Gazzetta n. 191 del 17 agosto 2017 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 26 luglio 2017 |
Indicazione dell'origine, in etichetta, del grano duro per paste di semola di grano duro. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
e
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione; Visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione; Visto in particolare l'art. 26, paragrafo 3, del citato regolamento (UE) n. 1169/2011 che prevede i casi in cui debba essere indicato il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario usato nella preparazione degli alimenti, subordinandone, ai sensi del successivo paragrafo 8, l'applicazione all'adozione, da parte della Commissione, di atti di esecuzione; Visto altresi' l'art. 26, paragrafo 5, del citato regolamento (UE) n. 1169/2011 che prevede che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni sull'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza per taluni alimenti, tra cui i prodotti a base di un unico ingrediente e gli ingredienti che rappresentano piu' del 50% di un alimento; Vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 20 maggio 2015 COM (2015) 204 final, sull'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza degli alimenti non trasformati, dei prodotti a base di un unico ingrediente e degli ingredienti che rappresentano piu' del 50 per cento di un alimento; Vista la risoluzione del Parlamento europeo P8_TA-PROV(2016)0225 del 12 maggio 2016 con cui la Commissione europea e' stata invitata a dare applicazione all'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza per tutti i tipi di latte destinati al consumo diretto nonche' ai prodotti lattiero-caseari e ai prodotti a base di carne, e a valutare la possibilita' di estendere l'indicazione obbligatoria del paese di origine o del luogo di provenienza ad altri prodotti alimentari mono-ingrediente o con un ingrediente prevalente, elaborando proposte legislative in questi settori; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, recante «Regolamento per la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari, a norma dell'art. 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146»; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 109, recante «Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari» Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, rubricato «Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, 158, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2016, recante la nomina del dott. Maurizio Martina a Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2016, recante la nomina del dott. Carlo Calenda a Ministro dello sviluppo economico; Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 dicembre 2014 con il quale e' stata istituita la «Cabina di Regia sulla Pasta» quale sede permanente di confronto tra istituzioni e rappresentanze agricole ed imprenditoriali del settore, allo scopo di promuovere l'intera filiera, dalla produzione primaria del frumento alla trasformazione industriale della pasta, ed individuare interventi per il rilancio del settore; Visto in particolare l'art. 2 del predetto decreto 18 dicembre 2014 che prevede, fra l'altro, di: favorire processi di aggregazione dell'offerta della materia prima, al fine di aumentare le garanzie sugli stock complessivi e mettere a sistema le esperienze dei contratti di filiera; individuare percorsi di valorizzazione e di incentivazione di frumento duro di qualita'; individuare strategie di valorizzazione della capacita' produttiva inespressa del settore, di potenziamento delle esportazioni e di redistribuzione sull'intera filiera del valore aggiunto creato; valutare l'innalzamento dei parametri qualitativi dell'intera filiera produttiva come leva competitiva della pasta italiana rispetto agli emergenti competitor stranieri; incentivare l'investimento in innovazione e ricerca nell'intera filiera produttiva. Considerato che i risultati della consultazione pubblica, svolta ai sensi del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, mostrano l'elevato interesse da parte dei consumatori per l'indicazione del luogo di origine del grano duro usato per la produzione delle paste di semola di grano duro; Considerato che l'art. 26, paragrafo 3, del citato regolamento (UE) n. 1169/2011 prevede i casi in cui debba essere indicato il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario utilizzato nella preparazione degli alimenti, subordinandone, ai sensi del successivo paragrafo 8, l'applicazione all'adozione, da parte della Commissione, di atti di esecuzione, che, allo stato non risultano emanati; Considerata la necessita', anche sulla base dei risultati della consultazione pubblica, di fornire ai consumatori un quadro informativo piu' completo sugli alimenti; Considerata l'importanza attribuita all'origine effettiva dei prodotti e, in particolare all'origine del grano duro usato per la produzione delle paste di semola di grano duro; Ritenuto necessario, nelle more dell'adozione degli atti di esecuzione da parte della Commissione europea ai sensi del richiamato art. 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1169/2011, al fine di garantire una maggiore sicurezza e trasparenza verso i consumatori, una disciplina sperimentale dell'etichettatura della pasta secca;
Decretano:
Art. 1 Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle paste alimentari di grano duro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, ad eccezione delle paste di cui agli articoli 9 e 12 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187. 2. Resta fermo il criterio di acquisizione dell'origine ai sensi della vigente normativa europea. |
| Art. 2 Indicazioni da riportare sull'etichetta della pasta
1. Sull'etichetta della pasta devono essere indicate le seguenti diciture: a) «Paese di coltivazione del grano»: nome del Paese nel quale e' stato coltivato il grano duro; b) «Paese di molitura»: nome del Paese nel quale e' stata ottenuta la semola di grano duro. |
| Art. 3
Indicazioni da riportare sull'etichetta della pasta in caso di grani coltivati o semole ottenute in piu' paesi
1. Qualora le operazioni di cui all'art. 2 avvengono nei territori di piu' Paesi membri dell'Unione europea o situati al di fuori dell'Unione europea, per indicare il luogo in cui la singola operazione e' stata effettuata, anche in assenza di miscele, possono essere utilizzate le seguenti diciture: «UE», «non UE», «UE e non UE». 2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, qualora il grano utilizzato e' stato coltivato per almeno il cinquanta per cento in un singolo Paese, per l'operazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) puo' essere utilizzata la dicitura: «nome del Paese» nel quale e' stato coltivato almeno il cinquanta per cento del grano duro «e altri Paesi»: 'UE', 'non UE', 'UE e non UE'» a seconda dell'origine. |
| Art. 4 Disposizioni per favorire una migliore informazione dei consumatori
1. I Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali, congiuntamente nell'ambito delle attivita' previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono definire campagne di promozione dei sistemi di etichettatura previsti dal presente decreto. 2. Le indicazioni sull'origine di cui all'agli articoli 2 e 3 sono apposte in etichetta in un punto evidente e nello stesso campo visivo in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed indelebili. Esse non sono in alcun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire. Le medesime indicazioni sono stampate in caratteri la cui parte mediana (altezza della x), definita nell'allegato IV del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, non e' inferiore a 1,2 millimetri. |
| Art. 5 Sanzioni applicabili
1. Per le violazioni degli obblighi di cui al presente decreto si applicano le sanzioni previste dall'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 109. |
| Art. 6 Clausola di mutuo riconoscimento
1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai prodotti legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un Paese terzo. |
| Art. 7 Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano in via sperimentale fino al 31 dicembre 2020. 2. In caso di adozione da parte della Commissione europea di atti esecutivi ai sensi dell'art. 26, paragrafi 5 e 8, del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativi ai prodotti alimentari di cui all'art. 1, prima del 31 dicembre 2020, il presente decreto perde efficacia dal giorno della data di entrata in vigore dei medesimi. 3. I prodotti di cui all'art. 1, che non soddisfano i requisiti di cui al presente decreto, immessi sul mercato o etichettati prima dell'entrata in vigore dello stesso, possono essere commercializzati fino all'esaurimento scorte. Il presente decreto e' trasmesso al competente Organo di controllo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore dopo centottanta giorni dalla data della sua pubblicazione. Roma, 26 luglio 2017
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Martina
Il Ministro dello sviluppo economico Calenda
Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2017 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 755 |
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