Gazzetta n. 201 del 29 agosto 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 25 luglio 2017
Ri-registrazione, in seguito a procedura di valutazione in work-sharing volontario, di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva «1-Nad», a seguito della sua approvazione secondo il regolamento di esecuzione (UE) n. 786/2011 della Commissione del 5 agosto 2011.


IL DIRETTORE GENERALE
per l'Igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonche' i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;
Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;
Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei sottosegretari di Stato» e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;
Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il decreto ministeriale 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanita' animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;
Visto i decreti dirigenziali di ri-registrazione provvisoria all'immissione in commercio ed all'impiego dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva 1-NAD, di cui all'allegato al presente decreto;
Viste le domande presentate, in data 23 dicembre 2013 dall'Impresa L. Gobbi S.r.l., con sede legale in via B. Bosco n. 57, 16121 Genova, finalizzate alla ri-registrazione, ai sensi dell'art. 80 del regolamento (CE) n. 1107/2009, dei prodotti fitosanitari, contenenti la sostanza attiva 1-NAD, indicando l'Italia quale Stato membro relatore ai sensi della procedura di work-sharing volontario;
Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999 concernente «Determinazione delle tariffe relative all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari e copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta»;
Viste le richieste di modifiche minori della composizione contestuali alla suddetta domanda di ri-registrazione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 786/2011 della Commissione del 5 agosto 2011 recante approvazione della sostanza attiva 1-NAD fino al 31 dicembre 2021, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e che modifica l'allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011;
Visto il rapporto di ri-registrazione preliminare (draft registration report-DRR) messo a disposizione degli Stati membri, della Sezione consultiva per i fitosanitari di cui al decreto ministeriale 30 marzo 2016 e del richiedente, dallo Stato membro relatore Italia in data 22 agosto 2016;
Visti i commenti su detto rapporto di valutazione preliminare, formulati dagli Stati membri interessati, dagli esperti della Sezione consultiva per i fitosanitari di cui al decreto ministeriale 30 marzo 2016 e dal richiedente, ai sensi dell'art. 36, comma 1, del regolamento (CE) 1107/2009;
Considerato che la documentazione presentata dall'Impresa per la ri-registrazione dei prodotti fitosanitari in questione e' stata esaminata dallo Stato membro relatore Italia con esito favorevole cosi' come indicato nel rapporto di ri-registrazione conclusivo (registration report-RR);
Vista la nota dell'Ufficio in data 13 marzo 2017 con la quale e' stata richiesta la documentazione di completamento dell'iter autorizzativo;
Vista la nota del 28 marzo 2017, con la quale l'Impresa medesima ha presentato la documentazione di completamento dell'iter autorizzativo;
Ritenuto di ri-registrare fino al 31 dicembre 2021, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva 1-NAD, i prodotti fitosanitari di cui in allegato, valutati secondo i principi uniformi stabiliti dal regolamento (UE) n. 546/2011 della Commissione europea sulla base del dossier presentato conforme ai requisiti riportati nel regolamento (UE) n. 545/2011 e tenuto conto altresi' delle condizioni definite dalla direttiva 2006/39/CE;

Decreta:

Sono ri-registrati fino al 31 dicembre 2021 i prodotti fitosanitari riportati in allegato dell'Impresa L. Gobbi S.r.l., secondo la composizione, le condizioni e le colture riportate nelle etichette allegate al presente decreto.
Sono autorizzate le modifiche indicate per i prodotti fitosanitari riportate in allegato al presente decreto.
Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi e munite di classificazione conforme al regolamento (CE) n. 1272/2008.
E' fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformita' a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti la sostanza attiva componente.
Lo smaltimento delle scorte gia' immesse sul mercato con la precedente composizione alla data del presente decreto, per i prodotti fitosanitari inserito nell'allegato, e' consentito secondo le seguenti modalita':
6 mesi, per la commercializzazione da parte del titolare dell'autorizzazione e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;
12 mesi, per l'impiego da parte degli utilizzatori finali.
Lo smaltimento si applica ai lotti dei prodotti fitosanitari che riportano una data di preparazione immediatamente antecedente a quella del presente provvedimento.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.
I dati relativi ai suindicati prodotti sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it nella sezione «Banca dati».
Roma, 25 luglio 2017

Il direttore generale: Ruocco
 
Allegato

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