Gazzetta n. 190 del 16 agosto 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 26 luglio 2017
Sostegno alle fasce della popolazione «SIA sisma».


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante «Regolamento concernente la revisione delle modalita' di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)»;
Visto l'art. 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di garantire l'attuazione di un Piano nazionale per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, un fondo denominato «Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale», al quale sono assegnate le risorse di 600 milioni di euro per l'anno 2016 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017;
Visto l'art. 1, comma 387, lettera a), della citata legge n. 208 del 2015, che individua come priorita' del citato Piano, per l'anno 2016, l'avvio su tutto il territorio nazionale di una misura di contrasto alla poverta', intesa come estensione, rafforzamento e consolidamento della sperimentazione di cui all'art. 60 del decreto-legge n. 5 del 2012;
Visto l'art. 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, recante «Disposizioni urgenti in materia di funzionalita' del sistema scolastico e della ricerca», con il quale si dispongono modifiche all'ISEE dei nuclei familiari con persone con disabilita';
Visto l'art. 1, comma 238, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», che dispone l'incremento dello stanziamento del Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, di cui all'art. 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017;
Visto l'art. 1, comma 239, della citata legge n. 232 del 2016, il quale stabilisce che, nelle more dell'attuazione dei provvedimenti legislativi di cui all'art. 1, comma 388, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'anno 2017 sono definiti, nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, di cui all'art. 1, comma 386, della legge n. 208 del 2015, nuovi criteri di accesso alla misura di contrasto alla poverta' di cui all'art. 1, comma 387, lettera a), della medesima legge n. 208 del 2015, anche al fine di ampliare la platea nel rispetto delle priorita' previste dalla legislazione vigente, nonche' le modalita' di prosecuzione della sperimentazione dell'assegno di disoccupazione (ASDI), di cui all'art. 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, anche mediante eventuale utilizzo di quota parte delle risorse disponibili nel predetto Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 26 maggio 2016, di avvio del Sostegno per l'inclusione attiva (SIA) su tutto il territorio nazionale, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 387, lettera a), della legge n. 208 del 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2016;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 16 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2017, di allargamento del Sostegno per l'inclusione attiva (SIA), per il 2017, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 239, della legge n. 232 del 2016;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
Visti in particolare gli allegati 1, 2 e 2-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, recanti rispettivamente l'elenco dei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, l'elenco dei comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016 e l'elenco dei comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45;
Visto l'art. 10, comma 6, del citato decreto-legge n. 8 del 2017, che affida ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze il compito di definire, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, le modalita' di concessione della prestazione;
Visto l'art. 18-undecies del citato decreto-legge n. 8 del 2017, che, nel modificare il decreto-legge n. 189 del 2016 mediante l'introduzione dell'allegato 2-bis, prevede, al comma 2, l'estensione, per ogni effetto giuridico, ai territori dei comuni inseriti nel predetto allegato 2-bis di tutte le misure contenute nel medesimo decreto-legge n. 8 del 2017, nel decreto-legge n. 189 del 2016 e nelle ordinanze commissariali;

Decreta:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:
a) «SIA»: la misura di contrasto alla poverta' avviata su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 387, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, intesa come estensione, rafforzamento e consolidamento della sperimentazione di cui all'art. 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, gia' denominata «sostegno per l'inclusione attiva» (SIA) dall'art. 1, comma 216, della legge n. 147 del 2013;
b) «SIA Aree Sisma»: il trattamento economico connesso al SIA, concesso alle popolazioni colpite dagli eventi sismici ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, secondo le modalita' definite dal presente decreto;
c) «Ambiti territoriali»: gli ambiti territoriali, di cui all'art. 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328;
d) «Comuni interessati dagli eventi sismici»: i comuni interessati dagli eventi sismici 2016-2017 di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016;
e) «ISEE»: l'indicatore della situazione economica equivalente di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE e' calcolato ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013; in tutti gli altri casi, l'ISEE e' calcolato in via ordinaria ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
f) «ISEE corrente»: l'indicatore di cui all'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
g) «DSU»: la dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE, di cui all'art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, utilizzata per l'accesso al beneficio;
h) «Carta SIA»: la carta acquisti, di cui all'art. 60, del decreto-legge n. 5 del 2012, con le specifiche caratteristiche definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 26 maggio 2016, di avvio del Sostegno per l'inclusione attiva (SIA) su tutto il territorio nazionale;
i) «Richiedente»: soggetto che effettua la richiesta del SIA Aree Sisma;
l) «Titolare»: soggetto componente del Nucleo familiare beneficiario cui e' intestata la carta SIA;
m) «Fondo Poverta'»: il Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, di cui all'art. 1, comma 386, della legge n. 208 del 2015;
n) «Fondo Carta Acquisti»: il Fondo di cui all'art. 81, comma 29, del decreto-legge n. 112 del 2008;
o) «Soggetto attuatore»: l'Istituto nazionale della previdenza sociale;
p) «Gestore del servizio»: soggetto incaricato del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi di cui all'art. 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge n. 112 del 2008;
q) «Convenzione di gestione»: convenzione per la gestione del servizio integrato relativo alla carta acquisti di cui all'art. 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge n. 112 del 2008, stipulata tra il Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e il Gestore del servizio.
 
Art. 2
Beneficiari

1. Il SIA Aree Sisma e' richiesto da coloro in possesso dei requisiti di cui al presente articolo, che non soddisfano i requisiti per accedere al SIA in via ordinaria.
2. Il richiedente, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, deve risultare in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:
a) essere stato residente e stabilmente dimorante da almeno due anni in uno dei comuni di cui all'allegato 1 alla data del 24 agosto 2016 ovvero in uno dei comuni di cui all'allegato 2 alla data del 26 ottobre 2016 ovvero in uno dei comuni di cui all'allegato 2-bis alla data del 18 gennaio 2017;
b) trovarsi, al momento della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in condizione di maggior disagio economico identificata da un valore dell'ISEE ovvero dell'ISEE corrente, come calcolato ai sensi dei commi 3 e 4, pari o inferiore a 6.000 euro.
3. Ai soli fini della concessione della presente misura, l'ISEE corrente di cui all'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, e' calcolato escludendo dal computo dell'indicatore della situazione patrimoniale, il valore del patrimonio immobiliare riferito all'abitazione principale e agli immobili distrutti e dichiarati totalmente o parzialmente inagibili ed a quelli oggetto di misure temporanee di esproprio. Sono parimenti esclusi dal computo dell'indicatore della situazione reddituale, i redditi derivanti dal possesso del patrimonio immobiliare riferito alle medesime fattispecie di cui al presente comma.
4. Costituiscono trattamenti ai fini dell'art. 9, comma 3, lettera c), decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, anche le seguenti prestazioni godute a seguito degli eventi sismici:
a) il contributo di autonoma sistemazione (CAS), di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016 e all'art. 5 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016;
b) le indennita' di sostegno del reddito dei lavoratori, di cui all'art. 45 del decreto-legge n. 189 del 2016;
c) i trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria concessi in conseguenza degli eventi sismici.
5. Ai nuclei familiari nelle condizioni di cui al presente articolo, il SIA Aree Sisma e' concesso nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto-legge n. 8 del 2017, pari a 41 milioni di euro per l'anno 2017. Al fine di garantire il rispetto del limite di spesa, ove necessario, e' adottata la procedura di cui all'art. 4, comma 5.
 
Art. 3
Beneficio concesso

1. Il beneficio concesso, ai sensi dell'art. 10, comma 5 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, consiste nel trattamento economico connesso al SIA, determinato in ragione della numerosita' del nucleo familiare beneficiario, secondo gli importi di cui alla tabella 2 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 26 maggio 2016.
2. Ai fini della determinazione dell'importo del beneficio, il nucleo familiare e' definito dai componenti unitariamente e stabilmente dimoranti in una sola unita' abitativa.
3. Al fine di erogare il beneficio per il tramite delle carte SIA, le risorse di cui all'art. 2, comma 5, finalizzate a mitigare l'impatto del sisma sulle condizioni di vita, economiche e sociali delle fasce deboli mediante la concessione del SIA Aree Sisma, pari a 41 milioni di euro per l'anno 2017, affluiscono al conto corrente di tesoreria di cui all'art. 2, comma 5, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 26 maggio 2016.
 
Art. 4
Modalita' di accesso al beneficio

1. La domanda per l'accesso al SIA Aree Sisma e' presentata al medesimo servizio competente territorialmente per la raccolta delle domande del SIA, mediante modello di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' predisposto dal Soggetto attuatore entro il 1° settembre 2017 ai sensi di quanto previsto dall'art. 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
2. La domanda e' presentata a partire dal 2 settembre 2017 e fino al 31 ottobre 2017.
3. I comuni comunicano al Soggetto attuatore, entro quindici giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda, le richieste di beneficio dei nuclei familiari per i quali abbiano verificato il possesso del requisito di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), nonche' la verifica delle previsioni di cui all'art. 3, comma 2.
4. Il Soggetto attuatore, in esito alle verifiche di competenza, con particolare riferimento ai requisiti di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), predispone l'elenco dei nuclei familiari che risultano soddisfare i requisiti per l'accesso al SIA Aree Sisma e per i quali il medesimo Soggetto attuatore dispone, in ogni caso successivamente al completamento delle verifiche necessarie per il rispetto del limite di spesa di cui all'art. 2, comma 5 e fatto salvo quanto previsto al comma 5, il versamento del beneficio di cui all'art. 5 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 26 maggio 2016, a decorrere dall'ultimo bimestre del 2017.
5. Nel caso di risorse insufficienti, i nuclei richiedenti sono ordinati secondo i criteri di cui all'art. 5 e i Nuclei familiari beneficiari sono individuati nei limiti delle risorse di cui all'art. 3, comma 3, calcolando per ogni nucleo familiare richiedente un ammontare di risorse pari a dodici mensilita' del beneficio.
6. Ai fini della gestione dei flussi finanziari, il Soggetto attuatore provvede al monitoraggio delle erogazioni del beneficio di cui al presente decreto, inviando comunicazioni e rendicontazioni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze relative alle erogazioni da effettuare ed effettuate, con periodicita' bimestrale e comunque ogni qual volta necessario sulla base delle indicazioni dei precitati Ministeri.
 
Art. 5
Criteri per l'ordinamento delle famiglie

1. Ai fini della identificazione dei beneficiari in caso di risorse insufficienti, accedono alla misura secondo l'ordine di seguito indicato i nuclei familiari che presentano le seguenti caratteristiche:
a) un valore dell'ISEE ovvero dell'ISEE corrente, come calcolato ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 4, pari o inferiore a 3.000 euro, che non posseggono i requisiti per accedere in via ordinaria al SIA, ordinati sulla base del valore dell'ISEE medesimo;
b) i nuclei familiari che presentano un valore dell'ISEE ovvero dell'ISEE corrente, come calcolato ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 4, superiore a 3.000 euro, ordinati in base al punteggio nella valutazione multidimensionale del bisogno, riferita alle condizioni del nucleo al momento della presentazione della richiesta, attribuito in base alla scala di cui all'art. 4, comma 3, lettera c), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 26 maggio 2016. A tale fine, il punteggio relativo alla condizione economica di cui al punto ii) della citata lettera c) e' cosi' attribuito: al valore massimo di 25 si sottrae il valore dell'ISEE, diviso per 240. A parita' di valore della scala di valutazione multidimensionale, l'elenco e' ordinato in base al numero di componenti minorenni e, a parita' di tale numero, in base all'eta' del componente piu' piccolo, e, successivamente, in assenza di componenti minorenni, in base all'eta' del componente piu' anziano.
 
Art. 6
Disposizioni finali

1. Con riferimento ai nuclei familiari beneficiari del SIA in via ordinaria nei comuni interessati dagli eventi sismici, ai fini dell'erogazione del beneficio del SIA non si applica la condizionalita' di cui all'art. 7 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 26 maggio 2016. Resta ferma la facolta' da parte dei comuni di predisporre con la partecipazione dei componenti il nucleo familiare e su loro richiesta i progetti personalizzati di presa in carico di cui all'art. 6 del medesimo decreto. Tali progetti tengono conto dell'esigenza di mitigare l'impatto degli eventi sismici sulle condizioni di vita, economiche e sociali del nucleo familiare, nonche' della necessita' di ricostruire il tessuto sociale, economico e territoriale.
2. Con riferimento alla attuazione del SIA, alla luce dei nuovi compiti individuati in capo ai comuni e agli ambiti territoriali dalla legge 15 marzo 2017, n. 33, che prevede tra l'altro l'introduzione di una misura nazionale di contrasto della poverta' e dell'esclusione sociale, denominata reddito di inclusione, individuata come livello essenziale delle prestazioni da garantire uniformemente in tutto il territorio nazionale, e tenuto conto degli adeguamenti nell'organizzazione dei servizi necessari in vista dell'introduzione della misura, e' data facolta' ai comuni di derogare ai tempi per la predisposizione dei progetti personalizzati di presa in carico di cui all'art. 6 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 26 maggio 2016, senza pregiudizio sull'erogazione del beneficio economico. Resta ferma, ove applicabile, l'esclusione dal beneficio nel caso di mancata sottoscrizione del progetto o del mancato rispetto da parte dei nuclei familiari beneficiari delle condizionalita' ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.
3. Alle attivita' di cui al presente decreto le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
Art. 7
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 luglio 2017

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Poletti Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2017 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, n. 1786
 
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