Gazzetta n. 199 del 26 agosto 2017 (vai al sommario)
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
COMUNICATO
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Prelectal»


Estratto determina AAM/PPA n. 780/2017 del 12 luglio 2017

Modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo al fine di implementare le modifiche sottomesse nel febbraio 2014 per l'indapamide.
Modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo al fine di implementare le modifiche approvate ad agosto 2013 per il perindopril.
Modifiche di adeguamento del RCP, FI ed etichette all'ultimo formato QRD relativamente al medicinale PRELECTAL nelle seguenti forme e confezioni:
A.I.C. n. 034234233 - «2.5 mg+0.625 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in contenitore pp;
A.I.C. n. 034234245 - «2.5 mg+0.625 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in contenitore pp;
A.I.C. n. 034234258 - «2.5 mg+0.625 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in contenitore pp;
A.I.C. n. 034234260 - «2.5 mg+0.625 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in contenitore pp;
A.I.C. n. 034234272 - «2.5 mg+0.625 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in contenitore pp;
A.I.C. n. 034234284 - «2.5 mg+0.625 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in contenitore pp;
A.I.C. n. 034234296 - «2.5 mg+0.625 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in contenitore pp;
A.I.C. n. 034234308 - «2.5 mg+0.625 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in contenitore pp;
A.I.C. n. 034234310 - «2.5 mg+0.625 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in contenitore pp;
A.I.C. n. 034234322 - «2.5 mg+0.625 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in contenitore pp;
A.I.C. n. 034234334 - «5 mg+1.25 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in contenitore pp;
A.I.C. n. 034234346 - «5 mg+1.25 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in contenitore pp;
A.I.C. n. 034234359 - «5 mg+1.25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in contenitore pp;
A.I.C. n. 034234361 - «5 mg+1.25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in contenitore pp;
A.I.C. n. 034234373 - «5 mg+1.25 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in contenitore pp;
A.I.C. n. 034234385 - «5 mg+1.25 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in contenitore pp;
A.I.C. n. 034234397 - «5 mg+1.25 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in contenitore pp;
A.I.C. n. 034234409 - «5 mg+1.25 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in contenitore pp;
A.I.C. n. 034234411 - «5 mg+1.25 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in contenitore pp;
A.I.C. n. 034234423 - «5 mg+1.25 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in contenitore pp.
Procedura: FR/H/0131/001-004/II/085/G.
Titolare A.I.C.: I.F.B. Stroder S.r.l.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.
2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti gia' prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 1, comma 2, della determina a firma del Direttore generale AIFA concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali», n. 371 del 14 aprile 2014, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
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