Gazzetta n. 190 del 16 agosto 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 2 agosto 2017
Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela dei Salumi di Calabria DOP, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Capocollo di Calabria» e per la DOP «Pancetta di Calabria».


IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualita' dei prodotti agricoli ed alimentari;
Viste le premesse sulle quali e' fondato il predetto Regolamento ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualita' e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;
Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14, comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;
Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, e' stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attivita' dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;
Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera d) sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attivita' di vigilanza;
Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001 - recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;
Visti i decreti 4 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005 - recanti integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;
Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005 - recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;
Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attivita' istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;
Visto il regolamento (CE) n. 134 della Commissione del 20 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' Europea legge 15 del 21 gennaio 1998 con il quale e' stata registrata la denominazione di origine protetta «Capocollo di Calabria» e la denominazione di origine protetta «Pancetta di Calabria»;
Visto il decreto ministeriale del 15 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 74 del 29 marzo 2007, con il quale e' stato attribuito per un triennio al Consorzio di tutela dei Salumi di Calabria DOP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Capocollo di Calabria», per la DOP «Pancetta di Calabria», per la DOP «Soppressata di Calabria» e per la DOP «Salsiccia di Calabria»;
Visto il decreto dell'8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 176 del 31 luglio 2014, con il quale e' stato confermato, da ultimo, al Consorzio di tutela dei Salumi di Calabria DOP l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Capocollo di Calabria», per la DOP «Pancetta di Calabria», per la DOP «Soppressata di Calabria» e per la DOP «Salsiccia di Calabria»;
Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei Consorzi di Tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalita' per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentativita', effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Considerato che la condizione richiesta dall'art. 2 del decreto 4 maggio 2005, n. 62131 - Modalita' di deroga alla condizione posta all'art. 2 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) - relativo ai requisiti di rappresentativita' dei Consorzi di tutela e' soddisfatta solo ed esclusivamente con riferimento alla DOP «Capocollo di Calabria» e alla DOP «Pancetta di Calabria» in quanto il Ministero ha verificato, che la partecipazione nella compagine sociale dei soggetti appartenenti alla categoria <imprese di lavorazione> nella filiera <preparazione di carni> individuata all'art. 4, lettera f) del decreto 12 aprile 2000, n. 61413, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di Controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica e' stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente (nota del 26/06/2017 prot. Mipaaf n. 49854) e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di Agroqualita' con note rispettivamente del 14 giugno 2017 prot. n. 105CS-17(prot. Mipaaf n. 47497) e del 15 giugno 2017 (prot. Mipaaf n. 47681);
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio di tutela dei Salumi di Calabria DOP a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999 solo ed esclusivamente per la DOP «Capocollo di Calabria» e per la DOP «Pancetta di Calabria»;

Decreta:
Articolo unico

1. E' confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto 15 marzo 2007 e da ultimo confermato con decreto 8 luglio 2014, al Consorzio di tutela dei Salumi di Calabria DOP con sede legale in Cosenza, viale Trieste n. 95 a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 solo ed esclusivamente per la DOP «Capocollo di Calabria» e per la DOP «Pancetta di Calabria».
2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 15 luglio 2004 puo' essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).
Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso, ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 agosto 2017

Il dirigente: Polizzi
 
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