Gazzetta n. 201 del 29 agosto 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 2 agosto 2017
Riconoscimento del Consorzio di tutela Pesca e Nettarina di Romagna IGP e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Pesca e Nettarina di Romagna».


IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualita' dei prodotti agricoli ed alimentari;
Viste le premesse sulle quali e' fondato il predetto regolamento ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualita' e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;
Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea - legge comunitaria 1999;
Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526 ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle S.T.G. possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;
Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, e' stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attivita' dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. incaricati dal Ministero;
Visto il decreto 12 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera d), sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attivita' di vigilanza;
Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;
Visti i decreti 4 maggio 2005, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recanti integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000 e deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000;
Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;
Visto il decreto 12 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 74 del 29 marzo 2014, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;
Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010, recante disposizioni generali in materia di verifica delle attivita' istituzionali attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;
Visto il regolamento (CE) n. 134 della Commissione del 20 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea L. 15 del 21 gennaio 1998, con il quale e' stata registrata la indicazione geografica protetta «Pesca e Nettarina di Romagna»;
Vista l'istanza presentata con nota del 28 aprile 2017, prot. n. 09/2017, trasmessa in data 3 maggio 2017 (prot. Mipaaf n. 34839 del 3 gennaio 2017) dal Consorzio di tutela Pesca e Nettarina di Romagna I.G.P. con sede legale in Chiesuol del Fosso (Ferrara), via Bologna n. 534, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;
Verificata la conformita' dello statuto del Consorzio predetto alle prescrizioni di cui ai sopra citati decreti ministeriali;
Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentativita' dei consorzi di tutela, e' soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «produttori agricoli» nella filiera «ortofrutticoli e cereali non trasformati» individuata all'art. 4, lettera b) del medesimo decreto, rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica e' stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'Organismo di controllo privato Checkfruit, con nota del 9 giugno 2017 (prot. Mipaaf n. 46079 del 9 giugno 2017) autorizzato a svolgere le attivita' di controllo sulla indicazione geografica protetta «Pesca e Nettarina di Romagna»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;
Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio di tutela Pesca e Nettarina di Romagna I.G.P., al fine di consentirgli l'esercizio delle attivita' sopra richiamate e specificatamente indicate all'art. 14, comma 15 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1

1. Il Consorzio di tutela Pesca e Nettarina di Romagna I.G.P. e' riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 ed e' incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla I.G.P. «Pesca e Nettarina di Romagna» registrata con regolamento (CE) n. 134 della Commissione del 20 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea L. 15 del 21 gennaio 1998.
 
Art. 2

1. Lo statuto del Consorzio di tutela Pesca e Nettarina di Romagna I.G.P. con sede in Chiesuol del Fosso (Ferrara), via Bologna n. 534, e' conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.).
2. Gli atti del consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso e' l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la I.G.P. «Pesca e Nettarina di Romagna».
 
Art. 3

1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 non puo' modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
 
Art. 4

1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 puo' coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli, l'attivita' di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della I.G.P. «Pesca e Nettarina di Romagna» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.
 
Art. 5

1. I costi conseguenti alle attivita' per le quali e' incaricato il Consorzio di cui all'art. 1 sono ripartiti in conformita' a quanto stabilito dal decreto 12 settembre 2000, n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attivita' dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. incaricati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della I.G.P. «Pesca e Nettarina di Romagna» appartenenti alla categoria «produttori agricoli», nella filiera «ortofrutticoli e cereali non trasformati», individuata dall'art. 4, lettera b) del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.), sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al consorzio di tutela.
 
Art. 6

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di emanazione dello stesso.
2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, puo' essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.).
Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso, ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 agosto 2017

Il dirigente: Polizzi
 
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