Gazzetta n. 192 del 18 agosto 2017 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 13 giugno 2017 |
Modifica del decreto 18 novembre 2014, recante: «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013». |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio; Visto il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento; Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252, recante il regolamento relativo ai criteri e alle modalita' per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180 «Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 295 del 20 dicembre 2014, recante «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013» come modificato dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 144 del 24 giugno 2015; Visto, in particolare, l'art. 31, comma 6 del cennato decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014, a tenore del quale con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono apportati gli eventuali adeguamenti richiesti dalla Commissione europea; Visto il verbale dei servizi della Commissione europea del 20 febbraio 2017, relativo alla Indagine NAC/2016/018/IT concernente gli aiuti diretti, nel quale sono evidenziati gli elementi da modificare o integrare rispetto alla notifica delle decisioni nazionali sull'agricoltore in attivita' di cui all'art. 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013, operata tramite il sistema ISAMM il 1° agosto 2014, in particolare per quanto concerne l'ampliamento della lista negativa; Vista la comunicazione n. 3872 del 3 marzo 2017, con la quale il comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura della Conferenza Stato-regioni avanza la richiesta di verificare la possibilita' di sopprimere l'art. 1, comma 1 del decreto ministeriale 12 maggio 2015, dopo ulteriori approfondimenti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con i servizi della Commissione europea; Vista la comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano effettuata con nota ministeriale 4 maggio 2017, prot. GAB 5601, con la quale tra l'altro si preannunciava la possibilita' di adeguare l'art. 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014, a seguito degli approfondimenti richiesti dal Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura del 2 marzo 2017 e la relativa informativa resa alla Conferenza medesima nella seduta del 4 maggio 2017; Ritenuto necessario conformare il disposto dell'art. 3, comma 1, lettera b) del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014 al regolamento delegato (UE) n. 639/2014, art. 13, paragrafo 1, terzo comma, per quanto riguarda i criteri alternativi che consentono ad un soggetto di dimostrare che le sue attivita' agricole non sono insignificanti ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1307/2013;
Decreta:
Art. 1
Modifica del decreto ministeriale 18 novembre 2014
1. All'art. 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera b), sono soppresse le parole «, ad eccezione di quelle che operano nelle zone di montagna e svantaggiate»; b) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. Il comma 1 non si applica ai soggetti che operano prevalentemente in zone montane e svantaggiate e che forniscono prove verificabili di avere un livello minimo di occupati iscritti alla sezione agricoltura dell'INPS per almeno 816 giornate annue complessive.». |
| Allegato MODELLO ELENCHI ONERI INFORMATIVI AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 NOVEMBRE 2012, N. 252
Modifica del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 novembre 2014 Oneri eliminati Denominazione dell'onere: il presente provvedimento non elimina oneri. Oneri introdotti Denominazione dell'onere: documentazione. Le aziende che operano in montagna, al fine di poter essere escluse dalla lista negativa di agricoltori in attivita' di cui all'art. 9, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1307/2013, dovranno fornire apposita documentazione che dimostri che l'azienda stessa occupi in agricoltura almeno 816 giornate lavorative complessive annue. |
| Art. 2
Abrogazioni
1. L'art. 1, comma 1 del decreto ministeriale 12 maggio 2015 e' abrogato. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 giugno 2017
Il Ministro: Martina
Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2017 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 752 |
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