Gazzetta n. 202 del 30 agosto 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 6 luglio 2017
Misure d'emergenza per impedire la diffusione di Popillia japonica Newman nel territorio della Repubblica italiana.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita', e successive modifiche;
Visto in particolare l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, che prevede l'adozione di tutte le misure necessarie per l'eradicazione o, ove non sia possibile, il contenimento degli organismi nocivi elencati negli allegati I e II della direttiva;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive modifiche, relativo all'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
Visto il decreto ministeriale 17 marzo 2016 relativo alle misure d'emergenza per impedire la diffusione di Popillia japonica Newman nel territorio della Repubblica italiana;
Ritenuto necessario aggiornare alcune disposizioni del decreto ministeriale 17 marzo 2016 alla luce dei risultati del primo anno di applicazione delle misure, sostituendo l'intero provvedimento per una puntuale applicazione della norma;
Acquisito il parere favorevole del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, espresso nella seduta del 28 marzo 2017;
Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 57, comma 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, espresso nella seduta del 22 giugno 2017.

Decreta:

Art. 1

Finalita'

1. Il presente decreto definisce le misure fitosanitarie da adottare sul territorio della Repubblica italiana al fine di prevenire e contrastare la diffusione dell'organismo nocivo Popillia japonica Newman.
 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Indagini sul territorio nazionale

1. I Servizi fitosanitari regionali effettuano indagini ufficiali annuali per rilevare l'eventuale presenza di Popillia japonica nel territorio di propria competenza.
2. Le ispezioni sono effettuate con rilevazioni visive, l'ausilio di trappole a feromoni e con i carotaggi del terreno nelle aree che i Servizi fitosanitari regionali individuano come maggiormente a rischio.
3. I Servizi fitosanitari regionali notificano immediatamente al Servizio fitosanitario centrale il ritrovamento di Popillia japonica in un'area del loro territorio di competenza dove la sua presenza non era conosciuta o in un'area dove si riteneva fosse stata eradicata.
4. Il Servizio fitosanitario centrale notifica alla Commissione Ue e agli altri Stati membri ogni ritrovamento di cui al comma 3.
 
Art. 3

Definizione delle aree delimitate

1. Se le ispezioni di cui all'art. 2, comma 1, rilevano la presenza di Popillia japonica, i Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio definiscono tempestivamente l'area delimitata in conformita' al comma 2.
2. L'area delimitata e' costituita dalla zona infestata e dalla zona cuscinetto.
La zona infestata comprende tutto il territorio dei comuni in cui la presenza di Popillia japonica e' stata confermata.
La zona cuscinetto ha una larghezza di almeno 10 km intorno alla zona infestata.
3. Se la presenza di Popillia japonica e' confermata al di fuori della zona infestata, i confini dell'area delimitata sono di conseguenza modificati.
4. Se le ispezioni di cui all'art. 2 verificano che nell'area delimitata non e' presente Popillia japonica per un periodo non inferiore a due anni consecutivi, e' possibile revocare la delimitazione.
5. In deroga al comma 1, il Servizio fitosanitario regionale puo' decidere di non definire un'area delimitata, nel caso di rinvenimento di un esemplare adulto isolato di Popillia japonica e se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a. vi e' motivo di credere che sia stato introdotto di recente nella zona;
b. non e' stata riscontrata sulla base di un monitoraggio specifico, condotto anche con l'utilizzo di trappole a feromoni, la presenza dell'organismo nocivo nell'area, che include il punto di rinvenimento.
 
Art. 4

Siti a rischio

1. I Servizi fitosanitari regionali individuano nella zona infestata i siti considerati a rischio per il potenziale trasporto passivo di Popillia japonica, quali: aeroporti, porti, parcheggi e centri di logistica e dispongono adeguati piani di gestione fitosanitaria. La movimentazione della terra potenzialmente infestata da larve implica rischi di diffusione dell'insetto.
2. Nei piani di cui al comma 1 sono indicate le misure da applicare, che comprendono:
a. l'eliminazione della vegetazione su cui possono alimentarsi gli adulti, mediante operazioni di sfalcio, diserbo e trinciatura;
b. l'esecuzione di idonei trattamenti insetticidi;
c. la temporanea interdizione del sito o parte di esso;
d. ogni altra misura ritenuta idonea ad evitare il trasporto passivo;
e. eventuale posizionamento di trappole a feromoni;
f. autorizzazione preventiva da parte del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio nel caso di movimentazione di terra prelevata della zona infestata.
 
Art. 5

Misure fitosanitarie in caso di ritrovamento
in area indenne

1. Qualora si riscontri la presenza di Popillia japonica in un'area indenne il Servizio fitosanitario regionale dispone almeno le seguenti misure:
a. esecuzione, secondo le indicazioni fornite dal Servizio fitosanitario regionale, di un trattamento insetticida abbattente sulla vegetazione, se il ritrovamento di Popillia japonica avviene nel periodo di presenza degli adulti;
b. esecuzione di un monitoraggio intensivo di adulti e larve negli ambienti favorevoli allo sviluppo dell'insetto;
c. definizione delle strategie di lotta nel terreno a partire dal primo periodo utile in considerazione del ciclo biologico dell'insetto;
d. posizionamento di un adeguato numero di trappole per la cattura degli adulti;
e. definizione delle zone delimitate ai sensi dell'art. 3.
 
Art. 6
Condizioni per la movimentazione di piante con terra associata
originari della zona infestata

1. E' vietata la movimentazione al di fuori della zona infestata di piante con terra associata alle radici.
2. In deroga al comma 1, i Servizi fitosanitari regionali possono autorizzare la movimentazione di piante con terra associata originarie della zona infestata se sono state coltivate in un luogo di produzione di una ditta autorizzata ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e sottoposto annualmente ad almeno una ispezione ufficiale per il rilevamento di Popillia japonica effettuata nel periodo piu' opportuno, purche' sia rispettata una delle seguenti condizioni:
a. prima della movimentazione e' stato eliminato ogni residuo di terra o terriccio dalle radici che possa ospitare stadi giovanili dell'insetto;
b. le piante sono coltivate, durante tutto il loro ciclo di vita, in un luogo di produzione dotato di protezione fisica totale per impedire l'introduzione di Popillia japonica durante il periodo di volo degli adulti;
c. le piante in vaso sono coltivate coprendo la superficie dei vasi con rete anti-insetto o materiale pacciamante e mantenute isolate dal terreno sottostante;
d. le piante in vaso con diametro inferiore a 30 cm sono coltivate su substrato costituito esclusivamente da terriccio commerciale, privo di terra di campo, mantenendole isolate dal terreno sottostante e prima della movimentazione sono sottoposte ad un trattamento insetticida del substrato realizzato con temperatura di almeno 10°C, secondo le modalita' e le tempistiche impartite dal Servizio fitosanitario regionale;
e. le piante in pieno campo sono coltivate proteggendo la superficie delle terreno sulla fila di impianto con rete anti-insetto o materiale pacciamante per una larghezza pari ad almeno il doppio di quella del pane di terra e con i bordi del materiale coprente interrati, nonche':
i. le eventuali irrigazioni di soccorso sono eseguite con il sistema a goccia;
ii. tutta la superficie dell'interfila e' pacciamata oppure e' diserbata e sono eseguite almeno due lavorazioni meccaniche al terreno, ad una profondita' di 15 cm, durante il periodo di ovidepozione;
f. le piante in pieno campo sono coltivate lavorando meccanicamente la superficie del terreno almeno quattro volte, ad una profondita' di 15 cm durante il periodo di ovideposizione e sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
i. l'intera superficie e' diserbata;
ii. le eventuali irrigazioni di soccorso sono eseguite con il sistema a goccia;
iii. un carotaggio ufficiale, eseguito secondo quanto previsto dall'allegato 1 dopo la fine del periodo di ovideposizione, e' risultato negativo.
3. Qualora, in applicazione del comma precedente, venga riscontrata la presenza di anche solo un adulto, la chioma e' trattata prima della movimentazione.
4. Il reimpiego in azienda di terra e terriccio puo' avvenire solo se lo stesso ha subito, prima del riutilizzo, un processo termico a 49°C per almeno 15 minuti.
5. Le piante con terra associata, introdotti da una zona indenne verso una zona infestata durante il periodo di diapausa dell'insetto, possono essere movimentate liberamente per tutto il periodo antecedente l'inizio del primo volo degli adulti di Popillia japonica. Tali movimentazioni devono essere registrate.
6. Le operazioni di cui al presente articolo, eseguite secondo le modalita' indicate nei piani di lotta emanati dai Servizi fitosanitari regionali, devono essere registrate.
 
Art. 7
Condizioni per la movimentazione di piante con terra associata
originarie della zona cuscinetto

1. E' vietata la movimentazione al di fuori dell'area delimitata di piante con terra associata provenienti dalla zona cuscinetto.
2. In deroga al comma 1, i Servizi fitosanitari regionali possono autorizzare la movimentazione di piante con terra associata originari della zona cuscinetto se sono stati coltivati in un luogo di produzione di una ditta autorizzata ai sensi dell'art. 19 decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e sottoposto annualmente ad almeno una ispezione ufficiale per il rilevamento di Popillia japonica effettuata nel periodo piu' opportuno, purche' siano rispettate le seguenti condizioni:
a. le ditte di cui al presente comma effettuano almeno due ispezioni durante il periodo di volo degli adulti per verificarne l'assenza all'interno del perimetro aziendale e su piante spontanee presenti nell'area esterna all'azienda per un raggio di almeno 10 m;
b. le ditte di cui al presente comma effettuano almeno una ispezione, con esito negativo, tramite carotaggi del terreno eseguiti secondo le modalita' riportate nell'allegato 1 nei periodi opportuni indicati dal Servizio fitosanitario regionale;
c. sono stati effettuati trattamenti insetticidi secondo le modalita' e le tempistiche impartite dal Servizio fitosanitario regionale.
3. Le operazioni di cui al comma precedente, eseguite secondo le modalita' indicate nei piani di lotta emanati dai Servizi fitosanitari regionali, devono essere registrate.
 
Art. 8
Condizioni per la movimentazione dei tappeti erbosi originari
dell'area delimitata

1. I produttori di tappeti erbosi aventi campi di produzione ricadenti in area delimitata devono notificare al Servizio fitosanitario regionale, entro 30 giorni dall'atto di delimitazione del territorio, la propria attivita' e devono essere autorizzati ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.
Qualora il centro aziendale ricada in una regione diversa da quella in cui sono dislocati i campi di produzione l'autorizzazione viene effettuata dal Servizio fitosanitario regionale in cui e' ubicato il centro aziendale.
2. E' vietata la movimentazione di tappeti erbosi (zolle e rotoli) originari della zona infestata al di fuori di tale zona infestata e di tappeti erbosi (zolle e rotoli) originari della zona cuscinetto al di fuori dell'area delimitata.
3. In deroga al comma 2, i Servizi fitosanitari regionali possono autorizzare la movimentazione di tappeti erbosi originari dell'area delimitata se sono stati coltivati in un luogo di produzione di una ditta autorizzata ai sensi dell'art. 19 decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e sottoposto annualmente ad almeno una ispezione ufficiale per il rilevamento di Popillia japonica effettuata nel periodo piu' opportuno, purche' siano rispettate le seguenti condizioni:
a. sono stati lavati secondo le modalita' impartite dal Servizio fitosanitario regionale al fine di eliminare la presenza di terra/terriccio di coltivazione; oppure
b. sono stati effettuati trattamenti insetticidi secondo le modalita' e le tempistiche impartite dal Servizio fitosanitario regionale; e
c. le ditte di cui al presente comma effettuano almeno due ispezioni, con esito negativo, tramite carotaggi del terreno eseguiti secondo le modalita' riportate nell'allegato 1 nei periodi piu' opportuni.
4. La movimentazione dei tappeti erbosi al di fuori dell'area delimitata deve essere comunicata ogni volta al Servizio fitosanitario regionale con un preavviso di almeno 48 ore.
5. Le operazioni di cui al presente articolo, eseguite secondo le modalita' indicate nei piani di lotta emanati dai Servizi fitosanitari regionali, devono essere registrate.
 
Art. 9

Definizione delle soglie di infestazione larvale

1. Nelle zone infestate il Servizio fitosanitario regionale rileva annualmente la presenza di larve di Popillia japonica nel terreno, attraverso un monitoraggio intensivo.
2. Il territorio e' classificato in zone in base ai seguenti livelli di infestazione larvale:
a. bassa infestazione, con un numero di larve/m² minore di 20;
b. media infestazione, con un numero di larve/m² compreso tra 20 e 80;
c. elevata infestazione, con un numero di larve/m² maggiore di 80.
3. Con provvedimento del Servizio fitosanitario centrale, sentito il parere del Comitato fitosanitario nazionale, sono adottate le procedure per la definizione dei livelli di infestazione di cui al comma 2.
 
Art. 10
Misure per il contenimento delle popolazioni larvali nelle aree
coltivate a prato irriguo

1. Negli appezzamenti coltivati a prato irriguo dell'area infestata, che costituiscono l'habitat principale di ovideposizione di Popillia japonica, sono adottate le seguenti misure:
a. nelle zone a bassa infestazione e' eseguito un trattamento insetticida al terreno secondo le modalita' e le tempistiche indicate dal Servizio fitosanitario regionale e sono posizionate le trappole per la cattura massale con una densita' pari a 1 trappola ogni 2 ettari, oppure vengono solo posizionate le trappole per la cattura massale con una densita' pari a 2 trappole ogni ettaro;
b. nelle zone a media infestazione e' eseguito un trattamento insetticida al terreno secondo le modalita' e le tempistiche indicate dal Servizio fitosanitario regionale e sono posizionate le trappole per la cattura massale con una densita' pari a 1 trappola ogni ettaro;
c. nelle zone a elevata infestazione e' effettuata nel periodo primaverile la rottura del cotico erboso mediante fresatura a una profondita' di almeno 10 cm e vengono posizionate le trappole per cattura massale con una densita' pari a 2 trappole ogni ettaro, oppure sono eseguiti due trattamenti insetticidi al terreno secondo le modalita' e le tempistiche indicate dal Servizio fitosanitario regionale e sono posizionate le trappole per la cattura massale con una densita' pari a 4 trappole ogni ettaro.
 
Art. 11
Misure per il contenimento delle popolazioni larvali nelle aree
coltivate con colture irrigue

1. Negli appezzamenti della zona infestata con colture irrigue, che anche se non costituiscono l'habitat principale di ovideposizione di Popillia japonica possono comunque ospitare gli stadi giovanili dell'insetto a causa dell'elevata umidita' del terreno, sono adottate le seguenti misure:
a. nelle zone a bassa infestazione sono posizionate le trappole per la cattura massale con una densita' pari a 1 trappola ogni 2 ettari;
b. nelle zone a media infestazione e' eseguito un trattamento insetticida al terreno secondo le modalita' e le tempistiche indicate dal Servizio fitosanitario regionale e sono posizionate le trappole per la cattura massale con una densita' pari a 1 trappola ogni 2 ettari, oppure e' effettuato un intervento di fresatura del terreno prima della semina della coltura e comunque non oltre la fine del mese di maggio e sono posizionate le trappole per la cattura massale con una densita' pari a 1 trappola ogni 2 ettari, oppure sono solo posizionate le trappole per la cattura massale dell'insetto con una densita' pari a 2 trappole ogni ettaro;
c. nelle zone a elevata infestazione e' eseguito un trattamento insetticida al terreno secondo le modalita' e le tempistiche indicate dal Servizio fitosanitario regionale e sono posizionate le trappole per la cattura massale con una densita' pari a 1 trappola ogni ettaro, oppure e' effettuato un intervento di fresatura del terreno prima della semina della coltura e comunque non oltre la fine del mese di maggio e sono posizionate le trappole per la cattura massale con una densita' pari a 1 trappola ogni ettaro.
 
Art. 12

Misure per il contenimento delle popolazioni larvali in altre aree

1. Negli appezzamenti non contemplati dagli articoli 10 e 11, il Servizio fitosanitario regionale puo' disporre ogni misura necessaria al fine di contenere le popolazioni larvali dell'insetto.
 
Art. 13

Deroghe alle misure per il contenimento
delle popolazioni larvali

1. In deroga agli articoli 10, 11 e 12, sugli appezzamenti su cui nell'anno precedente e' stato effettuato almeno un trattamento insetticida contro le larve, indipendentemente dal livello di infestazione, il Servizio fitosanitario regionale puo' disporre un solo intervento insetticida, secondo le modalita' e le tempistiche indicate dal servizio stesso, e il posizionamento delle trappole per la cattura massale con una densita' pari a 2 trappole ogni ettaro.
 
Art. 14

Ulteriori misure di contenimento delle popolazioni

1. Al fine di ridurre le popolazioni di Popillia japonica in areali non produttivi, il Servizio fitosanitario regionale mette in atto ulteriori misure di controllo mirate, quali trattamenti insetticidi, trattamenti con mezzi biologici o con sostanze di origine naturale, diserbi, distruzione della vegetazione sulla quale si alimenta l'insetto, rottura di campi sportivi, ecc.
2. I Servizi fitosanitari regionali verificano l'applicazione del presente decreto e prescrivono, ai sensi dell'art. 50 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, ogni ulteriore misura fitosanitaria ritenuta necessaria per il contenimento di Popillia japonica.
 
Art. 15

Relazioni sulle misure

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno i Servizi fitosanitari regionali inviano al Servizio fitosanitario centrale una relazione sulle misure adottate ai sensi degli articoli 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 e sui risultati di tali misure.
 
Art. 16

Comunicazione e divulgazione

1. I Servizi fitosanitari regionali predispongono iniziative di informazione e divulgazione relative alla pericolosita' di Popillia japonica e alle misure messe in atto per contrastarne l'introduzione o la diffusione sul territorio italiano.
 
Art. 17

Sanzioni

1. Ai trasgressori delle disposizioni contenute nel presente decreto si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.
 
Art. 18

Abrogazione

1. Il decreto 17 marzo 2016 recante «Misure d'emergenza per impedire la diffusione di Popillia japonica Newman nel territorio della Repubblica italiana» e' abrogato.
Il presente decreto sara' inviato all'organo di controllo per la registrazione ed entrera' in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 luglio 2017

Il Ministro: Martina

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto Ufficio controllo atti MISE E MIPAAF, reg.ne prev. n. 756
 
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