2015 e cantierabili entro il 31 agosto 2015: metropolitana
di Torino; tramvia di Firenze; Lavori di ammodernamento ed
adeguamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, dallo
svincolo di Rogliano allo svincolo di Atilia; Autostrada
Salerno-Reggio Calabria svincolo Laureana di Borrello;
Adeguamento della strada statale n. 372 "Telesina" tra lo
svincolo di Caianello della Strada statale n. 372 e lo
svincolo di Benevento sulla strada statale n. 88;
Completamento della S.S. 291 in Sardegna; Variante della
"Tremezzina" sulla strada statale internazionale 340
"Regina"; Collegamento stradale Masserano-Ghemme; Ponte
stradale di collegamento tra l'autostrada per Fiumicino e
l'EUR; Asse viario Gamberale-Civitaluparella in Abruzzo;
Primo lotto Asse viario S.S. 212 Fortorina; Continuita'
interventi nuovo tunnel del Brennero; Quadruplicamento
della linea ferroviaria Lucca Pistoia; aeroporti di Firenze
e Salerno; Completamento sistema idrico integrato della
Regione Abruzzo; opere segnalate dai Comuni alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri dal 2 al 15 giugno 2014 o
richieste inviate ai sensi dell'art. 18, comma 9, del
decreto-legge n. 69 del 2013.».
 
(( Art. 16 quinquies

Tavolo per il riordino della disciplina dei servizi automobilistici
interregionali di competenza statale

1. All'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 12, capoverso 2-bis, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Per i servizi di linea di competenza statale, gli accertamenti sulla sussistenza delle condizioni di sicurezza e regolarita' dei servizi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, relativamente all'ubicazione delle aree di fermata, sono validi fin quando non sia accertato il venir meno delle condizioni di sicurezza»;
b) il comma 12-bis e' sostituito dal seguente:
«12-bis. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro il 30 ottobre 2017, e' istituito un tavolo di lavoro finalizzato a individuare i principi e i criteri per il riordino della disciplina dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale, anche avendo specifico riguardo alla tutela dei viaggiatori e garantendo agli stessi adeguati livelli di sicurezza del trasporto. Al tavolo di lavoro partecipano i rappresentanti, nel numero massimo di due ciascuno, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dello sviluppo economico, delle associazioni di categoria del settore maggiormente rappresentative e del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU), nonche' un rappresentante di ciascun operatore privato che operi in almeno quattro regioni e che non aderisca alle suddette associazioni. Ai componenti del tavolo di lavoro non sono corrisposti compensi di alcun tipo, gettoni ne' rimborsi spese. Dall'istituzione e dal funzionamento del tavolo di lavoro non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 27 del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 recante disposizioni
urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli
enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite
da eventi sismici e misure per lo sviluppo, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 come
modificato dalla presente legge:
«Art. 27 (Misure sul trasporto pubblico locale). - 1. -
11. (Omissis)
12. L'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2017, n. 19, e' sostituito dal seguente:
"2-bis. All'articolo 1, comma 615, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, le parole: '31 dicembre 2017' sono
sostituite dalle seguenti: '31 gennaio 2018'. Per i servizi
di linea di competenza statale, gli accertamenti sulla
sussistenza delle condizioni di sicurezza e regolarita' dei
servizi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), del
decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, relativamente
all'ubicazione delle aree di fermata, sono validi fin
quando non sia accertato il venir meno delle condizioni di
sicurezza".
12-bis. Con decreto del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello
sviluppo economico, da adottare entro il 30 ottobre 2017,
e' istituito un tavolo di lavoro finalizzato a individuare
i principi e i criteri per il riordino della disciplina dei
servizi automobilistici interregionali di competenza
statale, anche avendo specifico riguardo alla tutela dei
viaggiatori e garantendo agli stessi adeguati livelli di
sicurezza del trasporto. Al tavolo di lavoro partecipano i
rappresentanti, nel numero massimo di due ciascuno, del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del
Ministero dello sviluppo economico, delle associazioni di
categoria del settore maggiormente rappresentative e del
Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU),
nonche' un rappresentante di ciascun operatore privato che
operi in almeno quattro regioni e che non aderisca alle
suddette associazioni. Ai componenti del tavolo di lavoro
non sono corrisposti compensi di alcun tipo, gettoni ne'
rimborsi spese. Dall'istituzione e dal funzionamento del
tavolo di lavoro non devono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica.
Omissis.».
- Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo
dell'articolo 3, comma 2, lettera g) del decreto
legislativo 21 novembre 2005, 285 recante riordino dei
servizi automobilistici interregionali di competenza
statale:
«Art. 3 (Accesso al Mercato). - 1. Omissis.
2. Per ottenere l'autorizzazione ad esercitare servizi
di linea, l'impresa richiedente, iscritta al registro delle
imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, deve
soddisfare le seguenti condizioni:
a) essere in possesso dei requisiti previsti dalla
vigente normativa in materia di accesso alla professione di
trasportatore su strada di persone, di cui al decreto
legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive
modificazioni;
b) possedere la certificazione relativa alla qualita'
aziendale secondo le norme UNI EN ISO 9000 nella versione
piu' recente;
c) applicare nei confronti degli addetti, in materia di
rapporto di lavoro, le norme di diritto comune e le norme
del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore;
d) rispettare le disposizioni di cui all'articolo 1,
comma 5, del Regolamento (CEE) n. 1191/69 del 26 giugno
1969 del Consiglio, cosi' come sostituito dal Regolamento
(CEE) n. 1893/91 del 20 giugno 1991 del Consiglio, in
materia di separazione contabile, nell'ipotesi in cui la
medesima gestisca anche servizi soggetti ad obblighi di
servizio pubblico;
e) disporre di personale, impianti e strutture in
misura idonea ad assicurare il regolare esercizio del
servizio di linea;
f) disporre di autobus classificati, ai sensi del D.M.
23 dicembre 2003 del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6
febbraio 2004, come classe "B" o classe "III" e non
acquistati con sovvenzioni pubbliche di cui non possano
beneficiare la totalita' delle imprese, in misura idonea ad
assicurare il regolare esercizio del servizio di linea. Dal
1° gennaio 2011, le imprese devono disporre di autobus
immatricolati per la prima volta da non piu' di sette anni;
g) ottenere, da parte dei competenti organi del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il nulla
osta, ai sensi della vigente normativa in materia di
sicurezza, sul percorso e sulle aree di fermata del
servizio di linea proposto;
Omissis.»
 
(( Art. 16 sexies
Disposizioni urgenti per il proseguimento delle attivita'
emergenziali nelle aree del centro Italia colpite dal sisma e per
l'efficacia delle attivita' di protezione civile

1. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «31 luglio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
2. In considerazione della complessita' della situazione determinatasi a seguito del susseguirsi di eventi sismici di forte intensita', in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la durata dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, con deliberazioni, rispettivamente, del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, e' prorogata fino al 28 febbraio 2018. Lo stato di emergenza di cui al primo periodo puo' essere prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri per un periodo massimo ulteriore di centottanta giorni. Conseguentemente, allo scopo di fronteggiare gli oneri derivanti dal proseguimento delle attivita' di assistenza nel prolungamento della fase di prima emergenza, assicurando le necessarie attivita' senza soluzione di continuita', oltre che per far fronte all'anticipazione disposta ai sensi del comma 13 dell'articolo 28 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come sostituito dal comma 3 del presente articolo, al comma 1 dell'articolo 20-ter del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «fino a 500 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 700 milioni di euro».
3. All'articolo 28 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 13 e' sostituito dal seguente:
«13. Ad esclusione degli interventi che sono ricompresi e finanziati nell'ambito del procedimento di concessione dei contributi per la ricostruzione, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo ed a quelli relativi alla raccolta, al trasporto, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti si provvede nel limite delle risorse disponibili sul fondo di cui all'articolo 4. Le amministrazioni coinvolte operano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Allo scopo di assicurare il proseguimento, senza soluzione di continuita', delle attivita' di cui al comma 4 del presente articolo, in anticipazione rispetto a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del presente decreto, con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, adottata d'intesa con il Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016, e' assegnata la somma di euro 100 milioni a valere sulle risorse rivenienti dal Fondo di solidarieta' dell'Unione europea di cui al regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002.».
4. Al fine di garantire l'omogeneita' operativa delle attivita' funzionali al monitoraggio e al coordinamento delle attivita' di rendicontazione delle risorse finanziarie provenienti dall'Unione europea nonche' di assicurare il completamento dei procedimenti amministrativo-contabili di cui al comma 2 dell'articolo 42 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in relazione agli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo dal 24 agosto 2016, l'autorizzazione prevista dal comma 4 dell'articolo 50-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016 e' prorogata fino al 28 febbraio 2019. Ai relativi oneri, quantificati in euro 1.100.000 per l'anno 2018 e in euro 190.000 per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, del citato decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, come incrementata dall'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
5. Al comma 4 dell'articolo 41 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: «con le medesime modalita', su richiesta delle Amministrazioni interessate,» sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le modalita' di impiego e la ripartizione delle risorse.».
6. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, le parole: «esclusivamente per quelli» sono soppresse;
b) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
«7-bis. Fatto salvo l'adempimento degli obblighi dichiarativi di legge, non sono soggetti all'imposta di successione ne' alle imposte e tasse ipotecarie e catastali ne' all'imposta di registro o di bollo gli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria a far data dal 24 agosto 2016.
7-ter. Le esenzioni previste dal comma 7-bis sono riconosciute esclusivamente con riguardo alle successioni di persone fisiche che alla data degli eventi sismici si trovavano in una delle seguenti condizioni:
a) risultavano proprietarie o titolari di diritti reali di godimento relativi ad immobili ubicati nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al presente decreto;
b) risultavano proprietarie o titolari di diritti reali di godimento relativi ad immobili ubicati nei territori dei comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto e dichiarati inagibili ai sensi del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 1 del presente decreto;
c) risultavano proprietarie o titolari di diritti reali di godimento relativi ad immobili distrutti o dichiarati inagibili ubicati in comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, diversi da quelli indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al presente decreto, qualora sia dimostrato il nesso di causalita' diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata.
7-quater. Le esenzioni previste dal comma 7-bisnon si applicano qualora al momento dell'apertura della successione l'immobile sia stato gia' riparato o ricostruito, in tutto o in parte.
7-quinquies. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalita' di rimborso delle somme gia' versate a titolo di imposta di successione, di imposte e tasse ipotecarie e catastali, di imposta di registro o di bollo, relativamente alle successioni che soddisfano i requisiti di cui ai commi 7-bis e 7-ter ed aperte in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente disposizione. Con riguardo alle somme rimborsate ai sensi del primo periodo non sono dovuti interessi».
7. Agli oneri derivanti dal comma 6, lettera b), capoversi da 7-bis a 7-quater, valutati in euro 50.000 a decorrere dall'anno 2017, e agli oneri derivanti dal comma 6, lettera b), capoverso 7-quinquies, pari a euro 100.000 per l'anno 2017 e a euro 150.000 per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 4, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 recante Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici del 2016, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2016, n. 229 come modificato dalla
presente legge:
«Art. 8 (Interventi di immediata esecuzione). - 1. - 3.
(Omissis)
4. Entro sessanta giorni dalla data di comunicazione
dell'avvio dei lavori ai sensi dei commi 1 e 3 e comunque
non oltre la data del 31 dicembre 2017, gli interessati
devono presentare agli Uffici speciali per la ricostruzione
la documentazione richiesta secondo le modalita' stabilite
negli appositi provvedimenti commissariali di disciplina
dei contributi di cui all'articolo 5, comma 2. Il mancato
rispetto del termine e delle modalita' di cui al presente
comma determina l'inammissibilita' della domanda di
contributo.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 1-bis,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225 recante istituzione
del Servizio nazionale della protezione civile:
«Art. 5 (Stato di emergenza e potere di ordinanza). -
1.(Omissis)
1-bis. La durata della dichiarazione dello stato di
emergenza non puo' superare i 180 giorni prorogabile per
non piu' di ulteriori 180 giorni.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'art. 20-ter del
decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 recante nuovi
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 20-ter (Disposizioni finanziarie). - 1. Al fine
di assicurare la tempestiva attivazione degli interventi a
favore delle aree del centro Italia colpite dal sisma,
nelle more dell'accredito dei contributi dell'Unione
europea a carico del Fondo di solidarieta' di cui al
regolamento (CE) n. 2012/2002, come modificato dal
regolamento (UE) n. 661/2014, il Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale
dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti
finanziari con l'Unione europea, su richiesta della
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
protezione civile, attestante le esigenze di cassa
derivanti dalle spese conseguenti all'effettivo avanzamento
degli interventi ammissibili al contributo del Fondo di
solidarieta' europeo, dispone le occorrenti anticipazioni
di risorse, fino a 700 milioni di euro, a valere sulle
disponibilita' finanziarie del Fondo di rotazione di cui
alla legge 16 aprile 1987, n. 183.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 28 del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 recante interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici del 2016, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 28 (Disposizioni in materia di trattamento e
trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o
totale degli edifici). - 1. Allo scopo di garantire la
continuita' operativa delle azioni poste in essere prima
dell'entrata in vigore del presente decreto, sono fatte
salve le disposizioni di cui all'articolo 2 dell'ordinanza
del Capo del Dipartimento della protezione civile 28 agosto
2016, n. 389, all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile 1° settembre 2016, n.
391, e agli articoli 11 e 12 dell'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile 19 settembre 2016, n.
394, ed i provvedimenti adottati ai sensi delle medesime
disposizioni.
2. I Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed
Umbria, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, approvano il
piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti
dagli interventi di ricostruzione oggetto del presente
decreto. (118) (125)
3. Il piano di cui al comma 2 e' redatto allo scopo di:
a) fornire gli strumenti tecnici ed operativi per la
migliore gestione delle macerie derivanti dai crolli e
dalle demolizioni;
b) individuare le risorse occorrenti e coordinare il
complesso delle attivita' da porre in essere per la piu'
celere rimozione delle macerie, indicando i tempi di
completamento degli interventi;
c) assicurare, attraverso la corretta rimozione e
gestione delle macerie, la possibilita' di recuperare le
originarie matrici storico-culturali degli edifici
crollati;
d) operare interventi di demolizione di tipo selettivo
che tengano conto delle diverse tipologie di materiale, al
fine di favorire il trattamento specifico dei cumuli
preparati, massimizzando il recupero delle macerie e
riducendo i costi di intervento;
e) limitare il volume dei rifiuti recuperando i
materiali che possono essere utilmente impiegati come nuova
materia prima da mettere a disposizione per la
ricostruzione conseguente ai danni causati dagli eventi
sismici di cui all'articolo 1, e se non utilizzati il
ricavato della loro vendita e' ceduto come contributo al
Comune da cui provengono tali materiali.
4. In deroga all'articolo 184 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, i
materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli
edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici di
cui all'articolo 1 nonche' quelli derivanti dalle attivita'
di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti
disposte dai Comuni interessati dagli eventi sismici
nonche' da altri soggetti competenti o comunque svolti su
incarico dei medesimi, sono classificati rifiuti urbani non
pericolosi con codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi
di raccolta e trasporto da effettuarsi verso i centri di
raccolta comunali e i siti di deposito temporaneo di cui ai
commi 6 e 7, fatte salve le situazioni in cui e' possibile
segnalare i materiali pericolosi ed effettuare, in
condizioni di sicurezza, le raccolte selettive. Ai fini dei
conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei
materiali di cui al presente articolo e' il Comune di
origine dei materiali stessi, in deroga all'articolo 183,
comma 1, lettera f), del decreto citato legislativo n. 152
del 2006.
5. Non costituiscono rifiuto i resti dei beni di
interesse architettonico, artistico e storico, nonche'
quelli dei beni ed effetti di valore anche simbolico
appartenenti all'edilizia storica, i coppi, i mattoni, le
ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il
legno lavorato, i metalli lavorati. Tali materiali sono
selezionati e separati secondo le disposizioni delle
competenti Autorita', che ne individuano anche il luogo di
destinazione. Il Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo integra con proprio decreto, ove
necessario, entro cinque giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, le disposizioni applicative
gia' all'uopo stabilite dal soggetto attuatore nominato ai
sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile 13 settembre 2016, n.
393. Le autorizzazioni previste dalla vigente disciplina di
tutela del patrimonio culturale, ove necessarie, si
intendono acquisite con l'assenso manifestato mediante
annotazione nel verbale sottoscritto dal rappresentante del
Ministero che partecipa alle operazioni.
6. La raccolta dei materiali di cui al comma 4,
insistenti su suolo pubblico ovvero, nelle sole aree
urbane, su suolo privato, ed il loro trasporto ai centri di
raccolta comunali ed ai siti di deposito temporaneo, ovvero
direttamente agli impianti di recupero (R13 e R5) se le
caratteristiche delle macerie lo consentono, sono operati a
cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione
integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati
o dei Comuni territorialmente competenti o delle pubbliche
amministrazioni a diverso titolo coinvolte, direttamente o
attraverso imprese di trasporto autorizzate da essi
incaricate. Le predette attivita' di trasporto, sono
effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive. Il
Centro di coordinamento RAEE e' tenuto a prendere in
consegna i rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (RAEE) nelle condizioni in cui si trovano, con
oneri a proprio carico. Ai fini dei conseguenti adempimenti
amministrativi, e' considerato produttore dei materiali il
Comune di origine dei materiali stessi, in deroga
all'articolo 183, comma 1, lettera f), del citato decreto
legislativo n. 152 del 2006. Limitatamente ai materiali di
cui al comma 4 del presente articolo insistenti nelle aree
urbane su suolo privato, l'attivita' di raccolta e di
trasporto viene effettuata con il consenso del soggetto
avente titolo alla concessione dei finanziamenti agevolati
per la ricostruzione privata come disciplinato
dall'articolo 6. A tal fine, il Comune provvede a
notificare, secondo le modalita' previste dalle vigenti
disposizioni di legge in materia di notifica dei
provvedimenti amministrativi ovvero secondo quelle
stabilite dall'articolo 60 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, apposita comunicazione, contenente
l'indicazione della data nella quale si provvedera' alla
rimozione dei materiali. Decorsi quindici giorni dalla data
di notificazione dell'avviso previsto dal sesto periodo, il
Comune autorizza, salvo che l'interessato abbia espresso
motivato diniego, la raccolta ed il trasporto dei
materiali. (119) (126)
6-bis. Al di fuori delle ipotesi disciplinate dai
precedenti commi, ai fini della ricostruzione degli edifici
di interesse architettonico, artistico e storico nonche' di
quelli aventi valore anche simbolico appartenenti
all'edilizia storica, le attivita' di demolizione e di
contestuale rimozione delle macerie devono assicurare, ove
possibile, il recupero dei materiali e la conservazione
delle componenti identitarie, esterne ed interne, di
ciascun edificio, secondo le modalita' indicate dal decreto
ministeriale di cui al comma 5.
7. In coerenza con quanto stabilito al comma 1, anche
in deroga alla normativa vigente, previa verifica tecnica
della sussistenza delle condizioni di salvaguardia
ambientale e di tutela della salute pubblica, sono
individuati, dai soggetti pubblici all'uopo autorizzati,
eventuali e ulteriori appositi siti per il deposito
temporaneo dei rifiuti comunque prodotti fino al 31
dicembre 2018, autorizzati, sino alla medesima data, a
ricevere i materiali predetti, e a detenerli nelle medesime
aree per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto. I siti di
deposito temporaneo di cui all'articolo 3, comma 1,
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile 1° settembre 2016, n. 391, sono autorizzati, nei
limiti temporali necessari, fino al 31 dicembre 2018, e
possono detenere i rifiuti gia' trasportati per un periodo
non superiore a dodici mesi. Per consentire il rapido avvio
a recupero o smaltimento dei materiali di cui al presente
articolo, possono essere autorizzati in deroga, fino al 31
dicembre 2018 aumenti di quantitativi e tipologie di
rifiuti conferibili presso impianti autorizzati, previa
verifica istruttoria semplificata dell'idoneita' e
compatibilita' dell'impianto, senza che cio' determini
modifica e integrazione automatiche delle autorizzazioni
vigenti degli impianti. I titolari delle attivita' che
detengono sostanze classificate come pericolose per la
salute e la sicurezza che potrebbero essere frammiste alle
macerie sono tenuti a darne comunicazione al Sindaco del
Comune territorialmente competente ai fini della raccolta e
gestione in condizioni di sicurezza. Il Presidente della
Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 5, autorizza,
qualora necessario, l'utilizzo di impianti mobili per le
operazioni di selezione, separazione, messa in riserva
(R13) e recupero (R5) di flussi omogenei di rifiuti per
l'eventuale successivo trasporto agli impianti di
destinazione finale della frazione non recuperabile. I
rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute
dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che
potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, secondo quanto
stabilito dall'articolo 177, comma 4, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il Presidente della
Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 5, stabilisce le
modalita' di rendicontazione dei quantitativi dei materiali
di cui al comma 4 raccolti e trasportati, nonche' dei
rifiuti gestiti dagli impianti di recupero e smaltimento.
8. I gestori dei siti di deposito temporaneo di cui al
comma 6 ricevono i mezzi di trasporto dei materiali senza
lo svolgimento di analisi preventive, procedono allo
scarico presso le piazzole attrezzate e assicurano la
gestione dei siti provvedendo, con urgenza, all'avvio agli
impianti di trattamento dei rifiuti selezionati presenti
nelle piazzole medesime. Tali soggetti sono tenuti altresi'
a fornire il personale di servizio per eseguire, previa
autorizzazione del Presidente della Regione ai sensi
dell'articolo 1, comma 5, la separazione e cernita dal
rifiuto tal quale, delle matrici recuperabili, dei rifiuti
pericolosi e dei RAEE, nonche' il loro avvio agli impianti
autorizzati alle operazioni di recupero e smaltimento.
9. Al fine di agevolare i flussi e ridurre al minimo
ulteriori impatti dovuti ai trasporti, i rifiuti urbani
indifferenziati prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza
alla popolazione colpita dall'evento sismico possono essere
conferiti negli impianti gia' allo scopo autorizzati
secondo il principio di prossimita', senza apportare
modifiche alle autorizzazioni vigenti, in deroga alla
eventuale definizione dei bacini di provenienza dei rifiuti
urbani medesimi. In tal caso, il gestore dei servizi di
raccolta si accorda preventivamente con i gestori degli
impianti dandone comunicazione alla Regione e all'Agenzia
regionale per la protezione ambientale (ARPA)
territorialmente competenti.
10.
11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, i materiali nei quali si rinvenga, anche
a seguito di ispezione visiva, la presenza di amianto non
rientrano nei rifiuti di cui al comma 4. Ad essi e'
attribuito il codice CER 17.06.05* e sono gestiti secondo
le indicazioni di cui al presente comma. Tali materiali non
possono essere movimentati, ma perimetrati adeguatamente
con nastro segnaletico. L'intervento di bonifica e'
effettuato da una ditta specializzata. Qualora il
rinvenimento avvenga durante la raccolta, il rifiuto
residuato dallo scarto dell'amianto, sottoposto ad
eventuale separazione e cernita di tutte le matrici
recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene
la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con
codice CER 20.03.99 e e' gestito secondo le modalita' di
cui al presente articolo. Qualora il rinvenimento avvenga
successivamente al conferimento presso il sito di deposito
temporaneo, il rimanente rifiuto, privato del materiale
contenente amianto, e sottoposto ad eventuale separazione e
cernita delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi
e dei RAEE, mantiene la classificazione di rifiuto urbano
non pericoloso con codice CER 20.03.99 e come tale deve
essere gestito per l'avvio a successive operazioni di
recupero e smaltimento. In quest'ultimo caso i siti di
deposito temporaneo possono essere adibiti anche a
deposito, in area separata ed appositamente allestita, di
rifiuti di amianto. Per quanto riguarda gli interventi di
bonifica, le ditte autorizzate, prima di asportare e
smaltire correttamente tutto il materiale, devono
presentare all'Organo di Vigilanza competente per
territorio idoneo piano di lavoro ai sensi dell'articolo
256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Tale
piano di lavoro viene presentato al Dipartimento di sanita'
pubblica dell'azienda unita' sanitaria locale competente,
che entro 24 ore lo valuta. I dipartimenti di Sanita'
pubblica individuano un nucleo di operatori esperti che
svolge attivita' di assistenza alle aziende e ai cittadini
per il supporto sugli aspetti di competenza.
12. Le agenzie regionali per la protezione ambientale e
le aziende unita' sanitaria locale territorialmente
competenti, nell'ambito delle proprie competenze in materia
di tutela ambientale e di prevenzione della sicurezza dei
lavoratori, ed il Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, al fine di evitare il caricamento
indifferenziato nei mezzi di trasporto dei beni di
interesse architettonico, artistico e storico, assicurano
la vigilanza e il rispetto del presente articolo.
13. Ad esclusione degli interventi che sono ricompresi
e finanziati nell'ambito del procedimento di concessione
dei contributi per la ricostruzione, agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente articolo ed a quelli relativi
alla raccolta, al trasporto, al recupero e allo smaltimento
dei rifiuti si provvede nel limite delle risorse
disponibili sul fondo di cui all'articolo 4. Le
amministrazioni coinvolte operano con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. Allo scopo di assicurare il proseguimento, senza
soluzione di continuita', delle attivita' di cui al comma 4
del presente articolo, in anticipazione rispetto a quanto
previsto dall'articolo 4, comma 3, del presente decreto,
con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile, adottata d'intesa con il Commissario del Governo
per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma
del 24 agosto 2016, e' assegnata la somma di euro 100
milioni a valere sulle risorse rivenienti dal Fondo di
solidarieta' dell'Unione europea di cui al regolamento (CE)
n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002.
13-bis. In deroga all'articolo 266 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, e al
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, i
materiali da scavo provenienti dai cantieri allestiti per
la realizzazione delle strutture abitative di emergenza di
cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016 o di
altre opere provvisionali connesse all'emergenza sono
gestiti secondo le indicazioni di cui ai commi da 13-ter a
13-octies del presente articolo.
13-ter. In deroga alla lettera b) del comma 1
dell'articolo 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, e all'articolo 5 del regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, i materiali
di cui al comma 13-bis del presente articolo, qualora le
concentrazioni di elementi e composti di cui alla tabella
4.1 dell'allegato 4 del citato decreto n. 161 del 2012 non
superino i valori delle concentrazioni soglia di
contaminazione indicati alla tabella 1 di cui all'allegato
5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, con riferimento alla specifica
destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione,
potranno essere trasportati e depositati, per un periodo
non superiore a diciotto mesi, in siti di deposito
intermedio, preliminarmente individuati, che garantiscano
in ogni caso un livello di sicurezza ambientale, assumendo
fin dall'origine la qualifica di sottoprodotto ai sensi
dell'articolo 183, comma 1, lettera qq), del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
13-quater. Ai fini dei conseguenti adempimenti
amministrativi, il produttore dei materiali di cui al comma
13-bis e' il comune del territorio di provenienza dei
materiali medesimi e il detentore e' il soggetto al quale
il produttore puo' affidare detti materiali.
13-quinquies. In deroga alle lettere a) e d) del comma
1 dell'articolo 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, il produttore dei materiali di cui al comma
13-bis del presente articolo non ha obbligo di
individuazione preventiva dell'utilizzo finale del
sottoprodotto. (124)
13-sexies. E' competenza del produttore dei materiali
di cui al comma 13-bis effettuare gli accertamenti di cui
al comma 13-ter, finalizzati a verificare che i suddetti
materiali ricadano entro i limiti indicati alla tabella 1
di cui all'allegato 5 al titolo V della parte quarta del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
13-septies. In deroga al comma 2 dell'articolo 41-bis
del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il
produttore attesta il rispetto delle condizioni di cui al
comma 13-ter del presente articolo tramite dichiarazione
resa all'Agenzia regionale per la protezione ambientale ai
sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
13-octies. Il produttore dei materiali di cui al comma
13-bis del presente articolo si accerta che siano
rispettate le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo
41-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, prima del loro
utilizzo.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 42 del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 recante interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici del 2016, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2016, n. 229:
«Art. 42 (Coordinamento con le attivita' e gli
interventi attivati nella fase di prima emergenza). - 1.
(Omissis)
2. Il Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri assicura, ove
necessario, anche dopo l'adozione delle ordinanze di cui al
comma 1, il completamento dei procedimenti
amministrativo-contabili relativi alle attivita' ed agli
interventi attivati nel quadro di quanto previsto dagli
articoli 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388, con le
ulteriori risorse finanziarie che vengono rese disponibili,
a tal fine, con successive deliberazioni del Consiglio dei
ministri, da adottare ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, sulla base
della quantificazione dei relativi fabbisogni, a valere
sulla dotazione del Fondo per le emergenze nazionali
(FEN).».
- Si riporta il testo dei commi 1 e 4 dell'articolo
50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 recante
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici del 2016, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229:
«Art. 50-bis (Disposizioni concernenti il personale dei
Comuni e del Dipartimento della protezione civile). - 1.
2. - 3- septies. (Omissis)
4. Al fine di far fronte all'eccezionalita'
dell'impegno conseguente al reiterarsi delle situazioni di
emergenza correlate agli eventi sismici di cui all'articolo
1, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza
del Consiglio dei ministri e' autorizzato ad assumere, con
contratti di lavoro a tempo determinato della durata di un
anno, fino ad un massimo di venti unita' di personale, con
professionalita' di tipo tecnico o amministrativo, per lo
svolgimento delle attivita' connesse alla situazione di
emergenza, con le modalita' e secondo le procedure di cui
al comma 3. Ai relativi oneri si provvede, entro il limite
complessivo massimo di 140.000 euro per l'anno 2016 e di
960.000 euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 52.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 1 del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 recante interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici del 2016, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2016, n. 229:
«Art. 4 (Fondo per la ricostruzione delle aree
terremotate). - 1. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito il fondo per la
ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici di
cui all'articolo 1.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 42, comma 1, del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 recante disposizioni
urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli
enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite
da eventi sismici e misure per lo sviluppo, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96:
«Art. 42 (Fondo per la ricostruzione delle aree
terremotate, di cui all'articolo 4, comma 1, del
decreto-legge n. 189 del 2016, Fondo per i contenziosi
connessi a sentenze esecutive relative a calamita' o
cedimenti, di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 113
del 2016, e contributi per interventi di ripristino o
ricostruzione). - 1. Il Fondo di cui all'articolo 4, comma
1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e'
incrementato di 63 milioni di euro per l'anno 2017 e 132
milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 anche
per far fronte ai fabbisogni finanziari derivanti dalla
prosecuzione delle attivita' di assistenza alla popolazione
a seguito della cessazione dello stato di emergenza.
Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 41 del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 recante disposizioni
urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli
enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite
da eventi sismici e misure per lo sviluppo, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 41(Fondo da ripartire per l'accelerazione delle
attivita' di ricostruzione a seguito di eventi sismici). -
1. 3 3. (Omissis)
4. Una quota delle risorse di cui al comma 2 fino a 50
milioni di euro per l'anno 2017 e 70 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2018 e 2019, puo' essere destinata
all'acquisto e manutenzione dei mezzi occorrenti per le
operazioni di concorso al soccorso alla popolazione civile.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
adottato previa intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono individuate le modalita' di
impiego e la ripartizione delle risorse.»
- Si riporta il testo dell'articolo 48 del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 recante interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici del 2016, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 48 (Proroga e sospensione di termini in materia
di adempimenti e versamenti tributari e contributivi,
nonche' sospensione di termini amministrativi). - 1. - 6.
(Omissis)
7. Le persone fisiche residenti o domiciliate e le
persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei
Comuni di cui all'articolo 1, sono esentate dal pagamento
dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le
istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica
amministrazione fino al 31 dicembre 2018, in esecuzione di
quanto stabilito dalle ordinanze di cui all'articolo 2,
comma 2. Il deposito delle istanze, dei contratti e dei
documenti effettuato presso gli Uffici speciali per la
ricostruzione, in esecuzione di quanto stabilito dal
presente decreto e dalle ordinanze commissariali, produce i
medesimi effetti della registrazione eseguita secondo le
modalita' disciplinate dal testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Non
si procede al rimborso dell'imposta di registro, relativa
alle istanze e ai documenti di cui al precedente periodo,
gia' versata in data anteriore all'entrata in vigore della
legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n.
8.
7-bis. Fatto salvo l'adempimento degli obblighi
dichiarativi di legge, non sono soggetti all'imposta di
successione ne' alle imposte e tasse ipotecarie e catastali
ne' all'imposta di registro o di bollo gli immobili
demoliti o dichiarati inagibili a seguito degli eventi
sismici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria a far data dal 24 agosto 2016.
7-ter. Le esenzioni previste dal comma 7-bis sono
riconosciute esclusivamente con riguardo alle successioni
di persone fisiche che alla data degli eventi sismici si
trovavano in una delle seguenti condizioni:
a) risultavano proprietarie o titolari di diritti reali
di godimento relativi ad immobili ubicati nei comuni di cui
agli allegati 1, 2 e 2-bis al presente decreto;
b) risultavano proprietarie o titolari di diritti reali
di godimento relativi ad immobili ubicati nei territori dei
comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano
e Spoleto e dichiarati inagibili ai sensi del secondo
periodo del comma 1 dell'articolo 1 del presente decreto;
c) risultavano proprietarie o titolari di diritti reali
di godimento relativi ad immobili distrutti o dichiarati
inagibili ubicati in comuni delle regioni Abruzzo, Lazio,
Marche ed Umbria, diversi da quelli indicati negli allegati
1, 2 e 2-bis al presente decreto, qualora sia dimostrato il
nesso di causalita' diretto tra i danni ivi verificatisi e
gli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016,
comprovato da apposita perizia asseverata.
7-quater. Le esenzioni previste dal comma 7-bis non si
applicano qualora al momento dell'apertura della
successione l'immobile sia stato gia' riparato o
ricostruito, in tutto o in parte.
7-quinquies. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate, adottato entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono disciplinate le modalita' di rimborso
delle somme gia' versate a titolo di imposta di
successione, di imposte e tasse ipotecarie e catastali, di
imposta di registro o di bollo, relativamente alle
successioni che soddisfano i requisiti di cui ai commi
7-bis e 7-ter ed aperte in data anteriore a quella di
entrata in vigore della presente disposizione. Con riguardo
alle somme rimborsate ai sensi del primo periodo non sono
dovuti interessi.
Omissis.».
 
(( Art. 16 septies
Utilizzo degli avanzi di amministrazione per i comuni colpiti dagli
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

1. Al fine di garantire l'utilizzazione degli avanzi di amministrazione per investimenti legati al recupero e alla sistemazione di pubblici edifici e infrastrutture, all'articolo 43-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole: «investimenti connessi alla ricostruzione» sono inserite le seguenti: «, al miglioramento della dotazione infrastrutturale nonche' al recupero degli immobili e delle strutture destinati a servizi per la popolazione,». ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 43-bis, comma 1,
del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 recante
disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a
favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le
zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,
n. 96, come modificato dalla presente legge:
«Art. 43-bis (Assegnazione di spazi finanziari). - 1.
Al fine di favorire gli investimenti connessi alla
ricostruzione, al miglioramento della dotazione
infrastrutturale nonche' al recupero degli immobili e delle
strutture destinati a servizi per la popolazione, da
realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di
amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al
debito, per gli anni 2017, 2018 e 2019 sono assegnati agli
enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e
2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarieta'
nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24
dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute
per i predetti investimenti.
Omissis.».
 
(( Art. 16 octies

Modifiche all'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n.
190

1. All'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «compresi i titolari di redditi di lavoro dipendente, nonche' i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite,» e dopo le parole: «al rimborso di quanto indebitamente versato,» sono inserite le seguenti: «nei limiti della spesa autorizzata dal presente comma,»;
b) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Il contribuente che abbia tempestivamente presentato un'istanza di rimborso generica ovvero priva di documentazione e, per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992, non abbia presentato le dichiarazioni dei redditi, entro il 30 ottobre 2017 puo' integrare l'istanza gia' presentata con i dati necessari per il calcolo del rimborso. Successivamente al 30 ottobre 2017, gli uffici dell'Agenzia delle entrate richiedono i dati necessari per il calcolo del rimborso, che devono essere forniti entro sessanta giorni dalla richiesta, ai contribuenti che abbiano tempestivamente presentato un'istanza di rimborso generica ovvero priva di documentazione e, per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992, non abbiano presentato le dichiarazioni dei redditi e non abbiano provveduto all'integrazione. Per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente nonche' titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente che hanno presentato la dichiarazione dei redditi modello 740 per le stesse annualita', l'importo oggetto di rimborso viene calcolato direttamente dall'Agenzia delle entrate in funzione delle ritenute subite a titolo di lavoro dipendente in essa indicate. In relazione alle istanze di rimborso presentate, qualora l'ammontare delle stesse ecceda le complessive risorse stanziate dal presente comma, i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle somme dovute; a seguito dell'esaurimento delle risorse stanziate dal presente comma non si procede all'effettuazione di ulteriori rimborsi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 30 settembre 2017, sono stabilite le modalita' e le procedure finalizzate ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa stabiliti dal presente comma»;
c) il quarto periodo e' soppresso. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 665, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2015) come modificato dalla presente
legge:
«665. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre
1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e
Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3
dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della
protezione civile 21 dicembre 1990, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, che hanno
versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo
superiore al 10 per cento previsto dall'articolo 9, comma
17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni, compresi i titolari di redditi di lavoro
dipendente, nonche' i titolari di redditi equiparati e
assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle
ritenute subite, hanno diritto, con esclusione di quelli
che svolgono attivita' d'impresa, per i quali
l'applicazione dell'agevolazione e' sospesa nelle more
della verifica della compatibilita' del beneficio con
l'ordinamento dell'Unione europea, al rimborso di quanto
indebitamente versato, nei limiti della spesa autorizzata
dal presente comma, a condizione che abbiano presentato
l'istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 21, comma 2,
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e
successive modificazioni. Il termine di due anni per la
presentazione della suddetta istanza e' calcolato a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 28
febbraio 2008, n. 31, di conversione del decreto-legge 31
dicembre 2007, n. 248. Il contribuente che abbia
tempestivamente presentato un'istanza di rimborso generica
ovvero priva di documentazione e, per gli anni d'imposta
1990, 1991 e 1992, non abbia presentato le dichiarazioni
dei redditi, entro il 30 ottobre 2017 puo' integrare
l'istanza gia' presentata con i dati necessari per il
calcolo del rimborso. Successivamente al 30 ottobre 2017,
gli uffici dell'Agenzia delle entrate richiedono i dati
necessari per il calcolo del rimborso, che devono essere
forniti entro sessanta giorni dalla richiesta, ai
contribuenti che abbiano tempestivamente presentato
un'istanza di rimborso generica ovvero priva di
documentazione e, per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992,
non abbiano presentato le dichiarazioni dei redditi e non
abbiano provveduto all'integrazione. Per i contribuenti
titolari di redditi di lavoro dipendente nonche' titolari
di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro
dipendente che hanno presentato la dichiarazione dei
redditi modello 740 per le stesse annualita', l'importo
oggetto di rimborso viene calcolato direttamente
dall'Agenzia delle entrate in funzione delle ritenute
subite a titolo di lavoro dipendente in essa indicate. In
relazione alle istanze di rimborso presentate, qualora
l'ammontare delle stesse ecceda le complessive risorse
stanziate dal presente comma, i rimborsi sono effettuati
applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle
somme dovute; a seguito dell'esaurimento delle risorse
stanziate dal presente comma non si procede
all'effettuazione di ulteriori rimborsi. Con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro
il 30 settembre 2017, sono stabilite le modalita' e le
procedure finalizzate ad assicurare il rispetto dei limiti
di spesa stabiliti dal presente comma. A tal fine e'
autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2015-2017. Per l'anno 2015 il complesso delle
spese finali per la regione Molise e' determinato, sia in
termini di competenza sia in termini di cassa, dalla somma
delle spese correnti e in conto capitale risultanti dal
consuntivo al netto di quelle effettuate per la
ricostruzione e il ripristino dei danni causati dagli
eventi sismici dell'ottobre e del novembre 2002.
L'esclusione opera nei limiti complessivi di 5 milioni di
euro per l'anno 2015. Alla compensazione degli effetti
finanziari sui saldi di finanza pubblica di cui al periodo
precedente, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2015, si
provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e
successive modificazioni.».
 
(( Art. 16 novies
Disposizioni per le celebrazioni in onore
di Antonio Gramsci

1. Al fine di consentire lo svolgimento, in particolare nelle regioni del Mezzogiorno, delle celebrazioni della figura di Antonio Gramsci, in occasione dell'ottantesimo anno dalla sua scomparsa, e' autorizzata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2017. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 350.000 euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2015):
«200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.».
 
(( Art. 16 decies

Disposizioni concernenti la ripartizione delle quote aggiuntive di
tonno rosso

1. A decorrere dall'anno 2018, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono incluse nella ripartizione delle quote aggiuntive di tonno rosso previste per l'Italia tutte le tonnare fisse elencate nell'allegato C al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 17 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 26 maggio 2015, che presentino la relativa richiesta. ))

 
Art. 17
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone