Gazzetta n. 202 del 30 agosto 2017 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 6 luglio 2017 |
Misure d'emergenza per impedire la diffusione di Meloidogyne graminicola Golden & Birchfield nel territorio della Repubblica italiana. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella comunita', e successive modifiche; Visto, in particolare, l'art. 16, comma 2, della direttiva 2000/29/CE ai sensi del quale ciascuno Stato membro deve adottare adeguate misure fitosanitarie al fine di prevenire i rischi di diffusione degli organismi nocivi di nuova introduzione non indicati negli allegati I e II; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive modifiche, relativo all'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; Considerato che un focolaio di Meloidogyne graminicola, organismo nocivo non precedentemente segnalato per il territorio europeo, e' stato rinvenuto nel 2016 nella Regione Piemonte; Ritenuto necessario definire misure fitosanitarie nazionali per impedire la diffusione di Meloidogyne graminicola nel territorio della Repubblica italiana; Acquisito il parere favorevole del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, espresso nella seduta del 28 marzo 2017; Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 57, comma 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, espresso nella seduta del 25 maggio 2017;
Decreta:
Art. 1
Finalita'
1. Il presente decreto definisce le misure fitosanitarie da adottare sul territorio della Repubblica italiana al fine di prevenire e contrastare la diffusione dell'organismo nocivo Meloidogyne graminicola. |
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Allegato I
Elenco delle piante ospiti di Meloidogyne graminicola
Specie coltivate
+-------------------+---------------------------+ | Allium cepa | Liliaceae | +-------------------+---------------------------+ | Brassica spp. | Brassicaceae | +-------------------+---------------------------+ | Brassica oleracea | | |var. capitata | Brassicaceae | +-------------------+---------------------------+ | Glycine max | Fabaceae | +-------------------+---------------------------+ | Hordeum vulgare | Poaceae | +-------------------+---------------------------+ | Oryza sativa | Poaceae | +-------------------+---------------------------+ | Panicum miliaceum | Poaceae | +-------------------+---------------------------+ | Sorghum bicolor | Poaceae | +-------------------+---------------------------+ | Triticum aestivum | Poaceae | +-------------------+---------------------------+ | Zea mays | Poaceae | +-------------------+---------------------------+
Specie spontanee
+-------------------------------+-------------------------------+ | Alisma plantago | Alismataceae | +-------------------------------+-------------------------------+ | Alopecurus spp. | Poaceae | +-------------------------------+-------------------------------+ | Cynodon dactylon | Poaceae | +-------------------------------+-------------------------------+ | Cyperus rotundus | Cyperaceae | +-------------------------------+-------------------------------+ | Echinocloa crus-galli | Poaceae | +-------------------------------+-------------------------------+ | Eleusine indica | Poaceae | +-------------------------------+-------------------------------+ | Heteranthera reniformis | Pontederiaceae | +-------------------------------+-------------------------------+ | Murdannia keisak | Commelinaceae | +-------------------------------+-------------------------------+ | Oryza sativa var selvatica | Poaceae | +-------------------------------+-------------------------------+ | Panicun dichotomiflorum | Poaceae | +-------------------------------+-------------------------------+ | Poa annua | Poaceae | +-------------------------------+-------------------------------+ | Panicum spp. | Poaceae | +-------------------------------+-------------------------------+ | Ludwigia spp. | Onagraceae | +-------------------------------+-------------------------------+ | Musa spp. | Musaceae | +-------------------------------+-------------------------------+ | Ranunculus spp. | Ranunculaceae | +-------------------------------+-------------------------------+ | Scirpus articulatus | Cyperaceae | +-------------------------------+-------------------------------+ |
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Allegato II
Modalita' di esecuzione dei rilievi visivi e dei carotaggi, di cui agli articoli 3 e 5, per la valutazione della presenza di Meloidogyne graminicola. Rilievi visivi. Su tutte le piante ospiti: osservazione dei sintomi tipici sulla parte epigea della pianta (clorosi fogliare, crescita stentata); osservazione dell'apparato radicale al fine di verificare la presenza di galle. Su riso i rilievi devono essere effettuati soprattutto nel periodo compreso tra lo stadio fenologico della 3° foglia e fino allo stadio di meta' accestimento. Carotaggi. I campionamenti del terreno devono essere eseguiti ad una profondita' di 20-25 cm; in caso di sintomi sospetti prelevare il terreno al bordo delle chiazze con piante sintomatiche; in assenza di sintomi eseguire i prelievi secondo una griglia rettangolare che copre l'intera parcella, in cui i punti di prelievo non distano meno di 5 m in larghezza e non piu' di 20 m in lunghezza, in funzione della superficie dell'appezzamento. Per il campionamento deve essere preso in considerazione un campione di terreno di dimensioni standard pari ad almeno 1000 ml terreno/ha. In caso di presenza di sintomi sospetti prelevare alcune piantine per valutare la presenza di galle sulle radici. |
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Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni: a) per «organismo specificato» si intende Meloidogyne graminicola Golden e Birchfield 1965; b) per «piante ospiti» si intendono i vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, appartenenti alle specie o ai generi elencati nell'allegato I, in quanto conosciuti come sensibili a Meloidogyne graminicola. |
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Art. 3
Indagini sul territorio nazionale
1. I Servizi fitosanitari regionali effettuano indagini ufficiali annuali per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo specificato nel territorio di propria competenza, in funzione della valutazione del rischio di introduzione. 2. Le ispezioni sono effettuate con rilievi visivi e carotaggi del terreno dove sono coltivate piante ospiti e prioritariamente nelle aree coltivate a riso, secondo i criteri riportati in allegato II. 3. I Servizi fitosanitari regionali notificano immediatamente al Servizio fitosanitario centrale il ritrovamento dell'organismo specificato in una zona del territorio di competenza dove la sua presenza non era conosciuta o in un'area dove si riteneva fosse stata eradicata. 4. Il Servizio fitosanitario centrale notifica alla Commissione UE e agli altri Stati membri ogni ritrovamento di cui al comma 3. |
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Art. 4
Definizione delle aree delimitate
1. Se dalle ispezioni di cui all'art. 3, comma 1, e' confermata la presenza dell'organismo specificato in una determinata zona, i Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio definiscono tempestivamente un'area delimitata in conformita' al comma 2. 2. L'area delimitata e' costituita da una zona infestata e da una zona cuscinetto. La zona infestata consiste nell'appezzamento in cui la presenza dell'organismo specificato e' stata confermata. La zona cuscinetto ha un raggio di almeno 100 metri intorno alla zona infestata. Laddove una porzione di un appezzamento rientri in tale estensione, l'intero appezzamento entrera' a far parte della zona cuscinetto. 3. Se la presenza dell'organismo specificato e' confermata al di fuori della zona infestata, i confini dell'area delimitata sono modificati di conseguenza. 4. Se, in base alle ispezioni di cui all'art. 5, in un'area delimitata non e' rilevata la presenza dell'organismo specificato per un periodo non inferiore a tre anni consecutivi, e' possibile revocare la delimitazione dell'area. |
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Art. 5
Misure fitosanitarie nelle aree delimitate
1. Il Servizio fitosanitario regionale, che ha stabilito l'area delimitata di cui all'art. 4, dispone in tale area le seguenti misure fitosanitarie: a) distruzione delle piante ospiti risultate infestate, ad eccezione delle colture in pieno campo prossime alla raccolta; b) divieto di coltivazione delle piante ospiti nella zona infestata, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6; c) pulizia dei mezzi agricoli, degli strumenti di lavoro e delle calzature nel passaggio dall'appezzamento infestato a quelli limitrofi, assicurando che i lavaggi dei mezzi siano effettuati dirigendo i residui della pulitura verso l'appezzamento infestato; d) eliminazione periodica delle piante ospiti infestanti; e) divieto di movimentazione del terreno proveniente dalla zona infestata; f) sommersione immediata dell'appezzamento, nel caso di infestazione in risaia; g) mantenimento in stato di sommersione continua almeno dalla primavera all'inverno successivo, nel caso di infestazione in risaia; h) monitoraggio intensivo annuale, con particolare riguardo alla zona cuscinetto, volto a verificare la presenza dell'organismo specificato nel terreno e nelle piante coltivate, effettuato al momento opportuno, secondo i criteri riportati in allegato II; i) qualunque altra misura definita dal Servizio fitosanitario regionale che possa contribuire al contenimento dell'organismo specificato. |
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Art. 6
Condizioni per la movimentazione delle piante ospiti dalle aree delimitate
1. E' vietata la movimentazione di piante ospiti al di fuori dell'area delimitata. 2. In deroga al comma 1, i servizi fitosanitari regionali possono autorizzare la movimentazione di piante ospiti originarie dell'area delimitata solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) le piante sono state coltivate in un luogo di produzione sottoposto ad almeno una ispezione ufficiale annuale per la ricerca dell'organismo specificato; b) non e' stata riscontrata la presenza dell'organismo specificato mediante appropriati esami degli apparati radicali e del substrato di coltivazione delle piante. |
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Art. 7
Relazioni sulle misure
1. Entro il 31 dicembre di ogni anno i Servizi fitosanitari regionali inviano al Servizio fitosanitario centrale una relazione sulle misure adottate ai sensi degli articoli 3, 4, 5 e sui risultati di tali misure. |
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Art. 8
Comunicazione e divulgazione
1. I Servizi fitosanitari regionali predispongono iniziative di informazione e divulgazione relative alla pericolosita' dell'organismo specificato e alle misure messe in atto per contrastarne l'introduzione o la diffusione sul territorio italiano. |
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Art. 9
Misure finanziarie
1. Le misure obbligatorie derivanti dall'applicazione del presente decreto sono a cura e spese dei proprietari o conduttori dei terreni a qualsiasi titolo, sotto il controllo del servizio fitosanitario regionale che le ha determinate. 2. Le regioni al fine di prevenire gravi danni per l'economia di una zona agricola possono stabilire interventi di sostegno alle aziende per le perdite derivanti dall'adozione delle misure imposte in applicazione del presente provvedimento. |
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Art. 10
Sanzioni
1. Ai trasgressori delle disposizioni contenute nel presente decreto si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214. Il presente decreto sara' inviato all'organo di controllo per la registrazione ed entrera' in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 luglio 2017
Il Ministro: Martina
Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2017 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 757 |
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