Gazzetta n. 202 del 30 agosto 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 21 giugno 2017
Divieto dell'uso dei pezzi di legno di quercia nell'elaborazione, nell'affinamento e nell'invecchiamento dei vini DOP italiani.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009, recante alcune modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni, ed in particolare l'allegato I A, n. 38, e l'appendice 9, concernenti l'impiego dei pezzi di legno di quercia nella vinificazione e nell'affinamento dei vini e le relative prescrizioni;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
Vista la parte II, titolo II, capo I, sezione 2 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;
Visto in particolare, l'art. 80, recante norme in materia di pratiche enologiche, e l'art. 83, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, a tenore del quale gli Stati membri possono limitare o vietare l'impiego di determinate pratiche enologiche e prevedere norme piu' restrittive per i vini prodotti sul loro territorio, al fine di rafforzare la preservazione delle caratteristiche essenziali dei vini a denominazione d'origine o a indicazione geografica protetta;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»;
Visto in particolare l'art. 23 della citata legge 12 dicembre 2016, n. 238, che prevede, conformemente all'art. 4 della medesima legge, l'emanazione di un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per definire la disciplina dell'impiego dei pezzi di legno di quercia quale pratica enologica;
Visti i provvedimenti nazionali e dell'Unione europea con i quali sono state riconosciute le denominazioni di origine dei vini italiani e conferita la protezione delle stesse nell'Unione europea;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2006, recante «Divieto dell'uso dei pezzi di legno di quercia nell'elaborazione dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.)»;
Considerato che le produzioni vitivinicole qualificate con la D.O.P. costituiscono un patrimonio di fondamentale importanza per l'Italia e che occorre tutelarne la loro qualita' intrinseca e la connessa immagine;
Ritenuto di dover evitare che la citata pratica dell'uso di pezzi di legno di quercia sia generalizzata per tutti i vini prodotti sul territorio nazionale e che, pertanto, ai sensi del richiamato art. 23 della legge n. 238/2016 e conformemente alla sopra citata normativa dell'Unione europea, occorre vietare l'uso di tale pratica per i vini D.O.P. italiani;
Ritenuto altresi' di dover abrogare il richiamato decreto 2 novembre 2006, concernente le preesistenti analoghe disposizioni nazionali in merito al divieto di impiego dei pezzi di legno di quercia per i vini di qualita' in questione;

Decreta:

Articolo unico

1. L'uso di pezzi di legno di quercia, quale pratica enologica di cui l'allegato I A, n. 38, ed alla relativa appendice 9 del regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, e' vietato nell'elaborazione, nella conservazione e/o affinamento e nell'invecchiamento dei vini D.O.P. italiani.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2006 richiamato in premessa.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 giugno 2017

Il Ministro: Martina
 
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