Gazzetta n. 197 del 24 agosto 2017 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 31 luglio 2017 |
Revoca dell'amministratore unico della «Cooperativa edile Bergantino - Societa' cooperativa», in Empoli e nomina del commissario governativo. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali
Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, secondo comma; Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»; Viste le risultanze del verbale di revisione effettuata nei confronti della societa' cooperativa «Cooperativa edile Bergantino - Societa' cooperativa» con sede in Empoli (Firenze) concluso in data 24 novembre 2016 e del successivo accertamento ispettivo concluso in data 21 marzo 2017 con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; Tenuto conto che dall'esame delle citate risultanze ispettive e' emerso che la cooperativa era stata diffidata a sanare nel termine di 90 giorni le irregolarita' riscontrate in sede di rilevazione e che, in sede di accertamento risultavano permanere talune gravi irregolarita', e piu' precisamente: la cooperativa non aveva modificato lo statuto sociale con particolare riferimento agli articoli 4 (scopo sociale), 6 (ammissione a socio di persone non fisiche) e non aveva provveduto ad inserire i criteri per la ripartizione dei ristorni ai sensi dell'art. 2521 del codice civile; la cooperativa non aveva effettuato il cambio di categoria di appartenenza presso l'Albo delle societa' cooperative, risultando iscritta nella categoria delle cooperative edilizie e di abitazione mentre svolge l'attivita' tipica delle cooperative di produzione e lavoro; la cooperativa non ha depositato il regolamento interno ai sensi della legge n. 142/2001 presso la competente DTL; la cooperativa non ha versato il contributo biennale 2015/2016 con sanzione per ritardato pagamento ed interessi legali e il contributo di cui all'art. 11 della legge n. 59/1992 relativamente agli esercizi 2014 e 2015; l'assemblea dei soci non ha deliberato in ordine al compenso o alla gratuita' delle cariche sociali; Vista la nota n. 214916, trasmessa via pec in data 8 giugno 2017, con la quale e' stato comunicato alla cooperativa l'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-sexiesdecies del codice civile; Tenuto conto che la nota di cui sopra e' risultata correttamente consegnata nella casella di posta elettronica certificata della cooperativa e che non risultano pervenute controdeduzioni in ordine a tale comunicazione di avvio del procedimento; Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; Visto il parere favorevole espresso all'unanimita' dal Comitato centrale per le cooperative in data 6 luglio 2017; Considerata la specifica peculiarita' della procedura di gestione commissariale, disposta ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies del codice civile che prevede che l'Autorita' di vigilanza, in caso di irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli amministratori e ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata dell'incarico; Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide sul principio di autodeterminazione della cooperativa, che viene disposto di prassi per un periodo di sei mesi, salvo eccezionali motivi di proroga; Tenuto conto, altresi', che tali ragioni rendono necessaria la massima tempestivita' nel subentro nella gestione affinche' il professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente e proceda rapidamente alla sua regolarizzazione; Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario nell'ambito dei soggetti iscritti nella banca dati del Ministero, articolata su base regionale, sulla base delle attitudini professionali e dell'esperienza come risultanti dai relativi curricula e dalla disponibilita' all'assunzione dell'incarico preventivamente acquisita, al fine di garantire una tempestiva ed efficace assunzione di funzioni da parte del professionista prescelto, funzionale alle specificita' della procedura come sopra illustrata; Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal curriculum vitae dell'avv. Antonio Di Giovanni;
Decreta:
Art. 1
L'amministratore unico della societa' cooperativa «Cooperativa edile Bergantino - Societa' cooperativa» con sede in Empoli (Firenze) - codice fiscale 06440540489, costituita in data 26 marzo 2014, e' revocato. |
| Art. 2
L'avv. Antonio Di Giovanni nato a Firenze il 6 ottobre 1965 (codice fiscale DGVNTN65R06D612A), ivi domiciliato in via Agnolo Poliziano n. 17 e' nominato commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di 6 (sei) mesi a decorrere dalla data del presente decreto. |
| Art. 3
Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovra' provvedere alla regolarizzazione dell'ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia. |
| Art. 4
Il compenso spettante al commissario governativo sara' determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente provvedimento potra' essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale. Roma, 31 luglio 2017
Il direttore generale: Moleti |
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