Estratto determina AAM/PPA n. 810 del 24 luglio 2017
AUTORIZZAZIONE DELLA VARIAZIONE: Variazione di tipo II: C.I.4) Una o piu' modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualita', preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale ANTITROMBINA III BAXALTA;
CODICE PRATICA: VN2/2017/72
E' autorizzato l'aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo, relativamente al medicinale ANTITROMBINA III BAXALTA, nelle forme e confezioni sottoelencate: AIC N. 027113012 - "500 UI/10 ML POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE PER INFUSIONE"1 FLACONCINO POLVERE 500 UI+1 FLACONCINO SOLVENTE 10 ML+SET DI RICOSTITUZIONE E INFUSIONE AIC N. 027113024 - "1000UI/20 ML POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE PER INFUSIONE"1 FLACONCINO POLVERE 1000UI+1 FLACONCINO SOLVENTE 20 ML+SET DI RICOSTITUZIONE E INFUSIONE
Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.
TITOLARE AIC: BAXALTA INNOVATIONS GMBH con sede legale e domicilio in INDUSTRIESTRASSE 67, A-1221 - VIENNA (AUSTRIA)
STAMPATI 1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo.
2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.
SMALTIMENTO SCORTE Sia i lotti gia' prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
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