Gazzetta n. 197 del 24 agosto 2017 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 31 luglio 2017 |
Revoca del consiglio di amministrazione della «Cooperativa edilizia La Capannina - Societa' cooperativa a proprieta' indivisa», in Torino e nomina del commissario governativo. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali
Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, comma 2; Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013 «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»; Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria effettuata nei confronti della societa' cooperativa «Cooperativa edilizia La Capannina - Societa' cooperativa a proprieta' indivisa», con sede in Torino conclusa in data 3 maggio 2016 e del successivo accertamento ispettivo concluso in data 7 luglio 2016 con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale cui all'art. 2545-sexiesdecies del codice civile nonche' le risultanze del successivo supplemento di verifica ispettiva concluso in data 3 aprile 2017 con la conferma del provvedimento gia' proposto in sede di ispezione straordinaria; Preso atto che dalle citate risultanze dell'ispezione straordinaria si rileva che l'ente, diffidato a sanare le irregolarita' riscontrate in sede di rilevazione nel termine di quarantacinque giorni, in sede di accertamento ispettivo non aveva dato prova dell'effettivo superamento di tali irregolarita' e per questo motivo avevano proposto l'adozione del provvedimento di gestione commissariale; Tenuto conto che in data 21 ottobre 2016, il presidente della cooperativa faceva pervenire a questa Direzione generale una nota di controdeduzioni in ordine alle risultanze ispettive nella quale dichiarava che gran parte delle irregolarita' erano state sanate o in corso di risoluzione; Tenuto conto che in data 17 novembre 2016 questa Direzione generale predisponeva un supplemento ispettivo al fine di verificare quanto dichiarato dal legale rappresentante nella citata nota controdeduzioni; Considerato che dall'esame delle risultanze dei verbali di supplemento di verifica ispettiva e' emerso che la cooperativa - diffidata a sanare le irregolarita' riscontrate in sede di supplemento di verifica nel termine di sessanta giorni - in sede di accertamento di supplemento di verifica evidenziava il permanere di talune gravi irregolarita' e piu' precisamente: 1) mancata convocazione di una nuova assemblea per l'approvazione dei punti inseriti all'ordine del giorno nelle assemblee del 25 luglio 2016 e del 29 settembre 2016 (approvazione del bilancio d'esercizio 2015 e rinnovo cariche sociali), che risultano nulle per essere state approvate per la quasi totalita' da soci non assegnatari e, quindi, non interessati allo scambio mutualistico; 2) i soci assegnatari non sono risultati messi a conoscenza dell'avvenuto svolgimento dell' ispezione, come previsto dall'art. 17 del decreto legislativo n. 220/2002 attesa la mancata convocazione di una ulteriore assemblea; 2) redazione dei verbali dell'organo sovrano in maniera non conforme e non contestuale all'effettivo svolgimento delle assemblee; 3) mancata esibizione da parte dell'organo amministrativo del libro soci e del libro dei verbali delle adunanze ai soci che ne avevano avanzata richiesta, in contrasto con le previsioni dell'art. 2476 del codice civile; 4) non corretta emissione delle fatture relative agli affitti degli alloggi che non evidenziano gli importi relativi ai singoli soci ma soltanto un generico totale complessivo; 5) ingiustificato mancato versamento all'erario delle ritenute riferibili agli interessi previsti dal Fondo di mutualita' stante la disponibilita' di liquidita' dell'ente, bilanci chiusi con utile d'esercizio e la verifica degli estratti conto bancari con saldo positivo; 7) omessa esibizione della ricevuta della presentazione del modello 770 comprovante il versamento dei citati interessi; 6) assenza di idonea informativa ai soci in merito ai versamenti effettuati a fronte delle quote FIP e dei successivi versamenti effettuati dalla cooperativa alla Regione Piemonte; 7) pagamento anticipato di rate di mutuo in data antecedente all'erogazione dello stesso da parte dell'istituto mutuante; Vista la nota n. 0215133 dell'8 giugno 2017 con la quale questa Direzione generale, sulla base delle citate risultanze ispettive, ha comunicato, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale; Vista la nota pervenuta in data 14 giugno 2017 ed acquisita con il numero di protocollo 0224300 la cooperativa ha avanzato richiesta di accesso agli atti, finalizzata a predisporre adeguata risposta di controdeduzioni; Vista la nota n. 0240762 del 22 giugno 2017 con la quale ha manifestato la propria disponibilita' all'accesso ed ha richiesto di ricevere - entro il termine di cinque giorni - un elenco analitico della documentazione richiesta atteso che la richiesta avanzata dall'ente risultava del tutto generica; Vista la nota pervenuta in data 26 giugno 2017 ed acquisita con il numero di protocollo 251271, con la quale la cooperativa ha trasmesso le proprie controdeduzioni in ordine all'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale; Considerato che le predette controdeduzioni, non recano affermazioni attestanti il superamento delle irregolarita' gestorie oggetto, in particolare, del verbale di supplemento di verifica straordinaria del 3 aprile 2017 ma si riferiscono ad una situazione di fatto e di diritto della cooperativa pressoche' identica a quella riscontrata dagli ispettori, nella loro qualita' di pubblici ufficiali i cui atti ed accertamenti fanno fede fino a querela di falso ex art. 2700 del codice civile, senza dichiarare di aver apportato alcun sostanziale miglioramento alle gravi carenze gestionali rilevate; Considerato, infatti, che le controdeduzioni del 26 giugno 2017, cui e' allegata anche una informativa generale ai soci del 26 aprile 2017, non risultano suscettibili di far mutare l'orientamento dell'amministrazione in ordine all'adozione del provvedimento proposto in sede ispettiva in quanto le stesse, anziche' confutare le contestazioni contenute nella comunicazione di avvio del procedimento, confermano la permanenza di gravi irregolarita' gestionali atteso che dalle stesse si rileva: 1) la mancata dimostrazione dell'avvenuta regolare convocazione di una nuova assemblea per l'approvazione dei punti inseriti all'ordine del giorno nelle assemblee del 25 luglio 2016 e del 29 settembre 2016; tale dato emerge per tabulas a pag. 2, punto 6, della informativa ai soci del 26 aprile 2017 laddove si dichiara che «sara' convocata una nuova assemblea per l'approvazione del bilancio 2016 e per l'aggiornamento delle cariche sociali» nonche', sempre per tabulas, a pag. 3, sesto capoverso, delle controdeduzioni del 26 giugno 2017, ove si afferma espressamente di aver accolto le dimissioni di alcuni soci non assegnatari ad eccezione di quelle di quei soci non assegnatari che sono componenti del C.d.A. della cooperativa; 2) la volonta' della cooperativa di mantenere immutata la attuale composizione del C.d.A. e la disponibilita' in futuro (e, allo stato, ripetesi, non ancora avvenuto) di inserire nel C.d.A. anche soci assegnatari. Quanto detto in merito all'attuale accoglimento delle dimissioni di soci non assegnatari, avvalora le contestazioni degli ispettori e della comunicazione di avvio del procedimento in ordine alla nullita' delle deliberazioni assembleari assunte in maggioranza da soci non assegnatari e non giova in alcun modo affermare (punto 1, pag. 2 delle controdeduzioni) che sulla validita' dell'assemblea del 25 luglio 2016 penderebbe un giudizio di merito dinanzi al giudice ordinario, posto che anche la conferma degli effetti delle predette deliberazioni assembleari tra le parti di quel determinato giudizio non precluderebbe, a chiunque ne abbia interesse e con azione imprescrittibile, di far accertare in altro giudizio la nullita' delle stesse. Infatti, a norma dell'art. 2909 del codice civile, il giudicato ha effetto limitato alle sole parti del giudizio, ai loro eredi o ai loro aventi causa; 3) l'espressa conferma al punto 1 a pag. 2 delle controdeduzioni, della redazione dei verbali dell'organo sovrano in maniera non contestuale all'effettivo svolgimento delle assemblee, che viene giustificata come costante «prassi» laddove, invece, la redazione intempestiva dei verbali di assemblea deve essere eccezionale e motivata e presuppone l'esistenza di verbali «tempestivi», realizzati su fogli liberi e che rappresentano una minuta, che devono poi riportarsi sul libro dei soci atteso che il momento ha rilievo in quanto e' quello dal quale decorrono i termini per le impugnazioni; 4) il difetto di allegazione sul punto nelle controdeduzioni relativo alla reticenza da parte dell'organo amministrativo a dare seguito alle richieste di esibizione del libro soci e del libro dei verbali delle adunanze da parte dei soci, in contrasto con le previsioni dell'art. 2476 del codice civile; viene solo apoditticamente smentito quanto rilevato dagli ispettori; 5) la permanenza della irregolarita' relativa alla non corretta emissione delle fatture sugli affitti degli alloggi, in quanto non puo' obiettivamente dimostrare il contrario la mera allegazione alle controdeduzioni del 26 giugno 2017, di una generica fattura riguardante un solo socio e non gia' la totalita' di tutti i soci della cooperativa; 6) il mancato superamento della irregolarita', accertata dagli ispettori, relativa al mancato versamento all'erario delle ritenute riferibili agli interessi previsti dal Fondo di mutualita' nonche' alla omessa presentazione del modello 770 comprovante il versamento degli interessi viene confermato al punto al punto 5 di pag. 2 delle citate controdeduzioni; 7) la mancanza di idonea informativa in merito ai versamenti effettuati dai soci a fronte delle quote FIP e dei successivi versamenti effettuati dalla cooperativa alla Regione Piemonte, posto che la cooperativa non fornisce alcun documento a sostegno delle proprie, invero apodittiche, affermazioni contenute al punto 6 di pag. 2 delle controdeduzioni; 8) il pagamento anticipato di mutui in data antecedente all'erogazione degli stessi da parte dell'istituto mutuante viene confermato al punto 7 di pag. 3 delle controdeduzioni del 26 giugno 2017; Vista la nota pervenuta in data 6 giugno 2017 ed acquisita con il numero di protocollo 210345 con la quale il presidente ha comunicato di aver informato i soci in ordine alla prossima convocazione dell'assemblea per i giorni 28 e 29 giungo 2017, rispettivamente in prima ed in seconda convocazione; Vista la nota pervenuta il 26 giugno 2017 ed acquisita con il numero di protocollo 248819 recante una dichiarazione con la quale i soci dichiarano di non approvare l'ordine del giorno dell'assemblea convocata per il 29 giugno 2017 e ne chiedono il rinvio; Vista altresi' la nota pervenuta via pec in data 19 luglio 2017 ed acquisita al numero di protocollo 307118, con la quale il presidente del CdA , integrando la sopra citata nota di controdeduzioni del 26 giugno 2017, ha manifestato acquiescenza rispetto all'emanando provvedimento di gestione commissariale; Considerato che le risultanze istruttorie e quanto sopra riportato evidenziano una situazione di irregolarita' gestionale che rende necessaria l'adozione del provvedimento di gestione commissariale proposto al termine dell'ispezione straordinaria e confermato al termine del supplemento di verifica ispettiva; Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; Visto il parere favorevole espresso all'unanimita' dal Comitato centrale per le cooperative in data 6 luglio 2017; Considerata la specifica peculiarita' della procedura di gestione commissariale, disposta ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies del codice civile che prevede che l'autorita' di vigilanza, in caso di irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli amministratori e ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata dell'incarico; Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio, che incide sul principio di autodeterminazione della cooperativa, che viene disposta di prassi per un periodo di sei mesi, salvo eccezionali motivi di proroga; Tenuto conto, altresi', che tali ragioni rendono necessaria la massima tempestivita' nel subentro nella gestione affinche' il professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente e proceda rapidamente alla sua regolarizzazione; Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario nell'ambito dei soggetti iscritti nella banca dati del Ministero, articolata su base regionale, sulla base delle attitudini professionali e dell'esperienza come risultanti dai relativi curricula e dalla disponibilita' all'assunzione dell'incarico preventivamente acquisita, al fine di garantire una tempestiva ed efficace assunzione di funzioni da parte del professionista prescelto, funzionale alle specificita' della procedura come sopra illustrata; Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal curriculum vitae del dott. Pier Luigi Passoni;
Decreta:
Art. 1
Il consiglio di amministrazione della societa' cooperativa «Cooperativa edilizia La Capannina - Societa' cooperativa a proprieta' indivisa», con sede in Torino - codice fiscale 02303760017, costituita in data 26 ottobre 1978, e' revocato. |
| Art. 2
Il dott. Pier Luigi Passoni, nato a Torino il 9 settembre 1965, ivi residente in via Arsenale n. 35 (codice fiscale PSSPLG65P09L219K), e' nominato commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di 6 (sei) mesi a decorrere dalla data del presente decreto. |
| Art. 3
Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovra' provvedere alla regolarizzazione dell'ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia. |
| Art. 4
Il compenso spettante al commissario governativo sara' determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente provvedimento potra' essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale. Roma, 31 luglio 2017
Il direttore generale: Moleti |
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