Gazzetta n. 189 del 14 agosto 2017 (vai al sommario)
LEGGE 4 agosto 2017, n. 124
Legge annuale per il mercato e la concorrenza.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Art. 1

1. La presente legge reca disposizioni finalizzate a rimuovere ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori, anche in applicazione dei principi del diritto dell'Unione europea in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonche' delle politiche europee in materia di concorrenza.
2. Il comma 1 dell'articolo 132 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, e' sostituito dai seguenti:
«1. Le imprese di assicurazione stabiliscono preventivamente le condizioni di polizza e le tariffe relative all'assicurazione obbligatoria, comprensive di ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
1-bis. Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare le proposte che sono loro presentate secondo le condizioni e le tariffe di cui al comma 1, fatta salva la necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti dall'attestato di rischio, nonche' dell'identita' del contraente e dell'intestatario del veicolo, se persona diversa.
1-ter. Qualora dalla verifica, effettuata anche mediante consultazione delle banche di dati di settore e dell'archivio informatico integrato istituito presso l'IVASS di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, risulti che le informazioni fornite dal contraente non siano corrette o veritiere, le imprese di assicurazione non sono tenute ad accettare le proposte loro presentate. Le imprese di assicurazione, in caso di mancata accettazione della proposta, ricalcolano il premio e inviano un nuovo preventivo al potenziale contraente».
3. All'articolo 132 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. In caso di segnalazione di violazione o elusione dell'obbligo a contrarre, incluso il rinnovo, i termini regolamentari di gestione dei reclami da parte dell'IVASS sono dimezzati. Decorso inutilmente il termine, l'IVASS provvede a irrogare le sanzioni di cui all'articolo 314».
4. All'articolo 314, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: «euro millecinquecento ad euro quattromilacinquecento» sono sostituite dalle seguenti: «euro duemilacinquecento ad euro quindicimila».
5. Ai commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 32 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: «di cui al comma 1», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 132-ter, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209».
6. Dopo l'articolo 132 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono inseriti i seguenti:
«Art. 132-bis. (Obblighi informativi degli intermediari). - 1. Gli intermediari, prima della sottoscrizione di un contratto di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore, sono tenuti a informare il consumatore in modo corretto, trasparente ed esaustivo sui premi offerti da tutte le imprese di assicurazione di cui sono mandatari relativamente al contratto base previsto dall'articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni.
2. Al fine di cui al comma 1, gli intermediari forniscono l'indicazione dei premi offerti dalle imprese di assicurazione mediante collegamento telematico al preventivatore consultabile nei siti internet dell'IVASS e del Ministero dello sviluppo economico e senza obbligo di rilascio di supporti cartacei.
3. L'IVASS adotta disposizioni attuative in modo da garantire l'accesso e la risposta per via telematica, sia ai consumatori che agli intermediari, esclusivamente per i premi applicati dalle imprese di assicurazione per il contratto base relativo ad autovetture e motoveicoli. Con le stesse disposizioni sono definite le modalita' attraverso le quali, ottenuti i preventivi sulla base delle informazioni inserite nel servizio informativo di cui all'articolo 136, comma 3-bis, e' consentita la conclusione del contratto, a condizioni non peggiorative rispetto a quanto indicato nel preventivo stesso, o presso un'agenzia della compagnia ovvero, per le imprese che lo prevedano, attraverso un collegamento diretto al sito internet di ciascuna compagnia di assicurazione.
4. Il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto, ove prescritte, le informazioni di cui al comma 1 e' affetto da nullita' rilevabile solo a favore del cliente.
Art. 132-ter. (Sconti obbligatori). - 1. In presenza di almeno una delle seguenti condizioni, da verificare in precedenza o contestualmente alla stipulazione del contratto o dei suoi rinnovi, le imprese di assicurazione praticano uno sconto determinato dall'impresa nei limiti stabiliti dal comma 2:
a) nel caso in cui, su proposta dell'impresa di assicurazione, i soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria accettano di sottoporre il veicolo a ispezione da eseguire a spese dell'impresa di assicurazione;
b) nel caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, o sono gia' presenti e portabili meccanismi elettronici che registrano l'attivita' del veicolo, denominati "scatola nera" o equivalenti, ovvero ulteriori dispositivi, individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire l'utilizzo dei dati raccolti, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilita' in occasione dei sinistri, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;
c) nel caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, o sono gia' presenti, meccanismi elettronici che impediscono l'avvio del motore qualora sia riscontrato nel guidatore un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la conduzione di veicoli a motore.
2. L'IVASS, con proprio regolamento, definisce criteri e modalita' nell'ambito dei processi di costruzione della tariffa e di ricalcolo del premio, per la determinazione da parte delle imprese di assicurazione dello sconto di cui al comma 1. Le imprese di assicurazione, in attuazione dei criteri stabiliti dall'IVASS, definiscono uno sconto significativo da applicare alla clientela a fronte della riduzione del rischio connesso al ricorrere di una o piu' delle condizioni di cui al comma 1 ed evidenziano in sede di preventivo e nel contratto, in caso di accettazione da parte del contraente, lo sconto praticato per ciascuna delle condizioni di cui al comma 1, in valore assoluto e in percentuale, rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato.
3. L'IVASS identifica, sulla scorta di dati in proprio possesso e di indagini statistiche, la lista delle province a maggiore tasso di sinistrosita' e con premio medio piu' elevato. Tale lista e' aggiornata con cadenza almeno biennale.
4. Con il regolamento di cui al comma 2, l'IVASS, tenuto conto dei premi piu' elevati applicati nelle province individuate ai sensi del comma 3 e di quelli praticati nelle altre province a piu' bassa sinistrosita' ad assicurati con le medesime caratteristiche soggettive e collocati nella medesima classe di merito, definisce altresi' i criteri e le modalita' finalizzati alla determinazione da parte delle imprese di assicurazione di uno sconto, aggiuntivo e significativo rispetto a quello praticato ai sensi del comma 2, da applicare ai soggetti residenti nelle province di cui al comma 3, che non abbiano provocato sinistri con responsabilita' esclusiva o principale o paritaria negli ultimi quattro anni sulla base dell'evidenza dell'attestato di rischio, e che abbiano installato o installino, a seguito della stipula del contratto, il dispositivo di cui al comma 1, lettera b).
5. In particolare, il regolamento di cui al comma 2:
a) definisce i parametri oggettivi, tra cui la frequenza dei sinistri e il relativo costo medio, per il calcolo dello sconto aggiuntivo di cui al comma 4;
b) prevede, nell'ambito delle modalita' di cui al comma 4, che non possano sussistere differenziali di premio che non siano giustificati da specifiche evidenze sui differenziali di rischio.
6. Le attivita' di cui ai commi precedenti sono svolte nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
7. Le imprese di assicurazione, in attuazione dei criteri stabiliti dall'IVASS, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, applicano lo sconto nei confronti dei soggetti che si trovino nelle condizioni previste dal comma 4, di importo significativo e aggiuntivo rispetto a quello praticato ai sensi del comma 2, ed evidenziano in sede di preventivo e nel contratto, in caso di accettazione da parte del contraente, lo sconto praticato, in valore assoluto e in percentuale, rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato. Lo sconto di cui al presente comma si applica ai nuovi contratti o in occasione del rinnovo di quelli in essere.
8. Resta fermo, nei casi di cui ai commi 2 e 4, l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l'impresa di assicurazione pubblica nel proprio sito internet l'entita' degli sconti effettuati in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 7, secondo forme di pubblicita' che ne rendano efficace e chiara l'applicazione.
9. L'IVASS, attraverso periodiche verifiche a campione, anche in via ispettiva ovvero a seguito di circostanziata segnalazione da parte di terzi, accerta che le imprese assicurative tengano effettivamente conto, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 7, nel processo di costruzione della tariffa e di ricalcolo del premio, dei criteri definiti dal regolamento di cui al comma 2 e del rispetto dei criteri e delle modalita' finalizzati alla determinazione dello sconto di cui al comma 4.
10. L'IVASS verifica, inoltre, che lo sconto aggiuntivo di cui al comma 4 garantisca la progressiva riduzione delle differenze dei premi applicati sul territorio nazionale nei confronti di assicurati con le medesime caratteristiche soggettive e collocati nella medesima classe di merito.
11. Il mancato rispetto da parte dell'impresa di assicurazione dei criteri e delle modalita' per la determinazione dello sconto di cui ai commi 2 e 4 e dell'obbligo di riduzione del premio nei casi previsti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 7 comporta l'applicazione alla medesima impresa, da parte dell'IVASS, di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 80.000 e la riduzione automatica del premio di assicurazione relativo al contratto in essere.
12. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), i costi di installazione, disinstallazione, funzionamento, sostituzione e portabilita' sono a carico dell'impresa. La titolarita' delle dotazioni di cui alle citate lettere b) e c) spetta all'assicurato. La riduzione di premio praticata dall'impresa di assicurazione di cui al comma 1 si applica, altresi', in caso di contratto stipulato con un nuovo assicurato e in caso di scadenza di un contratto o di stipulazione di un nuovo contratto di assicurazione fra le stesse parti. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione».
7. Il regolamento di cui all'articolo 132-ter, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dal comma 6 del presente articolo, e' adottato dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
8. L'IVASS identifica, in sede di prima attuazione, la lista delle province a maggiore tasso di sinistrosita', di cui all'articolo 132-ter, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
9. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«11-bis. Resta ferma per l'assicurato la facolta' di ottenere l'integrale risarcimento per la riparazione a regola d'arte del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122. A tal fine, l'impresa di autoriparazione fornisce la documentazione fiscale e un'idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validita' non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria».
10. Al fine di garantire le condizioni di sicurezza e funzionalita' dei veicoli, le associazioni nazionali maggiormente rappresentative del settore dell'autoriparazione, l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici e le associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco istituito ai sensi dell'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, definiscono d'intesa tra loro apposite linee guida finalizzate a determinare gli strumenti, le procedure, le soluzioni realizzative e gli ulteriori parametri tecnici per l'effettuazione delle riparazioni a regola d'arte di cui all'articolo 148, comma 11-bis, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dal comma 9 del presente articolo, sulla base di criteri oggettivi e facilmente riscontrabili. Le predette linee guida sono comunicate al Ministero dello sviluppo economico che ne assicura le necessarie forme di pubblicita'.
11. Le imprese di assicurazione praticano uno sconto significativo rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato nel caso in cui l'assicurato contragga piu' polizze assicurative di veicoli in suo possesso e sottoscriva per ciascuna polizza una clausola di guida esclusiva.
12. Al comma 1 dell'articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, le parole: «La predetta variazione in diminuzione del premio» sono sostituite dalle seguenti: «La predetta variazione del premio, in aumento o in diminuzione, da indicare, in valore assoluto e in percentuale rispetto alla tariffa in vigore applicata dall'impresa, all'atto dell'offerta di preventivo della stipulazione o di rinnovo,».
13. All'articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. E' fatto divieto alle imprese di assicurazione di differenziare la progressione e l'attribuzione delle classi di merito interne in funzione della durata del rapporto contrattuale tra l'assicurato e la medesima impresa, ovvero in base a parametri che ostacolino la mobilita' tra diverse imprese di assicurazione. In particolare, le imprese di assicurazione devono garantire al soggetto che stipula il nuovo contratto, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi identiche caratteristiche di rischio».
14. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4-bis, dopo le parole: «non puo' assegnare al contratto una classe di merito piu' sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo gia' assicurato» sono aggiunte le seguenti: «e non puo' discriminare in funzione della durata del rapporto garantendo, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto»;
b) al comma 4-ter e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito e i conseguenti incrementi del premio per gli assicurati che hanno esercitato la facolta' di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), devono essere inferiori a quelli altrimenti applicati.»;
c) dopo il comma 4-ter e' inserito il seguente:
«4-ter.1. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, qualora l'assicurato accetti l'installazione di uno dei dispositivi di cui all'articolo 132-ter, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito e i conseguenti incrementi del premio devono essere inferiori a quelli altrimenti applicati».
15. All'articolo 135 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«3-bis. In caso di sinistri con soli danni a cose, l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione o, in mancanza, deve essere richiesta dall'impresa di assicurazione con espresso avviso all'assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta. In quest'ultimo caso, l'impresa di assicurazione deve effettuare la richiesta di indicazione dei testimoni con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia del sinistro e la parte che riceve tale richiesta effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. L'impresa di assicurazione deve procedere a sua volta all'individuazione e alla comunicazione di eventuali ulteriori testimoni entro il termine di sessanta giorni. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorita' di polizia intervenute sul luogo dell'incidente, l'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l'inammissibilita' della prova testimoniale addotta.
3-ter. In caso di giudizio, il giudice, sulla base della documentazione prodotta, non ammette le testimonianze che non risultino acquisite secondo le modalita' previste dal comma 3-bis. Il giudice dispone l'audizione dei testimoni che non sono stati indicati nel rispetto del citato comma 3-bis nei soli casi in cui risulti comprovata l'oggettiva impossibilita' della loro tempestiva identificazione.
3-quater. Nelle controversie civili promosse per l'accertamento della responsabilita' e per la quantificazione dei danni, il giudice, anche su documentata segnalazione delle parti che, a tale fine, possono richiedere i dati all'IVASS, trasmette un'informativa alla procura della Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni presenti in piu' di tre sinistri negli ultimi cinque anni registrati nella banca dati dei sinistri di cui al comma 1. Il presente comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorita' di polizia che sono chiamati a testimoniare».
16. L'IVASS provvede alla verifica trimestrale dei dati relativi ai sinistri che le imprese di assicurazione sono tenute a inserire nella banca dati dei sinistri, di cui all'articolo 135 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, al fine di assicurare l'omogenea e oggettiva definizione dei criteri di trattamento dei dati medesimi. All'esito delle verifiche periodiche, l'IVASS redige apposita relazione le cui risultanze sono considerate anche al fine della definizione della significativita' degli sconti di cui all'articolo 132-ter, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, introdotto dal comma 6 del presente articolo.
17. L'articolo 138 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituito dal seguente:
«Art. 138. (Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entita'). - 1. Al fine di garantire il diritto delle vittime dei sinistri a un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito e di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori, con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il territorio della Repubblica:
a) delle menomazioni all'integrita' psico-fisica comprese tra dieci e cento punti;
b) del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidita' comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'eta' del soggetto leso.
2. La tabella unica nazionale e' redatta, tenuto conto dei criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimita', secondo i seguenti principi e criteri:
a) agli effetti della tabella, per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrita' psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attivita' quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacita' di produrre reddito;
b) la tabella dei valori economici si fonda sul sistema a punto variabile in funzione dell'eta' e del grado di invalidita';
c) il valore economico del punto e' funzione crescente della percentuale di invalidita' e l'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresce in modo piu' che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi;
d) il valore economico del punto e' funzione decrescente dell'eta' del soggetto, sulla base delle tavole di mortalita' elaborate dall'ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all'interesse legale;
e) al fine di considerare la componente del danno morale da lesione all'integrita' fisica, la quota corrispondente al danno biologico stabilita in applicazione dei criteri di cui alle lettere da a) a d) e' incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione;
f) il danno biologico temporaneo inferiore al 100 per cento e' determinato in misura corrispondente alla percentuale di inabilita' riconosciuta per ciascun giorno.
3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale di cui al comma 2, puo' essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30 per cento.
4. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo e' esaustivo del risarcimento del danno conseguente alle lesioni fisiche.
5. Gli importi stabiliti nella tabella unica nazionale sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT».
18. La tabella unica nazionale predisposta con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 138, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come sostituito dal comma 17 del presente articolo, si applica ai sinistri e agli eventi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.
19. L'articolo 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«Art. 139. (Danno non patrimoniale per lesioni di lieve entita'). - 1. Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entita', derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti, e' effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:
a) a titolo di danno biologico permanente, e' liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento un importo crescente in misura piu' che proporzionale in relazione a ogni punto percentuale di invalidita'; tale importo e' calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidita' del relativo coefficiente secondo la correlazione stabilita dal comma 6. L'importo cosi' determinato si riduce con il crescere dell'eta' del soggetto in ragione dello 0,5 per cento per ogni anno di eta' a partire dall'undicesimo anno di eta'. Il valore del primo punto e' pari a 795,91 euro;
b) a titolo di danno biologico temporaneo, e' liquidato un importo di 39,37 euro per ogni giorno di inabilita' assoluta; in caso di inabilita' temporanea inferiore al 100 per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilita' riconosciuta per ciascun giorno.
2. Ai fini di cui al comma 1, per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrita' psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attivita' quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacita' di produrre reddito. In ogni caso, le lesioni di lieve entita', che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo, con riferimento alle lesioni, quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l'ausilio di strumentazioni, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente.
3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensita', l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, puo' essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo e' esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche.
4. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dello sviluppo economico, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni dell'integrita' psico-fisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidita'.
5. Gli importi indicati nel comma 1 sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT.
6. Ai fini del calcolo dell'importo di cui al comma 1, lettera a), per un punto percentuale di invalidita' pari a 1 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1, per un punto percentuale di invalidita' pari a 2 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,1, per un punto percentuale di invalidita' pari a 3 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,2, per un punto percentuale di invalidita' pari a 4 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,3, per un punto percentuale di invalidita' pari a 5 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,5, per un punto percentuale di invalidita' pari a 6 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,7, per un punto percentuale di invalidita' pari a 7 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,9, per un punto percentuale di invalidita' pari a 8 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,1 e per un punto percentuale di invalidita' pari a 9 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,3».
20. Dopo l'articolo 145 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' inserito il seguente:
«Art. 145-bis. (Valore probatorio delle cosiddette «scatole nere» e di altri dispositivi elettronici). - 1. Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell'articolo 132-ter, comma 1, lettere b) e c), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici gia' in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo. Le medesime risultanze sono rese fruibili alle parti.
2. L'interoperabilita' e la portabilita' dei meccanismi elettronici che registrano l'attivita' del veicolo di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), anche nei casi di sottoscrizione da parte dell'assicurato di un contratto di assicurazione con un'impresa assicuratrice diversa da quella che ha provveduto a installare i meccanismi elettronici, sono garantite da operatori, di seguito denominati «provider di telematica assicurativa», i cui dati identificativi sono comunicati all'IVASS da parte delle imprese di assicurazione che ne utilizzano i servizi. I dati sull'attivita' del veicolo sono gestiti in sicurezza dagli operatori del settore sulla base dello standard tecnologico comune indicato nell'articolo 32, comma 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, e sono successivamente inviati alle rispettive imprese di assicurazione.
3. Le modalita' per assicurare l'interoperabilita' dei meccanismi elettronici nonche' delle apparecchiature di telecomunicazione a essi connesse e dei relativi sistemi di gestione dei dati, in caso di sottoscrizione da parte dell'assicurato di un contratto di assicurazione con un'impresa diversa da quella che ha provveduto a installare tale meccanismo, o di portabilita' tra diversi provider di telematica assicurativa, sono determinate dal regolamento previsto dall'articolo 32, comma 1-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni. Gli operatori rispondono del funzionamento ai fini dell'interoperabilita'.
4. Il mancato adeguamento, da parte dell'impresa di assicurazione o del provider di telematica assicurativa, alle condizioni stabilite dal regolamento previsto dall'articolo 32, comma 1-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 3.000 per ogni giorno di ritardo.
5. I dati sono trattati dall'impresa di assicurazione nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'impresa di assicurazione e' titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. Salvo consenso espresso dell'assicurato in relazione alla disponibilita' di ulteriori servizi connessi con la mobilita' del veicolo, e' fatto divieto all'impresa di assicurazione, nonche' ai soggetti a essa collegati, di utilizzare i dispositivi di cui al presente articolo al fine di raccogliere dati ulteriori rispetto a quelli destinati alla finalita' di determinazione delle responsabilita' in occasione dei sinistri e ai fini tariffari, o di rilevare la posizione e le condizioni del veicolo in maniera continuativa o comunque sproporzionata rispetto alla medesima finalita'.
6. E' fatto divieto all'assicurato di disinstallare, manomettere o comunque rendere non funzionante il dispositivo installato. In caso di violazione del divieto di cui al periodo precedente da parte dell'assicurato, la riduzione del premio di cui all'articolo 132-ter non e' applicata per la durata residua del contratto. L'assicurato che abbia goduto della riduzione di premio e' tenuto alla restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata, fatte salve le eventuali sanzioni penali».
21. Il primo periodo del comma 2-bis dell'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituito dal seguente: «Ai fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, l'impresa di assicurazione provvede alla consultazione dell'archivio informatico integrato di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, e, qualora dal risultato della consultazione, avuto riguardo al codice fiscale dei soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano gli indici di anomalia definiti dall'IVASS con apposito provvedimento, o qualora altri indicatori di frode siano segnalati dai dispositivi elettronici di cui all'articolo 132-ter, comma 1, del presente codice o siano emersi in sede di perizia da cui risulti documentata l'incongruenza del danno dichiarato dal richiedente, l'impresa puo' decidere, entro i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, di non fare offerta di risarcimento, motivando tale decisione con la necessita' di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro.».
22. Il quinto periodo del comma 2-bis dell'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituito dai seguenti: «Nei predetti casi, l'azione in giudizio prevista dall'articolo 145 e' proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell'impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di sessanta giorni di sospensione della procedura. Rimane salvo il diritto del danneggiato di ottenere l'accesso agli atti nei termini previsti dall'articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia».
23. All'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«g-ter) accertamento, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, della violazione dell'obbligo dell'assicurazione per la responsabilita' civile verso terzi, effettuato mediante il confronto dei dati rilevati riguardanti il luogo, il tempo e l'identificazione dei veicoli con quelli risultanti dall'elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione per la responsabilita' civile verso terzi, di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27»;
b) dopo il comma 1-quater e' inserito il seguente:
«1-quinquies. In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-ter), non e' necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del presente codice. La documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al citato comma 1-bis, lettera g-ter), risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, si applica la sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 193».
24. Dopo l'articolo 149 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' inserito il seguente:
«Art. 149-bis. (Trasparenza delle procedure di risarcimento). - 1. In caso di cessione del credito derivante dal diritto al risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la somma da corrispondere a titolo di rimborso delle spese di riparazione dei veicoli danneggiati e' versata previa presentazione della fattura emessa dall'impresa di autoriparazione abilitata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122, che ha eseguito le riparazioni».
25. All'articolo 170-bis del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. La risoluzione di cui al comma 1 si applica anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori».
26. Alla lettera e) del comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. In ogni caso, fatta salva la liberta' contrattuale delle parti, le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al periodo precedente prevedono l'offerta di un periodo di ultrattivita' della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilita' verificatisi nel periodo di operativita' della copertura. La disposizione di cui al periodo precedente si applica, altresi', alle polizze assicurative in corso di validita' alla data di entrata in vigore della presente disposizione. A tal fine, a richiesta del contraente e ferma la liberta' contrattuale, le compagnie assicurative propongono la rinegoziazione del contratto al richiedente secondo le nuove condizioni di premio».
27. I commi 3 e 4 dell'articolo 10-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono abrogati.
28. Al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 128, comma 1, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«b-bis) per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone classificati nelle categorie M2 e M3 ai sensi dell'articolo 47 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, un importo minimo di copertura pari a euro 15.000.000 per sinistro per i danni alle persone, indipendentemente dal numero delle vittime, e a euro 1.000.000 per sinistro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero dei danneggiati»;
b) all'articolo 135, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le imprese di assicurazione autorizzate in Italia all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore sono tenute a comunicare i dati riguardanti i sinistri gestiti, compresi i sinistri gestiti in qualita' di impresa designata ai sensi dell'articolo 286, nonche' i sinistri gestiti dall'Ufficio centrale italiano ai sensi dell'articolo 125, comma 5, e dell'articolo 296, secondo le modalita' stabilite con regolamento adottato dall'IVASS. Al medesimo adempimento sono tenute le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea ammesse a operare in Italia in regime di libera prestazione dei servizi o in regime di stabilimento e abilitate all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore nel territorio della Repubblica»;
c) all'articolo 303, comma 4, le parole: «la misura del contributo, nel limite massimo del cinque per cento del premio imponibile» sono sostituite dalle seguenti: «le modalita' di fissazione annuale della misura del contributo, nel limite massimo del quindici per cento del premio imponibile»;
d) l'articolo 316 e' sostituito dal seguente:
«Art. 316. (Obblighi di comunicazione). - 1. L'omissione, l'incompletezza, l'erroneita' o la tardivita' delle comunicazioni di cui all'articolo 135, comma 2, accertata semestralmente e contestata con unico atto da notificare entro il termine di cui all'articolo 326, comma 1, decorrente dal sessantesimo giorno successivo alla scadenza del semestre di riferimento, e' punita con un'unica sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro cinquantamila.
2. L'omissione, l'incompletezza, l'erroneita' o la tardivita' delle comunicazioni di cui all'articolo 154, commi 4 e 5, accertata semestralmente e contestata con unico atto da notificare entro il termine di cui all'articolo 326, comma 1, decorrente dal sessantesimo giorno successivo alla scadenza del semestre di riferimento, e' punita con un'unica sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro centomila».
29. I massimali di cui all'articolo 128, comma 1, lettera b-bis), del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotta dalla lettera a) del comma 28 del presente articolo, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sono raddoppiati a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
30. Al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 29, il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
«1-bis. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) definisce il criterio di cui al comma 1 e stabilisce annualmente il limite alle compensazioni dovute. L'IVASS procede alla revisione del criterio di cui al periodo precedente entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, qualora lo stesso non abbia garantito un effettivo recupero di efficienza produttiva delle compagnie, attraverso la progressiva riduzione dei costi dei rimborsi e l'individuazione delle frodi»;
b) all'articolo 32, il comma 3-quater e' abrogato;
c) all'articolo 34, i commi 1 e 2 sono abrogati.
31. Al comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510,» sono inserite le seguenti: «con il casellario giudiziale e il casellario dei carichi pendenti istituiti presso il Ministero della giustizia ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, con l'anagrafe tributaria, limitatamente alle informazioni di natura anagrafica, incluso il codice fiscale o la partita IVA, con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'articolo 62 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, con il Casellario centrale infortuni dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38,»;
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e la facolta' di consultazione dell'archivio in fase di assunzione del rischio al fine di accertare la veridicita' delle informazioni fornite dal contraente».
32. Al comma 4 dell'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'IVASS puo' richiedere alle imprese di assicurazione i dati relativi alle querele presentate all'autorita' giudiziaria per frode assicurativa o per reati collegati e utilizzare tali informazioni esclusivamente per attivita' di contrasto di tali frodi all'interno dell'archivio informatico integrato.».
33. L'IVASS esercita poteri di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge, con speciale riguardo a quelle relative alla riduzione dei premi dei contratti di assicurazione, all'evoluzione dei costi per il risarcimento dei sinistri e al rispetto degli obblighi di pubblicita' e di comunicazione, anche in fase di offerta contrattuale. Nella relazione al Parlamento, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' dato conto specificamente dell'esito dell'attivita' svolta.
34. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l'impresa di assicurazione pubblica nel proprio sito internet, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello a cui i dati si riferiscono, l'entita' della riduzione dei premi secondo forme di pubblicita' che ne rendano efficace e chiara l'applicazione. L'impresa comunica altresi', entro i trenta giorni successivi, i medesimi dati al Ministero dello sviluppo economico e all'IVASS, ai fini della loro pubblicazione nei rispettivi siti internet.
35. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 34 comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.
36. Il comma 4 dell'articolo 328 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituito dal seguente:
«4. I proventi derivanti dalle sanzioni inflitte in applicazione dell'articolo 145-bis e del capo III del presente titolo sono versati alla CONSAP Spa -- Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada».
37. L'IVASS, d'intesa con l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, monitora le variazioni dei premi assicurativi offerti al consumatore e l'evoluzione dei costi per il risarcimento dei sinistri nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.
38. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8, comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli accordi possono anche stabilire la percentuale minima di TFR maturando da destinare a previdenza complementare. In assenza di tale indicazione il conferimento e' totale»;
b) all'articolo 11, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Le forme pensionistiche complementari prevedono che, in caso di cessazione dell'attivita' lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi, le prestazioni pensionistiche o parti di esse siano, su richiesta dell'aderente, consentite con un anticipo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza e che in tal caso possano essere erogate, su richiesta dell'aderente, in forma di rendita temporanea, fino al conseguimento dei requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari possono innalzare l'anticipo di cui al periodo precedente fino a un massimo di dieci anni»;
c) all'articolo 14:
1) al comma 2, lettera c), il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Tale facolta' non puo' essere esercitata nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari o nel maggior periodo eventualmente fissato dalle forme pensionistiche complementari ai sensi del secondo periodo del comma 4 dell'articolo 11; in questi casi si applicano le previsioni del medesimo comma 4 dell'articolo 11»;
2) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. In caso di cessazione dei requisiti di partecipazione per cause diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, e' previsto il riscatto della posizione sia nelle forme collettive sia in quelle individuali e su tali somme si applica una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 23 per cento sul medesimo imponibile di cui all'articolo 11, comma 6».
39. Al fine di aumentare l'efficienza delle forme pensionistiche complementari collettive di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e di quelle di cui all'articolo 20 del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005, e successive modificazioni, e anche al fine di favorire l'educazione finanziaria e previdenziale, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, convoca un tavolo di consultazione cui partecipano le organizzazioni sindacali e le rappresentanze datoriali maggiormente rappresentative in ambito nazionale, la COVIP, nonche' esperti della materia previdenziale, finalizzato ad avviare un processo di riforma delle medesime forme pensionistiche secondo le seguenti linee guida:
a) revisione dei requisiti per l'esercizio dell'attivita' dei fondi pensione, fondata su criteri ispirati alle migliori pratiche nazionali e internazionali, con particolare riferimento all'onorabilita' e professionalita' dei componenti degli organi collegiali, del responsabile della forma pensionistica complementare, nonche' dei responsabili delle principali funzioni;
b) fissazione di soglie patrimoniali di rilevanza minima in funzione delle caratteristiche dimensionali dei patrimoni gestiti, dei settori di appartenenza, della natura delle imprese interessate, delle categorie dei lavoratori interessati nonche' dei regimi gestionali;
c) individuazione di procedure di aggregazione finalizzate ad aumentare il livello medio delle consistenze e ridurre i costi di gestione e i rischi;
d) individuazione di forme di informazione mirata all'accrescimento dell'educazione finanziaria e previdenziale dei cittadini e sulle forme di gestione del risparmio finalizzato alla corresponsione delle prestazioni previdenziali complementari.
40. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 39 le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
41. All'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, le spese relative al recesso o al trasferimento dell'utenza ad altro operatore sono commisurate al valore del contratto e ai costi reali sopportati dall'azienda, ovvero ai costi sostenuti per dismettere la linea telefonica o trasferire il servizio, e comunque rese note al consumatore al momento della pubblicizzazione dell'offerta e in fase di sottoscrizione del contratto, nonche' comunicate, in via generale, all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, esplicitando analiticamente la composizione di ciascuna voce e la rispettiva giustificazione economica»;
b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Le modalita' utilizzabili dal soggetto contraente che intenda recedere da un contratto stipulato con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, nonche' in caso di cambio di gestore, devono essere semplici e di immediata attivazione e devono seguire le medesime forme utilizzabili al momento dell'attivazione o dell'adesione al contratto. In ogni caso, gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche devono consentire la possibilita' per consumatori e utenti di comunicare il recesso o il cambio di gestore con modalita' telematiche.
3-ter. Il contratto stipulato con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, ove comprenda offerte promozionali aventi ad oggetto la fornitura sia di servizi che di beni, non puo' avere durata superiore a ventiquattro mesi. Nel caso di risoluzione anticipata si applicano i medesimi obblighi informativi e i medesimi limiti agli oneri per il consumatore di cui al comma 3, terzo periodo, e comunque gli eventuali relativi costi devono essere equi e proporzionati al valore del contratto e alla durata residua della promozione offerta.
3-quater. E' fatto obbligo ai soggetti gestori dei servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche, ai fini dell'eventuale addebito al cliente del costo di servizi in abbonamento offerti da terzi, di acquisire la prova del previo consenso espresso del medesimo. In ogni caso, e' fatto divieto agli operatori di telefonia e di comunicazioni elettroniche di prevedere la possibilita' per il consumatore o per l'utente di ricevere servizi in abbonamento da parte dello stesso operatore, o di terzi, senza il previo consenso espresso e documentato all'attivazione di tale tipologia di servizi»;
c) al comma 4:
1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e al comma 3-quater»;
2) al secondo periodo, le parole: «commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2, 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater».
42. All'articolo 70, comma 1, lettera f), numero 3), del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, le parole: «eventuali commissioni dovute alla scadenza del contratto» sono sostituite dalle seguenti: «eventuali commissioni dovute in caso di recesso anticipato dal contratto».
43. All'articolo 98, comma 16, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, le parole: «ad euro 580.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «ad euro 1.160.000,00».
44. E' istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Registro dei soggetti che usano indirettamente risorse nazionali di numerazione. Alla tenuta del Registro di cui al periodo precedente si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249.
45. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri per l'individuazione dei soggetti da iscrivere nel Registro di cui al comma 44.
46. Al fine di semplificare le procedure di migrazione tra operatori di telefonia mobile e le procedure per l'integrazione di SIM card aggiuntive o per la sostituzione di SIM card richieste da utenti gia' clienti di un operatore, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono previste misure per l'identificazione in via indiretta del cliente, anche utilizzando il sistema pubblico dell'identita' digitale previsto dall'articolo 64 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, in modo da consentire che la richiesta di migrazione e di integrazione di SIM card e tutte le operazioni ad essa connesse possano essere svolte per via telematica. Dall'attuazione delle disposizioni previste dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
47. Al fine di promuovere la massima diffusione dei pagamenti digitali ed elettronici, ivi inclusi i micropagamenti con credito telefonico, dando nuovo impulso allo sviluppo e alla fruizione dei servizi culturali e turistici, per l'acquisto di biglietti per l'accesso a istituti e luoghi di cultura o per manifestazioni culturali, di spettacolo e intrattenimento, in deroga alle normative di settore, possono essere applicate le stesse modalita' previste dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
48. Al fine di evitare situazioni di insolvenza, l'utente che intende usufruire delle modalita' di pagamento di cui al comma 47 e' messo nelle condizioni di conoscere, durante l'operazione di acquisto, se il proprio credito telefonico sia sufficiente e quanto residua a seguito dell'operazione medesima.
49. Le erogazioni liberali destinate alle organizzazioni senza scopo di lucro di natura privata di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e alle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui al citato articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, possono essere effettuate tramite credito telefonico.
50. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e la Banca d'Italia, sono disciplinati le modalita' e i requisiti di accesso e fruizione del servizio di cui al comma 49.
51. Gli importi destinati ai beneficiari costituiscono erogazione liberale e pertanto sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
52. Le erogazioni liberali di cui al comma 49 non sono deducibili ne' detraibili ai fini delle imposte sui redditi.
53. Dall'attuazione delle disposizioni previste dai commi da 47 a 52 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
54. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, e' modificato al fine di dare attuazione all'articolo 130, comma 3-bis, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con riguardo all'impiego della posta cartacea per le finalita' di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.
55. Per i servizi a pagamento forniti tramite telefonate verso numerazioni non geografiche la tariffazione della chiamata ha inizio solo dalla risposta dell'operatore.
56. All'articolo 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: «Il compenso e' riconosciuto, per ciascun fonogramma utilizzato, distintamente al produttore di fonogrammi ed agli artisti interpreti o esecutori. L'esercizio di tale diritto spetta a ciascuna delle imprese che svolgono attivita' di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2013, alle quali il produttore di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori hanno conferito per iscritto il rispettivo mandato»;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Il compenso dovuto agli artisti interpreti o esecutori ai sensi dei commi 1 e 2 non e' da essi rinunciabile ne' puo' in alcun modo formare oggetto di cessione».
57. Al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 14, lettera b), le parole: «e dei proventi per i servizi affidati in via esclusiva, di cui all'articolo 4» sono soppresse a decorrere dal 10 settembre 2017;
b) l'articolo 4 e' abrogato a decorrere dal 10 settembre 2017;
c) all'articolo 5, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il rilascio della licenza individuale per i servizi riguardanti le notificazioni di atti a mezzo della posta e di comunicazioni a mezzo della posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, nonche' per i servizi riguardanti le notificazioni a mezzo della posta previste dall'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, deve essere subordinato a specifici obblighi del servizio universale con riguardo alla sicurezza, alla qualita', alla continuita', alla disponibilita' e all'esecuzione dei servizi medesimi.»;
d) all'articolo 10, comma 1, le parole: «e dai servizi in esclusiva di cui all'articolo 4» sono soppresse a decorrere dal 10 settembre 2017;
e) all'articolo 21, il comma 3 e' abrogato a decorrere dal 10 settembre 2017.
58. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorita' nazionale di regolamentazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera u-quater), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, determina, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del predetto decreto legislativo n. 261 del 1999, e successive modificazioni, sentito il Ministero della giustizia, gli specifici requisiti e obblighi per il rilascio delle licenze individuali relative ai servizi di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo n. 261 del 1999, introdotto dal comma 57 del presente articolo; con la stessa modalita' l'Autorita' determina i requisiti relativi all'affidabilita', alla professionalita' e all'onorabilita' di coloro che richiedono la licenza individuale per la fornitura dei medesimi servizi.
59. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 61 a 64 e da 66 a 71 del presente articolo, a decorrere dal 1° luglio 2019, il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, e' soppresso.
60. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 61 a 64 e da 66 a 71 del presente articolo, a decorrere dal 1° luglio 2019, il comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, e' abrogato. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta disposizioni per assicurare, dalla medesima data di cui al periodo precedente, il servizio di salvaguardia ai clienti finali domestici e alle imprese connesse in bassa tensione con meno di cinquanta dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro senza fornitore di energia elettrica, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero.
61. Al fine di garantire la piena confrontabilita' delle offerte e la loro evidenza pubblica, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico dispone, con proprio provvedimento, la realizzazione e la gestione, da parte del gestore del Sistema informatico integrato di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un apposito portale informatico per la raccolta e pubblicazione in modalita' open data delle offerte vigenti sul mercato di vendita al dettaglio di energia elettrica e gas, con particolare riferimento alle utenze domestiche, alle imprese connesse in bassa tensione e alle imprese con consumi annui non superiori a 200.000 standard metri cubi (Smc). Gli operatori della vendita di energia elettrica o gas sul mercato italiano sono tenuti a trasmettere tali offerte per la loro pubblicazione nel portale. Presso l'Autorita' e' costituito un comitato tecnico consultivo con funzioni di raccordo ed emersione delle istanze dei diversi portatori di interesse sui contenuti inseriti nel portale informatico. Del comitato tecnico fanno parte un rappresentante dell'Autorita', un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, un rappresentante designato d'intesa tra loro dalle organizzazioni maggiormente rappresentative dei consumatori non domestici, un rappresentante designato d'intesa tra loro dagli operatori di mercato e un rappresentante del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. I componenti del comitato non percepiscono alcun compenso o rimborso di spese. All'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
62. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli operatori della vendita di energia elettrica o gas sul mercato italiano forniscono almeno una proposta di offerta di fornitura di energia elettrica o gas a prezzo variabile per le utenze domestiche e non domestiche connesse in bassa tensione e per le utenze con consumi annui non superiori a 200.000 Smc e almeno una a prezzo fisso per le utenze domestiche e non domestiche connesse in bassa tensione e per le utenze con consumi annui non superiori a 200.000 Smc. Tali proposte sono inviate periodicamente all'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico e sono contestualmente pubblicate nel sito internet degli operatori. Le proposte di offerta degli operatori per la vendita di energia elettrica devono indicare la composizione media della fonte energetica utilizzata per la fornitura e la quantita' di gas serra emessi per chilowattora (kWh).
63. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalita' per ottemperare agli obblighi di cui al comma 62, stabilendo l'insieme di informazioni minime, almeno pari alle clausole essenziali del contratto, come disposte dal Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, e i requisiti che gli operatori devono rispettare al fine di garantire la confrontabilita' delle offerte e la loro omogeneita'.
64. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni previste dal comma 61, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico stabilisce altresi' le modalita' di copertura dei costi sostenuti, utilizzando in via prioritaria le risorse derivanti dai proventi delle sanzioni da essa irrogate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
65. Ai fini della riduzione del costo della bolletta elettrica e del gas, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida per promuovere le offerte commerciali di energia elettrica e gas a favore di gruppi di acquisto, con particolare riferimento alla confrontabilita', alla trasparenza e alla pubblicita' delle offerte, nonche' alla realizzazione di piattaforme informatiche tese a facilitare l'aggregazione dei piccoli consumatori.
66. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico trasmette al Ministro dello sviluppo economico un rapporto relativo al monitoraggio dei mercati di vendita al dettaglio dell'energia elettrica e del gas, con particolare riguardo a:
a) l'operativita' del portale informatico di cui al comma 61;
b) il completamento del quadro normativo e regolatorio e l'efficacia degli strumenti necessari a garantire il rispetto delle tempistiche di switching secondo quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 5, lettera a), della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e dall'articolo 3, paragrafo 6, lettera a), della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, come recepite dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93;
c) il completamento del quadro normativo e regolatorio e l'efficacia degli strumenti necessari a garantire il rispetto delle tempistiche di fatturazione e conguaglio secondo quanto previsto dall'allegato I, punto 1, lettere i) e j), della citata direttiva 2009/72/CE e dall'allegato I, punto 1, lettere i) e j), della citata direttiva 2009/73/CE, come recepite dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93;
d) l'operativita' del Sistema informatico integrato, come gestore della banca dati di cui al decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129;
e) il completamento del quadro normativo e regolatorio e il rispetto delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico in materia di implementazione del brand unbundling, secondo quanto previsto dall'articolo 26, paragrafo 3, della citata direttiva 2009/72/CE e dall'articolo 26, paragrafo 3, della citata direttiva 2009/73/CE, come recepite dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93;
f) la tutela delle famiglie in condizioni di disagio economico, nonche' l'accrescimento del sistema di vigilanza e di informazione a tutela dei consumatori.
67. Sulla base dei dati contenuti nel rapporto di cui al comma 66, sentite l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di trasmissione del rapporto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da' conto del raggiungimento degli obiettivi. Qualora su almeno uno degli indicatori di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 66 l'obiettivo non sia stato raggiunto per il mercato di vendita al dettaglio del gas naturale ovvero per quello dell'energia elettrica, il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro i tre mesi successivi alla data di cui al comma 66, adottano, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, i provvedimenti necessari per il suo raggiungimento.
68. Con il medesimo decreto di cui al comma 67 sono definite le misure necessarie a garantire la cessazione della disciplina transitoria dei prezzi di cui ai commi 59 e 60 e l'ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali, secondo meccanismi che assicurino la concorrenza e la pluralita' di fornitori e di offerte nel libero mercato.
69. A decorrere dal 1° gennaio 2018, i clienti finali di energia elettrica riforniti in maggior tutela devono ricevere adeguata informativa da parte di ciascun fornitore in relazione al superamento delle tutele di prezzo previsto dai commi 59 e 60, secondo le modalita' definite con provvedimento dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
70. Al fine di semplificare le modalita' di cambio di fornitore da parte del cliente, all'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, dopo il comma 1-quater e' aggiunto il seguente:
«1-quinquies. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle ipotesi di successione di un fornitore del servizio ad un altro».
71. Qualora uno o piu' degli obiettivi di cui ai commi da 66 a 70 siano raggiunti prima del 1° gennaio 2018, con riferimento al mercato di vendita al dettaglio dell'energia elettrica o del gas naturale, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico ne da' tempestiva comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.
72. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico garantisce la pubblicizzazione e la diffusione delle informazioni in merito alla piena apertura del mercato e alle condizioni di svolgimento dei servizi, nonche' il trattamento efficace dei reclami e delle procedure di conciliazione per tutti i settori oggetto di regolazione e controllo da parte della medesima Autorita', a beneficio dei clienti finali e degli utenti dei predetti settori, anche avvalendosi della societa' Acquirente unico Spa.
73. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico stabilisce le modalita' con cui lo Sportello per il consumatore gestito da Acquirente unico Spa accede, per l'efficacia delle attivita' ad esso affidate dall'Autorita' medesima, alle informazioni e ai dati gestiti dal Sistema informatico integrato di cui al decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129.
74. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con propri provvedimenti, stabilisce le modalita' affinche' le fatture relative alla somministrazione dell'acqua con il sistema di misura a contatore contengano, almeno una volta all'anno, l'indicazione dell'effettivo consumo dell'acqua riferito alla singola utenza, ove il contatore sia reso accessibile e la sua lettura sia tecnicamente possibile.
75. Al fine del migliore coordinamento delle politiche di sostegno ai clienti economicamente svantaggiati e ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate a energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita, l'erogazione dei benefici di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' disciplinata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
76. Il decreto di cui al comma 75 disciplina le modalita' di erogazione dei benefici economici individuali anche alternative rispetto alla compensazione della spesa, individuando se del caso una corresponsione congiunta delle misure di sostegno alla spesa per le forniture di energia elettrica e di gas naturale, e rimodula l'entita' degli stessi tenendo conto dell'indicatore della situazione economica equivalente.
77. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 75, continua ad applicarsi la disciplina vigente per l'erogazione dei benefici di cui al medesimo comma 75.
78. Nei casi di fatture di rilevante importo derivanti da ritardi o interruzioni della fatturazione o prolungata indisponibilita' dei dati di consumo reali, individuati secondo condizioni definite dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, l'Autorita' stessa adotta le misure necessarie affinche' sussista in capo ai fornitori di energia elettrica e gas un obbligo di rateizzazione, con diritto ai soli interessi legali nei confronti del cliente finale. L'obbligo di rateizzazione non sussiste se il conguaglio e' imputabile a cause riconducibili al cliente finale.
79. Nel caso di prolungata indisponibilita' dei dati di consumo reali, ferme restando le modalita' e le scadenze di versamento del gettito tariffario da parte dei distributori, l'Autorita', con proprio provvedimento, definisce adeguate misure per responsabilizzare i distributori e individua modalita' idonee a favorire l'accessibilita' dei gruppi di misura da parte dei distributori.
80. Al fine di garantire la stabilita' e la certezza del mercato dell'energia elettrica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e' istituito presso il Ministero dello sviluppo economico l'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali; a decorrere dalla data della sua istituzione l'inclusione e la permanenza nell'Elenco sono condizione necessaria per lo svolgimento delle attivita' di vendita di energia elettrica a clienti finali.
81. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati i criteri, le modalita' e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilita' per l'iscrizione nell'Elenco di cui al comma 80.
82. L'Elenco di cui al comma 80 e' pubblicato nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico e aggiornato mensilmente. La pubblicazione ha valore di pubblicita' ai fini di legge per tutti i soggetti interessati.
83. Al comma 3, primo periodo, dell'articolo 17 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, dopo le parole: «requisiti stabiliti» sono inserite le seguenti: «, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico,».
84. Dopo la lettera b-bis) del comma 5 dell'articolo 30-ter del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e' inserita la seguente:
«b-ter) i soggetti autorizzati a svolgere le attivita' di vendita a clienti finali di energia elettrica e di gas naturale ai sensi della normativa vigente».
85. Al fine di promuovere la concorrenza attraverso la riduzione delle asimmetrie informative, anche intersettoriali, all'articolo 6-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. L'accesso ai sistemi informativi di cui al comma 1 da parte dei soggetti ivi indicati puo' avvenire anche in un quadro di reciprocita', ma solo nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal Garante per la protezione dei dati personali necessarie ad assicurare proporzionalita', correttezza e sicurezza circa il trattamento di dati personali ai sensi del predetto comma 1 e il rispetto dei diritti e delle liberta' fondamentali, nonche' della dignita' dei soggetti cui le informazioni si riferiscono, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identita' personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
1-ter. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati in conseguenza dell'accesso in un quadro di reciprocita' ai sistemi di cui al comma 1 da parte dei soggetti ivi indicati, spetta a questi ultimi l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta e di avere adottato tempestivamente e senza indugio tutte le misure idonee a evitare il danno».
86. Al fine di aumentare la liquidita' dei mercati dell'energia, riducendo i costi delle transazioni, a vantaggio dei consumatori, la clausola di «close-out netting» prevista per i prodotti energetici all'ingrosso di cui al regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, ad eccezione dei contratti conclusi con clienti finali a prescindere dalla loro capacita' di consumo, e' valida ed efficace, in conformita' a quanto dalla stessa previsto, anche in caso di apertura di una procedura di risanamento, di ristrutturazione economico-finanziaria o di liquidazione, di natura concorsuale o pre-concorsuale, con o senza spossessamento del debitore, nei confronti di una delle parti.
87. Ai fini di cui al comma 86, per clausola di «close-out netting» deve intendersi qualsiasi clausola di interruzione volontaria o automatica dei rapporti e di conseguente obbligo, gravante sul contraente il cui debito risulti piu' elevato, di pagamento del saldo netto delle obbligazioni, come risultante dalla compensazione delle posizioni reciproche, che, in forza di detta clausola, sono divenute immediatamente esigibili e convertite nell'obbligazione di versare un importo pari al loro valore corrente stimato secondo criteri di ragionevolezza commerciale, oppure estinte e sostituite dall'obbligazione di versare tale importo. In caso di apertura di una procedura di risanamento, di ristrutturazione economico-finanziaria o di liquidazione, che abbia natura concorsuale e che preveda lo spossessamento del debitore, gli organi della procedura, entro sei mesi dal momento di apertura della procedura stessa, possono far valere la violazione della ragionevolezza sotto il profilo commerciale qualora la determinazione del valore corrente stimato sia intervenuta entro l'anno che precede l'apertura della procedura stessa, fatto salvo che detta ragionevolezza si presume nel caso in cui le clausole contrattuali concernenti i criteri di valutazione del valore corrente stimato siano coerenti con gli schemi contrattuali elaborati nell'ambito della prassi internazionale riconosciuta da associazioni rappresentative internazionali ovvero allorche' prevedano il ricorso a quotazioni fornite da uno o piu' soggetti terzi indipendenti riconosciuti a livello internazionale.
88. Il Ministero dello sviluppo economico provvede all'attuazione delle disposizioni previste dai commi da 80 a 83 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
89. All'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Nei casi in cui, nell'ambito delle istruttorie di valutazione delle richieste di verifica e certificazione dei risparmi aventi ad oggetto il rilascio di titoli di efficienza energetica di cui all'articolo 29 o nell'ambito di attivita' di verifica, il GSE riscontri la non rispondenza del progetto proposto e approvato alla normativa vigente alla data di presentazione del progetto e tali difformita' non derivino da discordanze tra quanto trasmesso dal proponente e la situazione reale dell'intervento ovvero da documenti non veritieri ovvero da dichiarazioni false o mendaci rese dal proponente, e' disposto il rigetto dell'istanza di rendicontazione o l'annullamento del provvedimento di riconoscimento dei titoli, secondo le modalita' di cui al comma 3-ter.
3-ter. Nei casi di cui al comma 3-bis, gli effetti del rigetto dell'istanza di rendicontazione, disposto a seguito dell'istruttoria, decorrono dall'inizio del periodo di rendicontazione oggetto della richiesta di verifica e certificazione dei risparmi. Gli effetti dell'annullamento del provvedimento, disposto a seguito di verifica, decorrono dall'adozione del provvedimento di esito dell'attivita' di verifica. Per entrambe le fattispecie indicate sono fatte salve le rendicontazioni gia' approvate relative ai progetti medesimi. Le modalita' di cui al primo periodo si applicano anche alle verifiche e alle istruttorie relative alle richieste di verifica e certificazione dei risparmi gia' concluse.
3-quater. Al fine di salvaguardare le iniziative di realizzazione di impianti fotovoltaici di piccola taglia, salvaguardando la buona fede di coloro che hanno realizzato l'investimento, agli impianti di potenza compresa tra 1 e 3 kW nei quali, a seguito di verifica, risultino installati moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento, si applica una decurtazione del 30 per cento della tariffa incentivante sin dalla data di decorrenza della convenzione, fermo restando, ove ne ricorra il caso, l'annullamento della maggiorazione di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2011, e all'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, fermo restando il diritto di rivalsa del beneficiario nei confronti dei soggetti responsabili della non conformita' dei moduli installati».
90. All'articolo 5, comma 7-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, dopo le parole: «sulla quale e' stato riconosciuto il predetto incremento.» sono inserite le seguenti: «In alternativa alla predetta modalita' di riduzione, il produttore puo' richiedere, comunicandolo al GSE entro il 30 settembre 2017, di restituire la cifra corrispondente alla differenza tra i maggiori incentivi ricevuti e le riduzioni gia' applicate, calcolata al 30 settembre 2017, dilazionandola uniformemente, nel residuo periodo di diritto all'erogazione degli incentivi, ma in ogni caso nel limite di quattro anni a partire dal 1° luglio 2016».
91. All'articolo 38 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai gestori dei sistemi di distribuzione chiusi di cui al comma 5, facenti parte di un'impresa verticalmente integrata. Ai gestori dei sistemi di distribuzione chiusi si applicano esclusivamente le norme di separazione contabile.
5-ter. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adegua i propri provvedimenti in materia di obblighi di separazione in relazione a quanto previsto dal comma 5-bis».
92. All'articolo 38 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai gestori di sistemi di distribuzione di energia elettrica facenti parte di un'impresa verticalmente integrata, che servono meno di 25.000 punti di prelievo, ad esclusione delle imprese beneficiarie di integrazioni tariffarie ai sensi dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni.
2-ter. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adegua i propri provvedimenti in materia di obblighi di separazione funzionale in relazione a quanto previsto dal comma 2-bis, prevedendo altresi' che, per i gestori di sistemi di distribuzione cui si applicano le deroghe previste dal medesimo comma 2-bis, le modalita' di riconoscimento dei costi per le attivita' di distribuzione e misura dell'energia elettrica siano basate su logiche parametriche, che tengano conto anche della densita' dell'utenza servita, nel rispetto dei principi generali di efficienza ed economicita' e con l'obiettivo di garantire la semplificazione della regolazione e la riduzione dei connessi oneri amministrativi»;
b) il comma 3 e' abrogato.
93. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, dopo il quinto periodo sono inseriti i seguenti: «Tale disposizione non si applica qualora l'ente locale concedente possa certificare anche tramite un idoneo soggetto terzo che il valore di rimborso e' stato determinato applicando le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2014, recante approvazione delle "Linee Guida su criteri e modalita' applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale", e che lo scostamento del valore di rimborso e del valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di localita', aggregato d'ambito, non risulti superiore alla percentuale dell'8 per cento, purche' lo scostamento del singolo comune non superi il 20 per cento. Nel caso di valore delle immobilizzazioni nette disallineate rispetto alle medie di settore secondo le definizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, il valore delle immobilizzazioni nette rilevante ai fini del calcolo dello scostamento e' determinato applicando i criteri di valutazione parametrica definiti dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico».
94. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con propri provvedimenti, definisce procedure semplificate di valutazione dei bandi di gara, applicabili nei casi in cui tali bandi siano stati redatti in aderenza al bando di gara tipo, al disciplinare tipo e al contratto di servizio tipo. In ogni caso, con riferimento ai punteggi massimi previsti per i criteri e i sub-criteri di gara dagli articoli 13, 14 e 15 del citato regolamento di cui al decreto n. 226 del 2011, la documentazione di gara non puo' discostarsi se non nei limiti posti dai medesimi articoli con riguardo ad alcuni sub-criteri.
95. Ai fini della partecipazione alle gare d'ambito di raggruppamenti temporanei d'impresa e dei consorzi ordinari, i requisiti di capacita' tecnica individuati dall'articolo 10, comma 6, lettere a., c. e d., del citato regolamento di cui al decreto 12 novembre 2011, n. 226, possono essere posseduti anche da uno solo dei partecipanti; i requisiti individuati dal predetto articolo 10, comma 6, lettera b., devono essere posseduti cumulativamente dai partecipanti.
96. All'articolo 2, comma 558, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2018» e le parole: «un importo annuo pari all'1 per cento del valore della capacita' complessiva autorizzata di stoccaggio di gas naturale» sono sostituite dalle seguenti: «un importo annuo pari a 0,001 centesimi di euro per kWh di spazio offerto per il servizio di stoccaggio».
97. Entro il 31 dicembre 2017 i soggetti di cui all'articolo 2, comma 558, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, corrispondono alle regioni, ad integrazione di quanto gia' versato per il 2016 e il 2017, un conguaglio pari alla differenza tra l'importo calcolato mediante il nuovo metodo di cui al comma 96 e quanto gia' versato per gli stessi anni.
98. Al comma 17 dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo le parole: «, se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalita' dell'obbligo» sono aggiunte le seguenti: «, come individuati da apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle esigenze di sviluppo del mercato dei combustibili alternativi ai sensi della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014».
99. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 17 dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal comma 98 del presente articolo, e' adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
100. Al fine di incrementare la concorrenzialita' del mercato dei carburanti e la diffusione al consumatore delle relative informazioni, la banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico in attuazione dell'articolo 51 della legge 23 luglio 2009, n. 98, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e' ampliata con l'introduzione di un'anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale. A tal fine, in vista dell'interoperabilita' tra le banche dati esistenti presso il Ministero dello sviluppo economico e presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli relativamente al settore della distribuzione dei carburanti, da realizzare, in attuazione dei principi del capo V del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 2017, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli trasmette, entro il 30 giugno di ciascun anno, e in prima applicazione entro il 1° settembre 2017, i dati in suo possesso relativi agli stessi impianti. All'anagrafe possono accedere, per consultazione, le regioni, l'amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Cassa conguaglio GPL. Il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a riorganizzare il comitato tecnico per la ristrutturazione della rete dei carburanti di cui alla delibera del Comitato interministeriale dei prezzi n. 18 del 12 settembre 1989, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 18 settembre 1989, riducendone il numero dei componenti e prevedendo la partecipazione di un rappresentante delle regioni e di un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani.
101. I titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni, o di concessione, laddove prevista, degli impianti di distribuzione dei carburanti hanno l'obbligo di iscrizione nell'anagrafe di cui al comma 100 del presente articolo entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'obbligo di iscrizione riguarda anche gli impianti che sono in regolare sospensione dell'attivita' sulla base della disciplina regionale, con l'evidenza della data di cessazione della sospensione medesima.
102. Contestualmente all'iscrizione nell'anagrafe di cui al comma 100 del presente articolo i titolari degli impianti di distribuzione dei carburanti devono presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, indirizzata al Ministero dello sviluppo economico, alla regione competente, all'amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio e all'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, attestante che l'impianto di distribuzione dei carburanti ricade ovvero non ricade, in relazione ai soli aspetti attinenti alla sicurezza della circolazione stradale, in una delle fattispecie di incompatibilita' previste dalle vigenti disposizioni regionali e meglio precisate, ai soli fini della presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai commi 112 e 113 del presente articolo, ovvero che, pur ricadendo nelle fattispecie di incompatibilita', si impegnano al loro adeguamento, da completare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro quindici giorni dalla conclusione dei lavori di adeguamento il titolare dell'autorizzazione presenta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' relativa alla compatibilita' dell'impianto di cui al presente comma. La dichiarazione di cui al precedente periodo puo' essere corredata da deroga formale, disposta antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge dall'amministrazione competente sulla base della specifica disciplina regionale. In alternativa alla predetta dichiarazione puo' essere resa perizia giurata di tecnico abilitato.
103. Qualora l'impianto di distribuzione dei carburanti ricada nelle fattispecie di incompatibilita' di cui al comma 102 e il titolare non si impegni a procedere al relativo completo adeguamento, lo stesso titolare cessa l'attivita' di vendita di carburanti entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e provvede allo smantellamento dell'impianto. Contestualmente, l'amministrazione competente dichiara la decadenza del titolo autorizzativo o concessorio relativo allo stesso impianto, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafe di cui al comma 100, alla regione e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. L'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio dichiara la contestuale decadenza della licenza di esercizio. Conseguentemente sono risolti di diritto i relativi contratti per l'affidamento e l'approvvigionamento degli stessi impianti di distribuzione dei carburanti.
104. Il Ministero dello sviluppo economico riscontra che tutti gli impianti di distribuzione dei carburanti siano iscritti nell'anagrafe di cui al comma 100, sulla base dei dati gia' in possesso della pubblica amministrazione, dei dati in possesso delle regioni e delle comunicazioni che, periodicamente, ai sensi dei commi 100, 103 e 107, sono inoltrate allo stesso Ministero dalle amministrazioni locali e dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
105. In caso di mancato invio della dichiarazione di cui al comma 102 da parte del titolare di un impianto di distribuzione dei carburanti nel termine di cui allo stesso comma, il Ministero dello sviluppo economico irroga al titolare la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 7.000 per ciascun mese di ritardo dal termine previsto per l'iscrizione all'anagrafe e per ciascuna mancata dichiarazione, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e diffida il titolare a provvedere entro il termine perentorio di trenta giorni, pena la decadenza dell'autorizzazione o concessione. I proventi della sanzione amministrativa di cui al presente comma spettano al Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, fino al 31 dicembre 2017. A decorrere dalla scadenza del predetto termine, tali proventi sono acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato.
106. A decorrere dal 1° gennaio 2018 la Cassa conguaglio GPL di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 44 del 28 ottobre 1977 e' soppressa e le relative funzioni e competenze nonche' i relativi rapporti giuridici attivi e passivi rientrano nelle funzioni svolte da Acquirente unico Spa per il tramite dell'Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT), attribuite ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, in regime di separazione contabile. Il personale a tempo indeterminato in servizio presso la predetta Cassa alla data di entrata in vigore della presente legge e' trasferito nella funzione OCSIT di Acquirente unico Spa con mantenimento del trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento. A decorrere dal 1° gennaio 2018 e' trasferita all'OCSIT la titolarita' del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, sul quale gravano gli oneri per lo svolgimento delle attivita' trasferite, in modo da assicurare l'autonomia economica, patrimoniale e finanziaria di tali attivita' rispetto alle altre attivita' e funzioni svolte dall'OCSIT. Le attivita' trasferite ai sensi del presente comma sono svolte in base a indirizzi operativi del Ministero dello sviluppo economico e cessano con l'esaurimento delle risorse finanziarie del Fondo sopra citato. A decorrere dal 1° gennaio 2018 e' trasferita all'OCSIT anche la titolarita' del Fondo GPL e del fondo scorte di riserva. A decorrere dal 1° gennaio 2018 le funzioni della Cassa conguaglio GPL relative al fondo bombole per metano di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e all'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono direttamente esercitate dal comitato per la gestione del fondo bombole per metano di cui all'articolo 12 della legge 8 luglio 1950, n. 640, operante presso il Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
107. Decorso inutilmente il nuovo termine di cui al comma 105 il Ministero dello sviluppo economico ne da' prontamente comunicazione all'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio, alla regione ed all'amministrazione competente per territorio al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio, che procedono entro trenta giorni alla dichiarazione di decadenza del titolo autorizzativo o concessorio e alla decadenza della licenza di esercizio, dandone comunicazione al Ministero stesso. L'iscrizione all'anagrafe di cui al comma 100 e' requisito fondamentale per la validita' del titolo autorizzativo o concessorio.
108. Il rilascio al gestore dell'impianto del registro annuale di carico e scarico da parte dell'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio e' subordinato alla verifica, eseguita accedendo all'anagrafe di cui al comma 100, che l'impianto sia iscritto all'anagrafe stessa e che sia stato dichiarato compatibile ai sensi del comma 102.
109. Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione o della concessione abbia dichiarato che l'impianto oggetto della dichiarazione ricade nelle fattispecie di incompatibilita' di cui al comma 102 e non abbia provveduto alla cessazione dell'attivita' di vendita dei carburanti entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico irroga al titolare la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 15.000 per ciascun mese di ritardo rispetto alla data ultima prevista per la cessazione dell'attivita' di vendita, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e dispone la chiusura immediata dell'esercizio dell'impianto stesso. I proventi della sanzione amministrativa di cui al presente comma spettano al comune competente per territorio per la quota del 70 per cento e per la quota restante al Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, fino al 31 dicembre 2017. A decorrere dalla scadenza del predetto termine, quest'ultima quota e' acquisita all'entrata del bilancio dello Stato. Il Corpo della guardia di finanza, ovvero altri organi di polizia giudiziaria, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, verificano l'effettiva chiusura degli impianti per i quali e' stata disposta la cessazione immediata, anche a seguito della conseguente revoca della licenza di esercizio rilasciata dall'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di evitare abusi o frodi fiscali.
110. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso in cui sia accertata la non compatibilita' di un impianto, dichiarato dal titolare compatibile ai sensi del comma 102 del presente articolo, ovvero sia inutilmente decorso il termine per la conclusione dei lavori di adeguamento di cui al comma 103 del presente articolo, l'amministrazione competente per territorio dichiara la decadenza del titolo autorizzativo o concessorio comunicandola alla regione, al Ministero dello sviluppo economico e all'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Contestualmente l'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli dichiara la decadenza della licenza di esercizio afferente allo stesso impianto e sono risolti di diritto i relativi contratti per l'affidamento dell'impianto e l'approvvigionamento di carburante. Nelle fattispecie di cui al presente comma si applica altresi' la sanzione di cui al comma 109 del presente articolo.
111. Eventuali segnalazioni relative a impianti incompatibili operanti successivamente alla data di cui al comma 103 sono inviate all'amministrazione territorialmente competente per il rilascio del titolo autorizzativo o concessorio, alla regione competente e al Ministero dello sviluppo economico.
112. Con riferimento alla dichiarazione di cui al comma 102 del presente articolo, gli impianti ubicati all'interno dei centri abitati, delimitati dai comuni ai sensi dell'articolo 4 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono considerati incompatibili, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale, nei seguenti casi:
a) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all'articolo 3, comma 1, numero 7), del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
b) impianti situati all'interno di aree pedonali, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 2), del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
113. Con riferimento alla dichiarazione di cui al comma 102 del presente articolo, gli impianti ubicati all'esterno dei centri abitati, delimitati dai comuni ai sensi dell'articolo 4 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono considerati incompatibili, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale, nei seguenti casi:
a) impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico (incroci ad Y) e ubicati sulla cuspide degli stessi, con accessi su piu' strade pubbliche;
b) impianti ricadenti all'interno di curve aventi raggio minore o uguale a metri cento, salvo si tratti di unico impianto in comuni montani;
c) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all'articolo 3, comma 1, numero 7), del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
114. Le regioni e i comuni, anche attraverso l'anagrafe degli impianti di cui al comma 100, verificano che gli impianti di distribuzione dei carburanti la cui attivita' e' sospesa rispettino le tempistiche e le modalita' previste per il regime della sospensiva nelle relative norme regionali o provinciali.
115. Agli impianti di distribuzione dei carburanti che cessano definitivamente l'attivita' di vendita entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le procedure semplificate di dismissione di cui al comma 117, salvi i casi in cui per le stesse aree esistano o vengano sottoscritti specifici accordi o atti della pubblica amministrazione in merito al loro ripristino.
116. Entro trenta giorni dalla data di cessazione definitiva dell'attivita' di vendita, i titolari di impianti di distribuzione dei carburanti comunicano al comune competente l'avvio delle procedure di dismissione delle strutture di distribuzione, da realizzare con le modalita' di cui al comma 117, eseguendole nei successivi centoventi giorni e comunque non oltre il termine di cui al comma 115. La conclusione dei lavori e' attestata con una relazione, firmata da un tecnico abilitato, da presentare all'amministrazione comunale competente tramite autocertificazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
117. Le attivita' di dismissione di cui al comma 115, finalizzate a prevenire l'insorgenza di pericoli nei riguardi della sicurezza, dell'ambiente e delle condizioni igienico-sanitarie, consistono nello smantellamento delle attrezzature fuori terra, nella rimozione dei fondami e degli eventuali prodotti residui presenti nei serbatoi, nella messa in sicurezza delle strutture interrate e, ove si renda necessario a seguito dell'individuazione di una contaminazione, nell'esecuzione di indagini ambientali di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 febbraio 2015, n. 31. In caso di riutilizzo dell'area, i titolari di impianti di distribuzione dei carburanti procedono alla rimozione delle strutture interrate e, in ogni caso, alla bonifica del sito in caso di accertata contaminazione.
118. Nell'ambito delle procedure semplificate previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 febbraio 2015, n. 31, i titolari degli impianti di distribuzione dei carburanti di cui al comma 115 del presente articolo, qualora individuino delle contaminazioni, si avvalgono degli accordi di programma disciplinati dall'articolo 246 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
119. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 100 a 118 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
120. All'articolo 221, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo, le parole: «, permanendo fino a tale momento l'obbligo di corrispondere il contributo ambientale di cui all'articolo 224, comma 3, lettera h)» sono soppresse;
b) dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: «L'obbligo di corrispondere il contributo ambientale di cui all'articolo 224, comma 3, lettera h), e' sospeso a seguito dell'intervenuto riconoscimento del progetto sulla base di idonea documentazione e sino al provvedimento definitivo che accerti il funzionamento o il mancato funzionamento del sistema e ne dia comunicazione al Consorzio.»;
c) al sesto periodo, le parole: «dal Consorzio nazionale imballaggi» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ISPRA».
121. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale provvede all'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera c) del comma 120 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
122. All'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «in conformita' alle norme minime di qualita' definite dalla Commissione europea» sono sostituite dalle seguenti: «anche nelle more della definizione delle norme minime di qualita' da parte della Commissione europea,»;
b) le parole: «, entro tre mesi dalla loro adozione» sono soppresse.
123. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definite le modalita' semplificate relative agli adempimenti per l'esercizio delle attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi.
124. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 123, l'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, individua le modalita' semplificate d'iscrizione per l'esercizio della attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, nonche' i quantitativi annui massimi raccolti e trasportati per poter usufruire dell'iscrizione con modalita' semplificate.
125. A decorrere dall'anno 2018, i soggetti di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, i soggetti di cui all'articolo 137 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonche' le associazioni, le Onlus e le fondazioni che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni e con i soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonche' con societa' controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le societa' da loro partecipate, e con societa' in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le societa' da loro partecipate, pubblicano entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell'anno precedente. Le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato. L'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente. Qualora i soggetti eroganti appartengano alle amministrazioni centrali dello Stato ed abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al terzo periodo sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni originariamente competenti per materia. Nel caso in cui i soggetti eroganti non abbiano adempiuto ai prescritti obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al terzo periodo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
126. A decorrere dall'anno 2018, gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applicano anche agli enti e alle societa' controllati di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni dello Stato, mediante pubblicazione nei propri documenti contabili annuali, nella nota integrativa del bilancio. L'inosservanza di tale obbligo comporta una sanzione pari alle somme erogate.
127. Al fine di evitare l'accumulo di informazioni non rilevanti, l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 125 e 126 non sussiste ove l'importo delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.
128. All'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresi' pubblicati i dati consolidati di gruppo».
129. All'attuazione delle disposizioni previste dai commi da 125 a 128 le amministrazioni, gli enti e le societa' di cui ai predetti commi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
130. Gli istituti bancari, le imprese di assicurazione e le societa' di carte di credito assicurano che l'accesso ai propri servizi di assistenza ai clienti, anche attraverso chiamata da telefono mobile, avvenga a costi telefonici non superiori rispetto alla tariffa ordinaria urbana. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente comma.
131. La violazione delle disposizioni di cui al comma 130 implica l'applicazione di una sanzione amministrativa pari a 10.000 euro, irrogata dall'Autorita' di cui al comma 130, e un indennizzo non inferiore a 100 euro a favore dei clienti.
132. In conformita' con la direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilita' delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i prodotti bancari piu' diffusi tra la clientela per i quali e' assicurata la possibilita' di confrontare le spese a chiunque addebitate dai prestatori di servizi di pagamento attraverso un apposito sito internet.
133. Il decreto di cui al comma 132 individua altresi' le modalita' e i termini secondo i quali i prestatori dei servizi di pagamento provvedono a fornire i dati necessari alla comparazione e definisce le modalita' per la pubblicazione nel sito internet, nonche' i relativi aggiornamenti periodici.
134. All'attuazione delle disposizioni previste dai commi 132 e 133 le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
135. All'articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 183 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dalle relative disposizioni e delibera dell'IVASS di attuazione in materia di interesse degli intermediari assicurativi, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, se condizionano l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo alla stipula di un contratto di assicurazione, ovvero qualora l'offerta di un contratto di assicurazione sia connessa o accessoria all'erogazione del mutuo o del credito, sono tenuti ad accettare, senza variare le condizioni offerte per l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo, la polizza che il cliente presentera' o reperira' sul mercato; nel caso in cui essa sia necessaria per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte, la polizza presentata dal cliente deve avere contenuti minimi corrispondenti a quelli richiesti dalla banca, dall'istituto di credito e dall'intermediario finanziario»;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Nel caso in cui il cliente sottoscriva all'atto della stipula del finanziamento una polizza proposta dalla banca, dall'istituto di credito, da intermediari finanziari o da loro incaricati, ha diritto di recedere dalla stessa entro sessanta giorni. In caso di recesso dalla polizza resta valido ed efficace il contratto di finanziamento. Ove la polizza sia necessaria per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte, il cliente puo' presentare in sostituzione una polizza dallo stesso autonomamente reperita e stipulata, avente i contenuti minimi di cui al comma 1. Le banche, gli istituti di credito, gli intermediari finanziari o, in alternativa, le compagnie di assicurazione si impegnano ad informare il cliente di quanto sopra stabilito con comunicazione separata rispetto alla documentazione contrattuale»;
c) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari sono tenuti a informare il richiedente il finanziamento della provvigione percepita e dell'ammontare della provvigione pagata dalla compagnia assicurativa all'intermediario, in termini sia assoluti che percentuali sull'ammontare complessivo».
136. Per locazione finanziaria si intende il contratto con il quale la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha diritto di acquistare la proprieta' del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l'obbligo di restituirlo.
137. Costituisce grave inadempimento dell'utilizzatore il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche non consecutivi o un importo equivalente per i leasing immobiliari, ovvero di quattro canoni mensili anche non consecutivi o un importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria.
138. In caso di risoluzione del contratto per l'inadempimento dell'utilizzatore ai sensi del comma 137, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed e' tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotte la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonche' le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita. Resta fermo nella misura residua il diritto di credito del concedente nei confronti dell'utilizzatore quando il valore realizzato con la vendita o altra collocazione del bene e' inferiore all'ammontare dell'importo dovuto dall'utilizzatore a norma del periodo precedente.
139. Ai fini di cui al comma 138, il concedente procede alla vendita o ricollocazione del bene sulla base dei valori risultanti da pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da soggetti specializzati. Quando non e' possibile far riferimento ai predetti valori, procede alla vendita sulla base di una stima effettuata da un perito scelto dalle parti di comune accordo nei venti giorni successivi alla risoluzione del contratto o, in caso di mancato accordo nel predetto termine, da un perito indipendente scelto dal concedente in una rosa di almeno tre operatori esperti, previamente comunicati all'utilizzatore, che puo' esprimere la sua preferenza vincolante ai fini della nomina entro dieci giorni dal ricevimento della predetta comunicazione. Il perito e' indipendente quando non e' legato al concedente da rapporti di natura personale o di lavoro tali da compromettere l'indipendenza di giudizio. Nella procedura di vendita o ricollocazione il concedente si attiene a criteri di celerita', trasparenza e pubblicita' adottando modalita' tali da consentire l'individuazione del migliore offerente possibile, con obbligo di informazione dell'utilizzatore.
140. Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 72-quater del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e si applica, in caso di immobili da adibire ad abitazione principale, l'articolo 1, commi 76, 77, 78, 79, 80 e 81, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
141. Al fine di garantire una maggiore concorrenzialita' nell'ambito della professione forense, alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) al comma 3, il quarto periodo e' soppresso;
2) il comma 4 e' abrogato;
3) al comma 6, le parole: «ai commi 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 5»;
b) dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente:
«Art. 4-bis. (Esercizio della professione forense in forma societaria). - 1. L'esercizio della professione forense in forma societaria e' consentito a societa' di persone, a societa' di capitali o a societa' cooperative iscritte in un'apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa societa'; presso tale sezione speciale e' resa disponibile la documentazione analitica, per l'anno di riferimento, relativa alla compagine sociale. E' vietata la partecipazione societaria tramite societa' fiduciarie, trust o per interposta persona. La violazione di tale previsione comporta di diritto l'esclusione del socio.
2. Nelle societa' di cui al comma 1:
a) i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni; il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della societa' e il consiglio dell'ordine presso il quale e' iscritta la societa' procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la societa' non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;
b) la maggioranza dei membri dell'organo di gestione deve essere composta da soci avvocati;
c) i componenti dell'organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale; i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori.
3. Anche nel caso di esercizio della professione forense in forma societaria resta fermo il principio della personalita' della prestazione professionale. L'incarico puo' essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente, i quali assicurano per tutta la durata dell'incarico la piena indipendenza e imparzialita', dichiarando possibili conflitti di interesse o incompatibilita', iniziali o sopravvenuti.
4. La responsabilita' della societa' e quella dei soci non esclude la responsabilita' del professionista che ha eseguito la specifica prestazione.
5. La sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale e' iscritto costituisce causa di esclusione dalla societa' di cui al comma 1.
6. Le societa' di cui al comma 1 sono in ogni caso tenute al rispetto del codice deontologico forense e sono soggette alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza»;
c) l'articolo 5 e' abrogato;
d) all'articolo 13, comma 5, le parole: «a richiesta» sono soppresse.
142. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 63 e' sostituito dal seguente:
«63. Il notaio o altro pubblico ufficiale e' tenuto a versare su apposito conto corrente dedicato:
a) tutte le somme dovute a titolo di tributi per i quali il medesimo sia sostituto o responsabile d'imposta, e comunque le spese anticipate di cui all'articolo 15, primo comma, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, in relazione agli atti a repertorio dallo stesso ricevuti o autenticati e soggetti a pubblicita' immobiliare o commerciale;
b) ogni altra somma affidatagli e soggetta ad obbligo di annotazione nel registro delle somme e dei valori di cui alla legge 22 gennaio 1934, n. 64;
c) l'intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi, se determinato in denaro, oltre alle somme destinate ad estinzione di gravami o spese non pagate o di altri oneri dovuti in occasione del ricevimento o dell'autenticazione di atti di trasferimento della proprieta' o di trasferimento, costituzione o estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende, se in tal senso richiesto da almeno una delle parti e conformemente all'incarico espressamente conferito; nei casi previsti dalla presente lettera, il notaio deve ricusare il suo ministero se le parti non depositano, antecedentemente o contestualmente alla sottoscrizione dell'atto, l'importo dei tributi, degli onorari e delle altre spese dell'atto, salvo che si tratti di persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio»;
b) il comma 64 e' abrogato;
c) il comma 65 e' sostituito dal seguente:
«65. Le somme depositate nel conto corrente di cui al comma 63 costituiscono patrimonio separato. Dette somme sono escluse dalla successione del notaio o altro pubblico ufficiale e dal suo regime patrimoniale della famiglia, sono impignorabili a richiesta di chiunque ed impignorabile e' altresi' il credito al pagamento o alla restituzione delle stesse»;
d) il comma 66 e' sostituito dal seguente:
«66. Nei casi previsti dalle lettere a) e b) del comma 63, il notaio o altro pubblico ufficiale puo' disporre delle somme di cui si tratta solo per gli specifici impieghi per i quali gli sono state depositate, mantenendo di cio' idonea documentazione. Nei casi previsti dalla lettera c) del comma 63, eseguite la registrazione e la pubblicita' dell'atto ai sensi della normativa vigente, verificata l'assenza di gravami e formalita' pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle esistenti alla data dell'atto o da questo risultanti, il notaio o altro pubblico ufficiale provvede senza indugio a disporre lo svincolo degli importi depositati a favore degli aventi diritto. Se nell'atto le parti hanno previsto che il prezzo o corrispettivo sia pagato solo dopo l'avveramento di un determinato evento o l'adempimento di una determinata prestazione, il notaio o altro pubblico ufficiale svincola il prezzo o corrispettivo depositato quando gli viene fornita la prova, risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero secondo le diverse modalita' probatorie concordate tra le parti, che l'evento dedotto in condizione si sia avverato o che la prestazione sia stata adempiuta»;
e) dopo il comma 66 e' inserito il seguente:
«66-bis. Il notaio o altro pubblico ufficiale puo' recuperare dal conto dedicato, a seguito di redazione di apposito prospetto contabile, le somme di cui al comma 63 che abbia eventualmente anticipato con fondi propri, nonche' le somme in esso versate diverse da quelle di cui al medesimo comma 63»;
f) il comma 67 e' sostituito dal seguente:
«67. Gli interessi maturati su tutte le somme depositate, al netto delle spese e delle imposte relative al conto corrente, sono finalizzati a rifinanziare i fondi di credito agevolato destinati ai finanziamenti alle piccole e medie imprese, secondo le modalita' e i termini individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Entro lo stesso termine il Consiglio nazionale del notariato elabora, ai sensi della lettera f) dell'articolo 2 della legge 3 agosto 1949, n. 577, e successive modificazioni, principi di deontologia destinati a individuare le migliori prassi al fine di garantire l'adempimento regolare, tempestivo e trasparente di quanto previsto dai commi 63, 65, 66 e 66-bis del presente articolo, nonche' dal presente comma. Del pari provvedono gli organi preposti, secondo i rispettivi ordinamenti, alla vigilanza degli altri pubblici ufficiali roganti».
143. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e in seguito ogni triennio, il Consiglio nazionale del notariato, sentiti gli organi preposti alla vigilanza degli altri pubblici ufficiali roganti, presenta al Ministro della giustizia una relazione sullo stato di applicazione delle norme di cui ai commi da 63 a 67 dell'articolo 143 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dal comma 142 del presente articolo, segnalando le eventuali criticita' e proponendo le modifiche ritenute opportune.
144. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto sono determinati con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i Consigli notarili e le Corti d'appello, tenendo conto della popolazione, dell'estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile corrisponda una popolazione di almeno 5.000 abitanti»;
b) all'articolo 26, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
«Il notaio puo' recarsi, per ragione delle sue funzioni, in tutto il territorio della regione in cui si trova la propria sede, ovvero in tutto il distretto della Corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende piu' regioni. Salve in ogni caso le previsioni dell'articolo 82, puo' aprire un unico ufficio secondario in qualunque comune della regione ovvero in tutto il distretto della Corte d'appello se tale distretto comprende piu' regioni»;
c) all'articolo 27, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
«Egli non puo' prestarlo fuori del territorio della regione in cui si trova la propria sede ovvero del distretto della Corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende piu' regioni»;
d) l'articolo 82 e' sostituito dal seguente:
«Art. 82. - 1. Sono permesse associazioni di notai aventi sede in qualsiasi comune della regione, ovvero del distretto della Corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende piu' regioni, per svolgere la propria attivita' e per mettere in comune, in tutto o in parte, i proventi delle loro funzioni e ripartirli, poi, in tutto o in parte, in quote uguali o disuguali.
2. Ciascun associato puo' utilizzare lo studio e l'eventuale ufficio secondario di altro associato.
3. Se un associato si avvale dello studio o ufficio secondario di un altro associato quale proprio ufficio secondario, resta fermo il limite di cui all'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 26»;
e) all'articolo 93-bis, dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente:
«2-ter. Il Consiglio notarile distrettuale procede annualmente al sorteggio di un numero di notai pari almeno a un ventesimo degli iscritti al ruolo, presso i quali sono eseguite ispezioni dirette al controllo della regolare tenuta e dell'impiego dei fondi e dei valori consegnati a ogni titolo al notaio in ragione del suo ufficio, e a tal fine:
a) il notaio mette a disposizione del Consiglio notarile distrettuale, anche in via preventiva all'ispezione presso lo studio e nel piu' breve tempo possibile, tutta la documentazione contabile in suo possesso che gli e' richiesta anche al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 63 a 67, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni;
b) il Consiglio notarile distrettuale nomina ogni due anni in numero congruo i notai incaricati di procedere alle ispezioni contabili, scegliendoli preferibilmente tra i notai appartenenti ad altri distretti della medesima Corte d'appello;
c) le ispezioni contabili sono eseguite congiuntamente da tre notai nominati ai sensi della lettera b), secondo le modalita' previste per le ispezioni presso gli studi notarili e con l'obbligo di astensione in ogni caso di conflitto di interessi»;
f) all'articolo 147, comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) si serve dell'opera di procacciatori di clienti o di pubblicita' non conforme ai principi stabiliti dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137».
145. All'articolo 1 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo le parole: «archivio notarile distrettuale» sono aggiunte le seguenti: «, fatto salvo quanto previsto dal quarto comma»;
b) al terzo comma, secondo periodo, le parole: «del luogo dove ha sede il Consiglio notarile» sono sostituite dalla seguente: «aggregante»;
c) dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente:
«La riunione di archivi notarili puo' essere disposta anche senza la riunione di uno o piu' distretti notarili, tenendo conto del numero dei notai assegnati a ciascun distretto notarile dell'archivio da aggregare, della media dei servizi erogati all'utenza negli ultimi tre anni dagli archivi da aggregare, nonche' dell'estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione».
146. All'articolo 2 della legge 17 maggio 1952, n. 629, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
«Gli Archivi notarili distrettuali sono istituiti con decreto del Ministro della giustizia, nel rispetto delle dotazioni organiche del Ministero della giustizia e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nei comuni capoluoghi di distretti notarili, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, quarto comma, del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, e hanno competenza per la circoscrizione del rispettivo distretto o dei rispettivi distretti».
147. Alla legge 17 maggio 1952, n. 629, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
«Art. 4. - 1. Presso gli Archivi notarili di Bologna e Napoli sono costituiti uffici ispettivi la cui circoscrizione e' determinata dalla tabella A allegata alla presente legge»;
b) la tabella A e' sostituita dalla seguente:

«Tabella A

Sedi e circoscrizioni di competenza degli uffici ispettivi

Bologna: Archivi notarili distrettuali aventi sede nelle regioni: Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto.
Napoli: Archivi notarili distrettuali aventi sede nelle regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria».
148. In applicazione dell'articolo 24, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono validi a ogni effetto i rapporti contrattuali intercorsi, dalla data di entrata in vigore della medesima legge, tra soggetti privati e societa' di ingegneria, costituite in forma di societa' di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero in forma di societa' cooperative di cui al capo I del titolo VI del medesimo libro quinto del codice civile. Con riferimento ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le societa' di cui al presente comma sono tenute a stipulare una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilita' civile conseguente allo svolgimento delle attivita' professionali dedotte in contratto e a garantire che tali attivita' siano svolte da professionisti, nominativamente indicati, iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali. L'Autorita' nazionale anticorruzione provvede, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, alla pubblicazione dell'elenco delle societa' di cui al presente comma nel proprio sito internet.
149. Il comma 2 dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e' abrogato.
150. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, al secondo periodo, dopo le parole: «Il professionista deve rendere noto» sono inserite le seguenti: «obbligatoriamente, in forma scritta o digitale,» e, al terzo periodo, dopo le parole: «la misura del compenso e' previamente resa nota al cliente» sono inserite le seguenti: «obbligatoriamente, in forma scritta o digitale,».
151. Il comma 96 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che gli atti catastali, sia urbani che rurali, possono essere redatti e sottoscritti anche dai soggetti in possesso del titolo di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251.
152. Al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza, i professionisti iscritti ad ordini e collegi sono tenuti ad indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni.
153. L'esercizio dell'attivita' odontoiatrica e' consentito esclusivamente a soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409, che prestano la propria attivita' come liberi professionisti. L'esercizio dell'attivita' odontoiatrica e' altresi' consentito alle societa' operanti nel settore odontoiatrico le cui strutture siano dotate di un direttore sanitario iscritto all'albo degli odontoiatri e all'interno delle quali le prestazioni di cui all'articolo 2 della legge 24 luglio 1985, n. 409, siano erogate dai soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla medesima legge.
154. Le strutture sanitarie polispecialistiche presso le quali e' presente un ambulatorio odontoiatrico, ove il direttore sanitario non abbia i requisiti richiesti per l'esercizio dell'attivita' odontoiatrica, devono nominare un direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 153.
155. Il direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici svolge tale funzione esclusivamente in una sola struttura di cui ai commi 153 e 154.
156. Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai commi 153, 154 e 155 comporta la sospensione delle attivita' della struttura, secondo le modalita' definite con apposito decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
157. All'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Sono titolari dell'esercizio della farmacia privata le persone fisiche, in conformita' alle disposizioni vigenti, le societa' di persone, le societa' di capitali e le societa' cooperative a responsabilita' limitata»;
b) al comma 2, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «La partecipazione alle societa' di cui al comma 1 e' incompatibile con qualsiasi altra attivita' svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonche' con l'esercizio della professione medica. Alle societa' di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 8.»;
c) al comma 3, le parole: «ad uno dei soci» sono sostituite dalle seguenti: «a un farmacista in possesso del requisito dell'idoneita' previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni,»;
d) al comma 4, le parole: «da un altro socio» sono sostituite dalle seguenti: «da un farmacista in possesso del requisito dell'idoneita' previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni»;
e) il comma 4-bis e' abrogato.
158. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, come sostituito dal comma 157, lettera a), del presente articolo, possono controllare, direttamente o indirettamente, ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, non piu' del 20 per cento delle farmacie esistenti nel territorio della medesima regione o provincia autonoma.
159. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato provvede ad assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al comma 158 attraverso l'esercizio dei poteri di indagine, di istruttoria e di diffida ad essa attribuiti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287.
160. All'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) nei casi di cui all'articolo 7, comma 2, secondo periodo»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Lo statuto delle societa' di cui all'articolo 7 e ogni successiva variazione, ivi incluse quelle relative alla compagine sociale, sono comunicati, entro sessanta giorni, alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani nonche' all'assessore alla sanita' della competente regione o provincia autonoma, all'ordine provinciale dei farmacisti e all'azienda sanitaria locale competente per territorio».
161. All'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Fatta salva la procedura concorsuale di cui all'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, nei comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, in cui le farmacie, non sussidiate, risultano essere soprannumerarie per decremento della popolazione, e' consentita al farmacista titolare della farmacia, previa presentazione di apposita istanza, la possibilita' di trasferimento presso i comuni della medesima regione ai quali, all'esito della revisione biennale di cui al comma 2 del presente articolo, spetta un numero di farmacie superiore al numero di farmacie esistenti nel territorio comunale, sulla base di una graduatoria regionale per titoli, che tenga conto anche dell'ordine cronologico delle istanze di trasferimento presentate, e che si perfezioni in data anteriore all'avvio della procedura biennale del concorso ordinario per sedi farmaceutiche, di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 362. Ove l'istanza del farmacista venga accolta, il trasferimento si perfeziona previo pagamento di una tassa di concessione governativa una tantum pari a 5.000 euro».
162. All'articolo 92, comma 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo la parola: «dipendono» sono aggiunte le seguenti: «ovvero alle farmacie».
163. All'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: «dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni dalla data di autorizzazione all'esercizio della farmacia».
164. Al comma 1-bis dell'articolo 37 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, le parole: «subordinandola alla consegna al cliente, a cura del farmacista, di un foglietto sostitutivo conforme a quello autorizzato» sono sostituite dalle seguenti: «prevedendo che il cittadino scelga la modalita' per il ritiro del foglietto sostitutivo conforme a quello autorizzato in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi, e senza oneri per la finanza pubblica».
165. Gli orari e i turni di apertura e di chiusura delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale stabiliti dalle autorita' competenti costituiscono il livello minimo di servizio che deve essere assicurato da ciascuna farmacia. E' facolta' di chi ha la titolarita' o la gestione della farmacia di prestare servizio in orari e in periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, purche' ne dia preventiva comunicazione all'autorita' sanitaria competente e all'ordine provinciale dei farmacisti e ne informi la clientela mediante cartelli affissi all'esterno dell'esercizio.
166. E' nullo ogni patto con il quale l'impresa turistico-ricettiva si obbliga a non praticare alla clientela finale, con qualsiasi modalita' e qualsiasi strumento, prezzi, termini e ogni altra condizione che siano migliorativi rispetto a quelli praticati dalla stessa impresa per il tramite di soggetti terzi, indipendentemente dalla legge regolatrice del contratto.
167. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualita', l'universalita' e l'economicita' delle relative prestazioni, le regioni provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, a prevedere, nei contratti di servizio di trasporto pubblico locale e regionale stipulati a decorrere dal 31 dicembre 2017, clausole idonee a stabilire l'obbligo per il concessionario del servizio, pena l'applicazione di specifiche sanzioni, di istituire e fornire all'utenza un servizio di biglietteria telematica direttamente accessibile dagli utenti attraverso un sito internet dedicato.
168. I concessionari e i gestori di servizi di linea di trasporto passeggeri su gomma o rotaia e di trasporto marittimo, in ambito nazionale, regionale e locale, rendono note ai passeggeri, entro la conclusione del singolo servizio di trasporto di cui fruiscono, le modalita' per accedere alla carta dei servizi e in particolare le ipotesi che danno loro diritto a rimborsi o indennizzi, indicandone l'entita' e le modalita' per accedervi, che devono necessariamente includere la possibilita' per il singolo passeggero di chiedere il rimborso durante o immediatamente dopo il termine del servizio di trasporto, a semplice esibizione del titolo di viaggio e senza ulteriori formalita'. I concessionari e i gestori di cui al primo periodo garantiscono inoltre una maggiore efficienza e semplificazione delle procedure, in particolare attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie per le fasi di acquisto ed emissione dei biglietti.
169. I soggetti di cui al comma 168 adeguano o integrano le proprie carte dei servizi e le proprie modalita' organizzative al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma.
170. All'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo la parola: «motocarrozzetta,» e' inserita la seguente: «velocipede,».
171. Al fine di semplificare e razionalizzare le norme sulla riproduzione di beni culturali, all'articolo 108 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: «riproduzioni richieste» sono inserite le seguenti: «o eseguite»;
b) al comma 3-bis:
1) al numero 1), le parole: «bibliografici e» sono soppresse, dopo la parola: «archivistici» sono inserite le seguenti: «sottoposti a restrizioni di consultabilita' ai sensi del capo III del presente titolo,» e dopo la parola: «attuata» sono inserite le seguenti: «nel rispetto delle disposizioni che tutelano il diritto di autore e»;
2) al numero 2), le parole: «, neanche indiretto» sono soppresse.
172. All'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Riguardo agli interventi di cui al presente articolo, l'interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale ai sensi dell'articolo 34-quinquies, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80».
173. Il possessore degli immobili per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge sono gia' attivati gli interventi richiamati all'articolo 6, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, provvede, ove necessario, agli atti di aggiornamento catastale secondo le modalita' previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Tali adempimenti devono essere eseguiti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e in caso di omissioni trova applicazione l'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
174. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' adottato il regolamento di organizzazione del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, nonche' del principio dell'adeguata rappresentanza dei settori produttivi interessati negli organi dell'ente. Nelle more dell'emanazione del regolamento si applica all'ente il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 maggio 2001, di approvazione del regolamento interno amministrativo e tecnico del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili. Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2010, n. 222, e' abrogato.
175. Al fine di semplificare le procedure relative al controllo della circolazione internazionale delle cose antiche che interessano il mercato dell'antiquariato, al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10:
1) al comma 3, dopo la lettera d) e' inserita la seguente:
«d-bis) le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l'integrita' e la completezza del patrimonio culturale della Nazione»;
2) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, nonche' le cose indicate al comma 3, lettera d-bis), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni»;
b) all'articolo 11, comma 1, lettera d), la parola: «cinquanta» e' sostituita dalla seguente: «settanta»;
c) all'articolo 12, comma 1, la parola: «cinquanta» e' sostituita dalla seguente: «settanta» e le parole: «, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili» sono soppresse;
d) all'articolo 14, comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le cose di cui all'articolo 10, comma 3, lettera d-bis), la dichiarazione e' adottata dal competente organo centrale del Ministero.»;
e) all'articolo 54:
1) al comma 1, lettera d-ter), la parola: «cinquanta» e' sostituita dalla seguente: «settanta»;
2) al comma 2, lettera a), la parola: «cinquanta» e' sostituita dalla seguente: «settanta» e le parole: «, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili» sono soppresse;
f) all'articolo 63, comma 2, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Il registro e' tenuto in formato elettronico con caratteristiche tecniche tali da consentire la consultazione in tempo reale al soprintendente ed e' diviso in due elenchi: un primo elenco relativo alle cose per le quali occorre la presentazione all'ufficio di esportazione; un secondo elenco relativo alle cose per le quali l'attestato e' rilasciato in modalita' informatica senza necessita' di presentazione della cosa all'ufficio di esportazione, salva la facolta' del soprintendente di richiedere in ogni momento che taluna delle cose indicate nel secondo elenco gli sia presentata per un esame diretto»;
g) all'articolo 65:
1) al comma 2, lettera a), la parola: «cinquanta» e' sostituita dalla seguente: «settanta»;
2) al comma 3, lettera a), la parola: «cinquanta» e' sostituita dalla seguente: «settanta» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, il cui valore, fatta eccezione per le cose di cui all'allegato A, lettera B, numero 1, sia superiore ad euro 13.500»;
3) il comma 4 e' sostituito dai seguenti:
«4. Non e' soggetta ad autorizzazione l'uscita:
a) delle cose di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d);
b) delle cose che presentino interesse culturale, siano opera di autore non piu' vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore sia inferiore ad euro 13.500, fatta eccezione per le cose di cui all'allegato A, lettera B, numero 1.
4-bis. Nei casi di cui al comma 4, l'interessato ha l'onere di comprovare al competente ufficio di esportazione, mediante dichiarazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che le cose da trasferire all'estero rientrino nelle ipotesi per le quali non e' prevista l'autorizzazione, secondo le procedure e con le modalita' stabilite con decreto ministeriale. Il competente ufficio di esportazione, qualora reputi che le cose possano rientrare tra quelle di cui all'articolo 10, comma 3, lettera d-bis), avvia il procedimento di cui all'articolo 14, che si conclude entro sessanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione»;
h) all'articolo 68:
1) al comma 4, le parole: «dal Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro»;
2) al comma 5, la parola: «triennale» e' sostituita dalla seguente: «quinquennale»;
i) all'articolo 74, comma 3, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno» e la parola: «trenta» e' sostituita dalla seguente: «quarantotto»;
l) all'allegato A, lettera A, nel numero 15 e nella nota (1), la parola: «cinquanta» e' sostituita dalla seguente: «settanta».
176. Il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) definisce o aggiorna gli indirizzi di carattere generale cui gli uffici di esportazione devono attenersi per la valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione, ai sensi dell'articolo 68, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' le condizioni, le modalita' e le procedure per il rilascio e la proroga dei certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione, ai sensi dell'articolo 72, comma 4, del medesimo codice;
b) istituisce un apposito «passaporto» per le opere, di durata quinquennale, per agevolare l'uscita e il rientro delle stesse dal e nel territorio nazionale.
177. Il comma 1 dell'articolo 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e' sostituito dal seguente:
«1. Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 5 devono essere preventivamente comunicate all'Autorita' qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate sia superiore a quattrocentonovantadue milioni di euro e qualora il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate sia superiore a trenta milioni di euro. Tali valori sono incrementati ogni anno di un ammontare equivalente all'aumento dell'indice del deflatore dei prezzi del prodotto interno lordo».
178. Al comma 2 dell'articolo 29 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole: «esercizi di vendita» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione degli esercizi pubblici, degli esercizi di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini,».
179. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza unificata, sentiti le associazioni di categoria comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale e il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere una disciplina per gli autoservizi pubblici non di linea che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone che contribuisca a garantire il diritto alla mobilita' di tutti i cittadini e che assicuri agli autoservizi stessi una funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali e aerei;
b) adeguare l'offerta di servizi alle nuove forme di mobilita' che si svolgono grazie ad applicazioni web che utilizzano piattaforme tecnologiche per l'interconnessione dei passeggeri e dei conducenti;
c) promuovere la concorrenza e stimolare piu' elevati standard qualitativi;
d) assicurare una miglior tutela del consumatore nella fruizione del servizio garantendo una consapevole scelta nell'offerta;
e) armonizzare le competenze regionali e degli enti locali in materia, al fine di definire comuni standard nazionali;
f) adeguare il sistema sanzionatorio per le violazioni amministrative, individuando sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravita' della violazione, anche ai fini di contrasto di fenomeni di abusivismo, demandando la competenza per l'irrogazione delle sanzioni amministrative agli enti locali ed evitando sovrapposizioni con altre autorita'.
180. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 179, corredato di relazione tecnica, e' trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono richiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di trenta giorni il termine per l'espressione del parere, qualora cio' si renda necessario per la complessita' della materia. Decorso il termine previsto per l'espressione dei pareri, o quello eventualmente prorogato, il decreto legislativo puo' essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione, perche' su di esso sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto puo' comunque essere adottato in via definitiva.
181. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 179, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma, e con la procedura di cui al comma 180, puo' emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.
182. Dall'attuazione delle disposizioni previste dai commi da 179 a 181 del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. In conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo di cui al comma 179 determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, il decreto stesso e' emanato solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
183. All'articolo 84 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. L'impresa esercente attivita' di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente sopra i 9 posti, iscritta al Registro elettronico nazionale e titolare di autorizzazione, puo' utilizzare i veicoli in proprieta' di altra impresa esercente la medesima attivita' ed iscritta al Registro elettronico nazionale, acquisendone la disponibilita' mediante contratto di locazione».
184. Per favorire l'offerta di servizi pubblici e privati per la mobilita', l'utilizzo di dati aperti, lo sviluppo delle smart city, nonche' l'adozione di piani urbani della mobilita' sostenibile, il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi diretti a disciplinare l'installazione sui mezzi di trasporto delle cosiddette «scatole nere» o altri dispositivi elettronici similari, volti anche a realizzare piattaforme tecnologiche per uno sviluppo urbano integrato multidisciplinare, in coerenza con la normativa dell'Unione europea e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) stabilire la progressiva estensione dell'utilizzo dei dispositivi elettronici, con priorita' sui veicoli che svolgono un servizio pubblico o che beneficiano di incentivi pubblici e, successivamente, sui veicoli privati adibiti al trasporto di persone o cose, senza maggiori oneri per i cittadini;
b) definire le informazioni rilevabili dai dispositivi elettronici, insieme ai relativi standard, al fine di favorire una piu' efficace e diffusa operativita' delle reti di sensori intelligenti, per una gestione piu' efficiente dei servizi nelle citta' e per la tutela della sicurezza dei cittadini;
c) disciplinare la portabilita' dei dispositivi, l'interoperabilita', il trattamento dei dati, le caratteristiche tecniche, i servizi a cui si puo' accedere, le modalita' e i contenuti dei trasferimenti di informazioni e della raccolta e gestione di dati, il coinvolgimento dei cittadini attraverso l'introduzione di forme di dibattito pubblico;
d) definire il valore di prova nei procedimenti amministrativi e giudiziari dei dispositivi elettronici;
e) individuare le modalita' per garantire una efficace ed effettiva tutela della privacy, mantenendo in capo ai cittadini la scelta di comunicare i dati sensibili per i servizi opzionali.
185. Gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 184 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'IVASS e previo parere del Garante per la protezione dei dati personali nonche' acquisiti i pareri della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo. Lo schema di ciascun decreto legislativo e' successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo puo' essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei quindici giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 184 per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo termine e' prorogato di trenta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
186. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 184, il Governo puo' adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 184 e con la procedura di cui al comma 185, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.
187. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione dei commi da 184 a 186 del presente articolo sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralita' finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, qualora uno o piu' decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
188. Per favorire lo sviluppo del sistema logistico nazionale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Sistema nazionale di monitoraggio della logistica (SiNaMoLo). Contribuiscono all'alimentazione del SiNaMoLo, attraverso idonei sistemi di cooperazione, in conformita' a quanto disposto dal codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la piattaforma logistica nazionale digitale (PLN) di cui all'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il Sistema PMIS (Port Management Information System) delle capitanerie di porto, i Sistemi PIL (piattaforma integrata della logistica) e PIC (Piattaforma integrata circolazione) delle Ferrovie dello Stato italiane, i PCS (Port Community System) delle Autorita' portuali, il SIMPT (Sistema informativo per il monitoraggio e la pianificazione dei trasporti) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti) del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il sistema informativo dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonche' le piattaforme logistiche territoriali.
189. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale (AGID), sono definite le modalita' per l'attuazione del SiNaMoLo, assicurando il coordinamento dei soggetti che perseguono finalita' di pubblico interesse, che concorrono alla gestione e allo sviluppo di sistemi e servizi telematici per il monitoraggio e il trasporto delle merci, nonche' definendo gli standard di protocolli di comunicazione e di trasmissione dei dati e i requisiti per l'identificazione e l'accesso veloce degli autotrasportatori ai nodi.
190. Per le attivita' di cui ai commi 188 e 189 del presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 500.000 annui a decorrere dal 2018 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
191. Agli oneri derivanti dal comma 190 del presente articolo, pari a euro 500.000 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
192. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 agosto 2017

MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Calenda, Ministro dello sviluppo
economico
Visto, il Guardasigilli: Orlando

 


NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).

Note all'art. 1:
Comma 2.
- Si riporta il testo dell'articolo 132 del codice
delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 132. (Obbligo a contrarre). - 1. Le imprese di
assicurazione stabiliscono preventivamente le condizioni di
polizza e le tariffe relative all'assicurazione
obbligatoria, comprensive di ogni rischio derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
1-bis. Le imprese di assicurazione sono tenute ad
accettare le proposte che sono loro presentate secondo le
condizioni e le tariffe di cui al comma 1, fatta salva la
necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti
dall'attestato di rischio, nonche' dell'identita' del
contraente e dell'intestatario del veicolo, se persona
diversa.
1-ter. Qualora dalla verifica, effettuata anche
mediante consultazione delle banche di dati di settore e
dell'archivio informatico integrato istituito presso
l'IVASS di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, risulti
che le informazioni fornite dal contraente non siano
corrette o veritiere, le imprese di assicurazione non sono
tenute ad accettare le proposte loro presentate. Le imprese
di assicurazione, in caso di mancata accettazione della
proposta, ricalcolano il premio e inviano un nuovo
preventivo al potenziale contraente.
2. Le imprese di assicurazione possono richiedere che
l'autorizzazione sia limitata, ai fini dell'assolvimento
agli obblighi derivanti dal comma 1, ai rischi derivanti
dalla circolazione di flotte di veicoli a motore o di
natanti.
3. Al fine di facilitare le verifiche propedeutiche
all'osservanza dell'obbligo a contrarre di cui al comma 1,
le imprese di assicurazione hanno diritto di accedere in
via telematica al pubblico registro automobilistico ed
all'archivio nazionale dei veicoli previsto dal codice
della strada secondo condizioni economiche e tecniche
strettamente correlate ai costi del servizio erogato in
ragione dell'esigenza di consultazioni anche sistematiche
nell'ambito delle attivita' di prevenzione e contrasto
delle frodi nell'assicurazione obbligatoria. Con decreto
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono
adottate le disposizioni di attuazione.
3-bis. In caso di segnalazione di violazione o elusione
dell'obbligo a contrarre, incluso il rinnovo, i termini
regolamentari di gestione dei reclami da parte dell'IVASS
sono dimezzati. Decorso inutilmente il termine, l'IVASS
provvede a irrogare le sanzioni di cui all'articolo 314".
- Si riporta il testo dell'articolo 21 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure
urgenti per la crescita del Paese), convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e
successive modificazioni, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 21. (Misure per l'individuazione ed il contrasto
delle frodi assicurative). - 1. L'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo
(IVASS) cura la prevenzione delle frodi nel settore
dell'assicurazione della responsabilita' civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore, relativamente alle
richieste di risarcimento e di indennizzo e all'attivazione
di sistemi di allerta preventiva contro i rischi di frode.
2. Per favorire la prevenzione e il contrasto delle
frodi nel settore dell'assicurazione della responsabilita'
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore,
nonche' al fine di migliorare l'efficacia dei sistemi di
liquidazione dei sinistri delle imprese di assicurazione e
di individuare i fenomeni fraudolenti, l'IVASS: a)
analizza, elabora e valuta le informazioni desunte
dall'archivio informatico integrato di cui al comma 3,
nonche' le informazioni e la documentazione ricevute dalle
imprese di assicurazione e dagli intermediari di
assicurazione, al fine di individuare i casi di sospetta
frode e di stabilire un meccanismo di allerta preventiva
contro le frodi; b) richiede informazioni e documentazione
alle imprese di assicurazione e agli intermediari di
assicurazione, anche con riferimento alle iniziative
assunte ai fini di prevenzione e contrasto del fenomeno
delle frodi assicurative, per individuare fenomeni
fraudolenti ed acquisire informazioni sull'attivita' di
contrasto attuate contro le frodi; c) segnala alle imprese
di assicurazione e all'Autorita' giudiziaria preposta i
profili di anomalia riscontrati a seguito dell'attivita' di
analisi, di elaborazione dei dati di cui alla lettera b) e
correlazione dell'archivio informatico integrato di cui al
comma 3, invitandole a fornire informazioni in ordine alle
indagini avviate al riguardo, ai relativi risultati e alle
querele eventualmente presentate; d) fornisce
collaborazione alle imprese di assicurazione, alle forze di
polizia e all'autorita' giudiziaria ai fini dell'esercizio
dell'azione penale per il contrasto delle frodi
assicurative; e) promuove ogni altra iniziativa,
nell'ambito delle proprie competenze, per la prevenzione e
il contrasto delle frodi nel settore assicurativo; f)
elabora una relazione annuale sull'attivita' svolta a fini
di prevenzione e contrasto delle frodi, e alle iniziative
assunte a riguardo dalle imprese di assicurazione e formula
proposte di modifica della disciplina in materia di
prevenzione delle frodi nel settore dell'assicurazione
della responsabilita' civile derivante dalla circolazione
dei veicoli a motore. 3. Per le finalita' di cui al
presente articolo, l'IVASS si avvale di un archivio
informatico integrato, connesso con la banca dati degli
attestati di rischio prevista dall'articolo 134 del codice
delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, con
la banca dati sinistri e banche dati anagrafe testimoni e
anagrafe danneggiati, istituite dall'articolo 135 del
medesimo codice delle assicurazioni private, con l'archivio
nazionale dei veicoli e con l'anagrafe nazionale degli
abilitati alla guida, istituiti dall'articolo 226 del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, con il
Pubblico registro automobilistico istituito presso
l'Automobile Club d'Italia dal regio decreto-legge 15 marzo
1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n.
510, con il casellario giudiziale e il casellario dei
carichi pendenti istituiti presso il Ministero della
giustizia ai sensi del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, con
l'anagrafe tributaria, limitatamente alle informazioni di
natura anagrafica, incluso il codice fiscale o la partita
IVA, con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente
di cui all'articolo 62 del codice di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, con il Casellario centrale infortuni
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro di cui all'articolo 15 del decreto
legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, con i dati a
disposizione della CONSAP per la gestione del fondo di
garanzia per le vittime della strada di cui all'articolo
283 decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e per la
gestione della liquidazione dei danni a cura dell'impresa
designata di cui all'articolo 286 del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, con i dati a disposizione per i
sinistri di cui all'articolo 125 medesimo decreto
legislativo gestiti dall'Ufficio centrale italiano di cui
all'articolo 126, nonche' con ulteriori archivi e banche
dati pubbliche e private, individuate con decreto del
Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministeri
competenti e l'IVASS. Con il medesimo decreto, sentito il
Garante per la protezione dei dati, sono stabilite le
modalita' di connessione delle banche dati di cui al
presente comma, i termini, le modalita' e le condizioni per
la gestione e conservazione dell'archivio e per l'accesso
al medesimo da parte delle pubbliche amministrazioni,
dell'autorita' giudiziaria, delle forze di polizia, delle
imprese di assicurazione e di soggetti terzi, nonche' gli
obblighi di consultazione dell'archivio da parte delle
imprese di assicurazione in fase di liquidazione dei
sinistri e la facolta' di consultazione dell'archivio in
fase di assunzione del rischio al fine di accertare la
veridicita' delle informazioni fornite dal contraente.
4. Le imprese di assicurazione garantiscono all'IVASS,
per l'alimentazione dell'archivio informatico integrato,
secondo le modalita' e nei termini stabiliti dal decreto di
cui al comma 3, l'accesso ai dati relativi ai contratti
assicurativi contenuti nelle proprie banche dati,
forniscono la documentazione richiesta ai sensi del comma
2, lettera b), e comunicano all'archivio nazionale dei
veicoli di cui all'articolo 226 del codice della strada, di
cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive
modificazioni, gli estremi dei contratti di assicurazione
per la responsabilita' civile verso i terzi prevista
dall'articolo 122 del codice delle assicurazioni private,
di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, stipulati o
rinnovati. L'IVASS puo' richiedere alle imprese di
assicurazione i dati relativi alle querele presentate
all'autorita' giudiziaria per frode assicurativa o per
reati collegati e utilizzare tali informazioni
esclusivamente per attivita' di contrasto di tali frodi
all'interno dell'archivio informatico integrato.
5. La trasmissione dei dati di cui al comma 4 avviene
secondo le modalita' di cui al decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, previsto dall'articolo 31,
comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27.
6. Nell'esercizio delle sue funzioni l'IVASS evidenzia
dall'elaborazione dei dati di cui al comma 3 i picchi e le
anomalie statistiche anche relativi a imprese, agenzie,
agenti e assicurati e le comunica alle imprese interessate
che, con cadenza mensile, comunicano le indagini avviate, i
relativi risultati e le querele eventualmente presentate.
L'IVASS, in caso di evidenza di reato, comunica altresi' i
dati all'Autorita' giudiziaria e alle forze di polizia.
7. Agli adempimenti previsti dal presente articolo si
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente". 7-bis. All'articolo
148 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, al
comma 1, primo periodo, la parola: «2» e' sostituita dalla
seguente «5»".
- La legge 17 dicembre 2012, n. 221 (Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la
crescita del Paese) e' pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
n. 18 dicembre 2012, n. 294, S.O.
Comma 3.
- Il testo dell'articolo 132 del codice delle
assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, e' riportato nella nota al comma 2.
Comma 4.
- Si riporta il testo dell'articolo 314 del codice
delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 314. (Rifiuto ed elusione dell'obbligo a
contrarre e divieto di abbinamento). - 1. Il rifiuto o
l'elusione dell'obbligo a contrarre di cui all'articolo
132, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro duemilacinquecento ad euro
quindicimila".
2. La violazione o l'elusione dell'obbligo a contrarre
di cui all'articolo 132, comma 1, che sia attuata con
riferimento a determinate zone territoriali o a singole
categorie di assicurati e' punita con una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro un milione ad euro
cinquemilioni.
3. La violazione del divieto di abbinamento di cui
all'articolo 170 e' punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro mille ad euro tremila."
Comma 5.
- Si riporta il testo dell'articolo 32 del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti
per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitivita'), convertito, con modificazioni, dalla legge
24 marzo 2012, n. 27, come modificato dalla presente legge:
"Art. 32. (Ispezione del veicolo, scatola nera,
attestato di rischio, liquidazione dei danni). - 1. Al
comma 1 dell'articolo 132 del codice delle assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«Le imprese possono richiedere ai soggetti che
presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria di
sottoporre volontariamente il veicolo ad ispezione, prima
della stipula del contratto. Qualora si proceda ad
ispezione ai sensi del periodo precedente, le imprese
praticano una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai
sensi del primo periodo. Nel caso in cui l'assicurato
acconsenta all'istallazione di meccanismi elettronici che
registrano l'attivita' del veicolo, denominati scatola nera
o equivalenti, o ulteriori dispositivi, individuati con
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, i
costi di installazione, disinstallazione, sostituzione,
funzionamento e portabilita' sono a carico delle compagnie
che praticano inoltre una riduzione significativa rispetto
alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo, all'atto
della stipulazione del contratto o in occasione delle
scadenze successive a condizione che risultino rispettati i
parametri stabiliti dal contratto».
1-bis. Con regolamento emanato dall'ISVAP, di concerto
con il Ministro dello sviluppo economico e il Garante per
la protezione dei dati personali, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono stabilite le modalita' di
raccolta, gestione e utilizzo, in particolare ai fini
tariffari e della determinazione delle responsabilita' in
occasione dei sinistri, dei dati raccolti dai meccanismi
elettronici di cui all'articolo 132-ter, comma 1, del
codice delle assicurazioni private, di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonche' le modalita'
per assicurare l'interoperabilita' dei meccanismi
elettronici di cui all'articolo 132-ter, comma 1, del
codice delle assicurazioni private, di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209 in caso di
sottoscrizione da parte dell'assicurato di un contratto di
assicurazione con impresa diversa da quella che ha
provveduto ad installare tale meccanismo.
1-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali, e' definito uno standard tecnologico comune
hardware e software, per la raccolta, la gestione e
l'utilizzo dei dati raccolti dai meccanismi elettronici di
cui all'articolo 132-ter, comma 1, del codice delle
assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, al quale le imprese di
assicurazione dovranno adeguarsi entro due anni dalla sua
emanazione.
2. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:
«Le indicazioni contenute nell'attestazione sullo
stato del rischio devono comprendere la specificazione
della tipologia del danno liquidato»;
b) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
«1-ter. La consegna dell'attestazione sullo stato del
rischio, ai sensi dei commi 1 e 1-bis, nonche' ai sensi del
regolamento dell'ISVAP di cui al comma 1, e' effettuata per
via telematica, attraverso l'utilizzo delle banche dati
elettroniche di cui al comma 2 del presente articolo o di
cui all'articolo 135»;
c) al comma 2, le parole: «puo' prevedere» sono
sostituite dalla seguente: «prevede»;
d) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. L'attestazione sullo stato del rischio, all'atto
della stipulazione di un contratto per il medesimo veicolo
al quale si riferisce l'attestato, e' acquisita
direttamente dall'impresa assicuratrice in via telematica
attraverso le banche dati di cui al comma 2 del presente
articolo e di cui all'articolo 135».
3. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta
di risarcimento deve recare l'indicazione degli aventi
diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore
in cui le cose danneggiate sono disponibili, per non meno
di due giorni non festivi, per l'ispezione diretta ad
accertare l'entita' del danno. Entro sessanta giorni dalla
ricezione di tale documentazione, l'impresa di
assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata
offerta per il risarcimento, ovvero comunica
specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare
offerta. Il termine di sessanta giorni e' ridotto a trenta
quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai
conducenti coinvolti nel sinistro. Il danneggiato puo'
procedere alla riparazione delle cose danneggiate solo dopo
lo spirare del termine indicato al periodo precedente,
entro il quale devono essere comunque completate le
operazioni di accertamento del danno da parte
dell'assicuratore, ovvero dopo il completamento delle
medesime operazioni, nel caso in cui esse si siano concluse
prima della scadenza del predetto termine. Qualora le cose
danneggiate non siano state messe a disposizione per
l'ispezione nei termini previsti dal presente articolo,
ovvero siano state riparate prima dell'ispezione stessa,
l'impresa, ai fini dell'offerta risarcitoria, effettuera'
le proprie valutazioni sull'entita' del danno solo previa
presentazione di fattura che attesti gli interventi
riparativi effettuati. Resta comunque fermo il diritto
dell'assicurato al risarcimento anche qualora ritenga di
non procedere alla riparazione»;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. A fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni
fraudolenti, l'impresa di assicurazione provvede alla
consultazione della banca dati sinistri di cui all'articolo
135 e qualora dal risultato della consultazione, avuto
riguardo al codice fiscale dei soggetti coinvolti ovvero ai
veicoli danneggiati, emergano almeno due parametri di
significativita', come definiti dall'articolo 4 del
provvedimento dell'ISVAP n. 2827 del 25 agosto 2010,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre
2010, l'impresa puo' decidere, entro i termini di cui ai
commi 1 e 2 del presente articolo, di non fare offerta di
risarcimento, motivando tale decisione con la necessita' di
condurre ulteriori approfondimenti in relazione al
sinistro. La relativa comunicazione e' trasmessa
dall'impresa al danneggiato e all'ISVAP, al quale e' anche
trasmessa la documentazione relativa alle analisi condotte
sul sinistro. Entro trenta giorni dalla comunicazione della
predetta decisione, l'impresa deve comunicare al
danneggiato le sue determinazioni conclusive in merito alla
richiesta di risarcimento. All'esito degli approfondimenti
condotti ai sensi del primo periodo, l'impresa puo' non
formulare offerta di risarcimento, qualora, entro il
termine di cui al terzo periodo, presenti querela, nelle
ipotesi in cui e' prevista, informandone contestualmente
l'assicurato nella comunicazione concernente le
determinazioni conclusive in merito alla richiesta di
risarcimento di cui al medesimo terzo periodo; in tal caso
i termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi e il termine
per la presentazione della querela, di cui all'articolo
124, primo comma, del codice penale, decorre dallo spirare
del termine di trenta giorni entro il quale l'impresa
comunica al danneggiato le sue determinazioni conclusive.
Restano salvi i diritti del danneggiato in merito alla
proponibilita' dell'azione di risarcimento nei termini
previsti dall'articolo 145, nonche' il diritto del
danneggiato di ottenere l'accesso agli atti nei termini
previsti dall'articolo 146, salvo il caso di presentazione
di querela o denuncia»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il danneggiato, in pendenza dei termini di cui ai
commi 1 e 2 e fatto salvo quanto stabilito dal comma 5, non
puo' rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla
valutazione del danno alle cose, nei termini di cui al
comma 1, o del danno alla persona, da parte dell'impresa.
Qualora cio' accada, i termini per l'offerta risarcitoria o
per la comunicazione dei motivi per i quali l'impresa non
ritiene di fare offerta sono sospesi».
3-bis. All'articolo 135 del codice delle assicurazioni
private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla rubrica, dopo le parole: «Banca dati
sinistri» sono aggiunte le seguenti: «e banche dati
anagrafe testimoni e anagrafe danneggiati»;
b) al comma 1, le parole: «e' istituita» sono
sostituite dalle seguenti: «sono istituite» e dopo le
parole: «ad essi relativi» sono aggiunte le seguenti: «e
due banche dati denominate 'anagrafe testimoni' e 'anagrafe
danneggiati'»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Le procedure di organizzazione e di funzionamento,
le modalita' e le condizioni di accesso alle banche dati di
cui al comma 1, da parte delle pubbliche amministrazioni,
dell'autorita' giudiziaria, delle forze di polizia, delle
imprese di assicurazione e di soggetti terzi, nonche' gli
obblighi di consultazione delle banche dati da parte delle
imprese di assicurazione in fase di liquidazione dei
sinistri, sono stabiliti dall'ISVAP, con regolamento,
sentiti il Ministero dello sviluppo economico e il
Ministero dell'interno, e, per i profili di tutela della
riservatezza, il Garante per la protezione dei dati
personali».
3-ter. Al comma 2 dell'articolo 139 del codice delle
assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "In ogni caso, le lesioni di lieve entita', che
non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale
obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno
biologico permanente.
3-quater.
3-quinquies. Per le classi di massimo sconto, a parita'
di condizioni soggettive ed oggettive, ciascuna compagnia
di assicurazione deve praticare identiche offerte.".
- Si riporta il testo dell'articolo 22 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure
urgenti per la crescita del Paese), convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e
successive modificazioni:
"Art. 22. (Misure a favore della concorrenza e della
tutela del consumatore nel mercato assicurativo). - 1. Al
fine di escludere il rinnovo tacito delle polizze
assicurative, al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, dopo l'articolo 170 e' inserito il seguente:
«Articolo 170-bis - (Durata del contratto). - 1. Il
contratto di assicurazione obbligatoria della
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale o, su
richiesta dell'assicurato, di anno piu' frazione, si
risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non
puo' essere tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo
1899, primo e secondo comma, del codice civile. L'impresa
di assicurazione e' tenuta ad avvisare il contraente della
scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta
giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo
giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia
prestata con il precedente contratto assicurativo fino
all'effetto della nuova polizza».
2. Per le clausole di tacito rinnovo eventualmente
previste nei contratti stipulati precedentemente alla data
di entrata in vigore del presente decreto, le previsioni di
cui al comma 3 dell'articolo 170-bis del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209(Codice delle
assicurazioni private), si applicano a fare data dal 1°
gennaio 2013.
3. Nelle ipotesi di contratti in corso di validita'
alla data di entrata in vigore del presente decreto con
clausola di tacito rinnovo, e' fatto obbligo alle imprese
di assicurazione di comunicare per iscritto ai contraenti
la perdita di efficacia delle clausole di tacito rinnovo
con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine
originariamente pattuito nelle medesime clausole per
l'esercizio della facolta' di disdetta del contratto.
4. Al fine di favorire una scelta contrattuale
maggiormente consapevole da parte del consumatore, entro 60
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
sentiti l'IVASS, l'Associazione nazionale tra le imprese
assicuratrici-ANIA, le principali associazioni
rappresentative degli intermediari assicurativi e le
associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative,
e' definito il «contratto base» di assicurazione
obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, contenente
le clausole minime necessarie ai fini dell'adempimento
dell'obbligo di legge, e articolato secondo classi di
merito e tipologie di assicurato, e sono altresi' definiti
i casi di riduzione del premio e di ampliamento della
copertura applicabili allo stesso «contratto base».
5. Ciascuna impresa di assicurazione determina
liberamente il prezzo del «contratto base» e delle
ulteriori garanzie e clausole di cui al comma 4 e formula,
obbligatoriamente, la relativa offerta al consumatore anche
tramite il proprio sito internet, eventualmente mediante
link ad altre societa' del medesimo gruppo, ferma restando
la liberta' di offrire separatamente qualunque tipologia di
garanzia aggiuntiva o diverso servizio assicurativo.
6. L'offerta di cui al comma 5 deve utilizzare il
modello elettronico predisposto dal Ministero dello
sviluppo economico, sentita l'IVASS, in modo che ciascun
consumatore possa ottenere - ferma restando la separata
evidenza delle singole voci di costo - un unico prezzo
complessivo annuo secondo le condizioni indicate e le
ulteriori clausole di cui al comma 4 selezionate.
7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 trovano
applicazione decorsi 180 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
8. Al fine di favorire una piu' efficace gestione dei
rapporti contrattuali assicurativi anche in via telematica,
entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, l'IVASS, sentite l'Associazione nazionale
tra le imprese assicuratrici - ANIA e le principali
associazioni rappresentative degli intermediari
assicurativi, stabilisce con apposito regolamento le
modalita' secondo cui, entro i successivi 60 giorni,
nell'ambito dei requisiti organizzativi di cui all'articolo
30 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le
imprese autorizzate all'esercizio dei rami vita e danni
prevedono nei propri siti internet apposite aree riservate
a ciascun contraente, accedibili mediante sistemi di
accesso controllato, tramite le quali sia possibile
consultare le coperture in essere, le condizioni
contrattuali sottoscritte, lo stato dei pagamenti e le
relative scadenze, e, limitatamente alle polizze vita, i
valori di riscatto e le valorizzazioni aggiornate.
9. Al fine di favorire il rafforzamento dei requisiti
professionali di cui all'articolo 111 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e anche in
considerazione della crescente diffusione dei rapporti
assicurativi da gestire in via telematica, entro 90 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
l'IVASS definisce con apposito regolamento, che dovra'
riunificare e armonizzare la disciplina esistente in
materia, gli standard organizzativi, tecnologici e
professionali riguardanti la formazione e l'aggiornamento
degli intermediari assicurativi, con riferimento ai
prodotti formativi, ai requisiti dei soggetti formatori e
alle caratteristiche tecniche e funzionali delle
piattaforme e-learning.
9-bis. Al fine di favorire la liberalizzazione e la
concorrenza a favore dei consumatori e degli utenti,
all'articolo 12 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
141, dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
«1-ter. Non costituisce esercizio di agenzia in
attivita' finanziaria la promozione e il collocamento di
contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto
qualsiasi forma da parte degli agenti di assicurazione
regolarmente iscritti nel Registro unico degli intermediari
assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109,
comma 2, lettera a), del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, su mandato diretto di banche ed intermediari
finanziari previsti dal titolo V del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385. Il soggetto mandante cura
l'aggiornamento professionale degli agenti assicurativi
mandatari, assicura il rispetto da parte loro della
disciplina prevista ai sensi del titolo VI del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e risponde per i
danni da essi cagionati nell'esercizio dell'attivita'
prevista dal presente comma, anche se conseguenti a
responsabilita' accertata in sede penale».
10. Al fine di favorire il superamento dell'attuale
segmentazione del mercato assicurativo ed accrescere il
grado di liberta' dei diversi operatori, gli intermediari
assicurativi di cui al comma 2, lettere a), b), d),
dell'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, nonche' quelli inseriti nell'elenco annesso al
registro degli intermediari medesimi ex articolo 33, comma
2 del regolamento ISVAP n. 5/06, possono adottare forme di
collaborazione reciproca nello svolgimento della propria
attivita' anche mediante l'utilizzo dei rispettivi mandati.
Detta collaborazione e' consentita sia tra intermediari
iscritti nella medesima sezione del registro o nell'elenco
a questo annesso, sia tra di loro reciprocamente, a
condizione che al cliente sia fornita, con le modalita' e
forme previste nel Codice delle assicurazioni private e sui
regolamenti attuativi, una corretta e completa informativa
in relazione al fatto che l'attivita' di intermediazione
viene svolta in collaborazione tra piu' intermediari,
nonche' l'indicazione dell'esatta identita', della sezione
di appartenenza e del ruolo svolto dai medesimi nell'ambito
della forma di collaborazione adottata. L'IVASS vigila
sulla corretta applicazione del presente articolo e puo'
adottare disposizioni attuative anche al fine di garantire
adeguata informativa ai consumatori.
11. Gli intermediari assicurativi che svolgono
attivita' di intermediazione in collaborazione tra di loro
ai sensi del comma 10 rispondono in solido per gli
eventuali danni sofferti dal cliente a cagione dello
svolgimento di tale attivita', salve le reciproche rivalse
nei loro rapporti interni.
12. A decorrere dal 1° gennaio 2013, le clausole fra
mandatario e impresa assicuratrice incompatibili con le
previsioni del comma 10 sono nulle per violazione di norma
imperativa di legge e si considerano non apposte. L'IVASS
vigila ed adotta eventuali direttive per l'applicazione
della norma e per garantire adeguata informativa ai
consumatori.
13. Anche al fine di incentivare lo sviluppo delle
forme di collaborazione di cui ai commi precedenti nei rami
assicurativi danni e di fornire impulso alla concorrenza
attraverso l'eliminazione di ostacoli di carattere
tecnologico, entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
l'IVASS, di concerto con il Ministero dello sviluppo
economico e sentite l'ANIA e le principali associazioni
rappresentative degli intermediari assicurativi, dovra'
definire specifiche e standard tecnici uniformi ai fini
della costituzione e regolazione dell'accesso ad una
piattaforma di interfaccia comune per le attivita' di
consultazione di cui all'articolo 34, comma 1 del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convento, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonche' di
preventivazione, monitoraggio e valutazione dei contratti
di assicurazione contro i danni.
14. Al fine di superare possibili disparita' di
trattamento tra i consumatori nel settore delle polizze
vita, il secondo comma dell'articolo 2952 del codice civile
e' sostituito dal seguente:
«Gli altri diritti derivanti dal contratto di
assicurazione e dal contratto di riassicurazione si
prescrivono in due anni dal giorno in cui si e' verificato
il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del
contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si
prescrivono in dieci anni».
15. Nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali e
dotazioni organizzative e finanziarie, l'IVASS, anche
mediante internet, garantisce un'adeguata informazione ai
consumatori sulle misure introdotte dal presente articolo e
assicura altresi', all'interno della relazione di cui
all'articolo 21, comma 2, un'esauriente valutazione del
loro impatto economico-finanziario e
tecnologico-organizzativo.
15-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
l'IVASS provvede, limitatamente al ramo assicurativo danni,
alla definizione di misure di semplificazione delle
procedure e degli adempimenti burocratici, con particolare
riferimento alla riduzione degli adempimenti cartacei e
della modulistica, nei rapporti contrattuali fra le imprese
di assicurazione, gli intermediari e la clientela, anche
favorendo le relazioni digitali, l'utilizzo della posta
elettronica certificata, la firma digitale e i pagamenti
elettronici e i pagamenti on line.
15-ter. L'IVASS, con apposita relazione da presentare
alle competenti Commissioni parlamentari entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto e successivamente con cadenza annuale
entro il 30 maggio di ciascun anno, informa sulle misure di
semplificazione adottate ai sensi del comma 15-bis e sui
risultati conseguiti in relazione a tale attivita'.
15-quater. Nei contratti di assicurazione connessi a
mutui e ad altri contratti di finanziamento, per i quali
sia stato corrisposto un premio unico il cui onere e'
sostenuto dal debitore/assicurato, le imprese, nel caso di
estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del
finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la
parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto
alla scadenza originaria, calcolata per il premio puro in
funzione degli anni e della frazione di anno mancanti alla
scadenza della copertura nonche' del capitale assicurato
residuo.
15-quinquies. Le condizioni di assicurazione indicano i
criteri e le modalita' per la definizione del rimborso di
cui al comma 15-quater. Le imprese possono trattenere
dall'importo dovuto le spese amministrative effettivamente
sostenute per l'emissione del contratto e per il rimborso
del premio, a condizione che le stesse siano indicate nella
proposta di contratto, nella polizza ovvero nel modulo di
adesione alla copertura assicurativa. Tali spese non devono
essere tali da costituire un limite alla portabilita' dei
mutui/finanziamenti ovvero un onere ingiustificato in caso
di rimborso.
15-sexies. In alternativa a quanto previsto al comma
15-quater, le imprese, su richiesta del
debitore/assicurato, forniscono la copertura assicurativa
fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo
beneficiario designato.
15-septies. Il presente articolo si applica a tutti i
contratti, compresi quelli commercializzati precedentemente
alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto; in tal caso le imprese aggiornano i
contratti medesimi sulla base della disciplina di cui ai
commi da 15-quater a 15-sexies.".
Comma 9.
- Si riporta il testo dell'articolo 148 del codice
delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 148. (Procedura di risarcimento). - 1. Per i
sinistri con soli danni a cose, la richiesta di
risarcimento deve recare l'indicazione degli aventi diritto
al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui
le cose danneggiate sono disponibili, per non meno di
cinque giorni non festivi, per l'ispezione diretta ad
accertare l'entita' del danno. Entro sessanta giorni dalla
ricezione di tale documentazione, l'impresa di
assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata
offerta per il risarcimento, ovvero comunica
specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare
offerta. Il termine di sessanta giorni e' ridotto a trenta
quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai
conducenti coinvolti nel sinistro. Il danneggiato puo'
procedere alla riparazione delle cose danneggiate solo dopo
lo spirare del termine indicato al periodo precedente,
entro il quale devono essere comunque completate le
operazioni di accertamento del danno da parte
dell'assicuratore, ovvero dopo il completamento delle
medesime operazioni, nel caso in cui esse si siano concluse
prima della scadenza del predetto termine. Qualora le cose
danneggiate non siano state messe a disposizione per
l'ispezione nei termini previsti dal presente articolo,
ovvero siano state riparate prima dell'ispezione stessa,
l'impresa, ai fini dell'offerta risarcitoria, effettuera'
le proprie valutazioni sull'entita' del danno solo previa
presentazione di fattura che attesti gli interventi
riparativi effettuati. Resta comunque fermo il diritto
dell'assicurato al risarcimento anche qualora ritenga di
non procedere alla riparazione.
2. L'obbligo di proporre al danneggiato congrua e
motivata offerta per il risarcimento del danno, ovvero di
comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta,
sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni
personali o il decesso. La richiesta di risarcimento deve
essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto
con le modalita' indicate al comma 1. La richiesta deve
contenere l'indicazione del codice fiscale degli aventi
diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze
nelle quali si e' verificato il sinistro ed essere
accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione
del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi
all'eta', all'attivita' del danneggiato, al suo reddito,
all'entita' delle lesioni subite, da attestazione medica
comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi
permanenti, nonche' dalla dichiarazione ai sensi
dell'articolo 142, comma 2, o, in caso di decesso, dallo
stato di famiglia della vittima. L'impresa di assicurazione
e' tenuta a provvedere all'adempimento del predetto obbligo
entro novanta giorni dalla ricezione di tale
documentazione.
2-bis. Ai fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni
fraudolenti, l'impresa di assicurazione provvede alla
consultazione dell'archivio informatico integrato di cui
all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, e successive modificazioni, e, qualora dal
risultato della consultazione, avuto riguardo al codice
fiscale dei soggetti coinvolti ovvero ai veicoli
danneggiati, emergano gli indici di anomalia definiti
dall'IVASS con apposito provvedimento, o qualora altri
indicatori di frode siano segnalati dai dispositivi
elettronici di cui all'articolo 132-ter, comma 1, del
presente codice o siano emersi in sede di perizia da cui
risulti documentata l'incongruenza del danno dichiarato dal
richiedente, l'impresa puo' decidere, entro i termini di
cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, di non fare
offerta di risarcimento, motivando tale decisione con la
necessita' di condurre ulteriori approfondimenti in
relazione al sinistro. La relativa comunicazione e'
trasmessa dall'impresa al danneggiato e all'IVASS, al quale
e' anche trasmessa la documentazione relativa alle analisi
condotte sul sinistro. Entro trenta giorni dalla
comunicazione della predetta decisione, l'impresa deve
comunicare al danneggiato le sue determinazioni conclusive
in merito alla richiesta di risarcimento. All'esito degli
approfondimenti condotti ai sensi del primo periodo,
l'impresa puo' non formulare offerta di risarcimento,
qualora, entro il termine di cui al terzo periodo, presenti
querela, nelle ipotesi in cui e' prevista, informandone
contestualmente l'assicurato nella comunicazione
concernente le determinazioni conclusive in merito alla
richiesta di risarcimento di cui al medesimo terzo periodo;
in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi e
il termine per la presentazione della querela, di cui
all'articolo 124, primo comma, del codice penale, decorre
dallo spirare del termine di trenta giorni entro il quale
l'impresa comunica al danneggiato le sue determinazioni
conclusive. Nei predetti casi, l'azione in giudizio
prevista dall'articolo 145 e' proponibile solo dopo la
ricezione delle determinazioni conclusive dell'impresa o,
in sua mancanza, allo spirare del termine di sessanta
giorni di sospensione della procedura. Rimane salvo il
diritto del danneggiato di ottenere l'accesso agli atti nei
termini previsti dall'articolo 146, salvo il caso di
presentazione di querela o denuncia.
3. Il danneggiato, in pendenza dei termini di cui ai
commi 1 e 2 e fatto salvo quanto stabilito dal comma 5, non
puo' rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla
valutazione del danno alle cose, nei termini di cui al
comma 1, o del danno alla persona, da parte dell'impresa.
Qualora cio' accada, i termini per l'offerta risarcitoria o
per la comunicazione dei motivi per i quali l'impresa non
ritiene di fare offerta sono sospesi.
4. L'impresa di assicurazione puo' richiedere ai
competenti organi di polizia le informazioni acquisite
relativamente alle modalita' dell'incidente, alla residenza
e al domicilio delle parti e alla targa di immatricolazione
o altro analogo segno distintivo, ma e' tenuta al rispetto
dei termini stabiliti dai commi 1 e 2 anche in caso di
sinistro che abbia determinato sia danni a cose che lesioni
personali o il decesso.
5. In caso di richiesta incompleta l'impresa di
assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni
dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni; in
tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono
nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti
integrativi.
6. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma
offertagli, l'impresa provvede al pagamento entro quindici
giorni dalla ricezione della comunicazione.
7. Entro ugual termine l'impresa corrisponde la somma
offerta al danneggiato che abbia comunicato di non
accettare l'offerta. La somma in tal modo corrisposta e'
imputata nella liquidazione definitiva del danno.
8. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione senza che
l'interessato abbia fatto pervenire alcuna risposta,
l'impresa corrisponde al danneggiato la somma offerta con
le stesse modalita', tempi ed effetti di cui al comma 7.
9. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di
cui al presente articolo, l'impresa di assicurazione non
puo' opporre al danneggiato l'eventuale inadempimento da
parte dell'assicurato dell'obbligo di avviso del sinistro
di cui all'articolo 1913 del codice civile.
10. In caso di sentenza a favore del danneggiato,
quando la somma offerta ai sensi dei commi 1 o 2 sia
inferiore alla meta' di quella liquidata, al netto di
eventuale rivalutazione ed interessi, il giudice trasmette,
contestualmente al deposito in cancelleria, copia della
sentenza all'IVASS per gli accertamenti relativi
all'osservanza delle disposizioni del presente capo.
11. L'impresa, quando corrisponde compensi
professionali per l'eventuale assistenza prestata da
professionisti, e' tenuta a richiedere la documentazione
probatoria relativa alla prestazione stessa e ad indicarne
il corrispettivo separatamente rispetto alle voci di danno
nella quietanza di liquidazione. L'impresa, che abbia
provveduto direttamente al pagamento dei compensi dovuti al
professionista, ne da' comunicazione al danneggiato,
indicando l'importo corrisposto.
11-bis. Resta ferma per l'assicurato la facolta' di
ottenere l'integrale risarcimento per la riparazione a
regola d'arte del veicolo danneggiato avvalendosi di
imprese di autoriparazione di propria fiducia abilitate ai
sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122. A tal fine,
l'impresa di autoriparazione fornisce la documentazione
fiscale e un'idonea garanzia sulle riparazioni effettuate,
con una validita' non inferiore a due anni per tutte le
parti non soggette a usura ordinaria.".
- La legge 5 febbraio 1992, n.122 (Disposizioni in
materia di sicurezza della circolazione stradale e
disciplina dell'attivita' di autoriparazione) e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 1992, n. 41.
Comma 10.
- Si riporta il testo dell'articolo 137 del codice del
consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206, e successive modificazioni:
"Art. 137. (Elenco delle associazioni dei consumatori e
degli utenti rappresentative a livello nazionale). - 1.
Presso il Ministero dello sviluppo economico e' istituito
l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti
rappresentative a livello nazionale.
2. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al possesso,
da comprovare con la presentazione di documentazione
conforme alle prescrizioni e alle procedure stabilite con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, dei seguenti
requisiti:
a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per
scrittura privata autenticata, da almeno tre anni e
possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base
democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei
consumatori e degli utenti, senza fine di lucro;
b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato
annualmente con l'indicazione delle quote versate
direttamente all'associazione per gli scopi statutari;
c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per
mille della popolazione nazionale e presenza sul territorio
di almeno cinque regioni o province autonome, con un numero
di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti
di ciascuna di esse, da certificare con dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal legale
rappresentante dell'associazione con le modalita' di cui
agli articoli 46 e seguenti del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
d) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate
e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli
associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle
norme vigenti in materia di contabilita' delle associazioni
non riconosciute;
e) svolgimento di un'attivita' continuativa nei tre
anni precedenti;
f) non avere i suoi rappresentanti legali subito
alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione
all'attivita' dell'associazione medesima, e non rivestire i
medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di
amministratori di imprese di produzione e servizi in
qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui
opera l'associazione.
3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti e'
preclusa ogni attivita' di promozione o pubblicita'
commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da
terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di
produzione o di distribuzione.
4. Il Ministero dello sviluppo economico provvede
annualmente all'aggiornamento dell'elenco.
5. All'elenco di cui al presente articolo possono
iscriversi anche le associazioni dei consumatori e degli
utenti operanti esclusivamente nei territori ove risiedono
minoranze linguistiche costituzionalmente riconosciute, in
possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a), b),
d), e) e f), nonche' con un numero di iscritti non
inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della regione o
provincia autonoma di riferimento, da certificare con
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal
legale rappresentante dell'associazione con le modalita' di
cui agli articoli 46 e seguenti del citato testo unico, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
2000.
6. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla
Commissione europea l'elenco di cui al comma 1, comprensivo
anche degli enti di cui all'articolo 139, comma 2, nonche'
i relativi aggiornamenti al fine dell'iscrizione
nell'elenco degli enti legittimati a proporre azioni
inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei
consumatori istituito presso la stessa Commissione
europea.".
- Il testo dell'articolo 148 del codice delle
assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, cosi'
come modificato dalla presente legge, e' riportato in nota
al comma 9.
Comma 12.
- Si riporta il testo dell'articolo 133 del codice
delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 133. (Formule tariffarie). - 1. Per i
ciclomotori, i motocicli, le autovetture e per altre
categorie di veicoli a motore che possono essere
individuate dall'IVASS, con regolamento, i contratti di
assicurazione debbono essere stipulati in base a condizioni
di polizza che prevedano ad ogni scadenza annuale la
variazione in aumento od in diminuzione del premio
applicato all'atto della stipulazione o del rinnovo, in
relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un
certo periodo di tempo, oppure in base a clausole di
franchigia che prevedano un contributo dell'assicurato al
risarcimento del danno o in base a formule miste fra le due
tipologie. L'individuazione delle categorie di veicoli e'
effettuata tenendo conto delle esigenze di prevenzione. La
predetta variazione del premio, in aumento o in
diminuzione, da indicare, in valore assoluto e in
percentuale rispetto alla tariffa in vigore applicata
dall'impresa, all'atto dell'offerta di preventivo della
stipulazione o di rinnovo, si applica automaticamente,
fatte salve le migliori condizioni, nella misura
preventivamente quantificata in rapporto alla classe di
appartenenza attribuita alla polizza ed esplicitamente
indicata nel contratto. Il mancato rispetto della
disposizione di cui al presente comma comporta
l'applicazione, da parte dell'IVASS, di una sanzione
amministrativa da 1.000 euro a 50.000 euro.
1-bis. E' fatto divieto alle imprese di assicurazione
di differenziare la progressione e l'attribuzione delle
classi di merito interne in funzione della durata del
rapporto contrattuale tra l'assicurato e la medesima
impresa, ovvero in base a parametri che ostacolino la
mobilita' tra diverse imprese di assicurazione. In
particolare, le imprese di assicurazione devono garantire
al soggetto che stipula il nuovo contratto, nell'ambito
della classe di merito, le condizioni di premio assegnate
agli assicurati aventi identiche caratteristiche di
rischio.
2. Le imprese di assicurazione hanno diritto di accesso
telematico all'anagrafe nazionale delle persone abilitate
alla guida prevista dal codice della strada presso il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a scopo di
verifica e aggiornamento delle informazioni relative
all'abilitazione alla guida secondo condizioni economiche e
tecniche strettamente correlate ai costi del servizio
erogato. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali, sono adottate le disposizioni di attuazione.".
Comma 13.
- Il testo dell'articolo 133 del codice delle
assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, come modificato dalla presente
legge, e' riportato in nota al comma 12.
Comma 14.
- Si riporta il testo dell'articolo 134 del codice
delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 134. (Attestazione sullo stato del rischio). - 1.
L'IVASS, con regolamento, determina le indicazioni relative
all'attestazione sullo stato del rischio che, in occasione
di ciascuna scadenza annuale dei contratti di assicurazione
obbligatoria relativi ai veicoli a motore, l'impresa deve
consegnare al contraente o, se persona diversa, al
proprietario ovvero all'usufruttuario, all'acquirente con
patto di riservato dominio o al locatario in caso di
locazione finanziaria. Le indicazioni contenute
nell'attestazione sullo stato del rischio devono
comprendere la specificazione della tipologia del danno
liquidato.
1-bis. I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto di
esigere in qualunque momento, entro quindici giorni dalla
richiesta, l'attestazione sullo stato del rischio relativo
agli ultimi cinque anni del contratto di assicurazione
obbligatoria relativo ai veicoli a motore secondo le
modalita' stabilite dall'IVASS con il regolamento di cui al
comma 1.
1-ter. La consegna dell'attestazione sullo stato del
rischio, ai sensi dei commi 1 e 1-bis, nonche' ai sensi del
regolamento dell'IVASS di cui al comma 1, e' effettuata per
via telematica, attraverso l'utilizzo delle banche dati
elettroniche di cui al comma 2 del presente articolo o di
cui all'articolo 135.
2. Il regolamento prevede l'obbligo, a carico delle
imprese di assicurazione, di inserimento delle informazioni
riportate sull'attestato di rischio in una banca dati
elettronica detenuta da enti pubblici ovvero, qualora gia'
esistente, da enti privati, al fine di consentire adeguati
controlli nell'assunzione dei contratti di assicurazione di
cui all'articolo 122, comma 1. In ogni caso l'IVASS ha
accesso gratuito alla banca dati contenente le informazioni
sull'attestazione.
3. La classe di merito indicata sull'attestato di
rischio si riferisce al proprietario del veicolo. Il
regolamento stabilisce la validita', comunque non inferiore
a dodici mesi, ed individua i termini relativi alla
decorrenza ed alla durata del periodo di osservazione. In
caso di cessazione del rischio assicurato o in caso di
sospensione o di mancato rinnovo del contratto di
assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l'ultimo
attestato di rischio conseguito conserva validita' per un
periodo di cinque anni.
4. L'attestazione sullo stato del rischio, all'atto
della stipulazione di un contratto per il medesimo veicolo
al quale si riferisce l'attestato, e' acquisita
direttamente dall'impresa assicuratrice in via telematica
attraverso le banche dati di cui al comma 2 del presente
articolo e di cui all'articolo 135.
4-bis. L'impresa di assicurazione, in tutti i casi di
stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore
veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona
fisica gia' titolare di polizza assicurativa o da un
componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare,
non puo' assegnare al contratto una classe di merito piu'
sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo
attestato di rischio conseguito sul veicolo gia' assicurato
e non puo' discriminare in funzione della durata del
rapporto garantendo, nell'ambito della classe di merito, le
condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le
stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula
il nuovo contratto.
4-ter. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro,
le imprese di assicurazione non possono applicare alcuna
variazione di classe di merito prima di aver accertato
l'effettiva responsabilita' del contraente, che e'
individuata nel responsabile principale del sinistro,
secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e
fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale. Ove
non sia possibile accertare la responsabilita' principale,
ovvero, in via provvisoria, salvo conguaglio, in caso di
liquidazione parziale, la responsabilita' si computa pro
quota in relazione al numero dei conducenti coinvolti, ai
fini della eventuale variazione di classe a seguito di piu'
sinistri. In ogni caso, le variazioni peggiorative
apportate alla classe di merito e i conseguenti incrementi
del premio per gli assicurati che hanno esercitato la
facolta' di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b),
devono essere inferiori a quelli altrimenti applicati.
4-ter.1. Conseguentemente al verificarsi di un
sinistro, qualora l'assicurato accetti l'installazione di
uno dei dispositivi di cui all'articolo 132-ter, le
variazioni peggiorative apportate alla classe di merito e i
conseguenti incrementi del premio devono essere inferiori a
quelli altrimenti applicati.
4-quater. E' fatto comunque obbligo alle imprese di
assicurazione di comunicare tempestivamente al contraente
le variazioni peggiorative apportate alla classe di
merito.".
Comma 15.
- Si riporta il testo dell'articolo 135 del codice
delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, cosi'
come modificato dalla presente legge:
"Art.135. (Banca dati sinistri e banche dati anagrafe
testimoni e anagrafe danneggiati). - 1. Allo scopo di
rendere piu' efficace la prevenzione e il contrasto di
comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni
obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in
Italia, sono istituite presso l'IVASS una banca dati dei
sinistri ad essi relativi e due banche dati denominate
«anagrafe testimoni» e «anagrafe danneggiati».
2. Le imprese di assicurazione autorizzate in Italia
all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore sono tenute a comunicare i dati
riguardanti i sinistri gestiti, compresi i sinistri gestiti
in qualita' di impresa designata ai sensi dell'articolo
286, nonche' i sinistri gestiti dall'Ufficio centrale
italiano ai sensi dell'articolo 125, comma 5, e
dell'articolo 296, secondo le modalita' stabilite con
regolamento adottato dall'IVASS. Al medesimo adempimento
sono tenute le imprese aventi sede legale in uno Stato
membro dell'Unione europea ammesse a operare in Italia in
regime di libera prestazione dei servizi o in regime di
stabilimento e abilitate all'esercizio dell'assicurazione
obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore nel territorio della
Repubblica.
3. Le procedure di organizzazione e di funzionamento,
le modalita' e le condizioni di accesso alle banche dati di
cui al comma 1, da parte delle pubbliche amministrazioni,
dell'autorita' giudiziaria, delle forze di polizia, delle
imprese di assicurazione e di soggetti terzi, nonche' gli
obblighi di consultazione delle banche dati da parte delle
imprese di assicurazione in fase di liquidazione dei
sinistri, sono stabiliti dall'IVASS, con regolamento,
sentiti il Ministero dello sviluppo economico e il
Ministero dell'interno, e, per i profili di tutela della
riservatezza, il Garante per la protezione dei dati
personali.
3-bis. In caso di sinistri con soli danni a cose,
l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di
accadimento dell'incidente deve risultare dalla denuncia di
sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato
nei confronti dell'impresa di assicurazione o, in mancanza,
deve essere richiesta dall'impresa di assicurazione con
espresso avviso all'assicurato delle conseguenze
processuali della mancata risposta. In quest'ultimo caso,
l'impresa di assicurazione deve effettuare la richiesta di
indicazione dei testimoni con raccomandata con avviso di
ricevimento entro il termine di sessanta giorni dalla
denuncia del sinistro e la parte che riceve tale richiesta
effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di
sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. L'impresa
di assicurazione deve procedere a sua volta
all'individuazione e alla comunicazione di eventuali
ulteriori testimoni entro il termine di sessanta giorni.
Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle
autorita' di polizia intervenute sul luogo dell'incidente,
l'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento
successivo comporta l'inammissibilita' della prova
testimoniale addotta.
3-ter. In caso di giudizio, il giudice, sulla base
della documentazione prodotta, non ammette le testimonianze
che non risultino acquisite secondo le modalita' previste
dal comma 3-bis. Il giudice dispone l'audizione dei
testimoni che non sono stati indicati nel rispetto del
citato comma 3-bis nei soli casi in cui risulti comprovata
l'oggettiva impossibilita' della loro tempestiva
identificazione.
3-quater. Nelle controversie civili promosse per
l'accertamento della responsabilita' e per la
quantificazione dei danni, il giudice, anche su documentata
segnalazione delle parti che, a tale fine, possono
richiedere i dati all'IVASS, trasmette un'informativa alla
procura della Repubblica, per quanto di competenza, in
relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di
testimoni presenti in piu' di tre sinistri negli ultimi
cinque anni registrati nella banca dati dei sinistri di cui
al comma 1. Il presente comma non si applica agli ufficiali
e agli agenti delle autorita' di polizia che sono chiamati
a testimoniare.".
Comma 16.
- Il testo dell'articolo 135 del codice delle
assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, come
modificato dalla presente legge, e' riportato in nota al
comma 15.
Comma 20.
- Il testo dell'articolo 32 del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la
concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitivita'), convertito, con modificazioni, dalla legge
24 marzo 2012, n. 27, come modificato dalla presente legge,
e' riportato in nota al comma 5.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 (codice
in materia di protezione dei dati personali) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174.
- Si riporta il testo dell'articolo 28 del codice in
materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n.196:
"Art. 28. (Titolare del trattamento). - 1. Quando il
trattamento e' effettuato da una persona giuridica, da una
pubblica amministrazione o da un qualsiasi altro ente,
associazione od organismo, titolare del trattamento e'
l'entita' nel suo complesso o l'unita' od organismo
periferico che esercita un potere decisionale del tutto
autonomo sulle finalita' e sulle modalita' del trattamento,
ivi compreso il profilo della sicurezza.".
Comma 21.
- Il testo dell'articolo 148 del codice delle
assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, come modificato dalla presente
legge, e' riportato in nota al comma 9.
- Il testo dell'articolo 21 del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la
crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni
e' riportato in nota al comma 2.
Comma 22.
- Il testo dell'articolo 148 del codice delle
assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, come modificato dalla presente
legge, e' riportato in nota al comma 9.
- Si riporta il testo dell'articolo 145 del codice
delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni:
"Art.145. (Proponibilita' dell'azione di risarcimento).
- 1. Nel caso si applichi la procedura di cui all'articolo
148, l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla
circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi e'
obbligo di assicurazione, puo' essere proposta solo dopo
che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso
di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il
danneggiato abbia chiesto all'impresa di assicurazione il
risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza,
avendo osservato le modalita' ed i contenuti previsti
all'articolo 148.
2. Nel caso in cui si applichi la procedura di cui
all'articolo 149 l'azione per il risarcimento dei danni
causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i
quali vi e' obbligo di assicurazione, puo' essere proposta
solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta
in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui
il danneggiato abbia chiesto alla propria impresa di
assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, inviata per
conoscenza all'impresa di assicurazione dell'altro veicolo
coinvolto, avendo osservato le modalita' ed i contenuti
previsti dagli articoli 149 e 150.".
- Si riporta il testo dell'articolo 146 del codice
delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni:
"Art. 146. (Diritto di accesso agli atti). - 1. Fermo
restando quanto previsto per l'accesso ai singoli dati
personali dal codice in materia di protezione dei dati
personali, le imprese di assicurazione esercenti
l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei
natanti sono tenute a consentire ai contraenti ed ai
danneggiati il diritto di accesso agli atti a conclusione
dei procedimenti di valutazione, constatazione e
liquidazione dei danni che li riguardano.
2. L'esercizio del diritto di accesso non e' consentito
quando abbia ad oggetto atti relativi ad accertamenti che
evidenziano indizi o prove di comportamenti fraudolenti. E'
invece sospeso in pendenza di controversia giudiziaria tra
l'impresa e il richiedente, fermi restando i poteri
attribuiti dalla legge all'autorita' giudiziaria.
3. Se, entro sessanta giorni dalla richiesta scritta,
l'assicurato o il danneggiato non e' messo in condizione di
prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia a
sue spese, puo' inoltrare reclamo all'IVASS anche al fine
di veder garantito il proprio diritto.
4. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro della giustizia, con regolamento adottato
su proposta dell'IVASS, individua la tipologia degli atti
soggetti e di quelli esclusi dall'accesso e determina gli
obblighi delle imprese, gli oneri a carico dei richiedenti,
nonche' i termini e le altre condizioni per l'esercizio del
diritto di cui al comma 1.".
Comma 23.
- Si riporta il testo dell'articolo 201 del codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285 e successive modificazioni, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 201. (Notificazione delle violazioni). - 1.
Qualora la violazione non possa essere immediatamente
contestata, il verbale, con gli estremi precisi e
dettagliati della violazione e con la indicazione dei
motivi che hanno reso impossibile la contestazione
immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento,
essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando
questi non sia stato identificato e si tratti di violazione
commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di
targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale
risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento.
Se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere
fatta all'intestatario del contrassegno di identificazione.
Nel caso di accertamento della violazione nei confronti
dell'intestatario del veicolo che abbia dichiarato il
domicilio legale ai sensi dell'articolo 134, comma 1-bis,
la notificazione del verbale e' validamente eseguita quando
sia stata effettuata presso il medesimo domicilio legale
dichiarato dall'interessato. Qualora l'effettivo
trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia
identificato successivamente alla commissione della
violazione la notificazione puo' essere effettuata agli
stessi entro novanta giorni dalla data in cui risultino dai
pubblici registri o nell'archivio nazionale dei veicoli
l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni
identificative degli interessati o comunque dalla data in
cui la pubblica amministrazione e' posta in grado di
provvedere alla loro identificazione. Quando la violazione
sia stata contestata immediatamente al trasgressore, il
verbale deve essere notificato ad uno dei soggetti
individuati ai sensi dell'articolo 196 entro cento giorni
dall'accertamento della violazione. Per i residenti
all'estero la notifica deve essere effettuata entro
trecentosessanta giorni dall'accertamento.
1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei
seguenti casi la contestazione immediata non e' necessaria
e agli interessati sono notificati gli estremi della
violazione nei termini di cui al comma 1:
a) impossibilita' di raggiungere un veicolo lanciato
ad eccessiva velocita';
b) attraversamento di un incrocio con il semaforo
indicante la luce rossa;
c) sorpasso vietato;
d) accertamento della violazione in assenza del
trasgressore e del proprietario del veicolo;
e) accertamento della violazione per mezzo di
appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti
dagli organi di Polizia stradale e nella loro
disponibilita' che consentono la determinazione
dell'illecito in tempo successivo poiche' il veicolo
oggetto del rilievo e' a distanza dal posto di accertamento
o comunque nell'impossibilita' di essere fermato in tempo
utile o nei modi regolamentari;
f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui
all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002,
n. 168, e successive modificazioni;
g) rilevazione degli accessi di veicoli non
autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico
limitato, alle aree pedonali, alle piazzole di carico e
scarico di merci, o della circolazione sulle corsie e sulle
strade riservate attraverso i dispositivi previsti
dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio
1997, n. 127; (1255)
g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli
articoli 80, 141, 143, commi 11 e 12, 146, 167, 170, 171,
193, 213 e 214, per mezzo di appositi dispositivi o
apparecchiature di rilevamento.
g-ter) accertamento, per mezzo di appositi dispositivi
o apparecchiature di rilevamento, della violazione
dell'obbligo dell'assicurazione per la responsabilita'
civile verso terzi, effettuato mediante il confronto dei
dati rilevati riguardanti il luogo, il tempo e
l'identificazione dei veicoli con quelli risultanti
dall'elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti
dall'assicurazione per la responsabilita' civile verso
terzi, di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27.
1-ter. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis
nei quali non e' avvenuta la contestazione immediata, il
verbale notificato agli interessati deve contenere anche
l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la
contestazione immediata. Nei casi previsti alle lettere b),
f) e g) del comma 1-bis non e' necessaria la presenza degli
organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga
mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono
stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in
modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere
gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di
cui all'articolo 12, comma 1.
1-quater. In occasione della rilevazione delle
violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-bis), non e'
necessaria la presenza degli organi di polizia stradale
qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o
apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati
per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali
strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi
di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, e
fuori dei centri abitati possono essere installati ed
utilizzati solo sui tratti di strada individuati dai
prefetti, secondo le direttive fornite dal Ministero
dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti. I tratti di strada di cui al periodo
precedente sono individuati tenendo conto del tasso di
incidentalita' e delle condizioni strutturali,
plano-altimetriche e di traffico.
1-quinquies. In occasione della rilevazione delle
violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-ter), non e'
necessaria la presenza degli organi di polizia stradale
qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o
apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati
per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali
strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi
di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del
presente codice. La documentazione fotografica prodotta
costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n.
689, in ordine alla circostanza che al momento del
rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di
immatricolazione, stava circolando sulla strada. Qualora,
in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al
citato comma 1-bis, lettera g-ter), risulti che al momento
del rilevamento un veicolo munito di targa di
immatricolazione fosse sprovvisto della copertura
assicurativa obbligatoria, si applica la sanzione
amministrativa ai sensi dell'articolo 193.
2. Qualora la residenza, la dimora o il domicilio del
soggetto cui deve essere effettuata la notifica non siano
noti, la notifica stessa non e' obbligatoria nei confronti
di quel soggetto e si effettua agli altri soggetti di cui
al comma 1.
2-bis. Le informazioni utili ai fini della notifica del
verbale all'effettivo trasgressore ed agli altri soggetti
obbligati possono essere assunte anche dall'Anagrafe
tributaria.
3. Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi
indicati nell'art. 12, dei messi comunali o di un
funzionario dell'amministrazione che ha accertato la
violazione, con le modalita' previste dal codice di
procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le
norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale.
Nelle medesime forme si effettua la notificazione dei
provvedimenti di revisione, sospensione e revoca della
patente di guida e di sospensione della carta di
circolazione. Comunque, le notificazioni si intendono
validamente eseguite quando siano fatte alla residenza,
domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di
circolazione o dall'archivio nazionale dei veicoli
istituito presso il Dipartimento per i trasporti terrestri
o dal P.R.A. o dalla patente di guida del conducente.
4. Le spese di accertamento e di notificazione sono
poste a carico di chi e' tenuto al pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria.
5. L'obbligo di pagare la somma dovuta per la
violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria,
si estingue nei confronti del soggetto a cui la
notificazione non sia stata effettuata nel termine
prescritto.
5-bis. Nel caso di accertamento di violazione per
divieto di fermata e di sosta ovvero di violazione del
divieto di accesso o transito nelle zone a traffico
limitato, nelle aree pedonali o in zone interdette alla
circolazione, mediante apparecchi di rilevamento a
distanza, quando dal pubblico registro automobilistico o
dal registro della motorizzazione il veicolo risulta
intestato a soggetto pubblico istituzionale, individuato
con decreto del Ministro dell'interno, il comando o
l'ufficio che procede interrompe la procedura sanzionatoria
per comunicare al soggetto intestatario del veicolo
l'inizio del procedimento al fine di conoscere, tramite il
responsabile dell'ufficio da cui dipende il conducente del
veicolo, se lo stesso, in occasione della commessa
violazione, si trovava in una delle condizioni previste
dall'articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In
caso di sussistenza dell'esclusione della responsabilita',
il comando o l'ufficio procedente trasmette gli atti al
prefetto ai sensi dell'articolo 203 per l'archiviazione. In
caso contrario, si procede alla notifica del verbale al
soggetto interessato ai sensi dell'articolo 196, comma 1;
dall'interruzione della procedura fino alla risposta del
soggetto intestatario del veicolo rimangono sospesi i
termini per la notifica.".
- Si riporta il testo dell'articolo 31, comma 2, del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti
per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitivita'), convertito, con modificazioni, dalla legge
24 marzo 2012, n. 27:
"Art. 31. Contrasto della contraffazione dei
contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la
responsabilita' civile verso i terzi per i danni derivanti
dalla circolazione dei veicoli a motore su strada.
1. (Omissis).
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
avvalendosi dei dati forniti gratuitamente dalle compagnie
di assicurazione, forma periodicamente un elenco dei
veicoli a motore che non risultano coperti
dall'assicurazione per la responsabilita' civile verso i
terzi prevista dall'articolo 122 del codice delle
assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, con esclusione dei periodi di
sospensiva dell'assicurazione regolarmente
contrattualizzati. Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti comunica ai rispettivi proprietari l'inserimento
dei veicoli nell'elenco di cui al primo periodo,
informandoli circa le conseguenze previste a loro carico
nel caso in cui i veicoli stessi siano posti in
circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste
equiparate. Gli iscritti nell'elenco hanno quindici giorni
di tempo per regolarizzare la propria posizione. Trascorso
il termine di quindici giorni dalla comunicazione, l'elenco
di coloro che non hanno regolarizzato la propria posizione
viene messo a disposizione delle forze di polizia e delle
prefetture competenti in ragione del luogo di residenza del
proprietario del veicolo. Agli adempimenti di cui al comma
1 e di cui al primo periodo del presente comma si provvede
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente.".
- Si riporta il testo dell'articolo 12 del codice della
strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285
e successive modificazioni:
"Art. 12. (Espletamento dei servizi di polizia
stradale). - 1. L'espletamento dei servizi di polizia
stradale previsti dal presente codice spetta:
a) in via principale alla specialita' Polizia
Stradale della Polizia di Stato;
b) alla Polizia di Stato;
c) all'Arma dei carabinieri;
d) al Corpo della guardia di finanza;
d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale,
nell'ambito del territorio di competenza;
e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale,
nell'ambito del territorio di competenza;
f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti
al servizio di polizia stradale;
f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo
forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto.
2. L'espletamento dei servizi di cui all'articolo 11,
comma 1, lettere a) e b), spetta anche ai rimanenti
ufficiali e agenti di polizia giudiziaria indicati
nell'art. 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.
3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in
materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo
sull'uso delle strade possono, inoltre, essere effettuati,
previo superamento di un esame di qualificazione secondo
quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:
a) dal personale dell'Ispettorato generale per la
circolazione e la sicurezza stradale, dell'Amministrazione
centrale e periferica del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, del Dipartimento per i trasporti terrestri
appartenente al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e dal personale dell'A.N.A.S.;
b) dal personale degli uffici competenti in materia
di viabilita' delle regioni, delle province e dei comuni,
limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di
proprieta' degli enti da cui dipendono;
c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei
comuni aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere,
limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui
tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;
d) dal personale dell'ente ferrovie dello Stato e
delle ferrovie e tramvie in concessione, che espletano
mansioni ispettive o di vigilanza, nell'esercizio delle
proprie funzioni e limitatamente alle violazioni commesse
nell'ambito dei passaggi a livello dell'amministrazione di
appartenenza;
e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali
dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma
7;
f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto,
dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma
7.
3-bis. I servizi di scorta per la sicurezza della
circolazione, nonche' i conseguenti servizi diretti a
regolare il traffico, di cui all'articolo 11, comma 1,
lettere c) e d), possono inoltre essere effettuati da
personale abilitato a svolgere scorte tecniche ai veicoli
eccezionali e ai trasporti in condizione di eccezionalita',
limitatamente ai percorsi autorizzati con il rispetto delle
prescrizioni imposte dagli enti proprietari delle strade
nei provvedimenti di autorizzazione o di quelle richieste
dagli altri organi di polizia stradale di cui al comma 1.
4. La scorta e l'attuazione dei servizi diretti ad
assicurare la marcia delle colonne militari spetta,
inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa
delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico
attestato rilasciato dall'autorita' militare competente.
5. I soggetti indicati nel presente articolo, eccetto
quelli di cui al comma 3-bis, quando non siano in uniforme,
per espletare i propri compiti di polizia stradale devono
fare uso di apposito segnale distintivo, conforme al
modello stabilito nel regolamento.".
- Si riporta il testo dell'articolo 13 della legge 24
novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale):
"Art. 13. (Atti di accertamento). - Gli organi addetti
al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui
violazione e' prevista la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di denaro possono, per
l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza,
assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di
luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici,
descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione
tecnica.
Possono altresi' procedere al sequestro cautelare delle
cose che possono formare oggetto di confisca
amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice
di procedura penale consente il sequestro alla polizia
giudiziaria.
E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o
del natante posto in circolazione senza essere coperto
dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in
circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato
il documento di circolazione.
All'accertamento delle violazioni punite con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di
denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti
di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i
poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere,
quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi
di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata
dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del
luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere
effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma
dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del
codice di procedura penale.
E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di
accertamento previsti dalle leggi vigenti.".
- Si riporta il testo dell'articolo 193 del codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285 e successive modificazioni:
"Art. 193. (Obbligo dell'assicurazione di
responsabilita' civile). - 1. I veicoli a motore senza
guida di rotaie, compreso i filoveicoli e i rimorchi, non
possono essere posti in circolazione sulla strada senza la
copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni
di legge sulla responsabilita' civile verso terzi.
2. Chiunque circola senza la copertura
dell'assicurazione e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 849 ad euro 3.396.
3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 e'
ridotta ad un quarto quando l'assicurazione del veicolo per
la responsabilita' verso i terzi sia comunque resa operante
nei quindici giorni successivi al termine di cui all'art.
1901, secondo comma, del codice civile. La sanzione
amministrativa di cui al comma 2 e' altresi' ridotta ad un
quarto quando l'interessato entro trenta giorni dalla
contestazione della violazione, previa autorizzazione
dell'organo accertatore, esprime la volonta' e provvede
alla demolizione e alle formalita' di radiazione del
veicolo. In tale caso l'interessato ha la disponibilita'
del veicolo e dei documenti relativi esclusivamente per le
operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo
previo versamento presso l'organo accertatore di una
cauzione pari all'importo della sanzione minima edittale
previsto dal comma 2. Ad avvenuta demolizione certificata a
norma di legge, l'organo accertatore restituisce la
cauzione, decurtata dell'importo previsto a titolo di
sanzione amministrativa pecuniaria.
4. Si applica l'articolo 13, comma 3, della legge 24
novembre 1981, n. 689. L'organo accertatore ordina che la
circolazione sulla strada del veicolo sia fatta
immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni
caso prelevato, trasportato e depositato in luogo non
soggetto a pubblico passaggio, individuato in via ordinaria
dall'organo accertatore o, in caso di particolari
condizioni, concordato con il trasgressore. Quando
l'interessato effettua il pagamento della sanzione in
misura ridotta ai sensi dell'articolo 202, corrisponde il
premio di assicurazione per almeno sei mesi e garantisce il
pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del
veicolo sottoposto a sequestro, l'organo di Polizia che ha
accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo
all'avente diritto, dandone comunicazione al prefetto.
Quando nei termini previsti non sia stato proposto ricorso
e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta,
l'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore
invia il verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce
titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 203, comma 3, e il
veicolo e' confiscato ai sensi dell'articolo 213.
4-bis. Salvo che debba essere disposta confisca ai
sensi dell'articolo 240 del codice penale, e' sempre
disposta la confisca amministrativa del veicolo intestato
al conducente sprovvisto di copertura assicurativa quando
sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o
contraffatti. Nei confronti di colui che abbia falsificato
o contraffatto i documenti assicurativi di cui al
precedente periodo e' sempre disposta la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida per un anno. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 213 del presente codice.
4-ter. L'accertamento della mancanza di copertura
assicurativa obbligatoria del veicolo puo' essere
effettuato anche mediante il raffronto dei dati relativi
alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici con quelli
provenienti dai dispositivi o apparecchiature di cui alle
lettere e), f) e g) del comma 1-bis dell'articolo 201,
omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo
completamente automatico e gestiti direttamente dagli
organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1.
4-quater. Qualora, in base alle risultanze del
raffronto dei dati di cui al comma 4-ter, risulti che al
momento del rilevamento un veicolo munito di targa di
immatricolazione fosse sprovvisto della copertura
assicurativa obbligatoria, l'organo di polizia procedente
invita il proprietario o altro soggetto obbligato in solido
a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria, ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 180, comma 8.
4-quinquies. La documentazione fotografica prodotta dai
dispositivi o apparecchiature di cui al comma 4-ter,
costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n.
689, in ordine alla circostanza che al momento del
rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di
immatricolazione, stava circolando sulla strada."
Comma 24.
- La legge 5 febbraio 1992, n.122 (Disposizioni in
materia di sicurezza della circolazione stradale e
disciplina dell'attivita' di autoriparazione) e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 1992, n. 41.
Comma 25.
- Si riporta il testo dell'articolo 170-bis del codice
delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 170-bis. (Durata del contratto). - 1. Il
contratto di assicurazione obbligatoria della
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale o, su
richiesta dell'assicurato, di anno piu' frazione, si
risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non
puo' essere tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo
1899, primo e secondo comma, del codice civile. L'impresa
di assicurazione e' tenuta ad avvisare il contraente della
scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta
giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo
giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia
prestata con il precedente contratto assicurativo fino
all'effetto della nuova polizza.
1-bis. La risoluzione di cui al comma 1 si applica
anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio
principale della responsabilita' civile derivante dalla
circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto,
ovvero un altro contratto stipulato contestualmente,
garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i
rischi accessori".
Comma 26.
- Si riporta il testo dell'articolo 3, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure
urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo
sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, come modificata dalla presente
legge:
"Art. 3. (Abrogazione delle indebite restrizioni
all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle
attivita' economiche). - 1. Comuni, Province, Regioni e
Stato, entro il 30 settembre 2012, adeguano i rispettivi
ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e
l'attivita' economica privata sono libere ed e' permesso
tutto cio' che non e' espressamente vietato dalla legge nei
soli casi di:
a) vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e
dagli obblighi internazionali;
b) contrasto con i principi fondamentali della
Costituzione;
c) danno alla sicurezza, alla liberta', alla dignita'
umana e contrasto con l'utilita' sociale;
d) disposizioni indispensabili per la protezione
della salute umana, la conservazione delle specie animali e
vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio
culturale;
e) disposizioni relative alle attivita' di raccolta
di giochi pubblici ovvero che comunque comportano effetti
sulla finanza pubblica.
2. Il comma 1 costituisce principio fondamentale per lo
sviluppo economico e attua la piena tutela della
concorrenza tra le imprese.
3. Sono in ogni caso soppresse, alla scadenza del
termine di cui al comma 1, le disposizioni normative
statali incompatibili con quanto disposto nel medesimo
comma, con conseguente diretta applicazione degli istituti
della segnalazione di inizio di attivita' e
dell'autocertificazione con controlli successivi. Nelle
more della decorrenza del predetto termine, l'adeguamento
al principio di cui al comma 1 puo' avvenire anche
attraverso gli strumenti vigenti di semplificazione
normativa. Entro il 31 dicembre 2012 il Governo e'
autorizzato ad adottare uno o piu' regolamenti ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, con i quali vengono individuate le disposizioni
abrogate per effetto di quanto disposto nel presente comma
ed e' definita la disciplina regolamentare della materia ai
fini dell'adeguamento al principio di cui al comma 1.
4. (abrogato).
5. Fermo restando l'esame di Stato di cui all'articolo
33, quinto comma, della Costituzione per l'accesso alle
professioni regolamentate secondo i principi della
riduzione e dell'accorpamento, su base volontaria, fra
professioni che svolgono attivita' similari, gli
ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio
dell'attivita' risponda senza eccezioni ai principi di
libera concorrenza, alla presenza diffusa dei
professionisti su tutto il territorio nazionale, alla
differenziazione e pluralita' di offerta che garantisca
l'effettiva possibilita' di scelta degli utenti nell'ambito
della piu' ampia informazione relativamente ai servizi
offerti. Con decreto del Presidente della Repubblica
emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno
essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto per recepire i seguenti
principi:
a) l'accesso alla professione e' libero e il suo
esercizio e' fondato e ordinato sull'autonomia e
sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del
professionista. La limitazione, in forza di una
disposizione di legge, del numero di persone che sono
titolate ad esercitare una certa professione in tutto il
territorio dello Stato o in una certa area geografica, e'
consentita unicamente laddove essa risponda a ragioni di
interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse
alla tutela della salute umana, e non introduca una
discriminazione diretta o indiretta basata sulla
nazionalita' o, in caso di esercizio dell'attivita' in
forma societaria, della sede legale della societa'
professionale;
b) previsione dell'obbligo per il professionista di
seguire percorsi di formazione continua permanente
predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai
consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla
normativa vigente in materia di educazione continua in
medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di formazione
continua determina un illecito disciplinare e come tale e'
sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento
professionale che dovra' integrare tale previsione;
c) la disciplina del tirocinio per l'accesso alla
professione deve conformarsi a criteri che garantiscano
l'effettivo svolgimento dell'attivita' formativa e il suo
adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior
esercizio della professione;
d) (abrogato);
e) a tutela del cliente, il professionista e' tenuto
a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti
dall'esercizio dell'attivita' professionale. Il
professionista deve rendere noti al cliente, al momento
dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza
stipulata per la responsabilita' professionale e il
relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze
assicurative di cui al presente comma possono essere
negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai
Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei
professionisti. In ogni caso, fatta salva la liberta'
contrattuale delle parti, le condizioni generali delle
polizze assicurative di cui al periodo precedente prevedono
l'offerta di un periodo di ultrattivita' della copertura
per le richieste di risarcimento presentate per la prima
volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti
generatori della responsabilita' verificatisi nel periodo
di operativita' della copertura. La disposizione di cui al
periodo precedente si applica, altresi', alle polizze
assicurative in corso di validita' alla data di entrata in
vigore della presente disposizione. A tal fine, a richiesta
del contraente e ferma la liberta' contrattuale, le
compagnie assicurative propongono la rinegoziazione del
contratto al richiedente secondo le nuove condizioni di
premio;
f) gli ordinamenti professionali dovranno prevedere
l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da
quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono
specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle
questioni disciplinari e di un organo nazionale di
disciplina. La carica di consigliere dell'Ordine
territoriale o di consigliere nazionale e' incompatibile
con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e
territoriali. Le disposizioni della presente lettera non si
applicano alle professioni sanitarie per le quali resta
confermata la normativa vigente;
g) la pubblicita' informativa, con ogni mezzo, avente
ad oggetto l'attivita' professionale, le specializzazioni
ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello
studio ed i compensi delle prestazioni, e' libera. Le
informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette
e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie.
5.1. Limitatamente agli esercenti le professioni
sanitarie, gli obblighi di cui al comma 5, lettera e), si
applicano decorsi due anni dalla data di entrata in vigore
del decreto del Presidente della Repubblica di cui
all'alinea del medesimo comma 5.
5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali
in contrasto con i principi di cui al comma 5, lettere da
a) a g), sono abrogate con effetto dalla data di entrata in
vigore del regolamento governativo di cui al comma 5 e, in
ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012.
5-ter. Il Governo, entro il 31 dicembre 2012, provvede
a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non
risultano abrogate per effetto del comma 5-bis in un testo
unico da emanare ai sensi dell'articolo 17-bis della legge
23 agosto 1988, n. 400.
6. Fermo quanto previsto dal comma 5 per le
professioni, l'accesso alle attivita' economiche e il loro
esercizio si basano sul principio di liberta' di impresa.
7. Le disposizioni vigenti che regolano l'accesso e
l'esercizio delle attivita' economiche devono garantire il
principio di liberta' di impresa e di garanzia della
concorrenza. Le disposizioni relative all'introduzione di
restrizioni all'accesso e all'esercizio delle attivita'
economiche devono essere oggetto di interpretazione
restrittiva, fermo in ogni caso quanto previsto al comma 1
del presente articolo.
8. Le restrizioni in materia di accesso ed esercizio
delle attivita' economiche previste dall'ordinamento
vigente sono abrogate quattro mesi dopo l'entrata in vigore
del presente decreto, fermo in ogni caso quanto previsto al
comma 1 del presente articolo.
9. Il termine "restrizione", ai sensi del comma 8,
comprende:
a) la limitazione, in forza di una disposizione di
legge, del numero di persone che sono titolate ad
esercitare una attivita' economica in tutto il territorio
dello Stato o in una certa area geografica attraverso la
concessione di licenze o autorizzazioni amministrative per
l'esercizio, senza che tale numero sia determinato,
direttamente o indirettamente sulla base della popolazione
o di altri criteri di fabbisogno;
b) l'attribuzione di licenze o autorizzazioni
all'esercizio di una attivita' economica solo dove ce ne
sia bisogno secondo l'autorita' amministrativa; si
considera che questo avvenga quando l'offerta di servizi da
parte di persone che hanno gia' licenze o autorizzazioni
per l'esercizio di una attivita' economica non soddisfa la
domanda da parte di tutta la societa' con riferimento
all'intero territorio nazionale o ad una certa area
geografica;
c) il divieto di esercizio di una attivita' economica
al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione a
esercitarla solo all'interno di una determinata area;
d) l'imposizione di distanze minime tra le
localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio di una
attivita' economica;
e) il divieto di esercizio di una attivita' economica
in piu' sedi oppure in una o piu' aree geografiche;
f) la limitazione dell'esercizio di una attivita'
economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di
alcune categorie, di commercializzazione di taluni
prodotti;
g) la limitazione dell'esercizio di una attivita'
economica attraverso l'indicazione tassativa della forma
giuridica richiesta all'operatore;
h) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per
la fornitura di beni o servizi, indipendentemente dalla
determinazione, diretta o indiretta, mediante
l'applicazione di un coefficiente di profitto o di altro
calcolo su base percentuale;
i) l'obbligo di fornitura di specifici servizi
complementari all'attivita' svolta.
10. Le restrizioni diverse da quelle elencate nel comma
9 precedente possono essere revocate con regolamento da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, emanato su proposta del Ministro
competente entro quattro mesi dall'entrata in vigore del
presente decreto, fermo in ogni caso quanto previsto dal
comma 1 del presente articolo.
11. Singole attivita' economiche possono essere
escluse, in tutto o in parte, dall'abrogazione delle
restrizioni disposta ai sensi del comma 8; in tal caso, la
suddetta esclusione, riferita alle limitazioni previste dal
comma 9, puo' essere concessa, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
competente di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita l'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato, entro quattro mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, qualora:
a) la limitazione sia funzionale a ragioni di
interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse
alla tutela della salute umana;
b) la restrizione rappresenti un mezzo idoneo,
indispensabile e, dal punto di vista del grado di
interferenza nella liberta' economica, ragionevolmente
proporzionato all'interesse pubblico cui e' destinata;
c) la restrizione non introduca una discriminazione
diretta o indiretta basata sulla nazionalita' o, nel caso
di societa', sulla sede legale dell'impresa.
11-bis. In conformita' alla direttiva 2006/123/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006,
sono invece esclusi dall'abrogazione delle restrizioni
disposta ai sensi del comma 8 i servizi di taxi e noleggio
con conducente non di linea, svolti esclusivamente con
veicoli categoria M1, di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
12. All'articolo 307, comma 10, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento
militare, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) i proventi monetari derivanti dalle procedure di
cui alla lettera a) sono determinati con decreto del
Ministro della difesa, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, tenuto anche conto dei saldi
strutturali di finanza pubblica, e sono versati all'entrata
del bilancio dello Stato per essere destinati, mediante
riassegnazione anche in deroga ai limiti previsti per le
riassegnazioni, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, fino al 31 dicembre 2013, agli stati di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per
una quota corrispondente al 55 per cento, da assegnare al
fondo ammortamento dei titoli di Stato, e del Ministero
della difesa, per una quota corrispondente al 35 per cento,
nonche' agli enti territoriali interessati alle
valorizzazioni, per la rimanente quota del 10 per cento. Le
somme riassegnate al Ministero della difesa sono
finalizzate esclusivamente a spese di investimento. E' in
ogni caso precluso l'utilizzo di questa somma per la
copertura di oneri di parte corrente. Ai fini della
valorizzazione dei medesimi beni, le cui procedure sono
concluse entro il termine perentorio di centottanta giorni
dal loro avvio, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 4, comma 4-decies, del decreto-legge 25
gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 marzo 2010, n. 42, ovvero all'articolo 34 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e la
determinazione finale delle conferenze di servizio o il
decreto di approvazione degli accordi di programma,
comportanti variazione degli strumenti urbanistici, sono
deliberati dal consiglio comunale entro trenta giorni,
decorsi i quali i due citati provvedimenti, in caso di
mancata deliberazione, si intendono comunque ratificati. Il
medesimo termine perentorio e il meccanismo del silenzio
assenso per la ratifica delle determinazioni finali delle
conferenze di servizi si applicano alle procedure di
valorizzazione di cui all'articolo 314». (82)
12-bis. All'articolo 8-bis del decreto-legge 13 maggio
2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: «In caso di» sono
sostituite dalle seguenti: «Entro dieci giorni dalla» e le
parole da: «cancellate» fino a: «avvenuto pagamento» sono
sostituite dalle seguenti: «integrate dalla comunicazione
dell'avvenuto pagamento. La richiesta da parte
dell'istituto di credito deve pervenire immediatamente dopo
l'avvenuto pagamento»;
b) al comma 2, dopo le parole: «gia' registrate» sono
inserite le seguenti: «e regolarizzate» e le parole da:
«estinte» fino a: «presente decreto» sono sostituite dalle
seguenti: «aggiornate secondo le medesime modalita' di cui
al comma precedente.".
Comma 27.
- Si riporta il testo dell'articolo 10-bis del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 10-bis. (Accertamenti in materia di invalidita'
conseguenti ad incidenti stradali). - 1. Fermo quanto
previsto dal codice penale, agli esercenti una professione
sanitaria che attestano falsamente uno stato di invalidita'
conseguente ad incidente stradale da cui derivi il
risarcimento del danno connesso a carico della societa'
assicuratrice, si applicano le disposizioni di cui ai commi
1 e 3 dell' articolo 55-quinquies del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165. Nel caso di cui al presente comma il
medico, ferme la responsabilita' penale e disciplinare e le
relative sanzioni, e' obbligato al risarcimento del danno
nei confronti della societa' assicuratrice.
2. Ai fini del comma 1, ciascuna regione promuove la
costituzione di una commissione mista, senza oneri per il
bilancio regionale, composta da un rappresentante della
regione medesima, un rappresentante del consiglio
dell'ordine dei medici e degli odontoiatri su designazione
dell'organo competente ed un rappresentante delle
associazioni di categoria delle imprese assicuratrici
individuata con le procedure del CNEL.
2-bis. Ai periti assicurativi che accertano e stimano
falsamente danni a cose conseguenti a sinistri stradali da
cui derivi il risarcimento a carico della societa'
assicuratrice si applica la disciplina di cui al comma 1,
in quanto applicabile
3. (abrogato).
4. (abrogato).".
Comma 28.
- Si riporta il testo dell'articolo 128 del codice
delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 128. (Massimali di garanzia). - 1. Per
l'adempimento dell'obbligo di assicurazione per la
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore e dei natanti, il contratto e' stipulato
per somme non inferiori ai seguenti importi:
a) nel caso di danni alle persone un importo minimo
di copertura pari ad euro 6.070.000 per sinistro,
indipendentemente dal numero delle vittime;
b) nel caso di danni alle cose un importo minimo di
copertura pari ad euro 1.220.000 per sinistro,
indipendentemente dal numero delle vittime.
b-bis) per i veicoli a motore adibiti al trasporto di
persone classificati nelle categorie M2 e M3 ai sensi
dell'articolo 47 del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, un importo minimo di copertura pari a euro
15.000.000 per sinistro per i danni alle persone,
indipendentemente dal numero delle vittime, e a euro
1.000.000 per sinistro per i danni alle cose,
indipendentemente dal numero dei danneggiati.
2. I contratti dell'assicurazione obbligatoria della
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore e dei natanti devono essere adeguati agli
importi minimi di copertura obbligatoria per i danni alle
cose e per i danni alle persone di cui al comma 1 entro
l'11 giugno 2012.
3. Ogni cinque anni dalla data dell'11 giugno 2012 di
cui al comma 2 gli importi di cui al comma 1 sono
indicizzati automaticamente secondo la variazione
percentuale indicata dall'indice europeo dei prezzi al
consumo (IPCE), previsto dal regolamento (CE) n. 2494/95
del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici
dei prezzi al consumo armonizzati. L'aumento effettuato e'
arrotondato ad un multiplo di euro 10.000.
4. Con provvedimento del Ministro dello sviluppo
economico, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, e' stabilito l'adeguamento di cui al
comma 3.
5. Alla data dell'11 dicembre 2009 gli importi minimi
di copertura devono essere pari ad almeno la meta' degli
ammontari di cui al comma 1."
- Si riporta il testo dell'articolo 47 del codice della
strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285
e successive modificazioni:
"Art. 47. (Classificazione dei veicoli). - 1. I veicoli
si classificano, ai fini del presente codice, come segue:
a) veicoli a braccia;
b) veicoli a trazione animale;
c) velocipedi;
d) slitte;
e) ciclomotori;
f) motoveicoli;
g) autoveicoli;
h) filoveicoli;
i) rimorchi;
l) macchine agricole;
m) macchine operatrici;
n) veicoli con caratteristiche atipiche.
2. I veicoli a motore e i loro rimorchi, di cui al
comma 1, lettere e), f), g), h), i) e n) sono altresi'
classificati come segue in base alle categorie
internazionali:
a) - categoria L1e: veicoli a due ruote la cilindrata
del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera
i 50 cc e la cui velocita' massima di costruzione
(qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45
km/h;
categoria L2e: veicoli a tre ruote la cilindrata del
cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50
cc e la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia
il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h;
categoria L3e: veicoli a due ruote la cilindrata del
cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc
o la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il
sistema di propulsione) supera i 45 km/h;
categoria L4e: veicoli a tre ruote asimmetriche
rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del
cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc
o la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il
sistema di propulsione) supera i 45 km/h (motocicli con
carrozzetta laterale);
categoria L5e: veicoli a tre ruote simmetriche
rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del
cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc
o la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il
sistema di propulsione) supera i 45 km/h;
categoria L6e: quadricicli leggeri, la cui massa a
vuoto e' inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle
batterie per i veicoli elettrici, la cui velocita' massima
per costruzione e' inferiore o uguale a 45 km/h e la cui
cilindrata del motore e' inferiore o pari a 50 cm³ per i
motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima
netta e' inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a
combustione interna; o la cui potenza nominale continua
massima e' inferiore o uguale a 4 kW per i motori
elettrici. Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni
tecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruote della
categoria L2e, salvo altrimenti disposto da specifiche
disposizioni comunitarie;
categoria L7e: i quadricicli, diversi da quelli di
cui alla categoria L6e, la cui massa a vuoto e' inferiore o
pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto
di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli
elettrici, e la cui potenza massima netta del motore e'
inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati
come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche
applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo
altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;
b) - categoria M: veicoli a motore destinati al
trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote;
categoria M1: veicoli destinati al trasporto di
persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al
sedile del conducente;
categoria M2: veicoli destinati al trasporto di
persone, aventi piu' di otto posti a sedere oltre al sedile
del conducente e massa massima non superiore a 5 t;
categoria M3: veicoli destinati al trasporto di
persone, aventi piu' di otto posti a sedere oltre al sedile
del conducente e massa massima superiore a 5 t;
c) - categoria N: veicoli a motore destinati al
trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote;
categoria N1: veicoli destinati al trasporto di
merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t;
categoria N2: veicoli destinati al trasporto di
merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non
superiore a 12 t;
categoria N3: veicoli destinati al trasporto di
merci, aventi massa massima superiore a 12 t;
d) - categoria O: rimorchi (compresi i semirimorchi);
categoria O1: rimorchi con massa massima non
superiore a 0,75 t;
categoria O2: rimorchi con massa massima superiore a
0,75 t ma non superiore a 3,5 t;
categoria O3: rimorchi con massa massima superiore a
3,5 t ma non superiore a 10 t;
categoria O4: rimorchi con massa massima superiore a
10 t.".
- Il testo dell'articolo 135 del codice delle
assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, come
modificato dalla presente legge, e' riportato in nota al
comma 15.
- Si riporta il testo dell'articolo 286 del codice
delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209:
"Art. 286. (Liquidazione dei danni a cura dell'impresa
designata). - 1. La liquidazione dei danni per i sinistri
di cui all'articolo 283, comma 1, lettere a), b), c), d),
d-bis) e d-ter), e' effettuata a cura di un'impresa
designata dall'IVASS secondo quanto previsto nel
regolamento adottato dal Ministro dello sviluppo economico.
L'impresa provvede alla liquidazione dei danni anche per i
sinistri verificatisi oltre la scadenza del periodo
assegnato e fino alla data indicata nel provvedimento che
designi altra impresa.
2. Le somme anticipate dalle imprese designate,
comprese le spese ed al netto delle somme recuperate ai
sensi dell'articolo 292, sono rimborsate dalla CONSAP -
Fondo di garanzia per le vittime della strada, secondo le
convenzioni, stipulate fra le imprese e il Fondo di
garanzia per le vittime della strada, soggette
all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico su
proposta dell'IVASS.
3. Le imprese designate sono sottoposte, per
l'attivita' oggetto delle convenzioni, alle direttive per
il regolare svolgimento delle operazioni di liquidazione
dei danni emanate in via generale o particolare dalla
CONSAP".
- Si riporta il testo dell'articolo 125, comma 5, del
codice delle assicurazioni private, di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209:
"Art. 125. (Veicoli e natanti immatricolati o
registrati in Stati esteri).
(Omissis).
5. Nell'ipotesi di cui al comma 3, lettera c),
l'Ufficio centrale italiano provvede alla liquidazione dei
danni, garantendone il pagamento agli aventi diritto, nei
limiti dei massimali minimi di legge o, se maggiori, di
quelli eventualmente previsti dalla polizza di
assicurazione alla quale si riferisce la carta verde. Nelle
ipotesi di cui al comma 3, lettera b), ed in quelle di cui
al comma 4, l'Ufficio centrale italiano provvede alla
liquidazione dei danni cagionati in Italia, garantendone il
pagamento agli aventi diritto nei limiti dei massimali
minimi di legge o, se maggiori, di quelli eventualmente
previsti dalla polizza di assicurazione.
(Omissis).".
- Si riporta il testo dell'articolo 296 del codice
delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209:
"Art. 296. (Organismo di indennizzo italiano). - 1.
Alla CONSAP, quale gestore del Fondo di garanzia per le
vittime della strada, e' riconosciuta la funzione di
Organismo di indennizzo italiano.
2. L'Organismo di indennizzo italiano nello svolgimento
delle sue funzioni puo' avvalersi dell'Ufficio centrale
italiano secondo le modalita' stabilite con apposita
convenzione."
- Si riporta il testo dell'articolo 303 del codice
delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 303. (Fondo di garanzia per le vittime della
caccia). - 1. Il Fondo di garanzia per le vittime della
caccia e' amministrato, sotto la vigilanza del Ministero
dello sviluppo economico, dalla CONSAP con l'assistenza di
un apposito comitato.
2. Il Ministro dello sviluppo economico disciplina, con
regolamento, le condizioni e le modalita' di
amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di
garanzia per le vittime della caccia, nonche' la
composizione del comitato di cui al comma 1.
3. Le imprese autorizzate all'esercizio delle
assicurazioni per la responsabilita' venatoria sono tenute
a versare annualmente alla CONSAP, gestione autonoma del
Fondo di garanzia per le vittime della caccia, un
contributo commisurato al premio incassato per ciascun
contratto stipulato in adempimento dell'obbligo di
assicurazione.
4. Il regolamento di cui al comma 2 determina le
modalita' di fissazione annuale della misura del
contributo, nel limite massimo del quindici per cento del
premio imponibile, tenuto conto dei risultati della
liquidazione dei danni che sono determinati nel rendiconto
annualmente predisposto dal comitato di gestione del
fondo.".
- Si riporta il testo dell'articolo 326, comma 1, del
codice delle assicurazioni private, di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209:
"Art. 326. (Procedura di applicazione delle sanzioni
amministrative - pecuniarie). - 1. L'IVASS, ad eccezione
dei casi di assoluta mancanza di pregiudizio per il
tempestivo esercizio delle funzioni di vigilanza o per gli
interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a
prestazioni assicurative, nel termine di centoventi giorni
dall'accertamento dell'infrazione, ovvero nel termine di
centottanta per i soggetti residenti all'estero, provvede
alla contestazione degli addebiti nei confronti dei
possibili responsabili della violazione. Limitatamente alle
violazioni di cui agli articoli 148 e 149 e fermo quanto
previsto ai commi 2 e 3, la procedura puo' essere sospesa
dall'IVASS fino a novanta giorni qualora l'impresa dimostri
che sono in corso accertamenti dovuti ad un fondato
sospetto di frode. Alla scadenza del periodo di sospensione
senza che l'impresa abbia proposto querela o denuncia,
riprende a decorrere il termine di cui ai commi 2 e 3. La
proposizione della querela o della denuncia sospende la
procedura. La sentenza o il diverso provvedimento del
giudice che decide il procedimento penale estingue la
violazione.
(Omissis).".
- Si riporta il testo dell'articolo 154, commi 4 e 5,
del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209:
"Art. 154. (Centro di informazione italiano).
(Omissis).
4. Le imprese di assicurazione che coprono la
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei
veicoli, che stazionano abitualmente nel territorio della
Repubblica, sono tenute a comunicare in via sistematica i
dati relativi ai numeri di targa dei veicoli assicurati, ai
numeri di polizza, alla data di cessazione della copertura
assicurativa, ai nominativi dei mandatari per la
liquidazione dei sinistri nominati in ciascuno Stato membro
e, a richiesta, tempestivamente i dati relativi al nome ed
indirizzo del proprietario o dell'usufruttuario o
dell'acquirente con patto di riservato dominio o del
locatario in caso di locazione finanziaria.
5. Le procedure, i tempi e le modalita' di invio dei
dati da parte delle imprese di assicurazione, le modalita'
del relativo trattamento dei dati e di gestione del Centro
di informazione italiano, anche nei confronti degli
interessati e degli aventi diritto alle informazioni,
nonche' le modalita' di accesso alle informazioni per le
imprese di assicurazione ed i mandatari per la liquidazione
dei sinistri, sono definite con regolamento adottato dalla
CONSAP, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali. Con lo stesso regolamento sono individuati i
dati contenuti nella banca dati sinistri, di cui
all'articolo 135, che sono oggetto di trattamento anche da
parte del Centro di informazione italiano, con esclusione
dei dati sensibili.
(Omissis).".
Comma 29.
- Il testo dell'articolo 128, comma 1, del codice delle
assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, cosi'
come modificato dalla presente legge, e' riportato in nota
al comma 28.
Comma 30.
- Si riporta il testo dell'articolo 29, comma 1-bis,
del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e la competitivita'), convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come
sostituito dalla presente legge:
"Art. 29.(Efficienza produttiva del risarcimento
diretto). - 1. (Omissis).
1-bis. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
(IVASS) definisce il criterio di cui al comma 1 e
stabilisce annualmente il limite alle compensazioni dovute.
L'IVASS procede alla revisione del criterio di cui al
periodo precedente entro diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, qualora lo
stesso non abbia garantito un effettivo recupero di
efficienza produttiva delle compagnie, attraverso la
progressiva riduzione dei costi dei rimborsi e
l'individuazione delle frodi".
- Il testo dell'articolo 32 del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la
concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitivita'), convertito, con modificazioni, dalla legge
24 marzo 2012, n. 27, come modificato dalla presente legge,
e' riportato in nota ai commi 5 e 20.
- Si riporta il testo dell'articolo 34, del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti
per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitivita'), convertito, con modificazioni, dalla legge
24 marzo 2012, n. 27, come modificato dalla presente legge:
"Art. 34. Obbligo di confronto delle tariffe r.c. auto.
1. (abrogato).
2. (abrogato).
3. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma
1 comporta l'irrogazione da parte dell'ISVAP a carico della
compagnia che ha conferito il mandato all'agente, che
risponde in solido con questa, di una sanzione in una
misura pari a quanto stabilito dall'articolo 324 del codice
di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
3-bis. L'ISVAP predispone entro quattro mesi dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto uno standard di modalita' operative per
l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.
3-ter. L'ISVAP predispone, con cadenza semestrale, una
apposita relazione sull'efficacia delle disposizioni di cui
al presente articolo, da pubblicare per via telematica sul
proprio sito internet.".
Comma 31.
- Il testo dell'articolo 21 del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la
crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni,
come modificato dalla presente legge, e' riportato in nota
al comma 2.
- Il regio decreto legge 15 marzo 1927, n. 436
(Disciplina dei contratti di compravendita degli
autoveicoli ed istituzione del Pubblico Registro
Automobilistico presso le sedi dell'Automobile club
d'Italia), convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 aprile 1927, n.
84.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 14
novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di casellario
giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 febbraio 2003, n.
36.
- Si riporta il testo dell'articolo 62 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale) e successive modificazioni:
"Art. 62.(Anagrafe nazionale della popolazione
residente - ANPR). - 1. E' istituita presso il Ministero
dell'interno l'ANPR, quale base di dati di interesse
nazionale, ai sensi dell'articolo 60, che subentra
all'Indice nazionale delle anagrafi (INA), istituito ai
sensi del quinto comma dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 1954, n. 1228, recante «Ordinamento delle anagrafi
della popolazione residente» e all'Anagrafe della
popolazione italiana residente all'estero (AIRE), istituita
ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante
«Anagrafe e censimento degli italiani all'estero». Tale
base di dati e' sottoposta ad un audit di sicurezza con
cadenza annuale in conformita' alle regole tecniche di cui
all'articolo 51. I risultati dell'audit sono inseriti nella
relazione annuale del Garante per la protezione dei dati
personali.
2. Ferme restando le attribuzioni del sindaco di cui
all' articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'ANPR subentra
altresi' alle anagrafi della popolazione residente e dei
cittadini italiani residenti all'estero tenute dai comuni.
Con il decreto di cui al comma 6 e' definito un piano per
il graduale subentro dell'ANPR alle citate anagrafi, da
completare entro il 31 dicembre 2014. Fino alla completa
attuazione di detto piano, l'ANPR acquisisce
automaticamente in via telematica i dati contenuti nelle
anagrafi tenute dai comuni per i quali non e' ancora
avvenuto il subentro. L'ANPR e' organizzata secondo
modalita' funzionali e operative che garantiscono la
univocita' dei dati stessi.
2-bis. L'ANPR contiene altresi' l'archivio nazionale
informatizzato dei registri di stato civile tenuti dai
comuni e fornisce i dati ai fini della tenuta delle liste
di cui all'articolo 1931 del codice dell'ordinamento
militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66, secondo le modalita' definite con uno dei decreti di
cui al comma 6, in cui e' stabilito anche un programma di
integrazione da completarsi entro il 31 dicembre 2018.
3. L'ANPR assicura ai singoli comuni la disponibilita'
dei dati, degli atti e degli strumenti per lo svolgimento
delle funzioni di competenza statale attribuite al sindaco
ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e mette a disposizione
dei comuni un sistema di controllo, gestione e
interscambio, puntuale e massivo, di dati, servizi e
transazioni necessario ai sistemi locali per lo svolgimento
delle funzioni istituzionali di competenza comunale. Al
fine dello svolgimento delle proprie funzioni, ad eccezione
di quelle assicurate dall'ANPR e solo fino al completamento
dell'Anagrafe stessa, il comune puo' utilizzare i dati
anagrafici eventualmente conservati localmente,
costantemente allineati con l'ANPR. L'ANPR consente
esclusivamente ai comuni la certificazione dei dati
anagrafici nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33
del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
n. 223, anche in modalita' telematica. I comuni inoltre
possono consentire, anche mediante apposite convenzioni, la
fruizione dei dati anagrafici da parte dei soggetti aventi
diritto. L'ANPR assicura alle pubbliche amministrazioni e
agli organismi che erogano pubblici servizi l'accesso ai
dati contenuti nell'ANPR.
4. Con il decreto di cui al comma 6 sono disciplinate
le modalita' di integrazione nell'ANPR dei dati dei
cittadini attualmente registrati in anagrafi istituite
presso altre amministrazioni nonche' dei dati relativi al
numero e alla data di emissione e di scadenza della carta
di identita' della popolazione residente.
5. Ai fini della gestione e della raccolta
informatizzata di dati dei cittadini, le pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del
presente Codice si avvalgono esclusivamente dell'ANPR, che
viene integrata con gli ulteriori dati a tal fine
necessari.
6. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, del
Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione e del Ministro delegato all'innovazione
tecnologica, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, d'intesa con l'Agenzia per l'Italia
digitale, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano nonche' con la Conferenza Stato - citta', di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, per gli aspetti d'interesse dei comuni, sentita
l'ISTAT e acquisito il parere del Garante per la protezione
dei dati personali, sono stabiliti i tempi e le modalita'
di attuazione delle disposizioni del presente articolo,
anche con riferimento:
a) alle garanzie e alle misure di sicurezza da
adottare nel trattamento dei dati personali, alle modalita'
e ai tempi di conservazione dei dati e all'accesso ai dati
da parte delle pubbliche amministrazioni per le proprie
finalita' istituzionali secondo le modalita' di cui
all'articolo 50;
b) ai criteri per l'interoperabilita' dell'ANPR con
le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale,
secondo le regole tecniche del sistema pubblico di
connettivita' di cui al capo VIII del presente Codice, in
modo che le informazioni di anagrafe, una volta rese dai
cittadini, si intendano acquisite dalle pubbliche
amministrazioni senza necessita' di ulteriori adempimenti o
duplicazioni da parte degli stessi;
c) all'erogazione di altri servizi resi disponibili
dall'ANPR, tra i quali il servizio di invio telematico
delle attestazioni e delle dichiarazioni di nascita e dei
certificati di cui all'articolo 74 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396,
compatibile con il sistema di trasmissione di cui al
decreto del Ministro della salute in data 26 febbraio 2010,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo
2010.".
- Si riporta il testo dell'articolo 15 del decreto
legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (Disposizioni in
materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma
1, della legge 17 maggio 1999, n. 144):
"Art. 15. (Natura e funzione del Casellario centrale
infortuni). - 1. Il Casellario centrale infortuni, di
seguito denominato Casellario, svolge con autonomia
gestionale una funzione pubblica, sotto la vigilanza del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
avvalendosi della struttura e delle risorse organizzative
poste a disposizione dall'INAIL, il quale provvede alle
relative necessita', determinate secondo le indicazioni
dell'organo di governo del Casellario, di cui all'articolo
19, comma 2, mediante previsione di spesa su separato
capitolo nell'ambito del bilancio dell'Istituto.
2. Il Casellario e' titolare della banca dati, relativa
agli infortuni professionali e non professionali ed alle
malattie professionali, la quale viene alimentata dai
soggetti indicati nell'articolo 17, in seguito denominati
utenti".
- La legge 17 dicembre 2012, n. 221 (Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la
crescita del Paese) e' pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
n. 18 dicembre 2012, n. 294, S.O.
Comma 32.
- Il testo dell'articolo 21 del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la
crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni,
come modificato dalla presente legge, e' riportato in nota
ai comma 2 e 31.
Comma 33.
- Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 5, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti
per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario),
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135:
"Art. 13. (Istituzione dell'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni).
(Omissis).
5. L'Istituto trasmette annualmente al Parlamento e al
Governo una relazione sulla propria attivita'.
(Omissis).".
- La legge 7 agosto 2012, n. 135 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2012, n. 189,
S.O.
Comma 36.
- Si riporta il testo dell'articolo 328 del codice
delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209, come sostituito dalla presente
legge:
"Art. 328. (Norme sul pagamento delle sanzioni
amministrative pecuniarie). - 1. Alle sanzioni pecuniarie
previste dagli articoli 305, comma 4, 308, comma 4, 309,
310, 311, 312 e 319 non si applica la facolta' di
estinguere la violazione con il pagamento in misura
ridotta.
2. Nei casi in cui e' consentita la facolta' di
estinguere il procedimento con il pagamento in misura
ridotta e la parte rinunci espressamente al reclamo prima
della fissazione della seduta di trattazione dinnanzi alla
Commissione consultiva, il procedimento si estingue con il
contestuale pagamento di una sanzione pari all'importo
dell'oblazione, maggiorato del dieci per cento.
3. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina
con regolamento le modalita', i termini di pagamento e le
misure per la riscossione coattiva delle sanzioni
pecuniarie previste dal presente codice.
4. I proventi derivanti dalle sanzioni inflitte in
applicazione dell'articolo 145-bis e del capo III del
presente titolo sono versati alla CONSAP Spa - Gestione
autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della
strada.".
Il capo III del Titolo X (Assicurazione obbligatoria
per i veicoli a motore e i natanti) del codice delle
assicurazioni di cui al decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, e' rubricato: "Risarcimento del danno".
Comma 38.
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme
pensionistiche complementari), come modificato dalla
presente legge:
"Art. 8. (Finanziamento). - 1. Il finanziamento delle
forme pensionistiche complementari puo' essere attuato
mediante il versamento di contributi a carico del
lavoratore, del datore di lavoro o del committente e
attraverso il conferimento del TFR maturando. Nel caso di
lavoratori autonomi e di liberi professionisti il
finanziamento delle forme pensionistiche complementari e'
attuato mediante contribuzioni a carico dei soggetti
stessi. Nel caso di soggetti diversi dai titolari di
reddito di lavoro o d'impresa e di soggetti fiscalmente a
carico di altri, il finanziamento alle citate forme e'
attuato dagli stessi o dai soggetti nei confronti dei quali
sono a carico.
2. Ferma restando la facolta' per tutti i lavoratori di
determinare liberamente l'entita' della contribuzione a
proprio carico, relativamente ai lavoratori dipendenti che
aderiscono ai fondi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere
da a) a g) e di cui all'articolo 12, con adesione su base
collettiva, le modalita' e la misura minima della
contribuzione a carico del datore di lavoro e del
lavoratore stesso possono essere fissati dai contratti e
dagli accordi collettivi, anche aziendali; gli accordi fra
soli lavoratori determinano il livello minimo della
contribuzione a carico degli stessi. Il contributo da
destinare alle forme pensionistiche complementari e'
stabilito in cifra fissa oppure: per i lavoratori
dipendenti, in percentuale della retribuzione assunta per
il calcolo del TFR o con riferimento ad elementi
particolari della retribuzione stessa; per i lavoratori
autonomi e i liberi professionisti, in percentuale del
reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini
IRPEF, relativo al periodo d'imposta precedente; per i soci
lavoratori di societa' cooperative, secondo la tipologia
del rapporto di lavoro, in percentuale della retribuzione
assunta per il calcolo del TFR ovvero degli imponibili
considerati ai fini dei contributi previdenziali
obbligatori ovvero in percentuale del reddito di lavoro
autonomo dichiarato ai fini IRPEF relativo al periodo
d'imposta precedente. Gli accordi possono anche stabilire
la percentuale minima di TFR maturando da destinare a
previdenza complementare. In assenza di tale indicazione il
conferimento e' totale.
3. Nel caso di forme pensionistiche complementari di
cui siano destinatari i dipendenti della pubblica
amministrazione, i contributi alle forme pensionistiche
debbono essere definiti in sede di determinazione del
trattamento economico, secondo procedure coerenti alla
natura del rapporto.
4. I contributi versati dal lavoratore e dal datore di
lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a
contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme
di previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi
dell'articolo 10 del TUIR, dal reddito complessivo per un
importo non superiore ad euro 5.164,57; i contributi
versati dal datore di lavoro usufruiscono altresi' delle
medesime agevolazioni contributive di cui all'articolo 16;
ai fini del computo del predetto limite di euro 5.164,57 si
tiene conto anche delle quote accantonate dal datore di
lavoro ai fondi di previdenza di cui all'articolo 105,
comma 1, del citato TUIR. Per la parte dei contributi
versati che non hanno fruito della deduzione, compresi
quelli eccedenti il suddetto ammontare, il contribuente
comunica alla forma pensionistica complementare, entro il
31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui e' stato
effettuato il versamento, ovvero, se antecedente, alla data
in cui sorge il diritto alla prestazione, l'importo non
dedotto o che non sara' dedotto nella dichiarazione dei
redditi.
5. Per i contributi versati nell'interesse delle
persone indicate nell'articolo 12 del TUIR, che si trovino
nelle condizioni ivi previste, spetta al soggetto nei
confronti del quale dette persone sono a carico la
deduzione per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse,
fermo restando l'importo complessivamente stabilito nel
comma 4.
6. Ai lavoratori di prima occupazione successiva alla
data di entrata in vigore del presente decreto e,
limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle
forme pensionistiche complementari, e' consentito, nei
venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a
tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi
eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza
positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi
effettivamente versati nei primi cinque anni di
partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un
importo non superiore a 2.582,29 euro annui.
7. Il conferimento del TFR maturando alle forme
pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme
stesse e avviene, con cadenza almeno annuale, secondo:
a) modalita' esplicite: entro sei mesi dalla data di
prima assunzione il lavoratore puo' conferire l'intero
importo del TFR maturando ad una forma di previdenza
complementare dallo stesso prescelta; qualora, in
alternativa, il lavoratore decida, nel predetto periodo di
tempo, di mantenere il TFR maturando presso il proprio
datore di lavoro, tale scelta puo' essere successivamente
revocata e il lavoratore puo' conferire il TFR maturando ad
una forma pensionistica complementare dallo stesso
prescelta;
b) modalita' tacite: nel caso in cui il lavoratore
nel periodo di tempo indicato alla lettera a) non esprima
alcuna volonta', a decorrere dal mese successivo alla
scadenza dei sei mesi ivi previsti:
1) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando
dei dipendenti alla forma pensionistica collettiva prevista
dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali,
salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che
preveda la destinazione del TFR a una forma collettiva tra
quelle previste all'articolo 1, comma 2, lettera e), n. 2),
della legge 23 agosto 2004, n. 243; tale accordo deve
essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore, in
modo diretto e personale;
2) in caso di presenza di piu' forme pensionistiche
di cui al n. 1), il TFR maturando e' trasferito, salvo
diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia
aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
3) qualora non siano applicabili le disposizioni di
cui ai numeri 1) e 2), il datore di lavoro trasferisce il
TFR maturando alla forma pensionistica complementare
istituita presso l'INPS;
c) con riferimento ai lavoratori di prima iscrizione
alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29
aprile 1993:
1) fermo restando quanto previsto all'articolo 20,
qualora risultino iscritti, alla data di entrata in vigore
del presente decreto, a forme pensionistiche complementari
in regime di contribuzione definita, e' consentito
scegliere, entro sei mesi dalla predetta data o dalla data
di nuova assunzione, se successiva, se mantenere il residuo
TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero
conferirlo, anche nel caso in cui non esprimano alcuna
volonta', alla forma complementare collettiva alla quale
gli stessi abbiano gia' aderito;
2) qualora non risultino iscritti, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, a forme
pensionistiche complementari, e' consentito scegliere,
entro sei mesi dalla predetta data, se mantenere il TFR
maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero
conferirlo, nella misura gia' fissata dagli accordi o
contratti collettivi, ovvero, qualora detti accordi non
prevedano il versamento del TFR, nella misura non inferiore
al 50 per cento, con possibilita' di incrementi successivi,
ad una forma pensionistica complementare; nel caso in cui
non esprimano alcuna volonta', si applica quanto previsto
alla lettera b).
8. Prima dell'avvio del periodo di sei mesi previsto
dal comma 7, il datore di lavoro deve fornire al lavoratore
adeguate informazioni sulle diverse scelte disponibili.
Trenta giorni prima della scadenza dei sei mesi utili ai
fini del conferimento del TFR maturando, il lavoratore che
non abbia ancora manifestato alcuna volonta' deve ricevere
dal datore di lavoro le necessarie informazioni relative
alla forma pensionistica complementare verso la quale il
TFR maturando e' destinato alla scadenza del semestre.
9. Gli statuti e i regolamenti delle forme
pensionistiche complementari prevedono, in caso di
conferimento tacito del TFR, l'investimento di tali somme
nella linea a contenuto piu' prudenziale tali da garantire
la restituzione del capitale e rendimenti comparabili, nei
limiti previsti dalla normativa statale e comunitaria, al
tasso di rivalutazione del TFR.
10. L'adesione a una forma pensionistica realizzata
tramite il solo conferimento esplicito o tacito del TFR non
comporta l'obbligo della contribuzione a carico del
lavoratore e del datore di lavoro. Il lavoratore puo'
decidere, tuttavia, di destinare una parte della
retribuzione alla forma pensionistica prescelta in modo
autonomo ed anche in assenza di accordi collettivi; in tale
caso comunica al datore di lavoro l'entita' del contributo
e il fondo di destinazione. Il datore puo' a sua volta
decidere, pur in assenza di accordi collettivi, anche
aziendali, di contribuire alla forma pensionistica alla
quale il lavoratore ha gia' aderito, ovvero a quella
prescelta in base al citato accordo. Nel caso in cui il
lavoratore intenda contribuire alla forma pensionistica
complementare e qualora abbia diritto ad un contributo del
datore di lavoro in base ad accordi collettivi, anche
aziendali, detto contributo affluisce alla forma
pensionistica prescelta dal lavoratore stesso, nei limiti e
secondo le modalita' stabilite dai predetti contratti o
accordi.
11. La contribuzione alle forme pensionistiche
complementari puo' proseguire volontariamente oltre il
raggiungimento dell'eta' pensionabile prevista dal regime
obbligatorio di appartenenza, a condizione che l'aderente,
alla data del pensionamento, possa far valere almeno un
anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza
complementare. E' fatta salva la facolta' del soggetto che
decida di proseguire volontariamente la contribuzione, di
determinare autonomamente il momento di fruizione delle
prestazioni pensionistiche.
12. Per i soggetti destinatari del decreto legislativo
16 settembre 1996, n. 565, anche se non iscritti al fondo
ivi previsto, sono consentite contribuzioni saltuarie e non
fisse. I medesimi soggetti possono altresi' delegare il
centro servizi o l'azienda emittente la carta di credito o
di debito al versamento con cadenza trimestrale alla forma
pensionistica complementare dell'importo corrispondente
agli abbuoni accantonati a seguito di acquisti effettuati
tramite moneta elettronica o altro mezzo di pagamento
presso i centri vendita convenzionati. Per la
regolarizzazione di dette operazioni deve ravvisarsi la
coincidenza tra il soggetto che conferisce la delega al
centro convenzionato con il titolare della posizione aperta
presso la forma pensionistica complementare medesima.
13. Gli statuti e i regolamenti disciplinano, secondo i
criteri stabiliti dalla COVIP, le modalita' in base alle
quali l'aderente puo' suddividere i flussi contributivi
anche su diverse linee di investimento all'interno della
forma pensionistica medesima, nonche' le modalita'
attraverso le quali puo' trasferire l'intera posizione
individuale a una o piu' linee.".
- Si riporta il testo dell'articolo 11 del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme
pensionistiche complementari), come sostituito dalla
presente legge:
"Art. 11. (Prestazioni). - 1. Le forme pensionistiche
complementari definiscono i requisiti e le modalita' di
accesso alle prestazioni nel rispetto di quanto disposto
dal presente articolo.
2. Il diritto alla prestazione pensionistica si
acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di
accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio
di appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione
alle forme pensionistiche complementari.
3. Le prestazioni pensionistiche in regime di
contribuzione definita e di prestazione definita possono
essere erogate in capitale, secondo il valore attuale, fino
ad un massimo del 50 per cento del montante finale
accumulato, e in rendita. Nel computo dell'importo
complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme
erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia
provveduto al reintegro. Nel caso in cui la rendita
derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del
montante finale sia inferiore al 50 per cento dell'assegno
sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8
agosto 1995, n. 335, la stessa puo' essere erogata in
capitale.
4. Le forme pensionistiche complementari prevedono che,
in caso di cessazione dell'attivita' lavorativa che
comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore
a ventiquattro mesi, le prestazioni pensionistiche o parti
di esse siano, su richiesta dell'aderente, consentite con
un anticipo di cinque anni rispetto ai requisiti per
l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di
appartenenza e che in tal caso possano essere erogate, su
richiesta dell'aderente, in forma di rendita temporanea,
fino al conseguimento dei requisiti di accesso alle
prestazioni nel regime obbligatorio. Gli statuti e i
regolamenti delle forme pensionistiche complementari
possono innalzare l'anticipo di cui al periodo precedente
fino a un massimo di dieci anni.
5. A migliore tutela dell'aderente, gli schemi per
l'erogazione delle rendite possono prevedere, in caso di
morte del titolare della prestazione pensionistica, la
restituzione ai beneficiari dallo stesso indicati del
montante residuo o, in alternativa, l'erogazione ai
medesimi di una rendita calcolata in base al montante
residuale. In tale caso e' autorizzata la stipula di
contratti assicurativi collaterali contro i rischi di morte
o di sopravvivenza oltre la vita media.
6. Le prestazioni pensionistiche complementari erogate
in forma di capitale sono imponibili per il loro ammontare
complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi
gia' assoggettati ad imposta. Le prestazioni pensionistiche
complementari erogate in forma di rendita sono imponibili
per il loro ammontare complessivo al netto della parte
corrispondente ai redditi gia' assoggettati ad imposta e a
quelli di cui alla lettera g-quinquies) del comma 1
dell'articolo 44 del TUIR, e successive modificazioni, se
determinabili. Sulla parte imponibile delle prestazioni
pensionistiche comunque erogate e' operata una ritenuta a
titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di
una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno
eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme
pensionistiche complementari con un limite massimo di
riduzione di 6 punti percentuali. Nel caso di prestazioni
erogate in forma di capitale la ritenuta di cui al periodo
precedente e' applicata dalla forma pensionistica a cui
risulta iscritto il lavoratore; nel caso di prestazioni
erogate in forma di rendita tale ritenuta e' applicata dai
soggetti eroganti. La forma pensionistica complementare
comunica ai soggetti che erogano le rendite i dati in suo
possesso necessari per il calcolo della parte delle
prestazioni corrispondente ai redditi gia' assoggettati ad
imposta se determinabili.
7. Gli aderenti alle forme pensionistiche complementari
possono richiedere un'anticipazione della posizione
individuale maturata:
a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore
al 75 per cento, per spese sanitarie a seguito di
gravissime situazioni relative a se', al coniuge e ai figli
per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle
competenti strutture pubbliche. Sull'importo erogato, al
netto dei redditi gia' assoggettati ad imposta, e'
applicata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota
del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti
percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di
partecipazione a forme pensionistiche complementari con un
limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali;
b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo
non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima
casa di abitazione per se' o per i figli, documentato con
atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di
cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell'articolo
3 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
relativamente alla prima casa di abitazione, documentati
come previsto dalla normativa stabilita ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n.
449. Sull'importo erogato, al netto dei redditi gia'
assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo
di imposta del 23 per cento;
c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo
non superiore al 30 per cento, per ulteriori esigenze degli
aderenti. Sull'importo erogato, al netto dei redditi gia'
assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo
di imposta del 23 per cento;
d) le ritenute di cui alle lettere a), b) e c) sono
applicate dalla forma pensionistica che eroga le
anticipazioni.
8. Le somme percepite a titolo di anticipazione non
possono mai eccedere, complessivamente, il 75 per cento del
totale dei versamenti, comprese le quote del TFR,
maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate,
effettuati alle forme pensionistiche complementari a
decorrere dal primo momento di iscrizione alle predette
forme. Le anticipazioni possono essere reintegrate, a
scelta dell'aderente, in qualsiasi momento anche mediante
contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro.
Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti
alle anticipazioni reintegrate, e' riconosciuto al
contribuente un credito d'imposta pari all'imposta pagata
al momento della fruizione dell'anticipazione,
proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.
9. Ai fini della determinazione dell'anzianita'
necessaria per la richiesta delle anticipazioni e delle
prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i
periodi di partecipazione alle forme pensionistiche
complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso
non abbia esercitato il riscatto totale della posizione
individuale.
10. Ferma restando l'intangibilita' delle posizioni
individuali costituite presso le forme pensionistiche
complementari nella fase di accumulo, le prestazioni
pensionistiche in capitale e rendita, e le anticipazioni di
cui al comma 7, lettera a), sono sottoposti agli stessi
limiti di cedibilita', sequestrabilita' e pignorabilita' in
vigore per le pensioni a carico degli istituti di
previdenza obbligatoria previsti dall'articolo 128 del
regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1935, n. 1155, e
dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni. I
crediti relativi alle somme oggetto di riscatto totale e
parziale e le somme oggetto di anticipazione di cui al
comma 7, lettere b) e c), non sono assoggettate ad alcun
vincolo di cedibilita', sequestrabilita' e
pignorabilita'.".
- Si riporta il testo dell'articolo 14 del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme
pensionistiche complementari), come modificato dalla
presente legge:
"Art. 14. (Permanenza nella forma pensionistica
complementare e cessazione dei requisiti di partecipazione
e portabilita'). - 1. Gli statuti e i regolamenti delle
forme pensionistiche complementari stabiliscono le
modalita' di esercizio relative alla partecipazione alle
forme medesime, alla portabilita' delle posizioni
individuali e della contribuzione, nonche' al riscatto
parziale o totale delle posizioni individuali, secondo
quanto disposto dal presente articolo.
 


2. Ove vengano meno i requisiti di partecipazione alla
forma pensionistica complementare gli statuti e i
regolamenti stabiliscono:
a) il trasferimento ad altra forma pensionistica
complementare alla quale il lavoratore acceda in relazione
alla nuova attivita';
b) il riscatto parziale, nella misura del 50 per
cento della posizione individuale maturata, nei casi di
cessazione dell'attivita' lavorativa che comporti
l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12
mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso
da parte del datore di lavoro a procedure di mobilita',
cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
c) il riscatto totale della posizione individuale
maturata per i casi di invalidita' permanente che comporti
la riduzione della capacita' di lavoro a meno di un terzo e
a seguito di cessazione dell'attivita' lavorativa che
comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore
a 48 mesi. Tale facolta' non puo' essere esercitata nel
quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di
accesso alle prestazioni pensionistiche complementari o nel
maggior periodo eventualmente fissato dalle forme
pensionistiche complementari ai sensi del secondo periodo
del comma 4 dell'articolo 11; in questi casi si applicano
le previsioni del medesimo comma 4 dell'articolo 11.
3. In caso di morte dell'aderente ad una forma
pensionistica complementare prima della maturazione del
diritto alla prestazione pensionistica l'intera posizione
individuale maturata e' riscattata dagli eredi ovvero dai
diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi
persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti,
la posizione, limitatamente alle forme pensionistiche
complementari di cui all'articolo 13, viene devoluta a
finalita' sociali secondo le modalita' stabilite con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Nelle forme pensionistiche complementari di cui agli
articoli 3, comma 1, lettere da a) a g), e 12, la suddetta
posizione resta acquisita al fondo pensione.
4. Sulle somme percepite a titolo di riscatto della
posizione individuale relative alle fattispecie previste ai
commi 2 e 3, e' operata una ritenuta a titolo di imposta
con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a
0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il
quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche
complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti
percentuali, sul medesimo imponibile di cui all'articolo
11, comma 6.
5. In caso di cessazione dei requisiti di
partecipazione per cause diverse da quelle di cui ai commi
2 e 3 del presente articolo, e' previsto il riscatto della
posizione sia nelle forme collettive sia in quelle
individuali e su tali somme si applica una ritenuta a
titolo di imposta con l'aliquota del 23 per cento sul
medesimo imponibile di cui all'articolo 11, comma 6.
6. Decorsi due anni dalla data di partecipazione ad una
forma pensionistica complementare l'aderente ha facolta' di
trasferire l'intera posizione individuale maturata ad altra
forma pensionistica. Gli statuti e i regolamenti delle
forme pensionistiche prevedono esplicitamente la predetta
facolta' e non possono contenere clausole che risultino,
anche di fatto, limitative del suddetto diritto alla
portabilita' dell'intera posizione individuale. Sono
comunque inefficaci clausole che, all'atto dell'adesione o
del trasferimento, consentano l'applicazione di voci di
costo, comunque denominate, significativamente piu' elevate
di quelle applicate nel corso del rapporto e che possono
quindi costituire ostacolo alla portabilita'. In caso di
esercizio della predetta facolta' di trasferimento della
posizione individuale, il lavoratore ha diritto al
versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del
TFR maturando e dell'eventuale contributo a carico del
datore di lavoro nei limiti e secondo le modalita'
stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche
aziendali.
7. Le operazioni di trasferimento delle posizioni
pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale, a
condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche
disciplinate dal presente decreto legislativo. Sono
altresi' esenti da ogni onere fiscale i trasferimenti delle
risorse o delle riserve matematiche da un fondo pensione o
da una forma pensionistica individuale ad altro fondo
pensione o ad altra forma pensionistica individuale.
8. Gli adempimenti a carico delle forme pensionistiche
complementari conseguenti all'esercizio delle facolta' di
cui al presente articolo devono essere effettuati entro il
termine massimo di sei mesi dalla data di esercizio
stesso.".
Comma 39.
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1, del
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina
delle forme pensionistiche complementari):
"Art. 3. (Istituzione delle forme pensionistiche
complementari). - 1. Le forme pensionistiche complementari
possono essere istituite da:
a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali,
limitatamente, per questi ultimi, anche ai soli soggetti o
lavoratori firmatari degli stessi, ovvero, in mancanza,
accordi fra lavoratori, promossi da sindacati firmatari di
contratti collettivi nazionali di lavoro; accordi, anche
interaziendali per gli appartenenti alla categoria dei
quadri, promossi dalle organizzazioni sindacali nazionali
rappresentative della categoria, membri del Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro;
b) accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi
professionisti, promossi da loro sindacati o da
associazioni di rilievo almeno regionale;
c) regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di
lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi
collettivi, anche aziendali;
d) le regioni, le quali disciplinano il funzionamento
di tali forme pensionistiche complementari con legge
regionale nel rispetto della normativa nazionale in
materia;
e) accordi fra soci lavoratori di cooperative,
promossi da associazioni nazionali di rappresentanza del
movimento cooperativo legalmente riconosciute;
f) accordi tra soggetti destinatari del decreto
legislativo 16 settembre 1996, n. 565, promossi anche da
loro sindacati o da associazioni di rilievo almeno
regionale;
g) gli enti di diritto privato di cui ai decreti
legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n.
103, con l'obbligo della gestione separata, sia
direttamente sia secondo le disposizioni di cui alle
lettere a) e b);
h) i soggetti di cui all'articolo 6, comma 1,
limitatamente ai fondi pensione aperti di cui all'articolo
12;
i) i soggetti di cui all'articolo 13, limitatamente
alle forme pensionistiche complementari individuali.
(Omissis).".
- Si riporta il testo dell'articolo 20 del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme
pensionistiche complementari):
"Art. 20. (Forme pensionistiche complementari istituite
alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992,
n. 421). - 1. Fino alla emanazione del decreto di cui al
comma 2, alle forme pensionistiche complementari che
risultano istituite alla data di entrata in vigore della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, non si applicano gli
articoli 4, comma 5, e 6, commi 1, 3 e 5. Salvo quanto
previsto al comma 3, dette forme, se gia' configurate ai
sensi dell'articolo 2117 del codice civile ed
indipendentemente dalla natura giuridica del datore di
lavoro, devono essere dotate di strutture gestionali
amministrative e contabili separate.
2. Le forme di cui al comma 1 devono adeguarsi alle
disposizioni del presente decreto legislativo secondo i
criteri, le modalita' e i tempi stabiliti, anche in
relazione alle specifiche caratteristiche di talune delle
suddette forme, con uno o piu' decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali sentita la COVIP, da
adottarsi entro un anno dalla data di pubblicazione del
presente decreto legislativo nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Le operazioni necessarie per
l'adeguamento alle disposizioni di cui al presente comma
sono esenti da ogni onere fiscale. Le forme da cui al comma
1 sono iscritte in una sezione speciale dell'albo di cui
all'articolo 19, comma 1.
3. Qualora le forme pensionistiche di cui al comma 1
intendano comunque adeguarsi alle disposizioni di cui
all'articolo 6, comma 1, lettera d), le operazioni di
conferimento non concorrono in alcun caso a formare il
reddito imponibile del soggetto conferente e i relativi
atti sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e
catastali nella misura fissa di euro 51,64 per ciascuna
imposta; a dette operazioni si applicano, agli effetti
dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, le
disposizioni di cui all'articolo 3, secondo comma, secondo
periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive
modificazioni.
4. L'attivita' di vigilanza sulle forme pensionistiche
di cui al comma 1 e' svolta dalla COVIP secondo piani di
attivita' differenziati temporalmente anche con riferimento
alle modalita' di controllo e alle diverse categorie delle
predette forme pensionistiche. La COVIP riferisce al
riguardo al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e
al Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Per i destinatari iscritti alle forme pensionistiche
di cui al comma 1, successivamente alla data del 28 aprile
1993, si applicano le disposizioni stabilite dal presente
decreto legislativo e, per quelli di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera a), non possono essere previste
prestazioni definite volte ad assicurare una prestazione
determinata con riferimento al livello del reddito, ovvero
a quello del trattamento pensionistico obbligatorio.
6. L'accesso alle prestazioni per anzianita' e
vecchiaia assicurate dalle forme pensionistiche di cui al
comma 1, che garantiscono prestazioni definite ad
integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, e'
subordinato alla liquidazione del predetto trattamento.
6-bis. Le forme pensionistiche di cui al comma 1
istituite all'interno di enti o societa' diversi da quelli
sottoposti, direttamente o in quanto facenti parte di un
gruppo, a vigilanza in base alle disposizioni di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che risultino rivolte
a soli pensionati, devono presentare alla COVIP, con
cadenza triennale, documentazione idonea a dimostrare la
sussistenza delle condizioni necessarie ad assicurare la
continuita' nell'erogazione delle prestazioni. La COVIP
verifica la sussistenza delle predette condizioni.
7. Le forme pensionistiche di cui al comma 1, gestite
in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario
della ripartizione e con squilibri finanziari, che siano
gia' state destinatarie del decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali con il quale e' stata accertata
una situazione di squilibrio finanziario derivante
dall'applicazione del previgente decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, possono deliberare di continuare,
sotto la propria responsabilita', a derogare agli articoli
8 e 11. Ai relativi contributi versati continua ad
applicarsi, anche per gli iscritti successivamente alla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
il trattamento tributario previsto dalle norme previgenti.
8. Le forme pensionistiche di cui al comma 7 debbono
presentare annualmente alla COVIP e al Ministero del lavoro
e delle politiche sociali il bilancio tecnico, nonche'
documentazione idonea a dimostrare il permanere della
situazione finanziaria di cui al precedente comma 7; con
cadenza quinquennale un piano che, con riguardo a tutti gli
iscritti attivi e con riferimento alle contribuzioni e alle
prestazioni, nonche' al patrimonio investito, determini le
condizioni necessarie ad assicurare l'equilibrio
finanziario della gestione ed il progressivo allineamento
alle norme generali del presente decreto. Il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, previo parere della
COVIP, accerta la sussistenza delle predette condizioni.
9. Le deliberazioni assembleari delle forme di cui al
comma 1 continuano a essere validamente adottate secondo le
procedure previste dai rispettivi statuti, anche con il
metodo referendario, non intendendosi applicabili ad esse
le modalita' di presenza previste dagli articoli 20 e 21
del codice civile.".
Comma 41.
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei
consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo
di attivita' economiche, la nascita di nuove imprese, la
valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la
rottamazione di autoveicoli), convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 1. (Ricarica nei servizi di telefonia mobile,
trasparenza e liberta' di recesso dai contratti con
operatori telefonici, televisivi e di servizi internet). -
1. Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza
delle tariffe, di garantire ai consumatori finali un
adeguato livello di conoscenza sugli effettivi prezzi del
servizio, nonche' di facilitare il confronto tra le offerte
presenti sul mercato, e' vietata, da parte degli operatori
di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni
elettroniche, l'applicazione di costi fissi e di contributi
per la ricarica di carte prepagate, anche via bancomat o in
forma telematica, aggiuntivi rispetto al costo del traffico
telefonico o del servizio richiesto. e' altresi' vietata la
previsione di termini temporali massimi di utilizzo del
traffico o del servizio acquistato. Ogni eventuale clausola
difforme e' nulla e non comporta la nullita' del contratto,
fatti salvi i vincoli di durata di eventuali offerte
promozionali comportanti prezzi piu' favorevoli per il
consumatore. Gli operatori di telefonia mobile adeguano la
propria offerta commerciale alle predette disposizioni
entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
2. L'offerta commerciale dei prezzi dei differenti
operatori della telefonia deve evidenziare tutte le voci
che compongono l'offerta, al fine di consentire ai singoli
consumatori un adeguato confronto.
2-bis. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
determina le modalita' per consentire all'utente, a sua
richiesta, al momento della chiamata da un numero fisso o
cellulare e senza alcun addebito, di conoscere
l'indicazione dell'operatore che gestisce il numero
chiamato.
3. I contratti per adesione stipulati con operatori di
telefonia e di reti televisive e di comunicazione
elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata,
devono prevedere la facolta' del contraente di recedere dal
contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore
senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza
spese non giustificate da costi dell'operatore e non
possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta
giorni. Le clausole difformi sono nulle, fatta salva la
facolta' degli operatori di adeguare alle disposizioni del
presente comma i rapporti contrattuali gia' stipulati alla
data di entrata in vigore del presente decreto entro i
successivi sessanta giorni. In ogni caso, le spese relative
al recesso o al trasferimento dell'utenza ad altro
operatore sono commisurate al valore del contratto e ai
costi reali sopportati dall'azienda, ovvero ai costi
sostenuti per dismettere la linea telefonica o trasferire
il servizio, e comunque rese note al consumatore al momento
della pubblicizzazione dell'offerta e in fase di
sottoscrizione del contratto, nonche' comunicate, in via
generale, all'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni, esplicitando analiticamente la composizione
di ciascuna voce e la rispettiva giustificazione economica.
3-bis. Le modalita' utilizzabili dal soggetto
contraente che intenda recedere da un contratto stipulato
con operatori di telefonia e di reti televisive e di
comunicazione elettronica, nonche' in caso di cambio di
gestore, devono essere semplici e di immediata attivazione
e devono seguire le medesime forme utilizzabili al momento
dell'attivazione o dell'adesione al contratto. In ogni
caso, gli operatori di telefonia, di reti televisive e di
comunicazioni elettroniche devono consentire la
possibilita' per consumatori e utenti di comunicare il
recesso o il cambio di gestore con modalita' telematiche.
3-ter. Il contratto stipulato con operatori di
telefonia e di reti televisive e di comunicazione
elettronica, ove comprenda offerte promozionali aventi ad
oggetto la fornitura sia di servizi che di beni, non puo'
avere durata superiore a ventiquattro mesi. Nel caso di
risoluzione anticipata si applicano i medesimi obblighi
informativi e i medesimi limiti agli oneri per il
consumatore di cui al comma 3, terzo periodo, e comunque
gli eventuali relativi costi devono essere equi e
proporzionati al valore del contratto e alla durata residua
della promozione offerta.
3-quater. E' fatto obbligo ai soggetti gestori dei
servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche, ai
fini dell'eventuale addebito al cliente del costo di
servizi in abbonamento offerti da terzi, di acquisire la
prova del previo consenso espresso del medesimo. In ogni
caso, e' fatto divieto agli operatori di telefonia e di
comunicazioni elettroniche di prevedere la possibilita' per
il consumatore o per l'utente di ricevere servizi in
abbonamento da parte dello stesso operatore, o di terzi,
senza il previo consenso espresso e documentato
all'attivazione di tale tipologia di servizi.
4. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
vigila sull'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo e stabilisce le modalita' attuative delle
disposizioni di cui al comma 2 e al comma 3-quater. La
violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3,
3-bis, 3-ter e 3-quater e' sanzionata dall'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni applicando l' articolo 98 del
codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come modificato dall'
articolo 2, comma 136, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.
262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286.".
- La legge 2 aprile 2007, n. 40 (Conversione in legge,
con modificazioni, del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, recante
misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione
della concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche e la
nascita di nuove imprese) e' pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale 2 aprile 2007, n. 77, S.O.
Comma 42.
- Si riporta il testo dell'articolo 70 del codice delle
comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo
1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 70. (Contratti e esercizio del diritto di
recesso). - 1. Fermo restando le disposizioni di cui al
decreto-legge 31 gennaio 2007, n.7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, i
consumatori ed altri utenti finali che ne facciano
richiesta, hanno diritto di stipulare contratti con una o
piu' imprese che forniscono servizi di connessione ad una
rete di comunicazione pubblica o servizi di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico. Il contratto indica
almeno, in modo chiaro, dettagliato e facilmente
comprensibile:
a) la denominazione e la sede dell'impresa;
b) i servizi forniti, ed in particolare:
1) se viene fornito o meno l'accesso ai servizi di
emergenza e alle informazioni sulla localizzazione del
chiamante e se esistono eventuali restrizioni alla
fornitura di servizi di emergenza di cui all'articolo 76;
2) informazioni su eventuali altre condizioni che
limitano l'accesso o l'utilizzo di servizi e applicazioni;
3) i livelli minimi di qualita' del servizio
offerti, compresa la data dell'allacciamento iniziale e,
ove opportuno, altri parametri di qualita' del servizio,
quali definiti dall'Autorita';
4) informazioni sulle procedure poste in essere
dall'impresa per misurare e strutturare il traffico in un
collegamento di rete nel rispetto del diritto di scelta
nonche' del diritto alla protezione dei dati personali
dell'utente onde evitare la saturazione della rete e il
superamento dei limiti di capienza, e informazioni sulle
eventuali ripercussioni sulla qualita' del servizio
riconducibili a tali procedure;
5) eventuali restrizioni imposte dal fornitore
all'utilizzo delle apparecchiature terminali fornite.
c) i tipi di servizi di manutenzione offerti e i
servizi di assistenza alla clientela forniti, nonche' le
modalita' per contattare tali servizi;
d) qualora esista un obbligo ai sensi dell'articolo
75, la scelta del contraente di far includere o meno i suoi
dati personali in un elenco e i dati di cui trattasi;
e) il dettaglio dei prezzi e delle tariffe, nonche'
le modalita' secondo le quali possono essere ottenute
informazioni aggiornate in merito a tutte le tariffe
applicabili e a tutti i costi di manutenzione, alle
modalita' di pagamento e ad eventuali differenze di costo
ad esse legate;
f) la durata del contratto, le condizioni di rinnovo
e di cessazione dei servizi e del contratto compresi:
1) ogni utilizzo minimo o durata richiesti per
beneficiare di condizioni promozionali;
2) i diritti e gli obblighi inerenti la
portabilita' dei numeri o di altri identificatori;
3) eventuali commissioni dovute in caso di recesso
anticipato dal contratto, compresi gli eventuali costi da
recuperare in relazione all'apparecchiatura terminale.
g) le disposizioni relative all'indennizzo e al
rimborso applicabili qualora non sia raggiunto il livello
di qualita' del servizio previsto dal contratto;
h) il modo in cui possono essere avviati i
procedimenti di risoluzione delle controversie ai sensi
dell'articolo 84;
i) i tipi di azioni che l'impresa puo' adottare in
risposta a incidenti o minacce alla sicurezza o
all'integrita' e alle vulnerabilita'.
2. L'Autorita' vigila sull'applicazione di quanto
disposto ai fini di cui al comma 1 e puo' estendere gli
obblighi di cui al medesimo comma affinche' sussistano
anche nei confronti di altri utenti finali.
3. L'Autorita' puo' richiedere che il contratto
contenga ogni informazione che possa essere fornita a tal
fine dalle autorita' competenti sull'utilizzo delle reti e
servizi di comunicazione elettronica per attivita' illegali
e per la diffusione di contenuti dannosi, e sugli strumenti
di tutela dai rischi per la sicurezza personale, la vita
privata e i dati personali di cui all'articolo 71, comma
2-quater, e relativi al servizio fornito.
4. Il contraente, qualora non accetti le modifiche
delle condizioni contrattuali da parte delle imprese che
forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, ha
diritto di recedere dal contratto senza penali ne' costi di
disattivazione. Le modifiche sono comunicate al contraente
con adeguato preavviso, non inferiore a trenta giorni, e
contengono le informazioni complete circa l'esercizio del
diritto di recesso. L'Autorita' puo' specificare la forma
di tali comunicazioni.
5. L'utente finale che utilizzi, o dia modo ad altri di
utilizzare il servizio per effettuare comunicazioni o
attivita' contro la morale o l'ordine pubblico o arrecare
danno ai minori molestia o disturbo alla quiete privata
ovvero per finalita' abusive o fraudolente, decade dal
contratto di fornitura del servizio, fatta salva ogni altra
responsabilita' prevista dalle leggi vigenti.
6.".
Comma 43.
- Si riporta il testo dell'articolo 98, comma 16, del
codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive
modificazioni, come modificato dalla presente legge:
"Art. 98.(Sanzioni). - 1. Le disposizioni del presente
articolo si applicano alle reti e servizi di comunicazione
elettronica ad uso pubblico.
2. In caso di installazione e fornitura di reti di
comunicazione elettronica od offerta di servizi di
comunicazione elettronica ad uso pubblico senza la relativa
autorizzazione generale, il Ministero commina, se il fatto
non costituisce reato, una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 15.000,00 ad euro 2.500.000,00, da
stabilirsi in equo rapporto alla gravita' del fatto. Se il
fatto riguarda la installazione o l'esercizio di impianti
radioelettrici, la sanzione minima e' di euro 50.000,00.
3. Se il fatto riguarda la installazione o l'esercizio
di impianti di radiodiffusione sonora o televisiva, si
applica la pena della reclusione da uno a tre anni. La pena
e' ridotta alla meta' se trattasi di impianti per la
radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale.
4. Chiunque realizza trasmissioni, anche simultanee o
parallele, contravvenendo ai limiti territoriali o
temporali previsti dal titolo abilitativo e' punito con la
reclusione da sei mesi a due anni.
5. Oltre alla sanzione amministrativa di cui al comma
2, il trasgressore e' tenuto, in ogni caso, al pagamento di
una somma pari a venti volte i diritti amministrativi e dei
contributi, di cui rispettivamente agli articoli 34 e 35,
commisurati al periodo di esercizio abusivo accertato e
comunque per un periodo non inferiore all'anno.
6. Indipendentemente dai provvedimenti assunti
dall'Autorita' giudiziaria e fermo restando quanto disposto
dai commi 2 e 3, il Ministero, ove il trasgressore non
provveda, puo' provvedere direttamente, a spese del
possessore, a suggellare, rimuovere o sequestrare
l'impianto ritenuto abusivo.
7. Nel caso di reiterazione degli illeciti di cui al
comma 2 per piu' di due volte in un quinquennio, il
Ministero irroga la sanzione amministrativa pecuniaria
nella misura massima stabilita dallo stesso comma 2.
8. In caso di installazione e fornitura di reti di
comunicazione elettronica od offerta di servizi di
comunicazione elettronica ad uso pubblico in difformita' a
quanto dichiarato ai sensi dell'articolo 25, comma 4, il
Ministero irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 30.000,00 ad euro 580.000,00.
9. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 32, ai
soggetti che commettono violazioni gravi o reiterate piu'
di due volte nel quinquennio delle condizioni poste
dall'autorizzazione generale, il Ministero commina una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000,00 ad
euro 600.000,00; ai soggetti che non provvedono, nei
termini e con le modalita' prescritti, alla comunicazione
dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dal
Ministero o dall'Autorita', gli stessi, secondo le
rispettive competenze, comminano una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 15.000,00 ad euro
1.150.000,00.
10. Ai soggetti che nelle comunicazioni richieste dal
Ministero e dall'Autorita', nell'ambito delle rispettive
competenze, espongono dati contabili o fatti concernenti
l'esercizio delle proprie attivita' non corrispondenti al
vero, si applicano le pene previste dall'articolo 2621 del
codice civile.
11. Ai soggetti che non ottemperano agli ordini ed alle
diffide, impartiti ai sensi del Codice dal Ministero o
dall'Autorita', gli stessi, secondo le rispettive
competenze, comminano una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 120.000,00 ad euro 2.500.000,00. Se
l'inottemperanza riguarda provvedimenti adottati
dall'Autorita' in ordine alla violazione delle disposizioni
relative ad imprese aventi significativo potere di mercato,
si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione
amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e
non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo
stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente
alla notificazione della contestazione, relativo al mercato
al quale l'inottemperanza si riferisce.
12. Nei casi previsti dai commi 6, 7, 8 e 9, e nelle
ipotesi di mancato pagamento dei diritti amministrativi e
dei contributi di cui agli articoli 34 e 35, nei termini
previsti dall'allegato n. 10, se la violazione e' di
particolare gravita', o reiterata per piu' di due volte in
un quinquennio, il Ministero o l'Autorita', secondo le
rispettive competenze e previa contestazione, possono
disporre la sospensione dell'attivita' per un periodo non
superiore a sei mesi, o la revoca dell'autorizzazione
generale e degli eventuali diritti di uso. Nei predetti
casi, il Ministero o l'Autorita', rimangono esonerati da
ogni altra responsabilita' nei riguardi di terzi e non sono
tenuti ad alcun indennizzo nei confronti dell'impresa.
13. In caso di violazione delle disposizioni contenute
nel Capo III del presente Titolo, nonche' nell'articolo 80,
il Ministero o l'Autorita', secondo le rispettive
competenze, comminano una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 170.000,00 ad euro 2.500.000,00.
14. In caso di violazione degli obblighi gravanti sugli
operatori di cui all'articolo 96, il Ministero commina una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 170.000,00 ad
euro 2.500.000,00. Se la violazione degli anzidetti
obblighi e' di particolare gravita' o reiterata per piu' di
due volte in un quinquennio, il Ministero puo' disporre la
sospensione dell'attivita' per un periodo non superiore a
due mesi o la revoca dell'autorizzazione generale. In caso
di integrale inosservanza della condizione n. 11 della
parte A dell'allegato n. 1, il Ministero dispone la revoca
dell'autorizzazione generale.
15. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui
ai commi 1, 4, 5 e 8 dell'articolo 95, indipendentemente
dalla sospensione dell'esercizio e salvo il promuovimento
dell'azione penale per eventuali reati, il trasgressore e'
punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500,00 a
euro 5.000,00.
16. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui
agli articoli 60, 61, 70, 71, 72 e 79 il Ministero o
l'Autorita', secondo le rispettive competenze, comminano
una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 58.000,00 ad
euro 1.160.000,00.
17. Restano ferme, per le materie non disciplinate dal
Codice, le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 29, 30, 31
e 32 della legge 31 luglio 1997, n. 249.
17-bis. Alle sanzioni amministrative irrogabili
dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni non si
applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta
di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n.
689, e successive modificazioni.".
Comma 44.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 6, lettera
a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249
(Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo):
"Art. 1. (Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni).
(Omissis).
6. Le competenze dell'Autorita' sono cosi' individuate:
a) la commissione per le infrastrutture e le reti
esercita le seguenti funzioni:
(Omissis).
5) cura la tenuta del registro degli operatori di
comunicazione al quale si devono iscrivere in virtu' della
presente legge i soggetti destinatari di concessione ovvero
di autorizzazione in base alla vigente normativa da parte
dell'Autorita' o delle amministrazioni competenti, le
imprese concessionarie di pubblicita' da trasmettere
mediante impianti radiofonici o televisivi o da diffondere
su giornali quotidiani o periodici, sul web e altre
piattaforme digitali fisse o mobili, le imprese di
produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e
televisivi, nonche' le imprese editrici di giornali
quotidiani, di periodici o riviste e le agenzie di stampa
di carattere nazionale, nonche' le imprese fornitrici di
servizi telematici e di telecomunicazioni ivi compresa
l'editoria elettronica e digitale; nel registro sono
altresi' censite le infrastrutture di diffusione operanti
nel territorio nazionale. L'Autorita' adotta apposito
regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro e
per la definizione dei criteri di individuazione dei
soggetti tenuti all'iscrizione diversi da quelli gia'
iscritti al registro alla data di entrata in vigore della
presente legge.
(Omissis).".
Comma 46.
- Si riporta il testo dell'articolo 64 del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni:
"Art. 64. (Sistema pubblico per la gestione delle
identita' digitali e modalita' di accesso ai servizi
erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni).
1.
2.
2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete e
agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e
imprese (384), anche in mobilita', e' istituito, a cura
dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per
la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese
(SPID).
2-ter. Il sistema SPID e' costituito come insieme
aperto di soggetti pubblici e privati che, previo
accreditamento da parte dell'AgID, secondo modalita'
definite con il decreto di cui al comma 2-sexies,
identificano gli utenti per consentire loro l'accesso ai
servizi in rete.
2-quater. Il sistema SPID e' adottato dalle pubbliche
amministrazioni nei tempi e secondo le modalita' definiti
con il decreto di cui al comma 2-sexies.
2-quinquies. Ai fini dell'erogazione dei propri servizi
in rete, e' altresi' riconosciuta alle imprese, secondo le
modalita' definite con il decreto di cui al comma 2-sexies,
la facolta' di avvalersi del sistema SPID per la gestione
dell'identita' digitale dei propri utenti. L'adesione al
sistema SPID per la verifica dell'accesso ai propri servizi
erogati in rete per i quali e' richiesto il riconoscimento
dell'utente esonera l'impresa da un obbligo generale di
sorveglianza delle attivita' sui propri siti, ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n.
70.
2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delegato per
l'innovazione tecnologica e del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali, sono definite le
caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento:
a) al modello architetturale e organizzativo del
sistema;
b) alle modalita' e ai requisiti necessari per
l'accreditamento dei gestori dell'identita' digitale;
c) agli standard tecnologici e alle soluzioni
tecniche e organizzative da adottare anche al fine di
garantire l'interoperabilita' delle credenziali e degli
strumenti di accesso resi disponibili dai gestori
dell'identita' digitale nei riguardi di cittadini e
imprese;
d) alle modalita' di adesione da parte di cittadini e
imprese in qualita' di utenti di servizi in rete;
e) ai tempi e alle modalita' di adozione da parte
delle pubbliche amministrazioni in qualita' di erogatori di
servizi in rete;
f) alle modalita' di adesione da parte delle imprese
interessate in qualita' di erogatori di servizi in rete.
2-septies. Un atto giuridico puo' essere posto in
essere da un soggetto identificato mediante SPID,
nell'ambito di un sistema informatico avente i requisiti
fissati nelle regole tecniche adottate ai sensi
dell'articolo 71, attraverso processi idonei a garantire,
in maniera manifesta e inequivoca, l'acquisizione della sua
volonta'. Restano ferme le disposizioni concernenti il
deposito degli atti e dei documenti in via telematica
secondo la normativa anche regolamentare in materia di
processo telematico.
2-octies. Le pubbliche amministrazioni consentono
mediante SPID l'accesso ai servizi in rete da esse erogati
che richiedono identificazione informatica.
2-nonies. L'accesso di cui al comma 2-octies puo'
avvenire anche con la carta di identita' elettronica e la
carta nazionale dei servizi.
3.".
Comma 47.
- Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 3, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure
urgenti per la crescita del Paese.), convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221:
"Art. 8. (Misure per l'innovazione dei sistemi di
trasporto).
(Omissis).
3. Tenuto conto del carattere di pubblica utilita' del
servizio ed al fine di assicurarne la massima diffusione,
le aziende di trasporto di cui al comma 1 e le
amministrazioni interessate, anche in deroga alle normative
di settore, consentono l'utilizzo della bigliettazione
elettronica attraverso strumenti di pagamento in mobilita',
anche attraverso l'addebito diretto su credito telefonico e
nel rispetto del limite di spesa per ciascun biglietto
acquistato, previsto dalle vigenti disposizioni, tramite
qualsiasi dispositivo di telecomunicazione. Il titolo
digitale del biglietto e' consegnato sul dispositivo di
comunicazione.
(Omissis).".
Comma 49.
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della
disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale):
"Art. 10. (Organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale). - 1. Sono organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le
fondazioni, le societa' cooperative e gli altri enti di
carattere privato, con o senza personalita' giuridica, i
cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma
dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o
registrata, prevedono espressamente:
a) lo svolgimento di attivita' in uno o piu' dei
seguenti settori:
1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
2) assistenza sanitaria;
3) beneficenza;
4) istruzione;
5) formazione;
6) sport dilettantistico;
7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose
d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno
1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui
al D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409;
8) tutela e valorizzazione della natura e
dell'ambiente, con esclusione dell'attivita', esercitata
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,
speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
9) promozione della cultura e dell'arte;
10) tutela dei diritti civili;
11) ricerca scientifica di particolare interesse
sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse
affidata ad universita', enti di ricerca ed altre
fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e
secondo modalita' da definire con apposito regolamento
governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400;
11-bis) cooperazione allo sviluppo e solidarieta'
internazionale;
b) l'esclusivo perseguimento di finalita' di
solidarieta' sociale;
c) il divieto di svolgere attivita' diverse da quelle
menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse
direttamente connesse;
d) il divieto di distribuire, anche in modo
indiretto, utili e avanzi di gestione nonche' fondi,
riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a
meno che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte per legge o siano effettuate a favore di altre
ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte
della medesima ed unitaria struttura;
e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di
gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali
e di quelle ad esse direttamente connesse;
f) l'obbligo di devolvere il patrimonio
dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per
qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale o a fini di pubblica utilita', sentito
l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa
destinazione imposta dalla legge;
g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto
annuale;
h) disciplina uniforme del rapporto associativo e
delle modalita' associative volte a garantire
l'effettivita' del rapporto medesimo, escludendo
espressamente la temporaneita' della partecipazione alla
vita associativa e prevedendo per gli associati o
partecipanti maggiori d'eta' il diritto di voto per
l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei
regolamenti e per la nomina degli organi direttivi
dell'associazione;
i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia
segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della
locuzione «organizzazione non lucrativa di utilita'
sociale» o dell'acronimo «ONLUS».
2. Si intende che vengono perseguite finalita' di
solidarieta' sociale quando le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi relative alle attivita' statutarie
nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione,
della formazione, dello sport dilettantistico, della
promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei
diritti civili non sono rese nei confronti di soci,
associati o partecipanti, nonche' degli altri soggetti
indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad
arrecare benefici a:
a) persone svantaggiate in ragione di condizioni
fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
b) componenti collettivita' estere, limitatamente
agli aiuti umanitari.
2-bis. Si considera attivita' di beneficenza, ai sensi
del comma 1, lettera a), numero 3), anche la concessione di
erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme
provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni
appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di
lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al
medesimo comma 1, lettera a), per la realizzazione diretta
di progetti di utilita' sociale.
3. Le finalita' di solidarieta' sociale s'intendono
realizzate anche quando tra i beneficiari delle attivita'
statutarie dell'organizzazione vi siano i propri soci,
associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla
lettera a) del comma 6, se costoro si trovano nelle
condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del comma
2.
4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e
3, si considerano comunque inerenti a finalita' di
solidarieta' sociale le attivita' statutarie istituzionali
svolte nei settori della assistenza sociale e
sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione
e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico
di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le
biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, della tutela e
valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione
dell'attivita', esercitata abitualmente, di raccolta e
riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di
cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, della ricerca scientifica di particolare interesse
sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse
affidate ad universita', enti di ricerca ed altre
fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e
secondo modalita' da definire con apposito regolamento
governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, nonche' le attivita' di promozione
della cultura e dell'arte per le quali sono riconosciuti
apporti economici da parte dell'amministrazione centrale
dello Stato.
5. Si considerano direttamente connesse a quelle
istituzionali le attivita' statutarie di assistenza
sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico,
promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti
civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del comma
1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni previste
ai commi 2 e 3, nonche' le attivita' accessorie per natura
a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative
delle stesse. L'esercizio delle attivita' connesse e'
consentito a condizione che, in ciascun esercizio e
nell'ambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera
a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto a
quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino
il 66 per cento delle spese complessive
dell'organizzazione.
6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta
di utili o di avanzi di gestione:
a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a
soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti
gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a
qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano
parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a
favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo
grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonche'
alle societa' da questi direttamente o indirettamente
controllate o collegate, effettuate a condizioni piu'
favorevoli in ragione della loro qualita'. Sono fatti
salvi, nel caso delle attivita' svolte nei settori di cui
ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi
accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti
che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari,
aventi significato puramente onorifico e valore economico
modico;
b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi
che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al
loro valore normale;
c) la corresponsione ai componenti gli organi
amministrativi e di controllo di emolumenti individuali
annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto
del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e
dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla
legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e
integrazioni, per il presidente del collegio sindacale
delle societa' per azioni;
d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche
e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi
passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie,
superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di
salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a
quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le
medesime qualifiche.
7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1
non si applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle
lettere h) ed i) del medesimo comma 1 non si applicano agli
enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali
lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.
8. Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto
della loro struttura e delle loro finalita', gli organismi
di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266,
iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni
non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26
febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali di cui alla
legge 8 novembre 1991, n. 381, nonche' i consorzi di cui
all'articolo 8 della predetta legge n. 381 del 1991 che
abbiano la base sociale formata per il cento per cento da
cooperative sociali. Sono fatte salve le previsioni di
maggior favore relative agli organismi di volontariato,
alle organizzazioni non governative e alle cooperative
sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266
del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991.
9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose
con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese
e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli
enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della
legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalita'
assistenziali siano riconosciute dal Ministero
dell'interno, sono considerati ONLUS limitatamente
all'esercizio delle attivita' elencate alla lettera a) del
comma 1; fatta eccezione per la prescrizione di cui alla
lettera c) del comma 1, agli stessi enti e associazioni si
applicano le disposizioni anche agevolative del presente
decreto, a condizione che per tali attivita' siano tenute
separatamente le scritture contabili previste all'articolo
20-bis del decreto del Presidente delle Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 25, comma
1.
10. Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti
pubblici, le societa' commerciali diverse da quelle
cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge 30
luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti politici, le
organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di
lavoro e le associazioni di categoria.".
- Si riporta il testo dell'articolo 7 della legge 7
dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di
promozione sociale):
"Art. 7. (Registri). - 1. Presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari
sociali e' istituito un registro nazionale al quale possono
iscriversi, ai fini dell'applicazione della presente legge,
le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale
in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, costituite
ed operanti da almeno un anno. Alla tenuta del registro si
provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e
strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.
2. Per associazioni di promozione sociale a carattere
nazionale si intendono quelle che svolgono attivita' in
almeno cinque regioni ed in almeno venti province del
territorio nazionale.
3. L'iscrizione nel registro nazionale delle
associazioni a carattere nazionale comporta il diritto di
automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi
livelli di organizzazione territoriale e dei circoli
affiliati, mantenendo a tali soggetti i benefici connessi
alla iscrizione nei registri di cui al comma 4.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano istituiscono, rispettivamente, registri su scala
regionale e provinciale, cui possono iscriversi tutte le
associazioni in possesso dei requisiti di cui all'articolo
2, che svolgono attivita', rispettivamente, in ambito
regionale o provinciale.".
Comma 51.
- Il decreto del Presidente della Repubblica
(Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto)
26 ottobre 1972, n.633 e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292.
Comma 54.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7
settembre 2010, n. 178 (Regolamento recante istituzione e
gestione del registro pubblico degli abbonati che si
oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per
vendite o promozioni commerciali) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 2 novembre 2010, n. 256.
- Si riporta il testo dell'articolo 130, comma 3-bis,
del codice in materia di protezione dei dati personali, di
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
"Art. 130. (Comunicazioni indesiderate).
(Omissis).
3-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 129,
il trattamento dei dati di cui all'articolo 129, comma 1,
mediante l'impiego del telefono e della posta cartacea per
le finalita' di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), e'
consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il
diritto di opposizione, con modalita' semplificate e anche
in via telematica, mediante l'iscrizione della numerazione
della quale e' intestatario e degli altri dati personali di
cui all'articolo 129, comma 1, in un registro pubblico
delle opposizioni.
(Omissis).".
- Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 4, lettera
b) del codice in materia di protezione dei dati personali,
di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
"Art. 7. (Diritto di accesso ai dati personali ed altri
diritti).
(Omissis).
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in
parte:
a) (Omissis).
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano
a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.".
Comma 56.
- Si riporta il testo dell'articolo 73 della legge 22
aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di
altri diritti connessi al suo esercizio), come modificato
dalla presente legge:
"Art. 73 - 1. Il produttore di fonogrammi, nonche' gli
artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano
compiuto l'interpretazione o l'esecuzione fissata o
riprodotta nei fonogrammi, indipendentemente dai diritti di
distribuzione, noleggio e prestito loro spettanti, hanno
diritto ad un compenso per l'utilizzazione a scopo di lucro
dei fonogrammi a mezzo della cinematografia, della
diffusione radiofonica e televisiva, ivi compresa la
comunicazione al pubblico via satellite, nelle pubbliche
feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di
qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi
stessi. Il compenso e' riconosciuto, per ciascun fonogramma
utilizzato, distintamente al produttore di fonogrammi ed
agli artisti interpreti o esecutori. L'esercizio di tale
diritto spetta a ciascuna delle imprese che svolgono
attivita' di intermediazione dei diritti connessi al
diritto d'autore, di cui all'articolo 3, comma 2, del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19
dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59
dell'11 marzo 2013, alle quali il produttore di fonogrammi
e gli artisti interpreti o esecutori hanno conferito per
iscritto il rispettivo mandato.
2. La misura del compenso e le quote di ripartizione,
nonche' le relative modalita', sono determinate secondo le
norme del regolamento.
2-bis. Il compenso dovuto agli artisti interpreti o
esecutori ai sensi dei commi 1 e 2 non e' da essi
rinunciabile ne' puo' in alcun modo formare oggetto di
cessione.
3. Nessun compenso e' dovuto per l'utilizzazione ai
fini dell'insegnamento e della comunicazione istituzionale
fatta dall'Amministrazione dello Stato o da enti a cio'
autorizzati dallo Stato.".
Comma 57.
Il comma 14 dell'articolo 2 del decreto legislativo 22
luglio 1999, n. 261 (Attuazione della direttiva 97/67/CE
concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato
interno dei servizi postali comunitari e per il
miglioramento della qualita' del servizio), e' stato
abrogato dall'articolo 65, comma 1, del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96.
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto
legislativo 22 luglio 1999, n. 261 (Attuazione della
direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo
sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari
e per il miglioramento della qualita' del servizio),
abrogato dalla presente legge a decorrere dal 10 settembre
2017:
"Art. 4. (Servizi affidati in esclusiva). - 1. Per
esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva
al fornitore del servizio universale:
a) i servizi inerenti le notificazioni di atti a
mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con
la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20
novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni;
b) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta
di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285.".
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto
legislativo 22 luglio 1999, n. 261 (Attuazione della
direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo
sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari
e per il miglioramento della qualita' del servizio.), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 5. (Licenza individuale). - 1. L'offerta al
pubblico di singoli servizi non riservati, che rientrano
nel campo di applicazione del servizio universale, e'
soggetta al rilascio di licenza individuale da parte del
Ministero dello sviluppo economico.
2. Il rilascio della licenza individuale, tenuto conto
della situazione del mercato e dell'organizzazione dei
servizi postali, puo' essere subordinato a specifici
obblighi del servizio universale con riguardo anche alla
qualita', alla disponibilita' ed all'esecuzione dei servizi
in questione ovvero a obblighi di contribuzione finanziaria
ai meccanismi di condivisione dei costi di cui all'articolo
10 del presente decreto. Il rilascio della licenza
individuale per i servizi riguardanti le notificazioni di
atti a mezzo della posta e di comunicazioni a mezzo della
posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di
cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, nonche' per i
servizi riguardanti le notificazioni a mezzo della posta
previste dall'articolo 201 del codice della strada, di cui
al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, deve essere subordinato a specifici obblighi
del servizio universale con riguardo alla sicurezza, alla
qualita', alla continuita', alla disponibilita' e
all'esecuzione dei servizi medesimi.
3. Il termine per il rilascio della licenza individuale
o per il rifiuto e' di 90 giorni; in caso di richiesta di
chiarimenti o di documenti, il termine e' sospeso fino al
ricevimento di questi ultimi.
4. Con provvedimento dell'autorita' di regolamentazione
da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono determinati i
requisiti per il rilascio delle licenze individuali, gli
obblighi a carico dei titolari delle licenze stesse,
compresi gli obblighi in materia di condizioni di lavoro di
cui all'articolo 18-bis, le modalita' dei controlli presso
le sedi di attivita' ed, in caso di violazione degli
obblighi, le procedure di diffida, nonche' di sospensione e
di revoca della licenza individuale. Le disposizioni di cui
al predetto regolamento garantiscono il rispetto dei
principi di obiettivita', non discriminazione,
proporzionalita' e trasparenza.".
- La legge 20 novembre 1982, n.890 (Notificazioni di
atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta
connesse con la notificazione di atti giudiziari) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 dicembre 1982, n.
334.
- Il testo dell'articolo 201 del codice della strada,
di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 e
successive modificazioni, cosi' come modificato dalla
presente legge, e' riportato in nota al comma 23.
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto
legislativo 22 luglio 1999, n. 261 (Attuazione della
direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo
sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari
e per il miglioramento della qualita' del servizio), come
modificato dalla presente legge, a decorrere dal 10
settembre 2017:
"Art. 10. (Fondo di compensazione). - 1. E' istituito
il fondo di compensazione degli oneri del servizio
universale. Detto fondo e' amministrato dal Ministero delle
comunicazioni ed e' rivolto a garantire l'espletamento del
servizio universale; esso e' alimentato nel caso in cui il
fornitore del predetto servizio non ricava dalla fornitura
del servizio universale entrate sufficienti a garantire
l'adempimento degli obblighi gravanti sul fornitore stesso.
2. Sono tenuti a contribuire al fondo di cui al comma 1
i titolari di licenze individuali e di autorizzazione
generale entro la misura massima del dieci per cento degli
introiti lordi, relative a servizi sostitutivi di quelli
compresi nel servizio universale, derivanti dall'attivita'
autorizzata.
3. La determinazione del contributo, secondo principi
di trasparenza, non discriminazione e proporzionalita', e'
effettuata dall'autorita' di regolamentazione sulla base
dei costi di una gestione efficiente del servizio
universale.
4. Il versamento, da effettuare all'entrata del
bilancio statale, deve essere assolto entro il 30 settembre
dell'anno successivo al quale si riferiscono i dati
contabili.
5. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica provvede, con propri decreti, alla
riassegnazione ad apposita unita' previsionale dello stato
di previsione del Ministero delle comunicazioni delle somme
di cui al comma 4.
6. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sono disciplinate le modalita' di
funzionamento del fondo di compensazione.".
- Si riporta il testo dell'articolo 21, comma 3, del
decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 (Attuazione
della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo
sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari
e per il miglioramento della qualita' del servizio),
abrogato dalla presente legge a decorrere dal 10 settembre
2017:
"Art. 21. (Sanzioni). - (Omissis).
3. Chiunque espleti il servizio di cui all'articolo 4
del presente decreto, attribuito in via esclusiva al
fornitore del servizio universale, e' punito con sanzione
pecuniaria amministrativa da cinquemila euro a
centocinquantamila euro.
(Omissis).".
Comma 58.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, lettera
u-quater) del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261
(Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole
comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi
postali comunitari e per il miglioramento della qualita'
del servizio):
"Art. 1. (Definizioni).
(Omissis).
2. Ai fini del presente decreto si intendono per:
(Omissis).
u-quater) "Autorita' nazionale di regolamentazione":
l'organismo designato a svolgere le funzioni di
regolamentazione del settore postale di cui alla direttiva
2008/6/CE, di seguito anche "autorita' di regolamentazione;
(Omissis).".
Il testo dell'articolo 5 del decreto legislativo 22
luglio 1999, n. 261 e' riportato in nota al comma 57.
Comma 59.
- Si riporta il testo dell'articolo 22 del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n.164 (Attuazione della
direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato
interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della L.
17 maggio 1999, n. 144), e successive modificazioni, il cui
comma 2, terzo periodo, e' soppresso dalla presente legge a
decorrere dal 1° luglio 2019:
"Art. 22. (Obblighi relativi al servizio pubblico e
tutela dei consumatori). - 1. Tutti i clienti sono idonei.
2. Sono considerati clienti protetti i clienti
domestici, le utenze relative ad attivita' di servizio
pubblico, tra cui ospedali, case di cura e di riposo,
carceri, scuole, e altre strutture pubbliche e private che
svolgono un'attivita' riconosciuta di assistenza nonche' i
clienti civili e non civili con consumo non superiore a
50.000 metri cubi annui. Per essi vige l'obbligo di
assicurare, col piu' alto livello di sicurezza possibile,
le forniture di gas naturale anche in momenti critici o in
situazioni di emergenza del sistema del gas naturale. Per i
soli clienti domestici, nell'ambito degli obblighi di
servizio pubblico, l'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas continua transitoriamente a determinare i prezzi di
riferimento, ai sensi delle disposizioni di cui al
decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125.
2-bis. Sono considerati clienti vulnerabili ai sensi
della direttiva 2009/73/CE i clienti domestici di cui
all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, come individuati dal decreto del Ministro dello
sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008. Per essi
vige l'obbligo di assicurare, col piu' alto livello di
sicurezza possibile, le forniture di gas naturale anche in
zone isolate, in momenti critici o in situazioni di
emergenza del sistema del gas naturale.
3. Tutti i clienti hanno il diritto di essere riforniti
di gas naturale da un fornitore, ove questi lo accetti, a
prescindere dallo Stato membro in cui il fornitore e'
registrato, a condizione che il fornitore rispetti le norme
applicabili in materia di scambi e bilanciamento e fatti
salvi i requisiti in materia di sicurezza degli
approvvigionamenti.
4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
provvede affinche':
a) qualora un cliente, nel rispetto delle condizioni
contrattuali, intenda cambiare fornitore, l'operatore o gli
operatori interessati effettuino tale cambiamento entro tre
settimane assicurando comunque che l'inizio della fornitura
coincida con il primo giorno del mese;
b) i clienti ricevano tutti i pertinenti dati di
consumo e a tal fine siano obbligate le societa' di
distribuzione a rendere disponibili i dati di consumo dei
clienti alle societa' di vendita, garantendo la qualita' e
la tempestivita' dell'informazione fornita;
c) qualora un cliente finale connesso alla rete di
distribuzione si trovi senza un fornitore di gas naturale e
non sussistano i requisiti per l'attivazione del fornitore
di ultima istanza, l'impresa di distribuzione
territorialmente competente garantisca il bilanciamento
della propria rete in relazione al prelievo presso tale
punto per il periodo in cui non sia possibile la sua
disalimentazione fisica, secondo modalita' e condizioni
definite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
che deve altresi' garantire all'impresa di distribuzione
una adeguata remunerazione dell'attivita' svolta e la
copertura dei costi sostenuti.
5. Allo scopo di promuovere l'efficienza energetica
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas stabilisce
criteri in base ai quali le imprese di gas naturale
ottimizzino l'utilizzo del gas naturale, anche fornendo
servizi di gestione dell'energia, sviluppando formule
tariffarie innovative, introducendo sistemi di misurazione
intelligenti o, se del caso, reti intelligenti.
6. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, anche
avvalendosi dell'Acquirente unico Spa, ai sensi
dell'articolo 27, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n.
99, provvede affinche' siano istituiti sportelli unici al
fine di mettere a disposizione dei clienti tutte le
informazioni necessarie concernenti i loro diritti, la
normativa in vigore e le modalita' di risoluzione delle
controversie di cui dispongono.
7. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico,
anche in base a quanto previsto all'articolo 30, commi 5 e
8, della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono individuati e
aggiornati i criteri e le modalita' per la fornitura di gas
naturale nell'ambito del servizio di ultima istanza, a
condizioni che incentivino la ricerca di un nuovo fornitore
sul mercato, per tutti i clienti civili e i clienti non
civili con consumi pari o inferiori a 50.000 metri cubi
all'anno nonche' per le utenze relative ad attivita' di
servizio pubblico, tra cui ospedali, case di cura e di
riposo, carceri, scuole, e altre strutture pubbliche e
private che svolgono un'attivita' riconosciuta di
assistenza, nonche' nelle aree geografiche nelle quali non
si e' ancora sviluppato un mercato concorrenziale
nell'offerta di gas naturale, ai sensi dell'articolo 1,
comma 46, della legge 23 agosto 2004, n. 239.".
Comma 60.
- Si riporta il testo dell'articolo 35, del decreto
legislativo 1° giugno 2011, n.93 (Attuazione delle
direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a
norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica,
del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla
trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di
gas e di energia elettrica, nonche' abrogazione delle
direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE.), il cui comma 2 e'
abrogato dalla presente legge a decorrere dal 1° luglio
2019:
"Art. 35. (Obblighi relativi al servizio pubblico e
tutela dei consumatori). - 1. Tutti clienti sono idonei.
2. I clienti finali civili e le imprese connesse in
bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato
annuo non superiore ai 10 milioni di euro che non scelgano
un fornitore sul mercato libero, sono riforniti di energia
elettrica nell'ambito del regime di tutela di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007,
n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2007, n. 125. In relazione all'evoluzione del mercato al
dettaglio dell'energia elettrica il Ministro dello sviluppo
economico, tenuto conto dell'esito di monitoraggi, da
effettuare almeno ogni due anni, sull'andamento del mercato
al dettaglio e sulla sussistenza in tale mercato di
effettive condizioni di concorrenza con propri decreti,
anche mediante indirizzi rivolti alle imprese che erogano
il servizio di tutela, puo' adeguare, con particolare
riferimento ai clienti industriali, le forme e le modalita'
di erogazione del regime di cui al presente comma.
3. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, adegua i propri provvedimenti affinche', in modo
non discriminatorio in relazione a costi, oneri o tempo:
a) qualora un cliente, nel rispetto delle condizioni
contrattuali, intenda cambiare fornitore, l'operatore o gli
operatori interessati effettuino tale cambiamento entro tre
settimane assicurando comunque che l'inizio della fornitura
coincida con il primo giorno del mese; (20)
b) i clienti ricevano tutti i pertinenti dati di
consumo e a tal fine siano obbligate le societa' di
distribuzione a rendere disponibili i dati di consumo dei
clienti alle societa' di vendita, garantendo la qualita' e
la tempestivita' dell'informazione fornita;
c) i clienti abbiano informazioni trasparenti circa
le tariffe e le condizioni economiche applicate, i termini
e le condizioni contrattuali minime.
4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, anche
avvalendosi dell'Acquirente Unico Spa e del Gestore dei
servizi energetici Spa, ai sensi dell'articolo 27, comma 2,
della legge 23 luglio 2009, n. 99, adotta le misure
necessarie:
a) per la diffusione presso i clienti finali di
energia elettrica della lista di controllo per i
consumatori elaborata dalla Commissione europea contenente
informazioni pratiche sui loro diritti;
b) per assicurare che i clienti abbiano idonee
informazioni, riferite anche alla diffusione della lista di
controllo di cui alla lettera a), concernenti i loro
diritti, la legislazione in vigore e le modalita' di
risoluzione delle controversie di cui dispongono.
5. Allo scopo di promuovere l'efficienza energetica
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas stabilisce
criteri in base ai quali le imprese elettriche ottimizzano
l'utilizzo dell'energia elettrica, anche fornendo servizi
di gestione razionale dell'energia, sviluppando formule di
offerta innovative, introducendo sistemi di misurazione
intelligenti e reti intelligenti.".
Comma 61.
- Si riporta il testo dell'articolo 1-bis del
decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105 (Misure urgenti in
materia di energia), convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 agosto 2010, n. 129:
"Art.1-bis. (Sistema informatico integrato per la
gestione dei flussi informativi relativi ai mercati
dell'energia elettrica e del gas). - 1. Al fine di
sostenere la competitivita' e di incentivare la migliore
funzionalita' delle attivita' delle imprese operanti nel
settore dell'energia elettrica e del gas naturale, e'
istituito presso l'Acquirente unico S.p.a. un Sistema
informatico integrato per la gestione dei flussi
informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e
del gas, basato su una banca dati dei punti di prelievo e
dei dati identificativi dei clienti finali. Entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas emana i criteri generali per il
funzionamento del Sistema.
2. Le modalita' di gestione dei flussi informativi
attraverso il Sistema sono stabilite dall'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas. Tali flussi potranno
comprendere anche informazioni concernenti eventuali
inadempimenti contrattuali da parte dei clienti finali
sulla base di indirizzi generali definiti dall'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, sentite le Commissioni
parlamentari competenti che si esprimono entro trenta
giorni dalla data di trasmissione, trascorsi i quali il
parere si intende acquisito.
3. Nel rispetto delle norme stabilite dal Garante per
la protezione dei dati personali, l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas adotta specifici criteri e modalita' per
il trattamento dei dati personali e sensibili.
4. Le informazioni scambiate nell'ambito del Sistema,
in conformita' ai requisiti tecnici e di sicurezza previsti
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono
valide a tutti gli effetti di legge e sono funzionali anche
all'adozione di misure volte alla sospensione della
fornitura nei confronti dei clienti finali inadempienti,
nel rispetto delle delibere dell'Autorita' medesima in
materia e fatto salvo quanto dalla stessa disposto a tutela
dei clienti finali per i quali, ai sensi della normativa
vigente, non possa essere prevista la sospensione della
fornitura. Nelle more dell'effettiva operativita' del
Sistema, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
definisce in via transitoria le modalita' di gestione e
trasmissione delle informazioni relative ai clienti finali
inadempienti all'atto del passaggio a nuovo fornitore.
Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La misura
del corrispettivo a remunerazione dei costi relativi alle
attivita' svolte dall'Acquirente unico S.p.A. e'
determinata dall'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas, a carico degli operatori dei settori dell'energia
elettrica e del gas naturale e senza che questi possano
trasferire i relativi oneri sulle tariffe applicate ai
consumatori.".
- La legge 13 agosto 2010, n. 129 (Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 2010,
n. 105, recante misure urgenti in materia di energia.
Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa in
materia di riordino del sistema degli incentivi) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 2010, n. 192.
Comma 66.
- Si riporta il testo della lettera a) del paragrafo 5
dell'articolo 3 della direttiva 2009/72/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (Direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni
per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga
la direttiva 2003/54/CE):
"Art. 3. (Obblighi relativi al servizio pubblico e
tutela dei consumatori).
(Omissis).
5. Gli Stati membri provvedono a che:
a) qualora un cliente, nel rispetto delle condizioni
contrattuali, intenda cambiare fornitore, l'operatore o gli
operatori interessati effettuino tale cambiamento entro tre
settimane;
(Omissis).".
- Si riporta il testo della lettera a) del paragrafo 6
dell'articolo della direttiva 2009/73/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (Direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni
per il mercato interno del gas naturale e che abroga la
direttiva 2003/55/CE):
"Art. 3. (Obblighi relativi al servizio pubblico e
tutela dei consumatori).
(Omissis).
6. Gli Stati membri provvedono affinche':
a) qualora un cliente, nel rispetto delle condizioni
contrattuali, intenda cambiare fornitore, l'operatore o gli
operatori interessati effettuino tale cambiamento entro tre
settimane; e
(Omissis).".
- Il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93
(Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e
2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno
dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura
comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore
finale industriale di gas e di energia elettrica, nonche'
abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 giugno 2011, n. 148,
S.O.
- Il testo delle lettere i) e j) del punto 1
dell'allegato I della citata direttiva 2009/72/CE cosi'
recita:
"Allegato I - Misure sulla tutela dei consumatori.
1. Fatte salve le norme comunitarie relative alla
tutela dei consumatori, nella fattispecie la direttiva
97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20
maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in
materia di contratti a distanza, e la direttiva 93/13/CEE
del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole
abusive nei contratti stipulati con i consumatori, le
misure di cui all'articolo 3 consistono nel garantire che i
clienti:
(Omissis).
i) siano adeguatamente informati del consumo
effettivo di energia elettrica e dei relativi costi, con
frequenza tale da consentire loro di regolare il proprio
consumo di energia elettrica. Tali informazioni sono
fornite ad opportuni intervalli che tengano conto della
capacita' del contatore del cliente e del prodotto di
energia elettrica in questione. Si tiene debitamente conto
dell'efficienza in termini di costi di tali misure. Per
questo servizio il consumatore non deve sostenere alcuna
spesa supplementare.
j) ricevano un conguaglio definitivo a seguito di un
eventuale cambiamento del fornitore di energia elettrica
non oltre sei settimane dopo aver effettuato il cambiamento
di fornitore.
(Omissis).".
- Il testo delle lettere i) e j) del punto 1
dell'allegato I della citata direttiva 2009/73/CE cosi'
recita:
"Allegato I - Misure sulla tutela dei consumatori. - 1.
Fatte salve le norme comunitarie relative alla tutela dei
consumatori, nella fattispecie la direttiva 97/7/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997,
riguardante la protezione dei consumatori in materia di
contratti a distanza, e la direttiva 93/13/CEE del
Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole
abusive nei contratti stipulati con i consumatori, le
misure di cui all'articolo 3 consistono nel garantire che i
clienti:
(Omissis).
i) siano adeguatamente informati del consumo
effettivo di gas e dei relativi costi, con frequenza tale
da consentire loro di regolare il proprio consumo di gas.
Tali informazioni sono fornite ad intervalli adeguati che
tengono conto della capacita' del contatore del cliente. Si
tiene debitamente conto dell'efficienza in termini di costi
di tali misure. Il consumatore non sostiene per questo
servizio alcuna spesa supplementare;
j) ricevano un conguaglio definitivo a seguito di un
eventuale cambiamento del fornitore di gas naturale non
oltre sei settimane dopo aver effettuato il cambiamento di
fornitore.
(Omissis).".
- Il decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105 (Misure
urgenti in materia di energia) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 luglio 2010, n. 158.
- La legge 13 agosto 2010, n. 129 (Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 2010,
n. 105, recante misure urgenti in materia di energia.
Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa in
materia di riordino del sistema degli incentivi), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 2010, n. 192.
- Il testo del paragrafo 3 dell'articolo 26 della
citata direttiva 2009/72/CE cosi' recita:
"Art. 26. (Separazione dei gestori del sistema di
distribuzione).
(Omissis).
3. Se il gestore del sistema di distribuzione fa parte
di un'impresa verticalmente integrata, gli Stati membri
provvedono affinche' le sue attivita' vengano controllate
dalle autorita' di regolamentazione o altri organi
competenti in modo che esso non possa trarre vantaggio
dalla sua integrazione verticale per falsare la
concorrenza. In particolare, ai gestori di sistemi di
distribuzione verticalmente integrati e' fatto divieto di
creare confusione, nella loro politica di comunicazione e
di marchio, circa l'identita' distinta del ramo "fornitura"
dell'impresa verticalmente integrata.
Omissis.".
- Il testo del paragrafo 3 dell'articolo 26 della
citata direttiva 2009/73/CE cosi' recita:
"Art. 26. (Separazione dei gestori dei sistemi di
distribuzione).
(Omissis).
3. Se il gestore del sistema di distribuzione fa parte
di un'impresa verticalmente integrata, l gli Stati membri
provvedono affinche' le sue attivita' vengano controllate
da autorita' di regolamentazione o da altri organismi
competenti in modo che esso non possa trarre vantaggio
dalla sua integrazione verticale per falsare la
concorrenza. In particolare, ai gestori di sistemi di
distribuzione verticalmente integrati e' fatto divieto di
creare confusione, nella loro politica di comunicazione e
di marchio, circa l'identita' distinta del ramo "fornitura"
dell'impresa verticalmente integrata.".
(Omissis).".
Comma 70.
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge
28 marzo 2014, n. 47 (Misure urgenti per l'emergenza
abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo
2015), come modificato dalla presente legge:
"1. Chiunque occupa abusivamente un immobile senza
titolo non puo' chiedere la residenza ne' l'allacciamento a
pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli
atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a
tutti gli effetti di legge. A decorrere dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, gli atti aventi ad oggetto l'allacciamento dei
servizi di energia elettrica, di gas, di servizi idrici e
della telefonia fissa, nelle forme della stipulazione,
della volturazione, del rinnovo, sono nulli, e pertanto non
possono essere stipulati o comunque adottati, qualora non
riportino i dati identificativi del richiedente e il titolo
che attesti la proprieta', il regolare possesso o la
regolare detenzione dell'unita' immobiliare in favore della
quale si richiede l'allacciamento. Al fine di consentire ai
soggetti somministranti la verifica dei dati dell'utente e
il loro inserimento negli atti indicati nel periodo
precedente, i richiedenti sono tenuti a consegnare ai
soggetti somministranti idonea documentazione relativa al
titolo che attesti la proprieta', il regolare possesso o la
regolare detenzione dell'unita' immobiliare, in originale o
copia autentica, o a rilasciare dichiarazione sostitutiva
di atto di notorieta' ai sensi dell'articolo 47 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
1-bis. I soggetti che occupano abusivamente alloggi di
edilizia residenziale pubblica non possono partecipare alle
procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura
per i cinque anni successivi alla data di accertamento
dell'occupazione abusiva.
1-ter. Sono fatti salvi, fino alla data del 31 dicembre
2015, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti
sulla base dei contratti di locazione registrati ai sensi
dell'articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23.
1-quater. Il sindaco, in presenza di persone minorenni
o meritevoli di tutela, puo' dare disposizioni in deroga a
quanto previsto ai commi 1 e 1-bis, a tutela delle
condizioni igienico-sanitarie. (
1-quinquies. Le disposizioni del presente articolo non
si applicano alle ipotesi di successione di un fornitore
del servizio ad un altro.".
- La legge 23 maggio 2014, n. 80 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47,
recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il
mercato delle costruzioni e per Expo 2015) e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 2014, n. 121.
Comma 73.
- Il decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105 (Misure
urgenti in materia di energia) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 luglio 2010, n. 158.
- La legge 13 agosto 2010, n. 129 (Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 2010,
n. 105, recante misure urgenti in materia di energia.
Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa in
materia di riordino del sistema degli incentivi) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 2010, n. 192.
Comma 75.
- Si riporta il testo del comma 375 dell'articolo 1
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006)),
"375. Al fine di completare il processo di revisione
delle tariffe elettriche, entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Ministro delle attivita' produttive, adottato d'intesa con
i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e
delle politiche sociali, sono definiti i criteri per
l'applicazione delle tariffe agevolate ai soli clienti
economicamente svantaggiati, prevedendo in particolare una
revisione della fascia di protezione sociale tale da
ricomprendere le famiglie economicamente disagiate.".
- Si riporta il testo dei commi 9 e 9-bis,
dell'articolo 3 decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185
(Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,
occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione
anti-crisi il quadro strategico nazionale).
"Art. 3. (Blocco e riduzione delle tariffe).
(Omissis).
9. La tariffa agevolata per la fornitura di energia
elettrica, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e' riconosciuta anche
ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone
che versano in gravi condizioni di salute, tali da
richiedere l'utilizzo di apparecchiature
medico-terapeutiche, alimentate ad energia elettrica,
necessarie per il loro mantenimento in vita. A decorrere
dal 1° gennaio 2009 le famiglie economicamente svantaggiate
aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per
la fornitura di energia elettrica hanno diritto anche alla
compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale.
La compensazione della spesa tiene conto della necessita'
di tutelare i clienti che utilizzano impianti condominiali
ed e' riconosciuta in forma differenziata per zone
climatiche, nonche' in forma parametrata al numero dei
componenti della famiglia, in modo tale da determinare una
riduzione della spesa al netto delle imposte dell'utente
tipo indicativamente del 15 per cento. Per la fruizione del
predetto beneficio i soggetti interessati presentano al
comune di residenza un'apposita istanza secondo le
modalita' stabilite per l'applicazione delle tariffe
agevolate per la fornitura di energia elettrica. Alla
copertura degli oneri derivanti, nelle regioni a statuto
ordinario, dalla compensazione sono destinate le risorse
stanziate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto
legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 e dell'articolo 14,
comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fatta
eccezione per 47 milioni di euro per l'anno 2009, che
continuano ad essere destinati alle finalita' di cui al
citato articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 26
del 2007. Nella eventualita' che gli oneri eccedano le
risorse di cui al precedente periodo, l'Autorita' per
l'energia elettrica ed il gas istituisce un'apposita
componente tariffaria a carico dei titolari di utenze non
domestiche volta ad alimentare un conto gestito dalla Cassa
conguaglio settore elettrico e stabilisce le altre misure
tecniche necessarie per l'attribuzione del beneficio.
9-bis. L'accesso alla tariffa agevolata per la
fornitura di energia elettrica e il diritto alla
compensazione per la fornitura di gas naturale, di cui al
comma 9, sono riconosciuti anche ai nuclei familiari con
almeno quattro figli a carico con indicatore della
situazione economica equivalente non superiore a 20.000
euro.
(Omissis).".
- La legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie,
lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione
anti-crisi il quadro strategico nazionale) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 28 gennaio 2009, n. 22, S.O.
Comma 83.
- Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della
direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato
interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della L.
17 maggio 1999, n. 144), come modificato dalla presente
legge:
"Art.17. (Attivita' di vendita ai clienti finali). - 1.
A decorrere dal 1° gennaio 2012 e' operativo presso il
Ministero dello sviluppo economico un «Elenco dei soggetti
abilitati alla vendita di gas naturale a clienti finali»,
relativo anche alla vendita di gas naturale liquefatto
attraverso autocisterne e di gas naturale a mezzo di carri
bombolai, nonche' di biogas.
2. I soggetti che alla data del presente decreto
risultano autorizzati alla vendita di gas naturale a
clienti finali, sono direttamente iscritti all'elenco di
cui al comma 1.
3. Le societa' interessate alla inclusione nell'elenco
di cui al comma 1 presentano richiesta al Ministero dello
sviluppo economico, in base a modalita' e requisiti
stabiliti, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica, il
gas e il sistema idrico, con decreto dello stesso Ministero
entro la data di cui al comma 1. Il Ministero dello
sviluppo economico, entro trenta giorni dalla richiesta,
qualora verifichi la non congruita' di uno o piu' dei
requisiti richiesti, puo' sospendere l'iscrizione
nell'elenco di cui al comma 1 del soggetto interessato e
richiedere allo stesso elementi integrativi.
4. L'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas
naturale ai clienti finali e' pubblicato sul sito internet
del Ministero dello sviluppo economico e aggiornato
mensilmente. La pubblicazione ha valore di pubblicita' ai
fini di legge per tutti i soggetti interessati.
5. Per motivi di continuita' del servizio, o su
segnalazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas, con decreto del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato le imprese distributrici
possono essere autorizzate in via eccezionale a svolgere
transitoriamente l'attivita' di vendita ai clienti finali
nell'area di loro operativita'. Tale attivita' e'
esercitata a condizioni e modalita' stabilite
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.".
Comma 84.
- Si riporta il testo dell'articolo 30-ter del decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (Attuazione della
direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai
consumatori, nonche' modifiche del titolo VI del testo
unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in
merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore
finanziario, degli agenti in attivita' finanziaria e dei
mediatori creditizi), come modificato dalla presente legge:
"Art. 30-ter. (Sistema di prevenzione). - 1. E'
istituito, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle
finanze, un sistema pubblico di prevenzione, sul piano
amministrativo, delle frodi nel settore del credito al
consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti, con
specifico riferimento al furto di identita'. Tale sistema
puo' essere utilizzato anche per svolgere funzioni di
supporto al controllo delle identita' e alla prevenzione
del furto di identita' in settori diversi da quelli
precedentemente indicati, limitatamente al riscontro delle
informazioni strettamente pertinenti.
2. Il sistema di prevenzione e' basato sull'archivio
centrale informatizzato di cui all'articolo 30-quater, di
seguito denominato archivio, e sul gruppo di lavoro di cui
al comma 9 del presente articolo.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze e'
titolare dell'archivio e puo' avvalersi, per la gestione
dell'archivio, di Consap S.p.A., di seguito denominato ente
gestore. I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle
finanze e l'ente gestore sono disciplinati con apposita
convenzione, dalla quale non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze, fatte
salve le attribuzioni previste dalla vigente normativa ad
altre Amministrazioni pubbliche, esercita, con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, funzioni di competenza statale in materia di
monitoraggio sui sistemi di informazioni creditizie e sulle
imprese che offrono servizi assimilabili alla prevenzione,
sul piano amministrativo, delle frodi nei settori del
credito e dei servizi.
5. Partecipano al sistema di prevenzione delle frodi i
seguenti soggetti, di seguito denominati aderenti:
a) le banche, comprese quelle comunitarie e quelle
extracomunitarie, e gli intermediari finanziari iscritti
nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
b) i fornitori di servizi di comunicazione
elettronica, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera
gg), del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259;
b-bis) i soggetti di cui all'articolo 29 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
b-ter) i soggetti autorizzati a svolgere le attivita'
di vendita a clienti finali di energia elettrica e di gas
naturale ai sensi della normativa vigente;
c) i fornitori di servizi interattivi associati o di
servizi di accesso condizionato ai sensi dell'articolo 2,
comma 1, lettera q), del decreto legislativo 31 luglio
2005, n. 177;
c-bis) le imprese di assicurazione;
d) i gestori di sistemi di informazioni creditizie e
le imprese che offrono ai soggetti di cui alle lettere da
a) a c) servizi assimilabili alla prevenzione, sul piano
amministrativo, delle frodi, in base ad apposita
convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze,
dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
5-bis. Al sistema di prevenzione accedono altresi' i
soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica
della clientela di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive
modificazioni, non ricompresi tra i soggetti aderenti di
cui al comma 5, secondo i termini e le modalita'
disciplinati in un'apposita convenzione con il Ministero
dell'economia e delle finanze, dalla quale non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze e' individuata, previo parere del gruppo di lavoro
di cui al comma 9, ogni altra categoria di soggetti cui e'
consentita la partecipazione al sistema di prevenzione.
7. Gli aderenti inviano all'ente gestore richieste di
verifica dell'autenticita' dei dati contenuti nella
documentazione fornita dalle persone fisiche che richiedono
una dilazione o un differimento di pagamento, un
finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, un
servizio a pagamento differito. La verifica
dell'autenticita' dei dati non puo' essere richiesta al di
fuori dei casi e delle finalita' previste per la
prevenzione del furto di identita'. Gli aderenti inviano
altresi', in forma scritta, una comunicazione riguardante
l'avvenuta stipula del contratto, nell'ambito dei settori
di cui al comma 1, all'indirizzo risultante dai registri
anagrafici della persona fisica titolare del rapporto. Gli
aderenti trasmettono al titolare dell'archivio le
informazioni relative ai casi che configurano un rischio di
frodi nei settori del credito, dei servizi di comunicazione
elettronica o interattivi.
7-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7,
nell'ambito dello svolgimento della propria specifica
attivita', gli aderenti possono inviare all'ente gestore
richieste di verifica dell'autenticita' dei dati contenuti
nella documentazione fornita dalle persone fisiche nei casi
in cui ritengono utile, sulla base della valutazione degli
elementi acquisiti, accertare l'identita' delle medesime.
8. Nell'ambito del sistema di prevenzione, e'
istituito, presso l'ente gestore, un servizio gratuito,
telefonico e telematico, che consente di ricevere
segnalazioni da parte di soggetti che hanno subito o temono
di aver subito frodi configuranti ipotesi di furto di
identita'.
9. Nell'ambito del sistema di prevenzione opera, senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un
gruppo di lavoro che svolge funzioni di indirizzo, impulso
e coordinamento, al fine di migliorare l'azione di
prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo
e del furto di identita' a livello nazionale, nonche'
compiti finalizzati alla predisposizione, elaborazione e
studio dei dati statistici, in forma anonima, relativi al
comparto delle frodi ai sensi del comma 1 del presente
articolo. Il gruppo di lavoro e' composto da due
rappresentanti, di cui un titolare e un supplente,
designati rispettivamente da ciascuna delle autorita'
indicate: Ministero dell'economia e delle finanze,
Ministero dell'interno, Ministero della giustizia,
Ministero dello sviluppo economico, Banca d'Italia, Guardia
di finanza. La segreteria del gruppo di lavoro e'
assicurata dall'ente gestore. Il Ministro dell'economia e
delle finanze provvede con proprio decreto alla nomina dei
componenti del gruppo di lavoro. Il gruppo di lavoro ha
carattere permanente. I componenti del gruppo di lavoro
durano in carica un triennio. Per la partecipazione
all'attivita' del gruppo di lavoro non sono previsti
compensi, indennita' o rimborsi spese. Il gruppo di lavoro
e' presieduto dal componente del gruppo designato dal
Ministero dell'economia e delle finanze, il quale, in
ragione dei temi trattati, integra la composizione del
gruppo di lavoro con i rappresentanti delle associazioni di
categoria dei soggetti aderenti e degli operatori
commerciali, nonche' con gli esperti delle Forze di
polizia, designati dal Dipartimento della pubblica
sicurezza del Ministero dell'interno. Il Ministro
dell'economia e delle finanze, entro il 30 aprile di
ciascun anno, riferisce al Parlamento, sulla base della
relazione predisposta dal gruppo di lavoro, in ordine ai
risultati dell'attivita' di prevenzione delle frodi svolta
entro il 31 dicembre del precedente anno. Il titolare
dell'archivio, anche attraverso l'attivita' di studio ed
elaborazione dei dati disponibili da parte del gruppo di
lavoro, svolge attivita' d'informazione e conoscenza sui
rischi del fenomeno delle frodi, anche mediante l'ausilio
di campagne pubblicitarie curate dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri. A tali attivita', i soggetti
preposti fanno fronte con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.".
Comma 85.
- Si riporta il testo dell'articolo 6-bis del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure
urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo
sviluppo), come modificato dalla presente legge:
"Art. 6-bis. (Accesso ai sistemi informativi). - 1. Ai
sistemi informativi di cui all'articolo 117 del codice di
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, possono
avere accesso, anche per le finalita' ivi previste, i
soggetti che partecipano al sistema di prevenzione di cui
al comma 5 dell'articolo 30-ter del decreto legislativo 13
agosto 2010, n. 141, fatta salva la facolta' di istituire e
partecipare ai sistemi di cui all'articolo 119 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Dall'attuazione del
periodo precedente non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
1-bis. L'accesso ai sistemi informativi di cui al comma
1 da parte dei soggetti ivi indicati puo' avvenire anche in
un quadro di reciprocita', ma solo nel rispetto delle
prescrizioni stabilite dal Garante per la protezione dei
dati personali necessarie ad assicurare proporzionalita',
correttezza e sicurezza circa il trattamento di dati
personali ai sensi del predetto comma 1 e il rispetto dei
diritti e delle liberta' fondamentali, nonche' della
dignita' dei soggetti cui le informazioni si riferiscono,
con particolare riferimento alla riservatezza,
all'identita' personale e al diritto alla protezione dei
dati personali.
1-ter. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati
in conseguenza dell'accesso in un quadro di reciprocita' ai
sistemi di cui al comma 1 da parte dei soggetti ivi
indicati, spetta a questi ultimi l'onere della prova di
aver agito con la specifica diligenza richiesta e di avere
adottato tempestivamente e senza indugio tutte le misure
idonee a evitare il danno.".
- La legge 14 settembre 2011, n. 148 (Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la
stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al
Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul
territorio degli uffici giudiziari) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 16 settembre 2011, n. 216.
Comma 86.
- Il regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011 concernente
l'integrita' e la trasparenza del mercato dell'energia
all'ingrosso e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea 8 dicembre 2011, n. L 326.
Comma 89.
- Si riporta il testo dell'articolo 42 del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva
2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti
rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione
delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), come modificato
dalla presente legge:
"Art. 42. (Contributi per la produzione di energia
termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza
energetica di piccole dimensioni). - 1. Gli interventi di
produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di
incremento dell'efficienza energetica di piccole
dimensioni, realizzati in data successiva al 31 dicembre
2011, sono incentivati sulla base dei seguenti criteri
generali:
a) l'incentivo ha lo scopo di assicurare una equa
remunerazione dei costi di investimento ed esercizio ed e'
commisurato alla produzione di energia termica da fonti
rinnovabili, ovvero ai risparmi energetici generati dagli
interventi;
b) il periodo di diritto all'incentivo non puo'
essere superiore a dieci anni e decorre dalla data di
conclusione dell'intervento;
c) l'incentivo resta costante per tutto il periodo di
diritto e puo' tener conto del valore economico
dell'energia prodotta o risparmiata;
d) l'incentivo puo' essere assegnato esclusivamente
agli interventi che non accedono ad altri incentivi
statali, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di
rotazione e i contributi in conto interesse;
e) gli incentivi sono assegnati tramite contratti di
diritto privato fra il GSE e il soggetto responsabile
dell'impianto, sulla base di un contratto-tipo definito
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti
di cui al comma 2.
2. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare e, per i profili di competenza,
con il Ministro delle politiche agricole e forestali,
previa intesa con Conferenza unificata, di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
fissate le modalita' per l'attuazione di quanto disposto al
presente articolo e per l'avvio dei nuovi meccanismi di
incentivazione. I decreti stabiliscono, inoltre:
a) i valori degli incentivi, sulla base dei criteri
di cui al comma 1, in relazione a ciascun intervento,
tenendo conto dell'effetto scala;
b) i requisiti tecnici minimi dei componenti, degli
impianti e degli interventi;
c) i contingenti incentivabili per ciascuna
applicazione, con strumenti idonei alla salvaguardia delle
iniziative avviate;
d) gli eventuali obblighi di monitoraggio a carico
del soggetto beneficiario;
e) le modalita' con le quali il GSE provvede ad
erogare gli incentivi;
f) le condizioni di cumulabilita' con altri incentivi
pubblici, fermo restando quanto stabilito dal comma 1,
lettera d);
g) le modalita' di aggiornamento degli incentivi, nel
rispetto dei seguenti criteri:
i. la revisione e' effettuata, per la prima volta,
decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del
provvedimento di cui al presente comma e, successivamente,
ogni tre anni;
ii. i nuovi valori si applicano agli interventi
realizzati decorso un anno dalla data di entrata in vigore
del decreto di determinazione dei nuovi valori.
3. I decreti di cui al comma 2 sono adottati entro sei
mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
3-bis. Nei casi in cui, nell'ambito delle istruttorie
di valutazione delle richieste di verifica e certificazione
dei risparmi aventi ad oggetto il rilascio di titoli di
efficienza energetica di cui all'articolo 29 o nell'ambito
di attivita' di verifica, il GSE riscontri la non
rispondenza del progetto proposto e approvato alla
normativa vigente alla data di presentazione del progetto e
tali difformita' non derivino da discordanze tra quanto
trasmesso dal proponente e la situazione reale
dell'intervento ovvero da documenti non veritieri ovvero da
dichiarazioni false o mendaci rese dal proponente, e'
disposto il rigetto dell'istanza di rendicontazione o
l'annullamento del provvedimento di riconoscimento dei
titoli, secondo le modalita' di cui al comma 3-ter.
3-ter. Nei casi di cui al comma 3-bis, gli effetti del
rigetto dell'istanza di rendicontazione, disposto a seguito
dell'istruttoria, decorrono dall'inizio del periodo di
rendicontazione oggetto della richiesta di verifica e
certificazione dei risparmi. Gli effetti dell'annullamento
del provvedimento, disposto a seguito di verifica,
decorrono dall'adozione del provvedimento di esito
dell'attivita' di verifica. Per entrambe le fattispecie
indicate sono fatte salve le rendicontazioni gia' approvate
relative ai progetti medesimi. Le modalita' di cui al primo
periodo si applicano anche alle verifiche e alle
istruttorie relative alle richieste di verifica e
certificazione dei risparmi gia' concluse.
3-quater. Al fine di salvaguardare le iniziative di
realizzazione di impianti fotovoltaici di piccola taglia,
salvaguardando la buona fede di coloro che hanno realizzato
l'investimento, agli impianti di potenza compresa tra 1 e 3
kW nei quali, a seguito di verifica, risultino installati
moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti
alla normativa di riferimento, si applica una decurtazione
del 30 per cento della tariffa incentivante sin dalla data
di decorrenza della convenzione, fermo restando, ove ne
ricorra il caso, l'annullamento della maggiorazione di cui
all'articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto del
Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2011, e
all'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto del
Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato
nel Supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n.
159 del 10 luglio 2012, fermo restando il diritto di
rivalsa del beneficiario nei confronti dei soggetti
responsabili della non conformita' dei moduli installati.
4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
definisce le modalita' con le quali le risorse per
l'erogazione degli incentivi di cui al presente articolo
trovano copertura a valere sul gettito delle componenti
delle tariffe del gas naturale.
5. I commi 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto
legislativo 30 maggio 2008, n. 115, sono abrogati a
decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto
attuativo del comma 2, lettera f), del presente articolo.
Fino al termine di cui al periodo precedente, gli strumenti
di incentivazione di cui al comma 3 dell'articolo 6 del
decreto legislativo n. 115 del 2008 possono essere cumulati
anche con fondi di garanzia, fondi di rotazione e
contributi in conto interesse.
6. L'articolo 9 del decreto legislativo 30 maggio 2008,
n. 115, e' abrogato.".
Comma 90.
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio
dell'economia), come modificato dalla presente legge:
"Art. 5. (Disposizioni per la riduzione dei prezzi
dell'energia elettrica). - 1. Al comma 16 dell'articolo 81
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, le parole: «volume di ricavi
superiore a 10 milioni di euro e un reddito imponibile
superiore a 1 milione di euro» sono sostituite dalle
seguenti: «volume di ricavi superiore a 3 milioni di euro e
un reddito imponibile superiore a 300 mila euro».
2. Le maggiori entrate generate dalle disposizioni di
cui al comma 1 sono destinate, al netto della copertura
finanziaria di cui all'articolo 61, alla riduzione della
componente A2 della tariffa elettrica deliberata
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas sulla base
delle modalita' individuate con decreto adottato dal
Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico entro 60 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Per l'anno 2013, il valore del costo evitato di
combustibile di cui al provvedimento del Comitato
interministeriale dei prezzi n. 6/92 del 29 aprile 1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio 1992, n. 109,
da riconoscere in acconto fino alla fissazione del valore
annuale di conguaglio, e' determinato, per la componente
convenzionale relativa al prezzo del combustibile, sulla
base del paniere di riferimento individuato ai sensi
dell'articolo 30, comma 15, della legge 23 luglio 2009, n.
99, in cui il peso dei prodotti petroliferi sia
progressivamente ridotto in ciascun trimestre e posto pari
all'ottanta per cento nel primo trimestre, al settanta per
cento nel secondo trimestre, al sessanta per cento nel
terzo trimestre e al sessanta per cento nel quarto
trimestre. Il complemento al cento per cento e' determinato
in base al costo di approvvigionamento del gas naturale nei
mercati all'ingrosso come definito dalla deliberazione del
9 maggio 2013, n. 196/2013/R/GAS e degli ulteriori
provvedimenti dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas. Il Ministro dello sviluppo economico, con
provvedimento da adottare entro 60 giorni dall'entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto su
proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,
stabilisce le modalita' di aggiornamento del predetto
valore, in acconto e in conguaglio, nonche' le modalita' di
pubblicazione dei valori individuati secondo i criteri di
cui ai commi 4 e 5. Restano ferme le modalita' di calcolo
della componente relativa al margine di commercializzazione
all'ingrosso e della componente di trasporto nonche' i
valori di consumo specifico di cui al decreto del Ministro
dello sviluppo economico 20 novembre 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2012, n. 280.
4. A decorrere dal 1°(gradi) gennaio 2014, in attesa
della ridefinizione della disciplina organica di settore,
il valore di cui al comma 3, primo periodo, e' aggiornato
trimestralmente in base al costo di approvvigionamento del
gas naturale nei mercati all'ingrosso come definito al
comma 3, ferma restando l'applicazione dei valori di
consumo specifico di cui al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 20 novembre 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2012, n. 280.
5. In deroga ai commi 3 e 4, per gli impianti di
termovalorizzazione di rifiuti in esercizio da non piu' di
otto anni alla data di entrata in vigore del presente
decreto e che sono stati ammessi al regime di cui al
provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n.
6/92 del 29 aprile 1992, fino al completamento del quarto
anno di esercizio dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il valore di cui al comma 3, primo
periodo, e' determinato sulla base del paniere di
riferimento individuato ai sensi dell'articolo 30, comma
15, della legge 23 luglio 2009, n. 99, in cui il peso dei
prodotti petroliferi e' pari al 60 per cento. Per gli anni
di esercizio successivi, si applica il metodo di
aggiornamento di cui al comma 4 del presente articolo. Per
gli impianti situati in zone di emergenza relativa alla
gestione del ciclo dei rifiuti, il valore di cui al comma 3
e' determinato sulla base del paniere di riferimento in cui
il peso dei prodotti petroliferi e' pari al 60 per cento
fino al completamento dell'ottavo anno di esercizio dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
6.
7. I commi 7-bis, 7-ter e 7-quater dell'articolo 25 del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come introdotti
dal comma 364 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, sono abrogati.
7-bis. I titolari di impianti di generazione di energia
elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili, entrati in
esercizio entro il 31 dicembre 2012, possono optare, in
alternativa al mantenimento del diritto agli incentivi
spettanti sulla produzione di energia elettrica come
riconosciuti alla data di entrata in esercizio, per un
incremento del 20 per cento dello stesso incentivo, per un
periodo massimo di un anno a decorrere dalla data indicata
dall'operatore e compresa tra il 1°(gradi) settembre e il
31 dicembre 2013, e del 10 per cento per l'ulteriore
successivo periodo di un anno. Qualora l'impianto prosegua
la produzione dopo il secondo anno di incremento, il
Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa applica nei
successivi tre anni di esercizio una riduzione del 15 per
cento dell'incentivo spettante fino ad una quantita' di
energia pari a quella sulla quale e' stato riconosciuto il
predetto incremento. In alternativa alla predetta modalita'
di riduzione, il produttore puo' richiedere, comunicandolo
al GSE entro il 30 settembre 2017, di restituire la cifra
corrispondente alla differenza tra i maggiori incentivi
ricevuti e le riduzioni gia' applicate, calcolata al 30
settembre 2017, dilazionandola uniformemente, nel residuo
periodo di diritto all'erogazione degli incentivi, ma in
ogni caso nel limite di quattro anni a partire dal 1o
luglio 2016. In alternativa alla predetta modalita' di
riduzione, il produttore puo' richiedere, comunicandolo al
GSE Spa entro il 30 settembre 2017, di restituire la cifra
corrispondente alla differenza tra i maggiori incentivi
ricevuti e le riduzioni gia' applicate, calcolata al 30
settembre 2017, dilazionandola uniformemente nel residuo
periodo di diritto all'erogazione degli incentivi, ma in
ogni caso non oltre il limite di quattro anni decorrenti
dal 1º luglio 2016. L'incremento e' applicato per gli
impianti a certificati verdi sul coefficiente
moltiplicativo spettante e, per gli impianti a tariffa
onnicomprensiva, sulla tariffa onnicomprensiva spettante al
netto del prezzo di cessione dell'energia elettrica
definito dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in
attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno
2012. L'opzione per il regime di cui al presente comma e'
comunicata dal titolare dell'impianto al GSE Spa entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo sono
attuate in modo da comportare una riduzione effettiva degli
oneri generali di sistema elettrico e dei prezzi
dell'energia elettrica.".
- La legge 9 agosto 2013, n. 98 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia)
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2013, n.
194, S.O.
Commi 91 e 92.
- Si riporta il testo dell'articolo 38 del decreto
legislativo 1° giugno 2011, n. 93 (Attuazione delle
direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a
norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica,
del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla
trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di
gas e di energia elettrica, nonche' abrogazione delle
direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE.), come modificato dalla
presente legge:
"Articolo 38 (Gestori dei sistemi di distribuzione). -
1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, comma 1,
del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, il
gestore del sistema di distribuzione, qualora faccia parte
di un'impresa verticalmente integrata, e' indipendente,
sotto il profilo dell'organizzazione e del potere
decisionale, da altre attivita' non connesse alla
distribuzione. Al fine di conseguire tale indipendenza,
l'Autorita' adegua i propri provvedimenti ai seguenti
criteri minimi:
a) i responsabili della direzione del gestore del
sistema di distribuzione non devono far parte di strutture
dell'impresa elettrica integrata responsabili, direttamente
o indirettamente, della gestione delle attivita' di
generazione, trasmissione o fornitura di energia elettrica;
b) devono essere adottate misure idonee ad assicurare
che gli interessi professionali delle persone responsabili
dell'amministrazione del gestore del sistema di
distribuzione siano presi in considerazione in modo da
consentire loro di agire in maniera indipendente;
c) il gestore del sistema di distribuzione deve
disporre di effettivi poteri decisionali, indipendenti
dall'impresa elettrica integrata, in relazione ai mezzi
necessari alla gestione, alla manutenzione o allo sviluppo
della rete. Ai fini dello svolgimento di tali compiti, il
gestore del sistema di distribuzione dispone delle risorse
necessarie, comprese le risorse umane, tecniche, materiali
e finanziarie;
d) il gestore del sistema di distribuzione predispone
un programma di adempimenti, contenente le misure adottate
per escludere comportamenti discriminatori, e garantisce
che ne sia adeguatamente controllata l'osservanza. Il
medesimo gestore individua un responsabile della
conformita', indipendente e con poteri di accesso a tutte
le informazioni necessarie in possesso del medesimo gestore
del sistema di distribuzione e delle imprese collegate, che
e' responsabile del controllo del programma di adempimenti
e presenta annualmente all'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas una relazione sulle misure adottate.
2. Nel caso di gestore del sistema di distribuzione
facente parte di un'impresa verticalmente integrata, lo
stesso gestore non puo' trarre vantaggio dall'integrazione
verticale per alterare la concorrenza e a tal fine:
a) le politiche di comunicazione e di marchio non
devono creare confusione in relazione al ramo di azienda
responsabile della fornitura di energia elettrica;
b) le informazioni concernenti le proprie attivita',
che potrebbero essere commercialmente vantaggiose, sono
divulgate in modo non discriminatorio. L'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas vigila sul rispetto delle
disposizioni di cui al presente comma.
2-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non
si applicano ai gestori di sistemi di distribuzione di
energia elettrica facenti parte di un'impresa verticalmente
integrata, che servono meno di 25.000 punti di prelievo, ad
esclusione delle imprese beneficiarie di integrazioni
tariffarie ai sensi dell'articolo 7 della legge 9 gennaio
1991, n. 10, e successive modificazioni.
2-ter. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il
sistema idrico adegua i propri provvedimenti in materia di
obblighi di separazione funzionale in relazione a quanto
previsto dal comma 2-bis, prevedendo altresi' che, per i
gestori di sistemi di distribuzione cui si applicano le
deroghe previste dal medesimo comma 2-bis, le modalita' di
riconoscimento dei costi per le attivita' di distribuzione
e misura dell'energia elettrica siano basate su logiche
parametriche, che tengano conto anche della densita'
dell'utenza servita, nel rispetto dei principi generali di
efficienza ed economicita' e con l'obiettivo di garantire
la semplificazione della regolazione e la riduzione dei
connessi oneri amministrativi.
3. (abrogato).
4. Al fine di promuovere un assetto efficiente dei
settori della distribuzione e misura dell'energia elettrica
in condizioni di economicita' e redditivita' ai sensi
dell'articolo 1 della legge 14 novembre 1995, n. 481,
contenendone gli oneri generali a vantaggio degli utenti
finali, per le imprese di cui all'articolo 7 della legge 9
gennaio 1991, n. 10, che risultino prive dell'attivita' di
produzione e che aderiscano entro il termine di cui alla
delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas
ARG/ELT n. 72/10 al regime di perequazione generale e
specifica aziendale introdotto a partire dalla
deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas n. 5 del 2004, la medesima Autorita', entro tre mesi
dall'entrata in vigore del presente decreto, definisce
meccanismi di gradualita' che valorizzino le efficienze
conseguite dalle imprese medesime a decorrere dal primo
esercizio di applicazione del regime di perequazione, nel
rispetto dei principi stabiliti dalla legge 14 novembre
1995, n. 481, e dalla direttiva 2009/72/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009.
5. Ferma restando la disciplina relativa ai sistemi
efficienti di utenza di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera t), del decreto legislativo n. 115 del 2008, i
sistemi di distribuzione chiusi sono le reti interne
d'utenza cosi' come definite dall'articolo 33 della legge
23 luglio 2009, n. 99 nonche' le altre reti elettriche
private definite ai sensi dell'articolo 30, comma 27, della
legge n. 99 del 2009, cui si applica l'articolo 33, comma
5, della legge 23 luglio 2009, n. 99.
5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si
applicano ai gestori dei sistemi di distribuzione chiusi di
cui al comma 5, facenti parte di un'impresa verticalmente
integrata. Ai gestori dei sistemi di distribuzione chiusi
si applicano esclusivamente le norme di separazione
contabile.
5-ter. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il
sistema idrico adegua i propri provvedimenti in materia di
obblighi di separazione in relazione a quanto previsto dal
comma 5-bis.".
- Si riporta il testo dell'articolo 7 della legge 9
gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano
energetico nazionale in materia di uso razionale
dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle
fonti rinnovabili di energia):
"Art. 37. (Entrata in vigore delle norme del titolo II
e dei relativi decreti ministeriali). - 1. Le disposizioni
del presente titolo entrano in vigore centottanta giorni
dopo la data di pubblicazione della presente legge nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applicano
alle denunce di inizio lavori presentate ai comuni dopo
tale termine di entrata in vigore.
2. I decreti ministeriali di cui al presente titolo
entrano in vigore centottanta giorni dopo la data della
loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e si applicano alle denunce di inizio
lavori presentate ai comuni dopo tale termine di entrata in
vigore.
3. La legge 30 aprile 1976, n. 373, e la legge 18
novembre 1983, n. 645, sono abrogate. Il decreto del
Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052, si
applica, in quanto compatibile con la presente legge, fino
all'adozione dei decreti di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art.
4, al comma 1 dell'art. 30 e al comma 1 dell'art. 32.".
Comma 93.
- Si riporta il testo dell'articolo 15 del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della
direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato
interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della L.
17 maggio 1999, n. 144), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 15. (Regime di transizione nell'attivita' di
distribuzione). - 1. Entro il 1°(gradi) gennaio 2003 sono
adottate dagli enti locali le deliberazioni di adeguamento
alle disposizioni del presente decreto. Tale adeguamento
avviene mediante l'indizione di gare per l'affidamento del
servizio ovvero attraverso la trasformazione delle gestioni
in societa' di capitali o in societa' cooperative a
responsabilita' limitata, anche tra dipendenti. Detta
trasformazione puo' anche comportare il frazionamento
societario. Ove l'adeguamento di cui al presente comma non
avvenga entro il termine indicato, provvede nei successivi
tre mesi, anche attraverso la nomina di un proprio
delegato, il rappresentante dell'ente titolare del
servizio. Per gestioni associate o per ambiti a dimensione
sovracomunale, in caso di inerzia, la regione procede
all'affidamento immediato del servizio mediante gara,
nominando a tal fine un commissario ad acta.
2. La trasformazione in societa' di capitali delle
aziende che gestiscono il servizio di distribuzione gas
avviene con le modalita' di cui all'articolo 17, commi 51,
52, 53, 56 e 57, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Le
stesse modalita' si applicano anche alla trasformazione di
aziende consortili, intendendosi sostituita al consiglio
comunale l'assemblea consortile. In questo caso le
deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti;
gli enti locali che non intendono partecipare alla societa'
hanno diritto alla liquidazione sulla base del valore
nominale iscritto a bilancio della relativa quota di
capitale. L'ente titolare del servizio puo' restare socio
unico delle societa' di cui al presente comma per un
periodo non superiore a due anni dalla trasformazione.
3. Per la determinazione della quota di capitale
sociale spettante a ciascun ente locale, socio della
societa' risultante dalla trasformazione delle aziende
consortili, si tiene conto esclusivamente dei criteri di
ripartizione del patrimonio previsti per il caso di
liquidazione dell'azienda consortile.
4. Con riferimento al servizio di distribuzione del
gas, l'affidamento diretto a societa' controllate dall'ente
titolare del servizio prosegue per i periodi indicati ai
commi 5 e 6, anche nel caso in cui l'ente locale, per
effetto di operazioni di privatizzazione, abbia perduto il
controllo della societa'.
5. Per l'attivita' di distribuzione del gas, gli
affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata
in vigore del presente decreto, nonche' quelli alle
societa' derivate dalla trasformazione delle attuali
gestioni, proseguono fino alla scadenza stabilita, se
compresa entro i termini previsti dal comma 7 per il
periodo transitorio. Gli affidamenti e le concessioni in
essere per i quali non e' previsto un termine di scadenza o
e' previsto un termine che supera il periodo transitorio,
proseguono fino al completamento del periodo transitorio
stesso. In quest'ultimo caso, ai titolari degli affidamenti
e delle concessioni in essere e' riconosciuto un rimborso,
a carico del nuovo gestore ai sensi del comma 8
dell'articolo 14, calcolato nel rispetto di quanto
stabilito nelle convenzioni o nei contratti, purche'
stipulati prima della data di entrata in vigore del
regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la
coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, e, per
quanto non desumibile dalla volonta' delle parti nonche'
per gli aspetti non disciplinati dalle medesime convenzioni
o contratti, in base alle linee guida su criteri e
modalita' operative per la valutazione del valore di
rimborso di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98. In ogni caso, dal rimborso di
cui al presente comma sono detratti i contributi privati
relativi ai cespiti di localita', valutati secondo la
metodologia della regolazione tariffaria vigente. Qualora
il valore di rimborso risulti maggiore del 10 per cento del
valore delle immobilizzazioni nette di localita' calcolate
nella regolazione tariffaria, al netto dei contributi
pubblici in conto capitale e dei contributi privati
relativi ai cespiti di localita', l'ente locale concedente
trasmette le relative valutazioni di dettaglio del valore
di rimborso all'Autorita' per l'energia elettrica, il gas
ed il sistema idrico per la verifica prima della
pubblicazione del bando di gara. Tale disposizione non si
applica qualora l'ente locale concedente possa certificare
anche tramite un idoneo soggetto terzo che il valore di
rimborso e' stato determinato applicando le disposizioni
contenute nel decreto del Ministro dello sviluppo economico
22 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129
del 6 giugno 2014, recante approvazione delle "Linee Guida
su criteri e modalita' applicative per la valutazione del
valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas
naturale", e che lo scostamento del valore di rimborso e
del valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei
contributi pubblici in conto capitale e dei contributi
privati relativi ai cespiti di localita', aggregato
d'ambito, non risulti superiore alla percentuale dell'8 per
cento, purche' lo scostamento del singolo comune non superi
il 20 per cento. Nel caso di valore delle immobilizzazioni
nette disallineate rispetto alle medie di settore secondo
le definizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica, il
gas e il sistema idrico, il valore delle immobilizzazioni
nette rilevante ai fini del calcolo dello scostamento e'
determinato applicando i criteri di valutazione parametrica
definiti dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e
il sistema idrico. La stazione appaltante tiene conto delle
eventuali osservazioni dell'Autorita' per l'energia
elettrica, il gas ed il sistema idrico ai fini della
determinazione del valore di rimborso da inserire nel bando
di gara. I termini di scadenza previsti dal comma 3
dell'articolo 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98, sono prorogati di ulteriori quattro mesi. Le date
limite di cui all'allegato 1 al regolamento di cui al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre
2011, n. 226, relative agli ambiti ricadenti nel terzo
raggruppamento dello stesso allegato 1, nonche' i
rispettivi termini di cui all'articolo 3 del medesimo
regolamento, sono prorogati di quattro mesi. Resta sempre
esclusa la valutazione del mancato profitto derivante dalla
conclusione anticipata del rapporto di gestione.
6. Decorso il periodo transitorio, l'ente locale
procede all'affidamento del servizio secondo le modalita'
previste dall'articolo 14.
7. Il periodo transitorio di cui al comma 5 e' fissato
in cinque anni a decorrere dal 31 dicembre 2000. Tale
periodo puo' essere incrementato, alle condizioni sotto
indicate, in misura non superiore a:
a) un anno nel caso in cui, almeno un anno prima
dello scadere dei cinque anni, si realizzi una fusione
societaria che consenta di servire un'utenza
complessivamente non inferiore a due volte quella
originariamente servita dalla maggiore delle societa'
oggetto di fusione;
b) due anni nel caso in cui, entro il termine di cui
alla lettera a), l'utenza servita risulti superiore a
centomila clienti finali, o il gas naturale distribuito
superi i cento milioni di metri cubi all'anno, ovvero
l'impresa operi in un ambito corrispondente almeno
all'intero territorio provinciale;
c) due anni nel caso in cui, entro il termine di cui
alla lettera a), il capitale privato costituisca almeno il
40% (per cento) del capitale sociale.
8. (abrogato).
9. Gli affidamenti e le concessioni in essere alla data
di entrata in vigore del presente decreto sono mantenuti
per la durata in essi stabilita ove questi siano stati
attribuiti mediante gara, e comunque per un periodo non
superiore a dodici anni a partire dal 31 dicembre 2000.
10. I soggetti titolari degli affidamenti o delle
concessioni di cui al comma 5 del presente articolo possono
partecipare alle prime gare per ambiti territoriali,
indette a norma dell'articolo 14, comma 1, successive al
periodo transitorio, su tutto il territorio nazionale e
senza limitazioni, anche se, in Italia o all'estero, tali
soggetti o le loro controllate, controllanti o controllate
da una medesima controllante gestiscono servizi pubblici
locali, anche diversi dalla distribuzione di gas naturale,
in virtu' di affidamento diretto o di una procedura non ad
evidenza pubblica. Per le prime gare di cui sopra non si
applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 33, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e
successive modifiche e integrazioni. Per i soggetti che
devono essere costituiti o trasformati ai sensi dei commi
1, 2, e 3 del presente articolo, la partecipazione alle
prime gare successive al periodo transitorio, su tutto il
territorio nazionale e' consentita a partire dalla data
dell'avvenuta costituzione o trasformazione.
10-bis. Per le concessioni e gli affidamenti in essere
per la realizzazione delle reti e la gestione della
distribuzione del gas metano ai sensi dell'articolo 11
della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive
modificazioni, e dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1997,
n. 266, come modificato dall'articolo 28 della legge 17
maggio 1999, n. 144, il periodo transitorio disciplinato
dal comma 7 e il periodo di cui al comma 9 del presente
articolo decorrono, tenuto conto del tempo necessario alla
costruzione delle reti, decorsi quattro anni dalla data di
entrata in vigore del decreto del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica di concessione
del contributo.".
Comma 94.
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 9
regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la
coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226 (Regolamento
per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per
l'affidamento del servizio della distribuzione del gas
naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222):
"Art. 9. (Bando di gara e Disciplinare di gara).
(Omissis).
2. La stazione appaltante invia all'Autorita', secondo
modalita' stabilite dall'Autorita', il bando di gara, il
disciplinare di gara e le linee guida programmatiche
d'ambito con le condizioni minime di sviluppo, insieme alla
nota giustificativa di cui al comma 1. L'Autorita' puo'
inviare entro 30 giorni proprie osservazioni alla stazione
appaltante.
(Omissis).".
Comma 95.
- Si riporta il testo delle lettere a., b., c. e d. del
comma 6 dell'articolo 10 del citato regolamento di cui al
decreto del Ministro dello sviluppo economico e del
Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione
territoriale 12 novembre 2011, n. 226:
"Art. 10. (Requisiti per la partecipazione alla gara).
(Omissis).
6. I soggetti partecipanti alla gara devono possedere i
seguenti requisiti di capacita' tecnica:
a. Iscrizione al registro delle imprese della Camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura con
capacita' di operare nell'ambito dei servizi di
distribuzione gas; oppure, per i soggetti aventi sede in
uno Stato dell'Unione Europea diverso dall'Italia, analoga
iscrizione in registri professionali di organismi
equivalenti;
b. Esperienza gestionale da dimostrare in base a:
b1. titolarita' di concessioni di impianti di
distribuzione del gas naturale per un numero complessivo di
clienti pari almeno al 50% del numero di clienti effettivi
dell'ambito oggetto della gara, da possedere al momento
della partecipazione alla gara o precedentemente, purche'
in data non anteriore a 18 mesi dalla scadenza della
presentazione della domanda di partecipazione alla gara.
Nella prima gara di ciascun ambito le imprese di
distribuzione di gas naturale che alla data di entrata in
vigore del presente regolamento sono titolari di
concessioni che servono il 50% del numero di clienti
effettivi dell'ambito oggetto di gara soddisfano il
presente requisito;
b2. in alternativa al punto b1. rispetto di tutti e
tre i seguenti requisiti:
b.2.1. titolarita' di concessioni di impianti di
distribuzione di gas naturale, da possedere non
anteriormente a 36 mesi dalla scadenza della presentazione
della domanda di partecipazione alla gara, o, da almeno 18
mesi dalla scadenza della presentazione della domanda di
partecipazione alla gara, titolarita' di concessioni di
impianti di distribuzione di GPL, oppure di miscela
aria-propano, di energia elettrica, o di acqua o di reti
urbane di teleriscaldamento Nella prima gara di ciascun
ambito le imprese di distribuzione di gas naturale che alla
data di entrata in vigore del presente regolamento sono
titolari di concessioni di gas naturale soddisfano il
presente requisito;
b.2.2. dimostrazione di avere, dal momento
dell'affidamento del primo impianto, la capacita' di
gestire gli impianti di distribuzione gas dell'ambito
oggetto di gara, fornendo in particolare la dimostrazione
di:
b.2.2.1. disponibilita' di strutture, mezzi e
personale a livello manageriale per la gestione delle
situazioni di emergenze gas (pronto intervento e incidenti
gas);
b.2.2.2. disponibilita' di personale a livello
manageriale e di funzione centrale, di strutture, quali
sale controllo, di mezzi tecnici e di sistemi informativi
adeguati a garantire il monitoraggio, il controllo e lo
sviluppo della rete gas dell'ambito di gara e a gestire le
operazioni previste dal codice di rete tipo di
distribuzione gas approvato dall'Autorita', quali
l'allacciamento e l'attivazione di nuove utenze, il cambio
di fornitore, gli altri servizi richiesti dall'utenza,
l'allocazione del gas alle societa' di vendita e alle
singole utenze, per un numero di clienti pari a quello
dell'ambito oggetto di gara;
b.2.3. esperienza di almeno cinque anni nel settore
gas e nella funzione specifica per i responsabili delle
funzioni di ingegneria, vettoriamento, qualita' del
servizio e gestione operativa dell'impresa, risultante dai
curriculum vitae allegati all'offerta;
c. Possesso di certificazione di qualita' aziendale
UNI ISO 9001 conseguita nella gestione di infrastrutture a
rete energetiche o idriche;
d. Esperienza di operare in conformita' con la
regolazione di sicurezza, da dimostrare mediante
predisposizione di procedure di gestione delle operazioni
di sicurezza nel rispetto delle norme tecniche vigenti,
come previste all'articolo 12, comma 12.8, della
Regolazione della qualita' dei servizi di distribuzione e
misura del gas 2014-2019, Allegato A della deliberazione
574/2013/R/gas e successive modifiche e integrazioni.
(Omissis).".
Comma 96.
- Si riporta il testo del comma 558 dell'articolo 2
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2008), come modificato dalla presente
legge:
"558. A decorrere dal 1° gennaio 2018, i soggetti
titolari, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo
23 maggio 2000, n. 164, di concessioni per l'attivita' di
stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unita'
geologiche profonde, o comunque autorizzati
all'installazione e all'esercizio di nuovi stabilimenti di
stoccaggio di gas naturale, corrispondono alle regioni
nelle quali hanno sede i relativi stabilimenti di
stoccaggio, a titolo di contributo compensativo per il
mancato uso alternativo del territorio, un importo annuo
pari a 0,001 centesimi di euro per kWh di spazio offerto
per il servizio di stoccaggio.".
- La citata legge 24 dicembre 2007, n. 244 e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n.
300, S.O.
Comma 97.
- Il testo del comma 558 dell'articolo 2 della legge 24
dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008), come modificato dalla presente legge e'
riportato in nota al comma 96.
Comma 98.
- Si riporta il testo del comma 17 dell'articolo 83-bis
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 83-bis. (Tutela della sicurezza stradale e della
regolarita' del mercato dell'autotrasporto di cose per
conto di terzi).
(Omissis).
17. Al fine di garantire il pieno rispetto delle
disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di
tutela della concorrenza e di assicurare il corretto e
uniforme funzionamento del mercato, l'installazione e
l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti
non possono essere subordinati alla chiusura di impianti
esistenti ne' al rispetto di vincoli, con finalita'
commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze
minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici
minime commerciali o che pongono restrizioni od obblighi
circa la possibilita' di offrire, nel medesimo impianto o
nella stessa area, attivita' e servizi integrativi o che
prevedano obbligatoriamente la presenza contestuale di piu'
tipologie di carburanti, ivi incluso il metano per
autotrazione, se tale ultimo obbligo comporta ostacoli
tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali
alle finalita' dell'obbligo, come individuati da apposito
decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite
l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
tenuto conto delle esigenze di sviluppo del mercato dei
combustibili alternativi ai sensi della direttiva
2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22
ottobre 2014.".
- La legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita', la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21
agosto 2008, n. 195, S.O.
- La direttiva 22/10/2014, n. 2014/94/UE, sulla
realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili
alternativi e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea 28 ottobre 2014, n. L 307.
Comma 99.
- Il testo del comma 17 dell'articolo 83-bis del
decreto legge 25 giugno del 2008, n.112, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria), come
modificato dalla presente legge e' riportato in nota al
comma 98.
Comma 100.
- Si riporta il testo dell'articolo 51 della legge 23
luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e
l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia):
"Art. 51. (Misure per la conoscibilita' dei prezzi dei
carburanti). - 1. Al fine di favorire la piu' ampia
diffusione delle informazioni sui prezzi dei carburanti
praticati da ogni singolo impianto di distribuzione di
carburanti per autotrazione sull'intero territorio
nazionale, e' fatto obbligo a chiunque eserciti l'attivita'
di vendita al pubblico di carburante per autotrazione per
uso civile di comunicare al Ministero dello sviluppo
economico i prezzi praticati per ogni tipologia di
carburante per autotrazione commercializzato.
2. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio
decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, individua secondo criteri di
gradualita' e sostenibilita' le decorrenze dell'obbligo di
cui al comma 1 e definisce i criteri e le modalita' per la
comunicazione delle informazioni di prezzo da parte dei
gestori degli impianti, per l'acquisizione ed il
trattamento dei suddetti prezzi dei carburanti, nonche' per
la loro pubblicazione sul sito internet del Ministero
medesimo ovvero anche attraverso altri strumenti di
comunicazione atti a favorire la piu' ampia diffusione di
tali informazioni presso i consumatori. Dall'applicazione
delle disposizioni di cui al presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e
le attivita' ivi previste devono essere svolte con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
3. In caso di omessa comunicazione o quando il prezzo
effettivamente praticato sia superiore a quello comunicato
dal singolo impianto di distribuzione di cui al comma 1, si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui
all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, da irrogare con le modalita' ivi previste.".
- Il capo V del codice dell'Amministrazione digitale di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e'
rubricato: "Dati delle pubbliche amministrazioni e servizi
in rete".
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.
Comma 101.
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto
legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione del
sistema di distribuzione dei carburanti, a norma
dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo
1997, n. 59):
"Art. 1. (Norme per liberalizzare la distribuzione dei
carburanti). - 1. L'installazione e l'esercizio di impianti
di distribuzione dei carburanti, di seguito denominati
«impianti», sono attivita' liberamente esercitate sulla
base dell'autorizzazione di cui al comma 2 e con le
modalita' di cui al presente decreto. Il regime di
concessione di cui all'articolo 16, comma 1, del
decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, cessa
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le
regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e Bolzano provvedono a quanto disposto dal presente decreto
secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle
relative norme di attuazione.
2. L'attivita' di cui al comma 1 e' soggetta
all'autorizzazione del comune in cui essa e' esercitata.
L'autorizzazione e' subordinata esclusivamente alla
verifica della conformita' alle disposizioni del piano
regolatore, alle prescrizioni fiscali e a quelle
concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale,
alle disposizioni per la tutela dei beni storici e
artistici, nonche' alle norme di indirizzo programmatico
delle regioni. Insieme all'autorizzazione il comune
rilascia le concessioni edilizie necessarie ai sensi
dell'articolo 2. L'autorizzazione e' subordinata al
rispetto delle prescrizioni di prevenzione incendi secondo
le procedure di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.
3. Il richiedente trasmette al comune, unitamente alla
domanda di autorizzazione, un'analitica autocertificazione
corredata della documentazione prescritta dalla legge e di
una perizia giurata, redatta da un ingegnere o altro
tecnico competente per la sottoscrizione del progetto
presentato, abilitato ai sensi delle specifiche normative
vigenti nei Paesi dell'Unione europea, attestanti il
rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2 e dei criteri
di cui all'articolo 2, comma 1. Trascorsi novanta giorni
dal ricevimento degli atti, la domanda si considera accolta
se non e' comunicato al richiedente il diniego. Il sindaco,
sussistendo ragioni di pubblico interesse, puo' annullare
l'assenso illegittimamente formatosi, salvo che
l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine
fissato dal comune stesso.
4. In caso di trasferimento della titolarita' di un
impianto, le parti ne danno comunicazione al comune, alla
regione e all'ufficio tecnico di finanza entro quindici
giorni.
5. Le concessioni di cui all'articolo 16, comma 1, del
decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, sono
convertite di diritto in autorizzazione ai sensi del comma
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 2,
i soggetti gia' titolari di concessione, senza necessita'
di alcun atto amministrativo, possono proseguire
l'attivita', dandone comunicazione al comune, alla regione
e al competente ufficio tecnico di finanza. Le verifiche
sull'idoneita' tecnica degli impianti ai fini della
sicurezza sanitaria e ambientale sono effettuate al momento
del collaudo e non oltre quindici anni dalla precedente
verifica. Gli impianti in esercizio alla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo sono sottoposti dal
comune a verifica, comprendente anche i profili di
incompatibilita' di cui all'articolo 3, comma 2, entro e
non oltre il 30 giugno 1998. Le risultanze concernenti tali
verifiche sono comunicate all'interessato e trasmesse alla
regione, al competente ufficio tecnico di finanza, al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ed al Ministero dell'ambiente, anche ai fini di quanto
previsto dall'articolo 3, comma 2. Restano esclusi dalle
verifiche di cui al presente comma gli impianti inseriti
dal titolare nei programmi di chiusura e smantellamento di
cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, fermi restando i poteri
di intervento in caso di rischio sanitario o ambientale. Il
controllo, la verifica e la certificazione concernenti la
sicurezza sanitaria necessaria per le autorizzazioni
previste dal presente articolo sono effettuati dall'azienda
sanitaria locale competente per territorio, ai sensi
dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modifiche e integrazioni.
6. La gestione degli impianti puo' essere affidata dal
titolare dell'autorizzazione ad altri soggetti, di seguito
denominati gestori, mediante contratti di durata non
inferiore a sei anni aventi per oggetto la cessione
gratuita dell'uso di tutte le attrezzature fisse e mobili
finalizzate alla distribuzione di carburanti per uso di
autotrazione, secondo le modalita' e i termini definiti
dagli accordi interprofessionali stipulati fra le
associazioni di categoria piu' rappresentative, a livello
nazionale, dei gestori e dei titolari dell'autorizzazione.
Gli altri aspetti contrattuali e commerciali sono regolati
in conformita' con i predetti accordi interprofessionali. I
medesimi accordi interprofessionali si applicano ai
titolari di autorizzazione e ai gestori; essi sono
depositati presso il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato che ne assicura la
pubblicita'. Gli accordi interprofessionali di cui al
presente comma prevedono un tentativo obbligatorio di
conciliazione delle controversie contrattuali individuali
secondo le modalita' e i termini ivi definiti. Il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su
richiesta di una delle parti, esperisce un tentativo di
mediazione delle vertenze collettive.
6-bis. Il contratto di cessione gratuita di cui al
comma 6 comporta la stipula di un contratto di fornitura,
ovvero di somministrazione, dei carburanti.
7. I contratti di affidamento in uso gratuito di cui
all'articolo 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre
1970, n. 1034, tra concessionari e gestori esistenti alla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo
restano in vigore fino alla loro scadenza, anche in caso di
trasferimento della titolarita' del relativo impianto. A
tali contratti si applicano le norme contenute nel comma 6
per quanto riguarda la conciliazione delle controversie.
8. Gli aspetti relativi agli acquisti in esclusiva sono
disciplinati in conformita' alle disposizioni adottate
dall'Unione europea.
9. Nell'area dell'impianto possono essere
commercializzati, previa comunicazione al comune, alle
condizioni previste dai contratti di cui al comma 6 e nel
rispetto delle vigenti norme in materia sanitaria e
ambientale, altri prodotti secondo quanto previsto con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
Gli interventi di ordinaria e minuta manutenzione e
riparazione dei veicoli a motore di cui agli articoli 1,
comma 2, secondo periodo, e 6 della legge 5 febbraio 1992,
n. 122, possono essere effettuati dai gestori degli
impianti.
10. Ogni pattuizione contraria al presente articolo e'
nulla di diritto. Le clausole previste dal presente
articolo sono di diritto inserite nel contratto di
gestione, anche in sostituzione delle clausole difformi
apposte dalle parti.".
Comma 102.
- Si riporta il testo dell'articolo 47 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa -Testo A):
"Art. 47 (R). Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta'.
1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita'
personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza. (R)
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e'
presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva.".
Comma 105.
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30
novembre 1981, n. 329, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto
legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione del
sistema di distribuzione dei carburanti, a norma
dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo
1997, n. 59):
"Art. 6. (Fondo per la razionalizzazione della rete). -
1. E' costituito presso la cassa conguaglio GPL il Fondo
per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei
carburanti nel quale confluiscono i fondi residui
disponibili nel conto economico avente la medesima
denominazione, istituito ai sensi del provvedimento CIP n.
18 del 12 settembre 1989 e successive integrazioni e
modificazioni. Tale Fondo sara' integrato, per gli anni
1998, 1999 e 2000, attraverso un contributo calcolato su
ogni litro di carburante per autotrazione (benzine,
gasolio, GPL e metano) venduto negli impianti di
distribuzione, pari a lire tre a carico dei titolari di
concessione o autorizzazione e una lira carico dei gestori.
Tali disponibilita' sono utilizzate per la concessione di
indennizzi, per la chiusura di impianti, ai gestori e ai
titolari di autorizzazione o concessione, secondo le
condizioni, le modalita' e i termini stabiliti dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato con
proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo".
Comma 106.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 7 del
decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 (Attuazione
della direttiva 2009/119/CE che stabilisce l'obbligo per
gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte
di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi):
"Art. 7. (Organismo Centrale di Stoccaggio Italiano). -
1. Al fine di contribuire ad assicurare la disponibilita'
di scorte petrolifere e la salvaguardia
dell'approvvigionamento petrolifero, sono attribuite
all'Acquirente unico S.p.A. anche le funzioni e le
attivita' di Organismo centrale di stoccaggio italiano, di
seguito OCSIT, ad eccezione di quelle di cui all'articolo
21. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da
adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, al fine di garantire efficienza,
efficacia ed economicita' dell'operato dell'OCSIT,
sottoposto per le funzioni di cui al presente decreto, alla
vigilanza dello stesso Ministero, sono adottati gli
indirizzi per l'esercizio delle funzioni dell'OCSIT, sulla
base del piano da quest'ultimo predisposto, per definire
gli obiettivi, priorita', strumenti operativi e modalita'
di utilizzo delle risorse destinate al servizio.
 


(Omissis).".
- Il testo dell'articolo 6 del decreto legislativo 11
febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione del sistema di
distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4,
comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59), e'
riportato in nota al comma 105.
- Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 27
della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche'
in materia di energia):
"Art. 27. (Misure per la sicurezza e il potenziamento
del settore energetico).
(Omissis).
6. La gestione in regime di separazione contabile ed
amministrativa del fondo bombole per metano, di cui alla
legge 8 luglio 1950, n. 640, e le funzioni dell'Agenzia
nazionale delle scorte di riserva, di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, sono
attribuite alla cassa conguaglio GPL (gas di petrolio
liquefatto), di cui al provvedimento del Comitato
interministeriale dei prezzi n. 44/1977 del 28 ottobre
1977.
(Omissis).".
- Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo del 27
decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 (Attuazione delle
direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a
norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica,
del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla
trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di
gas e di energia elettrica, nonche' abrogazione delle
direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE):
"Art. 27. (Disposizioni sullo stoccaggio).
(Omissis).
5. Al fine di garantire la sicurezza delle forniture di
gas naturale utilizzato come carburante, la cassa
conguaglio GPL, di cui al provvedimento CIP n. 44 del 28
ottobre 1977, esercita le competenze relative al fondo
bombole per metano e alla sua gestione, di cui alla legge 8
luglio 1950, n. 640, e alla legge 7 giugno 1990, n. 145, ad
essa trasferite ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 6,
della legge 23 luglio 2009, n. 99, mediante il comitato di
gestione del fondo bombole per metano di cui alle leggi
citate. Sono fatti salvi gli atti amministrativi e di
gestione adottati dallo stesso comitato e dalla cassa
conguaglio GPL fino alla data di entrata in vigore del
presente decreto. Il Ministro dello sviluppo economico, con
proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, nomina i
componenti del comitato di cui al presente comma,
riducendone il numero di due unita'.
(Omissis).".
- Si riporta il testo dell'articolo 12 della legge 8
luglio 1950, n. 640 (Disciplina delle bombole per metano):
"Art. 12.
I corrispettivi previsti dagli articoli 9 e 10 sono
determinati da un Comitato nominato con decreto del
Ministro per l'industria e commercio, di concerto con i
Ministri per il tesoro e per le finanze, composto di:
1) un rappresentante del Ministero dell'industria e
del commercio;
2) un rappresentante del Ministero del tesoro;
3) un rappresentante del Ministero delle finanze;
4) un rappresentante del Ministero dei trasporti;
5) un rappresentante del Comitato interministeriale
dei prezzi;
6) due rappresentanti dell'Ente Nazionale Metano;
7) un produttore di gas metano;
8) un distributore o trasportatore di gas metano;
9) due proprietari di bombole.
- Il decreto di nomina designa il presidente che e'
scelto fra i membri di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 del
comma precedente.".
Comma 109.
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30
novembre 1981, n. 329, S.O.
- Il testo dell'articolo 6 del decreto legislativo 11
febbraio 1998, n. 32, e' riportato in nota ai commi 105 e
106.
Comma 110.
- Si riporta il testo dell'articolo 76 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)):
"Art. 76 (L). Norme penali.
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti
falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo
unico e' punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non piu'
rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli
articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle
persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate
come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi
per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o
l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte,
il giudice, nei casi piu' gravi, puo' applicare
l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla
professione e arte.".
Comma 112.
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del codice di cui
al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada):
"Art. 4. (Delimitazione del centro abitato). - 1. Ai
fini dell'attuazione della disciplina della circolazione
stradale, il comune, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente codice, provvede con
deliberazione della Giunta alla delimitazione del centro
abitato.
2. La deliberazione di delimitazione del centro abitato
come definito dall'art. 3 e' pubblicata all'albo pretorio
per trenta giorni consecutivi; ad essa viene allegata
idonea cartografia nella quale sono evidenziati i confini
sulle strade di accesso.".
- Si riporta il testo dei numeri 2) e 7) del comma 1
dell'articolo 3 del codice di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada):
"Art. 3. (Definizioni stradali e di traffico). - 1. Ai
fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di
traffico hanno i seguenti significati:
1) (Omissis).
2) Area pedonale: zona interdetta alla circolazione dei
veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i
velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate
o impedite capacita' motorie, nonche' eventuali deroghe per
i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocita'
tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In
particolari situazioni i comuni possono introdurre,
attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni
alla circolazione su aree pedonali
3) - 6) (Omissis).
7) Carreggiata: parte della strada destinata allo
scorrimento dei veicoli; essa e' composta da una o piu'
corsie di marcia ed, in genere, e' pavimentata e delimitata
da strisce di margine.
(Omissis).
"
Comma 113.
- Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice della strada) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
30 settembre 1993, n. 230, S.O.
- Il testo del numero 7 del comma 1 dell'articolo 3 e
il testo dell'articolo 4 del codice di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285. (Nuovo codice della
strada) sono riportati in nota al comma 112.
Comma 116.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20
febbraio 2001, n. 42, S.O.
Comma 117.
- Il regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 12
febbraio 2015, n. 31 (Regolamento recante criteri
semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e
bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi
dell'articolo 252, comma 4, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
23 marzo 2015, n. 68.
Comma 118.
- Il regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 12
febbraio 2015, n. 31 (Regolamento recante criteri
semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e
bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi
dell'articolo 252, comma 4, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
23 marzo 2015, n. 68.
- Si riporta il testo dell'articolo 246 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale):
"Art. 246. (Accordi di programma). - 1. I soggetti
obbligati agli interventi di cui al presente titolo ed i
soggetti altrimenti interessati hanno diritto di definire
modalita' e tempi di esecuzione degli interventi mediante
appositi accordi di programma stipulati, entro sei mesi
dall'approvazione del documento di analisi di rischio di
cui all'articolo 242, con le amministrazioni competenti ai
sensi delle disposizioni di cui al presente titolo.
2. Nel caso in cui vi siano soggetti che intendano o
siano tenuti a provvedere alla contestuale bonifica di una
pluralita' di siti che interessano il territorio di piu'
regioni, i tempi e le modalita' di intervento possono
essere definiti con appositi accordi di programma
stipulati, entro dodici mesi dall'approvazione del
documento di analisi di rischio di cui all'articolo 242,
con le regioni interessate.
3. Nel caso in cui vi siano soggetti che intendano o
siano tenuti a provvedere alla contestuale bonifica di una
pluralita' di siti dislocati su tutto il territorio
nazionale o vi siano piu' soggetti interessati alla
bonifica di un medesimo sito di interesse nazionale, i
tempi e le modalita' di intervento possono essere definiti
con accordo di programma da stipularsi, entro diciotto mesi
dall'approvazione del documento di analisi di rischio di
cui all'articolo 242, con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri
della salute e delle attivita' produttive, d'intesa con la
Conferenza Stato-regioni.".
Comma 120.
- Si riporta il testo dell'articolo 221 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale), come modificato dalla presente legge:
"Art. 221. (Obblighi dei produttori e degli
utilizzatori). - 1. I produttori e gli utilizzatori sono
responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale
degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal
consumo dei propri prodotti.
2. Nell'ambito degli obiettivi di cui agli articoli 205
e 220 e del Programma di cui all'articolo 225, i produttori
e gli utilizzatori, su richiesta del gestore del servizio e
secondo quanto previsto dall'accordo di programma di cui
all'articolo 224, comma 5, adempiono all'obbligo del ritiro
dei rifiuti di imballaggio primari o comunque conferiti al
servizio pubblico della stessa natura e raccolti in modo
differenziato. A tal fine, per garantire il necessario
raccordo con l'attivita' di raccolta differenziata
organizzata dalle pubbliche amministrazioni e per le altre
finalita' indicate nell'articolo 224, i produttori e gli
utilizzatori partecipano al Consorzio nazionale imballaggi,
salvo il caso in cui venga adottato uno dei sistemi di cui
al comma 3, lettere a) e c) del presente articolo.
3. Per adempiere agli obblighi di riciclaggio e di
recupero nonche' agli obblighi della ripresa degli
imballaggi usati e della raccolta dei rifiuti di
imballaggio secondari e terziari su superfici private, e
con riferimento all'obbligo del ritiro, su indicazione del
Consorzio nazionale imballaggi di cui all'articolo 224, dei
rifiuti di imballaggio conferiti dal servizio pubblico, i
produttori possono alternativamente:
a) organizzare autonomamente, anche in forma
collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio
sull'intero territorio nazionale;
b) aderire ad uno dei consorzi di cui all'articolo
223;
c) attestare sotto la propria responsabilita' che e'
stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri
imballaggi, mediante idonea documentazione che dimostri
l'autosufficienza del sistema, nel rispetto dei criteri e
delle modalita' di cui ai commi 5 e 6.
4. Ai fini di cui al comma 3 gli utilizzatori sono
tenuti a consegnare gli imballaggi usati secondari e
terziari e i rifiuti di imballaggio secondari e terziari in
un luogo di raccolta organizzato dai produttori e con gli
stessi concordato. Gli utilizzatori possono tuttavia
conferire al servizio pubblico i suddetti imballaggi e
rifiuti di imballaggio nei limiti derivanti dai criteri
determinati ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera
e).
5. I produttori che non intendono aderire al Consorzio
Nazionale Imballaggi e a un Consorzio di cui all'articolo
223, devono presentare all'Osservatorio nazionale sui
rifiuti il progetto del sistema di cui al comma 3, lettere
a) o c) richiedendone il riconoscimento sulla base di
idonea documentazione. Il progetto va presentato entro
novanta giorni dall'assunzione della qualifica di
produttore ai sensi dell'articolo 218, comma 1, lettera r)
o prima del recesso da uno dei suddetti Consorzi. Il
recesso e', in ogni caso, efficace solo dal momento in cui,
intervenuto il riconoscimento, l'Osservatorio accerti il
funzionamento del sistema e ne dia comunicazione al
Consorzio. L'obbligo di corrispondere il contributo
ambientale di cui all'articolo 224, comma 3, lettera h), e'
sospeso a seguito dell'intervenuto riconoscimento del
progetto sulla base di idonea documentazione e sino al
provvedimento definitivo che accerti il funzionamento o il
mancato funzionamento del sistema e ne dia comunicazione al
Consorzio. Per ottenere il riconoscimento i produttori
devono dimostrare di aver organizzato il sistema secondo
criteri di efficienza, efficacia ed economicita', che il
sistema sara' effettivamente ed autonomamente funzionante e
che sara' in grado di conseguire, nell'ambito delle
attivita' svolte, gli obiettivi di recupero e di
riciclaggio di cui all'articolo 220. I produttori devono
inoltre garantire che gli utilizzatori e gli utenti finali
degli imballaggi siano informati sulle modalita' del
sistema adottato. L'Osservatorio, acquisiti i necessari
elementi di valutazione forniti dall'ISPRA, si esprime
entro novanta giorni dalla richiesta. In caso di mancata
risposta nel termine sopra indicato, l'interessato chiede
al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare l'adozione dei relativi provvedimenti sostitutivi
da emanarsi nei successivi sessanta giorni. L'Osservatorio
sara' tenuta a presentare una relazione annuale di sintesi
relativa a tutte le istruttorie esperite. Sono fatti salvi
i riconoscimenti gia' operati ai sensi della previgente
normativa. Alle domande disciplinate dal presente comma si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative
alle attivita' private sottoposte alla disciplina degli
articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. A
condizione che siano rispettate le condizioni, le norme
tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi del
presente articolo, le attivita' di cui al comma 3 lettere
a) e c) possono essere intraprese decorsi novanta giorni
dallo scadere del termine per l'esercizio dei poteri
sostitutivi da parte del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare come indicato nella
presente norma.
6. I produttori di cui al comma 5 elaborano e
trasmettono al Consorzio nazionale imballaggi di cui
all'articolo 224 un proprio Programma specifico di
prevenzione che costituisce la base per l'elaborazione del
programma generale di cui all'articolo 225.
7. Entro il 30 settembre di ogni anno i produttori di
cui al comma 5 presentano all'Autorita' prevista
dall'articolo 207 e al Consorzio nazionale imballaggi un
piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno
solare successivo, che sara' inserito nel programma
generale di prevenzione e gestione di cui all'articolo 225.
8. Entro il 31 maggio di ogni anno, i produttori di cui
al comma 5 sono inoltre tenuti a presentare all'Autorita'
prevista dall'articolo 207 ed al Consorzio nazionale
imballaggi una relazione sulla gestione relativa all'anno
solare precedente, comprensiva dell'indicazione nominativa
degli utilizzatori che, fino al consumo, partecipano al
sistema di cui al comma 3, lettere a) o c), del programma
specifico e dei risultati conseguiti nel recupero e nel
riciclo dei rifiuti di imballaggio; nella stessa relazione
possono essere evidenziati i problemi inerenti il
raggiungimento degli scopi istituzionali e le eventuali
proposte di adeguamento della normativa.
9. Il mancato riconoscimento del sistema ai sensi del
comma 5, o la revoca disposta dall'Autorita', previo avviso
all'interessato, qualora i risultati ottenuti siano
insufficienti per conseguire gli obiettivi di cui
all'articolo 220 ovvero siano stati violati gli obblighi
previsti dai commi 6 e 7, comportano per i produttori
l'obbligo di partecipare ad uno dei consorzi di cui
all'articolo 223 e, assieme ai propri utilizzatori di ogni
livello fino al consumo, al consorzio previsto
dall'articolo 224. I provvedimenti dell'Autorita' sono
comunicati ai produttori interessati e al Consorzio
nazionale imballaggi. L'adesione obbligatoria ai consorzi
disposta in applicazione del presente comma ha effetto
retroattivo ai soli fini della corresponsione del
contributo ambientale previsto dall'articolo 224, comma 3,
lettera h), e dei relativi interessi di mora. Ai produttori
e agli utilizzatori che, entro novanta giorni dal
ricevimento della comunicazione dell'Autorita', non
provvedano ad aderire ai consorzi e a versare le somme a
essi dovute si applicano inoltre le sanzioni previste
dall'articolo 261.
10. Sono a carico dei produttori e degli utilizzatori:
a) i costi per il ritiro degli imballaggi usati e la
raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari;
b) il corrispettivo per i maggiori oneri relativi
alla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio
conferiti al servizio pubblico per i quali l'Autorita'
d'ambito richiede al Consorzio nazionale imballaggi o per
esso ai soggetti di cui al comma 3 di procedere al ritiro;
c) i costi per il riutilizzo degli imballaggi usati;
d) i costi per il riciclaggio e il recupero dei
rifiuti di imballaggio;
e) i costi per lo smaltimento dei rifiuti di
imballaggio secondari e terziari.
11. La restituzione di imballaggi usati o di rifiuti di
imballaggio, ivi compreso il conferimento di rifiuti in
raccolta differenziata, non deve comportare oneri economici
per il consumatore.".
Comma 122.
- Si riporta il testo dell'articolo 18, comma 4, del
decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 (Attuazione della
direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE)),come modificato dalla
presente legge:
"Art. 18. (Trattamento adeguato). - 1. Tutti i RAEE
raccolti separatamente devono essere sottoposti ad un
trattamento adeguato.
2. Il trattamento adeguato e le operazioni di recupero
e di riciclaggio, salvo il caso di rifiuti avviati alla
preparazione per il riutilizzo, includono almeno
l'eliminazione di tutti i liquidi e un trattamento
selettivo effettuato in impianti conformi alle disposizioni
vigenti in materia, nonche' ai requisiti tecnici e alle
modalita' di gestione e di stoccaggio stabilite negli
Allegati VII e VIII. A tal fine i produttori istituiscono
sistemi per il trattamento adeguato dei RAEE, utilizzando
le migliori tecniche di trattamento, di recupero e di
riciclaggio disponibili.
3. Nel caso di RAEE contenenti sostanze lesive
dell'ozono alle operazioni di trattamento si applicano le
disposizioni del regolamento (CE) n. 1005/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009,
sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, nonche' del
regolamento (CE) n. 842/2006, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorurati ad
effetto serra.
4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, avvalendosi del Centro di
Coordinamento e dell'ISPRA, determina con decreto i criteri
e le modalita' tecniche di trattamento ulteriori rispetto a
quelli contenuti agli allegati VII e VIII, e le relative
modalita' di verifica, anche nelle more della definizione
delle norme minime di qualita' da parte della Commissione
europea, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 8,
paragrafo 5, della direttiva 2012/19/UE. Nelle more
dell'emanazione del decreto, continuano ad applicarsi gli
accordi conclusi ai sensi dell'articolo 33, comma 5,
lettera g),nei confronti dei soggetti che hanno aderito
agli stessi.
5. Entro tre mesi dall'adozione del decreto
ministeriale di cui al comma 4, i soggetti che effettuano
le operazioni di trattamento devono presentare istanza per
l'adeguamento dell'autorizzazione, ed entro i successivi
quattro mesi la Regione o la Provincia delegata rilasciano
il provvedimento. In ogni caso, fino all'adozione del
provvedimento da parte della Regione o della Provincia
delegata, i soggetti istanti possono proseguire
l'attivita'.
6. A seguito dell'adozione del decreto ministeriale di
cui al comma 4 ed in ragione di quanto nello stesso
disposto, il Centro di Coordinamento procede
all'adeguamento degli Accordi di programma stipulati ai
sensi dell'articolo 33, comma 5, lettera g).
7. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, d'intesa con i Ministri
dello sviluppo economico, della salute e dell'economia e
delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data
dell'entrata in vigore del presente decreto, sono definite,
nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio previsti
per gli scopi di cui al presente articolo, misure per
incentivare l'introduzione volontaria, nelle imprese che
effettuano le operazioni di trattamento dei RAEE, dei
sistemi certificati di gestione ambientale disciplinati dal
regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria
delle organizzazioni a un sistema comunitario di
ecogestione e audit (EMAS).".
Comma 124.
- Si riporta il testo dell'articolo 212 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale):
"Art. 212. (Albo nazionale gestori ambientali). - 1. E'
costituito, presso il Ministero dell'ambiente e tutela del
territorio e del mare, l'Albo nazionale gestori ambientali,
di seguito denominato Albo, articolato in un Comitato
nazionale, con sede presso il medesimo Ministero, ed in
Sezioni regionali e provinciali, istituite presso le Camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei
capoluoghi di regione e delle Province autonome di Trento e
di Bolzano. I componenti del Comitato nazionale e delle
Sezioni regionali e provinciali durano in carica cinque
anni. (887)
2. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare sono istituite sezioni
speciali del Comitato nazionale per ogni singola attivita'
soggetta ad iscrizione all'Albo, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, e ne vengono fissati
composizione e competenze. Il Comitato nazionale dell'Albo
ha potere deliberante ed e' composto da diciannove membri
effettivi di comprovata e documentata esperienza
tecnico-economica o giuridica nelle materie ambientali
nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e designati rispettivamente:
a) due dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di cui uno con funzioni di
Presidente;
b) uno dal Ministro dello sviluppo economico, con
funzioni di vice-Presidente;
c) uno dal Ministro della salute;
d) uno dal Ministro dell'economia e delle finanze;
e) uno dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti;
f) uno dal Ministro dell'interno;
g) tre dalle regioni;
h) uno dall'Unione italiana delle Camere di commercio
industria, artigianato e agricoltura;
i) otto dalle organizzazioni imprenditoriali
maggiormente rappresentative delle categorie economiche
interessate, di cui due dalle organizzazioni
rappresentative della categoria degli autotrasportatori e
due dalle organizzazioni che rappresentano i gestori dei
rifiuti e uno delle organizzazioni rappresentative delle
imprese che effettuano attivita' di bonifica dei siti e di
bonifica di beni contenenti amianto. Per ogni membro
effettivo e' nominato un supplente.
3. Le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo sono
istituite con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e sono composte:
a) dal Presidente della Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura o da un membro del
Consiglio camerale all'uopo designato dallo stesso, con
funzioni di Presidente;
b) da un funzionario o dirigente di comprovata
esperienza nella materia ambientale designato dalla regione
o dalla provincia autonoma, con funzioni di
vice-Presidente;
c) da un funzionario o dirigente di comprovata
esperienza nella materia ambientale, designato dall'Unione
regionale delle province o dalla provincia autonoma;
d) da un esperto di comprovata esperienza nella
materia ambientale, designato dal Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare;
e)
f)
4.
5. L'iscrizione all'Albo e' requisito per lo
svolgimento delle attivita' di raccolta e trasporto di
rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni
contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei
rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. Sono esonerati
dall'obbligo di cui al presente comma le organizzazioni di
cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224,
228, 233, 234, 235 e 236, al decreto legislativo 20
novembre 2008, n. 188, e al decreto legislativo 25 luglio
2005, n. 151, limitatamente all'attivita' di
intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti
oggetto previste nei citati articoli. Per le aziende
speciali, i consorzi di comuni e le societa' di gestione
dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, l'iscrizione all'Albo e' effettuata
con apposita comunicazione del comune o del consorzio di
comuni alla sezione regionale territorialmente competente
ed e' valida per i servizi di gestione dei rifiuti urbani
prodotti nei medesimi comuni. Le iscrizioni di cui al
presente comma, gia' effettuate alla data di entrata in
vigore della presente disposizione, rimangono efficaci fino
alla loro naturale scadenza.
6. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni
e costituisce titolo per l'esercizio delle attivita' di
raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione
dei rifiuti; per le altre attivita' l'iscrizione abilita
allo svolgimento delle attivita' medesime.
7. Gli enti e le imprese iscritte all'Albo per le
attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi
sono esonerate dall'obbligo di iscrizione per le attivita'
di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi a
condizione che tale ultima attivita' non comporti
variazione della classe per la quale le imprese sono
iscritte.
8. I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che
effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri
rifiuti, nonche' i produttori iniziali di rifiuti
pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e
trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantita' non
eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, non
sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a
condizione che tali operazioni costituiscano parte
integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa
dalla quale i rifiuti sono prodotti. Detti soggetti non
sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e
sono iscritti in un'apposita sezione dell'Albo in base alla
presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o
provinciale dell'Albo territorialmente competente che
rilascia il relativo provvedimento entro i successivi
trenta giorni. Con la comunicazione l'interessato attesta
sotto la sua responsabilita', ai sensi dell'articolo 21
della legge n. 241 del 1990:
a) la sede dell'impresa, l'attivita' o le attivita'
dai quali sono prodotti i rifiuti;
b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti
c) gli estremi identificativi e l'idoneita' tecnica
dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto
anche conto delle modalita' di effettuazione del trasporto
medesimo;
d) l'avvenuto versamento del diritto annuale di
registrazione di 50 euro rideterminabile ai sensi
dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28
aprile 1998, n. 406.
- L'iscrizione deve essere rinnovata ogni 10 anni e
l'impresa e' tenuta a comunicare ogni variazione
intervenuta successivamente all'iscrizione. Le iscrizioni
di cui al presente comma, effettuate entro il 14 aprile
2008 ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a
quella data, dovranno essere aggiornate entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione.
9. Le imprese di cui ai commi 5 e 8 tenute ad aderire
sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti
(SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a),
procedono, in relazione a ciascun autoveicolo utilizzato
per la raccolta e il trasporto dei rifiuti, all'adempimento
degli obblighi stabiliti dall'articolo 3, comma 6, lettera
c), del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009. La
Sezione regionale dell'Albo procede, in sede di prima
applicazione entro due mesi dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, alla sospensione d'ufficio
dall'Albo degli autoveicoli per i quali non e' stato
adempiuto l'obbligo di cui al precedente periodo. Trascorsi
tre mesi dalla sospensione senza che l'obbligo di cui sopra
sia stato adempiuto, l'autoveicolo e' di diritto e con
effetto immediato cancellato dall'Albo.
10. L'iscrizione all'Albo per le attivita' di raccolta
e trasporto dei rifiuti pericolosi, per l'attivita' di
intermediazione e di commercio dei rifiuti senza detenzione
dei medesimi, e' subordinata alla prestazione di idonee
garanzie finanziarie a favore dello Stato i cui importi e
modalita' sono stabiliti con uno o piu' decreti del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze. Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento
per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n.
1221/2009, e del quaranta per cento nel caso di imprese in
possesso della certificazione ambientale ai sensi della
norma Uni En Iso 14001. Fino alla data di entrata in vigore
dei predetti decreti si applicano la modalita' e gli
importi previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente in
data 8 ottobre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
1 del 2 gennaio 1997, come modificato dal decreto del
Ministro dell'ambiente in data 23 aprile 1999, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno 1999.
11. Le imprese che effettuano le attivita' di bonifica
dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto devono
prestare idonee garanzie finanziarie a favore della regione
territorialmente competente per ogni intervento di bonifica
nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 195,
comma 2, lettera g). Tali garanzie sono ridotte del
cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del
regolamento (CE) n. 761/2001, e del quaranta per cento nel
caso di imprese in possesso della certificazione ambientale
ai sensi della norma Uni En Iso 14001.
12. Sono iscritti all'Albo le imprese e gli operatori
logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti,
gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i
porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono
affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli
stessi da parte dell'impresa ferroviaria o navale o
dell'impresa che effettua il successivo trasporto, nel caso
di trasporto navale, il raccomandatario marittimo di cui
alla legge 4 aprile 1977, n. 135, e' delegato dall'armatore
o noleggiatore, che effettuano il trasporto, per gli
adempimenti relativi al sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo
188-bis, comma 2, lett. a). L'iscrizione deve essere
rinnovata ogni cinque anni e non e' subordinata alla
prestazione delle garanzie finanziarie.
13. L'iscrizione all'Albo ed i provvedimenti di
sospensione, di revoca, di decadenza e di annullamento
dell'iscrizione, nonche' l'accettazione, la revoca e lo
svincolo delle garanzie finanziarie che devono essere
prestate a favore dello Stato sono deliberati dalla Sezione
regionale dell'Albo della regione ove ha sede legale
l'impresa interessata, in base alla normativa vigente ed
alle direttive emesse dal Comitato nazionale.
14. Avverso i provvedimenti delle Sezioni regionali
dell'Albo gli interessati possono proporre, nel termine di
decadenza di trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti
stessi, ricorso al Comitato nazionale dell'Albo.
15. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con i
Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e
dei trasporti, sentito il parere del Comitato nazionale, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della parte quarta del presente decreto, sono
definite le attribuzioni e le modalita' organizzative
dell'Albo, i requisiti tecnici e finanziari delle imprese,
i requisiti dei responsabili tecnici delle medesime, i
termini e le modalita' di iscrizione, i diritti annuali
d'iscrizione. Fino all'adozione del predetto decreto,
continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le
disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 28
aprile 1998, n. 406, e delle deliberazioni del Comitato
nazionale dell'Albo. Il decreto di cui al presente comma si
informa ai seguenti principi:
a) individuazione di requisiti per l'iscrizione,
validi per tutte le sezioni, al fine di uniformare le
procedure;
b) coordinamento con la vigente normativa
sull'autotrasporto, sul trasporto ferroviario, sul
trasporto via mare e per via navigabile interna, in
coerenza con la finalita' di cui alla lettera a);
c) effettiva copertura delle spese attraverso i
diritti di segreteria e i diritti annuali di iscrizione;
d) ridefinizione dei diritti annuali d'iscrizione
relativi alle imprese di trasporto dei rifiuti iscritte
all'Albo nazionale gestori ambientali;
e) interconnessione e interoperabilita' con le
pubbliche amministrazioni competenti alla tenuta di
pubblici registri;
f) riformulazione del sistema
disciplinare-sanzionatorio dell'Albo e delle cause di
cancellazione dell'iscrizione;
g) definizione delle competenze e delle
responsabilita' del responsabile tecnico.
16. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al
presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni
disciplinanti l'Albo nazionale delle imprese che effettuano
la gestione dei rifiuti vigenti alla data di entrata in
vigore della parte quarta del presente decreto, la cui
abrogazione e' differita al momento della pubblicazione dei
suddetti decreti.
17. Agli oneri per il funzionamento del Comitato
nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali si
provvede con le entrate derivanti dai diritti di segreteria
e dai diritti annuali d'iscrizione, secondo le previsioni,
anche relative alle modalita' di versamento e di utilizzo,
che saranno determinate con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Fino all'adozione del citato decreto, si applicano le
disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente
in data 29 dicembre 1993, e successive modificazioni, e le
disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente
in data 13 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 51 del 1° marzo 1995. Le somme di cui
all'articolo 7, comma 7, del decreto del Ministro
dell'ambiente 29 dicembre 1993 sono versate al Capo XXXII,
capitolo 2592, articolo 04, dell'entrata del Bilancio dello
Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, al Capitolo 7082 dello stato
di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare.
18. I compensi da corrispondere ai componenti del
Comitato nazionale dell'Albo e delle Sezioni regionali
dell'Albo sono determinati ai sensi dell'articolo 7, comma
5, del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998,
406.
19. La disciplina regolamentare dei casi in cui, ai
sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n.
241, l'esercizio di un'attivita' privata puo' essere
intrapreso sulla base della denuncia di inizio
dell'attivita' non si applica alle domande di iscrizione e
agli atti di competenza dell'Albo.
19-bis. Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione
all'Albo nazionale gestori ambientali gli imprenditori
agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile,
produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri
rifiuti effettuato all'interno del territorio provinciale o
regionale dove ha sede l'impresa ai fini del conferimento
degli stessi nell'ambito del circuito organizzato di
raccolta di cui alla lettera pp) del comma 1 dell'articolo
183.
20. (abrogato).
21. (abrogato).
22. (abrogato).
23. (abrogato).
24. (abrogato).
25. (abrogato).
26. (abrogato).
27. (abrogato).
28. (abrogato)."
Comma 125.
- Si riporta il testo dell'articolo 13 della legge 8
luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero
dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale):
"Art. 13.
1. Le associazioni di protezione ambientale a carattere
nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni sono
individuate con decreto del Ministro dell'ambiente sulla
base delle finalita' programmatiche e dell'ordinamento
interno democratico previsti dallo statuto, nonche' della
continuita' dell'azione e della sua rilevanza esterna,
previo parere del Consiglio nazionale per l'ambiente da
esprimere entro novanta giorni dalla richiesta. Decorso
tale termine senza che il parere sia stato espresso, il
Ministro dell'ambiente decide.
2. Il Ministro, al solo fine di ottenere, per la prima
composizione del Consiglio nazionale per l'ambiente, le
terne di cui al precedente articolo 12, comma 1, lettera
c), effettua, entro trenta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, una prima individuazione delle
associazioni a carattere nazionale e di quelle presenti in
almeno cinque regioni, secondo i criteri di cui al
precedente comma 1, e ne informa il Parlamento.".
- Si riporta il testo dell'articolo 137 del codice di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice
del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio
2003, n. 229):
"Art. 137. (Elenco delle associazioni dei consumatori e
degli utenti rappresentative a livello nazionale). - 1.
Presso il Ministero dello sviluppo economico e' istituito
l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti
rappresentative a livello nazionale.
2. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al possesso,
da comprovare con la presentazione di documentazione
conforme alle prescrizioni e alle procedure stabilite con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, dei seguenti
requisiti:
a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per
scrittura privata autenticata, da almeno tre anni e
possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base
democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei
consumatori e degli utenti, senza fine di lucro;
b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato
annualmente con l'indicazione delle quote versate
direttamente all'associazione per gli scopi statutari;
c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per
mille della popolazione nazionale e presenza sul territorio
di almeno cinque regioni o province autonome, con un numero
di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti
di ciascuna di esse, da certificare con dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal legale
rappresentante dell'associazione con le modalita' di cui
agli articoli 46 e seguenti del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
d) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate
e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli
associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle
norme vigenti in materia di contabilita' delle associazioni
non riconosciute;
e) svolgimento di un'attivita' continuativa nei tre
anni precedenti;
f) non avere i suoi rappresentanti legali subito
alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione
all'attivita' dell'associazione medesima, e non rivestire i
medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di
amministratori di imprese di produzione e servizi in
qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui
opera l'associazione.
3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti e'
preclusa ogni attivita' di promozione o pubblicita'
commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da
terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di
produzione o di distribuzione.
4. Il Ministero dello sviluppo economico provvede
annualmente all'aggiornamento dell'elenco.
5. All'elenco di cui al presente articolo possono
iscriversi anche le associazioni dei consumatori e degli
utenti operanti esclusivamente nei territori ove risiedono
minoranze linguistiche costituzionalmente riconosciute, in
possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a), b),
d), e) e f), nonche' con un numero di iscritti non
inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della regione o
provincia autonoma di riferimento, da certificare con
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal
legale rappresentante dell'associazione con le modalita' di
cui agli articoli 46 e seguenti del citato testo unico, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
2000.
6. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla
Commissione europea l'elenco di cui al comma 1, comprensivo
anche degli enti di cui all'articolo 139, comma 2, nonche'
i relativi aggiornamenti al fine dell'iscrizione
nell'elenco degli enti legittimati a proporre azioni
inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei
consumatori istituito presso la stessa Commissione
europea.".
- Si riporta il testo dell'articolo 2-bis del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni):
"Art. 2-bis. (Ambito soggettivo di applicazione). - 1.
Ai fini del presente decreto, per "pubbliche
amministrazioni" si intendono tutte le amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi
comprese le autorita' portuali, nonche' le autorita'
amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e
regolazione.
2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche
amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in
quanto compatibile:
a) agli enti pubblici economici e agli ordini
professionali;
b) alle societa' in controllo pubblico come definite
dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Sono escluse le
societa' quotate come definite dall'articolo 2, comma 1,
lettera p), dello stesso decreto legislativo, nonche' le
societa' da esse partecipate, salvo che queste ultime
siano, non per il tramite di societa' quotate, controllate
o partecipate da amministrazioni pubbliche;
c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di
diritto privato comunque denominati, anche privi di
personalita' giuridica, con bilancio superiore a
cinquecentomila euro, la cui attivita' sia finanziata in
modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari
consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche
amministrazioni e in cui la totalita' dei titolari o dei
componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia
designata da pubbliche amministrazioni.
3. La medesima disciplina prevista per le pubbliche
amministrazioni di cui al comma 1 si applica, in quanto
compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti
all'attivita' di pubblico interesse disciplinata dal
diritto nazionale o dell'Unione europea, alle societa' in
partecipazione pubblica come definite dal decreto
legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della
legge 7 agosto 2015, n. 124, e alle associazioni, alle
fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di
personalita' giuridica, con bilancio superiore a
cinquecentomila euro, che esercitano funzioni
amministrative, attivita' di produzione di beni e servizi a
favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di
servizi pubblici.".
- Il testo dell'articolo 26 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni), come modificato dalla presente
legge, e' riportato in nota al comma 128.
- Si riporta il testo del comma 386 dell'articolo 1
della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2016)):
"386. Al fine di garantire l'attuazione di un Piano
nazionale per la lotta alla poverta' e all'esclusione
sociale, e' istituito presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali un fondo denominato «Fondo per la
lotta alla poverta' e all'esclusione sociale», al quale
sono assegnate le risorse di 600 milioni di euro per l'anno
2016 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017,
che costituiscono i limiti di spesa ai fini dell'attuazione
dei commi dal presente al comma 390. Il Piano, adottato con
cadenza triennale mediante decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, individua una progressione graduale,
nei limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento di
livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da
garantire su tutto il territorio nazionale per il contrasto
alla poverta'.".
Comma 126.
- Il testo dell'articolo 26 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni), come modificato dalla presente
legge, e' riportato in nota al comma 128.
Comma 128.
- Si riporta il testo dell'articolo 26 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni), come modificato
dalla presente legge:
"Art. 26. (Obblighi di pubblicazione degli atti di
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e
attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed
enti pubblici e privati). - 1. Le pubbliche amministrazioni
pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi
dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i
criteri e le modalita' cui le amministrazioni stesse devono
attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti
pubblici e privati.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di
concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed
ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e
privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241
del 1990, di importo superiore a mille euro. Ove i soggetti
beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla
stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi
gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresi'
pubblicati i dati consolidati di gruppo.
3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo
costituisce condizione legale di efficacia dei
provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di
importo complessivo superiore a mille euro nel corso
dell'anno solare al medesimo beneficiario. La mancata,
incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio
dagli organi di controllo e' altresi' rilevabile dal
destinatario della prevista concessione o attribuzione e da
chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del
risarcimento del danno da ritardo da parte
dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
4. E' esclusa la pubblicazione dei dati identificativi
delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui
al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile
ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero
alla situazione di disagio economico-sociale degli
interessati.".
Comma 132.
- La direttiva 2014/92/UE sulla comparabilita' delle
spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del
conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con
caratteristiche di base e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione Europea 28 agosto 2014, n. L 257.
Comma 135.
- Si riporta il testo dell'articolo 28 del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti
per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitivita'), come modificato dalla presente legge:
"Art. 28. (Assicurazioni connesse all'erogazione di
mutui immobiliari e di credito al consumo). - 1. Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 183 del codice delle
assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, e dalle relative disposizioni e
delibera dell'IVASS di attuazione in materia di interesse
degli intermediari assicurativi, le banche, gli istituti di
credito e gli intermediari finanziari, se condizionano
l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo
alla stipula di un contratto di assicurazione, ovvero
qualora l'offerta di un contratto di assicurazione sia
connessa o accessoria all'erogazione del mutuo o del
credito, sono tenuti ad accettare, senza variare le
condizioni offerte per l'erogazione del mutuo immobiliare o
del credito al consumo, la polizza che il cliente
presentera' o reperira' sul mercato; nel caso in cui essa
sia necessaria per ottenere il finanziamento o per
ottenerlo alle condizioni offerte, la polizza presentata
dal cliente deve avere contenuti minimi corrispondenti a
quelli richiesti dalla banca, dall'istituto di credito e
dall'intermediario finanziario.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, l'ISVAP
definisce i contenuti minimi del contratto di assicurazione
di cui al comma 1.
2-bis. Nel caso in cui il cliente sottoscriva all'atto
della stipula del finanziamento una polizza proposta dalla
banca, dall'istituto di credito, da intermediari finanziari
o da loro incaricati, ha diritto di recedere dalla stessa
entro sessanta giorni. In caso di recesso dalla polizza
resta valido ed efficace il contratto di finanziamento. Ove
la polizza sia necessaria per ottenere il finanziamento o
per ottenerlo alle condizioni offerte, il cliente puo'
presentare in sostituzione una polizza dallo stesso
autonomamente reperita e stipulata, avente i contenuti
minimi di cui al comma 1. Le banche, gli istituti di
credito, gli intermediari finanziari o, in alternativa, le
compagnie di assicurazione si impegnano ad informare il
cliente di quanto sopra stabilito con comunicazione
separata rispetto alla documentazione contrattuale.
3. All'articolo 21, comma 3-bis, del decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo le parole: «alla
sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla
medesima banca, istituto o intermediario» sono aggiunte le
seguenti: «ovvero all'apertura di un conto corrente presso
la medesima banca, istituto o intermediario».
3-bis. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, le
banche, gli istituti di credito e gli intermediari
finanziari sono tenuti a informare il richiedente il
finanziamento della provvigione percepita e dell'ammontare
della provvigione pagata dalla compagnia assicurativa
all'intermediario, in termini sia assoluti che percentuali
sull'ammontare complessivo.".
- Si riporta il testo dall'articolo 183 del codice
delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209:
"Art. 183. (Regole di comportamento). - 1. Nell'offerta
e nell'esecuzione dei contratti le imprese e gli
intermediari devono:
a) comportarsi con diligenza, correttezza e
trasparenza nei confronti dei contraenti e degli
assicurati;
b) acquisire dai contraenti le informazioni
necessarie a valutare le esigenze assicurative o
previdenziali ed operare in modo che siano sempre
adeguatamente informati;
c) organizzarsi in modo tale da identificare ed
evitare conflitti di interesse ove cio' sia ragionevolmente
possibile e, in situazioni di conflitto, agire in modo da
consentire agli assicurati la necessaria trasparenza sui
possibili effetti sfavorevoli e comunque gestire i
conflitti di interesse in modo da escludere che rechino
loro pregiudizio;
d) realizzare una gestione finanziaria indipendente,
sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i
diritti dei contraenti e degli assicurati.
2. L'IVASS adotta, con regolamento, specifiche
disposizioni relative alla determinazione delle regole di
comportamento da osservare nei rapporti con i contraenti,
in modo che l'attivita' si svolga con correttezza e con
adeguatezza rispetto alle specifiche esigenze dei singoli.
3. L'IVASS tiene conto, nel regolamento, delle
differenti esigenze di protezione dei contraenti e degli
assicurati, nonche' della natura dei rischi e delle
obbligazioni assunte dall'impresa, individua le categorie
di soggetti che non necessitano in tutto o in parte della
protezione riservata alla clientela non qualificata e
determina modalita', limiti e condizioni di applicazione
delle medesime disposizioni nell'offerta e nell'esecuzione
dei contratti di assicurazione dei rami danni, tenendo in
considerazione le particolari caratteristiche delle varie
tipologie di rischio".
- La legge 24 marzo 2012, n. 27 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo
sviluppo delle infrastrutture e la competitivita') e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 marzo 2012, n. 71,
S.O.
Comma 136.
- Si riporta il testo dell'articolo 106 del testo unico
di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385
(Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia):
"Art. 106. (Albo degli intermediari finanziari). - 1.
L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attivita' di
concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e'
riservato agli intermediari finanziari autorizzati,
iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.
2. Oltre alle attivita' di cui al comma 1 gli
intermediari finanziari possono:
a) emettere moneta elettronica e prestare servizi di
pagamento a condizione che siano a cio' autorizzati ai
sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 4, e iscritti nel
relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a
condizione che siano a cio' autorizzati ai sensi
dell'articolo 114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo
albo;
b) prestare servizi di investimento se autorizzati ai
sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58;
c) esercitare le altre attivita' a loro eventualmente
consentite dalla legge nonche' attivita' connesse o
strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla
Banca d'Italia.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attivita'
indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze ricorra
l'esercizio nei confronti del pubblico.".
Comma 140.
- Si riporta il testo dell'articolo 72-quater del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento,
del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata
e della liquidazione coatta amministrativa, e si applica,
in caso di immobili da adibire ad abitazione principale):
"Art. 72-quater. (Locazione finanziaria).
Al contratto di locazione finanziaria si applica, in
caso di fallimento dell'utilizzatore, l'articolo 72. Se e'
disposto l'esercizio provvisorio dell'impresa il contratto
continua ad avere esecuzione salvo che il curatore dichiari
di volersi sciogliere dal contratto.
In caso di scioglimento del contratto, il concedente ha
diritto alla restituzione del bene ed e' tenuto a versare
alla curatela l'eventuale differenza fra la maggiore somma
ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene
stesso avvenute a valori di mercato rispetto al credito
residuo in linea capitale; per le somme gia' riscosse si
applica l'articolo 67, terzo comma, lettera a).
Il concedente ha diritto ad insinuarsi nello stato
passivo per la differenza fra il credito vantato alla data
del fallimento e quanto ricavato dalla nuova allocazione
del bene.
In caso di fallimento delle societa' autorizzate alla
concessione di finanziamenti sotto forma di locazione
finanziaria, il contratto prosegue; l'utilizzatore conserva
la facolta' di acquistare, alla scadenza del contratto, la
proprieta' del bene, previo pagamento dei canoni e del
prezzo pattuito.".
- Si riporta il testo dei commi 76, 77, 78, 79, 80 e 81
dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato -legge di stabilita' 2016):
"76. Con il contratto di locazione finanziaria di
immobile da adibire ad abitazione principale, la banca o
l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui
all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º
settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far
costruire l'immobile su scelta e secondo le indicazioni
dell'utilizzatore, che se ne assume tutti i rischi, anche
di perimento, e lo mette a disposizione per un dato tempo
verso un determinato corrispettivo che tenga conto del
prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del
contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha la
facolta' di acquistare la proprieta' del bene a un prezzo
prestabilito."
77. All'acquisto dell'immobile oggetto del contratto di
locazione finanziaria si applica l'articolo 67, terzo
comma, lettera a), del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267."
78. In caso di risoluzione del contratto di locazione
finanziaria per inadempimento dell'utilizzatore, il
concedente ha diritto alla restituzione del bene ed e'
tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato
dalla vendita o da altra collocazione del bene avvenute a
valori di mercato, dedotta la somma dei canoni scaduti e
non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a
scadere attualizzati e del prezzo pattuito per l'esercizio
dell'opzione finale di acquisto. L'eventuale differenza
negativa e' corrisposta dall'utilizzatore al concedente.
Nelle attivita' di vendita e ricollocazione del bene, di
cui al periodo precedente, la banca o l'intermediario
finanziario deve attenersi a criteri di trasparenza e
pubblicita' nei confronti dell'utilizzatore."
79. Per il contratto di cui al comma 76 l'utilizzatore
puo' chiedere, previa presentazione di apposita richiesta
al concedente, la sospensione del pagamento dei
corrispettivi periodici per non piu' di una volta e per un
periodo massimo complessivo non superiore a dodici mesi nel
corso dell'esecuzione del contratto medesimo. In tal caso,
la durata del contratto e' prorogata di un periodo eguale
alla durata della sospensione. L'ammissione al beneficio
della sospensione e' subordinata esclusivamente
all'accadimento di almeno uno dei seguenti eventi,
intervenuti successivamente alla stipula del contratto di
cui al comma 76:
a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad
eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di
risoluzione per limiti di eta' con diritto a pensione di
vecchiaia o di anzianita', di licenziamento per giusta
causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del
lavoratore non per giusta causa;
b) cessazione dei rapporti di lavoro di cui
all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura
civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione
consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di
recesso del lavoratore non per giusta causa.
80. Al termine della sospensione, il pagamento dei
corrispettivi periodici riprende secondo gli importi e con
la periodicita' originariamente previsti dal contratto,
salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti
per la rinegoziazione delle condizioni del contratto
medesimo. Decorso il periodo di sospensione, in caso di
mancata ripresa dei pagamenti si applicano le disposizioni
del comma 78. La sospensione non comporta l'applicazione di
alcuna commissione o spesa di istruttoria e avviene senza
richiesta di garanzie aggiuntive.
81.Per il rilascio dell'immobile il concedente puo'
agire con il procedimento per convalida di sfratto di cui
al libro IV, titolo I, capo II, del codice di procedura
civile.".
Comma 141.
- Si riporta il testo degli articoli 4, 5 e 13 della
legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina
dell'ordinamento della professione forense), come
modificati dalla presente legge e il testo dell'articolo
4-bis, della predetta legge, come introdotto dalla presente
legge:
"Art. 4. (Associazioni tra avvocati e
multidisciplinari). - 1. La professione forense puo' essere
esercitata individualmente o con la partecipazione ad
associazioni tra avvocati. L'incarico professionale e'
tuttavia sempre conferito all'avvocato in via personale. La
partecipazione ad un'associazione tra avvocati non puo'
pregiudicare l'autonomia, la liberta' e l'indipendenza
intellettuale o di giudizio dell'avvocato nello svolgimento
dell'incarico che gli e' conferito. E' nullo ogni patto
contrario.
2. Allo scopo di assicurare al cliente prestazioni
anche a carattere multidisciplinare, possono partecipare
alle associazioni di cui al comma 1, oltre agli iscritti
all'albo forense, anche altri liberi professionisti
appartenenti alle categorie individuate con regolamento del
Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 1, commi 3
e seguenti. La professione forense puo' essere altresi'
esercitata da un avvocato che partecipa ad associazioni
costituite fra altri liberi professionisti.
3. Possono essere soci delle associazioni tra avvocati
solo coloro che sono iscritti al relativo albo. Le
associazioni tra avvocati sono iscritte in un elenco tenuto
presso il consiglio dell'ordine nel cui circondario hanno
sede, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera l). La
sede dell'associazione e' fissata nel circondario ove si
trova il centro principale degli affari. Gli associati
hanno domicilio professionale nella sede della
associazione.
4. (abrogato).
5. Le associazioni tra professionisti possono indicare
l'esercizio di attivita' proprie della professione forense
fra quelle previste nel proprio oggetto sociale, oltre che
in qualsiasi comunicazione a terzi, solo se tra gli
associati vi e' almeno un avvocato iscritto all'albo.
6. La violazione di quanto previsto al comma 5
costituisce illecito disciplinare.
7. I redditi delle associazioni tra avvocati sono
determinati secondo i criteri di cassa, come per i
professionisti che esercitano la professione in modo
individuale.
8. Gli avvocati e le associazioni di cui al presente
articolo possono stipulare fra loro contratti di
associazione in partecipazione ai sensi degli articoli 2549
e seguenti del codice civile.
9. L'associato e' escluso se cancellato o sospeso
dall'albo per un periodo non inferiore ad un anno con
provvedimento disciplinare definitivo. Puo' essere escluso
per effetto di quanto previsto dall'articolo 2286 del
codice civile.
10. Le associazioni che hanno ad oggetto esclusivamente
lo svolgimento di attivita' professionale non sono
assoggettate alle procedure fallimentari e concorsuali."
"Art. 5.(Delega al Governo per la disciplina
dell'esercizio della professione forense in forma
societaria). - (abrogato)."
"Art. 13. (Conferimento dell'incarico e compenso). - 1.
L'avvocato puo' esercitare l'incarico professionale anche a
proprio favore. L'incarico puo' essere svolto a titolo
gratuito.
2. Il compenso spettante al professionista e' pattuito
di regola per iscritto all'atto del conferimento
dell'incarico professionale.
3. La pattuizione dei compensi e' libera: e' ammessa la
pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione
avente ad oggetto uno o piu' affari, in base
all'assolvimento e ai tempi di erogazione della
prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera
attivita', a percentuale sul valore dell'affare o su quanto
si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello
strettamente patrimoniale, il destinatario della
prestazione.
4. Sono vietati i patti con i quali l'avvocato
percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del
bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa.
5. Il professionista e' tenuto, nel rispetto del
principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il
livello della complessita' dell'incarico, fornendo tutte le
informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento
del conferimento alla conclusione dell'incarico; e'
altresi' tenuto a comunicare in forma scritta a colui che
conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura
del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese,
anche forfetarie, e compenso professionale.
6. I parametri indicati nel decreto emanato dal
Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due
anni, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, si applicano
quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso
non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di
mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione
giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione
professionale e' resa nell'interesse di terzi o per
prestazioni officiose previste dalla legge.
7. I parametri sono formulati in modo da favorire la
trasparenza nella determinazione dei compensi dovuti per le
prestazioni professionali e l'unitarieta' e la semplicita'
nella determinazione dei compensi.
8. Quando una controversia oggetto di procedimento
giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi
presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute
al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a
tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro
attivita' professionale negli ultimi tre anni e che
risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al
beneficio della solidarieta'.
9. In mancanza di accordo tra avvocato e cliente,
ciascuno di essi puo' rivolgersi al consiglio dell'ordine
affinche' esperisca un tentativo di conciliazione. In
mancanza di accordo il consiglio, su richiesta
dell'iscritto, puo' rilasciare un parere sulla congruita'
della pretesa dell'avvocato in relazione all'opera
prestata.
10. Oltre al compenso per la prestazione professionale,
all'avvocato e' dovuta, sia dal cliente in caso di
determinazione contrattuale, sia in sede di liquidazione
giudiziale, oltre al rimborso delle spese effettivamente
sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente
anticipati nell'interesse del cliente, una somma per il
rimborso delle spese forfetarie, la cui misura massima e'
determinata dal decreto di cui al comma 6, unitamente ai
criteri di determinazione e documentazione delle spese
vive.".
Comma 142.
- Si riporta il testo dei commi 63, 64, 65, 66 e 67
dell'articolo articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.
147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato-legge di stabilita' 2014), come
modificati dalla presente legge, e il comma 66-bis della
citata legge, come introdotto dalla presente legge:
63. Il notaio o altro pubblico ufficiale e' tenuto a
versare su apposito conto corrente dedicato:
a) tutte le somme dovute a titolo di tributi per i
quali il medesimo sia sostituto o responsabile d'imposta, e
comunque le spese anticipate di cui all'articolo 15, primo
comma, numero 3), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, in relazione agli atti a repertorio dallo
stesso ricevuti o autenticati e soggetti a pubblicita'
immobiliare o commerciale;
b) ogni altra somma affidatagli e soggetta ad obbligo
di annotazione nel registro delle somme e dei valori di cui
alla legge 22 gennaio 1934, n. 64;
c) l'intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo
degli stessi, se determinato in denaro, oltre alle somme
destinate ad estinzione di gravami o spese non pagate o di
altri oneri dovuti in occasione del ricevimento o
dell'autenticazione di atti di trasferimento della
proprieta' o di trasferimento, costituzione o estinzione di
altro diritto reale su immobili o aziende, se in tal senso
richiesto da almeno una delle parti e conformemente
all'incarico espressamente conferito; nei casi previsti
dalla presente lettera, il notaio deve ricusare il suo
ministero se le parti non depositano, antecedentemente o
contestualmente alla sottoscrizione dell'atto, l'importo
dei tributi, degli onorari e delle altre spese dell'atto,
salvo che si tratti di persone ammesse al beneficio del
gratuito patrocinio.
64. (abrogato).
65. Le somme depositate nel conto corrente di cui al
comma 63 costituiscono patrimonio separato. Dette somme
sono escluse dalla successione del notaio o altro pubblico
ufficiale e dal suo regime patrimoniale della famiglia,
sono impignorabili a richiesta di chiunque ed impignorabile
e' altresi' il credito al pagamento o alla restituzione
delle stesse.
66. Nei casi previsti dalle lettere a) e b) del comma
63, il notaio o altro pubblico ufficiale puo' disporre
delle somme di cui si tratta solo per gli specifici
impieghi per i quali gli sono state depositate, mantenendo
di cio' idonea documentazione. Nei casi previsti dalla
lettera c) del comma 63, eseguite la registrazione e la
pubblicita' dell'atto ai sensi della normativa vigente,
verificata l'assenza di gravami e formalita'
pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle esistenti alla
data dell'atto o da questo risultanti, il notaio o altro
pubblico ufficiale provvede senza indugio a disporre lo
svincolo degli importi depositati a favore degli aventi
diritto. Se nell'atto le parti hanno previsto che il prezzo
o corrispettivo sia pagato solo dopo l'avveramento di un
determinato evento o l'adempimento di una determinata
prestazione, il notaio o altro pubblico ufficiale svincola
il prezzo o corrispettivo depositato quando gli viene
fornita la prova, risultante da atto pubblico o scrittura
privata autenticata, ovvero secondo le diverse modalita'
probatorie concordate tra le parti, che l'evento dedotto in
condizione si sia avverato o che la prestazione sia stata
adempiuta.
66-bis. Il notaio o altro pubblico ufficiale puo'
recuperare dal conto dedicato, a seguito di redazione di
apposito prospetto contabile, le somme di cui al comma 63
che abbia eventualmente anticipato con fondi propri,
nonche' le somme in esso versate diverse da quelle di cui
al medesimo comma 63.
67. Gli interessi maturati su tutte le somme
depositate, al netto delle spese e delle imposte relative
al conto corrente, sono finalizzati a rifinanziare i fondi
di credito agevolato destinati ai finanziamenti alle
piccole e medie imprese, secondo le modalita' e i termini
individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato, su proposta del Ministro dell'economia
e delle finanze, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione. Entro lo
stesso termine il Consiglio nazionale del notariato
elabora, ai sensi della lettera f) dell'articolo 2 della
legge 3 agosto 1949, n. 577, e successive modificazioni,
principi di deontologia destinati a individuare le migliori
prassi al fine di garantire l'adempimento regolare,
tempestivo e trasparente di quanto previsto dai commi 63,
65, 66 e 66-bis del presente articolo, nonche' dal presente
comma. Del pari provvedono gli organi preposti, secondo i
rispettivi ordinamenti, alla vigilanza degli altri pubblici
ufficiali roganti.".
- Si riporta il testo dell'articolo 15, comma 1, n.3)
del decreto del Presidente della Repubblica, 26 ottobre
1972, n.633 Istituzione e disciplina dell'imposta sul
valore aggiunto:
"Art. 15. (Esclusioni dal computo della base
imponibile). - 1. Non concorrono a formare la base
imponibile:
1) le somme dovute a titolo di interessi moratori o
di penalita' per ritardi o altre irregolarita'
nell'adempimento degli obblighi del cessionario o del
committente;
2) il valore normale dei beni ceduti a titolo di
sconto, premio o abbuono in conformita' alle originarie
condizioni contrattuali, tranne quelli la cui cessione e'
soggetta ad aliquota piu' elevata;
3) le somme dovute a titolo di rimborso delle
anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte,
purche' regolarmente documentate;
4) l'importo degli imballaggi e dei recipienti,
quando ne sia stato espressamente pattuito il rimborso alla
resa;
5) le somme dovute a titolo di rivalsa dell'imposta
sul valore aggiunto.
(Omissis).".
- La legge 22 gennaio 1934, n.64 (Norme complementari
sull'ordinamento del notariato) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 1934, n. 28.
- Si riporta il testo dell'articolo 2, lettera f) della
legge 3 agosto 1949, n. 577 (Istituzione del Consiglio
nazionale del notariato e modificazioni alle norme
sull'amministrazione della Cassa nazionale del notariato) e
successive modificazioni:
"Art. 2. Il Consiglio nazionale del notariato.
(Omissis).
f) elabora principi di deontologia professionale.".
Comma 143.
- Il testo dei commi da 63 a 67 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dalla
presente legge sono riportati in nota al comma 142.
Comma 144.
- Si riporta il testo degli articoli 4, 26, 27, 82,
93-bis e 147 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
(Sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili),
come modificati dalla presente legge:
"Art. 4.
1. Il numero e la residenza dei notai per ciascun
distretto sono determinati con decreto del Ministro della
giustizia emanato, uditi i Consigli notarili e le Corti
d'appello, tenendo conto della popolazione, dell'estensione
del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando
che di regola ad ogni posto notarile corrisponda una
popolazione di almeno 5.000 abitanti.
2. La tabella che determina il numero e la residenza
dei notai dovra', udite le Corti d'appello e i Consigli
notarili, essere rivista ogni sette anni, e potra' essere
modificata parzialmente anche entro un termine piu' breve,
quando ne sia dimostrata l'opportunita'."
"Art. 26.
Per assicurare il funzionamento regolare e continuo
dell'ufficio, il notaro deve tenere nel Comune o nella
frazione di Comune assegnatagli studio aperto con il
deposito degli atti, registri e repertori notarili, e deve
assistere personalmente allo studio stesso almeno tre
giorni a settimana e almeno uno ogni quindici giorni per
ciascun Comune o frazione di Comune aggregati.
Il notaio puo' recarsi, per ragione delle sue funzioni,
in tutto il territorio della regione in cui si trova la
propria sede, ovvero in tutto il distretto della Corte
d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto
comprende piu' regioni. Salve in ogni caso le previsioni
dell'articolo 82, puo' aprire un unico ufficio secondario
in qualunque comune della regione ovvero in tutto il
distretto della Corte d'appello se tale distretto comprende
piu' regioni.
Il notaro non puo' assentarsi dal distretto per piu' di
cinque giorni in ciascun bimestre, quando nel Comune
assegnatogli non sia che un solo notaro, e per piu' di
dieci giorni, se vi sia altro notaro, salvo per ragioni di
pubblico servizio o per adempiere ai suoi obblighi presso i
pubblici uffici.
Volendo assentarsi per un tempo maggiore deve ottenere
il permesso dal presidente del Consiglio notarile, che
glielo puo' concedere per un termine non eccedente un mese.
Per i congedi da uno a tre mesi, la facolta' di concederli
spetta al Consiglio notarile. Per un termine piu' lungo, il
permesso non puo' essere concesso che dal ministro di
grazia e giustizia, udito sempre il parere del Consiglio
notarile.
Tanto il presidente del Consiglio notarile quanto il
Consiglio notarile non possono, per ciascuno, concedere
allo stesso notaro che un permesso d'assenza nel periodo di
dodici mesi.
Nei Comuni dove risiedono piu' di sei notari
effettivamente esercenti, il Consiglio notarile potra'
concedere permissioni di assenza fino ad un anno, purche'
concorrano giustificati motivi e rimanga in esercizio la
meta' dei notari assegnati al Comune.
Tanto il Ministero quanto l'autorita' che ha concesso
la permissione di assenza potranno in ogni caso revocarla,
ove in qualunque modo si dimostrasse l'opportunita' di
farlo.
Nei luoghi dove non esiste altro notaro, il presidente
o il Consiglio notarile, secondo i casi, potranno supplire
al notaro assente, delegando un notaro viciniore a
compierne in tutto o in parte le funzioni, preferendo pero'
fra i viciniori quello proposto dallo stesso notaro
assente."
"Art. 27.
Il notaro e' obbligato a prestare il suo ministero ogni
volta che ne e' richiesto.
Egli non puo' prestarlo fuori del territorio della
regione in cui si trova la propria sede ovvero del
distretto della Corte d'appello in cui si trova la sede, se
tale distretto comprende piu' regioni."
"Art. 82.
1. Sono permesse associazioni di notai aventi sede in
qualsiasi comune della regione, ovvero del distretto della
Corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto
comprende piu' regioni, per svolgere la propria attivita' e
per mettere in comune, in tutto o in parte, i proventi
delle loro funzioni e ripartirli, poi, in tutto o in parte,
in quote uguali o disuguali.
2. Ciascun associato puo' utilizzare lo studio e
l'eventuale ufficio secondario di altro associato.
3. Se un associato si avvale dello studio o ufficio
secondario di un altro associato quale proprio ufficio
secondario, resta fermo il limite di cui all'ultimo periodo
del secondo comma dell'articolo 26."
"Art. 93-bis.
1. Il Consiglio notarile distrettuale vigila
sull'osservanza, da parte dei notai iscritti al collegio,
dei principi e delle norme di deontologia professionale
elaborati dal Consiglio nazionale del notariato secondo
quanto previsto dall'articolo 2, comma primo, lettera f),
della legge 3 agosto 1949, n. 577, e successive
modificazioni.
2. Al fine di controllare il regolare esercizio
dell'attivita' notarile, i consigli notarili distrettuali,
tramite il presidente o un loro componente, delegato dal
consiglio, possono:
a) effettuare accessi agli studi ed esaminare atti,
repertori, indici, registri, libri e documenti contabili
del notaio nonche' richiedere, anche periodicamente,
informazioni e l'esibizione di documenti, estratti
repertoriali, atti, registri e libri anche di natura
fiscale;
b) esaminare gli estratti repertoriali conservati
presso gli archivi notarili distrettuali con facolta' di
ottenerne copia, dandone preventivo avviso ai notai
interessati;
c) assumere informazioni presso le amministrazioni e
gli uffici pubblici.
2-bis. L'Agenzia delle entrate trasmette al Consiglio
nazionale del notariato, esclusivamente con modalita'
telematiche entro il secondo mese successivo a quello di
scadenza, le informazioni sugli omessi e ritardati
versamenti richiesti ai notai con avviso di liquidazione.
2-ter. Il Consiglio notarile distrettuale procede
annualmente al sorteggio di un numero di notai pari almeno
a un ventesimo degli iscritti al ruolo, presso i quali sono
eseguite ispezioni dirette al controllo della regolare
tenuta e dell'impiego dei fondi e dei valori consegnati a
ogni titolo al notaio in ragione del suo ufficio, e a tal
fine:
a) il notaio mette a disposizione del Consiglio
notarile distrettuale, anche in via preventiva
all'ispezione presso lo studio e nel piu' breve tempo
possibile, tutta la documentazione contabile in suo
possesso che gli e' richiesta anche al fine di assicurare
il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi
da 63 a 67, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e
successive modificazioni;
b) il Consiglio notarile distrettuale nomina ogni due
anni in numero congruo i notai incaricati di procedere alle
ispezioni contabili, scegliendoli preferibilmente tra i
notai appartenenti ad altri distretti della medesima Corte
d'appello;
c) le ispezioni contabili sono eseguite congiuntamente
da tre notai nominati ai sensi della lettera b), secondo le
modalita' previste per le ispezioni presso gli studi
notarili e con l'obbligo di astensione in ogni caso di
conflitto di interessi.
3. Il Consiglio nazionale del notariato vigila
sull'applicazione dei suddetti principi e norme da parte
dei consigli notarili distrettuali e adotta tutte le
iniziative opportune per la loro applicazione."
"Art. 147.
1. E' punito con la censura o con la sospensione fino
ad un anno o, nei casi piu' gravi, con la destituzione, il
notaio che pone in essere una delle seguenti condotte:
a) compromette, in qualunque modo, con la propria
condotta, nella vita pubblica o privata, la sua dignita' e
reputazione o il decoro e prestigio della classe notarile;
b) viola in modo non occasionale le norme
deontologiche elaborate dal Consiglio nazionale del
notariato;
c) si serve dell'opera di procacciatori di clienti o
di pubblicita' non conforme ai principi stabiliti
dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.
2. La destituzione e' sempre applicata se il notaio,
dopo essere stato condannato per due volte alla sospensione
per la violazione del presente articolo, vi contravviene
nuovamente nei dieci anni successivi all'ultima
violazione.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto
2012, n. 137 (Regolamento recante riforma degli ordinamenti
professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2012, n.
189.
- Il testo dei commi da 63 a 67 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dalla
presente legge sono riportati in nota al comma 142.
Comma 145.
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del regio decreto
31 dicembre 1923, n. 313 (Nuovo ordinamento degli archivi
notarili), come modificato dalla presente legge:
"Art. 1.
In ogni Comune sede di Consiglio notarile e' stabilito
un archivio notarile distrettuale, fatto salvo quanto
previsto dal quarto comma.
Nel caso di riunione di uno o piu' distretti notarili,
anche gli archivi notarili saranno riuniti nel Comune sede
del Consiglio notarile.
Fino a tanto che non sara' possibile la loro effettiva
riunione, gli archivi da aggregarsi continueranno a
funzionare soltanto per le operazioni attinenti agli atti,
che gia' vi si trovano depositati. Per ogni altro riguardo
saranno sostituiti dall'archivio notarile aggregante.
La riunione di archivi notarili puo' essere disposta
anche senza la riunione di uno o piu' distretti notarili,
tenendo conto del numero dei notai assegnati a ciascun
distretto notarile dell'archivio da aggregare, della media
dei servizi erogati all'utenza negli ultimi tre anni dagli
archivi da aggregare, nonche' dell'estensione del
territorio e dei mezzi di comunicazione.".
Comma 146.
- Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 17
maggio 1952, n. 629 (Riordinamento degli archivi notarili),
come modificato dalla presente legge:
"Art. 2. (Gli Archivi notarili si distinguono in
distrettuali e mandamentali).
Gli Archivi notarili distrettuali sono istituiti con
decreto del Presidente della Repubblica nei Comuni
capoluoghi di distretti notarili ed hanno competenza per la
circoscrizione del rispettivo distretto.
Gli Archivi notarili distrettuali sono istituiti con
decreto del Ministro della giustizia, nel rispetto delle
dotazioni organiche del Ministero della giustizia e senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nei comuni
capoluoghi di distretti notarili, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 1, quarto comma, del regio decreto
31 dicembre 1923, n. 3138, e hanno competenza per la
circoscrizione del rispettivo distretto o dei rispettivi
distretti.".
- Per il testo vigente dell'articolo 1 del regio
decreto 31 dicembre 1923, n.3138 (Nuovo ordinamento degli
archivi notarili), si veda nelle note al comma 145.
Comma 147.
- Si riporta il testo dell'articolo 4 e della tabella A
della legge 17 maggio 1952, n. 629 (Riordinamento degli
archivi notarili), come modificato dalla presente legge:
"Art. 4.
1. Presso gli Archivi notarili di Bologna e Napoli sono
costituiti uffici ispettivi la cui circoscrizione e'
determinata dalla tabella A allegata alla presente legge."

"Tabella A

Sedi e circoscrizioni di competenza degli uffici ispettivi

Bologna: Archivi notarili distrettuali aventi sede
nelle regioni: Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia,
Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Trentino-Alto Adige,
Valle d'Aosta, Veneto.
Napoli: Archivi notarili distrettuali aventi sede nelle
regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio,
Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria."
Comma 148.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 24
della legge 7 agosto 1997, n. 266 (Interventi urgenti per
l'economia):
"Art. 24. (Norme in materia di attivita' di assistenza
e consulenza). - 1. L'articolo 2 della legge 23 novembre
1939, n. 1815, e' abrogato.
(Omissis).".
Si riporta la rubrica dei capi V, VI e VII del titolo V
(Delle societa') del libro quinto (Del lavoro) del codice
civile:
"Capo V - Societa' per azioni;
Capo VI - Della societa' in accomandita per azioni;
Capo VII - Della societa' a responsabilita'
limitata".
- Si riporta la rubrica del capo I del titolo VI (Delle
societa' cooperative delle mutue assicuratrici) del libro
quinto (Del lavoro) del codice civile:
"Capo I - Delle societa' cooperative".
Comma 149.
- Si riporta il testo del comma 2, dell'articolo 24
della legge 7 agosto 1997, n. 266 (Interventi urgenti per
l'economia):
"Art. 24. (Norme in materia di attivita' di assistenza
e consulenza). - 1. L'articolo 2 della legge 23 novembre
1939, n. 1815, e' abrogato.
2. (abrogato).".
Comma 150.
- Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la
concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitivita'), come modificato dalla presente legge:
"Art. 9. (Disposizioni sulle professioni
regolamentate). - 1. Sono abrogate le tariffe delle
professioni regolamentate nel sistema ordinistico.
2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel
caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale,
il compenso del professionista e' determinato con
riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro
vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni
successivi alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine,
con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sono anche
stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse
professionali e agli archivi precedentemente basati sulle
tariffe. Il decreto deve salvaguardare l'equilibrio
finanziario, anche di lungo periodo, delle casse
previdenziali professionali. Ai fini della determinazione
dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure
di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi
all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II,
titolo I, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, si applicano i parametri individuati con il decreto
di cui al primo periodo, da emanarsi, per gli aspetti
relativi alle disposizioni di cui al presente periodo, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti; con il medesimo decreto sono altresi' definite
le classificazioni delle prestazioni professionali relative
ai predetti servizi. I parametri individuati non possono
condurre alla determinazione di un importo a base di gara
superiore a quello derivante dall'applicazione delle
tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore
del presente decreto.
3. Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore
del presente decreto continuano ad applicarsi,
limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali,
fino alla data di entrata in vigore dei decreti
ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il
centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
4. Il compenso per le prestazioni professionali e'
pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento
del conferimento dell'incarico professionale. Il
professionista deve rendere noto obbligatoriamente, in
forma scritta o digitale, al cliente il grado di
complessita' dell'incarico, fornendo tutte le informazioni
utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del
conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve
altresi' indicare i dati della polizza assicurativa per i
danni provocati nell'esercizio dell'attivita'
professionale. In ogni caso la misura del compenso e'
previamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in
forma scritta o digitale, con un preventivo di massima,
deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va
pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci
di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al
tirocinante e' riconosciuto un rimborso spese
forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di
tirocinio.
5. Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la
determinazione del compenso del professionista, rinviano
alle tariffe di cui al comma 1.
6. La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle
professioni regolamentate non puo' essere superiore a
diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio puo'
essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione
quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento
della laurea di primo livello o della laurea magistrale o
specialistica. Analoghe convenzioni possono essere
stipulate tra i consigli nazionali degli ordini e il
Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione per lo svolgimento del tirocinio presso
pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea.
Le disposizioni del presente comma non si applicano alle
professioni sanitarie, per le quali resta confermata la
normativa vigente.
7. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'alinea, nel primo periodo, dopo la parola:
«regolamentate» sono inserite le seguenti: «secondo i
principi della riduzione e dell'accorpamento, su base
volontaria, fra professioni che svolgono attivita'
similari»;
b) alla lettera c), il secondo, terzo e quarto
periodo sono soppressi;
c) la lettera d) e' abrogata.
8. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.".
- La legge 24 marzo 2012, n. 27 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo
sviluppo delle infrastrutture e la competitivita') e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 marzo 2012, n. 71,
S.O.
Comma 151.
- Si riporta il testo del comma 96 dell'articolo 145
della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2001):
"Art. 145. (Altri interventi).
(Omissis).
96. Gli atti di aggiornamento geometrico di cui
all'articolo 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, ed agli
articoli 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 650, e le denunce di variazione di cui
all'articolo 27 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, resi dai soggetti di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 aprile 1990,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno
1990, n. 165, sono redatti conformemente alle disposizioni
di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile
1994, n. 701.
(Omissis).".
- La legge 6 giugno 1986, n. 251 (Istituzione dell'albo
professionale degli agrotecnici) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 12 giugno 1986, n. 134.
Comma 153.
- La legge 24 luglio 1985, n. 409 (Istituzione della
professione sanitaria di odontoiatria e disposizioni
relative al diritto di stabilimento ed alla libera
prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di
Stati membri delle Comunita' europee) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 13 agosto 1985, n. 190, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 24
luglio 1985, n. 409 (Istituzione della professione
sanitaria di odontoiatria e disposizioni relative al
diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di
servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri
delle Comunita' europee), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 13 agosto 1985, n. 190, S.O.:
"Art. 2.
Formano oggetto della professione di odontoiatra le
attivita' inerenti alla diagnosi ed alla terapia delle
malattie ed anomalie congenite ed acquisite dei denti,
della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonche'
alla prevenzione ed alla riabilitazione odontoiatriche.
Gli odontoiatri possono prescrivere tutti i medicamenti
necessari all'esercizio della loro professione.".
Comma 157.
- Si riporta il testo dell'articolo 7 della legge 8
novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore
farmaceutico), come modificato dalla presente legge:
"Art. 7. (Titolarita' e gestione della farmacia). - 1.
Sono titolari dell'esercizio della farmacia privata le
persone fisiche, in conformita' alle disposizioni vigenti,
le societa' di persone, le societa' di capitali e le
societa' cooperative a responsabilita' limitata.
2. Le societa' di cui al comma 1 hanno come oggetto
esclusivo la gestione di una farmacia. La partecipazione
alle societa' di cui al comma 1 e' incompatibile con
qualsiasi altra attivita' svolta nel settore della
produzione e informazione scientifica del farmaco, nonche'
con l'esercizio della professione medica. Alle societa' di
cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le
disposizioni dell'articolo 8.
3. La direzione della farmacia gestita dalla societa'
e' affidata a un farmacista in possesso del requisito
dell'idoneita' previsto dall'articolo 12 della legge 2
aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, che ne e'
responsabile.
4. Il direttore, qualora si verifichino a suo carico le
condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 11 della
legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituito dall'articolo
11 della presente legge, e' sostituito temporaneamente da
un farmacista in possesso del requisito dell'idoneita'
previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n.
475, e successive modificazioni.
4-bis. (abrogato).
5.
6.
7.
8. Il trasferimento della titolarita' dell'esercizio di
farmacia privata e' consentito dopo che siano decorsi tre
anni dal rilascio dell'autorizzazione da parte
dell'autorita' competente, salvo quanto previsto ai commi 9
e 10.
9. A seguito di acquisto a titolo di successione di una
partecipazione in una societa' di cui al comma 1, qualora
vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del
comma 2, l'avente causa cede la quota di partecipazione nel
termine di sei mesi dalla presentazione della dichiarazione
di successione .
10. Il termine di cui al comma 9 si applica anche alla
vendita della farmacia privata da parte degli aventi causa
ai sensi del dodicesimo comma dell'articolo 12 della legge
2 aprile 1968, n. 475.
11. Decorsi i termini di cui al comma 9, in mancanza di
soci o di aventi causa, la gestione della farmacia privata
viene assegnata secondo le procedure di cui all'articolo 4.
12. Qualora venga meno la pluralita' dei soci, il socio
superstite ha facolta' di associare nuovi soci nel rispetto
delle condizioni di cui al presente articolo, nel termine
perentorio di sei mesi.
13. Il primo comma dell'articolo 13 del regolamento
approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, come
sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 ottobre 1963, n. 1730, si applica a tutte le
farmacie private anche se di esse sia titolare una
societa'.
14. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo
17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, agli atti soggetti
ad imposta di registro delle societa' aventi come oggetto
l'esercizio di una farmacia privata, costituite entro due
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
ed al relativo conferimento dell'azienda, l'imposta si
applica in misura fissa.".
- Si riporta il testo dell'articolo 12 della legge 2
aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni (Norme
concernenti il servizio farmaceutico):
"Art. 12.
E' consentito il trasferimento della titolarita' della
farmacia decorsi 3 anni dalla conseguita titolarita'.
Il trasferimento puo' aver luogo solo a favore di
farmacista che abbia conseguito la titolarita' o che sia
risultato idoneo in un precedente concorso.
Il trasferimento del diritto di esercizio della
farmacia deve essere riconosciuto con decreto del medico
provinciale.
Il farmacista che abbia ceduto la propria farmacia ai
sensi del presente articolo o del successivo art. 18 non
puo' concorrere all'assegnazione di un'altra farmacia se
non sono trascorsi almeno dieci anni dall'atto del
trasferimento.
A tal fine, il medico provinciale della provincia in
cui ha sede l'esercizio ceduto e' tenuto a segnalare
l'avvenuto trasferimento al Ministero della sanita'.
Il farmacista titolare al momento del trasferimento
decade dalla precedente titolarita'.
Al farmacista che abbia trasferito la propria farmacia
e' consentito, per una volta soltanto nella vita, ed entro
due anni dal trasferimento, di acquistare un'altra farmacia
senza dovere superare il concorso per l'assegnazione di cui
al quarto comma. Al farmacista che abbia trasferito la
titolarita' della propria farmacia senza acquistarne
un'altra entro due anni dal trasferimento, e' consentito,
per una sola volta nella vita, l'acquisto di una farmacia
qualora abbia svolto attivita' professionale certificata
dall'autorita' sanitaria competente per territorio, per
almeno 6 mesi durante l'anno precedente l'acquisto, ovvero
abbia conseguito l'idoneita' in un concorso a sedi
farmaceutiche effettuato nei due anni anteriori.
Il trasferimento di farmacia puo' aver luogo a favore
di farmacista, iscritto all'albo professionale, che abbia
conseguito l'idoneita' o che abbia almeno due anni di
pratica professionale, certificata dall'autorita' sanitaria
competente.
Ai fini della pratica professionale il titolare di
farmacia deve comunicare all'autorita' sanitaria competente
le generalita' del farmacista praticante, la data di
effettivo inizio nonche' di effettiva cessazione della
stessa .
Le suddette comunicazioni devono essere trascritte in
apposito registro tenuto dall'autorita' sanitaria
competente che e' tenuta ad effettuare periodiche verifiche
sull'effettivo svolgimento della pratica professionale.
Il trasferimento della titolarita' delle farmacie, a
tutti gli effetti di legge, non e' ritenuto valido se
insieme col diritto di esercizio della farmacia non venga
trasferita anche l'azienda commerciale che vi e' connessa,
pena la decadenza.
Nel caso di morte del titolare gli eredi possono entro
un anno effettuare il trapasso della titolarita' della
farmacia a norma dei commi precedenti a favore di
farmacista iscritto nell'albo professionale, che abbia
conseguito la titolarita' o che sia risultato idoneo in un
precedente concorso. Durante tale periodo gli eredi hanno
diritto di continuare l'esercizio in via provvisoria sotto
la responsabilita' di un direttore".
Comma 158.
- Il testo dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991,
n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico), come
modificato dalla presente legge e' riportato in nota al
comma 157.
- Si riporta il testo dell'articolo 2359 del codice
civile:
"Art. 2359. Societa' controllate e societa' collegate.
Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della
maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di
voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante di
un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli
contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
comma si computano anche i voti spettanti a societa'
controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta:
non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le societa' sulle quali
un'altra societa' esercita un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un
decimo se la societa' ha azioni quotate in mercati
regolamentati.".
Comma 159.
- La legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela
della concorrenza e del mercato) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 1990, n. 240.
Comma 160.
- Si riporta il testo dell'articolo 8 della legge 8
novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore
farmaceutico), come modificato dalla presente legge:
"Art. 8. (Gestione societaria: incompatibilita'). - 1.
La partecipazione alle societa' di cui all'articolo 7,
salvo il caso di cui ai commi 9 e 10 di tale articolo, e'
incompatibile:
a) nei casi di cui all'articolo 7, comma 2, secondo
periodo;
b) con la posizione di titolare, gestore provvisorio,
direttore o collaboratore di altra farmacia;
c) con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e
privato.
2. Lo statuto delle societa' di cui all'articolo 7 e
ogni successiva variazione, ivi incluse quelle relative
alla compagine sociale, sono comunicati, entro sessanta
giorni, alla Federazione degli ordini dei farmacisti
italiani nonche' all'assessore alla sanita' della
competente regione o provincia autonoma, all'ordine
provinciale dei farmacisti e all'azienda sanitaria locale
competente per territorio.
3. La violazione delle disposizioni di cui al presente
articolo e all'articolo 7 comporta la sospensione del
farmacista dall'albo professionale per un periodo non
inferiore ad un anno. Se e' sospeso il socio che e'
direttore responsabile, la direzione della farmacia gestita
da una societa' e' affidata ad un altro dei soci. Se sono
sospesi tutti i soci e' interrotta la gestione della
farmacia per il periodo corrispondente alla sospensione dei
soci. L'autorita' sanitaria competente nomina, ove
necessario, un commissario per il periodo di interruzione
della gestione ordinaria, da scegliersi in un elenco di
professionisti predisposto dal consiglio direttivo
dell'ordine provinciale dei farmacisti.".
Comma 161.
- Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 2
aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio
farmaceutico), come modificato dalla presente legge:
"Art. 2.
1. Ogni comune deve avere un numero di farmacie in
rapporto a quanto disposto dall'articolo 1. Al fine di
assicurare una maggiore accessibilita' al servizio
farmaceutico, il comune, sentiti l'azienda sanitaria e
l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per
territorio, identifica le zone nelle quali collocare le
nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione
sul territorio, tenendo altresi' conto dell'esigenza di
garantire l'accessibilita' del servizio farmaceutico anche
a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate.
2. Il numero di farmacie spettanti a ciascun comune e'
sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni
anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione
residente nel comune, pubblicate dall'Istituto nazionale di
statistica.
2-bis. Fatta salva la procedura concorsuale di cui
all'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dallalegge 24 marzo 2012, n.
27, e successive modificazioni, nei comuni con popolazione
inferiore a 6.600 abitanti, in cui le farmacie, non
sussidiate, risultano essere soprannumerarie per decremento
della popolazione, e' consentita al farmacista titolare
della farmacia, previa presentazione di apposita istanza,
la possibilita' di trasferimento presso i comuni della
medesima regione ai quali, all'esito della revisione
biennale di cui al comma 2 del presente articolo, spetta un
numero di farmacie superiore al numero di farmacie
esistenti nel territorio comunale, sulla base di una
graduatoria regionale per titoli, che tenga conto anche
dell'ordine cronologico delle istanze di trasferimento
presentate, e che si perfezioni in data anteriore all'avvio
della procedura biennale del concorso ordinario per sedi
farmaceutiche, di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre
1991, n. 362. Ove l'istanza del farmacista venga accolta,
il trasferimento si perfeziona previo pagamento di una
tassa di concessione governativa una tantum pari a 5.000
euro.".
- Si riporta il testo dell'articolo 11 del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 11. (Potenziamento del servizio di distribuzione
farmaceutica, accesso alla titolarita' delle farmacie,
modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci
e altre disposizioni in materia sanitaria). - 1. Al fine di
favorire l'accesso alla titolarita' delle farmacie da parte
di un piu' ampio numero di aspiranti, aventi i requisiti di
legge, nonche' di favorire le procedure per l'apertura di
nuove sedi farmaceutiche garantendo al contempo una piu'
capillare presenza sul territorio del servizio
farmaceutico, allalegge 2 aprile 1968, n. 475, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, il secondo e il terzo comma sono
sostituiti dai seguenti:
«Il numero delle autorizzazioni e' stabilito in modo
che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti.
La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui
al secondo comma, consente l'apertura di una ulteriore
farmacia, qualora sia superiore al 50 per cento del
parametro stesso»;
b) dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:
«Articolo 1-bis. - 1. In aggiunta alle sedi
farmaceutiche spettanti in base al criterio di cui
all'articolo 1 ed entro il limite del 5 per cento delle
sedi, comprese le nuove, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, sentita l'azienda sanitaria locale
competente per territorio, possono istituire una farmacia:
a) nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili
a traffico internazionale, nelle stazioni marittime e nelle
aree di servizio autostradali ad alta intensita' di
traffico, dotate di servizi alberghieri o di ristorazione,
purche' non sia gia' aperta una farmacia a una distanza
inferiore a 400 metri;
b) nei centri commerciali e nelle grandi strutture
con superficie di vendita superiore a 10.000 metri
quadrati, purche' non sia gia' aperta una farmacia a una
distanza inferiore a 1.500 metri»;
c) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
«Articolo 2. - 1. Ogni comune deve avere un numero di
farmacie in rapporto a quanto disposto dall'articolo 1. Al
fine di assicurare una maggiore accessibilita' al servizio
farmaceutico, il comune, sentiti l'azienda sanitaria e
l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per
territorio, identifica le zone nelle quali collocare le
nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione
sul territorio, tenendo altresi' conto dell'esigenza di
garantire l'accessibilita' del servizio farmaceutico anche
a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate.
2. Il numero di farmacie spettanti a ciascun comune e'
sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni
anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione
residente nel comune, pubblicate dall'Istituto nazionale di
statistica».
2. Ciascun comune, sulla base dei dati ISTAT sulla
popolazione residente al 31 dicembre 2010 e dei parametri
di cui al comma 1, individua le nuove sedi farmaceutiche
disponibili nel proprio territorio e invia i dati alla
regione entro e non oltre trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano provvedono ad assicurare, entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, la conclusione del concorso straordinario
e l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili di
cui al comma 2 e di quelle vacanti. In deroga a quanto
previsto dall'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475,
sulle sedi farmaceutiche istituite in attuazione del comma
1 o comunque vacanti non puo' essere esercitato il diritto
di prelazione da parte del comune. Entro sessanta giorni
dall'invio dei dati di cui al comma 2, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano bandiscono il
concorso straordinario per soli titoli per la copertura
delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle
vacanti, fatte salve quelle per la cui assegnazione, alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, la procedura concorsuale sia stata gia'
espletata o siano state gia' fissate le date delle prove.
Al concorso straordinario possono partecipare i farmacisti,
cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, iscritti
all'albo professionale:
a) non titolari di farmacia, in qualunque condizione
professionale si trovino;
b) titolari di farmacia rurale sussidiata;
c) titolari di farmacia soprannumeraria;
d) titolari di esercizio di cui all'articolo 5, comma
1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dallalegge 4 agosto 2006, n. 248.
- Non possono partecipare al concorso straordinario i
farmacisti titolari, compresi i soci di societa' titolari,
di farmacia diversa da quelle di cui alle lettere b) e c).
Agli effetti delle disposizioni del presente articolo, per
farmacie soprannumerarie si intendono le farmacie aperte in
base al criterio topografico o della distanza ai sensi
dell'articolo 104 del testo unico delle leggi sanitarie di
cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive
modificazioni, sia anteriormente, sia posteriormente
all'entrata in vigore dellalegge 8 novembre 1991, n. 362,
che non risultino riassorbite nella determinazione del
numero complessivo delle farmacie stabilito in base al
parametro della popolazione di cui al comma 1, lettera a),
del presente articolo.
4. Ai fini dell'assegnazione delle nuove sedi
farmaceutiche messe a concorso, ciascuna regione e le
province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono,
entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del
relativo bando di concorso, una commissione esaminatrice
regionale o provinciale per le province autonome di Trento
e di Bolzano. Al concorso straordinario si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni vigenti sui concorsi
per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova
istituzione o vacanti, nonche' le disposizioni del presente
articolo.
5. Ciascun candidato puo' partecipare al concorso per
l'assegnazione di farmacia in non piu' di due regioni o
province autonome, e non deve aver compiuto i 65 anni di
eta' alla data di scadenza del termine per la
partecipazione al concorso prevista dal bando. Ai fini
della valutazione dell'esercizio professionale nel concorso
straordinario per il conferimento di nuove sedi
farmaceutiche di cui al comma 3, in deroga al regolamento
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
30 marzo 1994, n. 298:
a) l'attivita' svolta dal farmacista titolare di
farmacia rurale sussidiata, dal farmacista titolare di
farmacia soprannumeraria e dal farmacista titolare di
esercizio di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dallalegge 4 agosto 2006, n. 248, e' equiparata, ivi
comprese le maggiorazioni;
b) l'attivita' svolta da farmacisti collaboratori di
farmacia e da farmacisti collaboratori negli esercizi di
cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, e' equiparata, ivi comprese le
maggiorazioni;
b-bis) per l'attivita' svolta dai ricercatori
universitari nei corsi di laurea in farmacia e in chimica e
tecnologia farmaceutiche, sono assegnati, per anno e per
ciascun commissario, 0,30 punti per i primi dieci anni, e
0,08 punti per i secondi dieci anni.
6. In ciascuna regione e nelle province autonome di
Trento e di Bolzano, la commissione esaminatrice, sulla
base della valutazione dei titoli in possesso dei
candidati, determina una graduatoria unica. A parita' di
punteggio, prevale il candidato piu' giovane. A seguito
dell'approvazione della graduatoria, ad ogni vincitore
sara' assegnata la prima sede da lui indicata in ordine di
preferenza, che non risulti assegnata a un candidato meglio
collocato in graduatoria. Entro quindici giorni
dall'assegnazione, i vincitori del concorso devono
dichiarare se accettano o meno la sede assegnata. L'inutile
decorso del termine concesso per la dichiarazione equivale
a una non accettazione. Dopo la scadenza del termine
previsto per l'accettazione, le sedi non accettate sono
offerte ad altrettanti candidati che seguono in
graduatoria, secondo la procedura indicata nei periodi
precedenti, fino all'esaurimento delle sedi messe a
concorso o all'interpello di tutti i candidati in
graduatoria. Successivamente, la graduatoria deve essere
utilizzata, per sei anni a partire dalla data del primo
interpello effettuato per l'assegnazione delle sedi oggetto
del concorso straordinario, con il criterio dello
scorrimento per la copertura delle sedi farmaceutiche
eventualmente resesi vacanti a seguito delle scelte
effettuate dai vincitori di concorso, con le modalita'
indicate nei precedenti periodi del presente comma.
7. Ai concorsi per il conferimento di sedi
farmaceutiche gli interessati in possesso dei requisiti di
legge possono concorrere per la gestione associata,
sommando i titoli posseduti. In tale caso, ai soli fini
della preferenza a parita' di punteggio, si considera la
media dell'eta' dei candidati che concorrono per la
gestione associata. Ove i candidati che concorrono per la
gestione associata risultino vincitori, la titolarita'
della farmacia assegnata e' condizionata al mantenimento
della gestione associata da parte degli stessi vincitori,
su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla data di
autorizzazione all'esercizio della farmacia, fatta salva la
premorienza o sopravvenuta incapacita'.
8. I turni e gli orari di farmacia stabiliti dalle
autorita' competenti in base alla vigente normativa non
impediscono l'apertura della farmacia in orari diversi da
quelli obbligatori. Le farmacie possono praticare sconti
sui prezzi di tutti i tipi di farmaci e prodotti venduti
pagati direttamente dai clienti, dandone adeguata
informazione alla clientela.
9. Qualora il comune non provveda a comunicare alla
regione o alla provincia autonoma di Trento e di Bolzano
l'individuazione delle nuove sedi disponibili entro il
termine di cui al comma 2 del presente articolo, la regione
provvede con proprio atto a tale individuazione entro i
successivi sessanta giorni. Nel caso in cui le regioni o le
province autonome di Trento e di Bolzano non provvedano nel
senso indicato ovvero non provvedano a bandire il concorso
straordinario e a concluderlo entro i termini di cui al
comma 3, il Consiglio dei Ministri esercita i poteri
sostitutivi di cui all'articolo 120 della Costituzione con
la nomina di un apposito commissario che provvede in
sostituzione dell'amministrazione inadempiente anche
espletando le procedure concorsuali ai sensi del presente
articolo.
10. Fino al 2022, tutte le farmacie istituite ai sensi
del comma 1, lettera b), sono offerte in prelazione ai
comuni in cui le stesse hanno sede. I comuni non possono
cedere la titolarita' o la gestione delle farmacie per le
quali hanno esercitato il diritto di prelazione ai sensi
del presente comma. In caso di rinuncia alla titolarita' di
una di dette farmacie da parte del comune, la sede
farmaceutica e' dichiarata vacante.
11. Al comma 9 dell'articolo 7 della legge 8 novembre
1991, n. 362, e successive modificazioni, le parole: «due
anni dall'acquisto medesimo" sono sostituite dalle
seguenti: «sei mesi dalla presentazione della dichiarazione
di successione».
12. Il medico, nel prescrivere un farmaco, e' tenuto,
sulla base della sua specifica competenza professionale, ad
informare il paziente dell'eventuale presenza in commercio
di medicinali aventi uguale composizione in principi
attivi, nonche' forma farmaceutica, via di
somministrazione, modalita' di rilascio e dosaggio unitario
uguali. Il farmacista, qualora sulla ricetta non risulti
apposta dal medico l'indicazione della non sostituibilita'
del farmaco prescritto, dopo aver informato il cliente e
salvo diversa richiesta di quest'ultimo, e' tenuto a
fornire il medicinale prescritto quando nessun medicinale
fra quelli indicati nel primo periodo del presente comma
abbia prezzo piu' basso ovvero, in caso di esistenza in
commercio di medicinali a minor prezzo rispetto a quello
del medicinale prescritto, a fornire il medicinale avente
prezzo piu' basso. All'articolo 11, comma 9, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel
secondo periodo, dopo le parole: «e' possibile» sono
inserite le seguenti: «solo su espressa richiesta
dell'assistito e». Al fine di razionalizzare il sistema
distributivo del farmaco, anche a tutela della persona,
nonche' al fine di rendere maggiormente efficiente la spesa
farmaceutica pubblica, l'AIFA, con propria delibera da
adottare entro il 31 dicembre 2012 e pubblicizzare
adeguatamente anche sul sito istituzionale del Ministero
della salute, revisiona le attuali modalita' di
confezionamento dei farmaci a dispensazione territoriale
per identificare confezioni ottimali, anche di tipo
monodose, in funzione delle patologie da trattare.
Conseguentemente, il medico nella propria prescrizione
tiene conto delle diverse tipologie di confezione.
13. Al comma 1 dell'articolo 32 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «che ricadono
nel territorio di comuni aventi popolazione superiore a
12.500 abitanti e, comunque, al di fuori delle aree rurali
come individuate dai piani sanitari regionali,» sono
soppresse.
14. Il comma 1 dell'articolo 70 del decreto legislativo
6 aprile 2006, n. 193, e' sostituito dal seguente:
«1. La vendita al dettaglio dei medicinali veterinari
e' effettuata soltanto dal farmacista in farmacia e negli
esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dallalegge 4 agosto 2006, n. 248, ancorche'
dietro presentazione di ricetta medica, se prevista come
obbligatoria. La vendita nei predetti esercizi commerciali
e' esclusa per i medicinali richiamati dall'articolo 45 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive
modificazioni».
15. Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5,
comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, in possesso dei requisiti vigenti, sono
autorizzati, sulla base dei requisiti prescritti dal
decreto del Ministro della salute previsto dall'articolo
32, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dallalegge 22 dicembre 2011,
n. 214, ad allestire preparazioni galeniche officinali che
non prevedono la presentazione di ricetta medica, anche in
multipli, in base a quanto previsto nella farmacopea
ufficiale italiana o nella farmacopea europea.
16. In sede di rinnovo dell'accordo collettivo
nazionale con le organizzazioni sindacali di categoria
maggiormente rappresentative, ai sensi dell'articolo 4,
comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive
modificazioni, e' stabilita, in relazione al fatturato
della farmacia a carico del Servizio sanitario nazionale,
nonche' ai nuovi servizi che la farmacia assicura ai sensi
del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, la
dotazione minima di personale di cui la farmacia deve
disporre ai fini del mantenimento della convenzione con il
Servizio sanitario nazionale.".
- La legge 24 marzo 2012, n. 27 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo
sviluppo delle infrastrutture e la competitivita') e'
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 24 marzo 2012, n. 71,
S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 8
novembre 1991, n.362 (Norme di riordino del settore
farmaceutico).
"Art. 4. (Procedure concorsuali). - 1. Il conferimento
delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione che
risultino disponibili per l'esercizio da parte di privati
ha luogo mediante concorso provinciale per titoli ed esami
bandito entro il mese di marzo di ogni anno dispari dalle
regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Sono ammessi al concorso di cui al comma 1 i
cittadini di uno Stato membro della Comunita' economica
europea maggiori di eta', in possesso dei diritti civili e
politici e iscritti all'albo professionale dei farmacisti,
che non abbiano compiuto i sessanta anni di eta' alla data
di scadenza del termine di presentazione delle domande.
3. Ove le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano non provvedano a bandire il concorso per
l'assegnazione delle farmacie vacanti o di nuova
istituzione nel termine previsto dal comma 1 o non
provvedano entro i dieci giorni successivi alla
pubblicazione del bando alla nomina della commissione
giudicatrice, il Ministro della sanita', previa diffida,
provvede nei trenta giorni successivi a nominare un
commissario ad acta incaricato dell'indizione del bando di
concorso e della nomina della commissione giudicatrice.
4. Il commissario ad acta di cui al comma 3 rimane in
carica per garantire il regolare espletamento del concorso
fino all'assegnazione delle farmacie ai relativi vincitori.
5. Il commissario ad acta di cui al comma 3 si avvale
degli uffici di una unita' sanitaria locale compresa nel
territorio in cui si espleta il concorso e risponde del suo
operato al Ministro della sanita'.
6. La commissione giudicatrice nominata per
l'espletamento del concorso per l'assegnazione delle
farmacie approva entro centottanta giorni dalla data di
pubblicazione del bando la graduatoria dei vincitori.
7. In caso di impedimento di un commissario a
partecipare ai lavori della commissione giudicatrice le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o il
commissario ad acta di cui al comma 3 provvedono alla
immediata sostituzione del commissario impedito.
8. Qualora le commissioni non provvedano ad espletare
il concorso nei termini di cui al comma 6, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano o il commissario
ad acta di cui al comma 3 provvedono entro dieci giorni
alla nomina di una nuova commissione.
9. La composizione della commissione giudicatrice, i
criteri per la valutazione dei titoli e l'attribuzione dei
punteggi, le prove di esame e le modalita' di svolgimento
del concorso sono fissati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.".
Comma 162.
- Si riporta il testo dell'articolo 92 del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (Attuazione della
direttiva 2001/83/CE e successive direttive di modifica
relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali
per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 92. (Medicinali utilizzabili esclusivamente in
ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili).
- 1. I medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente
ospedaliero sono i medicinali che, per le caratteristiche
farmacologiche, o per innovativita', per modalita' di
somministrazione o per altri motivi di tutela della salute
pubblica, non possono essere utilizzati in condizioni di
sufficiente sicurezza al di fuori di strutture ospedaliere.
2. Tenuto conto delle caratteristiche dei medicinali,
l'AIFA puo' stabilire che l'uso dei medicinali previsti dal
comma 1 e' limitato a taluni centri ospedalieri o, invece,
e' ammesso anche nelle strutture di ricovero a carattere
privato.
3. I medicinali disciplinati dal presente articolo
devono recare sull'imballaggio esterno o, in mancanza di
questo, sul confezionamento primario le frasi: «Uso
riservato agli ospedali. Vietata la vendita al pubblico».
Nelle ipotesi previste dal comma 2 la prima frase e'
modificata in rapporto all'impiego autorizzato del
medicinale.
4. I medicinali disciplinati dal presente articolo sono
forniti dai produttori e dai grossisti direttamente alle
strutture autorizzate a impiegarli o agli enti da cui
queste dipendono ovvero alle farmacie.".
Comma 163.
- Il testo dell'articolo 11 del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27 (Disposizioni urgenti per la
concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitivita'), come modificato dalla presente legge, e'
riportato in nota al comma 161.
- La legge 24 marzo 2012, n. 27 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo
sviluppo delle infrastrutture e la competitivita') e'
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 24 marzo 2012, n. 71,
S.O.
Comma 164.
- Si riporta il testo dell'articolo 37 del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (Attuazione della
direttiva 2001/83/CE e successive direttive di modifica
relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali
per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 37. (Smaltimento scorte o termine per il ritiro
delle confezioni a seguito di autorizzazione di modifiche).
- 1. Nei casi di variazioni minori di tipo IA e IB,
definite a norma del regolamento (CE) n. 1084/2003,
autorizzate ai sensi dell'articolo 35, e' concesso lo
smaltimento delle scorte del medicinale oggetto di modifica
salvo che l'AIFA, per motivi di salute pubblica o di
trasparenza del mercato, stabilisca un termine per il
ritiro dal commercio delle confezioni per le quali e'
intervenuta la modifica; nei casi di variazioni di tipo II,
definite a norma del regolamento (CE) n. 1084/2003,
autorizzate ai sensi dell'articolo 35, l'AIFA quando a cio'
non ostano motivi di salute pubblica o di trasparenza del
mercato, valutata l'eventuale richiesta dell'azienda
interessata, puo' concedere un termine per il ritiro dal
commercio delle confezioni per le quali e' intervenuta la
modifica. L'AIFA, sentite le associazioni dell'industria
farmaceutica, adotta e rende noti criteri generali per
l'applicazione delle disposizioni del presente comma.
1-bis. Nei casi di modificazioni apportate al foglietto
illustrativo, l'AIFA autorizza la vendita al pubblico delle
scorte, prevedendo che il cittadino scelga la modalita' per
il ritiro del foglietto sostitutivo conforme a quello
autorizzato in formato cartaceo o analogico o mediante
l'utilizzo di metodi digitali alternativi, e senza oneri
per la finanza pubblica.".
Comma 170.
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 15
gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di
persone mediante autoservizi pubblici non di linea), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 1. (Autoservizi pubblici non di linea). - 1. Sono
definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che
provvedono al trasporto collettivo od individuale di
persone, con funzione complementare e integrativa rispetto
ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici,
marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a
richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non
continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari
stabiliti di volta in volta.
2. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:
a) il servizio di taxi con autovettura,
motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale;
b) il servizio di noleggio con conducente e
autovettura, motocarrozzetta, velocipede, natante e veicoli
a trazione animale".
Comma 171.
- Si riporta il testo dell'articolo 108 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio), e successive modificazioni,
come modificato dalla presente legge:
"Art. 108. (Canoni di concessione, corrispettivi di
riproduzione, cauzione). - 1. I canoni di concessione ed i
corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali
sono determinati dall'autorita' che ha in consegna i beni
tenendo anche conto:
a) del carattere delle attivita' cui si riferiscono
le concessioni d'uso;
b) dei mezzi e delle modalita' di esecuzione delle
riproduzioni;
c) del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi
e dei beni;
d) dell'uso e della destinazione delle riproduzioni,
nonche' dei benefici economici che ne derivano al
richiedente.
2. I canoni e i corrispettivi sono corrisposti, di
regola, in via anticipata.
3. Nessun canone e' dovuto per le riproduzioni
richieste o eseguite da privati per uso personale o per
motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici o privati per
finalita' di valorizzazione, purche' attuate senza scopo di
lucro. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle
spese sostenute dall'amministrazione concedente.
3-bis. Sono in ogni caso libere le seguenti attivita',
svolte senza scopo di lucro, per finalita' di studio,
ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione
creativa, promozione della conoscenza del patrimonio
culturale:
1) la riproduzione di beni culturali diversi dai beni
archivistici sottoposti a restrizioni di consultabilita' ai
sensi del capo III del presente titolo, attuata nel
rispetto delle disposizioni che tutelano il diritto di
autore e con modalita' che non comportino alcun contatto
fisico con il bene, ne' l'esposizione dello stesso a
sorgenti luminose, ne', all'interno degli istituti della
cultura, l'uso di stativi o treppiedi;
2) la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini
di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non
poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro.
4. Nei casi in cui dall'attivita' in concessione possa
derivare un pregiudizio ai beni culturali, l'autorita' che
ha in consegna i beni determina l'importo della cauzione,
costituita anche mediante fideiussione bancaria o
assicurativa. Per gli stessi motivi, la cauzione e' dovuta
anche nei casi di esenzione dal pagamento dei canoni e
corrispettivi.
5. La cauzione e' restituita quando sia stato accertato
che i beni in concessione non hanno subito danni e le spese
sostenute sono state rimborsate.
6. Gli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi
per l'uso e la riproduzione dei beni sono fissati con
provvedimento dell'amministrazione concedente".
Comma 172.
- Si riporta il testo dell'articolo 6 delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui aldecreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 6 (L). Attivita' edilizia libera (legge 28
gennaio 1977, n. 10, art. 9, lettera c); legge 9 gennaio
1989, n. 13, art. 7, commi 1 e 2; decreto-legge 23 gennaio
1982, n. 9, art. 7, comma 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 marzo 1982, n. 94)
1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti
urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre
normative di settore aventi incidenza sulla disciplina
dell'attivita' edilizia e, in particolare, delle norme
antisismiche, di sicurezza, antincendio,
igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza
energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonche'
delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali
e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza
alcun titolo abilitativo:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera a);
a-bis) gli interventi di installazione delle pompe di
calore aria-aria di potenza termica utile nominale
inferiore a 12 Kw;
b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere
architettoniche che non comportino la realizzazione di
ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la
sagoma dell'edificio;
c) le opere temporanee per attivita' di ricerca nel
sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione
di attivita' di ricerca di idrocarburi, e che siano
eseguite in aree esterne al centro edificato;
d) i movimenti di terra strettamente pertinenti
all'esercizio dell'attivita' agricola e le pratiche
agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti
idraulici agrari;
e) le serre mobili stagionali, sprovviste di
strutture in muratura, funzionali allo svolgimento
dell'attivita' agricola;
e-bis) le opere dirette a soddisfare obiettive
esigenze contingenti e temporanee e ad essere
immediatamente rimosse al cessare della necessita' e,
comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni,
previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione
comunale;
e-ter) le opere di pavimentazione e di finitura di
spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute
entro l'indice di permeabilita', ove stabilito dallo
strumento urbanistico comunale, ivi compresa la
realizzazione di intercapedini interamente interrate e non
accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali
tombati;
e-quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio
degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di
cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile
1968, n. 1444;
e-quinquies) le aree ludiche senza fini di lucro e
gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli
edifici.
2.
3.
4.
5. Riguardo agli interventi di cui al presente
articolo, l'interessato provvede, nei casi previsti dalle
vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di
aggiornamento catastale ai sensi dell'articolo
34-quinquies, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10
gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 marzo 2006, n. 80.
6. Le regioni a statuto ordinario:
a) possono estendere la disciplina di cui al presente
articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli
previsti dal comma 1, esclusi gli interventi di cui
all'articolo 10, comma 1, soggetti a permesso di costruire
e gli interventi di cui all'articolo 23, soggetti a
segnalazione certificata di inizio attivita' in alternativa
al permesso di costruire;
b) disciplinano con legge le modalita' per
l'effettuazione dei controlli.
7.
8.".
- Si riporta il testo dell'articolo 34-quinquies del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4 (Misure urgenti in
materia di organizzazione e funzionamento della pubblica
amministrazione), convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 marzo 2006, n. 80:
"Art. 34-quinquies. (Disposizioni di semplificazione in
materia edilizia). - 1. Per attuare la semplificazione dei
procedimenti amministrativi catastali ed edilizi, con uno o
piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare entro otto mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sentita la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabilite
le modalita' tecniche e operative per l'istituzione di un
modello unico digitale per l'edilizia da introdurre
gradualmente per la presentazione in via telematica ai
comuni di denunce di inizio attivita', di domande per il
rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di
assenso comunque denominato in materia di attivita'
edilizia. Il suddetto modello unico comprende anche le
informazioni necessarie per le dichiarazioni di variazione
catastale e di nuova costruzione da redigere in conformita'
a quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del
Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, che
pervengano all'Agenzia del territorio ai fini delle
attivita' di censimento catastale. In via transitoria, fino
a quando non sara' operativo il modello unico per
l'edilizia, l'Agenzia del territorio invia ai comuni per
via telematica le dichiarazioni di variazione e di nuova
costruzione presentate a far data dal 1º gennaio 2006 e i
comuni verificano la coerenza delle caratteristiche
dichiarate dell'unita' immobiliare rispetto alle
informazioni disponibili, sulla base degli atti in loro
possesso. Eventuali incoerenze riscontrate dai comuni sono
segnalate all'Agenzia del territorio che provvede agli
adempimenti di competenza. Con decreto del direttore
dell'Agenzia, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, da emanare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono regolamentate le procedure attuative
e sono stabiliti tipologia e termini per la trasmissione
telematica dei dati ai comuni e per la segnalazione delle
incongruenze all'Agenzia del territorio, nonche' le
relative modalita' di interscambio.
2. Al fine della razionalizzazione dei procedimenti di
presentazione delle domande di nuova costruzione o di
mutazione nello stato dei beni:
a) al primo comma dell'articolo 28 del regio
decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, le
parole: «il 31 gennaio dell'anno successivo a quello» sono
sostituite dalle seguenti: «trenta giorni dal momento»;
b) le dichiarazioni relative alle mutazioni nello
stato dei beni delle unita' immobiliari gia' censite, di
cui all'articolo 17, primo comma, lettera b), del regio
decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, devono
essere presentate agli uffici provinciali dell'Agenzia del
territorio entro trenta giorni dal momento in cui esse si
sono verificate".
- La legge 9 marzo 2006, n. 80 (Conversione in legge,
con modificazioni, del D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, recante
misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento
della pubblica amministrazione) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 11 marzo 2006, n. 59.
Comma 173.
- Il testo dell'articolo 6 delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, cosi' come modificato dalla presente legge, e'
riportato in nota al comma 172.
- Si riporta il testo del comma 336 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2005):
"366. Agli oneri di cui al comma 364, valutati in
complessivi 70 milioni di euro annui a decorrere dal 2006,
si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori
entrate recate dal comma 300.".
Comma 174.
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri):
"Art. 17. Regolamenti.
(Omissis).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
(Omissis).".
- Si riporta il testo del comma 634 dell'articolo 2
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive
modificazioni (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria
2008):
"634. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilita'
e crescita, di ridurre il complesso della spesa di
funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di
incrementare l'efficienza e di migliorare la qualita' dei
servizi, con uno o piu' regolamenti, da emanare entro il
termine di centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione e del Ministro per l'attuazione del
programma di Governo, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro o i
Ministri interessati, sentite le organizzazioni sindacali
in relazione alla destinazione del personale, sono
riordinati, trasformati o soppressi e messi in
liquidazione, enti ed organismi pubblici statali, nonche'
strutture amministrative pubbliche statali, nel rispetto
dei seguenti principi e criteri direttivi: a) fusione di
enti, organismi e strutture pubbliche comunque denominate
che svolgono attivita' analoghe o complementari, con
conseguente riduzione della spesa complessiva e
corrispondente riduzione del contributo statale di
funzionamento; b) trasformazione degli enti ed organismi
pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante
interesse pubblico in soggetti di diritto privato, ovvero
soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo
le modalita' previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404,
e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto
dalla lettera e) del presente comma, nonche' dall'articolo
9, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile
2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
giugno 2002, n. 112; c) fusione, trasformazione o
soppressione degli enti che svolgono attivita' in materie
devolute alla competenza legislativa regionale ovvero
attivita' relative a funzioni amministrative conferite alle
regioni o agli enti locali; d) razionalizzazione degli
organi di indirizzo amministrativo, di gestione e
consultivi e riduzione del numero dei componenti degli
organi collegiali almeno del 30 per cento, con salvezza
della funzionalita' dei predetti organi; e) previsione che,
per gli enti soppressi e messi in liquidazione, lo Stato
risponde delle passivita' nei limiti dell'attivo della
singola liquidazione in conformita' alle norme sulla
liquidazione coatta amministrativa; f) abrogazione delle
disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento,
diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di
altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi
pubblici soppressi e posti in liquidazione o trasformati in
soggetti di diritto privato ai sensi della lettera b); g)
trasferimento, all'amministrazione che riveste preminente
competenza nella materia, delle funzioni di enti, organismi
e strutture soppressi".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre
2010, n. 222 (Regolamento per il riordino del Banco
nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le
munizioni commerciali ai sensi dell'articolo 2, comma 634,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 22 dicembre 2010, n. 298.
Comma 175.
- Si riporta il testo degli articoli 10, 11, 12, 14,
54, 63, 65, 68, 74 e dell'allegato A, lettera A, numero 15,
nota (1) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
(Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), come
modificati dalla presente legge:
"Art. 10. (Beni culturali). - 1. Sono beni culturali le
cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle
regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonche' ad
ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche
private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano
interesse artistico, storico, archeologico o
etnoantropologico.
2. Sono inoltre beni culturali:
a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e
altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli
altri enti pubblici territoriali, nonche' di ogni altro
ente ed istituto pubblico;
b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato,
delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali,
nonche' di ogni altro ente ed istituto pubblico;
c) le raccolte librarie delle biblioteche dello
Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici
territoriali, nonche' di ogni altro ente e istituto
pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvono alle
funzioni delle biblioteche indicate all'articolo 47, comma
2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616.
3. Sono altresi' beni culturali, quando sia intervenuta
la dichiarazione prevista dall'articolo 13:
a) le cose immobili e mobili che presentano interesse
artistico, storico, archeologico o etnoantropologico
particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi
da quelli indicati al comma 1;
b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a
privati, che rivestono interesse storico particolarmente
importante;
c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di
eccezionale interesse culturale;
d) le cose immobili e mobili, a chiunque
appartenenti, che rivestono un interesse, particolarmente
importante a causa del loro riferimento con la storia
politica, militare, della letteratura, dell'arte, della
scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in
genere, ovvero quali testimonianze dell'identita' e della
storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;
d-bis) le cose, a chiunque appartenenti, che presentano
un interesse artistico, storico, archeologico o
etnoantropologico eccezionale per l'integrita' e la
completezza del patrimonio culturale della Nazione;
e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque
appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate
al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari
caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica,
storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica,
rivestano come complesso un eccezionale interesse.
4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al
comma 3, lettera a):
a) le cose che interessano la paleontologia, la
preistoria e le primitive civilta';
b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto
all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione,
nonche' al contesto di riferimento, abbiano carattere di
rarita' o di pregio;
c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli
incunaboli, nonche' i libri, le stampe e le incisioni, con
relative matrici, aventi carattere di rarita' e di pregio;
d) le carte geografiche e gli spartiti musicali
aventi carattere di rarita' e di pregio;
e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le
pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in
genere, aventi carattere di rarita' e di pregio;
f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano
interesse artistico o storico;
g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi
aperti urbani di interesse artistico o storico;
h) i siti minerari di interesse storico od
etnoantropologico;
i) le navi e i galleggianti aventi interesse
artistico, storico od etnoantropologico;
l) le architetture rurali aventi interesse storico od
etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale
tradizionale.
5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non
sono soggette alla disciplina del presente titolo le cose
indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che
siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non
risalga ad oltre settanta anni, nonche' le cose indicate al
comma 3, lettera d-bis), che siano opera di autore vivente
o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni."
"Art.11. (Cose oggetto di specifiche disposizioni di
tutela). - 1. Sono assoggettate alle disposizioni
espressamente richiamate le seguenti tipologie di cose:
a) gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi,
le iscrizioni, i tabernacoli ed altri elementi decorativi
di edifici, esposti o non alla pubblica vista, di cui
all'articolo 50, comma 1;
b) gli studi d'artista, di cui all'articolo 51;
c) le aree pubbliche di cui all'articolo 52;
d) le opere di pittura, di scultura, di grafica e
qualsiasi oggetto d'arte di autore vivente o la cui
esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, a termini
degliarticoli 64 e 65, comma 4;
e) le opere dell'architettura contemporanea di
particolare valore artistico, a termini dell'articolo 37;
f) le fotografie, con relativi negativi e matrici,
gli esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o di
sequenze di immagini in movimento, le documentazioni di
manifestazioni, sonore o verbali, comunque realizzate, la
cui produzione risalga ad oltre venticinque anni, a termini
dell'articolo 65, comma 3, lettera c);
g) i mezzi di trasporto aventi piu' di settantacinque
anni, a termini degliarticoli 65, comma 3, lettera c), e67,
comma 2;
h) i beni e gli strumenti di interesse per la storia
della scienza e della tecnica aventi piu' di cinquanta
anni, a termini dell'articolo 65, comma 3, lettera c);
i) le vestigia individuate dalla vigente normativa in
materia di tutela del patrimonio storico della Prima guerra
mondiale, di cui all'articolo 50, comma 2.
1-bis. Per le cose di cui al comma 1, resta ferma
l'applicabilita' delle disposizioni di cui agli articoli 12
e 13, qualora sussistano i presupposti e le condizioni
stabiliti dall'articolo 10."
 


"Art. 12. (Verifica dell'interesse culturale). - 1. Le
cose indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera di
autore non piu' vivente e la cui esecuzione risalga ad
oltre settanta anni, sono sottoposte alle disposizioni
della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata
la verifica di cui al comma 2.
2. I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su
richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e
corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la
sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico
o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla
base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal
Ministero medesimo al fine di assicurare uniformita' di
valutazione.
3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui
al comma 2 e' corredata da elenchi dei beni e dalle
relative schede descrittive. I criteri per la
predisposizione degli elenchi, le modalita' di redazione
delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi e
schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di
concerto con l'Agenzia del demanio e, per i beni immobili
in uso all'amministrazione della difesa, anche con il
concerto della competente direzione generale dei lavori e
del demanio. Il Ministero fissa, con propri decreti, i
criteri e le modalita' per la predisposizione e la
presentazione delle richieste di verifica, e della relativa
documentazione conoscitiva, da parte degli altri soggetti
di cui al comma 1.
4. Qualora nelle cose sottoposte a verifica non sia
stato riscontrato l'interesse di cui al comma 2, le cose
medesime sono escluse dall'applicazione delle disposizioni
del presente Titolo.
5. Nel caso di verifica con esito negativo su cose
appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli
altri enti pubblici territoriali, la scheda contenente i
relativi dati e' trasmessa ai competenti uffici affinche'
ne dispongano la sdemanializzazione qualora, secondo le
valutazioni dell'amministrazione interessata, non vi ostino
altre ragioni di pubblico interesse.
6. Le cose di cui al comma 4 e quelle di cui al comma 5
per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione sono
liberamente alienabili, ai fini del presente codice.
7. L'accertamento dell'interesse artistico, storico,
archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformita'
agli indirizzi generali di cui al comma 2, costituisce
dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 ed il relativo
provvedimento e' trascritto nei modi previsti dall'articolo
15, comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle
disposizioni del presente Titolo.
8. Le schede descrittive degli immobili di proprieta'
dello Stato oggetto di verifica con esito positivo,
integrate con il provvedimento di cui al comma 7,
confluiscono in un archivio informatico, conservato presso
il Ministero e accessibile al Ministero e all'Agenzia del
demanio, per finalita' di monitoraggio del patrimonio
immobiliare e di programmazione degli interventi in
funzione delle rispettive competenze istituzionali.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano
alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui
esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura
giuridica.
10. Il procedimento di verifica si conclude entro
centoventi giorni dal ricevimento della richiesta"
"Art. 14. (Procedimento di dichiarazione). - 1. Il
soprintendente avvia il procedimento per la dichiarazione
dell'interesse culturale, anche su motivata richiesta della
regione e di ogni altro ente territoriale interessato,
dandone comunicazione al proprietario, possessore o
detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma
oggetto.
2. La comunicazione contiene gli elementi di
identificazione e di valutazione della cosa risultanti
dalle prime indagini, l'indicazione degli effetti previsti
dal comma 4, nonche' l'indicazione del termine, comunque
non inferiore a trenta giorni, per la presentazione di
eventuali osservazioni.
3. Se il procedimento riguarda complessi immobiliari,
la comunicazione e' inviata anche al comune e alla citta'
metropolitana.
4. La comunicazione comporta l'applicazione, in via
cautelare, delle disposizioni previste dal Capo II, dalla
sezione I del Capo III e dalla sezione I del Capo IV del
presente Titolo.
5. Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla
scadenza del termine del procedimento di dichiarazione, che
il Ministero stabilisce ai sensi delle vigenti disposizioni
di legge in materia di procedimento amministrativo.
6. La dichiarazione dell'interesse culturale e'
adottata dal Ministero. Per le cose di cui all'articolo 10,
comma 3, letterad-bis), la dichiarazione e' adottata dal
competente organo centrale del Ministero."
"Art. 54. (Beni inalienabili). - 1. Sono inalienabili i
beni del demanio culturale di seguito indicati:
a) gli immobili e le aree di interesse archeologico;
b) gli immobili dichiarati monumenti nazionali a
termini della normativa all'epoca vigente;
c) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e
biblioteche;
d) gli archivi;
d-bis) gli immobili dichiarati di interesse
particolarmente importante ai sensi dell'articolo 10, comma
3, lettera d);
d-ter) le cose mobili che siano opera di autore
vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta
anni, se incluse in raccolte appartenenti ai soggetti di
cui all'articolo 53.
2. Sono altresi' inalienabili:
a) le cose appartenenti ai soggetti indicati
all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non
piu' vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta
anni, fino alla conclusione del procedimento di verifica
previsto dall'articolo 12. Se il procedimento si conclude
con esito negativo, le cose medesime sono liberamente
alienabili, ai fini del presente codice, ai sensi
dell'articolo 12, commi 4, 5 e 6;
c) i singoli documenti appartenenti ai soggetti di
cui all'articolo 53, nonche' gli archivi e i singoli
documenti di enti ed istituti pubblici diversi da quelli
indicati al medesimo articolo 53;
3. I beni e le cose di cui ai commi 1 e 2 possono
essere oggetto di trasferimento tra lo Stato, le regioni e
gli altri enti pubblici territoriali. Qualora si tratti di
beni o cose non in consegna al Ministero, del trasferimento
e' data preventiva comunicazione al Ministero medesimo per
le finalita' di cui agli articoli 18 e 19.
4. I beni e le cose indicati ai commi 1 e 2 possono
essere utilizzati esclusivamente secondo le modalita' e per
i fini previsti dal Titolo II della presente Parte."
"Art. 63. (Obbligo di denuncia dell'attivita'
commerciale e di tenuta del registro. Obbligo di denuncia
della vendita o dell'acquisto di documenti). - 1.
L'autorita' locale di pubblica sicurezza, abilitata, ai
sensi della normativa in materia, a ricevere la
dichiarazione preventiva di esercizio del commercio di cose
antiche o usate, trasmette al soprintendente e alla regione
copia della dichiarazione medesima, presentata da chi
esercita il commercio di cose rientranti nelle categorie di
cui alla lettera A dell'Allegato A del presente decreto
legislativo, di seguito indicato come "Allegato A".
2. Coloro che esercitano il commercio delle cose
indicate al comma 1 annotano giornalmente le operazioni
eseguite nel registro prescritto dalla normativa in materia
di pubblica sicurezza, descrivendo le caratteristiche delle
cose medesime. Il registro e' tenuto in formato elettronico
con caratteristiche tecniche tali da consentire la
consultazione in tempo reale al soprintendente ed e' diviso
in due elenchi: un primo elenco relativo alle cose per le
quali occorre la presentazione all'ufficio di esportazione;
un secondo elenco relativo alle cose per le quali
l'attestato e' rilasciato in modalita' informatica senza
necessita' di presentazione della cosa all'ufficio di
esportazione, salva la facolta' del soprintendente di
richiedere in ogni momento che taluna delle cose indicate
nel secondo elenco gli sia presentata per un esame diretto.
Con decreto adottato dal Ministro di concerto con il
Ministro dell'interno sono definiti i limiti di valore al
di sopra dei quali e' obbligatoria una dettagliata
descrizione delle cose oggetto delle operazioni
commerciali.
3. Il soprintendente verifica l'adempimento
dell'obbligo di cui al secondo periodo del comma 2 con
ispezioni periodiche, effettuate anche a mezzo dei
carabinieri preposti alla tutela del patrimonio culturale,
da lui delegati. La verifica e' svolta da funzionari della
regione nei casi di esercizio della tutela ai sensi
dell'articolo 5, commi 3 e 4. Il verbale dell'ispezione e'
notificato all'interessato ed alla locale autorita' di
pubblica sicurezza.
4. Coloro che esercitano il commercio di documenti, i
titolari delle case di vendita, nonche' i pubblici
ufficiali preposti alle vendite mobiliari hanno l'obbligo
di comunicare al soprintendente l'elenco dei documenti di
interesse storico posti in vendita. Allo stesso obbligo
sono soggetti i privati proprietari, possessori o detentori
a qualsiasi titolo di archivi che acquisiscano documenti
aventi il medesimo interesse, entro novanta giorni
dall'acquisizione. Entro novanta giorni dalle comunicazioni
di cui al presente comma il soprintendente puo' avviare il
procedimento di cui all'articolo 13.
5. Il soprintendente puo' comunque accertare d'ufficio
l'esistenza di archivi o di singoli documenti dei quali
siano proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi
titolo, i privati e di cui sia presumibile l'interesse
storico particolarmente importante".
"Art. 65. (Uscita definitiva). - 1. E' vietata l'uscita
definitiva dal territorio della Repubblica dei beni
culturali mobili indicati nell'articolo 10, commi 1, 2 e 3.
2. E' vietata altresi' l'uscita:
a) delle cose mobili appartenenti ai soggetti
indicati all'articolo 10, comma 1, che siano opera di
autore non piu' vivente e la cui esecuzione risalga ad
oltre settanta anni, fino a quando non sia stata effettuata
la verifica prevista dall'articolo 12;
b) dei beni, a chiunque appartenenti, che rientrino
nelle categorie indicate all'articolo 10, comma 3, e che il
Ministero, sentito il competente organo consultivo, abbia
preventivamente individuato e, per periodi temporali
definiti, abbia escluso dall'uscita, perche' dannosa per il
patrimonio culturale in relazione alle caratteristiche
oggettive, alla provenienza o all'appartenenza dei beni
medesimi.
3. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, e' soggetta
ad autorizzazione, secondo le modalita' stabilite nella
presente sezione e nella sezione II di questo Capo,
l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica:
a) delle cose, a chiunque appartenenti, che
presentino interesse culturale, siano opera di autore non
piu' vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta
anni, il cui valore, fatta eccezione per le cose di cui
all'allegato A, lettera B, numero 1, sia superiore ad euro
13.500;
b) degli archivi e dei singoli documenti,
appartenenti a privati, che presentino interesse culturale;
c) delle cose rientranti nelle categorie di cui
all'articolo 11, comma 1, lettere f), g) ed h), a chiunque
appartengano.
4. Non e' soggetta ad autorizzazione l'uscita:
a) delle cose di cui all'articolo 11, comma 1, lettera
d);
b) delle cose che presentino interesse culturale, siano
opera di autore non piu' vivente e la cui esecuzione
risalga ad oltre settanta anni, il cui valore sia inferiore
ad euro 13.500, fatta eccezione per le cose di cui
all'allegato A, lettera B, numero 1.
4-bis. Nei casi di cui al comma 4, l'interessato ha
l'onere di comprovare al competente ufficio di
esportazione, mediante dichiarazione ai sensi del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, che le cose da trasferire all'estero
rientrino nelle ipotesi per le quali non e' prevista
l'autorizzazione, secondo le procedure e con le modalita'
stabilite con decreto ministeriale. Il competente ufficio
di esportazione, qualora reputi che le cose possano
rientrare tra quelle di cui all'articolo 10, comma 3,
lettera d-bis), avvia il procedimento di cui all'articolo
14, che si conclude entro sessanta giorni dalla data di
presentazione della dichiarazione."
"Art. 68.(Attestato di libera circolazione). - 1. Chi
intende far uscire in via definitiva dal territorio della
Repubblica le cose indicate nell'articolo 65, comma 3, deve
farne denuncia e presentarle al competente ufficio di
esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuna di
essi, il valore venale, al fine di ottenere l'attestato di
libera circolazione.
2. L'ufficio di esportazione, entro tre giorni
dall'avvenuta presentazione della cosa, ne da' notizia ai
competenti uffici del Ministero, che segnalano ad esso,
entro i successivi dieci giorni, ogni elemento conoscitivo
utile in ordine agli oggetti presentati per l'uscita
definitiva.
3. L'ufficio di esportazione, accertata la congruita'
del valore indicato, rilascia o nega con motivato giudizio,
anche sulla base delle segnalazioni ricevute, l'attestato
di libera circolazione, dandone comunicazione
all'interessato entro quaranta giorni dalla presentazione
della cosa.
4. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto
dell'attestato di libera circolazione gli uffici di
esportazione accertano se le cose presentate, in relazione
alla loro natura o al contesto storico-culturale di cui
fanno parte, presentano interesse artistico, storico,
archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale
o archivistico, a termini dell'articolo 10. Nel compiere
tale valutazione gli uffici di esportazione si attengono a
indirizzi di carattere generale stabiliti con decreto del
Ministro, sentito il competente organo consultivo.
5. L'attestato di libera circolazione ha validita'
quinquennale ed e' redatto in tre originali, uno dei quali
e' depositato agli atti d'ufficio; un secondo e' consegnato
all'interessato e deve accompagnare la circolazione
dell'oggetto; un terzo e' trasmesso al Ministero per la
formazione del registro ufficiale degli attestati.
6. Il diniego comporta l'avvio del procedimento di
dichiarazione, ai sensi dell'articolo 14. A tal fine,
contestualmente al diniego, sono comunicati all'interessato
gli elementi di cui all'articolo 14, comma 2, e le cose
sono sottoposte alla disposizione di cui al comma 4 del
medesimo articolo.
7. Per le cose di proprieta' di enti sottoposti alla
vigilanza regionale, l'ufficio di esportazione acquisisce
il parere della regione, che e' reso nel termine perentorio
di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta e,
se negativo, e' vincolante."
"Art. 74. (Esportazione di beni culturali dal
territorio dell'Unione europea). - 1. L'esportazione al di
fuori del territorio dell'Unione europea degli oggetti
indicati nell'allegato A e' disciplinata dal regolamento CE
e dal presente articolo.
2. Ai fini di cui all'articolo 3 del regolamento CE,
gli uffici di esportazione del Ministero sono autorita'
competenti per il rilascio delle licenze di esportazione.
Il Ministero redige l'elenco di detti uffici e lo comunica
alla Commissione europea; segnala, altresi', ogni eventuale
modifica dello stesso entro due mesi dalla relativa
effettuazione.
3. La licenza di esportazione prevista dall'articolo 2
del regolamento CE e' rilasciata dall'ufficio di
esportazione contestualmente all'attestato di libera
circolazione, ed e' valida per un anno. La detta licenza
puo' essere rilasciata, dallo stesso ufficio che ha emesso
l'attestato, anche non contestualmente all'attestato
medesimo, ma non oltre quarantotto mesi dal rilascio di
quest'ultimo.
4. Per gli oggetti indicati nell'allegato A, l'ufficio
di esportazione puo' rilasciare, a richiesta, anche licenza
di esportazione temporanea, alle condizioni e secondo le
modalita' stabilite dagliarticoli 66, 67 e 71.
5. Le disposizioni della sezione 1-bis del presente
capo non si applicano agli oggetti entrati nel territorio
dello Stato con licenza di esportazione rilasciata da altro
Stato membro dell'Unione europea a norma dell'articolo 2
del regolamento CE, per la durata di validita' della
licenza medesima".
"Allegato A (Integrativo della disciplina di cui agli
artt. 63, comma 1; 74, commi 1 e 3).
A. Categorie di beni:
1. Reperti archeologici aventi piu' di cento anni
provenienti da:
a) scavi e scoperte terrestri o sottomarine;
b) siti archeologici;
c) collezioni archeologiche.
2. Elementi, costituenti parte integrante di
monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti
dallo smembramento dei monumenti stessi, aventi piu' di
cento anni.
3. Quadri e pitture diversi da quelli appartenenti
alle categorie 4 e 5 fatti interamente a mano su qualsiasi
supporto e con qualsiasi materiale (1)
4. Acquerelli, guazzi e pastelli eseguiti interamente
a mano su qualsiasi supporto.
5. Mosaici diversi da quelli delle categorie 1 e 2
realizzati interamente a mano con qualsiasi materiale (1) e
disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto.
6. Incisioni, stampe, serigrafie e litografie
originali e relative matrici, nonche' manifesti originali
(1).
7. Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte
scultorea e copie ottenute con il medesimo procedimento
dell'originale (1), diverse da quelle della categoria 1.
8. Fotografie, film e relativi negativi (1).
9. Incunaboli e manoscritti, compresi le carte
geografiche e gli spartiti musicali, isolati o in
collezione (1).
10. Libri aventi piu' di cento anni, isolati o in
collezione.
11. Carte geografiche stampate aventi piu' di
duecento anni.
12. Archivi e supporti, comprendenti elementi di
qualsiasi natura aventi piu' di cinquanta anni.
13. a) Collezioni ed esemplari provenienti da
collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia. b)
Collezioni aventi interesse storico, paleontologico,
etnografico o numismatico.
14. Mezzi di trasporto aventi piu' di settantacinque
anni.
15. Altri oggetti di antiquariato non contemplati
dalle categorie da 1 a 14, aventi piu' di settanta anni.
(1) Aventi piu' di settanta anni e non appartenenti
all'autore.
Comma 176.
- Il testo dell'articolo 68 del decreto legislativo 22
gennaio 2014, n. 42 (Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio
2002, n. 137), come modificato dalla presente legge, e'
riportato in nota al comma 175.
- Si riporta il comma 4 dell'articolo 72 del decreto
legislativo 22 gennaio 2014, n. 42 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137):
"Art. 72.(Ingresso nel territorio nazionale).
(Omissis).
4. Con decreto ministeriale possono essere stabilite
condizioni, modalita' e procedure per il rilascio e la
proroga dei certificati, con particolare riguardo
all'accertamento della provenienza della cosa o del bene
spediti o importati.".
Comma 177.
- Si riporta il testo dell'articolo 16 della legge 10
ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza
e del mercato), come modificato dalla presente legge:
"Art. 16. (Comunicazione delle concentrazioni). - 1. Le
operazioni di concentrazione di cui all'articolo 5 devono
essere preventivamente comunicate all'Autorita' qualora il
fatturato totale realizzato a livello nazionale
dall'insieme delle imprese interessate sia superiore a
quattrocentonovantadue milioni di euro e qualora il
fatturato totale realizzato individualmente a livello
nazionale da almeno due delle imprese interessate sia
superiore a trenta milioni di euro. Tali valori sono
incrementati ogni anno di un ammontare equivalente
all'aumento dell'indice del deflatore dei prezzi del
prodotto interno lordo.
2. Per gli istituti bancari e finanziari il fatturato
e' considerato pari al valore di un decimo del totale
dell'attivo dello stato patrimoniale, esclusi i conti
d'ordine, e per le compagnie di assicurazione pari al
valore dei premi incassati.
3. Entro cinque giorni dalla comunicazione di una
operazione di concentrazione l'Autorita' ne da' notizia al
Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
4. Se l'Autorita' ritiene che un'operazione di
concentrazione sia suscettibile di essere vietata ai sensi
dell'art. 6, avvia entro trenta giorni dal ricevimento
della notifica, o dal momento in cui ne abbia comunque
avuto conoscenza, l'istruttoria attenendosi alle norme
dell'art. 14. L'Autorita', a fronte di un'operazione di
concentrazione ritualmente comunicata, qualora non ritenga
necessario avviare l'istruttoria deve dare comunicazione
alle imprese interessate ed al Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato delle proprie conclusioni nel
merito, entro trenta giorni dal ricevimento della notifica.
5. L'offerta pubblica di acquisto che possa dar luogo
ad operazione di concentrazione soggetta alla comunicazione
di cui al comma 1 deve essere comunicata all'Autorita'
contestualmente alla sua comunicazione alla Commissione
nazionale per le societa' e la borsa.
6. Nel caso di offerta pubblica di acquisto comunicata
all'Autorita' ai sensi del comma 5, l'Autorita' deve
notificare l'avvio dell'istruttoria entro quindici giorni
dal ricevimento della comunicazione e contestualmente darne
comunicazione alla Commissione nazionale per le societa' e
la borsa.
7. L'Autorita' puo' avviare l'istruttoria dopo la
scadenza dei termini di cui al presente articolo, nel caso
in cui le informazioni fornite dalle imprese con la
comunicazione risultino gravemente inesatte, incomplete o
non veritiere.
8. L'Autorita', entro il termine perentorio di
quarantacinque giorni dall'inizio dell'istruttoria di cui
al presente articolo, deve dare comunicazione alle imprese
interessate ed al Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, delle proprie conclusioni nel merito.
Tale termine puo' essere prorogato nel corso
dell'istruttoria per un periodo non superiore a trenta
giorni, qualora le imprese non forniscano informazioni e
dati a loro richiesti che siano nella loro
disponibilita'.".
Comma 178.
- Si riporta il testo dell'articolo 29 del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative), come modificato dalla presente legge:
"Art. 29. (Deposito di prodotti alcolici assoggettati
ad accisa). - 1. Gli esercenti impianti di trasformazione,
di condizionamento e di deposito di alcole e di bevande
alcoliche assoggettati ad accisa devono denunciarne
l'esercizio all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane,
competente per territorio.
2. Sono soggetti alla denuncia di cui al comma 1 anche
gli esercizi di vendita, ad esclusione degli esercizi
pubblici, degli esercizi di intrattenimento pubblico, degli
esercizi ricettivi e dei rifugi alpini, ed i depositi di
alcole denaturato con denaturante generale in quantita'
superiore a 300 litri.
3. Sono esclusi dall'obbligo della denuncia gli
esercenti il deposito di:
a) alcole, frutta allo spirito e bevande alcoliche,
confezionati in recipienti di capacita' non superiore a 5
litri ed aromi alcolici per liquori o per vermouth e per
altri vini aromatizzati confezionati in dosi per preparare
non piu' di un litro di prodotto, muniti di contrassegno
fiscale, ai sensi dell'art. 13, comma 2;
b) alcole non denaturato, aromi alcolici per bevande
diverse dai liquori, bevande alcoliche, frutta sotto
spirito e profumerie alcoliche prodotte con alcole non
denaturato, in quantita' non superiore a 20 litri;
c) aromi alcolici per liquori in quantita' non
superiore a 0,5 litri o a 0,5 chilogrammi, non destinati
alla vendita;
d) profumerie alcoliche prodotte con alcole non
denaturato, condizionate secondo le modalita' stabilite
dall'amministrazione finanziaria in quantita' non superiore
a 5000 litri;
e) birra, vino e bevande fermentate diverse dal vino
e dalla birra se non destinate, queste ultime, a
distillerie;
f) vini aromatizzati, liquori e acquaviti,
addizionati con acqua gassata, semplice o di soda, in
recipienti contenenti quantita' non superiore a 10
centilitri ed aventi titolo alcolometrico non superiore
all'11 per cento in volume.
4. Gli esercenti impianti, depositi ed esercizi di
vendita obbligati alla denuncia di cui ai commi 1 e 2 sono
muniti di licenza fiscale, valida fino a revoca, soggetta
al pagamento di un diritto annuale e sono obbligati a
contabilizzare i prodotti in apposito registro di carico e
scarico. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta del
predetto registro gli esercenti la minuta vendita di
prodotti alcolici e gli esercenti depositi di profumerie
alcoliche condizionate fino a litri 8.000 anidri. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, possono essere modificati i casi di
esclusione di cui al comma 3 e possono essere stabilite
eccezioni all'obbligo della tenuta del predetto registro.
La licenza e' revocata o negata a chiunque sia stato
condannato per fabbricazione clandestina o per evasione
dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche.".
Comma 182.
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e
finanza pubblica):
"Art. 17. (Copertura finanziaria delle leggi).
(Omissis).
2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi
di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti
legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega,
per la complessita' della materia trattata, non sia
possibile procedere alla determinazione degli effetti
finanziari derivanti dai decreti legislativi, la
quantificazione degli stessi e' effettuata al momento
dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti
legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono
emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti
risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto
legislativo e' allegata una relazione tecnica, predisposta
ai sensi del comma 3, che da' conto della neutralita'
finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o
maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
di copertura.
(Omissis).".
Comma 183.
- Si riporta il testo dell'articolo articolo 84 del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 84. (Locazione senza conducente). - 1. Agli
effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito
a locazione senza conducente quando il locatore, dietro
corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del
locatario, per le esigenze di quest'ultimo, il veicolo
stesso.
2. Possono essere destinati a locazione senza
conducente tutti i veicoli a motore e i loro rimorchi,
esclusi i veicoli destinati al trasporto di merci di massa
complessiva a pieno carico superiore a 6 t e i veicoli
destinati al trasporto di persone diversi dalle
autovetture.
3. La carta di circolazione di tali veicoli e'
rilasciata sulla base della prescritta licenza.
3-bis. L'impresa esercente attivita' di trasporto di
viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con
conducente sopra i 9 posti, iscritta al Registro
elettronico nazionale e titolare di autorizzazione, puo'
utilizzare i veicoli in proprieta' di altra impresa
esercente la medesima attivita' ed iscritta al Registro
elettronico nazionale, acquisendone la disponibilita'
mediante contratto di locazione.
4. Il Ministro dei trasporti con proprio decreto,
d'intesa con il Ministro dell'interno, e' autorizzato a
stabilire eventuali criteri limitativi e le modalita' per
il rilascio della carta di circolazione.
5. Chiunque adibisce a locazione senza conducente un
veicolo non destinato a tale uso e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquecentomila a lire due milioni se trattasi di
autoveicoli o rimorchi ovvero da lire cinquantamila a lire
duecentomila se trattasi di altri veicoli.
6. Alla suddetta violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della carta di
circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le
norme del capo I, sezione II, del titolo VI.".
Comma 185.
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281:
"Art. 8. (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM .
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.".
Comma 187.
- Il testo dell'articolo 17, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196 e' riportato in nota al comma 182.
Comma 188.
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio
2005, S.O. n. 93.
- Si riporta il testo dell'articolo 61-bis del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27
(Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e la competitivita'):
"Art. 61-bis. (Piattaforma per la gestione della rete
logistica nazionale). - 1. Sono ripristinati i fondi di cui
all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli
anni del triennio 2012/2014, con specifica destinazione al
miglioramento delle condizioni operative dell'autotrasporto
e all'inserimento dei porti nella sperimentazione della
piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale
nell'ambito del progetto UIRNet del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
4. La societa' UIRNet SpA e' soggetto attuatore unico
per la realizzazione e gestione della piattaforma per la
gestione della rete logistica nazionale, come definita nel
decreto ministeriale 20 giugno 2005, n. 18T, che e' estesa,
oltre che agli interporti, anche ai centri merci, ai porti
ed alle piastre logistiche.
5. Il Ministro delle infrastrutture e trasporti e'
autorizzato a firmare apposito atto convenzionale con
UIRNet SpA. per disciplinare l'utilizzo dei fondi di cui al
comma 1 del presente articolo.".
- La citata legge 24 marzo 2012, n. 27 e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 24 marzo 2012, n. 71, S.O.
 
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