Gazzetta n. 204 del 1 settembre 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 25 luglio 2017
Riduzione del numero dei nulla osta degli apparecchi da divertimento e intrattenimento.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni (T.U.L.P.S.) e, in particolare, gli articoli 86, 88 e 110;
Visto l'art. 22, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni, recante, tra l'altro, misure di contrasto all'uso illegale di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni e integrazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 e, in particolare, l'art. 23-quater, che ha disposto, a decorrere dal 1° dicembre 2012, l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane, assumendo quest'ultima la nuova denominazione di Agenzia delle dogane e dei Monopoli;
Visto l'art. 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che ha stabilito che «[...] A partire dal 1º gennaio 2017 possono essere rilasciati solo nulla osta per apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto, prevedendo la riduzione proporzionale, in misura non inferiore al 30 per cento, del numero dei nulla osta di esercizio relativi ad apparecchi attivi alla data del 31 luglio 2015, riferibili a ciascun concessionario [...]» da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto l'art. 6-bis, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017, introdotto dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96, il quale stabilisce che «...la riduzione del numero dei nulla osta di esercizio relativi agli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, attivi alla data del 31 luglio 2015, prevista dall'art. 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' attuata, secondo le modalita' indicate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 luglio 2017» fissando i livelli massimi dei nulla osta di esercizio ammessi alle date del 31 dicembre 2017 e del 30 aprile 2018;
Ritenuto necessario indicare le modalita' in base alle quali attuare la riduzione prevista dalle citate norme;

Decreta:

Art. 1

Numero massimo di nulla osta ammessi
alle date del 31 dicembre 2017 e del 30 aprile 2018

Ai sensi dell'art. 6-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il numero dei nulla osta di esercizio relativi agli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non puo' essere superiore a:
a) 345.000 unita', alla data del 31 dicembre 2017;
b) 265.000 unita', alla data del 30 aprile 2018.
 
Art. 2

Adempimenti dei concessionari

1. Ai fini dell'attuazione dell'art. 1, ciascun concessionario della conduzione della rete telematica degli apparecchi da divertimento e intrattenimento procede:
a) nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2017, alla riduzione di almeno il 15 per cento del numero dei nulla osta di cui risulta intestatario alla data del 31 dicembre 2016;
b) entro il 30 aprile 2018 alla ulteriore riduzione del numero dei nulla osta, fino al raggiungimento di una riduzione complessiva in misura pari ad almeno il 34,9% del numero di nulla osta di cui risulta intestatario alla data del 31 dicembre 2016.
2. Fermo restando l'obbligo, per ciascun concessionario, della riduzione minima di cui al comma 1, qualora si riscontri, a decorrere dal 1° maggio 2018, un numero di nulla osta complessivo inferiore a 265.000, i concessionari di rete interessati potranno avanzare istanza di rilascio di nulla osta fino al raggiungimento di tale numero massimo. A tal fine, qualora all'esito delle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 3 risulti un numero di nulla osta inferiore a 265.000, l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli con propria determinazione da pubblicare sul sito internet istituzionale indica il numero di nulla osta attivi alla data del 30 aprile 2018.
 
Art. 3

Revoca dei nulla osta eccedenti
il numero complessivo massimo

1. L'Agenzia delle dogane e dei Monopoli verifica, per ciascun concessionario, entro dieci giorni lavorativi dalla scadenza dei termini di cui all'art. 2, la riduzione del numero di nulla osta attivi, in coerenza con quanto disposto dallo stesso art. 2, al fine di garantire il rispetto dei limiti massimi fissati all'art. 1.
2. L'Agenzia delle dogane e dei Monopoli qualora riscontri, per un singolo concessionario, un numero di nulla osta superiore a quello risultante dall'applicazione dei tassi di riduzione di cui all'art. 2, inoltra al medesimo, entro i successivi venti giorni lavorativi, la comunicazione di avvio del procedimento di revoca di un numero di nulla osta pari all'eccedenza rilevata operando:
a) l'analisi della distribuzione territoriale dei nulla osta del concessionario sul territorio, rilevata al 31 dicembre 2017 e al 30 aprile 2018, a seguito delle riduzioni;
b) l'attribuzione dell'eccedenza a ciascuna regione di pertinenza in quote proporzionali alla distribuzione territoriale, come sopra rilevata;
c) l'individuazione dei nulla osta eccedenti nell'ambito di ciascuna area regionale, in funzione degli apparecchi da intrattenimento che hanno registrato, nei dodici mesi precedenti, la minore raccolta media di gioco su base giornaliera, calcolata al netto dei giorni di mancato funzionamento degli stessi.
3. Il concessionario, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento del provvedimento di revoca, provvede al blocco degli apparecchi eccedenti con contestuale avvio delle procedure per la loro dismissione.
4. Qualora il concessionario non ottemperi a quanto previsto nel comma 3, l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10.000,00 euro per ciascun apparecchio e, d'intesa con il partner tecnologico, dispone il distacco immediato del collegamento dalla rete telematica degli apparecchi eccedenti.
 
Art. 4

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto sara' trasmesso agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza.
Roma, 25 luglio 2017

Il Ministro: Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2017 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1096
 
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