Gazzetta n. 200 del 28 agosto 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 8 giugno 2017
Attuazione, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, della legge n. 234/2012, della direttiva 2012/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2012, che modifica la direttiva 89/666 CEE del Consiglio e le direttive 2005/56/CE e 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista direttiva 2012/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2012, che modifica la direttiva 89/666/CEE del Consiglio e le direttive 2005/56/CE e 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese;
Visto, in particolare, l'art. 5, paragrafo 2, della citata direttiva, ai sensi del quale gli Stati membri adottano, entro due anni dall'adozione di atti di esecuzione di cui all'art. 4-quater della direttiva 2009/101/CE, pubblicano e applicano le disposizioni necessarie per conformarsi: all'art. 1, paragrafi 3 e 4, e all'art. 5-bis della direttiva 89/666/CEE; all'art. 13 della direttiva 2005/56/CE; all'art. 3, paragrafo 1, secondo comma, all'art. 3-ter, all'art. 3-quater, all'art. 3-quinquies e all'art. 4-bis, paragrafi da 3 a 5, della direttiva 2009/101/CE;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) del citato art. 4-quater della direttiva 2009/101/CE, 2015/884 della Commissione, dell'8 giugno 2015, che stabilisce le specifiche tecniche e le procedure necessarie per il sistema di interconnessione dei registri introdotto dalla direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto l'art. 36, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, secondo cui alle norme dell'Unione europea non autonomamente applicabili, che modificano modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive gia' recepite nell'ordinamento nazionale e' data attuazione, nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia, che ne da' tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei;
Viste le competenze riconosciute a questa amministrazione dall'art. 28, comma 1, lettera «c», del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di tenuta del registro delle imprese;
Visto, altresi', l'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, secondo cui il modello per la tenuta del registro delle imprese e' approvato con decreto del Ministero dell'industria, da intendersi oggi come Ministero dello sviluppo economico;
Ritenuto necessario dettare disposizioni per conformare l'ordinamento nazionale alle previsioni recate dal sopra richiamato art. 5, paragrafo 2, della direttiva 2012/17/UE;

Decreta:

Art. 1
Partecipazione del registro delle imprese italiano al sistema di
interconnessione dei registri delle imprese unionali

1. Al fine di consentire l'interscambio di dati tra il registro delle imprese italiano e i registri delle imprese unionali nell'ambito del sistema di interconnessione dei registri delle imprese previsto dalla direttiva 2012/17/UE gli uffici del registro delle imprese provvederanno:
a) a dare pubblicita' alle succursali, presenti sul territorio italiano, di societa' aventi sede legale in altri Paesi membri, mediante il sistema di interconnessione dei registri delle imprese unionali («business registers interconnection system», di seguito indicato anche come «BRIS») (art. 1, paragrafo 3, della direttiva 89/666/CEE);
b) all'assegnazione, a ciascuna di tali succursali, di un «identificativo unico», che consenta di identificarle in modo inequivocabile nell'ambito del citato BRIS, e determinato secondo le modalita' previste dalla citata direttiva 2012/17/UE (art. 1, paragrafo 4, della direttiva 89/666/CEE);
c) alla ricezione immediata, mediante il BRIS, sulla posizione in cui sono iscritte le succursali di cui alla lettera a), delle informazioni concernenti l'apertura o la chiusura di procedimenti di insolvenza o liquidazione di societa' iscritte nei registri delle imprese di altri Paesi membri, nonche' delle informazioni concernenti la cancellazione delle societa' in ultimo citate. Tale interscambio di informazioni avviene tra i registri delle imprese interessati a titolo gratuito e garantisce che nel caso in cui una societa' sia stata sciolta o cancellata dal registro, anche le sue succursali siano cancellate nei registri di rispettiva iscrizione, salvo, nel caso dello scioglimento, che sia stata prevista la prosecuzione dell'attivita' d'impresa, ai sensi dell'art. 2490, comma 5, del codice civile, secondo modalita' tali che non risultano incompatibili con la persistenza di tali succursali (art. 5-bis della direttiva 89/666/CEE);
d) all'interscambio dati, attraverso il BRIS, nel caso di fusione transfrontaliera, in modo che dal registro delle imprese unionale in cui risulta iscritta la societa' derivante da tale fusione, sia data notizia, ai registri delle imprese in cui risultano iscritte le societa' che hanno partecipato alla fusione, che la nuova societa' e' divenuta efficace, e che quindi risulta possibile procedere alla cancellazione, nei precedenti registri di iscrizione, delle societa' confluite nel nuovo soggetto (art. 13 della direttiva 2005/56/CE);
e) all'attribuzione di un «identificativo unico» alle societa' di capitali iscritte nel registro delle imprese italiano, che consenta di identificarle in modo inequivocabile nell'ambito del BRIS, determinato secondo le modalita' previste dalla ripetuta direttiva 2012/17/UE (art. 3, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2009/101/CE);
f) alla messa a disposizione degli atti e delle notizie relative alle societa' di capitali previsti dall'art. 2 della direttiva 2009/101/CE, iscritti nel registro delle imprese nazionale, attraverso il BRIS, in un formato standard conforme alle previsioni della direttiva 2012/17/UE, e con indicizzazione dei dati ed atti stessi in tutte le lingue dei Paesi membri, per una consultazione in tempo reale dei dati ed atti in parola su tutto il territorio dell'Unione (art. 3-ter della direttiva 2009/101/CE);
g) all'applicazione di diritti di segreteria per il rilascio attraverso il BRIS degli atti e delle indicazioni previsti dal presente decreto stabiliti, modificati e aggiornati con le modalita' di cui all'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, fatta salva la gratuita' dell'acquisizione, attraverso il BRIS, dei seguenti dati relativi alle societa' di capitali iscritte nel registro delle imprese nazionale: 1) denominazione della societa'; 2) sede legale della societa'; numero di iscrizione nel registro delle imprese (art. 3-quater della direttiva 2009/101/CE);
h) alla condivisione senza indugio, attraverso il BRIS, delle notizie concernenti l'apertura o la chiusura di procedimenti di liquidazione o insolvenza di societa' di capitali iscritte nel registro delle imprese nazionale, nonche' delle notizie concernenti la cancellazione delle medesime societa' da detto registro. L'interscambio di tali dati con i registri delle imprese unionali in cui sono iscritte succursali delle societa' interessate avviene a titolo gratuito (art. 3-quinquies della direttiva 2009/101/CE);
i) all'adeguamento del registro delle imprese italiano al fine della sua interoperabilita' con gli altri registri delle imprese unionali, all'interno del BRIS, attraverso la piattaforma centrale europea di cui alla direttiva 2012/17/UE (art. 4-bis, paragrafo 3, della direttiva 2009/101/CE);
l) alla eventuale istituzione di punti di accesso opzionali al BRIS, la cui creazione e la cui modifica va immediatamente notificata alla Commissione (art. 4-bis, paragrafo 4, della direttiva 2009/101/CE);
m) all'accesso ai dati e agli atti contenuti nel BRIS attraverso il portale europeo della giustizia elettronica e gli eventuali punti di accesso opzionali richiamati alla lettera l) (art. 4-bis, paragrafo 5, della direttiva 2009/101/CE).
 
Art. 2

Entrata in vigore

1. Le disposizioni recate dal presente decreto acquisiscono efficacia il giorno successivo alla pubblicazione del decreto stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la pubblica amministrazione.
Roma, 8 giugno 2017

Il Ministro: Calenda

Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2017 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 739
 
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