Gazzetta n. 196 del 23 agosto 2017 (vai al sommario)
LEGGE 9 agosto 2017, n. 128
Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalita'

1. La presente legge ha come finalita' la salvaguardia e la valorizzazione delle tratte ferroviarie di particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico, che comprendono i tracciati ferroviari, le stazioni e le relative opere d'arte e pertinenze, e dei mezzi rotabili storici e turistici abilitati a percorrerle, nonche' la disciplina dell'utilizzo dei ferrocicli.

N O T E

Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
Art. 2
Individuazione delle tratte ferroviarie ad uso turistico

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con quanto previsto nel piano strategico di sviluppo del turismo in Italia, per il periodo 2017-2022, di cui all'articolo 34-quinquies, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare, in prima applicazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate e classificate come tratte ferroviarie ad uso turistico le tratte, dismesse o sospese, caratterizzate da particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico, suscettibili di essere utilizzate e valorizzate ai sensi del comma 5, purche' sia assicurato il finanziamento dei relativi oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 2. Con successivi decreti, da adottare con le modalita' di cui al periodo precedente, si procede, anche su proposta delle regioni interessate, alla revisione e all'integrazione del suddetto decreto.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono classificate come tratte ferroviarie ad uso turistico, ove risultino rispettate le condizioni di cui al comma 3, le seguenti linee:
a) Sulmona-Castel di Sangro;
b) Cosenza-San Giovanni in Fiore;
c) Avellino-Lioni-Rocchetta Sant'Antonio;
d) Sacile-Gemona;
e) Palazzolo-Paratico;
f) Castel di Sangro-Carpinone;
g) Ceva-Ormea;
h) Mandas-Arbatax;
i) Isili-Sorgono;
l) Sassari-Palau Marina;
m) Macomer-Bosa;
n) Alcantara-Randazzo;
o) Castelvetrano-Porto Palo di Menfi;
p) Agrigento Bassa-Porto Empedocle;
q) Noto-Pachino;
r) Asciano-Monte Antico;
s) Civitavecchia-Capranica-Orte;
t) Fano-Urbino.
3. Le linee di cui al comma 2 sono classificate come tratte ferroviarie ad uso turistico a condizione che risultino finanziate nell'ambito del contratto di programma con il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale o con risorse alle stesse destinate dalle regioni competenti e che le medesime regioni, per le linee di loro competenza, non ne richiedano l'esclusione con propria delibera trasmessa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Qualora sopravvengano modificazioni delle condizioni di cui al comma 3, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centoventi giorni dal verificarsi delle predette modificazioni, si provvede alla revisione della classificazione delle tratte ferroviarie ad uso turistico effettuata ai sensi del comma 2, fermo restando l'elenco ivi indicato.
5. I tracciati ferroviari, le stazioni individuate come luogo di fermata, le opere d'arte delle tratte ferroviarie ad uso turistico nonche' le relative pertinenze possono essere utilizzati e valorizzati per le finalita' della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fermo restando il rispetto del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
6. Nell'ambito dell'individuazione delle tratte di cui al presente articolo, particolare attenzione e' prestata alla presenza di manufatti e immobili di valore culturale e artistico che, ad esempio, siano stati utilizzati come luoghi di ripresa cinematografica.

Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 34-quinquies, inserito dalla legge
17 dicembre 2012, n. 221, di conversione, con
modificazioni, al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179
(Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), e' il
seguente:
«Art. 34-quinquies (Piano di sviluppo del turismo). -
1. Su proposta del Ministro con delega al turismo, entro il
31 dicembre 2012, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, il Governo adotta, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, un piano strategico di
sviluppo del turismo in Italia, di durata almeno
quinquennale.
2. Il piano e' aggiornato ogni due anni con le
procedure di cui al comma 1.
3. Il Ministro con delega al turismo adotta ogni anno,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente, un programma attuativo delle linee strategiche
individuate dal piano di cui al comma 1.».
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, reca:
«Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.».
 
Art. 3

Sezione dei rotabili storici e turistici nel registro di
immatricolazione nazionale

1. Sono rotabili storici:
a) i mezzi ferroviari, motori e trainati, non piu' utilizzati per il normale esercizio commerciale, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno dall'entrata in esercizio del primo esemplare o che abbiano compiuto il venticinquesimo anno dall'entrata in servizio del primo esemplare e che, per particolari caratteristiche tecniche, estetiche e industriali, siano testimonianza di significative evoluzioni nel campo del trasporto ferroviario nazionale;
b) le locomotive a vapore circolanti sulle ferrovie regionali, anche a scartamento ridotto.
2. Sono rotabili turistici i mezzi che hanno un utilizzo esclusivamente turistico, quali carrozze panoramiche o scoperte.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' disciplinata, nell'ambito del registro di immatricolazione nazionale di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191, una sezione dedicata ai rotabili storici e turistici. L'iscrizione avviene, con oneri a carico del richiedente, a cura dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, che puo' avvalersi, tramite apposita convenzione, della Fondazione FS Italiane, della Federazione italiana delle ferrovie turistiche e museali -- FIFTM e di altre associazioni di categoria.
4. Nella sezione di cui al comma 3 sono iscritti, su richiesta del soggetto proprietario, del concessionario o dell'impresa ferroviaria, i rotabili idonei alla circolazione sulle tratte ferroviarie di cui all'articolo 2, nonche' sulle altre tratte ferroviarie nei limiti e con le modalita' di cui all'articolo 7. Nella richiesta di iscrizione, il soggetto proprietario, il concessionario o l'impresa ferroviaria produce la documentazione necessaria a dimostrare l'idoneita' del rotabile alla circolazione ai sensi degli articoli 6 e 7. I rotabili di cui ai commi 1 e 2 non idonei alla circolazione possono essere iscritti in un apposito albo tenuto a cura della Fondazione FS Italiane.
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i requisiti di idoneita' alla circolazione per i rotabili iscritti nella sezione di cui al comma 3, che devono essere equivalenti in termini di sicurezza complessiva rispetto ai requisiti prescritti per la circolazione dei rotabili ad uso commerciale, ma comunque tali da consentirne la valorizzazione e l'uso. Con il medesimo decreto e' definita la tariffa ai fini dell'iscrizione nella sezione di cui al comma 3, in modo da consentire l'integrale copertura dei costi a carico del richiedente.

Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 33 del decreto legislativo 8
ottobre 2010, n. 191 (Attuazione della direttiva 2008/57/CE
e 2009/131/CE relativa all'interoperabilita' del sistema
ferroviario comunitario), e' il seguente:
«Art. 33 (Registro nazionale dei veicoli). - 1.
L'Agenzia assicura che a seguito dell'autorizzazione alla
messa in servizio di qualsiasi veicolo venga attribuito ad
esso un codice di identificazione alfanumerico - NEV.
2. Il codice deve essere apposto su ciascun veicolo e
figurare in un registro di immatricolazione nazionale
istituito presso la medesima Agenzia che soddisfa i
seguenti criteri:
a) rispetta le specifiche comuni definite al comma 3;
b) e' accessibile alle autorita' preposte alla
sicurezza e agli organismi investigativi comunitari
designati a norma degli articoli 6 e 18 del decreto
legislativo 10 agosto 2007, n. 162, nonche', per qualsiasi
richiesta legittima, agli organismi di regolamentazione di
cui all'art. 30 della direttiva 2001/14/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001,
all'imposizione dei diritti per l'utilizzo
dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di
sicurezza, nonche' all'ERA, alle imprese ferroviarie e ai
gestori delle infrastrutture e alle persone o
organizzazioni che immatricolano veicoli o che figurano nel
registro.
3. Le specifiche comuni del registro sono adottate
secondo procedure definite a livello comunitario. Questi
progetti di specifiche includono: il contenuto, il formato
dei dati, l'architettura funzionale e tecnica, le modalita'
operative, incluse le modalita' per lo scambio di dati, le
norme per l'introduzione e la consultazione dei dati. Per
ciascun veicolo il registro deve contenere almeno le
seguenti informazioni:
a) il NEV;
b) estremi della dichiarazione CE di verifica e
dell'organismo che l'ha rilasciata;
c) estremi del registro europeo dei tipi di veicoli
autorizzati indicato all'art. 34;
d) generalita' del proprietario del veicolo o del suo
detentore;
e) eventuali restrizioni relative al regime di
esercizio del veicolo;
f) soggetto responsabile della manutenzione.
4. Il titolare dell'immatricolazione comunica
immediatamente all'Agenzia qualsiasi modifica dei dati
trascritti nel registro di immatricolazione nazionale, la
rottamazione del veicolo o la decisione di rinunciare
all'immatricolazione dello stesso.
5. Nelle more della realizzazione del collegamento tra
i registri di immatricolazione nazionali degli Stati
membri, l'Agenzia aggiorna il proprio registro inserendovi
le modifiche apportate da un'altra Autorita' nazionale di
sicurezza, limitatamente ai dati che lo riguardano.
6. Nel caso di veicoli messi in servizio per la prima
volta in un paese non appartenente all'Unione europea, e
autorizzati dall'Agenzia per la messa in servizio nel
territorio italiano, l'Agenzia assicura che i dati elencati
al comma 3, lettere d), e) ed f), possano essere
rintracciabili tramite il registro di immatricolazione
nazionale. I dati di cui al comma 3, lettera f), possono
essere sostituiti da dati critici in materia di sicurezza
relativi al piano di manutenzione.».
 
Art. 4
Gestione dell'infrastruttura

1. Le tratte ferroviarie, le stazioni e le relative opere d'arte e pertinenze delle ferrovie individuate ai sensi dell'articolo 2 restano nella disponibilita' dei soggetti proprietari o concessionari, che sono responsabili del mantenimento in esercizio nonche' della manutenzione, della funzionalita' e della sicurezza delle medesime infrastrutture, che sono classificate, ai fini della manutenzione e dell'esercizio, con apposita categoria turistica.
2. Gli interventi di ripristino della tratta ferroviaria nonche' quelli relativi al mantenimento in esercizio, alla funzionalita' e alla sicurezza dell'infrastruttura sono realizzabili se finanziati nell'ambito del contratto di programma con il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale ovvero nell'ambito delle risorse destinate da ciascuna regione all'infrastruttura ferroviaria regionale di competenza.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono approvate, su proposta del gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, le tariffe da corrispondere al gestore medesimo per l'utilizzo della stessa ai sensi dell'articolo 5. Nel caso di infrastruttura ferroviaria regionale le tariffe sono approvate, su proposta del gestore dell'infrastruttura medesima, con provvedimento della regione.
 
Art. 5

Gestione dei servizi di trasporto turistico e delle attivita'
commerciali connesse

1. Per l'affidamento dei servizi di trasporto turistico e delle attivita' commerciali connesse, ivi compresi l'allestimento di spazi museali e le iniziative di promozione turistico-ricreativa, sia a bordo che nelle stazioni, le amministrazioni di cui al comma 2 procedono alla previa pubblicazione nel proprio sito internet, per almeno trenta giorni, di un apposito avviso, con il quale rendono nota la ricerca di soggetti gestori, ovvero comunicano l'avvenuto ricevimento di una candidatura, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso, l'amministrazione puo' procedere liberamente all'affidamento e alla definizione del conseguente contratto, purche' nel rispetto dei principi di imparzialita' e di parita' di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse, fermo restando il rispetto dell'articolo 80 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. I soggetti che intendono manifestare il proprio interesse ovvero candidarsi alla gestione dei servizi di trasporto turistico e delle attivita' commerciali connesse ne fanno domanda:
a) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le tratte di competenza del gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale;
b) alle regioni interessate per le ferrovie regionali.
3. Nella domanda il richiedente indica le tratte ferroviarie interessate, la tipologia dei rotabili che intende utilizzare, la frequenza delle corse, l'impresa ferroviaria che esercitera' il servizio di trasporto, di cui al capo II del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, nonche' le tipologie di attivita' di promozione turistico-ricreativa che intende esercitare. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o la regione, acquisiti i pareri del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e delle regioni interessate, ciascuno per i profili di propria competenza, puo' formulare un diniego motivato alla presentazione della candidatura o della manifestazione di interesse entro sessanta giorni dalla ricezione, qualora il soggetto, invitato a fornire i necessari chiarimenti e integrazioni, non risulti idoneo alla gestione dei servizi. Nel caso di domanda indirizzata alle regioni, queste ultime acquisiscono anche il parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i profili attinenti alla competenza sulle tratte interconnesse alla rete nazionale ai fini della valutazione degli effetti sul sistema ferroviario nazionale. I pareri del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e delle regioni relativamente alle attivita' commerciali connesse, ivi compresi l'allestimento di spazi museali e le iniziative di promozione turistico-ricreativa, sia a bordo che nelle stazioni, sono vincolanti.
4. Alle procedure di affidamento di cui al presente articolo si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le disposizioni del citato codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
5. Resta salva la facolta' delle amministrazioni di cui al comma 2 di procedere ad affidamenti diretti per le attivita' connesse al servizio di trasporto turistico in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, degli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, delle organizzazioni non governative di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125, e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.
6. Le procedure di cui al presente articolo sono esperite esclusivamente per via telematica.

Note all'art. 5:
- Il testo dell'art. 80 del codice di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti
pubblici), e' il seguente:
«Art. 80 (Motivi di esclusione). - 1. Costituisce
motivo di esclusione di un operatore economico dalla
partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la
condanna con sentenza definitiva o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice
di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore
nei casi di cui all'art. 105, comma 6, per uno dei seguenti
reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli
416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art.
416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' per i
delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, dall'art. 291-quater del decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'art. 260 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto
riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione
criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli
317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis,
346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale
nonche' all'art. 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli
2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione
relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunita' europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalita'
di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati
connessi alle attivita' terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e
648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attivita' criminose o finanziamento del terrorismo, quali
definiti all'art. 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007,
n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di
tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo
4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena
accessoria, l'incapacita' di contrattare con la pubblica
amministrazione.
2. Costituisce altresi' motivo di esclusione la
sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma
3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto
previste dall'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di
cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo
quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi
2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
con riferimento rispettivamente alle comunicazioni
antimafia e alle informazioni antimafia.
3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la
sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono
stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore
tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o
del direttore tecnico, se si tratta di societa' in nome
collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico,
se si tratta di societa' in accomandita semplice; dei
membri del consiglio di amministrazione cui sia stata
conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori
e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri
di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri
di rappresentanza, di direzione o di controllo, del
direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero
del socio di maggioranza in caso di societa' con meno di
quattro soci, se si tratta di altro tipo di societa' o
consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano
anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica
nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata
completa ed effettiva dissociazione della condotta
penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il
divieto non si applica quando il reato e' stato
depenalizzato ovvero quando e' intervenuta la
riabilitazione ovvero quando il reato e' stato dichiarato
estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della
condanna medesima.
4. Un operatore economico e' escluso dalla
partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso
violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei
contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana
o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono
gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento
di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art.
48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono
violazioni definitivamente accertate quelle contenute in
sentenze o atti amministrativi non piu' soggetti ad
impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia
contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio
del documento unico di regolarita' contributiva (DURC), di
cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle
certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di
riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico
previdenziale. Il presente comma non si applica quando
l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi
pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le
imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi
eventuali interessi o multe, purche' il pagamento o
l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del
termine per la presentazione delle domande.
5. Le stazioni appaltanti escludono dalla
partecipazione alla procedura d'appalto un operatore
economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita
a un suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, comma
6, qualora:
a) la stazione appaltante possa dimostrare con
qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni
debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonche' agli obblighi di cui all'art.
30, comma 3 del presente codice;
b) l'operatore economico si trovi in stato di
fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, salvo il caso di concordato con continuita'
aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento
per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo
restando quanto previsto dall'art. 110;
c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati
che l'operatore economico si e' reso colpevole di gravi
illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua
integrita' o affidabilita'. Tra questi rientrano: le
significative carenze nell'esecuzione di un precedente
contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato
la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio,
ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno
dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad
altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente
il processo decisionale della stazione appaltante o di
ottenere informazioni riservate ai fini di proprio
vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni
false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni
sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero
l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto
svolgimento della procedura di selezione;
d) la partecipazione dell'operatore economico determini
una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art.
42, comma 2, non diversamente risolvibile;
e) una distorsione della concorrenza derivante dal
precedente coinvolgimento degli operatori economici nella
preparazione della procedura d'appalto di cui all'art. 67
non possa essere risolta con misure meno intrusive;
f) l'operatore economico sia stato soggetto alla
sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera
c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81;
f-bis) l'operatore economico che presenti nella
procedura di gara in corso e negli affidamenti di
subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario
informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle
procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il
motivo di esclusione perdura fino a quando opera
l'iscrizione nel casellario informatico;
g) l'operatore economico iscritto nel casellario
informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai
fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per
il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
h) l'operatore economico abbia violato il divieto di
intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno
decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e
va comunque disposta se la violazione non e' stata rimossa;
i) l'operatore economico non presenti la certificazione
di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero
non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima
dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non
risulti aver denunciato i fatti all'autorita' giudiziaria,
salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, primo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza
di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base
della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei
confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla
pubblicazione del bando e deve essere comunicata,
unitamente alle generalita' del soggetto che ha omesso la
predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica
procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della
comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro
partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice
civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore
economico in qualunque momento della procedura, qualora
risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti
compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una
delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.
7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si
trovi in una delle situazioni di cui al comma 1,
limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva
abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi
ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione
come definita per le singole fattispecie di reato, o al
comma 5, e' ammesso a provare di aver risarcito o di
essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal
reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti
concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al
personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di
cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non
e' escluso della procedura d'appalto; viceversa
dell'esclusione viene data motivata comunicazione
all'operatore economico.
9. Un operatore economico escluso con sentenza
definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto
non puo' avvalersi della possibilita' prevista dai commi 7
e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale
sentenza.
10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la
durata della pena accessoria della incapacita' di
contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia
intervenuta riabilitazione, tale durata e' pari a cinque
anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore,
e in tale caso e' pari alla durata della pena principale e
a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento
definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia
intervenuta sentenza di condanna.
11. Le cause di esclusione previste dal presente
articolo non si applicano alle aziende o societa'
sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art.
12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992,
n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, ed affidate ad un custode o
amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a
quelle riferite al periodo precedente al predetto
affidamento.
12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o
falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli
affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne da'
segnalazione all'Autorita' che, se ritiene che siano state
rese con dolo o colpa grave in considerazione della
rilevanza o della gravita' dei fatti oggetto della falsa
dichiarazione o della presentazione di falsa
documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario
informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara
e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino
a due anni, decorso il quale l'iscrizione e' cancellata e
perde comunque efficacia.
13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice,
puo' precisare, al fine di garantire omogeneita' di prassi
da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova
considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze
di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali
carenze nell'esecuzione di un procedente contratto di
appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5,
lettera c).
14. Non possono essere affidatari di subappalti e non
possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i
quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal
presente articolo.».
- Il Capo II del decreto legislativo 15 luglio 2015, n.
112 (Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che
istituisce uno spazio ferroviario europeo unico
(Rifusione), e' il seguente:
«Capo II (Imprese ferroviarie). - Art. 4 (Principi). -
1. Le imprese ferroviarie stabilite in Italia sono
indipendenti per quanto riguarda la gestione,
l'amministrazione ed il controllo interno in materia
amministrativa, economica e contabile. Il patrimonio, il
bilancio e la contabilita' delle imprese ferroviarie devono
essere distinti da quelli dello Stato, delle regioni, delle
province autonome e degli enti locali.
2. Le imprese ferroviarie sono gestite secondo i
principi validi per le societa' commerciali, a prescindere
dalla loro proprieta' pubblica o privata, anche per quanto
riguarda gli obblighi di servizio pubblico imposti dallo
Stato all'impresa e i contratti di servizio pubblico
conclusi dalla medesima con le autorita' competenti.
3. Le imprese ferroviarie definiscono i loro programmi
di attivita', compresi i piani di investimento e di
finanziamento. Detti programmi mirano al raggiungimento
dell'equilibrio finanziario delle imprese e alla
realizzazione degli altri obiettivi in materia di gestione
tecnica, commerciale e finanziaria; essi inoltre indicano i
mezzi per realizzare tali obiettivi.
4. Con riferimento agli orientamenti di politica
generale e in considerazione dei piani o contratti
nazionali, eventualmente pluriennali, compresi i piani di
investimento e di finanziamento e, lasciato impregiudicato
il regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e
del Consiglio, le imprese ferroviarie sono in particolare
libere di:
a) stabilire la propria organizzazione interna, fatte
salve le disposizioni di cui agli articoli 11, 17 e 22;
b) disciplinare le modalita' della fornitura e della
commercializzazione dei servizi e stabilirne la
tariffazione;
c) prendere le decisioni concernenti il personale, la
gestione patrimoniale e gli acquisti propri;
d) aumentare la propria quota di mercato, elaborare
nuove tecnologie, creare nuovi servizi e adottare tecniche
di gestione innovative;
e) avviare nuove attivita' in settori associati
all'attivita' ferroviaria.
5. In deroga a quanto previsto al comma 4, gli
azionisti delle imprese ferroviarie detenute o controllate
dallo Stato possono richiedere la loro approvazione
preventiva per le principali decisioni relative alla
gestione dell'impresa al pari degli azionisti di societa'
per azioni private in virtu' del diritto societario
italiano. Le disposizioni del presente articolo fanno salve
le competenze degli organi di vigilanza in relazione alla
nomina dei membri del consiglio di amministrazione.
Art. 5 (Contabilita' e bilancio delle imprese
ferroviarie). - 1.Le imprese ferroviarie rendono pubblico
il bilancio annuale.
2. Il bilancio, nelle componenti del conto economico e
della situazione patrimoniale finanziaria, e' tenuto
separato ed e' pubblicato, da un lato, per le attivita'
connesse con la prestazione di servizi di trasporto di
merci e, dall'altro, per le attivita' connesse con la
prestazione di servizi di trasporto di passeggeri.
3. Qualora siano erogati fondi pubblici per le
attivita' relative alla prestazione di servizi di trasporto
per servizio pubblico, essi devono figurare separatamente
nella pertinente contabilita', a norma dell'art. 7 del
regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio, e non possono essere trasferiti alle attivita'
relative alla prestazione di altri servizi di trasporto o
ad altre attivita'.
4. Qualora l'impresa ferroviaria svolga attivita'
connesse alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria,
sono tenuti separati i bilanci, nelle componenti del conto
economico e della situazione patrimoniale finanziaria, e
sono pubblicati, da un lato, per le attivita' connesse alla
prestazione di servizi di trasporto e, dall'altro, per
quelle connesse alla gestione dell'infrastruttura
ferroviaria. Il finanziamento pubblico concesso a uno di
questi due settori di attivita' non puo' essere trasferito
all'altro e deve avere apposita evidenza contabile.
5. I conti relativi ai diversi settori di attivita' di
cui ai commi 2, 3 e 4 sono tenuti in modo da permettere di
verificare che il divieto di trasferire i fondi pubblici
percepiti da un settore di attivita' ad un altro, sia
rispettato e di verificare l'utilizzo delle entrate
derivanti dai canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura e
le eccedenze provenienti da altre attivita' commerciali.
6. E' in ogni caso fatto salvo quanto previsto
dall'art. 37, comma 3, lettera b), del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Art. 6 (Accesso ed utilizzo dell'infrastruttura
ferroviaria). - 1. L'accesso e l'utilizzo
dell'infrastruttura ferroviaria, ai fini dell'esercizio del
trasporto ferroviario, e' consentito a condizione che
ciascuna impresa ferroviaria dimostri:
a) il possesso della licenza corrispondente al servizio
da prestare;
b) il possesso del certificato di sicurezza, di cui
all'art. 10, rilasciato dall'Agenzia nazionale per la
sicurezza delle ferrovie, di cui al decreto legislativo 10
agosto 2007, n. 162;
c) di aver concluso, in base al diritto pubblico o
privato, la stipula del contratto di utilizzo
dell'infrastruttura di cui all'art. 25. Le condizioni alla
base di tale contratto sono non discriminatorie e
trasparenti e sono pubblicate nel prospetto informativo
della rete.
2. Le imprese che intendono effettuare servizi
ferroviari passeggeri aventi esclusivamente origine e
destinazione nel territorio nazionale, devono possedere,
oltre a quanto riportato al comma 1, lettere b) e c) , la
licenza nazionale passeggeri di cui all'art. 3, comma 1,
lettera q).
3. Per il solo svolgimento di servizi di trasporto
nazionale passeggeri a committenza pubblica, in alternativa
a quanto disposto al comma 2, le imprese devono possedere,
in aggiunta a quanto previsto al comma 1, il titolo
autorizzatorio di cui all'art. 3, comma 1, lettera r).
4. In sede di stipula dei contratti previsti al comma
1, lettera c), il gestore dell'infrastruttura ferroviaria
accerta che l'impresa ferroviaria sia in possesso di una
licenza rilasciata dallo Stato italiano o da altro Stato
membro dell'Unione.
Art. 7 (Licenza). - 1. Possono chiedere il rilascio
della licenza, le imprese con sede in Italia, la cui
attivita' principale consista nella prestazione di servizi
per il trasporto su ferrovia, che sono in grado di
dimostrare, gia' prima di iniziare l'attivita', i requisiti
in materia di onorabilita', capacita' finanziaria e
competenza professionale, nonche' di copertura della
propria responsabilita' civile secondo quanto prescritto
all'art. 8.
2. L'istanza per il rilascio della licenza e' soggetta
all'imposta di bollo in base alla normativa vigente, indica
la tipologia o le tipologie dei servizi che l'impresa
intende espletare ed e' firmata dal rappresentante legale
dell'impresa.
3. Le imprese richiedenti sono tenute ad uniformarsi
alle procedure operative per il rilascio della licenza,
pubblicate dall'autorita' competente sul sito web del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ed a
produrre, a corredo dell'istanza, la documentazione
completa, indicata nelle procedure, necessaria ad attestare
il possesso dei requisiti di cui all'art. 8.
4. La licenza e' rilasciata dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e
statistici, Direzione generale per il trasporto e le
infrastrutture ferroviarie, entro novanta giorni dal
ricevimento delle informazioni complete di cui al comma 3,
con provvedimento comunicato al soggetto richiedente. Il
rigetto della richiesta deve essere motivato.
5. Del rilascio della licenza e' fatta comunicazione
all'Agenzia ferroviaria europea, secondo le modalita'
contenute nel regolamento (UE) 2015/171 del 4 febbraio
2015, di cui all'art. 17, paragrafo 5, della direttiva
2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonche'
all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie ed al
gestore dell'infrastruttura ferroviaria. Per la licenza
nazionale passeggeri si deroga alla comunicazione
all'Agenzia ferroviaria europea.
6. Avverso le decisioni adottate dalla autorita'
preposta al rilascio delle licenze e' possibile proporre
ricorso giurisdizionale.
7. Le imprese richiedenti sono tenute, all'atto della
presentazione della domanda, al pagamento di un diritto
commisurato ai costi sostenuti per l'istruttoria, per le
verifiche, per i controlli e per le procedure di rilascio e
modifica della licenza. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono aggiornate le modalita'
del pagamento e l'ammontare del diritto di cui al decreto
ministeriale 28 maggio 2009, sulla base delle disposizioni
contenute nel regolamento (UE) 2015/171 del 4 febbraio
2015, di cui all'art. 17, paragrafo 5 della direttiva
2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.
Art. 8 (Requisiti per il rilascio della licenza). - 1.
Le imprese richiedenti devono essere in possesso di
requisiti di onorabilita', capacita' finanziaria e
competenza professionale, nonche' di adeguata copertura
della propria responsabilita' civile, per ottenere il
rilascio della licenza.
2. Costituiscono requisiti di onorabilita':
a) non essere stati dichiarati falliti o sottoposti a
liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione
straordinaria, salvo che sia intervenuta sentenza di
riabilitazione civile, ne' essere stati ammessi, nei cinque
anni antecedenti la richiesta della licenza, alle procedure
di concordato preventivo o di amministrazione controllata;
b) non aver riportato sentenza definitiva di condanna o
di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del
codice di procedura penale per delitti contro il
patrimonio, contro la fede pubblica, contro l'economia
pubblica, l'industria e il commercio, contro la pubblica
incolumita', contro la pubblica amministrazione, per i
delitti previsti dal titolo XI del libro V del codice
civile e dal titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, ovvero per delitti non colposi per i quali la legge
prevede la pena della reclusione non inferiore nel massimo
a quattro anni, salvo che sia intervenuta sentenza di
riabilitazione;
c) non aver riportato sentenze di condanna per
violazioni gravi o ripetute degli obblighi derivanti dal
diritto previdenziale o dal diritto del lavoro, tra cui gli
obblighi derivanti dalla legislazione in materia di salute
e di sicurezza sul luogo di lavoro e gli obblighi in
materia di legislazione doganale per le societa' che
intendessero effettuare trasporti transfrontalieri di merci
soggetti a procedure doganali;
d) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione
personali o patrimoniali;
e) non sussista alcuno dei divieti previsti dall'art.
67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
f) non essere stati condannati in via definitiva per
gravi violazioni di leggi specifiche relative ai trasporti.
3. I requisiti di cui al comma 2 devono essere
posseduti:
a) dai titolari delle imprese individuali;
b) da tutti i soci delle societa' di persone;
c) dai soci accomandatari, quando trattasi di societa'
in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
d) dagli amministratori delegati e dai legali
rappresentanti per ogni altro tipo di societa'.
4. Se non si tratta di imprese individuali, il
requisito di cui al comma 2, lettera a), deve essere,
altresi', posseduto dalla persona giuridica che esercita
l'attivita' d'impresa.
5. Costituisce requisito di capacita' finanziaria la
capacita' dell'impresa di far fronte agli impegni effettivi
e potenziali, stabiliti in base a presupposti realistici,
per un periodo non inferiore a dodici mesi, sulla base
delle disposizioni del regolamento (UE) 2015/171 del 4
febbraio 2015, di cui all'art. 17, paragrafo 5 della
direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio.
6. Per l'effettuazione dell'esame di capacita'
finanziaria, la richiesta di licenza deve essere corredata
da specifiche informazioni riguardanti i seguenti elementi,
come riportato nell'allegato III della direttiva 2012/34/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio:
a) risorse finanziarie disponibili, compresi depositi
bancari, anticipi concessi in conto corrente, prestiti;
b) fondi ed elementi di attivo realizzabile a titolo di
garanzia;
c) capitale di esercizio;
d) costi di esercizio, compresi costi di acquisto e
acconti per veicoli, terreni, edifici, attrezzature e
materiale rotabile;
e) oneri gravanti sul patrimonio dell'impresa
ferroviaria;
f) imposte e contributi sociali.
7. Per la dimostrazione del possesso del requisito
della capacita' finanziaria di cui al comma 5, l'impresa
presenta una relazione, prodotta da un revisore dei conti o
da altro esperto contabile giurato, valutativa delle
informazioni richieste sulla base degli elementi indicati
al comma 6, nonche' idonea documentazione da parte di una
banca o una cassa di risparmio. Il revisore deve essere
soggetto terzo, autonomo ed indipendente rispetto
all'impresa o appartenere ad una amministrazione pubblica
competente per materia.
8. Le imprese richiedenti il rilascio di una licenza
non possiedono la capacita' finanziaria richiesta qualora
siano dovuti arretrati ingenti o ricorrenti di imposte o
contributi sociali in relazione alle attivita' svolte dalle
imprese stesse.
9. In materia di competenza professionale, l'impresa
dimostra di disporre o di essere in grado di disporre di
un'organizzazione gestionale efficiente e di possedere le
conoscenze e l'esperienza necessaria per esercitare un
controllo operativo ed una supervisione sicuri ed efficaci
relativamente ai servizi ferroviari della tipologia
specificata nella licenza.
10. Per l'effettuazione dell'esame della competenza
professionale la richiesta di licenza deve essere corredata
da specifiche informazioni relativamente:
a) alla natura e allo stato di manutenzione del
materiale rotabile con particolare riguardo alle norme di
sicurezza;
b) alle qualifiche del personale responsabile della
sicurezza, nonche' alle modalita' di formazione del
personale, fermo restando che il rispetto dei requisiti in
materia di qualifiche deve essere provato mediante la
presentazione dei corrispondenti documenti giustificativi.
11. Le informazioni di cui alle lettere a) e b) del
comma 10 possono essere sostituite da un piano organico che
specifica i programmi di acquisizione e gestione delle
risorse umane e strumentali, inclusa la manutenzione del
materiale rotabile, con particolare riferimento alle norme
di sicurezza.
12. Se un'impresa detiene gia' il certificato di
sicurezza di cui all'art. 10, il requisito di competenza
professionale di cui al comma 9, si intende gia'
soddisfatto.
13. Ogni impresa ferroviaria deve essere coperta da
idonea assicurazione o assumere adeguate garanzie a
condizioni di mercato, a norma delle legislazioni nazionali
e internazionali, a copertura della responsabilita' civile
in caso di incidenti, in particolare per quanto riguarda i
passeggeri, il bagaglio, le merci trasportate, la posta e i
terzi.
14. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
acquisita una motivata relazione da parte dei gestori
dell'infrastruttura, previo parere dell'organismo di
regolazione, con proprio decreto approva il livello minimo
di copertura assicurativa richiesto, tenuto conto delle
specificita' e del profilo di rischio dei diversi tipi di
servizio. Nel prospetto informativo della rete e' riportato
tale ammontare ed i suoi successivi aggiornamenti secondo
le modalita' previste nel decreto ministeriale.
15. Ai fini dell'attestazione di quanto previsto al
comma 13, l'impresa richiedente allega all'istanza la
dichiarazione di impegno a disporre, al momento dell'inizio
dell'attivita', della polizza assicurativa o della garanzia
congruente con quanto stabilito nel decreto di cui al comma
14.
Art. 9 (Validita' della licenza). - 1. La licenza ha
validita' temporale illimitata, salvo quanto previsto dal
presente articolo.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
in qualsiasi momento, puo' richiedere all'impresa di
comprovare il possesso ed il mantenimento dei requisiti che
hanno consentito il rilascio della licenza e effettuare
verifiche e controlli, anche di carattere ispettivo,
qualora nutra fondati dubbi circa la ricorrenza di tali
requisiti.
3. Al fine di verificare l'effettivo adempimento e il
rispetto di quanto stabilito dal presente articolo, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede,
con cadenza quinquennale, al riesame della posizione di
ciascuna impresa ferroviaria cui e' stata rilasciata la
licenza, ferma restando, comunque, la possibilita' di
procedere, in qualsiasi momento, ad apposite verifiche e
controlli, anche di carattere ispettivo, circa l'osservanza
e la sussistenza dei suddetti obblighi e requisiti.
4. Entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore
del decreto di cui all'art. 8, comma 14, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti richiede, alle imprese
ferroviarie a cui ha rilasciato la licenza, le informazioni
necessarie ai fini della verifica della compatibilita'
della copertura assicurativa in loro possesso. In assenza
di tale copertura assicurativa, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, previo parere
dell'organismo di regolazione, accerta la compatibilita' di
eventuali garanzie a condizioni di mercato in possesso
delle imprese stesse con quanto stabilito nel decreto di
cui all'art. 8, comma 14. Le imprese sono tenute a
rispondere entro trenta giorni dalla richiesta. Delle
risultanze di tale verifica e' data comunicazione
all'Agenzia ferroviaria europea, con le modalita' previste
nel regolamento (UE) 2015/171 del 4 febbraio 2015, di cui
all'art. 17, paragrafo 5, della direttiva 2012/34/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio. Per le imprese
ferroviarie dotate di licenza nazionale passeggeri si
deroga a tale comunicazione all'Agenzia ferroviaria
europea.
5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
revoca la licenza se accerta la mancanza dei titoli e dei
requisiti per il suo rilascio, mentre ne sospende
l'efficacia quando esiste un dubbio fondato circa la loro
effettiva sussistenza, per un periodo non superiore a
trenta giorni, per l'effettuazione dei necessari
accertamenti.
6. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
qualora constati che sussistono fondati dubbi circa il
mantenimento, da parte di un'impresa ferroviaria cui
l'autorita' di un altro Stato membro ha rilasciato una
licenza, dei requisiti previsti per il possesso della
stessa dalla direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, ne informa immediatamente tale autorita'.
7. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
puo' rilasciare una licenza temporanea per il tempo
necessario alla riorganizzazione dell'impresa ferroviaria,
comunque non superiore al periodo di sei mesi dalla data di
rilascio, purche' non sia compromessa la sicurezza del
servizio di trasporto, quando la sospensione o la revoca
della licenza sono state determinate dal mancato possesso
dei requisiti di capacita' finanziaria.
8. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
puo' sospendere la licenza o richiedere la conferma
dell'istanza di rilascio quando l'impresa ferroviaria
sospende l'attivita' per oltre sei mesi o non la inizia
decorsi sei mesi dal rilascio della licenza. L'impresa
ferroviaria puo' chiedere la concessione di un termine piu'
lungo di sei mesi per l'inizio dell'attivita', in
considerazione della specificita' dei servizi prestati. La
proroga puo' essere richiesta contestualmente alla
presentazione della domanda di licenza o successivamente al
rilascio della licenza stessa. In entrambi i casi, la
richiesta di proroga deve essere adeguatamente motivata con
gli elementi necessari alla valutazione delle cause del
ritardo di inizio attivita'.
9. Non possono essere richieste proroghe per l'inizio
di attivita' superiori a due anni o proroghe successive, la
cui somma temporale superi il periodo di due anni. Il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo',
inoltre, sospendere o revocare d'ufficio la licenza di
quelle imprese ferroviarie che nei due anni di inattivita'
non abbiano mai presentato istanza per il rilascio del
certificato di sicurezza all'Agenzia nazionale per la
sicurezza delle ferrovie. Tale prolungata inattivita' od
assenza di attivazione del predetto procedimento di
certificazione costituisce mancanza dei requisiti di
competenza professionale di cui all'art. 8, comma 9.
10. Le imprese ferroviarie, durante il periodo di
proroga o di sospensione dell'attivita', devono informare,
in modo puntuale e con cadenza semestrale, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, trasmettendo un
rapporto sullo stato di avanzamento delle iniziative
propedeutiche all'inizio di attivita', indicando eventuali
modifiche societarie ed eventuali criticita' sopravvenute,
al fine di consentire al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti di valutare il rispetto della data prevista
di inizio delle attivita'.
11. L'impresa ferroviaria e' tenuta a richiedere la
conferma della licenza nel caso in cui siano sopravvenute
modifiche della configurazione giuridica dell'impresa
stessa e, in particolare, nei casi di fusione,
incorporazione o acquisizione del controllo societario da
parte di un altro soggetto. L'impresa ferroviaria che
richiede la conferma puo' continuare l'attivita', a meno
che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
sospenda, con provvedimento motivato, l'efficacia della
licenza gia' rilasciata, se ritiene compromessa la
sicurezza del servizio di trasporto.
12. Nei casi di cui al comma 11, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti chiede evidenza, altresi',
della permanenza delle condizioni per il rilascio del
titolo autorizzatorio di cui all'art. 131, comma 1, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, con particolare riferimento
alla condizione di reciprocita', qualora si tratti di
imprese aventi sede all'estero o loro controllate, ai sensi
dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
13. L'impresa ferroviaria, che intende estendere o
modificare in modo rilevante la propria attivita', deve
chiedere la revisione della licenza.
14. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
puo' revocare la licenza quando l'impresa ferroviaria
risulta assoggettata ad una procedura concorsuale e mancano
realistiche possibilita' di una soddisfacente
ristrutturazione entro un ragionevole periodo di tempo.
15. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
comunica immediatamente all'Agenzia ferroviaria europea,
all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie ed al
gestore dell'infrastruttura ferroviaria i provvedimenti di
revoca, sospensione o modifica delle licenze adottati.
L'Agenzia ferroviaria europea informa le autorita' preposte
al rilascio delle licenze degli altri Stati membri. Per la
licenza nazionale passeggeri si deroga a tale comunicazione
all'Agenzia ferroviaria europea.
16. Le imprese titolari di licenza sono tenute a
fornire, con cadenza annuale, i seguenti elementi
informativi al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti:
a) bilanci consolidati dell'anno;
b) rapporto riassuntivo del traffico e dei servizi
prestati;
c) relazione contenente gli elementi di verifica del
controllo di qualita' attuato e del livello di
soddisfazione della clientela raggiunto nonche' i ritardi
realizzati ed i rimborsi erogati.
Art. 10 (Certificato di sicurezza). - 1. Al fine di
garantire il sicuro e affidabile espletamento dei servizi
ferroviari, il certificato di sicurezza di cui al decreto
legislativo 10 agosto 2007, n. 162, attesta la conformita'
alle normative nazionali ed europee, per quanto riguarda i
requisiti tecnici e operativi specifici per i servizi
ferroviari e i requisiti di sicurezza relativi al
personale, al materiale rotabile e all'organizzazione
interna dell'impresa, con particolare riguardo agli
standard in materia di sicurezza della circolazione ed alle
disposizioni e prescrizioni emanate per le singole linee e
per i singoli servizi.
2. E' facolta' dell'impresa richiedere il rilascio del
certificato di sicurezza prima del rilascio della licenza.
3. La disposizione di cui all'art. 27, comma 4, del
decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, si applica sino
alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art.
1, comma 6. Decorso tale termine, il certificato di
sicurezza e' rilasciato dall'Agenzia nazionale per la
sicurezza delle ferrovie.".
- La legge 7 dicembre 2000, n. 383, reca: «Disciplina
delle associazioni di promozione sociale.»;
- La legge 11 agosto 1991, n. 266, reca: «Legge-quadro
sul volontariato.»;
- La legge 11 agosto 2014, n. 125, reca: «Disciplina
generale sulla cooperazione internazionale per lo
sviluppo.»;
- La legge 8 novembre 1991, n. 381, reca: «Disciplina
delle cooperative sociali.».
 
Art. 6
Condizioni di sicurezza della circolazione

1. Sulle tratte ferroviarie ad uso turistico possono circolare i rotabili ordinari e i rotabili storici e turistici iscritti nella sezione di cui al comma 3 dell'articolo 3.
2. Al fine di garantire la sicurezza della circolazione ferroviaria sulle tratte di cui all'articolo 2, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie determina, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i livelli di sicurezza che, in relazione alle caratteristiche della tratta ferroviaria, dei rotabili e del servizio di trasporto, devono essere garantiti, indicando un elenco di possibili misure compensative o mitigative del rischio. Il gestore dell'infrastruttura di cui all'articolo 4 definisce, con specifiche istruzioni tecniche e operative, le misure compensative o mitigative del rischio da adottare, individuandole nell'ambito di quelle indicate dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie ovvero prevedendone altre equivalenti in relazione ai livelli di sicurezza. Il gestore dell'infrastruttura trasmette per via telematica le istruzioni tecniche e operative all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, che, entro trenta giorni, puo' richiedere modifiche o integrazioni, sulla base di una puntuale analisi che evidenzi l'inadeguatezza delle stesse rispetto ai livelli di sicurezza da garantire. In assenza di richieste di modifiche o integrazioni, trascorso il termine di cui al periodo precedente, le istruzioni tecniche e operative stabilite dal gestore dell'infrastruttura sono adottate dal soggetto che ha in gestione i servizi di trasporto turistico ai sensi dell'articolo 5.
 
Art. 7

Circolazione dei rotabili storici e turistici sull'infrastruttura
ferroviaria nazionale

1. Al fine di svolgere il servizio di trasporto sulle tratte ferroviarie ad uso turistico, i rotabili iscritti nella sezione di cui al comma 3 dell'articolo 3 possono circolare anche su tratti dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e regionale, previa disponibilita' della relativa traccia oraria.
2. L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie stabilisce le misure di sicurezza che devono essere adottate per la circolazione dei rotabili storici e turistici sull'infrastruttura ferroviaria nazionale e regionale, determinando misure per la circolazione equivalenti in termini di sicurezza complessiva a quelle prescritte per la circolazione dei rotabili ad uso commerciale e che comunque devono garantire la piena operativita' dei rotabili storici unitamente a condizioni di marcia che rendano sostenibile e attrattiva l'offerta commerciale derivante dai viaggi turistici.
 
Art. 8
Convenzioni con associazioni e organizzazioni di volontariato

1. I soggetti che hanno in gestione i servizi di trasporto turistico e le attivita' commerciali connesse di cui all'articolo 5 possono avvalersi, tramite apposite convenzioni, della collaborazione di associazioni e organizzazioni di volontariato che abbiano specifica esperienza e competenza nei settori ferroviario, turistico, culturale e ambientale. Le convenzioni possono prevedere la partecipazione delle associazioni e organizzazioni a percorsi formativi organizzati dai soggetti di cui all'articolo 5.
 
Art. 9
Attivita' di promozione e valorizzazione del territorio

1. I gestori dei servizi e delle attivita' di cui all'articolo 5 assicurano l'integrazione delle iniziative turistico-ricreative connesse ai servizi con le attivita' di promozione e valorizzazione del territorio svolte dagli enti locali interessati.
 
Art. 10
Ferrocicli

1. La circolazione dei veicoli a pedalata naturale o assistita in possesso dei requisiti tecnici definiti dalle norme UNI puo' essere consentita sulle linee ferroviarie dismesse o sospese, con modalita' definite dal proprietario o dal gestore dell'infrastruttura, evitando comunque ogni forma di promiscuita' con la circolazione dei treni.
 
Art. 11
Clausola di invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 agosto 2017

MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
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