Gazzetta n. 193 del 19 agosto 2017 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 luglio 2017 |
Rideterminazione della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 2015, ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 10 della legge n. 133 del 13 maggio 1999, recante «Disposizioni in materia di federalismo fiscale»; Visto l'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 recante disposizioni in materia di federalismo fiscale, che stabilisce la compensazione dei trasferimenti soppressi con compartecipazioni regionali all'imposta sul valore aggiunto, con l'aumento della compartecipazione all'accisa sulle benzine e con l'aumento dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF; Visto l'art. 5, commi 1 e 2, del predetto decreto legislativo e successive modificazioni ed integrazioni che prevede la rideterminazione delle aliquote relative alla compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto e all'accisa sulle benzine e dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF; Visto l'art. 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che, nel disporre la soppressione del fondo di cui all'art. 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, prevede che l'ammontare di detto fondo sia considerato nella determinazione della aliquota di compartecipazione; Tenuto conto dell'ammontare dei trasferimenti soppressi ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 e dell'art. 1, comma 59 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Tabella 1); Considerato che l'art. 28, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 ha incrementato, a decorrere dall'anno di imposta 2011, dello 0,33 per cento l'addizionale regionale all'IRPEF; Visto l'art. 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 che al comma 2, lettera a), prevede l'abrogazione del comma 12 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, concernente la quota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo per autotrazione attribuita alle Regioni a statuto ordinario; Visto l'art. 13, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, che, nel rinviare all'anno 2018 i meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali come disciplinati dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, ha confermato fino all'anno 2017 i criteri di determinazione dell'aliquota di compartecipazione all'IVA come disciplinati dal decreto legislativo n. 56 del 2000; Vista la delibera CIPE n. 27 del 3 marzo 2017 che ha ripartito il finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale per l'anno 2015 (Tabella 2); Vista l'intesa raggiunta in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 10 novembre 2016; Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
1. L'aliquota della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e' rideterminata nella misura del 61,69 per cento per l'anno 2015. 2. L'aliquota di cui al comma 1 va commisurata al gettito IVA complessivo, di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo citato, desunto dal Rendiconto generale dello Stato, capitolo 1203, articoli 01 e 02, in conto competenza per l'anno 2013. Il presente decreto sara' inviato agli Organi di controllo in base alle vigenti norme e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 luglio 2017
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri Boschi Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2017 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1640 |
| Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico |
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