Gazzetta n. 204 del 1 settembre 2017 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 29 agosto 2017
Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'evento sismico che ha interessato il territorio dei Comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia il giorno 21 agosto 2017. (Ordinanza n. 476).


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;
Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 22 agosto 2017, con il quale e' stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002 n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari in conseguenza dell'evento sismico che ha interessato il territorio di alcuni comuni dell'Isola di Ischia il giorno 21 agosto 2017;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 29 agosto 2017 con la quale e' stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'evento sismico che ha interessato il territorio dei comuni Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il giorno 21 agosto 2017;
Considerato che tale fenomeno ha determinato la perdita di vite umane, feriti, nonche' danneggiamenti alle infrastrutture, agli edifici pubblici e privati;
Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere ogni azione urgente finalizzata al soccorso ed all'assistenza alla popolazione, nonche' all'adozione degli interventi provvisionali strettamente necessari alle prime necessita';
Ravvisata la necessita' di procedere alla realizzazione, in termini di somma urgenza, di tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate a contrastare il contesto di criticita' nel territorio interessato dall'evento in rassegna;
Atteso che la situazione emergenziale in atto, per intensita' ed estensione, richiede di essere fronteggiata con mezzi e poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;
Acquisita l'intesa della Regione Campania;

Dispone:

Art. 1

Nomina Commissario e piano degli interventi

1. Al fine di fronteggiare l'emergenza derivante dall'evento sismico di cui in premessa, l'arch. Giuseppe Grimaldi, funzionario della Giunta della Regione Campania, e' nominato commissario delegato e provvede ad assicurare il necessario raccordo tra i centri operativi e di coordinamento attivati sul territorio nell'immediatezza dell'evento, ponendo in essere ogni necessaria misura atta a garantire il proseguimento delle funzioni di coordinamento degli interventi gia' avviati, nonche' quanto ulteriormente necessario, definendo, con proprio successivo provvedimento, le relative modalita' organizzative.
2. Per l'espletamento delle attivita' di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato si raccorda con il prefetto della Provincia di Napoli e si avvale della struttura organizzativa regionale, ivi compresi gli enti e le agenzie ad essa facenti capo, della Citta' metropolitana di Napoli, oltre che, anche in qualita' di soggetti attuatori, dei sindaci dei comuni interessati dall'evento sismico, che si avvalgono delle rispettive strutture organizzative, nonche' delle altre componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile. L'Unita' di crisi coordinamento regionale della Campania che opera presso il Segretariato regionale del MiBACT attua gli interventi nell'ambito del coordinamento di cui al presente comma e secondo quanto specificamente previsto al successivo art. 6.
3. Per l'esercizio delle funzioni a lui attribuite dalla presente ordinanza, il Commissario si avvale di un comitato tecnico composto da esperti di comprovata esperienza, in misura massima di sette unita'. La costituzione e il funzionamento del comitato sono regolati con provvedimenti adottati dal commissario delegato. Per la partecipazione al comitato tecnico non e' dovuta la corresponsione di gettoni di presenza, compensi o altri emolumenti comunque denominati.
4. Per le finalita' di cui al comma 2, il commissario delegato predispone, nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 16, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi urgenti per contrastare il contesto di criticita' in atto da sottoporre all'approvazione, anche per stralci, del Capo del dipartimento della protezione civile. Tale piano deve contenere le seguenti attivita' ed interventi, ivi compresi quelli posti in essere dalla data dell'evento sismico in rassegna:
a) gli interventi necessari nella fase di prima emergenza volti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile attivita' di soccorso, assistenza e ricovero della popolazione colpita dal predetto evento calamitoso;
b) le attivita' necessarie inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dall'evento sismico;
c) gli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a beni.
5. Il piano di cui al comma 4 deve contenere le stime di costo delle diverse tipologie di attivita' previste dal comma precedente e, relativamente agli interventi di cui alla lettera b), deve, altresi', contenere la descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa previsione di durata, nonche' l'indicazione delle rispettive stime di costo.
6. Il predetto piano puo' essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 16, previa approvazione del Capo del dipartimento della protezione civile.
7. I contributi sono erogati agli eventuali Soggetti attuatori, agli enti locali, nonche' alle altre componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, sulla base di apposita rendicontazione delle spese sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso di causalita' tra l'evento calamitoso in argomento ed il danno subito. Allo scopo di assicurare l'immediata attivazione degli interventi urgenti e' consentita l'erogazione di anticipazioni.
8. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilita' e costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti.

Avvertenza:
Gli allegati tecnici alla presente ordinanza sono
consultabili sul sito istituzionale del Dipartimento della
protezione civile: www.protezionecivile.it sezione
provvedimenti
 
Art. 2

Contributi autonoma sistemazione

1. Il commissario delegato, anche avvalendosi dei comuni interessati, e' autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita', adottati a seguito dell'evento sismico di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione stabilito rispettivamente in € 400 per i nuclei monofamiliari, in € 500 per i nuclei familiari composti da due unita', in € 700 per quelli composti da tre unita', in € 800 per quelli composti da quattro unita' fino ad un massimo di € 900,00 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o piu' unita'. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di eta' superiore a 65 anni, portatrici di handicap o disabili con una percentuale di invalidita' non inferiore al 67%, e' concesso un contributo aggiuntivo di € 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di € 900,00 mensili previsti per il nucleo familiare.
2. I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilita', e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza.
 
Art. 3

Trattamento dati personali

1. Nell'ambito dell'attuazione delle attivita' di protezione civile, allo scopo di assicurare la piu' efficace gestione dei flussi e dell'interscambio di dati personali, anche sensibili e giudiziari, negli ambiti territoriali oggetto della dichiarazione dello stato di emergenza indicata in premessa, i soggetti operanti nel Servizio nazionale di protezione civile di cui agli articoli 6 ed 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ai fini di cui al capo II del titolo III della parte I del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono equiparati in ogni caso ai soggetti pubblici.
2. Ai predetti fini, e tenuto conto dei principi sanciti nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i soggetti di cui al comma 1 sono contitolari del trattamento dei dati necessari per l'espletamento della funzione di protezione civile al ricorrere dei casi di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 novembre 1992, n. 225 e dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286.
3. Il trattamento dei dati di cui al comma 1 e' effettuato dai soggetti di cui al comma 1, senza il consenso dell'interessato, nel rispetto dei principi di pertinenza, non eccedenza e indispensabilita'.
4. I soggetti di cui al comma 1 effettuano il trattamento dei dati personali, anche sensibili e giudiziari, per le finalita' di rilevante interesse pubblico in materia di protezione civile in atto nei territori colpiti dal sisma, in deroga agli articoli 19, commi 2 e 3, 20 e 21 del decreto legislativo n. 196/2003. La comunicazione dei dati personali, anche sensibili e giudiziari, a soggetti pubblici e privati diversi da quelli ricompresi negli articoli 6 ed 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e' effettuata nel rispetto dei principi di pertinenza, non eccedenza e indispensabilita', ai soli fini dello svolgimento delle operazioni di soccorso e per garantire il ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione coinvolta dal sisma.
5. In relazione all'emergenza in atto e tenuto conto dei preminenti interessi salvaguardati mediante le operazioni di soccorso, per i trattamenti di dati effettuati dai soggetti di cui al comma 1 e' differito, fino al 31 dicembre 2017, l'adempimento degli obblighi di informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003. Su richiesta dell'interessato sono fornite comunque le notizie contenute nell'informativa di cui al citato art. 13.
6. Alla scadenza del termine di cui al comma 5, i soggetti di cui al comma 1 forniscono un'informativa secondo le modalita' semplificate individuate con provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 13, comma 3 del decreto legislativo n. 196/2003.
7. In considerazione dello stato di emergenza in atto, il termine di cui all'art. 146, comma 2, del decreto legislativo n. 196/2003 e' fissato in 60 giorni dalla presentazione della relativa istanza e quello di cui all'art. 146, comma 3 e' fissato in 90 giorni. Il termine di cui all'art. 150, comma 2, del decreto legislativo n. 196/2003 per la decisione dei ricorsi presentati alla data del 21 agosto 2017 e per quelli che perverranno fino al 31 dicembre 2017 e' fissato in 120 giorni.
8. In relazione al contesto emergenziale in atto, nonche' avuto riguardo all'esigenza di contemperare la funzione di soccorso con quella afferente alla salvaguardia della riservatezza degli interessati, non si applica, ai soggetti di cui al comma 1, l'art. 30 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, fino al 31 dicembre 2017.
9. In considerazione dell'evento sismico di cui in premessa, e' sospesa, fino al 31 dicembre 2017, l'applicazione degli articoli 33, 34 e 35 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del relativo allegato b), limitatamente ai soggetti di cui al comma 1.
10. Con successivo provvedimento adottato dal Garante per la protezione dei dati personali, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, saranno definite modalita' semplificate per l'adozione, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di misure minime di sicurezza che tengano in considerazione l'esigenza di contemperamento delle azioni di salvaguardia e soccorso della popolazione con quelle volte ad assicurare la tutela dei dati personali degli interessati.
 
Art. 4

Deroghe

1. Per la realizzazione dell'attivita' di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori dal medesimo nominati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 9, 13, 14, 15, 19, 20 e corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
regio decreto 23 maggio 1924, n, 827, art. 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;
legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10-bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49;
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21, 22, 23, 26, 136, 142, 146, 147, 152, 159 e relative norme di attuazione;
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 205, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 225, 230, 231 e 266 nonche' dall'art. 239 all'art. 253;
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 art. 24 e 45;
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, art. 5, comma 3;
leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse alle attivita' previste dalla presente ordinanza.
2. Per l'espletamento delle attivita' previste dalla presente ordinanza, il commissario delegato ed i soggetti attuatori possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture, e successive modifiche e integrazioni. A tal fine, il limite di cui al comma 1 dell'art. 163, ai sensi di quanto previsto dal comma 8 del medesimo articolo, per i soli contratti pubblici di lavori, e' stabilito in € 400.000,00.
 
Art. 5

Spese funerarie

1. I Comuni interessati dall'evento sismico provvedono a sostenere gli oneri per le esequie delle vittime dell'evento sismico, ivi compresi gli oneri connessi all'eventuale trasporto delle salme, previa istruttoria da espletare sulla base di documentazione all'uopo presentata dai congiunti delle vittime, con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 16 della presente ordinanza.
 
Art. 6

Disposizioni in materia di beni culturali

1. L'Unita' di crisi coordinamento regionale della Campania di cui all'art. 1, comma 2, del presente provvedimento, raccordandosi con la struttura centrale del MiBACT - Unita' di crisi coordinamento nazionale, provvede alle attivita' di verifica dei danni secondo le procedure di cui alla direttiva MiBACT del 23 aprile 2015 ed all'espletamento degli interventi di messa in sicurezza dei beni culturali mobili e immobili danneggiati dall'evento sismico di cui in premessa, con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 16 del presente provvedimento, che a tal fine, nel piano di cui all'art. 1, comma 4, sono destinate nell'importo di euro 1 milione.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'Unita' di crisi coordinamento regionale della Campania ed il Dipartimento della protezione civile definiscono gli indirizzi per il coordinamento delle organizzazioni di volontariato di protezione civile specializzate nel settore della salvaguardia del patrimonio culturale, ai fini del relativo impiego nei territori colpiti dall'evento sismico del 21 agosto 2017.
3. Al fine di garantire l'espletamento delle attivita' di cui al comma 1, l'Unita' di crisi coordinamento regionale della Campania puo' avvalersi della collaborazione dei Centri di competenza del Dipartimento della protezione civile di cui al decreto del Capo del dipartimento della protezione civile n. di repertorio 3152 del 24 luglio 2013 e successive modifiche ed integrazioni, nei limiti delle risorse di cui al comma 1. Puo' avvalersi, altresi', di personale tecnico ed amministrativo proveniente volontariamente da altre strutture del MiBACT con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 16 del presente provvedimento, nei limiti di cui al comma 1.
4. Per le attivita' di cui al comma 1, il Segretariato regionale della Campania puo' utilizzare l'ordinaria contabilita' speciale n. 2912 allo stesso intestata nella quale confluiscono anche le risorse destinate alle predette attivita', la cui contabilizzazione e rendicontazione deve avere separata evidenza. A tal fine il citato Segretariato acquisisce apposito codice CUP (codice unico di progetto) da riportare nei mandati relativi alle spese connesse all'evento sismico in premessa, ivi incluse le spese emergenziali, al fine di garantire il monitoraggio fisico e finanziario degli interventi posti in essere per la suddetta gestione emergenziale.
5. Gli interventi posti in essere ai sensi del comma 1 sono contenuti nel piano di cui all'art. 1, comma 4, del presente provvedimento.
 
Art. 7
Benefici normativi previsti dagli articoli 9 e 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194.

1. La Regione Campania provvede all'istruttoria per la liquidazione dei rimborsi richiesti ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 per gli interventi effettuati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nel proprio elenco territoriale, impiegate in occasione dell'emergenza di cui alla presente ordinanza. Gli esiti delle istruttorie sono trasmessi al Dipartimento della protezione civile che, esperiti i previsti procedimenti di verifica, autorizza il commissario delegato a procedere alla liquidazione dei rimborsi spettanti, a valere sulle risorse finanziarie di cui all'art. 16.
 
Art. 8

Misure di carattere non strutturale finalizzate
alla riduzione del rischio residuo

1. Nell'ambito delle misure di carattere non strutturale finalizzate alla riduzione del rischio residuo, allo scopo di assicurare l'immediato potenziamento delle reti di monitoraggio sismico del territorio nell'area dell'isola di Ischia, colpita dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, all'interno del piano previsto dall'art. 1, comma 4, e' destinata la somma di € 100.000,00 per l'acquisizione, l'installazione e l'immediata attivazione da parte dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di strumentazione atta allo scopo. Per le medesime finalita', nel citato piano e' destinata la somma di € 50.000,00 per l'immediata realizzazione di una campagna di misurazioni e indagini finalizzata alla valutazione degli effetti di amplificazione locale da parte dell'Istituto di geologia ambientale e geoingegneria del Consiglio nazionale delle ricerche, anche propedeutici agli studi di microzonazione sismica. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono posti a carico delle risorse finanziarie di cui all'art. 16.
2. Per l'immediata attuazione delle misure previste dal comma 1, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e l'Istituto di geologia ambientale e geoingegneria del Consiglio nazionale delle ricerche sono individuati quali soggetti attuatori ed operano avvalendosi delle facolta' previste dall'art. 4, con le modalita' e nei limiti ivi previsti. A tal fine le risorse finanziarie sono trasferite, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 7, ai citati soggetti attuatori, che predispongono un piano d'azione con relativo cronoprogramma da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile e riferiscono ogni 30 giorni al Dipartimento della protezione civile e al commissario delegato in ordine al relativo stato di attuazione.
 
Art. 9

Verifiche di agibilita' post sismica degli edifici

1. Per lo svolgimento delle verifiche di agibilita' post sismica degli edifici e delle strutture interessate dagli eventi calamitosi in premessa, il commissario delegato provvede al coordinamento delle attivita' di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, d'intesa col Dipartimento della protezione civile. Le verifiche di agibilita' si svolgono adottando gli strumenti di rilievo di cui all'art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014 e all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2015.
2. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al presente articolo, il commissario delegato puo' avvalersi di tecnici appartenenti agli enti e alle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 nonche' di professionisti individuati dagli ordini e collegi professionali del territorio regionale campano ovvero, se necessario, previa richiesta al Dipartimento della protezione civile, di professionisti individuati dai consigli nazionali dei medesimi ordini e collegi.
3. Per le finalita' di cui al comma 1, il commissario delegato puo' stipulare polizze assicurative al fine di garantire idonea copertura al personale impiegato nelle attivita' di cui al presente articolo, ivi compresi i professionisti, anche iscritti ai relativi albi e collegi professionali, o associazioni di categoria. Per i professionisti eventualmente attivati dal Dipartimento della protezione civile dette polizze vengono stipulate dal medesimo Dipartimento.
4. Ai tecnici professionisti impiegati per le attivita' di cui al presente articolo, e' riconosciuto il rimborso delle spese documentate di vitto, alloggio, viaggio, secondo le procedure ed i criteri riportati nell'allegato A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014.
5. Il commissario delegato provvede alla ricognizione, alle necessarie verifiche istruttorie ed alla liquidazione dei rimborsi spettanti ai tecnici professionisti impiegati per le attivita' di cui al presente articolo. Il commissario delegato puo' corrispondere anticipazioni a favore dei Consigli degli ordini e collegi professionali.
6. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono posti a carico delle risorse finanziarie di cui all'art. 16.
 
Art. 10

Disposizioni per assicurare
il presidio del territorio colpito

1. Al fine di assicurare il presidio delle zone rosse individuate nei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno, nelle forme definite dal competente Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, il contingente di personale militare di cui all'art. 7-bis del decreto-legge 23 maggio 2008 n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, ai sensi dell'art. 1 comma 377 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' integrato di 46 unita' per la durata dello stato di emergenza. All'impiego del predetto contingente straordinario si provvede secondo le disposizioni all'uopo vigenti, nonche' secondo le direttive del prefetto della Provincia di Napoli.
2. Agli oneri conseguenti all'integrazione del contingente prevista dal comma 1, quantificati in € 270.000,00 per il periodo di 180 giorni, si provvede a valere sulle risorse finanziarie di cui all'art. 16, ed a tal fine tale somma e' specificamente destinata all'interno del piano di cui all'art. 1, comma 4. Con successiva ordinanza saranno definite le modalita' per assicurare il necessario supporto logistico e la copertura degli eventuali relativi oneri.
 
Art. 11
Nomina soggetto responsabile attivita' di ricognizione dei fabbisogni
di cui alla lettera d) comma 2 dell'art. 5, della legge n.
225/1992.

1. Il commissario delegato e' nominato soggetto responsabile del coordinamento dell'attivita' di ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico e privato, nonche', fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, alle attivita' economiche e produttive, da effettuarsi sulla base delle segnalazioni pervenute dalle amministrazioni competenti ed inviate alla regione. Il commissario delegato, avvalendosi prioritariamente delle strutture regionali, provvede all'attivita' di controllo, omogeneizzazione e rappresentazione dei dati e delle informazioni relative ai beni ed alle attivita' di cui agli articoli 12, 13 e 14, nonche' al coordinamento delle relative procedure di acquisizione e al rispetto dei tempi di cui all'art. 15.
 
Art. 12

Patrimonio pubblico

1. L'ambito della ricognizione comprende il fabbisogno:
a) necessario per gli interventi di ripristino degli edifici pubblici strategici e dei servizi essenziali danneggiati, ivi compresi quelli del settore sanitario, degli edifici pubblici ad uso scolastico e dei beni culturali/ vincolati, per i quali il commissario delegato acquisisce i dati dall'Unita' di crisi coordinamento regionale della Campania che opera presso il Segretariato regionale del MIBACT richiamata all'art. 1, comma 2;
b) necessario per gli interventi edilizi di ripristino delle infrastrutture a rete e delle relative attrezzature nei settori dell'elettricita', del gas, delle condutture idriche e fognarie, delle telecomunicazioni, dei trasporti e viarie;
c) necessario per gli interventi di sistemazione idraulica ed idrogeologica a tutela della pubblica incolumita'.
2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari avviene, anche per stima quantitativa delle superfici e/o volumi interessati, con riferimento al prezzario regionale e, ove necessario, ad altri prezzari ufficiali di riferimento.
3. L'attivita' di ricognizione deve dar conto dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.
4. Nell'ambito della ricognizione dei fabbisogni il commissario delegato indica le priorita' di intervento secondo le seguenti tre classi:
a) primi interventi urgenti;
b) interventi di ripristino;
c) interventi strutturali di riduzione del rischio residuo.
 
Art. 13

Patrimonio privato


1. L'attivita' di ricognizione comprende il fabbisogno necessario per gli interventi strutturali di ripristino degli edifici privati, ivi compresi gli edifici vincolati, classificati in base alle differenti destinazioni d'uso, conformi alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica, di pianificazione territoriale di settore ed edilizia, danneggiati o dichiarati inagibili e per i quali sia rinvenibile il nesso di causalita' tra i danni subiti e l'evento, e comunque per i danni limitati a quelle parti strettamente connesse con la fruibilita' dell'opera (elementi strutturali e parti comuni; coperture; impianti; infissi; finiture). In particolare, l'attivita' di ricognizione dovra' evidenziare per ogni edificio il numero delle unita' immobiliari destinate ad abitazione principale e il relativo fabbisogno necessario per l'intervento di ripristino, ivi compreso quello relativo agli interventi sugli elementi strutturali e sulle parti comuni degli edifici. Relativamente agli edifici vincolati di cui al presente articolo, il commissario delegato condivide i dati con l'Unita' di crisi coordinamento regionale della Campania che opera presso il Segretariato regionale del MIBACT richiamata all'art. 1, comma 2;
2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari per i beni di cui al comma 1, avviene con autocertificazione della stima del danno e dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.
 
Art. 14

Attivita' economiche e produttive

1. L'attivita' di ricognizione comprende:
a) il fabbisogno necessario per il ripristino delle strutture, degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature, danneggiati e per i quali sia rinvenibile il nesso di causalita' tra i danni subiti e l'evento;
b) il prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi eccezionali e non piu' utilizzabili.
2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari per i beni di cui al comma 1, lettera a) avviene con autocertificazione della stima del danno e dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.
 
Art. 15

Procedure per la ricognizione
dei fabbisogni e relazione conclusiva

1. L'attivita' di ricognizione di cui agli articoli 12, 13 e 14 e' svolta in conformita' alle procedure disciplinate nel documento tecnico allegato alla presente ordinanza, che ne costituisce parte integrante.
2. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il commissario delegato trasmette al Dipartimento della protezione civile la relazione contenente la ricognizione di cui agli articoli 12, 13 e 14 corredata da uno schema di sintesi, secondo il documento tecnico allegato, dalla quale deve emergere quali tra i fabbisogni rappresentati siano gia' stati considerati in sede di elaborazione del piano degli interventi di cui all'art. 1 e quali tra questi trovino gia' copertura nelle risorse stanziate con la delibera di cui in premessa o in altre risorse rese disponibili allo scopo.
3. Le attivita' di ricognizione di cui agli articoli 12, 13 e 14 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e vengono svolte dalle amministrazioni competenti nell'ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
4. La ricognizione dei danni posta in essere dal commissario delegato non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti per il ristoro degli stessi.
 
Art. 16

Copertura finanziaria

1. Agli oneri connessi alla realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza si provvede, cosi' come stabilito nella delibera del Consiglio dei ministri del 29 agosto 2017, nel limite del primo stanziamento di € 7.000.000,00.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale intestata al commissario delegato.
3. La regione Campania ed i Comuni interessati dall'evento sismico di cui in premessa sono autorizzati a trasferire sulla contabilita' speciale di cui al comma 2 eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna, la cui quantificazione deve essere effettuata entro 20 giorni dalla data di adozione della presente ordinanza. All'autorizzazione del versamento delle risorse di cui al presente comma si provvede con apposite ulteriori ordinanze.
4. Il commissario delegato e' tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni.
 
Art. 17

Relazione del commissario delegato

1. Il commissario delegato trasmette, con cadenza trimestrale, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente le attivita' espletate ai sensi della presente ordinanza, nonche', allo scadere del termine di vigenza dello stato di emergenza, una relazione conclusiva sullo stato di attuazione delle stesse.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 agosto 2016

Il Capo del dipartimento: Borrelli
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone