Gazzetta n. 195 del 22 agosto 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 23 marzo 2017
Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, commi 110 e 111, della legge 23 agosto 2004, n. 239 e successive modifiche ed integrazioni che stabiliscono che «110. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le spese per le attivita' svolte dagli uffici della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attivita' produttive, quali autorizzazioni, permessi o concessioni, volte alla realizzazione e alla verifica di impianti e di infrastrutture energetiche di competenza statale il cui valore sia di entita' superiore a 5 milioni di euro, salvo esclusione disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle attivita' produttive, per le relative istruttorie tecniche e amministrative e per le conseguenti necessita' logistiche e operative, sono poste a carico del soggetto richiedente tramite il versamento di un contributo di importo non superiore allo 1 per mille del valore delle opere da realizzare. L'obbligo di versamento non si applica agli impianti o alle infrastrutture per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge si sia gia' conclusa l'istruttoria. 111. Alle spese delle istruttorie di cui al comma 110... si provvede nei limiti delle somme derivanti dai versamenti di cui al comma 110 che, a tal fine, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero delle attivita' produttive.»;
Visto il decreto interministeriale 9 novembre 2016 di modifica al decreto 18 settembre 2006 recante «Regolamentazione delle modalita' di versamento del contributo di cui all'art. 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239»;
Considerato che l'art. 9 del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, recante «Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi» ha attribuito al Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le Regioni interessate, la competenza in materia di rilascio delle autorizzazioni per tali infrastrutture ed insediamenti strategici, nonche' per le opere e le attivita' necessarie al trasporto, allo stoccaggio, al trasferimento del GNL alla rete nazionale di trasporto, ai terminali e ai depositi costieri e alle infrastrutture portuali strumentali all'utilizzo del GNL, nonche' per le opere accessorie;
Considerato altresi' che i commi 1, 2 e 3 dell'art. 23 del citato decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, prevedono, al comma 1 che: «... le spese per le attivita' di cui all'art. 9 svolte dalla Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche del Ministero dello sviluppo economico, nonche' le spese per le relative istruttorie tecniche e amministrative e per le conseguenti necessita' logistiche e operative, anche finalizzate alle attivita' di dismissione, sono poste a carico del soggetto richiedente tramite il versamento del contributo di cui all'art. 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239.», al comma 2 che: «...le spese svolte dalla Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche del Ministero dello sviluppo economico per le attivita' di cui all'art. 9 relative alla realizzazione e alla verifica di impianti e di infrastrutture energetiche il cui valore e' di entita' inferiore a 5 milioni di euro, nonche' le spese per le relative istruttorie tecniche e amministrative e per le conseguenti necessita' logistiche e operative, anche finalizzate alle attivita' di dismissione, sono poste a carico dei soggetti richiedenti, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso.», al comma 3 che: «Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede, ai sensi dell'art. 30, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, alla determinazione delle tariffe spettanti al Ministero dello sviluppo economico per le attivita' di cui al comma 2.»;
Considerato che le attivita' di cui all'art. 9 del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 comportano per gli uffici dell'amministrazione un'attivita' istruttoria onerosa e complessa per tutti gli investimenti, compresi quelli il cui valore e' inferiore a 5 milioni di euro, con la conseguenza di ritenere quindi opportuno il versamento di un contributo secondo i criteri stabiliti all'art. 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239, come regolamentato dal decreto interministeriale 9 novembre 2016, fissando comunque un importo minimo;

Decreta:

Art. 1

1. Ai sensi del comma 3 dell'art. 23 del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, le spese per le attivita' svolte dalla Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche del Ministero dello sviluppo economico per le attivita' di cui all'art. 9 del medesimo decreto relative alla realizzazione e alla verifica di impianti e di infrastrutture energetiche il cui valore e' di entita' inferiore a 5 milioni di euro, nonche' le spese per le relative istruttorie tecniche e amministrative e per le conseguenti necessita' logistiche e operative, anche finalizzate alle attivita' di dismissione, sono poste a carico dei soggetti richiedenti tramite il versamento di un contributo che rispecchia i costi delle attivita' istruttorie e corrispondente alla percentuale prevista all'art. 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239, come regolamentato dal decreto interministeriale 9 novembre 2016. Il versamento minimo e' comunque fissato in un importo di 500 euro. Tali somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, da riassegnare su apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.
 
Art. 2

1. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti Uffici centrali di bilancio per la relativa registrazione, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data di pubblicazione.
Roma, 23 marzo 2017

Il Ministro
dello sviluppo economico
Calenda Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2017 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 609
 
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