Gazzetta n. 190 del 16 agosto 2017 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 26 luglio 2017 |
Indicazione dell'origine in etichetta del riso. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI e IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione; Visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione; Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 e in particolare l'Allegato II parte I, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/01 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; Visto in particolare l'art. 26, paragrafo 3, del citato regolamento (UE) n. 1169/2011 che prevede i casi in cui debba essere indicato il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario usato nella preparazione degli alimenti, subordinandone, ai sensi del successivo paragrafo 8, l'applicazione all'adozione, da parte della Commissione, di atti di esecuzione; Visto altresi' l'art. 26, paragrafo 5, del citato regolamento (UE) n. 1169/2011 che prevede che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni sull'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza per taluni alimenti, tra cui i prodotti a base di un unico ingrediente e gli ingredienti che rappresentano piu' del 50% di un alimento; Vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 20 maggio 2015 COM (2015) 204 final, sull'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza degli alimenti non trasformati, dei prodotti a base di un unico ingrediente; Vista la risoluzione del Parlamento europeo P8_TA-PROV(2016)0225 del 12 maggio 2016 con cui la Commissione europea e' stata invitata a dare applicazione all'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza per tutti i tipi di latte destinati al consumo diretto nonche' ai prodotti lattiero-caseari e ai prodotti a base di carne, e a valutare la possibilita' di estendere l'indicazione obbligatoria del paese di origine o del luogo di provenienza ad altri prodotti alimentari mono-ingrediente o con un ingrediente prevalente, elaborando proposte legislative in questi settori; Vista la legge 18 marzo 1958, n. 325 Disciplina del commercio interno del riso; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 109, recante «Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, rubricato «Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10- ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, 158, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2016, recante la nomina del dott. Maurizio Martina a Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre2016, recante la nomina del dott. Carlo Calenda a Ministro dello sviluppo economico; Considerato che l'art. 26, paragrafo 3, del citato regolamento (UE) n. 1169/2011 prevede i casi in cui debba essere indicato il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario utilizzato nella preparazione degli alimenti, subordinandone, ai sensi del successivo paragrafo 8, l'applicazione all'adozione, da parte della Commissione, di atti di esecuzione, che, allo stato non risultano emanati; Considerato che i risultati della consultazione pubblica, svolta ai sensi del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, mostrano l'elevato interesse da parte dei consumatori per l'indicazione del luogo di origine del riso; Ritenuto necessario, nelle more dell'adozione degli atti di esecuzione da parte della Commissione europea ai sensi del richiamato art. 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1169/2011, al fine di garantire una maggiore sicurezza e trasparenza verso i consumatori, una disciplina sperimentale dell'etichettatura del riso; Considerata la necessita', anche sulla base dei risultati della consultazione pubblica, di fornire ai consumatori un quadro informativo piu' completo sugli alimenti; Considerata l'importanza attribuita all'origine effettiva dei prodotti e, in particolare all'origine del risone per la produzione di riso; Ritenuto pertanto necessario introdurre una disciplina sperimentale dell'etichettatura del riso, anche al fine di garantire una maggiore trasparenza verso i consumatori;
Decretano:
Art. 1 Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano al riso come definito dalla legge 18 marzo 1958, n. 325, di cui ai codici doganali 1006; 2. Resta fermo il criterio di acquisizione dell'origine ai sensi della vigente normativa europea. |
| Art. 2 Indicazioni dell'origine del riso da riportare sull'etichetta del riso
1. Sull'etichetta del riso devono essere indicate le seguenti diciture: a) «Paese di coltivazione del riso»: nome del Paese nel quale e' stato coltivato il risone; b) «Paese di lavorazione»: nome del Paese nel quale e' stata effettuata la lavorazione e/o trasformazione del risone; c) «Paese di confezionamento»: nome del Paese nel quale e' stato confezionato il riso; 2. Qualora il riso sia stato coltivato, lavorato e confezionato nello stesso paese, l'indicazione di origine puo' essere assolta con l'utilizzo della seguente dicitura: «origine del riso»: nome del paese. |
| Art. 3
Indicazioni da riportare sull'etichetta del riso in caso di riso coltivato o lavorato in piu' paesi
1. Qualora ciascuna delle operazioni di cui all'art. 2 avviene nei territori di piu' Paesi membri dell'Unione europea o situati al di fuori dell'Unione europea, per indicare il luogo in cui la singola operazione e' stata effettuata, anche in assenza di miscele, possono essere utilizzate le seguenti diciture: «UE», «non UE», «UE e non UE». |
| Art. 4 Disposizioni per favorire una migliore informazione dei consumatori
1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito delle attivita' previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, puo' definire apposite campagne di promozione dei sistemi di etichettatura previsti dal presente decreto. 2. Le indicazioni sull'origine di cui agli articoli 2, e 3 sono apposte in etichetta in un punto evidente e nello stesso campo visivo in modo da essere facilmente riconoscibili, chiaramente leggibili ed indelebili. Le medesime indicazioni sono stampate in caratteri la cui parte mediana (altezza della x), definita nell'allegato IV del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, non sia inferiore a 1,2 millimetri. |
| Art. 5 Sanzioni applicabili
1. Per le violazioni degli obblighi di cui al presente decreto si applicano le sanzioni previste dall'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 109 |
| Art. 6 Clausola di mutuo riconoscimento
1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai prodotti legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un Paese terzo. |
| Art. 7 Disposizioni transitorie e finali)
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano in via sperimentale fino al 31 dicembre 2020. 2. In caso di adozione da parte della Commissione europea di atti esecutivi ai sensi dell'art. 26, paragrafi 5 e 8, del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativi ai prodotti alimentari di cui all'art. 1, prima del 31 dicembre 2020, il presente decreto perde efficacia dal giorno della data di entrata in vigore dei medesimi. 3. I prodotti di cui all'art. 1, che non soddisfano i requisiti di cui al presente decreto, immessi sul mercato o etichettati prima dell'entrata in vigore dello stesso, possono essere commercializzati fino all'esaurimento scorte. Il presente decreto e' trasmesso al competente Organo di controllo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore dopo 180 (centottanta) giorni dalla data della sua pubblicazione. Roma, 26 luglio 2017
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Martina Il Ministro dello sviluppo economico Calenda
Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2017 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 753 |
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