Gazzetta n. 206 del 4 settembre 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 26 luglio 2017
Revisione della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego e' considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO PER LO SPORT

Vista la legge 29 novembre 1995, n. 522, recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989»;
Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attivita' sportive e della lotta contro il doping»;
Vista la legge 26 novembre 2007, n. 230, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale contro il doping nello sport, con allegati, adottata a Parigi nella XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005»;
Visto il decreto del Ministro della salute 31 ottobre 2001, n. 440, recante «Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183», che ha trasferito le competenze della suddetta Commissione alla Sezione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive del Comitato tecnico sanitario, nominato con decreto del Ministro della salute 20 maggio 2015 e successive modificazioni;
Visto il decreto 7 luglio 2016, recante «Revisione della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego e' considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376» pubblicato nel supplemento ordinario n. 37 alla Gazzetta Ufficiale del 26 agosto 2016, n. 199 - Serie generale;
Visto l'emendamento all'appendice della Convenzione internazionale contro il doping nello sport contenente la nuova lista di riferimento delle sostanze e dei metodi vietati per doping, che recepisce la lista elaborata dall'Agenzia mondiale antidoping (WADA-AMA) in vigore dal 1° gennaio 2017;
Acquisita la proposta della Sezione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive del Comitato tecnico sanitario formulata in data 11 maggio 2017;
Considerata la necessita' di armonizzare la lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego e' considerato doping alla lista internazionale di riferimento, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 dicembre 2016, con il quale l'on. dott. Luca Lotti e' stato nominato Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 dicembre 2016, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio e' stato conferito l'incarico per lo sport;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 gennaio 2017, recante «Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio on. dott. Luca Lotti»;

Decreta:

Art. 1

1. E' approvata la lista delle sostanze e pratiche mediche, di cui all'allegato III parte integrante del presente decreto, il cui impiego e' considerato doping a norma dell'art. 1 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, ripartite anche nel rispetto delle disposizioni della «Convenzione contro il doping nello sport», ratificata dalla legge 29 novembre 1995, n. 522, in adesione all'emendamento all'allegato 1 della «Convenzione internazionale contro il doping nello sport», adottata a Parigi nella XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005, ratificata ai sensi della legge 26 novembre 2007, n. 230, contenente la nuova lista di riferimento delle sostanze e dei metodi vietati per doping, che recepisce la lista elaborata dall'Agenzia mondiale antidoping (WADA-AMA) in vigore dal 1° gennaio 2017 e riportata nell'allegato I parte integrante del presente decreto.
2. La lista di cui all'allegato III e' costituita dalle seguenti sezioni:
a) sezione 1: classi vietate;
b) sezione 2: principi attivi appartenenti alle classi vietate;
c) sezione 3: medicinali contenenti principi attivi vietati;
d) sezione 4: elenco in ordine alfabetico dei principi attivi e dei relativi medicinali;
e) sezione 5: pratiche e metodi vietati.
3. Sono approvati i criteri di predisposizione e di aggiornamento della lista, di cui all'allegato II, parte integrante del presente decreto.
 
Allegato I

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato II

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato III
Sezione I - Classi vietate

Parte di provvedimento in formato grafico
Sezione II - Principi attivi appartenenti alle classi vietate

Parte di provvedimento in formato grafico
Sezione III - Medicinali contenenti principi attivi vietati

Parte di provvedimento in formato grafico
Sezione IV - Elenco in ordine alfabetico dei principi attivi vietati e dei relativi medicinali

Parte di provvedimento in formato grafico
Sezione V - Pratiche e metodi vietati in gara e fuori gara

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

1. Il presente decreto sostituisce il decreto 7 luglio 2016, citato in premessa, ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.
Roma, 26 luglio 2017

Il Ministro della salute: Lorenzin
Il Ministro per lo sport: Lotti

Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2017 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, reg. n. 1818
 
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