Gazzetta n. 200 del 28 agosto 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 1 agosto 2017
Proroga e modifica dell'ordinanza contingibile e urgente 21 luglio 2011 e successive modificazioni, in materia di disciplina delle manifestazioni popolari, pubbliche o private, nelle quali vengono impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 32 della Costituzione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza», e successive modificazioni;
Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;
Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189, recante «Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonche' di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2003, concernente il «Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy», che recepisce l'accordo stipulato il 6 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e in particolare l'art. 8 del predetto accordo;
Vista l'ordinanza ministeriale 21 luglio 2009 recante «Disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 settembre 2009, n. 207;
Vista l'ordinanza ministeriale 21 luglio 2011 che sostituisce l'ordinanza ministeriale 21 luglio 2009 concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 settembre 2011, n. 210;
Vista l'ordinanza ministeriale 4 settembre 2013 recante «Proroga e modifica dell'ordinanza 21 luglio 2011, recante ordinanza contingibile e urgente che sostituisce l'ordinanza ministeriale 21 luglio 2009, concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 settembre 2013, n. 211;
Vista l'ordinanza ministeriale, 7 agosto 2014 di proroga e modifica dell'ordinanza 4 settembre 2013, recante «Proroga e modifica dell'ordinanza 21 luglio 2011, recante ordinanza contingibile e urgente che sostituisce l'ordinanza ministeriale 21 luglio 2009, concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 settembre 2014, n. 208;
Vista l'ordinanza ministeriale 3 agosto 2015, recante «Proroga dell'ordinanza 21 luglio 2011, come modificata da ultimo dall'ordinanza 7 agosto 2014, in materia di disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 settembre 2015, n. 208;
Vista l'ordinanza ministeriale 3 agosto 2016, recante «Proroga e modifica dell'ordinanza contingibile e urgente 21 luglio 2011 e successive modificazioni, in materia di disciplina delle manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 settembre 2016, n. 209;
Tenuto conto di quanto rilevato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con nota del 14 giugno 2016, n. 48024, circa l'impiego dei cavalli di razza purosangue inglese nelle manifestazioni non regolamentate secondo i requisiti di sicurezza dei percorsi aventi caratteristiche tecniche analoghe a quelle degli impianti autorizzati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per le corse al galoppo;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole forestali e ambientali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 31 gennaio 2013 concernente il «Trasferimento delle funzioni e delle risorse dell'ex ASSI al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 marzo 2013, n. 75;
Considerato che la commissione di esperti veterinari riunitasi in data 12 giugno 2017 presso il Ministero della salute con il compito di valutare le caratteristiche morfometriche degli equidi da impiegare nelle manifestazioni popolari pubbliche o private, ha, tra l'altro, fornito indicazioni per la definizione del concetto di corsa di velocita';
Tenuto conto del manuale operativo del Centro di Referenza nazionale per il benessere animale istituito presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna per il corretto svolgimento delle manifestazioni popolari in cui sono impiegati gli equidi;
Considerata la necessita' di censire a livello nazionale tali manifestazioni al fine di effettuare la valutazione dei rischi relativi alla salute e l'integrita' fisica degli animali impiegati;
Considerato che talune Regioni non hanno ancora dato piena attuazione a quanto previsto dall'art. 8 del citato Accordo 6 febbraio 2003 e che, pertanto, atteso il ripetersi, nelle manifestazioni non regolamentate, del verificarsi di incidenti che mettono a repentaglio la salute e l'integrita' fisica degli animali nonche' l'incolumita' dei fantini e degli spettatori presenti, e' opportuno mantenere le misure gia' previste a carattere generale a tutela della salute e dell'incolumita' pubblica nonche' della salute e del benessere degli equidi impiegati nelle manifestazioni popolari, pubbliche o aperte al pubblico;
Ritenuto necessario, nelle more dell'emanazione di una disciplina normativa organica in materia, regolamentare il settore delle manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi;

Ordina:

Art. 1
Modifiche all'ordinanza del Ministro della salute 21 luglio 2011 e
successive modificazioni

1. All'art. 1 dell'ordinanza del Ministro della salute 21 luglio 2011, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente «Ambito di applicazione»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «Sono escluse dal campo di applicazione della presente ordinanza le manifestazioni con equidi che si svolgono negli impianti e nei percorsi ufficialmente autorizzati dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali e dal CONI attraverso i propri organismi di riferimento e le organizzazioni riconosciute dallo stesso ivi compresi gli enti di promozione sportiva che includono nei propri statuti le discipline cui afferiscono le manifestazioni oggetto della presente ordinanza e che prevedono nei propri statuti, regolamenti o disciplinari, misure di sicurezza almeno equivalenti a quelle stabilite dalla presente ordinanza.».
2. All'art. 2, dell'ordinanza del Ministro della salute 21 luglio 2011, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «Nelle manifestazioni che prevedono corse di velocita', intese come corse al galoppo in cui la vittoria viene attribuita solo in base alla velocita' degli equidi, e' altresi' vietato l'utilizzo di cavalli di razza purosangue inglese;
b) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «5. La ASL competente per territorio garantisce, durante lo svolgimento della manifestazione e delle prove, la presenza di un veterinario ufficiale, il quale deve inviare, entro sette giorni dal termine della manifestazione, una scheda tecnica, compilata sulla base di un modello definito dalla Direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari all'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna - Centro di referenza per il benessere animale, il quale, entro il 30 giugno di ogni anno invia alla Direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute una relazione contenente la valutazione dei dati raccolti.».
3. All'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Ministro della salute 21 luglio 2011, e successive modificazioni, le parole: «dagli enti tecnici ASSI o FISE» sono sostituite dalle seguenti: «dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o dalla FISE».
4. All'allegato A dell'ordinanza del Ministro della salute 21 luglio 2011, e successive modificazioni, la lettera e) e' soppressa.
 
Art. 2
Proroga dell'ordinanza del Ministro della salute 21 luglio 2011 e
successive modificazioni

1. L'efficacia dell'ordinanza 21 luglio 2011, come modificata da ultimo dall'ordinanza 3 agosto 2016 e con le modifiche di cui all'art. 1, e' prorogata di dodici mesi a decorrere dal giorno della pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° agosto 2017

Il Ministro: Lorenzin

Registrata alla Corte dei conti il 10 agosto 2017 Ufficio controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 1817
 
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